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redattrice: |
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 14 ottobre 2021 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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altre parti in causa: Segreteria di Stato dell'economia SECO - Direzione del lavoro, 3033 Berna
ritenuto, in fatto
1.1. Il 18 marzo 2020 la RI 1 (di seguito: Fondazione RI1) - con sede a __________, che ha per scopo di __________ (cfr. doc. 6/1 allegato 2bis; doc. 6 allegato 1: estratto RC) e che è attiva in particolare nell’ambito delle scuole dell’obbligo - ha inoltrato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo dal 12 marzo al 19 giugno 2020 (cfr. doc. 1 p.ti 4, 9).
Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 100% per i 18 dipendenti su chiamata del settore d’esercizio “__________” (cfr. doc. 1 p.ti 1, 2, 3, 5), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “(…) la chiusura delle scuole rende impossibile lo svolgimento dei nostri programmi, pertanto da subito sono state colpite le collaboratrici su chiamata. (…)” (cfr. doc.1 p.to 11).
1.2. Con ulteriore preannuncio del 26 marzo 2020 la RI 1 ha postulato il riconoscimento di indennità per lavoro ridotto per i 12 dipendenti del settore d’esercizio “amministrativo”, facendo valere una perdita di lavoro probabile dell’80% in relazione al lasso di tempo 26 marzo - 31 agosto 2020 a causa della chiusura delle scuole che rendeva impossibile lo svolgimento dei programmi __________ (cfr. doc. 2).
1.3. Con decisione del 5 maggio 2020 la Sezione del lavoro, per quanto attiene al settore d’esercizio “__________”, ha sollevato opposizione parziale nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto è stato riconosciuto per il periodo 19 marzo - 18 settembre 2020 (successivamente decurtato al 31 agosto 2020 a seguito dell’abrogazione del 12 agosto 2020, con effetto dal 1° settembre 2020, dell’art. 8c dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020; cfr. RU 2020 3569; doc. A2 pag. 2), ritenendo, sulla base della documentazione presentata, che i presupposti relativi al diritto alle indennità per lavoro ridotto, per quanto atteneva all’esame di sua competenza, fossero adempiuti (cfr. doc. 3).
1.4. Inoltre l’amministrazione, con decisione sempre del 5 maggio 2020, ha sollevato opposizione parziale per il settore d’esercizio “amministrativo”, riconoscendo il diritto all’indennità per lavoro ridotto per l’arco di tempo 26 marzo - 25 settembre 2020 (poi decurtato al 31 agosto 2020; cfr. doc. A2 pag. 2; consid. 1.3.), per gli stessi motivi di cui alla decisione del 5 maggio 2020 relativa ai dipendenti attivi nell’ambito “__________” (cfr. consid. 1.3.).
1.5. Contro i provvedimenti del 5 maggio 2020 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), il 28 maggio 2020, ha interposto due tempestive opposizioni, asserendo:
" (…)
5. Nel presente caso, il suddetto datore di lavoro che ha presentato il preannuncio di lavoro ridotto, è chiaramente da considerarsi un’azienda pubblica o amministrazione nel senso della giurisprudenza citata e della Prassi LADI ILR D36 seg., ovvero come un’azienda che fornisce prestazioni del servizio pubblico. Non è chiaro in che misura nel presente caso il datore di lavoro in questione abbia potuto comprovare l’esistenza di un rischio imminente di perdita del posto di lavoro per i collaboratori interessati.
Pertanto non ha diritto all’ILR.
Di conseguenza la decisione va annullata, motivo per cui è da esigere dal datore di lavoro, conformemente all’articolo 36 capoverso 3 LADI, di presentare la necessaria documentazione, la quale comprovi il rischio imminente di perdita del posto di lavoro per i collaboratori interessati.” (Doc. 5; 5/1)
1.6. La RI 1 ha preso posizione al riguardo il 16 giugno 2020 (cfr. doc. 6/1) e il 15 gennaio 2021 ha dato seguito ad alcune richieste della Sezione del lavoro (cfr. doc. 8; 9).
1.7. Esperiti ulteriori accertamenti (cfr. doc. 10; 11; 12; 14-20), la Sezione del lavoro, con decisione su opposizione del 14 ottobre 2021, ha accolto le opposizioni della SECO e si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto alla RI 1. L’amministrazione ha precisato, da un lato, che si tratta di una fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC che offre prestazioni di diritto pubblico, essendo attiva nei settori __________, segnatamente presso le scuole dell’obbligo, e collaborando con la Polizia cantonale come specialista durante le audizioni dei minori. Dall’altro, che la RI 1, il cui finanziamento è garantito - indipendentemente dalla pandemia - da fondi pubblici e privati, non ha corso alcun rischio per la propria esistenza. È stato infine evidenziato che nemmeno è sussistito alcun rischio concreto e imminente di perdita di posti di lavoro per i suoi dipendenti, necessari e indispensabili alla corretta esecuzione delle attività (cfr. doc. A2).
1.8. Contro la decisione su opposizione la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto come stabilito dalla Sezione del lavoro nelle decisioni del 5 maggio 2020, contestando di poter essere trattata alla stregua di un’azienda di diritto pubblico. Al riguardo la medesima sostiene, in particolare, di non appartenere alla categoria dei settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione, non fornendo servizi esclusivamente su mandato di enti pubblici e non poggiando la sua attività complessiva su mandati di prestazione con la pubblica amministrazione. La ricorrente ha specificato che la propria attività “non è regolata da una legge né da altra base legale, né specialmente da mandati di prestazione pubblici che prevedano la copertura delle perdite. Vale infatti il principio che per le prestazioni non fornite, al momento della presentazione del consuntivo, gli importi non dovuti dovrebbero essere rimborsati, rispettivamente RI 1 non avrebbe diritto al conguaglio come stabilito dalle risoluzioni del Consiglio di Stato, come ad esempio, nell’ultima emanata il 30 settembre 2021, numero 4756, punto 3.”
La RI 1 ha, del resto, osservato che l’unico progetto sussidiato in maniera importante dal Cantone è eventualmente quello di “__________” (che ha l’obiettivo “di trasmettere agli allievi delle competenze __________”) e che per il resto si finanzia tramite i ricavi ottenuti dalle prestazioni fornite in scuole private e pubbliche, donazioni e lasciti di persone private. In proposito è stato puntualizzato che le entrate sono molto variabili e che il conseguimento delle stesse necessita di un grande dispendio di tempo e risorse.
L’insorgente ha poi addotto, da una parte, che le proprie dipendenti, “assunte su contratto di lavoro ex CO, patiscono la minaccia di perdere il lavoro”, non potendo essere trasferite ad altri settori e prevedendo il contratto di lavoro le normali possibilità di licenziamento, “con disdette a breve termine in caso di riduzione dell’orario di lavoro”. Dall’altra, che è solo grazie al pagamento delle ILR che si è potuto evitare il licenziamento delle collaboratrici e che il lascito di fr. 240'000 ricevuto nel 2020 - successivamente alla fine del periodo di confinamento - “non esclude affatto la possibilità concreta che RI 1 avrebbe dovuto ricorrere al licenziamento di alcune dipendenti per evitare il proprio fallimento”. A mente della ricorrente era ed è esposta a quest’ultimo rischio ritenuta la perdita contabile di fr. 77'476.10 messa in evidenza dalla chiusura contabile dell’esercizio al 30 giugno 2020, di cui nessun ufficio o ente del Cantone si farebbe carico per evitare la sua morte finanziaria e dunque giuridica (cfr. doc. I).
Nell’impugnativa è stata, inoltre, postulata la concessione dell’effetto sospensivo (cfr. doc. I pag. 9).
1.9. Nella sua risposta del 7 dicembre 2021 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.10. Il Presidente del TCA, il 20 dicembre 2021, ha respinto la domanda della RI 1, formulata contestualmente al ricorso del 15 novembre 2021 (cfr. consid. 1.8.), tendente a ottenere l’effetto sospensivo del ricorso contro la decisione su opposizione emessa dalla Sezione del lavoro del 14 ottobre 2021, precisando che neppure entrava in considerazione l’esame, tramite ponderazione degli opposti interessi, di eventuali misure provvisionali volte alla corresponsione pendente causa delle prestazioni, poiché le ILR erano già state versate alla parte ricorrente.
Abbondanzialmente è stato evidenziato che l’emanazione di un eventuale ordine di restituzione non avrebbe consentito in ogni caso la relativa esecuzione fino a che non fosse stato deciso definitivamente, ossia non si fosse confrontati con un giudizio cresciuto in giudicato, in particolare in merito al diritto o meno alle indennità per lavoro ridotto e al principio, nonché all’entità dell’importo della restituzione stessa (cfr. doc. VI).
1.11. Dalla presa di posizione della SECO, del 30 dicembre 2021, emerge segnatamente:
" (…) L’attività lavorativa della ricorrente viene fondata e legittimata dalla Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV).
Come giustamente osservato dall'UG nella decisione su opposizione del 14 ottobre 2021, secondo l'art. 1 cpv. 1 LAV lo scopo è, oltre al resto, "di assicurare alle vittime la consulenza, l'aiuto immediato e l'aiuto più a lungo termine". Secondo l'art. 5 della Legge cantonale di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati (LACLAV), "il Consiglio di Stato può concedere un sussidio per i progetti e le attività ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LA Ve sono organizzati da enti pubblici o privati senza scopo di lucro".
L'UG ha inoltre osservato che l'autorità competente in materia di richieste di sussidi è l'Ufficio dell'aiuto e della protezione, mentre il Delegato per l'aiuto alle vittime di reati in accordo con la Polizia elabora le modalità di informazione e di annuncio dei casi al consultorio ex art. 8 LAV (cfr. artt. 3 cpv. 3 lett. a e 4 cpv. 1 lett. e del Regolamento della legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati). Giusta l'art. 154 CPP, relative alle misure speciali nell'ambito della protezione dei minori - oltre al resto - gli interrogatori dei minori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. La ricorrente è attiva nei settori __________. Relativamente all'aspetto __________, è attiva nelle scuole dell'obbligo in particolare con tre __________.
Essa si occupa inoltre di attività più specialistiche con incontri di __________ sia in ambito scolastico che nel tempo libero. Inoltre, essa collabora con la Polizia cantonale (SRIP) come specialista durante le audizioni dei minori.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LAV, i Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime. I consultori possono essere istituiti in comune da più Cantoni (cpv. 2). Tale compito rappresenta un mandato di un ente pubblico ai sensi della citata direttiva SECO.
Trattandosi di una Fondazione di diritto privato, l'RI 1 è una persona giuridica e, come tale, sempre autonoma. L'ambito in cui è autonoma sorge, come sopra riportato, dalle relative disposizioni di diritto pubblico - nel presente caso della LAV. Incontestabile è il fatto, che le prestazioni sopra descritte da essa offerte sono indubbiamente da classificare come prestazioni di servizio pubblico. La ricorrente stessa afferma di non essere una fondazione a fini di lucro, e bensì di perseguire interessi pubblici. La ricorrente non può ritenere di non rientrare nella categoria dei fornitori di servizi pubblici, essendo invece soggetta all'applicazione analogica di quanto varrebbe per le normali imprese (private).” (Doc. VIII pag. 3-4)
1.12. Il TCA ha assegnato un termine di dieci giorni all’insorgente per presentare eventuali altri mezzi di prova e alla parte resistente per trasmettere la risposta alla presa di posizione della SECO (cfr. doc. IX).
1.13. La RI 1 è rimasta silente, mentre la Sezione del lavoro, il 19 gennaio 2022, si è riconfermata integralmente nelle considerazioni e conclusioni in sede di risposta d causa e nella decisone contestata (cfr. doc. X).
1.14. Il doc. X è stato inviato per conoscenza alla ricorrente (cfr. doc. XI).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore delle proprie dipendenti per il settore d’esercizio “__________” dal 19 marzo al 31 agosto 2020 e per il settore d’esercizio “amministrativo” dal 26 marzo al 31 agosto 2020.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:
" (…)
D36 In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i
presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).
D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).
è Giurisprudenza
DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)
(…).
G4 Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”
2.4. Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:
" (…)
Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.
I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici man-danti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”
Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”
(…).
2.6 Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di
lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)
Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.
Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.
Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.
Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.
La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).
Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.
Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.
Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.
In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”
Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:
" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.
Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.
Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).
Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.
Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.
Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.
(…)”
Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:
" 2.6 a Preannuncio di organizzazioni non commerciali
L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.
Þ Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021.
Nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:
" Þ Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”
Quest’ultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre 2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.
Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021.
Con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.
L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento.
In una sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022 il Tribunale federale si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid. 4.1.: “subventionnée à plus de 50 % par la Ville”) e private, dai contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno conseguito grazie alle raccolte fondi.
La nostra Massima Istanza ha innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie della DTF 121 V 362, rilevando:
" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé, requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”
L’Alta Corte ha poi esaminato la prima condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un preavviso da parte del “__________” - un termine di disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei funzionari pubblici.
L’Alta Corte, nel caso concreto, come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta la questione (cfr. consid. 8.2.), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2.), cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita (cfr. consid. 8.2., 9.1. e 9.2.).
In una altra sentenza 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 la nostra Massima Istanza si è pronunciata sul ricorso interposto da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia, comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.: “à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di esercizio.
A proposito dello statuto dei dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato – laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1.), ha lasciato insoluta la questione di sapere se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr. consid. 8.1.2.).
L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).
Questo Tribunale, dal canto suo, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021 cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.
È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 - 209 (193)).
La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.
Il TCA è arrivato alla stessa conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.
Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.
Con sentenza 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.
Il TCA, nel giudizio 38.2021.75 del 29 novembre 2021, ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della ricorrente - che beneficiava, a prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato di licenziamento.
Con sentenza 38.2021.58 del 13 dicembre 2021, questa Corte, nel caso di una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta, per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine. Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto collettivo di lavoro.
Al riguardo cfr. anche STCA 38.2021.90 del 21 febbraio 2022.
Anche il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020, applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt Scheidegger e Christian Dandres, “l’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à l’épreuve du COVID-19 pag. 147 seg. (175-177).
La Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021, pubblicato in RVJ / ZWR 2022 pag. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR. Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.
2.7. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che la RI 1 è stata costituita l’8 luglio 2009, quale fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC con un capitale di fondazione di fr. 100'000, sulla base della decisione del 16 febbraio 2009 dell’Assemblea straordinaria dell’__________ fondata nel 1991 dal Dr. med. __________ al fine di professionalizzare l’attività già svolta dall’Associazione per 18 anni, considerata l’importanza dei nuovi progetti e delle sempre più numerose richieste. Il progetto di professionalizzazione prevedeva quali obbiettivi: “__________”. L’__________ è stata sciolta dopo la costituzione della Fondazione (cfr. doc. 6 allegato 2).
Al riguardo è utile rilevare che l’__________ è stata fondata a __________ nel 1982. Nel 2002 si è trasformata nell’__________ e nel 2009 nella __________ (cfr. https://www.__________). Quest’ultima è una fondazione indipendente di diritto privato attiva su tutto il territorio nazionale. Si tratta di un’organizzazione di utilità pubblica che si adopera affinché __________ (cfr. https://www.__________).
Dall’art. 3 dello Statuto dell’8 luglio 2009 della RI 1 (cfr. doc. 6 allegato 2) risulta il seguente scopo:
" __________
”
La Fondazione è attiva negli ambiti della __________.
Per realizzare la sua missione, la RI 1 propone agli adulti e ai professionisti corsi di formazione e, nelle scuole, __________. Inoltre, la RI 1 è impegnata quotidianamente in attività di sensibilizzazione della società sulla tematica e in servizi di __________ (cfr. www.__________).
La RI 1 non persegue scopi di lucro (cfr. doc. 6 allegato 2).
Nello Statuto del 4 giugno 2019 è stato indicato che il 31 dicembre 2017 il patrimonio della Fondazione ammontava a fr. 210'403.83 (cfr. doc. 6 allegato 2bis).
Il 30 giugno 2019 il capitale proprio era di fr. 217'186.25, mentre il 30 giugno 2020 corrispondeva a fr. 130'019.85 (cfr. allegati a doc. 9).
La Divisione delle contribuzioni, il 29 dicembre 2017, ha accolto l’istanza presentata dalla RI 1 e le ha concesso il rinnovo dell’esonero del pagamento delle imposte cantonali sull’utile e sul capitale a norma dell’art. 65 lett. f LT, rispettivamente dell’imposta federale diretta sull’utile a norma dell’art. 56 lett. g LIFD e delle imposte di successione e donazione a norma dell’art. 154 cpv. 1 lett. d LT fino all’anno 2023 compreso.
E’ stato precisato che “la persona giuridica dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro ed è tenuta ad elargire l’utile netto a favore dell’attività di pubblica utilità. Sono permessi degli accantonamenti per eventi o progetti speciali, da sciogliere entro un lasso di tempo ragionevole (massimo tre anni) dal momento della costituzione” e che “l’ente dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro. Le liberalità assegnate all’ente dovranno essere utilizzate alla realizzazione degli scopi statutari” (cfr. doc. 6 allegato 8).
La Presidente della RI 1, il 17 marzo 2020, ha dichiarato che i ricavi della Fondazione si compongono per la maggior parte da sussidi, contributi e donazioni private e per circa il 30% da ricavi legati alle attività svolte, come pure:
" __________
” (cfr. doc. 1)
“__________” è un percorso didattico interattivo per la __________ ed è destinato agli allievi di scuola elementare, ai loro genitori e ai loro insegnanti.
“__________” (dal settembre 2021 “__________”; cfr. doc. I pag. 3) è un progetto per la __________, destinato agli allievi di quarta elementare, ai loro genitori e ai loro insegnanti (cfr. doc. 9).
Il 27 febbraio 2019 il Consiglio di Stato, vista l’istanza 19 novembre 2018 della RI 1 intesa a ottenere il rinnovo per il biennio 2019-2020 del sussidio cantonale per lo sviluppo del programma di __________ che comprende i progetti “__________” e “__________”, richiamati la Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LACLAV) dell’8 marzo 1995, modifica del 24 marzo 2010, art. 1 cpv. 1 lett. d e art. 5a (nuovo) ed il relativo Regolamento della Legge di applicazione e complemento della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati dell’8 marzo 1995 (RLACLAV) del 16 novembre 2010, art. 3 cpv. 3 lett. a e art. 4 cpv., 1 lett. e, nonché il regolamento del Fondo Swisslos del 7 novembre 2012, considerato in particolare che i Servizi cantonale competenti hanno definito le priorità in relazione alle finalità delle iniziative proposte ed alle risorse finanziarie disponibili, rilevata la necessità di assicurare il finanziamento all’RI 1 con un contributo cumulativo attraverso i conti di gestione corrente del Servizio aiuto alle vittime dei reati dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP), dell’Ufficio delle scuole comunali e del Fondo Swisslos in considerazione dell’interesse generale e dell’utilità pubblica del programma, ha deciso che alla RI 1 sono concessi i seguenti aiuti:
- un contributo fino a un massimo di fr. 452'400.- per il biennio 2019-2020 al progetto “__________” per 312 sezioni (pari a un importo fisso di fr. 1'450.- per sezione);
- un contributo annuo massimo di fr. 20'000.- allo sviluppo del progetto “__________”, pari ad un importo di fr. 400.- per 50 interventi di prevenzione con le classi di scuola elementare (cfr. Risoluzione n. __________; doc. 6 allegato 6).
Nella Risoluzione n. __________ il Consiglio di Stato ha precisato:
" 2. La spesa complessiva pari a fr. 452'400.- (n.d.r.: il contributo di fr. 452'400 per il biennio 2019-2020 per il progetto “__________” si riferisce a 312 classi, importo fisso per ognuna di fr. 1'450, cfr. p.to 1 della Risoluzione n. __________), è finanziata nel modo seguente:
- fr. 316'400:- per il progetto "__________" a carico del Servizio per l'aiuto alle vittime di reati e deIl'UAP, conto __________ "Contributi cantonali per __________ __________";
- fr. 16'000.- per il progetto "__________", a carico dell'Ufficio delle scuole comunali, __________ "Spese per cons. e collab. ispettorati";
- fr. 120'000.- per il progetto "__________", fr. 40'000.- per il progetto "__________" a carico del Fondo Swisslos, conto __________ "Contributi attività sociali, assistenziali".
3. Gli importi di cui al punto 2 sono versati per anno di competenza in due rate: la prima, pari all'80%, all'atto della risoluzione per il 2019 e per il 2020 alla presentazione della distinta. degli interventi effettuati nel 2019, che dovrà essere vidimata dalla Sezione delle scuole comunali; la seconda, se giustificata, dopo l’esame del rapporto dettagliato dell'attività svolta per i progetti riconosciuti e dei relativi consuntivi finanziari, nonché del conto annuale dell’RI 1. (…)” (Doc. 6 allegato 6)
Il Direttore di RI 1, il 19 agosto 2021, ha spiegato che “il meccanismo che regola il versamento degli importi è esplicitato nelle risoluzioni ovvero, il primo pagamento nell’ordine dell’80% del montante previsto è versato alcuni giorni dopo l’emanazione della risoluzione. Il restante 20% è versato alla fondazione solo alla conclusione dell’anno scolastico e previsa presentazione di tutta la documentazione richiesta (in particolare l’esame dettagliato dell’attività svolta”. (Doc. 17/1)
Il 25 marzo 2020 il Consiglio di Stato, vista l’istanza 15 gennaio 2020 della RI 1 intesa a ottenere un aggiornamento dell'importo riconosciuto per il progetto “__________”, pari ad un montante fisso che aumenta da fr. 1'450.- a fr. 1'750.- per ogni sezione di scuola elementare, tenuto presente che non esiste alcun diritto soggettivo al sussidiamento, ha deciso che alla RI 1 per l'organizzazione del progetto in questione nel 2019 e 2020 veniva concesso, in aggiunta al contributo di fr. 452'400.- già stanziato con la RG n. 988 del 27 febbraio 2019, un aiuto finanziario straordinario attraverso il Fondo Swisslos di fr. 300.- per ogni sezione di scuola elementare, ritenuto in ogni caso un contributo supplementare massimo di fr. 93'600.- (“Il contributo, a carico del Fondo Swisslos, __________ "Contributi per attività sociali, assistenziali e benefiche", sarà versato in due rate: la prima, di fr. 70'000.-, all'atto della risoluzione, la seconda, se giustificata, alla presentazione della distinta degli interventi effettuati nel 2019 e nel 2020 per il __________ vidimata dalla Sezione delle scuole comunali, da trasmettere all'Ufficio __________”; cfr. Risoluzione n. __________; doc. 6 allegato 7).
Con le Risoluzioni del 27 febbraio 2019 e del 25 marzo 2020 il Consiglio di Stato ha, quindi, concesso ad RI 1 per i progetti “__________” e “__________” globalmente (contributo ordinario a carico del Servizio per l’aiuto alle vittime e del Fondo Swisslos + straordinario a carico del Fondo Swisslos) la somma di fr. 546'000.-- (fr. 452'400 + 93'600).
Il 15 gennaio 2021 l’RI 1, a seguito della richiesta della Sezione del lavoro dell’8 gennaio 2021 (cfr. doc. 8), ha specificato, da una parte, che durante la pandemia – da marzo ad agosto 2020 – le attività effettivamente svolte sono state attività minime di mantenimento relative ai programmi __________ (p.es. contatti con scuole/direzioni/ispettorati); elaborazioni nuovi scenari (covid 19 – compatibili) nel caso di prolungamento del lockdown completo o parziale (lavoro a distanza? Con mezze classi?) per i programmi di __________; adeguamento dei moduli di formazione da svolgere online (e on più in presenza); newsletter (con parziale sostegno UFAG).
Dall’altra, che le attività svolte da settembre fino a gennaio 2021 sono state la ripresa graduale delle varie attività nell’ambito della prevenzione, in presenza con gli allievi con adeguamenti per rispettare le misure di protezione sanitaria; la ripresa graduale delle varie attività nell’ambito della __________ con introduzione della modalità online per attività svolte con gli adulti di riferimento; ripresa graduale delle attività nell’ambito della formazione con introduzione della modalità online; ripresa delle audizioni presso la Sezione dei reati della polizia giudiziaria (SRIP); riattivazione delle misure per la ricerca fondi (cfr. allegato a doc. 9).
In un messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2021 la Delegata per l’aiuto alle vittime di reati ha comunicato alla parte resistente:
" (…) come richiesto le allego il consuntivo dei __________ per il biennio 2019/2020 dove si evince il numero totale di classi effettuate che è di 306 per il progetto “__________” al posto delle 312 preventivate (156 classi pe il 2019 e 150 per il 2020).
A carico del Servizio per l’aiuto alle vittime di reati conto 225 36.360.020 “Contributi cantonali per progetti di __________” abbiamo pagato secondo la RG __________ per il biennio 2019/2020 quanto previsto ossia fr. 316'400.- e i contributi erogati son ostati effettuati nei seguenti momenti:
18.02.2019 fr. 126'560.- (acconto 80% contributo 2019)
15.01.2020 fr. 126'560.- (acconto 80% contributo 2020)
31.12.2020 fr. 31'640.- (conguaglio 2019)
15.03.2020 fr. 31'640.- (conguaglio 2020)
Abbiamo deciso di pagare il totale del contributo previsto che considerava un tale di 312 classi al posto delle 306 effettuate perché abbiamo anche considerato il periodo di difficoltà legato alla pandemia nella quale ha dovuto operare RI 1 coni suoi __________. (…)” (Doc. 11)
Il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati ha, dunque, versato alla Fondazione ricorrente complessivi fr. 316'400.--, come previsto dalla Risoluzione n. __________ del 27 febbraio 2019.
Il Capoufficio dell’Ufficio __________, con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2021, dal canto suo, ha affermato:
" (…) ti trasmetto la tabella ricapitolativa dei contributi versati attraverso il Fondo Swisslos all’RI 1 per l’organizzazione dei progetti “__________” e “__________” negli anni 2019 e 2021. Gli acconti dei contributi ordinari sono stati versati nel mese di marzo del 2019, rispettivamente nel mese di gennaio del 2020, mentre l’acconto del contributo straordinario nel mese di aprile 2020; i saldi (sia dei contributi ordinari sia quello straordinario) sono invece stati pagati tutti nel mese di gennaio del 2021. Nel biennio 2019/2020 il __________ è stato svolto in 306 classi (conferma ricevuta il 15 gennaio 2021 dal Servizi aiuto alle vittime dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione)” (Doc. 12)
Dalla tabella ricapitolativa menzionata emerge che per il biennio 2019 e 2020 tra il mese di marzo 2019 e il mese di gennaio 2021 sono stati corrisposti da Swisslos ad RI 1 per il progetto “__________” fr. 117'810.-- quale contributo ordinario (la Risoluzione n. __________ del 27 febbraio 2019 prevedeva l’importo di fr. 120'000) e fr. 91'800.-- quale contributo straordinario (la Risoluzione n. __________ del 25 marzo 2020 contemplava l’ammontare di fr. 93'600), mentre per il progetto “__________” fr. 40'000.-- (conformemente a quanto deciso nella Risoluzione n. __________ del 27 febbraio 2019; cfr. doc. 12).
Dallo scritto di RI 1 del 29 luglio 2021 si evince:
" (…)
1. La RI 1 è attiva sul territorio con tutta una serie di programmi, progetti e attività di __________, rivolte agli enti pubblici che si incaricano di educazione di minori (in primis gli Istituti scolastici), a Uffici statali che si occupano di __________, a altri enti di natura mista, e talvolta a genitori o privati.
Ribadiamo che questi servizi sono retribuiti in funzione del numero di interventi e di classi scolastiche che sono gestite dal personale di RI 1 in base a un calendario annuale.
Come appare anche dalle mail che ci avete esibito, alla RI 1 è riconosciuto un finanziamento pubblico a titolo di copertura costi per un progetto in particolare: "__________".
Per tutte le altre attività svolte da RI 1 non vi è alcun finanziamento, fatta eccezione per un minimo contributo annuo di CHF 20'000.-- per il programma "__________".
A questo riguardo alleghiamo la relazione esercizio dal 1.7.2019 al 30.6.2020 (allegato 10) (Bilancio e conto economico, relazione sulla revisione dei conti compresa), dalla quale si evince che gli introiti pubblici ottenuti rappresentano unicamente all'incirca il 25% dell'intero fatturato (e meglio CHF 227'401.80 contro un provento d'esercizio pari a CHF 890'346.31).
Ci preme ad ogni modo osservare che tali introiti pubblici non sono stati erogati a titolo di sussidio a fondo perso, bensì a titolo di controprestazione per l'attività concernente il programma "__________"; questo risulta chiaramente dalla documentazione da voi ricevuto a titolo di assistenza giudiziaria.
Come appare dal resoconto delle attività 2020 annullate a causa della pandemia COVID-19 (doc. 11) nel 2020 RI 1 si è vista annullare tutta una serie di programmi e di attività:
- Progetto __________
- Progetto __________
- Formazioni presso G+S
- Formazioni varie (scuole/genitori/associazioni, ecc.)
- __________ scuola __________
- mancato introito a causa di mancato utilizzo sala riunioni
- Audizioni presso la Sezione Reati contro l'integrità della persona (SRIP)
per un importo di complessivi CHF 152'660.--.
I costi per contro sono rimasti ingenti nonostante i mancati introiti (cfr. doc. 10). (…)” (Doc. 15)
Il 3 ottobre 2021 il Direttore di RI 1, interpellato al riguardo dall’amministrazione (cfr. doc. 18), ha indicato che a nessun dipendente è stata intimata una lettera di disdetta (cfr. doc. 19)
Con decisione su opposizione del 14 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha accolto l’opposizione interposta dalla SECO contro le decisioni del 5 maggio 2021 con le quali era stato riconosciuto alla Fondazione il diritto alle ILR per il settore d’esercizio “__________” dal 19 marzo al 31 agosto 2020 e per il settore d’esercizio “amministrativo” dal 26 marzo al 31 agosto 2021 (cfr. consid. 1.3.; 1.4.), rilevando che RI 1, che è una fondazione ex art. 80 segg. CC che offre prestazioni di diritto pubblico, non ha corso alcun rischio per la propria esistenza, né un rischio concreto e imminente di dover licenziare le proprie dipendenti (cfr. doc. A2; consid. 1.7.).
L’insorgente ha contestato quanto stabilito dall’amministrazione, facendo valere di non appartenere alla categoria dei settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico, specificando che la propria attività non è regolata da una legge, né da altra base legale, né da mandati di prestazione pubblici che prevedano la copertura delle perdite. La Fondazione ha sottolineato che l’unico progetto sussidiato in maniera importante dal Cantone è “__________”, che le proprie dipendenti patiscono la minaccia di perdere il lavoro e che di essere esposta al rischio di fallimento vista la perdita contabile di fr. 77'476.10 a giugno 2020 (cfr. doc. I; consid. 1.8.).
2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare che il Consiglio federale, fondandosi segnatamente sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.
Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773) con la quale ha adottato delle misure per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). I provvedimenti erano in particolare finalizzati a impedire o contenere la diffusione del coronavirus, a ridurre la frequenza delle trasmissioni e a proteggere le persone particolarmente a rischi (cfr. art. 1).
Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dal canto suo, dopo aver decretato lo stato di necessità l’11 marzo 2020 e aver ordinato la chiusura, oltre che di tutti i luoghi d'aggregazione come cinema, teatri, musei, palestre, impianti di risalita, delle scuole postobbligatorie (cfr. Risoluzione n. 1262; https://www.rsi.ch/news/svizzera/Virus-stato-di-necessit%C3%A0-in-Ticino-12830161.html), il 13 marzo 2020, dopo consultazione con le autorità federali, cantonali, lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta, il Medico cantonale, ha deciso la chiusura delle scuole dell'obbligo da lunedì 16 marzo 2020 (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187449&cHash=4f5354312e8016d4c62a84d156700432).
Ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 dell’Ordinanza 2 Covid-19, entrato in vigore il 16 marzo 2020 (cfr. art. 12):
1 Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono vietate. (…)”
Il 15 aprile 2020 il Consiglio di Stato ha confermato la chiusura delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado da lunedì 20 aprile a domenica 10 maggio 2020, indicando che “durante il periodo di chiusura le scuole pubbliche comunali e cantonali continuano la loro attività anche in maniera ristretta o parziale in base a metodologie d'insegnamento che non implicano la frequenza personale da parte degli allievi sulla base delle prescrizioni emanate dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), sentiti i collegi dei direttori” (cfr. Risoluzione n. 1846).
Il 29 aprile 2020 l’art. 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 è stato modificato con validità dall’11 maggio 2020 (RU 2020 1401).
I cpv. 1 e 2 enunciano:
" 1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo è consentito se è attuato un piano di protezione secondo il capoverso 2; i Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale. Se non si svolge alcun insegnamento presenziale, i Cantoni mettono a disposizione un’offerta adeguata di servizi di custodia parascolastica.
2 L’UFSP definisce, in collaborazione con la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per bambini e adolescenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. (…)”
Nel Cantone Ticino le scuole dell’obbligo hanno riaperto lunedì 11 maggio 2020, le scuole elementari a frequenza parziale nel tempo e ridotta nel numero di allievi, le scuole medie in modo frazionato con presenza parziale delle classi in sede per al mino un giorno (o due mezze giornate). Per il resto del tempo l’insegnamento è continuato a distanza (cfr. DECS, Direttive per la riapertura delle scuole dell’obbligo nell’anno scolastico 2019/2020 del 30 aprile 2020, n. 73).
Dal 6 giugno al 5 luglio 2020 l’art. 5 cpv. 1, 2 e 4 dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. RU 2020 1815) prevede:
" 1 L’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e del livello terziario e in altri centri di formazione è consentito se è attuato un piano di protezione secondo i capoversi 4–6.
2 I Cantoni decidono sullo svolgimento dell’insegnamento presenziale nella scuola dell’obbligo, nelle scuole del livello secondario II e nelle scuole cantonali del livello terziario.
(…).
4 L’UFSP definisce per la scuola dell’obbligo, le scuole del livello secondario II e le scuole cantonali del livello terziario, dopo aver sentito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, e per il settore universitario, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities), i provvedimenti con i quali ridurre al minimo il rischio di trasmissione per gli allievi e gli studenti, nonché per le persone che svolgono attività nella scuola. I Cantoni garantiscono che le corrispondenti prescrizioni siano attuate nel quadro di piani di protezione nelle scuole e nelle relative offerte di custodia parascolastica. (…)”
Con effetto dal 6 giugno 2020 l’art. 10b cpv. 1 è stato abrogato (cfr. RU 2020 1820).
Dal Piano sull’apertura delle scuole al 31 agosto 2020 emesso dal DECS, pag. 3, risulta che “l'anno scolastico 2020/2021 ha lo statuto di un anno scolastico ordinario” e che “l'insegnamento si svolge in linea di principio a piena capacità” (cfr. https://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/downloads/Covid-19/anno_2020-2021/Piano_sull_apertura_delle_scuole_al_31_agosto.pdf).
2.9. In relazione alle domande di indennità per lavoro ridotto inoltrate dalla RI 1 il 18 e il 26 marzo 2020 (cfr. consid. 1.1.; 1.2.), il TCA ricorda che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Nel caso di specie non si è confrontati con un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine (cfr. STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021 consid. 2.8.).
In effetti la RI 1 è una fondazione ai sensi degli art. 80 segg. CC senza scopo di lucro, costituita nel 2009 dalla trasformazione del __________ dell’__________, Associazione quest’ultima oggi divenuta __________ che, quale organizzazione di utilità pubblica, si adopera affinché __________.
RI 1 partecipa ai progetti e campagne di __________ promossi da __________ (cfr. https://__________).
L’attività della RI 1 ha come obbiettivi di __________ (cfr. estratto RC; consid. 2.7.).
Riguardo allo scopo __________, giova rilevare che l’art. 9 cpv. 1 della Legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) prevede che i Cantoni provvedono affinché siano a disposizione consultori privati o pubblici autonomi nel loro settore di attività. Tengono conto al riguardo dei bisogni particolari delle diverse categorie di vittime.
Inoltre l’art. 1 cpv. 1 della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LACLAV) enuncia che la legge ha per scopo, tra l’altro, di assicurare alle vittime la consulenza, l’aiuto immediato e l’aiuto a più lungo termine (lett. a) e di promuovere misure di sensibilizzazione, prevenzione, informazione e formazione sui problemi legati alla violenza e ai maltrattamenti (lett. d).
Va, altresì, evidenziato che un ulteriore compito espletato dalle dipendenti della Fondazione è collaborare con la Polizia Cantonale (Sezione dei reati contro l’integrità delle persone SRIP) come specialiste durante le audizioni di minori (cfr. doc. 1).
Ciò avviene in applicazione dell’art. 154 cpv. 4 lett. d del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) relativo alle misure speciali per la protezione delle vittime minorenni secondo cui, qualora appaia che l’interrogatorio o il confronto potrebbe esporre il minorenne a una grave pressione psicologica, gli interrogatori sono effettuati da un funzionario inquirente appositamente formato e in presenza di uno specialista. Qualora non si proceda a un confronto, gli interrogatori sono registrati su supporto audiovisivo.
L’insorgente stessa ha, peraltro, indicato che la medesima persegue interessi pubblici (cfr. doc. I pag. 13) ed “è attiva sul territorio con tutta una serie di programmi, progetti e attività di __________, rivolte agli enti pubblici che si incaricano di educazione di minori (in primis gli Istituti scolastici), a Uffici statali che si occupano di __________ a altri enti di natura mista, e talvolta a genitori o privati” (cfr. doc. 15).
Anche la Divisione delle contribuzioni, nelle proprie decisioni di esonero dal pagamento delle imposte, ha precisato che la Fondazione ricorrente “svolge, senza perseguire fini di lucro, un’attività di pubblica utilità, in quanto __________” (cfr. doc. 6 allegato 8; consid. 2.7.).
Pertanto, conformemente a quanto indicato dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. A2) e dalla SECO (cfr. doc. VIII), la ricorrente rientra nella categoria dei fornitori di servizi pubblici.
I lavoratori delle organizzazioni non commerciali, quali le fondazioni, non sono tuttavia esclusi a priori dal diritto alle indennità per lavoro ridotto, ma occorre verificare per ogni singolo caso se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’art. 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il lavoro (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
Pertanto le fondazioni, dal profilo del diritto o meno all’indennità per lavoro ridotto, sono assimilabili ai datori di lavoro di diritto pubblico (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che le aziende pubbliche o che svolgono un servizio pubblico possono eccezionalmente beneficiare delle indennità per lavoro ridotto in presenza di due condizioni cumulative, da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI; DTF 121 V 362; STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5.).
Il Tribunale federale, nella sentenza 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022 menzionata sopra (cfr. consid. 2.6.), ha d’altronde affermato che i presupposti del rischio di licenziamento concreto e immediato dei propri dipendenti e del rischio per la propria esistenza devono essere ossequiati da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede le ILR.
Al riguardo Rubin (op.cit., pag. 343) sottolinea che il diritto all’indennità per lavoro ridotto “est réservé aux employés qui risquent de perdre leur place à brève échéance (ATF 121 V 362 consid. 3b p. 368). N'ont pas droit à indemnité en cas de RHT les employés des services publics dont Ie statut ou les possibilités de mutation au sein de l'administration leur assurent une protection contre un licenciement à brève échéance.”.
Il Consiglio federale, il 26 agosto 2020, e il Consiglio nazionale, il 25 settembre 2020, hanno del resto proposto di respingere la mozione 20.3540 della Consigliera nazionale Martina Bircher (Gruppo dell’unione democratica di Centro Unione democratica di centro) “Indennità per lavoro ridotto. Esecuzione non uniforme nei Comuni e nelle imprese a partecipazione comunale” dell’8 giugno 2020 con cui ha chiesto al Consiglio federale di adeguare la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di garantire che si dia esecuzione all'indennità per lavoro ridotto (art. 31 segg. LADI) in modo uniforme e su un piano di parità di legge per le istituzioni e le imprese a partecipazione comunale. Il Consiglio federale ha osservato:
" Lo scopo principale dell'ILR è salvaguardare i posti di lavoro, ovvero evitare i licenziamenti a breve termine in caso di calo temporaneo della domanda di beni e servizi e di conseguenti perdite di lavoro.
Anche i fornitori di servizi pubblici come i Comuni e le imprese a partecipazione comunale sono stati colpiti dalla crisi del coronavirus. Tuttavia, di solito non sono esposti a rischi aziendali o di fallimento perché le prestazioni del servizio pubblico devono essere garantite a prescindere dalla situazione economica. Di norma, non c'è un rischio immediato che queste aziende taglino posti di lavoro perciò non hanno diritto all'ILR. In questi casi, versare l'ILR significherebbe addossare i costi salariali al fondo dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) anche se la questione non si pone perché la volontà del legislatore è proprio quella di evitare i licenziamenti a breve termine. Inoltre, è irrilevante che i dipendenti delle aziende che erogano servizi pubblici versino contributi all'AD. Infatti, oltre a tale obbligo, per avere diritto all'ILR devono essere soddisfatti tutti gli altri requisiti. Tuttavia, i lavoratori delle aziende che forniscono prestazioni del servizio pubblico non sono esclusi totalmente dal diritto all'ILR; ne hanno infatti diritto qualora siano esposti a un rischio concreto e immediato di disdetta del proprio contratto.
Come accennato nella mozione, gli enti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni) agiscono in molteplici forme. I Comuni, ad esempio, possono erogare i servizi autonomamente, assegnare concessioni, accordare garanzie di deficit o affidare incarichi a imprese di diritto privato. Questa lista non esaustiva di possibilità può variare da un Comune all'altro.
Poiché gli enti pubblici agiscono in molti modi diversi non è possibile stabilire per legge in maniera uguale per tutti quando un collaboratore di un'azienda che eroga servizi pubblici rischia di perdere il posto di lavoro. Ad esempio per gli impiegati delle piscine coperte il rischio di essere licenziati non è lo stesso in tutta la Svizzera appunto perché le collettività funzionano secondo modalità differenti, ragion per cui non si può concedere o negare a priori il diritto all'ILR a questa categoria di persone. Per rispettare il principio e l'idea di fondo dell'ILR gli organi d'esecuzione dell'AD devono valutare il rischio caso per caso.
Per gli organi d'esecuzione queste valutazioni individuali non rappresentano una novità e finora non hanno provocato problemi né incertezze poiché la giurisprudenza del Tribunale federale in materia è sufficientemente chiara. La SECO ha inoltre emanato istruzioni destinate agli organi d'esecuzione che non si prestano a fraintendimenti. Infine, come è scritto nella legge, sono i lavoratori ad avere diritto all'ILR, non i datori di lavoro. Pertanto il tipo di azienda non è l'unico criterio per stabilire se sussiste tale diritto, ma occorre piuttosto verificare se il singolo lavoratore è esposto al rischio di perdere il posto di lavoro per motivi economici oppure no.” (cfr. https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203540)
2.10. In concreto la ricorrente, nel Preannuncio del 18 marzo 2020 relativo al settore d’esercizio “__________”, ha indicato che i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto sono le 18 lavoratrici su chiamata (cfr. doc. 1).
Dai contratti agli atti emerge che la Fondazione, negli anni 2015, 2018 e 2019, ha concluso dei contratti quadro di lavoro su chiamata di durata indeterminata per la funzione di animatore nei vari __________ che prevedono al p.to 3 che “le parti sottoscriveranno un accordo specifico per ogni __________ per cui il lavoratore presterà la propria attività. Detto accordo specifico regolerà il ruolo, il tipo di prestazione richiesta, l’inizio, il termine e la durata e la retribuzione (…)”.
Al p.to 7 è altresì contemplato che “le attività del datore di lavoro cominciano all’inizio di ogni anno scolastico, e terminano, di regola, al più tardi alla fine dell’anno scolastico di riferimento. Di principio, le prestazioni del lavoratore avranno luogo in questo periodo” (cfr. doc. 20)
In relazione al lavoro su chiamata, per completezza, è utile evidenziare - benché la questione sia di competenza della Cassa di disoccupazione (cfr. art. 39 cpv. 1 LADI: le versioni francese e tedesca menzionano espressamente che la Cassa verifica l’adempimento delle condizioni personali, art. 81 cpv. 1 lett. a LADI; STAF B-40/2018 del 4 ottobre 2019 consid. 5.4.2.2.) - che ai sensi dell’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile e giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. b LADI una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.
La Prassi LADI ILR B31 enuncia che fra i lavoratori la cui perdita di lavoro non può essere determinata rientrano in particolare le persone che esercitano un’attività su chiamata, occasionale o ausiliaria, occupate sporadicamente dal datore di lavoro in base al carico di lavoro. Queste persone di norma non possono contare su un numero di ore di lavoro regolare e garantito da un contratto di lavoro. Se in singoli casi la perdita di lavoro può essere computabile anche in questi tipi di rapporto di lavoro, deve essere determinato sulla base dell’analoga applicazione della Prassi LADI ID B96 seg.
La Prassi LADI ID B97 prevede che se un lavoratore s’impegna a fornire un lavoro su chiamata per una durata indeterminata e le chiamate cessano o diminuiscono momentaneamente, la perdita di lavoro è computabile se il lavoratore è stato chiamato in modo più o meno costante per un determinato periodo (periodo di riferimento). Le oscillazioni mensili o annuali (per rapporti di lavoro durati almeno due anni) non devono superare il 20%, in più o in meno, della media delle ore di lavoro prestate mensilmente, risp. annualmente durante il periodo di riferimento.
In ogni caso il 20 marzo 2020 il Consiglio federale, sulla base dell’art. 185 cpv. 3 Cost. fed. (“Fondandosi direttamente sul presente articolo, può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna o esterna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo”; cfr. sul tema STF 4A_180/2020 del 6 luglio 2020, consid. 4.4. pubblicata in DTF 146 III 194), ha adottato l’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19).
Attraverso una modifica dell’8 aprile 2020, in vigore dal 9 aprile 2020 fino al 31 agosto 2020 (cfr. RU 2020 1201), è stato introdotto l’art. 8f Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, del seguente tenore:
" 1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione mensile subisce forti oscillazioni (superiori al 20 per cento) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se lavora da oltre sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto.
2 Il servizio competente determina la perdita di lavoro in base agli ultimi sei o dodici mesi e prende in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.”
L’art. 8f dell’Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, modifica del 28 ottobre 2020, valida retroattivamente dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021 (RU 2020 4517), enuncia:
" 1 In deroga agli articoli 31 capoverso 3 lettera a e 33 capoverso 1 lettera b LADI, il lavoratore su chiamata il cui grado di occupazione subisce forti oscillazioni (superiori al 20 %) ha altresì diritto all’indennità per lavoro ridotto se è impiegato a tempo indeterminato da almeno sei mesi nell’azienda che chiede il lavoro ridotto.
2 La perdita di lavoro è determinata in base agli ultimi sei o 12 mesi che precedono l’inizio del lavoro ridotto da parte del lavoratore su chiamata interessato; è presa in considerazione la perdita di lavoro più favorevole per il lavoratore.
3 L’articolo 57 dell’ordinanza del 31 agosto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione non si applica ai lavoratori su chiamata il cui grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni.”
In proposito cfr. STF 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 3 e 4.4., pubblicata in 147 V 359.
2.11. Questa Corte osserva, poi, da una parte, che la ricorrente ha contestato il diniego delle ILR dal 19 marzo al 31 agosto 2020 per il settore d’esercizio “__________”, rispettivamente dal 26 marzo al 31 agosto 2020 per il settore d’esercizio “amministrativo”.
Dall’altra, che nei Preannunci di lavoro ridotto del 18 e del 26 marzo 2020 quale motivo del lavoro ridotto è stato fatto riferimento alla chiusura delle scuole che rendeva impossibile lo svolgimento dei programmi di __________ (cfr. doc. 1; 2).
Per il lasso di tempo successivo alla metà di giugno giova sottolineare che le scuole in Ticino chiudono di regola verso la metà di giugno e che in effetti le attività della Fondazione connesse alla __________ vengono svolte durante l’anno scolastico (settembre – giugno), indipendentemente dalla situazione pandemica, come risulta dai contratti quadro su chiamata (cfr. doc. 20).
Per quanto riguarda il periodo di chiusura delle scuole a causa della pandemia dal 16 marzo all’11 maggio 2020 e in ogni caso fino al termine dell’anno scolastico (venerdì 19 giugno 2020), ritenuto che la ripresa della scuola era stata parziale (solo per qualche giorno alla settimana e a capacità ridotta; cfr. consid. 2.8.), va osservato che è vero che le attività svolte con le classi non hanno potuto essere effettuate.
E’ altrettanto vero, però, che il Servizio per l’aiuto alle vittime di reati e Ufficio fondi Swisslos, per il biennio 2019-2020 in relazione al progetto __________” hanno corrisposto all’insorgente le somme di fr. 316'400.-, rispettivamente fr. 209'610.- (fr. 117'810 contributo ordinario + fr. 91'800 contributo straordinario), per cui essenzialmente gli importi stabiliti nelle Risoluzioni emesse dal Consiglio di Stato il 27 febbraio 2019 e il 25 marzo 2020 (cfr. consid. 2.7.).
L’Ufficio fondi Swisslos le ha pure versato l’ammontare di fr. 40'000 per il progetto “__________”, conformemente a quanto deciso nella Risoluzione del 27 febbraio 2019 (cfr. consid. 2.7.).
La ricorrente, in merito al fatto di aver ricevuto il contributo intero per il 2020 da parte di Cantone, ha asserito che le collaboratrici hanno svolto ore straordinarie per recuperare le attività previste (cfr. doc. I pag. 14).
L’indennità per lavoro ridotto non copre, tuttavia, il lavoro straordinario dei dipendenti, bensì interviene allorché il tempo normale di lavoro è ridotto o il lavoro è integralmente sospeso (cfr. art. 31 cpv. 1 LADI).
L’insorgente ha fatto valere che svariate attività non hanno potuto essere effettuate né recuperate (cfr. doc. 15; 1; consid. 2.7.).
Oltre a “__________” e “__________” nelle scuole vengono, in effetti, svolti altri programmi, e meglio __________, “__________” e __________ (cfr. https://__________). Quest’ultimo è, però, stato creato nel 2022.
__________ è finanziato per la maggior parte da fondi privati e in parte dal contributo dei singoli istituti scolastici (cfr. doc. I pag. 4). Il finanziamento di “__________” è completamente di natura privata (cfr. doc. I pag. 4).
Dal rapporto di Valutazione programma __________ anno scolastico 2019/2020 emerge che “a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, dall’15 marzo 2019 le attività di __________ pianificate negli istituti scolastici comunali e di scuola media sono state annullate e posticipate al prossimo anno scolastico in data da definire. Per questo motivo, sul totale complessivo delle classi coinvolte e rispetto agli scorsi anni, il numero è inferiore alla media prevista. Per quanto concerne le scuole elemen
del 5 maggio 2022).
Pertanto nell’anno 2019/20 le classi che hanno partecipato al progetto __________ (81) corrispondono comunque a circa il 72% delle classi coinvolte nel 2021/22 (112).
Considerata, d’altronde, la lunga esperienza di molte dipendenti della Fondazione (cfr. doc. 20) in relazione alle attività proposte da quest’ultima riguardanti il settore specifico e delicato __________ e ritenuti i termini di disdetta da rispettare contemplati nei contratti di lavoro (un mese nel primo anno di attività, due mesi dal secondo al nono anno, tre mesi in seguito con la conseguenza che disdette date in marzo/aprile 2020 avrebbero avuto effetto al più presto da fine maggio/fine giugno 2020, ossia poco prima o successivamente alla fine dell’anno scolastico quando in estate, durante la chiusura delle scuole, i progetti di RI 1 non hanno ad ogni modo luogo e il personale usufruisce delle vacanze come nel luglio 2021; cfr. doc. 14; 20, V pag. 7), non sembra verosimile che le dipendenti della ricorrente, sia del settore d’esercizio “__________” che del settore d’esercizio “amministrativo”, fossero esposte al rischio concreto e immediato di licenziamento.
In ogni caso tale questione non merita ulteriori approfondimenti, siccome il diritto alle indennità per lavoro ridotto non va comunque riconosciuto alla Fondazione.
2.12. L’esistenza stessa della ricorrente non era, infatti, minacciata.
Il TCA prende atto che dal conto economico relativo al periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020 emerge una perdita di fr. 77'476.10 (cfr. doc. 9).
Tuttavia dalle carte processuali si evince, come posto in luce anche dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. V pag. 6), che, precedentemente alla pandemia, nel semestre gennaio – giugno 2019 la perdita ammontava a fr. 169'036.83, rispettivamente nel 2017 vi è stata una perdita di fr. 9'479.72 e nel 2016 di fr. 120'960.04 (cfr. doc. 17).
La Fondazione ha però sempre continuato nello svolgimento delle proprie attività, in particolare del progetto “__________” __________ come momento privil) e finanziato dal Cantone (cfr. consid. 2.7.).
Del resto RI 1 si finanzia, oltre che parzialmente con ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private nella misura del 30% (cfr. doc. I pag. 9; 1), grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e privati, ad esempio dell’Ufficio federale delle ass).
In simili condizioni, in considerazione segnatamente dei servizi pubblici forniti dalla ricorrente (cfr. consid. 2.9.), occorre concludere, già a prescindere dal lascito di fr. 240'000.- di cui la Fondazione ha comunque beneficiato nell’agosto 2020 (cfr. doc. I pag. 15; A2 p.to 5), che nel periodo marzo - agosto 2020 non era a rischio l’esistenza stessa dell’insorgente (cfr. consid. 2.9.).
2.13. L’insorgente ha chiesto l’audizione testimoniale del signor __________, attuale direttore di RI 1 in carica dal 1° novembre 2020, nonché della signora __________, precedente direttrice in carica fino al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. I pag. 15).
Questa Corte, considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, ritiene che l’assunzione di ulteriori prove non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Di conseguenza la richiesta della ricorrente concernente l’audizione dei testi deve essere respinta.
A tale proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_430/2020 del 17 marzo 2021 consid. 5.1.; STF 8C_117/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 4.3.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.2.; DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.14. Alla luce delle risultanze di cui sopra, il TCA non può che confermare la decisione su opposizione del 14 ottobre 2021.
2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 15 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.75 del 29 novembre 2021 consid. 2.12.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti