Incarto n.
38.2019.1

 

rs

Lugano

13 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 dicembre 2018 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 emanata da

 

Ufficio regionale di collocamento, __________

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 7 novembre 2018 (cfr. doc. 14) con cui aveva sospeso RI 1 dal diritto all’indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nei tre mesi precedenti l’annuncio per il collocamento del 1° settembre 2018 (cfr. doc. A).

 

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso:

 

" (…) nell’ambito della riqualifica professionale AI mi era stato più volte segnalato che la collaborazione sarebbe continuata alla fine della riformazione professionale prevista il 31.08.2018. A fine luglio il nuovo direttore subentrato mi ha notificato che non ci sarebbe stato un contratto dopo la fine dell’apprendistato malgrado gli accordi orali con il direttore precedente e gli incentivi AI per la re-inserzione professionale.

 

La signora __________, consulente all’Ufficio Assicurazione e Invalidità del Canton Ticino è a vostra disposizione per confermare quanto sopra.

 

Al contrario di quanto affermato nella decisione del 14.12.2018 “L’assicurato avrebbe dovuto attivarsi nella ricerca di una nuova occupazione indipendentemente dalle aspettative di occupazione”, non è verosimile che una persona in situazione di riqualifica AI con l’aspettativa di un contratto di lavoro accordato tra il datore di lavoro e l’AI consideri la possibilità di cercare un lavoro altrove.

 

Nel contesto citato sopra, ho quindi iniziato ad intraprendere le ricerche di un’occupazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LADI a partire dal mese di agosto, cioè non appena mi è stato notificato che non avrei usufruito di un contratto al termine della riformazione, contrariamente agli accordi presi in precedenza.

 

Considerato quanto precede:

 

  - La data di adempimento dell’obbligo di ricerca di occupazione nel mio caso non può considerarsi anteriore al mese di agosto 2018;

  - se le ricerche intraprese il mese di agosto sono da considerarsi insufficienti, la sanzione non dovrebbe in ogni caso oltrepassare i 3 giorni, come previsto dalla SECO.” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 gennaio 2019 l'URC ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.4.   L’assicurato si è nuovamente pronunciato in merito alla fattispecie con scritto pervenuto al TCA il 23 gennaio 2019 (cfr. doc. V).

 

                               1.5.   L’URC, il 25 gennaio 2019, ha ribadito la propria posizione espressa nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                               1.6.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr.doc. VIII).

 

 

 

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC ha a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2018.

 

                               2.3.   Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

                                         Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

 

                                         Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

 

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

                                         L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

 

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

 

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

 

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

 

                                         La LADI ha, dunque, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

 

                                         Tale principio non è stato messo in discussione contestualmente alla quarta revisione della LADI (cfr. Messaggio concernente la modifica delle legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 3 settembre 2008, FF N. 38 dl 23 settembre 2008).

                                         L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

 

                                         Se non adempie il suo obbligo egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

 

                                         L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193s.).

 

                                         La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

                                         Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

                                         In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha così sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

                                         L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

 

                                         Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

 

                               2.4.   Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

 

                                         Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

                                         La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

                                         L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

                                         In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza e ha rilevato:

 

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

                                         Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

 

 

                                         La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

                                         Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

                                         In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

                                         Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

 

                                         L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla SECO (dal 1° luglio 1999 la Segreteria di stato dell'economia ha sostituito l’Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro).

 

                                         In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

                                         Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

 

                                         In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000
pag. 156 segg., il TFA ha ritenuto che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

 

 

                               2.5.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

                                         La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave
(cfr. cfr. art. 45 cpv. 3 OADI in vigore dal 1° aprile 2011; 45 cpv. 2 vOADI).

                                         La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa
(cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 151-155).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

                                         Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

                                         Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45
cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1 dell’ottobre 2011; Lista delle sospensioni SdL n. 464 del 23 dicembre 2011).

 

                                         Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

                                         Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

                               2.6.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti si evince che RI 1, nato l’__________ 1971 (cfr. doc. 2), nel luglio 1990 ha conseguito l’Attestato di capacità quale montatore elettricista (cfr. doc. 4).

 

                                         Egli ha lavorato fino al 2014 nel settore professionale relativo alla sua formazione (cfr. doc. 2).

 

                                         Il 2 luglio 2014 l’Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino ha comunicato all’assicurato, da una parte, che avrebbe assunto i costi di una riformazione in qualità di educatore socio-professionale/operatore socio-assistenziale dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2017 e, dall’altra, che avrebbe svolto la parte pratica presso la __________ di __________, mentre la parte teorica presso la Scuola __________ di __________ (cfr. doc. 5).

                                         L’Ufficio AI, il 26 settembre 2016, ha prolungato l’assunzione dei costi della riformazione professionale in corso dal 1° settembre 2017 al 31 agosto 2018. La parte pratica avrebbe continuato a essere effettuata presso la __________ di __________ (cfr. doc. 5).

 

                                         Nel luglio 2018 il ricorrente ha ottenuto l’Attestato federale di capacità quale “operatore socio-assistenziale / assistenza agli handicappati” (cfr. doc. 3).

 

                                         Il medesimo, il 30 agosto 2018, si è annunciato per il collocamento con effetto dal 1° settembre 2018 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal formulario “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” consegnato all’URC il 6 settembre 2018 emerge che nei tre mesi antecedenti l’iscrizione in disoccupazione l’assicurato ha compiuto quattro ricerche di lavoro come operatore socio-assistenziale (OSA), e meglio il 12 giugno 2018 presso la __________ di __________, il 12 luglio 2018 presso la __________ di __________, il 7 agosto 2018 presso la __________ di __________ e il 27 agosto 2018 presso la __________ di __________ (cfr. doc. 11).

 

                                         La consulente del personale, il 20 settembre 2018, ha inviato all’insorgente una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 27 settembre 2018, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 12).

 

                                         Il ricorrente, il 25 settembre 2018, ha indicato:

 

" In risposta alla vostra lettera del 20 settembre chiarisco quanto segue:

- ho consegnato la lista delle ricerche che partiva dal mese di MAGGIO. Le lettere richieste dal personale dei vostri uffici erano quelle dei mesi (2) precedenti alla mia iscrizione.

(Avevo, con la documentazione richiesta, le copie delle lettere dei mesi precedenti, ma non le hanno volute!!)

(…)” (Doc. 13)

 

                                         Dal profilo procedurale l’URC ha, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         L’amministrazione, con decisione formale del 7 novembre 2018, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per nove giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel lasso di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2018 precedente l’annuncio per il collocamento del 1° settembre 2018 (cfr. doc. 14; consid. 1.1.).

 

                                         Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.3.), gli assicurati devono compiere delle ricerche di lavoro prima di controllare la disoccupazione.

                                         Ciò vale anche per gli assicurati che stanno terminando un tirocinio.

 

                                         Sulla questione di principio relativa alle ricerche di lavoro durante l'apprendistato, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che vi è un obbligo di cercare lavoro negli ultimi mesi di tirocinio, (cfr. STCA 38.99.332 del 17 aprile 2000, sentenza nella quale il TCA ha confermato una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione per insufficienti ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; STCA 38.2001.213 del 14 febbraio 2002, sentenza nella quale il TCA ha ridotto da 6 giorni a 4 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione la sanzione inflitta ad un’assicurata per mancate ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di tirocinio; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, pag. 19).

                                         Il TCA nelle sentenze citate aveva fatto espressamente riferimento all'art. 22 cpv. 6 della v.legge sulla formazione professionale secondo cui "il maestro di tirocinio comunica all'apprendista, entro tre mesi dalla fine del tirocinio, se potrà successivamente essere occupato nell'azienda". Tale normativa è stata abrogata a decorrere dal 31 dicembre 2003. In effetti il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova legge sulla formazione professionale, la quale non contempla più quanto previsto all’art. 22 cpv. 6 della v.legge.

                                         Tuttavia, a mente di questa Corte, il principio dell’obbligo di cercare un impiego adeguato nell’ultimo periodo di apprendistato rimane invariato, siccome la formazione professionale ha di regola una durata determinata (cfr. art. 17 legge sulla formazione professionale; STCA 38.2005.94 del 2 febbraio 2006).

 

                                         Va, pure, ribadito che un assicurato al beneficio di un contratto di durata determinata deve cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015, pubblicata in DTF 141 V 365; STFA C 200/03 del 15 dicembre 2003; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.7.; STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011).

 

                                         Giova, inoltre, rilevare che con STCA 38.2009.1 del 16 febbraio 2009 questa Corte ha stabilito che un assicurato - che si era iscritto in disoccupazione il 1° ottobre 2008 al termine del tirocinio, benché non avesse superato gli esami finali - non aveva svolto delle ricerche di impiego nei mesi di luglio, agosto e dal 1° all’11 settembre 2008, mentre ne aveva compiute di insufficienti dal 12 al 30 settembre 2008.

                                         La sospensione è stata ridotta da dodici a undici giorni, in quanto dal 12 al 30 settembre 2008 l’assicurato aveva comunque intrapreso degli sforzi volti al reperimento di un’occupazione, anche se non validi dal profilo qualitativo.

 

                                         Con giudizio 38.2010.75 del 4 maggio 2011 il TCA ha, poi, confermato una sospensione di dodici giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un assicurato che non aveva svolto ricerche di lavoro negli ultimi tre mesi di apprendistato precedenti l’annuncio per il collocamento.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017 e STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013.

 

                               2.8.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge, innanzitutto, che l’URC ha esaminato gli eventuali sforzi intrapresi dall’assicurato al fine di reperire un’occupazione nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2018, lasso di tempo corrispondente ai tre mesi precedenti la data a partire dalla quale ha richiesto le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, ossia il 1° settembre 2018 (cfr. consid. 2.6.).

 

                                         Tale modo di operare risulta corretto, visto che il ricorrente, prima di annunciarsi per il collocamento, ha svolto l’apprendistato di “operatore socio assistenziale / assistenza agli handicappati” finanziato, quale riformazione professionale, dall’assicurazione invalidità, iniziato nel settembre 2014 e terminato, come convenuto nel settembre 2016, il 31 agosto 2018 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.).

                                         Egli, quindi, era tenuto a cercare un nuovo impiego negli ultimi tre mesi di attività (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Il fatto che i costi di tale tirocinio siano stati assunti dall’assicurazione invalidità è ininfluente ai fini della presente vertenza.

                                         In effetti ai sensi degli art. 8 e 17 cpv. 1 LAI, nonché 6 OAI i provvedimenti d'integrazione, fra i quali i provvedimenti professionali quale la riformazione professionale (cfr. art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), vengono concessi per quanto necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare, in particolare, la capacità al guadagno di un assicurato.

                                         Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (cfr. art. 8 cpv. 1bis LAI).

 

                                         Una volta terminata la riformazione professionale, perciò, l’assicurato può/deve mettere a profitto la propria capacità al guadagno ricercando un impiego.

 

                                         Ne discende che a tal fine l’insorgente, il quale - in considerazione della comunicazione dell’Ufficio AI del 26 settembre 2016 (cfr. doc. 5; consid. 2.6.) e dell’informazione del 3 luglio 2018 da parte della Sezione della formazione sanitaria e sociale in merito alla sua promozione (cfr. doc. 3) -, ben doveva essere consapevole del fatto che il suo apprendistato si concludeva alla fine di agosto 2018, era tenuto a intraprendere sforzi volti al reperimento di un’occupazione negli ultimi mesi di tirocinio.

 

                               2.9.   Dagli atti di causa si evince, poi, che effettivamente il ricorrente, nel lasso di tempo dal 1° giugno al 31 agosto 2018, ha svolto soltanto quattro ricerche di lavoro, una il 12 giugno 2018, una il 12 luglio 2018 e due nell’agosto 2018, ossia il 7 e il 27 di quel mese (cfr. doc. 11).

 

                                         Al riguardo l’assicurato, che peraltro nella risposta alla Richiesta di giustificazione del 20 settembre 2018 non ne ha fatto cenno (cfr. doc. 13, consid. 2.6.), nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 15; I), ha indicato, che il direttore della __________, nel corso dell’apprendistato, gli aveva segnalato che la collaborazione sarebbe continuata anche dopo la conclusione della riformazione professionale, ovvero da settembre 2018.

                                         Egli ha inoltre sottolineato, che il nuovo direttore a fine luglio 2018 gli ha invece notificato, malgrado gli accordi verbali con il precedente, che non ci sarebbe stato un contratto di impiego dopo il tirocinio.

 

                                         L'Alta Corte ha stabilito che non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione (cfr. STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

                                         Secondo la giurisprudenza federale si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del   30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 32).

 

                                         Decisivo è dunque il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche la STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

 

                                         In concreto questa Corte ritiene che all’assicurato sia stata semplicemente prospettata un’assunzione per il periodo successivo alla fine dell’apprendistato svolto quale riformazione professionale finanziata dall’AI.

                                         In effetti l’insorgente stesso ha specificato che il nuovo direttore l’h informato che non ci sarebbe stato alcun contratto di lavoro dopo la fine dell’apprendistato (cfr. doc. I; 15). Ciò esclude che tra la __________ e il ricorrente fosse già stato concluso un contratto di impiego.

 

                                         Le pretese affermazioni del precedente direttore potevano, dunque, unicamente ingenerare nell’assicurato una semplice speranza in merito alla conclusione di un eventuale contratto di lavoro, non sufficiente, per ritenere garantita un’occupazione (secondo la costante giurisprudenza federale).

 

                                         In simili condizioni il ricorrente, negli ultimi tre mesi di attività pressi la __________ avrebbe dovuto intensificare i suoi sforzi volti al reperimento di un’occupazione.

 

                                         Va del resto evidenziato che in ogni caso nemmeno successivamente alla comunicazione del nuovo direttore circa il fatto che non sarebbe stato assunto dopo l’apprendistato l’insorgente ha aumentato il numero di ricerche, visto che nel mese di agosto 2018 ne ha compiute soltanto due, il 7 e il 27 (cfr. doc. 11).

 

                                         Abbondanzialmente questo Tribunale rileva che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore "il tempo necessario per cercare un altro lavoro" (cfr. ad esempio STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

                                         Il tempo necessario per cercare un altro impiego deve essere concesso anche ai lavoratori legati da un contratto di lavoro di durata determinata che sta per scadere (cfr. STCA 38.2010.75 del 4 maggio 2011 consid. 2.8.; STCA 38.2008.72 del 18 marzo 2009 consid. 2.7.; G. Aubert, "Du contrat de travail" in Code des obligations I. Commentaire romand. Ed. Helbing & Lichtenhahn, Ginevra-Basilea-Monaco 2003 ad art. 329 n. 6 pag. 1734; Brunner-Bühler-Wacher-Bruchez "Commentaire du contrat de travail". Ed Réalités sociales, Losanna 2004 ad art. 329 n. 3 pag. 160).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2016.34 del 15 febbraio 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015 consid. 2.7.; STCA 38.2012.72 del 27 febbraio 2013 consid. 2.10.; STCA 38.2012.6 del 26 aprile 2012 consid. 2.9.

 

                                         Riguardo alla ricerca di lavoro effettuata nel mese di aprile 2018 e alle due ricerche intraprese nel maggio 2018 consegnate a inizio settembre 2018 insieme a quelle relative al periodo giugno – agosto 2018 (cfr. doc. 11) giova, d’altronde, osservare che la costante giurisprudenza federale prevede che un assicurato deve comprovare le ricerche di lavoro effettuate per ogni singolo periodo di controllo e che non si possono compiere insufficienti ricerche in un mese (periodo di controllo), fondandosi sul fatto che sforzi più intensi sono stati intrapresi nei mesi precedenti o che verranno effettuati nei mesi successivi (cfr. STFA C 58/05 dell’11 luglio 2005; STFA C 252/00, C 254/00, C 255/00 del 21 febbraio 2001; STCA 38.201.22 del 27 settembre 2016 consid. 2.7.).

                                         Tale principio non risulta, d’altronde, eccessivamente formalista (cfr. STFA C 10/05 del 25 aprile 2005 consid. 2.3.2).

 

                                         Occorre, pertanto, concludere che l’assicurato, compiendo quattro ricerche di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° settembre 2018 (una in giugno 2018, una in luglio 2018 e due in agosto 2018), ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

                                         L’insorgente deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

 

                             2.10.   Per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente nove giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.1.; doc. A; 14).

 

                                         Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di insufficienti ricerche di lavoro durante un mese antecedente la disoccupazione ammonta ad un minimo di tre giorni di sospensione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         A mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di nove giorni (3 giorni di sospensione per il mese di giugno 2018 + 3 giorni per il mese di luglio 2018 + 3 giorni per il mese di agosto 2018) inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019 consid. 4.3.; STF 8C_767/2017 del 31 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_758/2017 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3.; STF 8C_777/2017 del 2 agosto 2018 consid. 4.3., pubblicata in DLA 2018 N. 11 pag. 265; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione del 14 dicembre 2018 impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti