statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2018 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 la CO 1 ha confermato la precedente decisione del 15 giugno 2018 con la quale a RI 1 è stata chiesta la restituzione di un importo complessivo di fr. 1'362.95 (cfr. doc. III/1). La decisione su opposizione indica in particolare i seguenti rimedi giuridici:
" (…)
Questa decisione su opposizione può essere impugnata entro trenta giorni a partire dalla sua notificazione.
L’atto di ricorso, accompagnato dalla decisione su opposizione impugnata, deve contenere le conclusioni ed essere motivato. Deve essere redatto nella lingua ufficiale e recare la firma del ricorrente o del suo mandante legale. Eventuali mezzi di prova devono essere specificati e allegati nella misura possibile. La procedura di ricorso è gratuita, salvo in caso di ricorso temerario.
L’atto di ricorso deve essere inoltrato a:
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Via Pretorio 16
6900 Lugano. (…)”
1.2. Il 19 novembre 2018 ___________ della CO 1, rispondendo ad alcuni messaggi di posta elettronica di RI 1, ha comunicato al ricorrente quanto segue:
" Egregio signor RI 1,
la ringrazio per la risposta e tenuto conto della stessa le comunico che, come indicato nei rimedi giuridici della contestata decisione, il ricorso deve essere inoltrato presso il Tribunale delle assicurazioni sociali di Lugano. (…)” (Doc. A3, V/2)
1.3. Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA datato 6 dicembre 2018 e messo alla Posta il 10 dicembre 2018 (cfr. doc. I).
1.4. Il 20 dicembre 2018 il TCA ha intimato il ricorso di RI 1 alla CO 1 per presentare la risposta di causa, invitandola pure a prendere posizione in merito alla tempestività dell’impugnativa (cfr. doc. IV).
1.5. Con lettera del 23 gennaio 2019 la CO 1 ha così risposto:
" (…) facciamo riferimento allo scritto del 20 dicembre u.s. e con la presente trasmettiamo l’estratto del tracciamento della posta.
Data spedizione A Plus 30.10.2018
Data recapito 31.10.2018
Ricorso pervenuto al TCA 11.12.2018
Dopo la notifica della decisione su opposizione l’assicurato ha preso contatto con il sottoscritto dove è stata discussa la possibilità di una domanda di condono, sulla base della stessa in data 19 novembre 2018 è stato richiesto di voler specificare se lo scritto era da intendersi come domanda di condono oppure ricorso, vista la risposta dell’assicurato lo stesso giorno è stato informato che il ricorso alla decisione su opposizione doveva essere inoltrato presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.
L’assicurato quindi era ancora nei termini per poter presentare un ricorso nei tempi concessi dalle disposizioni in materia, per contro il ricorso è stato inviato unicamente in data 11 dicembre 2018.
A mente della (Cassa, ndr) il ricorso inoltrato dall’assicurato appare tardivo. (…)” (Doc. V+1/2)
1.6. RI 1, il 29 gennaio 2019, ha in particolare comunicato quanto segue:
" (…) Se leggo la lettera di risposta della cassa CO 1, mettono l’accento sull’opposizione tardiva che ho trasmesso al Tribunale delle assicurazioni, 20 giorni, vale a dire dal 19 novembre al 11 dicembre.
Come ho già potuto esprimermi telefonicamente con il collaboratore CO 1, così facendo sembra non essere apprezzata la volontà di una persona di 50 anni con una famiglia a carico che ha tentato di tutto per trovare un lavoro, anche se alle volte non prettamente in linea con il mio profilo, sgravando anche di qualche costo la cassa CO 1 (…)” (Doc. VII)
1.7. I doc. VI e VII sono stati trasmessi per conoscenza alla CO 1 (cfr. doc. VIII).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Questa Corte deve verificare la tempestività del ricorso inoltrato da RI 1.
Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.
Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.
Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
Se la parte si rivolge a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all’art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 p. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pp. 130s).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479).
2.3. Nella concreta evenienza la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018, trasmessa con invio A+, è stata recapitata al ricorrente il 31 ottobre 2018 (cfr. doc. V+1/2).
Il termine di 30 giorni ha iniziato a decorrere il 1° novembre 2018 ed è scaduto venerdì 30 novembre 2018.
Il ricorso è stato consegnato alla Posta di __________ il 10 dicembre 2018 ed è dunque tardivo.
Sulla validità dell’invio tramite Posta A+, il Tribunale federale, con sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, ha confermato che l’assicuratore può trasmettere le proprie decisioni con quel sistema, in quanto la LPGA, diversamente da altri ordinamenti (per esempio il CPP), non prescrive per gli assicuratori una particolare forma di notificazione delle decisioni (DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1 pag. 61 seg.; 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 e consid. 2.5 pag. 604 seg.; sentenza 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.1).
2.4. Occorre ora esaminare se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.
Ai sensi dell'art. 41 LPGA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso.
Di analogo tenore è l’art. 14 Lptca relativo alla restituzione per inosservanza.
Prima dell'entrata in vigore della LPGA, l'Alta Corte aveva stabilito che la restituzione di un termine inosservato per motivi indipendenti dalla propria volontà, costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STFA C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).
Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.
L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).
La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).
Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).
2.5. Nel caso di specie, questa Corte ritiene che non sono dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018.
In effetti questa Corte non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.
2.6. In simili condizioni, occorre concludere che il ricorso inoltrato da RI 1 contro la decisione su opposizione del 30 ottobre 2018 tardivamente il 10 dicembre 2018 è irricevibile (cfr. su questo tema le STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014 in cui l’Alta Corte ha considerato inammissibile un ricorso depositato il 13 giugno 2014 contro un giudizio del TCA del 30 aprile 2014, notificato a un assicurato il 9 maggio 2014, ritenuto, da una parte, che il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza cantonale era scaduto il 10 giugno 2014, dall’altra, che l’insorgente non aveva fatto valere elementi suscettibili di giustificare una restituzione del termine inosservato; STCA 38.2015.40 del 6 luglio 2015; STCA 38.2007.73 del 3 ottobre 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti