Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2020.43

 

rs

Lugano

1° febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2020 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 27 luglio 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con sentenza 38.2019.66 del 5 marzo 2020 questa Corte ha respinto il ricorso di RI 1 - iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 326) - contro la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 con la quale la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) aveva deciso che non era possibile tenere conto nel suo guadagno assicurato dell’importo di fr. 50'000.-- riconosciutogli nel gennaio 2019 dalla __________ presso cui aveva lavorato dal 5 novembre 2007 al 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 237), in quanto tale indennità comprendeva, oltre al pagamento delle vacanze maturate e non godute, anche 4 mesi di salario corrispondenti al termine di disdetta ordinario.

 

                                         Il TCA, al riguardo, ha stabilito:

 

" (…) l’indennità di buona uscita prevista al punto 3.2.2 dell’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ha lo scopo di coprire diverse spese (indennità per pasti, periodi di protezione), le “ferie maturate e non godute” e soprattutto “la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario”.

Non si tratta dunque di una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi dell’art. 23 LADI (cfr. consid. 2.2).

Essa, a differenza del caso deciso dal Tribunale federale con la STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018, ha invece l’effetto di rendere non computabile per un certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in applicazione dell’art. 10h OADI (cfr. consid. 2.1). (…)”

 

                                         La STCA 38.2019.66 è cresciuta in giudicato incontestata.

 

                               1.2.   La Cassa, con decisione su opposizione del 27 luglio 2020, ha confermato il proprio provvedimento dell’11 novembre 2019 (cfr. doc. 144) con cui aveva chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr. 13'833.--, in ragione del fatto che, siccome l’indennità di buona uscita di fr. 50'000.-- copriva anche il salario relativo al periodo di disdetta ordinario, il diritto alle prestazioni LADI doveva essergli riconosciuto soltanto a far tempo dal 1° giugno 2019.

                                         L’amministrazione ha così motivato la decisione su opposizione:

 

" (…)

1. Secondo l’art. 10h cpv. 1 OADI se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente e di comune intesa tra le parti, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di redito per tale periodo.

ln relazione all'art. 10h OADI e all'art. 11a LADI, la giurisprudenza ha ritenuto che alcune perdite di guadagno che sopraggiungono alla fine di un rapporto lavorativo, non sono forzatamente delle reali perdite di guadagno se risulta che l'assicurato può recuperare presso il suo datore di lavoro gli importi persi. Questo permette di evitare un doppio indennizzo, incitando il versamento di prestazioni volontarie ed incoraggiando la destinazione di questi importi alla previdenza professionale. Dette prestazioni sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione, sia per il calcolo del guadagno assicurato (STF del 3 giugno 2019, inc. n. 8C 647/2018 e STF del 29 novembre 2018, inc. n. 8C_595/2018).

 

2. Nel presente caso, la Cassa, così come il TCA, ha ritenuto che il versamento di una buona uscita di CHF 50'000.00 in favore del signor RI 1, dopo la sottoscrizione dell'accordo di rescissione anticipata del contratto di lavoro del 24 gennaio 2019, avesse lo scopo di coprire i 4 mesi di salario che gli sarebbero spettati in caso di disdetta ordinaria. Questo importo non ha pertanto l'effetto di aumentare il guadagno assicurato dell'opponente, bensì, in applicazione degli art. 10h OADI e 11a LADI, di rendere non computabile la perdita di lavoro subita per i mesi da febbraio a maggio 2019.

 

3. Ciò comporta che il diritto alle indennità di disoccupazione può unicamente essere riconosciuto all'opponente a far tempo dal 1. giugno 2019 e che le prestazioni ricevute nel lasso temporale da febbraio a maggio 2019 devono essere restituite. (…)” (Doc. A)

 

                               1.3.   Contro la decisione su opposizione del 27 luglio 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che:

 

" (…) venga annullata la decisione su opposizione della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del 27.07.2020 e che codesto lodevole Tribunale si esprima in merito all'applicazione dell'Art. 335a cpv. 2 del CO e proceda al ripristino del termine quadro per la riscossione delle prestazioni.

ln via subordinata, chiedo l'annullamento della predetta decisione e il rinvio dell'incarto alla Cassa CO 1 affinché proceda ad un ripristino del termine quando, che tenga conto delle motivazioni espresse nel presente ricorso.” (Doc. I pag. 3)

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali egli ha addotto:

 

" (…) Nella decisione su opposizione impugnata la Cassa fa riferimento all'accordo di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo firmato in data 24 gennaio 2019 senza considerare che questo è stato stipulato secondo l'articolo 335a cpv. 2 del CO che stabilisce l'eccezione della possibilità di stabilire un periodo di disdetta diverso da quello contrattuale in caso di licenziamento per motivi economici. ln base a quanto sopra il termine di disdetta è da considerarsi il 31 gennaio 2020.

Al contrario di quanto indicato dalla Cassa al punto 3 nella decisione su opposizione impugnata, nell'accordo stipulato si esplicita che il termine di disdetta contrattuale è solo una delle componenti di cui si è tenuto conto nel fissare l'importo di buona uscita ma non l'unica, in esso sono incluse anche tutte le pretese maturate nel periodo precedente e che con una valutazione complessiva indistinta portano all'accordo di annullare il contratto in essere e di proseguire la collaborazione fino al 31 gennaio 2019 come data di fine contratto.

Nell'espressione delle sue motivazioni la Cassa presume dal fatto che il periodo di disdetta sia tra gli elementi oggetto della contrattazione che questo sia stato interamente retribuito e quindi avente i requisiti necessari a coprire la perdita di guadagno fino al 31 maggio 2019. Al contrario di quanto sostenuto dalla Cassa, è facile appurare, come il buono uscita non copra interamente quelle che sarebbero state le pretese salariali al momento della contrattazione, anche considerando solo gli elementi base della retribuzione.

Pertanto, al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata, sebbene sia acclarato che l'assicurato ha fatto valere i propri diritti, non è possibile definire in modo oggettivo che l'importo del buono uscita copra tutte le spettanze che sarebbero state dovute al lavoratore titolo contrattuale nel caso i tempi di disdetta del contratto annullato fossero stati rispettati, infatti non sono stati presentati conteggi dalla Cassa a supporto della decisione cosi come all'accordo di risoluzione stipulato dalle parti non sono allegati conteggi, che sarebbero stati opportuni in caso ci fosse stata questa finalità, questo a supporto del fatto che l'importo del buono uscita è da intendersi come il valore di rinegoziazione contrattuale nell'ambito dell'articolo 335a cpv. 2 del CO e non quello di coprire in modo puntuale tutti gli elementi inclusi nella negoziazione come sostenuto dalla Cassa. ln considerazione di quanto sopra è arbitrario da parte della Cassa issare una data certa in merito al periodo di differimento della perdita di guadagno.

Al contrario di quanto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione impugnata, considerando assodato, sia dalla Cassa che dall'assicurato, che nella fattispecie l'importo di buona uscita non è da considerarsi una prestazione volontaria, la giurisprudenza a cui fa riferimento la cassa inerente la prevenzione di un doppio indennizzo non risulta applicabile in quanto sia la STF 29 novembre 2018, inc. n, 8C 595/2018 sia la STF del 3 giugno 2019 inc. n. 8C 674 erroneamente indicata come 8C 647 nell'opposizione) cosi come l'art. 10h OADI e 11a LADI fanno riferimento a prestazioni volontarie del datore di lavoro. Una prestazione non volontaria non può, per definizione, generare una doppia imposizione.

ln merito a quanto sopra si rimanda alla STF del 126 V 368 del 7 agosto 2000 rif. Art. 8 cpv. 1, art. S cpv. 2, art. 1 1 cpv. 3, art. 29 cpv. 1 LADI: Inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.

Ove l'indennità di disoccupazione sia stata accordata e sia stata effettivamente riscossa da un assicurato, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LADI, l'inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione non può essere differito nel caso in cui pretese salariali o risarcitorie nei confronti del precedente datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 1 cpv. 3 LADI - la cui fondatezza o il cui adempimento erano dubbi - vengano in seguito soddisfatte integralmente o parzialmente. (…)” (Doc. I)

 

                               1.4.   In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando in particolare:

 

" (…) Orbene, sulla base delle affermazioni del ricorrente e considerato quanto evidenziato da codesto lodevole Tribunale con sentenza del 5 marzo 2020, occorre ritenere che il signor RI 1 non ha subito una perdita di guadagno durante il periodo di disdetta, lo stesso infatti gli è stato interamente riconosciuto dal datore di lavoro con il versamento dell'indennità di buona uscita. Di conseguenza, in applicazione degli art. 1 1 cpv. 3 LADI e 10h OADI, egli è tenuto a restituire le indennità ricevute nel periodo febbraio-maggio 2019, corrispondenti al periodo di disdetta debitamente remunerato.

 

2. Sulla base delle affermazioni stesse del ricorrente, la prestazione di buona uscita non può essere interpretata come il valore di rinegoziazione contrattuale nell'ambito dell'art. 335a cpv. 2 CO. Nel presente caso, non è stato concluso un nuovo contratto a durata determinata come da lui affermato nelle sue precedenti contestazioni, bensì, le parti hanno firmato un accordo di rescissione anticipata del contratto (come del resto è denominato detto accordo).

 

3. La Cassa evidenzia come nel presente caso le prestazioni di disoccupazione versate al ricorrente nel periodo oggetto della restituzione, non sono state versate in base all'art. 29 LADI. Detto articolo è applicabile nei casi in cui sussistono dubbi giustificati circa l'esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell'assicurato nei confronti del suo ultimo datore di lavoro. Nel caso specifico, in un primo momento la Cassa ha ritenuto che il ricorrente avesse rinunciato alle sue pretese sottoscrivendo l'accordo di rescissione anticipata, pertanto non vi era alcun margine per applicare l'art. 29 LADI. ln seguito è emerso che le pretese dell'assicurato sono state integralmente riconosciute dal datore di lavoro, impedendo anche qui l'applicazione dell'art. 29 LADI. Del resto se le prestazioni di disoccupazione fossero state anticipate dalla Cassa ai sensi dell'art. 29 LADI, la stessa si sarebbe rivolta, conformemente alla surrogazione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, all'ex datore di lavoro del ricorrente al fine di ottenere il risarcimento di quanto versato al signor RI 1 nel periodo di disdetta. Invece, proprio allo scopo di evitare un doppio indennizzo del periodo di disdetta in favore dell'assicurato, la restituzione viene chiesta al ricorrente. (…)” (Doc. III)

 

                               1.5.   Il 10 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).                                  Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve restituire oppure no l’importo di fr. 13'833.--, corrispondente alle indennità di disoccupazione percepite dal 1° febbraio al 31 maggio 2019.

 

                                         L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.

                                         Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59c cpv. 4.

 

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

 

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

 

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.2.   L’art. 11 cpv. 1 LADI prevede che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

 

                                         L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

                                         Per “diritto al salario” ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO) oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO; STF 8C_267/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

 

                                         Secondo l’art. 11a cpv. 1 LADI “La perdita di lavoro non è computabile, finché prestazioni volontarie del datore di lavoro coprono la perdita di guadagno risultante dallo scioglimento del rapporto di lavoro (art. 11a cpv. 1 LADI). Le prestazioni volontarie del datore di lavoro sono considerate in quanto superano l’importo massimo di cui all’art. 3 cpv. 2 LADI, ossia fr. 148'200.- (art. 11a cpv. 2 LADI). Il Consiglio federale disciplina le eccezioni se le prestazioni volontarie sono destinate alla previdenza professionale (art. 11a cpv. 3 LADI).

                                         Facendo uso del potere di delega inserita nella LADI, il Consiglio federale ha precisato che sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l'articolo 11 cpv. 3 LADI (art. 10a OADI). I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione (art. 10f OADI; cfr. STF 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.4.).

                                         L’art. 10h OADI stabilisce quanto segue:

 

" 1Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.

 

2Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.”

 

                                         Nella sentenza 8C_674/2018 del 3 giugno 2019 consid. 3.5., citata sopra, l’Alta Corte ha rilevato che la dottrina sottolinea che l'art. 10f OADI e l'art. 10h OADI comprendono due situazioni relative ai contributi volontari del datore di lavoro. Esse sono considerate come occupazioni soggette a contributi, che si estendono oltre il periodo temporale di validità del rapporto di lavoro. Esse compensano in un certo senso la computabilità differita secondo l'art. 11a LADI della perdita di lavoro (cfr. Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, nota marginale 229, pag. 2333). L'art. 11a LADI è finalizzato a evitare un doppio indennizzo, a incitare in qualche maniera al versamento di prestazioni volontarie e a incoraggiare la destinazione di questi importi alla previdenza professionale (cfr. Boris Rubin, Commentaire de loi sur l'assurance-chômage, nota marginale 2 ad art. 11a LADI, pag. 115). Tali prestazioni volontarie sono quindi determinanti sia per il periodo di contribuzione sia per il calcolo del guadagno assicurato (cfr. Alfred Blesi, Abgangsentschädigungen des Arbeitgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenverischerungsrecht in: ARV/DTA 2006 pag. 88).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018.

 

                                         In una sentenza 8C_267/2016 del 13 febbraio 2017, pubblicata in DTF 143 V 161 e menzionata sopra, il TF ha deciso che un'indennità di uscita di quattro mesi accordata a causa di una ristrutturazione costituiva una prestazione volontaria, anche se derivava da un obbligo del datore di lavoro previsto da un regolamento comunale, che rinviava per analogia alla legislazione cantonale (consid. 4.5).

                                         Tuttavia, in quel caso di specie, l'indennità di uscita non raggiungeva la soglia richiesta per differire l'inizio del diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

                                         Più specificatamente la nostra Massima istanza ha indicato che in quel caso di specie l’indennità andava considerata quale prestazione assegnata in ragione del licenziamento da parte del datore di lavoro a causa della soppressione del posto di impiego al fine di attenuare le conseguenze economiche per il lavoratore.

                                         Non ci si trovava confrontati all’ipotesi contemplata dall’art. 10h OADI. Infatti l’assicurato era stato informato nel maggio 2013 dell’imminente soppressione del posto da fine giugno 2014 a seguito della fusione dei comuni in questione. Pertanto era stato rispettato il termine di preavviso di sei mesi previsto dalla legge cantonale sullo statuto della funzione pubblica del Canton Neuchâtel. Poco importava, quindi, che le parti avessero indicato nella convenzione del 12 giugno 2014, con cui avevano concordato di mettere fine al rapporto di impiego dal 30 giugno 2014, che il licenziamento era avvenuto di comune accordo, poiché ciò non significava ancora che il termine di disdetta non fosse stato rispettato.

                                         Nemmeno l’art. 11 cpv. 3 LADI era applicabile, in quanto presuppone un diritto a salario per un periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di impiego o un’indennità per disdetta anticipata.

                                         L’indennità versata dal Comune era, di conseguenza, una prestazione volontaria del datore di lavoro.

 

                                         Con giudizio 8C_427/2018 del 30 aprile 2019, pubblicato in DTF 145 V 188, l’Alta Corte ha poi stabilito, nel caso di un assicurato che ha convenuto di comune accordo con il datore di lavoro di mettere termine al rapporto di impiego, che gli importi relativi a un piano di compartecipazione agli utili sotto forma di "restricted stock units" (RSU) e "stock options" (SO), inclusi nell'indennità di partenza, costituiscono nel caso di specie prestazioni volontarie del datore di lavoro nel senso dell'art. 11a LADI.

 

                                         Infine con sentenza 8C_94/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 9 pag. 269 e SVR 2020 ALV Nr 21 pag. 65, il TF ha deciso che in applicazione dell’art. 11 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’articolo 10h OADI, se il datore di lavoro versa al lavoratore una liquidazione sulla base di un accordo di risoluzione consensuale che copra tutte le pretese salariali per la rinuncia dei diritti previsti dall’articolo 336c capoverso 2 CO, la perdita di lavoro non è computata

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020.

 

                               2.3.   Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurato ha lavorato dal novembre 2007 alle dipendenze della RI 1 (cfr. doc. 290; 293).

                                         Il 31 marzo 2011 è stato concluso tra il datore di lavoro e il ricorrente un nuovo contratto da cui emerge, da un lato, che quest’ultimo, dal 1° maggio 2011, ha assunto la funzione di __________ presso il __________ con il grado di procuratore.

                                         Dall’altro, che la retribuzione corrispondeva a fr. 94'000.-- suddivisa in 12 mensilità, oltre a un’indennità pranzo pari a fr., 180.-- al mese e che il contratto poteva essere disdetto da entrambe le parti con un preavviso di un mese se il rapporto di lavoro durava da meno di un anno, di due mesi se il rapporto durava da uno a cinque anni e di tre mesi se la durata era stata superiore a cinque anni (cfr. doc. 305).

 

                                         Il 27 settembre 2011 è stato previsto che dal 1° ottobre 2011 il contratto avrebbe potuto essere disdetto con un termine di preavviso di quattro mesi (cfr. doc. 304).

 

                                         Dal 1° febbraio 2017 l’assicurato è stato promosso al rango di vicedirettore. Lo stipendio è aumentato da fr. 110'000.-- (dal 1° gennaio 2015) a fr. 120'000.-- dal 1° febbraio 2017, pari a fr. 10'000.-- al mese. Il datore di lavoro ha precisato che allo stipendio lordo non avrebbe più potuto essere aggiunta l’indennità pasto, per cui nella dichiarazione d’imposta avrebbe potuto essere dedotto l’intero importo per le spese supplementari per doppia economia domestica (cfr. doc. 303; 257-268).

 

                                         La __________, con scritto del 9 gennaio 2018 (recte: 2019), ha comunicato alla Sezione del lavoro e ai dipendenti che entro il 31 gennaio 2019 sarebbe stata costretta a effettuare un licenziamento collettivo, per motivi economici, di un effettivo massimo di 17 persone (cfr. doc. 300).

 

                                         Il 24 gennaio 2019 il datore di lavoro e l’insorgente hanno concluso un Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro secondo cui il rapporto di impiego si sarebbe interrotto il 31 gennaio 2019. Il datore di lavoro ha riconosciuto all’assicurato un’indennità di buona uscita straordinaria di fr. 50'000.-- lordi, comprensivi delle ferie maturate e non godute (23 giorni), nonché del salario relativo al periodo di disdetta ordinario (cfr. doc. 375-376).

 

                                         L’assicurato si è annunciato per il collocamento il 28 gennaio 2019 a partire dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 326).

 

                                         La Cassa, con conteggi del 19 aprile 2019, ha erogato le indennità di disoccupazione con effetto dal 1° febbraio 2019 (cfr. doc. 286; 287; 285; 189).

 

                                         L’11 novembre 2019 la Cassa ha, però, emesso un ordine di restituzione relativo alle indennità di disoccupazione dei mesi da febbraio a maggio 2019, pari a fr. 13'833.--, in quanto, a seguito dell’opposizione dell’insorgente contro la sospensione di 45 giorni inflittagli in applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LADI per avere rinunciato a un periodo di disdetta di quattro mesi (cfr. doc. 203) - poi annullata con decisione su opposizione del 6 novembre 2019 (cfr. doc. 147) -, ha preso atto che il pagamento della somma di fr. 50'000.-- contemplata nell’Accordo di rescissione anticipata copriva il salario concernente il periodo di disdetta ordinario e le ferie maturate e non godute e che quindi il diritto alle prestazioni LADI doveva essere riconosciuto all’assicurato dal 1° giugno 2019 (cfr. doc. 144; consid. 1.2.).

 

                                         La Cassa, il 27 luglio 2020, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento dell’11 novembre 2019 (cfr. A; consid. 1.2.).

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte evidenzia innanzitutto, quanto già rilevato nei fatti, e meglio di aver stabilito, con sentenza 38.2019.66 del 5 marzo 2020, cresciuta in giudicato incontestata, che l’importo di fr. 50'000.-- assegnato al ricorrente il 24 gennaio 2019 da parte della __________ non costituiva una prestazione atta ad aumentare il guadagno assicurato, ai sensi dell’art. 23 LADI, bensì aveva l’effetto di rendere non computabile per un certo periodo la perdita di lavoro subita dell’assicurato in virtù dell’art. 10h OADI (cfr. consid. 1.1.).

 

                                         In effetti, come rilevato nella sentenza appena menzionata, la somma di fr. 50'000.-- riconosciuta dal datore di lavoro all’assicurato contestualmente all’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del 24 gennaio 2019 aveva lo scopo di coprire in particolare la corresponsione del salario relativo al periodo di disdetta ordinario.

 

                                         Del resto il ricorrente stesso, il 5 maggio 2019, ha indicato alla Cassa che l’importo in questione andava a remunerare, tra l’altro, il periodo di disdetta al quale non aveva rinunciato (cfr. doc. 197).

 

                                         Inoltre il 14 giugno 2019 egli ha scritto alla Cassa:

 

" (…)

- Nell’accordo di risoluzione è esplicitato che l’importo eccedente pagato nel mese di gennaio è a compensazione del periodo di preavviso (4 mesi) e dei 23 giorni di vacanza come indicato nell’accordo. Questi importi erano dovuti dalla banca contrattualmente (…)” (Doc. 186)

 

                                         E’ vero che, sentito dalla Cassa il 6 agosto 2019, il ricorrente ha dichiarato che nei 50'000.- sono inclusi i 4 mesi di salario e le ferie ma non vi è un conteggio dettagliato che permette definire il corretto pagamento di queste mensilità” (cfr. doc. 169)

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che egli non nega che la somma riconosciutagli dalla __________ comprendesse la retribuzione dei mesi di disdetta.

 

                                         L’art. 335a cpv. 2 CO richiamato dall’insorgente (cfr. doc. I) non gli è d’altronde di alcun ausilio.

                                         L’art. 335a CO enuncia:

 

" 1Non possono essere stipulati termini di disdetta diversi per il datore di lavoro e per il lavoratore; ove siano stipulati, vale quello più lungo.

 

2 Tuttavia, se il datore di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro o ha manifestato l’intenzione di disdirlo per motivi economici, termini di disdetta più brevi possono essere stipulati a favore del lavoratore per accordo, contratto normale o contratto collettivo.”

 

                                         Secondo la regolamentazione d’eccezione di cui al cpv. 2 dell’art. 335a CO termini di disdetta più brevi possono essere concordati unicamente a favore del lavoratore (cfr. STF 8C_665/2018 del 15 aprile 2019 consid. 5.1.), ciò che non risulta nel caso di specie.

                                         In casu, inoltre, decisiva è la circostanza che in ogni caso l’accordo concluso tra la __________ e l’assicurato prevedeva un importo destinato alla copertura dei mesi di disdetta ordinaria.

 

                                         Ne discende che l’assicurato, tramite la corresponsione - risultante dal conteggio di salario del gennaio 2019 (cfr. doc. 257) - dell’importo di fr. 50'000.--, è stato perlomeno retribuito per i mesi di disdetta che nel suo caso corrispondevano a quattro (cfr. doc. 304; 2.3.), e meglio, considerata l’interruzione di comune accordo del rapporto di impiego stabilita il 24 gennaio 2019 con effetto al 31 gennaio 2019 (cfr. doc. 379), da febbraio a maggio 2019 per un salario di fr. 40'000.-- (fr. 10'000 x 4 mesi; cfr. consid. 2.3.).

                                         La questione di sapere se l’ammontare della buona uscita abbia coperto tutte le spettanze dell’insorgente (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non compete a questa Corte.

 

                               2.5.   Alla luce di quanto esposto al considerando precedente, occorre concludere che il ricorrente, nei mesi da febbraio a maggio 2019, ha beneficiato di indennità di disoccupazione a cui non aveva oggettivamente diritto, visto che non presentava una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 11 cpv. 3 LADI; 10h OADI; consid. 2.2.).

 

                                         In simili condizioni, questa Corte ritiene che, essendo in presenza di decisioni iniziali (conteggi delle indennità di disoccupazione da febbraio a maggio 2019 del 19 aprile 2019, del 6 maggio 2019 e del 4 giugno 2019; cfr. doc. 286; 287; 285; 189) emesse dalla Cassa - a cui il 26 febbraio 2019 era pervenuto l’Accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (cfr. doc. 373) - senza dubbio errate e la cui correzione ha un’importanza rilevante (fr. 13'833.--), nella presente evenienza siano adempiuti i presupposti di una riconsiderazione ex art. 53 cpv. 2 LPGA delle stesse (in proposito, si veda la giurisprudenza citata al consid. 2.1.).

                                     

                                         In concreto, pertanto, sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente durante il periodo febbraio – maggio 2019.

 

                                         Per inciso va osservato che la Cassa ha manifestamente salvaguardato il termine di perenzione annuo di cui all’art. 25 cpv. 2 LPGA valido fino al 31 dicembre 2020 (“Il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione).

                                         Dal 1° gennaio 2021 il termine di perenzione relativo è di tre anni; cfr. RU 2020 pag. 5137).

 

                                         Infatti va osservato, senza che siano necessari particolari approfondimenti, da una parte, che le indennità di disoccupazione per i mesi da febbraio 2019 sono state versate a partire da aprile 2019 (cfr. conteggi del 19 aprile 2019, doc. 286; 287), dall’altra, che la decisione formale mediante la quale l’amministrazione ha preteso la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite è stata emanata già l’11 novembre 2019 (cfr. doc. 144).

 

                               2.6.   A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 13'833.--, corrispondenti alla somma delle indennità di disoccupazione percepite nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2019 (fr. 368.65 + fr. 387.10+ fr. 4'828.35+ fr. 8'248.90; cfr. doc. 286; 287; 285; 189; 145).

 

                                         Ritenuto che l’insorgente non aveva diritto a prestazioni LADI nel lasso di tempo citato, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate.

 

                                         La parte ricorrente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta da rimborsare.

 

                                         In conclusione, questo Tribunale non può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata del 27 luglio 2020.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti