Incarto n.
38.2020.49

 

CL/gm

Lugano

1° febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1 si è iscritto in disoccupazione il 1° dicembre 2019 (dopo che il rapporto lavorativo che lo legava alla __________ di __________ era giunto a conclusione, a seguito della disdetta intimata dal datore di lavoro, il 29-30 novembre 2019; cfr. co. 3, pag. 1 e 2) con immediata disponibilità all’impiego a tempo pieno in qualità di disegnatore tecnico, grafico, incisore ed ogni altra professione adeguata.

                                         Con decisione su opposizione del 3 settembre 2020, la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 22 giugno 2020 (cfr. doc. 18) ed ha negato a il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che la residenza del medesimo si trova in Italia, di sorta ch’egli deve essere considerato come un vero frontaliere, “che in Svizzera ha costituito tutt’al più una dimora temporanea (secondaria)”. Al riguardo l’amministrazione ha ritenuto:

 

" (…) In Ticino, egli ha due figli maggiorenni avuti dalla prima moglie, oltre ad una sorella in un istituto per disabile a __________. L’assicurato ha inoltre dichiarato che quando lavorava nella Svizzera __________, a __________, risiedeva presso la madre, a __________, mentre la moglie di occupava quotidianamente della stessa. Quando rientravano in Ticino per il fine settimana la portavano con loro. Ha inoltre dichiarato che prima della pandemia, non essendovi abbastanza spazio nell’appartamento di __________, durante la settimana soggiornava in tale Comune, mentre il fine settimana si recava a __________ (cfr. verbale del 31 maggio 2020, R1/R6, pag. 1, 2).

Il signor RI 1 risulta aver risieduto in Ticino, dapprima a __________ (fino al 2015), in seguito a __________ (fino al 31 gennaio 2020). Mentre dal 1° febbraio 2020 si è annunciato presso il Comune di __________ (cfr. attestazioni di domicilio agli atti). In quest’ultimo Comune, ha dichiarato di risiedere presso amici di lunga data, senza aver un contratto di locazione scritto, in un appartamento di quattro locali. L’interessato ha prodotto, unitamente all’opposizione, il contratto di locazione (doc. D) relativo ai signori __________ con il proprio locatore, rispettivamente una dichiarazione (doc. C) dei medesimi, stante la quale, a causa della pandemia di coronavirus (marzo 2020) non è potuto rimanere al domicilio di __________ ed è rimasto in Italia per poter curare la madre.

L’ultimo luogo di lavoro del signor RI 1, fra il 2014 ed il 2019 è __________, Canton __________. Il contratto di lavoro è stato rescisso dalla società datrice di lavoro il 12 settembre 2019 con effetto al 29 novembre 2019.

Il 4 dicembre 2019 l’interessato ha compilato il modulo “informazione integrative per l’iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento (URC)” indicando, nell’apposita tabella, il nome della moglie (__________) ed il seguente indirizzo: __________ Italia. Tale formulario risulta essere stato nuovamente compilato il 30 gennaio 2020 e completato con l’aggiunta dei nominativi dei figli __________ e __________, residenti a __________.

 

3.2.

In base ai documenti agli atti, appare indubbio che nel Cantone Ticino l’interessato abbia importanti legami familiari derivanti dal matrimonio con la prima moglie, dalla quale ha avuto due figli residenti in Ticino, ora maggiorenni. L’interessato contribuisce tutt’oggi al mantenimento di uno dei due figli agli studi, come peraltro evincibile dalla documentazione bancaria agli atti nonché dalla documentazione prodotta unitamente all’opposizione (doc. E: e-mail della signora __________ del 28 maggio 2020).

Il 1° settembre 2019 il signor RI 1 ha concluso un contratto di locazione per un'abitazione a __________ (__________, Italia), della durata di 4 anni (rescindibile con preavviso di tre mesi) per una porzione di casa su due piani composta da PT: ingresso, soggiorno cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone; P1: tre camere, bagno e balcone completamente arredata, concessa al signor RI 1 quale conduttore "per sé e per i familiari conviventi' con effetto dal 1° settembre 2019 (cfr. contratto di locazione prodotto nell'ambito dell'accertamento esperito dall'UG il 14 luglio 2020).

Previamente allo scioglimento del matrimonio con la prima moglie (avvenuto il 27 gennaio 2016), il signor RI 1 era domiciliato ad __________. A partire dal 20 aprile 2015 risulta essersi trasferito a __________, ove ha coabitato con un amico. Mentre il 31 gennaio 2020 egli ha notificato al servizio controllo abitanti la propria partenza per __________.

L'interessato ha anche dichiarato che quando lavorava a __________ risiedeva a __________ (Canton __________) durante la settimana, luogo in cui erano presenti sia la madre che la seconda moglie, sposata il 20 dicembre 2019 (cfr. verbale 31 maggio 2020, R1, pag. 1).

Ciò premesso, non v'è luogo di dubitare che l'interessato abbia legami affettivi e di amicizia in Ticino. Per quanto riguarda la situazione abitativa, l'interessato ha apertamente dichiarato come l'appartamento di __________ non fosse adatto ad ospitare lui stesso, la moglie e la madre e che, peraltro, data la sua situazione di disoccupazione, ha incontrato difficoltà nel reperire un alloggio in Ticino, seppure abbia cercato "disperatamente" una sistemazione (cfr. verbale R5, pag. 2, R43, pag. 5).

(…).

 

3.3.

Nel caso concreto vi è, da un lato, un contratto di locazione a Mesenzana indicante un inizio il 1° settembre 2019. Dall'altro lato, l'assicurato ha dichiarato che fintanto che ha lavorato a __________ (fine novembre 2019), risiedeva a Le Lode con la moglie, la quale si occupava della madre e che i fine settimana la portavano sempre con sé in Ticino (cfr. verbale R1, pag. 1). Dalla documentazione bancaria agli atti è dato evincere il pagamento della pigione dell'ente locato a __________ a partire dal mese di ottobre 2019, tramite girata bancaria. Per il resto, gli estratti bancari relativi ai mesi compresi fra settembre e dicembre 2019 indicano unicamente prelevamenti in Svizzera, senza che si possa inferire che, in quello specifico periodo, l'assicurato facesse regolare rientro a __________. Gli estratti in parola indicano essenzialmente una presenza in Svizzera. Di fatto, risulta un unico prelevamento di CHF 400.-- effettuato nella fascia di confine, più precisamente a __________ (Svizzera) il sabato 23 novembre 2019. Al riguardo, va considerato quanto emerso dal verbale del 31 maggio 2020 (pag. 4):

(…).

 

D30: Nell’anno precedente l’iscrizione in disoccupazione, quindi quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da parenti/amici)?

R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando tornavo dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________ evitando così le colonne di traffico tra __________ e __________).

(…).

 

Pure chiaramente evincibili dalla documentazione bancaria sono i pagamenti e prelevamenti nella Svizzera __________, come anche il versamento di importi mensili sul conto della ex moglie (apparentemente, a copertura degli obblighi di mantenimento verso il figlio agli studi).

Alla luce di quanto precede, non appaiono sussistere elementi che consentano di concludere ad una residenza effettiva in Italia prima della fine del mese di novembre 2019.

 

3.4.

Premesso quanto precede, occorre comunque esaminare la fattispecie dal profilo del diritto interno (8 cpv. 1 let c LAD I).

Al riguardo, è accertato che dal mese di dicembre 2019 la moglie dell'interessato si sia fisicamente trasferita a __________, dal momento che sul modulo "Informazioni integrative" compilato il 4 dicembre 2019 il signor RI 1 ha indicato che la moglie risiedeva in tale località, situata in __________, Italia.

A partire da gennaio 2020, l'assicurato si è dichiarato partente da __________, notificandosi a __________ presso i coniugi __________ dal 1° febbraio 2020.

Ora. Ritenuto che l'assicurato ha sottoscritto un contratto di locazione a suo nome, con inizio al 1°settembre 2019 e che il rapporto di lavoro a __________ è terminato il 29 novembre 2019, appare fuori di dubbio che, risiedendo la moglie a __________ dal dicembre 2019, il centro degli interessi dell'interessato sia da situare in tale Comune. Questo, almeno a contare dal 20 dicembre 2019, data in cui il signor RI 1 ha contratto matrimonio con la signora de __________. Peraltro, la contestuale presenza della madre dell'assicurato, a Mesenzana, non fa che rafforzare tale conclusione.

Occorre pertanto convenire, come ritenuto nella decisione impugnata, che il signor RI 1 ha, a tutti gli effetti, costituito una residenza effettiva in Italia e che la situazione a __________ (notificata solo a fine gennaio 2020) costituisce, al più, una dimora secondaria. Occorre anche dare atto del fatto che la decisione impugnata nega il diritto alle indennità di disoccupazione solo a partire dal 15 maggio 2020. Questo non significa, tuttavia, che tale decisione sia da ritenersi corretta, sotto il profilo temporale. Su questo punto, vi sarebbe invero margine per una reformatio in peius.

Infine, occorre rilevare come i legami con la Svizzera (in particolare il Ticino), ove l'interessato ha i figli avuti dal primo matrimonio (nel frattempo divenuti maggiorenni e con i quali non convive) ed una sorella, oltre alla ex moglie, passino in secondo piano rispetto al fatto di avere contratto matrimonio con una persona residente in Italia ed al fatto di aver stipulato un contratto di locazione per un'abitazione familiare a __________, Italia, nella quale ha risieduto anche con la madre, purtroppo deceduta nel mese di aprile 2020. L'esito della presente vertenza non può mutare neppure alla luce della rescissione di tale contratto. A detta del signor RI 1, la moglie lo raggiungerà a settembre 2020 (cfr. scritto del signor RI 1 datato 18 agosto 2020 all'UG, nel quale preannuncia tale arrivo presso i coniugi __________ a __________). Tuttavia, ai fini della determinazione della residenza effettiva in Svizzera, tale situazione (convivenza in un appartamento di 4 locali, con altri due coniugi ai quali è intestato l'ente locato) non può essere considerata quale residenza effettiva. In altri termini, allo stadio attuale non vi sono elementi agli atti che consentano di ritenere plausibile la residenza del signor RI 1, unitamente alla moglie, presso i precitati coniugi. Di conseguenza, l'assicurato non può essere ritenuto idoneo al collocamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. f LADI, non essendo adempiuto uno dei presupposti del diritto alle indennità di disoccupazione (residenza in Svizzera).” (cfr. doc. 25, pag. 4-9)

 

                               1.2.   Contro questa decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA – con istanza d’ammissione al gratuito patrocinio -, postulando l’annullamento della decisione su opposizione, il riconoscimento del diritto a percepire indennità di disoccupazione e l’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

                                        

                                         A sostegno della tesi ricorsuale il legale, e meglio in relazione alla pretesa residenza in Svizzera del proprio assistito, ha segnatamente addotto quanto segue:

 

" La decisione impugnata rifiuta di tenere in considerazione il fatto che il ricorrente – rimasto momentaneamente bloccato in Italia durante il periodo del lockdown – fosse ciò nonostante da considerare ai fini della legislazione contro la disoccupazione come domiciliato in Svizzera. Ciò, contro l’evidenza del fatto che in Italia non ha mai lavorato, né prima né dopo tale periodo, non vi ha mai eletto domicilio e il suo soggiorno è stato di brevissima durata, condizionato dalle necessità della Mamma, ora deceduta a __________ dove aveva fatto ritorno, trasferitasi nei pressi di __________ per un certo periodo, trattenuto involontariamente presso di lei dal blocco di ogni attività dovuto alla nota pandemia.”,

 

                                         precisando che:

 

" Le vicissitudini che anno visto come attore il qui ricorrente sono state da lui riferite in maniera completa, fedefacente e soprattutto onesta, anche della breve residenza in Italia e delle sue ragioni. Questi resoconti evidenziano, a non avere dubbi, come il medesimo non abbia mai cercato altra possibilità di lavoro se non in Svizzera, dove peraltro ha sempre lavorato, ovviamente pagando regolarmente i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione.

Peraltro, è stato talmente onesto nel riferire agli organi della disoccupazione le sue condizioni di residenza – comunque solo momentanee – per essere penalizzato, così come fatto dalla decisione impugnata!

(…). Ribadisce pertanto, circostanze che risulta chiaramente dal sunto della sua vicenda, di non avere mai avuto e di non avere alcun legame con l’Italia, paese dove solo temporaneamente si è venuta a trovare la nuova moglie, sposata peraltro solo a fine dicembre 2019, dove si è trasferita al seguito la madre dell’opponente, di cui si occupava e si è occupata sino al suo decesso.

Sta di fatto che, essendo deceduta la Mamma del ricorrente, non vi sono più ragioni perché questa rimanga in Italia, il contratto di locazione per l’appartamento della stessa – sciaguratamente concluso a nome del ricorrente – è stato disdetto, e anche la moglie ha fatto rientro in Svizzera. Di modo che più neanche l’apparenza formale su cui si è basata la decisione impugnata ormai di fatto sussiste.

(…)

In ogni caso, ritiene il ricorrente che l’interpretazione e l’applicazione della legge fatta propria dalla Sezione del lavoro sia viziata di formalismo eccessivo e violazione del principio di proporzionalità.

(…).

In ogni caso, ribadisce il ricorrente come fino al 15 maggio 2020, il suo domicilio svizzero gli è stato riconosciuto, tanto è vero che ha potuto beneficiare delle prestazioni assicurative. Dopo tale data, non ha assunto alcun altro domicilio, anche se per il breve periodo ricordato ha risieduto a __________. Orbene, ai sensi dell’art. 24 CC “il domicilio si una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro”. Ragione di concludere che il suo domicilio è rimasto sempre lo stesso, proprio perché non si può sostenere davvero, a pena di un formalismo eccesivo e di un arbitrio, che nel breve periodo del lockdown abbia assunto un nuovo domicilio in Italia!” (doc. I, pag. 2-5)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 18 settembre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   Il rappresentante dell’insorgente, con scritto del 23 dicembre 2020 - dopo che il TCA gli aveva impartito un primo termine, scaduto infruttuosamente, di 20 giorni per trasmettere “il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria” (cfr. doc. III), quindi ne aveva sollecitato il patrocinatore con scritto del 3 dicembre 2020 (cfr. doc. VII), concedendo, poi, due ulteriori proroghe per provvedere nel senso di quanto richiesto (cfr. doc. VIII e X) - ha inoltrato a questo Tribunale la documentazione a supporto dell’istanza di amissione all’assistenza giudiziaria, e meglio il certificato debitamente vidimato dall’Autorità comunale ed i documenti giustificativi (cfr. doc. XI ed allegati).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 15 maggio 2020 (allorquando l’erogazione delle prestazioni è stata interrotta), oppure no.

 

                               2.2.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                         In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

 

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

 

                                         In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato in Ticino, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                         L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

 

                                         In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

 

                                         In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                         Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

 

                               2.3.   Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.2.)

 

                                         Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

                                         In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                         In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                         RI 1, nato __________ 1963, di nazionalità svizzera (cfr. doc. 1 e 2), è stato attivo dall’aprile 2014 al 29-30 novembre 2019 alle dipendenze della __________, in qualità di “__________” (cfr. doc. 2 e 3). In data 12 settembre 2019, la datrice di lavoro ha disdetto (a valere per il 29-30 novembre 2019; cfr. doc. 3, pag. 1 e 2) il rapporto di lavoro con il qui ricorrente a causa di una ristrutturazione aziendale (cfr. doc. 3, pag. 2).

 

                                         Egli si è, quindi, iscritto in disoccupazione con effetto dal 1° dicembre 2019 (cfr. doc. 1).

 

                                         Il 26 maggio 2020, dopo che in data 15 maggio 2020 l’assicurato aveva comunicato telefonicamente all’URC di trovarsi, come già era il caso non solo il 24 marzo 2020, bensì da fine gennaio 2020 (cfr. doc. 11), in Italia, la Sezione del lavoro - trasmettendogli, altresì, copia della “Richiesta di verifica dell’idoneità al collocamento del 15.05.2020” (doc. 11) - gli ha chiesto di completare, ai fini della procedura e dell’esame della sua richiesta di essere posto al beneficio delle indennità di disoccupazione, il formulario “Dichiarazioni della persona assicurata” (cfr.doc. 12 ed allegato).

 

                                         Il 2 giugno 2020 il ricorrente ha proceduto in tal senso. In particolare, l’insorgente ha fornito via mail le seguenti risposte:

 

" D1: Descriva la sua situazione familiare

R1: La mia situazione famigliare, ho due figli, uno è ancora in studio, mi sono sposato l’anno scorso, avrei esitato se avessi saputo che avrei perso il mio lavoro, una settimana prima d’avere chiesto al mio ex datore di lavoro un certificato che serviva ai documenti per la procedura di matrimonio, non ha avuto il coraggio d’avvisarmi che mi licenziava. Mia moglie ha una figlia in __________ che aiuto regolarmente finanziariamente. Fino quando lavorava a __________ mia moglie e io ci occupava quotidianamente di mia mamma. Ogni weekend veniva con noi in Ticino

(…).

D4: La residenza di __________, è un appartamento oppure una casa unifamiliare?

R4: Un appartamento, da amici che mi aiutano.

 

D5: Condivide la residenza di __________, con altre persone? Se sì, indicare nome, cognome e motivo della convivenza

R5: Sono amici di lunga data con lei eravamo insieme alla maternità, siamo stati anche colleghi da __________ e per poco tempo da __________ alla __________. Con lei (__________) siamo come fratello / sorella. E con lui (__________) ci conosciamo già dagli anni 80. Quando hanno saputo delle mie difficoltà che dovevo partire di __________ a __________, ci sono subito offerto la loro ospitalità. Ho cercato disperatamente un appartamento, ma purtroppo essendo senza lavoro, nessuno mi ha dato fiducia. Il colmo i pochi che avrebbe esserci d’accordo, sono rifiutati dal fatto che prendevo SwissCaution per garanzia d’affitto. (…)

 

D6: Oltre alla residente di __________, sono a sua disposizione altre soluzioni abitative in Svizzera? All’estero? (residenza principale, dei genitori, di vacanza ecc…)

R6: Prima quando lavoravo a __________ avrei potuto essere dalla mia mamma a __________. Siccome a __________ non c’è abbastanza spazio, prima il coronavirus ero lì durante la settimana e raggiungevo il weekend mia moglie che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia. Adesso con questo maledetto virus per forza rispetto i decreti. Non vedo l’ora di tornare ad una situazione “Normale” per stare di nuovo a __________ nell’attesa d’avere un lavoro che mi permetterà di avere di nuovo un appartamento.

 

D7: Ha altri parenti i quali risiedono in Svizzera? All'estero?

R7: Ho due figli che sono a __________, una sorella a __________ (in un istituto per disabili), Cugini nel cantone di __________, e altri cugini in __________, il resto della mia famiglia sono in __________.

 

D8: Signor RI 1, può confermare che nella residenza di __________ vi sono tutti i suoi effetti personali? Se no, come sono ripartiti i suoi effetti personali?

R8: Ho dei effetti personale un po' dappertutto certo che ne ho a __________, ne ho anche a __________ che dovrò recuperare appena potrò di nuovo passare il confino, ne ho a __________, ne ho dai i mei figli e ne ho in un box.

(…).

 

D30: Nell’anno che precede l’iscrizione in disoccupazione, quindi quando lavorava, quante volte alla settimana rientrava in Italia? (da parenti/amici)?

R30: L’anno precedente, ci venivo occasionalmente durante le ferie e ogni tanto per fare la spesa. Poi ci passavo quasi tutte le volte quando tornava dalla Svizzera __________, transitavo dal __________ per arrivare a __________ evitanti così le colonne di traffico tra __________ e __________.

 

D30bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr. 30), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti da 4 notti e più notti)

R30bis: Per questa domanda, mi spiace, non ho risposte, è com’è risposto al D30…

(…).

 

D31: Da quando si è iscritto in disoccupazione (01.12.2020) quante volte alla settimana è rientrato in Italia dalla sua famiglia (parenti/amici)?

R31: Allora dal 30 gennaio 2020 ero a __________, mia moglie stava a __________ insieme mia mamma, non avendo possibilità d'affittare un appartamento in Ticino essendo disoccupato (com'è già scritto prima) e avendo poche prospettive di ritrovare un lavoro in Svizzera __________, mia moglie insieme alla mia mamma sono venute abitare in Italia, paese di __________ dove piace molto a mia mamma perché da piccola veniva fare delle ferie da una zia. lo ero tra __________ in settimana e durante il weekend insieme loro, poi è arrivato questo CORONA VIRUS (forse ne avete sentito parlare) che mi ha costretto di rimanere fino ora in Italia!

 

D31bis: In occasione dei suoi rientri in Italia (vedi domanda nr. 31), quanto tempo rimaneva in Italia? (1 notte, 2 notti, 3 notti, da 4 e più notti)

R31 bis: Prima il CORONAVIRUS, solo il weekend e non tutti.

 

D32: Descriva dettagliatamente la residenza di __________ (num. locali, dettagliare ogni locale con anche la composizione del mobilio, quale mobilio già presente e quale acquistato, eccetera...)

R32: Ci sono 4 stanze all'entrata un piccolo corridoio, da lì di fronte leggermente sulla sinistra c'è sala da pranzo con la cucina semi-aperta in arcade, sulla sinistra mia camera di 12 m2 un letto matrimoniale un armadio a angolo, sulla destra in primo il salone (divano letto, TV, aquario e balcone) poi la camera matrimoniale e in fondo a sinistra il bagno (vasca a destra, toilette a canto e lavandino di fronte, ceramiche bleu nel fondo e grigie chiare negli muri.

 

D33: Quando si è trasferito a __________, ha eseguito un trasloco (trasporto di mobilio unitamente agli effetti personali)? Se si, con quale ditta di trasponi ha eseguito il trasloco?

R33: II trasloco fu organizzato con la mia auto, avendo Iì solo i miei affari personali, gli effetti d'igiene e il mio computer, mi seguono sempre dappertutto con me, com'è era sempre il caso quando lavoravo in Svizzera __________, dove vado li prendo insieme a me... Il resto dei miei mobili sono stati messi in un magazzino da un amico.                                      

 

D34: Signor RI 1, inerente la residenza di __________, per quale ragione risulta convivere con la coppia di coniugi __________?

R34 Siamo dei veri amici, com'è già scritto siamo come fratelli, mi hanno visto disperato, senza esitazione mi hanno accolto a casa loro.

 

D35: Signor RI 1, inerente la residenza di __________, concretamente come condivide gli spazi con i coniugi __________?

R35: Condividiamo molte cose, loro hanno la passione per dipingere, li aiuto per la realizzazione di quadri praticando diverse tecniche (acrilica, resina, ecc). Poi cuciniamo spesso insieme. Per il resto sono in maggioranza nella mia camera utilizzando il mio computer.

 

D36: Signor RI 1, prima della residenza di __________, nel periodo da aprile 2015 alla fine di gennaio 2020 aveva il suo domicilio a __________, è corretto? Per quale ragione ha convissuto quasi 5 anni con il signor __________?

R36: Con Sig. __________ più di 20 anni che ci conosciamo, abbiamo lavorato insieme a __________ e per __________. Dopo il mio divorzio (mai facile ho perso molto a tutti i livelli) mi era traslocato a __________, com'è le ho più meno accennato, ero in appartamento dove ci ho abitato solo una settimana e dove mi hanno fregato Fr 7000.00 di cauzione di garanzia. Nello stesso tempo ho avuto problemi di salute e il Signor __________ mi ha proposto d'abitare da lui

 

D37: Signor RI 1, inerente la residenza di __________, concretamente come condivideva gli spazi con il signor __________?

R37: Nella sua casa ci ha permesso d'essere quasi indipendenti. C'era nella parte inferiore un studio con bagno. Mangiavamo quasi sempre insieme (mi piace cucinare e sono piuttosto un buon cuoco)

 

D38: Signor RI 1, è corretto affermare che dopo la residenza di __________ ha usufruito di alloggi (residenze) presso terzi? (c/o __________ e c/o __________)

R38: Sì

 

D39: Signor RI 1, lei risulta coniugato con la signora __________ da dicembre 2019. Dove si colloca il domicilio di sua moglie? (indirizzo completo)

R39: __________

 

D40: Signor RI 1, per quale ragione lei risulta risiedere presso una coppia coniugati dal 2010 mentre sua moglie non risulta risiedere in Ticino?

R40: Per due motivi, non avendo un appartamento (sempre dal fatto che sono disoccupato) in Ticino, a __________ saremo stati troppo stretti, e lei è sempre vicina mia mamma.

 

D41: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto tempo passa effettivamente presso l'appartamento dei coniugi __________?

R41: Mi sembra che le ho accennato precedentemente, se non c'era il CORONAVIRUS 5 giorni / 7 minimo

 

D42: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia e che in Svizzera ha un domicilio presso terze persone; concretamente quanto tempo passa effettivamente presso la residenza in Italia?

R42: Com'è alla domanda D41 sarebbe senza il CORONAVIRUS il contrario 2 giorni / 7 al massimo

 

D43: Signor RI 1, ritenuto che la sua famiglia vive in Italia per quale ragione non ha portato sua moglie e sua madre in Svizzera?

R43: Avrei già fatto, avendo un appartamento adeguato in Ticino per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia di mia moglie e probabilmente per un bambino in prospettiva, senz'altro l'avrei fatto, anche se ne trovo un abbastanza comodo per 3 persone, l'avrei fatto, ma non penso che è di mia colpa se sono senza lavoro, e che i proprietari non ci fidano...Senza avendo perso il mio lavoro era nelle previsioni di trovare un appartamento per noi in Ticino, purtroppo...

 

D44: Signor RI 1, dal formulario "Azioni di reinserimento" si evince che dal mese di marzo 2020 lei risiede in Italia, è corretto? Se si, per quale ragione?

R44: Si purtroppo da quando fu dichiarata la pandemia del CORONAVIRUS che sono bloccato in Italia

 

D45: Signor RI 1, a partire da quale data lei risiede in Italia?

R45: Sia per i dati, sia per i nomi, ho un grosso problema di tenerli in memoria. Mi sembra che ero venuto un venerdì sera a rendere una visita alla mia mamma e che il giorno dopo non ci poteva più passare il confine, sarebbe da ricercare il quale giorno fu il primo decreto in vigore, mi sembra un’eternità, non so più se eravamo alla fine di gennaio o già in febbraio...

 

D46: Signor RI 1, ritenuto quanto esposto fino ad ora, quali sono le sue intenzioni inerente la sua situazione abitativa?

R46: Le mie intenzioni, sono state sempre d'avere la possibilità d'essere con mia tutta famiglia in Ticino, Ticino che ho sempre stimato, avendo un zio di __________ e una bis nonna ticinese. Ma come lo sa, senza un lavoro o di essere ricco avere un appartamento... Forse anche se non lo desiro per niente al mondo, chiedendo ai servizi sociali, avrò questa possibilità nella mia condizione attuale...

(…).

 

D48: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino ad ora, dove colloca la maggior parti dei suoi effetti personali?

R48: Per il momento la maggior parti dei miei effetti personali sono ancora a __________.

 

D49: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi professionali?

R49: Certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la ciliegia sulla torta, alla mia età non mi faccio molte speranze, avendo amici ex colleghi di __________ malgrado che II, hanno ancora più possibilità e sono addirittura più giovane di me, non soltanto hanno finito il loro diritto alla disoccupazione, ma da parecchie anni sono negli servizi sociali. Cerco di rimanere positivo, è già abbastanza duro così, altrimenti e facile di oltrepassare il filo del rasoio. Anche se non sono il tipo, dovrei farei una vita più socievole che mi darebbe più possibilità d'avere delle opportunità purtroppo giorno d'oggi funziona bene il pistone.... Sono pure disposto a cambiare ramo...

 

D50: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino ad ora, dove colloca il centro dei suoi interessi personali?

R50: È una domanda complessa, visto che tutto è legato, lavoro, vita di famiglia, onestamente l'importante per me d'avere la possibilità di poter andare avanti nella semplicità insieme alla mia famiglia, non ho pretese, certo d'avere un lavoro nel mio ramo e in Ticino sarebbe la ciliegia sulla torta.

 

D51: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino ad ora, dove risiede di norma durante la settimana (lunedì - venerdì)?

R51: Da quale ho dichiarato nel questo formulario, a cause del CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia. Prima la pandemia mi capitava di lasciare la Svizzera solo per il weekend...

 

D52: Signor RI 1, ritenuto complessivamente quanto dichiarato fino ad ora, dove risiede di norma durante i fine settimana (sabato - dolmenica)?

R52: Com'è alla domanda D51 e da quello dichiarato in questo formulario, a causa del CORONAVIRUS sono costretto e bloccato in Italia Prima la pandemia mi capitava di venire solo per il weekend trovare mia mamma in Italia... ” (cfr. doc. 13/1, pag. 1-2 e 4-6).

 

                                         Sempre nell’ambito della verifica dell’idoneità, la Sezione del lavoro, il 10 giugno 2020, ha chiesto al ricorrente – ritenuto che “(…) per quanto noto, i cittadini Svizzeri che al momento del blocco delle Regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in Italia, essi erano autorizzati a far rientro nel Paese di origine (…)” – di comprovare il fatto ch’egli fosse effettivamente stato impossibilitato a tornare in Svizzera (cfr. doc. 14).

 

                                         Questa la risposta fornita dal medesimo il giorno stesso:

 

" (…) Sono d’accordo con lei che avrei potuto durante questo periodo venir in Svizzera. Devo l’informale che avevo anche detto (…) che ero senz’altro disposto in bisogno di colloquio o appuntamento di lavoro, passare il confine senza nessuna esitazione, sapendo che non avrei più avuto la possibilità di rivedere mia mamma. Adesso in tutta onestà non ho rimorsi di questa decisione perché è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…) Mi sono “sacrificato” per assistere mia mamma (…).” (cfr. doc. 15)

 

                                         Agli atti figura, inoltre, uno scritto redatto dai coniugi __________, del seguente tenore:

 

 

 

" (…) Confermiamo:

Che il Signor RI 1, non ha potuto rimanere al domicilio __________, per via della pandemia del coronavirus (marzo 2020) ed è rimasto bloccato in Italia per potere curare sua mamma.

È tornato appena che la frontiera italiana fu riaperta verso la Svizzera, dal 4 giugno 2020.” (cfr. doc. 19, all. doc. C)

 

                                         Per quanto attiene, invece, all’ente locato dal ricorrente a Mesenzana (Italia), la Sezione del lavoro, con scritto del 14 luglio 2020, ha chiesto al medesimo di produrre copia del relativo contratto di locazione e di segnalare eventuali cambiamenti relativi alla sua situazione abitativa nel frattempo intervenuti (doc. 21). Dalla documentazione prodotta dall’insorgente, emerge che il contratto di locazione è stato stipulato (per la durata di 4 anni, suscettibile di essere disdetto con preavviso di 3 mesi) dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2023 (cfr. doc. 22/2) ed è, poi, stato disdetto dall’assicurato in data 1° giugno 2020 (cfr. doc. 22/1).

                                         Su questo punto giova, altresì, rilevare che con lo scritto trasmesso alla Sezione del lavoro in data 17 giugno 2020, l’istante ha comunicato quanto segue:

 

" Tengo a far notare che anche se il contratto era al mio nome, era perché l’ho firmato al posto di mia mamma che era in difficoltà a causa i suoi problemi di salute di farlo lei.” (cfr. doc. 22).

 

                                         In data 7 agosto 2020 la Sezione del lavoro, sempre nell’ambito della verifica dell’idoneità, ha chiesto al ricorrente di precisare se l’ente locato a __________ fosse ancora abitato dal medesimo e/o dalla di lui moglie e, in caso di risposta negativa, dove i due risiedevano a quel momento, mentre, in caso di risposta affermativa, per quando era prevista, esattamente, la fine della locazione (cfr. doc. 23).

 

                                         In data 18 agosto 2020, il ricorrente ha comunicato che la fine del rapporto di locazione e la restituzione delle chiavi dell’ente locato erano previste per il 31 agosto 2020, data a decorrere dalla quale la di lui moglie si sarebbe trasferita, in sua compagnia, a __________ (cfr. doc. 24 e 24/3)

 

                               2.4.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte, evidenzia preliminarmente che è la data della decisione su opposizione impugnata (nel presente caso: il 3 settembre 2020) che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_562/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_30/2018 del 17 luglio 2018 consid. 5.2.4.1.; STF 9C_32/2017 del 31 ottobre 2017; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2.; STF 9C_5/2012 del 31 gennaio 2012; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STFA I 525/04 del 15 aprile 2005 consid. 2).

 

                                         In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Sezione del lavoro ha ritenuto che il ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                         L’insorgente non ha concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

 

                                         Nel presente caso, il centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, e meglio a __________.

 

                                         È, infatti, a __________ che, almeno dal 4 dicembre 2019 al 31 agosto 2020, viveva la moglie del ricorrente, in una porzione di casa di 6.5 locali, locata dal ricorrente a decorrere dal 1° settembre 2019. La composizione dell’ente locato (e meglio come verrà illustrato nel prosieguo), la data di sottoscrizione e di inizio del contratto di locazione - antecedenti rispetto alla disdetta del rapporto di lavoro -, ed il fatto che la moglie risiedeva in provincia di __________ e la pretesa presenza, a __________, dalla madre dell’assicurato, almeno a decorrere dal 4 dicembre 2019, portano, infatti, a concludere che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava a in Italia.

 

                                         Relativamente alla situazione alloggiativa di __________ - che giova rilevare, seppur nei limiti temporali del potere cognitivo di questo Tribunale, essere rimasta immutata, ritenuto che il ricorrente almeno sino al 22 dicembre 2020, era ancora “ospitato provvisoriamente da amici” in “__________” (cfr. doc. XIbis) - l’insorgente ha riferito di alloggiare presso i coniugi __________, in un appartamento di 4 locali, che dovrebbe, però, fungere da abitazione familiare per due persone ed il cui contratto di locazione è sottoscritto unicamente dalla coppia in questione (cfr. doc. 19, all. D). Egli ha precisato di aver a propria disposizione una camera e che i propri effetti personali di uso quotidiano non si trovano stabilmente a __________, bensì, lo “seguono sempre dappertutto, (…) dove vado li prendo insieme a me...” (cfr. doc. 13/1, R33).

 

                                         L’assicurato, quindi, in Svizzera, è ospitato da amici di lunga data e non paga nessun affitto.

                                         Secondo questo Tribunale si tratta semplicemente di una residenza secondaria (cfr. STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STF 8C_511/2018 del 12 marzo 2019; STCA 38.2018.11 del 10 ottobre 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; STCA 38.2014.12 del 30 marzo 2015).

 

                                         Per quanto attiene all’ente locato ad uso abitativo a __________ (Italia) da parte del ricorrente “per sé e per i suoi familiari conviventi”, giova, invece, rilevare che il contratto di locazione è stato stipulato con effetto al 1° settembre 2019 e che la moglie e la madre del ricorrente, della quale la prima si prendeva cura, l’hanno occupato stabilmente quanto meno dal 4 dicembre 2019 (cfr. doc. 11/2 e 22/2), ritenuto che fino al termine del rapporto lavorativo con l’ex datrice egli, la moglie e la madre vivevano presso quest’ultima, a Le Locle, per poi spostarsi in Ticino nei fine settimana (doc. 13/1, pag. 1, D e R nr. 1).

                                         Trattasi, e meglio come risulta dal contratto di locazione, di una “porzione di casa su due piani”, così composta:

 

" PT: ingresso, soggiorno, cucina, locale lavanderia e caldaia, balcone; P1: tre camere, bagno e balcone. Completamente arredata” (cfr. doc. 22/2)

 

                                         e quindi, in sostanza, di quanto il ricorrente ha asserito che avrebbe cercato in Ticino (“un appartamento adeguato (…) per me, mia moglie, mia mamma, e per la figlia di mia moglie e probabilmente per un bambino in prospettiva”), se non avesse perso il proprio lavoro (cfr. doc. 13/1, pag. 5, D e R nr. 43). Sennonché dagli atti si evince che il medesimo ha firmato il relativo contratto di locazione ben prima della disdetta del rapporto lavorativo che lo legava all’ex datrice di lavoro, e meglio il 10 agosto 2019 (cfr. doc. 22/2, pag. 3).

 

                                         In concreto, quindi se già la situazione alloggiativa in Ticino del ricorrente non è chiara, nemmeno le sue dichiarazioni sull’ente locato a __________, nel senso in cui erano volte ad escludere che il centro dei suoi interessi personali si trovava nel Paese __________, sono parse lineari.

 

                                         Poco verosimile risulta, infatti, essere quanto indicato dall’insorgente che, (solamente) il 17 luglio 2020 ha dichiarato, per la prima volta, di aver effettivamente locato la porzione di casa a proprio nome, sottoscrivendo, però, il relativo contratto “al posto di mia mamma”, impossibilitata, per motivi di salute, a farlo (cfr. doc. 22).

                                         In merito, poi, all’asserzione secondo cui il ricorrente - che, comunque, “prima del coronavirus” lasciava __________ e “raggiungevo il weekend mia moglie che s’occupava di mia mamma a __________ in Italia” (cfr. doc. 13/1, pag. 3, D e R nr. 6 e nr. 31bis) - è stato “costretto a rimanere fino ora [ndr: 2 giugno 2020] in Italia” a causa della pandemia COVID-19 (cfr. doc. 13/1, pag. 4, D e R n 31), “sacrificandosi” per assistere la propria madre (cfr. doc. 15), si rileva, non solo, che, come rettamente fattogli presente dalla Sezione del lavoro “i cittadini Svizzeri che al momento del blocco delle regioni decretato dal governo Italiano si trovavano in Italia (…) erano autorizzati a far rientro nel Paese di origine” (doc. 14), ma anche che, contrariamente a quanto preteso, egli, tra quando ha detto di risiedere in Italia (“(…) fine di gennaio o già in febbraio” 2020, cfr. doc. 13/1, pag. 6, D e R nr. 45) ed il giugno 2020 (allorquando ha risposto alle domande postegli dalla Sezione del lavoro) è entrato più volte sul territorio elvetico (tornando, poi, in Italia), e meglio come risulta dai prelievi e dai pagamenti effettuati, segnatamente a:

-       __________ il 3 marzo 2020;

-       __________ il 7 ed il 9 marzo 2020, il 12 maggio 2020;

-       __________ il 10 marzo 2020;

-       __________ 21 marzo 2020;

-       __________ il 12 ed il 13 maggio 2020 (cfr. doc. 13/5, estratti conto dei mesi di marzo e maggio 2020).

 

                                         Il patrocinatore del qui ricorrente ha, inoltre, posto in evidenza il fatto che la madre del ricorrente, …__________, era “deceduta a __________ dove aveva fatto ritorno” (cfr. doc. I, pag. 2).

 

                                         Ciò posto, è emerso - ed al riguardo è utile evidenziare che anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C-776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS/RSAS 6/2016 pag. 582 segg.) – che la pubblicazione dell’annuncio funebre relativo alla scomparsa della madre dell’insorgente risale al 23 aprile 2020 (cfr. https://www.todesanzeigenportal.ch), e non conferma, quindi, quanto dichiarato dal medesimo che, con mail del 10 giugno 2020, aveva comunicato alla Sezione del lavoro che (…) è in questi giorni che mia mamma se n’è andata (…)” (cfr. doc. 15)”.

                                         Tutto ciò depone in favore del fatto che il ricorrente avrebbe potuto far rientro a __________ sostanzialmente in ogni momento e che, quindi, se è rimasto nella vicina Penisola è proprio poiché lì si trovava il centro dei suoi interessi personali, segnatamente la di lui moglie.

 

Se, d’un lato, quindi, è incontestato che il ricorrente ha, comunque, importanti legami con la Svizzera, ed in particolare con il Canton Ticino, dove risiedono i figli maggiorenni e la sorella, d’altro lato, è indubbio, che il centro dei suoi interessi personali era, con il grado di probabilità richiesto dalla giurisprudenza, a __________ dove si trovava la di lui moglie (sposata il 20 dicembre 2019 e che, nel frattempo, non risulta aver raggiunto il coniuge in Ticino), con la quale aveva prospettato la vita futura, di avere dei figli e la cui figlia residente in __________ aveva immaginato potesse, un domani, raggiungerli.

 

                                         In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato.

 

                               2.5.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell’art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L’art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

 

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11  Jeltes e.a., punti 31 e 32).  

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

 

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

 

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

 

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

 

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                         In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

                                         Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                         Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

 

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.   

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

                                        

                               2.6.   Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                         Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                         Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

 

                                         Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                         Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

 

                                         Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

                                     

                                         In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                         Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                         Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

 

                                         In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

 

                                         In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano - nella casa di proprietà dei genitori - sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

                                         Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 - dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

                                         Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

 

                                         Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso X. di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                         In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

                               2.7.   Nella presente fattispecie l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato alla Sezione del lavoro che, da quando le due vi si erano trasferite, vale a dire da inizio dicembre 2019, durante i fine settimana, si recava in Italia, raggiungendo la propria moglie e la propria madre.

                                         Egli è, come pure già rilevato, poi rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. Ciò quanto meno sino al 31 agosto 2020, data a decorrere dalla quale ha preso fine il contratto di locazione dell’abitazione di __________.

 

                                         Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.

 

                               2.8.   Deve ancora essere verificato se il ricorrente può essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

                                         La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

                  Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed all’ammissione al gratuito patrocinio

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

 

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto (RtiD), la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era adempiuto.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015;  STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

                               2.9.   La decisione su opposizione impugnata (sebbene, e meglio come già rilevato dalla Sezione del lavoro, “vi sarebbe invero margine per una reformatio in peius”; cfr. doc. 25, pag. 7) è, quindi, confermata.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda di gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti