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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 24 giugno 2021 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 20 luglio 2018 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha ordinato alla RI 1 di restituire la somma di fr. 157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite da febbraio a ottobre 2017, essendo emerso da una sua verifica che l’azienda non aveva instaurato alcun controllo del tempo di lavoro, per cui non era possibile accertare l’esistenza e l’ampiezza della perdita di lavoro dovuta al lavoro ridotto (cfr. doc. 8).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 13 dicembre 2018. La SECO ha in particolare rilevato:
" (…) La società RI 1 non dispone di un sistema di controllo del tempo di lavoro che permetta di stabilire con precisione le ore lavorate dai suoi dipendenti nei loro giorni di presenza. La consegna regolare del modulo “Rapporto sulle ore perse per motivi economici” non dispensa l’azienda dall’obbligo di istituire un controllo autentico delle ore effettivamente lavorate (DTFA B-8093/2020 del 16 giugno 2011, consid 3). Questo modulo non soddisfa il requisito di un controllo delle ore di lavoro da parte dell’impresa secondo l’articolo 46b capoverso 1 OADI (DTF C 260/2000 del 22 agosto 2001, consid. 2b), poiché serve unicamente per conteggiare le ore non lavorate. “Il totale delle ore perse alla fine del mese non permette di rendere sufficientemente controllabile la perdita di lavoro”.” (cfr. doc. 9)
1.2. Il ricorso interposto dalla RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, contro la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 è stato respinto dal Tribunale amministrativo federale (TAF) con sentenza B-269/2019 del 31 marzo 2020, cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione su opposizione del 24 giugno 2021 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 27 gennaio 2021 (cfr. doc. A2), con cui alla RI 1 in liquidazione (dal maggio 2020; cfr. estratto RC reperibile al sito www.zefix.ch) era stato rifiutato il condono dell’importo di fr. 157'139.75 domandato il 2 giugno 2020, tramite l’avv. RA 1 (cfr. doc. 11), non essendo realizzato il presupposto della buona fede.
A motivazione del proprio provvedimento l’amministrazione ha osservato:
" (…) si osserva come nelle decisioni dell'UG concernenti l'indennità per lavoro ridotto del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017, rispettivamente 31 agosto 2017, si rammentasse al datore di lavoro che Per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore), che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare (cfr. "Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto").
Inoltre, nei formulari Domanda d'indennità per lavoro ridotto inoltrati alla Cassa disoccupazione nei periodi in questione, è menzionato che non hanno diritto all'indennità i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile.
Del resto, già nel Preannuncio di lavoro ridotto, ingresso, il datore di lavoro viene esortato a leggere - prima di compilare il modulo - l'Info-Service "Indennità per lavoro ridotto", ove risultano essere riportati, ai punti 6 e 7, le surriferite precisazioni.
Alla luce di dette informazioni riguardanti i presupposti del diritto alle indennità per lavoro ridotto da una parte e della mancanza nella propria azienda di una registrazione precisa delle ore lavorative prestate dall'altra, l'opponente, facendo uso della necessaria attenzione, avrebbe dovuto informarsi per sapere se il suo sistema di rilevazione del tempo di lavoro - ovvero la sola produzione del "rapporto sulle ore perse" - garantisse un controllo sufficiente. Avendo omesso qualsiasi accertamento al riguardo essa si è resa colpevole di una negligenza grave, motivo per cui manca un presupposto per la concessione del condono (cfr. DLA 2002 nr. 37 consid. 4b).
5.4
Si contestano inoltre integralmente le censure sollevate dal rappresentante relative all'operato della Sezione del lavoro, circa le responsabilità dell'amministrazione nel non aver verificato o reso attento il datore di lavoro della corretta compilazione di formulari. Al proposito si rimanda a quanto statuito dal Tribunale federale amministrativo, con sentenza del 31 marzo 2020 (cfr. TAF B-269/2019) che si è così espresso al p.to 3.3.5:
"(...)Come si è visto, il requisito della sufficiente controllabilità e verificabilità del tempo di lavoro risulta» dagli artt. 31 cpv. 3lett. a LADI e 46b cpv. 1 OADI, per cui si può ragionevolmente presumere che sia conosciuto. Oltre a ciò, i datori di lavoro vengono resi attenti a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro.
In concreto, il datore di lavoro è tenuto ad annunciare all'ente cantonale, tramite l'apposito formulario "Preannuncio di lavoro ridotto", la prevista introduzione dell'orario ridotto. Nel predetto formulario si prega il richiedente espressamente di leggere l'Info-service "Indennità per lavoro ridotto" prima di compilarlo. Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8G_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF 8-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, 8-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., 8-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e 8-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3).
Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch. SECO - Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). In più, come segnalato dalla SEGO, anche le decisioni dell'ente cantonale concernenti /'indennità per lavoro ridotto, segnatamente la decisione della Sezione del lavoro del 7 giugno 2017 (cfr. doc. 5 degli atti preliminari), fanno un esplicito riferimento all'lnfo-Service e inoltre riportano alla voce "Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" che "Per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbrature, rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare". Questo testo coincide ampiamente con le spiegazioni riportate al numero 7 dell'lnfo-Service (pag. 8) (...)".
Nella riferita sentenza del 30 marzo 2021, il Tribunale federale amministrativo ha poi statuito al p.to 3.3.6 che:
"(...) In base ai disposti di legge menzionati e alle informazioni rivolte espressamente al datore di lavoro si conclude che l'ente cantonale e la cassa disoccupazione nell'ambito di una domanda di indennità per lavoro ridotto possano presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non debbano verificarlo loro stessi. In questo contesto, il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_ 469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V380 consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. "sentenza del TF 8C_ 469/2011 consid. 6.2. 1.2) (...)".
6.
Pertanto, non essendo adempiuto uno dei presupposti cumulativi contemplati dai combinati disposti di cui agli articoli 25 LPGA e 4 OPGA (buona fede), la domanda di condono presentata non può essere accolta già per questo motivo. Lo scrivente Ufficio può dunque prescindere dall'esaminare la questione di sapere se la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse cagionerebbe per l'opponente un grave rigore economico. (…)” (Doc. A1)
1.4. Contro la decisione su opposizione del 24 giugno 2021, il 23 agosto 2021 la RI 1 in liquidazione, sempre patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto:
" I. In via principale: il ricorso è accolto per nullità (ex tunc) della decisione del 27 gennaio 2021 (doc. 2)
II. In via subordinata: il ricorso per la richiesta di condono (…) è accolto.” (cfr. doc. I pag. 9).
A sostegno delle proprie pretese ricorsuali la parte ricorrente ha dapprima fatto valere, con riferimento a una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) 52.2015.49 del 21 ottobre 2015, che la decisione formale del 27 gennaio 2021 è nulla ex tunc, in quanto firmata da un solo collaboratore della Sezione del lavoro non in possesso della necessaria delega, ciò in violazione del Regolamento sulle deleghe delle competenze decisionali (cfr. doc. I pag. 1-4).
Inoltre, riguardo al presupposto della buona fede per il riconoscimento del condono, l’avv. RA 1, per conto dell’insorgente, ha addotto:
" (…) Giusta l'articolo 3 cpv. 1 CCS "quando la legge fa dipendere un effetto giuridico dalla buona fede di una persona, la buona fede si presume".
Il capoverso 2 precisa poi che "nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui".
Secondo la Sezione del lavoro non esiste buona fede, alludendo di conseguenza al capoverso 2.
Certo, è appurato che il conteggio delle ore non è stato preso correttamente. La SECO non ha imputato intenzionalità. Trattasi dunque di una questione formale, poiché i requisiti di merito per l'ottenimento delle indennità erano dati.
Se, tuttavia, la Cassa avesse effettuato correttamente i propri doveri (e la Sezione del lavoro i dovuti controlli sulla Cassa!), ci si sarebbe accorti subito quanto ha visto (solo) la SECO.
Sotto questo contesto la negligenza delle preposte autorità è stata ben più grave, dacché è lecito chiedersi se non vi siano altri casi del genere.
La ricorrente poteva bene ritenere di avere effettuato tutto correttamente, alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione del lavoro e del bonifico per tutti i mesi delle indennità.
Detto altrimenti: come avrebbe potuto la ricorrente avvedersi di un requisito "irregolare", se neppure le autorità amministrative se sono accorti?
La potenziale negligenza imputabile (art. 3 cpv. 2 CCS) per negare la buona fede è dunque ampiamente sanata dall'agire (rispettivamente: non-agire) delle autorità.
Se le autorità amministrative avessero lavorato rispettando le direttive avrebbero richiamato subito all'ordine la ricorrente, se del caso formulando un termine per riparare alla (involontaria) mancanza.
Nella peggiore delle ipotesi la ricorrente si sarebbe dovuta imputare il primo mese, ma non di certo quelli successivi: infatti, un lavoro corretto delle autorità avrebbe immediatamente permesso alla ricorrente di correggere il tiro.
Il problema è che le autorità non hanno saputo o voluto controllare nulla. E questo in deroga alle proprie responsabilità di ente pubblico (v. anche doc. 7).
A seguito:
- dell'inoltro dell'intera corpulenta documentazione
- della conferma della Cassa e della ripetuta decisione (cresciute in giudicato; doc. 4-6) della Sezione del lavoro che tutto fosse a posto
- del successivo versamento dell'indennità dopo l'ulteriore verifica (doc. 7),
la ricorrente era da considerarsi ben protetta dalla presunzione (articolo 3 cpv. 1 CCS) che tutto fosse a posto, rispettivamente regolare secondo le centinaia di pagine di direttive e circolari.
5.
È evidente che alla Sezione del lavoro disturba dovere ammettere un errore o aprire un'inchiesta a sapere come mai siano state violate le direttive di controllo (doc. 7) prima di consegnare le chieste indennità.
Ed è per questo che nella prima decisione ha tentato di fuorviare il tema tramite un funzionario neppure abilitato a firmare (doc. 2-3), mentre in sede di decisione su opposizione (doc. 1) ha tentato di scaricare (e solo alla ricorrente!) la comoda argomentazione di una mancata buona fede, omettendo di verificare la ben più grave mancanza delle autorità e giustificando una improbabile "sanatio" di una decisione nulla ex tunc per difetto di potere di firma (STCA 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 in re C.; nonché il Regolamento sulle deleghe delle competenze decisionali e il Regolamento sulle funzioni e classificazioni dei dipendenti; RL 172.200 e RL 173.310).
6.
L'istruttoria porterà per forza di cose il preposto funzionario della Cassa e pure il signor __________ (sezione del lavoro: doc. 4-6) a deporre sulla tematica del versamento dei soldi per diversi mesi, senza nulla eccepire e in dimostrato controllo insufficiente. Lo stesso dicasi per il funzionario signor __________ che ha firmato una decisione in palese violazione dei disposti sulle firme (doc. 3).
Fatto sta che l'agire delle autorità cantonali tutela la buona fede della ricorrente, la quale non poteva assolutamente pensare che la Sezione del lavoro e - soprattutto - la Cassa non effettuassero i controlli di legge e dettati dalle direttive federali.
Se la Cassa avesse lavorato correttamente (o la Sezione del lavoro indicato che qualcosa non tornava a seguito delle loro verifiche della documentazione), al più tardi con la prima mensilità si sarebbe accorta della situazione, permettendo alla ricorrente di correggersi subito (per il primo mese) e pro futuro (nei mesi successivi): cosa che non ha fatto.
Nessun cittadino o azienda può ritenere a priori che un'autorità non espleti il proprio dovere di controllo, dacché la buona fede (art. 3 cpv. 1 CCS) viene ampiamente sanata.
L'agire corretto delle autorità avrebbe permesso di salvaguardare i mesi successivi, dacché gli importi non sarebbero stati "irregolari"; viceversa, concedendo un termine anche breve per correggersi, la ricorrente avrebbe potuto anche salvare il primo mese.
Dacché il condono è giustificato a seguito degli errori - ben più gravi - delle autorità amministrative, benché cerchino di negarlo (v. doc. 7 in particolare).” (Doc. I pag. 7-9)
1.5. Nella sua risposta del 14 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 15 settembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
2.1. Questa Corte rileva innanzitutto che la parte ricorrente ha postulato l’accoglimento del ricorso per nullità della decisione formale del 27 gennaio 2021 con la quale la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 in liquidazione il condono della somma di fr. 157'139.75, in quanto firmata da un solo collaboratore senza la necessaria delega (cfr. doc. I; consid. 1.4.).
Al riguardo va osservato che è vero che il Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali adottato dal Consiglio di Stato all’art. 3, relativo alla firma delle decisioni, prevede:
" Il diritto di firma è regolato come segue:
a) con firma collettiva a due del funzionario che ha istruito la pratica o del suo sostituto, e del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione o del suo sostituto;
b) con firma individuale del funzionario dirigente responsabile dell'unità cui è attribuita la competenza di decisione, o del suo sostituto se lo stesso funzionario ha istruito la pratica o in altri casi stabiliti dal Dipartimento per giustificati motivi;
c) senza firma per le decisioni individuali emanate in grande numero tramite procedure automatizzate (notifica di tassazione, imposta di circolazione, ecc.).”
È altrettanto vero, tuttavia, che di massima la firma non è presupposto di validità delle decisioni in ambito del diritto delle assicurazioni sociali rese in forma scritta quando la legge oltre a prescrivere la forma scritta del provvedimento, non ne domanda espressamente la firma da parte dell'organo che emana l'atto amministrativo (cfr. STF 8C_434/2019 dell’8 ottobre 2019 consid. 2; DTF 112 V 87).
In particolare il dovere di firma di una decisione non deriva dal principio secondo cui un provvedimento debba essere emesso in forma scritta (cfr. art. 49 LPGA; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4. Edizione, 2020, n.57 ad art. 49 pag. 894).
Il TF, nella sentenza 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000, pubblicata in DTF 127 I 44, al consid. 3b, non pubblicato, ha peraltro affermato che “Nach Lehre und Rechtsprechung ist die Unterschrift nicht von Bundesrechts wegen Gültigkeitserfordernis für eine Verfügung, solange das anwendbare Recht nicht ausdrücklich eine Unterschrift verlangt (BGE 112 V 87 E. 1; 105 V 248 E. 4 S. 251 ff.). Das Fehlen einer vorgeschriebenen Unterschrift führt zudem in der Regel nicht zur Nichtigkeit, sondern höchstens zur Anfechtbarkeit der Verfügung (Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. , Zürich 1998, S. 131 Rz. 365; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basel/Frankfurt 1990, S. 104, 283). Dies gilt zumindest dann, wenn sie anstatt von zwei nur von einer Person unterzeichnet wurde (Rhinow/Krähenmann, a.a.O., S. 120 f.).”
In proposito cfr. pure STCA 30.2015.19 del 2 dicembre 2015 consid. 2.4.
In concreto la decisione del 27 gennaio 2021 è stata firmata da __________, ispettore dell’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, che risulta aver istruito la pratica (cfr. doc. A2; A1; 13).
Ritenuto che nel settore del diritto delle assicurazioni sociali la firma di una decisione non è una condizione di validità della stessa, il provvedimento emanato il 27 gennaio 2021 non risulta censurabile dal profilo formale.
Ad ogni modo, anche volendo considerare, per ipotesi di lavoro, viziato tale atto, non va dimenticato che la decisione il cui rimedio di diritto è l’opposizione (cfr. art. 52 LPGA) viene sostituita dalla decisione su opposizione. La decisione iniziale impugnata tramite l’opposizione non cresce in giudicato (cfr. DTF 142 V 337 consid. 3.2.1.; STF 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011; STF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.5.; STCA 38.2019.28 del 22 gennaio 2020 consid. 2.2.; U. Kieser, op. cit., n. 11 ad art. 52 pag. 937).
Ne discende che in casu, siccome, da un lato, una decisione firmata da una persona anziché da due è annullabile e non nulla (cfr. STF 1P.330/2000 del 12 dicembre 2000 consid. 3b, citato sopra), dall’altro, che la decisione su opposizione del 24 giugno 2021, che ha sostituito la decisione formale del 17 gennaio 2021, è stata firmata dalla capoufficio dell’Ufficio giuridico, __________ e dalla giurista, avv. __________ (la ricorrente non ha del resto sollevato obiezioni al riguardo), l’eventuale vizio andrebbe comunque considerato sanato.
Per inciso giova evidenziare che nel Cantone Ticino le opposizioni concernenti provvedimenti della Sezione del lavoro non vengono esaminate dagli stessi funzionari che hanno emesso la decisione, bensì dal loro diretto superiore. Vi è dunque una separazione personale e gerarchica tra colui che decide e colui che esamina l'opposizione (cfr. STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012; STCA 38.2003.28 del 24 marzo 2003).
Sul tema cfr. STF 9C_412/2007 del 9 luglio 2008; D. Cattaneo, "Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni" in Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali. Ed. CFPG 2006 pag. 135 seg. (139-141).
Infine il riferimento dell’insorgente alla sentenza del TRAM 52.2015.49 del 21 ottobre 2015 per giustificare la richiesta di dichiarare nulla ex tunc la decisione del 27 gennaio 2021 (cfr. doc. I pag. 2) non consente di giungere a una conclusione differente.
In effetti si tratta di una vertenza relativa al rifiuto di un permesso di dimora e non a una lite nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, il TRAM ha unicamente indicato che la decisione viziata, perché sottoscritta dal solo caposervizio che non ha istruito la pratica, “potrebbe essere considerata addirittura nulla, in quanto emanata da un’autorità chiaramente incompetente ad evaderla”, ma ha poi annullato il provvedimento in questione.
Nel caso giudicato dal TRAM, poi, non era comunque contemplato il rimedio giuridico dell’impugnazione tramite opposizione da interporre al servizio che aveva notificato la decisione viziata, né era perciò prevista l’emanazione di una decisione su opposizione che sostituisse il provvedimento formale iniziale.
2.2. Per
quanto attiene alla questione di merito relativa alla domanda di condono della
restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto, l'art. 95 cpv.
1 LADI che regola la restituzione di prestazioni rinvia all'art. 25 LPGA.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
- l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
- la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato
In proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
La giurisprudenza federale sviluppata in merito al condono regolato dal vecchio art. 95 LADI conserva in ogni caso tutta la sua validità anche con l’entrata in vigore dell’art. 25 LPGA (cfr. STF C 21/07 dell’11 febbraio 2008 consid. 1.3.; STF C 174/04 del 27 aprile 2005).
2.3. La buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può prevalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
La giurisprudenza ha precisato che la buona fede, intesa come presupposto del condono, deve essere esclusa qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (come ad esempio violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave. Viceversa, l'assicurato può prevalersi della buona fede quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi solo di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 9C_463/2016 del 12 luglio 2017 consid., 2.1.; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017 consid. 4, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; STF 8C_79/2017 del 30 giugno 2017 consid. 4.1.; DTF 138 V 218 consid. 4; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4; STFA del 16 giugno 2003 nella causa C., C 130/02, consid. 2.3; DLA 2003 N. 29, consid. 1.2, pag. 260; DLA 2002 N. 38, consid. 2a, pag. 258; DLA 2001 N. 18, consid. 3a, pag. 161-162; DLA 1998 N. 14, consid. 4a, pag. 73; DLA 1992 N. 7, consid. 2b, pag. 103; DTF 112 V 97, consid. 2c, pag. 103, DTF 110 V 176, consid. 3c, pag. 180).
Si è in presenza di una negligenza grave allorquando un avente diritto non si attiene a ciò che può essere ragionevolmente preteso da una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4; STF 9C_16/2019 del 25 aprile 2019 consid. 4; STF 8C_373/2016 del 29 marzo 2017, pubblicata in DLA 2017 N. 5 pag. 144; DTF 110 V 176 consid. 3d).
Inoltre, la buona fede deve essere negata se colui che si è arricchito, al momento del versamento, poteva attendersi di dover restituire, in quanto sapeva o doveva sapere, facendo prova dell’attenzione richiesta, che la prestazione era indebita (art. 3 cpv. 2 CC; STF 9C_795/2020 del 10 marzo 2021; DTF 130 V 414 consid. 4.3 e i riferimenti ivi menzionati).
2.4. Nella concreta evenienza la RI 1 ha percepito indennità per lavoro ridotto dal 1° febbraio al 31 ottobre 2017 (cfr. doc. A4; A5; A6).
Come visto nei fatti, da un controllo esperito dalla SECO il 4 luglio 2018 è emerso che l’azienda, durante tutto il periodo in cui l’orario di lavoro è stato ridotto, non aveva alcun sistema di registrazione ad hoc del tempo di lavoro in grado di stabilire quali fossero le ore di lavoro effettuate o le ore perse a seguito di interruzioni dovute a circostanze economiche (cfr. doc. 8; consid. 1.1.).
Di conseguenza la SECO, il 20 luglio 2018, ha emesso nei confronti della ditta un ordine di restituzione, confermato dalla decisione su opposizione del 13 dicembre 2018, relativo alla somma di fr. 157'139.75, corrispondente alle indennità per lavoro ridotto percepite da febbraio a ottobre 2017 (cfr. doc. 8, 9; consid. 1.1.).
Il Tribunale amministrativo federale (TAF), con giudizio B-269/2019 del 31 marzo 2020, cresciuto in giudicato incontestato, ha respinto il ricorso inoltrato dalla SA avverso la decisione su opposizione del 13 dicembre 2018 (cfr. consid. 1.2.).
Il TAF ha avantutto ritenuto che le critiche della ricorrente circa il difetto di competenza della SECO a richiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto percepite a torto - competenza che a mente dell’insorgente sarebbe spettata alla Cassa di disoccupazione - fossero infondate, rilevando:
" (…)
2.1 Le indennità indebitamente riscosse debbono essere restituite (art. 95 cpv. 1 LADI in combinato disposto con l'art. 25 LPGA). Come solleva la ricorrente, l'art. 95 cpv. 2 LADI disciplina la competenza della cassa di esigere dal datore di lavoro la restituzione delle prestazioni per lavoro ridotto o per intemperie. Tuttavia, la LADI ha conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare. Giusta l'art. 83 cpv. 3 LADI la SECO dirige l'ufficio di compensazione. In questa veste la SECO è incaricata di esercitare le competenze, segnatamente anche di natura decisionale, che sono conferite all'ufficio di compensazione per il tramite degli artt. 83 e 83a LADI. Ciò risulta del resto dall'interpretazione letterale e storica dell'art 83 cpv. 3 LADI (cfr. sentenza del TAF B-2454/2011 del 3 luglio 2012 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti).
2.2 L'art. 95 cpv. 1, 2 e 3 LADI è stato modificato all'allegato n. 16 della LPGA del 6 ottobre 2000 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 (RU 2002 3371, in particolare pag. 3450; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896), mentre l'art. 83a LADI è stato introdotto nella legge nell'ambito della revisione della LPGA del 22 marzo 2002 ed è in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967). Al suo cpv. 3 detto disposto prevede che in materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione e che la cassa si occupa dell'incasso.
2.3 L'art 83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli artt. 110 segg. dell'ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione [OADI, RS 837.02]), relativi alla revisione dei pagamenti (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 11 ad art 83a LADI). Giusta l'art. 110 cpv. 1 e 4 OADI, in vigore dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 295), compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie. L'art. 83a LADI è stato concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI, in vigore dal 1° luglio 2003 (RU 2003 1828), secondo il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione.
2.4 Nell'evenienza in cui l'ufficio di compensazione esperisce un controllo presso il datore di lavoro, è quindi l'ufficio di compensazione e non la cassa di disoccupazione che rende una decisione di restituzione (cfr. art. 52 LPGA). Si tratta in questo caso di una deroga all'art. 95 cpv. 2 LADI, secondo la regola "lex posterior derogat legi priori" (cfr. le sentenze del TAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 3.2.2, B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 3 e B-2454/2011 del 3 luglio 2012 consid. 3.4; RUBIN, op. cit., n. 12 ad art 83a LADI): l'ufficio di compensazione è competente per emanare la decisione di restituzione e la cassa di disoccupazione, a cui spetta la procedura d'incasso, non fa altro che eseguire la decisione dell'ufficio di compensazione. (…)”
Per un caso in cui la competenza di chiedere la restituzione di indennità per lavoro ridotto era della Cassa, poiché l’obbligo di restituzione non era stato scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti dell'amministratore unico di una SA e di sua moglie, conclusosi con l'emanazione di due decreti di accusa cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019.
Il TAF ha, inoltre, evidenziato che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito di una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non devono verificarlo loro stesse.
Al riguardo al consid. 3.3.6. è stato indicato:
" (…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2).”
E’ stato peraltro osservato, da un lato, che per prassi costante, il formulario intitolato "Rapporto sulle ore perse per motivi economici" non costituisce e non può sostituire un vero e proprio sistema di controllo del tempo di lavoro, in quanto non dà alcuna informazione sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente e quindi sulle eventuali ore di lavoro supplementari o altri tipi di assenza quali vacanze, assenze in caso di malattia, infortunio, servizio militare, corsi di perfezionamento professionale o simili.
Dall’altro, che nemmeno dal formulario "Conteggio sul lavoro ridotto" risultavano informazioni sulle ore effettivamente lavorate per ogni singolo giorno di lavoro.
Il TAF ha, dunque, concluso, che la documentazione inoltrata dalla ricorrente non permetteva di controllare in modo sufficiente le ore di lavoro effettivamente prestate ogni giorno per ogni singolo dipendente e che di conseguenza non sussisteva alcun dubbio che la concessione delle indennità per lavoro ridotto era avvenuta a torto, visto che la perdita di lavoro non era determinabile e l'orario di lavoro non era sufficientemente controllabile in virtù dell'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.
Il Tribunale amministrativo federale ha altresì deciso che erano date le premesse per chiedere la restituzione di prestazioni indebitamente versate e la ricorrente non poteva prevalersi della buona fede per giustificare il fatto di non aver controllato l'orario di lavoro dei suoi dipendenti in conformità con l'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI e l'art. 46b OACI e sfuggire alla restituzione delle prestazioni.
In proposito dalla STAF B-269/2019 consid. 4.3.2., emerge:
" (…) secondo la giurisprudenza costante (cfr. consid. 3.3.5) l'indicazione della necessità di instaurare un sistema di controllo del tempo di lavoro sufficiente nelle decisioni dei servizi cantonali concernenti l'indennità, come pure nell'opuscolo dell'autorità inferiore intitolato "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" ossequiano l'obbligo di informare ancorato all'art. 27 cpv. 1 LPGA e un obbligo di informare più esteso non può essere dedotto dal disposto menzionato. Ne segue che la ricorrente non poteva quindi ignorare che per aver diritto all'indennità doveva disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate. Nel dubbio, per far fronte al proprio obbligo di diligenza, la ricorrente avrebbe potuto informarsi presso l'autorità competente per sapere se il sistema da lei adottato fosse sufficiente (sentenza del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.3, con ulteriori riferimenti).”
Inoltre, il solo fatto che le prestazioni per l'indennità di lavoro ridotto siano state corrisposte senza riserve non può generare un diritto alla protezione della buona fede (sentenza del TF 8C_652/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 5.2.2; cfr. sentenza del TAF B-1832/2016 del 30 novembre 2017 consid. 4.3.2). Come risulta dal consid. 3.3.6, dall'approvazione del lavoro ridotto da parte del servizio cantonale o dal versamento delle indennità da parte della cassa di disoccupazione non può essere desunta una garanzia per la sussistenza del requisito relativo ad un sistema di controllo sufficiente del tempo di lavoro. Dal richiamo al principio della buona fede la ricorrente non può trarre dunque alcun beneficio, tanto più che si tratta in questi casi di una procedura su domanda del datore di lavoro, nella quale le prestazioni statali sono concesse dapprima sulla base dei dati forniti dal richiedente e gli uffici statali coinvolti devono poter confidare nel fatto che i presupposti del diritto siano adempiuti.”
La Sezione del lavoro, con decisione del 27 gennaio 2021, ha poi negato alla SA il condono, difettando la condizione della buona fede (cfr. doc. A2; consid. 1.3.).
Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 24 giugno 2021 (cfr. doc. A1; consid. 1.3.).
L’insorgente sostiene, per contro, di adempiere il presupposto della buona fede, in quanto, in buona sostanza “(…) poteva bene ritenere di avere effettuato tutto correttamente, alla luce delle accettazioni da parte della Cassa, della Sezione del lavoro e del bonifico per tutti i mesi delle indennità” (cfr. doc. I pag. 8).
2.5. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte rileva che la ditta ricorrente è stata resa attenta a diverse riprese sulla necessità di disporre di un sufficiente sistema di controllo del tempo di lavoro. Più precisamente nei formulari "Preannuncio di lavoro ridotto", allestiti dalla RI 1 il 25 gennaio, il 18 aprile e il 18 luglio 2017, è indicato di espressamente di leggere l'Info-service "Indennità per lavoro ridotto" prima di compilarli (cfr. doc. 1-3).
Al riguardo dalla sentenza del TAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.5. si evince:
" (…) Per prassi costante, l'opuscolo dell'autorità inferiore dal titolo "Info-Service, Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" soddisfa l'obbligo di informare di cui all'art. 27 cpv. 1 LPGA (sentenza del TF 8C_375/2006 del 28 settembre 2007 consid. 2.2; sentenze del TAF B-2601/2017 del 22 agosto 2018 consid. 4.2, B-3996/2013 del 27 maggio 2014 consid. 9.4 segg., B-325/2013 del 20 maggio 2014 consid. 6.2 e B-2880/2011 del 24 luglio 2012 consid. 7.3). Detto opuscolo è pubblicato sui rispettivi siti web dell'ente cantonale (www4.ti.ch/dfe/de/sdl/servizi/indennita-per-lavoro-ridotto/), della cassa interessata ([...]), nonché dell'autorità inferiore (www.seco.admin.ch, SECO - Segreteria di Stato dell'economia > Lavoro > Assicurazione contro la disoccupazione > Prestazioni Indennità per lavoro ridotto). (…)”
L'Info-Service “Informazione per i datori di lavoro, Indennità per lavoro ridotto" al numero 7, pag. 8 enuncia:
" L’azienda deve disporre di un sistema di controllo delle ore di lavoro (ad esempio schede di timbratura, rapporti sulle ore, ecc.) del personale interessato dal lavoro ridotto che indichi quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici e tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare.” (https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home.html)
Questo testo, come indicato anche dal TAF, corrisponde a quanto riportato alla voce "Richiami importanti riguardo all'indennità per lavoro ridotto" nelle decisioni del 13 marzo 2017, 7 giugno 2017 e 31 agosto 2017 con le quali la Sezione del lavoro ha riconosciuto alla SA il diritto all'indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 1-3), e meglio che "per i lavoratori sottoposti al regime dell'orario ridotto bisogna ricorrere al sistema di controllo aziendale (per es. schede di timbratura, rapporti delle ore) che indicano quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese eventuali ore in più, ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali ad es. vacanze, giorni di malattia, infortunio, servizio militare".
Nonostante le precise indicazioni riguardo alla necessità di implementare un sistema di controllo del tempo di lavoro che dia informazioni sulle ore di lavoro effettivamente compiute quotidianamente, l’insorgente, fino alla verifica intrapresa nel luglio 2018 dalla SECO, non ha attuato alcun sistema di verifica del tempo di lavoro idoneo, né d’altronde ha chiesto ragguagli in merito all’amministrazione.
Il fatto che l’amministrazione abbia versato alla ricorrente le indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo febbraio - ottobre 2017 senza sollevare alcuna obiezione circa il sistema di controllo delle ore di lavoro non è del resto di alcun ausilio per la ricorrente.
Tale circostanza è da far risalire unicamente alla mancata verifica prima del luglio 2018 da parte della SECO del sistema di registrazione del tempo di lavoro della ditta.
Ciò non è, tuttavia, da imputare all’amministrazione, in particolare alla Cassa di disoccupazione, non essendo tenuta a predisporre dei controlli approfonditi, regolari e sistematici per ogni singola impresa al momento del riconoscimento del diritto alle ILR o durante il periodo di versamento delle indennità. È infatti sufficiente che simili controlli vengano eseguiti dalla SECO in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio (cfr. consid. 2.4.; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).
In simili condizioni a ragione la Sezione del lavoro ha negato l’esistenza del presupposto della buona fede, considerando che l’assenza di un controllo sistematico delle ore di lavoro ridotto nell’azienda ricorrente costituisce una negligenza grave (cfr. STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015).
2.6. L’insorgente, tramite il proprio patrocinatore, ha chiesto di sentire “il preposto funzionario della Cassa”, come pure i collaboratori della Sezione del lavoro __________ e __________ (cfr. doc. I pag. 9).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STF U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.7. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA, non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, prima condizione per ottenere un eventuale condono, deve confermare la decisione su opposizione del 24 giugno 2021.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è datato 23 agosto 2021 ed è stato inoltrato il 24 agosto 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la richiesta di condono respinta dalla Sezione del lavoro.
In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni (in proposito cfr. STF 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2. in cui l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni), non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti