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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 25 gennaio 2019 (cfr. doc. A2=5C) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018 e insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2018 precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. A1).
1.2. Contro la decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale la medesima ha addotto di avere sempre studiato e lavorato all’estero (__________) e di non essere stata a conoscenza dei servizi che il Cantone mette a disposizione dei disoccupati fino a dopo Natale 2018. L’insorgente ha conseguentemente indicato, da una parte, di non essersi iscritta in disoccupazione il 1° dicembre 2018 subito dopo essere rientrata in Svizzera, bensì solo il 4 gennaio 2019. Dall’altra, di non essere stata al corrente, durante il suo ultimo impiego a __________, delle regole, dei diritti e obblighi degli assicurati.
La ricorrente ha poi osservato che il suo contratto a __________ era sì di durata determinata ma con l’eventualità che si potesse prolungare, qualora ci fosse stata una posizione vacante disponibile. La medesima ha precisato che solo nel mese di novembre 2018 le è stata comunicata l’impossibilità di essere integrata nell’organico e che è per questo motivo che nel mese di ottobre 2018 non ha effettuato ricerche di lavoro. L’assicurata ha sottolineato in ogni caso le difficoltà oggettive che la seria ricerca di un impiego in Europa dal __________ comporta (fuso orario, impossibilità di presenziare a incontri con potenziali datori di lavoro).
Per quanto concerne il mese di dicembre 2018, l’insorgente ha rilevato che si stratta di un mese “particolare”, come dimostrato dall’indicazione risultante nelle decisioni dell’URC secondo cui “il termine di 30 giorni per l’impugnazione è sospeso (…) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso”, e auspica che se ne tenga conto nella penalità (cfr. doc. I).
1.3. Il 15 marzo 2019 la ricorrente ha informato il TCA di risiedere fino a giugno 2019 a __________ e ha chiesto, ritenuto che anche i suoi genitori sono all’estero per un periodo prolungato, di voler inviare eventuali scritti a suo zio, __________, a __________ (cfr. doc. III).
1.4. Nella sua risposta del 25 marzo 2019 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa, rilevando tra l’altro, che “grazie ai moderni strumenti di comunicazione è possibile svolgere le ricerche di lavoro praticamente ovunque nel mondo, il che non fa altro che rafforzare la sospensione comminata dall’URC” (cfr. doc. IV).
1.5. Il 26 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V).
Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018 e insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2018 antecedenti l’iscrizione in disoccupazione del 4 gennaio 2019.
2.2. Preliminarmente occorre rilevare che la ricorrente ha fatto valere, implicitamente, una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 22 febbraio 2019, sostenendo che l’URC non avrebbe spiegato perché le giustificazioni da lei addotte in relazione alle mancate e insufficienti ricerche di impiego nei mesi di ottobre e dicembre 2018 non sono state ritenute valide (cfr. doc. I).
Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su opposizione del 22 febbraio 2019, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui l’URC ha sospeso la ricorrente dal diritto all’indennità di disoccupazione per sette giorni, ossia a causa delle mancate e insufficienti ricerche di lavoro nei mesi di ottobre e dicembre 2018 il cui svolgimento “(…) rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o – in caso di insufficienti ricerche – avvertimento da parte dell’amministrazione“ (cfr. doc. A1).
Del resto l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, visto che l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.
La censura sollevata dalla ricorrente non risulta, dunque, fondata.
2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).
Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).
Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:
" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."
L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:
" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."
L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:
" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."
La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.
Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).
L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.
Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).
L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).
La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).
Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.
In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.
L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).
Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).
2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).
Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.
La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).
L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).
In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:
" (…)
3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"
Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.
Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).
La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).
Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.
In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).
Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).
L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).
In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.
Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).
In
una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno
l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione dal diritto
all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in
caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).
La sua durata è determinata
secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della
proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".
Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.
Per ogni periodo di controllo
successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9
giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione
per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con
proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle
sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).
Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.
Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).
2.6. Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che l’assicurata (nata il 26 novembre 1990, cfr. doc. 1A) ha conseguito, nel 2012, il Bachelor of __________ presso il __________ nel __________ (__________) e il Diploma di __________ presso l’Accademia __________ di __________ nel 2013 (cfr. doc. 1D).
Dal marzo 2015 al giugno 2018 la ricorrente ha lavorato presso il Gruppo __________ quale __________.
Perlomeno durante il periodo marzo – giugno 2018 la medesima era impiegata - tramite la __________ - presso gli uffici siti a __________ (cfr. doc. 1H).
Dal 1° settembre al 30 novembre 2018 l’insorgente è stata alle dipendenze del Gruppo __________ a __________ quale __________, in virtù di un contratto di durata determinata (cfr. doc 1D; 1F; 1H).
A fine novembre 2018 l’assicurata è rientrata in Svizzera dal __________ e il 4 gennaio 2019 si è annunciata per il collocamento (cfr. doc. I; 1N).
Dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnato all’URC l’8 gennaio 2019 emerge che nell’arco di tempo di tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione l’assicurata non ha compiuto ricerche di lavoro nell’ottobre 2018, mentre ha intrapreso nove sforzi volti al reperimento di un’occupazione nel novembre 2018 e due sforzi nel dicembre 2018 (cfr. doc. 4A; 4B).
La consulente del personale, il 15 gennaio 2019, ha inviato all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitata a motivare, entro il 22 gennaio 2019, il suo comportamento (in particolare le mancate ricerche di ottobre 2018 e le insufficienti ricerche di dicembre 2018, ritenuto che le ricerche di novembre 2018 sono state considerate corrette), allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 5A).
La ricorrente, il 20 gennaio 2019, ha indicato:
" Il mio ultimo impiego è stato presso __________, sulla base di un contratto a tempo determinato di 3 mesi, durante il periodo settembre – novembre 2018, con la possibilità di estendere la durata del contratto per un ulteriore periodo qualora ci fosse stata la disponibilità di “head-count” a fine contratto.
E’ solo durante il mese di novembre 2018 che mi è stato comunicato dall’ufficio HR di __________ che non sarebbe stato possibile un mio inserimento nell’organico aziendale, vista l’assenza in quel momento di posizioni vacanti disponibili per il mio ruolo.
Ecco spiegata la mancata ricerca di un posto di lavoro durante il mese di ottobre 2018.
Mentre la limitata ricerca durante il mese di dicembre 2018 è sostanzialmente dovuta alla particolarità del periodo in considerazione, essendo tipicamente influenzato dalle imminenti festività, con una comprensibile scarsa propensione ed attenzione delle aziende a considerare eventuali candidature presentate sotto Natale.
Devo anche precisare che essendo cresciuta ed educata all’estero ed avendo i miei genitori vissuto all’estero per oltre 40 anni, nessuno in famiglia era bene a conoscenza delle organizzazioni e delle modalità esistenti nel nostro Paese per quanto riguardasse i servizi sociali disponibili e la Cassa disoccupazione.
E’ solo nel periodo tra Natale 2018 e Capodanno che, discutendo in famiglia della mia situazione e necessità di dover cercare un posto di lavoro, conducendo delle ricerche su internet, siamo venuti a conoscenza ed abbiamo iniziato ad esplorare il tipo di assistenza offerto dagli organi cantonali preposti.
Da qui la mia visita e susseguente iscrizione all’Ufficio regionale di Collocamento di __________ ed all’Istituto delle Assicurazioni Sociali / Cassa Cantonale di Disoccupazione del 4 gennaio scorso.
(…)” (Doc. 5B)
Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).
L’amministrazione, con decisione formale del 25 gennaio 2019, ha sospeso l’assicurata dal diritto alle indennità di disoccupazione per sette giorni a causa di mancate e insufficienti ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018, rispettivamente nel dicembre 2018 precedenti l’annuncio per il collocamento del 4 gennaio 2019 (cfr. doc. A2=5C; consid. 1.1.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).
L’assicurata, dal 5 marzo al 4 giugno 2019, ha esportato il diritto alle prestazioni a __________ (cfr. doc. 2F).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte osserva innanzitutto che a ragione l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurata al fine di reperire un’occupazione nel periodo 3 ottobre 2018-3 gennaio 2019 (cfr. doc. 4B; 5A), lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 4 gennaio 2019.
In effetti in caso di contratti di durata determinata, rispettivamente di inattività lavorativa precedentemente all’annuncio per il collocamento vanno valutate le ricerche di lavoro effettuate negli ultimi tre mesi prima dell’iscrizione in disoccupazione (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_854/2015 del 15 luglio 2016 consid. 4; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).
2.8. Questa Corte rileva, inoltre, che per costante giurisprudenza occorre effettuare e comprovare ricerche di lavoro anche in caso di soggiorno all'estero.
Al riguardo in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, il TCA ha stabilito che un’assicurata, nel periodo successivo alla decisione di rientrare in Svizzera a causa del rischio sempre più concreto della partecipazione attiva a una guerra del Paese straniero in cui soggiornava da lungo tempo per motivi di studio, doveva compiere ricerche di impiego in Svizzera. Nonostante lo stato di insicurezza e i problemi organizzativi relativi al trasloco, ella aveva infatti sufficiente tempo. A tal fine l’assicurata avrebbe potuto consultare i quotidiani svizzeri eventualmente reperibili nella città a vocazione turistica nella quale si trovava o, via internet, utilizzando i computer di qualche Internet Café, i giornali elvetici che dispongono di un’edizione on line.
La nostra Massima Istanza, inoltre, con sentenza C 208/03 del 26 marzo 2004, pubblicata in DLA 2005 pag. 57segg., ha deciso che un assicurato che aveva interrotto la sua disoccupazione per andare a lavorare per due mesi in Brasile era tenuto a proseguire con sufficiente assiduità le ricerche di lavoro in vista del suo ritorno. Il soggiorno all'estero non lo dispensava da quest'obbligo, tanto più che con i mezzi di comunicazione oggi disponibili (Internet, posta elettronica, ecc.) e le agenzie di collocamento, era indubbiamente possibile e ragionevole esigere che l’assicurato inviasse delle richieste di lavoro dall'estero.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.3.; STF C 138/05 del 3 luglio 2006; STCA 38.2010.50 del 6 settembre 2010; STCA 38.2006.33 del 28 settembre 2006; STCA 38.2007.67 del 26 novembre 2007; STCA 38.2008.22 del 30 luglio 2008 e STCA 38.2008.61 del 14 gennaio 2009.
Per completezza va osservato che, per quanto concerne in particolare lo svolgimento di ricerche di lavoro durante le vacanze, il Tribunale federale, in una sentenza 8C_952/2010 del 23 novembre 2011, pronunciandosi in merito a un assicurato che era stato sospeso per sei giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro prima dell’annuncio per il collocamento, ha stabilito, da una parte, che l’ufficio di collocamento a ragione ha preteso delle ricerche più mirate visti il carattere di disoccupazione stagionale presentato dall’interessato e il fatto che quest’ultimo era al beneficio del quinto termine quadro per la riscossione di prestazioni.
Dall’altra, che il ricorrente, in considerazione dei mezzi di comunicazione moderni, era tenuto a effettuare un minimo di ricerche d’impiego durante le vacanze, anche dall’estero nella misura in cui non era già sicuro di trovare un lavoro al suo rientro. Il fatto che l’assicurato abbia usufruito delle proprie vacanze in natura e contribuito in questo modo a limitare il danno non implica de facto l’esenzione da una sanzione.
Sul tema delle ricerche di lavoro durante le vacanze cfr. anche STCA 38.2016.38-39 del 15 maggio 2017; STCA 38.2012.18 del 21 maggio 2012; STCA 38.2010.15 dell'11 maggio 2010; STCA 38.2002.17 del 19 giugno 2002.
2.9. Nel caso di specie, alla luce di quanto appena esposto, nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione l’assicurata era tenuta a compiere delle ricerche di lavoro valide sia qualitativamente che quantitativamente, a prescindere dal fatto che nei mesi di ottobre e novembre 2018 si trovasse in __________ dove lavorava alle dipendenze del Gruppo __________.
Grazie ai moderni mezzi di comunicazione la ricorrente avrebbe potuto anche dal __________, da un lato, verificare se vi fossero degli annunci di lavoro pubblicati e rispondere tramite messaggi di posta elettronica. Dall’altro, in caso di assenza di pubblicazioni, candidarsi spontaneamente tramite posta elettronica.
L’obiezione ricorsuale secondo cui il fuso orario e l’impossibilità di presenziare a incontri personali sarebbero stati un ostacolo alle ricerche (cfr. doc. I) non consente di sovvertire l’esito della presente vertenza.
In effetti i messaggi di posta elettronica permettono di essere letti nel momento che il destinatario ritiene più opportuno. Attualmente è poi possibile svolgere delle videochiamate, rispettivamente delle videoconferenze con Skype o altre applicazioni di videochat.
L’assicurata, in ogni caso, nelle proprie candidature, indicando la data in cui sarebbe tornata in Svizzera, avrebbe potuto precisare di essere immediatamente disponibile per un colloquio telefonico e al rientro per un incontro.
Del resto l’insorgente, che non ha effettuato alcuna ricerca nel mese di ottobre 2018, ha intrapreso nove sforzi nel mese di novembre 2018 in cui era ancora in __________, ritenuti validi dall’URC (cfr. doc. 4B) -
2.10. La ricorrente ha fatto valere di non avere compiuto ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018, poiché, da una parte, pur essendo il contratto con il Gruppo __________ a __________ di durata determinata fino a fine novembre 2018 (cfr. consid. 2.6.), vi era l’eventualità che si potesse prolungare, qualora vi fosse stata una posizione vacante disponibile.
Dall’altra, solo nel mese di novembre 2018 le è stata comunicata l’impossibilità di essere integrata nell’organico (cfr. doc. I, 5B).
L'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 32).
Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).
Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).
In concreto questa Corte osserva che all’assicurata è stata unicamente ventilata la possibilità di prolungamento del contratto di lavoro con il Gruppo __________ a __________ nel caso in cui ci fosse stato un posto disponibile, circostanza che non si è poi realizzata.
La ricorrente poteva così nutrire una semplice speranza in merito alla conclusione di un nuovo contratto di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).
In simili condizioni l’insorgente, non solo nel mese di novembre 2018, bensì già nel mese di ottobre 2018 avrebbe dovuto intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione.
2.11. Per quanto attiene al mese di dicembre 2018, va evidenziato che la ricorrente ha compiuto due ricerche di lavoro in forma scritta/elettronica lunedì 3 dicembre 2018 (cfr. doc. 4A), ossia all’inizio del mese.
Indipendentemente, quindi, dal periodo delle festività natalizie (secondo la Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino del 15 dicembre 2009 nel mese di dicembre sono in ogni caso giornate festive unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre), la medesima, nel mese di dicembre 2018, avrebbe dovuto e potuto svolgere ulteriori sforzi, perlomeno precedentemente al Natale.
Il fatto invocato dall’assicurata, e meglio che i termini per inoltrare eventuali opposizioni e/o ricorsi non decorrano dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cfr. doc. I), non le è di alcun ausilio.
L’istituto della sospensione dei termini durante determinati periodi contemplato dall’art. 38 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), nonché dall’art. 11 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) è infatti una garanzia soprattutto per gli assicurati, i quali beneficiano così di un prolungamento del termine per opporsi o ricorrere contro una decisione.
2.12. Nella concreta fattispecie occorre, di conseguenza, concludere che l’assicurata, nei mesi di ottobre e di dicembre 2018, non avendo svolto alcuna ricerca di impiego, rispettivamente avendo compiuto insufficienti ricerche ha violato l’obbligo di ridurre il danno imposto dalla legge (cfr. consid. 2.3.).
Tale violazione implica, di principio, la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c (cfr. consid. 2.3.).
2.13. La ricorrente sostiene di non essere stata a conoscenza dei diritti e dei doveri dei disoccupati fino a dopo il Natale 2018 (cfr. doc. I, 5D).
Questo Tribunale deve, perciò, esaminare se l’eventuale non conoscenza dell’obbligo di effettuare un determinato numero di ricerche di lavoro qualitativamente sufficienti nel periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione possa costituire, nel caso di specie, un valido motivo per non sanzionare l’insorgente in relazione ai mesi di ottobre e di dicembre 2018.
L'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola la “Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2 Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3 Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (Su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in STZ 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1.=SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194; R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, Art. 27 ATSG und seine Bedeutung für das öffentliche Verfahrensrecht, in AJP 4/2019 pag. 464).
Per quanto attiene al diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico (cfr. R. Wiederkehr / I. Rosales Geyer, art. cit., pag. 464).
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2., pubblicata in SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
Questo Tribunale, in una sentenza 38.2003.55 del 20 novembre 2003, massimata e parzialmente pubblicata in RtiD I-2004 N. 55 pag. 186, chinandosi su un caso di mancate ricerche di lavoro prima dell'iscrizione in disoccupazione, ha stabilito che anche dopo l'entrata in vigore della LPGA e conformemente alla giurisprudenza del TFA deve essere sanzionato con una sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che non ha intrapreso sforzi al fine di reperire un impiego prima di annunciarsi per il collocamento anche se egli ignorava questo obbligo, riservata l'ipotesi in cui egli si è rivolto all'amministrazione per chiedere informazioni sui suoi diritti e doveri.
A quest’ultimo riguardo va evidenziato che l’Alta Corte ha confermato che il dovere di informazione e di consulenza giusta l’art. 27 cpv. 2 LPGA deve essere ossequiato dall’amministrazione qualora un assicurato entri in contatto con lei per ottenere delle delucidazioni o comunque quale richiedente di determinate prestazioni.
In particolare il Tribunale federale delle assicurazioni in una sentenza C 192/04 del 14 settembre 2005, pubblicata in DTF 131 V 472, nel caso di un assicurato ritenuto inidoneo al collocamento, in quanto il lasso di tempo fra la presentazione della domanda e l’inizio del soggiorno linguistico che avrebbe effettuato all’estero - di cui aveva peraltro informato i funzionari dell’Ufficio regionale di collocamento durante il primo colloquio - era troppo breve per poterlo collocare, ha stabilito che ai sensi dell’art. 27 LPGA, gli assicurati devono essere resi attenti che il loro comportamento può pregiudicare il diritto alle prestazioni. Nella fattispecie l’Ufficio regionale di collocamento avrebbe dovuto avvertire l’assicurato che la prevista partenza a breve scadenza non permetteva di collocarlo.
Il TFA ha, tuttavia, accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento e rinviato gli atti al Tribunale cantonale, al fine di appurare se il soggiorno avrebbe potuto essere rinviato e se l’assicurato secondo la verosimiglianza preponderante era disposto a posticiparlo.
In caso affermativo, l’amministrazione avrebbe dovuto rispondere della sua omissione - implicante la tutela della buona fede dell’assicurato - ed erogare, quindi, a quest’ultimo le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005.
Inoltre, in una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006, l’Alta Corte ha precisato che l’obbligo di cercare un’occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l’entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all’iscrizione in disoccupazione.
2.14. In concreto non è ravvisabile una violazione del diritto all’informazione e consulenza ex art. 27 LPGA da parte dell’URC.
Non risulta, in effetti, che l’assicurata abbia contattato l’amministrazione nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 4 gennaio 2019 per ottenere delucidazioni circa i diritti e gli obblighi dei disoccupati.
Dalla documentazione agli atti risulta, comunque, che l’insorgente nel mese di novembre 2018 (dal 9 al 29) ha compiuto nove ricerche di lavoro (cfr. doc. 4A). La medesima, dunque, avrebbe dovuto e potuto ossequiare l’obbligo di cercare lavoro, come effettuato nel novembre 2018, anche nei mesi di ottobre e dicembre 2018.
L'Alta Corte ha, in ogni caso, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).
Nella sentenza C 14/06 del 6 settembre 2006, appena menzionata, la nostra Massima istanza ha deciso che non era stato violato l’art. 27 cpv. 2 LPGA nel caso di un assicurato sanzionato per insufficienti ricerche dal profilo quantitativo.
In particolare è stato stabilito che un assicurato nulla può dedurre a suo favore dalla circostanza che un consulente del personale non indichi già al momento dell’annuncio in disoccupazione il numero delle ricerche da effettuare, ma attenda il primo colloquio di consulenza.
Inoltre nel giudizio 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013, pubblicato in DTF 139 V 524 e già citato sopra, l’Alta Corte ha ribadito che un assicurato non può discolparsi dal non avere compiuto ricerche di lavoro o dall’averne effettuate di insufficienti nel periodo antecedente la disoccupazione asserendo di non avere saputo di dovere cercare seriamente un’occupazione già a questo momento e di non essere stato reso attento a tale obbligo.
In proposito cfr. pure STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_768/2014 del 23 febbraio 2015 consid. 2.2.2.
L’insorgente non può, conseguentemente, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall’art. 27 LPGA (cfr. STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015).
2.15. In esito alle considerazioni di cui sopra, la ricorrente deve essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI a causa di mancate ricerche di lavoro nel mese di ottobre 2018 e di insufficienti ricerche di impiego nel mese di dicembre 2018.
2.16. Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto all’insorgente sette giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A1; A2=5C).
Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di quattro giorni di sospensione, mentre la penalità minima prevista per insufficienti ricerche durante un mese precedente l’annuncio per il collocamento corrisponde a tre giorni (cfr. consid. 2.5.).
A mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di sette giorni (quattro giorni di sospensione per mancate ricerche nel mese di ottobre 2018 + tre giorni per insufficienti ricerche nel mese di dicembre 2018) inflitta all’assicurata risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Le festività di fine anno non consentono, peraltro, una riduzione della penalità, come invece auspicato dalla ricorrente (cfr. doc. I), ritenuto, da una parte, che, come visto sopra (cfr. consid. 2.11.), secondo la Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino nel mese di dicembre sono giornate festive unicamente l’8, il 25 e il 26 dicembre, dall’altra, che l’assicurata (che ha compiuto due ricerche all’inizio del mese il 3 dicembre 2018) disponeva comunque di sufficiente tempo - da martedì 4 a lunedì 24 (l’8 era tra l’altro un sabato) e da giovedì 27 a lunedì 31 dicembre 2018 - per svolgere ulteriori ricerche di impiego (cfr. STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017).
La decisione su opposizione del 22 febbraio 2019 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti