Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2020.45

 

rs

Lugano

1 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 agosto 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, dopo essere stato licenziato con effetto immediato il 21 dicembre 2019 dalla __________ di __________ dove è stato attivo dal 7 marzo 2016 nel Servizio esterno vendita - Rackjobbing (assistenza) per i clienti contrattuali (cfr. doc.33=B; C; 21), si è annunciato per il collocamento presso l’URC di __________ il 27 dicembre 2019 con effetto da quel giorno (cfr. doc. 1).

 

                               1.2.   Con decisione del 7 aprile 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI per avere fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta, rilevando:

 

" (…) Lei si era annunciato in disoccupazione chiedendo il pagamento delle indennità dal 27.12.2019 al 50% in quanto è inabile al 50%.

Con diversi scritti al nostro indirizzo ci ha orientato in merito alla procedura che lei ha adottato con il proprio legale nei confronti del suo ex-datore di lavoro __________. ln particolare ha contestato le modalità per le quali si è giunti alla rescissione del contratto in essere. Con scritto del 5.04.2020, considerato come la sua pratica risulta essere a tutt'oggi inevasa presso la Pretura di __________, ha chiesto alla cassa di voler procedere per evadere la sua pratica.

Visto quanto sopra la cassa emana la presente decisione come da sua richiesta del 5.04.2020.” (Doc. 25)

 

                               1.3.   La Cassa, il 1° luglio 2020, ha emesso una decisione su opposizione con la quale, da un lato, ha annullato la sospensione di 45 giorni. Dall’altro, ha stabilito che RI 1 ha tuttavia diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2020, in quanto il periodo regolare di disdetta è stato riconosciuto - tramite transazione giudiziale - dalla Pretura di __________.

                                         La Cassa ha così motivato il proprio provvedimento:

 

" (…) Nella fattispecie, la nostra Amministrazione ha riletto attentamente la diversa corrispondenza intercorsa tra le parti ed è evidente che, la problematica tra l'Assicurato ed il datore di lavoro, è iniziata con l'inabilità a causa di malattia inizialmente al 100%, in seguito al 50%, da parte del Sig. RI 1.

Il rapporto di lavoro è divenuto sempre più teso e le parti contraenti non sono riuscite a trovare una soluzione adeguata per conciliare le condizioni di salute dell'Assicurato, orario lavorativo e i relativi guadagni quale venditore.

Dal verbale di udienza del 29 maggio 2020, rilasciato dalla pretura di Locarno-Campagna, si evince:

“(…) TRANSAZIONE GIUDIZIALE - 1. A liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza del rapporto di lavoro e di locazione tra le parti, ed anche nei confronti della __________, e dato atto che la disdetta immediata notificata dalla datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 è ingiustificata, la convenuta __________ verserà al signor RI 1, l'importo di fr. 11'500.- entro 30 giorni dal presente accordo. (…)”. (…)” (Doc. B=33)

 

                               1.4.   Contro la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione già dal 24 dicembre 2019.

                                         A sostegno della propria pretesa la parte ricorrente ha dapprima indicato che l’assicurato, siccome si è trovato confrontato con un licenziamento in tronco, ha inoltrato, tramite l’avv. RA 1, un’istanza di conciliazione alla Pretura di __________ per la tutela dei propri diritti.

                                         Al riguardo è stato precisato:

 

“(…) per la discussione in Pretura, in sostanza l'assicurato segnalava di ritenere il licenziamento in tronco come ingiustificato e per questo, oltre allo stipendio dovuto siano al termine ordinario del contratto di lavoro (indennità), pure pretendeva anche il pagamento di un'indennità supplementare (ex art. 337c CO). Per quanto attiene l'indennità, in concreto va segnalato che siccome l'assicurato all'epoca era inabile al lavoro nella misura del 50% e per questo anche al beneficio delle indennità giornaliere da parte della __________, assicuratore presso il quale la spettabile __________ di __________ aveva assicurato i suoi dipendenti per la perdita di guadagno in caso di malattia, a titolo di indennità a far tempo dal 24 dicembre 2019 era rivendicato il pagamento dello stipendio ipotetico sino al termine del rapporto di lavoro nella misura del 50%. Per l'indennità supplementare si è invece piuttosto considerato l'aspetto punitivo della stessa. (…)” (Doc. I pag. 2)

 

                                         Il rappresentante dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, ha poi addotto:

 

" 2.

Per la perdita di guadagno subita dal 24 dicembre 2019, l'assicurato si è prontamente annunciato alla Cassa chiedendo il pagamento delle indennità di disoccupazione. Quest'ultima, invece di versare le proprie prestazioni all'assicurato così da garantirgli un reddito sostitutivo per poi far valere la surroga nei confronti del datore di lavoro nel contesto della procedura giudiziaria già avviata dall'assicurato, ha optato per una sanzione che in concreto gli ha permesso di non versare indennità. Questa situazione ha obbligato l'assicurato a chiedere un aiuto all'assistenza sociale e non da ultimo pure l'ha obbligato ad avviare un contenzioso parallelo contro la Cassa. Ad oggi ancora l'assicurato segnala delle difficoltà con la Cassa che a più riprese calcola erroneamente i diritti alle indennità e meglio così come anche confermato dalla stessa Cassa che poi corregge i suoi errori (cfr. doc G: corrispondenza con Cassa di disoccupazione).

Prove:       come sopra. ln particolare:

- doc. G:     corrispondenza con Cassa di disoccupazione.

 

3.

Nel frattempo, dinnanzi al Segretario assessore della competente Pretura di __________ la procedura civile è giunta ad una soluzione e meglio mediante transazione giudiziale si è stabilito che “… la disdetta immediata ... è ingiustificata ... __________ ... verserà al signor RI 1 ... l'importo di fr. 11’500.-…” (cfr. doc. D: verbale di udienza).

 

(…) così come si evince anche leggendo la transazione giudiziale (cfr. doc. D) in alcun modo appare corretto stabilire che “… il periodo regolare di disdetta è stato regolarmente riconosciuto dalla Pretura di __________ ..." (cfr. doc. B). Dal canto suo, il Segretario assessore della Pretura di __________ ha infatti solo confermato che “ … la disdetta immediata ... è ingiustificata" (cfr. doc. D) e che a titolo di risarcimento “ … __________ ... verserà al signor RI 1 l'importo di fr 11'500.- …” (cfr. doc. D). Per le parti l'intenzione era quella di stabilire unicamente un'indennità supplementare (riparare il torto subito a causa di una “... disdetta immediata ... ingiustificata ...”); in alcun modo era intenzione delle parti compensare la perdita di guadagno e ciò anche perché quest'ultima doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della __________. Tra le altre cose, quanto appena riferito è confermato dall'assicurato (cfr. test: assicurato) e non da ultimo pure dal datore di lavoro (cfr. doc. E: e-mail) che nel frattempo all'assicurato pure ha rilasciato il certificato di salario limitatamente sino al 23 dicembre 2019 (cfr. doc. F: certificato di salario).

 

A queste condizioni, assodato che in concreto la “… disdetta immediata … [è] … ingiustificata…” (cfr. doc. D) e che quindi entra in considerazione quanto disposto nell'art. 337c CO, risultando che a far tempo dallo scorso 24 dicembre 2019 1'assicurato non ha percepito alcuno stipendio (nemmeno sotto forma di indennità), dal 24 dicembre 2019 all'assicurato dev'essere riconosciuto il diritto ad indennità di disoccupazione. (…)

 

7.

Il pagamento (dell'indennità supplementare ex art. 337c CO) da parte del datore di lavoro all'assicurato, che non è da intendere salario e come tale non può quindi costituire una pretesa di risarcimento ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 LADI (cfr. DTF del 17.08.2004, inc n C 72/04; cfr. DTF 123 V 5, consid. 5; cfr. anche RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 11 cpv. 3 N 34 e ad art. 13 N 23). Quanto domandato sopra appare quindi conseguentemente ancora più giustificato. (…)” (Doc. I pag. 3-5)

 

                               1.5.   Nella sua risposta del 21 settembre 2020 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.6.   La parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con scritto del 1° ottobre 2020 (cfr. doc. V; VII + 1/6).

 

                               1.7.   La Cassa ha preso posizione al riguardo il 12 ottobre 2020 (cfr. doc. IX).

 

                               1.8.   L’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, ha presentato ulteriori osservazioni il 23 ottobre 2020 (cfr. doc. XI).

 

                               1.9.   Il 2 novembre 2020 la parte resistente ha formulato alcune puntualizzazioni (cfr. doc. XIII).

 

                             1.10.   L’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, si è infine pronunciato riguardo al caso concreto il 6 novembre 2020 (cfr. doc. XV).

 

                             1.11.   Il 9 novembre 2020 il doc. XV è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XVI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della vertenza è la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa abbia riconosciuto a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° marzo 2020 e non dal 24 dicembre 2019, come invece richiesto dal ricorrente.

 

                               2.2.   Un assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione, tra l’altro, se ha subito una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LADI).

 

                                         L’art. 11 cpv. 1 LADI enuncia che la perdita di lavoro è computabile se provoca una perdita di guadagno e dura almeno due giorni lavorativi interi consecutivi.

 

                                         L’art. 11 cpv. 3 LADI prevede che non è computabile la perdita di lavoro per la quale il disoccupato ha diritto al salario o a risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro.

                                         Per “diritto al salario” ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 LADI si intende il salario dovuto per il periodo posteriore allo scioglimento del rapporto di lavoro, rispettivamente il salario dovuto in caso di mancato rispetto del termine di disdetta (art. 335c CO) oppure in caso di disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO).

                                         La nozione di “risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro” concerne principalmente le pretese fondate sugli art. 337b e 337c cpv. 1 CO. Può pure trattarsi di prestazioni in contanti versate dal datore di lavoro e destinate a compensare, per i dipendenti che lasciano la loro funzione prima dell’età legale di pensionamento, la perdita dei vantaggi economici derivante dal prepensionamento (cfr. STF 8C_267/2016 del 13 febbraio 2017 consid. 3.2., pubblicata in DTF 143 V 161).

 

                                         L’assicurato che è stato licenziato in modo ingiustificato non ha pertanto diritto a indennità di disoccupazione fino a quando gli viene pagato il salario da parte del datore di lavoro. I giorni retribuiti sono in ogni caso da computare quale periodo di contribuzione ai sensi dell’art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 5.1.; DTF 133 V 515; DTF 119 V 494; STCA 38.2019.40 del 25 maggio 2020; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, ad art. 13, N. 23 pag. 125).

 

                                         Riguardo all’art. 11 LADI, Boris Rubin (“Assurance - chômage et service public de l’emploi”, Ed. Schulthess, Ginevra/Zurigo/Basilea 2019, pag. 23-24) rileva:

 

" (…)

3 Perte de travail non indemnisable

 

107 Selon l'art. 11 al. 3 LACI, n'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail. L'art. 29 LACI déroge à cette règle.

Certe disposition permet une indemnisation en cas de doutes quant au bien-fondé de la créance envers l'employeur et en cas de perspectives de recouvrement aléatoires (N 452). Les pertes de travail entrant dans le champ d'application de l'art. 11 al. 3 LACI entrainent un report du début du délai-cadre d'indemnisation.

 

a)    Droit au salaire

 

108 Le droit au salaire dont il est question à l'art. 11 al. 3 LACI se rapporte à la période qui suit la résiliation des rapports de travail. Il s'agit donc du salaire dû en cas de non-respect du délai de congé (art. 335 CO) et en cas de résiliation en temps inopportun (art. 336c CO). Il ne vise pas, par exemple, l'indemnisation d'heures supplémentaires non compensées (art. 11 al. 4 LACI). La notion de «salaire» au sens de l'art. 11 al. 3 LACI se recouvre en grande partie avec celle du salaire déterminant prévue par l'art. 5 al. 2 LAVS.

(…).

 

b) Droit à une indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail

 

111 Les prétentions dont il est question ici sont principalement celles fondées sur les art. 337b CO (réparation due à l'employé ayant donné son congé immédiat pour juste motif avéré) et 337c al. 1 CO (indemnité due à l'employé licencié de façon immédiate mais sans juste motif). Il peut s'agir aussi de perte d'avantages économiques dans des cas particuliers. Il ne s'agit pas des prétentions fondées sur les art. 336a et 337c al. 3 CO, lesquelles ne font pas partie du gain assuré AVS. (…)

 

                               2.3.   Come visto, le pretese fondate sull’art. 337c cpv. 1 CO rientrano nella nozione di “risarcimenti a cagione dello scioglimento anticipato del rapporto di lavoro” di cui all’art. 11 cpv. 3 LADI.

 

                                         L’art. 337c cpv.1 CO concerne i licenziamenti ingiustificati (cfr. in proposito l’art. 337 cpv. 1 CO: Il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi (…)” e il cpv. 2: “È considerata causa grave, in particolare, ogni circostanza che non permetta per ragioni di buona fede di esigere da chi dà la disdetta che abbia a continuare nel contratto.”) e prevede:

 

" 1 Il lavoratore licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse ces­sato alla scadenza del termine di disdetta o col decorso della durata determinata dal contratto.”

 

                                         I cpv. 2 e 3 dell’art. 337c CO enunciano:

 

" 2 Il lavoratore deve lasciar dedurre quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

3 Il giudice può obbligare il datore di lavoro a versare al lavoratore un’indennità ch’egli stabilisce secondo il suo libero apprezzamento, tenuto conto di tutte le circostanze; l’indennità non può però superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore.”

 

                                         In una sentenza 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 il Tribunale federale ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Lorsque l'employeur communique une résiliation extraordinaire pour justes motifs (art. 337 CO), les rapports de travail cessent en fait et en droit le jour même où le congé est communiqué, peu importe qu'il soit justifié ou injustifié (TERCIER ET AL., op. cit., n. 3110 p. 419 et n. 3116 p. 419/420), que son exercice soit jugé tardif par la suite en procédure (arrêts 4C.291/2005 du 13 décembre 2005 consid. 3 et 4; 4C.348/2003 du 24 août 2004 consid. 3.3) ou qu'il ait été donné pendant une période de protection contre les licenciements en temps inopportun (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 596; cf. consid. 5.4 ci-dessous). Le travailleur n'a ni à protester contre le licenciement injustifié, ni à continuer à offrir ses services. 

Si les conditions de l'art. 337 al. 1 CO ne sont pas remplies, le travailleur a droit à des indemnités pécuniaires à charge de l'employeur (art. 337c al. 1 à 3 CO). Tout d'abord, il a droit à ce qu'il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ordinaire (art. 337c al. 1 CO; ATF 125 III 14 consid. 2b et c), sous déduction de ce qu'il a épargné par suite de la cessation du contrat de travail, ainsi que du revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou du revenu auquel il a intentionnellement renoncé (art. 337c al. 2 CO). Ensuite, l'employé peut avoir droit à une indemnité supplémentaire, que le juge doit fixer en tenant compte de toutes les circonstances et qui ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire (art. 337c al. 3 CO); le juge doit tenir compte notamment d'une faute concomitante du travailleur (ATF 121 III 64 consid. 3c). En principe, cette indemnité couvre le tort moral subi par le travailleur (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 408). Ce n'est que dans des cas particulièrement graves, dans lesquels l'indemnité de l'art. 337c al. 3 CO serait insuffisante, qu'une indemnité pour tort moral peut être allouée en sus (arrêt 4A_218/2012 du 24 juillet 2012 consid. 2.3). 

(…).

En revanche, le congé extraordinaire immédiat, même donné pendant une période de protection de l'art. 336c CO, est exclusivement régi par les art. 337 ss CO, peu importe que celui-ci s'avère en définitive tardif ou injustifié (arrêt 4C.413/2004 du 10 mars 2005 consid. 2.4; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, op. cit., n. 14 ad art. 336c CO; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 594). (…)”

                                     

                                         Per quanto attiene specificatamente all’art. 337c cpv. 1 CO, da una sentenza 4C_232/2004 del 26 agosto 2004 consid. 2.1. della nostra Massima Istanza risulta quanto segue:

 

" 2.1 Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Que la résiliation immédiate soit justifiée ou non, le contrat de travail prend fin immédiatement, en droit. 

La prétention du travailleur fondée sur l’art. 337c al. 1 CO est donc une créance en dommages-intérêts, qui inclut non seulement le salaire, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271/272). 

 

                                         Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995, pag. 358 N. 2910) ha osservato:

 

" (…) L’indemnité est une créance en dommages-intérêts (ATF 117 II 270, JdT 1992 I 398; RSJ 1992 297) et non une prétention de nature contractuelle (un “salaire”). Sous l’ancien droit, la prétention du travailleur était de nature contractuelle car l’on considérait que le contrat prenait fin en fait mais non en droit (anc.CO 337c I; cf. ATF 111 II 358, JdT 1986 I 492; 103II 274, JdT 1978 I 94*). Le travailleur recevait par conséquent un “salaire” et non une indemnité et il était en principe tenu d’offrir ses services. Bien que l’indemnité soit maintenant considérée comme une créance en dommages-intérêts, elle ne pourrait pas être réduite en raison d’une faute concomitante du travailleur (RSJ 1993 344); cette faute ne pourrait être prise en considération que pour fixer l’indemnité supplémentaire de l’art. 337c III (n. 2915; FF 1984 II 636; ég. TC VD, JU-TRAV 1991 45; note ad SJ 1990 657). (…)”

 

                                         In una sentenza 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019 l’Alta Corte, in relazione all’art. 337c cpv. 3 CO, ha precisato:

 

" (…)

5.1. L'art. 337c al. 3 CO prévoit qu'en cas de résiliation immédiate injustifiée, le juge peut allouer au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, en tenant compte de toutes les circonstances, mais sans dépasser l'équivalent de six mois de salaire.  

Cette indemnité, qui s'ajoute aux droits découlant de l'art. 337c al. 1 CO, revêt une double finalité, à la fois réparatrice et punitive, quand bien même elle ne consiste pas en des dommages-intérêts au sens classique, car elle est due même si la victime ne subit ou ne prouve aucun dommage; revêtant un caractère  sui generis, elle s'apparente à la peine conventionnelle (ATF 135 III 405 consid. 3.1 p. 407; 120 II 209 consid. 9b p. 214). Sauf cas exceptionnel, elle doit être versée pour tout licenciement immédiat dénué de justes motifs (ATF 133 III 657 consid. 3.2 p. 660 et les arrêts cités) (…)”

 

                                         In proposito cfr. pure STF 9C_43/2018 del 19 ottobre 2018 consid. 5.3.1.

 

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che l’assicurato, il 7 marzo 2016, ha iniziato a lavorare alle dipendenze della __________ (cfr. doc. C; 21; consid. 1.1.).

                                         Egli è stato inabile al lavoro per malattia al 100% dal 22 agosto al 27 ottobre 2019, al 50% dal 28 al 31 ottobre 2019 e dall’11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, nuovamente al 100% dal 27 maggio al 7 giugno 2020 (cfr. doc. 8-16; G).

 

                                         La __________, per il periodo agosto – dicembre 2019, gli ha versato delle indennità giornaliere relative all’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno LCA. Il 13 gennaio 2020 l’assicuratore ha comunicato alla Cassa che le ulteriori prestazioni sarebbero state rivalutate non appena in possesso della rispettiva documentazione medica (cfr. doc. 18).

 

                                         Il 21 dicembre 2019 il ricorrente, dopo un intenso scambio di messaggi di posta elettronica e scritti da ottobre a dicembre 2019 con la datrice di lavoro, è stato licenziato con effetto immediato (cfr. doc. C; 21; consid. 1.1.).

 

                                         Il 24 dicembre 2019 l’assicurato ha contestato la disdetta del contratto di lavoro pretendendo il pagamento dello stipendio e della tredicesima. La datrice di lavoro, il 30 dicembre 2019, ha però ribadito la propria decisione di disdire il contratto con effetto immediato causa gravi motivi (cfr. doc. C pag. 3-4; 21).

 

                                         L’insorgente si è annunciato per il collocamento presso l’URC di Locarno il 27 dicembre 2019 con effetto da quel giorno (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 4 febbraio 2020 l’insorgente, rappresentato dall’avv. RA 1 ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di conciliazione contro la __________ e la __________ “per ottenere, in una vertenza in materia di diritto del lavoro (cfr. artt. 319ss CO e 243 CPC), che le parti siano convocate all’udienza di conciliazione per discutere le domande dell’istante (…)” (cfr. doc. C pag. 1), e meglio segnatamente:

 

" (…) Siccome nel caso concreto la disdetta con effetto immediato non è giustificata, all’istante le convenute sono tenute al pagamento dello stipendio (indennità), della tredicesima e dei rispettivi contributi sociali e previdenziali (persi siccome non pagati) perlomeno dal 24 dicembre 2019 sino alla fine del mese di febbraio 2020 (fr. 1'148.- + fr. 2'290.- + fr. 2'290.- +  fr. 840.- = fr. 6'568.-); segnatamente, all’istante le convenute pure sono tenute a versare le indennità giornaliere previste per contratto (cfr. WYLER / HEINZER, Droit du travail, 4eme édition, pag. 297ss).

Segnatamente, ai sensi dell’art. 335 CO nel caso concreto dalla datrice di lavoro convenuta per il licenziamento ingiustificato l’istante ha diritto a un’indennità (indennità supplementare). Su questa indennità sono dovuti interessi moratori al 5% dal 1. gennaio 2020. Per la determinazione di quest’ultima in concreto il giudice pure dovrà tenere conto che all’istante la stessa datrice di lavoro ha disdetto il contratto di locazione e non da ultimo pure ha già dato comunicazione a tutti i suoi clienti dell’interruzione della collaborazione lavorativa con effetto immediato.

L’indennità (supplementare) domandata, sommata con un’indennità per torto morale e tutte le altre precedenti pretese, porta l’istante ad un importo rivendicato complessivo che per il momento, con riserva di modifica in proseguo di procedura ed a dipendenza delle risultanze istruttorie, risulta per ora di circa fr. 30'000.-. (…)” (Doc. C pag. 7)

 

                                         In sede di udienza pretorile davanti alla Segretaria assessore avv. __________, rinviata dal 13 marzo al 29 maggio 2020 (cfr. doc. 21), dopo la discussione, le parti sono giunte alla seguente transazione giudiziale:

 

" (…)

1.    A liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza del rapporto di lavoro e di locazione tra le parti, ed anche nei confronti della __________, e dato atto che la disdetta immediata notificata dalla datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 è ingiustificata, la convenuta __________ verserà al signor RI 1, __________, l’importo di fr. 11'500.- entro 30 giorni dal presente accordo.

2.    Entro lo stesso termine, la parte convenuta restituirà la valigia e il microonde in suo possesso e di proprietà dell’istante per il tramite dell’Avv. __________, unitamente al certificato di lavoro.

3.    La causa è stralciata dal ruolo, senza prelevare né tassa, né spese.” (Doc. D)

 

                                         Nel frattempo la Cassa, con decisione del 7 aprile 2020, aveva sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI per avere fornito al datore di lavoro motivo di disdetta (cfr. doc. 25; consid. 1.2.).

                                         Tale provvedimento è stato annullato con decisione su opposizione del 1° luglio 2020, nella quale la Cassa ha stabilito che il ricorrente ha tuttavia diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° marzo 2020, in quanto il periodo regolare di disdetta è stato riconosciuto dalla Pretura di __________ tramite transazione giudiziale del 29 maggio 2020 nella quale le parti hanno convenuto che la __________ avrebbe versato all’assicurato l’importo di fr. 11'500.-- (cfr. doc. B=33; consid. 1.3.).

 

                                         In un messaggio di posta elettronica del 18 agosto 2020, indirizzato all’avv. ), ha asserito:

 

" le allego il certificato di salario 2019 del Sig. RI 1, lo stipendio come da conteggi trasmessi, comunque già inoltrati ai vari enti (AVS-Cassa Pensione-Fisco) sono tutti fino al 23.12.2019 non è dunque possibile cambiare le date, anche perché sarebbe una truffa!

L’indennità ricevuta tramite decisione giudiziaria è un’indennità dunque non è riportata nei certificati.” (Doc. E)

 

                                         Nel proprio ricorso del 28 agosto 2020 l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto il riconoscimento del diritto alle indennità di disoccupazione già dal 24 dicembre 2019, facendo valere in buona sostanza che la somma di fr. 11'500.-- corrisponde unicamente a un'indennità supplementare. Al riguardo è stato precisato che in alcun modo era intenzione delle parti compensare la perdita di guadagno, anche perché quest'ultima doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

 

                                         Pendente causa la Cassa ha interpellato la __________ come segue:

 

" (…) L’Avvocato, inizialmente, aveva indicato come richiesta, il periodo di disdetta regolare, dal 24 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020 con altre spese, pari a CHF. 6'568.- (cfr. punto 7 - dell'Istanza di conciliazione del 4 febbraio 2020 inviata alla Pretura di __________) e danni causati dalla disdetta abusiva, in conformità dell'art. 337c CO.

Per cui, visto quanto sopra, la disdetta regolare sembrava essere integrata in questo importo di CHF. 11'500.- (nell'ambito della procedura in Pretura, se vi è un danno per disdetta abusiva, vengono riconosciuti uno, massimo due mesi per disdetta abusiva - anche se la legge ne prevede sei).

Ora, nell'atto di ricorso, l'Avvocato del Sig. RI 1 sostiene che questa somma di CHF. 11'500.-, corrisponde unicamente al risarcimento del danno per disdetta abusiva, in applicazione dell'art. 337c del CO. (…)” (Doc. 34)

 

                                         L’8 settembre 2020 __________ ha risposto:

 

" (…) la transazione giudiziaria di Fr. 11'500.-- è il frutto di un calcolo che considerava il periodo della disdetta abusiva dal 01 gennaio al 29 febbraio, i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale, le rivendicazioni insensate del Sig. RI 1 sui precedenti conteggi concernenti le quote salario LPP/AVS/ spese viaggio e altro che si era inventato nell'udienza in pretura, dedotte le mie rivendicazioni poiché il Sig. RI 1 abitava in un mio appartamento che aveva abbandonato senza regolare preavviso e lo aveva lasciato in uno stato putrido e pietoso.

Il Sig. RI 1 è fuori dai nostri libri paga dal 24.12.2020 (recte: 2019), così come dalla quota LPP e AVS/IPG/AI.

La transazione è stata fatta considerando tutte le rivendicazioni sopra esposte. (…)” (Doc. 35)

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto, che, come appena visto, la Cassa, l’8 settembre 2020, pendente causa ha interpellato la __________, chiedendole se con la somma di fr. 11'500.-- concordata nella transazione giudiziaria del 29 maggio 2020 sia stato pagato all’assicurato il periodo di disdetta regolare oppure se, come indicato nel ricorso dall’Avv. RA 1, tale cifra si riferisca solamente al risarcimento per disdetta abusiva (cfr. doc. 34; consid. 2.4.).

 

                                         Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il passaggio all'autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STFA C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a degli atti istruttori mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.

 

                                         Di transenna il TCA osserva che si sarebbe evitata la necessità di esperire degli accertamenti pendente causa, se invece di decidere il posticipo dell’apertura del termine quadro al 1° marzo 2020 unitamente alla decisione su opposizione del 1° luglio 2020 con la quale è stata annullata la sospensione di 45 giorni ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI del 7 aprile 2020 (cfr. doc. B=33; consid. 1.3.), fosse stata emanata una decisione formale relativa alla data di inizio del diritto all’indennità di disoccupazione.

                                         In applicazione dell’art. 43 LPGA (cfr. STF 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.; DTF 136 V 113 consid. 5.2.), l’amministrazione avrebbe così potuto procedere agli approfondimenti del caso durante la procedura di opposizione.

 

                                         Per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67; STF 9C_222/2020 del 18 giugno2020 consid. 4.3.), ritenuto in particolare il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso a rinviare gli atti alla Cassa per emettere una decisione su opposizione concernente l’apertura del termine quadro, in quanto in casu, tutto ben considerato e ritenuto tra l’altro che il TCA gode di pieno potere cognitivo, “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2).

 

                               2.6.   In concreto dalla “Conferma di registrazione nel sistema COLSTA” emerge che l’assicurato si è annunciato per il collocamento il 27 dicembre 2019 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

 

                                         L’iscrizione in disoccupazione non comporta automaticamente l’apertura di un termine quadro per la riscossione di prestazioni che invece dipende dall’adempimento dei presupposti del diritto a percepire indennità di disoccupazione previsti all’art. 8 LADI (cfr. art. 9 cpv. 2 LADI: ll termine quadro per la riscossione decorre dal primo giorno nel quale sono adempiuti tutti i presupposti per il diritto alla prestazione”; STF 8C_62/2009 del 9 giugno 2009 consid. 5.2.; STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid 2.10.), fra i quali l’avere subito una perdita d lavoro computabile ex art. 8 cpv. 1 lett. b (cfr. consid. 2.2.).

                                     

                                         Giusta l’art. 11 cpv. 3 LADI non è data perdita di lavoro computabile in caso di pretese fondate sull’art. 337c cpv. 1 CO a seguito di licenziamento con effetto immediato ingiustificato – il quale esplica ad ogni modo i propri effetti con la conseguente fine immediata del contratto di lavoro –, ossia in caso di risarcimento di quanto un assicurato avrebbe guadagnato se il rapporto di impiego fosse terminato alla scadenza del termine della disdetta ordinaria (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

 

                                         Al riguardo va evidenziato che l’insorgente, il 24 dicembre 2019, ha contestato senza indugio il licenziamento con effetto immediato del 21 dicembre 2019, pretendendo il pagamento dello stipendio e della tredicesima (doc. 21; consid. 2.4.)

 

                                         Inoltre, a seguito della conferma della disdetta immediata del contratto di impiego da parte della ex datrice di lavoro del 30 dicembre 2019 (cfr. doc. 21; consid. 2.4.), l’assicurato ha inoltrato alla Pretura di __________ un’istanza di conciliazione, in particolare, contro la __________, da cui emerge che il medesimo ha chiesto, in primo luogo, il pagamento dello stipendio fino al mese di febbraio 2020 per complessivi fr. 6'568.--, in secondo luogo, un’indennità per torto morale (cfr. doc. C; consid. 2.4.)

 

                                         Nella transazione giudiziale del 29 maggio 2020, nella quale è stato riconosciuto che la disdetta immediata notificata dalla ex datrice di lavoro il 21 dicembre 2019 era ingiustificata (il contratto termina comunque a seguito del licenziamento con effetto immediato benché non vi siano giustificati motivi; cfr. consid. 2.3.), è stato peraltro convenuto che la __________ avrebbe corrisposto al ricorrente la somma di fr. 11'500.-- a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa a dipendenza, segnatamente, del rapporto di lavoro e di locazione tra le parti (cfr. doc. D; consid. 2.4.).

 

                                         La __________, l’8 settembre 2020, ha per di più precisato che l’ammontare di fr. 11'500.-- è il frutto di un calcolo che considerava, tra l’altro, il periodo di disdetta (di due mesi conformemente al contratto di lavoro - doc. 21 - e all’art. 335c cpv. 1 CO) e i giorni dal 24 dicembre al 31 dicembre, il torto morale.

                                         Il fatto che il 18 agosto 2020 la SA avesse indicato trattarsi di indennità (cfr. doc. E) non esclude la componente di risarcimento del salario, visto che non è uno stipendio vero e proprio, nel senso di una pretesa di natura contrattuale (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         Ne discende, perciò, viste le specifiche richieste dell’insorgente relative al pagamento dei salari fino a febbraio 2020, che l’importo di fr. 11'500.-- è comprensivo anche degli stessi.

 

                                         L’indennità giusta l’art. 337c cpv. 3 CO si aggiunge, del resto, ai diritti derivanti dall’art. 337c cpv. 1 CO che sono prioritari (cfr. consid. 2.3., in particolare STF 4A_372/2016 del 2 febbraio 2017 e STF 4A_173/2018 del 29 gennaio 2019).

                                         E’ vero che, come fatto valere dalla parte ricorrente (cfr. doc. VII pag. 2; XI pag. 2; doc. XV), dalla transazione giudiziale non risultano dovuti anche i contributi sociali, che di principio sono compresi nell’indennità giusta l’art. 337c cpv. 1 CO (cfr. STF 4A_458/2018 del 29 gennaio 2020 consid. 6.2.1.).

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che, a differenza del caso in cui siano contemplati gli oneri sociali dove si deve concludere che non si tratti di un’indennità ex art. 337c cpv. 3 LADI (cfr. STFA C63/06 dell’11 ottobre 2006; C 248/01 del 25 aprile 2002), qualora in relazione a un importo non siano esplicitamente previsti gli oneri sociali, non può essere escluso a priori, senza un esame delle circostanze della fattispecie, che si tratti comunque di un risarcimento giusta l’art. 337c cpv. 1 LADI per salari connessi alla disdetta ordinaria. 

 

                                         In simili condizioni, il TCA ritiene che l’ex datrice di lavoro, tramite il riconoscimento della somma di fr. 11'500.--, che è ampiamente superiore a due mensilità di stipendio (il salario lordo dell’assicurato al 100% era pari a fr. 4'450 - cfr. doc. 6 - ma va tenuto conto che egli, dall’11 novembre 2019 al 26 maggio 2020, era inabile al lavoro al 50%; cfr. doc. 2.4.) abbia accordato al ricorrente, in primo luogo, l’indennità ex art. 337c cpv. 1 CO, corrispondente ai salari (di gennaio e febbraio 2020) che avrebbe ricevuto in caso di disdetta ordinaria (cfr. a contrario STF 8C_595/2018 del 29 novembre 2018 e STF 8C_10/2019 del 13 febbraio 2020).

 

                                         L’asserzione ricorsuale secondo cui l’importo di fr. 11'500.-- costituisce unicamente un’indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO, poiché la perdita di guadagno doveva essere garantita dalle indennità della Cassa e della __________ (cfr. doc. I pag. 4; 1.4.; 2.4.) non consente di giungere a una soluzione differente della vertenza. In effetti essa si scontra con l’obbligo generale di ridurre il danno che incombe alla persona che richiede delle prestazioni (cfr. 8C_10/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 6.2.; STF 8C_463/2018 del 14 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_465/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 4.3.3.; DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014 pag. 155).

 

                                         Infine l’insorgente contesta il fatto che la Cassa non abbia versato le indennità di disoccupazione giusta l’art. 29 LADI ritenendo chiara la sua colpa e sostiene che la parte resistente, se avesse applicato l’art. 29 LADI, avrebbe potuto vantare dei diritti nei confronti della SA (cfr. doc. XI pag. 3-4).

                                         Al riguardo il TCA si limita a indicare che se si realizzano le condizioni di cui all'art. 29 cpv. 1 LADI (“Se sussistono dubbi giustificati circa l’esistenza, per il periodo della perdita di lavoro, di pretese dell’assicurato, nei confronti del suo ultimo datore di lavoro riguardanti il salario o il risarcimento ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3, oppure circa il soddisfacimento di tali pretese, la cassa versa comunque l’indennità di disoccupazione”) il requisito della perdita di lavoro computabile risulta soddisfatto per legge, in virtù di una presunzione assoluta. L’art. 29 cpv. 2 LADI prevede ad ogni modo una cessione legale secondo cui il debitore è liberato nei confronti del creditore, ma deve versare la prestazione al terzo che ha svincolato il creditore. In altri termini il creditore perde il credito che avrebbe potuto far valere contro il datore di lavoro nella misura delle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione versategli. Di conseguenza, nel caso in cui le pretese risultino fondate, l'assicurato non è tenuto a restituire le indennità di disoccupazione, bensì la Cassa dispone, quale contropartita, di un credito contro il datore di lavoro di cui il lavoratore non può più disporre. Una retrocessione del credito al lavoratore è pertanto inammissibile (cfr. STCA 38.2015.14 del 21 dicembre 2015 consid. 2.2.).

                                         Di conseguenza l’assicurato, in relazione alla perdita di guadagno, non può comunque essere indennizzato due volte per lo stesso periodo.

 

                               2.7.   Nell’impugnativa è stato indicato quale teste l’assicurato (cfr. doc. I).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato di essere a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda (cfr. doc. I).

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

                                         L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

 

                               2.8.   Alla luce di tutto quanto esposto la decisione su opposizione del 1° luglio 2020 deve essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti