Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2021.71

 

rs

Lugano

25 ottobre 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 settembre 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la “decisione di non entrata in materia” del 6 agosto 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione del 25 febbraio 2020 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha negato a RI 1 il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2020, in quanto, da una parte, non risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, essendo il centro dei suoi interessi familiari in Italia, dall’altra, deve essere considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. 11).

 

                               1.2.   Contro la decisione del 25 febbraio 2020 RI 1 ha interposto opposizione, datata 2 marzo 2020, che è pervenuta alla Cassa il 6 maggio 2020 (cfr. doc. 12; 13).

 

                               1.3.   L’amministrazione, il 6 agosto 2021, ha emesso una decisione di non entrata in materia in relazione all’opposizione, poiché tardiva, rilevando:

 

" (…)

I.         Tramite decisione del 25.02.2020, la cassa ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto il presupposto della residenza in Svizzera non è adempiuto.

II.        Tramite la lettera del 02.03.2020/06.05.2020, lei si è opposto alla decisione della Cassa del 25.02.2020.

III.      L’art. 52 LPGA prevede che le decisioni possono essere impugnate facendo ricorso entro 30 giorni presso il servizio che le ha notificate. Fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali.

IV.      L’opposizione non ha rispettato il termine di ricorso previsto.

V.       La sua opposizione, inviata alla cassa CO 1 di __________, anziché a CO 1, __________, è datata 02.03.2020, la ricezione alla cassa risulta però il 06.05.2020. Lei sostiene che l’opposizione è stata trasmessa tramite lettera raccomandata ma non è in grado di fornire alcun giustificativo in merito.

(…)” (Doc. A)

 

                               1.4.   RI 1, l’11 settembre 2021, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contro il provvedimento del 6 agosto 2021, facendo valere:

 

" (…)

Io sono arrivato da __________ il 01.11.2019 in quanto volevo stabilirmi in Ticino e portare la famiglia dall’Italia. In novembre e dicembre dello stesso anno ho lavorato presso la __________ di __________. In seguito a gennaio 2020, per mancanza di lavoro, mi sono iscritto in disoccupazione. La cassa disoccupazione a quel punto mi ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione in quanto riteneva che avendo la famiglia in Italia, i miei centri d’interesse non erano in Svizzera.

Ho spiegato bene alla cassa disoccupazione che tale motivazione non corrispondeva al vero in quanto io stavo portando la famiglia in Svizzera e che pertanto, in verità, i miei centri d’interesse erano esclusivamente in Svizzera. Come ben si sa, subito dopo siamo stati tutti quanti soggetti alla chiusura dovuta alla Pandemia Covid-19 e pertanto anche la mia famiglia è rimasta bloccata in Italia. Non appena avuta la possibilità, mia moglie e i miei figli mi hanno raggiunto in Svizzera. Infatti dal 01.10.2020 il mio nucleo famigliare si è riunito e viviamo tutti quanti insieme a __________.

Come spiegato sopra, io con lettera di ritorno, ho spiegato tutta la situazione alla CO 1 ed ho dovuto attendere più di un anno la loro risposta e come potete vedere l’allegato, la loro decisione è di non entrata in materia.

Se la loro motivazione per non pagarmi le indennità a causa dei centri d’interesse, io ho appurato e documentato che in verità il mio centro d’interesse è la Svizzera.

Pertanto, lodevole Tribunale, chiedo che la decisione della CO 1 venga rivista.” (Doc. I)

 

                               1.5.   In risposta la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando:

 

" (…)

4.   La contestata decisione è in merito alla mancata entrata in merito in quanto l’opposizione non ha rispettato i termini previsti.

5.   In merito ai tempi di evasione occorre rimarcare che la lettera in cui il ricorrente si è opposto porta la data del 02.03.2020 ma è pervenuta alla cassa (scancenter) in data 06.05.2020.

6.   Il ricorrente nei mesi successivi ha preso contatto con la cassa, nello specifico con il sottoscritto, chiedendo informazioni in merito alla sua opposizione e gli ho fatto presente che appariva tardiva (decisione 25.02.2020 opposizione 06.05.2020).

7.   Il ricorrente ha sempre asserito di averla inviata tramite raccomandata, gli è stato quindi chiesto di produrre i giustificativi che potessero dimostrare che l’opposizione è stata trasmessa alla cassa per tempo.

8.   Dopo diversi mesi senza successo il ricorrente ha comunicato, telefonicamente al collega __________ di non poter produrre il tracciamento dell’opposizione, la cassa di conseguenza ha notificato la contestata decisione.” (Doc. III)

 

                               1.6.   Il 5 ottobre 2020 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Questo Tribunale rileva innanzitutto che la Cassa, a seguito dell’opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione del 25 febbraio 2020 (cfr. doc. 12, consid. 1.2.), il 6 agosto 2021 ha emesso una “decisione di non entrata in materia”, in quanto ha ritenuto l’opposizione tardiva, siccome, nonostante sia datata 2 marzo 2020, le è pervenuta il 6 maggio 2020.

                                         Quale rimedio giuridico è stato indicato il ricorso al TCA (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

 

                                         Il provvedimento del 25 febbraio 2020 costituisce, pertanto, una decisione su opposizione

 

                                         In effetti, allorché contro una decisione viene inoltrata un’opposizione, il provvedimento in questione va confermato o annullato mediante l’emissione di una decisione su opposizione che lo sostituisce (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.2.; DTF 132 V 368 consid. 6.1.; DTF 131 V 407 consid. 2.1.2.1.).

 

                                         Il TCA entra, dunque, nel merito del ricorso presentato contro la decisione su opposizione del 6 agosto 2021 che ha stabilito l’irricevibilità dell’opposizione.

 

                               2.3.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

 

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

 

                                         Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

                                         Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

 

                                         L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

                                         Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                               2.4.   Nella presente evenienza la decisione del 25 febbraio 2020 con la quale la Cassa ha negato al ricorrente il diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 1° gennaio 2020, in quanto, da un lato, il centro dei suoi interessi personali era in Italia, dove vivevano la moglie e i figli e dove aveva dichiarato di rientrare nei fine-settimana (cfr. doc. 9), dall’altro, doveva essere considerato un vero lavoratore frontaliere (cfr. doc. 11), non risulta essergli stata trasmessa tramite posta raccomandata o A Plus.

 

                                         Ne consegue che la stessa gli è stata inviata per posta A o B.

 

                                         La Posta indica che gli invii effettuati tramite Posta A vengono recapitati il giorno successivo all’impostazione nelle cassette delle lettere e nelle caselle postali dei destinatari. La Posta A viene recapitata anche il sabato. La Posta B giunge, invece, a destinazione entro un massimo di tre giorni lavorativi, escluso il sabato (cfr. www.post.ch).

                                         In proposito cfr. STF C 212/00 del 2 novembre 2000; STCA 38.2010.53 del 25 ottobre 2010 consid. 2.9.

 

                                         Al riguardo è vero che la prova della data di ricezione di una decisione da parte del suo destinatario non può essere considerata fornita dal semplice richiamo ai tempi usuali di consegna degli invii postali (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.) e che il Tribunale federale ha già stabilito che un errore o un ritardo nella distribuzione della posta semplice non possono essere esclusi, anche se appaiono improbabili (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.4.; STF 9C_744/2012 du 15 janvier 2013 consid. 5.3, in RtiD 2013 II pag. 342).

 

                                         È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto il ricorrente mai ha contestato di avere ricevuto la decisione con cui la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione dal 1° gennaio 2020 nei giorni seguenti la data in cui il provvedimento è stato emesso, ossia martedì 25 febbraio 2020.

 

                                         Del resto l’opposizione interposta dall’insorgente riporta la data del 2 marzo 2020 (cfr. doc. 12).

 

                                         Da quanto precede emerge, pertanto, che la decisione emessa martedì 25 febbraio 2020 va ritenuta notificata al più tardi venerdì 28 febbraio 2020. Il termine di 30 giorni per presentare l’opposizione ha, quindi, iniziato a decorrere sabato 29 febbraio 2020 ed è scaduto - tenuto conto che l’ultimo giorno del termine era una domenica (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA) - lunedì 30 marzo 2020.

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020.

 

                                         L’opposizione inoltrata dal ricorrente è sì datata 2 marzo 2020, tuttavia la Cassa ha asserito che la stessa le è pervenuta il 6 maggio 2020.

                                         In proposito l’amministrazione ha indicato che l’insorgente ha asserito di aver spedito l’opposizione tramite lettera raccomandata, ma che il medesimo non è stato in grado di giustificare validamente tale circostanza, in particolare non ha prodotto il tracciamento dell’invio (cfr. doc. A; III).

 

                                         Il ricorrente non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alle affermazioni della parte resistente né per quanto attiene alla data in cui l’amministrazione ha ricevuto l’opposizione, né in relazione alla mancata prova dell’invio per raccomandata.

 

                                         Il TCA non ignora che agli atti non vi sia la busta con la data d’invio dell’opposizione.

                                         Tale questione non va, tuttavia, indagata oltre, ritenuto che, essendo trascorsi più di due mesi tra la data del 2 marzo 2020 indicata sull’opposizione e la data del 6 maggio 2020, quando la stessa è pervenuta alla Cassa, non è in ogni caso applicabile il principio secondo cui un assicurato non deve comprovare la data di invio nel caso in cui l’amministrazione non abbia tenuto la busta.

                                         Tale regola torna, in effetti, applicabile nei casi limite allorché, da una parte, esistono dubbi in merito alla data di invio, dall’altra, è possibile ammettere, alla luce delle circostanze, che il plico postale è stato spedito in tempo utile. È questo il caso segnatamente quando è intercorso un breve lasso di tempo tra la data di entrata e la pretesa data d’invio (cfr. DTF 138 V 218 consid. 8.1.2.; STF C 212/00 del 2 novembre 2000; DTF 124 V 372; DLA 1998 N. 48 pag. 281). Ad esempio nella STCA 38.2012.16 del 28 novembre 2012 è stato deciso che il FAUT ricevuto dalla Cassa il 5 luglio 2012 e di cui non era stata conservata la busta era stato spedito per posta B, come dichiarato dal ricorrente, il 30 giugno 2012 e che pertanto il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo per far valere il diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione ai sensi dell’art. 20 cpv. 3 LADI era stato ossequiato.

 

                                         In casu l’opposizione è datata 2 marzo 2020.

                                         Nella misura in cui non è stato comprovato l’invio della stessa per posta raccomandata o A Plus (meno dispendiosa), l’opposizione, se fosse stata spedita in quella data tramite posta A o B, avrebbe dovuto essere notificata alla Cassa tra martedì 3 e giovedì 5 marzo 2020 oppure al più tardi la settimana seguente (9-13 marzo 2020) tenendo conto della precisazione dell’amministrazione, ossia che l’opposizione è stata “inviata alla cassa CO 1 di __________, anziché a CO 1, __________” (cfr. doc. A; consid. 1.3.).

 

                                         Ciò che, però, non è il caso nella fattispecie.

 

                                         Per completezza va osservato che neppure si rivela verosimile un invio dell’opposizione l’ultimo giorno del termine per la relativa impugnazione, ovvero lunedì 30 marzo 2020, poiché in quell’ipotesi la stessa sarebbe pervenuta all’amministrazione tra martedì 31 marzo e giovedì 2 aprile 2020 e non ad ogni modo soltanto il 6 maggio 2020.

 

                                         In simili condizioni, in concreto, l’opposizione datata 2 marzo 2020 inoltrata contro la decisione del 25 febbraio 2020 ma notificata alla parte resistente il 6 maggio 2020 deve essere ritenuta tardiva.

 

                               2.5.   Va ora esaminato se il ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                               2.6.   Nella presente fattispecie questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 25 febbraio 2020.

 

                                         In effetti il TCA non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

 

                                         Il ricorrente, del resto, pur avendone la possibilità (cfr. doc. I; IV), non ha fatto valere alcuna specifica circostanza che possa in qualche modo giustificare il ritardo con cui è stata contestata la decisione del 25 febbraio 2020.

                                        

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 6 agosto 2021, con la quale la Cassa ha ritenuto l’opposizione pervenuta il 6 maggio 2020 contro la decisione del 25 febbraio 2020 irricevibile va confermata.

 

                               2.8.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è dell’11 settembre 2021 ed è stato inviato al TCA tramite raccomandata il 13 settembre 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

 

                                         L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la tempestività dell’opposizione interposta dal ricorrente contro la decisione del 25 febbraio 2020 con cui la Cassa gli ha negato il diritto a indennità di disoccupazione a far tempo dal 1° gennaio 2020 (cfr. doc. A; 11; 12; consid. 1.3.).

 

                                         In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

 

                                         Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

 

                                         Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

 

                                         In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                         Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                         Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti