Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.103

 

CL/DC

Lugano

25 aprile 2022    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 dicembre 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 18 febbraio 2021 la RI 1, __________, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 1° marzo al 31 maggio 2021, a valere per “tutta l’azienda”, il cui effettivo a quel momento constava di 18 persone con contratto di lavoro di durata determinata ed una il cui contratto di lavoro era stato disdetto (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato che la probabile perdita di lavoro era stata quantificata nel 50% e che il lavoro ridotto avrebbe colpito 16 lavoratori.

                                         D’altro lato, quale causa del preannuncio è stato indicato quanto segue:

                                        

" (…)

date le nuove limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro, come molto influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela, abbiamo deciso di rinnovare nuovamente la nostra richiesta di lavoro ridotto. Speriamo di non doverne mai avere bisogno, ma attualmente le limitazioni imposte al nostro settore della ristorazione, generano un’elevata riduzione del nostro flusso di clientela e conseguentemente una riduzione delle ore di impiego del personale.” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                               1.2.   Il 2 aprile 2021 la Sezione del lavoro, dopo aver infruttuosamente chiesto alla società di “completare la documentazione necessaria all’esame del preannuncio”, ha sollevato opposizione al riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto e ritenuto la perdita di lavoro non computabile (cfr. doc. 3).

 

                               1.3.   Il 13 aprile 2021, la società ha interposto opposizione contro la decisione dell’amministrazione (cfr. all. a doc. 4) ed il successivo 20 aprile ha trasmesso alla Sezione del lavoro parte della documentazione a suo tempo richiesta (cfr. doc. 5 ed allegati) completandola il 18 giugno seguente (cfr. doc. 7).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 22 novembre 2021 la resistente ha confermato il proprio provvedimento del 2 aprile 2021, rilevando in particolare quanto segue:

 

" (…)

3. Nel caso concreto, nonostante si riscontri un calo della cifra d’affari nel periodo tra marzo 2021 e aprile 2021 (escludendo dal computo l’anno pandemico 2020 ed il mese di maggio 2021, nel quale l’attività è cessata), dalla documentazione prodotta emerge come siano state effettuate nuove assunzioni nel mese di dicembre 2020 (nel periodo settembre – novembre 2020 i dipendenti erano complessivamente 8), mentre la ditta era ammessa al beneficio del lavoro ridotto e nonostante il fatto che, in tale periodo, ci si trovasse notoriamente al picco della seconda ondata, che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici in altri cantoni già dal mese di novembre 2020.

Si premette (…) che il datore di lavoro in parola gestisce nella stagione estiva (marzo-novembre) il __________ a __________ e in quella invernale gli esercizi pubblici sulle piste a __________ (__________) che in tempi normali richiedono un maggior numero di dipendenti rispetto al __________. Malgrado questo, le assunzioni fatte a partire dal 1° dicembre 2020 costituiscono una violazione dell’obbligo di diminuzione del danno di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI. Infatti, risultano essere stati assunti, a tempo indeterminato e con un’occupazione del 100% i signori __________ (cameriere), __________ (cameriere), __________ (cameriera), __________ (cuoco), __________ (cameriera), __________ (cameriera) ed in data 16 dicembre 2020 __________ (cuoco), __________ (cameriera) e __________ (cuoco). Inoltre, dalla dichiarazione salari del 2020 risultano essere stati assunti numerosi altri collaboratori non presenti nell’organico dell’anno precedente (passando da 16 a 27), per i quali è stato postulato immediatamente il lavoro ridotto. Emerge quindi che l’azienda ha addirittura aumentato l’organico rispetto all’esercizio invernale pre-pandemico 2019/2020, malgrado le restrizioni già in vigore e il fatto che tutti i segnali puntassero verso una nuova chiusura degli esercizi pubblici.

Nello specifico, per quanto riguarda il mese di marzo 2021, l’azienda ha chiesto le indennità per lavoro ridotto per 13 lavoratori circa nella misura dell’80% (cfr. domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto per il mese di marzo 2021 del 24 maggio 2021), mentre che nel preannuncio relativo a questo mese l’azienda ha indicato 19 lavoratori in forza. Ora non è ammissibile che tutte le persone assunte in esubero lavorino togliendo il lavoro ai dipendenti posti in lavoro ridotto, ritenuto peraltro che l’azienda ha infatti realizzato in inverno una discreta cifra d’affari.

Al proposito non possono essere ritenute valide le giustificazioni addotte dall’azienda nello scritto 9 febbraio 2021 indirizzato alla Cassa, quando asserisce che al mese di dicembre corrisponde un “enorme afflusso invernale di clientela (…)  che genera un fatturato di circa CHF 250'000.-”, il quale avrebbe richiesto “di avere già fin dal mese di dicembre di ogni anno un numeroso numero di componenti nel nostro Team”. Infatti, alla luce della situazione molto critica di cui sopra, la perdita di lavoro in grande parte delle persone assunte non poteva certamente dirsi imprevedibile o eccezionale. Detta perdita era quindi evitabile e, essendo il datore di lavoro venuto meno al proprio obbligo di diminuire il danno di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI, la perdita non può essere ritenuta computabile.

In merito agli altri mesi si osserva che, mentre il __________ è rimasto chiuso nel mese di maggio 2021, per volontà dell’azienda, per il mese di aprile 2021 non risulta essere stata inoltrata alcuna domanda di indennità alla Cassa nel termine perentorio di 3 mesi; inoltre, anche per tali mesi il diritto alle indennità non può essere riconosciuto per i motivi di cui al precedente capoverso.” (cfr. doc. 8).

 

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione del 22 novembre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto che venga riconosciuto il postulato diritto alle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. I).

 

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente ha addotto quanto di seguito:

 

" (…)

Nello specifico, per quanto riguarda la variazione dell’organico di personale:

Per l’anno 2019: dobbiamo indicare un errore di calcolo nell’organico: erano assunte 18 persone invece di 16 persone come indicato dall’UG.

Per l’anno 2020: confermiamo il numero indicato di 27 persone nell’organico come indicato dall’UG.

Poniamo attenzione sul fatto che questo calcolo non conferisca significato e trasposizione sulla realtà, difatti non tutto l’organico è stato assoggettato al lavoro ridotto e molti di questi hanno solo lavorato in un breve periodo durante la stagione estiva. Poniamo particolare nota che nella nostra attività ogni anno solare ricopre 3 periodi lavorativi (come espresso nella tabella

 

Gen – Feb – Mar

Stagione invernale 2019/2020 (__________)

Apr-Mag-Giu-Lug-Ago-Sett-Ott-Nov

Stagione estiva (grotto)

Dic

Stagione invernale 2020/2021 (__________)

 

Ciò comporta che un dipendente possa essere impiegato in tutti e tre i periodi lavorativi (quindi ai fini del calcolo, al termine dell’anno solare risulta un solo membro dell’organico), sia per ogni periodi si possa assumere un diverso collaboratore (quindi ai fini del calcolo, al termine dell’anno solare risultano tre membri dell’organico);

Infatti nonostante la variazione del quantitativo di organico, risulta invariato il carico di lavoro ed il corrispettivo quantitativo orario-salariale alla fine dell’anno.

Riteniamo che al fine della determinazione del calcolo dell’organico, sarebbe più corretto se si confrontasse la stagione invernale scorsa (dal 01.12.2019 al 31.03.2020) a quella contestata (dal 01.12.2020 al 31.03.2020 [recte: 2021]).

Dal confronto si noterebbe come la stagione pre-pandemica conti un complessivo di 19 membri nell’organico e come la stagione influenzata dalla pandemia abbia corrisposto un complessivo di 18 membri nell’organico, quindi non contravvenendo all’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI.

Come già comunicato, per gestire la nostra attività invernale è necessario un quantitativo minimo di personale, ed un’eccessiva diminuzione dei collaboratori si tramuterebbe in un danno a tutta l’attività, ai clienti ed ai nostri partner in affari.

Per tutelare l’azienda dalle oscillazioni stagionali abbiamo inoltre diversificato i periodi di inizio di lavoro e del termine ed abbiamo ridotto il personale assunto al 100%, aumentando l’organico al 50%. Ciò va a dimostrare la nostra già avvenuta tutelazione della stagionalità nell’afflusso.

Il diversificarsi delle disposizioni cantonali e federali, non lasciava presupporre una chiusura completa dell’attività, ma si presupponeva la possibilità di poter lavorare internamente con dovute precauzioni (difatti ci siamo fatti preparare diversi preventivi, solo in seguito è stata posta la chiusura delle attività). Inoltre in Canton __________ è stato autorizzato il far accomodare i clienti nelle terrazze dal 01.01.2021 fino a quando il 28.02.2021 viene ripristinata la normativa federale.

Di fatto questo susseguirsi di normative e la loro imprevedibilità, comunicate a brevissima scadenza, non ha permesso l’ottimizzazione delle assunzioni. (…)

Reputiamo quindi che la riduzione del carico di lavoro è inevitabile e dovuta a provvedimenti delle autorità, casistiche non imputabili al datore di lavoro, non potendo provvedere con i provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili.” (cfr. doc. I).

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 24 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

Dalla documentazione agli atti emerge che la ricorrente ha assunto nuovo personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile nel corso del mese di dicembre 2020, quando la ditta era in regime di lavoro ridotto e nonostante il fatto che, in tale periodo, ci si trovasse notoriamente al picco della seconda ondata di COVID-19 che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici in altri Cantoni già dal mese di novembre 2020.

A tal proposito, si osserva che la ricorrente gestisce nella stagione estiva (aprile-novembre) il __________ a __________ e in quella invernale (dicembre-marzo) degli esercizi pubblici sulle piste di __________ (__________). Per quest’ultima attività, si rileva innanzitutto che il raffronto delle dichiarazioni dei salari AVS per l’anno 2019 e 2020 specifiche ai dipendenti di __________, l’organico della ricorrente risulta essere stato aumentato nella stagione invernale 2020-2021 rispetto a quello dell’anno precedente (doc. 5).

Inoltre, occorre precisare che durante il periodo pandemico – e meglio a partire dal mese di dicembre 2020 – l’azienda ha operato numerose assunzioni (nel periodo da settembre 2020 a novembre 2020 i suoi dipendenti erano complessivamente 8, doc. 9). Infatti, la ricorrente ha assunto a tempo indeterminato e con un’occupazione del 100% segnatamente: __________ (cameriere; doc. 5.1.), __________ (cameriere, doc. 5.2.), __________ (cameriera, doc. 5.3.), __________ (cuoco, doc. 5.4.), __________ (cameriera, doc. 5.5), __________ (cuoco, doc. 6), __________ (cameriera, doc. 5) e __________ (cuoco, doc. 5.7.) con entrata in funzione dal 16 dicembre 2020. Lo si ribadisce, tali assunzioni sono avvenute in un periodo in cui la ricorrente – posta al beneficio delle indennità per lavoro ridotto da marzo 2020 a febbraio 2021 – si trovava in regime di lavoro ridotto (doc. 10).

Ora, a mente dello scrivente Ufficio l’assunzione di personale in misura importante, in un periodo critico e di particolare difficoltà come quello dovuto alla pandemia, che già nel corso dell’autunno 2020 ha visto aumentare drasticamente casi di infezione, raggiungendo il picco della seconda ondata nel mese di novembre 2020, e ha, del resto, imposto restrizioni nel settore della ristorazione, che man mano si sono inasprite, implica che la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostante che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e perché contraria al principio generale dell’obbligo di diminuire il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (…).

Anche a voler ammettere che il numero di collaboratori attivi presso gli esercizi pubblici degli impianti di __________ sia rimasto invariato nelle stagioni invernali 2020-2021 e 2019-2020, come indicato dalla ricorrente nel preannuncio di lavoro ridotto 18 febbraio 2021 (doc. 1), rispettivamente che, come successivamente dichiarato solo in sede ricorsuale, essa sia diminuito nella stagione invernale 2020-2021 rispetto alla precedente, passando da 19 a 18, la conclusione resta la medesima. Infatti, l’azienda avrebbe in ogni caso dovuto assumere un numero inferiore di collaboratori nel mese di dicembre 2020, in ragione del fatto che essa già beneficiava del regime di lavoro ridotto e della critica situazione epidemiologica sopra descritta.

Pure l’argomento secondo cui solo parte del personale avrebbe beneficiato delle indennità per lavoro ridotto, nulla muta alla conclusione sopra indicata, non essendo ammissibile che le persone assunte in esubero svolgano le loro funzioni togliendo ore di lavoro ai dipendenti posti in lavoro ridotto.

Per inciso, si osserva che la stessa ricorrente dichiara in sede ricorsuale di aver aumentato, nel complesso, il suo organico durante l’anno pandemico 2020 rispetto a quello pre-pandemico, passando da 18 a ben 27 collaboratori (sub doc. I, inc. n. 38.2021.103).

A titolo abbondanziale, per quanto riguarda i mesi di aprile a maggio 2021, si osserva che oggetto della presente vertenza è il riconoscimento, o meno, del diritto alle indennità per lavoro ridotto che la ricorrente ha postulato in favore dei dipendenti attivi presso gli esercizi pubblici degli impianti di __________ e che l’azienda stessa ha dichiarato in sede ricorsuale che la stazione invernale nei __________ ricopre unicamente il periodo gennaio – marzo. Pertanto, si rende in ogni caso escluso il diritto alle indennità per lavoro ridotto relativamente ai mesi di aprile e maggio 2021. Ciò a maggior ragione, considerato come la ricorrente ha indicato di avere, per sua volontà, interrotto la propria attività nel mese di maggio 2021 (doc. 7). Peraltro, da informazioni assunte oralmente dalla Cassa di disoccupazione competente, non risulta essere stata inoltrata alcuna domanda di indennità per il mese di aprile 2021 entro il termine perentorio di tre mesi.

Si osserva infine che l’attività relativa al __________ parrebbe essere stata ceduta nel corso del mese di marzo 2021 ad un’altra società, il __________. Dando seguito al preannuncio di lavoro ridotto inoltrato da detta società in data 24 marzo 2021, con decisione 27 aprile 0221 – cresciuta incontestata in giudicato – l’UG ha negato le indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22 marzo 2021 al 21 settembre 0221 (doc. 11). In siffatte circostanze, tutto quanto dovesse riguardare le ore di lavoro perse in relazione all’attività del __________ gestita dalla società il __________, non può qui in ogni caso essere preso in considerazione.” (cfr. doc. IV).

 

                               1.7.   Il 7 febbraio 2022, la ricorrente ha presentato un atto di replica - ed una serie di documenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo - osservando quanto segue:

 

" (…)

Lo spettabile Ufficio Giuridico della sezione del Lavoro confonde l’anno solare con la stagionalità della nostra azienda presso il comprensorio sciistico di __________, gli anni presi a confronto (dal 01.01. al 31.12.) comprendono tre periodi distinti, periodi che possono impegnare si agli stessi componenti del team sia collaboratori differenti, ciò può comportare una variazione dell’organico totale, senza però incidere in alcun modo sulla massa salariale complessiva. Come indicato nelle tabelle con confronto masse salariali relative alle stagioni invernali (doc. A).

Nella risposta al ricorso presentata dall’UG, alla cifra 3, secondo paragrafo: viene quindi erroneamente indicato un aumento dell’organico nella stagione invernale 2020-2021 rispetto alla precedente, forniamo come prova per il suddetto periodo copia delle attestazioni salari presentato alla cassa di compensazione AVS delle ultime 3 stagioni (2019-19/2019/2020) (doc. B) e tabella riassuntiva (doc. A) per porre sia il numero di organico a confronto, sia il totale della massa salariale dei 2 periodi a confronto, facendo notare che il mese di marzo 2020 è stato colpito dalla chiusura causa epidemia e la stagione 2020-2021, seppur meno proficua ha disposto un maggior periodo di apertura (doc. A). Non corrisponde al vero che in sede ricorsuale si sarebbe dichiarato di aver aumentato l’organico durante l’anno pandemico 2020 rispetto a quello pre-pandemico, passando da 18 a 27 collaboratori. Dal doc. A di evince che il numero dei collaboratori nella stagione invernale ammontava a 18, mentre in quelle precedenti erano 19. Inoltre la massa salariale nella stagione di cu in parola ammontava a CHF 291'464, mentre in quelle precedenti a CHF 295’506 (stagione 2019/2020) e CHF 297'710.00 (stagione 2018/2019).

Nella risposta al ricorso presentata dall’UG, alla cifra 3, quinto paragrafo: viene comprovata anche dall’UG una riduzione dell’organico rispetto alla stagione precedente, ma contestando che l’azienda avrebbe dovuto comunque assumere meno persone. Rendiamo attenzione che la nostra attività è suddivisa su più punti di ristoro presenti sul comprensorio sciistico, ciò comporta quindi un contingente minimo di personale presente o disponibile per il corretto funzionamento degli stessi 7 giorni su 7 e senza quindi danneggiare i nostri partner commerciali: alleghiamo estratto delle offerte gastronomiche del comprensorio (doc. C). La nostra società deve garantire il funzionamento del ristorante a monte, di quello a valle ed il __________.

Per inciso, oltre ad essere diminuito il numero complessivo nell’organico, non tutti godevano dello stesso Pensum Lavorativo, molti dipendenti lavoravano solamente a tempo parziale come si evince anche da un confronto dall’ammontare complessivo del salario lordo AVS per le varie stagioni invernali (doc. A e B) …

Ora, mentre l’Ufficio Giuridico ritiene che la situazione e le nostre chiusure imposte dall’autorità fossero date per certe, noi riteniamo invece che era certamente in corso una situazione particolare, ma il futuro al momento delle assunzioni era completamente imprevedibile. A dimostrarlo è la stagione in corso, ove nonostante il numero di contagi molto maggiore alla stagione precedente, ed alcune attività economiche in cui è stata disposta la chiusura o limitazioni (obbligo telelavoro e 2G+), alla nostra attività non è stata disposta alcuna ulteriore restrizione o addirittura l’obbligo di chiusura. Ciò lascia presupporre che se le restrizioni fossero diminuite o cessate anche durante la stagione 2020-21, ci sarebbe stato il medesimo quantitativo di clienti e quindi la necessità che tutti i dipendenti assunti fossero stati operativi a pieno regime. Infine le limitazioni sono variate tra cantone e cantone, in particolare durante il mese di gennaio in grigioni diversamente dal resto della confederazione sono stati disposti degli allentamenti (doc. D, doc. E). riteniamo quindi infondato il parere dell’UG, sulla prevedibilità delle conseguenze della seconda ondata e siamo dell’avviso che le circostanze non rientrino nella sfera normale del rischio aziendale.

 

Riassumendo:

L’organico                     il numero di componenti si è ridotto da 19 a 18                                       persone (doc. A)

CIFRE AVS                  oltre alla riduzione dell’organico c’è stata una

                                      riduzione dell’importo complessivo

                                      assoggettato all’AVS (doc. A, doc. B)

Errori di calcolo             lo spettabile Ufficio Giuridico per il confronto

                                      ha considerato il complessivo dell’organico

                                      raffrontando periodo erronei, calcolando in

                                      anni solari (da gennaio a dicembre) invece di

                                      stagioni lavorative (da dicembre a marzo /

                                      aprile) (doc. A, doc. B)

Mesi di richiesta            lo spettabile Ufficio Giuridico accusa i mesi di

                                      aprile e maggio 2021 come esterni al periodo

                                      di attività, avendo noi indicato in sede

                                      ricorsuale il termine stagionale per marzo,

                                      solo per praticabilità è stato indicato il mese di

                                      marzo, la stagione invernale termina in periodi

                                      variabili in base alla cadenza della Pasqua, la

                                      stagione invernale 2020/2021 è terminato il

                                      07.04.2021 e il necessario lavoro di

ultimazione è proseguito per alcuni giorni (mezzo di prova?)

__________                  lo spettabile Ufficio Giuridico osserva che

                                      l’attività denominata “__________” è stata

                                      ceduta nel mese di marzo 2021 ad un’altra

                                      società, il __________. Per inciso, la nostra

                                      richiesta di lavoro ridotto non ha nulla in

                                      relazione alle ore perse da questa altra

                                      società.”

(cfr. doc. VI)

 

                              1.8.   Con la duplica del 1° marzo 2022 la Sezione del lavoro ha segnatamente osservato quanto segue:

 

" (…)

l’UG ribadisce che per quanto riguarda il numero di collaboratori attivi presso gli esercizi pubblici degli impianti di __________, da un raffronto delle dichiarazioni dei salari AVS per l’anno 2019 e 2020 specifiche a tali dipendenti, l’organico della ricorrente risulta essere stato aumentato tra le due stagioni invernali. (…) la perdita di lavoro non può essere ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e perché contraria al principio generale dell’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. doc. 8, consid. 3; risposta di causa, punto 3). Le motivazioni addotte dalla ricorrente in sede di osservazioni nulla mutano a tale conclusione.

Inoltre, in merito al numero complessivo di dipendenti attivi presso l’azienda nell’anno pre-pandemico 2019 e quello pandemico 2020, si osserva che – a differenza di quanto sostiene l’azienda in sede di osservazioni – in sede ricorsuale essa ha dichiarato quanto segue: “nello specifico, per quanto riguarda la variazione dell’organico di personale: per l’anno 2019: dobbiamo indicare un errore di calcolo nell’organico: erano assunte 18 persone invece di 16 persone come indicato dall’UG. Per l’anno 2020: confermiamo il numero indicato di 27 persone nell’organico come indicato dall’UG” (cfr. sub. Doc. I, pag. 2, inc. 38.2021.103). L’UG ha pertanto rettamente rilevato che la ricorrente stessa ha dichiarato di aver aumentato, nel complesso, il suo organico durante il 2020 rispetto al 2019, passando da 18 a 27 collaboratori.

In sede di osservazioni, la ricorrente indica poi quanto segue: “Nella risposta al ricorso presentata dall’UG, alla cifra 3, quinto paragrafo: viene comprovata anche dall’UG una riduzione dell’organico rispetto alla stagione precedente […]” (cfr. sub. doc. VI, inc. 38.2021.103). A tal proposito, si precisa che lo scrivente Ufficio ha indicato, a titolo meramente abbondanziale, che anche nella denegata ipotesi in cui il numero di collaboratori attivi presso gli esercizi pubblici degli impianti di __________ fosse diminuito di un dipendente nella stagione invernale 2020-2021 rispetto alla precedente, la conclusione dell’UG resta immutata. Infatti, la ricorrente avrebbe in ogni caso dovuto assumere un numero inferiore di collaboratori nel mese di dicembre 2020, in ragione del fatto che essa già beneficiava del regime di lavoro ridotto e dell’allora critica situazione epidemiologica. A ciò nulla muta il fatto che gli esercizi pubblici gestiti dalla ricorrente siano tre, in effetti l’azienda avrebbe in ogni caso dovuto assumere, in proporzione, minore personale.

In merito all’argomento, sollevato dalla ricorrente, secondo cui la percentuale lavorativa di parte dei collaboratori sarebbe stata fortemente ridotta, si osserva anzitutto che tale affermazione non ha trovato alcun riscontro negli accertamenti esperiti dall’amministrazione ed è stata sollevata solo in sede ricorsuale. A tal proposito, in sede di osservazioni, la ricorrente ribadisce quanto segue: “Per inciso […] non tutti godevano dello stesso Pensum lavorativo, molti dipendenti lavoravano solamente a tempo parziale come si evince anche da un confronto dell’ammontare complessivo del salario lordo AVS per le varie stagioni invernali […] (cfr. sub. doc. VI, inc. 38.2021.103). Tale tesi non trova alcun riscontro neppure nelle “tabelle con confronto masse salariali delle stagioni 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 con relativi conteggi per i singoli dipendenti” – elaborate dalla ricorrente stessa e qui contestate – dalle quali emerge una diminuzione irrisoria tra la massa salariale della stagione invernale 2018-2019 e quella della stagione invernale 2020-2021 (pari a circa il 2%; cfr. sub. doc. A, inc. 38.2021.103). Pertanto, neppure i dati esposti dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si conciliano con quanto da lei sostenuto.

Per quanto riguarda la situazione epidemiologica – a differenza di quanto pretende la ricorrente in sede di osservazioni – si ribadisce che l’UG ha correttamente considerato che durante il periodo di dicembre 2020 ci si trovasse notoriamente al picco della seconda ondata COVID-19, che ha portato alla chiusura degli esercizi pubblici in altri Cantoni già dal mese di novembre 2020, sicché l’assunzione di personale con funzioni pari o simili al personale già disponibile, come se l’attività dovesse riprendere a pieno regime, implica che la perdita non vada ritenuta computabile, poiché dovuta a circostanze che rientrano nella sfera normale del rischio aziendale e perché contraria al principio generale dell’obbligo di ridurre il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione. In tal senso, non si condivide il paragone effettuato dalla ricorrente tra il suddetto periodo e l’ondata di COVID-19 dell’inverno 2021-2022, posto come durante quest’ultimo periodo l’avvento del vaccino ha determinato natura e intensità delle misure adottate dalle autorità per combattere l’epidemia.” (cfr. doc. X)

 

                               1.9.   Con osservazioni del 12 marzo 2022 – trasmesse, per conoscenza, all’amministrazione il 17 marzo successivo (cfr. doc. XIII) – la ricorrente ha posto in evidenza quanto segue:

 

" (…)

La stagione invernale 2019/2020 a causa della pandemia dovette venir conclusa anticipatamente, mentre la stagione 2020/2021, nonostante pandemia in corso, gli impianti di risalita hanno chiuso solamente il 7 aprile 2021. Da un confronto con dei salari AVS non si riesce a tenere debitamente conto anche di questo fatto, il quale ha naturalmente pure un’influenza importante. (…)

La ricorrente, a dimostrazione della propria serietà, si è impegnata a fornire cifre esatte. Inoltre come già spiegato in dettaglio in precedenza, non è possibile confrontare il numero di dipendenti della ricorrente durante un anno civico, siccome la ricorrente svolgeva a suo tempo due attività distinte tra loro. Da questo fatto ‘UG non può pertanto dedurre nulla a suo favore.” (cfr. doc. XII)

 

                                         La RI 1 ha ribadito che sia l’evoluzione pandemica, che quella delle conseguenti restrizioni non era prevedibile, né certa, e che non era possibile assumere meno collaboratori “e allo stesso tempo garantire il corretto funzionamento di tutti e tre i punti di ristoro sul comprensorio sciistico 7 giorni su 7” (cfr. doc. XII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° marzo e sino al 31 maggio 2021.

 

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

“Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

“Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”

 

                                         La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

 

                                    “(…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è

      sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

“(…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

 

 

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…).

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                               2.4.   Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                         In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

“(…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

 

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

 

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

 

2.5    Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

 

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

 

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

 

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

 

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

 

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

                                         Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

 

                                    “(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

 

                                         La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

 

                                         Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

 

                                    “(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

 

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                         La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

 

                                         La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.5 a:

 

2.5 a Assunzione di personale per imprese stagionali

Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte, però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.

Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.”.

 

                                         La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

 

                                    “(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”.

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.5. e 2.5 a sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                         La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

                                         Per quanto concerne il p.to 2.5 a, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:

 

                                    “C6b       Valido dal 19.03.2021

Lo scopo dell’ILR è di preservare posti di lavoro e non finanziarne di nuovi. D’altra parte però, nell’ottica dell’obbligo di riduzione del danno, ci si aspetta anche che le aziende riprendano l’attività non appena e nella misura in cui ciò sia consentito o, nel caso delle aziende stagionali, dal momento in cui la stagione ha normalmente inizio. E questo può richiedere l’assunzione di personale.

Per questo motivo è possibile far valere il diritto all’ILR anche per il personale appena assunto, a patto che siano soddisfatte le altre condizioni previste dal diritto. Tuttavia, nell’ottica dell’obbligo di limitare i danni, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile. Motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario durante la stagione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen /kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                                         Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021 e Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 5 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                               2.5.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede __________ e recapito presso il __________, pure a __________, è attiva nella “gestione e nell'amministrazione di esercizi pubblici e di ogni altra attività nel campo della ristorazione e della gastronomia, nell'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la rappresentanza ed il commercio in generale di prodotti di gastronomia ed affini”. Soci della ricorrente, nonché detentori di 10 quote da fr. 1'000.- cadauna a testa sono __________, presidente della gerenza, e __________, gerente, entrambi titolari del diritto di firma collettiva a due e cittadini italiani (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).

 

                                         La società si occupa, durante la stagione invernale (corrispondente, e meglio come precisato in sede ricorsuale dalla ricorrente medesima, di regola al periodo dicembre-marzo; cfr. supra consid. 1.5. doc. I pag. 2), della gestione degli esercizi pubblici presso gli impianti di __________ e quantomeno sino a marzo 2021 - allorquando l’esercizio pubblico in questione è stato ceduto alla __________, costituita ad ottobre 2020 e di cui __________ sino a febbraio 2022 era direttore con diritto di firma individuale (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch) – anche della conduzione del __________ (aperto nel periodo aprile-novembre; cfr. supra consid. 1.5. e doc. I, pag. 2).

 

                                         Giova rilevare che prima che la RI 1 inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021, ne aveva già fatto richiesta, rispettivamente la Sezione del lavoro le aveva già riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità in questione.

                                         Da un primo preannuncio di lavoro ridotto presente nell’incarto, si evince che il 20 agosto 2020 la società aveva postulato il riconoscimento del diritto alle indennità in questione indicando che i contratti di lavoro di durata indeterminata in essere a quel momento erano 6, che ad una persona il contratto di lavoro era stato disdetto, che i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto erano 4 che e che la perdita di lavoro probabile si attestava al 50%.

                                         Dall’ “organigramma ___________2.pdf” presentato all’amministrazione si evince, per contro, che per la società, a quel momento, erano attivi, oltre ai due soci __________ e __________, i cui nomi sono indicati due volte (cfr. doc. 9). Dalle attestazioni di salario emerge, invece, che ad agosto, quando è stato presentato il preannuncio di lavoro ridotto, presso il __________ erano attivi 6 dipendenti (oltre ai 2 soci), e meglio si vedrà nel dettaglio nel prosieguo (cfr. all. a doc. 5).

 

                                         Dal preannuncio di lavoro ridotto presentato il 10 novembre 2020 - allorquando era aperta solo l’attività del __________ - e dal relativo Formulario, si evince che la misura era già allora da introdursi per tutta l’azienda, che colpiva - su un totale indicato dalla ditta di 17 persone - 16 dipendenti, con una perdita di lavoro probabile del 50% e che la domanda veniva inoltrata per cause del tutto analoghe a quelle poi indicate nel preannuncio del successivo 18 febbraio (cfr. doc. 10).

                                         Dall’ “organigramma ___________12_2020” allegato al preannuncio in questione, emerge che, oltre ai due soci, in seno alla società erano attive 15 persone, e meglio __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, nonché __________ e __________ (soci e gerenti della __________; cfr. doc. 10 ed estratto del Registro di commercio reperibile nel sito www.zefix.ch).

                                         In quell’occasione, con decisione del 24 novembre 2020, la Sezione del lavoro, sollevando opposizione parziale, ha riconosciuto alla società il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 (cfr. doc. 10) senza che dal provvedimento in questione emerga che il diritto a percepire le indennità in questione sia stato limitato a parte dei 16 dipendenti annunciati dalla società il 10 novembre 2020, sebbene, nella procedura che ora ci concerne, la resistente abbia rilevato, tanto in sede di decisione su opposizione, quanto nella propria risposta di causa (cfr. supra consid 1.4. e 1.6.), che “nel periodo settembre – novembre 2020 [ndr: quando era operativo il __________] i dipendenti erano complessivamente 8” (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6), e meglio come emerge dall’attestazione dei salari relativi all’attività estiva presso il __________, dove oltre ai soci della ricorrente, tra settembre e novembre 2020 complessivamente erano attivi:

 

-       __________ (dal 1° aprile al 30 novembre 2020);

-       __________ (dal 1° aprile al 30 novembre 2020);

-       __________ (dal 1° giugno 2020 al 15 ottobre 2020);

-       __________ (dal 1° giugno al 15 ottobre 2020);

-       __________ (dal 7 luglio al 15 settembre 2020);

-       __________ (dal 4 luglio al 31 agosto 2020) (cfr. all a doc. 5).

 

                                         Di questi 6 dipendenti però, a novembre 2020, vale a dire quando la società ha presentato l’organigramma con i 15 dipendenti (cfr. supra), erano attive unicamente __________ e __________.

 

                                         L’organigramma presentato dalla RI 1 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021, invece, indica che quali componenti della direzione vi erano sempre __________ e __________, mentre alle dipendenze della società figuravano le seguenti 15 persone:

                                         __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. all. a doc. 1).

 

                                         Di questi, stando ai contratti di lavoro in atti, 11 - di cui 9 risultavano già nell’organigramma presentato il 10 novembre 2020 contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto oggetto della decisione del 24 novembre 2020, sebbene dalle attestazioni dei salari a novembre risultavano, come visto, essere attive, oltre ai soci, unicamente __________ e __________ (cfr. supra) – sono, però, stati assunti a decorrere dal 1°, rispettivamente, dal 16 dicembre 2020, e meglio come emerge dai contratti di lavoro versati agli atti dalla ricorrente dopo che la resistente aveva già emesso la propria decisione del 2 aprile 2021 e la società vi si era opposta. Trattasi di:

 

1.    __________, assunto con contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________” dal 16 dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5);

2.    __________, con contratto indeterminato al 100% in qualità di cameriera presso “__________” dal 16 dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5),

3.    __________, con contratto indeterminato al 100% come cameriere” presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.1.),

4.    __________, il 15 novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriere presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.2.),

5.    __________, con contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.3.).

6.    __________, con contratto indeterminato al 50% in qualità di cuoco presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.4.),

7.    __________, il 15 novembre 2020 con contratto indeterminato al 100% come cameriera presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.5.),

8.    __________, il 15 novembre 2020 con contratto indeterminato al 75% dal 1° dicembre 2020 ed al 100% da gennaio 2021 come cameriera presso “__________” (cfr. all. a doc. 5),

9.    __________, con contratto indeterminato al 100% in qualità di cuoco presso “__________” dal 16 dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.7);

10. __________, con contratto indeterminato al 100% per il “Service” presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5);

11. __________, con contratto indeterminato al 50% in qualità di cuoca presso “__________” dal 1° dicembre 2020 (cfr. all. a doc. 5.9.).

 

                                         I restanti 4 dipendenti indicati nell’organigramma del 18 febbraio 2021, stando alle attestazioni di salario in atti erano invece attivi alle dipendenze della ricorrente:

 

1.    __________ dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, rispettivamente a dicembre 2020, a __________ e dal 1° aprile al 30 novembre 2020 presso il __________ (cfr. all a doc. 5 ed all. B a doc. VI);

2.    __________ dal 1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020 presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che il medesimo, a quel momento, fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc. VI);

3.    __________ dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 ed a dicembre 2020 presso la sola attività di __________, mentre non risultava assunta, nel mese di novembre, presso il __________ (sebbene presente nell’organigramma del 10 novembre 2020; cfr. doc. 10, all. a doc. 5 ed all B a doc. VI);

4.    __________ dal 1° giugno al 15 ottobre 2020 presso il __________ e dal 1° al 31 dicembre 2020 presso l’attività di __________ (e, quindi, sebbene presente nell’organigramma del 10 novembre 2020, dagli atti non risulta che la medesima, a quel momento, fosse alle dipendenze della società) (cfr. all. a doc. 5 ed all. B a doc IV).

 

                                         Ciò sebbene dall’attestazione dei salari a valere per l’anno 2020 presentata dalla ricorrente risulti che operative nel dicembre 2020 presso gli impianti di __________ erano 18 persone (compresi i 2 soci), di cui solamente 7 sarebbero state assunte a decorrere dal 1° dicembre 2020 e meglio: __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. all. B1 a doc. VI). __________, infatti, stando alla “scheda salari” prodotta dalla ricorrente – sebbene, d’un lato, agli atti figuri il suindicato contratto di lavoro con decorrenza dal 16 dicembre 2020 e, d’altro lato, non risulti essere tra le persone attive presso il __________ tra aprile e novembre 2020 -, era già stato operativo per conto della ricorrente nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 (cfr. all. a doc. VI).

                                         Analogamente vale per __________, __________, __________, __________ ed __________.

 

                                         Dalle attestazioni dei salari in atti emerge, poi, che anche __________ avrebbe lavorato per la ricorrente, e meglio tra aprile e novembre 2020 al __________ e sia in marzo che in dicembre 2020 a __________ (cfr. all. a doc. VI). Ciò sebbene la medesima non figuri né nell’organigramma presentato il 10 novembre 2020, né in quello del 18 febbraio 2021 (cfr. all. a doc. 10 e a doc. 1).

 

                                         Per completezza, e con riferimento alla tesi ricorsuale secondo cui in seno alla società a dicembre 2019 erano operative 19 persone (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), si rileva che dalle attestazioni dei salari relative al 2019 emerge che nel dicembre di quell’anno a “__________” erano attive 16 persone, e meglio __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ oltre ai due soci (cfr. all. a doc. 5).

                                        

                                         Il 20 aprile 2021, quando la ricorrente ha trasmesso alla resistente la tabella indicante la cifra d’affari per ogni mese nell’intervallo 2017-2021, quali “Motivi alla base del mutato volume di ordinazioni” ha indicato quanto segue:

 

" (…)

Date le nuove limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela, abbiamo deciso di rinnovare nuovamente la nostra richiesta di lavoro ridotto. speriamo di non doverne mai avere bisogno, ma attualmente le limitazioni imposte al nostro settore della ristorazione, generale un’elevata riduzione del nostro flusso di clientela e conseguentemente una riduzione delle ore di impiego del personale.”

 

                                         Quanto al “volume delle ordinazioni”, la RI 1 ha precisato che:

" (…)

Date le nuove limitazioni derivanti dalle decisioni del Consiglio Federale e conseguentemente, prevedendo il prossimo periodo di lavoro come molto influenzato e che ciò possa provocare un’ulteriore diminuzione della clientela. Sappiamo già di averne avuto bisogno in questo periodo e nel prossimo futuro prevediamo in attesa di futuri allentamenti di dover ricorrere a questa misura per la sostenibilità dei nostri collaboratori.”.

 

                                         A valere quale probabile sviluppo del volume di affare nei successivi quattro mesi, la società ha indicato l’ammontare di fr. 100'000.- per marzo, di fr. 50'000.- per aprile e fr. 0.- per i mesi di maggio e giugno 2021.

                                         Da ultimo, la ditta ha precisato quanto segue:

 

" (…) stiamo valutando di interrompere la nostra attività dal mese di maggio in attesa di momenti ove si possa riprendere a lavorare con minori restrizioni.” (cfr. doc. 5).

 

                                         In data 14 giugno 2021, l’amministrazione ha chiesto alla ricorrente di “compilare le apposite tabelle (…) specificando la cifra di affari effettivamente conseguita per i mesi da marzo 2021 a maggio 2021 incluso e un preventivo della cifra d’affari di giugno 2021” (cfr. doc. 6).

                                         La società vi ha provveduto il 18 giugno 2021, comunicando che la cifra di affari per il mese di gennaio 2021 era stata di fr. 109'797.-, per febbraio di fr. 238'566.-, per marzo era prevista in fr. 102'295.- e per aprile in fr. 47'139.- (cfr. doc. 7).

 

                                         Infine, dalla “domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto” sottoscritta per la RI 1 da __________ il “24.05.2020 [recte: 2021]” emerge che la società ha richiesto l’erogazione delle indennità in questione per il mese di marzo 2021 indicando una perdita di lavoro per ragioni economiche in percentuale del 79,74% per totali 13 persone, e meglio per:

 

1.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

2.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

3.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente. è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 16 dicembre 2020;

4.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

5.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020);

6.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

7.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

8.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

9.    __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

10. __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente, è stata assunta alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

11. __________, che, stando al contratto di lavoro prodotto dalla ricorrente è stato assunto alle dipendenze della RI 1 dal 1° dicembre 2020;

12. __________;

13. __________ (cfr. all. a doc. 13 e supra).

 

                               2.7.   Questa Corte ritiene utile rilevare che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                         L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                         Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).

                                         L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23:00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).

 

                                         Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

                                         La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

 

                                         L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.

                                         Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:

 

" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

    b.    agli orari di apertura si applica quanto segue:

           1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,

           2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

           3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

 

                                         Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:

 

" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:

 

    a.    sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

    c.    il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

 

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

 

4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

 

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”

 

                                         È stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377)

 

                                         Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

 

                                         Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):

 

" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

 

1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

    a.    le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

    b.    le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:

           1.    per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

           2.    durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

    c.    le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

    d.    le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

           1.    la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

           2.    per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           4.    i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

 

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”

 

" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

 

2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

    c.    gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

 

                                         Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

 

                                         Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

 

                                         Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

 

                                         L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

                                         È stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

 

                                         Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:

 

" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

    a.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

    b.    per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

    c.    la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

    d.    i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)

          

                                         Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

                                         L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:

 

" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

    a.    nei luoghi chiusi:

           1.  tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           2.  per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,

           4.  i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

    b.    nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

 

                                         Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).

 

                               2.8.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. supra consid. 2.2.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

 

                                         Le direttive della SECO (cfr. supra consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                               2.9.   Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                         Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

 

                                         L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

                                         Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

                                         La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                         In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

                                         Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

                                         Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                         Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

                                         Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

                                         Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

                                         Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

 

                                         Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

                                         Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

                                         Al riguardo è stato precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

                                         D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.

                                         Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 38.2021.46 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.

                                         Il TCA ha osservato, da un lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

                                         Infine, che i motivi indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita di lavoro era computabile.

                                         Questo Tribunale ha, perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

 

                                         Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

 

                                         Con sentenza 38.2021.61 del 6 dicembre 2021 il TCA ha, per contro, confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020.

 

                                         Non sono state considerate atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio invariato.

 

                                         In una sentenza 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 il TCA, nel caso di una società che gestisce un ristorante, cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto, ha confermato l’operato dell’amministrazione e ritenuto che la perdita di lavoro subita dalla ditta non era computabile poiché, considerate le circostanze fattuali di quel caso, il modo di procedere dell’insorgente, che a fine ottobre 2020 con effetto dal mese di novembre 2020 ha assunto dei nuovi collaboratori, si poneva in contrasto con l’obbligo di riduzione del danno e la perdita di lavoro si rivelava evitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI), come pure, visto che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come quello di una pandemia comporta in sé il pericolo di subire perdite, risultava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                         Ad analoga conclusione è giunta questa Corte con sentenza 38.2021.85 del 21 febbraio 2022, laddove, nel caso di una società che gestisce dei saloni di parrucchiere, ha stabilito che dal profilo della tempistica delle assunzioni avvenute a dicembre 2020 e a inizio aprile 2021 e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente contrastava con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro non risultava inevitabile (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) e, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                             2.10.   Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che la RI 1, nonostante stesse beneficiando di indennità per il lavoro ridotto (cfr. supra consid. 2.6.), a decorrere dal mese di dicembre 2020 ha assunto presso la struttura di __________, in qualità di ulteriori camerieri e cuochi, diversi dipendenti, e meglio, 7 stando all’attestazione dei salari 2020, rispettivamente, 11 stando ai contratti di lavoro in atti (cfr. supra 2.6. e all. a doc. 5).

 

                                         Tali assunzioni sono avvenute quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le autorità federali avevano già introdotto misure restrittive in diversi settori economici, ad esempio nell’ambito della ristorazione (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 ottobre 2020, RU 2020 4159; modifica del 28 ottobre 2020 RU 2020 4503).

                                         Le Autorità cantonali grigionesi non erano state da meno, ed il 2 dicembre, con entrata in vigore prevista per il 4 dicembre 2020, il Governo aveva li nella sua versione consultabile il 31 marzo 2022), me n nella sua versione consultabile il 31 marzo 2022).

                                         Sul piano federale, dopo aver preannunciato già il 4 dicembre 2020 l’adozione di ulteriori misure (cfr. __________), il Consiglio federale, l’11 dicembre 2020, ha poi imposto nuove restrizioni, segnatamente ha ordinato la chiusura dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le 6:00 a partire dal 12 dicembre 2020 (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’11 dicembre 2020, RU 2020 5377).

                                         Il Consiglio federale, il 18 dicembre 2020, ha del resto deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività. Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 modifica del 18 dicembre 2020, RU 2020 5813).

 

                                         In concreto, tuttavia, preso atto della contestazione ricorsuale secondo cui “per gestire la nostra attività invernale è necessario un quantitativo minimo di personale” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), rispettivamente, alla luce del fatto che l’attività gestita dalla RI 1 a __________ “è suddivisa su più punti di ristoro presenti sul comprensorio sciistico, ciò comporta quindi un contingente minimo di personale presente o disponibile per il corretto funzionamento degli stessi 7 giorni su 7 e senza quindi danneggiare i nostri partner commerciali (…). La nostra società deve garantire il funzionamento del ristorante a monte, di quello a valle ed il __________” (cfr. supra consid. 1.7.e, doc. VI ed allegato C a doc. VI), questa Corte, non apparendo inverosimile che gestire l’attività di ristorazione sulle piste da scii richieda più personale di quanto ne occorra per garantire l’operatività del __________, ritiene necessario l’esperimento di un complemento istruttorio.

 

                                         Alla luce del fatto che peraltro lo scopo della procedura di opposizione ex art. 52 LPGA - la quale è stata concepita come un rimedio giuridico vero e proprio - non è quello di ripetere semplicemente la procedura di emanazione della decisione formale, ma obbliga l’assicuratore - a cui incombe l'accertamento dei fatti in prima battuta in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA (cfr. 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3.) - a riesaminare il proprio provvedimento al fine di sgravare i Tribunali (cfr. STF 8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 consid. 4.2., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_975/2011 del 22 febbraio 2012 consid. 3.2.; DTF 125 V 188 consid. 1b e 1c), per esperire il complemento istruttorio si impone un rinvio degli atti.

 

                                         Se d’un lato la decisione su opposizione impugnata merita tutela e deve essere confermata laddove nega alla ricorrente il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto successivamente al mese di marzo, ritenuto in particolare che per indicazione della stessa insorgente, salvo eccezioni, la stagione invernale e quindi l’attività di __________ cessa alla fine di marzo (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) e che la medesima ha poi postulato l’erogazione delle indennità per il solo mese di marzo 2021 (cfr. supra consid. 2.6. e doc. 13; ricordata, peraltro, l’avvenuta cessione dell’attività legata al __________), d’altro lato, e meglio a valere per le indennità postulate dalla RI 1 proprio per il mese di marzo 2021 l’amministrazione dovrà, invece, in particolare sentendo __________ e __________, determinare chi, tra il personale indicato nell’organigramma presentato dalla società contestualmente al preannuncio di lavoro ridotto del 18 febbraio 2021 in quel momento era effettivamente alle dipendenze della società, quante persone erano necessarie per garantire l’operatività minima dell’attività di __________ e, quindi, quali e quanti dipendenti erano indispensabili affinché l’attività in questione potesse garantire il servizio minimo. Ciò tenendo, altresì, conto delle limitazioni vigenti a causa della pandemia, in particolare del fatto che dal 26 febbraio 2021 l’autorizzazione al servizio sulle terrazze era stata revocata (cfr. supra consid. 2.10.).

 

                                         Al riguardo va evidenziato che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                         Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                                         La Sezione del lavoro, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto alle indennità per lavoro ridotto per il mese di marzo 2021, o meno, e, in caso affermativo, a favore di quali e quanti dipendenti (sul tema cfr. pure STCA 38.2021.79 del 21 febbraio 2022; STCA 38.2021.80 del 24 gennaio 2022 e anche la STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 per i “vecchi” dipendenti; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022, N. marg.C6b, pag. 5; consid. 2.4.).

 

                             2.11.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 17 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§    La decisione su opposizione del 22 novembre 2021 è annullata nella misura in cui è stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto alla ricorrente per il mese di marzo 2022.

                                         §§ Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro perché proceda come indicato al consid. 2.10.

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti