Incarto n.
38.2019.4

 

dc/sc

Lugano

27 marzo 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 31 gennaio 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 emanata da

 

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 (cfr. doc. BB) la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: Cassa) ha confermato la decisione del 26 settembre 2018 (cfr. doc. 14-15) con la quale aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare delle indennità per insolvenza ex art. 55 cpv. 1 LADI, per non avere rispettato l’obbligo di ridurre il danno, in quanto egli non ha rivendicato i propri crediti salariali in modo sufficientemente tempestivo.

 

                                         L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su opposizione:

 

" (…)

4.   Nell'evenienza concreta emerge che l'opponente dichiara di essere stato impiegato presso la società __________ di __________ dal 01 luglio 2017 al 24 novembre 2017 in qualità di consulente informatico sistemista; rivendica così indennità per insolvenza per il periodo dal 01 settembre 2017 al 24 novembre 2017 per un importo complessivo pari a CHF 5'108.70.

 

5.   Tramite decisione formale del 26, settembre 2018 la Cassa aveva negato il diritto alle indennità per insolvenza in quanto non aveva intrapreso tutti i passi necessari a tutela dei suoi crediti salariali.

 

6.   Tramite opposizione del 22 ottobre 2018 il Sig. RI 1 comunica di aver inviato una richiesta per mail di pagamento dei salari arretrati in data 18 dicembre 2017 ed uno scritto il 20 dicembre 2017. In seguito si è rivolto ad un legale, il quale ha provveduto a sollecitare alla società il versamento degli stipendi arretrati e procedere per vie giudiziarie dinanzi al Tribunale civile di __________ (I).

 

7.   La Cassa, in base a tutta la documentazione e la relativa opposizione, ritiene come il Sig. RI 1 non abbia sufficientemente tutelato i suoi obblighi di ridurre il danno previsto dall'art. 55 LADI. Il qui opponente ha percepito il salario fino al 31 agosto 2017, mentre per il periodo dal 01 settembre 2017 al 24 novembre 2017 non ha percepito alcuna retribuzione. Il fatto di aver sollecitato, tramite posta elettronica, il versamento degli stipendi in data 18 dicembre 2017 e per iscritto il 20 dicembre 2017, non può assolutamente comprovare uno sforzo sufficiente a tutela dei propri crediti salariali. Dallo scritto del 20 dicembre 2017 inoltrato alla società l'opponente indicava "... La presente, pertanto, per sollecitarvi il pagamento degli importi di cui sopra, entro e non oltre il 15/01/2018. Con riserva, in difetto di quanto sopra, di ricorrere all'autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio di spese e oneri a vostro carico". Non si comprende il motivo per cui il Sig. RI 1, non avendo ricevuto i salari arretrati entro il termine impartito, sia rimasto passivo fino al 19 aprile 2018, giorno in cui il proprio legale ha rivendicato per iscritto i sale alla società. (…)” (Doc. BB)

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione l’assicurato ha fatto  inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.

 

                                         Il suo patrocinatore ritiene che all’assicurato non possa essere imputata nessuna colpa in quanto egli ha compiuto rilevanti sforzi per rivendicare il salario, già durante il rapporto di lavoro:

 

" (…)

4.   In primo luogo, nel corso del rapporto di lavoro, il ricorrente ha infatti sollecitato verbalmente innumerevoli volte la datrice di lavoro a versargli gli stipendi arretrati e a rispettare i termini di pagamento degli stessi. In particolare, i solleciti sono stati rivolti ai suoi diretti superiori, nonché al General Manager, signor __________.

Per di più, ad ogni sollecito verbale e/o richiesta di chiarimenti per il mancato pagamento dei salari, il signor RI 1 veniva rassicurato dalla Direzione aziendale - sia verbalmente che per iscritto (cfr. Plico doc. CC) che di volta in volta adduceva diverse giustificazioni che, sul momento, al ricorrente apparivano convincenti. Anche perché in precedenza si era già verificata una situazione di ritardo nel pagamento e la promessa della Direzione di saldare l'importo dovuto entro una certa data è poi stata mantenuta. Ad esempio, per il salario di luglio 2017 (cfr. Plico doc. CC).

Il signor RI 1, in buona fede, ha creduto in tali rassicurazioni, anche nella prospettiva di mantenere il posto di lavoro. Tuttavia, ad un certo punto l'attesa si è fatta troppo lunga e il suo affidamento nelle stesse è venuto meno. Per cui, dopo il secondo mese consecutivo senza salario, il medesimo ha deciso, suo malgrado, di recedere dal rapporto di lavoro con effetto al 24 novembre 2017. (…)” (Doc. I pag. 4)

 

                                         Il patrocinatore dell’assicurato sottolinea che anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta il 24 novembre 2017), RI 1 si è immediatamente e seriamente attivato nei confronti della ex datrice di lavoro per riscuotere il proprio credito salariale e si è così espresso:

 

" (…)

5.   In secondo luogo, dopo la cessazione del contratto di lavoro, il signor RI 1 ha immediatamente insistito nel sollecitare per iscritto la ex datrice di lavoro, sia tramite l'invio di e-mail, che mediante formali diffide scritte con invio raccomandato.

In particolare, egli ha inviato un'e-mail il 18 dicembre 2017 (doc. DD) alla signora __________ (Responsabile HR della __________), nella quale ha scritto: "volevo chiederti delle informazioni in merito agli stipendi arretrati. Inoltre essendo dimissionario al mese di novembre, questo mese mi aspettavo il pagamento dello stipendio di Ottobre".

Alla succitata e-mail il signor RI 1 non ha ricevuto nessuna risposta scritta. Tuttavia gli sono state date delle rassicurazioni a livello verbale (in particolare al telefono) dal signor __________ (General Manager), il quale gli ha spiegato che vi erano stati dei problemi di liquidità (causati da ritardi nei pagamenti da parte di alcuni clienti), ma che presto la situazione si sarebbe risolta e l'azienda avrebbero quindi pagato i suoi stipendi arretrati.

Non avendo in seguito ricevuto nessun riscontro positivo, il ricorrente, con scritto raccomandato del 20 dicembre 2017 (doc. EE) si è formalmente rivolto alla ex datrice di lavoro per diffidarla a voler effettuare il pagamento dei salari di settembre, ottobre e novembre 2018 entro e non oltre il 15 gennaio 2018, avvisandola del fatto che in caso contrario avrebbe intrapreso le vie legali.

Frattanto, il ricorrente è venuto a conoscenza da altri suoi ex colleghi del fatto che il 2 gennaio 2018 il signor __________ ha inviato loro la seguente e-mail per aggiornarli in merito al pagamento dei salari di novembre 2017, chiarire loro i motivi dell'ulteriore ritardo nel pagamento e chiedergli di pazientare ancora del tempo (doc. FF):

 

      " Gentili colleghi, ci duole comunicarvi che purtroppo non sarà possibile provvedere alle spettanze in oggetto prima di inizio settimana prossima (quella di dicembre è fissata dal 15 gennaio).

Ci scusiamo per il disagio arrecato: come sapete, era intenzione della Proprietà erogare i pagamenti prima del termine del 2017 ma una serie di concause (il mancato pagamento di quasi tutti i nostri clienti delle fatture scadute, la chiusura della Fiduciaria per ferie, la mancata concessione del credito da parte Factoring e altre ragioni di carattere amministrativo/burocratico) hanno impedito di fatto di espletare tale impegno.

Vi chiediamo dunque di pazientare ancora questi giorni e non di adottare alcun tipo di azione personale che peraltro durante il periodo di festività non avrebbe alcuna risonanza e sarebbe deleteria anche per la vostra persona oltre che dannosa ai fini della prosecuzione della fornitura e del servizio."

 

Stanti i chiarimenti addotti dal signor __________ a giustificazione dei ritardi nei pagamenti, il ricorrente, sempre in buona fede, si è convinto ad attendere ancora un po' di tempo, prima di intraprendere le vie legali.

Successivamente, quando ormai alla ex datrice di lavoro era stato concesso un ragionevole lasso di tempo per poter sistemare la propria situazione finanziaria e provvedere al pagamento dei salari arretrati, il signor RI 1 – nonostante le difficoltà economiche in cui ormai versava –, si è rivolto ad un legale, segnatamente all'avvocato __________. Quest'ultimo, una volta effettuato il conteggio del credito salariale del suo patrocinato verso l'ex datrice di lavoro, con scritto raccomandato del 19 aprile 2018 (doc. GG) ha impartito alla stessa, così come alla committente __________, un ultimo breve termine di 5 giorni per provvedere al pagamento.

Considerati i tempi dilatati per la notifica della suddetta raccomandata inviata dall'Italia e l'attesa relativa al decorso del termine impartito, il ricorrente non ha di fatto avuto modo d'intraprendere il passo successivo di convenire in causa la ex datrice di lavoro, ritenuto che, appena un mese dopo, precisamente il 15 maggio 2018, la stessa è stata dichiarata fallita dalla Pretura del Distretto di __________.

 

      Prove: c.s., in particolare: doc. DD - GG.

 

6.   Per cui, stante tutto quanto precede, a fronte dei numerosi solleciti di pagamento effettuati sia verbalmente che per iscritto (di cui due a mezzo di lettera di diffida con invio raccomandato), sia durante che dopo la cessazione del rapporto di lavoro, differentemente da quanto ritenuto (a torto) dalla Cassa, si può indubbiamente affermare che il signor RI 1 ha fatto valere le proprie pretese salariali in modo assolutamente "non equivoco e riconoscibile" per il datore di lavoro, come prescritto dalla sopra citata giurisprudenza in materia.

Il signor RI 1 si è quindi attivato, e lo ha fatto con costanza e determinazione, graduandone però l'intensità, da un lato, in ragione delle convincenti rassicurazioni che il medesimo aveva ricevuto dai superiori e dalla direzione dell'azienda, dall'altro, in ragione della sua sempre più precaria situazione economica, ritenuto che il mancato pagamento dei salari lo aveva messo in seria difficoltà economica, ostacolandone di fatto - visti costi da anticipare - la possibilità di avvalersi sin da subito di un avvocato per far valere il suo legittimo diritto ad ottenere i salari per il lavoro che aveva prestato.

Pertanto, differentemente da quanto ritenuto dalla Cassa, al signor RI 1 non si può di certo rimproverare di essere incorso in una negligenza grave (come richiesto dalla giurisprudenza del TF sopra menzionata) e quindi nemmeno di aver violato il suo obbligo di diminuire il danno ai sensi dell'art. 55 LADI. (…)” (Doc. I pag. 4-6)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 15 febbraio 2019 la Cassa propone di respingere il ricorso e sottolinea quanto segue:

 

" (…) La Cassa rimarca come il ricorrente affermi di aver rivendicato più volte, verbalmente, alla società il pagamento dei propri crediti salariali inoltrando successivamente anche dei solleciti per mail. A mente della Cassa, viste le difficoltà di pagamento e le vane promesse mai mantenute, egli non avrebbe dovuto attendere e limitarsi a sollecitare verbalmente (e successivamente per mail) i propri crediti salariali.

Il sig. RI 1 ha percepito il salario fino al 31 agosto 2017, mentre per il periodo dal 01 settembre 2017 al 24 novembre 2017 non ha percepito alcuna retribuzione. Il fatto di aver sollecitato, tramite posta elettronica, il versamento degli stipendi in data 18 dicembre 2017 e per iscritto il 20 dicembre 2017, non può assolutamente comprovare uno sforzo sufficiente a tutela dei propri crediti salariali. Si rileva inoltre come dallo scritto del 20 dicembre 2017 inoltrato alla società il qui ricorrente indicava “… La presente, pertanto, per sollecitarvi il pagamento degli importi di cui sopra, entro e non oltre il 15/01/2018. Con riserva, in difetto di quanto sopra, di ricorrere all’autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio di spese e oneri a vostro carico”.

Il sig. RI 1, non avendo ricevuto i salari arretrati entro il termine impartito, avrebbe dovuto attivarsi immediatamente e non attendere fino al 19 aprile 2018, giorno in cui il proprio legale ha rivendicato per iscritti i salari alla società.

Pertanto, alla luce del comportamento assunto dal ricorrente, la Cassa ritiene che egli non ha adempiuto all'obbligo di ridurre il danno ex art. 55 LADI, precludendosi così dalla possibilità di ottenere le prestazioni richieste.

Di conseguenza non si giustifica l'annullamento della decisione. (…)” (Doc. III pag. 4-5)

 

                               1.4.   Il 15 febbraio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. IV).

                                         Il 27 febbraio 2019 il patrocinatore dell’assicurato ha chiesto che il ricorso venga accolto ed ha chiesto che vengano assunti come mezzi di prova:

 

" (…)

-    tutti i documenti allegati al ricorso 31 gennaio 2019, nonché quelli già prodotti agli atti nell’ambito della procedura di opposizione di cui all’incarto n. Dec. __________;

-    il qui allegato doc. II, in cui è riportata un’ulteriore e-mail del 31 ottobre 2017 che il signor RI 1 ha inviato dal proprio account aziendale alla signora __________ (fiduciaria __________). Tale e-mail comprova ulteriormente che il ricorrente durante il rapporto di lavoro ha più volte sollecitato il pagamento delle sue spettanze salariali dovutegli. Essa si aggiunge quindi agli altri scritti di sollecito già prodotti agli atti ad ulteriore dimostrazione del fatto che il signor RI 1 ha mostrato alla datrice di lavoro in modo inequivocabile e assolutamente riconoscibile la serietà della sua pretesa di pagamento.

Anche per queste ulteriori ragioni non gli si può di certo imputare di aver commesso una negligenza grave in relazione al suo obbligo di ridurre il danno ex art. 55 cpv. 1 LADI;

-    se ritenuto necessario da codesto lodevole Tribunale: il richiamo dall’Ufficio fallimenti di __________ dei documenti riguardanti il signor RI 1 contenuti nell’incarto relativo al fallimento di __________. (…)” (Doc. V)

 

                                        L’11 marzo 2019 la Cassa si è riconfermata su quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire indennità per insolvenza.

 

                                         L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:

 

" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa - o non versa interamente - il salario e il lavoratore deve aspettarsi di subire una perdita. L'obbligo di riduzione del danno non è tuttavia lo stesso prima o dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro: ciò dipende di volta in volta dal singolo caso. Non si esige necessariamente che l'assicurato avvii senza indugio un'esecuzione contro il suo datore di lavoro o che presenti un'azione contro quest'ultimo. Occorre invece che il lavoratore mostri in modo non equivoco e riconoscibile per il datore di lavoro il carattere serio del suo credito salariale.

 

                                         Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.

 

                                         In una sentenza C 121/03 del 2 settembre 2003 l'Alta Corte ha stabilito che aveva gravemente violato l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che aveva rivendicato il versamento del salario soltanto oralmente durante il rapporto di lavoro e che era stato gravemente negligente nel periodo successivo non avendo intensificato le modalità con le quali fare valere le sue pretese.

 

                                         In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI,  vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni  a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento   di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.

 

                                         In un'altra sentenza C 254/05 del 2 marzo 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 52 seg., la nostra Massima Istanza ha sottolineato che:

 

" Non si può esigere che l'assicurato, per adempiere l'obbligo di diminuire il danno, receda immediatamente dal rapporto di lavoro, conformemente all'articolo 337a CO, in quanto non gli sia prestata entro congruo termine una garanzia per le pretese derivanti da tale rapporto. Tuttavia egli agisce a proprio rischio se, invece di cercare una nuova occupazione, resta al servizio del precedente datore di lavoro, senza percepire il rispettivo salario, oltre il limite di quattro mesi previsto dall'articolo 52  capoverso 1 LADI.

L'assicurato deve fare valere in modo chiaro e inequivocabile i suoi crediti salariali nei confronti del datore di lavoro già durante l'attuale rapporto di lavoro. Egli è tenuto a intraprendere  ulteriori passi se si sono verificati notevoli ritardi nel versamento del salario e se deve effettivamente attendersi di subire una perdita di salario. Nella fattispecie occorre presumere che l'assicurato, il quale aveva pochi contatti personali con il datore di lavoro, non fosse a conoscenza della precarietà della sua situazione finanziaria."

 

                                         In quel caso l'Alta Corte ha così negato l'esistenza di una grave negligenza.

 

                                         In una sentenza 8C_801/2011 dell’11 giugno 2012 il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza ad un’assicurata che aveva lasciato trascorrere nove mesi prima di far valere le sue pretese salariali.

 

                                         In una sentenza 8C_364/2012 del 24 agosto 2012 il Tribunale federale ha ribadito la necessità di rivendicare le pretese salariali nella forma scritta e di mettere in atto tutte le misure previste dal diritto esecutivo per esercitare una pressione sull’ex datore di lavoro al fine di ottenere i salari arretrati.

 

                                         In una sentenza 8C_831/2012 del 5 febbraio 2013, la nostra Alta Corte ha confermato il rifiuto dell’indennità per insolvenza  ad un’assicurata, la quale, inizialmente ha adempiuto all’obbligo di diminuire il danno tutelando i suoi interessi salariali avviando diverse procedure di esecuzione, alle quali è poi però seguito un periodo di inattività di 13 mesi.

 

                                         In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi  (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps  constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).

                                         Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (« Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002) ». ).

                                         In una sentenza 8C_66/2013 del 18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr . 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.

 

                                         In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.

                                         Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.

 

                                         Infine, in una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalle legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii).

 

4.3. In base ai fatti accertati dal Tribunale delle assicurazioni, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) e sostanzialmente non contestati dal ricorrente (consid. 3.2), l'assicurato ha inviato due solleciti scritti al datore di lavoro, ha rescisso il contratto di lavoro ed in seguito si è rivolto ad almeno un avvocato. È pacifico però che non sia stato compiuto alcun altro atto formale nei confronti della società datrice di lavoro. L'avvocato di fiducia del ricorrente, sentito dalla Cassa, ha affermato che, pur recandosi ogni due settimane all'ufficio di esecuzioni e fallimenti al fine di tenere sotto controllo la situazione, dopo le dimissioni inoltrate dall'assicurato non sono stati inoltrati scritti, visto che a fronte dei numerosi debiti della società, in considerazione degli irrisori attivi, qualsiasi passo esecutivo sarebbe stato senza senso (verbale del 18 dicembre 2017 pag. 3 in basso). La tesi del ricorrente non può essere tutelata. La manifesta insolvenza (e l'assenza di ogni liquidità) della società datrice di lavoro dell'assicurato non solo non è stata accertata dai giudici ticinesi, ma nemmeno è stata comprovata dal ricorrente, per esempio mediante l'annessione al fascicolo di bilanci. Occorre inoltre sottolineare che non è compito della persona assicurata di decidere se intraprendere i passi legali per la realizzazione forzata delle pretese salariali aperte. Infatti, non si può escludere che nell'imminenza del fallimento o del pignoramento il datore di lavori saldi almeno una parte degli arretrati (DTF 131 V 196 consid. 4.1.2 pag. 198; sentenza 8C_630/2011 del 3 ottobre 2011 consid. 4.2). Il ricorrente avrebbe quindi dovuto far spiccare un precetto esecutivo, le cui spese sono relativamente contenute (art. 16 OTLEF; RS 281.35), e - in caso di opposizione - avviare, forte del contratto di lavoro sottoscritto, la procedura di rigetto provvisorio (art. 82 LEF; RS 281.1). Questo al fine di vedere anche salvaguardata eventualmente la classe del credito nel l'imminente fallimento (art. 219 cpv. 4 lett. a e cpv. 5 numero 2 LEF; FRANCO LORANDI, in: Bundesgesetz über Schulbetreibung und Konkurs II, 2010, nota 108 ad art. 219 LEF). Tutt'al più il ricorrente avrebbe potuto tentare di convenire preventivamente con la Cassa, prove alla mano, l'eventuale strategia processuale da adottare. In ogni caso, il semplice conferimento del mandato a un avvocato, lasciando quest'ultimo decidere autonomamente se iniziare o no una procedura, è manifestamente insufficiente per adempiere alle esigenze dell'art. 55 cpv. 1 LADI. Per il resto, è opportuno ricordare all'assicurato che per prassi invalsa l'agire (anche erroneo) del patrocinatore è imputato al cliente (al riguardo si veda da ultimo DTF 143 I 284 e rinvii). In definitiva, il giudizio cantonale resiste al diritto federale. (…)”

 

                              2.2.   La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire un'applicazione uniforme del diritto ed impartire le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STFA C 340/00 dell’8 aprile 2004, consid. 4; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57, consid. 3a pag. 61), nella pubblicazione della Prassi LADI II A1 valida dal marzo 2015 si è così espressa:

 

" (…)

OBBLIGHI DELL’ASSICURATO

art. 55 LADI

 

OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO

 

B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno.

Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.

 

B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).

 

B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.

 

B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario.

La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.

 

Giurisprudenza

 

DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009

(Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)

TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario).

 

TFA C 109/04del 9.6.2005

(Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI).

 

TFA C 91/01del 4.9.2001

(Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)

 

La Cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75)."

 

                               2.3.   Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

 

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                                         In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:

 

" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."

 

                               2.4.   Nell’evenienza concreta risulta dagli atti dell’incarto che RI 1 ha lavorato dal 1° luglio 2017 al 24 novembre 2017 presso la __________ come informatico, per uno stipendio mensile di fr. 1'702.90.

                                         Il salario è stato pagato fino al 31 agosto 2017 (cfr. doc. 60).

 

                                         Durante il rapporto di lavoro, il 31 ottobre 2017 l’assicurato ha inviato a __________ della __________ un messaggio di posta elettronica del seguente tenore:

 

" Buongiorno __________,

Avrei da chiederle delle informazioni, nella sua mail si parla del cedolino di settembre, ma io non ho ricevuto quello di agosto, quando provvederete a quelli di agosto?

Un ultima cosa, può spiegarmi meglio la questione del conguaglio sugli oneri versati?

Grazie

RI 1”

 

                                         Questo messaggio faceva seguito ad una comunicazione da parte di __________, inviata dalla stessa __________ a __________ così formulata:

 

" Gentili colleghi,

con la presente comunichiamo che __________ provvederà all’emissione dei cedolini di settembre entro la prossima settimana.

Ci scusiamo per il disagio ma, a causa del cambio di fiduciaria, per poter elaborare dei cedolini corretti è necessario controllare ogni singolo dossier del dipendente.

Informiamo inoltre che verranno pagati degli acconti entro il prossimi venerdì, 3 novembre. La parte residua verrà saldata successivamente all’emissione dei cedolini.

Cogliamo l’occasione per informarvi che, a seguito delle verifiche sui singoli conteggi stipendio, sarà possibile che vengano effettuati dei conguagli sugli oneri sociali finora addebitati e dovuti ad eventuali differenze riscontrate.

Vi ringraziamo per l’attenzione.”


__________ ha così immediatamente risposto all’assicurato:

 

" Egregio Signor RI 1.

Verifico volentieri con l’azienda quanto mi riferisce nel suo gentile messaggio.

Di conseguenza, se nel suo caso dovessero esserci delle pendenze pregresse al mese di settembre, sarà nostra cura sistemarle.

La ringrazio per la pazienza.

Buon pomeriggio,

__________.”

 

                                         Il 18 dicembre 2017, mediante un messaggio di posta elettronica, l’assicurato ha ancora chiesto informazioni riguardo ai salari non pagati e si è così espresso:

 

" Buongiorno __________,

volevo chiederti delle informazioni in merito agli stipendi arretrati.

Inoltre essendo dimissionario al mese di novembre, questo mese mi aspettavo il pagamento dello stipendio di Ottobre.

Sarebbe possibile sentirci telefonicamente?

Questo è il mio recapito: __________.” (Doc. DD)

 

                                         Il 20 dicembre 2017 l’assicurato ha poi inviato alla ditta una lettera raccomandata del seguente tenore:

 

" OGGETTO: Sollecito di pagamento pregressi stipendi

 

Il sottoscritto RI 1, domiciliato in __________, codice fiscale __________, assunto presso la vostra azienda dal 01/07/2017 al 24/11/2017, svolgente funzioni di sistemista Applicativo presso il cliente __________ in __________, ad oggi non ha ricevuto il pagamento della mensilità di Ottobre, Novembre e una parte del salario di Settembre 2017 per il  lavoro prestato presso di Voi.

La presente, pertanto, per sollecitarvi al pagamento degli importi di cui sopra, entro e non oltre il 15/01/2018. Con riserva, in difetto di quanto sopra, di ricorrere all’autorità giudiziaria, con ulteriore aggravio dci spese e oneri a vostro carico.

Qualora abbiate già provveduto al pagamento di cui sopra, Vi chiedo di non tenere conto della presente.

Diversamente, Vi invito ad effettuare il pagamento secondo le modalità a Voi già note, ossia presso il conto corrente intestato al sottoscritto, di cui alle seguenti coordinate IBAN: __________.

La presente è valevole anche ai fini dell’interruzione della prescrizione.” (Doc. 39)

 

                                         Riguardo ai passi successivamente intrapresi, l’assicurato il 20 settembre 2018 ha comunicato quanto segue alla Cassa di disoccupazione:

 

" Il 18 Gennaio 2018 sono entrato in contatto con lo studio __________ per tutelare i miei interessi.

Gli ho fornito tutta la documentazione in mio possesso e le prove della mia attività lavorativa.

In seguito al fallimento dell’azienda __________, l’avvocato mi ha proposto come strategia quella di rivolgermi nei confronti di __________ per recuperare i salari non percepiti. Gli ho fornito le prove della mia attività presso la sede di __________ in __________ e in seguito è stata fatta una richiesta di decreto ingiuntivo sulla base delle prove raccolte (prove che consistevano in mail ricevute da parte del cliente con piano ferie), ma il giudice ha rigettato la richiesta per prove non sufficienti dopo di ciò mi ero accordato con l’avvocato per proseguire per vie legali avendo i testimoni della mia attività  lavorativa presso il cliente. Nel frattempo ho scoperto il vostro ente e mi sono rivolto a voi. In allegato la richiesta del decreto ingiuntivo nei confronti del cliente __________.

Spero di essere stato chiaro e se ha dubbi non esiti a contattarmi.” (doc. 32)

 

                                         Il 19 aprile 2018 l’avv. __________ aveva inviato alla __________ e alla __________ una lettera rilevando che:

 

" Spettabili,

il Signor RI 1 (__________) di __________ mi ha conferito mandato di agire in via giudiziale nei Vostri confronti.

Il sig. RI 1 mi informa di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la __________ in data 21.06.2017 con mansione di Informatico e che ha prestato la propria attività lavorativa presso la commettente __________ in __________.

Il Cliente lamenta, oltre alla mancata consegna delle buste paga relativa ai mesi di Settembre, Ottobre, Novembre 2017, il mancato pagamento della retribuzione (rectius salario) relativa al medesimo periodo lavorato (Settembre/Novembre 2017) pari all’importo di € 14'466.35 (rectius CHF 17’322.80).

La presente è inviata ex art. 29 D.Lgs n. 276/2003 anche alle Committenti responsabili.

Per quanto sopra, Vi diffidiamo al pagamento dell’importo di Euro 14'466.35 (rectius CHF 17'322.80) a titolo di retribuzione (salario) oltre al pagamento Euro 150.00 a titolo di interessi e compensi professionali, avvertendoVi che in difetto di pagamento, entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della presente, agiremo in via giudiziaria con ulteriore aggravio di spese a Vostro carico.” (Doc. 21)

 

                                         La __________ è stata è stata sciolta in seguito a fallimento il 15 maggio 2018 (cfr. doc. 38).

 

                               2.5.   Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ritiene che gli sforzi compiuti dall’assicurato per ottenere quanto dovutogli dalla __________ siano insufficienti e che quindi la Cassa abbia correttamente negato al ricorrente il diritto all’indennità per insolvenza.

 

                                         In effetti l’assicurato, che aveva iniziato la sua attività lavorativa soltanto il 1° luglio 2017, non ha ricevuto il salario per il lavoro prestato già dal mese di settembre e fino al 24 novembre 2017 (ultimo giorno di lavoro), malgrado le rassicurazioni della ditta (cfr. consid. 2.4).

                                         Il 20 dicembre 2017 egli ha rivendicato il versamento di salari arretrati attraverso una lettera raccomandata nella quale l’assicurato ha precisato che se non avesse ricevuto gli stipendi entro il 15 gennaio 2018 egli si sarebbe riservato “di ricorrere all’autorità giudiziaria”.

                                         Pur non avendo ricevuto il salario entro il termine da lui assegnato, malgrado numerosi solleciti l’ultimo mediante una lettera raccomandata, RI 1 non ha fatto subito spiccare un precetto esecutivo contro l’ex datore di lavoro (cfr. STF 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019) o avviato un’azione giudiziaria in Svizzera (sul tema cfr. STCA 38.2018.62 del 28 gennaio 2019, contestata davanti al Tribunale federale, inc. 8C_158/2019).

                                         Egli ha invece conferito il mandato all’avv. __________ il quale ha dapprima assegnato alla ditta un termine di 5 giorni dal 19 aprile 2018 per pagare i salari ed ha inoltrato il 3 luglio 2018 un ricorso ingiuntivo contro __________ (cfr. doc. 33-36), il quale è stato peraltro rigettato dal Tribunale Ordinario di __________, il 2 agosto 2018 (cfr. doc. 37).

 

                                         Secondo questo Tribunale una maggiore incisività si imponeva viste le difficoltà che l’assicurato ha avuto ad ottenere il salario due mesi dopo l’inizio della sua attività lavorativa (cfr. STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017; STF 8C_573/2016 del 18 ottobre 2017; STF 8C_850/2016 del 9 marzo 2017; STCA 38.2017.46 del 9 agosto 2017; STCA 38.2017.28 del 24 maggio 2017; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017), soprattutto dopo che il rapporto di lavoro si era concluso (cfr. STCA 38.2017.64 del 20 febbraio 2018; STCA 38.2017.85 del 9 febbraio 2018; STCA 38.2017.17 del 10 maggio 2017; STF 8C_749/2016 del 22 novembre 2017).

 

                                         In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che l’assicurato abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI (al riguardo cfr. STF 8C_211/2014 del 17 luglio 2014; STF 8C_364/2012 del 24 agosto 2012; STCA 38.2014.45 del 1° dicembre 2014 STCA 38.2014.4 del 23 gennaio 2014; STCA 38.2010.28 del 25 agosto 2010; STCA 38.2010.25 del 14 dicembre 2010).

 

                                         La giurisprudenza esige, infatti, che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STFA C 297/02 del 2 aprile 2003; STFA C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STFA C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”) il più presto possibile (cfr. STFA C 323/02 del 17 aprile 2003; STFA C 25/05 del 13 dicembre 2005).

 

                                         Infine il TCA ricorda che, per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006).

 

                               2.6.   Il patrocinatore di RI 1 ha chiesto di richiamare “se ritenuto necessario dal TCA”, i documenti relativi all’assicurato nell’ambito concernente il fallimento di __________.

 

Conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale non ritiene necessario richiamare della documentazione dall’Ufficio fallimenti.

 

                                         La richiesta di assunzione di prove deve dunque essere respinta e la decisione su opposizione del 7 dicembre 2018 confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti