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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 emanata da |
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Ufficio regionale di collocamento, __________
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 17 novembre 2020 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha sospeso RI 1 per 3 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non essersi presentato a un colloquio di consulenza previsto per il 9 novembre 2020 alle ore 8:30 senza alcun preavviso (cfr. doc. 4=A7).
1.2. A seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. 5=A8), l’amministrazione, l’8 marzo 2021, ha emesso una decisione su opposizione con cui ha ridotto la sospensione inflittagli a 1 giorno, motivando come segue:
" (…)
3. Nel caso concreto, il colloquio pianificato in data 9 novembre non è avvenuto, nonostante l'assicurato avesse ricevuto la convocazione direttamente durante il primo colloquio del 21 settembre precedente. Infatti, è prassi che il consulente del personale consegni la convocazione proprio durante il colloquio personale. Ciò avviene sia nel primo colloquio che nei successivi, se del caso, colloqui di consulenza. Il sistema informatico conferma che il documento è stato generato proprio in quella data (21.09) e se ne può così dedurre che sia stato consegnato, unitamente al verbale "Azione di reinserimento" prima del temine del primo colloquio.
Successivamente, se non ci sono delle circostanze specifiche che lo richiedano (l'assicurato che contatta per un impedimento, un'assenza non programmata del consulente, ecc.), non si sono ulteriori contatti e la convocazione è vincolante.
Nel caso specifico, però, al momento della decisione si sanziona l'interessato di 3 indennità giornaliere, anche poiché non avrebbe fornito risposta alla "Richiesta di giustificazione". Si ricorda che la decisione è datata 17.11.2020.
Questa affermazione, non corrisponde al vero, poiché nello stesso sistema elettronico menzionato prima, figura la risposta alla "Richiesta di giustificazione" e figura che essa è registrata dal 16 novembre.
Purtroppo il consulente, al momento di emettere la decisione, non ha più verificato la documentazione disponibile ed ha emesso questa decisione.
Nella sua risposta, l'assicurato indica che non ha ricevuto convocazioni e di aver controllato sia l'email, sia la casella postale così come le registrazioni delle chiamate perse.
Pur considerando le sue osservazioni, non possono essere accolte, poiché la consegna della convocazione è avvenuta di persona in occasione del primo colloquio. Come indicato, secondo prassi consolidata in seno all'URC per cui gli appuntamenti vengono consegnati regolarmente quando essi avvengono in presenza (come è stato il caso di questo primo colloquio).
Trattandosi di una prima sanzione, considerando che l'assicurato ha fornito una spiegazione tempestiva, che anche se non è stato possibile accogliere, conferma la sua attenzione a seguire le indicazioni e, pertanto, avrebbe dovuto essere tenuta chiaramente in considerazione al momento di emettere la decisione. La stessa, alla luce di questi elementi avrebbe dovuto essere inferiore ai 3 giorni decisi il 17.11 scorso e, secondo le disposizioni vigenti, la prima volta, non avendo sanzioni precedenti, dando seguito a quanto richiesto dall'URC, avrebbe dovuto essere di un solo giorno. (…)” (Doc. A1)
1.3. Con tempestivo ricorso al TCA, l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:
" (…) La sanzione che mi è stata inflitta si basa su una "prassi consolidata" che prevede che la convocazione viene consegnata a mano durante il colloquio senza che ci fosse una prova concreta che ciò sia avvenuto, immagino una nota nel modulo "Azioni di reinserimento" come peraltro fatto per l'informazione in merito alla decisione su opposizione (evasa entro fine gennaio 2021 quanto indicato, evasa 1'8 marzo 2021 effettivamente), oppure una firma sulla copia della convocazione.
Non posso accettare queste motivazioni in quanto, indirettamente, vengo ritenuto bugiardo nel dire che non ho ricevuto la convocazione.
Nei fatti, semmai, chi ha commesso degli errori è proprio l'Ufficio regionale collocamento di __________, sanzionandomi senza nemmeno prendere in considerazione le mie motivazioni (senza verificare se le stesse fossero pervenute) e notificando per ben 3 volte la stessa decisione di cui 2 presumibilmente errate, visto che sono state sostituite. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 26 aprile 2021 l'URC ha postulato la reiezione del ricorso, rilevando:
" (…) il documento “Convocazione al colloquio di consulenza” per il colloquio del 9 novembre 2020 (doc. 1), porta la data del 21 settembre 2020, che corrisponde alla data di quando si è svolto il primo colloquio di consulenza (doc. 8).
Nel dossier elettronico del signor RI 1, relativo ai colloqui di consulenza, nella colonna denominata - Data di registrazione - figura che il documento è stato registrato (ossia caricato nel dossier) il 21 settembre 2020 (doc. 9). La data viene registrata automaticamente dal sistema informatico al momento in cui il documento viene caricato.
Per poter caricare la convocazione nel dossier dell'assicurato è necessario prima di tutto definire la data e l'ora del colloquio nel sistema COLSTA (doc. 10), sistema informatico con il quale a livello svizzero vengono gestiti i dati delle persone iscritte in disoccupazione.
Una volta stabilita e salvata la data e l'ora del colloquio può
essere elaborato, in versione Word, il documento "Convocazione al
colloquio di consulenza'
Il documento viene visualizzato sullo schermo del PC e a quel punto il consulente, prima di caricare nel dossier dell'assicurato la versione elettronica del documento, ne stampa una copia per l'assicurato.
Si tratta questa di una prassi in uso da sempre negli URC del cantone quando si svolge un colloquio di consulenza e il consulente, durante lo stesso, stabilisce già la data e l'ora del prossimo colloquio.
Aggiungiamo inoltre che dal sistema COLSTA è possibile anche stabilire la data e soprattutto l'ora di quando l'operazione sopradescritta è avvenuta.
I dati presenti a COLSTA stabiliscono che la data e l'ora del colloquio, di conseguenza il documento "Convocazione al colloquio di consulenza" è stato generato il 21 settembre 2020 alle ore 14:35 (doc. 11). Considerato come il colloquio del 21 settembre 2020 era previsto alle ore 14:15, con una durata stimata in circa 1 ora e 1.5 ore, appare evidente che la convocazione al colloquio è stata generata sicuramente in presenza dell'assicurato nell'ufficio del consulente, e che da prassi ormai più che consolidata una copia gli sia stata consegnata.
Visto quanto descritto sopra riteniamo che la "prassi consolidata", che per l'assicurato non costituisce una prova concreta, si poggi su una procedura concreta e collaudata che non riteniamo possa essere messa in dubbio, visto che è in atto da parecchi anni. (…)” (Doc. III)
1.5. L’assicurato si è ulteriormente espresso in merito alla fattispecie con scritto del 10 maggio 2021 (cfr. doc. V).
1.6. Il 18 maggio 2021 l’URC ha comunicato di non avere osservazioni da presentare (cfr. doc. VII).
1.7. Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’URC, a ragione oppure no, ha sospeso l’assicurato per 1 giorno dal diritto alle indennità di disoccupazione per non essersi presentato al colloquio di consulenza del 9 novembre 2020 senza previamente avvertire della sua assenza.
2.2. L'art. 17 cpv. 2 LADI stabilisce in particolare che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.
L'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI precisa che, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.
L'art. 21 OADI ("consulenza e controllo") prevede che:
" Dopo essersi annunciato, l'assicurato deve presentarsi personalmente per colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, conformemente alle prescrizioni cantonali. Deve garantire di poter di regola essere contattato entro un giorno dal servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente fissa le date dei colloqui di consulenza e di controllo per ogni assicurato. (cpv. 2)
Registra per ogni assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e stende un verbale sui risultati di ciascun colloquio. (cpv. 3)
Tra il 24 dicembre e il 2 gennaio non si svolge alcun colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 4)"
L'art. 22 OADI precisa quanto segue a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo":
" Il primo colloquio di consulenza e di controllo si svolge entro 15 giorni dalla data in cui l’assicurato si è annunciato per il collocamento al Comune o al servizio competente. (cpv. 1)
Il servizio competente effettua un colloquio di consulenza e di controllo con ogni assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l'idoneità e la disponibilità al collocamento dell'assicurato. (cpv. 2)
Se l'assicurato esercita un'attività a tempo pieno da cui ottiene un guadagno intermedio o un'attività volontaria secondo l'articolo 15 capoverso 4 LADI, il servizio competente lo convoca almeno una volta ogni due mesi a un colloquio di consulenza e di controllo. (cpv. 3)
Il servizio competente stabilisce d'intesa con l'assicurato il modo in cui questi può di regola essere contattato entro un giorno. (cpv. 4)."
Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
2.3. In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.
Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.
Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.
In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.
In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.
Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.
Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.
In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.
La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.
Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.
Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC e che si scusa spontaneamente non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito spontaneamente e immediatamente.
L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio 2019, ha accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento inoltrato contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6 giorni la sospensione inflitta a un’assicurata che non si era presentata al colloquio di consulenza previsto per il 26 giugno 2017 e che era già stata sanzionata, tenendo conto che nello stesso giorno, e meglio il 20 aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione della medesima a una misura occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio di un apprendistato finanziato dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.
L’Alta Corte ha dapprima rilevato che il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26 giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa delle precedenti penalità.
La nostra Massima Istanza ha evidenziato che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita alla luce del comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata già stata sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due colloqui e per avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si giustificava una sanzione di 18 giorni come deciso dall’URC.
A livello cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).
Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.
In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.
Con sentenza 38.2014.74 del 16 marzo 2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC.
In una sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.
L’assicurato non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.
Inoltre il medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.
Infine con giudizio 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto contro la decisione su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la sospensione inflittagli per non essersi presentato a un colloquio di consulenza da 5 a 2 giorni. L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente nell’agenda l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto che era già mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in questione egli aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.31 del 18 gennaio 2017 (confermata sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato per non aver presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione).
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
2.5. Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).
Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 22 cpv. 2 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.
La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).
Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).
Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).
2.6. Nella presente evenienza l’URC, il 21 settembre 2020, ha emesso nei confronti di RI 1 - annunciatosi per il collocamento il 2 settembre 2020 con effetto dal 7 settembre 2020 dopo aver svolto un apprendistato di commercio presso l’__________ e il servizio civile da novembre 2019 al 4 settembre 2020 (cfr. doc. A1; 12) - una “Convocazione al colloquio di consulenza” per lunedì 9 novembre 2020 alle ore 8:30 (cfr. doc. 1).
L’assicurato non si è presentato al colloquio di consulenza del 9 novembre 2020 senza avvisare della propria assenza.
Il consulente del personale, il 9 novembre 2020 stesso, gli ha perciò inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 16 novembre 2020, il suo comportamento, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.
Il collocatore ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI con la precisazione che “tale comportamento può portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 2).
L’amministrazione, con decisione formale del 17 novembre 2020, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per tre giorni per non essersi presentato al colloquio del 9 novembre 2020 senza dare alcun avviso, precisando che il medesimo non ha dato seguito alla “Richiesta di giustificazione” (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
Tuttavia il ricorrente, il 15 novembre 2020, aveva risposto alla “Richiesta di giustificazione” come segue:
" (…) vi comunico che, a malincuore, non ho ricevuto alcuna convocazione presso il vostro ufficio in data 9.11.2020.
Mi sono permesso di controllare la mia mail, la mia casella postale e il registro delle chiamate perse sul mio telefono ma non trovato nulla.
(…)” (doc. 3)
Il riscontro dell’insorgente alla “Richiesta di giustificazione” è stato, quindi, fatto valere nell’opposizione interposta contro il provvedimento del 17 novembre 2020, in cui l’assicurato ha peraltro confermato di non avere ricevuto la convocazione del 21 settembre 2020 e ha pure osservato che in quella data aveva avuto il primo colloquio con il consulente che non gli avrebbe però consegnato personalmente la convocazione. Al riguardo egli ha specificato, da una parte, che in effetti dal verbale redatto non risulta che gli è stata fornita la convocazione, dall’altra, che nemmeno l’ha ricevuta per posta i giorni seguenti (cfr. doc. 5).
Con decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 l’URC ha riconosciuto di aver indicato erroneamente nel precedente provvedimento che l’assicurato non ha risposto alla “Richiesta di giustificazione” e dunque di non averne tenuto conto nella determinazione della durata della sospensione.
L’amministrazione, di conseguenza, considerando altresì che si trattava della prima sanzione, ha ridotto la sospensione a 1 giorno (cfr. doc. A1; consid. 1.2.).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ribadisce innanzitutto che per prassi invalsa l'assenza non giustificata a un colloquio non configura un caso di sanzione, se l'assicurato nei 12 mesi precedenti l'appuntamento ha osservato correttamente i suoi obblighi di persona disoccupata e successivamente si è scusato con l'autorità. Eventuali comportamenti non corretti anteriori non sono considerati (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017 consid. 2.1.).
Il TCA rileva poi che l’URC, nella decisione su opposizione, ha asserito che “è prassi che il consulente del personale consegni la convocazione proprio durante il colloquio personale. Ciò avviene sia nel primo colloquio che nei successivi, se del caso, colloqui di consulenza” (cfr. doc. A1 pag. 2; consid. 1.2.).
In effetti il documento “Un opuscolo per i disoccupati Disoccupazione” emesso dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO), a pag. 7, dopo l’indicazione di quali documenti presentare in occasione del primo colloquio, precisa che “ulteriori colloqui di consulenza e di controllo vengono convenuti con il consulente del personale” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/broschueren.html#:~:text=Disoccupazione%20%2D%20Un%20opuscolo%20per%20i,l'annuncio%20presso%20la%20cassa).
In concreto la Convocazione al colloquio di consulenza del 9 novembre 2020 risale al 21 settembre 2020, data che corrisponde a quella del primo colloquio del ricorrente presso l’URC (cfr. doc. 1; 8; 12).
Inoltre, come evidenziato dall’amministrazione nella risposta di causa (cfr. doc. III), dall’estratto dati COLSTA (storicizzazione) relativi all’assicurato risulta che la data e l’ora del colloquio successivo al primo appuntamento, e meglio 9 novembre alle ore 8:30, sono state stabilite il 21 settembre 2020 alle ore 14:35 (cfr. doc. 11).
Se si pone mente al fatto che il colloquio di consulenza del 21 settembre 2021 ha avuto inizio alle ore 14:15 (cfr. doc. 8), ne consegue che il successivo appuntamento è stato fissato durante il colloquio tra il consulente e il ricorrente.
In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre pertanto concludere che l’insorgente il 21 settembre 2020 è stato messo al corrente del nuovo colloquio stabilito per il 9 novembre 2020.
In proposito cfr. STF 8C_528/2018 del 18 gennaio 2019 consid. 3.1. citata al consid. 2.3.
La questione di sapere se al ricorrente sia stata consegnata la relativa convocazione cartacea oppure no può restare insoluta.
Infatti, anche volendo considerare che gli è stata fornita e che il medesimo ha ad ogni modo dimenticato la data, in casu, tutto ben considerato, non si giustifica, alla luce della giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), una sospensione nei confronti dell’assicurato.
Egli, infatti, si era da poco iscritto in disoccupazione (settembre 2020) e il suo comportamento non è stato oggetto di precedenti sospensioni.
E’ vero che il ricorrente non si è scusato spontaneamente.
E’ altrettanto vero, però, che il medesimo ha realizzato di dovere partecipare al colloquio del 9 novembre 2020 unicamente quando ha ricevuto la “Richiesta di giustificazione”, alla quale ha risposto nel termine assegnatogli (cfr. consid. 2.6.; STF 8C_928/2014 del 5 maggio 2015 consid. 5.2.).
In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale qui sopra esposta, la decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 deve essere annullata (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014 del 5 maggio 2015).
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso del 31 marzo 2021 è pervenuto al TCA il 2 aprile 2021 (cfr. doc. I). Torna pertanto applicabile il nuovo diritto.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare spese (cfr. STCA 38.2021.1 del 21 giugno 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.10 del 12 aprile 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione dell’8 marzo 2021 è annullata.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti