statuendo sul ricorso (opposizione) del 25 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione formale del 6 marzo 2019 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione formale del 6 marzo 2019 la CO 1 ha considerato inammissibile la domanda volta all’ottenimento di indennità per intemperie inoltrata dalla ditta RI 1 poiché inoltrata oltre il termine di tre mesi previsto dalla legge, indicando i seguenti rimedi giuridici:
" Questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione.
(…).
L’opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
L’atto di ricorso deve essere inoltrato a:
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Via Pretorio 16
6900 Lugano (…)” (cfr. Doc. A, pag. 2)
Il 25 marzo 2019 la ditta RI 1 ha inoltrato un’opposizione al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. Doc. I).
1.2. Il 26 marzo 2019 __________ della CO 1, dopo essere stato interpellato dal segretario del TCA, ha trasmesso un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:
" (…) in merito al ricorso interposto dalla ditta summenzionata la informiamo che a causa di un errore nella creazione del modello di decisione è stato indicato quale rimedio giuridico il ricorso anziché l’opposizione allo scrivente ufficio.
Ci scusiamo per il disguido. (…)” (cfr. Doc. II)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
Nel merito
2.2. Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
La procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Inoltre, secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Nella presente fattispecie il TCA constata che nella decisione contestata del 6 marzo 2019 la CO 1, quale rimedio giuridico, ha erroneamente indicato, oltre all’opposizione, anche il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 1.1.).
Tale circostanza è stata esplicitamente confermata dall’amministrazione (cfr. consid. 1.2.).
Il TCA non può dunque entrare nel merito del ricorso inoltrato dalla ditta ricorrente, in quanto questo Tribunale può pronunciarsi solo sulle decisioni su opposizione (o su reclamo) emanate dall'organo amministrativo che le ha emesse (per dei casi analoghi cfr. STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 42. 2009.14 del 26 agosto 2009; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008 ; STCA 42.2008.5 del 14 aprile 2008; STCA 42.2005.6 del 5 settembre 2005 e STCA 42.2004.2 del 20 ottobre 2004).
Gli atti vanno trasmessi alla CO 1 affinché esamini l'opposizione della ditta RI 1.
In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 l’allora TFA ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF)” e che "secondo la giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente (sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, n. 15 ad art. 30) e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2 OG) e cantonali (cfr. art. 4 cpv. 1 Lpamm, applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca).
Va infine ricordato che contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere inoltrato anche se la Cassa non emetterà, situazione evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine adeguato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1, __________, affinché esamini l'opposizione della ditta RI 1, __________.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti