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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 settembre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1956, ha iniziato il controllo della disoccupazione dal 1° giugno 2016 (termine quadro per la riscossione fissato dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018) alla ricerca di un’occupazione quale amministratore immobiliare, impiegato di agenzia immobiliare, procuratore, contabile immobiliare, docente corsi immobiliare.
Dopo essersi iscritto dichiarando la sua disponibilità per un lavoro a tempo pieno, nell’agosto 2016 ha modificato la sua disponibilità riducendola al 50%.
L’assicurato è gerente (con firma individuale) della società a garanzia limitata __________, con sede a __________, insieme alla moglie, __________, che risulta essere socia (senza diritto di firma) e che detiene l’intero capitale sociale, con sede a __________ (__________).
Lo scopo della società in questione è l’esercizio di ogni attività di consulenza e prestazione di servizi fiduciari nell’ambito della gestione, amministrazione, locazione, mediazione, promozione, realizzazione e valorizzazione di patrimoni immobiliari in genere, consulenza nell’ambito dell’acquisto, della costruzione e vendita di immobili di ogni genere in Svizzera e all’estero (cfr. Doc. B).
Con decisione su opposizione del 15 novembre 2018 la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato idoneo al collocamento dal 1° giugno 2016 con un grado d’occupazione al 50% (cfr. Doc. C).
1.2. Con decisione su opposizione del 24 settembre 2018 la CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 20 giugno 2018 (cfr. Doc. D) ed ha stabilito che l’assicurato non ha adempiuto il periodo di contribuzione nel nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione e non può nemmeno esserne esonerato, argomentando:
" (…) il Sig. RI 1, nel termine quadro dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, ha lavorato presso la __________ con una percentuale del 50% (grado lavorativo al di fuori della disoccupazione). A tutt'oggi, svolge questa attività per la stessa percentuale ed ha potere decisionale come sopra indicato.
Per il grado occupazionale (grado di idoneità) al 50%, per cui era iscritto in disoccupazione dal 10 giugno 2016, egli ha già beneficiato delle indennità di disoccupazione fino al 31 maggio 2018. Dai versamenti effettuati a suo favore dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018, non si evince alcun guadagno intermedio.
Ne risulta pertanto che il Sig. RI 1 cerca un impiego al 50%, tuttavia, egli svolge già un'attività al 50% presso la ditta __________, per cui non può avare diritto all'apertura di un nuovo temine quadro ed alle eventuali indennità compensative a partire dal 10 giugno 2018, poiché ha già un'occupazione con questa percentuale e non ha avuto, da giungo 2018, una perdita di guadagno rispetto ai 6/12 mesi precedenti.
Qualora il Sig. RI 1 cercasse un'attività lavorativa al 100% dal 10 giugno 2018, l'impiego che egli ha svolto negli ultimi due anni risulta sempre quello presso la __________ che, a tutt’oggi, svolge al 50% (come già espresso più volte).
Inoltre, egli risulta socio e gerente della ditta __________ e viste le marginali della SECO sopra citate, egli occupando una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, non può avere diritto alle indennità di disoccupazione.
Per ciò che attiene, la problematica inerente gli assegni di formazione, non possiamo entrare nel merito della questione in questa decisione, in quanto non ha nulla a che fare con essa. Tuttavia, l'assicurato riceverà una lettera a parte nella quale gli saranno indicate le disposizioni di legge e le relative spiegazioni. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede di poter beneficiare delle indennità di disoccupazione in quanto ha rispettato le disposizioni della LADI e ha sempre cercato “un’occupazione per il restante 50% e pertanto non può accollarsi delle responsabilità per non avere trovato un’attività”. A proposito dell’adempimento del periodo di contribuzione, l’assicurato rileva in particolare:
" (…) Contrariamente a quanto asserito nella raccomandata di cui sopra, da parte della CO 1, __________, ho lavorato al 50% per la __________, dove tutti i contributi vengono versati tramite l’__________.
Allegato conteggio 2. Trimestre 2018 da parte dell’__________, quale doc. E.
(…).
Si osserva anche in questo caso che l’assicurato ha svolto un lavoro soggetto a contribuzione e che gli stessi sono stati regolarmente onorati da parte del datore di lavoro __________, __________.
Se per la denegata ipotesi i versamenti del datore di lavoro sopra evidenziato non possono essere presi in considerazione non si può imputare all’assicurato la responsabilità di non avere trovato occupazione per il restante 50% malgrado gli sforzi di ricerche da lui regolarmente effettuate e condivisi con l’URC __________. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 7 novembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
- Il Sig. RI 1 era ed è alla ricerca di un'attività al 50%;
- per il restante 50%, egli aveva ed ha un'attività lavorativa in proprio, con la carica di gerente della ditta __________. con firma individuale e quindi conseguemente ha potere decisionale su di essa (il fatto che non risulti socio non cambia la situazione in quanto egli ha potere di decisione su questa azienda).
- Durante il termine quadro, dal 10 giugno 2016 al 31 maggi 2018, egli ha beneficiato di un diritto a 520 indennità giornaliere.
- Il diritto a queste indennità lo ha potuto beneficare, poiché aveva svolto la sua attività lavorativa presso la ditta __________, come dipendente, negli ultimi 24 mesi durante il termine quadro di contribuzione, ossia dal 10 giugno 2014 al 31 maggio 2016; la sua iscrizione presso l'URC è avvenuta il 10 giugno 2016, quando l'assicurato aveva 59 anni.
- Dal 1° giugno 2018, la nostra Amministrazione ha nuovamente verificato se, nel termine quadro di riscossione delle prestazioni, ora divenuto di contribuzione rispetto a questa data, ossia dal 10 giugno 2016 al 31 maggio 2018, avesse svolto un'attività lavorativa e/o effettuato guadagno intermedio per il 50%, grado in cui egli è stato ritenuto dall'Ufficio Giuridico, idoneo al collocamento. Questa verifica è stata effettuata al fine di stabilire se il Sig. RI 1 avesse subito una perdita di guadagno.
- In questi due anni e per questo grado di idoneità al collocamento, egli non ha svolto alcuna attività lavorativa; mentre per il restante 50% (percentuale al di fuori della disoccupazione), egli lavorava, e lavora tutt'oggi, presso la __________, per cui, egli non subisce alcuna perdita di guadagno.
- Non ha perso alcun impiego nella percentuale del 50% dove è stato riconosciuto idoneo al collocamento, poiché, ripetiamo, non ha svolto alcuna attività lavorativa all'interno di questa percentuale, dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018; per l'altro 50%, è ancora impiegato presso la ditta __________.
Nel caso concreto, egli non può pertanto beneficiare di un nuovo termine quadro, in quanto non ha dimostrato di avere subito una perdita di guadagno dal 10 giugno 2018, rispetto ai due anni precedenti.
Nonostante ciò che sostiene l'assicurato, non è mai stato messo in dubbio, dalla nostra Amministrazione, che egli abbia lavorato per la sua ditta (__________) e che abbia avuto dei guadagni, anche se l'assicurato ha ribadito più volte che essi sono esegui. Questa percentuale è, come espresso sopra, al di fuori da quella che concerne la sua iscrizione all'URC (vedi conferma di registrazione nel sistema COLSTA del 1° settembre 2016) e, la sua situazione, rispetto a questa percentuale, è rimasta invariata.
Per ciò che attiene i CHF. 2600.- annuali, che il Sig. RI 1 ha sottolineato di ricevere dal Cantone per la sua consulenza conciliativa, ribadendo che questa somma non è fissa, in quanto dipende dai casi trattati, abbiamo, probabilmente, mal compreso quanto egli aveva espresso in data 6 novembre 2016 al __________ di __________: "(...) sono pure disposto a rinunciare alla carica di membro dell'ufficio conciliazione se la situazione lavorativa lo richiedesse, a condizione che esista un concreto contratto di lavoro, in quanto a oggi anche l'entrata di CHF. 2'600.- annua risulta importante (...)".
Questo importo è stato da noi indicato, al fine di dare un'informazione completa inerente il caso del Sig. RI 1 ma non ha avuto alcuna rilevanza in merito alla decisione da noi intrapresa.
Comprendiamo inoltre le difficoltà che riscontra il Sig. RI 1, a 62 anni, per reperire un nuovo impiego e siamo sicuri del suo impegno inerente le ricerche di posti di lavoro, tuttavia, non cambia 1 fatto che dal 10 giugno 2018, egli non subisca alcuna perdita per i motivi sopra esposti. (…)” (Doc. III)
1.5. Il 9 novembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione se, tra l’altro, ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
L’art. 9 cpv. 1 LADI prevede che per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.
In virtù del cpv. 2 il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno (cfr. art. 9 cpv. 3 LADI).
Secondo il cpv. 4 se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l’assicurato pretende di nuovo l’indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.
Riguardo all’art. 9 cpv. 4 LADI cfr. STF 8C_656/2014 del 10 novembre 2015, consid. 3.2.
2.2. Nella presente fattispecie l’assicurato, alla scadenza del primo termine quadro di riscossione (1° giugno 2016 - 31 maggio 2018) e durante il quale ha dichiarato la sua disponibilità al collocamento per un’occupazione al 50%, visto che per l’altra metà tempo prestava la propria attività per la __________, ha chiesto nuovamente le indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2018.
Il termine quadro per il periodo di contribuzione va dunque dal 1° giugno 2016 al 31 maggio 2018 (cfr. art. 9 cpv. 1 e cpv. 3 LADI).
Ora, in quel periodo, come ha giustamente sottolineato l’amministrazione (cfr. consid. 1.3), per la percentuale di tempo per la quale cercava dal 1° giugno 2016 un’occupazione (aggiuntiva a quella presso la __________) l’assicurato non ha svolto nessuna attività soggetta a contribuzione.
D’altra parte, secondo la giurisprudenza federale, in caso di riapertura di un termine quadro d’indennizzazione, tutte le condizioni del diritto devono essere nuovamente verificate (cfr. DTF 139 V 259 consid. 5.2, pag. 261).
In altri termini, nel caso del ricorrente, non ci si può semplicemente fondare sulla situazione esistente fino al 31 maggio 2016, allorché il ricorrente svolgeva un’attività lucrativa a tempo pieno.
Non avendo l’assicurato adempiuto il periodo di contribuzione e non potendo far valere nessun motivo di esonero ai sensi dell’art. 14 LADI, per la parte per la quale rivendica il diritto alle indennità di disoccupazione, la decisione su opposizione del 24 settembre 2018 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti