Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2018.74

 

rs

Lugano

4 marzo 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 novembre 2018 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 ottobre 2018 emanata da

 

CO 1 

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2017.86 del 14 maggio 2018 questa Corte ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 17 ottobre 2017 con cui la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) le aveva negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° aprile 2017 ritenendo non adempiuto il periodo minimo di contribuzione di dodici mesi.

                                         Il TCA, da una parte, ha confermato quanto deciso dalla Cassa in merito al mancato svolgimento di un’attività lavorativa soggetta a contribuzione nel periodo novembre 2016 – marzo 2017.

                                         Dall’altra, considerato che non era stato contestato il fatto che la ricorrente, nel periodo da aprile a ottobre 2015, rispettivamente da aprile a ottobre 2016, avesse lavorato al 50% presso il Ristorante __________, né era stato fatto valere che la stessa avesse rinunciato ai salari, questo Tribunale ha stabilito che l’insorgente, indipendentemente dal versamento dei corrispettivi salari e dalla capacità finanziaria del datore di lavoro, nel termine quadro per il periodo di contribuzione, ossia dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2017, aveva svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione di circa tredici mesi esercitando l’occupazione stagionale nel 2015 e nel 2016 presso il Ristorante __________.

                                         La decisione su opposizione impugnata è, quindi, stata annullata e gli atti trasmessi alla Cassa per determinare, ritenuto in ogni caso che la ricorrente non aveva lavorato dal novembre 2016 al marzo 2017, l’entità del suo guadagno assicurato.

 

                                         Il giudizio 38.2017.86 è cresciuto in giudicato incontestato.

 

                               1.2.   Il 18 ottobre 2018 la Cassa ha emesso una decisione su opposizione con la quale, confermando il proprio provvedimento del 25 settembre 2018 (cfr. doc. F), ha quantificato in fr. 1'950.-- il guadagno assicurato di RI 1 a far tempo dal 1° aprile 2017, rilevando:

 

" (…) Per il periodo dal 01.05.2015 al 31.10.2015 i salari calcolati sono quelli indicati sul contratto di lavoro (allegato 2), come pure per il periodo dal 01.05.2016 al 31.10.2016 (allegato 3). Su tali contratti il salario concordato ammontava a fr. 1'800.-- mensili più 13ma.

La Cassa non ha tenuto conto del salario di fr. 4'000, sulla base della sentenza del TCA (…)” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 18 ottobre 2018 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto che:

 

" (…)

1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata. Di conseguenza è accertato che il guadagno assicurato di RI 1 deve tener conto degli importi di fr. 4'000.-- lordi percepiti nei mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.

2. Gli atti sono trasmessi alla Cassa affinché determini il guadagno assicurato sulla base dei considerandi.

3. Protestate tasse, spese e ripetibili.” (Doc. I pag. 4)

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio rappresentante, ha addotto:

 

 

" (…)

- che questo Tribunale ha accertato che l’insorgente è stata impiegata presso il datore di lavoro almeno fino a ottobre 2016 (sentenza TCA 38.2017.86, consid. 2.11.);

- che la Cassa, nel caso in esame, ha ignorato i salari effettivamente percepiti dall’insorgente per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016 (doc. H), ovvero fr. 4'000.-- lordi, corrispondenti comunque al salario pattuito con il prolungamento di contratto dal 1° agosto 2016 al 31 marzo 2017 (sottoscritto con lettera del 20 luglio 2016 di __________), basandosi invece unicamente sui contratti stagionali di lavoro 2015 e 2016, determinando in questo modo un guadagno assicurato inferiore a quello corretto;

- che, in definitiva, l’insieme di documenti presentati dall’insorgente e sopra esposti (estratti conto bancari per i salari versati, doc. H) portano a concludere, in ossequio al principio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, che la stessa abbia percepito, per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016, il salario concordato con il prolungamento di contratto del 20 luglio 2016 e ammontante a CHF 4'000.-- lordi;

- che il salario effettivamente percepito è anche quello contrattualmente concordato con il prolungamento di contratto, almeno fino al mese di ottobre 2016, motivo per cui il salario determinante per stabilire il guadano assicurato deve comprendere quanto effettivamente percepito dall’insorgente per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2016.” (…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   Nella sua risposta del 21 novembre 2018 la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.5.   Con replica del 3 dicembre 2018 il patrocinatore dell’insorgente, per conto di quest’ultima, si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il 4 dicembre 2018 questo Tribunale ha assegnato all’avv. RA 1 un termine scadente il 17 dicembre 2018 per visionare l’incarto completo relativo all’assicurata trasmesso dalla Cassa il 29 novembre 2018 (cfr. doc. VI) su richiesta dal TCA (cfr. doc. V) e per presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. VIII).

                                         La parte ricorrente è rimasta silente.

 

                               1.7.   Il TCA, il 20 dicembre 2018, ha invitato la Cassa a prendere posizione, entro il termine di dieci giorni, in particolare, in merito ai documenti bancari prodotti dalla parte ricorrente con l’impugnativa del 19 novembre 2018 (doc. H; cfr. doc. IX).

 

                                         Dopo avere ottenuto una proroga del termine (cfr. doc. X; XI), il 23 gennaio 2019 la parte resistente ha comunicato di ritenere che il documento prodotto dalla parte ricorrente fosse già stato trasmesso e di conseguenza già considerato dal TCA nella sentenza 38.2017.86 (cfr. doc. XII).

 

                               1.8.   La parte ricorrente, alla quale i doc. IX e XII sono stati inviati senza indugio (cfr. doc. XIII), non ha formulato osservazioni al riguardo.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa ha correttamente o meno stabilito in fr. 1'950.-- il guadagno assicurato della ricorrente.

 

                                         Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

 

                                         Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                         Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

 

                                         Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                         L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

 

                                         Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                         Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

                                         Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                         In proposito cfr. anche STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93; 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta la Cassa, con decisione del 25 settembre 2018 e decisione su opposizione del 18 ottobre 2018, dando seguito alla sentenza 38.2017.86 emessa da questa Corte il 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.), ha quantificato il guadagno assicurato della ricorrente a partire dal 1° aprile 2017 in fr. 1'950.-, tenendo conto, da un lato, del fatto che la medesima non ha lavorato dal novembre 2016 al marzo 2017, dall’altro, sulla base dei contratti stagionali per il 2015 e il 2016 di un salario mensile di fr. 1'800.--, oltre alla tredicesima, per il lasso di tempo precedente novembre 2016 (cfr. doc. F; A; consid. 1.2.).

                                         La parte resistente ha motivato il computo di uno stipendio di fr. 1'800.-- al mese, citando alcuni stralci del giudizio 38.2017.86 del TCA, e meglio:

 

" (…)

Pag. 18

(…)

1. L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione di diverse persone, che dall’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale la signora RI 1 ha tentato d’estendere in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) e il salario (art. 23 LADI) determinanti per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.

 

2. In concreto gli elementi raccolti indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2 LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv. 2 OADI). (…)” (Doc. 14)

 

Pag. 19 pt.2.8

(…)

Inoltre l’aumento della retribuzione dell’assicurata da fr. 1'800.-- a fr. 4'000.-- mensili senza modifica dei suoi compiti (cfr. doc. 16/78) non è comunque giustificato da elementi oggettivi.

Quanto addotto nel maggio 2017 dal gerente della Sagl, __________, ovvero che l’incremento del salario da lui deciso era dovuto al fatto che l’insorgente aveva manifestato subito la propria diponibilità a prolungare l’attività (cfr. doc. 7), si rivela peraltro poco credibile quale motivo per l’aumento dello stipendio.

__________ ha del resto, in seguito, cambiato versione, asserendo di non essere stato lui a determinare il raddoppio del salario, bensì la mandante, __________ (residente in __________), del contratto fiduciario sulla cui base operava (cfr. doc. 10).

 

Pag. 20

(…)

Dagli estratti conto della Banca __________ relativi a un conto privato intestato alla ricorrente e al marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono stati sì dei bonifici a favore del conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in cui era stato precisato che alcuni versamenti in entrata provenivano dalla __________ e corrispondevano al salario ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza alcuna indicazione specificazioni su chi abbia versato il denaro, per quale motivo e chi sia il destinatario, la moglie o il marito (cfr. doc. 16/167). (…)” (Doc. A)

 

                                         L’insorgente ha contestato l’ammontare del guadagno assicurato, facendo valere di avere effettivamente percepito per i mesi da agosto a ottobre 2016 l’importo di fr. 4'000.-- lordi mensili, corrispondente al salario pattuito con il prolungamento del contratto di lavoro da agosto 2016 a marzo 2017. Al riguardo la parte ricorrente ha allegato degli estratti conto della Banca __________ relativi al periodo settembre-novembre 2016 (cfr. doc. I; H).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che oggetto della vertenza sfociata nella sentenza 38.2017.86 del 14 maggio 2018, cresciuta in giudicato incontestata, era il diritto oppure no della ricorrente a indennità di disoccupazione, e meglio l’adempimento o meno del periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI, e non l’entità del guadagno assicurato.

 

                                         Il TCA evidenzia, inoltre, che dalla documentazione bancaria presente agli atti della causa 38.2017.86, si evinceva unicamente che:

 

" Dagli estratti conto della Banca __________ relativi a un conto privato intestato alla ricorrente e al marito emerge, poi, che nel 2016 vi sono stati sì dei bonifici a favore del conto, tuttavia - contrariamente al 2015 in cui era stato precisato che alcuni versamenti in entrata provenivano dalla __________ e corrispondevano al salario ma del marito (cfr. doc. 16/163-164) - senza alcuna indicazione specificazioni su chi abbia versato il denaro, per quale motivo e chi sia il destinatario, la moglie o il marito (cfr. doc. 16/167).

La Sezione del lavoro nel Rapporto di Segnalazione dell’11 agosto 2017 alla Cassa aveva d’altronde già rilevato che la ricorrente non aveva fornito l’estratto del conto corrente con le causali dei movimenti (cfr. doc. 10 pag. 5).” (cfr. STCA 38.2017.86 consid. 2.8.)

 

                                         A tale proposito va osservato che, in effetti, nell’incarto dell’insorgente richiamato da questo Tribunale (cfr. doc. V; VI; consid. 1.6.), è presente per i mesi da agosto a ottobre 2016, soltanto il doc. 571, corrispondente all’estratto del conto Banca __________ intestato alla ricorrente e al marito da cui risultano degli accrediti il 29 settembre 2016 di fr. 3'578.85, il 26 ottobre 2016 di fr. 3'347.85 e il 23 novembre 2016 di fr. 3'463.35 con delle annotazioni scritte a mano, ovvero “8/2016”, rispettivamente “9/2016” e 10/2016”.

                                         Non vi è, invece, alcuna precisazione concernente il destinatario del versamento, la relativa ragione e la persona che ha proceduto al bonifico.

 

                                         Al presente ricorso sono, per contro, stati allegati dei documenti bancari, e meglio tre estratti conto mensili di settembre, ottobre e novembre 2016, da cui emerge specificatamente che il 29 settembre 2016 a favore della ricorrente è stata versata da parte della __________ (sua ex datrice di lavoro) la somma di fr. 3'578.85 quale salario di agosto 2016, il 26 ottobre 2016 le è stata accreditato dalla __________ l’importo di fr. 3'347.85 quale stipendio di settembre 2016 e il 23 novembre 2016 le è stata bonificata da parte della __________ la somma di fr. 3'463.35 quale salario di ottobre 2016 (cfr. doc. H).

 

                                         In simili condizioni, in applicazione del principio della probabilità valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre concludere che l’assicurata nell’arco di tempo agosto-ottobre 2016 ha effettivamente percepito gli stipendi di fr. 3'578.85 per agosto 2016, di fr. 3'347.85 per settembre 2016 e di fr. 3'463.35 per ottobre 2016.

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_140/2018 del 13 novembre 2018 consid. 5.2.2.

 

                                         Al fine della determinazione - ai sensi degli art. 23 LADI e 37 OADI (cfr. consid. 2.1.) - del guadagno assicurato della ricorrente a decorrere dal 1° aprile 2017 devono, pertanto, essere tenuti in considerazione i salari appena menzionati relativi ai mesi da agosto a settembre 2016.

 

                               2.5.   Il seguente passaggio della STCA 38.2017.86 del 14 maggio 2018 menzionato dalla Cassa (cfr. doc. A; III; consid. 2.3.):

 

" 1. L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione di diverse persone, che dall’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale la signora RI 1 ha tentato d’estendere in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI) e il salario (art. 23 LADI) determinanti per l’ottenimento delle indennità di disoccupazione.

2. In concreto gli elementi raccolti indicano che la persona interessata non abbia realmente lavorato per il Ristorante __________ di __________ (in seguito: Ristorante) dal 1° novembre 2016 al 31 marzo 2017. Il preteso periodo lavorativo è rilevante perché avrebbe determinato il diritto alle indennità di disoccupazione (art. 13 e 27 cpv. 2 LADI), mentre il salario annunciato avrebbe comportato un aumento di guadagno assicurato e dunque dell’indennità giornaliera versata (art. 23 LADI e 37 cpv. 2 OADI). (…)” (Doc. 14)”

 

                                         non è atto a sovvertire l’esito della presente vertenza nella misura in cui, da una parte, si tratta di una citazione di un documento inviato dalla Sezione del lavoro al Ministero pubblico (cfr. STCA 38.2017.86 del 14 maggio 2018 consid. 2.7.), e dall’altra, esso si riferisce in ogni caso al mancato svolgimento di un’attività lavorativa da parte dell’assicurata da novembre 2016 a marzo 2017 ciò che è stato confermato d’altronde dal TCA nel giudizio del 14 maggio 2018 (cfr. consid. 1.1.).

 

                               2.6.   Alla luce di quanto sopra esposto, si giustifica nel caso di specie l’annullamento della decisione su opposizione del 18 ottobre 2018 e il rinvio degli atti alla Cassa affinché stabilisca nuovamente l’importo del guadagno assicurato dell’insorgente a far tempo dal 1° aprile 2017 sulla base di quanto stabilito al consid. 2.4.

 

                               2.7.   Vincente in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    La decisione su opposizione del 18 ottobre 2018 è

                                              annullata.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché determini nuovamente l’importo del guadagno assicurato della ricorrente dal 1° aprile 2017 come indicato al consid. 2.4.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

                                         La Cassa verserà alla ricorrente l’importo di fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (IVA compresa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti