Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.53

 

rs

Lugano

5 dicembre 2018

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 17 agosto 2018 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 17 agosto 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 24 luglio 2018 (cfr. doc. 41) con cui aveva sospeso RI 1 - che fino al 30 giugno 2018 è stato alle dipendenze del __________ in virtù di un contratto di durata determinata (cfr. doc. 23; 17) - per dodici giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di mancate ricerche di lavoro nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione del 6 luglio 2018, e meglio dal 6 aprile 2018 (cfr. doc. III1).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 17 agosto 2018 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere quanto segue:

 

" (…) Purtroppo il mio ex ed attuale datore di lavoro mi ha confermato che non mi avrebbe tenuto quale __________ a tempo pieno dopo la fine del contratto al 30.06.2018.

Lo stesso datore di lavoro, il 6.07.2018, ha inoltrato uno scritto all’URC di __________ indicando dettagliatamente quanto era venutosi a creare in merito alla mia nuova situazione lavorativa (dal 1.07.2018) con conseguente iscrizione in disoccupazione.

Appena venuto a conoscenza di questa mia nuova situazione mi sono annunciato in disoccupazione e cioè il 6.07.2018.

Per questo motivo ho già perso dei giorni di disoccupazione rispetto alla mia nuova situazione lavorativa dal 1.07.2018.

Gli scritti inoltrati all’URC (mio del 7.7.2018 e quello del mio datore di lavoro del 6.07.2018) non sono stati debitamente tenuti in considerazione. Prova ne è che lo stesso ufficio ha respinto la mia opposizione.

Ribadisco che non era assolutamente mia intenzione non adempiere agli obblighi di legge ma per “una colpa” non mia oggi ne pago le conseguenze essendo stato sospeso per 12 giorni.

Mi appello a voi, onorevoli signori, sicuri del fatto che vi sia il margine per poter accogliere integralmente o almeno parzialmente questo mio ricorso in quanto ciò che è sorto non è da imputare esclusivamente alla mia persona. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   L’URC, in risposta, ha postulato la conferma della decisione su opposizione, osservando in particolare:

 

" (…) Se umanamente si può capire il punto di vista dell’assicurato, in concreto però non è mai stato in possesso di un contratto a prolungo dopo il 30.06.2018, si è solo trattato di discorsi e trattative mai purtroppo sfociate in quello che dovevano essere.

A parziale scarico, lo stesso ha spuntato un contratto a tempo parziale dal 01.07.2018 con il __________, firmato il 06.07.2018, che gli permetterà di mantenere un contatto con il mondo del lavoro e fare del guadagno intermedio. Questo, però, non va a smorzare la domanda di base, se sia stato fatto tutto il possibile per evitare la disoccupazione. (…)” (Doc. V)

 

                               1.4.   Pendente causa, questa Corte ha posto i seguenti quesiti a __________, Direttore __________ del __________:

 

" 1. Quando di preciso il __________ ha annunciato a RI 1 che non gli avrebbe rinnovato il contratto di lavoro quale __________?

2. Quando gli è stato garantito l’incarico di __________ a tempo parziale?

3. Le due comunicazioni sono avvenute nello stesso momento o in due fasi distinte?” (Doc. VII)

 

                                         L’8 ottobre 2018 __________ ha risposto:

 

" (…) vi informiamo che la dirigenza di __________ voleva fortemente che RI 1 continuasse la sua attività di __________ vista la sua professionalità, la serietà e la dedizione al lavoro che ha sempre dimostrato.

Purtroppo però questo non è stato possibile e in data 5 luglio abbiamo comunicato al dipendente la nostra impossibilità nel rinnovare il suo contratto da __________ proponendogli contestualmente l’opportunità di un nuovo ruolo all’interno della società. (…)” (Doc. VIII)

 

                               1.5.   Il 15 ottobre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IX).

 

                                         L’URC, il 23 ottobre 2018, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare, riconfermandosi in quanto precedentemente scritto (cfr. doc. X).

 

                                         Il ricorrente è rimasto silente.

 

                               1.6.   Il doc. X è stato trasmesso per conoscenza all’insorgente (cfr. doc. XI).

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per assenza di ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 6 luglio 2018.

 

                               2.2.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

 

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

 

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; Comunicazioni e istruzioni UFIAML, n. 12, 29 dicembre 1981, pag. 6, n. 3; D. Cattaneo, op. cit., pag. 17).

 

                               2.3.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza, dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nato l’__________ 1983, dal 2014 al 30 giugno 2018 è stato attivo presso il __________ quale __________ a tempo pieno in virtù di contratti di lavoro di durata determinata (cfr. doc. 20; 16-18).

                                        

                                         In particolare il contratto valido dal 2016 al 2017 è stato esteso, nella primavera 2017, a un’ulteriore stagione con inizio il 1° luglio 2017 e scadenza al 30 giugno 2018 (cfr.doc. 17).

 

                                         Il 6 luglio 2018 l’assicurato si è iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 10), dichiarando di non avere svolto ricerche di impiego nel periodo precedente l’annuncio all’URC (cfr. doc. 9).

 

                                         Da uno scritto datato 4 luglio 2018 indirizzato dal ricorrente all’URC emerge che:

 

" (…) Fino allo scorso 30.06.2018 avevo un contratto di lavoro in essere con il __________ quale __________.

Da parte della dirigenza della società __________ sono stato invitato a voler pazientare per ancora qualche giorno a seguito di un prospettato rinnovo contrattuale con eventuale altra mansione lavorativa all’interno della società.

Purtroppo a tutt’oggi non ho ricevuto ancora alcuna offerta concreta e di conseguenza mio malgrado devo annunciarmi per tutelare la mia persona, presso i vostri uffici.

Tutto quanto sopra descritto potrà eventualmente essere senz’altro confermato e verificato con la presidenza del __________. (…)” (Doc. 23)

                                     

                                         Il 6 luglio 2018 __________, Direttore __________ del __________, ha confermato quanto indicato dall’assicurato e ha comunicato che:

 

" (…) purtroppo non possiamo più offrire, dopo varie e approfondite valutazioni, un contratto di lavoro quale __________.

Da parte nostra siamo propensi ad offrire un contratto di lavoro a tempo parziale per un impiego presso il __________ all’interno della nostra società.

Non appena definite le modalità di un nuovo contratto, a tempo parziale, sarà nostra premura darvene comunicazione.

Logicamente il signor RI 1 dovrà essere da parte nostra formato ed aiutato nello svolgere le nuove mansioni lavorative propostegli. (…)” (Doc. 23)

 

                                         In effetti il ricorrente e il __________, sempre il 6 luglio 2018, hanno concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata al 50% con inizio al 1° luglio 2018. L’assicurato è stato assunto in qualità di __________ con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi mensili (cfr. doc. 19; 5).

 

                                         La consulente del personale, il 17 luglio 2018, ha trasmesso all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 24 luglio 2018, il fatto di non avere intrapreso ricerche di impiego nel lasso di tempo precedente l’annuncio all’URC, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 39).

 

                                         Il 20 luglio 2018 l’assicurato ha risposto quanto segue:

 

" (…) Come già comunicato nella mia lettera del 4.07.18 e confermato da __________ nello scritto del 6.7.18, nei mesi precedenti alla scadenza del mio contratto ero in trattativa con __________ per il rinnovo.

Da parte mia credo di non avere commesso nessuna infrazione.

(…)” (Doc. 40)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost.fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, non ritenendo valide le giustificazioni addotte dall’assicurato, con decisione formale del 24 luglio 2018, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per dodici giorni a causa di mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione, ossia dal 6 aprile 2018 (cfr. doc. 41; consid. 1.1.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 17 agosto 2018 (cfr. doc. III1; consid. 1.1.).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto che a ragione l’URC, al momento dell’iscrizione in disoccupazione dell’assicurato del 6 luglio 2018, ha verificato gli sforzi volti al reperimento di una nuova occupazione intrapresi nei tre mesi precedenti, ovvero dal 6 aprile 2018 (cfr. doc. 41; consid. 1.1.; 2.5.).

 

                                         In effetti gli assicurati al beneficio di contratti di durata determinata (di almeno tre mesi) devono cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.2.; fra le tante: STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).

                                         In una sentenza 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 l’Alta Corte ha confermato che nel caso di un contratto di durata determinata il periodo di valutazione delle ricerche di impiego si estende ai tre mesi prima della fine del rapporto di impiego, precisando che in tale evenienza lo svolgimento di tempestive ricerche di lavoro consente, come quando un contratto di durata indeterminata viene disdetto, di contrastare l’aumentato rischio di una prevedibile disoccupazione.

 

                               2.7.   L'Alta Corte ha, inoltre, stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M. C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         In particolare, nella sentenza pubblicata in DLA 1992 pag. 151 seg. l'Alta Corte ha fornito al riguardo le seguenti precisazioni:

 

" (…) Die Zusicherung einer anderen Stelle nach Art. 44 lit. b AVIV setzt für den Arbeitnehmer nicht bloss Hoffnungen und Erwartungen erweckende Vertragsverhandlungen voraus. Vielmehr gilt eine Stelle erst dann als zugesichert, wenn durch ausdrückliche oder stillschweigende übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Art. 1 OR) ein Arbeitsvertrag im Sinne von Art. 319 ff. OR tatsächlich zustande gekommen ist (unveröffentlichtes Urteil S. vom 12. März 1987, C 110/86). (...)"

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004):

 

" Wie das kantonale Gericht insbesondere richtig erwogen hat, begründete der Umstand, dass am ersten Arbeitstag noch kein schriftlicher Arbeitsvertrag vorlag, keine Unzumutbarkeit, am Arbeitsplatz zu verbleiben."

 

                               2.8.   In concreto è vero che l’assicurato dal 2014 è stato attivo quale __________ preso il __________ in virtù di contratti di durata determinata che sono stati rinnovati di anno in anno.

                                         Ad esempio la durata del contratto valido dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 è stata estesa, nell’aprile 2017, al periodo 1° luglio 2017 - 30 giugno 2018 (cfr. doc. 17; consid. 2.5.).

                                         È altrettanto vero, però, che ciò non è avvenuto nel 2018 per l’anno successivo (luglio 2018 – giugno 2019).

                                         Il __________, interpellato da questo Tribunale (cfr. doc. VII), ha sì riconosciuto che “…voleva fortemente che RI 1 continuasse la sua attività di __________ vista la sua professionalità, la serietà e la dedizione al lavoro che ha sempre dimostrato” (cfr. doc. VIII), tuttavia tra il __________ e il ricorrente fino al 5 luglio 2018 - quando il __________ ha comunicato all’assicurato l’impossibilità di rinnovargli il contratto (cfr. doc. VIII; consid. 1.4.) - hanno avuto luogo soltanto delle trattative per il rinnovo del contratto quale __________, come del resto indicato dall’insorgente stesso rispondendo alla Richiesta di giustificazione dell’URC (cfr. consid. 2.5.; doc. 40).

 

                                         L’assicurato poteva, quindi, avere unicamente un’aspettativa in merito al rinnovo del suo contratto, non sufficiente per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale; cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Egli, in particolare, nell’ultimo periodo prima della disoccupazione, e meglio nel mese di giugno 2018, avrebbe dovuto rendersi conto dell’alta probabilità che non venisse riassunto dal __________ quale __________.

                                         In effetti il medesimo nello scritto del 4 luglio 2018 all’URC ha evidenziato che “…a tutt’oggi non ho ricevuto alcuna offerta concreta” da parte del __________ (cfr. doc. 23; consid. 2.5.).

 

                                         Un nuovo contratto a tempo parziale quale team manager è d’altronde stato proposto all’insorgente il 5 luglio 2018 (cfr. doc. VIII; consid. 1.4.) e il relativo contratto è stato sottoscritto dalle parti il 6 luglio 2018 (cfr. doc. 19; consid. 2.5.).

 

                                         In simili condizioni il ricorrente, negli ultimi mesi della sua attività quale __________, avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un impiego (cfr. STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008 consid. 2.10.; 2.11., citata in D. Cattaneo, “Sport et assurances sociales” in CGRSS N° 45-2010 pag. 137-138, relativa a un assicurato sospeso dal diritto a indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima della disoccupazione. In effetti egli aveva solamente la speranza e non la garanzia di avere ottenuto un nuovo impiego nella sua professione di allenatore, per cui avrebbe dovuto continuare a intraprendere sforzi al fine di reperire un’occupazione.).

 

                                         Avendo violato l’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid. 2.2.), l’assicurato deve essere sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

 

                               2.9.   Per quanto concerne l’entità della sanzione, l’URC ha inflitto all’assicurato dodici giorni di sospensione dal diritto alle indennità per disoccupazione (cfr. doc. 41; III1; consid. 1.1.).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         A mente del TCA, nella presente fattispecie, ai fini della sospensione da applicare all’insorgente deve comunque essere considerato lo sforzo da questi intrapreso, tramite le trattative condotte con il __________ nel periodo antecedente la disoccupazione, che ha condotto alla conclusione del contratto di lavoro di durata indeterminata quale team manager (cfr. consid. 2.5.).

                                         Inoltre va pure tenuto conto, in casu, del fatto che l’assicurato, alla luce, da una parte, dei rinnovi da parte del __________ che si sono susseguiti dal 2014 al giugno 2018 (cfr. consid. 2.5.), dall’altra, del forte interesse del __________ in questione alla continuazione della sua attività quale __________ alle sue dipendenze (cfr. doc. VIII; consid. 1.4.), come visto in precedenza, potesse nutrire non solo una speranza, bensì piuttosto un’aspettativa al rinnovo del contratto. Egli si attendeva di essere riassunto per l’anno 2018-2019.

 

                                         Ne discende che la sospensione di dodici giorni inflitta al ricorrente non rispetta il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.4.) e deve pertanto essere ridotta a sei giorni.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata va, di conseguenza, riformata nel senso che l’insorgente è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         La decisione su opposizione del 17 agosto 2018 emessa dall'URC di __________ è riformata nel senso che l’assicurato è sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per sei giorni.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti