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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 giugno 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 19 agosto 2020 RI 1 - con sede a __________ e che ha per scopo “__________” (cfr. doc. 1 p.to 9) - ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 4).
Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 60% per tutta l’azienda, e meglio per 46 dipendenti, di cui 18 con contratto di lavoro di durata indeterminata e 28 con contratto di impiego di durata determinata (cfr. doc. 4 p.ti 3, 4), dall’altro, che quale motivo è stato indicato “Pandemia COVID-19. Difficoltà nell’adempiere a tutte le restrizioni sanitarie imposte dall’UFSP” (cfr. doc.4 p.to 2.2.).
1.2. La Sezione del lavoro, dopo aver esperito degli accertamenti, il 18 dicembre 2020, ha sollevato opposizione in relazione al versamento di indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, rilevando:
" (…)
3. Dai dati forniti si evince che la società in oggetto è finanziata (vedi risposta a domanda nr. 11) per il 35% da ricavi da sponsor (tra i quali diversi enti para-pubblici), per il 20% dai contributi dei __________ (soci), per il 15% da quote sociali (ricavi dalle tasse dei giocatori), per il 15% provengono dal __________ __________, per il 7% dai contributi __________ e il restante 8% proviene da altre attività.
Come sopra esposto, tra i presupposti per ammettere l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto, RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, RI 1 non può essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo quello di produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.
A titolo meramente abbondanziale si fa notare come buona parte dei contratti di lavoro siano stati stipulati con inizio da luglio 2020, in pieno periodo di supposto lavoro ridotto. (…)” (Doc. 8)
1.3. Contro la decisione del 18 dicembre 2020 RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 29 gennaio 2021, ha interposto opposizione, asserendo segnatamente che tra i presupposti per poter beneficiare del lavoro ridotto non figura quello di essere un’azienda in senso stretto, né quello di avere uno scopo commerciale, un rischio aziendale proprio.
E’ stato poi asserito, da una parte, che, visto l’obbligo per i club __________ di avere un __________ per poter svolgere regolarmente la propria attività e ottenere la __________, i principali club della piazza __________ ticinese, __________, __________ e __________, soci dell’RI 1, senza quest’ultima - che costituisce il settore __________ delle __________ squadre __________ -, non avrebbero più un settore __________ (rispettivamente dovrebbero ripensarne l’organizzazione) e la loro iscrizione ai campionati risulterebbe compromessa.
Dall’altra, che la pandemia ha avuto un impatto economico sull’RI 1, in quanto i soci (che forniscono il 20% delle entrate) hanno avuto una notevole riduzione degli introiti a seguito del divieto di ingresso del pubblico durante le competizioni. Inoltre le società sono state confrontate con la sospensione delle competizioni, per cui è stato impossibile per i club __________ generare utili, che provengono anche dalla vendita di __________, fra i quali figurano pure i __________ del vivaio __________.
Il patrocinatore dell’opponente ha evidenziato che la sua cliente nel 2020 ha potuto salvare dei posti di lavoro proprio grazie alla concessione di ILR e garantire così la sopravvivenza del settore giovanile per ognuno dei __________.
Inoltre è stato osservato che anche l’__________ ha erogato i contributi __________ in maniera sussidiaria rispetto alle indennità per lavoro ridotto, trovandosi essa stessa in difficoltà.
Per quanto riguarda la conclusione dei nuovi contratti, è stato rilevato, in primo luogo, che la stagione __________ dura da luglio a giugno, di modo che è normale che i contratti in scadenza siano stati rinnovati a luglio, ciò che è stato possibile grazie alle ILR.
In secondo luogo, che dal luglio 2020 l’RI 1 ha in gestione anche la squadra __________, per cui sono state create 5 nuove posizioni.
L’avv. RA 1 ha concluso affermando che pertanto l’RI 1 è strutturata in modo tale da essere assimilabile a un’azienda, per cui in una certa misura si assume un rischio aziendale e senza gli aiuti del lavoro ridotto rischierebbe di scomparire.
Infine è stato puntualizzato che associazioni di altri Cantoni analoghe all’RI 1, che raggruppano i __________ e che hanno, quali principali entrate, contributi __________, tasse sociali, contributi dei club, degli sponsor e dei Cantoni, hanno ricevuto definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto (cfr. doc. 11).
1.4. Con decisione su opposizione del 27 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 18 dicembre 2020, evidenziando, innanzitutto, che le persone alle dipendenze dell’RI 1 in base a un contratto di durata determinata non avevano comunque diritto alle indennità per lavoro ridotto in virtù dell’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI (cfr. doc. I pag. 3).
L’amministrazione ha poi rilevato che i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate, dall’altra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi e ha indicato:
" (…) la situazione finanziaria dell’opponente risulta tutto sommato stabile, non essendo l'aspetto finanziario legato direttamente all'attività svolta dall'RI 1, di natura non commerciale. ln base alla documentazione prodotta dall'RI 1 in data 7 ottobre 2020 in risposta all'accertamento esperito dall'UG il 30 settembre 2020, è possibile rilevare quanto segue (si precisa che l'esercizio contabile, corrispondente all'anno sociale ed alla stagione sportiva, decorre dal 1 luglio al 30 giugno): La cifra d'affari relativa ai mesi di luglio ed agosto 2020 ammonta a CHF 100'000.-- e la cifra d'affari prospettata per i mesi da settembre a dicembre 2020 a CHF 701 000.-. II preventivo __________ 2020/21 prevedeva dei ricavi annui di CHF1'046'000.- - (quindi CHF 87166.- - mensili) ed una perdita finale di CHF 87'335.--, ovvero inferiore alla perdita di CHF 155'342.50 preventivata per l'anno 2019/2020 (quindi prima della pandemia). Anche volendo ammettere che il preventivo 2020/21 prodotto il 7 ottobre 2020 non tenga (sufficientemente) conto di eventuali minor entrate legate alla pandemia (come sostenuto dall'opponente), è necessario precisare come tale considerazione valga anche per le uscite, considerevolmente diminuite anch'esse in ragione della pandemia, come esposto pure nella decisione 29 aprile 2021 relativa al periodo marzo - agosto 2020, segnatamente per quanto legate alle trasferte, costi tornei, arbitri, affitto __________ allenamento ecc.
Visto quanto precede occorre sottolineare, come indicato in relazione al preannuncio relativo al periodo precedente (marzo - agosto 2020), che non può essere scopo del versamento delle indennità per lavoro ridotto permettere al richiedente la realizzazione di un utile, rispettivamente il risparmio di costi già preventivati a prescindere dall'insorgere dell'evento riconosciuto ai sensi dell'art. 51 OADI (si rammenta che l'Associazione preannuncia una perdita di lavoro nella misura del 60% per 46 dipendenti, per costi salariali indicati in CHF 725'000.--). (…)” (Doc. B pag. 4-5)
La Sezione del lavoro ha altresì osservato che i dipendenti al beneficio di contratti di durata indeterminata non sono stati esposti a un rischio immediato di licenziamento, rilevando:
" (…) l'indennità
per lavoro ridotto è accordata unicamente se è presumibile che con la diminuzione
del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro (cfr. p.to 3 sopra;
art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).
ln concreto, in merito alla situazione finanziaria dell'__________, tutto sommato stabile, si rinvia a quanto esposto al punto 4.4 sopra.
Riguardo al rischio di licenziamento in relazione ai rapporti di lavoro di durata indeterminata si sottolinea quanto segue. Questi contratti (conclusi negli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente il 25 maggio e 30 giugno 2020), disdicibili con un preavviso 6 mesi (11 contratti) o di 2 mesi (rispettivamente secondo CO; 6 contratti), potevano essere scissi unicamente per la scadenza del 30 giugno. Non era quindi possibile inoltrare delle disdette a breve (e neppure a medio) termine durante il periodo in esame, visto come la prima scadenza possibile sarebbe stata il 30 giugno 2021 e ritenuto che un licenziamento con effetto dopo 6 mesi non può essere considerato un licenziamento a breve termine (…).
(…) l’RI 1 non si assume un reale rischio aziendale e che la sua esistenza non risulta essere compromessa, così come i dipendenti in parola non risultavano essere stati esposti ad alcun rischio immediato e concreto di perdere il posto di lavoro (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente).
Al proposito si osserva, d'altronde, come l'RI 1, ricoprendo una situazione di monopolio nel Cantone per questo genere di attività d'élite, appare mantenere l'organico, rispettivamente lo adegua ai bisogni previsti, a prescindere dalla situazione pandemica e dalle perdite preventivate, forte del fatto che il volume dell'attività sarebbe stato ripristinato al termine delle restrizioni, non essendo l'opponente esposta a concorrenza, e anche perché tenuta, a suo dire, a garantire la gestione dei settori __________ necessari all'ottenimento della __________ da parte dei soci professionisti (cfr. opposizione 29 gennaio 2021 p.to 9.4). ln tal senso, nella primavera dell'anno scorso (a pandemia conclamata) sono stati assunti nuovi collaboratori (cfr. infra p.to 6) malgrado già il preventivo pre-pandemico indicasse delle perdite. (…)” (Doc. B pag. 5-6)
In merito ai dipendenti neo assunti nel 2020 l’amministrazione ha affermato:
" (…) l’RI 1, in virtù dei principi sopra esposti, aveva l'obbligo di fare eseguire nel limite del possibile il lavoro previsto per i collaboratori neo assunti da persone già al beneficio del lavoro ridotto e, laddove non possibile, l'assunzione non poteva certamente avvenire con una percentuale oltre al pensum effettivamente eseguibile tenuto conto della situazione pandemica. ln alternativa, prudenzialmente (tenuto conto dell'incertezza legata alla situazione pandemica), l'RI 1 doveva rinunciare al progetto legato alle assunzioni in questione. ln alcun caso possono essere autorizzate al lavoro ridotto persone neo assunte per le quali vengono poi chieste prontamente - anche solo in parte - le relative indennità, facendo così aumentare l'impatto della pandemia e dei provvedimenti dell'autorità sul lavoro ridotto, invece di contenerlo o diminuirlo. L'agire dell'RI 1 denota peraltro ulteriormente come la medesima non fosse confrontata con un vero rischio imprenditoriale. Occorre poi ricordare, in relazione al nuovo settore che l'opponente avrebbe gestito da luglio 2020, come anche aziende commerciali nuove o settori di essi, costituiti durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d'esercizio in piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto.
Nulla cambia il fatto che il socio fondatore (__________), che avrebbe dovuto coprire interamente i costi di gestione, ha dovuto ricorrere a sua volta ai prestiti Covid-19 per fare fronte ai costi della stagione corrente.
Inoltre, si rileva come dalla documentazione agli atti emerga che nel periodo dal 20 aprile 2020 al 17 giugno 2020 sono stati assunti (17) collaboratori con contratti di durata determinata per il periodo dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, collaboratori che non risultano essere stati alle dipendenze dell'RI 1 nell'anno 2019 (cfr. Avviso di salario per l'anno 2019 del 10 gennaio 2020). Si presume quindi trattarsi di dipendenti nuovi, assunti (parzialmente) in sostituzione di dipendenti alle dipendenze dell'RI 1 nel 2019 che non figurano più nella lista "Dipendenti __________ 2020-2021". Anche in relazione a questa categoria di collaboratori è necessario precisare che in virtù dell'obbligo di diminuire il danno sopra citato (intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per contenere al massimo o addirittura eliminare le conseguenze negative di un provvedimento dell'autorità sul volume del lavoro) si poteva ragionevolmente esigere dall'opponente di rinunciare alle sostituzioni in parola, invece di procedervi per poi annunciare alla Cassa delle ore perse per 46 collaboratori.
Riguardo all'affermazione dell'opponente secondo cui sarebbe normale "che nel mese di luglio siano stati rinnovati i contratti in scadenza, il che è stato possibile proprio grazie alle indennità per lavoro ridotto, in assenza delle quali si sarebbe dovuto procedere con dei licenziamenti” si osserva che, a prescindere dal fatto che non si sarebbe trattato di licenziamenti bensì di contratti nuovi con altri dipendenti, il datore di lavoro non può, confidando nelle indennità concesse (cfr. opposizione p.to 9.10), sostituire, in eccesso, un gran numero di collaboratori alla scadenza dei loro contratti, disattendendo il proprio obbligo di diminuire il danno. Infatti, quest'ultimo principio non può che prevalere sull'interesse del datore di lavoro di assumere, grazie alle indennità, del nuovo personale - in esubero (al proposito cfr. pure STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009 cons. 2.6. in cui viene precisato come non sia scopo della LADI di conservare del personale in esubero). (…)” (Doc. B pag. 6-7)
Per quanto concerne l’asserita disparità di trattamento la Sezione del lavoro ha precisato che l’attività della società non può essere paragonata a quella di un’associazione di sportivi professionisti, agendo quest’ultima in gran parte e in modo diretto sul mercato, segnatamente tramite la vendita di biglietti delle partite e dei diritti televisivi, come pure che il principio della parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità prevale su quello della parità di trattamento (cfr. doc. B pag. 7-8).
Infine l’amministrazione ha rilevato che non hanno comunque diritto a indennità per lavoro ridotto i dipendenti già in età pensionabile e che si pone la questione in relazione a eventuali collaboratori che esercitano l’attività a favore dell’Associazione a titolo di attività accessoria (cfr. doc. B pag. 8).
1.5. Contro la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 RI 1, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata, nell’ipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 27 maggio 2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag. 19).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto, avantutto, che non vi è una base legale a sostegno della tesi dell’amministrazione secondo cui solo le aziende con un rischio commerciale proprio potrebbero beneficiare delle indennità e che l’Associazione non ha conseguito alcun utile, ma ha semplicemente beneficiato del fatto che i soci contribuenti, essendosi indebitati richiedendo un prestito Covid-19 per terminare la stagione, hanno potuto versare i contributi.
L’avv. RA 1 ha poi spiegato di cosa si occupa RI 1, e meglio:
" (…) __________. Lo scopo è dunque quello di __________ e accompagnarli nello loro sviluppo sportivo, garantendo un servizio ottimale a beneficio di tutto il settore.
Secondo lo statuto, l'RI 1 __________ e di presentare per queste una singola candidatura per il __________ di formazione alla __________, unitamente alle altre squadre di __________ del Ticino. L'obiettivo è quello di offrire ai __________ un __________, a delle condizioni e in un ambiente ideale che possano favorire contemporaneamente una __________.
Prove: Richiamo dell'intero incarto n. RIS: __________ dell'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro.
12.2. La ricorrente si assume di conseguenza l'onere di formare le __________ ticinesi, fornendo dunque loro un servizio __________ che va a beneficio di tutta la collettività.
L'RI 1 dispone di fatto di __________, nonché di numerosi dipendenti con un regolare contratto di lavoro e per cui di conseguenza vengono versati i relativi oneri sociali.
Aggiungasi che con il proprio lavoro l'RI 1 genera un valore commerciale per quanto riguarda i __________ delle varie squadre ticinesi, di cui beneficiano i soci dell’RI 1. In questo senso, l'opponente comunque fornisce un servizio contrariamente a quanto ritiene l'Ufficio nelle sue decisioni.” (doc. I pag. 9)
È stato esposto che, quindi, l’RI 1 fornisce, a favore dei propri soci, la __________ - i cui cartellini restano ai club che beneficiano di eventuali valorizzazioni future - che permette ai club __________ di soddisfare i requisiti per l’ottenimento delle __________, come indicato nello statuto. Ai __________ offre un __________ __________) a delle condizioni e in un ambiente ideale (cfr. doc. I pag. 9).
Il rappresentante dell’insorgente ha poi portato all’attenzione di questa Corte alcuni aspetti, ossia che, come visto, le società di professionisti per l’ottenimento della __________ devono avere il __________, come pure che l’__________ esige che vi siano dei partenariati a livello regionale (14 regioni in Svizzera, di cui una è costituita da Ticino e Grigioni italiano), impone norme organizzative e richiede di avere determinati collaboratori con specifiche competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate qualifiche, fisioterapisti, allenatori specifici, ecc.). È stato puntualizzato che all’interno della regione sono possibili varie modalità giuridiche per gestire il partenariato. Principalmente una società può gestire il partenariato nell’ambito della propria struttura giuridica e prendere accordi con altre società le quali devono disporre del __________ in quella regione oppure può essere costituita un’associazione giuridicamente indipendente, i cui soci attivi sono le società __________, come nel caso dell’RI 1.
Secondo la parte ricorrente la soluzione scelta in merito alla modalità giuridica non può pregiudicare il diritto ai contributi per il lavoro ridotto, ritenuto che se il partenariato del __________ fosse gestito, a titolo esemplificativo, dal __________, club __________ riconosciuto come azienda, sarebbe dato il diritto alle ILR (cfr. doc. I pag. 10-11).
L’avv. RA 1 ha in seguito sottolineato, in primo luogo, che la Sezione del lavoro pare contraddirsi quando indica che l’RI 1 avrebbe conseguito un utile, visto che il concetto di utile si riferisce alle aziende per definizione, mentre nella decisione su opposizione viene a più riprese evidenziato come la stessa non sia un’azienda e non disponga di un proprio rischio aziendale, di modo che, in assenza di rischio aziendale, essa non può avere conseguito un utile, non essendovi la possibilità di elargire eventuali dividenti ai soci.
In secondo luogo, che il saldo positivo rilevato dall’amministrazione deriva unicamente dal fatto che sono state concesse le indennità per lavoro ridotto (in assenza di queste ultime vi sarebbe una perdita) e che parte delle entrate è da ricondurre ai contributi che i soci hanno potuto versare indebitandosi (cfr. doc. I pag.13).
La parte ricorrente, riguardo specificatamente alla conservazione dei posti di lavoro, ha rilevato:
" (…) l’attività dell’RI 1 è stata compromessa in maniera molto importante dalla pandemia, comportando automaticamente il rischio di dover procedere con dei licenziamenti.
A torto l'ufficio asserisce che le entrate dell'RI 1 sarebbero sempre garantite, a prescindere dal volume del lavoro svolto dai dipendenti, stante come vi siano i contributi versati dai soci e dall' __________. Di nuovo l'Ufficio si riferisce a torto al fatto che l'RI 1 non dispone di un proprio rischio aziendale, ciò che tuttavia (come evidenziato in precedenza) non costituisce un presupposto per poter beneficiare delle indennità per il lavoro ridotto ai sensi dell'art. 31 LADI.
È bene tenere presente come l'RI 1 abbia visto una riduzione delle entrate e di conseguenza si è trovata concretamente confrontata con il rischio di dover procedere a disdire i contratti in essere nel periodo di riferimento per la fattispecie.
La ricorrente, rientrando pacificamente nel campo di applicazione della clausola di rigore, ha pertanto diritto al riconoscimento delle indennità per il lavoro ridotto, giacché il ragionamento secondo cui l'aver generato (ciò che l'Ufficio ritiene essere) un utile nel periodo di riferimento comporti automaticamente l'esclusione del diritto all'indennità, non può in alcun modo essere condiviso.
Ciò che conta è la perdita di lavoro computabile, e meglio che sia dato il rischio di dover procedere con dei licenziamenti nell'immediato, rischio che nel caso concreto è dato, diversamente da quanto ha ritenuto l’Ufficio nella sua decisione su opposizione (…)
13.3. Secondo l’Ufficio, per i contratti di durata indeterminata non sussisterebbe alcun rischio di dover procedere con dei licenziamenti a breve (e nemmeno a medio) termine, giacché il termine di disdetta degli stessi è 6 mesi e unicamente per il 30 giugno. La prima data disponibile per disdire tali contratti sarebbe stata dunque il 30 giugno 2021. L’Ufficio ha inoltre considerato che l’RI 1 non avrebbe rispettato il proprio obbligo di riduzione del danno, in virtù delle nuove assunzioni effettuate e del fatto che ci si sarebbe dovuti adoperare per far eseguire nel limite del possibile il lavoro previsto pe i collaboratori neo assunti da personale già a beneficio del lavoro ridotto. L’agire dell’RI 1 avrebbe aumentato l’impatto della pandemia anziché diminuirlo.
13.4. Le motivazioni dell'Ufficio non prendono sufficientemente in considerazione le circostanze del caso concreto. In effetti, la stagione __________ dura dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per questo, i contratti a tempo indeterminato vengono sottoscritti con un termine di disdetta di 6 mesi per il 30 giugno dell'anno successivo, in modo che il diretto interessato possa iniziare la nuova (eventuale) futura attività in concomitanza con l'inizio della nuova stagione.
In pratica, i contratti dei collaboratori dell'RI 1 seguono il naturale andamento della stagione __________. Lo stesso dicasi per i contratti a tempo determinato sottoscritti con scadenza per il 30 giugno, e meglio al termine della stagione __________. Aggiungasi come la presenza di contratti a tempo determinato sia data dal costante circolo di collaboratori che si verifica nel settore, per cui anche l'importante presenza di tali contratti e le costanti assunzioni a tempo determinato dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo risultano insite nella natura dell'attività svolta dall'RI 1.
La ricorrente deve disporre di una serie di figure professionali (già menzionate in precedenza, punto n. 12.3), per adempiere ai requisiti della __________. Il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può contemporaneamente allenare i giovani __________.
La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più.
13.5. Posto come nella valutazione del diritto alle indennità per il lavoro ridotto debbano essere tenuti in considerazione anche le prospettive future e gli sviluppi strutturali del settore in questione, è chiaro che il rischio di licenziamento a livello __________ regionale può concretizzarsi, tenendo conto delle scadenze contrattuali summenzionate, tramite il mancato rinnovo, rispettivamente la mancata sostituzione dei dipendenti con contratto a tempo determinato. Diversamente da quanto sostiene l'Ufficio a riguardo, non era sostenibile che la ricorrente rinunciasse alle summenzionate assunzioni, poiché l'attività sarebbe risultata ampiamente (per non dire definitivamente) compromessa.
Come già si è detto infatti, per il buon funzionamento dell’RI 1 devono essere garantite alcune posizioni (come evidenziato al punto n. 12.3). (…)” (Doc. I pag. 13-15)
1.6. Nella sua risposta del 23 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.7. L’8 settembre 2021 l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha formulato alcune osservazioni (cfr. doc. V).
1.8. L’amministrazione, dopo aver ottenuto una proroga del relativo termine (cfr. doc. VI-VIII), ha preso posizione al riguardo il 30 settembre 2021 (cfr. doc. IX).
1.9. La parte ricorrente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie con lo scritto del 14 ottobre 2021 (cfr. doc. XI).
1.10. Il 21 ottobre 2021 la Sezione del lavoro (cfr. doc. XIII).
1.11. Il doc. XIII è stato trasmesso per conoscenza al patrocinatore dell’insorgente (cfr. doc. XIV).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto all’RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020.
Con il proprio ricorso l’RI 1, in via subordinata, ha chiesto, nell’ipotesi in cui questo Tribunale confermi il provvedimento del 27 maggio 2021, il condono delle indennità per lavoro ridotto concesse (cfr. doc. I pag. 19, consid. 1.5.).
Per quanto riguarda il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020, tuttavia, come anche indicato dalla parte resistente (cfr. doc. III pag. 6), l’insorgente non ha percepito indennità di lavoro ridotto a seguito di una decisione di riconoscimento che è poi stata riconsiderata, come invece per il lasso di tempo 12 marzo – 31 agosto 2020 (cfr. inc. 38.2021.38).
Inoltre è ad ogni modo la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).
Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 27 maggio 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. B).
Pertanto la domanda di condono relativa alla vertenza 38.2021.50 è irricevibile.
In relazione alla richiesta di condono concernente il periodo 12 marzo - 31 agosto 2021 si rinvia al consid. 2.1. della sentenza 38.2021.38 emessa in data odierna.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADIO e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
D4 Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
" (…)
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i
presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
" (…)
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”
Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”
(…)
2.6 Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”
Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:
" 2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021.
Nella Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 è stato, però, introdotto il nuovo p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
Né la Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, né la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021 hanno apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3, 2.6 e 2.6 a.
Nella “Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
" Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
2.4. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.5. Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dal suo Statuto, emerge che RI 1 è un’associazione ai sensi del Codice civile (art. 60 CC segg.) con sede a __________. È nata nel __________ con lo scopo __________. Dal mese di luglio 2020 l’RI 1 ha in gestione anche la squadra __________. La medesima costituisce, pertanto, il settore __________ delle squadre __________ e offre ai __________, a delle condizioni e in un ambiente ideali che possano favorire contemporaneamente una __________.
ll __________, dalla stagione 2019/20, si occupa pure di organizzare e di gestire, in accordo con la __________ e con __________, le squadre __________ (__________) delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 squadre __________ (__________) coinvolgendo così oltre __________ ragazzi/e e più di _________).
In un articolo pubblicato nel __________ il __________ ottobre 2019 è stato affermato che “il progetto __________ (…) è finanziato dalla Federazione e rappresenta l’anello di congiunzione fra il __________ e quello __________. È l’ultimo scalino prima di entrare nelle cosiddette __________” (__________).
RI 1 è riconosciuta dall’__________ e da __________ (cfr. doc. 6/8).
L’art. 4 dello Statuto, per quanto concerne i membri attivi, prevede che le società di __________ aventi sede nella regione di competenza della __________, e quelle di __________ autorizzate ad aver il __________ dall’__________, secondo le disposizioni di quest’ultima e della __________, sono membri attivi, la __________ ne ha facoltà (senza assoggettamento a obblighi contributivi). Altri membri che non hanno i requisiti appena indicati possono essere accettati solo con decisione unanime dei membri. __________, il __________ e il __________, in quanto membri fondatori, hanno diritto a rimanere membri a condizione che non retrocedano sotto la __________.
L’affiliazione all’RI 1 avviene automaticamente con la promozione in __________, rispettivamente, per le società di __________, con l’autorizzazione dell’__________ ad avere il __________, rispettivamente con la delibera unanime di tutti i membri (cfr. doc. 6/1).
I mezzi finanziari sono garantiti principalmente dall'__________ e dai __________ costitutivi e firmatari della convenzione che regge il __________; un'altra importante fetta di finanziamento viene invece assicurata tramite la ricerca di sponsorizza).
La quota annua a carico di un socio è pari a fr. __________.-- se è in __________, a fr. __________.-- se è in __________ e a fr. 1__________.-- se è in __________ (cfr. doc. 12D).
Ne consegue che attualmente il __________ versa l’importo di fr. __________.--, il __________ fr. __________.-- e l’__________ fr. 60'000.-- (cfr. doc. I pag. 11).
Per quanto attiene alle sponsorizzazioni, il __________, nel dicembre 2018, ha concluso un contratto con __________ per la pubblicità sulle __________ valido per le stagioni 2019/20, 2020/21 e 2021/22. Il prezzo è stato fissato in fr. __________.-- annui da versare a inizio stagione (cfr. doc. 6/9).
Le fonti di finanziamento complessive elencate dalla ricorrente (cfr. doc. 6/7; I pag. 10) sono in ogni caso le seguenti:
" __________ 15%
Tasse sociali 15%
Sponsorizzazioni 35%
Contributo __________ + __________ 7%
Contributo Soci 20%
Altre attività 8%”
Per la stagione 2019/20 il contributo __________ attribuito all’Associazione ammontava a fr. __________.--, oltre a una seconda rata che sarebbe stata corrisposta se giustificata (cfr. doc. 6/8).
I dipendenti dell’RI 1 svolgono essenzialmente le attività di allenatore, allenatore __________, preparatore fisico, fisioterapista, massaggiatore, segretario, direttore e responsabile tecnico (cfr. doc. 6/6).
L’RI 1, il 19 agosto 2020, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020 per tutta l’azienda con una perdita di lavoro probabile del 60%, a seguito delle difficoltà nell’adempiere a tutte le restrizioni imposte dall’UFSP a causa della pandemia COVID-19 (cfr. doc. 4; consid. 1.1.).
La Sezione del lavoro, dopo aver esperito degli accertamenti, il 18 dicembre 2020, ha sollevato opposizione in relazione al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° settembre al 31 dicembre 2020 (cfr. doc. 8; consid. 1.2.).
A seguito dell’opposizione interposta dall’RI 1 il 29 gennaio 2021 (cfr. doc. 11; consid. 1.3.), l’amministrazione, il 27 maggio 2021, ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il proprio provvedimento del 18 dicembre 2020, rilevando segnatamente che le misure adottate dalle autorità in relazione alla pandemia se, da una parte, hanno causato una riduzione delle entrate, dall’altra, hanno comportato delle minori uscite, ovvero dei risparmi.
La Sezione del lavoro ha altresì osservato che i dipendenti non sono stati esposti a un rischio immediato di licenziamento (cfr. doc. B, consid. 1.4.).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne il settore dello sport, l’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.
Il 2 settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).
L’art. 6 cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.
Inoltre è stato inserito l’art. 6e “Disposizioni particolari per il settore dello sport” che sancisce (cfr. RU 2020 4503):
" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:
a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni, ad eccezione delle competizioni;
b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:
1. in locali chiusi: se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza,
2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.
2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”
Al riguardo cfr. pure la Risoluzione 5696 emanata dal Consiglio di Stato il 10 novembre 2020.
L’11 dicembre 2020 è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).
Il nuovo tenore dell’art. 6e cpv. 1 è invece il seguente:
" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:
b. le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni:
L’art. 6e cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato il 18 dicembre 2020 con effetto dal 22 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5813):
" Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le competizioni sono vietate;
b. le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;”
Dal 1° marzo 2021 l’art. 6e prevede quanto segue:
" 1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:
a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;
b. le attività sportive senza contatto fisico che sono svolte all’aperto individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (cfr. RU 2021 110: modifica del 24 febbraio 2021)
Il 14 aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vige per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).
Secondo l’art. 6e in vigore dal 19 aprile 2021:
" 1 Sono ammesse le seguenti attività sportive:
a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;
b. le attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
1. all’aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria,
2. in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all’allegato 1 numero 3.1bis lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all’uso della mascherina facciale se è necessario per l’esercizio dell’attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all’allegato 1 numero 3.1quater e sono registrati i dati di contatto secondo l’articolo 5;
c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:
1. che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, e
2. che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l’attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell’altro sesso.
2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.” (RU 2021 213)
Con effetto dal 31 maggio 2021 per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).
Inoltre l’art. 6e è stato così modificato:
" 1 Le seguenti persone non sono soggette a restrizioni nello svolgimento di attività sportive, incluse le competizioni:
a. i bambini e i giovani nati nel 2001 o dopo;
b. gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale;
c. i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, lʼattività sportiva può avere luogo anche nella lega dellʼaltro sesso.
2 Allo svolgimento di attività sportive da parte di persone diverse da quelle di cui al capoverso 1 si applica quanto segue:
a. le attività possono essere svolte individualmente o in gruppi fino a 50 persone;
b. allʼaperto deve essere indossata una mascherina facciale o mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria soltanto se sono registrati i dati di contatto;
c. in luoghi chiusi devono essere rispettate le limitazioni della capienza di cui allʼallegato 1 numero 3.1bis lettera f, deve essere indossata una mascherina facciale e deve essere mantenuta la distanza obbligatoria; sono ammesse le deroghe seguenti:
1. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale se:
– è necessario per lʼesercizio dellʼattività, e
– gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettere a e b,
2. si può rinunciare allʼuso della mascherina facciale e al rispetto della distanza obbligatoria se:
– lo sport praticato presuppone il contatto fisico
– è svolto sempre in gruppi a composizione stabile di non più di quattro persone, e
– gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui allʼallegato 1 numero 3.1quater lettera c,
3. devono essere registrati i dati di contatto.
3 Per le attività di cui ai capoversi 1 lettera a e 2, per gruppi fino a cinque persone non vige lʼobbligo di elaborare un piano di protezione secondo lʼarticolo 4.” (RU 2021 300: modifica del 26 maggio 2021)
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).
2.7. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’RI 1 il 19 agosto 2020 il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Nel caso di specie, come indicato dall’amministrazione, non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.8.).
In effetti RI 1 è un’associazione ai sensi degli art. 60 CC e segg. il cui scopo è il raggruppamento in __________ della regione di competenza della __________ che partecipano alle varie competizioni nazionali __________ e dal mese di luglio 2020 __________.
Inoltre dalla stagione 2019/20 RI 1 si occupa pure dell’organizzazione e della gestione delle squadre __________ delle regioni __________ e __________ e dal 2021 sono state integrate 3 ______; consid. 2.5.).
I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).
Pertanto le associazioni private, dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.3.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).
Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance.”.
Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale. Il Consiglio federale ha osservato:
" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)
Nella presente fattispecie non è perciò di ausilio alcuno il riferimento della Sezione del lavoro (cfr. doc. B p.to 3) al parere fornito il 19 agosto 2020 dal Consiglio federale con cui ha proposto di respingere il postulato 20.3200 “Indennità per lavoro ridotto per le persone retribuite su base oraria che lavorano per privati” depositato dal Gruppo socialista il 4 maggio 2020. In effetti è vero che nello stesso il Consiglio federale ha indicato che “l'indennità per lavoro ridotto (ILR) è stata introdotta per le imprese che producono beni, forniscono servizi, sono direttamente in contatto con il mercato e assumono il proprio rischio aziendale. In assenza di un simile rischio, in genere non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento; pertanto, il versamento dell'ILR - il cui scopo è quello di mantenere i posti di lavoro - non è giustificato” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203200). È altrettanto vero, però, da un lato, che ciò è stato affermato nel contesto del postulato citato che si riferisce alle economie domestiche private (e non ad aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico), dall’altro, che è ad ogni modo stato precisato che in assenza di un rischio aziendale “in genere” non sussiste nemmeno un rischio di licenziamento, per cui non è stato escluso in modo assoluto.
Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin” in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (193)).
La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4 ottobre 2021, già menzionata sopra, questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Va, altresì, evidenziato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:
" In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).
Tale principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Infine questo Tribunale, in riferimento all’asserzione della parte resistente relativa al nuovo settore __________ che la ricorrente gestiva dal luglio 2020 secondo cui “anche aziende commerciali nuove o settori di esse, costituiti durante la pandemia senza poter dimostrare un adeguato periodo d’esercizio in piena autonomia, non possono essere ammessi al lavoro ridotto” (cfr. doc. B pag. 7), ritiene in ogni caso utile rilevare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.6.).
2.8. Nel caso di specie l’RI 1 ricorrente, nel 2020, oltre alle squadre __________, ha continuato a gestire pure le squadre __________ delle regioni __________ e __________ di cui aveva iniziato a occuparsi proprio nella stagione 2019/20 (cfr. consid. 2.5.).
Inoltre, come visto, l’insorgente dal luglio 2020, ossia in un periodo in cui in ogni caso in Svizzera vigeva la situazione particolare se
).
Dal giugno 2021 il __________ è in __________ (cfr. __________).
Le attività __________ sia dei bambini e dei ragazzi fino a 16 anni che dei giovani a partire dai 16 anni, nell’autunno 2020, non sono d’altronde mai state completamente soppresse (cfr. consid. 2.6.).
Dai numerosi contratti di lavoro agli atti (cfr. doc. 6/13) emerge, da un lato, che 12 contratti (per le funzioni di direttore e responsabile tecnico del __________; responsabile __________ e responsabile __________ per il partenariato __________; allenatori; allenatore __________; responsabile __________ __________; preparatore fisico; fisioterapista; segretario al 100%; segretario, responsabile marketing e comunicazione; doc. 6/13; 6/5; 6/6), ancora validi nel 2020, sono stati conclusi prima della pandemia, e meglio tra giugno 2017 e febbraio 2020.
Dall’altro, che tra il 20 aprile e il 30 giugno 2020 la ricorrente ha stipulato 32 contratti di lavoro in relazione alle figure professionali di allenatori, allenatori __________, assistenti allenatori, fisioterapisti, preparatori tecnici, di cui 6 di durata indeterminata dal 1° luglio 2020 (la cui eventuale disdetta può avere come unica data di validità il 30 giugno di ogni anno) e 26 di durata determinata dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021.
In particolare tre contratti di impiego riguardano funzioni (allenatore __________ e __________; preparatore atletico __________; allenatore assistente __________) concernenti la squadra __________.
L’insorgente medesimo ha del resto indicato che per __________ sono state create 5 nuove posizioni (cfr. doc. 10; consid. 1.4.).
Dal confronto tra l’elenco dei dipendenti nell’anno 2019 di cui all’”Avviso di salario per l’anno 2019” inviato all’IAS il 10 gennaio 2020 (cfr. doc. 6/5), la lista “Dipendenti __________ 2020-2021” (cfr. doc. 6/6) e i nuovi contratti di lavoro, si evince altresì che 12 dei 32 contratti conclusi da aprile 2020 si riferiscono a dipendenti che erano già attivi per l’RI 1 nel 2019.
Degli ulteriori 20 contratti di impiego 13 sono verosimilmente sostituzioni, ritenuto, da una parte, che nel 2019 risultavano complessivamente 37 dipendenti, mentre erano 44 nel 2020 (12 dipendenti con contratti conclusi prima della pandemia e ancora validi nel 2020 + 32 dipendenti con nuovi contratti conclusi da aprile 2020; cfr. doc. 6/5; 6/6; 6/13), per cui l’organico è aumentato ma non di 20 unità. Dall’altra, in quanto dei 37 dipendenti del 2019 24 erano ancora alle dipendenze dell’insorgente nel 2020, mentre i nominativi di 13 collaboratori non appaiono più nella lista dei dipendenti 2020.
L’aumento di personale a far tempo dal luglio 2020 risulta, quindi, essere di 7 dipendenti, fra i quali, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 7; consid. 1.5.), __________, __________ e __________ al beneficio di contratti di durata indeterminata (cfr. doc. 6/13).
A partire dal 2021 sono peraltro state integrate nell’RI 1 le squadre __________ che hanno cominciato la stagione __________ 2021/22 (cfr. consid. 2.5.; __________).
In simili condizioni, indipendentemente dalla questione di sapere se effettivamente, come fatto valere dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag. 4-5; III pag. 3-5), i provvedimenti varati dalle autorità in relazione alla pandemia hanno comportato per la ricorrente una notevole riduzione delle uscite finanziarie così da contenere la perdita d’esercizio – ritenuto comunque che i mezzi finanziari dell’Associazione sono garantiti principalmente dall’__________ e dai ____________________ costituitivi (__________) e che l’insorgente ha dichiarato che le eventuali perdite di esercizio “sono coperte dai soci fondatori” (cfr. doc. 5: domanda della parte resistente n. 15; 6/10; 6/2; consid. 2.5.) – RI 1 non presenta una perdita di lavoro tale da minacciare i posti di lavoro dei propri dipendenti, avendo esteso la propria attività e aumentato il numero dei propri dipendenti durante la pandemia.
In relazione al periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020 non è, perciò, dato il requisito della perdita di lavoro computabile (cfr. art. 31 lett. b e 32 cpv. 1 lett. a LADI; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021).
2.9. Ad ogni modo RI 1, nel lasso di tempo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, non aveva diritto a indennità per lavoro ridotto anche prescindendo dalla sussistenza o meno di una perdita di lavoro computabile. In effetti in casu decisiva è l’inesistenza per i propri dipendenti di un effettivo e immediato rischio di licenziamento (cfr. cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).
Al riguardo va rilevato che, conformemente a quanto peraltro asserito dalla parte ricorrente stessa (cfr. doc. 10; I pag. 9, 15), i club professionistici hanno l’obbligo di avere un __________ per ottenere la __________ che consenta loro di partecipare ai campionati di __________ e competizioni __________, di __________ e di __________ (cfr. art. 2-4; __________ __________; __________), e di svolgere dunque regolarmente la propria attività.
Inoltre per adempiere ai requisiti posti dall’__________ l’RI 1 ricorrente deve disporre di determinati collaboratori con specifiche competenze (responsabili tecnici, un certo numero di allenatori con determinate qualifiche, fisioterapisti, ecc.; cfr. __________ __________; doc. 12C).
Il TCA ritiene, di conseguenza, condivisibile l’affermazione dell’amministrazione secondo cui “proprio perché il mantenimento di un organico specifico con i profili richiesti è imprescindibile per l’esistenza dell’RI 1 e l’attività da ella proposta, i dipendenti interessati non incorrevano in alcun rischio di licenziamento” (cfr. doc. III pag. 5).
In proposito l’insorgente ha del resto asserito che “il personale alle dipendenze dell'RI 1 non può facilmente essere sostituito, come auspicato dall'Ufficio. A titolo esemplificativo, si segnala che un arbitro non può certo rimpiazzare un fisioterapista. L'allenatore della squadra __________, da parte sua, non può contemporaneamente allenare i giovani __________. La ricorrente deve poter avere alle proprie dipendenze un certo numero di persone per squadra, con certe formazioni, e non è possibile gestire liberamente questi aspetti, altrimenti non disporrebbe più delle qualifiche per il __________ e le squadre non giocherebbero più” (cfr. doc. I pag. 15).
Va poi osservato che i contratti di lavoro di durata indeterminata già esistenti precedentemente alla pandemia agli atti (cfr. consid. 2.8.) prevedono un termine di disdetta di sei mesi con quale unica data di validità il 30 giugno, tranne in un caso (funzione di segretario, responsabile marketing e comunicazione e allenatore __________) in cui è contemplato il preavviso di un mese nel primo anno, di due mesi dopo il primo anno e di tre mesi dopo 9 anni per la fine di un mese.
Anche i nuovi contratti di durata indeterminata conclusi dal maggio 2020 contemplano un termine di disdetta di sei mesi o comunque che la stessa può avere effetto unicamente il 30 giugno (cfr. doc. 6/13).
I contratti di durata determinata non prevedono alcuna possibilità di disdetta anticipata, ad eccezione di due relativi ai fisioterapisti secondo cui “la disdetta può essere data da ambo le parti con un preavviso di 3 mesi” (cfr. doc. 6/13).
Per inciso, riguardo ai contratti di durata determinata, è utile sottolineare - benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) e in casu non sia rilevante siccome il diritto alle ILR va comunque negato alla ricorrente (associazione parificabile, dal profilo del diritto o meno all’ILR, ai datori di lavoro di diritto pubblico; cfr. consid. 2.7.) in relazione a tutti i dipendenti, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro, in particolare perché gli stessi non erano esposti a un rischio concreto e immediato di licenziamento (cfr. consid. 2.7.) - che ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 lett. e LADI la perdita di lavoro non è computabile se riguarda persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (cfr. consid. 2.1.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006 consid. 2.2.).
Pacifica risulta la qualifica di contratti di lavoro di durata determinata quando gli stessi vengono stipulati non prevedendo alcuna clausola di disdetta anticipata (cfr. STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 4.3.2.; STF C 105/06 del 16 novembre 2006).
È vero che la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) all’art. 17 cpv. 1 lett. f, in vigore dal 19 dicembre 2020 (cfr. RU 2020 5821), enuncia che il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla LADI con riguardo al diritto all’indennità per lavoro ridotto e al versamento di tale indennità per le persone di cui all’articolo 33 cpv. 1 lett. e LADI.
E’ altrettanto vero, però, che l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) ha sì previsto all’art. 4 che “in deroga all’articolo 33 capoverso 1 lettera e LADI, una perdita di lavoro è computabile in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (…)”, tuttavia unicamente per il periodo 17 marzo - 31 agosto 2020 (RU 2020 877; RU 2020 1777; RU 2020 3569; STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3.1.; 4.4., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale).
Dal 21 gennaio 2021 il diritto all’ILR è stato nuovamente esteso, segnatamente, alle persone con un rapporto di lavoro di durata determinata se i provvedimenti disposti dalle autorità impediscono la piena ripresa dell’attività in azienda (cfr. art. 4 Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.033; RU 2021 16).
Cfr. pure la STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.8., già citata al consid. 2.7.
Anche le possibilità limitate di licenziamento a corto termine (per una parte dei contratti di lavoro perché prevedono, tranne in un caso, termini di disdetta di tre mesi (in due casi) o nella maggior parte di sei mesi per il 30 giugno, per la restante parte di contratti poiché duravano fino al 30 giugno 2021, cfr. consid. 2.8.) ostacolano, pertanto, la soppressione degli impieghi (cfr. DTF 121 V 362 consid. 3b, menzionata anche dalla parte resistente nella decisione su opposizione a pag. 5).
Questo Tribunale ritiene che non solo i dipendenti non erano esposti al rischio concreto e immediato di licenziamento, ma nemmeno l’esistenza stessa dell’RI 1 era minacciata, considerato, da un lato, l’interesse dei __________ (__________) ad assicurarne, ai fini segnatamente del mantenimento delle loro __________, la continuazione dell’attività. Dall’altro, il finanziamento dell’insorgente che è garantito principalmente dall'__________, dai __________, dalle sponsorizzazioni pubbliche e private (ad esempio __________; cfr. consid. 2.5.; 1.5.).
Per completezza in relazione ai quattro dipendenti della ricorrente già al beneficio della rendita AVS (cfr. doc. 6/7) giova rilevare che, come affermato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. B pag. 7), gli stessi non avrebbero in ogni caso diritto all’indennità per lavoro ridotto.
Ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. a LADI I lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno infatti diritto a un’indennità per lavoro ridotto se sono soggetti all’obbligo di contribuzione all’assicurazione contro la disoccupazione o non hanno ancora raggiunto l’età minima per l’obbligo di contribuzione nell’AVS (cfr. pure Prassi LADI ILR p.ti B24; B25).
L’asserzione ricorsuale secondo cui “potrebbe verificarsi che il __________ prenda in gestione direttamente il __________, lasciando di conseguenza fallire l’RI 1” (cfr. doc. I pag. 16) è peraltro una mera ipotesi non suffragata in ogni caso da alcun elemento concreto.
A proposito dell’affermazione secondo cui il diritto all’indennità per lavoro ridotto sarebbe dato se il partenariato del __________ fosse gestito direttamente dal __________ che è riconosciuto come azienda (cfr. doc. I pag. 10), il TCA si limita a osservare che, a prescindere da quale ente si occupi del __________, il diritto all’ILR è riconosciuto soltanto qualora siano ossequiati i relativi presupposti (cfr. consid. 2.2.).
Lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire l’esistenza dell’esercizio o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, già citata al consid. 2.8.).
2.10. Per quanto concerne la censura di disparità di trattamento in quanto “altre associazioni cantonali che raggruppano i migliori __________ dei rispettivi territori abbiano da parte loro ricevuto definitiva conferma del beneficio del lavoro ridotto" (cfr. doc. I pag. 17), va rilevato, in primo luogo, che, analogamente a quanto indicato dall’amministrazione (cfr. doc. B pag. 8), il principio della parità di trattamento (cfr. art. 8 Cost.; STF 8C_182/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 3.3., pubblicata in 143 I 1; STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6) ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e il principio della legalità ha comunque la preminenza su quello della parità di trattamento (cfr. STFA C 176/00 del 10 marzo 2003 c. 2.3.; DTF 124 IV 44 consid. 2c).
In secondo luogo, sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.; STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10.; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.
La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”.
Per quanto attiene al riferimento agli sportivi professionisti (cfr. doc. I pag. 17; V; XI), giova osservare che effettivamente la SECO nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 al p.to 2.11 relativo alle ILR per atleti professionisti la cui perdita di lavoro non può essere determinata con precisione ha indicato:
" Il diritto all’ILR per i giocatori di società sportive professionali può essere concesso per il periodo durante il quale non si possono giocare partite a causa di una perdita lavorativa pari al 100%. Invece, il diritto all’ILR è da negare in assenza di una perdita lavorativa o di almeno una perdita lavorativa determinabile dal momento in cui possono essere svolte attività preparatorie, come ad esempio gli allenamenti. Di conseguenza, ciò vale anche in caso di ripresa delle partite, indipendentemente dal fatto che gli spettatori siano ammessi o meno. In questi casi non è obbligatoria la riconsiderazione da parte del SC e la CD può respingere il conteggio mediante una disposizione a causa di una perdita lavorativa non determinabile.
Qualora sia consentita una parziale ripresa delle attività, cioè non appena sono consentiti gli allenamenti di squadra ma non si possono ancora giocare partite, occorre distinguere se le attività saranno effettivamente riprese parzialmente oppure no. Nel primo caso, il diritto all’ILR deve essere negato per la mancanza di una perdita lavorativa determinabile. Nel secondo caso, invece, tale diritto può essere rivendicato se la società sportiva può dimostrare in modo plausibile che le misure imposte non possono essere attuate in modo ragionevole o che le perdite in caso di ripresa sarebbero superiori a quelle riportate durante la sospensione temporanea e quindi vi è il rischio di un’imminente perdita di posti di lavoro.”
Il p.to 2.11 è rimasto invariato nelle Direttive “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” seguenti, in particolare del 27 agosto 2020, del 30 ottobre 2020, del 20 gennaio 2021, del 19 marzo 2021, del 20 aprile 2021 e del 30 giugno 2021.
Il p.to 2.11 è stato abolito nella “Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service /publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
In merito al valore delle direttive cfr. consid. 2.4.
Come rilevato dalla parte resistente (cfr. doc. IX), i beneficiari contemplati al p.to 2.11 della Direttiva citata sono, tuttavia, gli atleti professionisti che esercitano attività a favore di una società sportiva a titolo oneroso su base contrattuale.
L’RI 1 ricorrente non dispone, invece, di giocatori professionisti e, in effetti, i dipendenti per i quali sono state richieste le indennità per lavoro ridotto sono figure professionali (allenatori, fisioterapisti, ecc.) distinte dai giocatori.
Ne discende che in casu il p.to 2.11 della Direttiva “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” non si rivela, in ogni caso, applicabile.
La censura di disparità di trattamento formulata dall’insorgente non può, dunque, essere accolta.
2.11. In considerazione di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione la Sezione del lavoro ha negato il diritto a indennità per lavoro ridotto all’RI 1 per il periodo 1° settembre - 31 dicembre 2020.
Di conseguenza la decisione su opposizione del 27 maggio 2021 deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 28 giugno 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti