Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.32

 

RS/DC

Lugano

13 settembre 2021         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 aprile 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 9 dicembre 2020 la società RI 1 di __________ (__________), che ha avviato la propria attività connessa alla __________ di __________ nel mese di ottobre 2020 (cfr. doc. 9), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 40% e colpisce tutta l’azienda, e meglio sette dipendenti con contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stata indicata “La decisione del Consiglio federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                               1.2.   Il 21 dicembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo dal 19 dicembre 2020 al 18 marzo 2021 (cfr. doc. 2).

 

                               1.3.   La RI 1, il 24 dicembre 2020, ha interposto opposizione contro la decisione del 21 dicembre 2020, chiedendo che le venisse concessa l’indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020, in quanto “da sabato 12 dicembre è stata imposta la chiusura alle ore 19.00 ai ristoranti” e “la __________ si trova in una località discosta dove non è possibile variare il tipo di attività e orari” (cfr. doc. 3).

 

                               1.4.   Il 23 marzo 2021 la Sezione del lavoro ha informato la RI 1 che dall’esame della documentazione è emerso che “vi siano gli estremi per una decisione a suo svantaggio (reformatio in pejus”)”, motivando come segue:

 

" (…) Si osserva infatti che il Consiglio federale ha modificato l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare in data 18 dicembre 2020, imponendo la chiusura forzata di bar e ristoranti a far tempo dal 22 dicembre 2020 (cfr. art. 5a). Ciò nonostante la RI 1 ha richiesto il lavoro ridotto per due dipendenti – signora __________ e signora __________ – assunte dal 1. Gennaio 2021, ovvero mentre la __________ era chiusa.

Considerato l’obbligo di diminuire il fatto causato all’assicurazione contro la disoccupazione, non appare possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto per le persone sopracitate, assunte per lavorare durante la chiusura della struttura (al riguardo vedi cifre d’affari di gennaio e febbraio pari a CHF 0.-). (…)” (Doc. 10)

 

                                         L’amministrazione ha, quindi, prospettato alla società la negazione del diritto all’indennità per lavoro ridotto per le dipendenti __________ e __________ e l’ha resa attenta, in particolare, circa la possibilità di ritirare l’opposizione (cfr. doc. 10).

 

                                         La RI 1, il 30 marzo 2021, ha scritto:

 

" (…) i contratti delle due dipendenti che avrebbero dovuto iniziare l’attività a gennaio 2021 erano già stati stipulati nel corso del mese di ottobre 2020 molte settimane prima dell’ordinanza COVID-19 che imponeva la chiusura forzata di bar e ristoranti. Abbiamo presentato opposizione perché nel momento in cui abbiamo fatto il preannuncio, ovvero il 9 dicembre 2020, non era ancora in vigore la chiusura serale dei ristoranti per cui non avremmo potuto farlo 10 giorni prima rispettando i termini.

Riteniamo che le due questioni siano separate l’opposizione è stata presentata per l’inizio del diritto al lavoro ridotto mentre la vostra risposta riguarda i contratti stipulati ad ottobre 2020. Il diritto a lavoro ridotto è garantito per i contratti in vigore stipulati a durata in determinata per questo motivo non abbiamo disdetto i contratti già firmati. (…).” (Doc. 11)

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 23 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha parzialmente accolto l’opposizione interposta dalla RI 1, nel senso che ha concesso il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021, escludendole, tuttavia, per le dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. II1 pag. 4).

                                         L’amministrazione, al riguardo, ha rilevato:

 

" (…) la legge non vuole permettere al datore di lavoro di conservare del personale eccessivo tenuto conto dei bisogni normali, per poter far fronte, se del caso, ad eventuali aumenti di attività per lassi di tempo limitati (DTF 121 V 375 consid. 3, 1994 no. 35 pag. 247 consid, 2b; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. I Pag. 401 nota 12; sentenza inedita 30 maggio 1995 in re P., C155/93; STCA 38.1999.364 del 17.04.2000, consid. 2,4, pag. 8 e 9 e riferimenti ivi citati). Si osserva infatti che, nell'ottica dell'obbligo di ridurre il danno, il numero delle ore perse dovrebbe essere mantenuto il più basso possibile, motivo per cui non si dovrebbe assumere più personale di quanto sia normalmente necessario.

Nel caso si esame, si ribadisce che l'opponente è una società neocostituita, alla quale è stata concessa l'autorizzazione d'esercizio in data 8 ottobre 2020. Quale personale dipendente quest'ultima ha assunto a far tempo dal mese di ottobre 2020 il gerente (e cameriere), due cuochi e una ricezionista; mentre a dicembre ha assunto un cameriere. Dal 1. gennaio 2021 - e dunque mentre la __________ era chiusa (cfr. a proposito le cifre d'affari presentate) - la RI 1 ha poi assunto la signora __________ quale addetta alle pulizie e aiuto cucina, e la signora __________, quale responsabile della ristorazione.

Ora, si osserva che la società opponente ha lavorato sino alla chiusura totale imposta dall'Autorità federale intervenuta in data 22 dicembre 2020 solamente con il personale entrato in servizio durante il mese di ottobre e dicembre. Già solo per questo motivo si osserva come le signore __________ e __________ siano state assunte benché non realmente necessarie. Invero, la società stessa ha affermato che: "Il reclutamento di personale selezionato ha richiesto un periodo di valutazione, inoltre, durante le prime settimane di attività non era ancora chiara la mole di lavoro, per questi motivi ci sono delle assunzioni subentrate dopo nonostante le restrizioni ma necessarie per garantire una corretta organizzazione del lavoro in caso di apertura" (cfr. e-mail 15 marzo 2021 dell'opponente).

Tenuto conto di quanto esposto in precedenza, nell'ottica di ridurre il danno, lo scrivente Ufficio ritiene che per le dipendenti __________ e __________, l'opponente non abbia diritto alle indennità per lavoro ridotto. A ciò nulla cambia il fatto che esse siano state assunte con contratti di lavoro stipulati durante il mese di ottobre, posto che, come detto, non è compito dell'assicurazione contro della disoccupazione indennizzare perdite di lavoro evitabili. (…)” (Doc. II1)

 

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione del 23 aprile 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto “di integrare il diritto al lavoro ridotto alle dipendenti __________ e __________” (cfr. doc. I pag. 2).

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale, __________, amministratore unico della RI 1 (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch), ha addotto che __________ e __________ sono state assunte in quanto necessarie e fondamentali per l’attività, precisando:

 

" (…) L’attività è partita con l'assunzione di un organico minimo di 6 persone così composto:

 

Cognome Nome        Inizio        Fine            Ruolo

 

__________               01.10.20                      cameriere e gerente

__________               01.10.20                      cuoco

__________               01.10.20                      cuoco

__________               01.10.20   30.11.20     cameriera

__________               07.10.20                      ricezionista + ausilio

__________                                                  camere

__________               15.10.20   30.12.20     cameriera

 

Il reclutamento del personale è stato complesso. Durante la stagione estiva i ristoranti e gli alberghi in Ticino hanno lavorato parecchio e c'è stata carenza di personale disponibile per questo motivo essendo amministratore unico della __________ (società che gestisce la __________ dal 2007) ho chiesto ad alcuni dipendenti di fiducia di spostarsi per avviare bene questa nuova attività, i dipendenti in questione sono: __________, __________ e __________.

Il Signor __________ è stato alle dipendenze di __________ fino al 30 novembre 2020 ed è subentrato alla Signora __________ dal 1° dicembre 2020. La signora __________ ha terminato l'attività con __________ rispettando i regolari termini di disdetta il 31 dicembre 2020 e avrebbe dovuto iniziare regolarmente l'attività presso la __________ in data 1° gennaio 2021. La Signora __________ è attualmente alle dipendenze di entrambe le società lavora 8 ore alla settimana alla __________ (durante le assenze della Signora __________) dove svolge principalmente mansioni amministrative e di promozione dell'attività.

Comunichiamo che nessuno spostamento di personale è stato fatto con lo scopo di arrecare un danno alla cassa disoccupazione, infatti, la Signora __________ a __________ è stata regolarmente sostituita con l'assunzione di una nuova addetta alle pulizie.

La __________ svolge la sua attività di ristorazione 5 giorni alla settimana per il servizio del pranzo e della cena e affitta le camere agli ospiti 7 giorni su 7, questo richiede un notevole impiego di dipendenti e attualmente il personale assunto è appena sufficiente a coprire le effettive necessità.

L'organico attuale è così composto:

 

Cognome Nome        Inizio        Fine            Ruolo

 

__________               01.10.20                      cameriere e gerente

__________               01.10.20                      cuoco

__________               01.10.20                      cuoco

__________               07.10.20                      ricezionista + ausilio

__________                                                  camere

__________               01.12.20                      cameriere

__________               01.01.21                      addetta alle pulizie

__________              01.01.21                      responsabile

                                                                      Ristorazione

(…)” (Doc. I)

 

                               1.7.   Nella sua risposta del 2 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso e ha osservato:

 

" (…) la __________ ha esercitato la propria attività sino alla chiusura imposta dalle Autorità solamente con il personale in servizio assunto sino a dato momento. Già solo per questo motivo le assunzioni non appaiono necessarie, e pertanto l'asserita perdita di lavoro che ne risulta non adempie il requisito della computabilità, non essendo questa inevitabile.

Si osserva infatti che, per quanto attiene alla dipendente __________, la ricorrente asserisce che l'entrata in servizio della stessa è stata concordata per il 1° di gennaio 2021, in quanto la stessa ha dovuto attendere due mesi termine di disdetta del contratto di lavoro con il precedente datore di lavoro, la __________ (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9; vedi anche p. 2 del ricorso). Lo scrivente Ufficio rileva che il precedente datore di lavoro è de facto sempre il signor __________, amministratore unico sia della società ricorrente, sia della __________, e avrebbe pertanto potuto concordare con la stessa di rinunciare ai termini di disdetta contrattuali, qualora ella fosse stata realmente necessaria.

La signora __________ è stata invece assunta, come detto, con un contratto di lavoro prevedente un orario di lavoro medio settimanale pari a 8,4 ore e un salario lordo mensile pari a CHF 2'166.65. Anche in questo caso, non si comprende per quale ragione la signora __________ non sia stata assunta a far tempo dall'apertura dell'esercizio pubblico, se indispensabile come dichiarato dalla ricorrente. Si rende poi necessario qui rilevare che il salario della dipendente risulta essere superiore sia a quello percepito da ogni altro collaboratore della RI 1 sia alla media del settore. Invero, il datore di lavoro ha giustificato tale differenza salariale precisando che la signora __________ è "qualificata con esperienza, plurilingue e ha portato con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile superiore agli altri dipendenti" (cfr. scritto 12 marzo 2021, doc. 9). Perlomeno dubbia la veridicità di tali affermazioni, ritenuto non essere usuale nel ramo della ristorazione apportare "pacchetti clienti", a maggior ragione nel caso specifico tenuto conto che ella è impiegata in un altro ristorante la cui gestione è assicurata dal medesimo datore di lavoro.

ln ultimo si osserva che nel periodo in cui la __________ ha iniziato la propria attività commerciale, in Ticino la situazione epidemiologica era in netto peggioramento, tant'è che - anche - nel settore della ristorazione le Autorità preposte hanno introdotto delle restrizioni volte a contrastare il diffondersi del coronavirus (a titolo di esempio si veda la RG n. 5200 del Consiglio di Stato dell'8 ottobre 2020 prevedente l'obbligo di consumazione solo al tavolo e la raccolta dati; RG n. 5529 del Consiglio di Stato del 26 ottobre 2020 prevedente inoltre limitazioni quanto al numero di persone al tavolo e il distanziamento dei tavoli). L'assunzione di personale in tale circostanza, con entrata in servizio il 1° gennaio 2021 non si concilia, ancora una volta, con l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione contro la disoccupazione. (…)” (Doc. IV)

 

                               1.8.   Il 13 giugno 2021 la RI 1 ha presentato un atto di replica (cfr. doc. VI).

 

                               1.9.   Nella duplica del 17 giugno 2021 la Sezione del lavoro evidenziato, da una parte:

 

" (…) nell'ambito di un controllo svolto dall'amministrazione è emerso che la signora __________ - e meglio la signora __________ - è coniugata dal 1996 con il signor __________, amministratore unico e proprietario della RI 1, come da lui stesso affermato (vedasi ricorso p. 1 e replica p. 2 "ho costituito con fiducia la RI 1) - e altresì della __________ (cfr. ricorso, p. 1). Lo scrivente Ufficio, benché non competente per verificare dato presupposto, osserva che giusta l'art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda. (…)”

 

                                         D’altra parte:

 

" Per quanto attiene alla dipendente __________, si rileva che la ricorrente ha affermato che “Da parte mia era assodato che in qualsiasi caso la signora __________ avrebbe potuto godere della copertura ILR. Se così non fosse stato l'avrei mantenuta assunta alla __________”. Ciò conferma quanto già è stato detto, ovvero che la stessa è stata assunta quale dipendente della __________ benché non necessaria, circostanza in antitesi al principio dell’obblio di diminuire il danno all’assicurazione contro la disoccupazione.” (Doc. VIII)

 

                             1.10.   Pendente causa questo Tribunale ha richiamato dalla Cassa __________ l’incarto completo relativo alla RI 1, il quale è pervenuto al TCA il 21 giugno 2021 (cfr. doc. IX; X+1).

 

                             1.11.   Il 21 giugno 2021 il TCA ha inoltre sottoposto alla società ricorrente i seguenti quesiti:

 

 

 

" 1. Chi si occupava, in particolare, di effettuare le pulizie del

    ristorante e delle camere precedentemente al 1° gennaio 2021, ossia prima dell’inizio del contratto di lavoro concluso con la signora __________?

 

2. Per quali ragioni la signora __________, ritenuto il suo ruolo di responsabile della ristorazione e del settore alberghiero, non ha iniziato già nell’ottobre 2020, la propria attività alle dipendenze della RI 1?” (Doc. XII)

 

                                         __________, il 26 giugno 2021, ha risposto:

 

" (…) durante le prime settimane di apertura la signora __________, la signora __________ e la signora __________, ma anche il gerente signor __________ si sono messi a disposizione con entusiasmo e spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo di una persona dedicata alle pulizie. All'inizio l'occupazione delle camere era molto bassa, per aumentare leggermente a novembre, facendo ben sperare e ripiombare a dicembre. Nel frattempo, le riservazioni per il 2021 avevano cominciato ad arrivare. È impensabile che un ristorante con 7 camere possa gestirsi per un lungo periodo senza chi si occupi in maniera dedicata del rifacimento delle camere, della pulizia del ristorante e della lavanderia.

L'albergo è inoltre aperto 7giorni su 7 e bisogna considerare che il personale deve fare 2 giorni di libero e si può assentare per vacanze, malattia o infortunio. La signora __________ ora si occupa della pulizia del ristorante con l'ausilio della signora __________ per quanto riguarda le camere nei suoi giorni di libero.

La signora __________ si era messa a disposizione per darci una mano nelle prime settimane di apertura, era già dipendente della __________ fino al 31.05.2017, e della RI 1 dal 15.10.2020 al 30.12.2020. A causa di problemi familiari non può lavorare in modo continuativo

(…) la signora __________, ha svolto un ruolo principale sin dall'inizio. Essendo mia dipendente ha svolto molte attività necessarie all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel tempo per cui era già stipendiata essendo venuto meno il suo impegno nell'organizzazione di eventi.

Tuttavia, a fronte dell'impegno e nuove responsabilità ha chiesto ed era giusto riconoscerle uno stipendio anche dalla RI 1 e ci siamo accordati che questo avvenisse a partire dal 1° gennaio 2021 anche perché io non desideravo sovraccaricare di costi l'appena nata RI 1.

Ci tengo a precisare che io e la signora __________, siamo separati di fatto da giugno del 2015. Contrariamente a quanto affermato dalla signora __________ non era mia intenzione sottacere che siamo stati sposati, semplicemente per me costituisce la normalità. È risaputo che i coniugi occupati in azienda non hanno diritto alle indennità per lavoro ridotto, sarebbe impossibile per chiunque non esserne a conoscenza considerato che è indicato praticamente su ogni comunicazione. Diversamente avremmo provveduto a inoltrare la richiesta per I’IPG. (…)” (Doc. XV)

 

                                         L’amministratore unico della SA ha infine comunicato di avere “riaperto la __________ il 25 marzo e abbiamo rinunciato alle indennità per lavoro ridotto a partire dal mese di giugno. La signora __________ e la signora __________ sono e resteranno confermate nei loro incarichi così come tutto il resto del personale” (cfr. doc. XV pag. 3)

 

                             1.12.   Il 12 luglio 2021 l’amministrazione, in particolare riguardo ad __________, ha osservato:

 

" (…) Relativamente alla signora __________, come già rilevato, a mente dell'UG non appare verosimile che il dipendente "che ha avuto un ruolo chiave nell'avviamento e gestione" dell'attività venga assunto presso l'azienda solamente oltre due mesi dopo l'apertura della stessa. Peraltro, quale prima giustificazione RI 1 ha asserito che la signora __________ ha dovuto attendere lo scadere del termine di disdetta del precedente datore di lavoro. A titolo abbondanziale, si osserva poi che la ricorrente ha asserito che la signora __________ "ha svolto molte attività necessarie all'avviamento e gestione della __________ negli uffici della __________ e nel tempo per cui era già stipendiata". Qualora quanto asserito fosse vero, lo scrivente Ufficio rileva che non è dato sapere per quale motivo __________ abbia richiesto le indennità per lavoro ridotto per la dipendente in esame - così asserito da RI 1 - ritenuto che ella era comunque occupata in altro modo, e meglio nell'avvio della __________, e non pareva quindi subire una perdita di lavoro.

Si ribadisce in ultimo che, assumendo personale aggiuntivo durante il mese di ottobre 2020 con entrata in servizio in data 1. gennaio 2021 la ricorrente ha disatteso l'obbligo di diminuire il danno all'assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che la situazione epidemiologica era in netto peggioramento e che le preposte Autorità avevano già introdotto restrizioni volte a contrastare il diffondersi del coronavirus. (…)” (Doc. XVII)

 

                             1.13.   La RI 1, il 28 luglio 2021, si è espressa in merito allo scritto della Sezione del lavoro (cfr. doc. XIX).

 

                             1.14.   Il 6 agosto 2021 la parte resistente ha indicato di non avere ulteriori osservazioni da formulare e si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni da lei già esposte (cfr. doc. XXI).

 

                             1.15.   Il doc. XXI è stato inviato per conoscenza alla società ricorrente (cfr. doc. XXII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per le sue dipendenti __________ e __________, assunte nell’ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021, per il periodo dal 1° gennaio al 18 marzo 2021.

                                         I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di   un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.2.   Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

 

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

         ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

                                     

                                         I p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

 

                                         Nella Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 gennaio 2021 è stato introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

 

" 2.2 c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

 

                                         Né la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c e 2.3.

 

                               2.3.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la società RI 1 è stata iscritta a Registro di commercio il 23 luglio 2020. Dall’estratto RC risulta il seguente scopo:

 

" La prestazione di servizi alberghieri, di ristorazione, di catering e banqueting, in particolare la realizzazione e la gestione di esercizi pubblici con o senza alloggio, nonché la produzione e distribuzione, anche a domicilio, di prodotti gastronomici, cibi, piatti tipici e la distribuzione e somministrazione di bibite e bevande analcoliche e alcoliche. L'organizzazione di eventi. L'acquisto, la vendita, la locazione e l'esportazione al dettaglio e all'ingrosso di ogni genere di bene destinato alle attività sopracitate. La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie ritenute necessarie, utili e funzionalmente connesse con l'oggetto sociale; assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società o imprese commerciali, finanziarie e di servizi in Svizzera ed all'estero, nel settore attinente lo scopo sociale o in altri settori, costituire succursali o filiali in Svizzera e all'estero”

 

                                         Quale amministratore con firma individuale è iscritto __________ (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

 

                                         La RI 1 gestisce la __________ di __________, costituita dal ristorante e sette camere, che ha avviato la propria attività il 17 ottobre 2020 con l’intenzione di restare aperta tutto l’anno (__________: Comunicato stampa congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020).

                                         In effetti la __________ dispone dell’autorizzazione d’esercizio dall’8 ottobre 2020 (cfr. doc. 9; XV; II1 pag. 3).

 

                                         __________ è anche amministratore unico con firma individuale della __________, iscritta a RC nell’aprile 2007, che gestisce la __________ (cfr. doc. I; estratto RC).

 

                                         L’organico del personale a inizio attività era composto di un gerente e cameriere a tempo pieno, __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'549.90), di due cameriere, __________ e __________, di due cuochi, __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 3'737.40) e __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'658.20) e di una ricezionista + ausilio camere __________ (con salario orario lordo comprensivo di indennità vacanze e tredicesima di fr. 23.40; cfr. doc. I; 7).

 

                                         __________ ha terminato di lavorare per la RI 1 il 30 novembre 2020 ed è stata sostituita, dal 1° dicembre 2020, da __________ (salario lordo comprensivo della quota parte di tredicesima di fr. 4'550; cfr. doc. 7), già alle dipendenze fino al 30 novembre 2020 della __________.

                                         __________ ha terminato la propria attività per la RI 1 il 30 dicembre 2020 (cfr. doc. I; XV).

 

                                         Il 9 ottobre 2020 la RI 1 ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata, valido dal 1° gennaio 2021 e a tempo parziale (orario di lavoro medio settimanale di 8.4 ore) con __________, in qualità di “responsabile della ristorazione”. La retribuzione prevista corrisponde a fr. 2'166.65 lordi al mese comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).

 

                                         La RI 1, il 15 ottobre 2020, ha poi stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo parziale con __________ con effetto dal 1° gennaio 2021 quale “addetta alle pulizie ristorante camere, aiuto cucina”. Il tempo di lavoro medio settimanale concordato è di 21.75 ore e lo stipendio lordo di fr. 1'879.50 mensili comprensivi della quota parte di tredicesima (cfr. doc. 7).

 

                                         __________ e __________ erano già dipendenti di __________ presso l’__________.

                                         Riguardo a __________ la RI 1 ha indicato che “ha firmato il contratto in data 15 ottobre 2020 ma ha dovuto attendere due mesi di disdetta dal datore di lavoro precedente (n.d.r.: __________) per questo motivo ha iniziato il 1° gennaio 2021” (cfr. doc. 9).

                                         __________ ha, invece, continuato a lavorare anche per __________. RI 1 ha specificato che “dal mese di luglio 2020 la __________ ha assunto la signora __________ per sgravare parzialmente la signora __________” (cfr. doc. VI).

 

                                         __________ e __________ hanno contratto matrimonio il 7 settembre 1996. Dalla loro unione sono nati due figli, __________ nel 2005 ed __________ nel 2007. Dalla “Convenzione su conseguenze accessorie della separazione”, sottoscritta il 9 settembre 2019 da __________ e da __________ risulta che i coniugi sono separati di fatto a far tempo dal mese di giugno 2015 (cfr. doc. A6; VIII).

 

                                         Da gennaio 2021, quindi, presso la __________ sono attivi __________, gerente e cameriere, __________ e __________, cuochi, __________, cameriere, __________, ricezionista + ausilio camere, __________, addetta alle pulizie e __________, responsabile ristorazione (cfr. doc. I).

                                         I pernottamenti presso la __________ sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel mese di novembre 2020, 38 dal 1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel mese di giugno 2021 e 437 nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5).

 

                                         La RI 1, il 9 dicembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 19 dicembre 2020 – 19 marzo 2021 per tutta l’azienda. La richiesta è stata motivata con “La decisione del Consiglio federale che prevede la chiusura serale e domenicale dei ristoranti” (cfr. doc. 1).

 

                                         La Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richieste dalla __________ per le dipendenti __________ e __________, in buona sostanza, poiché quando sono state assunte dal 1° gennaio 2021 la __________ era chiusa in virtù di quanto imposto dall’Autorità federale con effetto dal 22 dicembre 2020. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che le due dipendenti sono state assunte, benché non realmente necessarie, ritenuto che l’esercizio pubblico ha lavorato sino alla chiusura totale solamente con il personale entrato in servizio durante il mese di ottobre e dicembre (cfr. doc. II1; consid. 1.5.).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                         L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                         Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).

                                         L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).

 

                                         Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

                                         La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

 

                                         L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.

                                         Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:

" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

 

    b.    agli orari di apertura si applica quanto segue:

           1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,

           2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

           3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

 

                                         Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:

 

" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:

 

    a.    sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

    c.    il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

 

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

 

4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

 

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”

 

                                         E’ stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377)

 

                                         Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

 

                                         Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):

" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

 

1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

    a.    le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

    b.    le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:

           1.    per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

           2.    durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

    c.    le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

    d.    le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

           1.    la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

           2.    per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           4.    i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

 

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”

 

" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

 

2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

    c.    gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

 

                                         Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

 

                                         Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

 

                                         Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. RU 2021 110).

 

                                         L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

                                         E’ stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

 

                                         Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:

 

" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

    a.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

    b.    per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

    c.    la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

    d.    i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)

          

                                         Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

                                         L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:

 

" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

    a.    nei luoghi chiusi:

           1.  tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           2.  per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,

           4.  i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

    b.    nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

 

                                         Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).

 

                               2.6.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

 

                                         Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                         Dall’altro, questo Tribunale rileva che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia – come è il caso della RI 1 (cfr. consid. 2.4.) – è computabile se è dovuta a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura (cfr. consid. 2.2.; doc. II1 pag. 3).

 

                                         Come sottolineato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. II1 pag. 3), alla società ricorrente può, pertanto, essere riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto solamente a seguito degli ordini di chiusura imposti dal Consiglio federale, ossia dal 12 dicembre 2020.

                                         In effetti con la decisione su opposizione del 23 aprile 2021 il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato concesso alla RI 1 dal 12 dicembre 2020 al 18 marzo 2021 per i suoi dipendenti, ad esclusione di __________ e __________ (cfr. doc. II1; consid. 1.5.).

 

                               2.7.   In relazione, più specificatamente, alla richiesta di ILR per __________, va osservato, in primo luogo, che è vero che la medesima ha iniziato la propria attività di addetta alle pulizie del ristorante e delle camere presso la __________ di __________ il 1° gennaio 2021.

 

                                         E’ altrettanto vero, tuttavia, che il relativo contratto di lavoro di durata indeterminata a tempo parziale (21.75 ore alla settimana) è stato concluso il 15 ottobre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 2.4.), quando, da una parte, l’esercizio della __________ era stato avviato da poco nel mese di ottobre 2020 (cfr. consid. 2.4.).

                                         Dall’altra, le limitazioni agli orari di apertura dei ristoranti non erano ancora state introdotte.

                                         E’, infatti, soltanto dal 9 dicembre 2020 che in Ticino il Consiglio di Stato ha decretato l’obbligo di chiudere i ristoranti alle 22:00. Dal 12 dicembre 2020, poi, a seguito delle misure varate dal Consiglio federale, l’orario di chiusura è stato anticipato alle 19:00 e dal 22 dicembre 2020 è stato vietato l’esercizio delle strutture della ristorazione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                         In secondo luogo, giova rilevare che la società ricorrente, tramite il proprio amministratore unico, __________, rispondendo alle domande poste dal TCA pendente causa (cfr. doc. XII; consid. 1.11.), e meglio al quesito volto a sapere “chi si occupava, in particolare, di effettuare le pulizie del ristorante e delle camere precedentemente al 1° gennaio 2021”, ha risposto che durante le prime settimane di apertura i dipendenti già presenti ma non con funzioni specifiche di pulizia, tra cui anche il gerente, __________, “si sono messi a disposizione con entusiasmo e spirito di collaborazione in attesa dell'arrivo di una persona dedicata alle pulizie”. Ciò è stato possibile anche perché “all'inizio l'occupazione delle camere era molto bassa, per aumentare leggermente a novembre”, anche se in ogni caso “le riservazioni per il 2021 avevano cominciato ad arrivare” (cfr. doc. XV; consid. 1.11.).

 

                                         I pernottamenti nelle sette camere della __________ sono stati 96 dal 18 al 31 ottobre 2020, 221 nel mese di novembre 2020, 38 dal 1° al 18 dicembre 2020 (cfr. doc. A1-A3), 378 nel mese di giugno 2021 e 437 nel mese di luglio 2021 (cfr. doc. A4; A5; consid. 2.4.).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la presenza di __________ era necessaria presso la __________, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico e delle relative camere risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione di un esercizio pubblico e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale adibito ad altre mansioni essenziali, come i camerieri o la ricezionista.

                                         Il TCA condivide, quindi, quanto affermato dall’amministratore unico dell’insorgente, e meglio che “è impensabile che un ristorante con 7 camere possa gestirsi per un lungo periodo senza chi si occupi in maniera dedicata del rifacimento delle camere, della pulizia del ristorante e della lavanderia” (cfr. doc. XV; consid. 1.11.).

                                        

                                         Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________, ritenuta peraltro la sua assunzione il 15 ottobre 2020 quando non vigevano ancora misure particolarmente limitanti per il settore della ristorazione, è computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).

 

                                         Infine va sottolineato che per beneficiare dell’indennità per lavoro ridotto non si esige una durata minima di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione (cfr. SECO, “Prassi LADI ILR” n. B24: “In linea di principio, tutti i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto se sono soggetti all'obbligo di versare i contributi all'AD o se non hanno ancora raggiunto l'età minima di contribuzione all'AVS. Determinante è quindi la nozione di lavoratore ai sensi della legislazione sull'AVS. Non è invece previsto un periodo minimo di contribuzione; è sufficiente che il lavoratore sia vincolato da un rapporto di lavoro e che eserciti un'attività soggetta a contribuzione all'inizio e durante il periodo di lavoro ridotto. Anche i lavoratori stranieri hanno quindi diritto all'indennità, indipendentemente dal loro luogo di domicilio e dal loro statuto di soggiorno. I frontalieri stranieri, ad esempio, hanno diritto all’ILR dal primo giorno in cui esercitano un’attività soggetta al versamento di contributi all’AD se adempiono gli altri presupposti del diritto all’indennità.”).

 

                               2.8.   Per quanto attiene ad __________, responsabile della ristorazione e del settore alberghiero della __________ di __________ (cfr. doc. 7; 9), va rilevato, che è lei a essere venuta a conoscenza del fatto che “nel centro di __________ vi era una struttura per la quale i proprietari non riuscivano a trovare qualcuno all'altezza di una conduzione di un certo livello e capacità” e a esserne rimasta affascinata, dopo una visita, così da proporre ad __________, amministratore unico della RI 1, di approfondire la conoscenza con il proprietario (cfr. doc. VI), nonché ad avere intrapreso molte attività necessarie all’avviamento e alla gestione della __________ (cfr. doc. XV).

                                         __________, nel giugno 2021, ha, del resto, dichiarato, da una parte, che __________ “rappresenta dopo di me, soprattutto per i media il volto della __________, perché è mio desiderio che il mio nome sia e rimanga legato soprattutto alla __________” che gestisce dal 2007.

                                         Dall’altra, che “la signora __________ ha molte conoscenze e in questi anni ha curato l'organizzazione di eventi sul territorio e sarà sua cura promuovere la nuova struttura attraverso la clientela che segue da tempo. La signora __________ è attiva presso le organizzazioni turistiche e si è mossa presso alcune conoscenze italiane per proporre la __________ come meta per aziende che esporranno o visiteranno le fiere di __________” (cfr. doc. VI).

 

                                         Dal Comunicato stampa congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (cfr. __________), già citato al consid. 2.4., emerge inoltre che “la gestione della __________ è stata affidata a __________ che da anni affianca il lavoro di __________, apprezzato chef che proseguirà la sua attività alla __________ e seguirà da vicino lo sviluppo dell’offerta di ristorazione della __________”.

 

                                         In un servizio della trasmissione televisiva della __________ “__________” del __________ “__________”, in cui è stata presentata __________ di __________, all’immagine di __________ è stata associata - oltre al nome e cognome - la dicitura (quale didascalia) “gerente” (cfr. __________).

                                         Giusta l’art. 21 cpv. 1 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) il gerente è responsabile della conduzione dell’esercizio e garantisce, con la sua presenza, il rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il gerente dispone della relativa patente ottenuta superando uno specifico esame, ad eccezione di coloro che hanno ottenuto il diploma di una scuola alberghiera riconosciuta dalla Confederazione che sono esentati dall’esame (cfr. art. 11-13 Lear).

                                         Dalle carte processuali si evince che gerente della __________ ai sensi della Lear è __________ (cfr. doc. I). __________ risulta piuttosto quale figura centrale, di riferimento dell’esercizio pubblico.

 

                                         La RI 1 ha d’altronde asserito che __________ “ha svolto un ruolo principale sin dall’inizio” (cfr. doc. XV).

 

                                         In riferimento allo stipendio della dipendente di fr. 2'000 per tredici mensilità per un impiego al 20% (cfr. consid. 2.4.), l’amministratore unico della SA ha indicato che è “ragionevole per la responsabilità, la capacità e l'impegno di coordinazione di due realtà distinte” (cfr. doc. VI), ossia della __________ di __________ e dell’__________, come pure che __________ è “qualificata con esperienza, plurilingue e ha portato con sé un pacchetto clienti per questo motivo ha un salario mensile superiore agli altri dipendenti” (cfr. doc. 9).

                                         Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dall’amministrazione, l’assunzione di __________, avvenuta peraltro il 9 ottobre 2020 sottoscrivendo un contratto di lavoro di durata indeterminata (cfr. doc. 7), ovvero precedentemente all’inasprimento delle misure restrittive concernenti la ristorazione - analogamente a __________ - (cfr. consid. 2.5., 2.7.), si rivela necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della __________.

                                         Anche la perdita di lavoro relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ è, perciò, computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 LADI).

 

                               2.9.   In esito a quanto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro il 23 aprile 2021 deve essere annullata nella misura in cui ha ritenuto evitabile la perdita di lavoro relativa alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore di __________ e __________.

 

                             2.10.   Questa Corte ritiene, ad ogni modo, utile sottolineare, per quanto l’esame dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI (“Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell’azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell’azienda”) sia di competenza della Cassa cantonale di disoccupazione e non della Sezione del lavoro (cfr. doc. VIII; art. 36 cpv. 3 e 4 LADI, art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; art. 85 cpv. 1 lett. b LADI), da un lato, che nel Comunicato stampa congiunto __________ e __________ del 13 ottobre 2020 (__________), menzionato in precedenza (cfr. consid. 2.4., 2.8.), è stato indicato che la gestione della __________ è stata affidata a __________.

                                         Dall’altro, che in un servizio della trasmissione televisiva della __________ “__________ del __________ “__________”, in cui è stata presentata la __________ di __________, __________ è stata definita (nella didascalia), quale “gerente” (cfr. consid. 2.8.).

                                     

                                         Visto il suo ruolo centrale e principale all’interno della __________, ci si potrebbe chiedere se __________ non rivesta una posizione analoga a quella di un datore di lavoro, quale organo di fatto (cfr. STF 8C_220/2021 del 12 maggio 2021; STF 8C_664/2009 del 13 gennaio 2010), in seno alla RI 1.

 

                                         A prescindere da ciò, __________ è comunque coniugata con __________ dal 1996 (cfr. consid. 2.4.). Quest’ultimo, quale amministratore unico della RI 1, ha ex lege una posizione analoga a quella di un datore di lavoro (cfr. DTF 122 V 270; STF 8C_571/2012 del 21 gennaio 2013; STF C 292/05 del 16 febbraio 2007).

 

                                         Ai fini dell’applicazione dell’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI, che estende l’esclusione dal diritto a ILR ai coniugi (occupati nell’azienda) delle persone che possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, la separazione di fatto dei coniugi dal giugno 2015, fatta valere nel caso concreto da __________ (cfr. doc. XV; XIX), si rivela ininfluente.

 

                                         Infatti, per costante giurisprudenza federale, il fatto che un assicurato sia coniugato con una persona che riveste una posizione analoga a quella di un datore di lavoro in un’azienda in cui anch’egli lavora è sufficiente per escludere il diritto a indennità per lavoro ridotto. Questa esclusione è assoluta. Non è così possibile concedere prestazioni in un caso specifico a determinate condizioni. L’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI ha lo scopo di prevenire un rischio di abuso. Tale rischio è il medesimo che si tratti di indennità di disoccupazione, indennità per lavoro ridotto o indennità d’insolvenza. Ne consegue che non si giustifica di trattare differentemente i coniugi di persone con posizione analoga al datore di lavoro nell’ambito di questi tre tipi di prestazioni (cfr. STF 8C_639/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.1., pubblicata in DTF 142 V 263).

 

                                         Nella DTF 142 V 263, appena citata, l’Alta Corte ha indicato che fino alla sentenza di divorzio non sono dovute indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione, poiché fino a quel momento permane un rischio di abuso e ciò indipendentemente dalla questione di sapere se e da quanto i coniugi siano separati di fatto o di diritto o se sia stata ordinata una misura a protezione dell'unione coniugale.

                                         Il diritto a indennità di disoccupazione, per evitare un pericolo di elusione, non può nascere in presenza di un matrimonio duraturo, anche se la volontà di divorziare dei coniugi separati da lungo tempo appare chiaramente determinata (in quella fattispecie i coniugi erano separati da circa cinque anni e il marito aveva costituito una nuova famiglia).

 

                                         Con sentenza 8C_574/2017 del 4 settembre 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 12 pag. 342, il Tribunale federale ha poi confermato la giurisprudenza secondo cui è esclusa dal diritto all’indennità di disoccupazione la persona che ha operato nell’azienda del coniuge, laddove quest’ultimo svolga un ruolo assimilabile a quello del datore di lavoro. Anche nell’eventualità di una separazione l’esclusione sussiste fino alla sentenza di divorzio.

                                         A nulla di diverso hanno condotto le circostanze di quel caso di specie, e meglio che la coniuge licenziata fosse fuggita con i figli a causa di violenza domestica e che il marito fosse stato arrestato per tale motivo.

 

                                         Al riguardo vedi pure la STF 8C_164/2020 del 17 aprile 2020.

 

                             2.11.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto, il ricorso è del 12 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.    Il ricorso è accolto.

§    La decisione su opposizione del 23 aprile 2021 è annullata nella misura in cui la Sezione del lavoro ha negato nei confronti della RI 1 la sussistenza di una perdita di lavoro computabile in relazione alle dipendenti __________ e __________.

 

2.    Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti