Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.64

 

rs

Lugano

8 novembre 2021       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 settembre 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 26 luglio 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 15 aprile 2020 i RI 1 hanno inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 15 aprile – 30 giugno 2020 (cfr. doc. 1).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 100% e colpisce l’unico dipendente, il Maestro Direttore __________ (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3; 3), dall’altro, che quale causa è stato indicato che “la nostra corale ha interrotto le prove settimanali dal 1.03 a causa dell’emergenza Covid-19 e non sappiamo quando potremo riprendere. Precisiamo che la nostra attività non è a scopo di lucro e nell’impossibilità di far fronte a ingaggi già previsti siamo confrontati con difficoltà finanziarie.” (cfr. doc.1 p.to 3.3.).

 

                               1.2.   La Sezione del lavoro, il 28 aprile 2020, ha sollevato parziale opposizione, nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 15 aprile – 14 ottobre 2020, ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 4).

 

                                         Il diritto all’ILR è stato successivamente decurtato al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12 agosto 2020, con effetto dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 (cfr. doc. A pag. 1; RU 2020 3569).

 

                               1.3.   Il 25 novembre 2020 l’amministrazione ha emesso una nuova decisione con la quale ha riconsiderato il provvedimento del 28 aprile 2020, sollevando opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto in relazione al lasso di tempo dal 15 aprile al 31 agosto 2020 e rilevando:

 

" (…)

2.1 L'art. 53 LPGA regola l'istituto della riconsiderazione, stabilendo che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza (cpv. 2).

Da un controllo effettuato dall'amministrazione è emerso che la decisione 28 aprile 2020 è manifestamente errata e visto l'importante impatto finanziario della medesima con l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto, la sua rettifica riveste una notevole importanza. (…)

Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta dalla società RI 1 risulta il seguente scopo: “Nel 1932, sotto la denominazione “__________”, si è costituita a __________ una società di __________, avente per scopo l’insegnamento della musica corale e folcloristica (…)” (punto 1.1 dello Statuto RI 1). Le sue fonti di entrata sono costituite dalle tasse sociali, soci contribuenti, versate verosimilmente a prescindere da situazioni contingenti che ne impediscono l’attività – da contributi comunali e sussidio Federazione Cantonale costumi, quando invece in un’azienda la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni e/o servizi da essa prodotti. Al riguardo dei sussidi pubblici e Federazione Cantonale costumi, essi ammontavano a CHF 5'285.85 per l’esercizio 2019, a fronte di una massa salariale pari a CHF 8'797.20 annuali.

Tenuto conto di quanto precede, non resta che constatare come la ricorrente, pur essendo un datore di lavoro, non possa essere considerata alla stregua di un’azienda. Essa non appare produrre beni o servizi a scopo commerciale, bensì piuttosto garantire la (importante) soddisfazione di bisogni secondari. Otre a ciò il rischio imminente e concreto di licenziamento non appare realizzato, poiché la massa salariale appare coperta in modo importante dai sussidi. (…)” (Doc. 7)

 

                               1.4.   Contro la decisione del 25 novembre 2020 i RI 1, tramite il proprio presidente, __________, il 30 novembre 2020, hanno interposto opposizione, asserendo in particolare, da un lato, che le entrate fisse dell’associazione sono costituite dalla tassa sociale, dai contributi volontari dei simpatizzanti e dal contributo della __________, mentre i contributi variabili sono determinati dai “servizi” a pagamento, eventuali lotterie ecc.

                                         Dall’altro, che la __________ in realtà non versa un sussidio, bensì un contributo a fronte delle spese affrontate. L’importo di fr. 4'285.85 pagato nel 2019 dalla Federazione 2019 corrisponde alle spese sostenute dal coro per i costumi nel 2018.

                                         È stato altresì affermato:

 

" (…) Da gennaio a tutt’ora la nostra attività si è praticamente fermata; impossibile riunirsi per le prove settimanali salvo eccezioni, impossibile pianificare eventi a breve-lunga scadenza come i festeggiamenti per il 90.mo del coro nel 2022 e per il quale è necessario attivarsi sin d’ora in quanto non siamo professionisti ma dilettanti. Inoltre questa pausa prolungata ci impedisce di proporci con esibizioni in pubblico e, di conseguenza, ci priva di eventuali entrate supplementari. Considerato quanto sopra sarebbe impossibile pensare di rimanere senza il nostro maestro, figura di importanza fondamentale per il nostro __________ e con il quale il rapporto di lavoro è tuttora in vigore. (…)” (Doc. 8)

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 26 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la decisione del 25 novembre 2020 con la seguente motivazione:

 

" (…) Dall’esame della documentazione agli atti risulta che la fonte principale d'entrata dell'opponente in periodo pre-pandemia era costituita dalle tasse sociali e dai contributi dei soci - versati verosimilmente a prescindere da situazioni contingenti che ne impediscono l'attività - accompagnati dal contributo versato dalla __________ (65%), mentre i ricavi da attività commerciale erano marginali (35%) (cfr. conto economico 2019; scritto 23 novembre 2020 dell'opponente, risposta Pt. 2). Anche durante il periodo pandemico, la fonte principale d'entrata dell'opponente è costituita dalle tasse sociali, contributi dei soci, contributo versato dalla __________ e contributo __________ (cfr. conto economico 2020; scritto 23 novembre 2020 dell'opponente, risposta Pt. 2). Peraltro nel conto economico 2020 allestito dall'opponente risultano alcune voci di costo - segnatamente "Pranzo assemblea", "Uscita a __________" - che avrebbero potuto essere ridotte (cfr. conto economico 2020). ln tal senso, il fatto che l'associazione, nonostante l'anno di pandemia caratterizzato da limitazioni ai contatti diretti e alle attività di gruppo, abbia deciso di svolgere a sue spese eventi conviviali quali quelli sopra indicati (quando invece avrebbe facilmente potuto rinviarli) lascia intendere l'assenza di una reale preoccupazione dell'opponente per la sua situazione finanziaria.

Considerato quindi come la principale fonte di ricavo dell'opponente non è la vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico, bensì i contributi pubblici, quote e contributi sociali, in concreto non sussiste alcun rischio di chiusura dell'associazione. A conferma di ciò, rilevasi come nonostante situazioni economiche deficitarie durante il periodo pre-pandemico, l'attività dell'opponente - associazione attiva dal 1932 (cfr. art. 1 .1 Statuto dei RI 1) - non si è mai arrestata.

Inoltre, nel caso di specie non sussiste alcun rischio immediato e concreto di licenziamento del Sig. A. __________, direttore artistico dei RI 1 (cfr. contratto di lavoro 1. luglio 2017 del Sig. __________). Infatti, non solo il citato dipendente svolge un'attività essenziale per l'esistenza dell'associazione (cfr. art. 5.11 Statuto dei RI 1, "Al Maestro Direttore è affidata la direzione artistica del coro ed egli dipende dal Comitato. La partecipazione del corista all'esecuzione è subordinata al parere del Maestro"); ma anche l'opponente stessa ha dichiarato che qualora l'indennità non fosse concessa lo "Stipendio mensile del Maestro [sarebbe] da pagare in ogni caso" (cfr. scritto 23 novembre 2020 dell'opponente, risposta al Pt. 1 1). A conferma di ciò, l'UG constata che il collaboratore è ancora alle dipendenze dell'opponente, malgrado la medesima ad oggi non abbia più percepito le indennità per lavoro ridotto.

ln definitiva, non essendo l'esistenza della richiedente compromessa e non sussistendo alcun rischio imminente e concreto di licenziamento del dipendente annunciato, il diritto alle indennità per lavoro ridotto non può essere riconosciuto. (…)” (Doc. A)

 

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione del 26 luglio 2021 i RI 1, sempre tramite il proprio presidente, hanno inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere:

 

" (…)

1.    Perché è stato accettato il preannuncio di lavoro ridotto del 15.04.2020 e solo il 25.11.2020, dopo ben 7 mesi, l'UG ha riconsiderato la decisione?

2.    Precisiamo che gli eventi conviviali citati a pag. 3 e più precisamente a) "Pranzo assemblea" e b) "Uscita a __________" si sono svolti a) il 18 gennaio 2020 quindi prima dell'emergenza Covid e b) il 4 luglio 2020, all'aperto e con le dovute precauzioni, quando gli allentamenti erano già in vigore.

3.    Se il nostro coro dovesse licenziare il Maestro __________, la nostra attività sarebbe fortemente compromessa e il coro destinato a chiudere i battenti. Va da sé che nessun contributo né pubblico e tantomeno privato sarebbe concesso. L'esistenza del nostro coro è pertanto vincolata alla presenza di un Maestro Direttore.

4.    È vero che la nostra associazione non può e non deve essere paragonata a un'azienda fornitrice di beni o servizi, ma trattasi di un'associazione culturale che, oltre all'insegnamento della musica e del canto, salvaguarda il patrimonio canoro del nostro Cantone.

 

Con la presente esprimiamo la nostra profonda delusione per come è stato trattato il nostro caso, illudendoci e praticamente screditando questo settore culturale che, in altre parti della Svizzera, è molto considerato.

Chiediamo pertanto di riconsiderare la nostra richiesta di indennità per lavoro ridotto e di annullare la restituzione dell'importo assegnatoci ammontante a CHF 2'191.40.”

(Doc. I)

 

                               1.7.   Nella sua risposta del 27 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.8.   Il 28 settembre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Va preliminarmente evidenziato che la costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).         

 

                                         Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 26 luglio 2021 dalla Sezione del lavoro, la quale concerne esclusivamente il diniego del diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 15 aprile al 31 agosto 2020 (cfr. doc. A)

 

                                         Ogni altra questione, in particolare quella specifica alla restituzione di indennità già percepite, esula dalla presente causa.

 

                                         Di conseguenza la richiesta “di annullare la restituzione dell’importo assegnatoci ammontante a CHF 2'191.40” risulta irricevibile.

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato ai RI 1 il diritto a indennità per lavoro ridotto per il suo Maestro Direttore nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto 2020.

                                         I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione

      contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il

      cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Nella Prassi LADI ILR, la Segretaria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

 

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

(…)

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                                         Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

 

" (…)

  D36  In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i

         presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

 

 D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

         è Giurisprudenza

         DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)

         (…).

 G4   Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

 

" (…)

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020, che sostituisce la Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020, la SECO ha precisato che:

 

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

(…)

 

2.6    Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di

         lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)

 

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”

 

                                         In quell’occasione è stato introdotto nella Direttiva un nuovo punto 2.6 a. relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

 

" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.

 

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

 

                                         Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:

 

" 2.6 a   Preannuncio di organizzazioni non commerciali

 

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.

 

Þ  Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021,che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che sostituisce la Direttiva del 20 aprile 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service /publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                                         Nella “Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1°ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 al posto del punto 2.6a è stato inserito il rinvio:

 

" Þ  Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                         Quest’ultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6a appena riprodotto.

 

                               2.4.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   Nella presente evenienza dalle carte processuali, in particolare dallo Statuto, emerge che nel 1932, sotto la denominazione “RI 1”, è stata costituita una società - apolitica e aconfessionale - di canto mista, avente per scopo l’insegnamento della musica corale e folcloristica.

                                         Nel 1974 la ragione sociale è stata modificata in “RI 1” (cfr. doc. 6: p.to 1 dello Statuto).

 

                                         I RI 1 - che non hanno scopo di lucro (cfr. doc. 1; consid. 1.1.) - sono composti di soci attivi con diritto di voto, soci onorari con diritto di voto e soci sostenitori senza diritto di voto.

                                         Socio attivo è colui che frequenta regolarmente le lezioni e prende parte alle esecuzioni, socio onorario è colui che si è particolarmente distinto a favore della Società e sostenitore è colui che versa un contributo volontario. Ogni socio attivo è tenuto a pagare la tassa sociale.

                                         L’ammissione al coro è subordinata a un periodo di prova che viene deciso dal Comitato su proposta del Maestro Direttore al quale è affidata la direzione artistica del coro e dipende dal Comitato. La partecipazione dei coristi all’esecuzione è subordinata al parere del Maestro (cfr. doc. 6: p.ti 2.1-2.6, 5.11 dello Statuto).

 

                                         Dal 1° maggio 2014 direttore artistico dei RI 1 è __________. Dal relativo contratto, nella versione del 1° gennaio 2017, si evince che la retribuzione pattuita ammonta a fr. 500.-- al mese ai quali vanno aggiunti fr. 100.-- a titolo di indennità di trasferta. E’ inoltre stato precisato, da un lato, che “nel compenso sono comprese le prove settimanali, il tempo di reperimento e la preparazione della musica da proporre al coro, eventuali esibizioni pubbliche, ed eventuali riunioni a carattere amministrativo/organizzativo”.

                                         Dall’altro, che “le parti possono recedere dal presente contratto, comunicando la decisione con 90 giorni di preavviso” (cfr. doc. 3).

 

                                         Nella “Dichiarazione dei salari e degli assegni familiari per l’anno 2018” agli atti è stato indicato che il salario determinante AVS/AI/IPG per quell’anno da gennaio a dicembre era di fr. 6'000.-- (fr. 500 x 12 mesi; cfr. doc. 3).

                                         Dalla Chiusura conti per il 2019 emerge quale “Onorario Maestro” l’importo di fr. 7'200.-- (fr. 600 x 12 mesi). Lo stesso ammontare è stato inserito nella Chiusura conti relativi al 2020 (cfr. doc. 8; 11).

 

                                         I RI 1, il 15 aprile 2020, hanno inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 15 aprile - 30 giugno 2020 per l’unico dipendente, e meglio per il Maestro Direttore __________, con una perdita di lavoro probabile del 100%. La richiesta è stata motivata facendo riferimento all’interruzione delle prove settimanali dal 1° marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid-19 e all’impossibilità di rispettare gli ingaggi già previsti con conseguenti difficoltà finanziarie (cfr. doc.1; consid. 1.1.).

 

                                         La Sezione del lavoro, il 28 aprile 2020, ha riconosciuto il diritto all’indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 15 aprile al 14 ottobre 2020 - poi decurtato al 31 agosto 2020 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.).

                                         Il 12 novembre 2020 l’amministrazione ha posto ai RI 1 alcune domande al fine di completare le informazioni a sua disposizione:

 

" 1.   Descrivere in modo dettagliato le vostre attività;

 

2.   Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate);

 

3.   Eventuali sussidi dal settore pubblico (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico

      a. quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in CHF e in percentuale)?

      b. quanto rappresentano i sussidi alla vostra massa salariale annuale (in CHF e in percentuale)?

 

4.    Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico;

 

5.    Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti pubblici/para-pubblici;

 

6.    Chi risponde per/copre eventuali perdite d'esercizio. Ci sono garanzie di copertura del deficit d'esercizio?

 

7.    Indicazione di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla vostra associazione;

 

8.    Inviare la copia degli statuti dell'associazione

 

9.    Inviare la copia dei conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione);

 

10.  Budget 2020;

 

11.  Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse;

 

12.  Allestire una vostra tabella e indicare la cifra d'affari mensile realizzata da gennaio 2016 ad ottobre 2020;

 

13.   Indicare la cifra d'affari presumibile per i mesi di novembre e dicembre 2020, precisando com'è stata calcolata.” (Doc. 5)

 

                                         Dallo scritto di risposta del 23 novembre 2020 della parte ricorrente risulta quanto segue:

 

" 1.   Descrizione attività.

      Coro misto in costume tradizionale.

      Animazioni corali spontanee e non.

 

2.   Fonti di finanziamento

      - animazione gratuita di pomeriggi nelle Case per Anziani, 2 volte l'anno;

      - su chiamata per eventi privati (CHF 700.--/CHF 1'000.--), possibilmente 1 volta l'anno;

      - su chiamata da enti pubblici (__________ CHF 300.--/CHF 400.--, 2 volte l'anno);

      - per eventi straordinari quali per es. partecipazioni in seno alla Federazione __________ (nessuna remunerazione);

      - tassa sociale (ca. CHF 500.--);

      - soci contribuenti (ca. CHF 2’000.--).

 

3.   Sussidi dal settore pubblico (__________): CHF 1'000.—

 

4., 5., 6., 7. Nessuna documentazione

 

6.    Perdite d'esercizio coperte dalla nostra associazione grazie agli accantonamenti.

 

7.    Testi legislativi

 

8.    Statuto allegato

 

9.    Conti annuali 2019 allegati

 

10.  Budget 2020 allegato

 

11.  Conseguenze

      Stipendio mensile del Maestro da pagare in ogni caso.” (Doc. 6)

 

                                         Il 25 novembre 2020 la Sezione del lavoro ha riconsiderato la decisione del 28 aprile 2020, sollevando opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il lasso di tempo dal 15 aprile al 31 agosto 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

 

                                         I RI 1, il 30 novembre 2020, hanno interposto opposizione contro il provvedimento del 25 novembre 2020 (cfr. doc. 8) e il 1° giugno 2020, tramite messaggio di posta elettronica, hanno sollecitato l’evasione della stessa con la seguente precisazione:

 

" (…) Il nostro coro fa parte della Federazione __________ la quale è affiliata all’Unione Svizzera dei Cori (USC) che è sostenuta dall’Ufficio federale della cultura.

L’USC ha trasmesso a tutti i propri affiliati un formulario per la richiesta di aiuti finanziari specificatamente per lo stipendio dei Maestri Direttori.

Abbiamo in tal senso richiesto ulteriori informazioni su come procedere tenuto conto che vi era una domanda cantonale pendente.

L’USC ci ha risposto che, per poter prendere una decisione in merito alla richiesta, è imperativo avere in mano una decisione del Cantone di appartenenza del coro.

Pertanto, fintanto che non saremo in possesso di tale decisone, positiva o negativa, l’USC non potrà darci nessun aiuto. (…)” (Doc. 9)

 

                                         Il 15 giugno 2021 l’amministrazione ha chiesto alla parte ricorrente di produrre copia dei conti annuali 2020 (conto economico, bilancio e, se esistente, rapporto di revisione), copia del budget 2021, copia della dichiarazione dei salari AVS 2020. La Sezione del lavoro ha inoltre inviato la medesima a specificare (se non figurante nei conti annuali 2020) se ha beneficiato di contributi speciali COVID-19 per l’anno 2020 e di allestire una tabella con l’indicazione della cifra d’affari effettiva realizzata da gennaio 2016 a maggio 2021 (cfr. doc. 10).

 

                                         I RI 1 hanno dato seguito alla richiesta il 24 giugno 2021 (cfr. doc. 11).

                                     

                                         Con decisione su opposizione del 26 luglio 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 25 novembre 2020, rilevando segnatamente che l’esistenza della parte ricorrente non era compromessa, siccome la principale fonte di ricavo è costituita da contributi pubblici, quote e contributi sociali, rispettivamente che non sussisteva alcun rischio immediato e concreto di licenziamento del Maestro Direttore (cfr. doc. A; III; consid. 1.5.).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che Il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

 

                                         Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

 

                                         Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.

 

                                         Al riguardo è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV Nr. 14 pag. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

 

                                         Nel Canton Ticino il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020, ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”).

 

                                         In seguito, iI 14 marzo 2020, il Consiglio di Stato, con risoluzione n. 1298, ha ordinato la chiusura di tutti gli esercizi pubblici (ristoranti, bar, ecc.), dei negozi (tranne i punti vendita di generi alimentari di prima necessità e di farmaci e le stazioni di servizio) e di altre attività aperte al pubblico (quali parrucchieri ed estetisti). Per le altre attività dell’economia privata il Governo ha indicato di limitare le attività al minimo indispensabile e di rispettare le norme igieniche accresciute e di distanza sociale.

 

                                         Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp.

 

                                         L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

                                         In particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:

 

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

 

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a.   negozi e mercati;

b.   ristoranti;

c.   bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;

d.   strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

e.   strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.”

 

                                         L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

 

                                         Il 20 marzo 2020 nell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato introdotto in particolare il nuovo art. 7c relativo al divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico (RU 2020 863), che ai cpv. 1 e 2 sancisce:

 

" 1 Sono vietati gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi.

2 Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri dalle altre persone.”

 

                                         L’art. 7c cpv. 1, il 29 aprile 2020 con validità dall’11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:

 

" 1 Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; fanno eccezione gli assembramenti di bambini nelle aree per la ricreazione.”

 

                                         Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza stabilito la riapertura di negozi, ristoranti, mercati, musei e delle biblioteche. Nelle scuole del livello elementare e secondario è stato ripreso l’insegnamento presenziale e nello sport di massa e di punta sono stati consentiti gli allenamenti (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

 

                                         Dal 6 giugno 2020 sono state vietate le manifestazioni con più di 300 persone (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).

                                         Ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 “alle manifestazioni e alle strutture in cui si svolgono, quali sale cinematografiche, locali per concerti e teatri, si applica quanto segue: a. deve essere elaborato e attuato un piano di protezione secondo l’articolo 6d; b. in caso di contatto stretto tra presenti che non vivono nella stessa economia domestica si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto; c. chi organizza la manifestazione deve designare una persona responsabile di far rispettare il piano di protezione”.

 

                                         Inoltre l’art. 7c è stato modificato come segue:

 

" Art. 7c cpv. 1 e 2 1 Sono vietati gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi; sono fatti salvi gli assembramenti di allievi nelle aree per la ricreazione.

2 Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale; le raccomandazioni di distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per gli allievi, i genitori e i loro figli o le persone che vivono comprovatamente nella stessa economia domestica.”

 

                                         Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                         L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 202019 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                         Giusta l’art. 6 cpv. 2 e 3:

 

" 2 Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.

3 Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.”

 

                                         L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                               2.7.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dai RI 1 il 15 aprile 2020 (cfr. doc. 1; consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha dapprima, il 28 aprile 2020, emesso una decisione con la quale ha riconosciuto il relativo diritto dal 15 aprile al 14 ottobre 2020 (in seguito decurtato al 31 agosto 2020; cfr. doc. 4; consid. 1.2.) che ha poi riconsiderato il 25 novembre 2020 negando il diritto.

                                         L’art. 53 LPGA concernente la revisione e la riconsiderazione prevede:

 

" 1 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2 L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3 L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

 

                                         L’art. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                         Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                               2.8.   In concreto il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

 

                                         Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.3.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                         In casu la Sezione del lavoro ritiene, per contro, non ossequiata l’ultima parte di questa condizione secondo cui “è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”.

 

                                         Nel caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine.

                                         In effetti i RI 1 sono un’associazione il cui scopo non è di lucro, bensì l’insegnamento della musica corale e folcloristica tramite lezioni ed esecuzioni (cfr. doc. 6; consid. 2.5.).

 

                                         I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le associazioni, non sono esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso, in particolare, se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.3.).

 

                                         La giurisprudenza federale ha peraltro stabilito che le aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362).

 

                                         Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto all’indennità per lavoro ridotto est réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance.”.

 

                                         Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale.

                                         Il Consiglio federale ha osservato:

 

" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.

Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.

Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.

Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.

Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)

 

                                         Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

                                         È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici.

 

                                         La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.

 

                                         Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

                                         Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

 

                                         Nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:

 

" In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

 

                                         Tale principio è stato ricordato dal Tribunale federale in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

 

                               2.9.   Nella presente fattispecie quale dipendente della parte ricorrente risulta unicamente il Maestro Direttore, __________, attivo dal maggio 2014 e al quale è affidata la direzione artistica del coro (cfr. doc. 1; 6; consid. 2.5.).

 

                                         Come indicato nella decisione su opposizione e nella risposta di causa (cfr. doc. A; III), il medesimo svolge in seno al coro un’attività essenziale.

                                         In effetti i RI 1 stessi, nell’opposizione del 30 novembre 2020, hanno affermato che “(…) sarebbe impossibile pensare di rimanere senza il nostro Maestro, figura di importanza fondamentale per il nostro coro e con il quale il rapporto di lavoro è tutt’ora in vigore” (cfr. doc. 8).

                                         Nel ricorso gli stessi hanno, altresì, dichiarato che se il nostro coro dovesse licenziare il Maestro __________, la nostra attività sarebbe fortemente compromessa e il coro destinato a chiudere i battenti. Va da sé che nessun contributo né pubblico e tantomeno privato sarebbe concesso. L'esistenza del nostro coro è pertanto vincolata alla presenza di un Maestro Direttore” (cfr. doc. I; consid. 1.6.).

                                         Al riguardo giova peraltro evidenziare che alla domanda dell’amministrazione Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse” la parte ricorrente, il 23 novembre 2020, aveva risposto “Stipendio mensile del Maestro da pagare in ogni caso” (cfr. doc. 6).

 

                                         Va poi considerato che a fine primavera/inizio estate 2020 i cori amatoriali, a seguito degli allentamenti intervenuti a maggio/giugno 2020, hanno potuto riprendere le attività che sono in seguito state vietate dal 2 novembre 2020 (cfr. art. 6f cpv. 3 Ordinanza Covid-19 situazione particolare modifica del 28 ottobre 2020 in vigore dal 2 novembre 2020, RU 2020 4503; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80882.html).

                                     

                                         Dalla Chiusura conti 2019 si evince, del resto, che a fronte di entrate pari a fr. 9'445.85 le uscite ammontano a fr. 13'197.95 con una maggiore uscita di fr. 3'752.10 (cfr. doc. 6), mentre dalla Chiusura conti al 31 dicembre 2020 risultano entrate di complessivi fr. 10'964.20 e uscite di fr. 13'021.80 con una maggiore uscita, diminuita rispetto al 2019, di fr. 2'057.60 (cfr. doc. 11). In proposito si rileva in particolare, da un lato, che le entrate relative ai soci contribuenti sono aumentate da fr. 1'800.-- nel 2019 a fr. 1'950.-- nel 2020, dall’altro, che nel 2020, oltre al contributo di fr. 1'000.-- da parte della __________ rimasto invariato rispetto al 2019, i RI 1 hanno beneficiato anche di un contributo di fr. 500.-- da parte dell’__________ (cfr. doc. 11; 6).

 

                                         In simili condizioni il TCA ritiene che, in concreto, non esisteva per il Maestro Direttore, unico dipendente della parte ricorrente e figura fondamentale, nonché di assoluto riferimento per i RI 1 - il cui contratto poteva comunque essere disdetto soltanto con 90 giorni di preavviso (cfr. doc. 3) - un effettivo rischio di licenziamento a breve termine (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         Lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è d’altronde quello di garantire l’esistenza di un’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti (cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3, già citata al consid. 2.8.).

 

                                         Ne discende che l’insorgente, nel lasso di tempo 15 aprile - 31 agosto 2020, non aveva diritto a indennità per lavoro ridotto (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI; consid. 2.2.).

 

                             2.10.   Alla luce di quanto sopra occorre concludere che la decisione emessa dalla parte resistente il 28 aprile 2020 di accordare le indennità per lavoro ridotto dal 15 aprile 2020 (cfr. doc. 4; consid. 1.2.) era manifestamente errata.

                                         Inoltre la rettifica del provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione di ILR da metà aprile ad agosto 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’ini­zio del lavoro ridotto, in casu di fr. 500.-- mensili; cfr. doc. 3; consid. 2.5.), di notevole importanza.

 

                                         La decisione del 28 aprile 2020 poteva, conseguentemente, essere riconsiderata tramite l’emanazione della decisione del 25 novembre 2020 (cfr. doc. 7; consid. 1.3.).

 

                                         La nuova decisione dell’amministrazione di negare le ILR per il periodo 15 aprile – 31 agosto 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche.

 

                             2.11.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto, il ricorso è del 3 settembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti