Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.43-44

 

rs

Lugano

13 settembre 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 giugno 2021 di

 

 

RI 1 

 

 

contro

 

 

 

le decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 emanate da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 2 novembre 2020 la società RI 1 di __________ ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 50% e colpisce l’unica lavoratrice della SA (cfr. doc. 1 pti. 2.1 e 3), dall’altro, che quale motivo è stato indicato il fatto che “il lavoro consiste nel viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per il quale attualmente gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni COVID” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                               1.2.   Il 16 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, rilevando:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che l'azienda ha assunto la dipendente __________ come Manager nell'ambito del settore "__________" e "__________" internazionale in data 15.07.2020 (cfr. contratto di lavoro).

Considerando il tipo di attività svolto dall’azienda, strettamente connesso e dipendente dai movimenti verso e da paesi esteri, non si comprendono i motivi della nuova assunzione a tempo indeterminato.

Infatti, le disposizioni dell'Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori) erano già vigenti in quella data e in continua evoluzione. Allo stesso tempo, la situazione di incertezza dovuta alla pandemia covid-19 era già ben nota e si prospettava una seconda ondata con l'inizio dell'autunno.

Pertanto, nella fattispecie si ritiene che la perdita lavorativa causata dai provvedimenti per combattere la pandemia COVID-19, che comportano delle limitazioni alla libera circolazione delle persone non sia di carattere eccezionale e straordinario.

Visto quanto sopra, si solleva opposizione per il periodo dal 02.1 1.2020 al 01.02.2021.

A prescindere da quanto precede, si osserva che il presente preannuncio, del 02.11.2020 risulta essere stato inoltrato tardivamente. Infatti, un datore di lavoro, se intende pretendere l'indennità di lavoro ridotto per i suoi lavoratori, deve avvertire per scritto il servizio cantonale, almeno 10 giorni prima dell'inizio del lavoro ridotto. Il Consiglio federale può prevedere, in casi eccezionali, termini di annuncio più brevi (art. 36 cpv. 1 LADI). Se il datore di lavoro ha preannunciato il lavoro ridotto tardivamente senza motivo scusabile, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per l'annuncio (art. 58 cpv. 4 OADI).

Nell'eventualità di un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per un periodo successivo, si rammenta che lo stesso dovrà essere presentato almeno 10 giorni prima della scadenza del termine sopraccitato.” (Doc. 4)

 

                               1.3.   La RI 1, il 14 dicembre 2020, ha interposto opposizione contro la decisione del 16 novembre 2020, facendo valere segnatamente che la società è stata costituita nel 1976 e ha cercato, a partire dal mese di gennaio 2020, di riposizionarsi in un settore complesso come quello immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive investendo capitali e risorse umane nel Turismo & Hospitality, Al riguardo è stato precisato:

 

" Per evitare perdite legate al fermo delle transazioni immobiliari la società ha dovuto riadattarsi e cercare altre strade per tenersi in vita quindi il riposizionamento aziendale nel settore Hospitality ha garantito questa soluzione, infatti è stata assunta dal mese di luglio 2020 la dipendente OR (n.d.r. __________) per gestire in maniera efficiente ed efficace tutta l’attività di Hospitality unica via di uscita percorribile dalla RI 1 per evitare la chiusura totale e il fallimento aziendale (…)”. (Doc. 7 pag. 3)

 

                                         La RI 1 ha, inoltre, asserito che l’azienda è riuscita a ripartire dopo il primo confinamento grazie all’attività nel settore Hospitality e che:

 

" Nel nostro caso specifico dal mese di luglio 2020 fino ai primi giorni di ottobre 2020 la dipendente è riuscita a creare prenotazioni importanti per i mesi legati alle feste di natale e capodanno creando una base solida di fatturato per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021. Ma a causa delle restrizioni e lockdown delle zone rosse in Italia gran parte del lavoro e del guadagno si è perso dovendo restituire tutte le prenotazioni avute per circa 35'000 00 CHF che non rientrano nel “normale rischio aziendale”. (Doc. 7 pag. 2)

 

                                         La società ha concluso di avere pertanto richiesto il lavoro ridotto, perché per l’azienda vi è stato oggettivamente un danno economico importante all’attività svolta non imputabile a rischi aziendali (cfr. doc. 7)

 

                               1.4.   Il 15 dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________ un contratto di lavoro di durata indeterminata quale direttore commerciale Hospitality a tempo pieno (cfr. doc. 12.7).

 

                               1.5.   Il 19 gennaio 2021 la società ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021 (cfr. doc. 9).

 

                                         Nel Formulario di preannuncio è stato indicato che la perdita di lavoro probabile è del 100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio i due dipendenti della SA (cfr. doc. 8 pti. 2.1 e 3).

                                         Quale causa del lavoro ridotto è stato specificato che “la società RI 1 per i provvedimenti delle autorità a causa del prolungamento delle misure restrittive per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 è costretta a bloccare tutte le attività ricettive in Italia a __________ come da contratto allegato e a tutte le nuove attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, questo evento ha prodotto una notevole perdita di fatturato all’azienda con mancati guadagni derivanti da disdette di prenotazioni già programmate per i periodi delle festività legate al Carnevale e alla Pasqua. Per questi motivi la Società ha introdotto il lavoro ridotto per i dipendenti che sono impossibilitati a fare il loro lavoro come invece è avvenuto nel periodo estivo con allentamento delle disposizioni governative.” (cfr. doc. 9 p.to 2.2).

 

                               1.6.   La Sezione del lavoro, il 22 gennaio 2021, ha deciso di non sollevare opposizione per il periodo 3 febbraio – 3 maggio 2021, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, erano adempiuti (cfr. doc. 10).

 

                                         Il 17 marzo 2021 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale ha riconsiderato il provvedimento del 22 gennaio 2021, sollevando opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 3 febbraio al 2 maggio 2021 e rilevando:

 

" (…)

2.1 L'art. 53 LPGA regola l'istituto della riconsiderazione, stabilendo che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

Da un controllo effettuato dall'amministrazione è emerso che la decisione 22.01.2021 è manifestamente errata e visto l'importante impatto finanziario della medesima la sua rettifica riveste una notevole importanza. La decisione in parola è manifestamente sbagliata per i seguenti motivi.

(…).

 

3. Nel caso in esame, rileviamo che lo scrivente Ufficio, con decisione n. 340547869 del 16.11.2020, non ha riconosciuto le indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 02.11.2020 al 01.02.2021.

Dalla documentazione messaci a disposizione dalla Cassa __________ di __________, rileviamo che la dipendente, signora __________, ha firmato il contratto di lavoro il

01.10.2020, mentre il dipendente, signor __________, il 15.12.2020.

Osserviamo che al momento dell'assunzione dei dipendenti menzionati, erano già in vigore misure restrittive nel settore specifico e in generale, negli spostamenti interni e con l'estero, di distanziamento sociale e d'igiene accresciuta, emanate dalla Confederazione, Cantone e paesi esteri. I motivi addotti non configurano quindi un motivo economico straordinario ed imprevedibile per cui la perdita di lavoro non è computabile. ln particolare non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione, per il tramite del lavoro ridotto, assumere i costi dei lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore delle restrizioni decise dalle Autorità. La perdita di lavoro annunciata non ha carattere inevitabile.” (Doc. 11)

 

                               1.7.   Contro la decisione del 17 marzo 2021 la RI 1, il 18 marzo 2021, ha interposto opposizione, asserendo in particolare che i due dipendenti __________ e __________, collaboravano con la società già precedentemente alle prime restrizioni adottate dalla Confederazione e dal Cantone. Al riguardo è stato affermato:

 

" (…) essendo rispettate le condizioni contrattuali del precedente contratto di assunzione sempre a tempo indeterminato è stata confermata riassunzione in Svizzera dal mese di ottobre 2020 la dott.ssa __________ per gestire in maniera efficiente ed efficace l’attività di Hospitality in Ticino e nel Canton __________ e __________ e per regolarizzare la sua posizione in Svizzera, come spiegato l’attività di Hospitality Management rappresenta l’attività più importante per la RI 1 (…) Sempre in riferimento al contratto in essere firmato prima delle restrizioni della Confederazione Elvetica (…) sono state rispettate le condizioni contrattuali in ugual misura nel proseguo della continuità aziendale in riferimento agli impegni presi nel contratto precedente è stata confermata assunzione anche per il dott. __________ per i buoni risultati avuti nel corso del periodo estivo 2020 che per gli allentamenti Covid19 e per il raggiungimento degli obiettivi aziendali con impegno di lavorare in via permanente in Svizzera nel Cantone Ticino e nei Cantoni __________ e __________ dove la RI 1 ha in corso trattative pe apertura di nuove strutture.” (Doc. 13)

 

                                         Inoltre è stato ribadito che la perdita economica a seguito della cancellazione delle prenotazioni per il periodo legato alle vacanze di Natale iniziate dal mese di settembre 2020 non è imputabile ai dipendenti che hanno svolto un ottimo lavoro, bensì è da attribuire all’introduzione di nuove restrizioni in Svizzera e in Italia. In proposito è stato precisato che la __________, dove a __________ la società gestisce una struttura ricettiva, era diventata zona rossa (cfr. doc. 13).

 

                               1.8.   Con decisione su opposizione del 26 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 16 novembre 2020 con la seguente motivazione:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, la società opponente ha assunto la dipendente __________ con contratto a tempo indeterminato del 15 luglio 2020, momento nel quale era ancora in vigore l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020 (RS 818.101.27), oltre ad essere ancora in vigore le rispettive norme che limitavano gli spostamenti internazionali nei singoli Stati. ln tale frangente, sebbene la situazione epidemiologica fosse stabile, essa era ancora incerta e in continua evoluzione, prevedendosi peraltro già allo scoppiare della pandemia una seconda ondata nei mesi autunnali e invernali.


La perdita di lavoro, dovuta all'impossibilità della lavoratrice di spostarsi all'estero per svolgere le proprie mansioni, non riveste in questo caso alcun carattere di eccezionalità ed imprevedibilità. Al contrario, tali limitazioni erano conoscibili sin da subito ed il danno che ne sarebbe sorto era certamente evitabile. ln tal senso, sotto il profilo del diritto all'indennità per lavoro ridotto, non si giustifica l'assunzione di una nuova dipendente da parte della ditta, segnatamente se tale assunzione è avvenuta in un momento particolarmente incerto ed in cui la mobilità internazionale subiva ancora delle importanti limitazioni, per giunta se a tempo indeterminato.

Per di più, sulla base della documentazione agli atti di cui successivo preannuncio di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021 (n. __________), la signora __________, rispetto al precedente contratto del 15 luglio 2020, risulta aver beneficiato di un aumento di salario di ben CHF 2'500.- nel nuovo contratto datato 1° ottobre 2020, nonch.di un'ulteriore conferma di un rapporto a tempo indeterminato, proprio nel periodo in cui la ditta lamenta l'avvenuto storno delle riservazioni presso la propria struttura in __________ (cfr. giustificativi storno riservazioni), alla base della richiesta di indennità per lavoro ridotto oggetto della presente decisione su opposizione.

Non di meno, proprio durante il periodo in cui la ditta ha richiesto le indennità per lavoro ridotto nel novembre 2020, dagli accertamenti esperiti dall'UG presso la Cassa __________ di __________ nell'ambito della richiesta di lavoro ridotto del 19 gennaio 2021, è emerso che l'interessata ha provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente, il signor __________, con contratto del 15 dicembre 2020, anch'egli a tempo indeterminato e con salario mensile di CHF 7'500.--.

Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. A)

 

                               1.9.   La Sezione del lavoro, il 26 maggio 2021, ha emanato un’ulteriore decisione su opposizione con la quale ha confermato la decisione del 17 marzo 2021, osservando:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, la ditta ha richiesto un periodo di lavoro ridotto dal 3 febbraio al 3 maggio 2021 alla luce degli storni delle riservazioni presso le proprie strutture ricettive a causa delle varie misure restrittive locali ("isolamento delle città”), inoltrando la relativa richiesta di indennità credendo che vi fossero delle (non meglio precisate) nuove disposizioni della Confederazione in materia di lavoro ridotto interessassero la propria azienda "(...) in ragione delle attività svolte e alle nuove estensioni della Confederazione sulle richieste del lavoro ridotto applicate ai lavoratori a tempo indeterminato, e ai nuovi sviluppi della pandemia Covid-19 legata alla chiusura delle città per lockdown (…)”. Ciò non essendo tuttavia il caso, le motivazioni addotte dall'opponente vanno comunque respinte per i seguenti motivi.

Dalla documentazione prodotta è emerso infatti che la società opponente ha assunto la dipendente __________ dapprima con contratto a tempo indeterminato del 15 luglio2020 (cfr. documenti di cui al preannuncio n. 340547869 del 2 novembre 2020), poi stipulando con la stessa un nuovo contratto datato 1° ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e con un aumento di salario di CHF 2500.-- rispetto al contratto di luglio. Non di meno, l'interessata ha provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente in data 15 dicembre 2020, il signor __________ in qualità di direttore commerciale Hospitality, anch'egli a tempo indeterminato e con salario mensile di CHF 7'500.--.

Anzitutto si rileva a tal proposito che nel periodo in questione non solo erano ancora in vigore le diverse disposizioni (sia cantonali, che federali, che estere) che limitavano la libertà di spostamento delle persone per contenere la diffusione del virus, ma dette disposizioni stavano anche progressivamente diventando più severe all'aggravarsi della situazione sanitaria nei singoli Stati. Già solo per questo motivo la richiesta di indennità per lavoro ridotto andrebbe respinta, in quanto il danno era prevedibile ed oramai privo di ogni carattere di eccezionalità, dato che la situazione di incertezza ed instabilità legata alla pandemia è ben nota sin dal mese di marzo 2020.

Quanto al fatto che l'opponente avrebbe assunto i due lavoratori in parola in un momento precedente allo scoppiare della pandemia (marzo 2020), tale circostanza non trova alcun riscontro probatorio: infatti, dalla documentazione prodotta dalla diretta interessata emerge solamente che il rapporto di lavoro con la signora __________ è iniziato in data 15 luglio 2020 e quello con il signor __________ il 15 dicembre 2020. Pertanto, tali assunzioni sono da ritenersi nuove e posteriori al sorgere della crisi sanitaria.

Si noti peraltro che la ditta ha assunto il secondo dipendente il 15 dicembre 2020 "(...) per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali', asserendo inoltre di essere intenzionata ad aprire delle "nuove strutture" in varie località svizzere. Ciò porta a ritenere come gli affari non solo permettano il mantenimento del posto di lavoro degli attuali dipendenti, ma anche che la ditta è addirittura ln condizione di espandere la propria attività con nuovi investimenti e di non subire alcuna perdita di lavoro rilevante.

Infatti l'opponente non comprova alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura ricettiva in __________ creerebbe un "danno economico alla Società". Si ribadisce a tal proposito che lo scopo delle ILR non è quello di indennizzare perdite economiche subite dalle aziende nell'ambito della rispettiva sfera di rischio imprenditoriale, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso una compensazione delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili, non imputabili al datore di lavoro.

A titolo abbondanziale si noti come nell'organigramma aziendale della RI 1, a differenza di quello prodotto con il precedente preannuncio del 19 novembre 2020, oltre ai due lavoratori con contratto a tempo indeterminato per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro ridotto e l'amministratore unico, risultano un lavoratore a chiamata, cinque collaboratori esterni ed altri lavoratori nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti del settore Hospitality, Real Estate & Family Office. Tale circostanza conferma come le lamentate perdite di fatturato non comportino alcun rischio di licenziamento dei propri dipendenti, visto e considerato che, oltre ai lavoratori per i quali è stata richiesta l'indennità per lavoro ridotto, ne sono stati addirittura assunti degli altri.

Di conseguenza, la perdita di lavoro lamentata dalla ditta non è computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed eccezionalità. Non è infatti ammissibile che l'assicurazione disoccupazione si faccia carico dei costi delle nuove assunzioni, in quanto in tale costellazione la perdita di lavoro è stata causata dalla stessa azienda attraverso l'assunzione di nuovo personale, in violazione dell'obbligo di diminuire il danno ai sensi degli art. 32 cpv. 3 LADI e art. 51 OADI.” (Doc. B)

 

                             1.10.   Contro le decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento delle stesse e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, nonché dal 3 febbraio al 3 marzo 2021. In via subordinata è stata postulata la concessione delle indennità per lavoro ridotto “che potrebbero essere richieste in futuro alle stesse condizioni e situazioni di cui sopra” (cfr. doc. I pag. 6).

                                         A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha addotto:

 

" (…)

RIF PUNTO 1

(…)

La società con propri dipendenti/collaboratori nel primo semestre 2020 è riuscita nonostante le problematiche legate alla pandemia Covid19 a creare rapporti con nuovi Clienti/Ospiti per

acquisizioni di strutture ricettive in Svizzera e Italia, permettendo la crescita aziendale con acquisizione di altre attività legate all'Hospitality con 6 appartamenti uso vacanza in Italia operativi dal mese di maggio 2021.

La strategia aziendale di riposizionamento al 100% nel settore Property Management fatta per il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto successo considerato il periodo legato a questa pandemia Covid19; l'azienda è riuscita a crescere attraverso i soli mezzi finanziari propri, nonostante il primo fermo di attività a partire dal mese di marzo 2020, che di fatto ha bloccato gli spostamenti a livello mondiale creando evidenti perdite in ogni settore di attività, ha compromesso anche le attività ricettive di RI 1, ma in pochi mesi è riuscita a ritrovare un equilibrio aziendale, svolgendo un’ottima attività per i mesi successivi.

Presupposto aziendale per gestire al meglio le attività programmatiche stabilite, viene a stabilire che il motore di ogni azienda sono i dipendenti/collaboratori che permettono di svolgere le attività aziendali programmate nel piano industriale creando i presupposti, le basi per la creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita aziendale, fattispecie che si è confermata nel periodo legato alla diminuzione delle restrizioni sulla circolazione e spostamenti avvenuta nel periodo di giugno/settembre 2020 con pernottamenti confermate e usufruite; questa attività programmatica ha permesso di creare le basi per il fatturato d'esercizio dell'anno 2020 con prenotazioni anche per i periodi da Settembre 2020/Marzo 2021.

Tutti questi aspetti non sono stati presi in esame dal Uff. Lav che destabilizza le attività aziendali fatte nei mesi iniziali asserendo che l'azienda con l'aiuto richiesto per ILR, fa carico alla Confederazione di piani aziendali programmati che poi non sono stati rispettati per eventi eccezionali come lockdown e isolamento delle città, imposizioni di eventi eccezionali non prevedibili svolti a livello governativo; per tali eventi l'attività aziendale viene a bloccarsi e il nesso causa-effetto menzionato viene di fatto a mancare per cause non imputabili alla gestione aziendale questo aspetto viene a mancare nella valutazione di concessione di ILR, pertanto secondo la linea del Uff. Lav l'azienda in momenti di fermo dovuto a eventi eccezionali come la pandemia Covid19 deve aspettare passivamente che questo periodo passi... che in questi periodi di ristrettezza economica i propri dipendenti/collaboratori incentivati al "non lavoro" per motivi eccezionali e imprevedibili come isolamento delle città, visto il blocco delle attività la perdita di fatturato e gli eventi sfavorevoli... di fatto si pongono le basi per un imminente uscita degli stessi al di fuori della compagine aziendale, creando disoccupazione... portando di fatto nel breve periodo alla chiusura aziendale per mancanza dei mezzi aziendali (forza lavoro)... fallimento azienda con chiusura totale delle attività svolte…; in sostanza non menziona una fattispecie giuridica legata alla salvaguardia dei dipendenti in momenti di crisi, alla possibilità di riposizionarsi e cercare di trovare un'attività alternativa che possa restituire un equilibrio economico/finanziario alla gestione aziendale valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza lavoro) e risultati aziendali programmati (fatturato di periodo) destinando i mezzi finanziari che la Confederazione ha con una specifica legge stanziato per gestire queste fattispecie giuridiche cfr. (art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

 

RIF PUNTO 2

(…)

Nella fattispecie giuridica enunciata, l'azienda è riuscita a ripartire dopo il primo lockdown grazie all'attività nel settore Hospitality ben programmata nei mesi di gennaio/febbraio/marzo 2020.

Nel nostro caso specifico dal mese di luglio 2020 fino a primi giorni di ottobre 2020 i dipendenti sono riusciti a creare prenotazioni importanti per mesi più importanti dell'anno legati alle feste di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua creando una base solida di fatturato per l'anno 2020 e 2021.

Le successive restrizioni e lockdown delle zone rosse in Italia hanno prodotto una grande perdita del lavoro fatto dai dipendenti nei mesi antecedenti non valutato nelle note del Uff. Lav, anzi viene contestato il nesso causa-effetto legato ai mezzi propri aziendali dati dalla forza lavoro utilizzati nelle attività aziendali rispetto a tutti gli eventi accaduti come il lockdown e isolamento delle città che non rientrano nei normali rischi aziendali in quanto sono sopraggiunti a causa di eventi eccezionali non prevedibili e non imputabili alla normale gestione aziendale per questi motivi sono state fatte le richieste di ILR, per gestire le perdite dovute a questi eventi con l'aiuto finanziario della Confederazione.

 

RIF PUNTO 3

(…) chiediamo che possa essere chiarito che gli aiuti richiesti risultano solo un mezzo per far fronte a esigenze di momentanea liquidità aziendale per superare questi eventi imprevedibili come la pandemia Covid19, dove l'oggetto della richiesta risulta proprio che le perdite di fatturato prodotto derivano dalle fattispecie giuridiche legate all'isolamento delle città/ lockdown imposti dalle autorità governative che rappresenta il motivo della loro sussistenza, ma nelle valutazioni fatte dall'Uff. Lav nonostante le cause siano determinati ne contestano gli effetti, non vengono prese in esame le prestazioni di lavoro svolte durante tutto l'arco temporale che hanno permesso alle attività di ricevere le prenotazioni e il conseguente fatturato, di fatto l' Ufficio Lav ne contesta la preminenza, quindi tutte le valutazioni, le attività a cui la società RI 1 ha condotto nell'esercizio di attività, tutte le analisi di marketing, gli studi di settore fatti, in realtà vengono contestati oppure non menzionati.

Come è noto dall'analisi fatte dall'Ufficio del Commercio e Turismo Svizzero, dopo vari mesi di lockdown le persone vogliono uscire dalle restrizioni imposte dalle chiusure dei vari stati, e riprendono a viaggiare facendo riprendere il normale esercizio di attività alle aziende, creando i presupposti per la ripartenza del ciclo economico aziendale.

Il nesso causa-effetto, a cui facciamo riferimento è legato alla richiesta fatta di ILR, per spiegare che per compensare una perdita temporanea di fatturato, una perdita improvvisa causata dalla restituzione di prenotazioni già registrate e fatturate, per eventi eccezionali e non prevedibili non può essere imputata alla normale gestione aziendale pertanto la nostra richiesta vuole chiarire questo aspetto e dimostrare che senza l'attività svolta dai dipendenti non si crea nessuna attività/fatturato nessun pagamento di tasse (…).

 

CONCLUSIONE

Tutte queste valutazioni non sono state prese in esame dal valutatore dell'Uff. Lav non valutando il nesso mezzi aziendali (dipendenti)-risultati d'esercizio raggiunti (fatturato); a nostro avviso le valutazioni sulle singole richieste rispecchiano la volontà aziendale di continuare in un'attività intrapresa e perseguire i profitti stabiliti anche con bruschi stop legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19.

La nostra richiesta trova fondamento e convinzione sulle capacità aziendali di voler continuare a produrre reddito e sviluppo, salvaguardare i propri dipendenti e perseguire gli obiettivi programmati lasciando alle spalle un periodo così difficile come quello che stiamo tuttora vivendo; inoltre ci chiediamo come si possa lavorare e produrre fatturato e tasse per il cantone senza avere un motore che sostiene l'azienda, senza dipendenti non si possono raggiungere obiettivi e fatturato pertanto il nesso causa-effetto vuole spiegarne i contenuti.

Gli aiuti messi a disposizione dalla Confederazione per la pandemia di SARS-CoV-2, creati per sostenere le aziende in momenti di crisi aziendali così difficili dovrebbero essere un sostegno non una minaccia di licenziamento per i dipendenti che rappresentano il motore aziendale; vorremmo che questi aiuti fossero oggettivamente un supporto, una garanzia aziendale alla ripartenza, sostenendo i dipendenti, non un blocco per una chiusura aziendale.

Questi aiuti dovrebbero essere un valido supporto per le aziende che fanno parte di uno stato liberale ed economicamente forte come la Svizzera, dove le aziende come RI 1, la rappresentano nel mondo creando un incentivo concreto allo sviluppo e crescita aziendale non un'azione destabilizzante per la loro chiusura.” (Doc. I)

 

                             1.11.   Nella sua risposta del 12 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha precisato che:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, la ricorrente contesta il mancato riconoscimento del diritto all'indennità per lavoro ridotto, sostenendo di averne fatto domanda "perché per la nostra azienda c'è stato oggettivamente un danno economico importante all'attività svolta non imputabile a rischi aziendali normali, prevedibili a carico dei nostri dipendenti” (p. 5 quarto paragrafo ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1), e per "continuare in un'attività intrapresa perseguire i profitti stabili anche con bruschi stop legati a eventi eccezionali come la pandemia Covid19" (p. 5 conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).

ln via preliminare, si osserva anzitutto come la ditta dimostri di non aver compreso quale sia lo scopo dell'indennità per lavoro ridotto. Esso non è infatti quello di finanziare nuove assunzioni o di fornire un mero aiuto economico alle aziende, ma è quello di mantenere i posti di lavoro attraverso un indennizzo delle ore di lavoro perse per motivi eccezionali e imprevedibili, non imputabili al datore di lavoro.

ln casu, la perdita di lavoro è imputabile alla ricorrente stessa: la ditta ha infatti assunto la signora __________ con contratto a tempo indeterminato del 15 luglio 2020 (sub doc. 3.3), poi stipulando con la stessa un nuovo contratto datato 1 0 ottobre 2020, anch'esso a tempo indeterminato e con un (maggior) salario di CHF 7'500.„ (docc. 12.6-12.8).

Successivamente, l'azienda ha provveduto all'assunzione di un ulteriore dipendente in data 15 dicembre 2020, il signor __________ anch'egli a tempo indeterminato e con salario mensile di CHF 7'500.-- (docc. 12.7-12.8). Per di più, l'organico dell'azienda contava numerosi altri collaboratori alle sue dipendenze (cfr. sub docc. 5.1-9.1).

Tale circostanza rappresenta una violazione dell'obbligo generale di riduzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, dal momento che la perdita di lavoro era evitabile e non riveste in tal senso alcun carattere di eccezionalità.__________Ciò vale del resto con riferimento ad entrambi i periodi oggetto delle decisioni impugnate (02.11.2020-01.02.2021 e 03.02.2021-02.05.2021), ribadendosi anche in questa sede come, rispetto alla tipologia di attività svolta dai lavoratori dell'azienda, fossero in vigore diverse disposizioni - nazionali ed estere - che limitavano la libertà di spostamento delle persone per contenere la diffusione del virus (si veda p. es., a livello nazionale, l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori e succ. modifiche, RS 818.101.27 in vigore dal 08.07.2020 al 08.02.2021), con prevedibili ripercussioni sulla cifra d'affari della ditta.

Non si giustificano quindi nemmeno, in ragione del progressivo peggioramento della situazione sanitaria in Svizzera e all'estero a partire dall'autunno 2020, delle nuove assunzioni di personale, tanto meno se contestualmente viene richiesta l'ammissione al beneficio del lavoro ridotto.

Infatti, la ricorrente, la quale grazie alla "strategia aziendale di riposizionamento al 100% nel settore Property Management fatta per il periodo 2020/2025 ha avuto un concreto successo considerato il periodo legato a questa pandemia Covid19" (la sottolineatura è nostra), era consapevole delle difficoltà legate alla mobilità internazionale, e ciononostante ha assunto dei nuovi dipendenti, "(...) che permettono di svolgere le attività aziendale programmate nel piano industriale creando i presupposti, le basi per la creazione fatturato/utili e lo sviluppo/crescita aziendale (...)" (cfr. p. 3 secondo e terzo paragrafo, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).

Tali motivazioni suggeriscono che le indennità per lavoro ridotto siano state richieste non tanto per compensare ad una perdita di lavoro effettivamente subita per cause eccezionali, ma piuttosto perché l'azienda ha voluto perseguire un prestabilito obbiettivo di crescita aziendale nonostante la pandemia, conoscendone i rischi; ma assumendo a tale scopo nuova forza lavoro e, di conseguenza, causando il danno stesso che ora vorrebbe porre a carico dell'assicuratore sociale.

Del resto sono le parole dell'interessata stessa a suggerire tale assunto, segnatamente quando fa riferimento allo strumento del lavoro ridotto come rivolto a "(...) restituire un equilibrio economico/finanziario alla gestione aziendale valorizzando il nesso tra mezzi produttivi (forza lavoro) e risultati aziendali programmati (fatturato di periodo)" (cfr. p. 3 ultimo paragrafo, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1) e quando parla di "perseguire gli obbiettivi programmati” (cfr. p. 5 secondo paragrafo conclusioni, ricorso 18 giugno 2021, sub doc. 17.1).

Le domande di lavoro ridotto in parola erano quindi sostanzialmente volte sin dall'inizio ad ottenere un aiuto economico per compensare le perdite subite durante la pandemia, cercando di mantenere inalterati degli obbiettivi aziendali prefissati attraverso l'assunzione di nuovi dipendenti. Le ore perse dai lavoratori assunti nei periodi in cui viene richiesto il lavoro ridotto non possono quindi essere indennizzate, in quanto di tale perdita ne è causa unicamente la ditta qui ricorrente.

Di conseguenza, costatata la violazione dell'obbligo di diminuzione del danno di cui all'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI, in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI, attraverso l'assunzione dei dipendenti __________ e __________, la perdita di lavoro annunciata dalla ditta non è computabile, in quanto non riveste alcun carattere di imprevedibilità ed eccezionalità.

 

4. A prescindere da quanto precede, si rileva come il signor __________, membro con firma individuale della __________, risulti presente in qualità di amministratore unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio (cfr. RC del Canton Ticino), ponendo dei legittimi dubbi sul fatto che il potere decisionale sia in capo effettivamente (e solamente) al signor __________. Dalla documentazione prodotta emerge infatti che sia piuttosto la dipendente __________ a gestire le attività della RI 1 (almeno sul mercato italiano), rivestendo in questo senso una posizione analoga al datore di lavoro. Tale assunto viene del resto suggerito dal sub doc. 3.1, in cui la signora __________ firma in qualità di rappresentante legale della __________ un contratto di gestione di attività turistica ricettiva con una cliente della RI 1, ovvero il proprio datore di lavoro.

Secondo l'art. 31 capoverso 3 lettera c LADI, non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto "le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda".

Viste le circostanze descritte, nella denegata ipotesi in cui si dovesse concludere che la dipendente __________ abbia diritto all'indennità per lavoro ridotto, si attira l'attenzione

della Cassa sul fatto che la stessa non potrebbe comunque beneficiarvi in quanto riveste una posizione analoga al datore di lavoro (ad. 31 cpv. 3 lett. c LADI).

 

5. Si attira inoltre l'attenzione dell'autorità competente, a proposito della tipologia di attività dei dipendenti (la quale, come visto sopra, si svolge prevalentemente all'estero ed è quindi difficilmente controllabile, così come è difficilmente quantificabile la mole di ore perse), sul fatto che la perdita di lavoro annunciata non potrebbe in ogni caso essere indennizzata ai sensi dell'art 31 cpv. 3 lett. a LADI, secondo cui "non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto: a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile". (Doc. III)

                             1.12.   La parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con replica del 22 luglio 2021 (cfr. doc. V).

 

                             1.13.   L’amministrazione ha formulato le proprie osservazioni al riguardo il 29 luglio 2021 (cfr. doc. VII).

 

                             1.14.   Il doc. VII è stato trasmesso per conoscenza alla RI 1 (cfr. doc. VIIII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

 

                                         Nella concreta evenienza, visto che il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su opposizione emesse entrambe dalla Sezione del lavoro che concernono sostanzialmente fatti di ugual natura e che pongono temi analoghi di diritto materiale, è accertata la connessione tra loro. Per economia processuale le procedure ricorsuali 38.2021.43 e 38.2021.44 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_120/2021, 8C_137/2021 del 2 agosto 2021 consid. 1.4.; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto, al 50%, preannunciato il 2 novembre 2020 per la sua dipendente __________ per il periodo dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021, né il diritto a indennità per lavoro ridotto, al 100%, preannunciato il 19 gennaio 2021 per i suoi due dipendenti __________ e __________ per il periodo dal 3 febbraio al 3 maggio 2021.

 

                                         I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

 

                                         Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

  b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di   un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o       possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di                lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

 

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

         ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

 

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

 

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…)”

                                     

                                         I p.ti 2.1, 2.2. e 2.3 sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020, come pure nella Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile 2021 (cfr. file:///C:/Users/ixta074/Downloads/Direttiva_2021_13_it_pub%20(1).pdf).

 

                               2.4.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la società RI 1 è stata iscritta a Registro di commercio nel luglio 1976. Dall’estratto RC risulta il seguente scopo:

 

" L’acquisto, la vendita, la costruzione, il finanziamento, lo sviluppo, la gerenza di beni immobili e terreni, la locazione e la mediazione di beni propri o di terzi, la partecipazione ad imprese immobiliari, commerciali, industriali, finanziari, l’amministrazione del patrimonio di terzi, esclusa ogni attività immobiliare in Svizzera” (Doc. 12.11)

 

                                         Quale membro del consiglio con firma individuale è iscritto __________ (cfr. doc. 12.11; www.zefix.ch).

 

                                         Il 20 gennaio 2020 la RI 1 ha concluso con la __________ con sede a __________ un “contratto gestione attività turistica/ricettiva” in relazione a una villa sita a __________ (__________) composta di 5 appartamenti indipendenti di varie metrature e locali di cui è titolare la società italiana.

                                         Dal contratto si evince che la “RI 1 è una società che offre servizi di hospitality forniti relativamente ad immobili di proprietà altrui per soggiorni di terzi per brevi periodi” e che la SA avrebbe erogato, in particolare, i servizi di creazione di profili on-line in nome e per conto del cliente su siti internet e portali tematici che mettono in contatto persone in cerca di immobili con persone che dispongono di unità immobiliari da locare specializzati nella promozione di case in locazione ad uso turistico; di gestione delle relazioni con i potenziali ospiti; di gestione delle prenotazioni; di reception ed accoglienza dell’ospite, con attività di check-in (anche tramite gli ultimi servizi di check-in di tipo tecnologico-telematico presenti sul mercato), di check-out, assistenza all’ospite, gestione dei complaint e di ogni eventuale richiesta; di gestione e organizzazione della pulizia dell’immobile ante e post soggiorno, anche con appalto dei servizi pulizie a terzi operatori (cfr. doc. 3.1.).

 

                                         Il 15 luglio 2020 RI 1 e __________, cittadina italiana, residente a __________ (__________), hanno, poi, stipulato un contratto di lavoro di durata indeterminata con inizio da quella data. __________ è stata assunta quale “Manager che lavora nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts” internazionale” a tempo pieno con una retribuzione di fr. 5'000.-- al mese per tredici mensilità.

                                         Riguardo alla dipendente è stato precisato, da un lato, “già Business Partner della RI 1, in qualità di Manager che opera nel settore “Real Estate” e “Fine Arts” da molti anni con mandati diretti di fondi immobiliari e un proprio portafoglio di Clienti”, dall’altro, in relazione specificatamente alla sua assunzione, “fermo restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà il permesso di dimora B onde potervi lavorare” (cfr. doc. 3.3).

 

                                         Agli atti risultano peraltro delle lettere della RI 1 del 2 giugno, 1° settembre e 18 ottobre 2020 scritte a potenziali clienti in merito a hotel in vendita in Spagna (__________) e Italia (__________ e __________) e firmate, anche quella di giugno 2020, da __________ sempre quale Manager Partner della ricorrente (cfr. doc. 3.2.).

 

                                         Il 1° ottobre 2020 RI 1 e __________, indicata ancora come residente a __________, hanno concluso un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato “in qualità di Manager che lavora nell’ambito del settore “Real Estate” e “Fine Arts” internazionale fermo restando che tra breve si trasferirà in Ticino e chiederà il permesso di dimora B onde potervi lavorare”.

                                         Lo stipendio è stato aumentato a fr. 7'500.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc. 12.6).

 

                                         La RI 1, il 2 novembre 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 per l’unica sua dipendente, __________, indicando che la perdita di lavoro probabile è del 50% e quale motivo della richiesta il fatto che “il lavoro consiste nel viaggiare per concludere operazioni immobiliari motivo per il quale attualmente gli acquirenti non si spostano a causa delle restrizioni COVID” (cfr. doc. 1; consid. 1.1.).

 

                                         Il 5 novembre 2020 l’amministrazione ha posto alla SA alcune domande:

 

" 1. indicare le principali attività svolte dall’azienda (genere di prodotti commercializzati e ubicazione degli stessi), specificando in quale misura (%) influiscono sulla cifra d’affari;

2. indicare le principali tipologie di clienti (settore, provenienza – Svizzera, estero) e percentuale degli stessi sula cifra d’affari;

3. specificare i motivi legati alla pandemia “Covid-19” che giustificano il lavoro ridotto per il periodo in cui viene richiesto;

4. indicare le eventuali misure mese in atto per ridurre la perdita di lavoro (es. indicare come mai non si è potuto implementare dove possibile il telelavoro);

5. descrivere l’impatto che vi è stato sull’occupazione dei vostri dipendenti (quali dipendenti e in che modo sono stati o saranno toccati dal lavoro ridotto nei mesi di novembre 2020 – febbraio 2021);

6. gli eventuali differimenti o annullamenti di mandati/appuntamenti previsti per il periodo novembre 2020 – febbraio 2021, con documentazione comprovante;

7. allegare copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;

8. allegare copia certificato di salario per l’ano 2019.” (Doc. 2)

 

                                         La RI 1 ha risposto il 10 novembre 2021 nel modulo “Preannuncio di lavoro ridotto Modulo comunicazioni”:

 

" 1) Attività d’intermediazione immobiliare che influisce nel 70% sul volume del fatturato. L’altra attività, legata alla gestione di attività ricettive, incide per il 30% sul fatturato. 2) Principali tipologie di clienti legati all’intermediazione immobiliare: Family Office / fondi d’investimento immobiliare Tedeschi, Inglesi e Italiani. Principali tipologie di clienti legati all’attività ricettiva: persone fisiche italiane e società immobiliari in Italia, Germania e Svizzera. 3) Blocco dell’attività operativa della società a causa della pandemia covid-19 che ha imposto la quarantena a chi arriva da Stati a rischio e la libera circolazione delle persone. Ovviamente il turismo è completamente bloccato. 4) Non si può fare telelavoro su contatti diretti per compravendite con supervisioni in loco degli immobili e a maggior ragione nella gestione delle attività turistico ricettive, anzi vengono addirittura richiesti rimborsi di prenotazioni fatte ma non usufruibili a causa del blocco covid-19. 5) La dipendente __________ non può muoversi per andare in Italia, in Spagna, in Francia, tantomeno in Germania. 6) Per il periodo citato risulta evidente dalle manovre messe in atto dai vari Stati che con proprie leggi hanno bloccato le attività in essere.” (Doc. 3 pag. 3)

 

                                         Inoltre la società ha esposto i motivi alla base del mutato volume di ordinazioni:

 

" Per le attività ricettive che vengono gestite dalla società a causa del blocco di mobilità COVID-19 al momento sono state chiuse e dunque non prenotabili dai portali di ricerca online. Per le prenotazioni già fatte la società dovrà rimborsare gli utenti. Per quanto riguarda l’attività d’intermediazione immobiliare sulle location oggetto di compra-vendita individuate dai fondi in Spagna, Italia e Francia al momento non è possibile spostarsi e concludere l’iter di vendita legato alla supervisione in loco dei responsabili e dei tecnici.” (Doc. 3 pag. 2)

 

                                         Relativamente al volume delle ordinazioni la SA ha precisato:

 

" In questo momento, per quanto riguarda le prenotazioni esistenti in ottobre, novembre e dicembre per un valore di CHF 20'000.-- abbiamo dovuto sospendere e rimborsare i clienti. Lo stesso mancato guadagno è avvenuto nei mesi precedenti, ovvero da febbraio a giugno per un valore di ca. CHF 50'000.--. Per quanto riguarda la compravendita immobiliare, attualmente siamo nella fase finale di un Hotel a __________ (Spagna) che quando di riuscirà a concludere porterà un guadagno di EUR 1'350'000.--. Inoltre, abbiamo in corso anche la compravendita di un’azienda __________ in __________ che dovrebbe fruttare ca. EUR 225'000.-- di commissioni. Mentre per l’hotel in __________ (__________) la commissione spettante alla società sarà di EUR 1'250'000.--.” (Doc. 3 pag. 2)

 

                                         Infine quale probabile sviluppo del volume di affari nei successivi quattro mesi è stato indicato:

 

" Ordini/lavori previsti nei prossimi quattro mesi

Novembre 2020                                15000

Dicembre 2020                                 250000

Gennaio 2020                                 1290000

Febbraio 2020                                1361000

Totale                                              2916000” (Doc. 3 pag. 2)

 

                                         Il 15 dicembre 2020 la RI 1 ha concluso con __________, residente a __________ in __________, un contratto di lavoro di durata indeterminata quale direttore commerciale Hospitality, responsabile dei servizi di attività ricettive svizzere e internazionali con la mansione di gestire tutti gli aspetti commerciali e finanziari della società sia in Svizzera che all’estero a tempo pieno e con inizio da quella data. Il salario è stato fissato in fr. 7'500.-- al mese per tredici mensilità (cfr. doc. 12.7).

 

                                         La SA, il 19 gennaio 2021, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 3 febbraio 2021 – 3 maggio 2021 per i due dipendenti __________ e __________. E’ stato precisato che la perdita di lavoro probabile sarebbe stata del 100% e che la causa era da ascrivere al prolungamento delle misure restrittive per la pandemia SARS COV-2 COVID 19 che ha implicato il blocco di tutte le attività ricettive in Italia a __________ e di tutte le nuove attività intraprese in Ticino per l’anno in corso, con conseguente notevole perdita di fatturato all’azienda a seguito della disdetta di prenotazioni già programmate per i periodi delle festività legate al Carnevale e alla Pasqua (cfr. doc. 9; consid. 1.5.).

 

                                         Il 27 febbraio 2021 la Cassa __________ ha chiesto, da una parte, di trasmettere i contratti di lavoro di __________ e __________ alla RI 1, nonché copia dei conteggi dei loro stipendi degli ultimi dodici mesi, dall’altra, di rispondere a quanto segue:

 

" (…)

3. la signora __________ detiene delle azioni della società? Se sì quante?

4. il signor __________ detiene delle azioni della società? Se sì quante?

5. sussiste un legame di parentela o altro tra __________ e __________? Se sì quale?” (Doc. 12.5)

 

                                         La SA, il 3 marzo 2021, ha prodotto i contratti di lavoro del 1° ottobre 2020 per __________, rispettivamente del 15 dicembre 2020 per __________ (cfr. doc. 12.6; 12.7) e i conteggi salariali da ottobre 2020 a febbraio 2021 per __________ e da dicembre 2020 a febbraio 2021 per __________.

                                         I conteggi di stipendio relativi a __________ riportano il suo indirizzo di __________ - via __________ -. Il medesimo indirizzo è stato indicato nei conteggi di __________ (cfr. doc. 12.8).

                                         La società ha poi risposto che __________ e __________ non detengono azioni della SA e che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i due dipendenti (cfr. 12.4)

 

                                         Da un messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2021 inviato alla Cassa da __________, in qualità di amministratore unico della RI 1, risulta segnatamente:

 

(…) Purtroppo la situazione di emergenza legata alla pandemia covid19 sta continuando a bloccare le nostre attività di Hospitality, prenotazioni cancellate per emergenza covid19, solo in Italia abbiamo 5 strutture tra appartamenti e B&B costretti per il lockdown a chiudere i battenti anche per le ormai imminenti vacanze di Pasqua e una struttura in Ticino in corso di trattativa per apertura nel mese di aprile (situazione covid19 permettendo) (…)” (Doc. 12.9)

 

                                         La Sezione del lavoro ha sollevato opposizione alle richieste di indennità per lavoro ridotto della RI 1, in buona sostanza, poiché quando sono stati assunti __________ e __________, nel luglio, rispettivamente nell’ottobre 2020, la situazione di incertezza legata alla pandemia era ben nota ed erano già in vigore misure restrittive nel settore specifico e in generale negli spostamenti interni e con l’estero, per cui la perdita di lavoro, non essendo straordinaria e imprevedibile, non è computabile. E’ stato altresì evidenziato che la società non ha comprovato alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura ricettiva in __________ comporta un "danno economico alla Società" (cfr. doc. 4; 11; A; B; consid. 1.2.; 1.6.; 1.8.; 1.9.).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 13 marzo 2020 la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein (cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).

 

                                         Tra il 25 marzo e il 15 giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).

 

                                         Nel frattempo l’Italia ha vietato gli spostamenti, tranne per i lavoratori frontalieri, dapprima, l’8 marzo 2020, in Lombardia e in alcune province di Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Marche (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg) e in seguito dal 23 marzo 2020 su tutto il territorio nazionale italiano, chiudendo pure le frontiere con l’estero (cfr. https://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf; https://www.altalex.com/documents/news/2020/03/25/coronavirus-decreto-legge-sanzioni).

                                         Anche la Germania, il 15 marzo 2020, ha deciso di chiudere, con effetto dal giorno successivo, le frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del coronavirus (cfr. https://www.swissinfo.ch/ita/nuove-restrizioni_germania-e-austria-chiudono-le-frontiere-con-al-svizzera/45618586).

 

                                         L’Italia ha abolito dal 3 giugno 2020 le proprie restrizioni d’entrata alle frontiere interne di Schengen con i Paesi limitrofi. La Svizzera, da parte sua, il 2 giugno 2020, ha considerato “prematuro abolire entro tale data i controlli al confine con l’Italia. Intende coordinare il regime frontaliero in stretto contatto con le autorità italiane nonché con quelle austriache, francesi e tedesche, disciplinandolo, per quanto possibile, di comune intesa” (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79314.html#:~:text=La%20Svizzera%20intende%20aprire%20quanto,evoluzione%20positiva%20della%20situazione%20epidemiologica).

                                         La Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di Austria, Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15 giugno 2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).

 

                                         Il 2 luglio 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 41 cpv. 3 della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) - secondo cui “l’UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a un provvedimento di cui agli articoli 34 (sorveglianza medica), 35 (quarantena e isolamento), 37 (cura medica) e 38 (limitazione di determinate attività e dell’esercizio della professione); gli articoli 30–32 sono applicabili per analogia. Se necessario, il Consiglio federale può estendere provvisoriamente questi provvedimenti a tutte le persone che entrano in Svizzera in provenienza da zone a rischio” - l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori), entrata in vigore il 6 luglio 2020 (cfr. RU 2020 2737).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori per evitare la propagazione transfrontaliera del coronavirus SARSCoV-2.

 

                                         Giusta l’art. 2, riguardante la quarantena per le persone in entrata, le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

 

                                         Nell’elenco degli Stati e delle regioni con rischio elevato di contagio allegato all’ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 2 luglio 2020, il 5 agosto 2020, con effetto dall’8 agosto 2020, è stata inserita la Spagna (ad eccezione delle Isole Baleari e Canarie; cfr. RU 2020 3501), mentre il 18 agosto la Spagna (ad eccezione delle isole Canarie; cfr. RU 2020 3587), il 4 settembre 2020 anche San Marino (cfr. RU 2020 3645)

 

                                         L’11 settembre 2020 l’art. 2 dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori è stato modificato come segue:

 

" 1 Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate a recarsi direttamente presso il proprio domicilio o un altro alloggio adeguato immediatamente dopo l’entrata. Devono soggiornarvi ininterrottamente per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata (quarantena).

2 Se la persona è entrata in Svizzera passando da uno Stato o una regione senza rischio elevato di contagio, l’autorità cantonale competente può considerare la durata del soggiorno in questo Stato o in questa regione nel calcolo del periodo di quarantena secondo il capoverso 1”

 

                                         Inoltre la Spagna è stata considerata interamente quale Stato a rischio, quindi comprensiva anche delle Isole Canarie. Sono pure state inserite diverse regioni della Francia e il Bundesland Vienna (cfr. RU 2020 3699).

                                        

                                         Il 25 settembre 2020 è stata aggiunta la Liguria (cfr. RU 2020 3831) e il 9 ottobre 2020 anche il Veneto, la Sardegna e la Campania, diverse regioni dell’Austria e i Länder di Amburgo e di Berlino (RU 2020 3977).

                                         Il 28 ottobre 2020 risultavano nell’elenco degli Stati e Regioni a rischio la Regione Alta Francia, la Regione Isola di Francia e la Regione d’oltremare Polinesia Francese, oltre ad Andorra, Armenia, Belgio, Cechia (cfr. RU 2020 4513).

                                         Il 4 dicembre 2020 sono state inserite, in particolare, l’Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto (RU 2020 5299).

                                         In Italia il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 24 ottobre 2020, per contenere l’impennata di contagi da Covid-19, ha introdotto la raccomandazione a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute. Gli spostamenti tra Regioni erano comunque ancora liberi e non erano previste limitazioni all'ingresso in Italia per chi proveniva dalla Svizzera. Tuttavia le singole regioni potevano adottare provvedimenti diversi tra loro e più restrittivi di quelli previsti a carattere nazionale (cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/sg; https://consbasilea.esteri.it/consolato_basilea/it/la_comunicazione/dal_consolato/covid-19-dpcm-24-ottobre-2020-novita.html).

 

                                         Tramite il DPCM del 4 novembre 2020 l’Italia è, poi, stata suddivisa in 3 zone in base al rischio di contagio: zona rossa, zona arancione e zona gialla ed è stato previsto che il Ministro della Salute con Ordinanza avrebbe deciso la fascia di colore in cui si colloca ogni Regione d’Italia; quindi con Ordinanze successive avrebbe potuto spostare le Regioni da una fascia di colore ad un’altra, secondo l’andamento dei contagi. E’ stato segnatamente contemplato il divieto di spostarsi tra comuni e regioni nelle zone rosse e arancioni (cfr. www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/04/275/so/41/sg/pdf).

 

                                         Per completezza giova segnalare che il Consiglio federale, il 19 agosto 2020, rispondendo a una mozione 20.3273 inoltrata il 5 maggio 2020 dal Consigliere nazionale Marco Romano “Riapertura delle frontiere nella fase post emergenza del Covid-19. Controlli sanitari diffusi ai confini laddove giustificato e necessario per questioni di salute pubblica”, ha segnatamente indicato:

 

" (…) il 2 luglio 2020 ha adottato l'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) sulla base dell'articolo 41 capoverso 3 della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101). Lo scopo dell'ordinanza è di impedire, per quanto possibile, l'importazione del coronavirus e la sua diffusione all'interno della Svizzera. Le persone che entrano in Svizzera e che in un momento qualsiasi nei 14 giorni precedenti l'entrata hanno soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio da coronavirus SARS-CoV-2 (Stato o regione con rischio elevato di contagio) sono obbligate, immediatamente dopo l'entrata, a mettersi in quarantena per dieci giorni a decorrere dalla loro entrata. Secondo l'articolo 83 capoverso 1 lettere h e k LEp, chiunque si sottrae all'obbligo di quarantena può essere punito con una multa fino a 10 000 franchi. Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Questo significa che per il momento, in considerazione della situazione epidemiologica attuale, per l'entrata in Svizzera da determinati Stati interni ed esterni allo spazio Schengen (cfr. allegato all'ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori), sono stati introdotti provvedimenti sanitari di confine.

Questi provvedimenti sono applicabili anche a Paesi non figuranti nell'elenco degli Stati a rischio di cui all'ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24). Questa ordinanza stabilisce a quali di essi occorra continuare ad applicare le restrizioni d'entrata nel nostro Paese.

I provvedimenti sanitari di confine devono essere conformi agli obblighi internazionali della Svizzera, segnatamente a quelli del diritto Schengen. Di conseguenza, a causa delle ripercussioni attese sul traffico transfrontaliero, i provvedimenti sanitari alle frontiere terrestri con altri Stati dello spazio Schengen che vanno al di là delle semplici campagne d'informazione non sono autorizzati senza che il Consiglio federale o (in situazione di emergenza) il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), abbiano precedentemente ripristinato i controlli alle frontiere interne nei confronti degli Stati interessati.

(…)

Le procedure e le prescrizioni dei provvedimenti sanitari di confine sono elaborati congiuntamente dai servizi federali interessati sotto l'egida del Dipartimento federale dell'interno (DFI). L'attuazione spetta per principio alle autorità sanitarie cantonali. (…)” (https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203273)

 

                               2.7.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto dal 2 novembre 2020 al 2 febbraio 2021 per l’allora unica dipendente della RI 1, __________, il TCA ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

 

                                         Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                         In casu la questione di sapere se già prima del luglio 2020, quando è stato stipulato il primo contratto di lavoro agli atti (cfr. consid. 2.5.), __________ fosse alle dipendenze della società, e meglio dal gennaio 2020, come preteso da quest’ultima (cfr. V pag. 2), è ininfluente ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         In effetti, benché vada comunque sottolineato che, come osservato dall’amministrazione, non sono state apportate dalla ditta ricorrente prove al riguardo (cfr. doc. VII), decisivo in casu è, in primo luogo, che ad ogni modo, da un lato, un nuovo contratto a tempo pieno quale Manager nel settore “Real Estate” e “Fine Arts” internazionale è stato concluso il 15 luglio 2020 (cfr. doc. 3.3.; consid. 2.5.), allorché in Svizzera da giugno 2020 vigeva la situazione particolare secondo la legge sulle epidemie (cfr. https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html) e dal 6 luglio 2020 erano in vigore provvedimenti sanitari di confine (cfr. consid. 2.6.).

                                         In Italia vigeva, d’altronde, lo Stato d’emergenza sul territorio nazionale (cfr. https://www.altalex.com/documents/news /2020/07/30/proroga-stato-di-emergenza).

 

                                         Dall’altro, è stato stipulato con __________ un ulteriore contratto di lavoro di durata indeterminata per la medesima funzione ma con un aumento di stipendio da fr. 5'000.-- a fr. 7'500.-- il 1° ottobre 2020 (cfr. doc. 12.6; 3.3.; consid. 2.5.), quando la Spagna e diverse regioni italiane, francesi, tedesche e austriache erano delle zone a rischio ai sensi dell’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori (cfr. consid. 2.6.).

                                         L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 17 settembre 2020, aveva altresì avvertito che in Europa il livello di trasmissione era “preoccupante” e i numeri dei contagi registrati in quelle settimane dovevano servire da “sveglia” (cfr. https://www.rsi.ch/news/mondo/Svizzera-530-casi-e-altri-18-ricoveri-13429121.html).

 

                                         In secondo luogo, determinante in concreto è pure il fatto che la RI 1 - che ha indicato di aver cercato a partire dal mese di gennaio 2020 di riposizionarsi nel settore immobiliare attraverso la gestione di strutture ricettive e che in __________ gestiva una struttura di cinque appartamenti (cfr. doc. 7; I) - a gennaio 2020 ha concluso un “contratto gestione attività turistica/ricettiva” con la __________ di __________ (per tale società italiana ha peraltro firmato l’accordo __________) relativo a una struttura di cinque appartamenti a __________ (cfr. doc. 3.1.; consid. 2.5.), mentre il 12 marzo 2021 ha dichiarato di avere in Italia 5 strutture tra appartamenti e B&B e una struttura in Ticino in corso di trattativa per apertura nel mese di aprile 2021 (cfr. doc. 12.9; consid. 2.5.).

 

                                         Va, del resto, rilevato, come messo in luce dalla Sezione del lavoro, che la società ricorrente non comprova alcuna perdita di lavoro per il periodo in questione tale da minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti, limitandosi ad asserire che lo storno delle riservazioni per le vacanze natalizie e pasquali presso la propria struttura ricettiva in __________ comporta un "danno economico alla Società"” (cfr. doc. B pag. 4; 7; doc. 9).

 

                                         In proposito è utile rilevare che l’Alta Corte in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3. ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                         Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).

 

                                         In simili condizioni per il periodo 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 non risulta una perdita di lavoro computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                               2.8.   Per quanto riguarda la richiesta formulata dalla RI 1 il 19 gennaio 2021 e tendente all’ottenimento di indennità per lavoro ridotto per i due dipendenti __________ e __________ nel periodo 3 febbraio – 3 maggio 2021 (cfr. doc. 9; consid. 1.5.), la Sezione del lavoro ha dapprima, il 22 gennaio 2021, emesso una decisione con la quale non ha sollevato opposizione (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) che ha poi riconsiderato il 17 marzo 2021 non riconoscendo le indennità (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).

 

                                         L’art. 53 LPGA concernente la revisione e la riconsiderazione prevede:

 

" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L’assicuratore può tornare42 sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

 

                                         L’art. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                         Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STFA U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STFA U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STFA U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STFA C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STFA C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.9.   In concreto, come visto al consid. 2.7., dalle circostanze fattuali relative al caso di specie risulta in modo chiaro che la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto da novembre 2020 a febbraio 2021, visti segnatamente l’aumento di stipendio a favore di __________ da ottobre 2020 e la crescita aziendale relativamente alle strutture a disposizione, non è computabile.

 

                                         Ne discende che a maggior ragione in relazione alla nuova richiesta di ILR formulata il 19 gennaio 2021 e afferente all’arco di tempo febbraio-maggio 2021 (in cui è stata indicata una probabile perdita di lavoro del 100% a differenza di novembre 2020 quando la medesima era del 50%; cfr. consid. 1.1.; 1.5.), poi ridotta al periodo 3 febbraio – 3 marzo 2021 con il ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.10.), ritenuta l’ulteriore assunzione il 15 dicembre 2020 a tempo indeterminato di un dipendente quale direttore commerciale Hospitality con stipendio di fr. 7'500.-- mensili (cfr. doc. 12.7; consid. 2.5.) e considerata la situazione epidemiologica peggiorata sensibilmente dal mese di ottobre 2020 che ha condotto sia in Svizzera che in particolare in Italia a nuove restrizioni negli spostamenti da uno Stato all’altro e da regione a regione su territorio italiano (cfr. consid. 2.6.), non sussiste una perdita di lavoro computabile.

 

                                         La decisione emessa dalla parte resistente il 22 gennaio 2021 di accordare le indennità per lavoro ridotto nel periodo febbraio – maggio 2021 (cfr. doc. 10; consid. 1.6.) era manifestamente errata e la rettifica comportava una notevole importanza.

                                         Tale provvedimento poteva, conseguentemente, essere riconsiderato tramite l’emanazione della decisione del 17 marzo 2021 (cfr. doc. 11; consid. 1.6.).

 

                                         In virtù delle considerazioni espresse al consid. 2.7., valide anche per il periodo a decorrere da febbraio 2021 sia per __________ che per __________, il cui contratto di lavoro prodotto data del 15 dicembre 2020, la nuova decisione dell’amministrazione di negare le ILR anche per il periodo febbraio-maggio 2021 non presta il fianco a critiche (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI e 51 cpv. 1 OADI; doc. III pag. 6; consid. 1.11.).

 

                             2.10.   L’insorgente, nel ricorso e nella replica, ha chiesto “il rispetto del diritto di essere sentito” (cfr. doc. I; V).

 

                                         Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_495/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 2.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

                                         L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

 

                                         In proposito cfr. pure STCA 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

 

                                         Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente richiesto “il rispetto del diritto di essere sentito” (cfr. doc. I; V).

                                     

                                         Inoltre, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, l’insorgente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

 

                                         Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; DTF 144 V STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

                                         Nel caso di specie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione della parte ricorrente non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

 

                                         Pertanto si prescinde dall’audizione dell’insorgente.

 

                             2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, le decisioni su opposizioni del 26 maggio 2021 con le quali la Sezione del lavoro ha confermato nei confronti della RI 1 il diniego di indennità per lavoro ridotto nei periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio – 3 maggio 2021 sono confermate.

 

                                         A titolo abbondanziale va rilevato che l’amministrazione ha indicato che __________ non potrebbe comunque beneficiare delle indennità per lavoro ridotto, perché rivestirebbe una posizione analoga al datore di lavoro in seno alla RI 1 (cfr. art 31 cpv. 3 lett. c LADI), risultando dubbio il fatto che il potere decisionale sia in capo effettivamente (e solamente) al signor __________, membro con firma individuale della SA, considerato che il medesimo è presente in qualità di amministratore unico in oltre 30 ditte attive iscritte a Registro di commercio (cfr. doc. III pag. 6; consid. 1.11.).

 

                                         A tale proposito il TCA si limita a osservare che, visto l’esito della presente lite, un approfondimento di tale questione non si impone alla Cassa in relazione alla richiesta di ILR per i periodi 2 novembre 2020 – 2 febbraio 2021 e 3 febbraio 2021- 3 marzo 2021.

 

                             2.12.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto, il ricorso è del 18 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Le cause 38.2021.43 e 38.2021.44 sono congiunte

 

                                   2.   Il ricorso contro le decisioni su opposizione del 26 maggio 2021 è respinto.

 

                                   3.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti