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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1 febbraio 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 17 dicembre 2018 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 17 dicembre 2018 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio ordine di restituzione del 1° dicembre 2017 (cfr. doc. 17) con cui aveva chiesto a RI 1 di rimborsare la somma di fr. 53'265.65 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto dal 1° maggio 2014 al 30 luglio 2015.
Dalla decisione su opposizione emerge quanto segue:
" (…)
Nel caso concreto la Cassa ha potuto prendere visione della documentazione componente sia l’incarto della sezione del lavoro sia quella relativa al procedimento penale aperto nei confronti dell’assicurata (MP inc. n. __________). Visto che è emerso che, contrariamente a quanto dichiarato, l’opponente avesse potere decisionale in seno ad alcune società (ex datori di lavoro), l’attenzione della Cassa si è quindi concentrata sulle dichiarazioni rilasciate nel corso dei verbali d’interrogatorio e sulla documentazione contabile delle società presso le quali l’assicurata ha dichiarato di aver prestato la sua attività lavorativa: __________. L’istruttoria effettuata ha permesso di appurare come l’opponente non abbia saputo rispondere all'autorità inquirente in merito ai numerosi rapporti di lavoro avuti, sia per quanto concerne il dettaglio delle sue mansioni, così come sul luogo di lavoro. Inoltre gli accertamenti esperiti in sede di opposizione dalla Cassa hanno permesso di rilevare come anche il pagamento degli stipendi per le varie società non possa essere in alcun modo dimostrato. La Cassa rimarca che, a fronte della documentazione parziale consegnata dall'opponente per comprovare il versamento dello stipendio, si è rivolta all'autorità inquirente al fine di visionare la documentazione contabile (tra l'altro come richiesto dall'opponente stessa), e valutare d'ufficio se vi fosse la comprova del reale percepimento dei presunti stipendi, tuttavia senza successo. Invero la documentazione contabile acquisita dal Ministero pubblico per le tre società sopraccitate è totalmente silente sul versamento. di stipendi a favore dell'opponente.
La Cassa prende quindi atto di come l'opponente non abbia potuto fornire la comprova del reale versamento di un salario e pertanto, alla luce anche degli elementi sopradescritti, ha deciso (come concesso dalla giurisprudenza) di non attendere l'esito della procedura penale aperta nei suoi confronti. Infatti la fattispecie esaminata, malgrado abbia un aspetto penale, può essere risolta nella presente procedura amministrativa, indipendentemente dall'esito della procedura penale, questo poiché l'assicurata, contrariamente a quanto richiesto dalla direttiva, non è stata in grado di comprovare il versamento di un salario e di conseguenza l'esistenza dei rapporti lavorativi dichiarati al fine di ottenere le prestazioni di disoccupazione. Pertanto, la Cassa è legittimata a ritenere con sufficiente verosimiglianza che gli stessi non siano mai esistiti. (…)” (Doc. B)
1.2. Il 1° febbraio 2019 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione di restituzione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale la patrocinatrice dell’insorgente ha addotto:
" (…) È forse vero che la ricorrente è apparsa confusa in occasione della sua audizione. La ricorrente ha comunque avuto modo di spiegare e riconferma ora sulla scorta del certificato medico che già figura agli atti, ma di cui si allega nuovamente copia, che essa risulta assai emotiva e che quindi quando deve rispondere, va in confusione.
Ad 2. Contestato
che al fine di ottenere prestazioni siano state prospettate attività lavorative non esercitate. Lo sono state, come risulta dalla documentazione da tempo presentata.
Ad 3. Agli atti,
con la precisazione che a più riprese la ricorrente ha sottolineato la necessità che venga concluso il procedimento penale aperto ormai da anni e tuttora in fase di istruzione, così che ne possa derivare il chiarimento da tempo auspicato. La lentezza con la quale il procedimento penale avanza, pregiudica pesantemente la ricorrente: le istanze amministrative, per il solo fatto che sia stata aperta un'inchiesta penale, le imputano infatti manchevolezze, di cui non è per nulla responsabile.
(…).
A differenza di quanto sostenuto nella decisione contestata, è in effetti assolutamente necessario attendere l'esito della procedura penale per chiarire i dubbi manifestati dalla Cassa.
Agli atti risulta in effetti che gli stipendi sono stati regolarmente versati.
Per quanto concerne le deposizioni della ricorrente, si rinvia a quanto precisato al punto precedente.
Viene quindi allegato quale doc. D lo schema riassuntivo delle attività svolte negli anni oggetto d'esame dalla ricorrente, ove risultano le società per le quali essa ha lavorato. Se nella documentazione acquisita dal Ministero pubblico i dati sugli stipendi non si trovano, ciò non significa che gli stipendi non siano stati erogati: è evidente che i documenti raccolti non lo sono stati nel loro complesso. (…)” (Doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 22 febbraio 2019 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:
" (…) Nella fattispecie si è chiesto alla signora RI 1, a fronte delle indicazioni inveritiere fornite al momento della richiesta di prestazioni, di comprovare di aver realmente esercitato le attività lavorative dichiarate, e quindi di adempiere al periodo contributivo minimo di un anno al fine di ottenere le prestazioni richieste.
Ciò che non è stata in grado di dare, né in sede d’istruttoria, né in sede di opposizione, né tanto meno nella pendente procedura. La Cassa invece si è attivata per far luce sulla situazione, compulsando anche la documentazione contabile sequestrata nell’ambito del procedimento penale aperto a carico della signora RI 1, senza tuttavia poter ottenere elementi a suffragio delle dichiarazioni della ricorrente. La Cassa ritiene pertanto, a fronte della documentazione raccolta, di poter decidere anche in assenza di una sentenza penale, sia essa in suo favore o sfavore.
La Cassa rileva infine che il certificato medico prodotto dalla ricorrente nulla modifica alla decisione avversata. (…)” (Doc. III)
1.4. La patrocinatrice dell’insorgente, l’11 marzo 2019, ha in particolare chiesto di richiamare dal Ministero pubblico “n.__________, aperto tra l’altro a nome della ricorrente RI 1” (cfr. doc. V).
1.5. La Cassa, il 22 marzo 2019, ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e di riconfermarsi integralmente con quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. VII).
1.6. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 deve o meno restituire l’importo di fr. 53'265.65 corrispondente ad indennità di disoccupazione percepite nel periodo 1° maggio 2014 – 30 luglio 2015, poiché da alcune verifiche esperite dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa è risultato non comprovato lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente presso __________ dal 1° marzo al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014, presso __________ dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 e presso __________ dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014.
L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni. Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55.
Dal 1° aprile 2011 il tenore dell’art. 95 cpv. 1 LADI è il seguente:
" La domanda di restituzione è retta dall’articolo 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4."
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TFA anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuire le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure la STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
2.2. Nella presente evenienza la Cassa ha ricevuto dalla Sezione del lavoro un “Rapporto di Constatazione” allestito il 30 settembre 2016 da cui risulta in particolare che in occasione dell’audizione dell’assicurata del 18 settembre 2015 in merito alle sue attività lavorative presso __________ di __________ (__________; dal 1° marzo al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014), presso __________ di __________ (dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013) e presso __________ di __________ (dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014) la medesima non ha saputo fornire alcuna indicazione circa i datori di lavoro, le persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, i luoghi di lavoro, il proprio salario - che sarebbe sempre stato pagato in contanti - e le persone (o datori di lavoro) che, quotidianamente, la contattavano per indicargli dove recarsi per prestare la propria attività lavorativa (cfr. doc. 178; 180; 17).
L’8 aprile 2016 la Polizia cantonale aveva del resto trasmesso alla Sezione del lavoro un “Rapporto di Segnalazione” redatto dopo aver esperito alcuni accertamenti in relazione in particolare alla __________, alla __________ e alla __________, da cui si evince che:
" (…) Tutte le società risultano essere titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure ancora sono cosiddette società-bucalettere, in nessun caso si è constatata l’esistenza di propri uffici. (…).” (Doc. 189-190)
La Sezione del lavoro nel novembre 2015 aveva, inoltre, segnalato al Ministero pubblico, tramite uno scritto denominato “Infrazione alla LF sull’assicurazione contro la disoccupazione (art. 105 LADI)”, oltre ad altri, il nominativo dell’assicurata, osservando:
" (…) L’istruttoria amministrativa svolta, condotta sia attraverso l’audizione delle persone indicate a margine, che l’esame della documentazione raccolta, ci induce a ipotizzare l’esistenza di un sistema artificioso mediante il quale diversi soggetti maturavano in modo fittizio il periodo di contribuzione (art. 13 cpv. 1 LADI), necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. In concreto si sospetta che le persone interessate non abbiano realmente lavorato, in tutto o in parte, per le società in relazione alle quali hanno dichiarato di avere adempiuto il periodo contributivo. (…)” (Doc. 230)
Tra le società interessate identificate dalla Sezione del lavoro figuravano, tra l’altro, la __________, la __________ e la __________ (cfr. doc. 230) presso cui l’insorgente ha asserito di avere lavorato.
La Cassa, a seguito delle informazioni di cui sopra e dopo aver effettuato degli accertamenti (cfr. doc. 56; 54; 52; 51; 95), ha chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo 1° maggio 2014 – 30 luglio 2015, pari a fr. 53'265.65, in quanto ha stabilito che la medesima non aveva diritto alle stesse dal 1° maggio 2014, data corrispondente all’inizio della disoccupazione (cfr. doc. 17; 425; consid. 1.1.).
Si tratta, dunque, come visto sopra, di stabilire se a ragione l’amministrazione poteva ordinare il rimborso delle prestazioni LADI a seguito dei fatti emersi dall’inchiesta interna della Sezione del lavoro, nonché della Cassa e dagli accertamenti della Polizia Cantonale, e cioè che l’assicurata nel termine quadro per il periodo di contribuzione (1° maggio 2012 - 30 aprile 2014) non aveva svolto un’attività lavorativa presso la __________, la __________ e la __________.
2.3. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato (cfr. DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89; vedi inoltre Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, cifra marginale 67, pag. 27-28 e 161, pag. 64-65 e Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, (AVIG), Berna 1987, Vol. 1, Ad. art. 13, N. 29, pag. 174).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di Mendrisio. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.4. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (pt. B144 e B145) prevede in relazione al periodo minimo di contribuzione e la percezione effettiva di un salario quanto segue:
" (…)
Periodo minimo di contribuzione di 12 mesi
art. 2 cpv. 1 lett. a e art. 13 cpv. 1 LADI
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.”
Il tenore dei p.ti B144 - B148 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2019 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 144 V 195 consid. 4.2.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i p.ti B144-B148 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B148, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B148, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento a una sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.5. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.6. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, già citata sopra (cfr. consid. 2.4.), il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato, sulla base dell’estratto conto bancario dell’ex datore di lavoro, l’importo del guadagno assicurato pari a fr. 1'255.-- lordi stabilito da questo Tribunale (STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018), respingendo il ricorso dell’insorgente che chiedeva di fissare il guadagno assicurato in fr. 4'000.-- lordi.
Al riguardo il TF ha rilevato:
" 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli Attestati del datore di lavoro risulta, in primo luogo, che RI 1, coniugata con __________ (cfr. doc. 97; 86), avrebbe lavorato presso__________ di __________ (__________) dal 1° marzo al 30 giugno 2012 quale impiegata con un salario di fr. 540.-- mese (cfr. doc. 367-368), dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 come impiegata di pulizie a tempo parziale con uno stipendio di fr. 900.-- mensili (cfr. doc. 380-381), dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 quale impiegata di portineria a tempo parziale con un salario di fr. 560.-- mensili (cfr. doc. 396-397) e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014 come aiuto contabile a tempo pieno percependo uno stipendio mensile di fr. 4'900.-- (cfr. doc. 392-393).
In secondo luogo, che l’assicurata avrebbe lavorato alle dipendenze della __________ di __________ dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 in qualità di impiegata amministrativa a tempo pieno con una retribuzione di fr. 4'900.-- al mese (cfr. doc. 416-417).
Infine che l’insorgente, dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013, avrebbe lavorato presso la __________ di __________ come impiegata amministrativa a tempo pieno con un salario di fr. 4'200.-- al mese (cfr. doc. 382-383).
Dal verbale di audizione davanti alla Sezione del lavoro del 18 settembre 2015 emerge, poi, quanto segue:
" (…) Da settembre-ottobre 2010 abbiamo preso in gestione il __________ a __________ ma ha aperto solamente a febbraio 2011. Da quel periodo ho cominciato a lavorare. Mentre la fine dell’attività non me la ricordo. Ho smesso in quanto non avevo un bel rapporto con la clientela benché il lavoro mi piacesse. Viviamo nello stabile del Ristorante.
Mio marito ha ceduto l’attività a una Società alla ditta __________ non mi ricordo quando. Mio marito erra dipendente di questa società.
Dopo aver smesso di lavorare per il ristorante ho iniziato un corso di contabilità cantonale (corsi per adulti) ma non ricordo esattamente quando. Ho preso il certificato.
Il mio ultimo impiego non ricordo se era presso la __________ o la __________, non ricordo la data d’inizio e fine dell’impiego. Mi occupavo di contabilità. Percepivo 4'200 fr lordi. Per entrambe le società mi occupavo di registrazioni contabili, come per la __________. Ero solo dipendente per le tre ditte.
(…).
Per la società __________ ho svolto mansioni di portineria e poi sono riuscita ad entrare nelle mansioni d’ufficio. I contratti erano di breve durata in quanto si tratta della contabilità annuale di chiusura. Utilizzavo nelle mie attività contabili i programmi Banana ed excel.
Presso le ditte __________ e __________ svolgevo le stesse mansioni di contabilità e registrazioni. Le sedi erano __________ a __________ (__________), __________ a __________ e la __________ ad __________.
Quando venivo licenziata dalla società avevo contratto a termine o avvenivano a voce.
__________ e __________ si occupavano di manutenzioni edili e gestioni immobiliare. La __________ unicamente di ristorazione.
D: Dove e con chi lavorava?
R:
__________ di __________:
Non ricordo dov’era l’ufficio, parcheggiavo vicino a un bar che non ricordo il nome, entravo in un ufficio (appartamento) al piano terra dove lavoravo sola. Non incontravo mai nessuno degli altri dipendenti. Mi lasciava anche svolgere il mio lavoro da casa. Aveva 7 dipendenti.
__________ di __________ (__________):
anche qui non ricordo dov’era l’ufficio né la via, lavoravo da sola senza mai incontrare nessuno e non rispondevo al telefono. Era una palazzina lavoravo al piano terra ma non ricordo quanti piani aveva. Qui ho lavorato in portineria e penso siano 4 piani, poi il signor Spagnoli (n.d.r.: dal febbraio 2013 __________ è presidente del CdA con diritto di firma individuale della __________ e della __________; cfr. estratti RC reperibili nel sito www.zefix.ch) mi ha assunto in ufficio con mansioni contabili. Anche qui potevo lavorare spesso da casa. Lavoravo solo io, ero l’unica dipendente della ditta. Sistemavo scontrini di parcheggio e benzina e lavoravo tutti i giorni a 4'200 fr al mese.
La disdetta del 23.05.2012 che mi è stata mostrata era per le mansioni di portineria.
__________ di __________:
ho lavorato solamente da casa, svolgendo mansioni contabili. Il contratto l’ho firmato a casa mia. Qui lavoravano 4 dipendenti.
Per tutte e tre le società percepivo lo stipendio in contanti. __________ mi portava i soldi a casa o al __________ di __________.” (cfr. doc. 234-235)
Interrogata dalla Polizia Cantonale il 13 luglio 2016, la ricorrente ha indicato di non ricordare i nomi degli impiegati delle varie società presso le quali si occupava dell’allestimento dei conteggi dei salari, che gli stipendi le venivano corrisposti dalle società in contanti e che firmava la busta paga quando riceveva il denaro, ma di non averne le copie poiché le lasciava alla società, per cui dovrebbero essere nella contabilità. La medesima ha pure precisato di avere tenuto una copia senza firma del foglio stipendio (cfr. doc. 96 segg.).
Agli atti non figura, del resto, alcun estratto conto postale o bancario dell’insorgente o delle SA, sue ex datrici di lavoro, che comprovi il versamento dei salari.
Nemmeno in sede ricorsuale l’insorgente ha prodotto della documentazione idonea a dimostrare la corresponsione degli stipendi per il periodo 2012-2014 precedente all’iscrizione in disoccupazione del maggio 2014.
L’omissione della ricorrente configura una violazione del dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e che comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. 61 lett. c LPGA; art. 16 cpv. 1 Lptca; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid., 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.; STFA C 271/02 del 9 maggio 2003; SVR 2001 KV N. 50 pag. 145; DLA 2001 N. 12 pag. 145; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 125 V 195 consid. 2;).
L’insorgente deve, perciò, sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo al fatto di avere ricevuto gli stipendi da parte della __________, della __________ e della __________ (cfr. STF 8C_59/2017 del 28 settembre 2017 consid. 5.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA H 223/03 del 21 gennaio 2005 consid. 4.3.1.).
Ne consegue che in concreto non risulta comprovata la reale riscossione dei salari che la ricorrente ha asserito di aver percepito presso le società menzionate.
In proposito è utile rilevare che la prova che un salario è stato realmente pagato costituisce in ogni caso un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. consid. 2.3.).
Non va d’altronde dimenticato che dagli accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale in relazione, segnatamente, alle società __________, __________ e __________ è emerso che tali società sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) oppure sono cosiddette “società-bucalettere”, in nessun caso è stata constatata l’esistenza di propri uffici (cfr. doc. 189-190).
Sorprende, peraltro, il fatto che negli ultimi sei mesi di attività lavorativa prima dell’annuncio in disoccupazione del maggio 2014 la ricorrente avrebbe percepito dalla __________ e dalla __________ per un’attività a tempo pieno quale impiegata amministrativa, rispettivamente aiuto contabile uno stipendio mensile di fr. 4’900.-- (cfr. doc. 392-393; 416-417), quando nei mesi precedenti - in particolare da marzo a ottobre 2013 - avrebbe guadagnato fr. 560.-- al mese quale impiegata di portineria a tempo parziale per la __________ (cfr. doc. 396-397; cfr. STF 8C_820/2017 del 19 dicembre 2017 citata al consid. 2.3.).
Il certificato medico redatto dalla Dr.ssa med. __________, FMH Psichiatria e psicoterapia, il 29 gennaio 2019 e prodotto con il ricorso (cfr. doc. C) non è infine atto a sovvertire l’esito della presente vertenza.
Da un lato, infatti, la specialista ha indicato che l’insorgente è stata in sua cura dal settembre 2010 al gennaio 2011, per cui in un periodo antecedente ai fatti in questione.
Dall’altro, la Dr.ssa med. __________, ha comunque attestato che la ricorrente è “capace di far fronte alle richieste essenziali della vita di ogni giorno”. In ogni caso, a prescindere da un eventuale confusione durante l’audizione davanti alla Sezione del lavoro fatta valere nell’impugnativa (cfr. doc. I), l’insorgente non ha comunque comprovato nemmeno in seguito la riscossione di salari e lo svolgimento di attività lavorativa.
2.8. Stante quanto precede, questa Corte, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ritiene che non sia comprovato lo svolgimento da parte dell’insorgente di un’attività lavorativa presso __________ dal 1° marzo al 30 giugno 2012, dal 5 ottobre al 30 novembre 2012, dal 1° marzo al 31 ottobre 2013 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2014, presso __________ dal 1° dicembre 2012 al 28 febbraio 2013 e presso __________ dal 1° novembre 2013 al 31 gennaio 2014 (cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata al consid. 2.3. che ha confermato la STCA 38.2017.47 del 19 ottobre 2017; STCA 38.2017.71 del 20 aprile 2018; STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018).
In simili condizioni, la ricorrente non ha, nel termine quadro dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2014, compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI secondo cui ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro, ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione (cfr. consid. 2.1.).
Al riguardo cfr. STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 citata e parzialmente riprodotta al consid. 2.3.
2.9. Va, infine, osservato, in relazione all’asserzione ricorsuale secondo cui l’incarto penale sia ancora in fase di istruzione (cfr. doc. I), che in concreto è stato stabilito che RI 1 non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e quindi di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI tenendo conto, vista la criticità della fattispecie in cui, in particolare, le società __________, __________ e __________ non hanno propri uffici, ma sono titolari di caselle postali (alcune hanno indirizzi di comodo presso abitazioni private) o sono cosiddette “società-bucalettere” - come accertato dalla Polizia Cantonale (cfr. doc. 189-190) -, della mancata prova dell’effettiva riscossione dei salari quale indizio importante e significativo.
In proposito giova ribadire che la riscossione dei salari è in ogni caso determinante per calcolare, nel caso in cui sia comprovato l’esercizio di un’attività soggetta a contribuzione per almeno dodici mesi nel termine quadro per il periodo di contribuzione, il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.5.).
Qualora il guadagno assicurato non sia determinabile in modo sufficientemente attendibile, la pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione va comunque negata (cfr. consid. 2.6.).
Pertanto, indipendentemente dall’esito finale della vertenza penale, la restituzione delle indennità di disoccupazione s’impone già per ragioni connesse alla LADI.
Nemmeno va, perciò, dato seguito alla richiesta dell’insorgente di richiamare dal Ministero pubblico l’incarto “n.__________, aperto tra l’altro a nome della ricorrente RI 1” (cfr. doc. V; cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018 consid. 2.9.).
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che la ricorrente, nei mesi da maggio 2014 a luglio 2015, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non ha comprovato di aver svolto un’attività lavorativa soggetta a contribuzione e dunque di aver compiuto il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 cpv. 1 LADI (cfr. consid. 2.8.).
In simili condizioni questa Corte ritiene che nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una revisione processuale ex art. 53 cpv. 1 LPGA delle decisioni iniziali con le quali sono state attribuite le indennità di disoccupazione all’insorgente per l’arco di tempo maggio 2014 – luglio 2015 (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.; STF 8C_600/2015 dell’11 maggio 2016 consid. 4.3.).
La circostanza che dalle verifiche condotte dalla Sezione del lavoro e dalla Cassa sia emerso che lo svolgimento di un’attività lavorativa presso le società __________, __________ e __________ non è stato debitamente comprovato costituisce, infatti, un fatto nuovo che, qualora fosse stato portato fin da subito a conoscenza della Cassa, l’avrebbe indotta a prendere una decisione differente in merito al diritto dell’insorgente alle indennità di disoccupazione.
Ne discende che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo maggio 2014 – luglio 2015 (cfr. STCA 38.2017.67 del 18 aprile 2018; STCA 38.2016.55 del 24 aprile 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2015.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.7.).
2.11. A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto alla ricorrente il rimborso di fr. 53'265.65, corrispondenti alla somma delle indennità di disoccupazione percepite da maggio 2014 a luglio 2015 (cfr. consid. 1.1.; doc. 17).
Ritenuto che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.
La parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare.
2.12. In esito alle considerazioni di cui ai considerandi precedenti, questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione impugnata del 17 dicembre 2018.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti