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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 10 novembre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 14 luglio 2020 (cfr. doc. 18) ed ha negato ad RI 1 - attivo dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 in qualità di __________ presso __________ - il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2020, in quanto l’assicurato non risiede in Svizzera (bensì in Italia, a __________) e deve, quindi, essere considerato un vero lavoratore frontaliere. In particolare, l’amministrazione ha precisato quanto segue:
" Nel caso specifico, l’Assicurato ha sottoscritto un contratto di locazione, dal quale risulta che egli dimori a __________, in un appartamento composto da un locale e mezzo.
Egli si reca in Italia, dalla sua famiglia, due volte al mese, la quale risiede a __________.
Unicamente, già per questi due aspetti espressi sopra, è difficilmente credibile che il centro di interessi dell’Assicurato sia la Svizzera e che egli risieda unicamente in questa nazione, poiché:
- La sua famiglia vive e abita a __________ che risulta essere a 32.2 km (strada più veloce) di distanza da __________.
- I figli hanno rispettivamente: __________, 11 anni e __________, 6 anni.
- L’appartamento dove dimora è composto da un solo locale e mezzo.
Con una distanza così breve e due figli dell’età sopra indicata, non si può credere che il Sig. RI 1 si rechi unicamente due volte al mese a trovarli. In aggiunta, l’appartamento da lui affittato, non permette alla sua famiglia di venirlo a trovare e soggiornare presso di lui.
Inoltre, considerato che egli ha lavorato in Svizzera dal 2012 (almeno questo si evince dall’unico attestato di lavoro in nostro possesso) e sostiene che è in Svizzera che abita e vuole risiedere ed ha qui il suo centro di interessi e delle proprie relazioni personali, mal si comprende per quale motivo, non ha portato anche la sua famiglia in questo Paese; tanto più, che egli ha dichiarato che quest’ultima vive in un appartamento in affitto in Italia.
È chiaro che in questi otto anni, egli abbia allacciato rapporti lavorativi e personali anche in Svizzera e che, a oggi, risulti essere domiciliato a __________ ed è alla ricerca di un posto di lavoro in Svizzera ed è proprio quest’ultimo il suo interesse principale per la Svizzera, diversamente, avrebbe già affittato un appartamento più grande e si sarebbe trasferito, come ribadito, con tutta la sua famiglia.
Ci si chiede, inoltre, ora che non ha un impiego, se è effettivamente possibile che egli alloggi quotidianamente, sette giorni su sette, in questo appartamento di un locale e mezzo a __________, quando la sua famiglia è a circa 35 km di distanza e potrebbe, in questo modo, vivere in un luogo più grande assieme con i propri affetti.
Il Sig. RI 1 ha avuto fino a dicembre 2019, un’attività individuale in Italia, la quale dovrebbe essere stata chiusa o sarà chiusa durante l’anno corrente, secondo la dichiarazione dell’Avvocato. Per cui, oltre alla famiglia, egli aveva (ha) una ditta individuale che lo teneva legato all’Italia.” (cfr. doc. 28)
1.2. Contro questa decisione RI 1 - rappresentato dall’avv. RA 1 e dalla MLaw __________ - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento e chiedendo il riconoscimento di indennità di disoccupazione dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente, tramite i propri patrocinatori, ha addotto quanto segue:
" (…) Il ricorrente dal 02 novembre 2012 è in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (permesso B) valido fino al primo novembre 2022. Da allora risiede ininterrottamente in Svizzera e detiene domicilio disgiunto dalla moglie Signora __________, la quale vive in un appartamento in affitto a __________ con i loro figli comuni, __________ (2009) e __________ (2014) (doc. C). Dal 2012 è inoltre iscritto all’AIRE (doc. D). Il proprio medico curante è attivo presso lo __________, __________, ed è affiliato alla cassa malati elvetica __________ (doc. D).
Dal 1° dicembre 2012 al 31 maggio 2020 ha lavorato per __________ a tempo pieno come __________. Il suo rapporto di lavoro si è concluso in seguito alla disdetta da parte del datore di lavoro a causa della messa in liquidazione della società. L’Assicurato si è iscritto in disoccupazione dal 1° giugno 2020. Nel contempo non ha abbandonato il territorio svizzero, ha mantenuto il suo contratto d’affitto per un appartamento a __________ in via __________, si è messo a disposizione del competente Ufficio di collocamento e ha continuato a svolgere le ricerche di lavoro in Svizzera per un’occupazione a tempo pieno (doc. E).
(…).
Il permesso B viene rilasciato unicamente ai cittadini stranieri che intendono stabilirsi in Ticino, facendone il centro dei propri interessi, con o senza attività lavorativa. Giusta l'art. 12 LADI, solo il permesso di dimora che dà il diritto all'esercizio di un'attività lucrativa permette di considerare che una persona disoccupata è residente in Svizzera e ha in principio diritto all'indennità di disoccupazione. II tipo di permesso di soggiorno, in particolare il suo scopo è quindi determinante (sentenza del TF 8C_479/2011 del 10.02.2012). In ispecie il permesso di soggiorno detenuto dal qui ricorrente contiene chiaramente l'indicazione dell'autorizzazione al lavoro ciò che permette pacificamente di concludere, in considerazione della giurisprudenza sopra riportata, che il qui ricorrente è residente in Svizzera e ha diritto all'indennità di disoccupazione da parte della Cassa. D'altronde la Cassa stessa indica sul proprio sito (__________) che il lavoratore che detiene un permesso B "Dovrà avere un contratto d'affitto in Svizzera (o una casa di proprietà, o una dichiarazione di alloggio), dovrà iscriversi all'AIRE (perderà dunque l'iscrizione all'Anagrafe del vecchio comune di residenza), dovrà pagare la cassa malati e sarà sottoposto al regime sociale elvetico" (__________). Nulla osta pertanto a concedere l'indennità di disoccupazione al Signor RI 1, il quale ha sottoscritto un contratto d'affitto per un appartamento sito a __________, è affiliato alla cassa malati Sanitas ed è iscritto all'AIRE, adempiendo di conseguenza a tutte le condizioni per essere sottoposto al regime sociale svizzero (doc. D).
1.2 Ciò posto occorre in ogni modo rilevare che il nostro ordinamento giuridico deve avere come scopo quello di armonizzare e coordinare i principi che disciplinano le decisioni erogate da più autorità e non quello di contraddirsi fra di loro, specialmente se - come nel caso che ci occupa - si è in presenza di autorità ambedue cantonali. In effetti il rilascio dei permessi di soggiorno incombe ai Cantoni - in Ticino trattasi specificamente della Sezione della migrazione. La concessione dell'indennità di disoccupazione grava invece all'CO 1, l'organizzazione sindacale più rappresentativa del Cantone. Se, come considerato dalla Cassa, l'Assicurato non risiedesse effettivamente in Svizzera (ciò che si contesta), la Sezione della migrazione non gli avrebbe di certo rilasciato un permesso di dimora nel 2012, rinnovato poi nel 2017. Semmai gli avrebbe concesso un permesso per frontalieri (permesso G), ciò che tuttavia non ha ritenuto giustificato.
Inoltre il Signor RI 1 non ha mai fatto cenno nella domanda per richiedere il permesso B del fatto che anche la moglie e i figli si sarebbero trasferiti in Svizzera. Risulta pertanto legittimato che la sua dimora, adibita per una persona sola, sia composta da un locale e mezzo in quanto né l'interesse superiore, né il diritto della personalità dei figli (e della moglie) esigono che il qui ricorrente debba disporre di una camera apposita per i medesimi, risiedendo gli stessi a __________. L'Assicurato ha preferito predisporre di un appartamento composto da un locale e mezzo, che garantisce tuttavia ai figli quando vengono a fargli visita degli svaghi come piscina coperta, sauna, palestra e tavolo da ping pong (dotazioni condominiali). Ciò che spiega una pigione così alta (CHF 1'250.00 mensili) per un appartamento di soli 35 m2.
1.3 Alla luce di quanto esposto finora, non si intravvedono le basi sulle quali si fonda la legittimazione della Cassa nel contrastare la veridicità della decisione erogata dalla Sezione della migrazione nel 2012 e confermata 5 anni più tardi. Non vi è pertanto nessun presupposto che giustifichi un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le condizioni in materia di indennità di disoccupazione. La persona straniera ha diritto a percepire le indennità di disoccupazione a condizione che vi abbia contribuito per un periodo minimo di 12 mesi negli ultimi due anni. Condizione che nel caso che ci occupa è decisamente adempiuta. Nulla si oppone pertanto alla concessione dell'indennità di disoccupazione al qui ricorrente.
2.
2.1 Nella denegata ipotesi in cui anche codesta Lodevole Autorità dovesse considerare che il Signor RI 1 non abbia il centro dei propri interessi in Svizzera, quest'ultima dev'essere in ogni modo riconosciuta quale Stato competente ad erogargli le prestazioni di disoccupazione in applicazione del diritto internazionale. (…)
2.2 Nel presente caso non è possibile ammettere che il Signor RI 1 risponda ai criteri per essere definito frontaliere "vero" ai sensi delle norme applicabili, nemmeno in applicazione dell'usuale principio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, mancando il requisito dello spostamento giornaliero o settimanale. Come emerge dalla sua testimonianza, egli non rientra ogni giorno o almeno una volta a settimana in Italia, ma solo un paio di volte al mese e ciò anche da quando si trova in disoccupazione. Tale elemento non è nemmeno stato messo in discussione dalla Cassa. In simili condizioni la situazione del ricorrente sarebbe semmai assimilabile alla categoria dei "falsi lavoratori frontalieri, il cui statuto è disciplinato dall'art. 71 n. 1 lett. b del regolamento n. 1408/71. Si tratta di persone per le quali il luogo di occupazione e di residenza non coincide ugualmente, ma che, a differenza dei frontalieri "veri", nemmeno rientrano almeno una volta alla settimana al loro luogo di residenza. L'art. 71 n. 1 del regolamento n. 1408/71 stabilisce, da un Iato, che il lavoratore frontaliero (quello "vero") che è in disoccupazione completa beneficia - esclusivamente - delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede come se fosse stato soggetto durante l'ultima occupazione a tale legislazione, ritenuto che tali prestazioni vengono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima (lett. a punto ii). D'altro lato esso prevede pure che un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero (ossia il frontaliero "non vero"), che è in disoccupazione completa, dispone di un diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato d'impiego e quelle dello Stato di residenza. Diritto di opzione che il frontaliero "non vero" esercita mettendosi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato dell'ultima occupazione oppure degli uffici del lavoro del luogo di residenza (lett. b). In tali condizioni, il lavoratore può scegliere tra il regime di prestazioni di disoccupazione dello Stato della sua ultima occupazione e quello dello Stato di residenza. Si tratta in questo modo di fare beneficiare il lavoratore delle migliori possibilità di reinserimento professionale.
Va evidenziato che per i lavoratori "falsi" frontalieri decade la condizione della residenza secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma si deve allora dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro. È sufficiente dimostrare una "costante presenza sul mercato del lavoro svizzero" (DTF 125 V 469), indipendentemente dal carattere delle abitazioni reperite. In ispecie dai documenti qui allegati quali doc. D si evince chiaramente che il Signor RI 1 si è attivato immediatamente alla ricerca di una nuova occupazione in Svizzera, mantenendo il suo appartamento a Capolago dove continua a risiedere regolarmente. Incontestato che il ricorrente torna in Italia due volte al mese e che deve pertanto essere considerato quale "falso" lavoratore frontaliero, che si è messo a disposizione delle autorità svizzere per il collocamento esercitando correttamente il suo diritto di scelta e adempiendo fondamentalmente gli ulteriori criteri previsti dalla LADI (la Cassa non ha espresso nessuna critica in tal senso), egli deve essere posto al benefìcio delle indennità di disoccupazione da parte delle autorità svizzere.
3. Sulla base delle considerazioni finora esposte, il Signor RI 1, in possesso di un regolare permesso B contenente l'autorizzazione al lavoro, adempie perfettamente alla condizione della residenza in Svizzera per essere messo al benefìcio delle indennità giornaliere di disoccupazione che devono pertanto essergli concesse.
Nella denegata ipotesi in cui questo Tribunale dovesse per contro ritenere che il qui ricorrente non risieda effettivamente in Svizzera, quest'ultimo dovrà in ogni modo essere considerato un lavoratore "falso" frontaliere che può beneficiare del diritto di opzione per quanto concerne rassicurazione contro la disoccupazione (STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016). La Cassa anche in questo caso sarà tenuta a versargli l'indennità di disoccupazione.” (cfr. doc. I)
1.3. Nella sua risposta di causa del 5 gennaio 2021, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con motivazioni per le quali, nella misura di quanto rilevante ai fini della presente decisione, si dirà nel prosieguo (cfr. doc. III).
1.4. I rappresentanti dell’insorgente, con scritto del 18 gennaio 2021, hanno trasmesso al TCA la seguente documentazione:
" (…)
doc. F): fatture automobile;
doc. G): fatture telefono;
doc. H): richiesta rinnovo abbonamento __________;
doc. I): conteggio prestazioni sanitas 2019/2020;
doc. J): bolletta per fornitura di energia elettrica 2019/2020;
doc. K): tassa raccolta rifiuti economie 2019/2020;
doc. L): canone televisivo 2019/2020;
doc. M): dichiarazione fiscale attività italiana, a comprova del fatto che il ricorrente non percepisce alcuna entrata da attività italiana.” (cfr. doc. V ed allegati)
Contestualmente, hanno chiesto l’esperimento di un sopralluogo presso l’ente locato dal qui ricorrente a __________ - “a dimostrazione della sua effettiva residenza in Svizzera” - e l’assunzione testimoniale di:
- __________, “condomina e responsabile della sorveglianza del condominio in cui vive il qui ricorrente, la quale potrà riferire della presenza costante del Signor RI 1 presso la sua abitazione a __________. Ella potrà inoltre riportare di come i figli del ricorrente vengano a fargli visita – eccezion fatta durante il periodo attuale di pandemia”;
- __________, “condomino, il quale sarà sentito in riferimento ai medesimi fatti della teste Signora __________”;
- __________, “condomina, la quale sarà sentita in riferimento ai medesimi fatti della teste Signora __________”;
- __________, “ex capo del qui ricorrente, il quale potrà riferire in merito al fatto che anche durante il periodo di lavoro presso __________, il qui ricorrente tornava in Italia unicamente un paio di volte al mese”
- __________, “ex collega del qui ricorrente, il quale potrà riferire di come i due hanno trascorso insieme il periodo di lockdown, insieme alla famiglia del Signor __________, tra l’abitazione di quest’ultima e quella del Signor RI 1”.
1.5. Il 27 gennaio 2021 l’amministrazione ha osservato che è incontestato, d’un lato, che il ricorrente “ha affittato l’appartamento a __________ e che, pertanto, a seconda delle sue necessità, viva anche in quest’ultimo: non vi è conseguentemente nulla di strano che lo stesso abbia l’allacciamento della televisione, dell’elettricità, eccetera” e, d’altro lato, che i di lui figli possano trascorrervi del tempo col genitore, così come non è oggetto di discussione il fatto che nel corso degli otto anni in cui ha lavorato nel nostro Paese egli abbia allacciato dei rapporti personali in Svizzera.
Pur senza opporsi alle assunzioni testimoniali richieste dai legali dell’insorgente, la Cassa ha sollevato perplessità circa il fatto che un datore di lavoro possa sapere “con certezza dove si rechi, ogni sera, il proprio dipendente, dopo l’orario lavorativo e che i condomini citati sappiano esattamente quando il Sig. RI 1 si trovi in questo appartamento o meno”, osservando che “la maggior parte delle persone che alloggiano negli stabili, salvo che abbiano stretto amicizie (e nemmeno in questo caso è una garanzia), non prestano un’attenzione così precisa sui movimenti dei relativi condomini”. L’amministrazione si è, per il resto, riconfermata nella propria decisione su opposizione (cfr. doc. VII).
1.6. Con osservazioni di data 11 febbraio 2021 - trasmesse per conoscenza alla Cassa il giorno seguente - i patrocinatori del ricorrente hanno, nuovamente, contestato quanto ritenuto dall’amministrazione in merito al fatto che il centro degli interessi del loro assistito si troverebbe in Italia. In particolare, hanno posto in evidenza il fatto che la circostanza che la famiglia del ricorrente sia rimasta in Lombardia non può, di per sé, portare a ritenere che la residenza di RI 1 non si trovi in Svizzera.
In tal senso, i legali dell’insorgente osservano quanto segue:
" (…) ogni coniuge può determinare autonomamente il proprio domicilio, ciò per cui hanno optato il Signor RI 1 e la moglie (doc. D). (…) il ricorrente, dal momento in cui si è trasferito, ha sviluppato il suo centro di interessi in Svizzera, ha risieduto in tale Paese e ha sempre avuto l’intenzione di rimanervi, dimostrando che continua nella ricerca di un nuovo impiego in Svizzera (doc. E). Qui il ricorrente ha pertanto instaurato e mantenuto il proprio centro di relazioni professionali e personali. La famiglia all’estero è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti. Dal giorno del suo trasferimento dall’Italia il Signor RI 1 ha intrapreso la propria vita, non solo professionale ma anche personale in Svizzera: a titolo meramente esemplificativo, ha stipulato un contratto con un operatore telefonico (doc. G), ha pagato i primi di cassa malati (doc. I), ha altresì convertito la patente di guida italiana (doc. D). (…) Il fatto ch’egli sporadicamente e del tutto saltuariamente un paio di volte al mese, si rechi in Italia a trovare i propri figli, non è indicativo del fatto ch’egli abbia in Italia il proprio centro di interessi e che pertanto vada considerato come frontaliere. È infatti più che lecito che un padre si rechi a far visita ai propri figli. Il comportamento del ricorrente è semplicemente quello di un padre premuroso. Tale dato non può di certo essere censurato e considerato quale elemento essenziale e sufficiente per classificare il ricorrente un residente italiano / frontaliere. Oggigiorno non è certamente insolito avere una famiglia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.”
Il ricorrente, specificano, poi, i patrocinatori, è iscritto - ad asserita comprova dell’effettiva residenza nel nostro Paese - all’AIRE ed ha, inoltre, stretto una fitta rete di rapporti personali in Svizzera. Relazioni, queste, confermabili da parte dei testimoni di cui l’insorgente chiede l’audizione e nei confronti dei quali la Cassa ha - a mente lei legali - sollevato “curiose” contestazioni.
In conclusione, viene osservato quanto segue:
" (…) duole ricordare alla Cassa che la parità di trattamento è un principio fondamentale della libertà di circolazione e (…) deve esserlo anche in materia di diritto alle prestazioni sociali. Secondo quanto sostenuto da controparte, il Signor RI 1 si troverebbe nella situazione paradossale di versare i propri contributi all’assicurazione contro la disoccupazione svizzera senza tuttavia poter beneficiare delle prestazioni svizzere e di essere così discriminato nel Paese che dovrebbe fornirgli le prestazioni. Perlopiù l’assicurato è impossibilitato ad aumentare le proprie chances nel mercato del lavoro, non ricevendo alcuna sovvenzione della cassa a partecipare a corsi di formazione e/o aggiornamento. Chi osserva non può far a meno di notare che questo stato di fatto costituisce una discriminazione, unicamente perché la propria famiglia risiede in Italia.” (cfr. doc. IX)
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 ha diritto a percepire indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° giugno 2020, oppure no.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che “in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale”.
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Sviz-zera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
RI 1 (nato il __________ 1973), di nazionalità italiana ed in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 2 novembre 2012, poi rinnovato il 3 novembre 2017 e valido fino al 1° novembre 2022 (cfr. doc. 3), dal 1° dicembre 2012 è stato attivo alle dipendenze della __________, in qualità di __________, con uno stipendio mensile pari a fr. 6'535.50, oltre quota parte della tredicesima di fr. 544.90 (cfr. 4-5, 7 e 9). Tale ultima datrice di lavoro, con disdetta di data 10 febbraio 2020, gli ha intimato la cessazione del rapporto lavorativo con effetto dal 31 maggio 2020 (cfr. doc. 4 e 11).
L’assicurato si è iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° giugno 2020 (cfr. doc. 1).
Il 10 luglio 2020, il ricorrente ha risposto alle domande postegli - al fine di verificare la sua residenza in Svizzera - dalla Cassa in data 24 giugno 2020 (cfr. doc. 149 ed ha fornito le seguenti risposte:
" 1. Lei è iscritto all’AIRE? Sì
2. Di quanti locali è composto l’appartamento di via __________? 1 ½
3. Quanto paga di affitto mensile? CHF: 1'250.-
4. Esiste un contratto di locazione? Sì
5. Chi ha stipulato il contratto? Il sottoscritto
6. Nell’appartamento di via __________ vive da solo? Sì
7. Dove risiede la sua famiglia? Italia
8. In casa propria o in affitto? Affitto
9. Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia? 2 volte al mese
10. Dalla data di iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? 2 volte al mese
11. Ha un veicolo privato? Sì
12. Quale è il numero di targa? __________
13. Quale è la sua cassa malattia? __________
14. Chi è il suo medico curante? __________
15. Quale è la durata settimanale del soggiorno in Ticino? 7/7
16. Quali legami ha con la Svizzera? Lavoro, affettivi, amicizie, studi
17. È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No
18. È abbonato a giornali o riviste? No.” (cfr. doc. 15)
Giova, poi, rilevare che agli atti figurano il contratto di locazione dell’appartamento sito a __________ - composto da 1.5 locali, di 35 metri quadrati, con cantina e posteggio coperto - per il quale l’assicurato corrisponde al locatore fr. 1'250.- mensili (cfr. doc. 16). Nell’ente in questione, il ricorrente risulta essere domiciliato dal 15 novembre 2016, e meglio come si evince dal certificato di domicilio rilasciato dalla Città di __________ in data 20 dicembre 2016 (cfr. doc. 22).
RI 1 è, inoltre, iscritto all’AIRE dal 1° febbraio 2013 (cfr. doc. 17).
Egli è anche proprietario del veicolo __________ targato __________, e meglio come attestano le fatture emesse in relazione ai lavori di manutenzione eseguiti sull’autovettura in questione presso l’__________ e presso __________ (cfr. all. F a doc. V).
Il ricorrente è, poi, intestatario di un’utenza di telefonia mobile __________ (cfr. all. G a doc. V), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. all. I a doc. V), sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in relazione all’ente locato a __________ (cfr. all. J a doc. V), così come la tassa per i rifiuti (cfr. all. K a doc. V) e paga il canone radiotelevisivo (cfr. all. L a doc. V).
In relazione alla società individuale che RI 1 detiene - o, almeno fino al 18 gennaio 2021, deteneva - in Italia, agli atti figura la dichiarazione di __________ che, per conto dello “__________”, ha attestato che il ricorrente “esercente l’attività di geometra professionista, nel corso dell’esercizio fiscale 2020 non ha emesso alcuna fattura attiva” (cfr. all. M a doc. V).
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che, in concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa ha ritenuto che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).
Nel presente caso, il centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono la moglie e i due figli in età scolastica del ricorrente, __________ e __________, nati, rispettivamente, nel 2009 e nel 2014 (cfr. doc. 12).
In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale col figlio.
Sempre in __________, e malgrado non abbia emesso fatture attive nel corso dell’esercizio fiscale del 2020, il ricorrente è, poi, considerato “esercente l’attività geometra professionista”, e ciò sin dal 2001 (cfr. all. M a doc. V e doc. 4).
A nulla di diverso può portare il fatto che l’assicurato abbia stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia nel nostro Paese. Ciò ritenuto, in particolare, che, per quanto riguarda le conoscenze, va in particolare osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede.
In proposito in una sentenza 8C_656/2009 del 14 aprile 2010 consid. 8.2. il Tribunale federale ha, del resto, evidenziato come l'esistenza di rapporti d’amicizia sia una situazione certamente non insolita per la maggior parte dei frontalieri italiani attivi per un certo periodo nel nostro Paese (cfr. pure STF C 227/05 dell’8 novembre 2006 consid. 4 citata sopra).
La nostra Massima Istanza, nella sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata al consid. 2.2., al consid. 5.3. ha d’altronde evidenziato che:
" (…) la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. (…)”
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
Nemmeno l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla tesi ricorsuale (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso B è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 2 lett. a OAMal e 33 LStr).
Infine, a proposito del fatto che l’assicurato dispone di un permesso B, si rileva che già con decisione 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 il TCA ha posto in evidenza che:
" Ininfluente ai fini della presente vertenza risulta, poi, la circostanza fatta valere dalla parte ricorrente secondo cui l’assicurata disponesse di un permesso B il quale consente di assentarsi dalla Svizzera per un massimo di sei mesi prima di essere considerato scaduto (cfr. doc. I pag. 7).
È vero che l’art. 61 cpv. 2 LStr prevede che se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.
È altrettanto vero, tuttavia, che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue in particolare dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri. Il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato dalle decisioni rese in materia di diritto degli stranieri. La concessione di un determinato permesso è soltanto un elemento, che deve essere corroborato però da altri elementi oggettivi concordanti (cfr. consid. 2.2.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1. e 4.4.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).”
In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 10 novembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa Corte rileva, per inciso, che, a fronte di un rapporto lavorativo estesosi, comunque, sull’arco di diversi anni, la soluzione sarebbe stata diversa – e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L’art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 345; RS 0831.109.268.1; vedi pure B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales” in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281)
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; B. Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 175: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).
Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. B. Rubin, op.cit. p. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).
Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. B. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “(…) Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale) (…)”).
In una Direttiva del 24 ottobre 2013, denominata Regolamento 883. Fine dello status di "lavoratore frontaliere vero, atipico", la SECO ha ricordato che:
" Ai sensi dell'art. 65 paragrafo 5 lett. a) del regolamento (CE) n. 883/2004 (regolamento 883) il versamento delle prestazioni di disoccupazione ai veri lavoratori frontalieri compete allo Stato di residenza. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato la portata di questa disposizione in una sentenza dell'11.04.2013 sostenendo che la giurisprudenza Miethe, sviluppata quando era ancora in vigore il regolamento (CEE) n. 1408/71 (regolamento 1408/1), non è più valida in virtù del regolamento 883. Secondo tale giurisprudenza, un vero lavoratore frontaliero in disoccupazione che aveva conservato con lo Stato di occupazione legami personali e professionali particolarmente stretti poteva, come "lavoratore frontaliero atipico", beneficiare delle prestazioni in quest'ultimo Stato.
Il versamento delle prestazioni ai veri lavoratori frontalieri in disoccupazione completa spetta ormai senza eccezioni allo stato di residenza."
Sul tema e per un riassunto di casi di applicazione della giurisprudenza Miethe anche relativi al Canton Ticino, cfr. STF 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 pubblicata in SVR 2014 ALV N. 9; vedi pure DLA 2012 N. 1 pag. 71 seg. e la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 consid. 2.15 con successiva sentenza del Tribunale federale 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309.
In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”.).
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
6.2. Cette disposition du règlement d'application n o 987/2009 assimile la résidence au centre d'intérêt de la personne concernée. Elle codifie également les éléments élaborés par la jurisprudence européenne qui peuvent être pris en compte pour déterminer ledit centre d'intérêt, comme la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ou la situation familiale et les liens de famille (arrêts de la CJUE du 11 septembre 2014 C-394/13 Ministerstvo práce a sociálních vecí contre B., point 34; du 16 mai 2013 C-589/10 Wencel, points 49 et 50).
6.3. La recourante soutient que l'application des critères règlementaires susmentionnés doit conduire à la reconnaissance de sa résidence en Suisse. Elle met en évidence le fait qu'elle a passé l'entier de sa vie en Suisse, que son activité professionnelle s'y est toujours déroulée et que celle-ci était liée au territoire helvétique (elle y travaillait en qualité de spécialiste de la sécurité au travail).
6.4. Ces éléments ne sont toutefois pas absolument pertinents dans l'analyse de la condition de résidence pour l'indemnisation d'un travailleur frontalier au chômage complet.
Par définition, un tel travailleur exerce une activité dans un Etat membre autre que l'Etat de résidence. Peu importe qu'il ait auparavant résidé longtemps dans le premier Etat. Admettre le contraire viderait de sa substance l'art. 65 al. 2 du règlement n° 883/2004. En effet, ce qui est décisif, à teneur de cette disposition, c'est que la personne, au cours de sa dernière activité salariée (ou non salariée) résidait dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent et qu'elle continue à y résider. La résidence dans l'Etat membre autre que le pays d'emploi peut prendre fin après la survenance du chômage ou, au contraire, être constituée immédiatement avant la fin de l'activité. Dans le premier cas, l'Etat de résidence n'est plus compétent pour le versement des prestations, alors qu'il peut le devenir dans la seconde éventualité (voir EBERHARD EICHENHOFER, in Europäisches Sozialrecht, 6 e éd. 2013, n° 8 ad art. 65 du règlement n o 883/2004; SUSANNE DERN, in VO (EG) Nr. 883/2004, 2012, n° 5 ss ad art. 65).
N'est pas non plus un critère pertinent, dans le cas particulier tout au moins, le statut fiscal de l'intéressée du moment que, dans le canton de Genève, les travailleurs frontaliers sont imposés sur les rémunérations qu'ils perçoivent en Suisse en raison seulement de l'activité qu'ils y exercent (cf. l'art. 3 al. 1 let. e de la loi [du canton de Genève] du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques [LIPP; RS/GE D 3 08] et art. 7 de la loi [du canton de Genève] du 23 septembre 1994 sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales [LISP; RS/GE D 3 20]). Le statut fiscal ne peut constituer en l'espèce un indice d'une résidence en Suisse.
Quant à la situation familiale de l'intéressée, elle plaide plutôt contre l'existence d'une résidence en Suisse (supra consid. 5.2). Il en va de même de la situation en matière de logement (l'acquisition d'une maison en France étant un indice du caractère permanent de cette situation). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est de l'exercice d'activités non lucratives. La recourante se contente d'alléguer, sans autres précisions, qu'elle a produit la preuve de ses nombreuses activités associatives déployées sur le sol suisse et le jugement attaqué ne contient à ce sujet aucune constatation. Au demeurant le fait que la recourante a conservé avec la Suisse (Etat membre de son dernier emploi) des liens personnels professionnels et associatifs étroits ne saurait à lui seul être décisif. De telles circonstances justifient pour un chômeur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi en Suisse, non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (supra consid. 4.3; arrêt Jeltes e.a. précité, qui modifie la jurisprudence antérieure rendue sous le régime de l'ancien Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et qui avait une portée plus large; cf. à propos de l'ancienne jurisprudence, arrêt de la CJCE du 12 juin 1986 C-1/85, Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit, Rec. 1986 1837 point 17; voir aussi l'arrêt 8C_60/2016 du 9 août 2016 consid. 4.2.3).
6.5. Par conséquent, même en tenant compte des critères susmentionnés, si tant est qu'ils soient pertinents dans le cas d'espèce, on doit admettre que la recourante résidait bel et bien en France dès la survenance de son chômage et pendant la durée de celui-ci. (…)"
In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.
Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015 fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.
Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.
In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.
Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.
L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”.
In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.
Alla medesima conclusione il TCA è arrivato sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti in una sentenza 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, in una sentenza 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, in una sentenza 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e in una sentenza 38.2015.49 del 18 aprile 2016.
Infine in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:
" (…)
7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.
7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.
2.6. Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. B. Rubin, op.cit. pag. 683).
Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.
Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).
Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010).
Lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015 e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.
Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015 il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.
Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.
In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.2, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625.--) con contratto di durata determinata (aprile 2012-giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.
Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.
Questa Corte non ha potuto pronunciarsi in merito alla fattispecie di un assicurato considerato (in un secondo tempo nella nuova decisione su opposizione emessa pendente causa davanti al TCA) dalla Sezione del lavoro - visti la tipologia dell'attività svolta con orari irregolari, la soluzione abitativa e i rientri sporadici nel suo Paese di residenza - falso frontaliere, poiché il caso è sfociato in uno stralcio (inc. 38.2015.77). Il Presidente del TCA, nello stralcio del 13 gennaio 2016, ha in ogni caso citato le sentenze cantonali da cui emerge un’interpretazione restrittiva della nozione di falso frontaliere (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015; STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015; STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).
In tale contesto è utile ricordare che secondo il Tribunale federale nella categoria dei lavoratori falsi frontalieri fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione ammnistrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012).
In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.
Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato ha sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente ha poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiega con il fatto che l’assicurato vive “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.
Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.
Il TCA ha poi concluso che ci troviamo in presenza di un falso frontaliere in quanto la situazione del ricorrente (al beneficio presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.
In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).
2.7. Nella presente fattispecie l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), ha comunicato alla Cassa che rientrava in Italia, dalla propria famiglia, due volte al mese.
In concreto, tenuto conto della situazione familiare del ricorrente ed in particolare, d’un lato, del fatto che i due figli sono entrambi in età scolastica - avendo, rispettivamente dodici e sei anni - e, d’altro lato, considerata la prossimità tra __________ e __________ - che distano circa 32 chilometri (cfr. www.viamichelin.ch) - pare improbabile che RI 1 facesse rientro da quest’ultimi (e dalla coniuge) solamente ogni due settimane, vale a dire due volte al mese. È, invece, ben più verosimile, applicando il criterio della probabilità preponderante, che il suo rientro in Italia avvenisse, di regola, settimanalmente, con visite saltuarie dei figli nel monolocale da lui locato in Ticino.
Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, secondo il TCA l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Italia.
Come già sottolineato da questa Corte in una sentenza 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 è indubbio che tale soluzione può risultare svantaggiosa per l’assicurato. Ciò deriva tuttavia dall’assenza di armonizzazione del livello delle prestazioni di sicurezza sociale a livello europeo (cfr. D. Cattaneo, “Assurance-chômage et droit du travail: quelques cas tessinois” in op.cit., pag. 90-91) e dalla scelta di porre a carico dei Paesi di residenza i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa (sui motivi cfr. DTF 133 V 169, consid. 6.2-6.3 pag. 176-178. Vedi pure: STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015, STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015, STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 e STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016, nelle quali il TCA ha riconosciuto ad alcuni assicurati lo statuto di falso lavoratore frontaliero con conseguente diritto di opzione tra le prestazioni di disoccupazione svizzera e quelle del paese di residenza e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 nelle quali invece l’ha negato “vista la tipologia del lavoro svolto”).
Su questo aspetto, S. Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaiten cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
Questo Tribunale ricorda infine che la vecchia giurisprudenza sul vero frontaliere, ma atipico, non è più applicabile (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 7.7. e STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 4.2).
Va infine sottolineato che, anche volendo, per ipotesi, ammettere che il rientro non avveniva settimanalmente, la conclusione non sarebbe, comunque, quella auspicata dai rappresentanti del ricorrente, che ne chiedono il riconoscimento dello statuto di falso frontaliere.
Viste la tipologia di lavoro svolto (responsabile della manutenzione e gestore dell’infrastruttura presso __________), che lo occupava per 40 ore settimanali, la percentuale di occupazione e la tipologia di contratto (di durata indeterminata al 100%), l’assicurato non può essere qualificato come falso frontaliere, analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11. (cfr. consid. 2.6.).
2.8. In relazione alle assunzioni testimoniali ed al sopralluogo il cui esperimento è stato postulato dei rappresentanti del ricorrente, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza, la richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.9. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione emanata dalla Cassa il 10 novembre 2020 deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti