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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso per denegata giustizia del 16 aprile 2019 di
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RI 1
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contro |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con scritto del 16 aprile 2019 intitolato “Domanda di prestazioni LPP per invalidità e ricorso per ritardata e denegata giustizia” RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, dopo aver lamentato il fatto che la CO 1 (in seguito: la Cassa) non ha emesso alcuna decisione formale in merito alla sua domanda di prestazioni d’invalidità LPP, ha chiesto al TCA di ordinare alla Cassa “di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità”.
Al riguardo la parte ricorrente ha fatto valere che:
" (…)
1.
Il ricorrente è stato alle dipendenze __________, dall'1 ottobre 1999 al 31 gennaio 2000, come emerge dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra chi scrive e la __________, segnatamente il 7 ottobre 2010 e il 3 febbraio 2011 (Doc. Al-A2), inviata al ricorrente in data 17 ottobre 2017 (Doc. B).
2.
In data 12 febbraio 2018 chi scrive ha scritto alla Fondazione istituto collettore LPP di __________, a cui la __________ in data 20 aprile 2000 aveva versato la sua prestazione di libero passaggio di Fr. 2,891. 70, chiedendo di voler ristabilire il diritto del ricorrente alla rendita d'invalidità.
E meglio.
Lo scrivente ha sottolineato che nessuno ha mai notificato il caso d'invalidità all'Istituto assicurativo collettore, ovvero nessuno ha mai richiesto le prestazioni derivanti dal diritto alla rendita della previdenza professionale, che dopo un attento esame risulta invece sussistere in favore del qui ricorrente, accertato invalido al 100% dall'AI;
ed evidenziato che suo fratello aveva dapprima lavorato presso __________ dove era assicurato per LPP presso la __________ (cfr. Doc. A2), che, come appena detto, ha provveduto al versamento presso questo Istituto collettore del libero passaggio. E, stessa cosa avrà fatto in seguito la Cassa disoccupazione. Infatti, in seguito alla disdetta del rapporto di lavoro (licenziato dalla __________), il ricorrente era andato in disoccupazione. La sua invalidità al 100% è stata accertata dall'AI con effetto dall'1 febbraio 2002, mentre l'incapacità lavorativa risale al febbraio 2001. Ovvero durante la disoccupazione, periodo in cui il ricorrente era assicurato obbligatoriamente, inter alia, per invalidità, per legge (cfr. Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RS 837.174), implicando la copertura ai sensi dell'art. 23 segg. LPP;
ed infine chiesto all'Istituto collettore LPP di voler (ri)stabilire il diritto alla rendita d'invalidità ex art. 23 LPP in favore del fratello dello scrivente legale retroattivamente al giorno dell'insorgimento del suo diritto (Doc. C).
(…) lo scrivente ha chiesto alla qui controricorrente di voler ristabilire e risanare il diritto del qui ricorrente alle prestazioni LPP da CO 1 violato, ovvero di voler provvedere al versamento dei contributi della previdenza professionale in suo favore a far tempo dal 1 febbraio 2001 sino ad oggi (art. 22a LADI). Contributi che risultano essere stati totalmente ommessi e non pagati, in violazione delle chiare notorie norme imperative al caso applicabili. La sottoscritta ha infine chiesto di volerle indicare contestualmente presso quale istituto di previdenza LPP CO 1 intendeva farlo e di farle pervenire i relativi conteggi. Occorre poi far (ri)stabilire il diritto alla rendita d'invalidità ex art. 23 LPP in favore di suo fratello retroattivamente al giorno dell'insorgimento del suo diritto (Doc. K).
In data 26 ottobre 2018 la controricorrente CO 1 ha risposto negativamente in punto alla documentazione, indicando che in merito alla questione copertura LPP rischio invalidità e decesso le persone disoccupate vengono assicurate dalla Fondazione istituto collettore LPP di __________ (Doc. L).
10.
Contestualmente, chi scrive ha avviato le indagini presso l'Istituto delle assicurazioni sociali, e, dopo un lungo scambio di corrispondenza, in data 8 ottobre 2018 è riuscita ad ottenere dall'Ufficio centrale di compensazione UCC di Ginevra un estratto da cui emerge che per gli anni in questione, il ricorrente ha beneficiato di versamenti dei contributi AVS/ AI in ragione e in base alle indennità di disoccupazione (indemnité de chômage). Tradotto: la Cassa disoccupazione qui controricorrente ha versato durante il periodo di disoccupazione del ricorrente i contributi AVS/AI (Doc. M). Ne segue che il ricorrente era obbligatoriamente assicurato anche per il rischio invalidità LPP, e che quindi ha diritto alla relativa indennità/rendita conto tenuto della decisione AI dell'11 aprile 2003 (Doc. N).
(…) il ricorrente chiede ben le prestazioni d'invalidità ex LPP. Ad oggi la controparte nulla ha fatto né ha emesso una decisione formale suscettibile di ricorso, motivo per cui chi scrive ha deciso di rivolgersi a questa pregiatissima Alta Corte Cantonale per l'accertamento del diritto alle prestazioni d'invalidità LPP del qui ricorrente.
La previdenza professionale dei disoccupati si basa sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e sulla relativa ordinanza (OADI), come pure sull'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati (OLPP, RS 837.174), e copre soltanto i rischi in caso d'invalidità o di decesso ma non di vecchiaia. Ora, nel caso concreto, appurato che il ricorrente è stato in disoccupazione a far tempo dall'l febbraio 2000, e che la sua incapacità lavorativa che ha condotto all'invalidità è iniziata nell'ambito del periodo di copertura in quanto risale al febbraio 2001, occorre concludere che il ricorrente ha diritto alle prestazioni d'invalidità LPP. Che CO 1 deve riconoscere, provvedere al conteggio e relativo pagamento retroattivamente fino al giorno dell'insorgere del diritto. (…)” (Doc. I)
L’insorgente ha inoltre postulato la concessione del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).
1.2. Il 27 maggio 2019 l’amministrazione, in risposta, ha osservato:
" (…)
In data 12 ottobre 2018 la rappresentante del ricorrente ha invitato la cassa a versare i contributi della previdenza professionale del ricorrente, a far tempo dal 10 febbraio 2000, asserendo che la cassa aveva omesso di pagarli.
Con risposta del 26 ottobre 2018 la cassa ha confermato la distruzione dei documenti richiesti e ha comunicato che gli assicurati, per la copertura LPP rischio invalidità e decesso sono assicurato presso la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________.
In data 3 novembre 2018 la rappresentante del ricorrente ha richiesto una decisione formale in merito alla fattispecie, sollecitando nuovamente il pagamento dei contributi della previdenza professionale a favore del ricorrente.
Nella sua risposta del 9 novembre 2018 la cassa indica che il ricorrente, conformemente alle disposizioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, è stato assicurato unicamente per il rischio di invalidità o decesso.
Nel ricorso la rappresentante del ricorrente indica che la cassa ha omesso di pagare i contributi della previdenza professionale a far tempo dal 1 febbraio 2001, in allegato trasmettiamo l'estratto della SECO in merito ai dati LPP da dove si evince che i contributi sono stati versati.
La cassa non ha competenza per quanto riguarda le decisioni in merito al diritto alla previdenza professionale, l'accertamento del diritto è della Fondazione istituto collettore LPP.
Nel presente caso viene rivendicato il diritto ad una rendita LPP perché il ricorrente è diventato invalido durante la disoccupazione, tuttavia l'Istituto di previdenza competente sostiene che il fondo non ha versato i contributi e di conseguenza non sarebbe stato assicurato con loro, tuttavia dall'unico documento che si è potuto reperire tramite la SECO è dimostrato che i contributi LPP sono stati versati e l'affermazione dell'Istituto LPP è errata.
(…)
Dal 1° luglio 1997 sono soggette all'assicurazione obbligatoria tramite la Fondazione istituto collettore LPP tutte le persone disoccupate (dal 1° gennaio successivo al compimento del 17° anno di età) che, dopo un eventuale periodo di attesa, riscuotono indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e il cui salario giornaliero supera CHF 81.90. Le persone assicurate a titolo facoltativo presso un altro istituto di previdenza possono chiedere per scritto alla Fondazione istituto collettore LPP di essere esonerate dall'obbligo di assicurazione alla previdenza professionale. La loro domanda sarà accettata nella misura in cui tali persone beneficiano di una protezione sufficiente in materia di previdenza professionale.
La previdenza obbligatoria copre soltanto i rischi in caso di decesso e invalidità, non di vecchiaia. Di conseguenza, la previdenza professionale obbligatoria per le persone disoccupate è una classica previdenza contro i rischi (simile all'assicurazione infortuni o all'AD), ma non una previdenza per la vecchiaia. Ai sensi della LPP, tuttavia, è possibile continuare a titolo facoltativo ad alimentare la previdenza per la vecchiaia (cioè il processo di risparmio) durante la disoccupazione. A tal fine bisogna presentare domanda alla Fondazione istituto collettore LPP entro 90 giorni dall'uscita dalla cassa pensioni. A prescindere da questa decisione, l'avere di vecchiaia accumulato fino a quel momento (prestazioni di libero passaggio dell'ultimo datore di lavoro) può essere trasferito, sempre a titolo facoltativo e senza limiti di tempo, alla Fondazione Istituto collettore LPP. Per maggiori informazioni rivolgersi alla Fondazione.
Le prestazioni in caso di decesso o di invalidità sono calcolate in base al salario giornaliero assicurato del periodo di controllo (mese civile) nel corso del quale si è verificato l'evento determinante per la previdenza (salario giornaliero all'inizio dell'incapacità di lavoro che ha causato l'invalidità o il decesso, oppure il giorno del decesso stesso).
Per notificare un decesso o un caso di invalidità, le persone assicurate o i loro superstiti devono contattare la Fondazione istituto collettore LPP. I relativi moduli di richiesta sono disponibili presso la Fondazione istituto collettore LPP. Il modulo e i documenti necessari al versamento delle prestazioni previdenziali conformemente all'ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati devono essere inviati alla competente agenzia della Fondazione istituto collettore LPP (cfr. indirizzi di contatto sul retro).
L'inoltro di una domanda di rendita all'assicurazione contro l'invalidità deve essere immediatamente comunicata alla cassa di disoccupazione tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata». L'URC deve parimenti esserne informato. In caso di invalidità, la concessione di una rendita LPP non può essere decisa prima che l'AI abbia preso una decisione in merito.” (Doc. III)
1.3. Il 30 giugno 2019 la parte ricorrente ha indicato tra l’altro che:
" (…) Il fatto rilevante apportato dall'CO 1 è la prova dell'avvenuto versamento dei contributi LPP da parte della cassa disoccupazione (cfr. Doc. 7 estratto dati LPP) in favore del ricorrente. Questo Istituto collettore LPP di __________ pare sostenere invece il contrario. Ma la prova apportata proprio da CO 1 (cfr. Doc. 7) lo smentisce inoppugnabilmente.
Altrettanto pertinente ed importante risulta poi la circostanza evidenziata da CO 1 secondo cui, ad essere competente a statuire sul diritto alla previdenza professionale sarebbe la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________, e non la cassa disoccupazione stessa. Tutto è possibile, ma questi conflitti di attribuzioni e competenze dovrebbero essere risolto tra la CO 1 e l'istituto LPP, dato che il loro rapporto è una res inter alios acta per il ricorrente. E in ogni caso non appare giusto far scontare e/o far "pagare" al ricorrente - colui il quale è stato accertato invalido al 100% dall'AI a far tempo dal febbraio 2001 in avanti, e che all'epoca aveva pure un tutore - queste divergenze e conflitto di attribuzioni tra la UNIA e Istituto Collettore LPP.
Richiamato il principio secondo cui l'Autorità applica il diritto d'ufficio (art. 31 LPamm), chi scrive formula con questa comparsa istanza di chiamata in causa della Fondazione Istituto collettore LPP di __________ (ex art. 45 LPamm), ma si rimette al competente giudizio di questa Alta Corte Cantonale. (…)” (Doc. VII)
1.4. La Cassa, il 9 luglio 2019, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. IX).
1.5. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza all’avv. RI 1 (cfr. doc. X),
in diritto
2.1. Secondo l'art. 2 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) il ricorso può essere interposto anche se l'assicurato o l'autorità competente, nonostante la domanda dell'assicurato non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo.
Per costante giurisprudenza vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria od amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Sempre secondo la giurisprudenza, l'art. 29 Cost. fed. è pure violato nel caso in cui l'autorità competente si dimostri certo pronta ad emanare una decisione, ma ciò non avviene entro un termine che appare ragionevole, tenuto conto della natura dell'affare nonché dell'insieme delle altre circostanze (cfr. STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1.; STF 8C_697/2018 del 15 novembre 2018 consid. 3; DTF 131 V 407 consid. 1.1.; DTF 107 Ib 164 consid. 3b). Irrilevanti sono le ragioni che hanno determinato il diniego di giustizia.
In particolare, secondo la giurisprudenza federale, non si può giustificare la lunghezza delle procedure invocando il sovraccarico di lavoro (cfr. SVR 1999 ALV Nr. 15).
Decisivo per l'interessato è unicamente il fatto che l'autorità non abbia agito, rispettivamente, non abbia agito in maniera tempestiva (cfr. DTF 108 V 20 consid. 4c; DTF 103 V 195 consid. 3c).
Nel giudicare l'esistenza di una ritardata giustizia, si deve procedere a una valutazione delle circostanze oggettive. Vi è, quindi, ritardata giustizia quando le circostanze che hanno condotto a un prolungamento della procedura, non appaiono oggettivamente giustificate (DTF 103 V 195 consid. 3c in fine). Criteri rilevanti sono, segnatamente, la natura della procedura, la difficoltà della materia ed il comportamento delle parti e l'importanza della vertenza per l'interessato (cfr. STF 8C_194/2011 del 8 febbraio 2012 consid. 3.2.; STF 9C_841/2008 del 28 novembre 2008; STF 9C_624/2008 del 10 settembre 2008; DTF 130 I 332; DTF 129 V 411, DTF 125 V 188, DTF 1999 Ib 325; VPB 1983 n. 150 p. 527 e EuGRZ 1983 p. 483).
Il principio secondo cui la procedura innanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e rapida (cfr. art. 15 cpv. 1 Lptca; art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 61 consid. 4).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, pag. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
In effetti in una sentenza 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1. l’Alta Corte ha evidenziato che il principio della celerità, benché sia un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza.
In una sentenza 8C_681/2008 del 20 marzo 2009, relativa al diniego di giustizia nel contesto di una domanda di aiuto d'emergenza, il Tribunale federale si è inoltre così espresso:
" (...)
3.1 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en reprochant aux premiers juges de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable. Il fait valoir, en particulier, que l'arrêt attaqué a été rendu plus d'une année après le dépôt du recours, contrairement à l'exigence de l'art. 57 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives du canton de Vaud (LJPA; loi abrogée par la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36]).
3.2 Dans la mesure où l'autorité intimée a rendu son arrêt, le grief de déni de justice formel est irrecevable, le recourant n'ayant pas d'intérêt à la constatation d'un tel déni (art. 29 Cst. et art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Le point de savoir s'il subsiste un droit à la constatation d'une éventuelle violation du principe de la célérité, qui sanctionne le dépassement du délai raisonnable ou adéquat et qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 130 I 312 consid. 5.3 p. 333; 129 V 411 consid. 1.3 p. 417) peut demeurer indécis. Le recours devant l'autorité cantonale a été déposé le 19 décembre 2006. Le jugement attaqué a été rendu le 18 juillet 2008, soit une durée de procédure de dix-neuf mois. L'affaire était relativement complexe sur le plan juridique, le recourant ayant soulevé un certain nombre de griefs en relation avec ses droits fondamentaux, que la Cour cantonale a soigneusement examinés. La Cour a considéré que l'arrêt revêtait une portée de principe en ce qui concerne l'étendue de l'aide qui devait être allouée au recourant. Aussi bien a-t-elle tenu une séance de coordination entre les juges de la Cour de droit administratif et public III. Il est vrai, d'autre part, que la procédure n'a pas nécessité de mesures d'instruction particulières et que le recourant, à plusieurs reprises, s'est plaint de la longueur de celle-ci. Compte tenu, en particulier, de la nature du litige et de l'enjeu qu'il présentait pour l'intéressé, un délai de dix-neuf mois est certainement à la limite de ce qui est admissible. Il n'apparaît cependant pas excessif au point de constituer une violation des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui devrait être constatée dans le présent arrêt. Quant au délai d'une année pour statuer fixé par l'art. 57 al. 1 LJPA, il doit être considéré comme un délai d'ordre qui ne saurait comme tel créer un droit pour le justiciable (arrêts 2P.19/2005 du 11 novembre 2005 consid. 4.3 et 1P.663/2000 du 16 janvier 2001 consid. 2b)."
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale.
In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA U 18/92 del 3 luglio 1992, consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, pag. 194seg., e U 268/01 dell’8 maggio 2003, consid. 4.1).
2.2. Questa Corte rileva innanzitutto che il ricorrente ha censurato il fatto che la Cassa non abbia emanato nei suoi confronti una decisione formale, suscettibile di ricorso, concernente le prestazioni d’invalidità LPP e ha quindi chiesto di ordinare alla parte resistente di emettere il conteggio delle prestazioni LPP per invalidità che gli spetterebbero in virtù del fatto che la sua invalidità al 100% è stata accertata dall’AI con effetto dal 1° febbraio 2002 a seguito di un’incapacità lavorativa risalente al febbraio 2001 (cfr. doc. N), ovvero al periodo in cui era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. I pag. 6; 8; 9).
Al riguardo va osservato che ai sensi dell’art. 22a cpv. 3 LADI
" 1L'indennità di disoccupazione è considerata salario determinante ai sensi della LAVS.
2La cassa deduce dall'indennità la quota dei contributi del lavoratore all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, all'assicurazione per l'invalidità e all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e la versa alla competente cassa di compensazione AVS unitamente alla quota, a suo carico, del datore di lavoro.4 Il Consiglio federale può disciplinare la procedura in deroga alle disposizioni della LAVS.
3La cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico, all'istituto collettore della previdenza professionale. Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei contributi in base a principi attuariali e disciplina la procedura.
4Inoltre, la cassa deduce dall'indennità due terzi al massimo del premio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali e li versa, con il terzo a suo carico, all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Nessun premio viene prelevato per i giorni di attesa e di sospensione. Il Consiglio federale disciplina i particolari e la procedura.”
(La sottolineatura è della redattrice)
L’art. 2 cpv. 3 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) enuncia che i beneficiari di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità.
Giusta l’art. 60 cpv. 2 lett. e LPP, relativo ai compiti dell’Istituto collettore che è un istituto di previdenza (cfr. cpv. 1), esso è obbligato ad affiliare l'assicurazione contro la disoccupazione e ad attuare l'assicurazione obbligatoria per i beneficiari d'indennità giornaliere annunciati dall'assicurazione.
L’Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati all’art. 1 sancisce:
" “1Sono assicurati obbligatoriamente per i rischi morte e invalidità i disoccupati che:
a.
soddisfano i presupposti del diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell'articolo 8 LADI o ricevono indennità conformemente all'articolo 29 LADI; e
b.
percepiscono un salario giornaliero coordinato secondo gli articoli 4 o 5.
2Non sono assicurate le persone che sono già assicurate secondo l'articolo 47 capoverso 1 LPP almeno nella stessa misura in cui lo sarebbero conformemente alla presente ordinanza.”
Secondo l’art. 47 (concernente la cessazione dell’assicurazione obbligatoria) cpv. 1 LPP l'assicurato che cessa d'essere assoggettato all'assicurazione obbligatoria può continuare l'intera previdenza o la sola previdenza per la vecchiaia nella stessa estensione presso il medesimo istituto di previdenza, se il regolamento interno lo consente, o presso l'istituto collettore.
È poi utile precisare che il Regolamento di previdenza – Piano di previdenza AL (Disoccupati) emesso dalla Fondazione istituto collettore LPP – Assicurazione rischi per disoccupati agli art. 1 e 2 prevede:
" Art. 1 Cerchia delle persone assicurate
In questo Piano di previdenza sono assicurate le persone che, essendo beneficiarie di indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione, rientrano nell'assicurazione obbligatoria per i rischi d'invalidità e di decesso.”
" Art. 2 Inizio e fine della previdenza
Inizio della previdenza 1 La previdenza inizia dopo la scadenza del periodo di attesa ai sensi dell’art. 18 della Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza.
Fine della previdenza 2 La previdenza termina quando viene meno il diritto alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
Dai disposti di legge citati discende, come peraltro evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. III), che le Casse di disoccupazione non sono competenti a emanare decisioni riguardanti le prestazioni della previdenza professionale eventualmente spettanti ai disoccupati.
Infatti nel caso di disoccupati competente per la determinazione dell’eventuale diritto alle prestazioni LPP, rispettivamente per quantificare l’entità è l’Istituto collettore (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI; 60 cpv. 2 lett. e LPP).
Pertanto il ricorso di RI 1, nella misura in cui postula di ordinare alla Cassa di “provvedere al conteggio delle prestazioni per invalidità” (cfr. doc. I pag. 9), secondo questo TCA, è irricevibile.
In simili condizioni, il TCA può prescindere dall’ordinare l’edizione del fascicolo relativo alla nomina di un tutore/curatore nei confronti dell’insorgente da parte dell’Autorità tutoria di Lugano negli anni 2001-2001 e dell’incarto LPP dall’assicurazione __________, come pure dal chiamare in causa la Fondazione Istituto Collettore LPP di __________, come invece richiesto dalla parte ricorrente che al riguardo si è comunque rimessa al giudizio di questo Tribunale (cfr. doc. VII).
2.3. L’insorgente ha pure contestato la circostanza che la Cassa non ha emesso una decisione formale in merito ai contributi della previdenza professionale a favore dell’insorgente dal 1° febbraio 2000 (cfr. art. 22a cpv. 3 LADI: la cassa deduce inoltre dall'indennità la quota di contributi della previdenza professionale al fine di garantire la protezione assicurativa in caso di decesso o invalidità dell'assicurato e la versa, con la quota del datore di lavoro che essa prende a carico; consid. 2.2.; doc. I; 5).
Secondo il TCA, anche la richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa di emanare una decisione relativa ai contributi LPP dedotti dalle indennità di disoccupazione percepite negli anni 2000 e 2001 è irricevibile.
In effetti, allorché un assicurato beneficia di indennità di disoccupazione, vengono emessi dei conteggi mensili con l’indicazione, in particolare, del numero di indennità giornaliere spettantigli, il relativo importo e le deduzioni del caso.
La giurisprudenza federale ha stabilito che i conteggi relativi alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione costituiscono una decisione informale ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA. Quel tipo di decisione esplica validamente effetti giuridici – riservate particolari circostanze – se non è stata contestata dal destinatario, chiedendo l’emanazione di una decisione formale ai sensi dell’art. 51 cpv. 2 LPGA, entro 90 giorni (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.2.; STF C 253/06 del 6 novembre 2007 consid. 3.1 e 3.3; STF C 251/06 del 22 novembre 2007 consid. A; DTF 132 V 412 consid. 5 pag 417 seg; DTF 134 V 145 consid. 5.3.2 pag. 152-153; SVR 2004 ALV Nr. 1; SVR 2007 ALV Nr. 24; STFA U 325/02 del 24 ottobre 2003; STFA I 184/04 del 13 aprile 2006 consid. 2.3; H.U. Stauffer e B. Kupfer Bucher, "Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolverzentschädigung". Ed. Schulthess, Zurigo, Basilea, Ginevra 2008 pag. 331).
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2013.27 del 24 luglio 2013 consid. 2.5.; STCA 38.2011.42 dell’8 settembre 2011 e in ambito di conteggi di indennità giornaliere LAINF, STF 8C_340/2018 del 16 maggio 2019 consid. 4.2.; STCA 35.2009.1 del 22 maggio 2019 consid. 2.2.1.
In concreto l’insorgente non ha del resto fatto valere, da una parte, di non avere mai ricevuto conteggi, dall’altra, di avere impugnato o perlomeno contestato tempestivamente i conteggi delle indennità di disoccupazione da lui percepite.
Di conseguenza i conteggi in questione sono cresciuti in giudicato e la Cassa non è tenuta a emanarne dei nuovi per gli anni 2000 e 2001 (cfr. STF 8C_726/2018 del 29 maggio 2019 consid. 4; vedi pure STF 9C_719/2018 del 21 novembre 2018 e STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018).
Non risulta, peraltro, che l’insorgente abbia domandato la revisione o la riconsiderazione dei conteggi ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA (“1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.
2 L'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.”).
Per quanto attiene alla riconsiderazione, va comunque osservato che l’autorità amministrativa non può essere obbligata a riconsiderare un proprio provvedimento (cfr. DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011).
Al contrario la parte ricorrente pendente causa (cfr. doc. VII) ha riconosciuto che la Cassa ha apportato la prova dell’avvenuto versamento dei contributi LPP a favore dell’assicurato tramite un estratto della SECO “Dati LPP per calcolare la pensione LPP” del 22 maggio 2019 e relativo al lasso di tempo in cui questi era iscritto in disoccupazione (cfr. doc. 7; III).
2.4. Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 2).
Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.
L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:
" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”
Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).
Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).
A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto, alla luce in particolare della LADI e della LPP, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, in particolare del fatto che competente per determinare il diritto a prestazioni della previdenza professionale dei disoccupati è l’Istituto collettore e non le Casse di disoccupazione, rispettivamente della circostanza che i conteggi delle indennità di disoccupazione riportanti anche le deduzioni relative ai contributi sociali vengono emessi mensilmente quando un assicurato controlla la disoccupazione, emerge in modo indubbio che la richiesta dell’insorgente di ordinare alla Cassa di provvedere al conteggio delle prestazioni LPP per invalidità, già di primo acchito, non aveva particolari possibilità di esito favorevole.
Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 16 aprile 2019 è irricevibile.
2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti