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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2021 di
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RI 1 |
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contro |
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la decisione su opposizione del 3 dicembre 2020 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa Disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 25 agosto 2020 (cfr. doc. IX 1 all. a doc. IX) ed ha negato a RI 1 – assunto (dopo aver percepito indennità di disoccupazione nel Canton __________ dal marzo al dicembre 2018) alle dipendenze di __________ (ma attivo presso __________, con un contratto di missione - personale in prestito), in qualità ingegnere meccanico dal gennaio 2019 al 31 luglio 2020 (cfr. doc. 2, 3, I ed all. XV2 a doc. XV) - il diritto a beneficiare d’indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2020. Ciò ritenuto che il centro delle relazioni personali dell’assicurato non si trova in Svizzera, bensì in Italia, e meglio a __________, dove risiedono la moglie ed i figli. In particolare, nella propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha precisato quanto segue:
" 3. Nella dichiarazione di sua moglie rileviamo: “… Quindi nel febbraio 2014 ci siamo trasferiti tutti in Svizzera. … Tutto andava per il meglio su ogni aspetto della nostra vita e stavamo progettando anche di comprarci casa in zona. Pensavamo a tal scopo anche di vendere la casa di __________, ma il suo valore continuava costantemente a scendere e il mercato immobiliare in zona era piuttosto fermo. Nel 2017 RI 1 ha saputo che l’azienda __________ progettava di chiudere e avrebbe quindi perso il lavoro. Ha subito constatato che ricollocarsi in zona non sarebbe stato semplice, soprattutto in quanto per la sua posizione gli veniva richiesto un livello di tedesco B2 che non aveva. A quel punto non me la sono sentita di rifiutare il posto di ruolo come insegnante di scuola primaria, peraltro in una scuola vicino casa di __________ … Di contro RI 1 era convinto di insistere, anche perché si aprivano nuovo ed interessanti prospettive”.
4. All’opposizione vengono inoltre trasmesse testimonianze / dichiarazioni in merito alla situazione famigliare e sulla residenza.
5. Nell’opposizione viene anche contestato il fatto che lei si rechi settimanalmente presso la sua famiglia venendo così considerato frontaliere.
6. Riesaminata nuovamente la fattispecie la cassa rileva che lei risiede in Svizzera e la sua famiglia da qualche anno, dopo aver risieduto in Svizzera, è tornata in Italia (settembre 2017), specificatamente a __________ dove vive in un immobile di sua proprietà, per contro in Svizzera vive in affitto in un appartamento di 1.5 locali e che circa ogni 3 settimane (vista la distanza) si ricongiunge in casa propria con la famiglia.
7. Come già ribadito i presupposti per la residenza in Svizzera sono 3, specificatamente:
· risiedere effettivamente in Svizzera;
· avere l’intenzione di continuare a risiedervi; e
· avervi contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali.
8. Se da un lato si potrebbe ipotizzare che i primi due presupposti potrebbero essere adempiuti, il terzo non si è concretizzato, a mente della cassa il centro delle relazioni professionali è in Svizzera mentre quello delle relazioni personali in Italia.
9. Considerato quanto esposto, secondo l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nell’ambito delle assicurazioni sociali, la cassa ritiene che il centro delle relazioni personali si trovi in Italia dove vivono persone con le quali conserva i rapporti più stretti, la moglie ed i propri figli.” (cfr. doc. 27)
1.2. Contro questa decisione RI 1 - rappresentato dall’avv. RA 1 - ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulandone l’annullamento e chiedendo che gli venga riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2020 (cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese ricorsuali dell’insorgente, il patrocinatore di quest’ultimo ha, dapprima, ricordato che il suo assistito si è trasferito dall’Italia al Canton __________, segnatamente a __________, nel 2014, dove ha lavorato presso __________ sino all’aprile 2017. Terminato tale rapporto di lavoro, RI 1 ha beneficiato delle indennità di disoccupazione sino al luglio 2017, allorquando è stato assunto alle dipendenze della __________ di __________. Il mese successivo - ha rilevato l’avv. RA 1 - la moglie ed i figli hanno, invece, fatto ritorno a __________, dove la consorte dell’assicurato aveva reperito un’“occupazione stabile quale maestra di scuole elementari”.
Trovatosi senza lavoro a decorrere dal febbraio 2018, RI 1 ha, nuovamente, beneficiato delle indennità di disoccupazione, e ciò fino al mese di gennaio 2019, allorquando è stato assunto da __________ e si è trasferito, da __________, in Ticino.
“Complice la recente crisi finanziaria globale” RI 1 è, però, stato licenziato con effetto al 31 luglio 2020. Egli ha, quindi, chiesto di beneficiare delle indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2020.
A tal proposito, il legale del ricorrente ha posto in evidenza quanto di seguito:
" Come da lui dichiarato dinanzi all’Ufficio competente, da quando risiede in Svizzera (prima nel Canton __________ e ora in Ticino) il ricorrente si reca in Italia saltuariamente per far visita alla famiglia, rientrando regolarmente al suo domicilio di __________, dove passa la maggior parte del tempo e dove ha la maggioranza dei suoi interessi, avendo peraltro intessuto profonde relazioni personali e legami d’amicizia e trascorrendovi anche la famiglia molto tempo.
Ciononostante, contro ogni pronostico (in considerazione del fatto che vive oramai in Svizzera da ben 6 anni e che in passato, come testé descritto, aveva già percepito indennità LADI in due occasioni, la seconda delle quali nelle medesime condizioni di cui all’odierna richiesta) con una prima decisione datata 25 agosto 2020 CO 1 Cassa di disoccupazione ha respinto la domanda di concessione dell’indennità di disoccupazione, ritenendo in buona sostanza il medesimo quale vero lavoratore frontaliere (doc. B). La successiva opposizione è stata respinto dalla stessa CO 1, la quale ha confermato la decisione di prime cure sulla base delle medesime argomentazioni. A torto (…).” (cfr. doc. I)
Dopo aver richiamato la nozione di domicilio e di cambiamento del domicilio o della dimora ai sensi, rispettivamente, degli artt. 23 e 24 CC, l’avv. RA 1 ha, poi, richiamato alcune decisioni in cui questa Corte aveva stabilito che il centro delle relazioni personali dei ricorrenti non si trovava in Svizzera, e meglio come segue:
" (…)
- assicurato con famiglia composta da moglie (separata di fatto) e due figlie minorenni in Italia a 173 km di distanza; diritti di visita esercitati almeno due volte al mese presso l’abitazione della sua famiglia di origine, dove risiedono genitori e fratello e che si trova in Italia a 17 km; in Ticino egli ha vissuto in un monolocale condiviso con un collega (sentenza TCA del 14 dicembre 2017, incarto n. 14.12.2017);
- assicurato con moglie proprietaria di un’abitazione in Italia a 45 km di distanza, dove si reca settimanalmente; in Ticino egli ha vissuto in un locale di proprietà del suo ultimo datore di lavoro (sentenza TCA del 27 luglio 2017, incarto n. 38.2017.32);
- assicurato con famiglia composta da ex compagna e figlio minorenne in Italia a pochi km di distanza; diritti di visita esercitati settimanalmente presso l’abitazione di proprietà della famiglia, dove risiede suo padre e che si trova in Italia a 14 km; in Ticino egli disponeva di una camera presso la nonna e la zia prima e presso la mamma poi (sentenza TCA del 27 luglio 2017, incarto n. 38.2017.33);
- assicurato proprietario di un’abitazione in Italia a 108 km di distanza, dove vivono la compagna e due figli minorenni e dove si reca settimanalmente, oltre che di un’altra sempre in Italia a pochi km, dove risiede al tempo del ricorso, non avendo più alcun alloggio in Ticino (sentenza TCA del 24 aprile 2017, incarto n. 38.2016.72);
- assicurato con famiglia composta da moglie e figlio minorenne in Italia a circa 90 km di distanza, presso l’abitazione di proprietà dei suoceri, dove rientra almeno una volta ogni 15 giorni; in Ticino risiede in un appartamento occupato anche da due colleghi (sentenza TCA del 15 marzo 2017, incarto n. 38.2016.62);
- assicurata non iscritta all’AIRE, con figlia minorenne sempre in Italia a pochi km di distanza, proprietaria di un appartamento non concesso in locazione a terzi in Italia a circa 200 km di distanza, dove rientra settimanalmente; in Ticino ella viene ospitata a titolo gratuito da un’amica (sentenza TCA del 9 marzo 2016 incarto n. 38.2015.39);
- assicurato non iscritto all’AIRE, con famiglia composta da moglie e due figli minorenni agli studi in Italia a circa 200 km di distanza, presso l’abitazione di proprietà dei di lui genitori; in Ticino egli dispone di una camera che condivide con l’ex collega (sentenza TCA del 12 luglio 2016, incarto n. 38.2016.15).” (cfr. doc. I)
Venendo alla situazione concreta del suo assistito, il legale ha, quindi, posto in evidenza quanto segue:
" (…) è di meridiana evidenza che il Signor RI 1 ha la sua residenza effettiva (condizione oggettiva) e l'intenzione di stabilirsi durevolmente (condizione soggettiva) a __________, dove si trova il suo centro degli interessi. Presupposti la cui sussistenza in concreto è stata del resto - timidamente - confermata anche dalla stessa Autorità resistente nella sua decisione su opposizione qui avversata.
Infatti, preme ribadire in primo luogo che egli risiede effettivamente in __________ (doc. I), sulla base di - addirittura! - un permesso di domicilio C "UE/AELS" (doc. K), vivendo nel nostro Paese da oramai ben 6 anni. Il consumo di energia elettrica dell'appartamento in questione, che nel 2019 ammonta ad un totale di "indicativamente 6 kWh/giorno" (doc. L), è perfettamente in linea con i consumi medi di un'economia domestica costituita per lo più da una sola persona, come quella del qui ricorrente.
Il Signor RI 1 è inoltre iscritto all'AIRE a far tempo proprio dal 9 luglio 2014, allorquando ha come descritto iniziato la sua prima attività lavorativa nel Canton __________, e attualmente risulta essere residente appunto in __________ (doc. D).
A dispetto di quanto stabilito nella decisione di prime cure, non corrisponde assolutamente al vero che "la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale" e che "il fulcro dei suoi interessi famigliari appaiono essere all'estero (Italia)" (doc. B, pag. 4). Intanto, va sin da subito evidenziato come, così come del resto la stessa CO 1 ha poi dato atto nella decisione su opposizione qui impugnata, il ricorrente non si reca settimanalmente a far visita alla di lui famiglia, ma bensì, come da lui dichiarato, "mediamente ogni tre settimane" (doc. B, pag. 4): non dimentichiamo che __________ e __________ distano più di 400 km, per un viaggio di non meno di 4 1/2 ore!” (cfr. doc. I)
Anche in sede ricorsuale, l’avv. RA 1 ha citato alcuni passaggi delle numerose dichiarazioni (per le quali meglio si dirà nel prosieguo) già trasmesse alla resistente in sede di opposizione, rese, segnatamente, da moglie, genitori, amici ed ex colleghi di RI 1 (e/o della consorte), convergenti nel dire che il medesimo rientra a __________ ogni tre settimane e che l’intenzione della sua famiglia sarebbe quella di trasferirsi in Ticino non appena egli avrà un lavoro stabile.
In relazione, invece, ai pretesi “lunghi e numerosi” periodi trascorsi dalla famiglia del ricorrente nel nostro Cantone, il legale ha richiamato alcune foto (parimenti trasmesse alla resistente già in sede di opposizione), a valere quale comprova della presenza della moglie e dei figli di RI 1 sul nostro territorio “durante le vacanze d'estate 2018, Natale 2018-2019, estate 2019, Pasqua 2019, Natale 2019-2020, Carnevale 2020 ed estate 2020”.
Alla luce di tutto quanto precede, il legale postula che a RI 1 venga riconosciuto il diritto a percepire le indennità di disoccupazione, ritenuto, in particolare, che:
" (…)
· il ricorrente ha il suo nucleo famigliare - composto da moglie e due figli minorenni - molto lontano dal suo luogo di dimora in Ticino, ovvero a __________: parliamo come descritto di più di 400 km, per un viaggio di non meno di 4 1/2 ore (!);
· il ricorrente si reca di rado in visita presso la sua famiglia a __________, ovvero nella misura di circa una volta ogni tre settimane;
· è al contrario la famiglia del ricorrente a recarsi più spesso in visita presso di lui in Ticino e per lunghi periodi, soprattutto durante le ferie scolastiche (essendo la moglie insegnante);
· è intenzione della famiglia trasferirsi in Svizzera non appena la situazione lavorativa del ricorrente si sarà normalizzata.
Se è vero che la giurisprudenza sviluppata in materia nel corso degli ultimi anni farebbe pensare che il fatto di avere una famiglia in Italia (comunque, di norma e al contrario del caso concreto, nelle vicinanze del Ticino) basterebbe per essere trattato alla stessa stregua di un frontaliere, assurgendo addirittura - de facto - ad una presunzione legale, occorre in casu "uscire dagli schemi" e valutare in favore del ricorrente la lunga serie di elementi (in primis, la moltitudine di testimonianze tutte convergenti) portati invero a supporto del fatto che il suo centro delle relazioni personali non è l'Italia, ma bensì la Svizzera. In particolare, i quattro elementi testé elencati, permettono di sovvertire la predetta presunzione legale.
In caso contrario, significherebbe riconoscere che l'indennità di disoccupazione sarebbe da escludere tout court per i cittadini italiani con famiglia in Italia, diventando pertanto nientemeno che una finzione giuridica. Siamo certi che questo Tribunale saprà raddrizzare questa - per lo meno per il caso concreto - manifesta criticità e fissare un chiaro spartiacque di cui la fattispecie del qui ricorrente rappresenta un palese esempio.”
Da ultimo, l’avv. RA 1 ha protestato spese, tasse e ripetibili, che non ha quantificato (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta di causa del 3 febbraio 2021, la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa e - rinviando alla propria decisione su opposizione - ha osservato quanto di seguito:
" (…)
1. In primo luogo occorre osservare che vi sono delle versioni discordanti su dove il ricorrente trascorre il tempo libero, in sede di ricorso lo stesso ha indicato: “il ricorrente si reca di rado in visita presso la sua famiglia a __________, ovvero nella misura di circa una volta ogni tre settimane; è al contrario la famiglia del ricorrente a recarsi più spesso in visita presso di lui in Ticino e per lunghi periodi, soprattutto durante le ferie scolastiche (essendo la moglie insegnante)…” Per contro nel modulo protocollo colloquio (doc. 25) da parte dell’URC del 17.07.2020 il ricorrente dichiara che si incontra con la coniuge circa 2 volte al mese recandosi in Italia, alla domanda, di consuetudine dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi, il ricorrente ha risposto con la famiglia nella casa di proprietà a __________. Versione, a mente della cassa, più verosimile anche perché la soluzione abitativa in Ticino è di un appartamento di 1.5 locali.
2. Diversa la soluzione abitativa in Italia dove il ricorrente, i suoi familiari, vivono in casa propria.
3. Secondariamente a mente della cassa il centro delle proprie relazione personali è all’estero, specificatamente in Italia.”
(cfr. doc. III)
1.4. Preso atto della risposta della Cassa, il rappresentante del ricorrente, con replica del 23 febbraio 2021, ha osservato quanto segue:
" L’Autorità resistente, al p.to 1 della parte in fatto, rileva che “nel modulo protocollo colloquio … il ricorrente dichiara che si incontra con la coniuge circa 2 volte al mese recandosi in Italia, alla domanda, di consuetudine dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi, il ricorrente ha risposto con la famiglia nella casa di proprietà a __________.”.
Preme in proposito preliminarmente evidenziare come già dalla lettura della decisione 3 dicembre 2020 tale considerazione fattuale non possa essere ritenuta corretta, in ragione del semplice fatto che è smentita dalla stessa al p.to 6, in occasione del quale – per altro lo stesso firmatario (…) – dava atto che “circa ogni 3 settimane (vista la distanza) si ricongiunge in casa propria con la famiglia” (doc. B).
Se ciò non bastasse, coscienti del fatto che per prassi invalsa il Giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche, le stesse in questo caso non possono tuttavia essere considerate poiché non corrispondono a quanto esplicitato in occasione del colloquio dinanzi all’Ufficio regionale di collocamento (URC). Vale infatti la pena di precisare quanto segue.
In data 17 luglio 2020 si è tenuto presso l’URC un colloquio, in occasione del quale il Signor RI 1 ha comunicato al funzionario incaricato (__________) per l’appunto che si recava - come si reca - in visita presso la famiglia a __________ tre volte al mese e che erano - come sono - moglie e figli a passare le vacanze scolastiche per lo più presso il domicilio del medesimo a Tenero. Purtuttavia, il Signor __________ ha indicato nel protocollo che si reca nell’abitazione in Italia “ca. 2 volte/mese” e che il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi, li trascorre “con la famiglia nella casa in __________” (doc. 25). Nonostante le insistenze del Signor RI 1, il predetto funzionario non ha voluto modificare il verbale, trincerandosi dietro la triviale motivazione secondo la quale avere moglie e figli all’estero sarebbe bastato – bontà sua – a precludergli l’accesso alle indennità LADI (nonostante continui a pagare i relativi contributi oramai da svariati anni!), per cui il ricorrente non ha potuto fare altro che firmare il protocollo.
A dimostrazione di ciò, quest’ultimo, in tempi ancora non sospetti (ovvero prima dell’inoltro della procedura di opposizione), ha scritto allo stesso Signor __________ precisando proprio che “durante il nostro colloquio avvenuto il 17 luglio 2020…su altre questioni sono stato frainteso (ad es. sul fatto che la mia famiglia trascorre la maggior parte delle ferie da me a __________ e non il contrario). In quella occasione mi ha negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto a firmare comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non separato e avere moglie e figli attualmente residente in Italia sarebbe stato sufficienti a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera” (cfr. doc. C).
Sul buon fondamento delle legittime rimostranze fatte valere dal ricorrente, ci ha pensato poi lo stesso funzionario, il quale ha preso atto di quanto sopra, non contestandolo né per iscritto né in occasione dei successivi incontri.
Riguardo alle vacanze trascorse dalla famiglia del ricorrente in Svizzera (evidenziando che la di lui moglie è insegnante, e che può, dunque, usufruire di lunghi periodi di vacanza in corrispondenza delle ferie scolastiche), le stesse sono poi dimostrate, oltre che dalle numerose dichiarazioni già prodotte in sede di opposizione (…) dalle foto prodotte (…), dalle quali risulta incontrovertibilmente la geolocalizzazione, confermando inoppugnabilmente i seguenti periodi di vacanza:
- Dal 19 luglio al 16 agosto 2018 (28 giorni) a __________ (quando il ricorrente ancora vi risiedeva);
- Dal 26 dicembre 2018 al 1° gennaio 2019 (6 giorni) a __________ (idem);
- Dal 18 al 25 aprile (7 giorni) a __________;
- Dal 4 al 29 agosto 2019 (25 giorni) a __________;
- Dal 31 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020 (5 giorni) a __________;
- Dal 1° marzo al 3 marzo 2020 (2 giorni) a __________;
- Dal 13 luglio al 28 agosto 2020 (46 giorni!) a __________.
Ne discende che la moglie e i figli hanno trascorso insieme al ricorrente in Svizzera un totale di ben 119 giorni in due anni; se non è questo un caso “spartiacque” che deve comportare il riconoscimento delle relazioni personali del ricorrente a __________ (posto come i primi due presupposti della residenza effettiva, sulla base peraltro di un permesso C “UE/AELS”, nonché dell’intenzione di stabilirsi durevolmente siano pacificamente dati e finanche riconosciuti dall’Autorità resistente), allora si immagina che nessuno lo possa essere. Si è certi che il citato triviale ragionamento fatto ad alta voce dal funzionario URC non possa trovare tutela in sede giudiziaria.
Sulla soluzione abitativa del ricorrente in Ticino (appartamento di 1 ½ locali per circa 35 mq), si fa presente che la giurisprudenza consultata riporta spesso e volentieri stranieri che risiedono in abitazioni condivise (con anche molte persone) oppure addirittura “di fortuna” (ad esempio baracche). Ciò non è assolutamente il caso in concreto, trattandosi di un appartamento più che dignitoso, atto ad accogliere l’intera famiglia del Signor RI 1 nei numerosi periodi di vacanza trascorsi nel nostro Paese.
Seguendo l’errato ragionamento dell’Autorità resistente, ad essere provvisoria è semmai l’abitazione di Cesena, la quale consta di soli 3 ½ locali per quattro persone! (…)” (cfr. doc. VII)
1.5. Con replica del 4 marzo 2021, l’amministrazione ha osservato quanto segue:
" (…) L’affermazione che la cassa (…) si sia smentita non ha fondamento, la cassa, sbagliando nel non virgolettare, ha ripreso uno stralcio dell’opposizione (doc. 26) dove si indicava: “così come del resto riportato nella medesima decisione, l’opponente non si reca settimanalmente a far visita alla di lui famiglia, ma bensì come da lui dichiarato “mediamente ogni tre settimane …”.
Versione discordante da quella fornita in precedenza dove ha dichiarato di rientrare in Italia circa 2 volte al mese.
Per quanto riguarda il protocollo colloquio del 17.07.2020 (doc. 25) osserviamo che il ricorrente ha firmato il documento dichiarando di aver preso visione del contenuto.
A mente della cassa le domande fatte non potevano dar adito ad errate interpretazioni:
Con quale frequenza incontra il coniuge?
Con quale frequenza lei si reca nell’abitazione in Italia?
Di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi?
Lo scritto trasmesso al consulente (Sig. __________) è datato 03.09.2020, susseguente la decisione di negazione del diritto alle indennità datata 25.08.2020.” (cfr. doc. IX)
1.6. In data 10 marzo 2021, il legale del ricorrente ha, da parte sua, osservato quanto segue:
" E’ semplicemente grottesco, per usare un eufemismo, che la resistente indichi di avere commesso un errore “nel virgolettare” quando nella decisione su opposizione 3 dicembre 2020 il soggetto è “la cassa (che, ndr) rileva che lei risiede …”. Nessun errore dunque, ma una presa d’atto chiara a precisa da parte della Cassa, che non può più essere smentita dalla medesima, se non cadendo nell’abuso di diritto.
In effetti, ringraziando l’Autorità resistente per averlo ricordato, nella decisione 25 agosto 2020 veniva ripreso il questionario del 10 agosto 2020 (ossia prima della “decisione di negazione del diritto alle indennità” in tempi palesemente ancora più non sospetti) con il quale il ricorrente alla domanda a sapere “con quale frequenza rientra presso la sua famiglia” aveva risposto proprio “mediamente (ogni, ndr) 3 settimane” (doc. IX1, pag. 3/5). Aggiungendo a questo il fatto che in occasione del noto colloquio datato 17 luglio 2020, alla domanda “con quale frequenza incontra il coniuge” il protocollante aveva comunque verbalizzato “ca. (circa, ndr) 2 volte/mese” (doc. 25, pag. 1/2), il che è pacificamente un po’ diverso da “due volte al mese”, ne viene che codesto lodevole Tribunale non può che considerare per buona la circostanza secondo cui il signor RI 1 fa visita alla sua famiglia a __________ (a oltre 400 km dal suo domicilio di Tenero) mediamente ogni tre settimane.
In questo senso, va definitivamente smentita la circostanza secondo cui “la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale” (doc. IX1, pag. 4/5). Non si dimentichi poi la lunga serie di documentazione prodotta in sede di opposizione (qui integralmente richiamata), la quale avvalora definitivamente tutti i presupposti per la residenza in Ticino, con particolare riferimento al centro delle relazioni personali. Per tacere poi del fatto che è la stessa Autorità resistente ad avere già riconosciuto la sussistenza in concreto dei primi due presupposti (residenza effettiva in Svizzera e intenzione di continuare a risiedervi; v. decisione su opposizione 3 dicembre 2020).
Si ribadisce per il resto che è la famiglia del ricorrente a trascorrere la maggior parte del tempo libero delle vacanze presso il medesimo a __________. (…)” (cfr. doc. XI)
1.7. Con scritto del 15 marzo 2021 (trasmesso, per conoscenza, all’avv. RA 1 il giorno seguente; cfr. doc. XIV), l’amministrazione ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare (cfr. doc. XIII).
in diritto
2.1. Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 ha diritto a percepire indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° agosto 2020, oppure no.
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
L'art. 12 LADI precisa che “in deroga all'articolo 13 LPGA, gli stranieri senza permesso di domicilio sono considerati residenti in Svizzera, fintanto che vi dimorano in virtù di un permesso di dimora per l'esercizio di un'attività lucrativa o in virtù di un permesso stagionale”.
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.
In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quel caso di specie, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:
" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”
In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera, aveva la residenza effettiva in Francia. In quell’occasione l’Alta Corte si è così espressa:
" 4.1. Les motifs exposés par la juridiction cantonale sont convaincants. Il n'est pas contesté que le recourant et sa famille entretiennent des liens privilégiés avec la Suisse, plus particulièrement à D.________ où réside la mère du recourant, où sont scolarisés ses enfants et où certains membres de la famille pratiquent des activités de loisirs. Il n'en demeure pas moins que les premiers juges étaient fondés à conclure à l'absence d'un domicile en Suisse pendant la période en cause. En effet, à lui seul, l'existence d'un centre de relations personnelles à D.________ n'est pas déterminant. Il faut bien plutôt accorder un poids décisif au fait que la famille résidait dans une villa sise en France. Les circonstances invoquées par l'intéressé ne suffisent pas à remettre en cause l'argumentation de la juridiction cantonale. Par ses affirmations, le recourant ne conteste d'ailleurs pas concrètement les motifs de l'arrêt entrepris, ni n'indique précisément en quoi l'autorité précédente aurait établi les faits déterminants de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF.”
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera, che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" 5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove. L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:
" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”
In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
2.3. Nella presente evenienza questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.)
Inoltre va osservato che la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA), sia, ancora, dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.3.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere per l’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
RI 1 (nato il __________ 1978), di nazionalità italiana ed in possesso di un permesso C UE/AELS - rilasciato il 13 febbraio 2014 e valido fino al 12 febbraio 2024 (cfr. doc. 8) -, dopo aver beneficiato delle indennità di disoccupazione (cfr. supra consid. 1.2.), è stato assunto, dal gennaio 2019 al 31 luglio 2020, da __________ e, tramite l’agenzia interinale in questione, ha lavorato presso __________ di __________ (cfr. doc. 2, 3 e all. XV2 a doc. XV), in qualità di ingegnere meccanico. In totale, per tale attività, nel 2019 gli sono stati corrisposti fr. 107'971.50 e nel 2020 fr. 63'045.30 (e meglio dal 1° gennaio al 31 luglio; cfr. doc. 3).
__________, con disdetta di data 30 giugno 2020, ha intimato al qui ricorrente la cessazione del rapporto lavorativo con effetto dal 31 luglio 2020 (cfr. doc. 4).
L’assicurato ha, quindi, postulato il diritto a beneficiare delle indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° agosto 2020 (cfr. doc. 1).
In occasione del colloquio tenutosi - dopo che RI 1 aveva trascorso le ferie in Italia con la propria famiglia (e meglio dal 3 al 13 luglio 2020) - presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC), il ricorrente ha risposto ad una serie di domande fornendo le risposte seguenti:
" Lei possiede un contratto d’affitto per l’appartamento di __________?
Sì possiedo un contratto dal 01.02.2019.
Quanto paga di affitto?
Pago 700.- Fr/mese comprese spese.
Condivide l’abitazione con un’altra persona?
No, viene occupata solo dal sottoscritto.
Per quale motivo si è trasferito da __________ in Ticino? Nel Canton __________ risiedeva con un’altra persona?
Per il nuovo impiego trovato presso __________ di __________. Risiedevo con mia moglie e figli. Nel 2017 la moglie e i figli si sono trasferiti a __________ perché la moglie ha trovato lavoro come insegnante di Scuole Elementari a __________.
Per quale motivo possiede un contatto telefonico italiano, __________?
Non lo utilizzo mai anche se possiedo il telefono.
Lei è sposato, dove abita il coniuge?
Sì, con la signora __________ che risiede in Italia, in __________.
Lei ha due figli, dove abitano?
Si, ho due figli (2013 e 2016) che risiedono con la madre in __________.
Con quale frequenza incontra il coniuge?
Ca. 2 volte/mese.
La casa in Italia è di proprietà/in affitto?
La casa è di mia proprietà.
Con quale frequenza si reca nell’abitazione in Italia?
Ogni ca. 2 volte/mese.
Di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi?
Con la famiglia nella casa in __________.
Lei possiede il permesso di condurre e l’autoveicolo? Si tratta di un documento svizzero/estero?
Possiedo un permesso di condurre svizzero e un autoveicolo targato in Ticino.
Lei è iscritto all’Ufficio AIRE (Anagrafe Italiani residente all’estero)?
Mi sono iscritto nel 2014 quando risiedevo nel Canton __________ e ho ottenuto la conferma dall’AIRE mentre nel 2019 ho notificato il cambio di indirizzo ma non sono certo di aver ricevuto risposta.” (cfr. doc. 25)
Ai quesiti postigli – segnatamente a seguito della segnalazione trasmessa alla resistente dall’URC in relazione a dubbi sull’effettiva residenza del qui ricorrente emersi in occasione dell’incontro del 17 luglio precedente (cfr. doc. 25) - il 10 agosto 2020 dalla Cassa, RI 1 ha risposto come segue:
" D: Che tipo di lavoro cerca? (a tempo indeterminato, determinato,
stagionale…)
R: Preferisco un tempo indeterminato, ma accetto anche durate limitate.
D: Attualmente dove risiede?
R: __________; dal 01/02/2019.
D: Di quanti locali è composta la sua attuale abitazione?
R: 1.5.
D: L’abitazione è di sua proprietà oppure è in affitto? Se è in affitto, chi ha stipulato il contratto d’affitto? (…)
R: Casa in affitto.
D: Vive solo o con altre persone?
R: Vivo solo.
D: Come è composta l’economia domestica presso l’abitazione in Svizzera? (…)
R: È composta soltanto da me.
D: Con le persone che soggiornano con lei nell’abitazione in Svizzera esiste un rapporto di parentela? Se sì, voglia specificarci quale.
R: Vivo solo.
(…).
D: È sposato/a oppure ha un compagno/a? Se sì, dove risiede il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a?
R: Sono sposato, mia moglie risiede a __________ (IT).
D: Il suo coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a, lavora? Se sì, voglia specificare presso quale datore di lavoro e la località.
R: È insegnante di __________ c/o Scuola __________ a __________.
D: Dove risiede il coniuge, rispettivamente il/la suo/a compagno/a?
(…)
R: __________.
D: Ha figli? Se sì, voglia indicarci il loro nome, cognome e data di nascita.
R: __________ nata il __________2013. __________ nato il __________2016.
D: Dove risiedono i suoi figli? (…)
R: __________. Studiano a __________.
D: La sua famiglia vive in casa propria oppure è in affitto?
R: Casa propria.
D: Se la sua famiglia vive all’estero, per quale motivo non si sono trasferiti con lei in Svizzera?
R: Siamo stati tutti in Svizzera fino al 09/2017. Dopo la mia perdita del lavoro mia moglie ha accettato un posto di ruolo a scuola in Italia.
D: Chi si occupa del mantenimento dei figli?
R: Entrambi.
D: Lei si occupa anche del mantenimento del coniuge?
R: No.
D: Sulla casa di proprietà paga un mutuo?
R: Sì, a metà con mia moglie (comprata prima di decidere il trasferimento in Svizzera).
D: Dove risiedono i suoi genitori?
R: Madre a __________ (__________, IT). Padre in __________ a __________.
D: Ha fratelli o sorelle? Dove risiedono?
R: Sorella in __________ con madre, fratello in __________ vicino mio papà.
D: Con quale frequenza rientra presso la sua famiglia? (…)
R: Mediamente tre settimane.
D: Quando si ricongiunge con la sua famiglia dove soggiorna?
R: Casa dove risiede la mia famiglia. (…)” (cfr. all. XV2 a doc. XV)
Con decisione del 25 agosto 2020, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020 ritenendo, in particolare, quanto segue:
" Nel caso concreto si evince che lei dichiara di risiedere a titolo principale in Ticino e di rientrare in Italia mediamente ogni tre settimane. Tuttavia tenuto conto della sua situazione abitativa in Italia ed in Ticino, nonché della sua situazione famigliare, appare chiaramente che la soluzione abitativa in Ticino rappresenta unicamente un luogo di soggiorno settimanale.
Inoltre, anche dal profilo delle norme usualmente applicabili non sarebbe possibile riconoscerle un diritto alle indennità. Infatti (…) oltre alla residenza effettiva in Svizzera (condizione che non si ritiene adempiuta nel caso concreto), lei deve essere intenzionato a continuare a risiedervi e contemporaneamente ad avervi il centro delle proprie relazioni personali.
Tuttavia, il fulcro dei suoi interessi famigliari appare essere all’estero (Italia), dove risiedono le persone con le quali conserva il rapporto più stretto, ossia la moglie e i due figli.
Per questa ragione lei non ha purtroppo diritto all’indennità di disoccupazione dal 1° agosto 2020.” (cfr. all. a doc. IX)
In data 3 settembre 2020, RI 1 ha trasmesso ad __________ (collaboratore dell’URC) delle osservazioni in cui, oltre ad informarlo circa gli sforzi personali intrapresi per trovare un’attività lavorativa, gli ha comunicato quanto segue in merito alle risultanze del colloquio del 17 luglio 2020:
" (…) su altre questioni sono stato frainteso (ad es. sul fatto che è la mia famiglia a trascorrere la maggior parte delle ferie da me a __________ e non il contrario). In quella occasione mi ha negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non separato e avere moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera.”
(cfr. all. C a doc. VII)
Il ricorrente - già rappresentato in quell’occasione dall’avv. RA 1 - ha, poi, interposto opposizione avverso la decisione resa nei suoi confronti e ciò sulla base di argomentazioni sostanzialmente analoghe a quelle esposte in sede ricorsuale (cfr. supra consid. 1.2.).
Giova rilevare, come brevemente anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) che già in sede di opposizione, il legale di RI 1 aveva trasmesso ampia documentazione che pretendeva (e pretende) valere a comprova, d’un lato, dell’effettiva residenza nell’appartamento di Tenero e quindi in Svizzera del proprio assistito e, d’altro lato, del fatto che anche il centro delle relazioni personali di quest’ultimo si trova nel nostro Paese e non, come concluso dalla resistente, in Italia.
In particolare, dal contratto di locazione dell’appartamento sito a __________ - composto da 1.5 locali, destinato ad uso personale e sottoscritto a valere dal 1° febbraio 2019 - emerge che l’assicurato corrisponde al locatore fr. 700.- mensili (di cui fr. 620.- a valere quale pigione mensile e fr. 80.- mensili di anticipo spese; cfr. doc. 12).
Risulta, poi, che RI 1 ha sottoscritto una polizza assicurativa per l’economia domestica (“responsabilità civile privata, persona sola”; cfr. doc. 18), che è intestatario di un’utenza di telefonia mobile e di un pacchetto “__________” __________ (cfr. doc. 20), affiliato ad una cassa malati (__________; cfr. doc. 17) e che sostiene le spese per la fornitura dell’energia elettrica in relazione all’ente locato a __________ (cfr. 19), così come il canone radiotelevisivo (cfr. doc. 21).
Oltre ad essere iscritto all’AIRE dal 9 luglio 2014 (cfr. doc. 11), RI 1 dispone della licenza di condurre svizzera dal 30 gennaio 2015 (cfr. doc. 13) ed è detentore del veicolo __________, targato __________, come attesta il libretto di circolazione agli atti (cfr. doc. 14).
Dalle fotografie trasmesse dal ricorrente già in sede di opposizione (e dai dettagli circa luogo e data di presa delle immagini in questione), emerge che la consorte ed i figli dell’insorgente, si trovavano in Svizzera in coincidenza delle ferie scolastiche sia nel corso del termine quadro (che in casu va dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020), che successivamente, e meglio come segue:
· il 4 agosto 2018 (sabato), ore 11:17 a __________ - persone ritratte: moglie e figli;
· il 10 agosto 2018 (venerdì), ore 14:16 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie;
· il 15 agosto 2018 (mercoledì), ore 11:43 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 26 dicembre 2018 (mercoledì), ore 11:09 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 28 dicembre 2018 (venerdì), ore 11:11 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· il 30 dicembre 2018 (domenica), ore 17:55 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· il 1° gennaio 2019 (martedì), ore 11:34 a __________ - persone ritratte: ricorrente e figli;
· il 18 aprile 2019 (giovedì), ore 18:51 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 20 aprile 2019 (sabato), ore 11:58 a __________ - persone ritratte: moglie;
· il 22 aprile 2019 (lunedì di Pasquetta), ore 15:45, a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· il 25 aprile 2019 (giovedì), ore 11:23 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 4 agosto 2019 (domenica), ore 18:48 a __________ - persone ritratte: figlio;
· il 9 agosto 2019 (venerdì), ore 20:17 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· l’11 agosto 2019 (domenica), ore 11:10 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie;
· il 14 agosto 2019 (mercoledì), ore 18:48 in Canton Ticino - persone ritratte: ricorrente e moglie;
· il 29 agosto 2019 (giovedì), ore 19:16 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie;
· il 31 dicembre 2019 (martedì), ore 16:01 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 1° gennaio 2020 (mercoledì), ore 17:02 ad __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· il 4 gennaio 2020 (sabato), ore 13:25 a __________ - persone ritratte: figlio;
· il 1° marzo 2020 (domenica), ore 15:34 a __________ - persone ritratte: ricorrente e moglie;
· il 3 marzo 2020 (martedì), ore 15:54 a __________ - persone ritratte: figlio;
· il 16 luglio 2020 (giovedì), ore 18:57a __________ - persone ritratte: moglie e figli;
· il 18 luglio 2020 (sabato), ore 16:32 a __________ - persone ritratte: ricorrente, moglie e figli;
· il 26 luglio 2020 (domenica), ore 16:40 a __________ - persone ritratte: figli;
· il 14 agosto 2020 (venerdì), ore 17:15, a __________ - persone ritratte: moglie e figlia;
· il 22 agosto 2020 (sabato), a __________ - persone ritratte: moglie;
· il 28 agosto 2020 (venerdì), a __________ - persone ritratte: figli (cfr. doc. 23 ed allegati).
Come parimenti anticipato (cfr. supra consid. 1.2.) agli atti vi sono, poi, diverse dichiarazioni - rese da moglie, genitori, amici, conoscenti ed ex colleghi del ricorrente (e/o della consorte) - attestanti che il ricorrente si reca a __________, dove raggiunge la famiglia, ogni tre settimane e che l’intento dei coniugi __________ sarebbe quello di tornare, insieme ai figli, a vivere in Svizzera una volta che la situazione lavorativa dell’istante si sarà stabilizzata.
In particolare, __________ (moglie di RI 1), nella dichiarazione del 19 settembre 2020, ha riferito che quando il marito lavorava a __________ (e meglio fino al 2017), la famiglia aveva progettato “di comprarci casa in zona. Pensavamo a tal scopo anche di vendere la casa di __________ (…)”. In particolare, la consorte del ricorrente ha, poi, dichiarato quanto segue:
" Nel 2017 RI 1 ha saputo che l’azienda __________ progettava di chiudere e avrebbe quindi perso il lavoro. Ha subito constatato che ricollocarsi in zona non sarebbe stato semplice, soprattutto in quanto per la sua posizione gli veniva richiesto un livello di tedesco B2 che non aveva. A quel punto non me la sono sentita di rifiutare il posto di ruolo come insegnante di scuola primaria, peraltro in una scuola vicino casa di __________, anche perché, per quanto mi risultava, dopo il lungo periodo di aspettativa che mi ero presa, sarei stata depennata dalla graduatoria la cui posizione avevo guadagnato con il conseguimento di due lauree e tanti anni di incarichi temporanei lontani da casa.”
__________ ha descritto la situazione familiare successiva al ritorno (suo e dei figli) in Italia come segue:
" (…) RI 1 torna a __________ di norma ogni tre settimane, compatibilmente con impegni ed eventi, quali ad esempio le feste di compleanno dei bambini. Solitamente arriva da noi il venerdì sera quando i bambini già dormono per ripartire dopo il pranzo di domenica. Dal canto nostro ci rechiamo spesso e volentieri da lui in Svizzera, quando possiamo, vi trascorriamo anche lunghi periodi, nonostante RI 1 ora viva, in via provvisoria, in un piccolo appartamento.”
precisando che l’attuale sistemazione del marito sarebbe transitoria, in attesa di poter riunire tutta la famiglia in Ticino non appena quest’ultimo riuscirà a reperire un impiego (cfr. all. a doc. 24).
Anche il padre del ricorrente, __________, con dichiarazione dell’11 settembre 2020 ha riferito che la famiglia del figlio vivrebbe separata transitoriamente, e meglio fino a quando la situazione lavorativa del ricorrente non si sarà stabilizzata. Ha, poi, precisato di riuscire a vedere il figlio raramente, e meglio quando, da parte sua, dalla __________ rientra in __________, dove vive, ed è quindi di passaggio a __________, oppure quando il figlio e la di lui famiglia, nel corso dell’estate, trascorrono a __________ tre giorni di ferie (cfr. all. a doc. 24).
La madre di RI 1, __________, con dichiarazione del 10 settembre 2020, ha precisato che la nuora, di professione insegnante, “utilizza, insieme ai figli, le vacanze estive e festive, per raggiungere il marito in Svizzera e unire la famiglia, in attesa di stabilirvisi definitivamente” (cfr. all. a doc. 24).
__________, vicino di casa di RI 1 e della moglie, a __________, ha precisato che il ricorrente “viene di solito a trovare la famiglia circa ogni tre settimane” e che, da parte sua, si prende “cura delle piante di __________ quando vanno a passare in Svizzera i periodi in cui la scuola è chiusa (…)”.
È consapevole, ha poi indicato, che “(…) purtroppo è loro [ndr: del ricorrente e della moglie] intenzione di lasciarci per trasferirsi un giorno tutti in Svizzera” (cfr. all. a doc. 24).
Nella sua dichiarazione di data 16 settembre 2020, __________, amico del qui ricorrente sin dai tempi dell’università e residente a __________, ha riferito che il rientro in Italia della moglie e dei figli di RI 1 è stato conseguente alla perdita del lavoro da parte di quest’ultimo. Ha, poi, precisato quanto segue:
" __________ mantiene tuttora il proposito di tornare in Svizzera quando le condizioni lavorative di RI 1 si fossero stabilizzate, quindi il suo trasferimento in Italia era dovuto ad un senso di responsabilità di madre di famiglia. Sono a conoscenza del fatto che ad oggi, per Tiziana, la prospettiva di vivere in Ticino è ancora più allettante rispetto a quanto lo era nella Svizzera tedesca, tanto è vero che ormai, non perde occasione per recarvisi insieme ai bambini quando ci sono dei periodi liberi dal lavoro abbastanza lunghi da valerne il lungo viaggio (…) Mentre RI 1 normalmente rientra a __________ con cadenza all’incirca mensile per il fine settimana.” (cfr. all. a doc. 24)
__________, ex collega di RI 1, il 10 settembre 2020, ha dichiarato di aver instaurato con quest’ultimo un rapporto di amicizia che perdura e precisato che se l’ultimo impiego del ricorrente non fosse giunto al termine, con l’iniziare del nuovo anno scolastico l’intera famiglia __________ si sarebbe trasferita in Ticino. Ha poi indicato che, mentre la moglie ed i figli del ricorrente trascorrono “spesso (..) lunghi periodi” nel locarnese, RI 1 “rientra in Italia raramente, perché il tempo effettivo che riesce a stare in famiglia è veramente poco” (cfr. all. a doc. 24).
__________, anch’egli ex collega del ricorrente (quando RI 1 ancora lavorava ed abitava nel Canton __________) ed amico di quest’ultimo, il 12 settembre 2020, ha indicato che l’istante si è trasferito nel nostro Cantone per lavoro. Ticino che, ha precisato il dichiarante, “(…) so piacere molto a __________ soprattutto per il clima e la lingua, invece col tedesco aveva ancora dei problemi a lanciarsi completamente nel parlarlo.” (cfr. all. a doc. 24).
__________, collega di RI 1 sino al febbraio 2018, il 14 settembre 2020 ha, da parte sua, dichiarato che in seguito alla fine del rapporto lavorativo del marito presso __________, __________ “ha deciso di lavorare in Italia come insegnante”, mentre il coniuge è rimasto in Svizzera, inizialmente a __________, “soprattutto considerando le possibilità di carriera che il posto poteva offrirgli. Nel frattempo la sua famiglia tornava a __________ per quanto il lavoro di __________ lo permetteva” (cfr. all. a doc. 24).
__________, amica dei coniugi __________ da quando i due abitavano a __________, il 12 settembre 2020 ha dichiarato che “a fine estate 2017 __________ è andata a lavorare in Italia in conseguenza della perdita di lavoro di RI 1” e che l’anno successivo aveva avuto occasione di rivederla allorquando la consorte del ricorrente, accompagnata dai figli della coppia, aveva trascorso “gran parte dell’estate ed un periodo durante le ferie natalizie” a __________ (cfr. all. a doc. 24).
__________, ex collega di __________, in data 15 settembre 2020 ha dichiarato di sapere che la decisione dell’amica di tornare a __________ era stata dettata dalla perdita di lavoro del marito e che, non appena la situazione lavorativa del ricorrente si sarà stabilizzata, la consorte ed i figli di quest’ultimo si ritrasferiranno in Svizzera, “nello specifico in Ticino, dove nel frattempo RI 1 si è trasferito per lavoro e __________ avrà la possibilità di provare a fare il suo lavoro di insegnante” e dove, ha aggiunto, “potranno giovare dell’ufficialità della lingua italiana e di uno stile di vita (…) che molto più si confanno alla loro personalità rispetto alla realtà riscontrata e comunque adorata oltralpe”. Da parte sua, ha precisato di vedere il ricorrente “molto di rado in quanto rientra all’incirca una volta al mese e non è sempre facile organizzare una cena fuori (…) Inoltre durante i periodi in cui __________ è in ferie si reca di consuetudine da RI 1 in Svizzera, anche se lui sta lavorando (…)” (cfr. all. a doc. 24).
__________, madre di una compagna di scuola della figlia maggiore del ricorrente e di sua moglie, nonché loro vicina di casa a __________, il 9 settembre 2020 ha dichiarato di vedere RI 1 sporadicamente, “in quanto scende giù a __________ con frequenza di varie settimane, mentre durante le ferie, è __________ a raggiungerlo con i bambini in Svizzera.”. Anch’ella ha, poi, riferito di sapere che l’intenzione della famiglia è quella di riunirsi in Svizzera (cfr. all. a doc. 24).
Con decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha respinto l’opposizione interposta da RI 1, e meglio sulla base delle motivazioni per le quali, alla pari delle pretese ricorsuali, già si è detto (cfr. rispettivamente, consid. 1.1. e 1.2.).
2.4. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA ricorda che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale il concetto di residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI esige, oltre alla residenza effettiva in Svizzera e all'intenzione di conservarla durante un certo periodo, che il centro delle proprie relazioni personali sia in Svizzera. In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).
Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281
In concreto, applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), si deve concludere che, a giusta ragione, la Cassa, se d’un lato ha ritenuto ipotizzabili sia il fatto che RI 1 risiede effettivamente nell’ente locato a __________, sia la circostanza che il medesimo avrebbe intenzione di continuare a risiedere nel nostro Paese, d’altro lato ha concluso che il ricorrente non ha in Svizzera il centro delle proprie relazioni di vita.
RI 1, seppur in possesso di un permesso C, non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino (ma, più in generale, con la Svizzera) tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. supra consid. 2.2.), la quale esige come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero nella quale l’Alta Corte ha precisato che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata (cfr. supra consid. 2.2.).
Nel presente caso, il centro delle relazioni personali dell’insorgente risulta essere in Italia, e meglio a __________, dove vivono la moglie - insegnante di ruolo di scuola __________ a __________ (cfr. consid. 2.3.) - ed i due figli in età scolastica del ricorrente, __________ e __________, nati, rispettivamente, nel 2013 e nel 2016 (cfr. doc. 7).
In proposito giova ribadire che con giudizio 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 (già citato, cfr. supra consid. 2.2.), il Tribunale federale, confermando la sentenza 38.2015.6. del 25 giugno 2015 del TCA, ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale col figlio.
In concreto, giova innanzitutto evidenziare, alla luce di quanto sollevato dal ricorrente con riferimento alla frequenza con cui si reca da moglie e figli, a __________ (distante da __________ 422 km; cfr. https://it.viamichelin.ch/), che in occasione del colloquio del 17 luglio 2020 presso gli uffici dell’URC, RI 1, come visto (cfr. supra consid. 2.3.), alla domanda volta a sapere “con quale frequenza incontra il coniuge?” ha risposto “ca. 2 volte/mese”. Analogamente ha fatto seguito al quesito, postogli poco dopo, “con quale frequenza lei si reca nell’abitazione in Italia?” rispondendo “Ca. 2 volte/mese”. (cfr. doc. 25).
È solo in un secondo momento, e meglio a partire dalla risposta alle domande postegli dalla Cassa il 10 agosto 2020, che RI 1 ha, invece, riferito che le visite a moglie e figli avvenivano “mediamente [ndr: ogni] 3 settimane” (cfr. doc. XV2 all. a doc. XV).
Sempre il 17 luglio 2020, l’istante aveva, inoltre, riferito, a seguito della domanda volta a chiarire “di consuetudine, lei dove trascorre il tempo libero per vacanze, nei periodi festivi?”, di passare le proprie ferie “con la famiglia nella casa in __________” (cfr. doc. 25; supra consid. 2.3.).
Anche in questo caso, è stato solo in un secondo momento, e meglio con scritto del 3 settembre 2020 - successivo, quindi, alla decisione emessa dalla Cassa il 25 agosto 2020 e, dunque, redatto dopo che l’insorgente è stato edotto circa le conseguenze giuridiche della mancanza del centro delle relazioni personali in Svizzera – indirizzato all’URC ed in particolare al collaboratore che si era occupato del colloquio tenutosi il 17 luglio 2020, che RI 1 ha, come visto (cfr. supra consid. 2.3.) modificato le proprie precedenti dichiarazioni ed affermato che non sarebbe lui a passare le proprie ferie in Italia, con la famiglia, bensì moglie e figli a recarsi a __________ in occasione delle ferie scolastiche. Pure con scritto del 3 settembre 2020, il ricorrente ha, poi, indicato di aver sottoscritto il verbale del colloquio del 17 luglio 2020 senza nulla osservare in proposito, poiché il collaboratore dell’URC gli avrebbe “negato la possibilità di modificare sostanzialmente il testo del relativo verbale e mi ha indotto [ndr: a] firmare comunque il rapporto sostenendo ed assicurandomi che sarebbe stato del tutto inutile correggerlo in quanto il solo fatto di essere sposato e non sapere e avere moglie e figli attualmente residenti in Italia sarebbe stato sufficiente a precludermi l’idoneità alla percezione dell’indennità di disoccupazione svizzera.” (cfr. all. C a doc. VII).
In tale contesto si ricorda che il principio della priorità della dichiarazione della prima ora prevede che, in presenza di due diverse versioni, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.2.; STF 8C_483/2017 del 3 novembre 2017; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 5.2. = RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; STF 8C_244/2017 del 24 aprile 2017; DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47).
In concreto, se, d’un lato, può rimanere indecisa la questione a sapere se RI 1 si recava dalla moglie e dai figli ogni due oppure ogni tre settimane - ritenuto che non si parlerebbe, comunque, di un rientro settimanale (e meglio come si vedrà nel prosieguo) - d’altro lato, sulla questione a sapere dove il ricorrente trascorreva le proprie ferie, emerge che le dichiarazioni rese inizialmente non solo devono essere preferite poiché rilasciate quando RI 1 ne ignorava le conseguenze, ma anche che le stesse sono confermate dagli elementi agli atti.
Sebbene, infatti, risulta - in particolare, dalle dichiarazioni e dalle immagini prodotte dal ricorrente - che __________ (insegnante di scuola elementare di ruolo a __________ e moglie dell’assicurato) trascorre, in compagnia dei figli della coppia, parte delle ferie scolastiche a __________, ciò non significa e non comporta che anche RI 1 benefici delle ferie cui ha diritto negli stessi periodi in cui la sua famiglia si trova in Ticino.
In particolare è sempre dalle fotografie in atti che risulta, anzi, che generalmente quando la consorte ed i bambini si trovano in Ticino, RI 1, con ogni verosimiglianza, lavora (in questo sensi vedasi anche le dichiarazioni rilasciate da __________; cfr. supra consid. 2.3). Nelle immagini in questione, infatti, il ricorrente è per lo più ritratto dopo le ore lavorative, e quindi la sera, oppure il sabato o nei giorni festivi (cfr. supra consid. 2.3.).
È, quindi, verosimile ch’egli goda delle proprie ferie in altri momenti e che le trascorra nella vicina Penisola, con la propria famiglia, com’è, per esempio, stato il caso nei giorni che hanno preceduto il colloquio del 17 luglio 2020, dal cui verbale (sottoscritto dal ricorrente) emerge che RI 1 “si trovava in vacanza dal 03.07.2020 al 13.07.2020 in Italia con moglie e figli” (cfr. doc. 25). Oppure, ancora, com’è il caso quando la famiglia trascorre qualche giorno di vacanza in __________ (cfr. dichiarazioni di __________, supra consid. 2.3.).
Il fatto, quindi, che la moglie abitualmente raggiunga, in compagnia dei bambini, nei periodi di vacanza dei quali ella beneficia (anche lunghi, in particolare in ragione della professione svolta), il marito e che quest’ultimo, pure, trascorra le proprie ferie raggiungendo a sua volta la famiglia, in Italia, è semmai indizio del fatto che il fulcro delle relazioni personali del ricorrente è costituito proprio dalla consorte e dai figli e si trova, quindi, alla pari di questi ultimi, a __________ (dove la moglie insegna e la coppia dispone, peraltro, di un appartamento di proprietà).
Nemmeno soccorre la tesi ricorsuale il fatto che la moglie ed i figli del ricorrente sarebbero, come indicato nella maggioranza delle dichiarazioni agli atti (cfr. supra consid. 2.3.), pronti a raggiungerlo nel nostro Cantone non appena RI 1 troverà un lavoro stabile. In primo luogo, si tratta unicamente di una possibilità e di un’eventualità futura e, secondariamente, per costante giurisprudenza, la data della decisione su opposizione segna il limite temporale (in concreto, corrispondente al 3 dicembre 2020) del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 368; DTF 131 V 412; DTF 130 V 140 e DTF 129 V 4).
Le dichiarazioni allegate dal ricorrente già in sede di opposizione sono, poi, ininfluenti costituendo, per lo più, affermazioni generiche che si limitano a sostenere che RI 1 fa rientro ogni tre settimane a __________, che la moglie lo raggiunge quando ella gode delle ferie e che la volontà dei coniugi sarebbe quella di tornare, in futuro, a vivere tutti insieme in Ticino; elementi, questi, che come visto, non dimostrano che il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava - nel limite temporale del potere cognitivo di questo Tribunale - nel nostro Cantone (cfr. doc. 24 ed allegati).
A nulla di diverso può, poi, portare il fatto che l’assicurato abbia stretto relazioni, oltre che professionali, di amicizia nel nostro Paese. Ciò ritenuto, in particolare, che, per quanto riguarda le conoscenze, va osservato che non è certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova, infatti, ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr. www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), è utile osservare che la stessa è un indizio che va valutato congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato ha oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.).
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé, non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese.
Neppure l’affiliazione ad una cassa malati può giovare alla posizione del ricorrente (ritenuto, peraltro, che il beneficiario di un permesso C è tenuto ad assicurarsi ex artt. 1 cpv. 1 OAMal e 34 LStr).
In simili circostanze, rettamente, dunque, nella decisione su opposizione del 3 dicembre 2020, la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 dl 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).
Questa Corte rileva, per inciso, che la soluzione avrebbe potuto stata diversa - e quindi la realizzazione del presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI sarebbe verosimilmente stata ammessa - nel caso, non corrispondente ad ogni modo alla fattispecie qui in esame, di un assicurato solo o con figli adulti, che avesse dimostrato di avere sufficienti legami con il nostro Paese oltre a quello professionale (cfr. DTF 138 V 186 (193-194); STF 8C_405/2015 del 27 ottobre 2015; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015 consid. 2.7.).
2.5. L’assicurato nemmeno può ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; B. Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Ginevra-Zurigo-Basilea, Schulthess Editions Romandes, 2014, pag. 683 n. 24).
Nella presente fattispecie il ricorrente, che, da una parte, lavorava in Svizzera e, dall’altra, a __________ è proprietario (unitamente alla moglie) di un appartamento per cui paga il mutuo e dove abitano figli e consorte (cfr. consid. 2.3.), non è un vero lavoratore frontaliero in quanto non rientra in Italia almeno una volta alla settimana (cfr. art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC; art.1 lett. f, 65 par. 2 1a frase e par. 5 lett. a del Regolamento (CE) 883/2004; DTF 142 V 590; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo va rilevato che conseguentemente, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), la questione a sapere se il ricorrente si recasse in Italia, a __________, da moglie e figli, due oppure tre volte al mese può rimanere indecisa.
Tuttavia l’assicurato, considerando la sua residenza in Italia (in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; P. Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38) e che lo Stato di occupazione risulta essere la Svizzera, non può (né, del resto, lo pretende) essere qualificato come falso frontaliere (cfr. art. 65 par. 2 terza frase Regolamento (CE) 883/2004; DTF 131 V 228; DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010), ritenuta la tipologia di lavoro svolto (ingegnere meccanico), che lo occupava per 174 ore mensili, e ciò analogamente a quanto deciso da questa Corte nelle STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2017.77 del 12 marzo 2018; STCA 38.2017.57 del 14 dicembre 2017 consid. 2.5.; STCA 38.2016.62 del 15 marzo 2017 e STCA 38.2015.44 del 18 maggio 2016 e diversamente da quanto deciso nelle STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016 e STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016 consid. 2.11.
A titolo abbondanziale, riguardo a eventuali futuri cambiamenti per quanto attiene ai lavoratori attivi professionalmente in uno Stato differente da quello di residenza, il TCA rileva che S. Cueni, “Où les frontaliers sont-ils assurés” in La Vie économique 3/2021 pag. 10 seg., ricorda che:
" (…) Des efforts sont déployés depuis plusieurs années au sein de l’UE pour modifier les compétences en cas de chômage complet. Si le système change, c’est le pays où l’activité professionnelle était exercée qui versera l’allocation de chômage et non plus le pays de domicile. Le pays qui souhaitent cette réforme, comme la France ou le Portugal, sont en effet d’avis que c’est au pays qui perçoit les cotisations, donc à celui qui emploie les frontaliers, de verser les prestations. Les pays qui s’opposent à la réforme, notamment l’Allemagne et le Luxembourg, estiment en revanche que le versement des allocations de chômage doit rester du ressort du pays de domicile, auquel incombe aussi la réinsertion professionnelle de la personne concernée. Aucun accord n’a été trouvé pour le moment. (…).” (pag. 12)
In esito a quanto sopra, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 4 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti