Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2021.72

 

rs

Lugano

18 ottobre 2021  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 luglio 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 12 febbraio 2021 la ditta RI 1 di __________, che gestisce lo __________ di __________, ha inoltrato preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 1° febbraio -  31 maggio 2021 (cfr. doc. 1; 4; B2).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 100% e colpisce tutta l’azienda, e meglio quattro dipendenti (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stata indicata “Chiusura esercizi pubblici da parte del Consiglio federale” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                               1.2.   Con decisione del 26 marzo 2020 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto per il periodo 2 febbraio - 31 maggio 2021, in quanto la società non ha dato seguito alla richiesta di documentazione del 4 marzo 2021 necessaria all’esame del preannuncio di lavoro ridotto entro il termine impartito dell’11 marzo 2021.

                                         È stato precisato che per il giorno del 1° febbraio 2021 l’amministrazione si era già espressa in merito alla concessione dell’indennità per lavoro ridotto con decisione del 27 ottobre 2020 (cfr. doc. 3).

 

                               1.3.   Il 12 maggio 2021 la RI 1 ha inviato alla Sezione del lavoro il seguente scritto:

 

" (…) con particolare riferimento alla vostra decisione del 26 marzo 2021 che siamo venuti a conoscenza oggi vi inviamo il presente scritto a titolo di opposizione per il seguente motivo.

  In data 4 marzo 2021 ci avete trasmesso via mail una richiesta di informazione che purtroppo non abbiamo visto in quanto la vostra richiesta è entrata nello spam quando ci siamo accorti abbiamo risposto alle vostre richieste in data 26 marzo 2021 che alleghiamo alla presente.

  Visto quanto sopra vi chiediamo di voler annullare la decisione concernente le indennità per lavoro ridotto visto che la chiusura degli esercizi pubblici è stata intimata con ordine della Confederazione e necessitiamo degli aiuti per poter pagare i nostri dipendenti.” (Doc. 5)

 

                               1.4.   La Sezione del lavoro, il 13 luglio 2021, dopo aver comunicato alla RI 1 che l’opposizione del 12 maggio 2021 risultava tardiva, l’ha invitata a presentare delle osservazioni al riguardo entro il 20 luglio 2021 (cfr. doc. 6).

 

                                         Il 14 luglio 2021 la Sagl ha affermato che la decisione del 26 marzo 2021 non le è mai stata recapitata e di essere venuta a conoscenza della stessa tramite la Cassa __________ quando l’ha contattata per sollecitare il pagamento delle indennità per lavoro ridotto (cfr. doc. 7).

 

                               1.5.   La Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 16 luglio 2021, ha dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, l’opposizione datata 12 maggio 2021 inoltrata dalla RI 1 contro il provvedimento del 26 marzo 2021, rilevando:

 

" (…)

3.

In concreto, dagli accertamenti esperiti dall’UG, è emerso che l’opponente ha ricevuto la decisione 26 marzo 2021 il giorno seguente per Posta A Plus. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (2C_90/2015 del 2 giugno 2015, consid. 3.4), il termine di impugnazione inizia a correre il giorno dopo che una decisone intimata per Posta A Plus è entrata nella sfera di conoscenza del destinatario.

Di conseguenza, l’opposizione in esame risulta tardiva, essendo il termine di 30 giorni per fare opposizione computate le ferie giudiziarie pasquali, venuto a scadere in data 11 maggio 2021.

Non essendo sufficienti le motivazioni dell’opponente a giustificare un tale ritardo, non è possibile procedere all’esame del merito del gravame.” (Doc. A1)

 

                               1.6.   Contro la decisione su opposizione del 16 luglio 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, asserendo:

 

" (…)

-       In data 12 febbraio 2021 inviamo il modulo straordinario di preannuncio di lavoro ridotto alla sezione del lavoro, ufficio giuridico a Bellinzona (vedi allegato doc. A).

-       In data 4 marzo 2021 la sezione del lavoro ci ha fatto una richiesta di informazioni che purtroppo non abbiamo visto in quant.

-       In data 26 marzo 2021 abbiamo preso contatto con l'ufficio giuridico chiedendo il perché non avevano emesso la decisione di autorizzazione del lavoro ridotto richiesto in data 12 febbraio 2021, ci rispondono che hanno inviato una mail e di guardare nelle spam.

-       Ok, troviamo la mail e rispondiamo alle loro richieste (organigramma e autorizzazione esercizio pubblico) in data 26 marzo 2021 alle ore 11:17. Da parte nostra tutto OK, abbiamo dato seguito ad una loro richiesta ed attendavamo una decisione positiva, nessuno però ci ha comunicato nel corso della telefonata del 26 marzo 2021 che la decisione non era positiva. (vedi allegato doc. B).

-       Notiamo inoltre che, sulla decisione del 16 luglio 2021 l'ufficio giuridico ha sollevato opposizione al riconoscimento del diritto all'indennità per lavoro ridotto, non avendo la ditta dato seguito alla richiesta di informazioni del 4 marzo 2021. Strano, visto che abbiamo appunto risposto in data 26 marzo 2021 alle ore 11:17. Ci sembra inoltre anomalo che l'emissione di una decisione negativa di richiesta di lavoro ridotto dopo la chiusura degli esercizi pubblici da parte del consiglio federale venga emessa così velocemente, 22 giorni dopo una richiesta fatta via mail (se la collaboratrice ci dice di guardare nelle spam non è probabilmente l'unico caso successo) e negativa !! visto la straordinarietà della situazione. Vedi allegato doc. C.

-       Nel merito della tardività abbiamo scritto una lettera datata 14 luglio alla sezione del lavoro che neppure hanno preso in considerazione ed emesso una decisione negativa in data 16 luglio 2021. Vedi allegato doc. D.

-       Ci sembra molto strano che una decisione così importante venga trasmessa con invio "Posta A Plus". A nostro modo di vedere una decisione così importante deve venir recapitata con posta raccomandata, non sarà né la prima né l'ultima volta che il postino sbaglia bucalettere. Va inoltre detto che vi sono più bucalettere in Via __________ e l'indirizzo della società è lo stesso del socio e gerente __________, il nucleo famigliare della famiglia __________ è di 3 persone.

-       Ancor più strano il modo di emettere una decisione negativa dopo che il consiglio federale ha obbligato la chiusura degli esercizi pubblici.

 

  Possiamo fare tante mille ipotesi oppure no, rimane il fatto che il consiglio federale ha obbligato a chiudere gli esercizi pubblici e la sezione del lavoro emette delle decisioni negative mettendo in grosse difficoltà un ramo che già fa fatica. (…)” (Doc. I)

 

                               1.7.   Nella sua risposta del 22 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione del ricorso con argomentazioni di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

                                     

                               1.8.   Il 23 settembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA, a cui rinvia l’art. 1 LADI, le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.

 

                                         Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

                                         Secondo l'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

                                         Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

 

                                         L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

 

                                         Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

                                         I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

 

                                         Il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STFA I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217, Mosimann, in: Praktische Anwendungsfragen des ATSG, 2003, pagg. 130 segg.).

 

                                         Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

 

                               2.3.   In una sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, mediante la quale il giudizio di questa Corte era stato annullato in ragione di una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al sistema di spedizione Posta A Plus, ovvero quello utilizzato dalla Sezione del lavoro per comunicare all’assicurato la decisione su opposizione del 20 aprile 2021:

 

 

 

" (…).

3.3. Nel sistema di spedizione Posta A Plus alla busta è applicato un numero e analogamente a un plico raccomandato, l'invio avviene con la menzione A Plus. A differenza della posta raccomandata la ricezione dell'invio non è però attestata dal destinatario. Conseguentemente il destinatario in caso di assenza non è informato tramite un avviso di ricevimento. La notificazione è attestata elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario. Così facendo, grazie al sistema di tracciamento degli invii Track & Trace previsto dalla Posta Svizzera è possibile osservare la cronologia dell'invio fino all'arrivo nella sfera di influenza del destinatario. Tuttavia, in tale evenienza, il tracciamento Track & Trace non dimostra direttamente, che la busta sia entrata effettivamente nella sfera di influenza del destinatario, ma soltanto che la Posta Svizzera nel proprio sistema di tracciamento abbia attestato una consegna dell'invio. Da ciò, si può unicamente dedurre alla stregua di un indizio che la busta sia stata depositata nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario. In assenza di un'attestazione conferita dal sistema Track & Trace non si può concludere che qualcuno abbia preso possesso in mano dell'invio e men che meno che qualcuno ne abbia preso conoscenza (DTF 142 III 599 consid. 2.2 pag. 602 con riferimenti).

 

3.4. Il Tribunale federale si è già confrontato diverse volte con il sistema di spedizione Posta A Plus. In quei casi ha stabilito come notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso, il deposito dell'invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, benché questa operazione sia avvenuta il sabato. La circostanza che la persona interessata abbia ritirato la corrispondenza il lunedì successivo è stata esplicitamente ritenuta irrilevante dal Tribunale federale (sentenze 2C_1126/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 2.2 con riferimenti; cfr. anche sentenze 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2 entrambe con rinvii). (…)”

 

                                         Il TF, con giudizio 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020, si è nuovamente pronunciato sul caso appena menzionato che era stato rinviato al TCA, osservando:

 

" (…) Determinante per la notifica resta pertanto anche con il sistema di spedizione Posta A Plus il momento indicato dal tracciamento degli invii (cosiddetto "Track & Trace"). Il mittente non ha alcuna influenza sul sistema e in tale ottica di massima non deve essergli opposta la tesi che la spedizione sia giunta al destinatario dopo la data indicata dal tracciamento degli invii. La sicurezza del diritto lo impone (da ultimo sentenza 8C_271/2019 dell'11 giugno 2019 consid. 6.2).  

 

4.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa al sistema di spedizione Posta A Plus, un errore nella notificazione postale non deve essere escluso a priori. Tuttavia, una consegna erronea non è da presumere, ma può essere ritenuta se sulla base di tutte le circostanze sembra plausibile. Bisogna fondarsi sulla descrizione dei fatti del destinatario, la quale solleva una consegna postale erronea, se essa è ragionevole e sembra avere una certa probabilità, tenuto conto che occorre presumere la buona fede del destinatario. Considerazioni del tutto ipotetiche del destinatario, secondo cui la busta sia stata inserita nella cassetta delle lettere del vicino (o di terzi), non giovano alle sue tesi (DTF 142 III 599 consid. 2.4.1 pag. 603 con riferimenti; sentenza 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2).  (…)”

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2019 consid. 4.1.-4.2.; STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3.

 

                                         In un’altra sentenza 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 3 segg., riguardante una fattispecie in cui il ricorrente pretendeva in particolare che la decisione impugnata, trasmessagli con il sistema Posta A Plus, sarebbe stata depositata nella cassetta delle lettere vicina, comune a delle società di cui il suo patrocinatore era o era stato associato, gerente, direttore o liquidatore, l’Alta Corte ha concluso che non vi era motivo di discostarsi dalla data di distribuzione risultante dall’estratto Track & Trace:

 

" (…).

4.

4.1. Invoquant la violation des art. 38 al. 1 et 60 LPGA, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'il n'avait pas rendu plausible l'erreur de distribution.  

 

4.2.

4.2.1. Selon la jurisprudence, le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). (…)”

 

                                         Dalla STF 8C_179/2019 dell’11 aprile 2019, a proposito della validità del metodo di spedizione A Plus, si evince inoltre:

 

" 4.1.

Invoquant la violation de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du droit d'être entendu (art. 29 Cst.) et des art. 39 al. 1 et 60 LPGA, la recourante fait valoir que l'envoi par courrier A Plus ne tient pas compte des spécificités liées aux horaires d'ouverture des bureaux qui ferment le samedi. Il serait donc important de distinguer entre les personnes privées, d'une part, lesquelles reçoivent le courrier chez elles et peuvent en prendre connaissance le samedi, et les entreprises, d'autre part, pour lesquelles l'ouverture des courriers ne peut se faire que le premier jour ouvrable suivant. Selon la recourante, les courriers adressés aux entreprises ne devraient être transmis que par le biais de plis recommandés, soumis à signature.

 

4.2. Les griefs sont mal fondés. En effet, selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, le Tribunal fédéral s'est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier qu'il n'existait pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 précité; voir également, parmi d'autres, arrêts 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 5.3 et 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé, en outre, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 précité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence confirmée à de nombreuses reprises. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions d'un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Enfin, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. (…)

 

                                         Infine, in una pronunzia 8C_124/2019 del 23 aprile 2019 consid. 5 segg., il TF ha ulteriormente ribadito la validità del sistema di spedizione Posta A Plus, in particolare come segue:

 

" (…).

8.

8.1. Invoquant la violation du droit à un procès équitable et à l'accès au juge (art. 29 al. 1, 29a Cst. et 6 CEDH), le recourant fait valoir, en substance, que l'envoi par courrier A Plus offre une protection moins importante que l'envoi par recommandé ou courrier A, qu'il ampute de deux jours le délai de recours et crée des incertitudes en fonction du destinataire.

 

8.2.

8.2.1. Les critiques formulées par le recourant sont mal fondées.

En effet, selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique "Track & Trace" de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

 

8.2.2. En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).  

 

8.2.3. Par ailleurs, l'accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s'en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d'un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l'enveloppe. Contrairement à ce que soutient le recourant, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d'avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l'envoi sans signature.  (…)

 

                                         Al riguardo cfr. pure Petra Fleischanderl, Versandart “A-Post Plus” in SZS/RSAS 5/2021 pag. 265-267.

 

                               2.4.   Nel caso concreto dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 6.1), risulta che la decisione del 26 marzo 2021 è stata spedita tramite Posta A Plus il medesimo giorno ed è arrivata all’Ufficio di recapito di __________ sabato 27 marzo 2021 alle ore 7:03. Il plico postale è stato recapitato nella cassetta delle lettere della ricorrente il 27 marzo 2021 alle ore 9:23 (cfr. doc. 6.1).

 

                                         L’insorgente ha, però, affermato che la decisione del 26 marzo 2021 non le è mai stata recapitata, specificando che “non sarà né la prima né l’ultima volta che il postino sbaglia bucalettere” (cfr. doc. 7; I).

 

                                         La Sagl ha, inoltre, censurato l’invio tramite posta A-Plus di “una decisione così importante”, sottolineando che la stessa avrebbe dovuto essere spedita con posta raccomandata (cfr. doc. I).

 

                                         Il TCA osserva, innanzitutto, che quest’ultima critica cade nel vuoto.

                                         In effetti la giurisprudenza federale ha più volte confermato (cfr. le sentenze federali riprodotte al consid. 2.3.) la liceità del sistema in oggetto, e meglio che il sistema di notifica delle decisioni attraverso il sistema di spedizione A Plus è perfettamente valido e che quale notificazione determinante per la decorrenza del termine di ricorso vale il deposito dell’invio nella cassetta delle lettere o nella casella postale del destinatario, anche quando tale operazione avviene di sabato (cfr. consid. 2.3.; sul tema, si veda pure l’articolo di T. Barth, Le courrier A Plus, apparso in Anwaltpraxis/Pratique du barreau 3/2019, pag. 129: “Le courrier A+ ne constitue nullement une révolution et ne fait que concrétiser la jurisprudence développée sur le principe de la sphère d’influence. Il permet aux administrations, tribunaux et avocats de réduire quelque peu leurs coûts en se substituant, lorsque la loi permet cette forme d’expédition, à un envoi par pli recommandé. Il appartient aux destinataires des courriers d’être attentifs à ce mode d’envoi et de prendre les mesures appropriées afin de déterminer quand le courrier a été déposé dans leurs boîtes aux lettres.”. Il medesimo autore ha peraltro consigliato agli avvocati di rendere attento il personale incaricato dell’apertura della corrispondenza all’etichetta A+ e “l’instruire de systématiquement effectuer un suivi de l’envoi, par exemple en scannant l’étiquette avec l’application mobile de La Poste, afin de déterminer le moment du dépôt dans la boîte aux lettres et d’ainsi calculer correctement l’éventuel délai.”).

 

                                         In proposito cfr. STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021; STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019.

 

                               2.5.   In relazione al fatto che la ricorrente abbia affermato che la busta contenente la decisione del 26 marzo 2021 non le sia stata recapitata (cfr. doc. 7; I), benché dal tracciamento dell’invio emerga che la stessa è stata depositata nella sua cassetta della posta sabato 27 marzo 2021 alle ore 9:23 (cfr. consid. 2.4.), va evidenziato che secondo il Tribunale federale vi è la presunzione che il recapito postale, sia degli invii tramite Posta A Plus che delle Raccomandate, abbia avuto luogo correttamente. Tale presunzione può essere sì sovvertita, ma devono sussistere indizi concreti di errore (cfr. STF 1C_31/2018 consid. 3.3).

 

                                         Quanto asserito dall’insorgente corrisponde d’altronde alla sua personale versione dei fatti. Si tratta di una semplice allegazione di fatto non comprovata da debita documentazione (cfr. STF 8C_61/2019 del 17 aprile 2019 consid. 4.2.3., menzionata sopra).

                                         Ciò non basta, dunque, per rovesciare la presunzione che il recapito ha avuto luogo correttamente.

 

                                         Va altresì sottolineato che considerazioni del tutto ipotetiche della ricorrente, ovvero che “non sarà né la prima né l’ultima volta che il postino sbaglia bucalettere”, come pure l’implicita supposizione che la busta può essere stata ritirata da terzi, siccome “vi sono più bucalettere in __________ e l’indirizzo della società è lo stesso del socio e gerente __________, il nucleo famigliare della famiglia __________ è di 3 persone” (cfr. doc. I), non giovano alla sua tesi (cfr. STF 8C_330/2020 del 2 luglio 2020 consid. 3; STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2.; STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015).    

 

                                         Al riguardo cfr. STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019 consid. 2.6.

 

                               2.6.   In esito a tutto quanto precede, occorre concludere che nel caso di specie determinante per la decorrenza del termine di opposizione di 30 giorni giusta l’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.2.) è sabato 27 marzo 2021, come risulta dal tracciamento dell’invio (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Il termine per interporre opposizione ha così iniziato a decorrere, in virtù dell’art. 38 cpv. 1 e 4 LPGA, tenuto conto della sospensione dei termini dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso (la Pasqua nel 2021 è stata domenica 4 aprile), il 12 aprile 2021 (cfr. STF 9C_525/2013 del 23 settembre 2013 consid. 2.2.; 3, parzialmente pubblicata in DTF 139 V 490; STF 8C_176/2019 del 25 giugno 2019 consid. 4; STF 9C_464/2018 del 22 agosto 2018) ed è scaduto martedì 11 maggio 2021, come peraltro indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; III).

 

                                         L’opposizione, inviata per raccomandata soltanto il 12 maggio 2021 (cfr. doc. III; 5.1), è dunque tardiva (cfr. STCA 38.2021.19 del 31 maggio 2021; STCA 38.2020.58 del 16 novembre 2020; STCA 38.2020.3 del 4 marzo 2020).

 

                               2.7.   Va ora esaminato se la ricorrente può prevalersi della restituzione del termine.

 

                                         L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

 

                                         Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

 

                                         Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

                                         L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

 

                                         La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                                         Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

                                         Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

 

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                         Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

 

                               2.8.   Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre opposizione contro la decisione del 26 marzo 2021.

 

                                         In effetti il TCA, analogamente all’amministrazione (cfr. doc. III), non ravvede alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo dell’opposizione.

 

                                         Per completezza giova in ogni caso ribadire (cfr. consid. 2.5.) che l’asserzione dell’insorgente secondo cui la decisione del 26 marzo 2021 non le è stata recapitata, rispettivamente le ipotesi che il postino ha sbagliato la buca delle lettere o che la busta può essere stata ritirata da terzi costituiscono unicamente delle allegazioni di fatto, rimaste indimostrate.

                                     

                               2.9.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 16 luglio 2021, con la quale la Sezione del lavoro ha ritenuto l’opposizione del 12 maggio 2021 contro la decisione del 26 marzo 2021 irricevibile va confermata.

 

                             2.10.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria; RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

                                         In concreto, il ricorso è del 14 settembre 2021. Pertanto è applicabile il nuovo diritto.

 

                                         L’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne la tempestività dell’opposizione interposta dalla ricorrente contro la decisione del 26 marzo 2021 con cui la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al suo preannuncio di lavoro ridotto dal mese di febbraio al mese di ottobre 2021 (cfr. doc. A1; 3; consid. 1.2; 1.5.).

 

                                         In casu può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.

 

                                         Nel caso sia una lite di prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.

 

                                         Anche qualora la causa non riguardasse prestazioni, non verrebbero comunque imposte spese.

 

                                         In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

 

                                         Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

 

                                         Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.60 del 20 settembre 2021; STCA 38.2021.39 del 25 agosto 2021).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti