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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 novembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 5 agosto 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 2 luglio 2020, in quanto la moglie rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno all’azienda presso la quale aveva lavorato fino al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27).
1.2. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione il 4 settembre 2020, chiedendo il riconoscimento delle indennità di disoccupazione dall’introduzione della relativa domanda o in subordine dall’agosto del 2020.
L’opponente ha fatto valere che nell’agosto 2020 egli ha abbandonato definitivamente l’abitazione coniugale dove peraltro viveva solo (la moglie risiedendo altrove) e che dal 1° settembre 2020 sono divorziati.
Al riguardo è stata prodotta la sentenza del 1° settembre 2020 con cui il Pretore del Distretto di __________ ha dichiarato sciolto il matrimonio tra i coniugi __________ (cfr. doc. 28; 29).
1.3. Con decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione e ha stabilito che RI 1 ha diritto alle prestazioni LADI a decorrere dal 1° settembre 2020, se tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti.
La Cassa ha poi indicato che nel caso concreto non sono ossequiate le condizioni relative al gratuito patrocinio. In proposito è stato specificato:
" (…) l’Assicurato avrebbe potuto scrivere direttamente una lettera all’Amministrazione centrale, allegando i documenti più importanti e i più attuali, come in questo caso la sentenza di divorzio del 1° settembre 2020, per poter ottenere il diritto alle prestazioni senza che la questione giuridica da valutare fosse particolarmente complessa.
(…)” (Doc. A)
1.4. L’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 limitatamente al mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione davanti alla Cassa. La parte ricorrente ha così postulato di essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio nella misura più estesa possibile con la designazione dell’avv. RA 1, quale suo patrocinatore d’ufficio.
L’insorgente, tramite i propri legali, ha chiesto inoltre di beneficiare del gratuito patrocinio davanti a questa Corte nella misura più estesa possibile con la designazione dell’avv. RA 1, quale suo patrocinatore d’ufficio (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto:
" (…) il signor RI 1 ha sempre operato quale cameriere e capo sala, assumendo anche la qualità di gerente di una società costituita con la moglie, con cui si era sposato da poco.
Il 26 giugno 2020 si è visto rescindere il contratto di lavoro che lo legava alla __________, società della quale era socio e gerente e che è stata in seguito rilevata dalla ormai ex moglie il 30 giugno 2020, nuova socia e gerente con firma individuale della società. RI 1 è rimasto privo di redditi da luglio 2020 e ha dovuto chiedere delle indennità di disoccupazione, non avendo trovato un nuovo impiego altrove, a causa anche delle difficoltà dipendente dalla nota pandemia che ha fortemente ostacolato il mercato del lavoro, compreso e soprattutto quello della gastronomia. Il qui ricorrente ha dovuto affrontare pure una delicata procedura di divorzio che ha pure presentato delicati risvolti psicologici, come si può immaginare (…).
RI 1, pertanto, non solo doveva gestire una procedura di separazione / divorzio, ma doveva anche districarsi tempestivamente in quella volta all'indennità di disoccupazione. Ma non è tutto. Egli doveva comprendere le ripercussioni e le ramificazioni che una separazione o un divorzio poteva avere sulla richiesta di indennità di disoccupazione. Infatti, se già la sua posizione lavorativa prima del 26 giugno 2020 poteva essere considerata particolare sotto il punto di vista LADI, essa si è notevolmente complicata con la perdita del lavoro e la procedura di separazione dalla moglie, poi divenuta essa stessa gerente della società datore di lavoro.
(…).
e) L’intervento di un patrocinatore si è reso necessario in quanto la questione non è affatto priva di difficoltà, il ricorrente non ha una formazione giuridica né una formazione superiore che lo potesse aiutare a dirimere la vertenza amministrativa da solo. Non bisogna nemmeno dimenticare che la legge prevede espressamente il rifiuto di erogare indennità di disoccupazione al coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo, solo per la richiesta di indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI). Che tale motivo di esclusione valesse anche per indennità di disoccupazione, lo dice solo la giurisprudenza e la Prassi ID ai punti B21-B24, come ha rammentato di recente il Tribunale federale in una sentenza del 6 aprile 2016 relativa a un caso sangallese, che ha evaso delle questioni lasciate aperte in due sentenze del 7 marzo 2011 e del 3 giugno 2011.
f) Nella fattispecie per giunta, inizialmente la Cassa di disoccupazione aveva rifiutato le indennità di disoccupazione a causa della situazione non ancora definita con la ormai ex-moglie, senza nemmeno ritenere la comunicazione di RI 1 riguardante l'avvenuta separazione nel giugno 2020. Non consta neppure che egli sia Stato debitamente ragguagliato dall'amministrazione sulle conseguenze (o non conseguenza) di una separazione per rapporto al diritto a indennità.
Come avrebbe potuto RI 1 afferrare completamente il significato di quanto sentenziato dal TF quel 6 aprile 2016 nella DTF 142 V 270 consid. 5.2.2, in tedesco (…)
lui che è napoletano e non parla tedesco ed è privo di una formazione giuridica?
Semplicemente non poteva, di modo che il gratuito patrocinio per la procedura di opposizione, e di riflesso per tale procedura di ricorso, deve essere ammesso.
g) In conclusione se ne deve concludere che, senza l'assistenza di un legale, il risultato della decisione 21 ottobre 2020 non sarebbe Stato lo stesso, perché la complessità della procedura e del sistema richiede necessariamente delle conoscenze giuridiche che, incontestabilmente, il Signor RI 1 non ha, e perché egli non sarebbe stato in grado di promuovere parallelamente e con il dovuto zelo e tempismo due procedure (una per ottenere indennità e l'altra per divorziare), coordinarle e fornire tempestivamente alla Cassa la sentenza di divorzio, unico documento rilevante per avere successo con la propria richiesta. (…)” (Doc. I pag. 5-8)
Al ricorso è stato allegato il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. B).
Il 30 novembre 2020 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha trasmesso un estratto conto della Banca __________ relativo al periodo 1° luglio – 16 novembre 2020 al fine di dimostrare la situazione di indigenza del medesimo (cfr. doc. III; D).
1.5. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:
" (…) Considerato che nella medesima decisione era indicato che egli non aveva diritto in quanto lavorava nella stessa azienda della moglie, con il fatto che dal 1° settembre 2020 è stato ufficializzato il divorzio, il Sig. RI 1, prima di recarsi da un avvocato, avrebbe potuto recarsi alla Cassa e chiedere almeno informazioni in merito a questa nuova situazione personale.
Inoltre poteva chiedere come si sarebbe dovuto comportare se, come sostiene il suo Avvocato, il Sig. RI 1 aveva difficoltà a capire i rimedi giuridici e quindi a scrivere un'opposizione e allegare questa nuova documentazione.
L'Avvocato RA 1, conoscendo bene la situazione economica del suo assistito come pure la legislazione legata ad un atto di opposizione verso le Casse disoccupazione, il quale è un procedimento gratuito, avrebbe potuto comunicare al Sig. RI 1 di scrivere due righe alla Cassa, indicando e allegando il documento relativo all'ufficialità del divorzio a partire dal 1° settembre 2020, il quale avrebbe dato, con ogni probabilità, un esito favorevole relativo al suo diritto alle indennità di disoccupazione.
ln questo modo, inoltre, l'Avvocato si sarebbe limitato a dare un consiglio al suo cliente, il quale avrebbe sicuramente dovuto supportare delle spese legali minime. (…)” (Doc. V)
1.6. L’8 gennaio 2021 la parte ricorrente ha segnatamente osservato:
" (…) la
Cassa, fin dal principio, era stata messa al corrente della situazione di
separazione in atto tra i coniugi RI 1, la quale sarebbe sfociata in divorzio di lì a
poco. Tuttavia, essa non ha considerato minimamente la situazione, né ha
fornito al signor RI 1 delle indicazioni in merito (per es. la necessità di
informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto il divorzio), procedendo al
contrario con una decisione negativa nei suoi confronti, in cui non vi era
alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione in caso di divorzio.
In simili condizioni RI 1 non poteva certo immaginarsi che la pratica di divorzio potesse avere un'influenza sull'esito di una sua opposizione. In ultima analisi, giova sottolineare, la Cassa di disoccupazione non aveva ragguagliato di ciò in forma scritta l'assicurato né prima di emettere una decisione, né con la decisione del 5 agosto 2020 con cui aveva respinto la richiesta di indennità di disoccupazione di RI 1. Non si capisce pertanto in base a quale ragione e/o felice intuizione RI 1, prima di rivolgersi a un avvocato, dovesse presentarsi alla Cassa di disoccupazione e "chiedere informazioni in merito a questa nuova situazione personale" (cfr. risposta, pag. 2 in fondo). (…)” (Doc. VII pag. 3-4)
Riguardo al suggerimento della Cassa secondo cui l’avvocato avrebbe potuto comunicare all’assicurato di scrivere due righe all’amministrazione indicando e allegando il documento relativo al divorzio è stato indicato:
" (…) A
prescindere dal fatto che la legislazione in materia riconosce espressamente il
diritto al gratuito patrocinio da parte di un assicurato, l'avvocato agisce
sotto la propria responsabilità e deve assicurarsi che gli interessi del
cliente siano tutelati al meglio. Limitarsi a fornirgli delle indicazioni e a
istruirlo su come procedere, non basta e potrebbe costituire una consulenza
incompleta e, soprattutto, inefficace. Agendo nel modo proposto dalla Cassa, infatti,
I'avvocato non controllerebbe quanto effettivamente il cliente intraprende
verso la cassa di disoccupazione. Un professionista che assume il mandato di
patrocinio, nondimeno, agisce quale rappresentante personalmente davanti
all'autorità e nel modo migliore possibile, senza limitare il suo intervento a
una mera consulenza in ragione della "situazione economica del suo
assistito”. (…)” (Doc. VII pag. 4-5)
1.7. La Cassa, il 22 gennaio 2021, ha contestato il fatto di non avere fornito alcuna consulenza all’assicurato. La parte resistente ha precisato di avergli al contrario illustrato le procedure da eseguire per ottenere le indennità di disoccupazione che al momento dell’annuncio non potevano essergli accordate, in quanto è un suo dovere aiutare coloro che si rivolgono alla medesima.
A tale proposito è stato allegato il seguente messaggio di posta elettronica del 20 gennaio 2021 della collaboratrice della Cassa, __________, a testimonianza di come è intervenuta in aiuto all’insorgente:
" (…) comunico aver ampiamente spiegato all'assicurato gli estremi per l'ottenimento del diritto alle indennità di disoccupazione.
Giunto allo sportello l'assicurato mi ha comunicato di aver interrotto il rapporto di lavoro a seguito della separazione dalla moglie (titolare della ditta). Gli ho spiegato che, vista la posizione della moglie, avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di divorzio in quanto, sino tale data, egli era considerato persona con posizione analoga a quella di un datore di lavoro. L'assicurato mi spiegava allora che, per il divorzio era seguito da un legale ma che, per la sentenza, era necessario del tempo. A questo punto l'ho invitato, per poter ottenere un aiuto finanziario transitorio sino alla dichiarazione di divorzio, a volersi cautelativamente rivolgere all'Ufficio LAPS e richiedere un aiuto assistenziale. Per poter ottenere tale aiuto era necessaria una decisione, da parte nostra, di negazione del diritto alle indennità di disoccupazione. Decisione che lo stesso è passato in ufficio a ritirare (vedi raccomandata a mano) proprio per la fretta di poterla produrre all'ufficio LAPS.
Non ti nego il mio stupore quando ho appreso della sua opposizione
alla nostra decisione che, come lui ben sapeva e come ben gli avevo spiegato,
era stata fatta unicamente per permettergli di far capo all'assistenza in
attesa della sentenza di divorzio. L'assicurato mi aveva infatti ringraziato
più volte per le indicazioni che gli avevo dato sul come procedere nell'attesa
che il divorzio fosse pronunciato evitando di rimanere senza alcun aiuto
finanziario. (…)” (Doc. IX1)
1.8. I rappresentanti del ricorrente, per conto di quest’ultimo, hanno presentato delle osservazioni il 24 febbraio 2021, asserendo che dalla signora __________ l’assicurato avrebbe appreso che con tutta probabilità la sua situazione a giugno-luglio 2020 non gli avrebbe permesso di ricevere le indennità di disoccupazione; non consta però che la medesima abbia approfondito e spiegato, men che meno per iscritto, i presupposti indispensabili per ottenere una decisione positiva, né le relazione con un’eventuale procedura di separazione o divorzio. A mente della parte ricorrente è pertanto pacifico che l’assicurato avesse bisogno dell’assistenza di un legale (cfr. doc. XIII).
1.9. Il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza alla Cassa (cfr. doc. XIV).
in diritto
2.1. L’assicurato, con il proprio ricorso contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2020, ha contestato il mancato riconoscimento del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione davanti alla Cassa.
Il TCA rileva innanzitutto che con il provvedimento impugnato la parte resistente ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dall’insorgente contro la decisione del 5 agosto 2020 con cui gli sono state rifiutate le indennità di disoccupazione dal 2 luglio 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.), stabilendo che il medesimo ha diritto alle prestazioni LADI a decorrere dal 1° settembre 2020, se tutti gli altri presupposti di legge sono adempiuti (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
Il ricorrente nella procedura di opposizione dinanzi alla Cassa in cui era già rappresentato dall’avv. RA 1, è, dunque, risultato parzialmente vincente.
L'art. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede che di regola nella procedura di opposizione non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che l’assegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né da garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dall’altro, che nella procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).
Ne discende che in concreto l’insorgente potrà avere diritto a ripetibili nella misura in cui è vincente nella procedura di opposizione, rispettivamente essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la parte in cui è soccombente se adempie le condizioni relative al gratuito patrocinio nella procedura amministrativa.
2.2. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Secondo la dottrina, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA, l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono", anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale, quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa, le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 30-31, 36).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, op. cit., ad art. 37, n. 38).
La necessità di patrocinio da parte di un legale dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Quest’ultimo, ad esempio, non dev’essere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dell’indigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (“Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist”, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se l’assistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (“Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt“; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti). La necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
Occorre poi ricordare che il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale sia amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_78/2019 del 10 aprile 2019 consid. 7.1.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 p. 181; giurisprudenza confermata nella STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008).
2.3. Nella sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006 in una vertenza relativa all'assicurazione invalidità, il Tribunale federale ha osservato che la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata. In quell'occasione, l'Alta Corte ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione.
Con sentenza 9C_991/2008 del 18 maggio 2009, al consid. 4.4.1 il TF ha confermato questa giurisprudenza, rammentando che di principio la presenza di un legale già in sede amministrativa non è necessaria:
" Es trifft nicht zu, dass die Erforderlichkeit einer anwaltlichen Vertretung im Einspracheverfahren grundsätzlich anzunehmen sei und den Regelfall bilde. Die gegenteilige Auffassung (vgl. Kieser, a.a.O., N. 21 zu Art. 37 ATSG) hat das Eidg. Versicherungsgericht im Urteil I 746/06 vom 8. November 2006 E. 3.1 in fine verworfen. Nichts anderes ergibt sich aus BGE 132 V 200. Gegenteils wurde in diesem Urteil auf den klaren Willen des (historischen ATSG-) Gesetzgebers hingewiesen, an die sachliche Gebotenheit der unentgeltlichen Verbeiständung mit Blick auf die bisherige Praxis im sozialversicherungsrechtlichen Verwaltungsverfahren einen «sehr strengen Massstab» anzulegen (BGE 132 V 200 E. 5.1.3 in initio S. 204).“.
L’Alta Corte, in una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7, ha ribadito che l’assistenza da parte di un avvocato nella procedura amministrativa deve rimanere l’eccezione.
Per quanto attiene, in particolare, al requisito della necessità del patrocinio, giova osservare che con giudizio I 746/06 dell'8 novembre 2006, concernente una vertenza relativa all'assicurazione per l'invalidità, il TFA ha negato la necessità dell'assistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" 3.1 Die Vorinstanz hat die rechtsprechungsgemässen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG; BGE 125 V 34 f.) zutreffend wiedergegeben. Richtig ist auch, dass die Offizialmaxime rechtfertigt, an die Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 36 Erw. 4b, 114 V 235 Erw. 5b); die anwaltliche Vertretung im Verwaltungsverfahren drängt sich nur in Ausnahmefällen auf (BGE
132 V 201 Erw. 4.1, 117 V 408 f. Erw. 5a, 114 V 238 Erw. 6). Zu ergänzen ist sodann, dass ein Unterschied zwischen den Vorausset-zungen der unentgeltlichen Verbeiständung im Verwaltungsverfahren (Art. 37 Abs. 4 ATSG) und im Beschwerdeverfahren (Art. 61 lit. f ATSG) besteht; die Voraussetzungen, um im Verwaltungsverfahren die unentgeltliche Verbeiständung zu bewilligen, sind höher als im Beschwerdeverfahren (Urteil A. vom 24. Januar 2006 Erw. 4.3,
I 812/05). Dieser Unterschied beruht auf einem bewussten gesetzge-berischen Entscheid (Amtl. Bull. 2000 S. 181; Kieser, ATSG-Kommentar, Art. 37 Rz 20).
Zum Verwaltungsverfahren im Sinne dieser Bestimmung gehört auch das Einspracheverfahren (Urteile H. vom 7. September 2004 Erw. 2.1, I 75/04, und H. vom 6. Juli 2004 Erw. 2.1 I 186/04; Kieser, ATSG-Kommentar, Rz 18 zu Art. 37). Schon in der früheren Rechtsprechung hatten im Einspracheverfahren die gleichen strengen Anforderungen an die unentgeltliche Verbeiständung
gegolten wie für das Abklärungsverfahren (BGE 117 V 410; AHI 2000 S. 164 Erw. 2b; SVR 2000 KV Nr. 2 S. 6 Erw. 4c). Beim Erlass des ATSG wurde an die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versiche-rungsgerichts angeknüpft, wonach der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung nicht zeitlich auf das Einspracheverfahren begrenzt ist, und zugleich betont, dass angesichts dieser Rechtsprechung an die Voraussetzung der sachlichen Gebotenheit der Verbeiständung ein strenger Massstab angesetzt werden müsse (BBl 1999 4595; Amtl. Bull. N. 1999 1244, Amtl. Bull.2000 S. 181). Dementsprechend geht auch die seitherige Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts davon aus, dass die bisherigen Voraussetzun-gen weiterhin gelten (BGE 132 V 201 Erw. 4.1; erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 2.1). (…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu nehmen hatte (Urteil O. vom 27.April 2005 Erw.7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkom-mensberechnung in der Verfügung nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren (erwähntes Urteil I 75/04 Erw.3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw.4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände.
3.3 Vorliegend hat die IV-Stelle ihre Leistungsverweigerung damit begründet, dass die im Arztbericht von Dr. med. S.________, Arzt für Allg. Medizin FMH, vom 21. Dezember 2004 gestellte Diagnose keinen invalidisierenden Gesundheitsschaden darstelle. Das Dossier umfasst neben diesem Arztbericht wenige kurze medizinische Berichte und die Akten aus dem SUVA-Verfahren. Der Fall weist weder in medizinischer noch in sonstiger Hinsicht besondere
Schwierigkeiten auf. Würde hier die Notwendigkeit einer anwaltlichen
Verbeiständung bejaht, wäre kaum mehr ein Fall denkbar, in welchem diese verweigert werden könnte. Ein solches Ergebnis stünde im Widerspruch zur dargelegten Rechtslage. Daran ändert nichts, dass eine Rente - mithin eine finanzielle Leistung von in der Regel erheblicher Bedeutung - zur Diskussion steht. Wollte man bereits in diesem Umstand einen besonders schweren Eingriff in die Rechtsstellung des Versicherten erblicken, der regelmässig eine
unentgeltliche Verbeiständung zur Folge hat, würde dies ebenfalls darauf hinauslaufen, dass eine solche in praktisch allen oder den meisten IV-Fällen zu gewähren wäre, was der gesetzlichen Regelung widerspräche."
In una sentenza 38.2011.40 del 25 luglio 2011, in materia di assicurazione contro la disoccupazione, il TCA ha negato la necessità dell'intervento di un avvocato nella procedura di opposizione, rilevando:
" (…) Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se l’assicurato era idoneo o meno al collocamento (cfr. doc. 4=A1; A2).
Occorreva, più che altro, chiarire se l’assicurato fosse effettivamente disposto a svolgere, in modo complementare all’occupazione iniziata il 1° settembre 2010 presso il Dr. X, un impiego dipendente nel periodo precedente il suo ingresso nell’attività indipendente ripresa dal Dr. X.
Più precisamente doveva essere acclarato il grado di occupazione presso il Dr. X dal 1° settembre 2010, il momento in cui è avvenuta la ripesa effettiva dello studio dentistico del Dr. X e il tempo dedicato agli impegni connessi alla futura attività.
Queste questioni, che riguardano sostanzialmente i fatti, tutto ben considerato, non permettono di ritenere che la causa relativa all’idoneità del ricorrente presentasse difficoltà tali da richiedere l’assistenza di un avvocato.
A proposito delle pretese scarse conoscenze della lingua italiana, va osservato che il ricorrente, nonostante sia di lingua madre tedesca e il livello del suo italiano scritto non sia effettivamente buono, comprende detta lingua e riesce comunque a far valere le proprie pretese giuridiche, come si evince, in particolare, dagli incarti 38.2011.4 e 38.2011.5 afferenti a sanzioni giusta l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI per insufficienti ricerche di lavoro.
Dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe della popolazione del Cantone risulta, del resto, che l’insorgente risiede nel Canton Ticino dal luglio 2008 e non soltanto dal settembre 2010, come invece fatto valere nel ricorso (cfr. consid. 1.3.).
E’, peraltro, utile ribadire che il Tribunale federale ha stabilito che le scarse conoscenze linguistiche non sono sufficienti per considerare necessario il patrocinio di un avvocato.
La necessità di un avvocato deve essere valutata alla luce della difficoltà del caso dal profilo oggettivo (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).
In casu, come visto, la vertenza giudicata dalla Sezione del lavoro relativa all’idoneità dell’assicurato non risultava oggettivamente di particolare difficoltà.
Ne discende che nel caso in esame, ritenuta pure la formazione di dentista dell’insorgente (cfr. doc. 15; 19), non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa.
Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.3.; 2.4.), in concreto non torna applicabile il principio secondo cui, quando nella procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio, nel caso di accoglimento dell'opposizione vanno erogate le ripetibili (cfr. consid. 2.3.). (…)"
2.4. Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente evenienza questa Corte rileva che, in concreto, si trattava di valutare se l’assicurato, che si era annunciato per il collocamento il 2 luglio 2020 (cfr. doc. 1), aveva diritto a indennità di disoccupazione.
Le prestazioni LADI sono state negate al ricorrente con decisione del 5 agosto 2020, in quanto la moglie - sposata il 24 maggio 2019 (cfr. doc. 29) - rivestiva una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in seno alla società presso la quale aveva lavorato dal 1° giugno 2019 al 30 giugno 2020 (cfr. doc. 27; 7).
La moglie è stata iscritta a RC quale socio e gerente con firma individuale della __________ dal 30 giugno 2020. Dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 tale carica era ricoperta dall’assicurato (cfr. doc. 21; 22).
Nel provvedimento del 5 agosto 2020 è stato in particolare indicato che “secondo l’estratto elettronico del Registro di commercio, lei ha rinunciato alla sua posizione di socio e gerente in data 30.6.2020, posizione che è però stata assunta da sua moglie __________” e che “tenuto conto che sua moglie continua a mantenere una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, essendo socia e gerente della citata ragione sociale, ci vediamo costretti a rifiutare il suo diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 27).
Dalle carte processuali, e meglio dall’opposizione, emerge, inoltre, che l’insorgente, dal mese di luglio 2020 e a tutti gli effetti dal 1° agosto 2020, quando ha lasciato l’abitazione coniugale dove viveva già solo, poiché la moglie risiedeva altrove, viveva separato da quest’ultima (cfr. doc. 28; consid. 1.2.).
Il 20 agosto 2020 è stata poi promossa presso la Pretura di __________ la causa di divorzio comune con accordo completo.
Il Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio per divorzio il 1° settembre 2020 (cfr. doc. 29).
In simili condizioni quando l’assicurato ha ricevuto la decisione negativa del 5 agosto 2020 non poteva non comprendere - anche in considerazione del fatto che, nonostante l’attività di cameriere e capo sala, dalla fine di aprile 2019 al 30 giugno 2020 ha rivestito la carica di socio e gerente della __________ (il cui scopo sociale consiste segnatamente nell’acquisizione, vendita, locazione, gestione e conduzione di esercizi pubblici in genere, servizio catering, produzione e commercializzazione di prodotti naturali; cfr. doc. 21; 22; I pag. 5), che comporta, tra l’altro, la definizione dell’organizzazione della società, l’elaborazione della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 810 CO) - che il diritto alle indennità di disoccupazione gli era stato negato a causa del suo rapporto con la moglie.
Pertanto benché la questione di principio da risolvere (il diritto o meno a prestazioni LADI) fosse importante, non vi erano difficili questioni giuridiche da chiarire (cfr. STFA I 746/06 dell’8 novembre 2006 consid. 3.3., citata al consid. 2.3.).
Se l’insorgente, dopo aver ricevuto la decisione del 5 agosto 2020, avesse senza indugio (ri)contattato la Cassa illustrando (nuovamente; cfr. doc. 28; VII; XIII) la sua situazione personale e che era in procinto di interporre istanza di divorzio, avrebbe potuto essergli spiegato d’interporre opposizione allegando la sentenza di divorzio, se emessa nel termine di 30 giorni indicato sul provvedimento del 5 agosto 2020 (cfr. doc. 27) oppure, qualora il divorzio non fosse stato pronunciato a breve termine, che al momento della notifica della decisione della Pretura avrebbe avuto la possibilità di nuovamente chiedere di beneficiare delle prestazioni LADI.
L’assicurato, senza particolari difficoltà, avrebbe così saputo come procedere.
Ad ogni modo, dopo la notifica della decisione del 5 agosto 2020, l’assicurato, già a prescindere da una richiesta di ragguagli alla parte resistente, avrebbe potuto contestare il provvedimento facendo valere che avrebbe a breve divorziato e indicando che avrebbe documentato (tramite la sentenza di divorzio) appena possibile tale circostanza.
In concreto, quindi, nemmeno la questione probatoria richiedeva un non facile approfondimento (cfr. a contrario STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).
Al riguardo va osservato che l’opposizione del 4 settembre 2020 interposta tramite l’avv. RA 1 verteva esclusivamente sul fatto che il 1° settembre 2020 era stata emessa la sentenza di divorzio che è stata allegata (cfr. doc. 28).
In relazione alla
circostanza secondo cui “la Cassa fin dal principio era stata messa al
corrente della situazione di separazione in atto tra i coniugi __________, la quale
sarebbe sfociata in divorzio di lì a poco. Tuttavia, essa non ha considerato
minimamente la situazione, né ha fornito al signor RI 1 delle indicazioni in
merito (per es. la necessità di informare la Cassa CO 1 una volta intervenuto
il divorzio), procedendo al contrario con una decisione negativa nei suoi
confronti, in cui non vi era alcun cenno alla possibilità di una rivalutazione
in caso di divorzio” (cfr. doc. VII; consid. 1.6.), va osservato, in primo
luogo, che è incontestato che l’insorgente si sia rivolto alla Cassa da subito
indicando la separazione dalla moglie e l’intenzione di divorziare (cfr. doc.
IX; IX1; consid. 1.7.).
In secondo luogo e indipendentemente dal fatto che non risultano validi motivi per dubitare dell’attestazione della collaboratrice della Cassa che ha dichiarato di aver informato l’assicurato - in ossequio peraltro all’art. 27 LPGA relativo all’informazione e consulenza - “(…) che, vista la posizione della moglie, avrebbe avuto diritto alle indennità di disoccupazione solo dopo la sentenza di divorzio” (cfr. doc. IX1; consid. 1.7.), il TCA rileva che, siccome - come sottolineato dalla parte ricorrente - la decisione del 5 agosto 2020, la quale è incentrata sull’esistenza del rapporto coniugale, non accenna al divorzio, né in particolare alla possibilità di riesame a seguito dello stesso, a maggior ragione il ricorrente avrebbe potuto interpellare la Cassa per sapere se effettivamente il divorzio non avrebbe modificato la sua situazione dal profilo della LADI.
2.5. Questo Tribunale ritiene, dunque, senza che si impongano ulteriori atti istruttori (cfr. doc. IX), che l’intervento di un avvocato patentato nel preciso caso di specie non fosse necessario, potendosi l’assicurato gestire da solo davanti all’autorità amministrativa come esposto al consid. 2.4. o, semmai, con l’aiuto di rappresentanti di istituzioni sociali (ad esempio SOS Ticino).
Nel preciso caso di specie non si trattava di dover dirimere una difficile questione giuridica, ma di far presente all’amministrazione che era imminente il divorzio.
È, altresì, utile evidenziare, riguardo al fatto che l’assicurato non parla il tedesco (cfr. doc. I) e alla sua situazione psico-fisica fragile (cfr. doc. XIII) a causa del divorzio e della disoccupazione, che il Tribunale federale, in una STF 9C_854/2018 del 16 maggio 2019 consid. 7 con la quale ha negato il gratuito patrocinio nella procedura amministrativa in ambito di prestazioni complementari, in quanto l’assistenza da parte di un avvocato non era necessaria, ha ribadito che le limitazioni di salute e linguistiche non rendono necessario l’intervento di un avvocato e non impediscono di farsi assistere da una persona di fiducia di istituzioni sociali o di una consulenza giuridica gratuita (cfr. STF 9C_105/2007 del 13 novembre 2007 citata al consid. 2.4.).
In riferimento allo stato psico-fisico fragile del ricorrente (cfr. doc. XIII) giova pure rilevare che in una sentenza 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2., già citata sopra, il TF ha precisato, da una parte, che non era escluso che i disturbi psichici di cui soffriva quella ricorrente potessero giustificare l’assistenza da parte di terzi, dall’altra, che però gli stessi non erano sufficienti per considerare necessaria l’assistenza da parte di un avvocato.
Ne discende che nel caso in esame non si giustifica l’assistenza di un avvocato durante la procedura amministrativa che, va ricordato, deve restare l’eccezione (cfr. consid. 2.3.).
Non essendo adempiuta una delle condizioni cumulative per essere posti al beneficio del gratuito patrocinio nella procedura di opposizione (cfr. consid. 2.2.), in casu lo stesso va negato per la parte dell’opposizione in cui l’assicurato è soccombente (cfr. consid. 2.1.).
Neppure, quindi, torna applicabile il principio secondo cui vanno erogate le ripetibili quando nella procedura di opposizione può essere concesso all'assicurato il gratuito patrocinio (cfr. consid. 2.1.).
2.6. Alla luce di quanto sopra esposto, tutto ben considerato, il TCA deve concludere che a ragione la Cassa non ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ripetibili e al gratuito patrocinio per la procedura di opposizione.
La decisione su opposizione del 21 ottobre 2020 impugnata deve, pertanto, essere confermata.
2.7. La domanda di gratuito patrocinio ex art. 61 lett. f LPGA formulata contestualmente al ricorso, essendo l’impugnativa presentata innanzi a questo TCA manifestamente priva di esito favorevole per i motivi appena esposti, non può neppure essere accolta per la procedura ricorsuale (cfr. STCA 32.2018.55 del 4 marzo 2019 consid. 2.5.; STCA 36.2016.78 del 10 ottobre 2016 consid. 2.3).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 23 novembre 2020, per cui torna applicabile l’art. 61 lett. a LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza non vengono in ogni caso prelevate spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di gratuito patrocinio per la sede giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti