Incarto n.
38.2020.51

 

CL/DC/gm

Lugano

25 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1 

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 24 luglio 2020 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 24 luglio 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione dell’8 maggio 2020 (cfr. pag. 231-236) ed ha negato a RI 1 - attiva dal 12 dicembre 2016 al 30 novembre 2019 in qualità di __________ presso la __________ succursale di __________ e dal 9 dicembre 2019 all’11 marzo 2020 presso la __________, in qualità di Sr. Recruiter - il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 marzo 2020. L’amministrazione ha, infatti, ritenuto che è una vera lavoratrice frontaliera, con residenza in Italia, ritenuto, in particolare, quanto segue:

 

" Nella prima dichiarazione agli atti, l’opponente afferma di recarsi regolarmente in Italia dai suoi genitori e, solitamente, di pernottarvi nel fine settimana, in media, 3-4 volte al mese.

Considerando quanto sopra descritto, in applicazione del principio della probabilità preponderante, ella è una vera lavoratrice frontaliera ai sensi dell’art. 1 lett. f RB e pertanto deve chiedere l’indennità di disoccupazione presso lo Stato membro di residenza, ossia l’Italia.” (cfr. pag. 97-107).

 

                               1.2.   Contro questa decisione RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA - presentando, altresì, istanza d’ammissione al gratuito patrocinio e richiedendo l’audizione della propria assistita -, postulando l’annullamento della decisione su opposizione, il rinvio alla Cassa affinché pronunci una nuova decisione, nel senso che alla sua assistita venga riconosciuto il diritto a percepire indennità di disoccupazione dal 12 marzo 2020 e che la medesima venga ammessa al gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

                                        

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha segnatamente addotto, in via preliminare, che la decisione su opposizione emessa dalla Cassa sarebbe:

 

" (…) gravemente carente in quanto a motivazione, limitandosi l’Autorità ad elencare le risposte date dalla ricorrente medesima alle domande della Cassa, citando poi una lunga serie di riferimenti giurisprudenziali, concludendo con una lapidaria affermazione quo alla qualifica di “vera frontaliera” della ricorrente e la conseguente inesigibilità dell’indennità. L’obbligo di motivazione sancito dall’art. 29 Cost. richiede che l’autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro, in modo tale che l’interessato possa rendersi conto della portata del giudizio e valutare la possibilità di impugnarlo (DTF 124 II 146 consid. 2a, 123 I 31 consid. 2c e rinvii). Nel caso che qui ci occupa, risulta difficile censurare puntualmente la decisione querelata, stante l’estrema povertà delle argomentazioni dell’Autorità, le quali si rivelano essere del tutto generiche e superficiali. Già solo per questo motivo, la decisione impugnata va annullata e rinviata all’Autorità resistente per essere completata.” (doc. I, pag. 2-3)

 

                                         In relazione alla pretesa effettiva residenza in Svizzera della propria assistita, il legale ha, innanzitutto, posto in evidenza il fatto che la Cassa ha basato la propria decisione unicamente sui rapporti “che la ricorrente mantiene con i propri genitori in Italia, individuando in tale relazione famigliare il centro dei suoi interessi”, rilevando che “la ricorrente non ha infatti altre relazioni significative all’estero: ella è nubile, non ha figli, non ha proprietà immobiliari all’estero (fatta eccezione per un appartamento di vacanza a __________, in __________). I contatti con l’estero (in casu l’Italia) si sono limitati – dal mese di giugno 2017 ad oggi – al mantenimento dei legami famigliari, segnatamente con i genitori e con i fratelli (a contrario, TF 8C_777/2010 consid. 3.3.).

                                         Di conseguenza, nell’ambito del presente gravame occorre primariamente chiarire se le dichiarazioni della ricorrente medesima (quo al rapporto con i genitori), rilasciate alla Cassa in data 20 aprile 2020, possano essere considerate sufficienti per stabilire un centro degli interessi al di fuori della Svizzera, nonostante i molti elementi a favore dell’effettiva residenza della ricorrente sul territorio elvetico.” (doc. I, pag. 4-5).

 

                                         Il legale ha, poi, precisato che, dopo aver condiviso (dal 2016 all’agosto 2018; cfr. pag. 255) un appartamento, sito in __________ a __________, con altri coinquilini, la ricorrente ha locato un appartamento sito in __________, pure a __________, dove tutt’ora risiede e per il quale corrisponde una pigione mensili di fr. 1'128.- (spese incluse) ed il cui consumo di elettricità è congruo ad un utilizzo effettivo, ciò che, del resto, rileva l’avv. RA 1, la Cassa non ha contestato (doc. I, pag. 5).

 

                                         In merito a quanto risposto dalla propria assistita alla domanda a sapere “Se non dovesse avere diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera risiederebbe comunque su territorio elvetico oppure andrebbe all’estero?”, il legale ha rilevato che si tratterebbe di un quesito subdolo, atto a porre la persona richiedente tra l’incudine e il martello: “qualsiasi persona in buona fede risponderebbe come ha risposto la ricorrente, ossia evidenziando come, in caso di mancanza di mezzi per provvedere alla propria sussistenza, ella sarebbe costretta a rientrare in patria e ciò proprio in ossequio alle disposizioni della legge sugli stranieri”. La risposta fornita da RI 1 non può, pertanto, giustificare la conclusione cui è giunta la Cassa. L’avv. RA 1 ha, poi, rilevato che l’insorgente ha, nel frattempo, effettuato numerose ricerche di lavoro in Svizzera, a valere quale conferma della sua volontà di continuare a risiedervi.

 

                                         Il legale osserva, poi, che la Cassa non ha tenuto in considerazione elementi che vanno a favore della sua assistita. Quest’ultima, infatti, è ben integrata nel tessuto sociale del suo quartiere di residenza, fa parte della Comunità __________ della __________ di __________ - con la quale ha effettuato viaggi e altre attività e con i cui membri “ha legami importanti” -, è titolare di un abbonamento alla palestra e si sottopone in Ticino alle cure mediche necessarie (cfr. doc. I, pag. 6-7).

 

                                         Venendo alla relazione della ricorrente con i propri genitori, il legale ha, poi, precisato che la medesima, con mail del 2 maggio 2020, aveva comunicato alla Cassa informazioni più precise rispetto a quanto risposto il 20 aprile e quindi al fatto che si rendeva visita alla propria famiglia tre o quattro volte al mese. Nella comunicazione del maggio 2020 ha, infatti, indicato che in realtà si recava meno presso i propri genitori rispetto a quanto precedentemente riferito e che, delle volte, non si tratteneva nemmeno a dormire, rientrando a __________ in giornata.

                                         Ne discende, rileva il legale, che le tre o quattro visite mensili riferite in precedenza dalla sua assistita erano manifestamente calcolate su una media annuale, tenendo in considerazione festività e ricorrenze. Non si trattava, quindi, di rientri settimanali. Ne consegue, conclude l’avv. RA 1, che l’insorgente non può essere considerata una “vera frontaliera” (cfr. doc. I, pag. 7-10).

                                         Ella, infatti, “non ha (…) alcuna relazione significativa con l’Italia se non con i propri genitori, dai quali si rende (occasionalmente) per far loro visita, con cadenza del tutto irregolare se si considera lo spazio temporale di un anno solare.”.

                                         “In concreto” - conclude il legale, ritenendo che la decisione della Cassa “urta ogni sentimento di giustizia”, ed osservandone “l’inadeguatezza e la sproporzione” - “la ricorrente adempie tutti i requisiti per essere considerata quale residente sul territorio svizzero: ella infatti i. ha risieduto effettivamente in Svizzera dal 2016 e vi risiede a tutt’oggi, ii. Ha ed ha sempre avuto l’intenzione di continuare a risiedervi e iii. Ha sempre avuto ed ha tutt’oggi il centro delle proprie relazioni personali, fatta eccezione per la sua famiglia d’origine la quale, evidentemente, risiede all’estero. Considerata l’età della ricorrente (è nata nel 1988), non è infatti verosimile che la relazione famigliare possa essere considerata talmente pregnante da fondare il centro delle relazioni della stessa.” (cfr. doc. I, pag. 11-12).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 6 ottobre 2020, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. IV).

 

                               1.4.   Il rappresentante dell’insorgente, con scritto del 6 ottobre 2020, ha trasmesso al TCA il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente vidimato dall’Autorità comunale competente ed i documenti giustificativi (cfr. doc. VI ed allegati).

 

                               1.5.   In data 19 ottobre 2020, l’avv. Jackson ha tramesso l’estratto COLSTA a comprova del fatto che la propria assistita era stata iscritta nel sistema COLSTA dal 5 marzo al 30 settembre 2020. Ella, quindi, per il periodo dal 12 marzo al 30 settembre 2020 era “perfettamente collocabile e rispettosa delle prestazioni di controllo”, ragion per cui ha pieno diritto alle indennità LADI (cfr. doc. VII ed allegati).

 

                               1.6.   Il 23 ottobre 2020 l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni, riconfermandosi in quanto già esposto in data 6 ottobre 2020 (cfr. doc. IX).

 

                               1.7.   Il doc. IX è stato inviato per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 12 marzo 2020 e sino al 30 settembre 2020, oppure no. In effetti, dal 1 ottobre 2020 la ricorrente non è più iscritta al sistema COLSTA a seguito del suo trasferimento in Italia a __________ (doc. VII 2; 4).

 

                               2.2.   Preliminarmente, occorre rilevare che la ricorrente ha fatto valere una lesione del diritto di essere sentito da parte dell’amministrazione, e meglio la violazione dell’obbligo di motivare la decisione su opposizione del 24 luglio 2020 (cfr. doc. I, pag. 2-3).

 

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

 

Nella presente fattispecie si evince chiaramente dalla decisione su opposizione del 24 luglio 2020 che il diritto all‘indennità di disoccupazione è stato negato in quanto l’assicurata sarebbe una vera lavoratrice frontaliera. Ella, infatti, non avrebbe una residenza effettiva in Svizzera, poiché, d’un lato, facendo rientro e pernottando in Italia a cadenza settimanale, il centro dei suoi interessi sarebbe in Italia e, d’altro lato, non avrebbe mostrato l’intenzione effettiva di risiedere in Svizzera. L’amministrazione ha, altresì, precisato che tali conclusioni sono base delle dichiarazioni della prima ora rese dall’assicurata, e meglio nella mail del 20 marzo 2020.

                                         Il diritto di essere sentito è dunque stato rispettato. Prova ne è che l’insorgente, avendo potuto rendersi conto della portata della decisione su opposizione emessa nei suoi confronti, l'ha impugnata dinanzi a questo Tribunale.

 

                                         La censura sollevata dalla ricorrente non risulta, pertanto, fondata.

 

                               2.3.   Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                         L'art. 12 LADI precisa che "in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale".

                                         Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                         In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                         In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                         In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:

 

" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”

 

                                         In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                         In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                         L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.

 

                                         In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" … ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                         Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                               2.4.   Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.)

 

                                         Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

                                         In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                         In una sentenza 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 il Tribunale federale ha confermato il concetto di residenza secondo la LADI ed ha sottolineato che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro) bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                         RI 1 (__________ 1988), di nazionalità italiana (cfr. pag. 224) e in possesso inizialmente di un permesso per frontalieri G (cfr. sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino) e in seguito di un permesso B UE/AELS rilasciato il 2 giugno 2017 e valido fino al 1° giugno 2022 (cfr. doc. 224), dall’agosto 2012 è stata attiva alle dipendenze, dapprima - e meglio dal 12 dicembre 2016 al 30 novembre 2019 in qualità di International Recruting Specialist - della __________, succursale di __________ e successivamente, dal 9 dicembre 2019 all’11 marzo 2020, presso la Ja__________ in qualità di Recruiter a tempo indeterminato, con uno stipendio annuo pari a fr. 78'000.- lordi, per 13 mensilità (cfr. pag. 350 e 352-353). Tale ultima datrice di lavoro, con disdetta di data 4 marzo 2020, le ha intimato la cessazione del rapporto lavorativo durante il periodo di prova, e meglio con effetto dall’11 marzo 2020 (cfr. pag. 356-358). Ciò ritenuto che, a mente dell’ex datrice di lavoro:

 

" Ms. RI 1 possessed restricted specialist knowledge and experience in her field of responsibility. At times, she applied expertise in her area in a target-oriented way.

Her performance was not sufficient, from the point of view of quality and quantity, remaining away from our requirements.”

 

                                         (e meglio come risulta dalla “Reference letter” dell’11 marzo 2020, sottoscritta da __________, cfr. pag. 174) e non, come sembra voler, invece, far intendere la tesi ricorsuale, “a causa dell’emergenza COVID-19 e delle sue conseguenze economiche” (cfr. doc. I, pag. 4).

                                         Del resto, la ricorrente, nella Domanda di indennità di disoccupazione, ha precisato che il motivo della disdetta era da ricondurre ad “incomprensione rispetto agli obiettivi da raggiungere sulle modalità di svolgimento del lavoro.

                                         (cfr. pag. 154).

 

                                         RI 1 si è iscritta in disoccupazione con effetto dal 12 marzo 2020 (cfr. pag. 153-156).

 

                                         Il 20 aprile 2020, la ricorrente ha risposto via mail alle domande postele dalla Cassa in data 2 aprile 2020, al fine di verificare sia la sua idoneità al collocamento, sia la sua residenza in Svizzera (cfr. pag. 333-334) ed ha, in particolare, fornito le seguenti risposte:

 

" (…) 8. I suoi familiari dove risiedono?

A __________, in Italia.

 

9. L’abitazione dove risiedono i suoi familiari è in affitto o di proprietà?

L’abitazione è di proprietà dei miei genitori.

 

10. Lei possiede una casa/appartamento di proprietà all’estero? La stessa è in affitto oppure sfitta?

Sì. Ho ereditato recentemente da mia zia un piccolo appartamento in __________ di 40 metri quadri, è adibito per trascorrere le vacanze e resta a disposizione di tutta la famiglia, è sfitta.

 

11. Prima della sua iscrizione in disoccupazione, quanto volte si recava, mensilmente, dalla sua famiglia/familiari?

Una volta circa a settimana.

 

12. Prima della sua iscrizione in disoccupazione, quante volte si recava, mensilmente, dalla sua famiglia/familiari?

Circa tre o quattro volte al mese.

 

13. Attualmente, quante volte si reca, settimanalmente, dalla sua famiglia/familiari?

Zero a causa del Coronavirus.

(…).

 

16. Quando si reca dalla sua famiglia/famigliari dove pernotta?

A casa dei miei genitori.

(…).

 

18. Dove ha frequentato le scuole dell’obbligo e la formazione post obbligatoria?

Ho frequentato le scuole dell’obbligo in Italia e la formazione post obbligatoria in Svizzera.

(…).

 

19. Il suo centro degli interessi professionali è in Svizzera? Lei ricerca un lavoro sul territorio svizzero od anche all’estero?

Sì, il mio centro degli interessi professionali è in Svizzera. Ricerco un lavoro su territorio svizzero.

(…).

 

22. Se non dovesse avere il diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera, risiederebbe comunque su territorio elvetico oppure andrebbe all’estero?

Se proprio non dovessi avere il diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera, potrei valutare di andare all’estero.

 

23. Il suo centro degli interessi personali è in Svizzera? Oltre all’attività lavorativa, quali altri elementi la collegano alla Svizzera?

Sì, il centro dei miei interessi personali è in Svizzera. Frequento il centro __________ del __________ nel mio quartiere, guidato da __________, e partecipo attivamente al __________ e ad altri eventi legati alla comunità.

 

24. È membro di associazioni senza scopo di lucro, società o altri enti in Svizzera o all’estero? Quali?

Ho contribuito all’associazione __________ di __________ che promuove la diffusione della danza __________, danza __________ ed altri progetti culturali.

Sono inoltre donatrice di sangue presso l’Ospedale __________ di __________.

(…).

 

30. Ha un veicolo? Quale? In caso affermativo tale veicolo in quale paese è immatricolato?

Sì, un’auto di 10 anni. Il veicolo è immatricolato in Italia e resta in Italia a disposizione dei miei genitori. (…) ha targa estera.” (cfr. pag. 251-253)

 

                                         Sempre nell’ambito della verifica dell’idoneità, la Cassa, il 21 aprile 2020, ha chiesto alla ricorrente di precisare in quali giorni si era recata presso il domicilio dei genitori nel corso degli ultimi 12 mesi, se in occasione delle visite in questione pernottava presso i medesimi, quale mezzo di trasporto aveva utilizzato e per quale motivo la sua iscrizione all’AIRE è stata effettuata unicamente a decorrere da 21 marzo 2019 (cfr. pag. 248-249). Dalle risposte fornite in data 2 maggio 2020 emerge che:

 

" (…) A seguito dell’emergenza COVID-19, negli ultimi mesi non sono andata a Milano da genitori, parenti ed amici nel rispetto delle disposizioni d’emergenza vigenti.

Premesso questo, ecco tutte le date in cui sono scesa (solitamente scendevo nel weekend, non tutte le settimane. Ho riportato le date in cui, secondo la mia ricostruzione, sono rientrata negli ultimi 12 mesi).

Nei mesi di gennaio e di febbraio 2020 non sono scesa a __________ in quanto sono stata impegnata con il nuovo lavoro (ero infatti nel periodo di prova e le mie energie erano tutte concentrate su questo fronte).

 

Dicembre 2019

6/12 per la festa dell’Immacolata

24/12-28/12 per celebrare il S. Natale in famiglia

 

Novembre 2019

09/11 per il compleanno di mio padre

16/11 per rivedere amici e parenti e festeggiare il cambio lavorativo

30/11 per rivedere amici e festeggiare il cambio lavorativo

 

Ottobre 2019

5/10 per il compleanno di mio fratello

 

Settembre 2019

07/09 pe rivedere la famiglia dopo il periodo estivo

14/09 per rivedere amici dopo l’estate

21/09 per il compleanno dell’altro mio fratello

29/09 per rivedere amici dopo l’estate

 

Agosto 2019

10/08 Partenza per le vacanze

 

Luglio 2019

12/07 per rivedere amici e parenti prima dell’estate

20/07 per rivedere amici prima dell’estate

 

Giugno 2019

08/06 per rivedere amici e parenti prima dell’estate

22/06 per rivedere amici prima dell’estate

 

Maggio 2019

01/05 per festeggiare la festa del lavoro

 

Aprile 2019

26/04 per festeggiare il mio compleanno in famiglia

 

2. Quando mi reco presso l’abitazione dei miei genitori capita che mi fermo a dormire, altre volte vado e torno in giornata.

 

3. Ho usufruito di passaggi e viaggi in treno, di cui non ho conservato i biglietti o ricevute perché non ho immaginato potessero servire, ho solo l’abbonamento del treno Metà prezzo del 2020 di cui già vi ho inviato una copia nella precedente email.

 

4. Mi trovavo in quel momento molto impegnata con il nuovo lavoro e non ero al corrente della necessità di fare questa iscrizione all’AIRE, appena ho appreso di dovermi iscrivere l’ho fatto. (…)” (cfr. pag. 237-238)

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie questa Corte evidenzia preliminarmente che nell'ambito delle assicurazioni sociali è data priorità alle dichiarazioni della prima ora, nel senso di dare la precedenza - in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato - alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).

                                         L’Alta Corte, in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, ha ribadito che “per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.)”.

                                         In una sentenza 9C_664/2018 del 26 novembre 2018 consid. 6 il TF ha poi specificato che, in effetti, le nuove spiegazioni possono, consapevolmente o meno, essere il frutto di ulteriori riflessioni.

 

                                         In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), il TCA deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che la ricorrente non avesse in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.

 

                                         L’insorgente non ha, infatti, innanzitutto, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

                                         Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

 

                                         Nel presente caso, nel periodo determinante, il centro delle relazioni personali dell’insorgente risultava essere in Italia, e meglio a __________. Nel capoluogo lombardo vive, infatti, la famiglia della ricorrente (nubile e senza figli), segnatamente i suoi genitori, presso i quali ella inizialmente ha dichiarato di recarsi “una volta circa a settimana” e meglio “circa tre o quattro volte al mese” e dove, in occasione delle visite, pernottava (cfr. pag. 252, domande n. 11., 12. e 16; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017).

 

                                         Il TCA non ignora che RI 1 successivamente, e meglio con e-mail del 2 maggio 2020 ha indicato quanto segue:

 

" 1. A seguito dell’emergenza COVID-19, negli ultimi mesi non sono andata a Milano da genitori, parenti ed amici nel rispetto delle disposizioni d’emergenza vigenti.”,

 

                                         enumerando, poi, tutte le singole occasioni in cui si sarebbe recata nel capoluogo lombardo e precisando, a differenza di quanto comunicato in precedenza, che “Quando mi reco presso l’abitazione dei miei genitori capita che mi fermo a dormire, altre volte vado e torno in giornata.” (cfr. pag. 237-238).

 

                                         Tale dichiarazione è, tuttavia, stata rilasciata dopo essere stata messa al corrente dall’amministrazione che occorrevano “un ulteriore complemento d’informazioni” ed “ulteriori accertamenti sia per l’idoneità al collocamento (art. 15 LADI) sia per la residenza in Svizzera (art. 12 LADI)” (cfr. pag. 248-249).

 

                                         In concreto si rileva, a mero titolo abbondanziale, che dalla documentazione bancaria, trasmessa alla Cassa dalla ricorrente, risulta che RI 1 si trovava in Italia anche in altre occasioni, rispetto a quelle enumerate con e-mail del 2 maggio 2020 (cfr. pag. 290 - 322).

 

                                         Ne discende che, in virtù del principio della priorità della dichiarazione della prima ora esposto sopra, la ricorrente una volta alla settimana si recava in Italia a trovare la propria famiglia.

 

                                         Dagli atti emerge, poi, che a differenza di quanto comunicato alla Cassa, il veicolo intestato alla ricorrente (targato __________ e mai sdoganato, cfr. pag. 263), non è rimasto in Italia, bensì è stato utilizzato su suolo elvetico e meglio come dimostra la multa in cui la medesima è incappata e che ha pagato il 18 aprile 2019 (cfr. pag. 283). Ella ha, inoltre, corrisposto l’ammontare di fr. 250.- cadauna - il 27 agosto 2019 (cfr. pag. 302) ed il 6 gennaio 2020 (cfr. pag. 320) – anche in relazione a due ulteriori multe inerenti un altro veicolo immatricolato in Italia e targato __________. Non si ha, per contro, evidenza del fatto ch’ella abbia convertito la licenza di condurre italiana.

 

                                         Dagli atti emerge, poi, che la ricorrente dispone anche di almeno un conto bancario in Italia, intestato a “RI 1” (cfr. pag. 320).

 

                                         Ininfluente ai fini della risoluzione della presente fattispecie si rivela, poi, il fatto che l’insorgente avrebbe investito nella propria formazione. RI 1, che a domanda della Cassa aveva risposto di avere “frequentato (…) la formazione post obbligatoria in Svizzera” (cfr. pag. 252), nel nostro Paese ha, invece, seguito (soltanto) un corso di perfezionamento presso la __________ (cfr. pag. 128). Dalle carte processuali emerge, infatti, ch’ella ha conseguito il diploma in “__________” presso l’Istituto __________ di __________ (nel corso dell’anno accademico 2009/2010; cfr. pag. 31) e successivamente il Master in “Fas__________” presso la Scuola di direzione aziendale dell’Università __________, __________, nel febbraio 2014 (cfr. pag. 30).

Nemmeno soccorre la tesi ricorsuale la pretesa frequenza di corsi di tedesco, per i quali agli atti figura, inoltre, unicamente un preventivo (cfr. pag. 119).

 

                                         Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe; doc. III p.to 2.6.), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).

                                         L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, nel caso di specie avvenuta oltretutto oltremodo tardivamente, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.

 

A nulla di diverso può portare la circostanza che il ricorrente abbia stretto dei legami con membri della __________, che svolga in Svizzera l’attività sportiva e che sia affiliato a una cassa malati.

Per quanto riguarda le conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.

In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).

 

La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:

 

" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”

 

                                         Riguardo, inoltre, alla censura ricorsuale secondo cui la domanda n. 22 posta dalla Cassa (“Se non avesse diritto ad indennità di disoccupazione in Svizzera, risiederebbe comunque su territorio elvetico oppure andrebbe all’estero?”) sarebbe “subdola”, il TCA si limita ad osservare che si trattava di un quesito oggettivo sulla situazione della ricorrente, in particolare circa la volontà della medesima di conservare l’eventuale residenza in Svizzera.

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA sottolinea che l’assicurata, successivamente al 30 settembre 2020, si è trasferita in Italia, a __________ (cfr. doc. 4; VII2; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019).

 

                                         In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 21 dicembre 2017 la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato.

 

                               2.6.   Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurata possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).

                                         Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

 

                                         Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                         Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                         Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                         Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; (cfr. B. Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                         L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                         In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).

                                         Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                         Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                         In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                         Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

                                         Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).

 

                                         Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11  Jeltes e.a., punti 31 e 32).  

 

                                         Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).

 

                                         In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:

 

" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.

Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."

 

                                         Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309.

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).

                                         In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13  Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10  Wencel, points 49 et 50).

6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).

 

6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.

Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).

N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.

Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt  Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85,  Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).

 

6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"

 

                                         In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                         Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                         Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                         Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

 

                                         In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                         Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                         L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

                                         In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

                                         Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                         Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

 

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.   

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”

 

                               2.7.   Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                         Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                         Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                         Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).

 

                                         Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                         Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

 

                                         Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

                                         In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                         Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                         Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

 

                                         In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).

 

                                         In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia. vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

                                         Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

                                         Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

 

                                         Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                         In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), ha inizialmente comunicato alla Cassa che rientrava in Italia, segnatamente presso i propri genitori, dove, poi, pernottava, nella misura di tre o quattro volte al mese.

 

                                         Con risposta alla Cassa del 2 maggio 2020, la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto in sede ricorsuale (cfr. doc. I, pag. 7) non si è limitata a precisare le proprie precedenti dichiarazioni nel senso dei riferiti rientri settimanali in Italia, in occasione dei quali pernottava presso i genitori. Ella ha, a ben vedere, modificato la propria precedente versione, riconoscendo, in sostanza di essersi recata presso familiari ed amici sole 17 volte nel giro dell’ultimo anno, viaggiando principalmente su rotaia. Tale versione, però, non solo non trova riscontro agli atti, ma è, come anticipato (cfr. supra consid. 2.5.), anzi almeno parzialmente contraddetta dalla documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente medesima.

 

                                         Pertanto, in virtù del principio della priorità della dichiarazione della prima ora (cfr. consid. 2.5.), le risposte che insorgente ha trasmesso alla Cassa, poco dopo l’iscrizione in disoccupazione quando non era ancora cosciente delle relative conseguenze giuridiche, secondo cui rientrava dalla propria famiglia tre o quattro volte al mese, hanno un’importanza decisiva, rispetto a quelle rilasciate in seguito.

 

                                         Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerata una frontaliera vera, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.

 

                               2.9.   Per quanto attiene all’indicazione ricorsuale di cui alle pag. 14-15 del ricorso, laddove l’insorgente, tra i mezzi di prova, indica “Audizione della ricorrente” (cfr. doc. I, pag. 14-15), va evidenziato che giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011).

                                         Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

                                         Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

 

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato la propria audizione tra i mezzi di prova.

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

 

                                         Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

                                         Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         La richiesta di assunzione di prove dell’insorgente deve, dunque, essere respinta.

 

                             2.10.   Deve ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I).

                                         La domanda dell’insorgente di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione disoccupazione è per principio gratuita (cfr. art. 61 lett. a LPGA; art. 29 cpv. 1 Lptca).

                  Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

 

                                         L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

 

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

 

                                         Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali ed all’ammissione al gratuito patrocinio

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

 

                                         Il TCA, nella presente fattispecie, ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001; STFA I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; STFA 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

                                         Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251; B. Cocchi/F. Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, ad art. 157, pag. 491-492, n. 1).

                                         A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29 agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

                                         Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; B. Cocchi/F. Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

 

                                         Nel caso concreto, alla luce della LADI e della giurisprudenza pubblicata nella Raccolta ufficiale delle sentenze del Tribunale federale, nel sito www.bger.ch, rispettivamente www.sentenze.ti.ch, nonché nella Rivista ticinese di diritto, la presente vertenza appariva, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

 

                                         In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, dalla documentazione agli atti emergeva che, almeno il presupposto del centro degli interessi personali in Svizzera non era adempiuto.

 

                                         Di primo acchito, dunque, si doveva concludere che il procedimento non aveva probabilità di esito favorevole (cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2014.54 del 2 dicembre 2015;  STCA 38.2007.100 del 25 febbraio 2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

                                         In simili condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

                             2.11.   La decisione su opposizione del 24 luglio 2020 impugnata deve conseguentemente essere confermata.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti