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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 20 gennaio 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 18 gennaio 2021 emanata da |
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Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 18 gennaio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (in seguito: UMA) ha confermato la decisione del 17 agosto 2020 (cfr. doc. 3) ed ha respinto la richiesta di RI 1 di ottenere un sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 23 marzo 2020 in quanto il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio.
Al riguardo l'amministrazione si è così espressa:
" (…)
4. L’Ufficio delle misure attive ha proceduto alla verifica nel sistema informatico TCS della distanza chilometrica tra il luogo di domicilio e il nuovo luogo di lavoro (__________/__________) evidenziando km 49 con un tempo di percorrenza di 50 minuti.
5. In conformità alle disposizioni emanate dal Seco in materia di sussidi dell’assicurazione disoccupazione, non può tenere in considerazione le motivazioni elencate nell’opposizione in quanto il presupposto della distanza chilometrica non risulta essere soddisfatto.” (Doc. A)
1.2. Contro questa decisione l'assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale chiede che venga riconosciuto il diritto alle prestazioni “tenendo in considerazione che nel precedente periodo quadro, in base agli stessi articoli di legge, il sussidio è stato concesso (v. allegato)” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta di causa del 10 febbraio 2021 l'UMA propone di respingere il ricorso, rilevando in particolare:
" (…) Le spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS) sono un provvedimento del mercato del lavoro previsto dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) destinato alle persone disoccupate che adempiono cumulativamente in buon sostanza alle seguenti condizioni:
a) il nuovo posto di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio (distanza tra domicilio e nuovo lavoro superiore ai 50 Km oppure raggiungibile in oltre un’ora con un veicolo privato);
b) subire una perdita finanziaria rispetto all’occupazione precedente l’iscrizione in disoccupazione;
c) le spese cagionate dalla nuova occupazione devono essere maggiori rispetto a quelle cagionate nell’occupazione precedente l’iscrizione in disoccupazione.
Secondo la Prassi LADI PML L20 in caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informatico come Twixroute.
L’UMA utilizza il programma informatico TCS.
Nello specifico la signora RI 1 non può beneficiare delle spese di pendolare o soggiornante settimanale (SPSS) perché tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro vi è una distanza di 49 km e un tempo di percorrenza con mezzo privato di 50 minuti.” (Doc. III)
1.4. L’11 febbraio 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 15 febbraio 2021 l’assicurata ha inviato al TCA uno scritto del seguente tenore:
" (…) Il tempo di percorrenza da __________ a __________, secondo il sistema informatico TCS è di 50 minuti, nulla da dire se la viabilità tra __________ e __________ fosse fluida, ma come già espresso la realtà sul territorio è ben diversa e conosciuta e spesso dibattuta dalle autorità competenti.
Richiedo che il sussidio mi venga concesso in quanto, come già trasmesso in allegato il 20 gennaio 2021, nel periodo quadro precedente (2019) lo stesso Ufficio delle misure attive lo ha concesso.” (Doc. V)
Il 17 marzo 2021 l’UMA al riguardo si è così espresso:
" La decisione inerente il periodo quadro precedente (2019) indicata nella lettera del 15.02.2021 della signora RI 1 è stata emessa da un collaboratore ora in pensione.
Abbiamo constatato che la decisione del 2019 è stata emessa erroneamente come accolta.
Al momento di esaminare la decisione per la domanda di SPSS pervenuta in data 07.07.2020, abbiamo considerato il caso come a sé stante, facendo astrazione di quanto deciso precedentemente.” (Doc. VIII)
Su richiesta del TCA, l’UMA ha pure trasmesso il dettaglio stradale del TCS per la tratta __________-__________ da cui risultano in particolare i seguenti dati:
" (...)
Sommario
Distanza: 48 km
Durata: 44 min
Generalmente: 36 min
(…)” (Doc. VIII1)
Il 22 marzo 2021 questo Tribunale ha assegnato all’assicurata un termine di 10 giorni per inoltrare osservazioni scritte (doc. IX).
La ricorrente il 29 marzo 2021 ha in particolare rilevato:
" (…) L’incaricato non ha emesso erroneamente la decisione in quanto c’erano tutti i presupposti per il sussidio (v. calcolo decisione 2019 già trasmessa il 20.02.21).
Per quanto riguarda il calcolo del tragitto __________ – __________ simulato dal TCS non tiene in considerazione il traffico reale ma si base unicamente calcolando i chilometri e la media dei limiti di velocità.
In base art. 68 cpv. 1 lett. a LADI l’assicurato può raggiungere il luogo di lavoro dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre, ma come da sempre sostenuto il tempo di percorrenza, causa il forte traffico tra __________ e __________ non potevo raggiungerlo in 1 ora ma bensì con una media giornaliera di 1 ora e 15 minuti.
Richiedo pertanto il sussidio venga concesso.” (Doc. X)
Il 9 aprile 2021 l’UMA ha comunicato al TCA di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. XII).
Su richiesta del TCA, il 12 aprile 2021 l’UMA ha trasmesso la precedente richiesta della ricorrente (cfr. doc. XIV+1-2).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.
Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).
Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.
Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):
" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.
Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"
Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; A Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; B. Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schultess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.
Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:
" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.
1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
a. non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e
b. hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.
2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo
3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."
Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la revisione dell'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001 (cfr. FF 2001 p. 1967 seg.), si è al riguardo così espresso:
" Tutti i presupposti del diritto sono riuniti in un unico articolo. Per questo motivo gli articoli 68 e 71 sono fusi in un solo articolo.
La nuova lettera b del capoverso 1 sostituisce il capoverso 2. I sussidi per le spese di pendolare e di soggiornante settimanale possono essere versati solo nella misura in cui, a cagione del lavoro esterno, l'assicurato subisca perdite finanziarie rispetto alla sua ultima attività. La definizione di «ultima attività» va quindi intesa ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1. Il guadagno assicurato di riferimento è pertanto quello conseguito grazie a una prestazione lavorativa prima di entrare in disoccupazione.
Le persone esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione non hanno quindi diritto a questi sussidi.
I capoversi 2 e 3 sostituiscono l'articolo 71" (p. 2014)
La terza revisione della LADI ha quindi reso più restrittivo il diritto ai sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali nel senso che, a differenza di quanto accadeva in precedenza (cfr. D. Cattaneo, op. cit., p. 501 e 372-385), le persone che sono esonerate dal periodo di contribuzione non hanno diritto a questa prestazione (cfr. STCA 38.2007.20 del 4 luglio 2007).
L'art. 91 OADI, nella versione in vigore dal 1° aprile 2011, stabilisce che:
" il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell'assicurato qualora:
a. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
b. l'assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre."
Sulle misure di mobilità geografica, D. Cattaneo (op.cit., pag. 486-489) sottolinea quanto segue:
" 816. Compte tenu du fait que «dans une économie libérale il n'est pas possible d'imposer à un travailleur de changer de région pour y occuper un emploi libre» (BOIS), la loi ne peut que prévoir des «incitations» à la mobilité géographique. Cette mesure, «qui peut contribuer à mieux tirer parti des réserves de travail qui existent» (CONSEIL FEDERAL) et à combattre le chômage frictionnel (GERHARDS), est encouragée, dans le système de la LACI, par l'attribution de certaines prestations aux travailleurs auxquels il n'a pas été possible d'assigner un travail convenable dans la région de domicile (cf. chapitre 6, section 2: Emploi hors de la région de domicile; art. 68-71 LACI).
817. Les mesures de mobilité géographique, qui ont un caractère individuel, consistent dans le versement d'une indemnité pour les frais de déplacement quotidien (art. 68 al. 1 let. A LACI) et d'une contribution aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires 8art. 68 al 1 let. b LACI) aux travailleurs «auxquels il n'a pas été possible d'attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile et qui ont accepté un emploi hors de celle-ci pour ne pas tomber au chômage ou y rester».
Le CONSEIL FEDERAL a précisé dans son message que «l'expression «région de domicile» veut bien dire que ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, par exemple, seul un emploi a été trouvé dans une localité voisine du lieu de domicile. Cette notion sera donc à préciser dans l'ordonnance».
L'art. 91 OACI a donc délimité la notion de «région de domicile».
Selon cette disposition, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsqu'«il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci l'excède pas 30 kilomètres tarifaires» (lettre a) ou «l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une demi-heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer» (lettre b).
818. Notre exécutif a affirmé dès le début que «l'encouragement de la mobilité géographique pose plus de problèmes que celui de la mobilité professionnelle» car il peut «aboutir à dépeupler certaines régions et à renforcer la concentration démographique et économique déjà excessive dans d'autres régions, c'est-a-dire à provoquer un conflit avec les objectifs de la politique régionale».
Pour tenir compte de cet aspect, on a ainsi élaboré une législation avec un nombre de mesures extrêmement limité, dans laquelle, en outre, «le versement des prestations dépend de conditions strictes» et où «il incombe â l'autorité cantonale de décider de l'octroi de prestations» (CONSEIL FEDERAL).
GREBER, après avoir souligné que la prévention du chômage et la réadaptation à l'emploi doivent être conçues comme des prestations du régime, observe «qu'il convient d'user avec prudence de la mobilité géographique pour tenir compte des habitudes de vie et pour éviter une concentration économique excessive dans certains centres».
GERHARDS motive aussi la conception restrictive pour des raisons d'ordre sociologique et même socio-politiques liées au fonctionnement de notre système démocratique.
L'OFIAMT remarque, avec raison, que l'importance du conflit d'objectifs entre politique du marché du travail et politique régionale, bien que possible, ne doit pas aujourd'hui être surestimée, compte tenu de l'efficacité limitée des mesures de la LACI visant à promouvoir la mobilité géographique des assurés. TSCHUDI relève d'ailleurs que ces mesures sont peu utilisées en pratique.
819. Toutefois, pour tenir compte de ces objectifs également importants, la doctrine (cf. GERHARDS) et la jurisprudence ont explicitement affirmé qu'il est préférable de promouvoir la mobilité professionnelle dans la région de domicile plutôt que d'obliger l'assuré à quitter cette région pour retrouver un travail.
Par exemple, dans les arrêts Z. SA et Sch. SA le TFA a affirmé:
« Au demeurant, la jurisprudence (ATF 112 V 253, 111 V 404 consid. 2; DTA 1987 N° 3 p. 46 consid. 3b) a eu l'occasion de relever le caractère prioritaire de la mobilité professionnelle dans la région de domicile par rapport à l'allocation – subsidiaire – des indemnités et contributions aux frais de déplacement et de séjour (voir aussi Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversichrungsgesetz (AVIG), Tome II, p. 670 ss.).»"
A proposito della regione di domicilio, B. Rubin (op.cit. pag. 499-500), si è così espresso:
" 9 Notion de région de domicile. – Ce n'est que si l'emploi est situé hors de la région de domicile qu'une contribution peut se justifier. La notion de domicile est calquée sur celle de l'art. 8 al. 1 let. c LACI (SVR 1997 ALV p. 314). Sur cette notion: 8 N 7 ss.
10 Selon l'art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l'assuré lorsque:
- il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n'excède pas 50 kilomètres tarifaires (let. a); ou
- l'assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d'un véhicule privé dont il peut disposer (let. b).
Le 1er avril 2011, le Conseil fédéral a étendu la notion de région de domicile et a ainsi restreint l'accès à la mesure (N 4 ci-dessus). Il ne faudrait pas que la notion de région de domicile s'étende encore davantage car c'est le principe même de l'encouragement à la mobilité géographique qui serait alors remis en question.
11 Le seul fait que le lieu de travail et le lieu de domicile soient à une heure de route (let. b ci-dessus) ne suffit pas pour considérer que l'emploi est dans la région de domicile. Encore faut-il que l'assuré puisse disposer d'un véhicule privé. Dans ce cadre, il faut tenir compte, le cas échéant, du fait que le véhicule est par exemple déjà utilisé pour des raisons impérieuses par le conjoint éventuel.
Les logiciels routiers peuvent donner une indication concernant les temps de déplacement.
Toutefois, ils ne sauraient servir de références absolues. Ce sont les circonstances concrètes et effectives qui sont déterminantes. Il faut par exemple tenir compte de travaux éventuels ou d'encombrements aux heures de pointe, ainsi que de la vitesse maximale du véhicule utilisé."
Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della regione di domicilio, prevedono che:
" L18 Il luogo di lavoro si trova al di fuori della regione di domicilio
dell'assicurato se tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio esiste un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico (treno, bus, ecc.) per un tragitto superiore ai 50 km, oppure se l'assicurato non può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un'ora mediante un veicolo (art. 91 OADI a contrario), a condizione che l'assicurato ne possegga uno.
L19 Se i chilometri non possono essere determinati, sebbene vi sia un mezzo di trasporto pubblico a disposizione, occorre basarsi sulla durata effettiva del tragitto, in analogia con l'art. 91 lett. b OADI.
L20 In caso di utilizzazione di un veicolo privato, la durata del tragitto è calcolata stimando la durata media del percorso. La durata del percorso e la distanza possono essere determinate utilizzando un programma informativo come Twixroute."
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77 ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che:
" Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministrati, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)."
2.2. In una sentenza 38.2014.72 del 4 marzo 2015 il TCA ha stabilito che la nuova occupazione si trovava nella regione di domicilio, rilevando:
" (…) Nella presente fattispecie, il tragitto tra X. e Y. può essere effettuato mediante l'utilizzo di mezzi pubblici (treno).
Dalla documentazione fornita dall’UMA emerge inoltre che la distanza tra X. e Y. è di 39 km. (cfr. dettaglio stradale del TCS, doc. V1).
Infine, il tempo di percorrenza in treno da Y. a X. è di 51 minuti e quello fra X. e Y. è di 50 minuti (cfr. orario FFS consultabile in www.sbb.ch).
Occorre dunque concludere che il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio ai sensi dell’art. 90 lett. a OADI (cfr. in particolare il punto L19 delle direttive della SECO riprodotto al consid. 2.2).
A ragione, con la decisione su opposizione del 12 novembre 2014, l’UMA ha pertanto negato a Z. il diritto alle indennità per pendolare. (…)”
2.3. Nella presente fattispecie, dai dati forniti dell’UMA emerge che utilizzando il sistema informatico del TCS il tratto tra il luogo di domicilio e il luogo di lavoro può essere percorso con un’auto privata in meno di cinquanta minuti (cfr. consid. 1.4).
Di conseguenza, a ragione, l’amministrazione ha negato all’assicurata il diritto alle prestazioni richieste in quanto il luogo di lavoro si trova ancora nella regione di domicilio secondo l’art. 91 lett. b OADI (cfr. consid. 2.1).
A nulla di diverso può portare la circostanza che, in una precedente occasione, siano state accordate le prestazioni all’assicurata ritenendo erroneamente che il luogo di lavoro fosse fuori dalla sua regione di domicilio.
Sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
2.
In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità.
3.
Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina).
4.
A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”
Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6.
Alla luce di quanto appena esposto, siccome l’UMA non ha instaurato una prassi contraria alla legge, l’assicurata non può pretendere anche in questa occasione il versamento delle prestazioni erroneamente riconosciutele nel 2019, quando ha lavorato presso il medesimo datore di lavoro (cfr. doc. XIV+1-2).
La decisione su opposizione del 18 gennaio 2021 deve pertanto essere confermata.
2.4. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è del 20 gennaio 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti