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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 agosto 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 15 luglio 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 15 luglio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la propria decisione del 4 marzo 2020 (cfr. doc. 163-170) con cui aveva negato a RI 1 il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione.
In particolare, nella decisione su opposizione è stato rilevato quanto segue:
" (…) In data 27 [recte: 23] dicembre 2019 l’opponente ha presentato alla Cassa una domanda d’indennità di disoccupazione, retroattivamente al 07 novembre 2019, ricercando un’attività a tempo parziale.
L’opponente ha dichiarato d’aver prestato la propria attività lavorativa presso la spettabile __________ dal 1° aprile 2015 al 31 dicembre 2016.
La Cassa ha proceduto a chiedere all’opponente, considerato il grado di parentela con il datore di lavoro, la comprova del versamento del salario per tutto il periodo lavorato; tale comprova non è stata fornita.
(…).
Dalla documentazione agli atti si rileva come la qui opponente abbia dichiarato di aver lavorato presso la __________, la cui suocera rivestiva il ruolo di socia della società.
La Cassa ha proceduto ad ulteriori accertamenti sia presso la società sia presso l’opponente.
Preso atto delle osservazioni formulate in sede di opposizione, la Cassa ribadisce che la Signora RI 1 non sia stata in grado di comprovare il reale percepimento del salario.” (cfr. doc. 123-128)
1.2. In data 4 agosto 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della decisione su opposizione.
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha addotto:
" (…) La decisione contestata, come già la precedente, si basa su considerazioni errate.
Punto 3 cpv. 1: la CO 1 indica che io ho “lavorato presso la __________, la cui suocera rivestiva il ruolo di socia della società”. Ho effettivamente lavorato presso l’esercizio pubblico in questione, ma tengo a precisare che titolare dello stesso non era la mia ex suocera, bensì la mia ex cognata (moglie del fratello del mio ex marito).
Come già comunicato in occasione dell’opposizione, il fatto che la titolare della __________ fosse una mia parente, non dimostra affatto che io abbia occupato una posizione analoga a un datore di lavoro. Non sono mai stata nella posizione di influenzare in modo significativo le decisioni del datore di lavoro.
Punto 3 cpv. 3: La CO 1 indica che non sarei stata in grado di comprovare il reale percepimento del salario. In realtà ritengo che il percepimento sia ampiamente dimostrato dalla lettera inviata il 6 marzo 2020 dalla signora __________ alla CO 1, lettera nuovamente allegata dalla sottoscritta all’opposizione del 31 marzo 2020. Su richiesta della CO 1, il 5 maggio 2020 ho ribadito di avere utilizzato gli stipendi per la gestione della mia economia domestica, allora costituita da un marito invalido e da 7 figli, oltre alla sottoscritta.
(…).
L’estratto conto individuale AVS emesso il 28 febbraio 2020 e pure allegato all’opposizione conferma il versamento dei contributi per il periodo in questione. Il versamento dei contributi non si giustificherebbe se non fosse stato effettivamente versato uno stipendio.
(…).
I conteggi di salario indicano il versamento dei contributi per le indennità LADI, cosa che la CO 1 avrebbe potuto verificare, ma probabilmente non ha fatto.
(…).
In conclusione, i conteggi di stipendio sono stati prodotti e coincidono con l’estratto conto individuale AVS. L’ex datrice di lavoro ha confermato alla CO 1 di aver versato gli stipendi a contanti.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta del 2 ottobre 2020 - intimata alla ricorrente il 5 ottobre 2020 (cfr. doc. IX) -, la Cassa, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, segnatamente presso la Cassa __________ e presso __________ quale assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro (LAINF) ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando quanto segue:
" (…) se da un lato, la ricorrente (e l’ex datore di lavoro; doc. 188 e 96) conferma di avere lavorato nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (doc. 147) e a comprova produce i conteggi salario (doc. 213-232) dall’altro sul CI sono registrati salari per un importo complessivo di solo CHF 30'900.00 (doc. 120), quando l’ammontare dovrebbe corrispondere quantomeno a CHF 65'700.00 (CHF 4'500.00 x 3 + CHF 5’800.00 x 9).
Riguardo al salario, si rileva che il contratto stipulato il 1. aprile 2015 tra la signora RI 1 e la __________ (rappresentata dall’amministratrice unica [recte: socia], signora __________) di durata indeterminata a partire dalla medesima data prevedeva un salario lordo mensile pari a CHF 4'500.00, poi aumentato dal 1. aprile 2016 a CHF 5'800.00 (cfr. cambiamento del contratto di lavoro del 20 marzo 2016, doc. 211-212). Il contratto è giunto a termine il 31 dicembre 2016 (doc. 233-236).
Dalla Cassa __________ si è appreso che la registrazione sul CI è avvenuta in base ai dati forniti dal datore di lavoro con la distinta dei salari (doc. 82).
Da __________ si è, invece, venuti a sapere che la ricorrente è stata inabile al lavoro in due distinti periodi e meglio dal 19 ottobre al 30 novembre 2015 (40 giorni) e dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 (184 giorni), durante i quali sono state riconosciute alla signora RI 1 indennità giornaliere a seguito di infortunio (doc. 18-19 e 28-29).
Per quanto attiene alle indennità giornaliere per il periodo dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 qui di interesse, __________ ha comunicato che il versamento è stato effettuato retroattivamente e direttamente nei confronti della dipendente in base alla proposta di accordo di liquidazione del 28 marzo 2017 per CHF 28'609.20 (doc. 34-35 e 37) con l'avvallo del datore di lavoro. Quest'ultimo, tramite la __________ di __________ (signora __________), oltre al pagamento direttamente alla signora RI 1, ha pure autorizzato la deduzione dell'importo dei premi per l'assicurazione infortunio lasciati impagati e oggetto di una procedura esecutiva (doc. 56).
In altri termini, la signora RI 1 - con il suo accordo - ha percepito le indennità giornaliere al netto dei premi assicurativi ancora dovuti dal datore di lavoro.
Dalla documentazione trasmessa da __________, si evince altresì che essa ha richiesto al datore di lavoro tramite detta rappresentante la trasmissione di “estratti del conto bancario o postale dai quali risultano i versamenti effettuati a nome della signora __________ dal 01.01. al 30.06.2016” e ciò “affinché ci sia possibile esaminare questo insolito aumento del salario mensile di CHF 1'300.-” (doc. 55, messa in grassetto nostra), ricevendo in risposta i conteggi salario per i mesi da gennaio 2016 a dicembre 2016 (doc. 42-53).
Di tale inabilità lavorativa la Cassa è stata tenuta all'oscuro: infatti, né la ricorrente né l'ex datrice di lavoro hanno mai comunicato alcunché al proposito.
4. Per quanto emerso da detti accertamenti e in ragione dei dubbi poi sorti, la Cassa ha riesaminato l'intera documentazione in suo possesso e ha constatato le seguenti incongruenze.
4.1. Salario
La ricorrente è stata alle dipendenze della __________ di __________ (fallita il 16 novembre 2018) dal 1. aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (grado di occupazione: 100%) in qualità di tuttofare. Come già indicato, lo stipendio pattuito è stato inizialmente di CHF 4'500.00 lordi mensili, poi aumentato a CHF 5'800.00 dal 1. aprile 2016 (doc. 211-212 e 210).
Si rileva che secondo il contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera per una collaboratrice senza apprendistato, qual è la signora RI 1 non possedendo alcun attestato federale di capacità nell'ambito della ristorazione (cfr. curriculum vitae, doc. 270), il salario minimo lordo mensile previsto è di CHF 3'417.00.
4.2. Prestazioni complementari
La ricorrente tramite il marito, signor __________, ha beneficiato unitamente ai figli, della prestazione PC.
Si rileva che al Servizio PC non sono stati segnalati rispettivamente computati per gli anni 2015, 2016 e 2017 né redditi da attività lavorativa né rendite d'infortunio concernenti la signora RI 1.
In particolare nell'ambito della revisione periodica del 2015 sull'apposito formulario non è stato indicato alcunché riguardo all'esercizio di un'attività lavorativa da parte della signora RI 1 né il percepimento da parte della medesima di una rendita d'infortunio (doc. 8).
4.3. Conteggi salario
La Cassa ha ricevuto i conteggi salario da tre fonti diverse, ovvero dalla ricorrente (doc. 213-232), dal datore di lavoro (doc. 97-117) e da __________ (doc. 42-53).
Al riguardo si evidenzia quanto segue:
- le aliquote AVS e AD indicate su tutti i conteggi stipendio presentati per gli anni 2015 e 2016 sono errate. Infatti, è stata indicata una trattenuta AVS del 5.05% e per l'AD dell'1% che corrispondono alle percentuali valide addirittura sino al 31 dicembre 2010. Per tali anni il datore di lavoro avrebbe dovuto trattenere ai fini AVS il 5.15% per il 2015 e il 5.125% per il 2016, mentre per l'AD l'aliquota corretta per entrambi gli anni era dell'1.1%, ciò che al datore di lavoro non poteva sfuggire, ritenuto che la Cassa __________ trasmette ogni anno ai datori di lavoro ad essi affiliati una circolare riassuntiva di tutte le aliquote valide per l'anno successivo, evidenziando i cambiamenti;
- non risulta alcuna trattenuta LPP, che sarebbe dovuta obbligatoriamente dato il reddito conseguito;
- prendendo quale esempio il conteggio salariale del mese di dicembre 2016, si constata che il doc. 117 (fornito dalla signora __________) presenta un layout diverso rispetto al doc. 213 (fornito dalla ricorrente con la "Domanda di indennità di disoccupazione", doc. 233-236) e al doc. 53 (fornito a __________).
Infatti, il titolo e le cifre del doc. 117 non sono allineati come nei doc. 53 e 213, rispettivamente la casella tratteggiata comprendente l'indirizzo della ricorrente non ha le stesse dimensioni.
Si rileva poi pure che i doc. 53 e 117 recano la firma di persone diverse, mentre il doc. 213 non presenta alcuna firma.
Inoltre, solo i conteggi di salario per i mesi ottobre-dicembre 2016 sono firmati (peraltro dal datore di lavoro) con l'indicazione di pagamento avvenuto "in contanti” (doc. 115-117);
i conteggi salario per un lungo periodo non rispecchiano la reale situazione, attestando il percepimento del salario al 100% (come, d'altronde, è stato confermato dalla stessa ricorrente con lettera del 7 maggio 2020, alla risposta 4. "Ho percepito i safari indicati ai punti precedenti integralmente per tutto II periodo lavorativo", doc. 147), allorquando legalmente era dovuto solo I'80% riconosciuto da __________, oltre al fatto che la trattenuta dei premi AVS su tale prestazione non è dovuta.
Quand'anche il datore di lavoro avesse voluto riconoscere un ulteriore 20% di retribuzione (di cui invero non vi è prova dell'assunzione), avrebbe dovuto effettuare la trattenuta AVS solo su tale 20% e non su tutto l'importo, come da conteggi salario (che riflettono, semmai, la situazione antecedente il percepimento dell'indennità giornaliera di infortunio).
Tutto ciò evidenzia già solo come siano stati prodotti più documenti (tra loro diversi) per lo stesso periodo di attività, inficiandone quindi la veridicità.
4.4. Dati fiscali
Le decisioni di tassazione - effettuate d'ufficio - per gli anni 2015 e 2016 indicano quale reddito unicamente quello proveniente dalla rendita AVS-Al percepita dal marito, signor __________, e non anche il reddito per attività lucrativa conseguito dall'insorgente (doc. 175-180). Idem per l'anno 2017 (doc. 62-71);
4.5. Indennità giornaliere a seguito d'infortunio (__________)
Tale prestazione non risulta mai stata comunicata né all'autorità fiscale, né al Servizio PC e neppure alla Cassa.
5. La ricorrente afferma che il conto individuale è già sufficiente per dimostrare che il versamento del salario è effettivamente avvenuto, in quanto "il versamento dei contributi non si giustificherebbe se non fosse stato effettivamente versato uno stipendio".
Giusta l'art. 30ter LAVS, per ogni assicurato obbligato a pagare i contributi è tenuto un CI, sul quale sono annotate le indicazioni necessarie al calcolo delle rendite ordinarie. I redditi di un'attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Nel caso concreto, dal Cl si evincono i salari dichiarati dal datore di lavoro alla Cassa che costituiscono la base di calcolo dei contributi paritetici. Dagli stessi, tuttavia, non si può evincere alcun versamento effettivo del salario, che deve essere dimostrato da pezze giustificative, quali in particolare libretti contabili, estratti conto e giustificativi bancari e/o postali, ciò nel presente non è avvenuto.” (cfr. doc. VIII)
La Cassa, ritenendo che non vi sarebbe, alla luce di quanto suesposto, la comprova del percepimento, da parte dell’assicurata, dei salari, ha postulato quanto segue:
" (…) si chiede in via principale la reiezione del gravame e in via sussidiaria che alla ricorrente e al datore di lavoro nella persona della signora __________ (e della fiduciaria suindicata) siano poste le seguenti domande e che sia così poi assegnato alla Cassa un termine supplementare per prendere posizione sulle risposte.
Domande alla ricorrente, signora RI 1:
a) Per quale motivo non ha comunicato alla Cassa l'inabilità lavorativa rispettivamente fornito i giustificativi inerenti alla liquidazione dell'assicurazione infortunio __________?
b) I conteggi salariali trasmessi all'assicurazione __________ da gennaio 2016 a dicembre 2016 da chi sono stati firmati?
c) Per quale motivo ha richiesto all'assicurazione La Mobiliare di corrisponderle direttamente le indennità d'infortunio dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017, visto che lei ha sempre affermato di aver ricevuto il salario (dunque anche durante il periodo d'infortunio)?
d) Nel caso in cui non avesse ricevuto il salario durante il periodo d'infortunio, per quale motivo ha affermato di aver sempre percepito lo stipendio a contanti?
e) Chi ha firmato i conteggi di salario per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016?
f) L'assicurazione __________, tramite email del 23 gennaio 2017, ha chiesto l'autorizzazione al datore di lavoro di dedurre dalle indennità giornaliere d'infortunio a lei riferite i premi non pagati, il quale l'ha concessa tramite email del 31 gennaio 2017. Per quale motivo ha accettato che i premi a carico del datore di lavoro non pagati fossero dedotti dall'indennità giornaliera d'infortunio?
g) Per quale motivo non ha notificato l'esercizio di un'attività lavorativa e i salari percepiti sia all'autorità fiscale sia al Servizio PC?
Domande al datore di lavoro:
a) Per quale motivo sul formulario "Attestato del datore di lavoro" non è stato indicato il periodo d'inabilità lavorativa in seguito ad infortunio?
b) È corretto affermare come il salario sia stato regolarmente corrisposto alla signora RI 1 anche durante il periodo d'infortunio (19 luglio 2016 — 18 gennaio 2017)?
c) I conteggi salariali trasmessi all'assicurazione __________ da gennaio 2016 a dicembre 2016 da chi sono stati firmati?
d) Per quale motivo durante tutto il rapporto di lavoro non sono state trattenute le deduzioni per il secondo pilastro?
e) L'assicurazione __________, tramite email del 23 e del 31 gennaio 2017, ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione a dedurre dalle indennità giornaliere d'infortunio i premi non pagati. Per quale motivo il datore di lavoro ha consentito la deduzione?” (cfr. doc. VIII)
1.4. In data 15 ottobre 2020, l’insorgente ha trasmesso a questo Tribunale la seguente documentazione:
" (…)
- Mansionario rilasciato dalla datrice di lavoro [ndr: non datato]
- Lettera di licenziamento 31 ottobre 2016
- Documentazione __________
- Certificati medici 27 ottobre 2015 e 12.11.2015
- Rapporto Ars medica 12 novembre 2015”,
osservando, in aggiunta, quanto di seguito:
" (…) non era mia intenzione nascondere qualcosa. In quel periodo era il mio ex marito che si occupava di tutto ed ho scoperto solo in seguito (e a mie spese) che non dichiarava i redditi né alla Prestazione complementare, né alle imposte. La mancata comunicazione alla Cassa disoccupazione del periodo di infortunio è motivata dal fatto che immaginavo che il diritto alle indennità nascesse dallo stipendio assicurato, quindi che l’infortunio non avrebbe avuto alcun influsso. Mi scuso quindi sin d’ora per il malinteso.” (cfr. doc. X ed allegati)
1.5. In data 2 novembre 2020 - e dopo aver preso atto di quanto prodotto dalla ricorrente il 15 ottobre precedente - l’amministrazione ha comunicato di riconfermarsi integralmente nell’allegato di risposta del 2 ottobre 2020, evidenziando, altresì, che “la genericità delle risposte” fornite dalla ricorrente (seppur, fa notare la resistente, la RI 1 fosse tenuta all’obbligo di informazione nei confronti delle autorità) non può che “confermare le domande di giudizio formulate dalla Cassa”. L’amministrazione ha, da ultimo, postulato la sospensione del termine di duplica in attesa di poter accedere agli atti penali in relazione al procedimento per il quale la documentazione della __________ è stata posta sotto sequestro (cfr. doc. XII).
1.6. Il 14 dicembre successivo, l’amministrazione, dopo aver preso visione degli atti formanti l’incarto penale ed aver prodotto alcuni dei documenti in questione (cfr. doc. 281-288), ha osservato quanto segue:
" (…)
1. Salario
La ricorrente ha dichiarato che “io questi stipendi li ho percepiti regolarmente tutti, dal primo all’ultimo, dal primo che era di aprile 2015 all’ultimo che, se non erro era di dicembre 2016 o forse inizio 2017” con l’aggiunta che “lo stipendio mi veniva pagato in contanti, in una busta” (doc. 283, pag. 3, righe 43-45; messa in grassetto nostra).
Riguardo all'aumento del salario a CHF 5'800.00, questo sarebbe avvenuto su domanda dell'insorgente alla signora __________, in quanto "(...) l'aiutavo tanto, (...) lavoravo tanto (...)", visto che "oltre a lavorare in pizzeria lavoravo anche a casa sua, pulendo" (doc. 283 pag. 3 righe 9-11).
Questa richiesta è stata subito accolta dall'ex datrice di lavoro, tanto che, così come affermato dalla ricorrente, "Lei non mi ha detto nulla e mi ha aumentato lo stipendio a 5800 CHF mensili" (doc. 283 pag. 3 righe 11-12).
A proposito dello stipendio corrisposto alla signora RI 1, l'ex datrice di lavoro ha dichiarato che "confermo che RI 1 prendeva un salario maggiore per rapporto agli altri perché la sua famiglia era in difficoltà finanziarie ed io volevo aiutarla" con l'aggiunta che "È possibile che prendesse tra CHF 4000.00 e CHF 5000.00 al mese" e la precisazione che "(...) dopo essersi fatta male ad una spalla, RI 1 ha beneficiato di una prestazione d'infortunio". Quanto all'attività svolta, ella ha asserito che "mi aiutava a pulire la pizzeria e pure mi aiutava nelle faccende di casa" (doc. 283 pag. 3 righe 35-41; messa in grassetto nostra).
In merito all'ammontare del salario, oltre ad essere ben superiore a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera per una collaboratrice senza apprendistato così come da quello normale per il personale domestico, risulta essere sproporzionato rispetto agli stipendi degli altri dipendenti che lavoravano "totali (...) 50 / 60 ore settimanali" per (secondo contratto al 50%) CHF 1'700.00 lordi corrispondenti a CHF 1'470.00 netti (doc. 282 pag. 5 terzo paragrafo dei "Fatti"; doc. 284 pag. 7 righe 35-37: 66 ore; doc. 285 pag. 4 righe 28-29 e specchietto riassuntivo: 61 ore.
Il salario è inoltre pure sproporzionato rispetto a quello del dipendente che svolgeva un'attività analoga a quella della ricorrente. Lo stesso "Puliva, preparava, condiva le pizze", ma "Non mi sembra facesse le pizze, aiutava nel condirle" e "Lavorava sia al turno del mattino che al turno del pomeriggio sera" e in particolare "con un contratto di lavoro al 100% per uno stipendio mensile lordo di 2600 CHF" e "mensilmente (...) "fuori busta" un importo extra, 100 al primo mese, 200 al secondo (...)" (cfr. doc. 285 pag. 5 righe 40-42; doc. 282 pag. 6 quarto paragrafo).
Peraltro, il datore di lavoro ha fatto figurare un aumento di salario per un dipendente in due occasioni al solo fine di dimostrare la sua solvibilità e così poter ottenere un appartamento (doc. 284 pag. 5 righe 12-20 e righe 44-45; conferma in merito dell'ex datrice di lavoro, doc. 286 pag. 3 righe 16-18), mentre per un altro dipendente, affinché percepisse un'indennità giornaliera LAINF come se fosse stato assunto (e così ha in effetti comunque lavorato) al 100% (doc. 285 pag. 2 righe 38-45 e pag. 3 righe 1-8).
2. Attività svolta
e grado di occupazione
Attività
L'attività della signora RI 1, assunta come "tuttofare" (doc. 211-212 e 210), sarebbe consistita, come suindicato, in lavori di pulizia non solo nella pizzeria, ma anche - come poi emerso dopo il ricorso - anche a casa dell'ex datrice di lavoro.
La signora RI 1 ha poi pure precisato al proposito che "II mio lavoro era aiutare __________ in cassa, a incassare ed a consegnare le ordinazioni, aiutavo nella preparazione delle pizze, inteso come condimenti eccetera. Non "spianavo" la pasta, facevo le pulizie, sia in pizzeria che all'esterno (piazzale e parcheggio) che di casa di __________" (doc. 283 pag. 2 righe 39-42).
Il mansionario, non datato e prodotto per la prima volta con le osservazioni del 15 ottobre 2020 (doc. XI) nonché non presente nell'incarto penale, prevede ora altri compiti e in particolare l’“aiuto in casa privata", attività questa mai comunicata alla Cassa.
Grado di occupazione
Per contratto la signora RI 1 è stata assunta a tempo pieno, ciò che però non trova riscontro con quanto da ella dichiarato.
Infatti, la ricorrente, madre di sette figli, ha affermato di lavorare nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì quindi per un grado di occupazione dell'80% (doc. 283 pag. 2 righe 48-50).
È bene rilevare che un collaboratore alla domanda "Ad aprile 2015 ci risulta sia stata assunta RI 1. Lei ha lavorato con questa donna?" ha risposto "No. RI 1 la conosco ma non ha mai lavorato un giorno in __________" con l'aggiunta che ella "In __________ non ha messo mano sicuramente fino a che io ho lavorato per la __________ e meglio fino al 31.05.2015” (doc. 284 pag. 13 righe 23-29). Tale collaboratore ha poi precisato che “io so chi è RI 1 (...). Io li ho conosciuti perché (...) sono venuti per riappacificare la situazione (...). Non per lavorare o per aiutare in pizzeria" (doc. 284 pag. 13 righe 31-34; messa in grassetto nostra).
3. Conteggi salario
Dai conteggi salario recuperati dall'autorità inquirente e prospettati ai dipendenti ai relativi interrogatori, risulta che:
- le aliquote contributive indicate, indipendentemente che si tratti del 2012, 2013, 2015 e 2016, corrispondono sempre a quelle valide per il 2010 (cfr. risposta di causa del 2 ottobre 2020, punto 4.3; allegati a doc. 283, 284 e 285);
- tranne la ricorrente (li ha ricevuti da aprile 2015 a giugno 2016; cfr. allegati a doc. 283), gli altri dipendenti non hanno sempre ricevuto i conteggi paga (doc. 284 pag. 11 righe 10-11 e 13-16).
Al riguardo la signora __________ in precedenza aveva risposto all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro che i salari erano versati "In contanti, con la consegna di un regolare conteggio di stipendio controfirmato" (doc. 287 punto 5.);
- i conteggi paga della ricorrente dei mesi ottobre 2015 e novembre 2015 non recano alcuna indicazione sull'infortunio (doc. 29) rispettivamente sulla corresponsione dell'80% di salario (allegati a doc. 283).
Questi divergono dai conteggi paga per i mesi di giugno - settembre 2013 del dipendente che ha subito un infortunio che, annunciato, ha portato al versamento di indennità giornaliere LAINF al datore di lavoro e alla corresponsione di un salario pari all'80% al dipendente. Tali documenti sono stati corredati dell'indicazione "80% del Stipendio per causa dell'Infortunio" (cfr. allegati al doc. 285).
Peraltro, nel periodo d'infortunio, il dipendente in questione ha lavorato al 100% (doc. 285 pag. 3 righe 27-28 e pag. 5 righe 18-23).
L'esistenza di più copie di conteggi di salario (firmati e non firmati) era stata giustificata dalla signora __________ all'Ufficio dell'Ispettorato del lavoro per il fatto che "Probabilmente li ho estrapolati dal computer e poi solo stampati" (doc. 287 punto 12.).
4. Inabilità lavorativa per infortunio
Con le osservazioni del 15 ottobre 2020 in riscontro alla risposta del 2 ottobre 2020, la signora RI 1 conferma per la prima volta alla Cassa, per mezzo della documentazione che produce, il versamento delle indennità giornaliere d'infortunio da parte de __________ per l'ammontare di CHF 28'069.20 direttamente nelle sue mani, come già appurato dalla Cassa.
Peraltro i doc. X7 e X8 non si riferiscono all'infortunio che ha portato al versamento di detto importo.
Si evidenzia che la
ricorrente all'interrogatorio del 30 marzo 2018 ha sì dichiarato che "sono
stata in infortunio per sei mesi" (doc. 283 pag. 2 righe 35-36), ma ha
poi risposto a precisa domanda "io questi stipendi li ho percepiti
regolarmente tutti, dal primo all'ultimo, dal primo che era di aprile 2015
all'ultimo che, se non erro, era di dicembre 2016 o forse inizio 2017”
(doc. 283 pag. 3 righe 43-45; messa in grassetto nostra), ciò che è sempre
stato affermato sin dalla richiesta di indennità di disoccupazione (doc. 233)
non solo dalla signora RI 1, ma anche dalla signora __________ (doc. 96 e
188).” (cfr. doc. XIV)
1.7. La ricorrente, dapprima con scritto dell’11 gennaio 2021 e, in seguito, con la comunicazione di data 9 febbraio 2021 (trasmessa alla resistente, per conoscenza, l’11 febbraio 2021, cfr. doc. XX), ha comunicato a questa Corte di aver chiesto alla diretta interessata dei chiarimenti in merito alle dichiarazioni rilasciate da __________ nel procedimento penale pendente a carico di quest’ultima, che, da parte sua, l’avrebbe invitata a rivolgersi al proprio legale (avv. __________).
RI 1 ha poi, rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassa, ad essere contradditorie erano le dichiarazioni rese dall’ex collaboratore della __________, le cui affermazioni la ricorrente ha contestato ribadendo di aver lavorato presso la __________ dal 1. aprile 2015.
Ella, sostenendo che le proprie risposte alle domande poste dalla Cassa non sono state generiche, ha, poi, osservato quanto segue:
" (…) Il conteggio dell’indennità giornaliera 03.04.2017, citato dalla CO 1 per dimostrare la mia malafede, non avendo io inserito l’importo delle indennità (che in realtà per il 2017 sarebbero state CHF 2'745.90 e non 20'069.20) nella dichiarazione d’imposta, dimostra anche che ero assicurata per lo stipendio da me dichiarato. Il mancato inserimento nella dichiarazione d’imposta (che non avrebbe avuto nessun influsso sull’imponibilità) è sì frutto di un mio errore, ma faccio presente che l’intero ammontare delle indennità era stato indebitamente intascato dal mio ex marito. (…)”,
per concludere riconfermandosi in quanto già indicato, e meglio confermando di aver lavorato per __________ e chiedendo, quindi che le sia riconosciuto il diritto a percepire le indennità di disoccupazione (cfr. doc. XIX).
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa a ragione, oppure no, ha negato a RI 1 il diritto all'indennità di disoccupazione a decorrere dal 7 novembre 2019.
2.2. Un assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 8 cpv. 1 lett. e LADI).
Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.
L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art. 10 LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).
Ai fini dell’applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).
In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l’Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.
In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all’indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.
Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid. 5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, “Nouvautés en matière d’assurance-chômage” in Quoi de neuf en droit social? Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.
In una sentenza 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 il Tribunale federale ha confermato il giudizio 38.2017.47 del 19 ottobre 2017, con il quale il TCA ha approvato l’operato di una Cassa disoccupazione che aveva ritenuto non comprovato l’esercizio di un’attività lucrativa (“siccome l’assicurata non ha prodotto nessun documento comprovante il reale versamento dei salari”).
In quell’occasione l’Alta Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato ed ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver esposto le disposizioni legali ritenute applicabili, si è chinato diffusamente sul periodo minimo di contribuzione in materia di disoccupazione, riferendosi anche alla Prassi LADI. In seguito, la Corte cantonale ha precisato i criteri per calcolare il guadagno assicurato. I giudici ticinesi hanno osservato che la ricorrente non ha adempiuto il periodo minimo di contribuzione. Ammesso e non concesso che la ricorrente disponesse di un guadagno assicurato, quest'ultimo non era ad ogni modo determinabile in modo sufficientemente attendibile. A sostegno della sua conclusione, la Corte cantonale ha ripercorso cronologicamente tutta la situazione professionale della ricorrente, in modo particolare il verbale di audizione dell'assicurata. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che la ricorrente, dal momento che nel maggio 2015 aveva terminato le indennità di disoccupazione, ha ricominciato un'attività lavorativa come dipendente in società personalmente collegate con i suoi ex datori di lavoro, due società avendo peraltro sede in un monolocale nei pressi di __________. Ai giudici ticinesi ha colpito inoltre l'ammontare del salario mensile, il quale negli ultimi sei mesi, periodo determinante per il salario assicurato, era superiore ai fr. 10'000.-, mentre in precedenza era di molto inferiore. La Corte di merito ha considerato non credibile tale salario, che al dire della ricorrente sarebbe stato versato in contanti e usato per far fronte alle spese mensili. Nemmeno il percorso professionale non ha convinto i giudici ticinesi, non avendo seguito alcuna formazione da rappresentante a promotrice immobiliare. La ricorrente secondo la Corte cantonale oltretutto non ha debitamente motivato le sue mansioni lavorative e non ha fornito nessuna prova relativa al lavoro svolto. Infine, neanche ha saputo indicare se vi fossero altri impiegati presso le ditte in questione. Per terminare, i giudici ticinesi hanno precisato che i conteggi individuali dei contributi AVS rimangono indizi, ma non la prova di un effettivo pagamento.
3.
3.1. La ricorrente, il cui atto di ricorso non indica alcuna norma di legge, critica l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale sotto diversi aspetti. Tuttavia, il Tribunale federale non rivede i fatti stabiliti dalla Corte cantonale, se non in maniera molto limitata (consid. 1). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti, dinanzi al Tribunale federale non basta criticare liberamente la decisione precedente come se ci si trovasse in grado di appello, opponendo semplicemente la propria tesi a quella dell'autorità inferiore, bensì occorre spiegare almeno succintamente, ma puntualmente, perché gli accertamenti dei primi giudici sono manifestamente errati, per giungere a dimostrare che la decisione impugnata è insostenibile nel suo risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5). In concreto, la ricorrente si limita a contestare gli accertamenti dei giudici cantonali con ipotesi e deduzioni, o facendo singole estrapolazioni, senza tuttavia dimostrare perché gli accertamenti del Tribunale delle assicurazioni siano manifestamente inesatti o contrari al diritto federale.
3.2. Contrariamente alle tesi sostenute nel ricorso, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha reso il proprio giudizio, ricordando in maniera precisa tutte le circostanze al fascicolo relative al caso concreto. La Corte cantonale ha già detto che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario. A ciò si aggiunga, secondo gli accertamenti dei giudici ticinesi, che soltanto nei sei mesi precedenti l'inizio della disoccupazione la ricorrente avrebbe beneficiato di un forte aumento di stipendio, senza peraltro dimostrare in maniera convincente, ove avesse usato il denaro versato asseritamente in contanti. È peraltro inconferente la circostanza che la ricorrente non sia mai stata oggetto di procedimenti penali. La Corte cantonale non ha rinfacciato alla ricorrente comportamenti penalmente punibili e il giudizio (consid. 2) non trova fondamento su di un agire illecito. Per quanto attiene all'audizione davanti all'amministrazione, la ricorrente pare misconoscere che tale pratica non è un'esclusiva delle autorità inquirenti, ma deriva da un lato dal diritto dell'interessato a partecipare alla procedura e da un altro lato dall'interesse dell'autorità decidente di chiarire i fatti, sentendo personalmente l'assicurato. Infatti, anche i giudici civili sono soliti procedere ad interrogatori di parti o di testimoni. Le poche critiche invero generiche della ricorrente cadono nel vuoto. Il giudizio impugnato non è pertanto lesivo del diritto federale. (…)”
Per completezza giova rilevare che con sentenza 8C_495/2017 del 31 gennaio 2018 la nostra Massima Istanza ha respinto il ricorso della Cassa cantonale vallesana di disoccupazione interposto contro un giudizio della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Vallese che aveva stabilito, da una parte, che l’assunzione di un’assicurata da parte di una Sagl, fondata dal figlio, non era fittizia, dall’altra, che la medesima doveva essere considerata quale salariata alle dipendenze della Sagl per l’intero termine quadro per il periodo di contribuzione.
In quel caso di specie l’assicurata, per alcuni mesi prima di diventare inabile al lavoro al 100% a causa di problemi alla schiena (periodo in cui ha percepito indennità giornaliere per perdita di guadagno), era stata pagata dalla Sagl tramite versamento su un suo conto bancario.
2.3. Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).
Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).
Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).
Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).
Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).
L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.
2.4. Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).
Il Tribunale federale, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.
Al riguardo cfr. pure STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.
In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.
Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012, pubblicata in DLA 2012 N. 11 pag. 288, il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.
Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
In proposito cfr. pure STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.
La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, massimato in RtiD II-2014 N. 90 pag. 396 segg, ha poi confermato una sentenza emessa il 18 novembre 2013 da questo Tribunale relativa a un assicurato socio e gerente con diritto di firma individuale e una quota di fr. 1'000.-- di una Sagl sin dalla sua fondazione fino al luglio 2012, quando è rimasto solo socio senza diritto di firma, che fino al 1° giugno 2012 è stato pure alle dipendenze della società (il 31 maggio 2012 ha disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato a causa del mancato pagamento degli stipendi dal mese di febbraio 2012) e al quale è stato negato il diritto alle indennità di disoccupazione, non essendo stato in grado di comprovare il versamento effettivo di un salario superiore a fr. 500.-- durante il periodo di calcolo (1° dicembre 2011 – 31 maggio 2012 oppure 1° giugno 2011 – 31 maggio 2012).
In una sentenza 38.2016.55 del 24 aprile 2017, questo Tribunale ha confermato il modus operandi della Cassa, la quale aveva calcolato il guadagno assicurato tenendo conto dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario, in quanto il cognato dell’assicurato era iscritto nell’estratto del RC della Sagl (datrice di lavoro dell’assicurato) in qualità di socio e gerente dal 13 giugno 2013 fino al 9 febbraio 2015. Anche la figlia del cognato dell’assicurato era iscritta dal 13 giugno 2013 fino alla radiazione avvenuta ad agosto 2016, prima in qualità di socia e gerente e poi dal 30 luglio 2014 come socia e presidente della gerenza. La situazione familiare escludeva l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, poiché non poteva essere escluso un abuso, nel senso di un accordo in merito a salari fittizi.
Con giudizio 38.2016.60 dell’8 giugno 2017, questa Corte ha confermato la decisione della Cassa secondo cui, per determinare il guadagno assicurato del ricorrente, doveva essere fatto riferimento al salario effettivamente ottenuto nel periodo di calcolo e non a quello concordato, poiché essendo stato socio e gerente della Sagl, egli rivestiva una posizione analoga ad un datore di lavoro e perciò poteva influenzare in modo rilevante le decisioni del datore di lavoro.
Con sentenza 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93, l’Alta Corte si è pronunciata in relazione all’entità del guadagno assicurato di un ricorrente che è stato l’unico socio e gerente della Sagl presso la quale aveva lavorato che si è poi fusa con una SA della quale, prima della fusione, era l’unico membro del consiglio di amministrazione e azionista.
Il Tribunale federale ha evidenziato, da un lato, che soprattutto in tali situazioni il pagamento dei salari dalla società al socio deve essere chiaramente documentato e contabilizzato.
Dall’altro, che nel calcolo del guadagno assicurato le incertezze in relazione all’importo esatto del salario vanno a svantaggio del ricorrente. Il fatto di non poter determinare l’importo del salario e pertanto del guadagno assicurato può comportare la negazione del diritto all’indennità di disoccupazione.
Con giudizio 8C_505/2018 del 2 aprile 2019 l’Alta Corte ha, poi, confermato, sulla base dell’estratto conto bancario dell’ex datore di lavoro, l’importo del guadagno assicurato pari a fr. 1'255.-- lordi stabilito da questo Tribunale (STCA 38.2018.17 dell’11 giugno 2018), respingendo il ricorso dell’insorgente che chiedeva di fissare il guadagno assicurato in fr. 4'000.-- lordi.
Al riguardo il TF ha rilevato:
" 4.2. Contrariamente a quanto sembra concludere il ricorrente, il guadagno assicurato, pur facendo riferimento alla definizione di cui all'AVS, non può essere desunto innanzitutto dal conto individuale AVS o dalle decisioni di tassazione. Decisivo rimane, proprio per non dare spazio a possibili abusi convenuti bilateralmente tra il dipendente e il datore di lavoro, il pagamento effettivo del salario. Il ricorrente non dimostra la manifesta erroneità (consid.1.1) dell'accertamento del Tribunale delle assicurazioni, il quale si è fondato innanzitutto, come previsto dalla giurisprudenza (consid. 4.1), sui prelevamenti dai conti bancari del datore di lavoro. Alla luce di ciò, correttamente l'autorità giudiziaria ticinese ha relegato in secondo piano le altre prove presentate dall'assicurato, le quali non mettono seriamente in dubbio quanto risulta dalle chiare movimentazioni bancarie. (…)”
Con sentenza STF 8C_452/2019 del 12 novembre 2019, l’Alta Corte ha confermato la decisione 38.19.7 del 22 maggio 2019, con cui questo Tribunale aveva, d’un lato, ritenuto che in assenza di estratti bancari, e/o postali, non vi era la prova che l’assicurata avesse effettivamente percepito il salario e, d’altro lato, che la mancata produzione, da ultimo in sede ricorsuale, di documentazione atta a provarne la corresponsione costituiva una violazione del dovere delle parti di collaborare. In simili condizioni, l’assicurata doveva, dunque, farsi carico di tale carenza probatoria.
2.5. La Prassi LADI sull’indennità di disoccupazione (Prassi LADI ID) edite dalla direzione del lavoro della SECO, nella versione in vigore da ottobre 2012 (punti B144 e B145), rispettivamente da gennaio 2013 (punti C1 e C2), prevedono, in relazione al salario determinante ed alla percezione effettiva di esso, quanto segue:
" (…)
Salario determinante
art. 23 cpv. 1 LADI
C1 È considerato guadagno assicurato il salario determinante, ai sensi della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro.
C2 Determinante, in genere, è il salario convenuto contrattualmente nella misura in cui l’assicurato l’abbia effettivamente riscosso. La prova dell’effettiva percezione del salario è importante sia per stabilire l’esistenza di un periodo di contribuzione che per determinare il guadagno assicurato. In mancanza di una simile prova non è infatti possibile calcolare il guadagno assicurato. La riscossione del salario deve essere dimostrata alla B144 segg.
Percezione effettiva di un salario
B144 Oltre ad aver esercitato un’attività soggetta a contribuzione, l’assicurato deve aver effettivamente percepito il salario convenuto. Anche se la riscossione effettiva di un salario non è di per sé un presupposto del diritto all’indennità, si tratta pur sempre di un criterio determinante per riconoscere l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. Se l’assicurato non ha percepito il salario in seguito a insolvenza del datore di lavoro secondo l’art. 51 cpv. 1 LADI, il periodo corrispondente ai crediti salariali è considerato periodo di contribuzione.
Persone che non occupano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro
B145 Per le persone che, prima della disoccupazione, non occupavano una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, l’attestato del datore di lavoro e i conteggi mensili dello stipendio sono in genere sufficienti per dimostrare la riscossione effettiva del salario e, di conseguenza, l’esistenza di un’attività soggetta a contribuzione. È irrilevante invece il fatto che il datore di lavoro abbia o meno versato i contributi sociali alla cassa di compensazione. Se ha dubbi giustificati riguardo all’esattezza dell’attestato allestito dal datore di lavoro o riguardo all’esistenza stessa di un rapporto di lavoro, la cassa deve effettuare le opportune verifiche. Simili dubbi sussistono, ad esempio, in presenza di un rapporto di lavoro tra parenti.”
Il tenore dei punti C1, C2, B144- B145 della Prassi LADI ID sopra citati è rimasto peraltro invariato anche nella versione valida dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/ secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 144 V 195 consid. 4.2.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile.
Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI.
Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall’ottobre 2012 - che ha sostituito i punti B144-B145 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente.
Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B145, valida dall’ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all’indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile.
In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall’ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento alla già citata sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 (cfr. supra consid. 2.4.) con l’unica annotazione che “in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato”.
Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa.
2.6. Nella fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli atti emerge che la qui ricorrente, nata nel 1977, separata (cfr. decreto supercautelare del Pretore del Distretto di __________ di data 28 novembre 2017; cfr. doc. 243-246) ed alla ricerca di un impiego a tempo parziale, ha presentato la propria “Domanda d’indennità di disoccupazione” in data 23 dicembre 2019, postulando l’erogazione di indennità di disoccupazione retroattive, e meglio a decorrere dal 7 novembre 2019. Contestualmente, ha precisato di aver lavorato presso la __________ - gestita dall’allora cognata, __________ - dall’aprile 2015 al dicembre 2016, quando il contratto di lavoro sarebbe stato disdetto oralmente per problemi familiari (cfr. doc. 233-236 ed all 1 a doc. X). Disdetta nella sola forma orale, quella appena indicata, che, come si vedrà nel prosieguo, ha trovato riscontro anche in quanto comunicato da __________ (cfr. doc. 121). Sennonché in sede ricorsuale, la ricorrente ha, poi, trasmesso a questa Corte copia del “Licenziamento” di data 31 ottobre 2016, avvenuto, quindi, quanto meno anche in forma scritta (cfr. all. 2 a doc. X).
RI 1 ha, inoltre, dichiarato, e meglio come risulta dallo scritto di data 17 gennaio 2020, che dal gennaio 2017 “non ho più svolto attività lavorativa in quanto la mia vita matrimoniale era al collasso e doveva prendermi cura dei miei 4 figli minorenni” (cfr. doc. 237). A tal proposito giova rilevare sin d’ora che, in concreto ha trovato applicazione il disposto dell’art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni essendosi l’insorgente dedicata all’educazione dei figli, in particolare quelli nati nel 2011, 2012 e 2013; cfr. doc. 250-251, 256-261, 265). Il termine quadro si fissa, dunque, dal 7 novembre 2015 al 6 novembre 2019.
Dal contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente - e dai conteggi di salario relativi ai mesi da aprile 2015 a marzo 2016 (cfr. doc. 221-232) - emerge che quest’ultima risultava assunta alle dipendenze della __________ di __________ in qualità di tuttofare a tempo pieno con un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- (cfr. doc. 211-212).
In aggiunta a quanto precede, in sede ricorsuale RI 1 ha precisato di aver anche fornito il proprio operato come “aiuto in casa privata” (cfr. all. 1 a doc. X), segnatamente, e meglio com’ella ha dichiarato - interrogata presso gli uffici della Polizia cantonale - nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di __________, svolgendo lavori di pulizia al domicilio della cognata (cfr. doc. 283, pag. 3, rr. 8-12).
Anche alla luce del fatto che le era stata assegnata quest’ulteriore mansione - ricordato, su questo punto, che (solo) pendente ricorso l’assicurata ha trasmesso copia di quello che sarebbe stato il suo mansionario, peraltro non datato (cfr. all. 1 a doc. X) - , in data 20 marzo 2016 è stato sottoscritto il “Cambiamento del contratto di lavoro”, dal quale risulta che lo stipendio di RI 1 sarebbe stato aumentato, a decorrere dal mese successivo, a fr. 5'800.- lordi al mese, ciò che trova riscontro anche certificati di salario inerenti i mesi da aprile a dicembre 2016 (cfr. doc.193, 210, 213-220 e 283, pag. 3, rr. 8-12).
In relazione alla documentazione contabile dell’ex datrice di lavoro, si ril) e che il 31 gennaio 2020, __________ ha, inoltre, comunicato di non avere più la documentazione relativa alla società in quanto il tutto sarebbe stato sequestrato da parte della Polizia cantonale nel marzo 2018. La medesima ha, comunque, precisato che i salari sono stati corrisposti all’insorgente in contanti – circostanza che ha, poi, confermato anche con lo scritto del 6 marzo 2020 (cfr. doc. 155) - e “regolarmente dichiarati all’AVS” (cfr. doc. 188).
La ricorrente, da parte sua, il 6 febbraio 2020, ha comunicato alla Cassa di non essere riuscita ad ottenere la documentazione contabile della ex datrice di lavoro (cfr. doc. 170).
In data 29 aprile 2020 - a seguito dell’opposizione interposta da RI 1 avverso la decisione del 4 marzo 2020, con cui la Cassa le ha negato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione - l’amministrazione ha chiesto alla qui ricorrente di rispondere ai seguenti quesiti:
" 1. Agli atti rileviamo come abbia comunicato di aver lavorato presso
la Spettabile __________ di __________ dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 a tempo pieno. Dal contratto di lavoro sottoscritto il 01 aprile 2015 prendiamo atto che il salario era stabilito in CHF 4'500.00 mensili, mentre dal 01 aprile 2016 il salario mensile è stato aumentato a CHF 5'800.00. E’ corretto?
2. Con scritto del 31 marzo 2020 ha affermato come, con estratto conto individuale AVS emesso a febbraio 2020, si poteva constatare il versamento dei contributi per il periodo in questione. Da un controllo di quest’ultimo si constata un salario AVS lordo, per l’intero anno 2016, pari a CHF 30'900.- (__________). È corretto che ha lavorato tutto l’anno 2016?
3. E’ corretto affermare come abbia percepito il salario mensile di CHF 4'500.00 dal 01 aprile 2015 al 31 marzo 2016, mentre CHF 5'800.00 mensile dal 01 aprile 2016 al 31 dicembre 2016?
4. Lei ha percepito integralmente i salari per tutto il periodo lavorativo oppure vi sono stati dei periodi non retribuiti (o retribuiti parzialmente)?
5. E’ in grado di fornire il conto cassa, conto economico e bilancio 2015/2016 della società __________?
6. Lei ha confermato di ricevere i salari, mensilmente, a contanti. E’ in grado di fornire l’estratto conto bancario o postale dal quale si evincono i suoi versamenti, non appena incassato il salario a contanti?
7. Ha ulteriori documenti da fornire a comprova del percepimento del salario?” (cfr. doc. 151-152)
Queste le risposte fornite dalla ricorrente il 7 maggio 2020:
" 1. Quando indicato nella sua lettera è corretto.
2. Idem.
3. Idem.
4. Ho percepito i salari indicati ai punti precedenti integralmente per tutto il periodo lavorativo.
5. Non sono in grado di fornire i documenti indicati.
6. Come già indicato, non ho mai versato i salari ricevuti su un conto bancario o postale. Gli stessi sono serviti per la gestione della mia economia domestica.
7. Ho già trasmesso tutto quanto in mio possesso.” (cfr.doc. 147).
Il 13 maggio 2020, l’amministrazione ha anche posto una serie di domande anche ad __________, e meglio come segue:
" 1. Prendiamo atto come i salari siano stati corrisposti a contanti.
E’ corretto affermare come la Signora RI 1 abbia lavorato dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (a tempo pieno) con un salario di CHF 4'500 (dal 01.04.2015 al 31.03.2016) e successivamente di CHF 5'800.00 (dal 01.04.2016 al 31.12.2016)?
2. Dall’estratto conto individuale AVS rileviamo che per l’intero anno 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) è stato dichiarato un reddito annuale pari a CHF 30'900.00. Per quale motivo è stato dichiarato detto importo (in quale è inferiore ai salari indicati nei conteggi salariali)?
3. La signora RI 1 ha sempre percepito tutti i salari? Nel caso negativo, quali sono quelli ancora scoperti?
4. Cosa intende con l’affermazione “…ammonita verbalmente per questioni varie”?
5. E’ in grado di fornire il libro cassa, conto economico e bilancio della società per gli anni 2015 e 2016?
6. Nel caso negativo, per quale motivo?
7. Ha ulteriore documentazione che possa comprovare il versamento del salario (esempio l’estratto del conto corrente bancario/postale della società dal quale si rileva il prelevamento, eccetera?” (cfr. doc. 149-150)
Con risposta del 20 luglio 2020, __________ ha comunicato che il licenziamento della ricorrente era avvenuto in forma orale (“senza scritto in seguito”) e che non disponeva di ulteriore documentazione (cfr. doc. 121).
In relazione agli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa ed alla documentazione così reperita e versata agli atti, giova rilevare che dall’estratto della Cassa __________ e meglio dall’estratto individuale di RI 1 emergono, per il 2016, redditi per fr. 30'900.- (cfr. doc. 120 e 171-173).
__________ ha, da parte sua, comunicato alla Cassa che, mentre era attiva alle dipendenze della __________, la ricorrente è risultata inabile al lavoro in due periodi - e meglio dal 19 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 e dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 – durante i quali ha beneficiato di indennità a seguito di infortunio (cfr. doc. 18-19 e 28-29). In relazione alle indennità relative all’intervallo da luglio 2016 a gennaio 2017, l’istituto assicuratore ha comunicato di aver effettuato il versamento retroattivamente e direttamente nei confronti di RI 1 (col consenso dell’ex datrice di lavoro) in base alla proposta di accordo di liquidazione del 28 marzo 2017, per complessivi fr. 28'609.20 (doc. 34-35 e 37). Ciò sebbene la ricorrente, in data 7 maggio 2020, abbia comunicato alla Cassa di aver “percepito i salari (…) integralmente e per tutto il periodo lavorativo” (cfr. doc. 141) e dai certificati di salario versati agli atti risultino trattenute dei premi AVS che su eventuali prestazioni assicurative LAInf non erano dovute (cfr. doc. 213-217).
Il marito della ricorrente, __________, ha, poi, beneficiato di prestazioni complementari senza che al Servizio PC siano stati segnalati, rispettivamente computati, dal 2015 al 2017 né redditi da attività lavorativa, né rendite di infortunio concernente RI 1. Nulla è, infatti e come già osservato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.), stato indicato sull’apposito formulario nell’ambito della revisione periodica del 2015 (cfr. doc. 8).
Infine, dalle decisioni di tassazione relative agli anni 2015 e 2016, effettuate d’ufficio, emerge, come, pure, già rilevato dall’amministrazione (cfr. supra consid. 1.3.), che gli unici redditi dei coniugi __________ sono riferibili a “Rendite AVS/AI contribuente”, vale a dire alla rendita percepita da __________ (cfr. doc. 175-180).
2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che nel caso concreto non è determinante la questione a sapere se l’assicurata ha adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all’art. 8 cpv. 1 LADI. Va, comunque, ricordato che la prova che un salario è stato realmente percepito è un indizio importante e significativo per dimostrare l’esercizio effettivo di un’attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. supra consid. 2.2.).
In concreto, decisivo è il fatto che nel caso dell’assicurata non è possibile determinare il guadagno assicurato.
Nella fattispecie, il guadagno assicurato di RI 1 deve, infatti, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Deve, invece, essere esclusa l’applicazione dell’eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere come riferimento il salario concordato tra dipendente e datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.).
Ciò ritenuto, in particolare, che nel caso specifico esiste un rapporto di parentela tra RI 1 e la sua ultima datrice di lavoro. In effetti, __________ era, all’epoca in cui la ricorrente lavorava presso la __________, sua cognata nonché socia della società in questione. Proprio alla luce di tale legame di parentela, non si può applicare la regola per i casi eccezionali, poiché si può derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. Ciò che nella presente fattispecie manifestamente non è dato.
Sia la ricorrente che l’ex datrice di lavoro hanno dichiarato che il salario veniva versato in contanti (cfr. per esempio doc. 147, 155 e 188). Tale affermazione è, però, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo comprovata da alcun elemento oggettivo determinante. In particolare, non vi sono estratti conto postali o bancari, atti ad attestarne il prelievo da parte dell’ex datrice, rispettivamente, il versamento sul conto dell’allora dipendente.
Il fatto che siano stati pagati i contributi paritetici, peraltro su una somma ben inferiore rispetto a quella risultante dai (numerosi e, come già rilevato dalla Cassa ed evidenziato al consid. 1.3., in parte difformi tra loro) certificati di salario agli atti, non è, poi, atto a sovvertire l’esito della presente vertenza. In effetti, il Tribunale federale ha stabilito che le registrazioni nel conto individuale costituiscono, al massimo, degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013, consid. 3.4.). Nella succitata (cfr. supra consid. 2.2.) STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., l’Alta Corte ha, inoltre, espressamente avvallato quanto indicato dal TCA, ossia che l’avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario (cfr. pure STF 8C_627/2017del 26 gennaio 2018 consid. 5.1., pubblicata in DLA 2018 N.1 pag. 93 segg.).
Ne consegue che la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’affettiva riscossione di un salario di fr. 4'500.- a decorrere dal 1° aprile 2015, rispettivamente, e meglio a valere dal 1° aprile 2016, di fr. 5'800.- lordi presso la __________ (cfr. STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018, consid. 4.3.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2016 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2).
Salario che, si rileva, seppur a mero titolo abbandonziale, sarebbe peraltro sorprendente in considerazione sia di quelle che erano le competenze e le mansioni della ricorrente (in grandi linee consistenti, stando al mansionario trasmesso dalla medesima in lavori di pulizia, “preparazione della mise en place”, “compere diverse”, “ordini fornitori”, “ordini clienti”; cfr. all. 1 a doc. X), sia dei salari che percepivano gli altri dipendenti (cfr. all. a doc. 285), segnatamente un addetto alle pulizie (e meglio fr. 1'700.- mensili lordi, cfr. doc. 284, pag. 4, rr. 10 ed allegati), sia del fatto che, come già rilevato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.), secondo il contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera per una collaboratrice senza apprendistato, il salario minimo lordo mensile è di gran lunga inferiore. Ciò a valere sia per i fr. 4'500.- mensili che, a maggior ragione, per i fr. 5'800.-.
Di conseguenza, come già indicato, il guadagno assicurato della ricorrente, giusta l’art. 23 LADI, per il periodo di calcolo previsto dall’art. 9b LADI, non è determinabile, di modo che risulta essere pari a fr. 0.- (cfr. supra, consid. 2.4.; STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460).
Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il versamento di indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione contestata deve, quindi, essere confermata e, trovando accoglimento quanto postulato dall’amministrazione in via principale, si può prescindere dal dare seguito a quanto richiesto dalla Cassa in via subordinata (cfr. supra consid. 1.3.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti