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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 24 maggio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 23 aprile 2019 emanata da |
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Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 23 aprile 2019 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato la decisione del 18 marzo 2019 (cfr. doc. E) con la quale ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza in quanto l’assicurata è in età di pensionamento ordinario AVS e dunque esonerata dall’obbligo del pagamento dei contributi dell’assicuratore contro la disoccupazione (cfr. doc. B).
1.2. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore chiede che l’assicurata possa beneficiare delle indennità per insolvenza visto che dal reddito da attività lucrativa venivano regolarmente dedotti tutti gli oneri sociali (contributi all’AVS/AI/IPG e all’AD).
Il rappresentante dell’assicurata ritiene così dato “- per quanto in termini del tutto eccezionali -, il diritto all’indennità per insolvenza, ravvisato come la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione abbia continuato ad incassare un premio, quello dell’AD, che di fatto non era dovuto, ma al quale la ricorrente era suo malgrado obbligata.” (cfr. doc. I, pag. 4).
1.3. Nella sua risposta di causa del 7 giugno 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso (cfr. doc. III).
1.4. Il 7 giugno 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto di percepire indennità per insolvenza.
Ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LADI:
" I lavoratori soggetti all'obbligo di contribuzione, al servizio di datori di lavoro che sottostanno in Svizzera ad una procedura d'esecuzione forzata o che occupano in Svizzera lavoratori, hanno diritto all'indennità per insolvenza, se:
a. il loro datore di lavoro è stato dichiarato in fallimento e se a quel momento vantano crediti salariali oppure
b. il fallimento non viene dichiarato soltanto perché in seguito a manifesto indebitamento del datore di lavoro nessun creditore è disposto ad anticipare le spese o
c. hanno presentato, contro il loro datore di lavoro, una domanda di pignoramento per crediti salariali." (La sottolineatura è del redattore)
L’art. 2 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS (65 anni per gli uomini e 64 per le donne) sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi.
Le persone che pur avendo raggiunto l’età ordinaria di pensionamento esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a versare i contributi all’AVS/AI/IPG (cfr. art. 3 cpv. 1 LAVS), ma non all’assicurazione contro la disoccupazione (AD). Esse beneficiano però di una franchigia (cfr. art. 4 cpv. 2 lett. b LAVS e 16quater OAVS).
Al riguardo B. Rubin (in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Schulthess Éditions Romandes, 2014) rileva che:
" (…)
4 Assujettissement aux cotisations. – L'indemnité en cas d'insolvabilité est réservée aux travailleurs assujettis au paiement des cotisations à l'assurance-chômage. Il s'agit des personnes tenues de cotiser sur le revenu d'une activité dépendante au sens des art. 2 al. 1 let. a LACI et 5 LAVS. Ce qui est déterminant, c'est le fait que les créances salariales couvertes par l'assurance-insolvabilité correspondent à une période où les travailleurs ont été tenus de payer des cotisations à. l'assurance-chômage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LACI.
Peu importe donc le statut des personnes au moment de la demande d'indemnité.
Une période minimale de cotisation n'est pas requise (FF 1980 III 612), pas plus qu'un domicile en Suisse (ATF 132 V 82 consid. 5.5 p. 91) ou une autorisation de travailler en bonne et due forme (DTA 1992 p. 94 consid. 3 p. 97). Les frontaliers ont droit à l’indeminité (ATF 112 V 143; FF 1980 III 613); les saisonniers également. (pag. 423)
(…).
1 Généralités. – Seuls les salariés (ou travailleurs) qui ne font pas l'objet d'une exception prévue par la LACI sont affiliés obligatoirement à l'assurance-chômage. Les indépendants ne sont pas affiliés et ne versent pas de cotisation d'assurance-chômage. Ils peuvent en revanche bénéficier à certaines conditions de droits acquis ou en cours d'acquisition se rapportant à des périodes durant lesquelles ils étaient parties à. un rapport de travail (v. 9a N 3). Sauf exceptions, les différentes indemnités ne sont donc attribuées qu'aux personnes ayant le statut de salarié. (pag. 64)
(…).
12 Lettre c. – Les personnes visées à la let. c n'ont pas droit aux prestations, de sorte qu'il était logique de les dispenser de contribuer.” (pag. 66)
2.2. Nella Prassi LADI II (Indennità per insolvenza) p.to B9 emessa nel marzo 2015 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3° pag. 61), è stato sottolineato che:
" AVENTI DIRITTO
B9 I lavoratori soggetti all’obbligo contributivo al servizio di un datore di lavoro insolvente che sottostà a una procedura d’esecuzione forzata in Svizzera o che occupa in Svizzera lavoratori, hanno diritto all’II. I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione per l'AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo contributivo (art. 73 OADI). L’età limite per l’II corrisponde all’età normale della pensione AVS, dato che a quel momento viene meno l’obbligo contributivo.
Il diritto all’II non deve soddisfare altre condizioni oltre a quella dell’esercizio di un’attività salariata soggetta a contribuzione. (…)”
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.3. Nell’evenienza concreta emerge dagli atti dell’incarto che RI 1, nata il __________ 1953, ha lavorato quale gerente presso l’__________ di __________ dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2017. Il salario lordo mensile ammontava a fr. 3'690.80 (cfr. doc. 5 e doc. 21).
Il 28 dicembre 2017 __________ ha dichiarato di dovere alla ricorrente fr. 2'300.-- mensili quale stipendio arretrato per il periodo agosto – dicembre 2017 (cfr. doc. 20).
Il 12 marzo 2019 l’assicurata ha rivendicato l’importo di fr. 16'100.-- a titolo di indennità per insolvenza (cfr. doc. 5-6).
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ritiene che, a ragione, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto alle indennità per insolvenza.
Infatti, ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LADI hanno diritto all’indennità per insolvenza unicamente i lavoratori soggetti all’obbligo di contribuzione. Quindi, ritenuto che con il raggiungimento dell’età di pensionamento AVS di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. a e b LAVS) viene meno l’obbligo contributivo (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. c LADI: “i lavoratori, dalla fine del mese in cui raggiungono l'età di pensionamento secondo l'articolo 21 LAVS, sono esonerati dall’obbligo di pagare i contributi”), possono pretendere tale indennità soltanto i lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età normale della pensione AVS (cfr. consid. 2.1.; 2.2.).
Ora, nella presente fattispecie, il primo mese per il quale chiede l’indennità per insolvenza (agosto 2017) l’assicurata aveva appena compiuto i 64 anni, età di pensionamento (cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS).
Ella non andava più considerata una lavoratrice soggetta all’obbligo di contribuzione giusta l’art. 51 cpv. 1 LADI.
Se, come sostiene il suo patrocinatore (cfr. consid. 1.2 e docc. 21 e 22, contratto di lavoro), effettivamente i contributi all’AD fossero stati dedotti, essi andrebbero restituiti. Tale questione esula comunque dalla presente vertenza.
Alla luce di quanto appena esposto questo Tribunale deve concludere che, a ragione, la Cassa ha negato alla ricorrente il diritto di beneficiare di indennità per insolvenza per il fatto di avere raggiunto l’età di pensionamento AVS (per un caso analogo cfr. la STCA 38.2017.49 del 17 agosto 2017; vedi pure STCA 38.2013.13 del 22 aprile 2017 per l’indennità giornaliera di disoccupazione e DTF 111 V 387 per l’indennità per lavoro ridotto).
La decisione su opposizione del 23 aprile 2019 deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti