Incarto n.
38.2021.89

 

rs

Lugano

7 febbraio 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 8 novembre 2021 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Il 24 maggio 2021 la RI 1 di __________, che è stata costituita il 27 gennaio 2020 e ha avviato la propria attività connessa alla gestione del Bar __________ di __________ il 5 novembre 2020 e dell’attigua pompa di benzina già in precedenza nel mese di marzo 2020 (cfr. doc. 3), ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo a decorrere dal 1° giugno 2021 (cfr. doc. 1; estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

 

                                         Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che il lavoro ridotto colpisce 3 dipendenti (con contratto di lavoro di durata indeterminata) sui 4 dell’azienda e che la perdita di lavoro probabile è del 50% (cfr. doc. 1 pti. 2.1, 3, 4.1), dall’altro, che quale causa è stato indicato che “(…) disposizioni COVID-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la chiusura totale dell’attività. In seguito a ciò il lavoro è notevolmente diminuito” (cfr. doc.1 p.to 2.2).

 

                                         Il 5 luglio 2021 la società ha precisato che in realtà le persone colpite da lavoro ridotto sono due, e meglio __________ e __________ (cfr. doc. 3).

 

                               1.2.   Il 16 agosto 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021, rilevando:

 

" (…) ritenuto come la società sia di nuova costituzione e che ha avviato la propria attività in piena pandemia, ciononostante assumendo nuovo personale a tempo indeterminato, e non essendo più colpita da alcun ordine di chiusura dell'autorità, la perdita di lavoro che ne deriva non risulta computabile a partire dal 31 maggio 2021, essendo evitabile e senza alcun carattere di eccezionalità. Inoltre, non essendo per il periodo in esame in vigore restrizioni particolari, lo scrivente Ufficio non ritiene verosimile la perdita di lavoro annunciata in misura del 50%. Invero, unica limitazione imposta all'esercizio pubblico è l'impossibilità di disporre dei posti all'esterno, (…).

 

(…). la società ha inizialmente indicato, quale causa della perdita di lavoro, una diminuzione di posti a sedere sia all'interno sia all'esterno dovuta alle misure di distanziamento. In seguito, la società ha asserito che "I posti a sedere (...) in terrazza non ce ne sono in quanto l’amministrazione dello stabile ce li hanno tolti. Ci siamo pure, rivolti a un legale per vedere di risolvere la questione". Ne consegue pertanto che, in ogni caso, la perdita di lavoro derivante dall'impossibilità di usufruire dello spazio esterno non è computabile, in quanto vi è un terzo responsabile del danno, come si evince dalla documentazione presentata dalla società. (…)” (Doc. 12 pag. 3)

 

                               1.3.   La RI 1, l’8 settembre 2021, ha interposto opposizione contro la decisione del 16 agosto 2021, facendo valere:

 

" (…)

- Noi abbiamo ripreso un'azienda esistente e, dai conti che ci hanno sottoposto il locale con adiacente pompa di benzina funzionava. E per questo motivo, che adduciamo che il calo di lavoro è dovuto alle disposizioni COVlD-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la chiusura totale dell'attività, in seguito a ciò il lavoro è notevolmente diminuito.

Nel 2020 i locali sono rimasti chiusi dal 17.03.2020 al 11.05.2020 (chiusura di tutte le aziende) e in seguito, dal 22.12.2020 al 31.05.2021, causando una perdita non indifferente.

Non potevamo certo prevedere che dopo poco più di un mese dall'apertura si dovesse ancora chiudere dal 22.12.2020 al 31.05.2021.

- Inoltre voi asserite che abbiamo assunto da subito (dal 05.11.2020) personale al 100%. Vi comunichiamo che in un bar con annesso pompa di benzina devono esserci almeno due persone per turno. (…)” (Doc. 13)

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato il provvedimento del 16 agosto 2021, motivando come segue:

 

" (…)

3. Nel caso concreto l'opponente lamenta una perdita di lavoro dovuta alle chiusure imposte dalle autorità federali a partire dal 22 dicembre 2020 che interessa ancora ad oggi i due dipendenti assunti quali camerieri presso il bar.

Quanto alle presunte ripercussioni odierne delle predette chiusure, anzitutto la perdita di lavoro non può ritenersi computabile in quanto, vista la documentazione prodotta, non è stata comprovata dalla ditta, ritenuto segnatamente che i locali interni di bar e ristoranti erano di nuovo accessibili a partire dal 31 maggio 2021 senza particolari restrizioni (cfr. art. 5a Ordinanza COVID 19 situazione particolare).

Inoltre, nemmeno con riferimento alla possibilità di sfruttamento della terrazza (la quale, secondo l'autorizzazione alla gerenza del 26 luglio 2021, conta di totali 9 posti a sedere), la perdita di lavoro annunciata può essere indennizzata, in quanto imputabile unicamente a terzi: i posti esterni non hanno potuto infatti essere utilizzati a causa di una vertenza di carattere civile in corso con il locatore ed un vicino garage (cfr. documenti inviati all'UG in data 30 luglio 2021).

Di conseguenza, ritenuto che la perdita di lavoro lamentata è imputabile direttamente a terzi responsabili (art. 32 cpv. 3 LADI, art. 51 OADI) e che inoltre, quanto al locale interno, non è nemmeno stato dimostrato quali conseguenze avrebbe avuto la pandemia a seguito delle riaperture del 31 maggio 2021, non è possibile riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto (…)” (Doc. A)

 

                               1.5.   Contro la decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e la concessione delle indennità per lavoro ridotto a favore dei due dipendenti (cfr. doc. I pag. 4).

 

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto che non è corretto quanto rimproverato dall’amministrazione, ossia che avrebbe potuto evitare le riduzioni mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendendo un terzo responsabile del danno, precisando che la stessa autorità non fa accenno alcuno a chi sarebbe questo terzo responsabile.

                                         Riguardo alla questione della terrazza, il cui mancato sfruttamento secondo la Sezione del lavoro sarebbe da imputare a una vertenza civile con il garage adiacente ed un vicino, la ricorrente ha asserito:

 

" (…) La nuova LEAR ha previsto il certificato di idoneità obbligatorio entro tre anni dall'entrata in vigore della legge medesima. Quindi, il comune per rilasciare tale certificato ha dovuto verificare l'idoneità edilizia, sanitaria, di sicurezza, ecc. dell'esercizio, emanando la relativa decisione. Una volta che la decisione era definitiva poteva essere consegnata all'autorità cantonale per il rilascio dell'autorizzazione: senza questa decisione di idoneità il locale sarebbe chiuso. In altre parole, l'attestato di idoneità è uno degli attestati e requisiti di diritto pubblico come lo è la presentazione del certificato e dell'assicurazione RC.

Se l'autorizzazione ci permette 9 posti, significa che l'autorità comunale (prima) e cantonale (dopo) hanno emesso tale decisione che è cresciuta in giudicato amministrativamente, cioè con il tacito consenso di tutti coloro che erano legittimati ad eventualmente ricorrere.

E se le persone devono essere 9, significa che se ne prevediamo di più piomba la multa e avremmo problemi con le assicurazioni se succedesse qualcosa.

Contrariamente a quanto si fa trapelare dalla decisione, la vertenza civile non ha quindi alcun legame con l'autorizzazione LEAR (e quindi anche edilizia). (…)” (Doc. I pag. 2)

 

                                         È stato altresì affermato che pure scorretto è che dal 31 maggio 2021 non vi sono più restrizioni negli esercizi pubblici, indicando:

 

" (…) il personale ha sempre dovuto utilizzare la mascherina, e questo ancora oggi. Vi sono dei numeri massimi per le tavolate (tranne per le famiglie e conviventi) e le distanze da mantenere da seduti tra i tavoli, dato che le persone si toglievano la mascherina. A questo aggiungiamo i corposi piani di protezione (a disposizione volentieri anche il nostro che ha ripreso il modello elaborato da GastroTicino in collaborazione con la SECO, l'Ufficio federale della sanità pubblica e i sindacati) con tutte le modifiche avvenute tra il mese di maggio e oggi (le ultime dal novembre). Non è un caso quindi che le stesse ILR sono state prolungate anche per il settore esercentesco.

E tralasciamo pure la paura che regna ancora nelle persone, o in talune persone, soprattutto gli anziani.

Non è neppure un caso che GastroSuisse lo scorso 21 settembre abbia pubblicato e ribadito la forte contrazione delle entrate negli esercizi pubblici non direttamente situati nei centri grossi o in tipiche località turistiche. Contrazioni, lo ha scritto GastroSuisse, che dalla loro indagine si situa anche fino al 30%.

Per questo non capiamo in alcun modo cosa dobbiamo ancora dimostrare, visto che abbiamo allegato tutti i conteggi e tutte le autorità riconoscono che vi è una contrazione generalizzata per diversi fattori. (…)” (Doc. I pag. 3)

 

                                         La Sagl sostiene, da un lato, che implicitamente la Sezione del lavoro la invita a licenziare il personale e che ciò, senza gli aiuti e a fronte della ridotta attività, sarebbe l’unica soluzione. Dall’altro, che un licenziamento comporterebbe comunque un carico sull’assicurazione contro la disoccupazione. Infine, che “perdere chi sa già cosa fare, significa dovere poi un giorno rispiegare ad un nuovo assunto il da farsi, cosa che comporta un costo. E tutto ciò con il presupposto che si trovi il personale valido”. (Doc. I pag. 3)

 

                               1.6.   Nella sua risposta del 6 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

 

                               1.7.   Il 7 dicembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro non abbia riconosciuto alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore dei dipendenti __________ e __________ a decorrere dal mese di giugno 2021.

 

                               2.2.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima   per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i    loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                         La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è

      sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                               2.3.   Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

 

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di

         ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                               2.4.   Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                         In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2    Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

 

2.3    Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

 

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

 

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

 

2.5    Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

 

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

 

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

 

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

 

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

 

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

                                         Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

 

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

 

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

 

                                         La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:

 

" 2.2 c Aziende di nuova costituzione

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.

Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.

La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”

 

                                         La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

 

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

 

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

 

                                         I p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                         La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

                                         Per quanto concerne il p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:

 

" D4a       Valido dal 19.03.2021

  A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

                               2.5.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la società RI 1 con sede a __________, in via __________, è stata iscritta a registro di commercio il 27 gennaio 2020. Dall’estratto RC risulta il seguente scopo:

 

" (…) La gestione operativa e amministrativa di esercizi pubblici, di aree di servizio e di stazioni di benzina. L'acquisto, la vendita, lo scambio, il prestito, l'importazione e l'esportazione, il trasporto, la distribuzione e il commercio di prodotti petroliferi e i suoi derivati così come gli altri prodotti affini. Il servizio di take-away. L'acquisto e la vendita di beni mobiliari e immobiliari, l'assunzione di rappresentanze e di concessioni di qualsiasi genere. Attività di cambio valute in divise e operazioni connesse. La società può assumere dei mandati di rappresentanza e/o eleggere degli uffici di rappresentanza come pure succursali in Svizzera e all'estero. La società può esplicare ogni attività che sia direttamente o indirettamente correlata con lo scopo sociale o che sia utile per il perseguimento dello stesso. La società può detenere immobili sia in Svizzera sia all'estero e può detenere partecipazioni di società svizzere o estere.”

 

                                         Il capitale della società di fr. 20'000.-- appartiene a __________, la quale, oltre a essere socia, è unica gerente della Sagl (cfr. estratto RC reperibile nel sito www.zefix.ch).

 

                                         La RI 1, che ha ripreso un’azienda già esistente (cfr. doc. 13), gestisce il Bar __________, sito in via __________ a __________, la cui attività è iniziata il 5 novembre 2020, e l’attigua stazione di servizio avviata in precedenza, e meglio dal mese di marzo 2020 (cfr. doc. 3).

                                         In effetti le “Autorizzazioni provvisorie alla gerenza per esercizio senza alloggio” concesse il 2 novembre 2020 e l’11 gennaio 2021 al gerente __________, domiciliato a __________ in via __________ e marito della socia gerente, __________, prevedono quale datore di lavoro la RI 1, ma quale insegna “Bar __________” (cfr. doc. 11; 10, 7).

                                         È solo nell’“Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio” del 26 luglio 2021 che l’insegna è stata modificata in “Bar __________”.

                                         Inoltre, come del resto nelle Autorizzazioni provvisorie, è precisato che la struttura è costituita da 30 posti interni e da 9 posti esterni sulla terrazza (cfr. doc. 9; 10; 11).

 

                                         L’organico del personale dal mese di novembre 2020 è composto della responsabile al 100%, __________ (salario lordo fr. 3'500.-- al mese), del gerente al 100%, __________ (salario lordo fr. 3'500.-- al mese + tredicesima) e di due camerieri al 100%, __________ (salario lordo fr. 3'500.-- al mese) e __________ (salario lordo fr. 2'000.-- al mese), figli di __________ e __________ nati il __________ 1998, rispettivamente il 22 novembre 2000 (cfr. doc. 7; 3; 4).

 

                                         I quattro contratti di lavoro di durata indeterminata sono stati conclusi con la RI 1 il 31 ottobre 2020 con effetto dal 5 novembre 2020 (cfr. doc. 4).

 

                                         La RI 1, il 24 maggio 2021, ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto a far tempo dal 1° giugno 2021 per i dipendenti __________ e __________, con una perdita di lavoro probabile del 50%. È stato indicato che “il motivo per cui abbiamo introdotto il lavoro ridotto è dovuto alle disposizioni COVID-19 derogate dal Consiglio di Stato dove vigeva la chiusura totale dell’attività. In seguito a ciò il lavoro è notevolmente diminuito” (cfr. doc. 1, consid. 1.1.).

 

                                         La società ha precisato, il 5 luglio 2021, che “da quando il locale è stato riaperto prima come take-away e in seguito dal 31.05.2021 occupando i posti a sedere ho notato una diminuzione della clientela. Comunque visto le misure di distanziamento abbiamo dovuto anche ridurre i posti a sedere all’interno” e il 9 luglio 2021 che “(…) faccio notare che i posti sia in terrazza che all’interno sono diminuiti in seguito alle misure di distanziamento per COVID-19” (cfr. doc. 3).

                                         Il 6 luglio 2021 la ricorrente, in relazione al mese di giugno 2021, ha affermato, da un lato, che le ore previste per __________, __________ e __________ erano 176 ciascuno, corrispondenti a quelle contrattuali. Dall’altro, che le ore lavorate da __________ erano pari a 0, mentre quelle lavorate da __________ e __________ 176 ore ognuno.

 

                                         Per i mesi di agosto e settembre 2021 a fronte di 176 ore mensili previste è stato indicato che sarebbero state lavorate 176 ore al mese da __________, ma nessuna ora da __________, come pure da __________ (cfr. doc. 3).

 

                                         Inoltre il 9 luglio 2021 è stato dichiarato che le cifre d’affari mensili (pompa di benzina + bar) dal giugno 2020 al maggio 2021 (l’attività del bar è ad ogni modo iniziata dal novembre 2020) sono state le seguenti:

 

-       giugno 2020            fr. 607

-       luglio 2020              fr. 2’661

-       agosto 2020            fr. 3’804

-       settembre 2020       fr. 3’055

-       ottobre 2020           fr. 3’355

 

-       novembre 2020       fr. 5'372 di cui fr. 2'556 (bar)

-       dicembre 2020        fr. 3'282 di cui fr. 1'312 (bar)

-       gennaio 2021          fr. 2'596 di cui fr. 512 (bar take away)

-       febbraio 2021          fr. 3'128 di cui fr. 670 (bar take away)

-       marzo 2021             fr. 3'473 di cui fr. 765 (bar take away)

-       aprile 2021              fr. 4'226 di cui fr. 1'227 (bar take away)

-       maggio 2021           fr. 6'142 di cui fr. 2'394 (bar)” (Doc. 3; 7).

 

                                         Il probabile sviluppo del volume d’affari dei seguenti quattro mesi è stato stimato in fr. 5'100.-- mensili da giugno a settembre 2021 (cfr. doc. 3).

 

                                         Nel mese di giugno 2021 tale previsione è stata superata. In effetti il fatturato complessivo ammonta a fr. 7'028 (fr. 3700 pompa benzina + fr. 3'328 bar; cfr. doc. 7).

 

                                         Sempre il 9 luglio 2021 la Sagl ha puntualizzato che il numero dei posti a sedere all’interno era a quel momento, a seguito delle disposizioni Covid-19, di 18 e in terrazza non ve ne erano “in quanto l’amministrazione dello stabile ce li hanno tolti, Ci siamo pure rivolti a un legale per vedere di risolvere la questione” (cfr. doc. 7)

 

                                         La Sezione del lavoro, il 16 agosto 2021, ha negato alla __________ il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2021 chiesto a favore dei dipendenti __________ e __________, ritenendo, da una parte, non computabile la perdita di lavoro essendo evitabile e senza alcun carattere di eccezionalità, dall’altra, in ogni caso non verosimile la perdita di lavoro annunciata del 50% non essendo in vigore per il periodo in esame particolari restrizioni (cfr. doc. 12; consid. 1.2.).

                                         Tale provvedimento è stato confermato dalla decisione su opposizione del 6 ottobre 2021, in cui l’amministrazione ha in particolare evidenziato che la perdita di lavoro lamentata in relazione all’impossibilità di sfruttare la terrazza è imputabile direttamente a terzi responsabili (art. 32 cpv. 3 LADI, art. 51 OADI) e che, per quanto riguarda il locale interno, nemmeno è stato dimostrato quali conseguenze avrebbe avuto la pandemia a seguito delle riaperture del 31 maggio 2021 (cfr. Doc. A; consid. 1.4.).

 

                               2.7.   Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                         L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                         L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                         Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).

                                         L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).

 

                                         Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.

                                         La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.

 

                                         L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.

                                         Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:

 

" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:

 

    b.    agli orari di apertura si applica quanto segue:

           1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,

           2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,

           3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”

 

                                         Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2-5 sancisce:

 

" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:

 

    a.    sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;

    c.    il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

 

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.

 

4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.

 

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”

 

                                         È stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).

 

                                         Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.

 

                                         Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):

 

" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

 

1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

    a.    le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;

    b.    le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:

           1.    per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,

           2.    durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;

    c.    le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;

    d.    le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:

           1.    la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,

           2.    per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           4.    i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

 

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”

 

" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6

 

2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:

    b.    il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;

    c.    gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.

3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.

4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.

5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.

6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”

 

                                         Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).

 

                                         Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).

 

                                         Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).

 

                                         L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.

                                         È stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).

 

                                         Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:

 

" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.

 

2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:

    a.    tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;

    b.    per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;

    c.    la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;

    d.    i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)

          

                                         Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).

                                         L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:

 

" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

    a.    nei luoghi chiusi:

           1.  tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,

           2.  per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,

           3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,

           4.  i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;

    b.    nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”

 

                                         Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).

 

                               2.8.   In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1, il TCA ricorda avantutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.2.)

 

                                         Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

                                         Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                         Questo Tribunale rileva, altresì, che la RI 1, pur avendo iniziato l’attività connessa al Bar __________ nel mese di novembre 2020 (la stazione di benzina invece era attiva dal marzo 2020) è stata fondata nel mese di gennaio 2020, ovvero precedentemente allo scoppio della pandemia e ha ripreso un’azienda già esistente (cfr. estratto RC; doc. 13; consid. 2.6.).

                                         Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

                                         Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

 

                               2.9.   Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                         Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

 

                                         L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

                                         Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

                                         La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                         In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

                                         Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

                                         Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                         Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

                                         Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

                                         Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

                                         Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

 

                                         Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021 ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

                                         Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

                                         Al riguardo è stato precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

                                         D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.

                                         Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.

 

                                         Questa Corte, con sentenza 38.2021.46 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.

                                         Il TCA ha osservato, da un lato, che la società era stata costituita a fine febbraio 2020 e avrebbe dovuto cominciare l’attività ad aprile 2020 (iniziata poi l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure imposte dal 16 marzo 2020), per cui non si era confrontati con una situazione di abuso di diritto. Dall’altro, che la stessa aveva acquistato da un’altra società l’esercizio pubblico già esistente e operativo dal 2018.

                                         Infine, che i motivi indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart working) risultavano legati alla pandemia di modo che la perdita di lavoro era computabile.

                                         Questo Tribunale ha, perciò, concluso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto doveva essere riconosciuto - facendo riferimento anche all’art. 333 cpv. 1 e 1bis CO - agli assicurati già dipendenti della precedente società che sono stati assunti dalla nuova, nonché alla persona che non era attiva in precedenza presso l’esercizio pubblico, poiché assunta con un ruolo di responsabilità.

 

                                         Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

 

                                         Con sentenza 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, non ancora cresciuta in giudicato, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020.

                                         Non sono state considerate atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio invariato.

 

                             2.10.   Nel caso di specie la società ricorrente ha assunto a tempo pieno quattro dipendenti - membri della medesima famiglia (padre, madre e due figli), di cui i coniugi, __________ e __________, sono la socia e gerente unica della società, rispettivamente il gerente dell’esercizio pubblico - alla fine di ottobre 2020 con effetto dal 5 novembre 2020 (cfr. consid. 2.6.), ossia quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le autorità federali, nonché del Canton Ticino avevano già adottato, relativamente al settore della ristorazione, delle disposizioni aggiuntive rispetto alla sola registrazione dei dati (consumazioni solo seduti, 4 persone per tavolo; chiusura tra le ore 23:00 e le ore 06:00; cfr. consid. 2.7.).

 

                                         Il 7 dicembre 2020, del resto, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha poi decretato la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00 a partire dal 9 dicembre 2020.

                                         L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha ordinato la chiusura segnatamente dei ristoranti e dei bar tra le 19:00 e le 6:00 a partire dal 12 dicembre 2020.

                                         Il Consiglio federale, il 18 dicembre 2021, ha inoltre deciso che con effetto dal 22 dicembre 2020 dovevano chiudere le strutture della ristorazione, senza alcuna deroga durante le festività. Potevano rimanere aperte soltanto le mense aziendali, le mense scolastiche della scuola dell'obbligo e le strutture della ristorazione degli alberghi riservate ai propri ospiti. Restavano inoltre consentite la vendita di cibi e bevande da asporto e i servizi di consegna. (cfr. consid. 2.7.; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-81745.html).

 

                                         Pertanto, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembra contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembra essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                         Il TCA prende atto dell’asserzione della RI 1 secondo cui sono state assunte quattro persone a tempo pieno dal 5 novembre 2020, in quanto “in un bar con annessa pompa di benzina devono esserci almeno due persone per turno” (cfr. doc. 13).

 

                                         Tuttavia in casu la questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non merita di ulteriori approfondimenti.

 

                                        In effetti il 19 aprile 2021 bar e ristoranti hanno potuto riaprire le loro terrazze, a condizione che fossero rispettate regole quali l’obbligo di consumare stando seduti e d’indossare la mascherina finché non arrivavano le consumazioni, la limitazione a quattro ospiti al massimo per tavolo, l’obbligo di registrare i dati di contatto di tutti gli avventori e di mantenere una distanza di 1,5 metri fra i tavoli o di installare tra loro pareti divisorie (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html)

 

                                         Dal 31 maggio 2021 gli esercizi pubblici, grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, hanno poi potuto riaprire anche gli spazi al chiuso, osservando le seguenti regole: obbligo di distanziare i tavoli o d’installare una parete divisoria; non più di quattro clienti per tavolo; registrazione dei dati di contatto di tutti gli avventori; obbligo di consumare stando seduti. Sulle terrazze sono stati consentiti sei clienti per tavolo. È stato, inoltre, revocato l’obbligo di chiusura dei locali tra le 23 e le 6 del mattino. La mascherina non doveva essere indossata quando si stava seduti al tavolo (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).

 

                                         Infine con effetto dal 26 giugno 2021 è stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo. Al chiuso restava in vigore l’obbligo di consumare stando seduti, tra i gruppi doveva essere rispettata la distanza prescritta. I dati di contatto continuavano a essere registrati, ma bastavano quelli di una persona per gruppo. Era sempre obbligatorio indossare la mascherina, salvo quando gli ospiti erano seduti al tavolo. All’esterno le dimensioni dei gruppi non erano più limitate ed è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti. Anche all’aperto, tuttavia, tra i gruppi doveva essere rispettata la distanza prescritta. Non dovevano per contro più essere registrati i dati di contatto (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html).

 

                                         Nel periodo dal 1° giugno 2021, data a partire dalla quale sono state chieste le indennità per lavoro ridotto a favore dei due dipendenti __________ e __________ (cfr. doc. 1; 3), dunque, gli esercizi pubblici avevano riaperto sia le terrazze che gli spazi interni. Dal 26 giugno 2021 poi il numero di persone al tavolo sia all’esterno che al chiuso non era più limitato.

 

                                         Come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. A; III), nel caso di specie la terrazza, nonostante le aperture dal 19 aprile 2021, non ha potuto essere sfruttata, indipendentemente dai nove posti previsti nell’“Autorizzazione alla gerenza per esercizio senza alloggio” (cfr. consid. 2.6.), per ragioni che esulano dalla pandemia, più precisamente a causa di problematiche con il locatore e il garage adiacente al bar in relazioni alle quali la società ricorrente è rappresentata da un legale (cfr. doc. 11).

 

                                         È vero, come fatto valere nel ricorso (cfr. doc. I; consid. 1.5.), che alcune misure restrittive erano comunque ancora in vigore, come in particolare l’uso della mascherina segnatamente da parte del personale e il distanziamento tra i tavoli.

 

                                         Tuttavia, da un lato, l’utilizzo delle mascherine da parte dei dipendenti, come pure degli avventori, non limita di per sé lo svolgimento dell’attività dell’esercizio pubblico, bensì costituisce uno strumento volto alla diminuzione della propagazione della malattia dovuta al coronavirus, in particolare in uno spazio ristretto, e permette di evitare provvedimenti più incisivi, come la chiusura dei locali. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha d’altronde raccomandato tale misura indicando che deve essere considerata normale quando ci si trova con altre persone (cfr. STF 2C_793/2020 dell’8 luglio 2021, pubblicata in DTF 147 I 393).

 

                                         Dall’altro, dagli atti non risulta che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 abbiano inciso negativamente sugli affari dell’azienda. Il fatturato concernente il bar della Sagl, che ha peraltro sempre lavorato quale take away (come anche quello derivante dalla pompa di benzina), è al contrario aumentato in modo sensibile a partire dal mese di maggio 2021 ed è pari a fr. 2'394 per quel mese e a fr. 3'328 per il mese di giugno 2021 (fr. 2'556 novembre 2020, fr. 1'312 dicembre 2020, fr. 512 gennaio 2021, fr. 670 febbraio 2021, fr. 765 marzo 2021, fr. 1'227 aprile 2021; cfr. consid. 2.6.).

                                         Del resto, come evidenziato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III), per il mese di giugno 2021 le ore lavorate da __________ e __________ (176 ore) corrispondono alle ore previste e contrattuali (cfr. doc. 3; consid. 2.6.).

 

                                         L’obbligo di presentare il certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato negativo di un test per poter entrare nei ristoranti e nei bar menzionato nel ricorso (cfr. doc. I pag. 2) è dal canto suo entrato in vigore il 13 settembre 2021 (cfr. art. 12 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica dell’8 settembre 2021; RU 2021 542; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-85035.html), per cui non riguarda in ogni caso la fattispecie relativa al mancato riconoscimento del diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1° giugno al 31 agosto 2021 (cfr. doc. 12; A; consid. 1.2.; 1.4.).

 

                                         In simili condizioni, nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.9.

 

                                         A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 24 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI).

 

                                         La decisione su opposizione del 6 ottobre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.

 

                             2.11.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è dell’8 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti