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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 18 novembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 5 novembre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1967, ha lavorato quale autista presso la __________ dal 15 marzo 2010 (cfr. doc. 9).
Egli è stato licenziato il 21 luglio 2017 per il 30 settembre 2017 in quanto “le prestazioni non corrispondevano alle necessità aziendali” (cfr. doc. 8 punto 8, 13 e doc. 11).
La conclusione del rapporto di lavoro è poi stata posticipata al 30 aprile 2018 a seguito di un periodo di malattia (dall’11 settembre 2017 al 9 aprile 2018, cfr. doc. 12),
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione ed ha rivendicato il diritto alle indennità dal 1° maggio 2018 (cfr. doc. 1 e doc. 7).
Egli ha indicato di essere stato licenziato “senza motivo valido” e che il suo lavoro “lo fa adesso uno più giovane” (cfr. doc. 7 punto 20).
1.2. Con decisione su opposizione del 5 novembre 2018 la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: la Cassa) ha modificato la precedente decisione del 18 giugno 2018 (doc. doc. 28) ed ha ridotto la durata della sospensione del diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a RI 1 per avere colpevolmente perso il proprio impiego da 36 a 26 giorni
Al riguardo la Cassa si è così espressa:
" (…) Tuttavia, considerato che, il lavoro di autista lo ha svolto in maniera soddisfacente, tenuto conto che lavorava presso la __________ dal 15 marzo 2010 e che, in parte, questi richiami, sono stati contestati, l’Amministrazione decide di ridurre la sospensione da 36 (colpa grave) a 26 giorni (colpa media)” (Doc. A1)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva:
" Non ho mai dato al mio datore motivi per licenziarmi ma al contrario è lui che li ha cercati. Come autista sono stato sempre perfetto come lo hanno dimostrato i premi di buon autista. Non è possibile che una persona di 50 anni da un momento all'altro cambia il suo carattere.
- In caso del 21.12.16 con lo scritto del 02.01.17 si nota chiaramente che il mio ex datore di lavoro ha reagito precocemente sull'accaduto dandomi la colpa senza avere alcune prove. Come si nota dalla lettera scritta da parte mia in data 15.01.17 per l'opposizione dell'accaduto con la conclusione della correzione e ratifica del mio superiore dei miei premi di buon autista 2017 che, tra l'altro, "non è mai stato versato sul mio conto e pretendo di ricevere." Visto che la data definitiva del licenziamento è il 30.04.2018. (vedi allegati)
- Dalla lettera 02.01.2017, "se aggiungiamo inoltre il richiamo scritto ricevuto in estate per un alterco con un suo collega, la sua situazione professionale appare ancor più pesante. "Questa vicenda si è svolta completamente viceversa. Sono stato io la persona a reclamare di questa faccenda al superiore. "Quella persona era troppo stressata e ha perso i nervi in quel determinato momento."
- Le filiali e il magazzino risparmiano sul personale, così facendo si creano inutili code per scaricare e caricare. Non è corretto che dopo ciò la colpa è dell'autista. (vedi foto)
- Sono sempre stato una persona ritirata che non si perde mai in chiacchere inutili ma preferisce svolgere correttamente il proprio lavoro. Trovo che ciò che ha scritto l'ex datore non è nient'altro che solo offensivo riguardo la mia persona.
- L'autista è sorvegliato con una carta digitale in formato carta di credito. Con questo vengono controllate tutte le ore di sonno, lavoro e le pause effettuate durante la giornata lavorativa. Richiedo che tutti questi dati siano verificati per la durata degli ultimi 5 anni. Non è sempre possibile mantenere le ore di guida pianificate siccome sulla strada avvengono disagi come: Traffico, code, incidenti, veicoli invasivi sotto la rampa di scarico, neve e possibili carenze dei veicoli che devo essere chiarite o messe in ordine. "Per tutte queste cose il datore di lavoro e i gerenti delle filiali non hanno la pazienza, e cosi l'autista sempre quello che ne paga le conseguenze." (vedi foto)
- Non è giusto che il premio di buon autista si basa solo sulle competenze professionali siccome sul formulario c'è elencato anche un paragrafo dedicato alle "sanzioni disciplinari". Ci sono autisti che per questi motivi non hanno ricevuto i premi di buon autista, da me non è mai stato il caso in 7.5 anni di lavoro. (vedi formulari "diritto premio di buon autista")
- Citato dalla documentazione ricevuta 05.10.18 "Nella caso specifico, occorre chiarire che il Sig. RI 1, professionalmente, secondo il suo ex datore di lavoro, ha sempre svolto il suo lavoro di autista in maniera soddisfacente." Secondo il colloquio annuale 2017 per il mio datore di lavoro "Non idoneo per il settore trasporti". Questo è inaccettabile e offensivo per la mia persona e per l'esperienza che porto in questo settore. Per colpa di questo ho avuto grossi problemi salutari, dove ho dovuto pure visitare un psichiatra. (per informazioni Dr. med. __________).
Non è giustificabile che sono stato licenziato!
Non è nemmeno corretto che vengo punito con una sanzione di 26 giorni.
Ho sempre lavorato con molto piacere non ho mai avuto un motivo per cambiare il mio carattere in negativo come descritto dal datore di lavoro. Nessuna persona sana mentalmente mettere in pericolo il
proprio lavoro, la famiglia e il suo futuro con un licenziamento per motivi comportamentali.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 17 dicembre 2018 la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva in particolare:
" (…)
innanzitutto, ribadiamo nuovamente che al Sig. RI 1 non è stato rimproverato e, successivamente, licenziato, da parte dell'ex datore di lavoro, per il suo modo nello svolgere l'impiego di autista.
In effetti, egli ha svolto questa sua attività in maniera soddisfacente e non ha subito sanzioni disciplinari. Per questi motivi, gli sono stati riconosciuti i premi di "buon autista".
Qualora l'ultimo buono, inerente l'anno 2017, non gli fosse stato ancora versato, informazione che ci giunge nuova, invitiamo l'assicurato a richiederlo direttamente al suo ex datore di lavoro.
Il Sig. RI 1 desidera che siano richieste e controllate tutte le ore di sonno, lavoro e le pause effettuate durante la giornata lavorativa negli ultimi cinque anni. Lasciamo a voi giustamente decidere in merito. Tuttavia, riteniamo che in questa sede, questa verifica non possa influenzare, in alcun modo, i motivi che hanno indotto la __________ a disdire il rapporto di lavoro con quest'ultimo.
Egli ha ricevuto 3 richiami, nel corso degli ultimi anni, legati a lacune comportamentali con il gruppo di autisti e i colleghi delle filiali.
Nell'atto di opposizione, l'assicurato sostiene che l'alterco avuto con la sua collega, citato nello scritto del 2 gennaio 2017, è da ritenersi imputabile a quest'ultima che era nervosa e stressata. Dallo stesso scritto si evince inoltre, che due gerenti hanno richiesto al suo ex datore di lavoro, di esentare il Sig. RI 1 dalla consegna della merce nelle loro filiali.
Le diverse lacune comportamentali sono state ripetute nei diversi scritti trasmessi, nel corso degli ultimi anni, dalla ditta al Sig. RI 1.
(…).
Nell'arco degli ultimi anni è incontestabile che vi sono state diverse lamentele da parte di diversi colleghi, con esatta descrizione dei fatti riportata negli scritti citati in precedenza.
Nonostante queste lamentele, la ditta ha cercato di comprendere le motivazioni del Sig. RI 1 e dato un'ultima possibilità di migliorare questo suo modo di porsi nei confronti degli altri dipendenti, con lo scritto del 2 gennaio 2017.
Il Sig. RI 1 continua a sostenere che le accuse mosse dal suo ex datore di lavoro nei suoi confronti, sono pretesti per giustificare il suo licenziamento.
Se così fosse, per quale motivo, l'azienda __________ avrebbe dovuto disdire il contratto di lavoro con lui cercando dei pretesti, visto che lo ritenevano professionalmente valido nella mansione di autista?
Per quale ragione, considerato i diversi richiami, hanno atteso diversi anni, prima di licenziarlo, dandogli ancora una possibilità di migliore il suo comportamento nei confronti dei suoi colleghi tramite la lettera del 2 gennaio 2017?
Visto quanto esposto, l'assicurato, con il suo comportamento, ha fornito al datore di lavoro più di un motivo di disdetta del rapporto di lavoro nel corso degli ultimi anni lavorativi.” (Doc. IV)
Il 18 dicembre 2018 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetto di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore.
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
2.4. Nella presente fattispecie al fine di chiarire le circostanze alla base dello scioglimento del rapporto di lavoro, il 14 maggio 2018 la Cassa ha posto alla __________ i seguenti quesiti:
" (…)
In particolare ci necessita sapere:
· Il nostro assicurato ha effettivamente provocato il suo licenziamento?
· Se sì per quali motivi?
· Se il licenziamento del vostro ex collaboratore non riguarda la sua persona il motivo è eventualmente da ricercare ad una sua presunta mancata attitudine al lavoro chiamato a svolgere?
· La causa del licenziamento ê da ricercare in una riorganizzazione/ristrutturazione interna? (…)” (Doc. 20)
Il 18 maggio 2018 __________, responsabile servizio logistica e __________, consulente del personale, hanno così risposto:
" (…) Il collaboratore, nonostante l’impegno profuso nella gestione delle sue mansioni quotidiane, ha evidenziato importanti lacune comportamentali all’interno del gruppo e con i colleghi delle filiali.
Il motivo dello scioglimento del contratto è da riferirsi esclusivamente a questo, sicuramente non alle prestazioni come autista.” (Doc. 21)
Al riguardo l’assicurato il 28 maggio 2018 si è così espresso:
" È vero che sono stato licenziato il 21.07.2017 dello scorso anno. In merito a questo licenziamento voglio riferire la mia versione sul accaduto.
Il motivo della __________ non corrisponde interamente la verità al quanto sono sempre stato cordiale e rispettoso verso i miei colleghi e responsabili. Ho sempre svolto con impegno e precisione il lavoro a me assegnato come Io si può notare dai bonus che ho ottenuto ogni fine anno. Sono solo stato sanzionato una solo volta per motivi non validi siccome non corrispondono interamente alla verità. Questo è avvenuto quando il mio ex datore di lavoro non ha voluto ascoltare e credere la mia versione sul accaduto dei fatti.
Ogni volta che incontro ex colleghi di lavoro, autisti e magazzinieri della __________ scambio sempre molte parole e sorrisi perché sono sempre stato corretto nei loro confronti. Questo lo so al quanto me lo hanno riferito durante i nostri scambi di parole. Tutto questo non sarebbe così dopo quasi un anno se la versione della __________ fosse corretta riguardo a quello che è stato riportato da loro stessi.
Penso che questo rapporto di lavoro sia andato a termine così per motivi economici della __________ siccome momentaneamente al mio ex posto di lavoro è impiegata una persona molto più giovane. Tutto questo è stato scritto in tal modo per avere un motivo valido al mio licenziamento.
Ho lavorato sempre con molto piacere presso __________ e sono dispiaciuto su come è andato a termine il nostro rapporto di lavoro.” (Doc. 23)
Il 4 giugno 2018 la Cassa ha nuovamente interpellato l’ex datore di lavoro precisando che, secondo RI 1, il licenziamento è da imputare a motivi economici. La Cassa ha invitato la __________ a trasmettere copia del verbale di colloquio del 21 luglio 2017 (cfr. doc. 24).
Il 7 giugno 2018 __________ ha formulato le seguenti osservazioni:
" (…) Come già indicato nella lettera del 18.05.2018, il motivo dello scioglimento del contratto è da riferirsi esclusivamente a importanti lacune comportamentali all’interno del gruppo e con i colleghi delle filiali.
Tali problematiche sono state più volte discusse col signor RI 1, sia a livello di reparto che di Risorse Umane (richiami scritti del 21.06.2016, 21.07.2016 e del 02.01.2017, vedi allegato) nonché acuite nel corso del 2017 (ultima segnalazione grave, via mail, da parte dei suoi superiori in data 10.07.2017).” (Doc. 25)
Il richiamo scritto del 21 giugno 2016 ha il seguente tenore:
" Compiti da assolvere secondo descrittivo di funzione e collaborazione reciproca
Nelle ultime settimane abbiamo ricevuto alcune reclamazioni in merito al suo atteggiamento e collaborazione durante le attività svolte presso le rampe e magazzini delle nostre filiali.
Gli episodi sono stati discussi verbalmente con il suo diretto superiore per comprenderne le dinamiche e trovare una soluzione comune. Di seguito elenchiamo quanto riscontrato:
08.03.2016 presso la filiale di __________ ha lasciato il cassone sotto rampa e si è assentato per prendere un caffè al bar, di conseguenza ha anticipato la partenza del mattino e l’arrivo e quindi in magazzino non c’era ancora nessuno.
10.03.2016 presso la filiale di __________ si è ripetuta una situazione simile. In filiale dicono che lei era assente durante le operazioni di scarico merce, mentre lei afferma che all’orario dell’arrivo previsto era presente per lo scarico. Al suo arrivo la filiale aveva già iniziato con l’operazione di scarico.
In data 10.03.2016 c’è stato un primo incontro con __________ per capire dove fosse la problematica. Al primo incontro, la mattina, vi è stato un atteggiamento non consono da parte sua, mentre al secondo incontro del pomeriggio, si è definito che gli orari di partenza (inizio lavoro) vanno rispettati e non anticipati. In caso di arrivo in filiale anticipato vi è da cercare la comunicazione e il contatto con la filiale.
14.06.2016 presso la filiale di __________ nonostante le richieste da parte del gerente su come e cosa scaricare, ha continuato a non dare retta a nessuno e procedere come riteneva più opportuno. Sollecitato varie volte, non ha mai risposto alle domande poste. Questa è già la seconda volta che accade nella stessa filiale. Il gerente ha fatto richiesta esplicita di non affidare più il trasporto della sua filiale a lei.
In data 16.06.2016 c’è stato un secondo incontro con __________ e __________ per ribadire l’importanza di collaborare con i magazzinieri e gerenti. Il dialogo è essenziale e non ci si può presentare in filiale senza dare evasione alle richieste fatte dei magazzinieri e soprattutto senza motivare le proprie azioni. In caso di dubbi ci si ferma e si telefona al proprio superiore per chiedere di intervenire.
Le tre segnalazioni ricevute, sono tutte e tre inerenti al suo comportamento in filiale, e ci è stato richiesto esplicitamente di non affidare più il trasporto verso la loro filiale a lei.” (allegato al doc. 25)
Il richiamo scritto del 21 luglio 2016 è invece formulato nei seguenti termini:
" Ci riferiamo al colloquio del 21.07.2016 avuto con i suoi superiori signor __________ e la signora __________, Responsabile Dipartimento Risorse Umane, a seguito dell’accaduto dello scorso 15.07.2016.
Dopo aver ascoltato le parti e preso atto che le versioni delle persone coinvolte non coincidono su un punto, ribadiamo che __________ attuerà quanto necessario per tutelare i propri collaboratori ed evitare che tali episodi si ripetano.
Ciò malgrado la invitiamo comunque, qualora in futuro dovesse trovarsi a fronteggiare un diverbio fra colleghi, a non cedere ad eventuali provocazioni e in ogni caso a rivolgersi tempestivamente ai superiori per segnalare i fatti.
Come discusso in sede di colloquio restiamo a disposizione per qualsiasi necessità di sostegno e, rammaricati per l’accaduto, le porgiamo cordiali saluti.” (allegato al doc. 25)
Infine, la lettera del 2 gennaio 2017 ha il seguente contenuto:
" In relazione al colloquio avuto il 21.12.2016 con i signori __________, responsabile logistica, e __________ consulente del personale, le inviamo la presente per comunicarle come intendiamo procedere.
L’obiettivo dell’incontro era quello di fare il punto della situazione e soprattutto definire con lei i margini di miglioramento alla luce delle mancanze, anche gravi, emerse nello svolgimento della sua funzione:
- reclami da parte di alcuni gerenti filiale per il suo comportamento inadeguato e la mancata cura dell’area di carico/scarico (rampa);
- mancanza di comunicazione e collaborazione con il personale di rampa di diversi negozi;
- rispetto degli orari e delle pause giornaliere.
Per i sopracitati motivi 2 gerenti ci hanno richiesto di esentarla dalla consegna merce per le loro filiali. Come discusso, questo ci crea difficoltà nella pianificazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la identificano come collaboratore non idoneo alla funzione di autista.
Se aggiungiamo inoltre il richiamo scritto ricevuto in estate per un alterco con un suo collega, la sua situazione professionale appare ancor più pesante.
A questo riguardo vogliamo comunque concederle un’ultima possibilità per riabilitarsi agli occhi di colleghi e superiori; per verificare gli sviluppi pianificheremo un colloquio, al più tardi entro la fine di giugno 2017.
Da subito ci aspettiamo un netto miglioramento e, come con lei concordato, procederemo dunque ai dovuti controlli: se dovessimo riscontrare ancora mancanze importanti, ci vedremo costretti nostro malgrado a chiudere il rapporto di lavoro, anche senza attendere il termine indicato.
Nella speranza che una chiara presa di posizione da parte nostra le consenta di raggiungere gli obiettivi prefissati, le rinnoviamo la nostra fiducia.” (Doc. A3)
2.5. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta invece che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto.
È proprio ciò che è avvenuto nel caso concreto. L’assicurato ha denotato lacune comportamentali all’interno del gruppo e con i colleghi delle filiali, a partire da metà del 2016, che sono stati alla base di alcuni avvertimenti nella forma scritta da parte del datore di lavoro prima di adottare la drastica misura del licenziamento (cfr. consid. 2.4).
La motivazione di carattere economico (sostituzione con un autista più giovane), è stata peraltro negata dall’ex datore di lavoro e non appare credibile viste anche le sollecitazioni a migliorare il proprio comportamento ricevute dall’assicurato proprio per evitare il licenziamento.
In tale contesto, va ribadito che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se, come in concreto, gli vengono riconosciute capacità e impegno dal profilo strettamente professionale, come in concreto per quel che riguarda il lavoro di autista.
Il ricorrente ha dunque fornito consapevolmente al datore di lavoro un motivo di disdetta.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione (cfr. in particolare DLA 2012 Nr. 13 pag. 294, nella quale il Tribunale federale ha ricordato che basta il dolo eventuale ; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015: “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”).
Di conseguenza, RI 1 deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI (DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; STF 8C_829/2009 del 17 dicembre 2009).
Secondo questo Tribunale, la sanzione inflitta dalla Cassa all’assicurato (26 giorni di sospensione per colpa di media gravità) rispetta il principio della proporzionalità e deve essere confermata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi l’apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
La decisione su opposizione del 5 novembre 2018 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti