Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2019.14

 

rs

Lugano

11 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 marzo 2019 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato la propria decisione del 23 novembre 2018 (cfr. doc. 18) con cui ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018, data a partire dalla quale l’assicurato si è riscritto in disoccupazione dichiarando una disponibilità lavorativa del 25%.

 

                                         Nella decisione su opposizione la Cassa ha in particolare rilevato:

 

" (…) il Sig. RI 1, nel termine quadro dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018, ha lavorato presso la __________, dal 01.06.2017 fino al 31.08.2018, con una percentuale del 25% e un salario mensile lordo di CHF 2'000.00.

Nella corrispondenza intercorsa tra le parti è stato appurato che il Sig. RI 1 ha iniziato a lavorare per la ditta individuale __________ tra il mese di settembre 2018 e ottobre 2018 nelle fasi indicate dall’assicurato e/o dal suo attuale datore di lavoro.

Egli si è iscritto nuovamente in disoccupazione in data 12 novembre 2018, da questa data, viste le dichiarazioni precedenti, il Sig. RI 1 aveva già iniziato l’attività lavorativa presso il Sig. __________ e lavora, tutt’oggi presso di lui, sempre al 25%, con un salario mensile lordo di CHF 2’000.00 + CHF 150.- forfait come sopra indicato presso la ditta __________).

Ne risulta pertanto che il Sig. RI 1 non subisce alcuna perdita di guadagno computabile, così come già indicato dalla decisione emanata dalla Sezione di __________ del 23 novembre 2018.

Per cui, non può avere diritto all’apertura di un nuovo termine quadro ed alle eventuali indennità compensative poiché non ha avuto una perdita di guadagno rispetto ai 6/12 mesi precedenti dalla data della sua nuova iscrizione (12 novembre 2018). (…)” (Doc. A1)

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che gli vengano “(…) accordati i diritti alla disoccupazione parziale a partire dal 12 novembre 2018 con arretrati, interessi dovuti, spese e inoltre adeguato risarcimento per importanti sicuri danni causati nel periodo di fine Anno + Natale + inizio Anno e molto altro nell’ambito mentale e/o salute generale (…)” (cfr. doc. I).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha segnatamente addotto che la Cassa, nonostante le avesse fornito fin dall’inizio le copie di tutta la documentazione relativa alle decisioni e accordi che hanno avuto luogo con __________ tra l’estate e l’autunno 2018, in particolare copia del “contratto di lavoro bozza” riportante come data di inizio lunedì 3 settembre 2018, ha indicato che l’attività come dipendente parziale della Ditta __________ è cominciata il 1° settembre 2018.

                                         L’insorgente ha, inoltre, precisato di non avere avuto all’inizio, quando è stato allestito il “contratto di lavoro bozza” al fine di interporre alla Commissione Lepicosc formale domanda di una possibile iscrizione all’Albo delle imprese della Ditta __________ - poi avvenuta il 22 ottobre 2018 -, nessuna sicurezza in merito all’accettazione della richiesta da parte della Commissione, né conoscenza del grado di occupazione tra il 25 e il 50% che la Commissione avrebbe imposto.

                                         Egli, in conclusione, ha asserito di avere conseguentemente deciso di iscriversi nuovamente in disoccupazione dal 12 novembre 2018 soltanto dopo avere ricevuto le ufficiali risposte a quanto sopra (cfr. doc. I).

 

                                         L’8 marzo 2019 è pervenuta al TCA copia di un messaggio di posta elettronica del 6 marzo 2019 inviato dal ricorrente all’URC (cfr. doc. III+1).

 

                               1.3.   La Cassa, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

 

                               1.4.   Il 25 marzo 2019 è pervenuta a questo Tribunale copia di un messaggio di posta elettronica del 21 marzo 2019 dell’insorgente all’URC (cfr. doc. VII+1).

 

                                         Il ricorrente, il 4 aprile 2019, ha poi inviato uno scritto in cui ha indicato che dopo aver appreso dell’avvenuta iscrizione dell’impresa nel relativo Albo il 22 ottobre 2018 sono iniziate le discussioni e trattative con __________ per definire e meglio impostare il nuovo contratto di lavoro relativo alla formale e definitiva sua nuova assunzione sulla base di parametri rivisti.

                                         Egli ha puntualizzato che la stesura del nuovo contratto di lavoro è stata discussa tra il momento dell’iscrizione all’Albo, la fine del 2018 e l’inizio del 2019, ma che comunque tra loro due il contenuto, poi concretizzato con relativa redazione scritta, era già stato concordato al 90% con stretta di mano nella prima settimana di novembre 2018 come segue:

 

" (…)

-   formale annullamento con licenziamento in merito al contratto di lavoro bozza iniziale esattamente in data 26.10.2018;

-   formale inizio sulla base nuovo contratto di lavoro in data lunedì 2 novembre 2018” (Doc. VIII)

                                         Al riguardo il medesimo ha allegato il contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con __________ il 18 gennaio 2019 da cui risulta che il grado di occupazione a tempo parziale è del 22,5%, che il giorno di inizio formale del lavoro è stato lunedì 2 novembre 2018 e che la retribuzione corrisponde a fr. 2'000.-- mensili lordi per dodici mensilità, oltre a fr. 150.-- al mese quale forfait di rimborso spese generali (cfr. doc. B3).

 

                                         Il 15 aprile 2019 l’assicurato ha, poi, rilevato, da una parte, che il primo contratto di lavoro con __________ era solo una bozza e limitato nel tempo e/o di tipo determinato fino alla decisione della Commissione Lepicosc riguardante l’iscrizione della Ditta __________ all’Albo delle imprese. Dall’altra, che a seguito della conferma da parte della Commissione e dopo la sua iscrizione a RC, nonché la formale iscrizione della ditta all’Albo sono iniziate le trattative per la stesura e sottoscrizione del contratto di lavoro sfociate dapprima in un accordo con stretta di mano e a fine gennaio 2019 nel contratto di impiego definitivo (cfr. doc. X).

 

                               1.5.   La Cassa, il 23 aprile 2019, ha segnatamente osservato:

 

(…) la successiva documentazione trasmessa al vostro spettabile Tribunale, con allegato l’ennesimo contratto di lavoro sottoscritto con la ditta __________ – dal quale si evince una nuova data di inizio lavoro e più precisamente, 2 novembre 2018 e viene citato il formale annullamento con licenziamento (a noi mai pervenuto) in merito al precedente contratto di lavoro, non modifica in alcun modo la nostra decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 e la nostra risposta al vostro lodevole Tribunale del 13 marzo 2019, poiché la data di iscrizione a COLSTA del Sig. RI 1 corrisponde al 12 novembre 2018, per cui egli era già in possesso di questo contratto con lo stesso stipendio e percentuale lavorativa. (…)” (Doc. XII)

 

                               1.6.   Il doc. XII è stato trasmesso per osservazioni al ricorrente (cfr. doc. XIII), il quale nello scritto del 23 maggio 2019 si è pronunciato nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. XIV).

 

                               1.7.   Il doc. XIV è stato subito inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. XV).

 

                               1.8.   Il 6 giugno 2019 l’insorgente ha prodotto un ulteriore scritto (cfr. doc. XVI), che è anch’esso stato immediatamente spedito alla Cassa per conoscenza (cfr. doc. XVII).

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).  

 

                                         Nella presente fattispecie la decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 riguarda esclusivamente il rifiuto di aprire a favore dell’insorgente un nuovo termine quadro di riscossione delle prestazioni LADI dal 12 novembre 2018 (cfr. doc. A1; 18; consid. 1.1.).

                                         Ogni altra questione, in particolare concernente un eventuale risarcimento danni per “danni causati nel periodo di fine Anno + Natale + inizio Anno e molto altro nell’ambito mentale e/o salute generale del ricorrente” (cfr. doc. I), esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su altre problematiche diverse da quella che attiene alla correttezza o meno del diniego del diritto a indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018.

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Questa Corte rileva, innanzitutto, che il ricorrente, nel suo ricorso, ha censurato il fatto che la decisione su opposizione sia stata emessa dopo due mesi dall’inoltro della sua opposizione alla decisione formale del 23 novembre 2018, periodo in cui era formalmente iscritto a URC e ha quindi dovuto comunque effettuare le ricerche di lavoro e presenziare ai colloqui. A mente dell’insorgente la decisione su opposizione avrebbe potuto essere emanata immediatamente (cfr. doc. I).

 

                                         La Cassa, il 31 gennaio 2019, ha emanato la decisione su opposizione (cfr. doc. A1), che il ricorrente ha peraltro impugnato nel merito davanti al TCA il 4 marzo 2018 (cfr. doc. I).

 

                                         La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

 

                                         Va comunque osservato che se, da una parte, l’art. 52 cpv. 2 LPGA prevede che le decisioni su opposizione debbano essere pronunciate entro un termine adeguato, dall’altra, la legge non contempla uno specifico termine. Pertanto vanno richiamati i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di ritardata giustizia (cfr. DTF 125 V 188).

                                         Occorre, quindi, fondarsi su elementi oggettivi, segnatamente sul grado di complessità della causa, sull’interesse che riveste la vertenza per l’interessato, così come sul suo comportamento e quello delle autorità competenti (cfr. STF 8C_194/2011 dell’8 febbraio 2012; DTF 125 V 188).

                                         Nella DTF 125 V 188 citata, riguardante l’assicurazione contro le malattie, l’Alta Corte ha in particolare deciso che il lasso di tempo di meno di quattro mesi intercorso tra l’opposizione e il ricorso al Tribunale delle assicurazioni non appariva eccessivo.

 

                                         La dottrina enuncia, poi, che la decisione su opposizione dovrebbe essere emanata, nel caso in cui nessun atto istruttorio particolare sia necessario, entro il termine di due mesi (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, 3° ed., Schulthess 2015, ad art. 52 N. 51; A.-S. Dupont / M. Moser-Szeless, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Helbing Lichtenhahn 2018, ad art. 52 N. 33).

 

                                         Infine è utile rilevare che secondo la giurisprudenza federale, per non perdere i propri diritti nei confronti dell'assicurazione disoccupazione, l'assicurato deve, pendente un ricorso (o un’opposizione) e in attesa dell'esito della contestazione, controllare cautelativamente la disoccupazione (cfr. STFA C 250/04 del 10 luglio 2006 consid. 6.4; Decreto del TCA 38.2018.26 del 26 aprile 2018 consid. 2.1.; Decreto del TCA 38.2017.90 del 7 dicembre 2017 consid. 2.2., STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018 consid. 2.2.

 

                               2.3.   L’art. 9 LADI, concernente i termini quadro, prevede che

 

" 1 Per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione vigono termini quadro biennali, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

2 Il termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione.

3 Il termine quadro per il periodo di contribuzione decorre due anni prima di tale giorno.

4 Se il termine quadro per la riscossione è scaduto e l'assicurato pretende di nuovo l'indennità di disoccupazione, termini quadro biennali sono nuovamente applicabili alla riscossione e al periodo di contribuzione sempre che la legge non disponga altrimenti.”

 

                                         In relazione all’art. 9 cpv. 4 LADI va osservato che, se alla scadenza del termine quadro per la riscossione della prestazione l’assicurato chiede ulteriori prestazioni o continua a richiederle, la Cassa deve esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità (cfr. art. 8 LADI) sono soddisfatti prima di aprire un nuovo termine quadro. Se il nuovo termine quadro per la riscossione segue immediatamente il precedente, il nuovo termine quadro per il periodo di contribuzione corrisponde al precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni.

                                         Il legislatore ha dunque introdotto termini quadro biennali il cui scopo risiede nel fatto di poter effettuare, all’apertura di un nuovo e distinto termine quadro, un nuovo e completo esame delle condizioni da adempiere per avere diritto all’indennità di disoccupazione contemplate all’art. 8 LADI (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.1.; Prassi LADI ID p.to. B49).

 

                               2.4.   Perché un assicurato possa pretendere le indennità di disoccupazione egli deve, tra l’altro, essere disoccupato totalmente o parzialmente e subire una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a e lett. b LADI).

 

                                         Secondo l’art. 11 cpv. 1 LADI la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

                                         Il cpv. 3 di questa disposizione stabilisce ancora che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

 

                                         In base alla delega generale di cui all’art. 109 LADI il Consiglio federale ha stabilito che è considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro (cfr. art. 4 cpv. 1 OADI).

 

                                         L’indennità giornaliera ammonta al 70 o 80% del guadagno assicurato (cfr. art. 22 LADI). Vi è perdita di guadagno soltanto se la perdita di reddito ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno assicurato (cfr. Prassi LADI ID p.to B92).

 

                                         Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

                                         In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                         Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’insorgente, ingegnere civile STS (cfr. STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.), è al benefico di una rendita di invalidità AI del 50% (cfr. doc. 6; 19 + allegato 2; decreto 32.2015.87 emesso dal TCA il 4 agosto 2015; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.7.; STCA 38.2013.12 del 7 agosto 2013 consid. 2.6.).

                                         Nel corso degli anni egli ha aperto quattro termini quadro per la riscossione di prestazioni, e meglio dal 9 febbraio 2010 all’8 febbraio 2012, dal 9 febbraio 2012 all’8 febbraio 2014, dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2016 e dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018 (cfr. doc. 4; V).

 

                                         Nel termine quadro dal 1° agosto 2016 al 31 luglio 2018 il suo grado di disponibilità lavorativa era del 50% (cfr. doc. V).

 

                                         Il 1° giugno 2017 l’assicurato ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ in virtù di un contratto a tempo indeterminato con grado di occupazione del 25%. Lo stipendio mensile ammontava a fr. 2'000.-- lordi, oltre a fr. 150.-- al mese quale forfait di rimborso per spese generali (cfr. doc. 9).

 

                                         L’11 luglio 2018 il ricorrente ha disdetto il contratto di impiego con effetto dalla fine di agosto 2018 (cfr. doc. 14).

 

                                         Dalle carte processuali si evince, poi, che l’11 giugno 2018 l’assicurato e la “ditta individuale e/o Impresa Costruzioni Generali __________” hanno concluso un “contratto di lavoro a tempo indeterminato bozza fino a formale OK finale Commissione Lepicosc” a tempo parziale al 25% a decorrere dal 3 settembre 2018 con stipendio pari a fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr. 150.-- mensili quale rimborso spese generali.

                                         Il contratto specifica, nell’intestazione, che si trattava di una “bozza fino a formale OK finale Commissione Lepicosc” e in seguito che l’insorgente avrebbe svolto il ruolo di “Responsabile Tecnico secondo le leggi e regole dell’ALBO delle imprese di costruzioni del cantone Ticino e Direttore Tecnico per una gestione seria – onesta – e corretta a tutto campo” (cfr. doc. A3).

 

                                         Il 21 settembre 2018, benché l’insorgente non sembri ricordarne l’esistenza (cfr. doc. XIV), è stato stilato e firmato sia da __________ sia dal ricorrente un nuovo contratto bozza con la ditta di analogo tenore a quello dell’11 giugno 2018 ad eccezione della data di inizio, prevista “a partire da formale iscrizione al ALBO IMPRESE” (cfr. doc. 10).

 

                                         La decisione definitiva d’iscrizione all’Albo delle imprese del Canton Ticino della ditta __________ è stata rilasciata dalla Commissione di vigilanza della LEPICOSC (Legge sull’esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione che ha modificato e sostituito la LEPIC dal 1° gennaio 2014 e che disciplina l’esecuzione dei lavori edili anche nel settore privato; cfr. www4.ti.ch/dt/temi/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese/albo-delle-imprese) il 22 ottobre 2018 e i relativi dati sono stati subito inseriti nell’Albo (cfr. doc. A9; __________: Nome Impresa: __________ iscritta come Impresa di costruzione; Titolare e responsabile / Requisito tecnico: RI 1 Ing. STS).

 

                                         Il 28 settembre 2018 l’assicurato ha firmato quale ricevuta il conteggio di salario di settembre 2018 da cui risulta che in quel mese egli ha percepito fr. 1'898.95 netti (fr. 2’000 lordi dedotti i contributi sociali + fr. 150 rimborso spese; cfr. doc. 17).

                                         Egli, il 31 ottobre 2018 ha poi sottoscritto il conteggio di salario per il mese di ottobre 2018, anch’esso pari a fr. 1'898.95 (cfr.doc. 17).

 

                                         Il 13 novembre 2018 il ricorrente si è annunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre 2018, dichiarando una disponibilità lavorativa del 50% (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 19 novembre 2018 la “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” è stata modificata nel senso che il grado di disponibilità è stato ridotto al 25% (cfr. doc. 2).

 

                                         Nella “Domanda d’indennità di disoccupazione” compilata il 19 novembre 2018 l’assicurato, da un lato, alla domanda “a partire da quale data rivendica il diritto all’indennità di disoccupazione” ha risposto “se possibile dal 01.09.2018”. Dall’altro, ha indicato di essere disposto e capace a lavorare a tempo parziale, al massimo il 25% di un’occupazione a tempo pieno, come pure di percepire ancora un reddito dall’attività quale “Titolare e Resp. Tec. Impresa __________ + indip. accessorio” dal 1° settembre 2018 che svolge al mattino in singoli giorni (cfr. doc. 6).

 

                                         Con decisione del 23 novembre 2018 la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2018, e meglio l’apertura del 5° termine quadro per la riscossione di prestazioni, in quanto la perdita di lavoro non era computabile (cfr. doc. 18).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 31 gennaio 2019 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

 

                  Pendente causa davanti al TCA l’insorgente ha prodotto un nuovo contratto di lavoro concluso, il 18 gennaio 2019, con la Ditta individuale __________, denominato “Contratto di lavoro 2 a tempo indeterminato” analogo ai precedenti, da cui emerge, però, che il grado di occupazione lavorativa a tempo parziale è del 22,5% e che il giorno di inizio normale era lunedì 2 novembre 2018 (cfr. doc. B3).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce dapprima che, quando un termine quadro per la riscossione a favore di un assicurato è scaduto, prima di aprirne uno nuovo ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LADI, la Cassa deve comunque esaminare se tutti i presupposti del diritto all’indennità di cui all’art. 8 LADI sono soddisfatti (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         In concreto il ricorrente, nel precedente termine quadro per la riscossione delle prestazioni scaduto il 31 luglio 2018, in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr. doc. 19), è stato alle dipendenze della ditta __________ dal 1° giugno 2017 a fine agosto 2018 al 25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese, oltre a fr. 150.-- mensili di rimborso spese (cfr. consid. 2.5.). Egli ha quindi conseguito guadagno intermedio giusta l’art. 24 LADI.

 

                                         L’assicurato, quando si è riannunciato per il collocamento con effetto dal 12 novembre 2018, era alle dipendenze della Ditta individuale __________ al 25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi, oltre al forfait per le spese di fr. 150.-- al mese.

 

                                         Nel ricorso l’insorgente ha asserito di non avere avuto, allorché è stato allestito il “contratto di lavoro bozza” con __________ al fine di interporre alla Commissione Lepicosc formale domanda di una possibile iscrizione all’Albo delle imprese della Ditta __________, nessuna sicurezza in merito all’accettazione della richiesta da parte della Commissione (cfr. doc. I).

                                         Il 25 gennaio 2019 egli aveva già fatto valere che il contratto iniziato nel settembre 2018 era sotto condizione e che, se non fosse stata decisa l’iscrizione all’ALBO, il contratto di lavoro bozza terminava e si annullava (cfr. doc. A12).

 

                                         A prescindere dal fatto che agli atti vi siano due “contratti di lavoro bozza” conclusi precedentemente alla decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc del 22 ottobre 2018, uno dell’11 giugno 2018 con inizio al 3 settembre 2018 (cfr. doc. A3) e l’altro del 21 settembre 2018 con effetto a partire dalla formale iscrizione all’Albo imprese (cfr. doc. 10), decisiva nel caso concreto è la circostanza che al momento della nuova iscrizione in disoccupazione nel novembre 2018 e per il periodo successivo l’assicurato fosse alle dipendenze della ditta individuale __________ - la quale a seguito della decisione della Commissione di vigilanza Lepicosc del 22 ottobre 2018 è stata iscritta all’Albo delle imprese (cfr. doc. A9) - al 25% con una retribuzione di fr. 2'000.-- lordi al mese.

                                         Quando l’insorgente ha chiesto l’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni nel novembre 2018 il contratto con __________ non era in ogni caso più sottoposto a condizione risolutiva.

 

                                         È comunque utile evidenziare, da una parte, che l’insorgente ha percepito lo stipendio dei mesi di settembre e ottobre 2018 da parte di __________ (cfr. doc. 17; consid. 2.5.).

                                         Dall’altra, che dal modulo “Azioni di reinserimento” relativo al colloquio di consulenza con l’URC del 19 novembre 2018 emerge che l’assicurato lavorava presso __________ nella misura del 25% dal 3 settembre 2019 ed era alla ricerca di un lavoro a tempo parziale al 25% (cfr. doc. A20), rispettivamente, come osservato dalla parte resistente (cfr. doc. XII), nel formulario “Indicazioni della persona assicurata” per il mese di novembre 2018, sottoscritto dal ricorrente il 19 novembre 2018, il medesimo ha indicato di aver lavorato per l’Impresa __________ dal 3 settembre 2018 (cfr. doc. A14).

 

                                         Infine l’affermazione del ricorrente secondo cui il contratto LPP con la __________ è stato creato il 22 febbraio 2019 (cfr. doc. X) è ininfluente, poiché la “data di creazione” citata si riferisce all’allestimento del Certificato di previdenza 2018 (cfr. doc. XI). L’assicurato stesso ha, altresì, dichiarato che le quote LPP di fine 2018 erano state accantonate (cfr. doc. X), ciò che conferma in particolare il prelievo dei contributi LPP dagli stipendi versati dalla ditta individuale __________ da settembre 2018.

 

                                         In simili condizioni, il ricorrente, nel mese di novembre 2018, non presentava una perdita di lavoro computabile comportante una perdita di guadagno come previsto dagli art. 8 cpv. 1 lett. a e 11 LADI.

                                         La sua situazione era, in effetti, analoga a quella che si presentava nel termine quadro precedente, e meglio egli svolgeva un’attività lavorativa al 25% con stipendio di fr. 2'000.-- lordi per __________, come in precedenza per la __________, ed era disponibile per un datore di lavoro per un ulteriore 25% (cfr. doc. 2).

                                         In proposito giova ricordare che vi è perdita di guadagno soltanto se la perdita di reddito ammonta a più del 20 o del 30% del guadagno assicurato (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Il nuovo contratto di lavoro del 18 gennaio 2019 con inizio retroattivo al 2 novembre 2018 (cfr. doc. B3) relativo alla definitiva assunzione dell’assicurato da parte della ditta individuale __________ (cfr. VIII) non consente peraltro di giungere a una conclusione differente.

                                         In effetti il grado di occupazione è del 22,5% (cfr. doc. B3; XIV), soltanto del 2,5% in meno rispetto a quanto contemplato dai contratti di impiego dell’11 giugno 2018 e del 21 settembre 2018 (cfr. doc. A3; 10).

                                         Inoltre il salario previsto ammonta sempre a fr. 2'000.-- lordi mensili (cfr. doc. B3).

 

                                         Alla luce di quanto esposto occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 novembre 2018.

 

                               2.7.   Il rifiuto dell’apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazione a decorrere dal 12 novembre 2018 si giustifica pure in quanto l’assicurato non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione di cui agli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI e non può essere esonerato dallo stesso ex art. 14 LADI.

 

                                         Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).

 

                                         Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

                                         L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

                                         L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

 

                                         Ai fini dell’applicazione di tale articolo non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).

 

                                         L'art. 14 LADI, che regola l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione, prevede al cpv. 1 che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non hanno quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

 

                                         a.   formazione scolastica, riqualificazione professionale, formazione e formazione continua, a condizione che durante almeno dieci anni siano state domiciliate in Svizzera;

                                         b.   malattia (art. 3 LPGA2), infortunio (art. 4 LPGA) o maternità (art. 5 LPGA), a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera;

                                         c.   soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto o d'educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo.

 

                                         Il cpv. 2 enuncia che sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità (art. 8 LPGA) o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata dall'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

                                     

                                         In merito al rapporto tra l'art. 13 e l'art. 14 LADI, in una sentenza pubblicata in DLA 2004 N. 26 pag. 269 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ribadito la sussidiarietà delle regole circa l'esenzione dall'adempimento del periodo di contribuzione secondo l'art. 14 LADI rispetto al periodo minimo di contribuzione secondo l'art. 13 LADI.

 

                                         Contestualmente l’Alta Corte ha pure confermato che non è possibile cumulare periodi di contribuzione con periodi di esonero.

 

                                         Cfr. pure STF 8C_812/2017 del 23 agosto 2018 consid. 2.1.; STF 8C_645/2014 del 3 luglio 2015 consid. 1.2.; STF 8C_318/2011 del 5 marzo 2012 consid. 5.2.; STF C 25/07 del 22 novembre 2007.

 

                               2.8.   Lo svolgimento dell’attività a tempo parziale presso __________ e il relativo versamento di contributi non ha consentito all’insorgente di ossequiare il periodo di contribuzione minimo previsto all’art. 8 cpv. 1 lett. e LADI per poter aprire un nuovo termine quadro per la riscossione di prestazioni.

 

                                         In effetti l’adempimento del periodo di contribuzione o l’esenzione dallo stesso deve concernere quella parte di tempo in relazione alla quale sussiste una perdita di lavoro (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2. e riferimenti citati).

 

                                         Nel caso di specie, come visto sopra, l’assicurato, già durante il precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni (1° agosto 2016 – 31 luglio 2018) lavorava - presso __________ - con lo stesso grado di occupazione - al 25% - e il medesimo salario, come presso __________.

                                         Siccome il ricorrente non ha svolto, nel precedente termine quadro, un’ulteriore attività per almeno dodici mesi, egli per la parte di tempo del 25% per la quale si è riscritto in disoccupazione non adempie il periodo minimo di contribuzione (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.2.).

 

                                         L’insorgente nemmeno può essere esonerato dall’adempimento del periodo minimo di contribuzione secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. b LADI. Egli, nel precedente termine quadro per la riscossione di prestazioni in cui era iscritto in disoccupazione al 50% (cfr. consid. 2.5.), non era impossibilitato a svolgere un’ulteriore attività soggetta a contribuzione nella misura massima del 50% fino al 31 maggio 2017 (dal 1° giugno 2017 ha iniziato l’attività al 25% presso __________) e in seguito del 25% a causa di malattia o infortunio (cfr. STF 8C_166/2018 del 18 febbraio 2019 consid. 6.3.).

 

                               2.9.   In esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 31 gennaio 2019.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti