Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.40

 

 

 

rs

Lugano

5 novembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 12 ottobre 2017 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 12 settembre 2017 (cfr. doc. A inc. 38.2017.76) la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 7 aprile 2017 (cfr. doc. 12 inc. 38.2017.76), con cui aveva ritenuto RI 1, iscritta in disoccupazione dal 1° febbraio 2016, inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017.

 

                                         Secondo la Sezione del lavoro, infatti, non era più possibile considerare l’assicurata a disposizione del mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste, dato che la stessa ha interrotto il programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatole presso __________, ritenendolo inconciliabile con la sua attività indipendente di vendita di accessori per cani e gatti, nonostante il responsabile della misura le avesse proposto di svolgere il POT soltanto al mattino (cfr. doc. A inc. 38.2017.76).

 

Al riguardo l’amministrazione ha in particolare rilevato quanto segue:

 

" (…) non appare più possibile ritenere che l’assicurata subisca una perdita di lavoro computabile e nemmeno che è idonea al collocamento. Infatti, gli orari di lavoro indicati (dalle 09.00 alle 18.00) fanno sì che ella è occupata a tal punto da non avere più una perdita di lavoro computabile. Si rileva inoltre che l’idea di avviare l’attività indipendente è nata già nel 2015 – quando ancora non sapeva l’esito delle ricerche svolte nel suo settore d’origine o in quello esercitato- assecondando dunque la sua passione per animali come emerge dal suo sito internet __________ (__________) e dunque l’avvio dell’attività indipendente appare piuttosto finalizzata a concretizzare una sua passione e non per evitare la disoccupazione e diminuirne il danno. Infatti, ella sin da subito, ha organizzato un incontro con la signora __________ per il 28 ottobre 2015, teso a svolgere un sopralluogo dei punti vendita del settore esistenti nel __________. L’attività è stata avviata nel corso di marzo 2016, investendovi CHF 10'000.--, e considerato dunque il tempo trascorso, non è più possibile ritenetela un’attività temporanea ma essa è un’attività duratura che, come ammesso dall’assicurata medesima, richiede la sua presenza a tempo pieno e dunque ella non subisce più una perdita di lavoro computabile (…)”. (cfr. doc. A inc. 38.2017.76)

 

                               1.2.   Con tempestivo ricorso inoltrato personalmente al TCA l’assicurata ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione e conseguentemente di essere riconosciuta quale persona collocabile ai sensi della LADI.

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali RI 1 ha dichiarato di essere collocabile sia oggettivamente che soggettivamente, e ha sottolineato di avere sempre dimostrato la sua volontà ad accettare un’occupazione adeguata ai sensi dell’art. 16 LADI. Inoltre la ricorrente ha precisato di avere aperto il negozio adibito alla vendita di articoli per animali per conseguire un guadagno intermedio, ossia al solo scopo di adempiere al suo obbligo di diminuire il danno nei confronti della Cassa disoccupazione.

 

 

 

                                         L’assicurata ha, poi, affermato:

 

" (…)

A marzo 2017 vengo nuovamente inserita in un programma occupazionale di 3 mesi presso __________, che svolgo a partire dall’8 marzo.

Non permettendomi lo stesso di continuare con la mia attività di guadagno intermedio avevo chiesto al signor __________ di non farlo, ma lo stesso mi aveva consigliato telefonicamente di almeno provarlo. Interrompo il POT a decorrere dal 13 marzo 2017, poiché lo stesso essendo al 100% non mi permetteva di seguire l’attività di guadagno intermedio che stavo intraprendendo. Avrei dunque dovuto chiudere definitivamente la mia “attività”, ciò che sarebbe però stato in contraddizione con la mia obbligazione di ridurre il danno secondo la LADI.

(…).

Contrariamente da quanto indicato nella decisione su opposizione, se io trovassi un’attività adeguata potrei abbandonare in ogni momento la mia attività di vendita di articoli per animali oppure svolgere la stessa quale attività accessoria solo per poche ore settimanali nel mio tempo ibero: di fatto proprio per essere libera di cessare l’attività in ogni momento non ho preso in affitto dei locali, ma svolgo l’attività nel garage/locale seminterrato della mia abitazione. (…)” (Doc. I inc. 38.2017.76)

 

                               1.3.   In risposta la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V inc. 38.2017.76).

 

                               1.4.   La ricorrente, il 26 e il 28 novembre 2017, ha prodotto alcuni documenti (cfr. doc. VII B1-B9; IX; IX1 inc. 38.2017.76) e ha ribadito di non avere avviato alcuna attività in proprio, bensì di svolgere un guadagno intermedio. Al riguardo l’assicurata ha segnatamente asserito di non avere un negozio con una porta che viene aperta al pubblico alle 9:00 e chiusa alle 18:00. La medesima ha specificato, da un lato, che la vendita si svolge nel locale hobby seminterrato di casa sua e di non stare seduta nel seminterrato dalle 9:00 alle 18:00. Dall’altro, che l’orario comunicato all’amministrazione è una fascia oraria indicativa in modo che eventuali clienti conoscano la sua eventuale disponibilità (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).

 

                               1.5.   La Sezione del lavoro ha preso posizione al riguardo l’11 dicembre 2017 (cfr. doc. XI + 1/2 inc. 38.2017.76).

 

                               1.6.   Il 14 dicembre 2017 l’insorgente ha presentato ulteriori osservazioni in merito alla fattispecie (cfr. doc. XIII inc. 38.2017.76).

 

                               1.7.   Il doc. XIII inc. 38.2017.76 è stato inviato per conoscenza alla parte resistente (cfr. doc. XIV inc. 38.2017.76).

 

                               1.8.   Con sentenza 38.2017.76 del 20 febbraio 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 (cfr. doc. XV inc. 38.2018.76).

 

                               1.9.   Con pronunzia 8C_260/2018 del 12 giugno 2018 il Tribunale federale, accogliendo la domanda di ricusazione nei confronti della vicecancelliera redattrice __________ formulata da RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contestualmente al ricorso contro il giudizio 38.2017.76 emanato da questo Tribunale il 20 febbraio 2018 (cfr. doc. XVI inc. 38.2017.76), ha annullato la sentenza cantonale e rinviato gli atti al TCA per l’emissione di una nuova decisione (cfr. doc. I).

 

                             1.10.   Il 12 luglio 2018 il presidente di questo Tribunale, da una parte, ha comunicato all’avv. RA 1 e agli avv. __________ e __________ della Sezione del lavoro di avere aperto un nuovo incarto e che l’avv. Raffaella Sartoris Vacchini avrebbe funto da vicecancelliera redattrice.

                                         Dall’altra, ha assegnato loro un termine di dieci giorni per formulare osservazioni in relazione alla vertenza (cfr. doc. II).

 

                                         Il 17 luglio 2018 la Sezione del lavoro si è riconfermata nella decisione impugnata, postulando la reiezione del ricorso (cfr. doc. III).

 

                                         La parte ricorrente, il 24 luglio 2018, ha comunicato di non avere alcuna obiezione in merito all’apertura di un nuovo incarto, né all’assegnazione, quale vicecancelliera, dell’avv. Sartoris Vacchini.

                                         L’avv. RA 1, per conto dell’assicurata, ha però chiesto che tutte le prove assunte nella precedente procedura davanti al TCA vengano richiamate (cfr. doc. IV).

 

                             1.11.   Il doc. III è stato trasmesso per conoscenza alla patrocinatrice dell’insorgente (cfr. doc. V), mentre il doc. IV è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VI).

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se la Sezione del lavoro ha a ragione o meno ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017.

 

                                         Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

 

                                         A norma dell’art. 15 LADI il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un’occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione.

 

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.2.; STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

 

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

 

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

Quando l'assicurato è talmente limitato nella scelta di un’occupazione da rendere molto incerto il ritrovamento di un posto di lavoro occorre pronunciare l'inidoneità al collocamento. Il motivo della limitazione nelle possibilità di lavoro non ha nessuna importanza (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; STFA C 245/04 del 10 febbraio 2005; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265).

 

In una sentenza C 108/03 del 2 settembre 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; Tribunale federale dal 1° gennaio 2007), in proposito ha rilevato che per l’idoneità al collocamento sono determinanti le prospettive concrete di un’assunzione in condizioni equilibrate del mercato del lavoro. In questo contesto bisogna tener conto della disponibilità temporale, delle circostanze congiunturali e di tutte le altre circostanze, segnatamente del tipo d’attività. Le possibilità reali d’assunzione sono da valutare unicamente considerando assunzioni ragionevoli per la persona assicurata in questione.

 

Al riguardo cfr. pure STF 8C_714/2014 del 26 marzo 2015 consid. 2.2.

 

L'idoneità al collocamento dell'assicurato non deve inoltre essere ostacolata dal mancato rispetto di norme di diritto pubblico (cfr. Stauffer, op.cit., pag. 37 e pag. 53-56).

Riguardo a quest'ultimo aspetto va sottolineato che se e fintanto che l'assicurato non beneficia di un'autorizzazione di lavoro l'idoneità al collocamento, e, di conseguenza, il diritto all'indennità di disoccupazione, deve essere negato (cfr. SVR 2001 ALV Nr. 3, pag. 5, DTF 125 V 465; DTF 120 V 379 - 380; DTF 120 V 395; DLA 1993/1994, pag. 12).

 

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

 

L'Alta Corte ha pure confermato la propria giurisprudenza secondo la quale la questione dell'idoneità al collocamento non si giudica esclusivamente in base alla disponibilità per quanto concerne il tempo, bensì in base a tutte le circostanze del singolo caso.

Determinanti sono a tal proposito le prospettive concrete di trovare un'occupazione sul mercato generale del lavoro concernente il richiedente, tenuto conto della situazione congiunturale concreta e di tutte le ulteriori circostanze, in particolare anche del tipo di attività svolta (cfr. STFA C 149/03 dell'8 marzo 2004 consid.3.1.).

 

                               2.2.   Secondo la giurisprudenza federale lidoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

 

                                         Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

 

                                         Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

 

                                         In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.

 

                                         Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato , da una parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.

 

                                         L’Alta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.

                                         Il TF, al riguardo, ha osservato:

 

" (…)

6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale, concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti, concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta B.________, che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del ricorrente nell'attività con la ditta B.________ era notevole. Come rettamente considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile sul mercato del lavoro."

 

                                         Con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.

                                         La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:

 

" (…) emerge in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni", aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita (sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

 

                                         Infine l’Alta Corte, con sentenza 8C_331/2017 dell’8 marzo 2018, ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato che con un socio domiciliato in Bosnia-Erzegovina aveva costituito una Sagl il cui scopo erano lavori nel settore della costruzione, nonché il commercio di merci e materiali di costruzione e che aveva concluso con la Sagl un contratto di impiego quale direttore al 50% con salario mensile di fr. 2'250.-- non prevedente giorni di lavoro specifici o orari fissi.

                                         Il TF ha, in effetti, ritenuto che la Corte cantonale non avesse violato il diritto federale negando al ricorrente l’idoneità al collocamento, visto che non emergeva che la stessa fosse caduta nell’arbitrario considerando che l’assicurato, la cui disponibilità residua per un potenziale datore di lavoro era poco chiara, occupasse nei fatti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che non fosse disposto ad abbandonare tale ruolo per un’occupazione salariata.

 

                               2.3.   In una sentenza 38.2015.75 del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività indipendente che svolge la ditta per la quale lavorava prima di beneficiare della disoccupazione.

 

                                         La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.

                                         In particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:

                                        

" (…)

3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

 

                               2.4.   Nel caso di specie dalle carte processuali si evince che l’assicurata, nata il __________ 1967, dopo avere ottenuto la maturità scientifica presso il liceo “__________” di __________, si è laureata in ingegneria elettronica nel 1994 presso l’Università __________ (cfr. doc. 3 inc. 38.2017.76).

                                         La ricorrente, dopo alcune esperienze professionali in Italia, nel maggio 2000 ha iniziato a lavorare quale responsabile della pianificazione della produzione per la __________ di __________ (cfr. doc. 3; 4 inc. 38.2017.76).

                                         Il 19 ottobre 2015 il rapporto d’impiego è stato sciolto consensualmente a partire dal 31 ottobre 2015 (cfr. doc. 4 inc. 38.2017.76).

 

                                         L’insorgente si è iscritta in disoccupazione il 21 ottobre 2015 con effetto dal 1° novembre 2015 (cfr. doc. 2/2 inc. 38.2017.76).

                                         Grazie alla copertura del termine di disdetta con prestazioni d’uscita volontarie di fr. 70'298.-- versatele dal datore di lavoro, il diritto all’indennità di disoccupazione dell’assicurata ha iniziato a decorrere dal 1° febbraio 2016 (cfr. doc. 16; A inc. 38.2017.76).

 

                                         Il 15 marzo 2017 l’URC di __________ ha chiesto alla Sezione del lavoro di verificare l’idoneità al collocamento della ricorrente, precisando quando segue:

 

" (…)

L’assicurata ha comunicato all’organizzatore del POT di volerlo interrompere, in quanto svolge GI (sua attività indipendente avviata passo passo, presso casa sua nella vendita di prodotti per animali) e ritiene di essere intralciata nella stessa se dovesse essere presente presso __________. Domanda: chiedo che venga esaminata l’idoneità al collocamento. (…)” (cfr. doc. 9 inc. 38.2017.76)

 

                                         Il 28 marzo 2017 RI 1 è stata sentita dalla Sezione del lavoro. Dal relativo verbale, firmato anche dall’assicurata, emerge quanto segue:

 

" (…)

D3: Mi può indicare quando ha maturato l’idea reale di aprire una attività indipendente, come è nata questa idea e con chi ne ha parlato?

R: L’idea di aprire questa attività legata al mondo degli animali (cani e gatti) mi è venuta nel corso del mese di marzo 2016 quando informai pure la mia consulente che ero intenzionata ad aprire un’attività per la vendita di articoli per animali. In occasione del colloquio avuto in data 10 marzo 2016 ho pure indicato alla consulente che avevo contattato in proposito la cassa disoccupazione.

D4: Da parte della sua consulente le sono state date le informazioni relativa all’apertura di un’attività indipendente?

R: No, non mi è stata data nessuna informazione in merito. Mi ha proposto di procedere con un guadagno intermedio e basta. Neppure la cassa mi ha dato informazioni in merito ad eventuali aiuti per poter avviare un’attività indipendente (…).

Unicamente in data 22.06.2016 mi è stata consegnata la scheda introduttiva per l’avvio dell’attività indipendente. Tengo comunque a ribadire che non mi è stata data nessuna informazione speciale in merito anche a seguito di mie precise richieste.

 

D4 [recte: D5]: Mi può illustrare brevemente di cosa si occupa concretamente la stessa, il capitale che ha investito nella ditta come pure per l’acquisto degli apparecchi di cui necessita per svolgere la sua attività? Dove viene svolta principalmente la sua attività? Ha inoltre dei partner o dipendenti che esercitano con lei?

R: Mi occupo unicamente della vendita di accessori per cani e gatti (ad esempio guinzagli, cibi, cappottini, collari, ecc). Come cifra avrò investito ca. Fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale. Il negozio si trova presso la mia abitazione. Come orari d’apertura del negozio, come da accordi con il Comune sono orari normali quindi dalle 09.00 alle 18.00. Per pubblicizzarmi ho pagine FB con il nome __________, biglietti da visita e volantini. L’attività la svolgo da sola. Mi occupo io delle comande della merce facendo capo ad alcune aziende italiane e importatori in Ticino.

 

D5 [recte: D6]: Mi può indicare se attualmente la sua attività è partita a tempo pieno? Se si da quando, se no per quale motivo?

R: Sì si tratta di un’attività a tempo pieno, al momento avendo ancora poca clientela o essendo poco conosciuta ho tempi morti che occupo facendo ordini ai fornitori, facendo la contabilità, organizzando il sito internet per il quale devo inserire tutta la merce che vendo, ecc. Tengo a precisare per quanto concerne il sito internet che essendo ingegnere elettronico collaboro con una società informatica per la messa online del sito. Passo diverse giornate assieme a loro da remoto per sistemare il sito. A questo proposito tengo a precisare che in data 12.03.2017 (vedi fotocopia che vi allego) avevo fatto richiesta al Signor __________ con copia alla consulente se era possibile occupare il tempo del POT per sistemare il mio sito. A tutt’oggi non ho ricevuto risposta dal Signor __________ (…).

 

D6 [recte: D7]: Mi può indicare per quale motivo non si è presentata al programma occupazionale __________ di __________ visto che lei come persona in cerca di impiego è iscritta a tempo pieno?

R: Non mi sono presentata o meglio ho partecipato unicamente 3 giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con la mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della mia attività.

 

D7 [recte: D8]: Lei è disposta ad abbandonare la sua attività di articoli per animali?

R: Ribadisco che al momento, come già comunicato più volte alla mia consulente, è l’unico sbocco per il mio futuro ed inoltre non si tratta di un’attività a mio modo di vedere indipendente bensì un guadagno intermedio, così come comunicato e verbalizzato di mese in mese con la consulente. Per rispondere alla sua domanda chiaramente se mi viene offerto un posto di lavoro adeguato alla mia formazione sono disposta ad accettarlo, mentre per quanto attiene eventuali misure attive no perché sto conseguendo un guadagno intermedio da attività indipendente e questo porterebbe alla chiusura dell’attività.” (Doc. 11 inc. 38.2017.76)

                                        

Con decisione del 7 aprile 2017 la Sezione del lavoro ha, quindi, ritenuto RI 1 inidonea al collocamento dal 14 marzo 2017, a causa della sua attività indipendente di vendita di accessori per cani e gatti (cfr. doc. 12 inc. 38.2017.76; consid. 1.1.).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurata, l’amministrazione, il 4 luglio 2017, le ha in particolare chiesto di spiegare, in relazione a quanto indicato il 23 ottobre 2015 compilando la “Lista impegni inderogabili nelle prossime 3 settimane”, e meglio che il 28 ottobre 2015 avrebbe avuto un “incontro x attività” (cfr. doc. 2/1 inc. 38.2017.76), di che tipo di impegno si trattava (cfr. doc. 17 inc. 38.2017.76).

 

                                         Il 6 luglio 2017 la ricorrente ha risposto:

 

(…) Il 28 ottobre 2015 (pomeriggio) ho avuto un incontro con la Sig.ra __________, mia conoscente nonché titolare di due negozi di articoli per animali a __________ e provincia. La __________ è venuta a __________ per fare con me un sopralluogo dei punti vendita del settore esistenti nel __________, e darmi un parere riguardo l’idea che le avevo palesato di un eventuale futuro mio ingresso in questo mercato. (…)” (Doc. 19 inc. 38.2017.76)

 

                                         Con decisione su opposizione del 12 settembre 2017 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento del 7 aprile 2017 di inidoneità al collocamento dal 14 marzo 2017 emesso nei confronti dell’assicurata (cfr. doc. A inc. 38.2017.76; consid. 1.1.).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.3.; STF 8C_479/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.2.; DTF 129 V 167 consid. 1; DTF 120 V 385 consid. 2).

 

                                         Giova, altresì, ricordare che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_752/2016 del 3 febbraio 2017; STF 9C_762/2016 del 18 gennaio 2017;STF 8C_637/2016 del 13 dicembre 2016; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

 

                               2.6.   In concreto va osservato che, contrariamente a quanto affermato dinanzi alla Sezione del lavoro il 28 marzo 2017, ossia di avere avuto l’idea di aprire un’attività legata al mondo degli animali nel corso del mese di marzo 2016 (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.), l’insorgente, già nell’autunno 2015, aveva manifestato l’idea di avviare un’attività concernente la vendita di articoli per animali, come risulta dalla “Lista impegni inderogabili nelle prossime 3 settimane” del 23 ottobre 2015 in cui ha indicato che il 28 ottobre 2015 avrebbe avuto un “incontro x attività” e dalla precisazione fornita alla Sezione del lavoro il 6 luglio 2017, ovvero che quel giorno una sua conoscente titolare di due negozi di articoli per animali a __________ ha fatto con lei un sopralluogo dei punti vendita del settore nel __________ e le ha dato un parere riguardo all’idea di entrare in quel mercato (cfr. doc. 2/1; 19 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).

 

                                         Del resto anche nello scritto pervenuto al TCA il 28 novembre 2017, redatto dopo aver visionato l’incarto della Sezione del lavoro presso la cancelleria del TCA (cfr. doc. VI inc. 38.2017.76) senza peraltro sollevare particolari obiezioni circa i singoli documenti contenuti nello stesso, la ricorrente ha dichiarato che “l’idea è nata nel 2015, perché ho perso il lavoro a settembre 2015” (cfr. doc. VIIB9).

 

                                         In occasione del colloquio di consulenza del 10 marzo 2016 l’assicurata ha, poi, indicato di avere buone possibilità di svolgere guadagno intermedio vendendo articoli per animali presso il proprio domicilio di __________ (cfr. doc. 18/3 inc. 38.2017.76).

 

                                         Durante il colloquio del 21 aprile 2016 la ricorrente ha, altresì, comunicato che a partire dal maggio 2016 avrebbe iniziato l’attività relativa alla vendita di articoli per animali (cfr. doc. 18/4).

 

                                         In relazione al programma d’occupazione temporanea (POT) assegnatole dal 30 maggio al 29 settembre 2016 presso __________ (cfr. doc. 6/3 inc. 38.2017.76), dal verbale del colloquio del 27 luglio 2016 emerge che secondo l’assicurata “l’essere fuori 12 ore al giorno per svolgere il POT, penalizza la sua attività indipendente” (cfr. doc. 18/6 inc. 38.2017.76).

 

                                         L’insorgente, benché nel ricorso abbia asserito che “(…) proprio per essere libera di cessare l’attività in ogni momento non ho preso in affitto dei locali, ma svolgo l’attività nel garage/locale seminterrato della mia abitazione” (cfr. doc. I; consid.1.2.), l’8 settembre 2016 aveva invece informato “di essere ancora in cerca di uno spazio commerciale più grande e visibile al pubblico, per la sua attività indipendente” (cfr. doc. 18/7 inc. 38.2017.76).

 

                                         A seguito dell’assegnazione del 1° marzo 2017 relativa al POT __________ dall’8 marzo al 7 giugno 2017 (cfr. doc. 8 inc. 38.2017.76), l’assicurata, il 3 marzo 2017 ha inoltre inviato alla propria consulente del personale il seguente messaggio di posta elettronica:

 

" (…) Come lei ben sa, e come le ho più volte documentato in questi mesi, mi sono data e mi sto dando da fare con una piccola attività di guadagno intermedio, concordata con lei, che sto costruendo con dedizione e passione, che è in crescita e che, visto il desolante panorama lavorativo (oltre 200 domande di lavoro presentate, 2 soli colloqui, con esito negativo in quanto per entrambi troppo qualificata), mi rendo sempre più conto essere senza dubbio l’unica soluzione per rendermi al più presto possibile indipendente dalla disoccupazione e per non finire in assistenza.

 

Come le ho già altre volte esposto durante i nostri colloqui, il mio allontanamento da casa sancirebbe in modo inesorabile e definitivo la cessazione di questa piccola attività, che si trova presso il mio domicilio, e il mio verosimile ingresso in assistenza, una volta esaurite le indennità di disoccupazione.

 

Perciò sono molto dispiaciuta ma non posso frequentare un POT e mettere fine a tutto quanto sto costruendo con fatica e con l’unico scopo e risultato di riciclarmi lavorativamente. (…)” (Doc. 8/1 inc. 42.2017.76)

 

                                         Il 12 marzo 2017 l’insorgente ha, poi, affermato, in un messaggio di posta elettronica a __________ dell’URC, che tale misura le impediva di continuare a costruire la sua attività obbligandola a chiuderla e che de facto era un vero e proprio boicottaggio.

                                         L’assicurata ha formulato tale critica, nonostante le fosse stata concessa dal coordinatore del POT la possibilità di essere presente solo al mattino e di effettuare il guadagno intermedio al pomeriggio (cfr. doc. 11/1; 8/2 inc. 38.2017.76). Il 13 marzo 2017 la ricorrente ha interrotto la misura (cfr. doc. 8/4 inc. 38.2017.76).

                                         Anche in occasione della sua audizione davanti alla Sezione del lavoro del 28 marzo 2017 l’assicurata, in relazione al POT __________, ha indicato di aver “partecipato unicamente 3 giorni, perché non mi è possibile conciliare il programma occupazionale con la mia attività. Difatti se devo stare 3 mesi al POT significa la fine della mia attività”, precisando pure di non essere disposta ad accettare eventuali misure attive, in quanto ciò comporterebbe la chiusura della sua attività (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).

                                         Inoltre durante il colloquio di consulenza del 30 marzo 2017 la medesima ha comunicato “di essere intenzionata ad andare avanti nella sua attività e di non essere disponibile ad essere inserita in nessun PML” (cfr. doc. 18/12 inc. 38.2017.76).

 

                                         Davanti alla Sezione del lavoro la ricorrente, il 28 marzo 2017, ha d’altronde affermato che l’attività di vendita di articoli per animali è a tempo pieno (“… si tratta di un’attività a tempo pieno, al momento avendo ancora poca clientela o essendo poco conosciuta ho dei tempi morti che occupo facendo ordini ai fornitori, facendo la contabilità, organizzando il sito internet per il quale devo inserire tutta la merce che vendo, ecc.”; doc. 11 inc. 38.2017.76), che gli orari di apertura del negozio, come da accordi con il Comune, si estendono dalle 9:00 alle 18:00 e di avere investito in tale impresa la somma di circa fr. 10'000.-- tra merce e qualche scaffale (cfr. doc. 11 inc. 38.2017.76; consid. 2.4.).

                                         È vero che l’insorgente, nel mese di novembre 2017, ha specificato che la vendita si svolge nel locale hobby seminterrato di casa sua e di non stare seduta nel seminterrato dalle 9:00 alle 18:00. (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che l’assicurata medesima ha sottolineato che l’orario citato è sì indicativo, ma corrisponde alla sua disponibilità nei confronti di eventuali clienti (cfr. doc. VII B9 inc. 38.2017.76).

                                         Giova, altresì, rilevare che nell’opposizione l’insorgente ha indicato che “la natura del mio guadagno intermedio (vendita di articoli per cani e gatti presso la mia abitazione) richiede la mia disponibilità a ricevere eventuali clienti durante la giornata. Un cliente notoriamente se viene e non mi trova non ritorna, e questo farebbe in tempi brevi fallire ciò che mi sto impegnando a fare per non essere più a carico della disoccupazione al più presto possibile” (cfr. doc. 13 inc. 38.2017.76).

 

                                         La ricorrente ha tra l’altro pubblicizzato la propria attività di vendita di articoli per ca), da cui risulta che:

 

 

" (…) L’idea di __________ nasce nel 2015 e si concretizza nel maggio 2016, quando finalmente riesco ad assecondare questa mia passione e mi butto anima e corpo in questa nuova avventura, aprendo un piccolo emporio di articoli per cani e gatti a __________, nei pressi di __________, Canton Ticino. (…)”

 

                                         Dal sito si evince pure che l’assicurata, già dal maggio 2016, ha presenziato con il suo stand a diverse manifestazioni, ad esempio nel maggio 2016 alla preselezione per la __________ che si sarebbe tenuta durante la manifestazione __________, l’8 dicembre 2016 al mercatino __________ di __________, il 1° maggio 2017 alla __________ a __________.

 

                                         Al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).

 

                                         Per quanto attiene alle ricerche di lavoro, va rilevato che da gennaio a settembre 2017 la ricorrente ha intrapreso sforzi unicamente inoltrando a potenziali datori di lavoro delle candidature spontanee (cfr. doc. 18/14 inc. 38.2017.76; VIIB6-B7 inc. 38.2017.76).

                                         E’ vero che l’assicurata non risulta essere stata sanzionata per insufficienti ricerche di impiego, tuttavia è notorio che per effettuare ricerche efficaci che abbiano possibilità di esito favorevole occorre principalmente rispondere ad annunci pubblicati nella stampa cartacea oppure online che si riferiscono a posti vacanti concreti (cfr. STCA 38.2018.9 del 16 luglio 2018 consid. 2.8.; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018 consid. 2.7.).

 

                                         Anche nel Piano d’azione dell’insorgente, in effetti, sono state indicate quali modalità per la ricerca di un lavoro tra l’altro “risposta a offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani” e “candidature tramite Internet (inserzioni, siti aziendali, ecc.)” (cfr. doc. 2/2 inc. 38.2017.76).

 

                                         In simili condizioni, dopo attento esame dell’intera documentazione agli atti, in particolare considerata l’attività di vendita di articoli per animali avviata al più tardi dal marzo 2016 il cui relativo svolgimento - definito dalla ricorrente, perlomeno dal marzo 2017, a tempo pieno - ha implicato il rifiuto di seguire un POT a Lugano perfino a metà tempo, occorre concludere, in applicazione della giurisprudenza sopra citata, nonché dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che per il periodo dal 14 marzo 2017 l’assicurata non era idonea al collocamento.

 

                                         Giova, peraltro, osservare che il guadagno mensile ottenuto dall’attività di vendita di articoli per cani e gatti da circa fr. 120.-- nel mese di maggio 2016 è aumentato a circa fr. 1'500.-- nel mese di settembre 2017 (cfr. doc. XVI).

                                         In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).

 

                                         Infine, per quanto concerne l’asserzione dell’assicurata secondo cui il funzionario della Sezione del lavoro, __________, le avrebbe riferito, durante l’audizione del 28 marzo 2017, che la sua consulente avrebbe “(…) sbagliato a gestire il suo incarto e combinato un bel pasticcio (…)” e che lei, a suo modo di vedere era “(…) assolutamente collocabile (…)” (cfr. doc. 13 e doc. B9 allegato al doc. VII inc. 38.2017.76), il TCA si limita a rilevare che dal relativo verbale, che è stato sottoscritto dalla ricorrente, nulla si rileva a questo proposito. Inoltre, considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l’audizione del 28 marzo 2017 e l’emanazione della decisione di inidoneità al collocamento del 7 aprile 2017 (notificata all’assicurata il 10 aprile 2017; cfr. doc. XI; 29 inc. 38.2018.76), l’eventuale affermazione del collaboratore della Sezione del lavoro non può in ogni caso avere influenzato quanto messo in atto dall’insorgente ben prima del 28 marzo 2017 e continuato anche successivamente al provvedimento del 7 aprile 2017.

 

                               2.7.   La ricorrente ha fatto valere che la sua consulente del personale “(…) non mi ha mai informata delle ripercussioni che il mio guadagno intermedio da attività indipendente avrebbe potuto avere sulla mia collocabilità, ma anzi mi ha sempre incoraggiata nel continuare la stessa (…)” (cfr. doc. I pag. 7 inc. 38.2017.76).

 

                                         L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:

 

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

 

2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.

 

3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

                                      

                                         L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).  

 

                                         Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).

 

                                         Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; FF 1999 IV 3953).

                                         Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2. in fine).

 

                                         L’Alta Corte, in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.

                                         Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.

                                         In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.

 

                                         Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, inoltre, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.

                                         Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.

 

                                         In una sentenza 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2. la nostra Massima Istanza ha, poi, stabilito che dall’art. 27 LPGA non può essere dedotto l’obbligo per l’amministrazione di dare a un assicurato l’occasione di modificare la propria situazione, se alla luce delle circostanze del caso concreto non adempie una delle condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione. Pertanto in quel caso di specie è stato deciso che l’amministrazione non aveva violato l’art. 27 LPGA non attirando l’attenzione dell’assicurato sul fatto che una disponibilità del 10% era insufficiente per riconoscergli il diritto all’indennità di disoccupazione. Il TF ha precisato che la soluzione opposta condurrebbe a degli abusi, incitando gli assicurati ad aumentare fittiziamente il proprio grado di disponibilità in modo contrario alla situazione reale.

 

                               2.8.   Nella presente evenienza, anche qualora, per ipotesi, la ricorrente fosse stata informata in modo errato o non fosse stata debitamente informata, in violazione dell’art. 27 LPGA, circa le conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sulla sua idoneità al collocamento, ciò non implicherebbe automaticamente che all’assicurata vada riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.2.; STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 consid. 2.12.).

 

                                         Infatti, un’informazione sbagliata fornita da un’autorità permette, solo a determinate condizioni, la tutela della buona fede di un assicurato.

 

                                         La violazione dell’art. 27 cpv. 2 LPGA va equiparata al rilascio di un’informazione errata (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.4.; DTF 131 V 472, consid. 5=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).

 

                                         Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost., che consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi, è garantito e impone all'autorità di discostarsi dal principio della legalità, allorché i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti

 

                                         1.   l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

                                         2.   l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

                                         3.   l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

                                         4.   l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;

                                         5.   la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

 

                                         (cfr. STF 9C_628/2017 del 9 maggio 2018; consid. 2.2.; DTF 141 V 530 consid. 6.2.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STFA C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121; Pratique VSI 1993 pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982 pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992 pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63).

 

                                         Esaminando la condizione secondo cui l'informazione errata deve avere indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio occorre verificare che l’informazione sia stata causale per il comportamento dell’assicurato. Esiste un nesso causale tra l’informazione dell’autorità e l’agire dell’assicurato quando può essere ammesso che in assenza di tale informazione l’assicurato si sarebbe comportato differentemente (cfr. STFA C 344/00 del 6 settembre 2001 consid. 3.bb).

                                         Tale presupposto è stato riconosciuto dal Tribunale federale in una sentenza C 25/02 del 29 agosto 2002, relativa a una vertenza di restituzione di prestazioni erogate a un assicurato che aveva ceduto la propria attività - nella cui fase di progettazione aveva ricevuto dall’assicurazione contro la disoccupazione delle indennità giornaliere speciali - alla moglie, per la quale aveva continuato a lavorare. L’assicurato, sulla base delle informazioni che ha indicato di avere ricevuto da un collocatore prima dell’annuncio in disoccupazione, ossia che trasferendo la ditta alla moglie avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione, e dei successivi versamenti di tali prestazioni, ha rinunciato a liquidare la ditta individuale. Se avesse ricevuto la corretta informazione, egli avrebbe potuto interrompere definitivamente l’attività e beneficiare del prolungamento del termine quadro per l’eventuale versamento di altre indennità giornaliere ai sensi dell’art. 71d cpv. 2 LADI e 95e cpv. 2 OADI. La sua buona fede è stata quindi tutelata.

 

                                         L’Alta Corte non ha, invece, considerato ossequiata questa condizione in una sentenza C 177/04 del 25 ottobre 2005. In quel caso l’assicurato aveva effettivamente ricevuto un’informazione erronea circa il momento in cui avrebbe dovuto richiedere le indennità speciali ai fini del promovimento di un’attività lucrativa indipendente ai sensi degli art. 71a segg. LADI. Tuttavia egli aveva avviato la propria attività già precedentemente alla disoccupazione. Anche nel caso in cui avesse inoltrato la domanda di indennità tempestivamente, egli non avrebbe quindi avuto in ogni caso diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, siccome la fase di progettazione era già stata ultimata. L’assicurato, dunque, non ha subito alcun pregiudizio a seguito dell’errata informazione da parte dell’autorità.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.4.

 

                               2.9.   Nel caso di specie questa Corte ritiene che non sarebbe comunque soddisfatto il presupposto secondo cui l’errata o la mancata informazione deve avere indotto l’assicurata ad adottare un comportamento o un'omissione non reversibile senza pregiudizio.

 

                                         In concreto, infatti, non si vede in cosa possa essere consistito il comportamento pregiudizievole assunto dall’insorgente, nella misura in cui la conoscenza (corretta) delle conseguenze dell’esercizio di un’attività indipendente sull’idoneità collocamento non deve avere effetti sul comportamento che l'assicurata è tenuto ad adottare.

                                         L'atteggiamento dell'assicurata non poteva essere diverso a seconda che sapesse o meno che l’avvio di una propria attività indipendente avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità al collocamento. La medesima doveva, in effetti, comunque fare il suo possibile per ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STCA 38.2016.70 del 6 settembre 2017 cosnaid.2.13.; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015 consid. 2.8.).

 

                                         In proposito giova rilevare che in una sentenza 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, già citata sopra, il TF al consid. 3.5. ha ribadito (cfr. consid. 2.7.) che:

 

" (…) per prassi costante dall'art. 27 LPGA (informazione e consulenza) gli organi delle singole assicurazioni sociali non sono tenuti a incitare o a fare in modo che l'assicurato abbia a modificare il suo comportamento personale o professionale al fine di ottenere prestazioni, o, come qui nemmeno troppo implicitamente pretende il ricorrente, le maggiori indennità possibili (sentenze 9C_557/2010 del 7 marzo 2011 consid. 4.4 e 8C_455/2008 del 24 ottobre 2008 consid. 3.2, entrambe con riferimenti).”

 

Va, altresì, ricordato che l'obbligo della riduzione del danno è un importante principio del diritto delle assicurazioni sociali, in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010 consid. 2.2.; DTF 129 V 460; DTF 123 V 39; STFA C 213/03 del 6 gennaio 2004; Maurer, Sozialversicherungsrecht, Band I, 1979 p. 323).

 

                             2.10.   Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 12 settembre 2017 deve essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti