Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.51

 

rs

Lugano

12 settembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sull’istanza del 6 agosto 2018 di

 

 

RI 1  

 

chiedente il riesame della sentenza emessa il 16 maggio 2018 dal TCA (inc. 38.2018.30) nella causa da lui promossa con ricorso del 23 aprile 2018

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 19 aprile 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2010.80 del 14 giugno 2011, cresciuta in giudicato incontestata, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto da RI 1 contro la decisione su opposizione del 25 novembre 2010 con cui la Cassa CO 1 (di seguito: la Cassa) aveva confermato l’ordine di restituzione di fr. 67'715.95 del 9 dicembre 2008.

                                         Il TCA, da un lato, ha confermato l’obbligo di restituzione delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione percepite da gennaio 2007 a marzo 2008, in quanto ottenute indebitamente, avendo sottaciuto l’esercizio di un’attività lucrativa alle dipendenze della __________, nonché dal febbraio 2008 la sua iscrizione a RC quale amministratore unico della __________ di __________ della quale l’assicurato era l’unico dipendente.

                                         Dall’altro, ha rinviato gli atti alla Cassa per rivedere il calcolo e determinare nuovamente l’importo da rimborsare.

 

                               1.2.   La Cassa, con decisione del 22 luglio 2011, confermata con decisione su opposizione del 14 settembre 2011, dopo aver rivisto il conteggio, ha chiesto all’assicurato il rimborso della somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto da gennaio 2007 a marzo 2008.

 

                               1.3.   Questo Tribunale, con giudizio 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 ha dichiarato irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011, poiché non aveva contestato minimamente l’importo stabilito dalla Cassa, ma si era limitato a far valere la propria buona fede e a mettere in risalto le proprie difficoltà economiche.

                                         Il TCA ha trasmesso gli atti alla Cassa affinché sottoponesse la domanda di condono al servizio cantonale.

 

                               1.4.   Con sentenza 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 questa Corte ha respinto il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione dell’11 settembre 2012 con la quale la Sezione del lavoro, confermando il provvedimento del 29 marzo 2012, aveva respinto la domanda dell’assicurato volta a ottenere il condono dell’importo di fr. 40'350.--.

                                         La buona fede di RI 1 è stata esclusa, in quanto il medesimo non aveva informato l’amministrazione dell’attività lucrativa dipendente presso la __________, come pure del suo ruolo di amministratore unico in seno alla __________.

                                         Il TCA ha, inoltre, evidenziato che con decreto d’accusa del 3 maggio 2010, contro il quale non risultava essere stata inoltrata opposizione, il Procuratore Pubblico aveva ritenuto l’assicurato colpevole di infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 105 LADI “per avere ottenuto indebitamente indennità di disoccupazione, nel periodo gennaio 2007 - gennaio 2008 per almeno CHF 20'000.-, sottacendo che in quel periodo ha svolto attività remunerata per la società __________;” e lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.

                               1.5.   L’assicurato, il 18 febbraio 2013, ha inviato al TCA uno scritto che è stato trasmesso al Tribunale federale per competenza (doc. X; XI inc. 38.2012.64).

 

                                         L’Alta Corte, il 27 febbraio 2013, ha ritornato lo scritto del 18 febbraio 2013 a questo Tribunale, indicando che non era ravvisabile un ricorso in materia di diritto pubblico contro il giudizio del 21 gennaio 2013 (doc. XII inc. 38.2012.64).

 

                                         Ne discende che la sentenza 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.6.   Con scritto del 3 aprile 2018 RI 1 ha chiesto di riesaminare la decisione del 22 luglio 2011 con cui gli è stata chiesta la restituzione della somma di fr. 40'350.--, corrispondenti a indennità di disoccupazione ricevute indebitamente nel periodo gennaio 2007 - marzo 2008, sostenendo di avere effettuato presso __________ uno stage senza contratto di lavoro, di non essere stato pagato e nemmeno annunciato all’Ufficio AVS. Egli ha precisato, da una parte, di avere poi lasciato la __________, siccome l’amministratore della società non ha voluto dare seguito alla sua richiesta di allestire un contratto di lavoro. Dall’altra, che gli azionisti della __________ hanno in seguito deciso di chiudere tale società e di aprire una nuova azienda, la __________, presso la quale un azionista gli ha chiesto di assumere la carica di amministratore (cfr. STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018 consid. 1.6.).

                                     

                               1.7.   La Cassa, il 19 aprile 2018, ha emesso una “decisione su domanda di revisione/riconsiderazione” con la quale non è entrata nel merito della domanda del 3 aprile 2018 e ha stabilito, considerato come le circostanze richiamate da __________ fossero a lui note ancor prima della decisione negativa del 22 luglio 2011, che le condizioni dell'art. 53 cpv. 1 LPGA non erano adempiute e non entrava pertanto in linea di conto l'istituto straordinario della revisione processuale.

 

                               1.8.   Contro la decisione del 19 aprile 2018 di non entrata nel merito della sua domanda del 3 aprile 2018 di riesame della decisione di restituzione del 22 luglio 2011 RI 1, il 23 aprile 2018, ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso denominato “domanda/riconsiderazione”, asserendo, in buona sostanza, di non avere abusato in alcun modo della Cassa di disoccupazione e di non avere nascosto all’URC lo svolgimento di uno stage presso la __________.

                               1.9.   Con sentenza 38.2018.30 del 16 maggio 2018 il TCA, da una parte, ha ritenuto irricevibile il ricorso del 3 aprile 2018 di RI 1 contro la decisione del 19 aprile 2018 della Cassa di non entrata nel merito della sua domanda di riesame dell’ordine di restituzione del 22 luglio 2011. Dall’altra, ha respinto l’implicita istanza del 3 aprile 2018 di revisione delle STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui questo Tribunale ha ritenuto irricevibile il ricorso contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione del 22 luglio 2011; cfr. consid. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con cui il TCA ha confermato il rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da restituire, in assenza del presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.), in quanto non emergevano eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentissero una revisione di tali giudizi.

                                         Questa Corte ha, inoltre, specificato che il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare, tramite opposizione da interporre alla Cassa, la decisione del 19 aprile 2018, nella misura in cui l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (revisione processuale) non erano adempiute, non era ancora scaduto. Al riguardo il TCA ha indicato abbondanzialmente che comunque dallo scritto del 3 aprile 2018 (cfr. consid. 1.6.) e dal ricorso del 23 aprile 2018 (cfr. consid. 1.8.) non risultavano eventuali fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che imponessero alla Cassa una revisione dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione ottenute a torto dal gennaio 2007 al marzo 2008.

 

                             1.10.   Il 13 agosto 2018 la Sezione del lavoro ha trasmesso al TCA, per competenza, uno scritto del 6 agosto 2018 di RI 1 pervenutole il 9 agosto 2018 (cfr. doc. II).

 

                                         Con istanza del 6 agosto 2018 l’interessato ha chiesto che il proprio caso venga riesaminato, facendo valere che era stato l’amministratore della __________, che era al corrente che era iscritto in disoccupazione, a proporgli di effettuare uno stage nell’azienda. In proposito RI 1 ha osservato di non essere stato assunto con un regolare contratto di lavoro e che non gli era stato fissato uno stipendio, ma veniva pagato ogni tanto con cifre irrisorie.

                                         Inoltre egli ha indicato di avere informato l’ufficio di collocamento che stava svolgendo uno stage e di essere in attesa di un contratto di lavoro.

 

 

                                         RI 1 ha poi asserito che l’amministratore avrebbe consumato tutte le risorse della società, come pure che si sarebbe appropriato di un brevetto di proprietà di terzi (del Dr. __________) continuando a fabbricare e vendere il prodotto sotto altro nome (cfr. doc. I).

 

                                         All’istanza del 6 agosto 2018 è stata allegata una lettera in inglese, sempre del 6 agosto 2018, indirizzata al Dr. __________, __________ (__________), dello stesso tenore di quella spedita all’amministrazione (cfr. doc. Ibis). 

 

                             1.11.   Il 4 settembre 2018 la Cassa ha postulato la reiezione dell'istanza del 6 agosto 2018, precisando di non avere particolari osservazioni da formulare, poiché appare manifesto non esservi alcuna motivazione o più in generale elemento utile a sostegno del richiesto riesame (doc. IV).

 

                             1.12.   Il doc. IV è stato inviato per conoscenza RI 1 (cfr. doc. V).

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA rileva, innanzitutto, che, come visto nei fatti (cfr. consid. 1.9.), con sentenza 38.2018.30 del 16 maggio 2018 questo Tribunale, da un lato, ha ritenuto irricevibile il ricorso del 3 aprile 2018 di RI 1 contro la decisione del 19 aprile 2018 della Cassa di non entrata nel merito della sua domanda di riesame dell’ordine di restituzione del 22 luglio 2011.

                                         Al riguardo è stato ricordato che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento e che il rifiuto di entrare in materia da parte dell’amministrazione confrontata con una richiesta di riconsiderazione di una propria decisione non può essere contestato né tramite l’inoltro di un’opposizione, né davanti all’autorità giudiziaria (cfr. STF 9C_188/2012 del 28 marzo 2012; DTF 133 V 50).

 

                                         Dall’altro lato questa Corte ha respinto l’implicita istanza del 3 aprile 2018 di revisione delle STCA 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (cfr. consid. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (cfr. consid. 1.4.), in quanto non emergevano eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentissero una revisione di tali giudizi.

 

                                         RI 1, con scritto del 6 agosto 2018 (cfr. doc. I; consid. 1.10.), ha chiesto il riesame del suo caso.

 

                                         A tale proposito va evidenziato che oggetto di riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA) possono essere soltanto le decisioni delle autorità amministrative. Sfuggono invece a tale rimedio straordinario le decisioni emesse dagli organi giurisdizionali o giudiziari.

                                         La riconsiderazione dei giudizi degli organi giurisdizionali o giudiziari presuppone di principio l’esistenza di un motivo di revisione (cfr. STF 1P.513/2004 del 14 luglio 2005 consid. 2.; RDAT I-2002 n. 38).

                                     

                                         Ne consegue che nella presente evenienza non sussiste un diritto al riesame della sentenza 38.2018.30 emanata da questa Corte il 16 maggio 2018.

                                         L’istanza di RI 1 del 6 agosto 2018 deve, per contro, essere esaminata quale richiesta di revisione.

 

                               2.3.   Giusta l'art. 61 cpv. 1 lett. i LPGA, le decisioni emanate dai tribunali cantonali delle assicurazioni devono essere sottoposte a revisione se sono stati scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto.

                                         L’art. 24 della Legge ticinese di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede, poi, che contro le decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni è ammessa la revisione:

 

                                         a) se sono stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova;

                                         b) se un crimine o un delitto ha influito sul giudizio.

 

                                         A norma dell'art 25 cpv. 1 Lptca, poi, la domanda di revisione deve essere presentata, con l'indicazione dei motivi e dei mezzi di prova, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data in cui sono state conosciute le circostanze nuove previste dalle lett. a) e b) dell'art. 24. Nel caso dell’art. 24 lett. a), la domanda di revisione deve inoltre essere interposta entro 10 anni dalla notificazione della sentenza.

 

                               2.4.   Perché il TCA possa rivedere una sua sentenza cresciuta in giudicato, è dunque necessario che siano stati scoperti fatti nuovi o nuovi mezzi di prova.

 

                                         Un fatto è da considerarsi nuovo se esisteva già al momento in cui il giudizio è stato emanato, ma non è stato portato a conoscenza del Tribunale, poiché non era noto al ricorrente malgrado la sua diligenza. Ne discende che non è data alcuna revisione laddove l'istante, se avesse usato l'attenzione che da lui si poteva esigere, avrebbe potuto addurre il fatto ora invocato già nell'ambito della precedente procedura. Inoltre, un simile fatto deve essere rilevante, vale a dire suscettibile di modificare la fattispecie posta a fondamento della decisione dedotta in revisione e condurre ad un giudizio diverso sulla base di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2.).

 

                                         Per quanto riguarda i nuovi mezzi di prova, essi devono servire a dimostrare nuovi fatti rilevanti in grado di giustificare la revisione oppure fatti che già erano conosciuti in precedenza, ma che però non avevano potuto essere stabiliti con certezza. Anche in quest'ultimo caso l'istante deve dimostrare che tale circostanza non sia stata cagionata dalla sua negligenza (cfr. STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.3.; DTF 127 V 353 consid. 5b).

 

                                         Costituisce, dunque, fatto nuovo o nuovo mezzo di prova soltanto il fatto o il mezzo di prova che non era già conosciuto nella precedente procedura o che non avrebbe potuto venir prodotto dall'interessato anche qualora quest'ultimo avesse dato prova della necessaria diligenza (STF 8C_273/2016 del 7 giugno 2016 consid. 3; STFA C 175/04 del 29 novembre 2005 consid. 2.2.).

 

                                         In proposito cfr. pure STF 8C_120/2017 del 20 aprile 2017 consid. 2.

 

                               2.5.   In concreto non emergono eventuali fatti nuovi non noti in precedenza al ricorrente o nuovi mezzi di prova rilevanti che consentano una revisione della sentenza 38.2018.30 del 16 maggio 2018 (cfr. consid. 2.3.; 2.4.) che ha in particolare negato la revisione delle sentenze 38.2011.77 dell’11 gennaio 2012 (con cui il TCA ha ritenuto irricevibile il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 14 settembre 2011 che aveva avallato l’ordine di restituzione del 22 luglio 2011; cfr. 1.3.) e 38.2012.64 del 21 gennaio 2013 (con cui il TCA ha confermato il rifiuto del condono della somma di fr. 40'350.-- da restituire, in assenza del presupposto della buona fede; cfr. consid. 1.4.).

 

                                         Ritenuto che RI 1, a fondamento dell’istanza del 6 agosto 2018 (cfr. consid. 1.10.), ha fatto valere in buona sostanza i medesimi fatti già invocati nello scritto del 3 aprile 2018 indirizzato alla Cassa (nel quale ha chiesto di riesaminare la decisione di restituzione di fr. 40'350.-- del 22 luglio 2011; cfr. consid. 1.6.), rispettivamente nel ricorso del 23 aprile 2018 al TCA (cfr. consid. 1.8.), e meglio di avere effettuato uno stage presso __________ senza contratto di lavoro e senza ricevere il corrispettivo salario, come pure di aver annunciato tale attività all’URC, giova peraltro rilevare che a seguito dell’acquisizione di forza di cosa giudicata materiale un giudizio vincola le parti in procedure successive, nel senso che esso si oppone all’emanazione di nuovi giudizi. In nuove, successive ed identiche azioni la decisione non può più essere, quindi, modificata, se non a determinate condizioni (cfr. STF 8C_661/2017 del 20 dicembre 2017 consid. 4.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; U. Häfelin/G. Haller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, pag. 166; pag. 170 N 782), ossia se sono adempiute, nel caso di sentenze emesse dal TCA, le condizioni della revisione ai sensi degli art. 61 lett. i LPGA e 24 Lptca, più precisamente qualora siano effettivamente date nuove circostanze fattuali o nuovi mezzi di prova.

 

                                         Una vertenza che ha acquisito forza di cosa giudicata (materiale) non può, dunque, più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dai tribunali (cfr. STF 9C_527/2016 del 12 dicembre 2016 consid. 2.1.; STF 9C_840/2011 del 19 giugno 2012 consid. 4.2.; STF 9C_346/2007 del 23 gennaio 2008 consid. 4.2.).

 

                                         Pertanto anche in virtù del principio “ne bis in idem”, corollario della forza di cosa giudicata, il ricorso va respinto.

 

                               2.6.   Questa Corte osserva, infine, che nella STCA 38.2018.30 del 16 maggio 2018 è stato indicato che il termine di trenta giorni dalla notificazione per impugnare, tramite opposizione da interporre alla Cassa, la decisione del 19 aprile 2018, nella misura in cui l’amministrazione ha stabilito che le condizioni dell’art. 53 cpv. 1 LPGA (revisione processuale) non erano adempiute, non era ancora scaduto.

 

                                         La questione di sapere se la Sezione del lavoro non dovesse trasmettere lo scritto del 6 agosto 2018 pure alla Cassa quale opposizione contro la decisione del 19 aprile 2018 può, in concreto, restare irrisolta.

 

                                         In effetti, nell’ipotesi in cui lo scritto fosse effettivamente da considerare anche quale opposizione al provvedimento emesso dalla Cassa il 19 aprile 2018, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), si rinuncerebbe a rinviare gli atti alla Cassa per evitare un vuoto esercizio formale che procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

 

                                         Al riguardo va rilevato che l’eventuale opposizione del 6/9 agosto 2018 contro la decisione del 19 aprile 2017 risulta tardiva e in ogni caso infondata, considerato che non risultano fatti nuovi o mezzi di prova rilevanti che impongano una revisione dell’ordine di restituzione delle indennità di disoccupazione ottenute a torto dal gennaio 2007 al marzo 2008.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   L’istanza di “riesame” del 6 agosto 2018 è respinta.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti