Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.35

 

rs

Lugano

4 ottobre 2021     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 maggio 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

 

                               1.1.   Il 19 agosto 2020 la RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 29 agosto – 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 50% e colpisce tutta l’azienda, e meglio cinque dipendenti, di cui due con contratto di lavoro di durata indeterminata e tre con contratto di impiego di durata determinata (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa sono state indicate “misure restrittive per Coronavirus, attività limitate” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                               1.2.   Con decisione del 26 ottobre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020, in quanto la perdita di lavoro è stata ritenuta non computabile non avendo dato seguito alla sua richiesta del 30 settembre 2020 (cfr. doc. 2) di completare la documentazione necessaria per l’esame del preannuncio entro il termine del 7 ottobre, poi prolungato al 16 ottobre 2020 (cfr. doc. 3).

 

                               1.3.   La RI 1, il 23 novembre 2020, dopo aver spedito il 4 novembre 2020 i documenti richiesti (che sostiene di avere in ogni caso già trasmesso il 17 ottobre 2020 tramite posta elettronica), ha interposto opposizione contro la decisione del 26 ottobre 2020, chiedendo che la sua domanda d’indennità per lavoro ridotto venisse accettata, poiché in caso contrario “(…) non riusciamo più a garantire il pagamento degli stipendi, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli incassi della buvette e attività collaterali e attualmente non ci sono più grandi riserve per coprire un eventuale deficit d’esercizio come potete osservare dalla documentazione inviatavi (…)” (cfr. doc. 6).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 26 ottobre 2020, rilevando in particolare:

 

" (…) La RI 1 è costituita nella forma di associazione e quale scopo consegue quello di: "__________" inoltre "La società può eseguire su preciso mandato e ratifica assembleare, operazioni inerenti il conseguimento dello scopo sociale" (cfr. art. 2 Statuto della RI 1). La maggior fonte dei ricavi della RI 1 proviene da contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, i quali risultano sufficienti a garantire la copertura della massa salariale dell'associazione, sicché in concreto non vi è alcun rischio di licenziamento immediato e concreto.

Infatti, dalla documentazione agli atti emerge che la massa salariale 2020 a carico dell'opponente ammonta a totali CHF 94'951.-. Dal conto relativo alla stagione 2020/2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.-. A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti dell'opponente risulta pertanto garantita.

Visto quanto precede, l'UG non può che confermare che essendo le maggiori spese sostenute dall'opponente coperte da contributi pubblici e privati, il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto, non essendovi un reale rischio di licenziamento per i dipendenti annunciati”. (Doc. A)

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 la RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e conseguentemente il riconoscimento del “diritto all’introduzione del lavoro ridotto dal 29 agosto al 31 dicembre 2020” (cfr. doc. I pag. 8).

 

                                         A sostegno della propria pretesa, la parte ricorrente ha addotto:

 

" (…)

7.

L’affermazione dell’UG secondo la quale "Se un'azienda o un'attività

commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell'attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato", non è pertinente al caso. l'UG si è limitato a formulare un'ipotesi generica senza espletare ulteriori approfondimenti in merito e senza portare alcuna prova a sostegno della sua affermazione riguardante il caso concreto.

 

8.

Si precisa che nella fattispecie non vi è alcun ente pubblico, alcun privato o altro finanziatore, che garantisce contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

 

                                         L’avv. RA 1, per conto della sua assistita, ha poi asserito, da un lato, che tutto il personale avrebbe dovuto essere licenziato e messo a carico dell’assicurazione disoccupazione, ma che ciò non è stato fatto perché, nella più perfetta buona fede, il comitato ha ritenuto che l’accettazione dell’introduzione del lavoro ridotto fosse scontata.

                                         Dall’altro:

 

" 10.

Il comitato ha la responsabilità della gestione finanziaria della ricorrente e non può esimersi dall'assumere decisioni anche drastiche, speculando sul fatto che altri risaneranno le perdite annue d'esercizio. Non è per altro sostenibile una tesi che imponga una valutazione dei fatti "a posteriori" o meglio ancora "con il senno di poi". Le misure di restrizione COVID 19 hanno causato un calo temporaneo del lavoro (chiusura) e l'introduzione del lavoro ridotto è stata postulata per far fronte alle necessità finanziarie impellenti. Il diritto all'introduzione del lavoro ridotto nasce in ragione della constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai risultati d'esercizio realizzati in seguito. Se così fosse vorrebbe dire per assurdo che si dovrebbe chiedere la restituzione delle indennità a tutte quelle aziende che una volta cessata la situazione straordinaria sono ritornate a realizzare utili.

 

 

 

11.

Questo per sottolineare che l'eventuale attribuzione di altri aiuti successivi alla RI 1 non inficia il diritto all'introduzione del lavoro ridotto (e all'ottenimento delle relative indennità) perché si tratta di questioni diverse e senza un nesso causale comune. Gli eventuali altri aiuti non sono certi, non sono dovuti secondo una legge o un vincolo contrattuale e potrebbero anche non essere elargiti.” (Doc. I pag. 6)

 

                                         Secondo l’insorgente anche le considerazioni espresse dall'amministrazione in merito alla tipologia dell'attività della RI 1, così come delle varie forme di finanziamento e dei costi che devono essere coperti tramite queste entrate, sono state sommarie e poco approfondite.

                                         Al riguardo è stato precisato:

 

" 13.

Non si possono banalmente sommare i contributi pubblici, degli sponsor, raccolta fondi e donazioni per poi equipararli ai costi per salari e affermare che la copertura è data.

 

14.

I costi d'esercizio della RI 1 non sono composti unicamente dai salari e/o dagli oneri sociali. I ricavi d'esercizio devono coprire anche tutti gli altri costi e meglio come a conto economico allegato. Vi sono inoltre dei finanziamenti che vengono attribuiti/erogati per degli scopi specifici e che per questi scopi devono essere utilizzati. Non si possono usare ad esempio le quote sociali del settore giovanile (o i contributi versati da terzi per questo settore), piuttosto che i contributi della __________, per pagare gli stipendi del personale della buvette.

 

15.

Si tratterebbe quindi semmai di esaminare la situazione per centro di costo, a seconda dell'attività, per verificare se il singolo centro di costo è in grado tramite i ricavi diretti di coprire il fabbisogno.

 

16.

A titolo di esempio esponiamo i dati del conto economico provvisorio relativi alla buvette, attività accessorie per il periodo aprile 2020/marzo 2021 a suo tempo inviato all'UG (Doc. B):

 

Ricavi buvette cucina                                            CHF 41'033.99

./. Costi diretti merce                                             CHF 18'983.56

./. Stipendi e compensi buvette, cucina                CHF 36'276.80

./. Quota oneri sociali (arrotondato)                      CHF 3'000.00

Risultato prima dell'imputazione dei costi

comuni (corrente elettrica, materiale pulizia,

amm., ecc)                                                            CHF 17'226.37

 

Manifestamente i ricavi non sono sufficienti a garantire la copertura della massa salariale. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

 

                                         La parte ricorrente ha concluso affermando che non sussistono pertanto dubbi sul fatto che la misura del lavoro ridotto sia transitoria e che una volta cessate le restrizioni legate al COVID 19 la RI 1 sia in grado di continuare ad operare come in precedenza (cfr. doc. I pag. 7).

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 21 giugno 2021 l'USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, indicando segnatamente:

 

" (…) Nel caso concreto, gli statuti della ricorrente prevedono quanto segue: "la RI 1 (in seguito RI 1) è un'associazione sportiva costituita __________ ed ha sede a __________ (Comune di __________)", inoltre "La RI 1RI 1 non ha scopo di lucro ed è politicamente e confessionalmente neutra" (cfr. art. 1 Statuto della RI 1). Trattasi dunque di un'associazione ai sensi del Codice civile (…)

 

Come illustrato nella decisione querelata, dalla documentazione agli atti emerge che la massa salariale 2020 a carico della ricorrente ammonta a totali CHF 94'951.-- (cfr. Dichiarazione dei salari AVS per l'anno 2020). Dal conto economico relativo alla stagione 01.04.2020/31.03.2021 risulta che i ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni sono pari a totali CHF 110'081.--. Nello specifico, tale importo si desume dalle seguenti poste (doc. 10):

 

-       Sponsor:                                                      CHF 22'629.05

-       Donazioni e raccolta fondi __________:     CHF 16'450.--

-       Contributi da enti pubblici:                           CHF 12'900.--

-       Contributi __________:                               CHF 10'975.35

-       Ricavi __________:                                         CHF 8'413.--

-       Soci RI 1 - membri passivi:                          CHF 11'530.--

-       Quota sociale soci squadra attivi:               CHF 6'044.--

-       Quota sociale soci settore giovanile:          CHF 18'100.--

-       Quota sociale artistica:                                CHF 3'140.--

-       Quota partecipazione allenamento            

      con __________:                                          - CHF 100.--

 

                                                                           CHF 110'081.--

 

Considerato come la principale fonte di ricavo della ricorrente - non attiva quale associazione di sportivi professionisti - non è la vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali, in concreto non sussiste alcun rischio di chiusura della Società. Inoltre, posto come i suddetti contributi garantiscono ampiamente (nella misura del 116%) la copertura della massa salariale della ricorrente, in concreto non sussiste neppure alcun rischio di licenziamento immediato e concreto dei dipendenti annunciati. A conferma di ciò, l'UG constata che tutti i collaboratori sono ancora alle dipendenze della ricorrente, malgrado la medesima ad oggi non abbia percepito le indennità per lavoro ridotto. (…) (Doc. III pag. 3-4)

 

                                         L’amministrazione ha puntualizzato, da una parte, che il fatto che non vi sia alcun ente pubblico, privato o altro finanziatore, che garantisca contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio della ricorrente, nulla muta al fatto che la principale fonte di ricavo della ricorrente non è la vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi già menzionati che coprono ampiamente la sua massa di modo che non esiste né un rischio di chiusura, né un rischio concreto e imminente di licenziamento dei lavoratori annunciati.

                                         D’altra parte, che la sussistenza di una perdita di lavoro non è un presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante è stabilire se, nell'immediato, possa essere evitato il licenziamento dei lavoratori interessati dal lavoro ridotto annunciato, ciò che in concreto, non sussistendo alcun rischio di licenziamento, non è il caso.

 

                                         Inoltre la parte resistente ha evidenziato come già al momento dell'inoltro del preannuncio in data 19 agosto 2020 la ricorrente fosse a conoscenza dei contributi di cui avrebbe beneficiato durante il periodo di lavoro, specificando:

 

" (…) Infatti, già nel preventivo per la stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7) sono riportati i contributi pubblici, sussidi, donazioni e quote sociali figuranti nel relativo consuntivo (doc. 10). A tal proposito, occorre rilevare che anche sulla scorta dei dati indicati nel suddetto preventivo, la massa salariale per l'anno 2020, stimata a ca. CHF 90'000.-- (doc. 4), risulta ampiamente coperta (nella misura del 110%) dai ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni pari a CHF 99'500.--. A fronte di tali ricavi la copertura della massa salariale di tutti i dipendenti della ricorrente risultava pertanto già garantita sulla base del preventivo per la stagione 01.04.2020/31.03.2021 (doc. 7).” (Doc. III Pag. 5)

 

                                         Infine la Sezione del lavoro ha rilevato:

 

" (…) a differenza di quanto indicato dalla ricorrente - che nell'atto ricorsuale si riferisce sempre e solo al personale della Società attivo presso la buvette - dagli atti risulta che l'indennità per lavoro ridotto è stata richiesta per tutti i cinque dipendenti della Società, di cui solo una lavoratrice è attiva quale responsabile della buvette, mentre gli altri sono impiegati quale personale amministrativo e tecnico (cfr. Organigramma aziendale; Contratto di lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra __________; Contratto di lavoro del 16 agosto 2020 del sig. __________).

Sebbene di competenza della Cassa disoccupazione, si fa notare che tre dei cinque dipendenti annunciati hanno un contratto di lavoro di durata determinata, ciò che di principio li escluderebbe dalla cerchia degli aventi diritto al lavoro ridotto, non valendo la deroga apportata con Ordinanza durante il periodo annunciato (cfr. Preannuncio di lavoro ridotto 19 agosto 2020; Contratto di lavoro del 1. luglio 2020 della sig.ra __________; Contratto di lavoro del 16 agosto 2020 del sig. __________).

Quanto al dipendente __________, rilevasi inoltre come la conclusione del suo contratto di lavoro, avvenuta in data 16 agosto 2020, è antecedente all'inoltro del preannuncio di lavoro ridotto del 19 agosto 2020, sicché sotto tale aspetto la ricorrente ha violato il proprio obbligo di diminuire il danno.

Infine, nella denegata ipotesi in cui codesto lodevole TCA dovesse accogliere il presente gravame, si osserva sin d'ora che - con riferimento all'interruzione dell'attività causata dall'evento di maltempo segnalato dalla ricorrente in sede di opposizione, durato una settimana e annunciato all'assicurazione privata - l'entità della perdita di lavoro riconosciuta non potrebbe in ogni caso superare il 50%, essendo un'eventuale ulteriore perdita semmai dovuta al precitato evento.” (Doc. III pag. 6)

 

                               1.7.   La parte ricorrente ha preso posizione al riguardo con scritto del 25 giugno 2021, osservando segnatamente che, siccome la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la popolazione, quale potrebbe essere ad esempio un ospedale piuttosto che il trasporto pubblico, non vi è alcuna ragione per esigere che l’ente pubblico si faccia carico dei deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.

                                         L’insorgente ha, altresì, fatto valere che la __________ avrebbe potuto essere chiusa e i dipendenti licenziati e messi a beneficio delle indennità di disoccupazione, ma che ciò non è stato fatto per considerazioni di ordine sociale in una realtà periferica dove i posti di lavoro “contano il doppio”, sempre ritenendo quindi scontato il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. V).

 

                               1.8.   La Sezione del lavoro, dopo aver ottenuto una proroga del termine (cfr. doc. VI-VIII), il 12 luglio 2021 si è espressa in merito alle precisazioni della ricorrente, indicando in buona sostanza che in concreto, non essendo a rischio posti di lavoro, il versamento delle indennità per lavoro ridotto costituirebbe un sostegno puramente finanziario per quest’ultima, ciò che non rientra nello scopo delle indennità (cfr. doc. IX).

 

                               1.9.   Il 31 agosto 2021 l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XI).

 

                             1.10.   Il doc. XI è stato trasmesso per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. XII).

 

 

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 29 agosto al 31 dicembre 2020.

 

                                         I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è

      sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di   un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.2.   Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

 

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                                         Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

 

" (…)

  D36  In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i

         presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

 

 D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

         è Giurisprudenza

         DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)

         (…).

 G4   Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

 

" (…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

 

2.6    Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di

         lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)

 

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”

 

                                         In quell’occasione è stato introdotto nella Direttiva un nuovo punto 2.6 a. relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

 

" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.

 

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:

 

" 2.6 a   Preannuncio di organizzazioni non commerciali

 

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.

 

Þ  Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021,che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                               2.3.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che la RI 1 è un’associazione sportiva senza scopo di lucro costituita nel __________ con sede a __________ (__________), affiliata, per la parte sportiva, alle __________ (cfr. doc. 6).

 

                                         Gli scopi della RI 1 sono i seguenti:

 

" __________

” (Doc. 6)

 

                                         La RI 1 è composta di soci attivi, soci onorari e soci sostenitori. Come socio può essere accettata qualunque persona che goda di buona reputazione (possono essere accettate anche società), purché abbia versato una tassa minima stabilita dal Comitato ed abbia compiuto i 16 anni. I soci onorari sono persone che hanno avuto dei meriti speciali in seno alla società. Sono esentati dal pagamento della quota so

) è indicato che la stessa è una piccola realtà fondata sul volontariato che si impegna a favore dello sport, in particolare della formazione dei giovani nelle discipline del __________ (__________) e del __________ (__________), come pure che gestisce il __________.

                                         In effetti tra il 29 gennaio 2003 e l’11 agosto 2012 la RI 1, coadiuvata dal Municipio del nuovo comune di __________ (istituito nel 2004 con la fusione dei comuni di __________, __________, __________, __________, __________ e __________; cfr. __________), ha gettato le basi, progettato e costruito il nuovo __________ a __________, comprensivo di una __________.

                                         Tale infrastruttura offre “__________” (cfr. __________).

 

                                         Dalla lettera per la campagna sponsor 2021 emerge, altresì, da un lato, che la RI 1, come __________, è co-fondatrice, insieme ad __________ e __________, del nuovo club __________ (fondato il 27 gennaio 2020 e continuazione naturale del progetto __________; cfr. __________) che raccoglie i giovani dei 3 sodalizi (circa 250 ragazzi) e mette a disposizione un’ottantina di ragazzi al nuovo club così come un allenatore professionista e diversi allenatori volontari. L’__________ “vuol diventare il polo di riferimento per la formazione del __________ della regione __________” (cfr. __________).

                                         Dall’altro, che l’attività della Società è possibile grazie all’impegno su base volontaria di un gran numero di persone e al sostegno delle autorità locali, nonché di un buon numero di aziende (__________).

 

                                         Sponsor principali attuali risultano essere la __________ e il __________. Gli “__________” sono __________, __________ e la __________. Tra gli “__________” sono poi elencati, ad esempio, ___).

 

                                         La RI 1, il 19 agosto 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020 per tutta l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 50%. La richiesta è stata motivata con riferimento alle “misure restrittive per Coronavirus, attività limitate” (cfr. doc.1; consid. 1.1.).

 

                                         La Sezione del lavoro, il 30 settembre 2020, ha chiesto alla Società di fornire informazioni dettagliate riguardanti:

 

" 1.   Statuto della vostra società

2.   Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra società, con la messa in evidenza delle attività economiche

3.   Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione)

4.   Budget 2020

5.   Massa salariale 2019 e 2020

6.   Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019

7.   Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi, mansioni, percentuale di lavoro, copia dei/dei contratti di lavoro)

8.   Vi sono dei lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali? Precisare e documentare.

9.   Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in questi ultimi mesi

10. Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse

11. Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate)

12. Eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o parapubblico?

      a.  quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF e in percentuale)?

      b. quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa salariale annuale (in CHF e in percentuale)?

13. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico

14. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici

15. Chi risponde per / copre eventuali perdite di esercizio. Ci son garanzie di copertura del deficit d’esercizio?

16. Indicazione di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra società

17. In che modo il recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, influisce sulla vostra attività.”

 

                                         Dallo scritto del 4 novembre 2021 della RI 1 si evince quanto segue:

 

" 1.   Alleghiamo ultima versione dello statuto della società;

2.   descrizione delle attività: durante il periodo invernale le attività si concentrano tutte nel settore sportivo, __________ e __________, dove vengono svolti allenamenti regolari settimanali e nel fine settimana diverse partite e tornei per tutte le categorie __________, che portano un notevole afflusso di persone e dunque la buvette lavora a pieno regime.

      Durante il periodo estivo invece ci occupiamo della buvette e/o pasti in diverse manifestazioni (es. __________);

3.   alleghiamo conti annuali al 31 .03.201 9 e 31 .03.2020;

4.   il budget per la stagione 2020-2021 è stato allestito prima dell'inizio della stagione ma vista la situazione non corrisponde più alla realtà, se necessario provvederemo ad aggiornarlo;

5.   la massa salariale dichiarata nel 2019 era di Fr. 79’100.30, prevediamo che per il 2020 ammonti a ca. Fr. 90'000.00;

6.   alleghiamo dichiarazione salari AVS 2019;

7.   lista del personale in attività ad oggi:

      - __________, responsabile buvette al 100%, alleghiamo contratto

      - __________, impiegato quale tecnico, ca. al 30%, impiego ad ore

      - __________, impiegata amministrativa, ca. al  5%, impiego ad ore

      - __________, impiegata amministrativa, ca. al 20%, impiego ad ore

      - __________, impiegato quale allenatore al 1 00%, alleghiamo contratto

8.   non vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da assicurazioni sociali nella lista del personale per la richiesta del lavoro ridotto;

9.   le attività effettivamente svolte durante questa pandemia sono gli allenamenti, le partite ed i vari tornei sono stati tutti annullati come pure le manifestazioni e attività collaterali;

10. le conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso in cui le indennità per il lavoro ridotto non ci fossero concesse è il mancato pagamento dello stipendio, in quanto la liquidità della società è molto limitata senza gli incassi della buvette e attività collaterali;

11. le fonti di finanziamento delle nostre attività sono principalmente la buvette, le varie tasse sociali dei giocatori, i contributi dei membri passivi, gli sponsor e i contributi comunali. Purtroppo si è potuto constatare una graduale diminuzione di tali finanziamenti negli ultimi anni, e questo ci preoccupa molto per il futuro della società;

12. riceviamo dei contributi annuali da parte dei comuni della __________, suddetti ricavi sono esposti nel conto annuale;

13. non abbiamo stipulato nessun contratto di prestazione con il settore pubblico;

14. non abbiamo stipulato nessun contratto di prestazioni in vigore con altri enti pubblici;

15. siamo sempre riusciti a coprire eventuali perdite di esercizio con il capitale proprio accumulato durante gli anni, attualmente non ci sono più grandi riserve per coprire un eventuale deficit d'esercizio;

16. i finanziamenti della nostra società sono disciplinati dallo statuto;

17. con il recente avvenimento di maltempo, riportato dalla stampa, abbiamo dovuto interrompere tutte le attività della nostra società in quanto la __________ era completamente inagibile. Grazie al pronto intervento dei pompieri e di una ditta della Svizzera interna abbiamo potuto ripristinare il __________ e riprendere gli allenamenti in una settimana. L'evento è stato annunciato all'assicurazione dello stabile che dovrebbero coprire interamente i costi di ripristino.

Purtroppo avendo dovuto ridimensionare gli allenamenti, annullare le partite ed i tornei, le entrate sono notevolmente diminuite, soprattutto quelle legate alla buvette e all'affitto del ____________, che solitamente nel mese di agosto, settembre e ottobre rappresentava una grande entrata.

Questo permetteva di iniziare la stagione nel migliore dei modi e far fronte a tutte le spese dovute. (…)” (Doc. 4=D)

 

                                         Il contratto di lavoro allegato riguardante __________, responsabile buvette con un orario di lavoro medio mensile di 190 ore e salario lordo orario di fr. 19.85, è stato concluso nel mese di luglio 2020 di durata determinata, dal 1° agosto 2020 al 31 marzo 2021. Non era previsto un periodo di prova e il contratto poteva essere disdetto per la fine di un mese con termine di disdetta di 1 mese (o di 2 mesi se il rapporto di lavoro è durato 5 o più anni; cfr. doc. 4).

                                         Anche il contratto di impiego relativo a __________, operatore alla __________ per 45 ore settimanali in media con un salario di fr. 3'800 mensili “comprendenti oneri sociali a carico del dipendente, alloggio, vacanze, parte tredicesima, imposte alla fonte”, concluso il 16 agosto 2020, era di durata determinata, dal 19 agosto 2020 al 20 marzo 2021. Esso non poteva essere disdetto, salvo accordo tra le parti (cfr. doc. 4).

 

                                         Dalla “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2019 per i datori di lavoro affiliati alla Cassa __________ e alla Cassa __________” risulta che __________ è stata alle dipendenze della RI 1 anche dal 15 agosto al 31 dicembre 2019, mentre __________ dal 1° gennaio al 17 marzo 2019, come pure dal 12 agosto al 31 dicembre 2019 (cfr. doc. 4).

 

                                         A seguito dell’opposizione interposta dalla RI 1 contro la decisione della Sezione del lavoro di diniego del diritto a indennità per lavoro ridotto per il periodo 29 agosto - 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 3; 6; consid. 1.2.; 1.3), l’amministrazione ha chiesto di produrre il consuntivo della stagione 2020/2021 (bilancio e conto economico) e il preventivo della stagione 2021/2022 (bilancio e conto economico), nonché tutti i contratti di lavoro (cfr. doc. 9).

 

                                         La Società ha inviato la documentazione richiesta il 26 aprile 2021, precisando:

 

" (…) vi trasmettiamo: - consuntivo PROVVISORIO per la stagione 2020/2021 che si è conclusa al 31.03.2021, non siamo ancora in grado di fornire il consuntivo definitivo in quanto attendiamo ancora delle fatture e informazioni importanti (tra queste anche la vostra decisione). - preventivo provvisorio per la stagione dal 01.04.2021 al 31.03.2021, allestito sperando che sia una stagione normale senza le vare restrizioni. - dichiarazione salari AVS Vi informiamo che i contratti in vostro possesso sono quelli che sono stati stipulati, gli altri dipendenti sono stati assunti verbalmente. (…)” (Doc. 10)

 

                                         Con decisione su opposizione del 30 aprile 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 26 ottobre 2020, rilevando segnatamente che la massa salariale 2020 di fr. 94'951.- è coperta dai ricavi provenienti da contributi pubblici e sussidi vari, nonché da quote sociali, sponsor, raccolta fondi e donazioni pari a totali fr 110'081.-- (cfr. doc. A; consid. 1.4.).

                                         Nella risposta di causa l’amministrazione ha specificato che conseguentemente non sussiste alcun rischio di licenziamento immediato (cfr. doc. III; consid. 1.6.).

 

                                         La parte ricorrente ha contestato il modo di procedere della Sezione del lavoro, facendo valere, da una parte, che in concreto non vi è alcun ente pubblico, alcun privato o altro finanziatore, che garantisce contrattualmente la copertura di eventuali deficit d'esercizio.

                                         E’ stato puntualizzato che del resto la gestione di una __________ non è un servizio essenziale per la popolazione, per cui non vi è alcun motivo per esigere dall’ente pubblico che si accolli i deficit d’esercizio, anche se causati dalla pandemia.

                                         D’altra parte, il diritto all'introduzione del lavoro ridotto nasce in ragione della constatazione delle ore di lavoro effettivamente perse nel momento di crisi e non dipende dai risultati d'esercizio realizzati in seguito. Inoltre a mente dell’insorgente i ricavi d'esercizio devono coprire tutti i costi d'esercizio e non unicamente i salari e/o gli oneri sociali (cfr. doc. I; V; consid. 1..5.; 1.7.).

 

                               2.5.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                         L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                         Per quanto concerne il settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4.

 

                                         Il 2 settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).

 

                                         L’art. 6 cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.

                                         Inoltre è stato inserito l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr. RU 2020 4503):

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:

         1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,

     2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la

     distanza obbligatoria;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”

 

                                         L’11 dicembre 2020 è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).

                                         Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv. 1 è invece il seguente:

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:

    b.  le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni:

 

                                         L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):

 

" Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le competizioni sono vietate;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate”

                                         Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e prevede quanto segue:

 

" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;

    b.  le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio 2021)

 

                                         Il 14 aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).

 

                                         Secondo l’art. 6e in vigore dal 19 aprile 2021:

 

" 1 Sono ammesse le seguenti attività sportive:

    a.  le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;

    b.  le attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:

         1. all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria,

         2. in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1 numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 5;

    c.  gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:

         1. che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, e

         2. che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;

    d.  gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)

 

                                         Con effetto dal 31 maggio 2021 per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

 

                                         Inoltre l’art. 6e è stato così modificato:

 

" 1 Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:

    a.  i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;

    b.  gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;

    c.  i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega dellʼaltro sesso.

2 Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:

    a.  le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;

    b.  allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;

    c.  in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:

         1. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se: – è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,

         2. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se: – lo sport praticato presuppone il contatto fisico – è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e – gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettera c,

         3. devono essere registrati i dati di contatto.

3 Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio 2021)

 

                               2.6.   In relazione alla ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).

                                         L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06.00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).

 

                                         Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 3565 del 3 luglio 2020 ha stabilito che nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale possono essere presenti al massimo100 ospiti tra le 18.00 e l'orario di chiusura. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.

 

                                         Con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

                                         La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

 

                                         L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.

                                         Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:

 

" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

 

    b.    agli orari di apertura si applica quanto segue:

           1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,

           2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

           3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

 

                                         Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:

 

" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:

 

    a.    sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

    c.    il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

 

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

 

4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

 

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”

 

                                         E’ stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377)

 

                                         Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

 

                                         Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):

 

" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

 

1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

    a.    le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

    b.    le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:

           1.    per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

           2.    durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

    c.    le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

    d.    le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

           1.    la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

           2.    per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           4.    i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

 

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”

 

 

 

" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

 

2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

    c.    gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

 

                                         Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

 

                                         Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 2020 e del 18 dicembre 2020 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

 

                                         Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. RU 2021 110).

 

                                         L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

                                         E’ stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

 

                                         Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:

 

" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

    a.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

    b.    per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

    c.    la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

    d.    i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)

          

                                         Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

                                         L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:

 

" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

    a.    nei luoghi chiusi:

           1.  tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           2.  per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,

           4.  i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

    b.    nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

 

                                         Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).

 

                               2.7.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto, da un lato, che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.1.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

 

                                         Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.2.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                         In casu la Sezione del lavoro ritiene, per contro, non ossequiata l’ultima parte di questa condizione secondo cui “è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”.

 

                                         Nel caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine.

                                         In effetti la RI 1 è un’associazione senza scopo di lucro il cui scopo è, da un lato, promuovere il __________, la pratica __________ ed altre discipline sportive che la Società intende favorire nel __________, dall’altro, la gestione del __________ (cfr. doc. 6; consid. 2.4.).

 

                                         I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso, in particolare, se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.2.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che le aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile, cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, cfr. DTF 121 V 362; STCA 38.2020.69 del 12 aprile 2021; STCA 38.2020.70 del 12 aprile 2021).

 

                                         Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance.”.

 

                                         Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.

                                         Il Consiglio federale ha osservato:

 

" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)

 

                                         Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 del 12 aprile 2021 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

                                         È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici.

 

                                         Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

                                         Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

 

                               2.8.   Nella concreta fattispecie quali dipendenti della ricorrente risultano, a tempo pieno, un solo allenatore e una sola persona addetta alla buvette e, a tempo parziale, due impiegate amministrative a ore al 20% circa, rispettivamente al 15% circa e un tecnico a ore al 30% circa (cfr. doc. 4; consid. 2.4.).

                                        

                                         In simili condizioni, ritenuto in ogni caso che gli allenamenti per i bambini e i ragazzi fino a 16 anni non sono mai stati soppressi (cfr. consid. 2.5.) e la chiusura totale del settore della ristorazione è intervenuta solamente dal 22 dicembre 2020 (cfr. consid. 2.6.), come pure il fatto che la RI 1 alla domanda dell’amministrazione del 30 settembre 2020 “Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse” ha risposto “(…) il mancato pagamento dello stipendio (…)” (cfr. doc. 2; 4=D; consid. 2.4.), non esisteva per i dipendenti dell’insorgente un effettivo rischio di licenziamento a breve termine (cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Il TCA non ignora che la ricorrente ha pure asserito che “la liquidità della società è molto limitata senza gli incassi della buvette e attività collaterali” (cfr. doc. 4=D), ciò che peraltro è stato giustificato con la documentazione contabile.

                                         Nel conto economico aprile 2019 – marzo 2020 è stato indicato l’importo di fr. 100'567.17 quali ricavi della buvette e l’ammontare complessivo di circa fr. 33'000 relativo ai ricavi da tornei nel periodo aprile 2019 - marzo 2020, mentre nel conto economico aprile 2020 - marzo 2021 i ricavi della buvette corrispondono a fr. 25'795.-- e a titolo di ricavi da tornei risultano unicamente fr. 900.-- derivanti dal torneo amatori, rispetto ai fr. 18'200, ricavi dal torneo amatori del periodo precedente (cfr. doc. B; D).

 

                                         Tuttavia la RI 1 beneficia di contributi da enti pubblici, donazioni, sponsor - quali ditte private e assicurazioni (cfr. consid. 2.4.) - quote sociali che nel lasso di tempo aprile 2020 - marzo 2021 corrispondono globalmente a fr. 110'081.-- (cfr. doc. B; A; III), elaborato dopo due incontri con la RI 1 in agosto e ottobre 2020, ha proposto al Consiglio Comunale di voler risolvere:

 

" 1 È’ azzerata la partecipazione della RI 1 per 100’000 franchi iscritta come entrata del conto investimenti per il credito di Fr. 662'500.00 di manutenzione straordinaria all'infrastruttura del __________ come da MM 1/2017;

2. È’ annullato l'onere di affitto per la stagione 2020/2021 di franchi 13’000 con il conseguente aggiornamento del preventivo comunale 2021;

3. Si rinuncia all'incasso di franchi 12’000 quali acconti per le spese di riscaldamento aggiornando di conseguenza il Preventivo 2021 alla voce 443.434.02;

4. È’ concesso lo stralcio di fr. 5’000 quali arretrati per l'affitto della stagione 2017/2018, togliendo la relativa posizione ai debitori.”

 

                                         Il Consiglio Comunale di __________, il 15 marzo 2021, ha approvato il contributo straordinario a favore della ricorrente (cfr. __________).

 

                                         Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, ha, d’altronde, ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                         Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

 

                                         Per completezza questa Corte, in riferimento ai contratti di durata determinata conclusi dalla ricorrente con __________ e __________ (in questo caso il contratto prevede però la possibilità di disdetta con preavviso di un mese; cfr. consid. 2.4.), ritiene comunque utile sottolineare, benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione come indicato dalla Sezione de lavoro (cfr. doc. III pag. 6; art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.), che ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e la perdita di lavoro non è computabile se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).

                                         Pacifica risulta la qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr. STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006).

 

                                         E’ vero che la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), prevede che il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino LADI con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI

 

                                         E’ altrettanto vero, però, che l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).

                                         Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).

 

                               2.9.   La parte ricorrente, nell’impugnativa, ha indicato quali prove “documenti, testi, interrogatorio formale, perizia, sopralluogo, interrogatorio, richiamo documenti, edizione documenti” (cfr. doc. I pag. 5, 7)

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente indicato quale prova l’interrogatorio formale (cfr. doc. I pag. 5, 7).

                                         La medesima ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova.

                                     

                                         Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                         Giova, poi, ricordare che non può essere postulata in termini generici l’edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti indicare con esattezza i documenti atti a dimostrare i fatti addotti in causa. Scopo evidente di tale rigore formale è di consentire all'autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. STF H 79/05 del 14 febbraio 2006 consid. 3.3.; STF H 177/01 del 15 novembre 2002; STF H 10+ 45/01 del 16 settembre 2002; STCA 38.2017.94 del 28 marzo 2018 consid. 2.12.).

                                         In concreto non sono stati indicati dettagliatamente in particolare documenti oggetto della richiesta di edizione, né sono stati precisati i nominativi dei testi.

                                         Inoltre i documenti già presenti all’inserto e i principi legali vigenti per quanto concerne le indennità per lavoro ridotto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio senza ricorrere ad altre prove.

 

                                         La domanda di assunzione di prove formulata dalla ricorrente, va, dunque, respinta.

 

                             2.10.   In considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto alla RI 1.

 

                                         Di conseguenza la decisione su opposizione del 30 aprile 2021 deve essere confermata.

 

                             2.11.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto, il ricorso è del 27 maggio 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti