Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2019.16

 

DC/sc

Lugano

16 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 marzo 2019 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 febbraio 2019 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2019 la Sezione del lavoro ha modificato la precedente decisione del 2 novembre 2018 (cfr. doc. 20) ed ha ridotto da 25 a 23 giorni la durata della sospensione inflitta a RI 1, per non avere concretizzato una possibilità di lavoro presso la ditta __________ di __________ (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede la revoca della sanzione e rileva in particolare quanto segue:

 

" Nel colloquio avuto in azienda il giorno 10.8.2018 ho raccontato la mia formazione professionale, i vari sistemi di lavorazione e i procedimenti (programmazione __________ e sistema __________) che secondo la mia esperienza sono altamente produttivi, quindi ci siamo accordati che il datore di lavoro mi avrebbe contattato per una prova. (Prova esito dell'assegnazione ad un posto di lavoro del 27.8.2018).

Successivamente il datore di lavoro non mi ha più contattato, evidentemente durante il colloquio del 10.8.2018 le mie valutazioni professionali riguardo i procedimenti produttivi non sono state di suo gradimento.

Nella telefonata del 31.8.2018 il datore di lavoro mi comunica unicamente di cercarmi un altro posto più in linea con le mie qualifiche, le altre dichiarazioni espresse dal datore di lavoro sono volutamente false e infondate, frutto di una rabbia repressa per il colloquio avuto il giorno 10.8.2018. (Prova accertamento dei fatti del 14.9.2018).

Per questi motivi chiedo di annullare la sospensione di 23 giorni ricevuta su decisione del 14.2.2019, in quanto non ho violato nessun obbligo di diligenza.” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella risposta del 15 marzo 2019 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso ed osserva in particolare:

 

" (…)

In sede ricorsuale, il ricorrente si limita a ribadire quanto già indicato nei suoi precedenti scritti, senza tuttavia avvalorare le proprie affermazioni. Del resto, esse appaiono discordanti: in un primo momento egli ha ventilato l'ipotesi che il datore di lavoro cercasse, in realtà, un collaboratore più giovane (doc. 11/1). Nell'ambito del presente ricorso, il signor RI 1 attribuisce la mancata assunzione al risentimento che il signor __________ avrebbe nutrito nei suoi confronti, per aver giudicato i procedimenti produttivi dell'azienda.

Va rilevato che le precitate ipotesi appaiono prive di consistenza. Da un lato, non si ravvisa alcuna ragione per la quale un (potenziale) datore di lavoro dovrebbe agire nell'intento di ledere un assicurato. Dall'altro lato, occorre dare atto del fatto che il signor __________ ha, sin dalla prima ora, dichiarato che l'assicurato aveva esternato preferenze per altri metodi produttivi, nonostante gli fosse stata prospettata l'occasione di lavorare in un modo diverso e di apprendere altre metodologie (doc. 9, 10, 17/1).

In considerazione di quanto precede, si ritiene che la sospensione per la durata di 23 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione sia commisurata alla colpa dell'assicurato, tenuto conto della prospettata durata del contratto di lavoro, inferiore a quattro mesi.” (Doc. III)

 

                               1.4.   Il 18 marzo 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve essere sospeso o meno dal diritto alle indennità di disoccupazione per non avere concretizzato una possibilità di impiego presso la ditta __________ di __________.

 

                                         In virtù dell'art. 17 cpv. 2 LADI, il disoccupato è tenuto ad accettare un'occupazione adeguata propostagli.

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (nella versione in vigore dal 1° luglio 2003 a seguito della terza revisione della LADI del 22 marzo 2002) l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se "non osserva le prescrizioni di controllo e le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l'attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l'esecuzione o lo scopo".

 

                                         La terza revisione della LADI in vigore dal 1° luglio 2003, ha abrogato l'art. 30a LADI che trattava della privazione del diritto alle prestazioni, ma non ha sostanzialmente modificato l'art. 30 LADI che regola la sospensione dal diritto alle indennità. Nella lett. d, tuttavia, è stata prevista anche l'evenienza relativa al rifiuto di un impiego non assegnato ufficialmente, che precedentemente al 1° luglio 2003 rientrava nel campo d'applicazione della lett. c (in tale contesto l'art. 44 cpv. 2 OADI, secondo cui per ricerca di lavoro insufficiente si intende segnatamente anche il rifiuto senza valido motivo di un'occupazione adeguata non assegnata ufficialmente, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 2003).

 

                                         Al riguardo, nel Messaggio del Consiglio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, pubblicato sul Foglio federale N. 23 del 12 giugno 2001, si legge che:

 

" (…)

1.2.3.11 Inasprimento della definizione di adeguatezza

La commissione peritale valuta essenzialmente buona la vigente normativa che, nel confronto internazionale, risulta abbastanza severa. I problemi riscontrati non risiedono di fatto nella legge ma piuttosto nelle diverse applicazioni cantonali, soprattutto da parte delle autorità giudiziarie. Questa conseguenza del federalismo non può tuttavia essere corretta a livello di legge, ma tutt’al più nell’ambito della funzione di sorveglianza. A tal fine occorrerebbe che, più sovente, gli uffici di compensazione impugnino le decisioni sbagliate dei tribunali cantonali dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

(…)

Art 30 Sospensione del diritto all’indennità

Capoverso 1: prevede che il diritto di un assicurato potrà essere sospeso se non accetta un impiego adeguato che ha trovato egli stesso; lo stesso vale per i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Visto che in futuro saranno soppresse le indennità giornaliere speciali, è necessario adeguare anche la lettera g.

La modifica di cui al capoverso 3 ultimo periodo è puramente formale.

 

Art. 30a Privazione del diritto alle prestazioni (abrogato)

Questa disposizione si è rivelata impossibile da applicare nella pratica: infatti era sufficiente che l’assicurato manifestasse l’intenzione di partecipare a un provvedimento inerente al mercato del lavoro per ripristinare il suo diritto. L’articolo è quindi abrogato e il suo oggetto è trasferito, per analogia, nell’articolo 15 (cfr. commento

dell’art. 15). (…)." (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001, pagg. 1979, 2007 e 2008)

 

                               2.2.   La costante giurisprudenza federale parifica al rifiuto di un'occupazione adeguata il comportamento di un disoccupato che non manifesta esplicitamente e correttamente al datore di lavoro la propria disponibilità ad accettare l'impiego adeguato offerto. Nelle trattative con il futuro datore di lavoro, l'assicurato deve esprimere chiaramente ed inequivocabilmente la sua volontà di concludere il contratto per porre termine alla sua disoccupazione (cfr. STFA del 29 novembre 2005 nella causa V. C 81/05; SVR 1997 ALV Nr. 90, DTF 122 V 38; DLA 1984 p. 167; DLA 1982 p. 43).

 

                                         In una sentenza C 83/02 del 12 marzo 2003, l'Alta Corte, confermando che l'obbligo di ridurre il danno è valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, ha osservato che tale principio:

 

" (…) è violato non soltanto quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare un lavoro o quando rifiuta un'occupazione adeguata, ma per esempio anche quando, nelle trattative con il futuro datore di lavoro, omette di dichiararsi espressamente disposto ad accettare l'occupazione, sebbene le circostanze gliene offrano la possibilità (DTF 122 V 38 consid. 3b con riferimenti). Va inoltre ribadito che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (DTF 124 V 62).

(…)" (cfr. STFA del 12 marzo 2003 nella causa M.-B., C 83/02)

 

                                         Allo stesso modo deve essere considerata la mancata o la tardiva comparsa dell'assicurato presso il potenziale datore di lavoro (cfr. DLA 1977 N. 32).

 

                                         Questo principio è stato ancora confermato, ad esempio, in una sentenza C 108/04 del 3 maggio 2005, nella quale l'Alta Corte ha rilevato:

 

" Les éléments constitutifs d'un refus de travail convenable sont réunis également lorsque le chômeur ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (ATF 122 V 38 consid. 3b et les références; DTA 1986 n° 5 p. 22, partie II. consid. 1a; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in:  Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 704)."

 

                                         In una sentenza C 10/06 del 28 giugno 2006 il TFA ha applicato questa giurisprudenza nel caso di un assicurato che aveva iniziato una trattativa con un potenziale datore di lavoro, ma l'aveva in seguito abbandonata.

 

                                         Su queste questioni, vedi in particolare: G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz (AVIG), Berna e Stoccarda, 1987, Vol. 1, Ad art. 30, nota 26, p. 368 e H.U. Stauffer, Serie “Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, Zurigo 1998, Ad art. 30, p. 83; D. Cattaneo, Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza. Appunti sociali, fascicolo n. 3, Pregassona 2000, p. 71 segg..

 

                                         La nostra Massima istanza, in una sentenza del 19 ottobre 1998 pubblicata in DLA 1999 N. 30, p. 193, visto l'obbligo di accettare senza indugio qualsiasi occupazione, ha rilevato che, quando gli viene assegnata ufficialmente un'occupazione, l'assicurato deve mettersi in condizione di accettare l'impiego se è conforme agli usi professionali e non assumere un atteggiamento che possa indurre ad una sua mancata assunzione (circa la critica di J. Chopard secondo la quale la giurisprudenza federale sarebbe contraria all'art. 21 cifra 1 della Conv. OIL N. 168, cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 72 nota 95 e la giurisprudenza ivi citata).

                                         Il Tribunale federale ha inoltre deciso che una sanzione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI entra in considerazione anche quando l’assicurato si è procurato lui stesso un’occupazione (cfr. STF 8C_950/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 2; STCA 38.2010.72 del 7 febbraio 2011, STCA 38.2017.75 del 20 dicembre 2017).

 

                               2.3.   L’art 16 cpv. 1 LADI prevede che "al fine di ridurre il pregiudizio l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione".

 

 

 

 

                                         L'art. 16 cpv. 2 LADI stabilisce poi che:

 

" non è considerata adeguata e di conseguenza è esclusa dall'obbligo di accettazione un'occupazione che:

a.   non è conforme agli usi professionali e locali, in particolare alle condizioni dei contratti collettivi o normali di lavoro;

b.   non tiene convenientemente conto delle capacità e dell'attività precedente dell'assicurato;

c.   non è conforme all'età, alla situazione personale o allo stato di salute dell'assicurato;

d.   compromette considerevolmente la rioccupazione dell'assicurato nella sua professione, sempre che una simile prospettiva sia realizzabile in tempi ragionevoli;

e.   è svolta in un'azienda in cui non si lavora normalmente a causa di un conflitto collettivo di lavoro;

f.    necessita di un tragitto di oltre due ore sia per recarsi sul posto di lavoro, sia per il rientro e che non offre la possibilità di un alloggio conveniente nel luogo di lavoro o che, in questo secondo caso, rende notevolmente difficile l'adempimento dell'obbligo di assistenza verso i familiari da parte dell'assicurato;

g.   implica da parte del lavoratore un tenersi costantemente a disposizione che supera l'ambito dell'occupazione garantita;

h.   è svolta in un'azienda che ha effettuato licenziamenti al fine di procedere a riassunzioni o a nuove assunzioni a condizioni di lavoro considerevolmente più sfavorevoli;

i.    procura all'assicurato un salario inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato, salvo che l'assicurato riceva prestazioni compensative giusta l'articolo 24 (guadagno intermedio); con il consenso della commissione tripartita, l'ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un'occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato."

 

                                         Secondo l’art. 16 cpv. 3bis LADI, in vigore dal 1° aprile 2011 (cfr. RV 2011 1167; FF 2008 6761), il capoverso 2 lettera b non si applica alle persone minori di 30 anni.

 

                                        Nella DTF 124 V 62, il TFA ha avuto modo di stabilire che le situazioni di inadeguatezza elencate all'art. 16 cpv. 2 lett. a-i LADI devono essere cumulativamente escluse perché un'occupazione possa essere ritenuta adeguata (cfr., per un commento, D. Cattaneo, “Assicurazione contro la disoccupazione: fra obblighi dell’assicurato e diritti fondamentali del cittadino” in RDAT II-2000 pag. 501 seg. (pag. 506) e Alcuni compiti …, pag. 60).

                                         Tale giurisprudenza è stata precisata in una sentenza C 137/03 del 5 aprile 2004 in cui l'Alta Corte ha deciso che i motivi di inadeguatezza di un impiego non possono essere combinati uno con l'altro. In caso contrario verrebbero creati ulteriori casi eccezionali di inadeguatezza, diversamente da quanto previsto dalla LADI.

 

                                         Per completezza va rilevato che la terza revisione della LADI non ha apportato modifiche all'art. 16 cpv. 2 LADI (cfr. FF N. 23 del 12 giugno 2001 pag. 1967 segg.; FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.).

 

                               2.4.   Il Tribunale federale ha stabilito che il disoccupato, nel corso di un colloquio di assunzione, può discutere del salario con il potenziale datore di lavoro. Egli non deve però perdere l'opportunità di lavoro offerta, se è evidente che la controparte non è d'accordo con la richiesta (cfr. STF C 218/06 del 22 febbraio 2007.

 

                                         In una sentenza 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 il Tribunale federale ha approvato l'operato del TCA, che aveva confermato una sanzione inflitta dalla Sezione del lavoro ad un assicurato, dopo avere constatato che il salario offerto era adeguato (cfr. STCA 38.2011.73 del 29 febbraio 2012 consid. 2.12 in fine e consid. 2.13: "Ritenuta l'adeguatezza dell'occupazione assegnatagli presso X._______, l'assicurato era tenuto, di principio, ad accettarla senza indugio. (…)", sottolineando in particolare che:

 

" (…) Ed è quanto ha appunto fatto in concreto il ricorrente. Il fatto di non essere a conoscenza delle modalità di calcolo degli anni di esperienza per la determinazione dell'adeguatezza dello stipendio, unico argomento sul quale insiste il ricorrente, non giustifica il comportamento di quest'ultimo che ha contestato lo stipendio offerto senza un valido motivo. (…)"

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione del diritto a indennità va da 1a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

 

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 50).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.

                                         L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.

 

                                         In una sentenza 8C_650/2017 del 25 giugno 2018 il Tribunale federale ha confermato una sanzione di 31 giorni inflitta ad un assicurato per avere rifiutato un’occupazione dopo avere svolto tre mezze giornate di prova in un ristorante, argomentando:

 

" (…)

6. Invoquant la violation de l'art. 16 al. 2 let. a LACI, le recourant fait valoir qu'il était tenu de rester dans le restaurant pour prendre la pause repas avec les employés en fin de service, de sorte que, conformément à la CCNT, le temps consacré aux repas devait être considéré comme du temps de travail. Aussi la durée de travail accomplie serait-elle supérieure à ce qu'ont retenu les premiers juges.  

 

6. En l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de travail et non à la fin de son service.  

 

6.3.  

 

6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1.  

 

6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.  

 

7.  

 

7.1. Selon l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours - le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.  

 

7.2. Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.  

 

7.3. Le recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement des journées d'essai.  

 

7.4. En l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l'espèce. 

 

                               2.6.   Nella Circolare concernente l’indennità di disoccupazione (Circolare ID), della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) figura una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i servizi cantonali e gli URC” la quale al punto D79 prevede in particolare quanto segue:

 

 

Fattispecie/base legale

Colpa

Numero di

giorni di

sospensioni

2.

Rifiuto di un’occupazione adeguata o di un guadagno intermedio

art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI

2.A

Rifiuto di un’occupazione adeguata di durata

determinata o di un guadagno intermedio assegnato o

trovato autonomamente

 

 

1

durata dell’occupazione: 1 settimana

L

3 - 5

2

    “         2 settimane

L

6-10

3

    ”         3 settimane

L

10 - 15

4

    ”         4 settimane

L - M

15 - 20

5

    ”         2 mesi

M

20 - 27

6

    ”         3 mesi

M

23 - 30

7

    ”         4 mesi

M - G

27 - 34

8

    ”         5 mesi

G

30 - 37

9

    “         6 mesi

G

34 - 41

10

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto

la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata

 

come sopra più 50%

11

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

 

 

                                        

                   

 

 

 

 

 

                                     

        

  

 

 

 

                           

 

 

 

2.B

Rifiuto di un’occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente

 

 

1

1° rifiuto

G

31-45

2

2° rifiuto; far notare all’assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

 

 

G

 

 

46 - 60

3

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

 

 

 

                                         Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2;DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nato nel 1970, si è iscritto in disoccupazione il 1° giugno 2018 alla ricerca di un’attività salariata a tempo pieno quale polymeccanico, operatore su CNC, meccanico di precisione o fresatore CNC.

                                         La Cassa disoccupazione ha aperto il quarto termine quadro dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 ed ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 4'402.-- con un limite massimo di 260 indennità giornaliere.

                                         Il 7 agosto 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato all’assicurato un impiego quale fresatore CNC/polymeccanico presso la società __________ di __________, a tempo pieno, con una durata determinata sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di sottoscrivere un contratto di durata indeterminata. (doc. 7).

 

                                         L’assicurato ha contattato telefonicamente il potenziale datore di lavoro il 9 agosto 2018. Il 10 agosto 2018 ha avuto luogo un colloquio tra RI 1 e __________ della __________. In quell’occasione è stato prospettato all’assicurato uno stage (prova lavoro) dal 20 al 24 agosto 2018 (cfr. doc. 8 e 9).

                                         Dopo che il 17 agosto 2018 l’assicurato ha contattato il potenziale datore di lavoro, la prova è stata posticipata dal 3 al 7 settembre 2018.

 

                                         In data 3 settembre 2018, sul formulario “Esito della candidatura ad un posto di lavoro” __________ ha indicato che il 31 agosto 2018 vi è stato un colloquio telefonico e che “il signor RI 1 ha declinato in quanto il lavoro nella nostra azienda non corrispondeva a quanto da lui cercato” (cfr. doc 9).

 

                                         Il 6 settembre 2018 __________ ha inviato a __________ della Sezione Aziende dell’URC di __________ il seguente messaggio di posta elettronica:

 

" Come le avevo anticipato telefonicamente martedì, in merito alla proposta di stage per valutazione che volevamo proporre al signor RI 1, come fresatore CNC, non se ne fa niente. Infatti dopo un primo incontro avuto presso di noi il 10 agosto, avevamo concordato di sentirci a fine agosto per fissare le modalità per uno stage da effettuarsi questa settimana. Venerdì quando ci siamo sentiti, il signor RI 1 ha espresso la sua volontà di cercare in un’altra azienda dove può far valere tutta la sua esperienza come fresatore CNC che programma a bordo macchina, perché programmare mediante CAM, come la nostra azienda vuole fare, non lo trova così efficiente. Se dapprima gli ho fatto notare che con la sua esperienza non dovrebbe essere un problema formarsi, considerando la poca volontà manifestata, abbiamo concordato che è meglio che si rivolga altrove.” (Doc. 10)

 

                                         Invitato dal consulente del personale a formulare osservazioni al riguardo, l’assicurato il 14 settembre 2018 si è così espresso:

 

" Ho contattato diverse volte l’azienda __________ per fare la prova, il datore di lavoro continuava sempre a posticipare la prova. Nel colloquio telefonico del 31.8. da me effettuato mi ha consigliato di cercarmi un altro posto più in linea con le mie qualifiche, quindi ho capito che preferiscono una persona più giovane, ha ringraziato comunque e salutato cordialmente.” (doc. 11/1)

 

                                         Il 24 settembre 2018 l’assicurato, rispondendo ad una richiesta di osservazioni formulata dalla Sezione del lavoro (doc. 13), ha ancora precisato:

 

" Ho contattato il datore di lavoro il giorno 9.8.2018 e abbiamo avuto un colloquio il giorno 10.8.2018.

Durante il colloquio il datore mi chiede se sono disponibile per una prova dal 20.8.2018 al 24.8.2018, ho risposto che sono disponibile, quindi il datore mi comunica che mi contatta per la conferma.

Non avendo ricevuto conferma da parte del datore di lavoro contatto l’azienda il giorno 17.08.2018, il datore mi comunica che il mio termine quadro sta per scadere, quindi mi posticipa la prova dal 3.9.2018 al 7.9.2018 e che mi contatta per la conferma.

Anche questa volta non ricevo la chiamata del datore di lavoro quindi il giorno 31.8.2018 contatto il datore di lavoro il quale mi comunica che non è necessario fare la prova in quanto il mio profilo e le mie qualifiche non sono in linea alla loro azienda e considerata la mia lunga esperienza mi consiglia di cercare altrove.” (Doc. 14)

 

                                         Il 27 ottobre 2018 la Seziona del lavoro ha assegnato alla __________ un termine di 10 giorni per formulare osservazioni in merito allo svolgimento dei fatti (cfr. doc. 15).

                                         Dopo un sollecito del 12 ottobre 2018 (cfr. doc. 16) __________, il 18 ottobre 2018, ha così risposto:

 

" (…) Dopo aver annunciato all'URC di essere alla ricerca di up fresatore ed aver ricevuto il profilo di alcuni candidati, abbiamo ritenuto di volerne incontrare due per un primo colloquio.

Con il primo, dopo l'incontro ci siamo accordati per fare una prova dal 28 al 31 agosto. Con il signor RI 1 dovevamo invece sentirci a fine agosto per organizzare una prova anche con lui la settimana seguente.

Quando ci ha contattati però ha espresso solo una serie di perplessità sul nostro modo di lavorare e la sua preferenza nel cercare un'azienda nella quale si programmi ancora a bordo macchina, come è lui abituato a fare, e non su PC mediante CAD-CAM come facciamo noi.

Questo perché secondo lui, programmare a bordò macchina e il metodo più efficiente, ma soprattutto, sempre secondo lui, così avrebbe potuto valorizzare al meglio la sua esperienza e quindi pretendere di più. Malgrado gli sia stato fatto notare che di retribuzione non si era ancora parlato, che gli si stava offrendo un’opportunità per rientrare nel mondo del lavoro e che avrebbe potuto apprendere un modo di operare più al passo con i tempi, il signor RI 1 non ha manifestato la benché minima intenzione di svolgere la prova e di avere interesse di farsi assumere.

A questo punto ci è sembrato ovvio che quanto rimaneva da fare era di augurargli ogni bene per il futuro e di trovare un'altra azienda che fosse disposta ad assumerlo.” (Doc. 17/1)

 

 

 

 

                                         Il 24 ottobre 2018 al riguardo RI 1 ha rilevato:

 

" Durante il colloquio di lavoro avuto il giorno 10.8.2018 ho dato disponibilità da subito per una prova di lavoro, se l’azienda era veramente interessata ad assumermi mi avrebbe fatto fare la prova fin da subito e non certamente per il mese successivo.

In questo senso ho sempre contattato l’azienda per avere conferma della prova, ma da parte loro non sono mai stato contattato in quanto non erano interessati al mio profilo.

Fatte queste valutazioni riconfermo quanto scritto con lettera del 24.9.2018).” (Doc. 19)

 

                               2.8.   Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7), il TCA deve concludere che l’assicurato, con il suo comportamento, ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C_487/2007 del 20 novembre 20017; STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012).

 

                                         RI 1, esprimendo le proprie perplessità sulle modalità di programmazione dell’azienda (su PC mediante CAD-CAM, anziché a bordo macchina), in quanto non valorizzerebbe al meglio la sua esperienza professionale (cfr. il curriculum vitae, doc. 5), si è messo in condizione di non effettuare la prova di lavoro, sebbene il datore di lavoro gli avesse manifestato il suo interesse per l’assunzione dopo avere esaminato la documentazione da lui inviata.

                                         Con questo atteggiamento l’assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto manifestarla anche se l’occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

                                         A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto esplicito di un’occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l’ha sanzionato sulla base dell’art. 30 cpv.1 lett. d LADI.

                                         Del resto, in occasione del colloquio di consulenza del 17 agosto 2018, all’assicurato era stato indicato quanto segue:

 

" Concordare la prova con la __________ e comunicarlo al sottoscritto.

Ricordo che il fatto di essere assegnato ad un posto vacante non propriamente conforme al proprio profilo non è una motivazione sufficiente per declinare l’offerta.

Invece va bene se non viene rispettata la disponibilità lavorativa indicata all’URC.” (Doc. 21/1)

 

                                         Anche l’entità della sanzione, 23 giorni di sospensione, si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

 

                                         In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 14 febbraio 2019 deve dunque essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti