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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 6 luglio 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 giugno 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1 ha lavorato dal 1° marzo 2012 (cfr. doc. 184-188) al 30 settembre 2017 presso __________ nella funzione di consulente immobiliare.
Egli è stato licenziato il 21 luglio 2017 per il 30 settembre 2017 (cfr. doc. 157-159).
1.2. Con decisione su opposizione del 5 giugno 2018 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 27 novembre 2017 (cfr. doc. G) con la quale aveva sospeso l’assicurato per 45 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…) Nella presente fattispecie, il datore di lavoro non si è limitato ad affermare esservi state delle relazioni problematiche con i superiori e diversi colleghi, rammentando tra l’altro degli – infruttuosi – avvertimenti in tal senso in almeno due occasioni, ma anzi ancora con scritti del 14 marzo 2018 egli ha saputo sufficientemente circostanziare il comportamento del signor RI 1 in atteggiamenti denigratori anche concernenti la nazionalità oppure le caratteristiche personali di più colleghi di lavoro. Così che la Cassa può dirsi convinta della colpa dell’assicurato, ritenendo altresì che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare le posizioni delle parti rispettivamente il proprio apprezzamento.
Pertanto, alla luce delle motivazioni della disdetta del contratto di lavoro, confermate e ritenute sufficientemente comprovate, la Cassa continua a considerare che, con il suo comportamento, l’assicurato abbia provocato il suo licenziamento rispettivamente abbia contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione. Di conseguenza l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. a) LADI in relazione con l’art. 44 lett. a) OADI.
Anche l’entità della sanzione (45 giorni di sospensione) si rivela proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto in particolare dei motivi – comportamenti del tutto evitabili – dello scioglimento del rapporto di lavoro, degli inascoltati avvertimenti, così come del ruolo. (…)” (Doc. B)
1.3. Contro questa decisione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA. La sua patrocinatrice chiede, a titolo principale, di annullare la decisione su opposizione e di concedergli “il diritto di consultare l’intero incarto a suo nome presso la spett. Cassa CO 1, __________ senza censura alcuna”, in via subordinata di rinunciare a ogni sanzione e in via ancora più subordinata di ridurre la durata della sospensione a 15 giorni di penalità (cfr. doc. I).
Riguardo al diritto dell’assicurato a poter consultare tutti gli atti, la patrocinatrice del ricorrente ha rilevato:
" (…)
8.2. Nel caso concreto, mediante scritto 28 febbraio 2018 (doc. L), la Cassa ha richiesto presso la __________ un complemento di informazioni necessarie per evadere l’opposizione 2 gennaio 2018, ciò che la datrice di lavoro ha fatto con scritto 14 marzo 2018 (cfr. doc. I). In merito a tale scambio di scritti il signor RI 1 non è mai stato informato dalla Cassa e, pertanto, lo stesso nemmeno si poteva immaginare la loro esistenza.
Prove: doc. I e doc. L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.3. Non solo al momento dell’emissione della decisione il ricorrente non era a conoscenza del contenuto dello scritto di cui al doc. I, ma non lo è nemmeno al momento della redazione del presente ricorso. Difatti, altro aspetto fondamentale che ha comportato la violazione del diritto del ricorrente è quello relativo alla censura operata da parte della Cassa dello scritto di cui sopra.
Prove: doc. I; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.4. Giusta l’art. 47 LPGA per poter procedere con la censura di un determinato atto è necessario che vi siano degli interessi privati di terzi preponderanti a quelli dell’assicurato.
Nel caso di specie non è possibile chinarsi in merito alla validità della censura operata, posto come non si è a conoscenza nemmeno della natura del contenuto. Si contesta prudenzialmente la validità dell’operato della Cassa, posto come le parti oscurate si riferiscano a risposte date a delle domande di natura formale e generale e non riferite a dei collaborati ben specifici su delle situazioni puntuali. Difatti, nello scritto 28 febbraio 2018 si legge che:
“ Da parte dei colleghi sono arrivate lamentele ai superiori in merito al comportamento del signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto/orale)? Nel caso fossero state formalizzate delle lamentele si prega di fornirne copia” (cfr. doc. L)
o anche:
“ Voglia per favore produrre copia delle valutazioni annuali del signor RI 1 per gli anni 2014, 2015, 2016” (cfr. doc. L)
Mal si comprende come le risposte a tali domande possano contenere informazioni atte a configurare un interesse preponderante di terzi rispetto a quelli dell’assicurato, il quale è rimasto privo di entrate per più di due mesi.
Prove: doc. L; si richiama l’intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
8.5. Visto tutto quanto sopra, in particolare l’impossibilità del ricorrente di prendere posizione in merito al documento cardine della decisione impugnata, la violazione del diritto di essere sentito del signor RI 1 è evidente e si chiede l’annullamento della decisione impugnata. (…)” (Doc. I punti 8.2-8.5)
La rappresentante dell’assicurato si è poi così espressa circa i nomi dei colleghi che avrebbero espresso delle lamentele riguardo al comportamento di RI 1:
" (…) Prudenzialmente si entra nel merito della questione relativa al comportamento che l’assicurato aveva nei confronti dei colleghi, dei quali i nomi non sono stati censurati e che emergono dallo scritto di cui al doc. I (Signore __________, __________, __________, __________ e il signor __________). Per ovvi motivi non si è certi della pertinenza degli episodi che verranno riportati in quanto non si è a conoscenza di quelli ritenuti dalla Cassa. Pertanto ci si riserva il diritto di completare quanto esposto a seguito della lettura interale dello scritto di cui al doc. I. (…)” (Doc. I punto 9)
La patrocinatrice dell’assicurato ritiene poi che una colpa dell’assicurato per la perdita del posto di lavoro non sia stata comprovata e quindi una sanzione non entra in considerazione per i seguenti motivi:
" (…)
9.1.2. Nel caso di specie la Cassa si è esclusivamente fondata sulle affermazioni della datrice di lavoro senza nemmeno prendere in considerazione che il lavoratore potesse avere una versione discordante. Si tiene a precisare che la __________ non ha nemmeno allegato delle dichiarazioni degli ex colleghi del signor RI 1 per giustificare quanto riferito e nemmeno ha comprovato con altri mezzi di prova la veridicità di quanto esposto. Difatti, alla domanda della Cassa di specificare delle critiche generali mosse nei confronti dell'assicurato (cfr. doc. L), la datrice di lavoro non ha saputo portare degli esempi concreti ma ha unicamente ripetuto quanto già espresso in precedenza (cfr. doc. I). Non avendo la __________ portato alcuna prova concreta all'appoggio delle sue affermazioni, le stesse devono essere trattate quali mere allegazioni di parte.
Seppur vero che il signor RI 1 ha avuto degli screzi con le persone riportate nello scritto di cui al doc. I, lo stesso non ha mai iniziato le discussioni e non ha mai insultato nessuno. A causa della sua omosessualità il ricorrente è stato spesso oggetto di battutacce da parte dei suoi colleghi ed è stato spesso chiamato con epiteti tutt'altro che gentili. Proprio in relazione a questo ultimo punto il signor RI 1 è rimasto molto sorpreso di leggere il nome della signora __________ nello scritto di cui al doc. I, avendolo quest'ultima chiamato molteplici volte "mezzo uomo" e "non vero uomo". Sentendosi attaccato, l'assicurato, ha risposto alla sua superiore a tono.
A contaminare ulteriormente è poi stata una discussione in merito ad un cliente che la signora __________ stava trascurando e che, dopo aver collaborato per breve tempo con il ricorrente, ha preferito quest'ultimo a lei.
Prove: doc. I e doc. L; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.3. AIla luce di tutto quanto accaduto si può concludere che l'atteggiamento assunto dalle superiori e dai colleghi negli ultimi tempi di attività del signor RI 1 era finalizzato unicamente a creare una situazione atta a giustificare il licenziamento di quest'ultimo. Difatti, la datrice di lavoro non ha saputo sostanziare le proprie affermazioni con prove che riguardassero gli ultimi tre anni di impiego dell’ormai ex collaboratore, così come non ha portato degli esempi concreti.
Il signor RI 1 ha lavorato per la __________ per ben cinque anni e mezzo, in quattro e mezzo dei quali non gli è mai stato fatto un appunto in merito al suo comportamento e non ha nemmeno mai ha avuto problemi con i sui superiori. Improvvisamente, nel giro di pochi mesi, la situazione è drasticamente cambiata non per colpa del ricorrente ma della volontà di creare un pretesto per licenziarlo.
Prove: documenti; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.4. A comprova di quanto appena esposto si allega al presente ricorso il rapporto relativo al colloquio del dicembre 2015, dal quale emerge chiaramente che il signor RI 1 era un ottimo venditore e che era in sintonia con tutti all'interno dell'Ufficio (doc. M) e le dichiarazioni dei colleghi del ricorrente non presenti nello scritto di cui al doc. I (doc. 0).
Prove: doc. M e doc. 0; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.5. A ulteriore conferma che le lagnanze della datrice di lavoro non corrispondono al vero ed erano volte unicamente a trovare un pretesto per licenziare il ricorrente, si allega uno scambio di e-mail, dalle quali emerge chiaramente che la signora __________ ha accusato il ricorrente di aver lasciato il posto di lavoro troppo presto e di averlo visto in giro. Fatto questo non veritiero e al quale il signor RI 1 ha controbattuto inviando la prova della sua presenza negli uffici della __________ fino alle ore 19.00 (doc. N). L'episodio si commenta da solo.
Prove: doc. N; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.6. Oltre a quanto già esposto e al fine di comprendere qual era l'ambiente al quale il signor RI 1 era giornalmente confrontato si citano alcuni episodi.
Per quanto concerne il rapporto che vi era tra il signor RI 1 e la signora __________, lo stesso si è deteriorato a causa del fatto che quest'ultimo, per etica professionale, si è rifiutato di fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a discapito di quelli dei clienti. Un esempio su tutti e quanto accaduto in relazione alla compravendita di un immobile a __________. Durante la trattazione di tale dossier, il signor RI 1 ha, nell'interesse del suo cliente, privilegiato la vendita dell'oggetto al miglior offerente al posto di consigliargli l'acquirente della collega __________, il quale offriva un prezzo di acquisto inferiore di ben CHF 100'000.--.
Inutile precisare che a seguito di tale episodio i rapporti con la collega, la quale si vista sfumare le provvigioni derivanti dalla vendita, si è irrimediabilmente deteriorato.
Inspiegabilmente, a seguito dell'episodio di cui sopra, la signora __________ e la signora __________ hanno cominciato ad emarginare l'assicurato, organizzando pranzi e cene del team in sua assenza oppure offrendo da bere a tutti i collaboratori eccezion fatta per il signor RI 1. Tali atteggiamenti erano chiaramente volti a creare una motivazione ad hoc per obbligare il lavoratore a presentare le sue dimissioni che, non essendo arrivate, sono state sostituite dal licenziamento dato dalla datrice di lavoro per motivi futili .e non comprovati.
Prove: documenti; si richiama l'intero incarto relativo alla decisione Nr. __________ e concernente il signor RI 1 presente presso la Cassa.
9.1.7. Alla luce di quanto sopra, soprattutto del fatto che le allegazioni della __________ non sono state minimamente comprovate, non si può concludere che il signor RI 1 era disoccupato per propria colpa. Il lavoratore si è semmai semplicemente difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da parte dei suoi colleghi e superiori. Si tiene inoltre a precisare che qualora il signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni all'interno del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo carattere a causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi confronti. (…)” (Doc. I punti 9.1.2-9.1.7)
Infine, la rappresentante dell’assicurato chiede che, al massimo, vengano inflitti 15 giorni di penalità rilevando:
" (…) Come già esposto nei punti precedenti, il signor RI 1 non ha mai dato inizio alle discussioni che lo coinvolgevano ma si è unicamente difeso dagli attacchi subiti. Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe unicamente quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in silenzio. Si dubita però che anche qualora il lavoratore avesse assunto tale comportamento, non ci saremmo trovati nella medesima situazione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra e del fatto che la datrice di lavoro abbia cercato in ogni modo di trovare un pretesto per procedere con il licenziamento del signor RI 1, la colpa di quest'ultimo può essere qualificata unicamente quale lieve e può al massimo essere sanzionata con una sospensione massima di 15 gg conformemente a quanto prescritto dall'art. 45 cpv. 3 OADI.” (Doc. I, punto 9.2)
1.4. Nella sua risposta del 27 luglio 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso.
L’amministrazione sottolinea innanzitutto di non avere trasmesso all’assicurato tutta la documentazione in possesso in quanto “(…) l’amministrazione in questi casi si premura di trovare la giusta misura tra la possibilità per gli assicurati di pronunciarsi in difesa dei propri diritti e la tutela degli interessi di terze persone non direttamente coinvolte nella procedura amministrativa. Possono infatti emergere fatti e dettagli personali concernenti datori di lavoro, colleghi ecc. non di interesse in quanto tali ma piuttosto atti a pronunciarsi in merito alla credibilità delle affermazioni di parte. (…)” (Doc. III, pag. 2).
La Cassa precisa poi che il diritto di essere sentito è stato rispettato e al riguardo rileva:
" (…) Nel caso di specie non è così ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. Basti infatti rilevare che:
- anzitutto, i motivi del licenziamento ritenuti dall'ex datore di lavoro (relazioni problematiche con i superiori e diversi colleghi) sono noti al signor RI 1 da addirittura prima dell'inoltro di una domanda d'indennità di disoccupazione presso la scrivente Cassa;
- l'amministrazione, ancora con la decisione qui impugnata, ha poi nuovamente argomentato le proprie conclusioni e meglio ribadendo di giudicare credibili le accuse dell'ex datore di lavoro, immutate nel tempo e da ultimo confermate, circostanziate e comprovate con scritto 14 marzo 2018;
- comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di quei colleghi protagonisti degli episodi considerati per le proprie valutazioni, la Cassa ha anche comunicato il contenuto essenziale dei fatti riferiti ("atteggiamenti denigratori anche concernenti la nazionalità oppure le caratteristiche personali di più colleghi di lavoro").
L'amministrazione ha pertanto bene spiegato il motivo per cui l'assicurato è stato giudicato disoccupato per colpa propria. Non sfugge d'altra parte che il signor RI 1, anche visionato il citato documento datato 14 marzo 2018, ha certamente potuto (ed i contenuti del ricorso sono II a dimostrarlo) impugnare la decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure ed ulteriore documentazione, facendo insomma valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo.
2.2.
In ogni caso, un rinvio della causa, all'amministrazione si esaurirebbe poi oggi in uno sterile esercizio procedurale che ritarderebbe inutilmente la procedura.
Le rispettive posizioni sono chiare ed appare altamente inverosimile che queste possano cambiare, sposando il lavoratore licenziato la tesi del datore di lavoro o viceversa: da un lato il datore di lavoro indica che i comportamenti dell'assicurato con i superiori nonché i "toni denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" siano stati "tali da pregiudicare II clima in azienda" ed infine portare al licenziamento. Dall'altro il signor RI 1 che con ricorso ha anche presentato una propria ricostruzione dei rapporti con i colleghi e sostiene sostanzialmente di essere lui la vittima "degli atteggiamenti al limite del mobbing da parte dei suoi superiori e colleghi”. (Doc. III pag. 2-3)
Infine, secondo la Cassa, le accuse sono state debitamente comprovate e l’assicurato deve essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione:
" (…) Le motivazioni dell'ex datore di lavoro (mancanza di rispetto nei confronti dei superiori e di considerazione delle direttive di quest'ultimi, rispettivamente "toni denigratori e intolleranti nei confronti di suoi colleghi" concernenti addirittura nazionalità e caratteristiche personali, tutti quanti comportamenti "tali da pregiudicare il clima in azienda" ed infine portare al licenziamento) sono state giudicate credibili: in particolare, come indicato con la decisione impugnata, l'ex datore di lavoro ha saputo in tal senso riportare e comprovare episodi circostanziati.
La Cassa ha pertanto concluso che lo scioglimento del rapporto di lavoro rispettivamente l'insorgenza della disoccupazione non è nel caso concreto ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato e deve pertanto comportare una sanzione proporzionata alla gravità della colpa (45 giorni di sospensione).
3.1.
Con il ricorso in oggetto, seppur riconoscendo esservi stati degli screzi sul posto di lavoro, il signor RI 1 oppone una propria spiegazione del clima creatosi presso la ditta: sarebbero stati i colleghi ad avere fatto "A causa della sua omosessualità (...) battutacce" e ad avere motivi di risentimento. Ad es. vi sarebbe stata una discussione con una ex collega per il fatto che un cliente l'avrebbe preferito a quest'ultima, mentre il rapporto con un'altra ex collega si sarebbe deteriorato in quanto l'assicurato "si è rifiutato di fare esclusivamente gli interessi della collega di lavoro a discapito di quelli dei clienti". Per quanto riguarda invece i superiori, questi "Inspiegabilmente (...) hanno cominciato ad emarginare l'assicurato (...) per obbligare il lavoratore a presentare le sue dimissioni”.
In buona sostanza, l'assicurato ritiene essersi "semplicemente difeso da attacchi e atteggiamenti oltraggiosi rivolti alla sua persona da parte dei suoi colleghi e superiori”. Egli precisa che "qualora il signor RI 1 si fosse comportato in maniera differente, le tensioni all'interno del team non si sarebbero alleviate, posto come non era il suo carattere a causarle ma l'antipatia che i suoi colleghi nutrivano nei suoi confronti' e che "Se proprio gli si dovesse imputare una colpa, questa sarebbe unicamente quella di non essere sempre rimasto calmo e non aver subito in silenzio" così che tutt'al più la – comunque contestata – "colpa (...) può essere qualificata unicamente quale lieve".
3.2.
Ora, preso atto delle nuove argomentazioni del ricorrente, la Cassa ritiene che, differentemente dal quadro d'insieme fornito dal datore di lavoro, queste non trovino alcuna spiegazione rispettivamente non possano essere ritenute parimenti credibili.
In particolare non viene fornita alcuna spiegazione sul perché un dipendente capace di salvaguardare meglio di altri colleghi gli interessi dei clienti e quindi del datore di lavoro non solo non sia stato premiato ma abbia invece suscitato antipatia nei propri superiori. Oppure, per quale ragione ad es. una collega avrebbe avuto un proprio "interesse" a consigliare al cliente una vendita con un ricavo inferiore di fr. 100'000.-?. Si tratta di circostanze che non appaiono realistiche, così come non convince esservi stata una macchinazione di sia superiori che colleghi a suo danno e meglio una condivisa "volontà di creare un pretesto per licenziarlo".
Se, come già rammentato, le sole affermazioni del datore di lavoro non bastano a convincere l'amministrazione, d'altro canto nemmeno le sole contro-affermazioni dell'assicurato bastano ad azzerarne la portata e specie nel caso in cui, come in quello che qui ci occupa, sono stati circostanziati precisi episodi in modo convincente.
Riguardo infine alla tesi del signor RI 1 che vuole il proprio comportamento giustificato in quanto reazione a delle provocazioni e/o ad un tentativo di emarginarlo, si osserva che ad es. delle molestie sessuali sul posto di lavoro e/o del mobbing potrebbero si essere un motivo per ridurre o escludere la colpa dell'assicurato, ma che nel caso che ci occupa l'assicurato non ha comprovato episodi di gravità tale da non esigere da lui di conservare il vecchio impiego.
Non bisogna infatti dimenticare che la giurisprudenza già ha avuto modo di chiarire come occorra esigere che un assicurato mantenga il proprio posto di lavoro finché ne abbia trovato un altro anche malgrado il disaccordo con i colleghi di lavoro, la divergenza di vedute coni superiori o atti quali l'intimazione di una multa disciplinare da parte del datore di lavoro. (…)” (Doc. I pag. 3-5)
1.5. Il 31 luglio 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.6. Il 27 agosto 2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) Nel corso di una causa pendente presso la lodevole pretura di __________, la spett. __________ ha notificato quale mezzo di prova le e-mail di cui al doc. S. Dal contenuto delle stesse, che viene integralmente contestato per i motivi che seguiranno, si può presumere che si tratti dei medesimi scritti anonimizzati e ai quali la Cassa non ha dato l'accesso al ricorrente.
La signora __________ afferma che le motivazioni alla base dell'allontanamento del signor RI 1 sono imputabili a dei suoi atteggiamenti razzisti, non rispettosi delle gerarchie e non collaborativi. Tali affermazioni sorprendono non poco, posto come dal verbale del 2015 emerge una situazione diametralmente opposta (cfr. doc. M). Difatti, per i primi 4 anni di collaborazione tra la __________ e il signor RI 1 mai gli è stata mossa una critica in relazione al suo comportamento ciò, che rende inverosimile le allegazioni della ex collega e superiore. Che il signor RI 1 è tutt'altro che razzista o maleducato è peraltro confermato dai suoi precedenti datori di lavoro nei certificati di lavoro dai quali emerge che:
" Il signor RI 1 è stato mio impiegato di direzione per due anni e mezzo durante i quali ha sempre collaborato in maniera serena con tutti i suoi colleghi (e dipendenti). 1.4 RI 1 ha sempre saputo relazionarsi egregiamente con tutti, apprezzando le qualità individuali di ognuno, senza certo tenere conto della loro nazionalità, de/loro genere o del loro aspetto estetico" (cfr. doc. T).
Ed ancora
" Il suo atteggiamento amichevole combinato al fatto che il signor RI 1 non perde mai il controllo, nemmeno nelle situazioni di stress, gli è valso il rispetto e le lodi dei clienti e fornitori.
Il signor RI 1 è sincero, di cuore e puntuale." (traduzione dal tedesco della parte evidenziata al doc. U)
Il direttore dell'Hotel __________ definisce il signor RI 1 come un dipendente sincero, interessato, ottimista e comunicativo, che si rapporta piacevolmente con gli altri. Nei rapporti con i suoi colleghi lo descrive come una persona disponibile ad aiutarli e a rispondere alle loro domande, cercando di trovare le soluzioni con pazienza e gentilezza nei loro confronti. Viene inoltre aggiunto che il ricorrente era solito motivare i propri colleghi con ironia e umorismo, cercando di trovare le parole giuste per creare un ambiente di lavoro disteso (cfr. parte evidenziata doc. V).
Quanto sopra esposto è inoltre confermato in tutti gli altri certificati di lavoro, dove i precedenti superiori descrivono il signor RI 1 come una persona con grande personalità, sorridente, cordiale, disponibile verso i clienti e colleghi, e molto apprezzato da questi ultimi (cfr. plico. Z).
Alla luce di quanto precede risulta chiaro che quanto riportato dalla signora __________ in riferimento al signor RI 1 non è confacente alla realtà ma è il frutto di mere e riprovevoli cattiverie gratuite.
A pag. 3 del doc. S la signora __________ imputa i suoi problemi di salute a dei comportamenti del ricorrente, omettendo però di specificare che gli stessi sono verosimilmente insorti a seguito di interventi e cure mediche alla spalla. Altro aspetto che è stato omesso dall'attuale collaboratrice della __________ è il fatto che per ben 4 anni la stessa ha serenamente collaborato con il signor RI 1, senza mai muovergli un rimprovero. Guarda caso però, i rancori si sono manifestati unicamente in concomitanza con il mancato incasso di provvigioni (cfr. pt. 9.1.6 del ricorso 6 luglio 2018). Pertanto, non essendo le valutazioni della signora __________ oggettive ed imparziali, le stesse non devono essere prese in considerazione al momento dell'emissione della decisione.
Dal canto suo la signora __________ afferma che il signor RI 1 in un'occasione le ha fatto un commento sul suo aspetto estetico e che in un'altra occasione le ha fatto una battuta a lei poco gradita precisando immediatamente che per quanto riguarda quest'ultimo episodio il ricorrente ha immediatamente specificato che stava scherzando. Appare chiaro che per motivare una sua antipatia nei confronti del signor RI 1 la sua ex collega si sta arrampicando ora sugli specchi, rasentando la calunnia nel momento in cui afferma che il ricorrente è stato licenziato dai precedenti datori di lavoro e che non andava d'accordo con i suoi ex colleghi. Difatti, dalle dichiarazioni di cui ai doc. T-Z e dalle dimissioni formulate dal signor RI 1 (doc. AA) è evidente che la realtà dei fatti e tutt'altra. L'intento della signora __________ non era quello di informare la Cassa su quanto realmente accadeva e sul reale comportamento del signor RI 1, ma unicamente quello di penalizzare quest'ultimo il più possibile.
Sorprende non poco che la Cassa abbia dato valore a delle allegazioni come quelle esposte dalla signora __________ e vi abbia pure fondato l'intera decisione attribuendo una colpa grave al lavoratore.
Proseguendo nella lettura delle email di cui al doc. S il signor __________, dal canto suo, imputa al signor RI 1 degli atteggiamenti razzisti nei suoi confronti. Se quanto affermato fosse la verità, il rapporto tra il signor RI 1 e il suo ex collega sarebbe stato sicuramente pessimo per tutta la durata della collaborazione. Peccato però che al momento del licenziamento del ricorrente il collega gli ha scritto un messaggio nel quale esprimeva la sua perplessità per le modalità e motivazioni addotte al licenziamento, salvo poi cambiare atteggiamento dopo che il signor RI 1 ha deciso di troncare i rapporti (doc. BB). Si tiene a precisare che quanto riportato dal signor __________ non assume minimamente i contorni di un’offesa razzista, ma semmai di una battuta detta un'unica volta. Il signor RI 1 non lo hai mai né denigrato né sminuito per le sue origini.
Alla luce di quanto sopra e della documentazione allegata, è innegabile che quanto affermato dagli attuali collaboratori della __________ - i quali hanno tutto l'interesse di sostenere quanto affermato dalla propria datrice di lavoro - non corrisponde alla realtà. Difatti, quando si è chiesto agli ex-colleghi del signor RI 1 di esternare tutti i problemi che avevano con quest'ultimo sono riusciti a malapena a citare tre/quattro esempi dalla pertinenza e importanza opinabili. Con quanto esposto viene semmai confermato che un cerchio ristretto di suoi ex colleghi ha inventato situazioni ad-hoc assumendo atteggiamento di mobbing nei confronti del ricorrente.” (Doc. V)
Il 4 settembre 2018 la Cassa si è riconfermata integralmente con quanto esposto nella risposta di causa (doc. VII).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie, sulla “Domanda d’indennità di disoccupazione” l’assicurato ha indicato di essere stato ingiustamente licenziato il 21 luglio 2017 (ultimo giorno di lavoro effettuato) per il 30 settembre 2017, con la motivazione di “non sufficiente collaborazione con i colleghi e superiori e comportamento non gradito” (cfr. doc. 152, punti 18 e 20).
Il 21 luglio 2017 __________ delle __________ ha sciolto il contratto di lavoro per il 30 settembre 2017 liberando immediatamente l’assicurato dal prestare la propria attività lavorativa per le ragioni spiegate oralmente il giorno stesso (cfr. doc. 157-158).
Il 9 agosto 2017 __________ ha poi fornito la seguente motivazione scritta per il licenziamento:
" Bezugnehmend auf Dein Schreiben vom 28. Juli 2017 beantworte ich Deine Anfrage um schriftliche Begründung der Kündigung des Arbeitsverhältnisses.
Ich habe Dir bereits mündlich beim Kündigungsgespräch vom 21. Juli 2017 erklärt, dass der Grund der Kündigung in Deiner Mangelhaften Zusammenarbeit mit den Arbeitskollegen und Vorgesetzten liegt.
Wie ich Dir mehrmals gesagt habe, ist Dein Verhalten gegenüber Deinen Arbeitskollegen und Vorgesetzten unangenehm und zum Teil sogar echt beleidigend.
Auch beim Jahresgespräch 2016 und den darauffolgenden Gesprächen im Dezember 2016 und März 2017 wurdest Du über diese Makel erneut gemahnt. Leider ohne konkrete Besserungen Deinerseits und da in unserem Betrieb ein gutes Arbeitsklima eine unabdingbare Voraussetzung ist, musste ich im Interesse des Unternehmens und dessen Mitarbeiter den auch für mich unschönen fallen, die Zusammenarbeit mit Dir zu beenden.
Ich wünsche Dir für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“ (Doc. 160)
Sul verbale del colloquio annuale per il 2016 effettuato con la sua diretta responsabile il 21 novembre 2016 figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" (…)
Verhalten ggü.: Kollegen und Vorgesetzen ändern, zu arrogante, ignorante Art
Spielt oft den “Besserwisser”
(…).
Verhalten ggü.: Kollegen/Vorgesetzen muss respektvoller werden – weiteres Folgegespräch folgt BD ende Dez.
Sich nicht zu wichtig nehmen, nebst der Performance ist die Sozialkompetenz genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger
Mehr Hilfsbereitschaft ggü. Kollegen und Vorgesetzen – die Arrogante + Ignorante Art ist sofort einzustellen – Ansonsten mit Konsequenzen zu rechnen ist?
Sagt es fehlt an Wertschätzung und guten Arbeitsklima – Dazu kommt von ihm überhaupt kein Beitrag! (…)” (Doc. 132+134)
Questo formulario è stato firmato da __________ e dall’assicurato il 29 dicembre 2016. RI 1 ha comunque aggiunto delle osservazioni del seguente tenore:
" In Anbetracht des Vorbehalt des unterzeichneten Formulars zum Mitarbeitergespräch, nehme ich zu den Anmerkungen auch nach Rückfragen bei meinen Kollegen wie folgt Stellung.
Wie auch mündlich erwähnt; nehme ich die Anmerkungen von __________ und __________ zur Kenntnis, bin aber nicht, damit einverstanden, dass ich als arroganten, ignoranten, unrespektvollen und nicht hilfsbereiten Kollegen dargestellt werde. Das Mitarbeitergespräch bezieht sich nicht auf vereinzelte Situationen, sondern auf das gesamte Jahr. Jeder ist ab und zu überlastet oder gestresst und reagiert in diesen Momenten anders als üblich. Dies ist nicht nur bei mir der Fall sondern bei allen Kollegen als auch Vorgesetzten.
Die Kollegen fragen mich sehr viel um Information und Rat in Bezug auf Grundbuchauszüge, Katasterpläne, Grundrissen, wie Raumflächen zu berechnen sind, Wie man Fotos bearbeitet, wie man Wordeinstellungen ändert, Excellisten, -formeln etc. macht. Die Antworten, die Unterstützung und die Auskünfte gebe ich immer geduldig.
Wie auch meine Kollegen teils nur mündlich und teils auch schriftlich bestätigen, werde ich als stets hilfsbereiter, korrekter und netter Kollege geschätzt, was in Widerspruch mit den in roter Schrift festgehaltenen Vorwürfen steht.
Nachfolgend möchte ich einige Beispiele für die stetige Hilfsbereitschaft auflisten:
- Auf- und Abbauen bei Anlässen wie __________, __________...
- Verschiedene Male Erklärung Ablauf Lex Koller Bewilligung an __________
- verschiedentlich __________ fürs herunterladen von E-Mailanhängen oder Fotos
Unterstützung gegeben
- Erklärungen Grundbuchauszuginformationen an __________ auch nach der Schulung mit __________
- Hoch- und Hinuntertragen von Material vor + nach Events (einmal war ich am Montag nach einem Event auf Kundentermin und dann heisst es gleich, RI 1 hilft nie!)
- Wenn Lieferungen kommen und ich im Büro anwesend bin helfe ich immer mit.
In Bezug auf die Notiz im Formular 2016, dass schon im Jahr 2015 festgehalten wurde, dass die Erwartungen zur Zusammenarbeit mit Vorgesetzten nur bedingt von RI 1 erfüllt seien, ist zu erwähnen, dass bis zum neuen Mitarbeitergespräch im Jahr 2016 kein Folgegespräch (wie vereinbart bei Bedarf) von Seiten der Geschäftsleitung einberufen wurde. Somit ist für mich als Mitarbeiter anzunehmen, dass die Vorgesetzte, __________, bis dahin mit der Zusammenarbeit zufrieden war.
Ich bin der Meinung, dass das Empfinden einer arroganten und ignoranten Art durch ungenügende direkte Kommunikation mit mir zu Stande gekommen ist. Daher wäre ich dankbar, wenn hier noch spezifische Beispiele erwähnt würden.
Als treuer Mitarbeiter, vertraue ich, dass diese Punkte von meinen Vorgesetzten zur Kenntnis genommen werden und sich __________ und __________ auch in den vergangenen Wochen von meinem korrekten, freundlichen und positiven Verhalten überzeugen konnten.“ (Doc. 139)
Il 28 febbraio 2018 la Cassa ha posto i seguenti quesiti all’ex datore di lavoro:
" (…)
• Prima del licenziamento avvenuto in data 21 luglio 2017 vi erano stati dei richiami formali e scritti nei confronti del signor RI 1? In caso affermativo si chiede di produrne copia.
• Nello scritto indirizzato al signor RI 1 in data 9 agosto 2017 indicavate un suo comportamento inadeguato nei confronti di colleghi e superiori, cosa intendete con tale affermazione? Vi sono stati degli episodi specifici che rimproverate al signor RI 1? In caso affermativo voglia produrre una descrizione di tali avvenimenti.
• Da parte dei colleghi sono arrivate lamentele ai superiori in merito al comportamento del signor RI 1? In caso affermativo in che modo (scritto o orale)? Nel caso fossero state formalizzate delle lamentele scritti si prega di fornirne copia.
• Se ciò fosse stato il caso, al signor RI 1 è stata data la possibilità di prenderne atto e di poter prendere posizione in merito?
• Quali erano i colleghi diretti del signor RI 1?
• Voglia per cortesia produrre copia delle valutazioni annuali del signor RI 1 per gli anni 2014, 2015 e 2016.” (Doc. 37)
La Cassa ha ricevuto una risposta il 14 marzo 2018, che ha trasmesso solo parzialmente all’assicurato in applicazione dell’art. 47 LPGA, per tutelare interessi privati (degli ex colleghi di lavoro) preponderanti.
La risposta inviata alla Cassa ha il seguente tenore:
" (…)
1. Si, in occasione del colloquio annuale di novembre-dicembre 2016 era stata segnalata al signor RI 1 dalla sua diretta superiore signora __________ e dalla sottoscritta la questione relativa alle sue problematiche relazioni con diversi suoi colleghi e con i superiori, tale da pregiudicare il clima in azienda (vedi protocollo allegato); è seguito un ulteriore colloquio nel marzo 2017 con la sottoscritta e la signora __________ (purtroppo non verbalizzato), in occasione del quale malauguratamente non si sono potuti costatare gli auspicati miglioramenti e in cui si sono fatte presenti le conseguenze in assenza di sviluppi positivi.
2. Il signor RI 1 si è espresso a più riprese in toni denigratori e intolleranti nei confronti dei suoi colleghi (in particolare il signor __________, la signora ___________ e la signora __________). Il suo atteggiamento nei loro confronti era spesso saccente, arrogante e non collaborativo. Egli mancava anche del dovuto rispetto nei confronti della sua diretta superiore signora __________ e non rispettava le direttive impartite dalla sottoscritta. Il comportamento del signor RI 1 pregiudicava il clima lavorativo.
3. Le ripetute lamentele sono pervenute oralmente alla sottoscritta ed alla signora __________. In modo informale il signor RI 1 era già stato richiamato più volte prima dei colloqui menzionati alla risposta 1. (omissis)
4. Vedi risposta 1.
5. I colleghi diretti del signor RI 1 nel settore della vendita erano, oltre a quelli citati alla risposta 2, la signora __________ e la signora __________. Si precisa però che quest’ultime collaboratrici sono spesso distaccate fuori ufficio, lavorando anche da casa.
6. Vedi risposta 1. (omissis). (...).” (Doc. I)
Da tale scritto emerge comunque che i colleghi di lavoro con i quali l’assicurato ha avuto problemi sono la responsabile __________, la sua superiore diretta __________, capo vendite e le colleghe __________ e __________ e il collega __________.
L’assicurato ha allegato al suo ricorso delle dichiarazioni, del dicembre 2016, di 4 colleghe (__________, __________, __________ e __________) che affermano di non avere mai avuto nessun problema con RI 1 (cfr. doc. O).
Il 27 agosto 2018 la patrocinatrice del ricorrente ha inviato al TCA alcune e-mail che sono state prodotte dall’ex datore di lavoro nel contesto di una causa presso la Pretura di __________ e che sono quelle sui cui si è fondata la Cassa.
Il primo messaggio del 5 marzo 2018 ore 17:49 di __________ a __________ ha il seguente tenore:
" Als Verkaufsleiterin, somit Mitverantwortliche für das Wohlergehen des Teams, kann ich aus folgenden Gründen, die Kündigung von Herrn RI 1 als fundiert und klar übereinstimmend bestätigen.
Unaufrichtiges Verhalten gegenüber Mitarbeiter im Team, die sich mit Beleidigungen auf einer privaten Ebene, rassistischen Aussagen und einer abwertenden, besserwisserischen, unschönen Art ausgewirkt haben.
Herr RI 1 war kein loyaler Mitarbeiter, pflegte auch nicht den nötigen Respekt gegenüber den Vorgesetzten, und hat durchaus nicht zu einen harmonischen Arbeitsklima beigetragen.“ (Doc. S)
La collega __________ il 2 marzo 2017 alle 15:24 ha invece scritto a __________:
" Liebe __________
Betreffend unserem früheren “Kollegen” Herrn RI 1 hatte ich viele schlaflose Nächte mit Magenkrämpfen und Essstörungen, so dass ich mich in ärztliche Behandlung geben musste. Er versuchte mich mit allen Mitteln zu mobben, machte sich lustig über nicht vor allen anderen Kollegen, schwärzte mich ständig unbegründet an und spionierte in meinen Malis. Ich war bereit zu kündigen, weil ich dieses Verhalten und die schlechte Atmosphäre nicht mehr ertragen konnte. Ausserdem versuchte er ständig andere Kollegen gegen mich aufzuhetzen, was ihm Gott sei Dank nicht gelang. Seit Herr RI 1 nicht bei uns ist, kehrte endlich wieder Ruhe ein!
Gerne kannst Du diese Zeilen weiterleiten!
Liege Grüsse.“ (Doc. S3-4)
La collega __________ il 5 marzo 2018 alle ore 17:53 ha invece scritto a __________:
" Herr RI 1 hat mir gegenüber ein respektloses, fas schon frauenfeindliches Verhalten an den Tag gelegt.
Nur zum zwei Beispiele zu nennen: einmal war der Luftdruck unseres Geschäftsautos niedrig und er hat zu mir gesagt, dass ich zu fett für das Auto wäre …
Ein anderes Mal musste ich auf ihn warten um gemeinsam zu einer Besichtigung zu fahren und er meinte, dass ich aussehe, als ob ich zum Anschaffen auf der Strasse stehen würde.
Natürlich habe ich ihn auf sein unverschämtes Verhalten angesprochen und er hat mir ins Gesicht gelacht und gesagt das wäre ja nur Spass und er fände das lustig.
Seine extreme Kontrollsucht war auch unerträglich – z. B. har er meinen Schreibtisch sowie den Müll (!) durchsucht – er hat mich sogar darauf angesprochen und mich gefragt, warum ich alle meine Notizen in den Müll werfe??!!
Seit er das Team verlassen hat, ist das Arbeitsklima wirklich sehr gut.
Arbeitskollegen seiner alten Arbeitsstelle – wo er auch gekündigt worden ist – haben mir die gleiche Vorgehensweise bestätig” (Doc. S5)
Il collega __________ ha inviato a __________ il 6 marzo 2018 alle 12:24 il seguente messaggio:
" Due anni fa circa, il sig. RI 1 durante una conversazione in ufficio per questioni lavorative in mia presenza ha terminato la sua frase usando le seguenti parole “__________ non ha sentito niente (riferendosi a un problema di lavoro tra i due) altrimenti lo mandiamo in __________”.
Con tale frase ha profondamente offeso me stesso e le mie origini famigliari paterne. Specifico che da parte materna sono cittadino svizzero, cosa che il signor RI 1 sapeva.
Ritengo che tali esternazioni razziste siano fuori luogo di per se ma ancora peggio se pronunciate da parte di un collega di lavoro.” (Doc. S7)
La patrocinatrice dell’assicurato ha allegato gli attestati dei precedenti datori di lavoro ed uno scritto di __________ in merito alla collaborazione che ha avuto con RI 1 negli anni in cui il ricorrente ha lavorato presso gli alberghi __________ di __________ (doc. T)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto.
Come giustamente sottolineato dalla Cassa (cfr. consid. 1.2.), è proprio ciò che è avvenuto nel caso concreto.
L’assicurato ha infatti talvolta assunto degli atteggiamenti sgradevoli e talora addirittura offensivi con la sua superiore e con alcune colleghe ed un collega di lavoro, come si evince dalle dichiarazioni riprodotte al considerando precedente.
L’assicurato stesso e la sua patrocinatrice hanno peraltro ammesso che dei momenti di tensione vi sono stati.
Soprattutto RI 1 non ha modificato il proprio atteggiamento malgrado le chiare indicazioni che figuravano nel Formulario di valutazione relativo all’anno 2016.
In tale contesto va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono riconosciute ottime capacità dal profilo strettamente professionale (cfr. sul tema, le osservazioni della Cassa che sottolinea come “non viene fornita alcuna spiegazione sul perché un dipendente capace di salvaguardare meglio di altri colleghi gli interessi dei clienti e quindi del datore di lavoro non solo non sia stato premiato ma abbia invece suscitato antipatia nei propri superiori.”).
Il ricorrente ha dunque fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta (cfr. STF 8C_582/2014 del 12 gennaio 2015 consid. 6.2 nella quale l’Alta Corte ha sottolineato la necessità di evitare le situazioni di conflitto anche verbali con i colleghi e di rivolgersi ai superiori; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 2C_286/2015 del 6 agosto 2015; STCA 38.2015.3 del 22 aprile 2015. Vedi pure STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016 sulla puntualità).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di conseguenza RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto (in particolare la riconosciuta qualità del lavoro svolto da RI 1 e l’apprezzamento positivo formulato da altre colleghe) la durata della sospensione, secondo il TCA, è eccessiva e non rispetta la gravità della colpa.
Si giustifica quindi una riduzione della durata della sospensione a 20 giorni per colpa di media gravità (cfr. STF 8C_107/2018 del 7 agosto 2018).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione su opposizione del 5 giugno 2018 è modificata nel senso che l’assicurato è sospeso per 20 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa verserà all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1000.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti