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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 15 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 4 maggio 2021 la RI 1 ha inoltrato una domanda di lavoro ridotto per l’unico dipendente (__________, assunto quale pizzaiolo a tempo pieno, mediante un contratto di durata indeterminata a partire dal 1° marzo 2020, cfr. doc. 3).
La ditta ha indicato una perdita di lavoro del 70% dal 1° aprile 2021, determinando quale causa del lavoro ridotto “Emergenza sanitaria Covid-19, nuove misure restrittive per categoria ristorazione” (cfr. doc. 1).
1.2. Il 6 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto ulteriori informazioni, in particolare riguardo ai “motivi della perdita di lavoro (“quali sono le nuove misure restrittive che vi causano una perdita di lavoro?)” (cfr. doc. 2).
Il 13 maggio 2021 RI 1 ha così risposto:
" (…) Protrarsi dell’emergenza Pandemica Covid-19 con il susseguirsi di ordinanze DFI da Marzo 2020. Ordinanze volte al controllo dell’epidemia attraverso limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione del normale flusso clientelare.” (doc. 3)
1.3. Il 17 maggio 2021 la Sezione del lavoro ha inviato al datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" (…) Per procedere all'esame della vostra domanda è necessario completare le informazioni a nostra disposizione, pertanto vi chiediamo di:
- descrivere in modo dettagliato quanto segue:
1. motivi della perdita di lavoro (quali sono le nuove misure restrittive che vi causano una perdita di lavoro)?
2. qual è il normale flusso clientelare considerato che ['attività è iniziata con l'arrivo della pandemia (febbraio/marzo 2020)?
3. per quali motivi l'attività non riprende come nel settore della ristorazione?
4. per quali motivi l'attività d'asporto è in difficoltà?
5. per quali motivi il lavoro ridotto viene chiesto nonostante l'andamento sensibilmente in crescita?
6. per quali motivi con una cifra d'affari superiore al periodo settembre-dicembre 2020 e un andamento sensibilmente in crescita, il dipendente ha una perdita di ore di lavoro di ben il 70%?
- inviare la seguente documentazione:
· copia del contratto di locazione, la planimetria e alcune fotografie degli spazi lavorativi.
La documentazione richiesta deve esserci inoltrata elettronicamente, in formato PDF, entro il 24.05.2021 selezionando il seguente collegamento Internet:
Preannuncio ILR incompleto.” (Doc. 4)
1.4. Il 14 giugno 2021 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° aprile 2021, argomentando:
" (…) Chi rivendica prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è tenuto a fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie ad accertare i suoi diritti e a determinare le prestazioni assicurative (art. 28 LPGA). In caso di mancata collaborazione, nell'accertamento dei fatti, previa diffida scritta, l'amministrazione può decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 LPGA).
Nel caso in esame, con scritto del 17 maggio 2021 vi è stato chiesto di completare la documentazione necessaria all'esame del vostro preannuncio di lavoro ridotto e siete stati resi attenti in merito alle conseguenze di una mancata collaborazione. Constatato che il termine impartito è trascorso inutilizzato da parte vostra (nessuna produzione della documentazione richiesta), lo scrivente Ufficio ritiene la perdita di lavoro non computabile.” (Doc. 5)
1.5. Il 30 giugno 2021 RI 1 ha inoltrato una tempestiva opposizione nella quale si è così espresso:
" (…) A seguito della Richiesta di proseguo dell’indennità di lavoro ridotto inviata in data 04.05.2021, ricevo in data 06.05.2021 vs. Richiesta integrazione.
Viene inviata risposta in data 13.05.2021.
In data 17.05.2021 il vs. Spettabile Ufficio richiede ulteriori chiarimenti.
A seguito della mia personale telefonata con il Sig. __________, ricevo il giorno successivo lettera dell'Ufficio Lavoro Ridotto, ove si richiede la documentazione ed i conteggi per erogazione contributo.
Personalmente considero tale missiva come avallo ed autorizzazione al proseguo del Lavoro Ridotto, ritenendo non più necessario l'invio di ulteriori informazione al vs. Ufficio Giuridico.
In data 14.06.2021 ricevo vs. Opposizione, ovviamente per mancanza di completamento delle informazioni richieste.
Considerata la mia personale interpretazione, risultata a voi come mancanza, con la presente integro la presente con le informazioni da voi richieste come da vs. comunicazione del 17.05.2021:
Concerne Punto 1: Le ragioni della perdita di lavoro si possono riassumere dal proseguo dell'incertezza riguardante il proseguo ovvero la conclusione dell'emergenza pandemica iniziata nel febbraio del 2020. Vero, non vi sono state ulteriori limitazioni, ma le motivazioni di cui sopra hanno radicalmente inficiato la clientela da un pronto ritorno alle abitudini ed agli usi pre pandemia.
Concerne Punto 2: II normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi cosiddetti normali, vedi:
Febbraio 2020 CHF 10.602-
Giugno 2020 CHF 13.552-
Luglio 2020 CHF 13.205-
Agosto 2020 CHF 15.250-
Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura dei costi fissi ed i costi del personale.
La situazione pandemica ha portato ad un totale azzeramento dei margini, compromettendone il flusso di cassa, situazioni di pregresso nei pagamenti considerevole.
Concerne Punto 3: È evidente una ripresa del settore, ma, come sottolineato nel Punto 2, il raggiungimento del break even point è ancora lontano e sicuramente difficoltoso; oltremodo questo settore, vincolato ed influenzato dalle condizioni congiunturali che vincolano la clientela, è immediatamente sensibile a qualsiasi forma di criticità.
Concerne Punto 4: Non si può parlare di settore in difficoltà, il problema riguardante il sottoscritto è la posizione ove svolgo la mia attività; trattasi di zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica particolare. In aggiunta è venuto a mancare il servizio di appoggio alle realtà industriali locali causa smart working, ovvero alle direttive aziendali di non lasciare il posto di lavoro durante la pausa pranzo ovvero altre direttive aziendali interne.
Non potendo disporre di struttura esterna, vuoi per le direttive limitanti, anche la clientela di passaggio è rimasta particolarmente disincentivata.
Concerne il Punto 5: Le motivazioni si posso riassumere come punto 3 e punto 4.
Concerne il Punto 6: Come evidenziato nel punto 2, l'attuale volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30 % di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne e domicilio. Il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi scrive.
In conclusione:
Purtroppo questa situazione di incertezza perdura da oltre 15 mesi con l'incognita del prossimo autunno. Il Contributo del Lavoro ridotto ha permesso a questa piccola realtà di proseguire nonostante le difficoltà e mantenere il posto di lavoro al mio dipendente.
Un eventuale diniego del contributo comporterebbe in primis alla sofferta decisione di licenziare il dipendente, soluzione che non ho mai voluto prendere in considerazione.” (Doc. 7)
1.6. Il 2 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:
" (…)
- indicare, in una vostra tabella, la cifra d’affari mensile relativa al periodo aprile 2021 – agosto 2021.
La documentazione richiesta deve esserci inoltrata entro il 16 settembre 2021, con l’avvertenza che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnato, sarà possibile decidere in base agli atti (art. 28, 40 e 43 LPGA).” (Doc. 8/1)
Il 21 settembre 2021, __________ della __________ ha così illustrato il volume della cifra d’affari da quale ad agosto 2021:
" MESE VALUME AFFARI
Aprile CHF 7.500.00
Maggio CHF 9.100.00
Giugno CHF 9.500.00
Luglio CHF 8'595.00
Agosto CHF 8.200.00
Totale CHF 42.895.00”
(cfr. doc. 9/1 e doc. VI/1 richiamato dal TCA in quanto non figurante erroneamente nell’incarto trasmesso dalla Sezione del lavoro, cfr. doc. VI)
1.7. Il 23 settembre 2021 la Sezione del lavoro ha chiesto a RI 1 di:
" … indicare fino a quando intendete richiedere il lavoro ridotto.
Ricordiamo che l’art. 17b cpv. 1 della Legge COVID-19 prevede che il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi; inoltre dal 1° luglio 2021, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2021.
Vi preghiamo di dare un riscontro entro il 30 settembre 2021.”
(doc. 8/2)
Il 26 settembre 2021 __________ ha così risposto:
" In riferimento a vs. comunicazione del 23.09.2021 per conto del Sig. RI 1, siamo a confermare che la durata del lavoro ridotto richiesto (nr. __________) si intende dal 01.04.2021 al 30.09.2021.
All’occorrenza sono già pronte le relative calcolazioni.
Provvederemo nei prossimi giorni ad annunciare nuova richiesta dal 01.10.2021 con scadenza 31.12.2021.” (Doc. 9/2)
1.8. Con decisione del 14 ottobre 2021 la Sezione del lavoro si è opposta al versamento di indennità per lavoro ridotto dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, argomentando:
" (…)
3.1 Nel caso in esame, l'azienda ha fatto valere quali motivi per l'introduzione del lavoro ridotto il protrarsi dell'emergenza pandemica, con il susseguirsi di ordinanze federali dal mese di marzo 2020 attraverso limitazioni che hanno colpito in modo particolare il settore della ristorazione.
Al riguardo osserviamo che il 26.05.2021 il Consiglio federale ha deciso importanti allentamenti a partire dal 31.05.2021, in particolare per il settore della ristorazione con la riapertura dei ristoranti e dei bar. Inoltre dalla stessa data sono stati riaperti i centri wellness e bagni termali e decisi importanti allentamenti per le manifestazioni, nello sport e nella cultura, nell'insegnamento in presenza e rallentamento dell'obbligo del telelavoro. Dal 26.06.2021 sono state riaperte le discoteche e le sale da ballo, oltre ai parchi acquatici. L'insieme di tutte queste misure di allentamento, hanno portato alla riapertura generale di tutti i settori d'attività, con il conseguente aumento degli arrivi e dei pernottamenti nel nostro Cantone. Dopo un'ottima primavera, il trend positivo si è confermato anche nel periodo giugno-agosto 2021 (cfr. dati statistici dell'Ufficio federale di statistica UST).
Osserviamo inoltre che l'azienda svolgendo un'attività di asporto ha potuto continuare la sua attività anche nei periodi in cui il settore della ristorazione è stato completamente chiuso per ordine dell'Autorità federale e che l'introduzione dell'obbligo del certificato Covid dal 13.09.2021 non ha alcuna influenza sulla sua attività.
Le perdite di lavoro che possono colpire ogni datore di lavoro rientrano nei rischi normali dell'azienda e devono di regola essere assunte da quest'ultima, soltanto se esse presentano un carattere eccezionale o straordinario conferiscono un diritto all’indennità per lavoro ridotto, ciò che non è il caso nella fattispecie. (…)” (Doc. 12)
1.9. Con decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione e ha rilevato:
" (…)
3. Nel caso in esame, in relazione ai motivi addotti dalla richiedente in sede di opposizione si rileva che la ditta RI 1 riconduce la sua presunta perdita di lavoro alle "Ordinanze volte al controllo dell'epidemia attraverso limitazioni". Tuttavia, in riferimento al periodo di preannuncio, si segnala che fin dal 19 aprile 2021 il settore della ristorazione è stato protagonista di un netto miglioramento, potendo dopo diversi mesi di chiusura riaprire al pubblico (dapprima le terrazze e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto delle norme di sicurezza Covid-19.
Per quanto riguarda poi la specifica attività commerciale di RI 1 si evidenzia come la stessa si svolga principalmente sotto forma di take away, non disponendo di spazi interni in grado di accogliere la clientela per il consumo del prodotto venduto; conseguentemente, non è verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti dell’autorità appena citati che hanno coinvolto esclusivamente i ristoranti in senso stretto. Il take away infatti, non solo non è mai stato condizionato da alcuna limitazione, ma al contrario è stato incentivato per evitare assembramenti tra le persone.
Tra le motivazioni addotte in sede di opposizione figura poi quella riguardante la posizione dell'esercizio, ubicato in una "zona industriale, che non beneficia di attrattiva turistica particolare" dove per giunta "è venuto a mancare il sevizio di appoggio alle realtà industriali locali causa smart working, ovvero altre direttive aziendali interne". A questo proposito si sottolinea che nel 2021 la situazione epidemiologica si è stabilizzata e le imprese hanno potuto riprendere il loro lavoro abituale beneficiando di graduali allentamenti delle misure di contenimento della pandemia Covid-19, l'attività di smart working non era obbligatoria e ha subito una drastica diminuzione come dimostrano i dati statistici relativi al traffico stradale, i quali si sono gradualmente parificati a quelli del 2019, a conferma di una sostanziale ripresa degli spostamenti. A maggior ragione in riferimento al settore industriale/manifatturiero, i cui lavori, per natura, non possono essere eseguiti da remoto, dovendo i lavoratori svolgere mansioni principalmente in loco. Inoltre, non può essere addossata all'assicuratore sociale .la scelta svantaggiosa del luogo di ubicazione dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che la zona interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i turisti. Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti nella zona rappresenta di conseguenza una circostanza prevedibile e se del caso attribuibile al normale rischio aziendale.
Inoltre, l'opponente dichiara che: "Il normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno 2020 CHF 13.552.-, Luglio 2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHE 15.250.-. Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura dei costi fissi ed i costi del personale". Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse anche una sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato comunque le Indennità per lavoro ridotto.
A questo riguardo, va sottolineato che RI 1 è stata costituita poco prima dell’inizio della pandemia (febbraio 2020), di conseguenza le cifre d'affari presentate potrebbero essere il riflesso di un'attività commerciale ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia Covid-19.
Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente (difficoltà di attirare la clientela a causa dell’ubicazione in zona industriale del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate, l'esercizio pubblico le ha Conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto 2020), quando notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie. Proprio nei predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli incassi più elevati rispetto agli altri mesi.
Peraltro, da quanto dichiarato dal richiedente, segnatamente che: “l’attuale volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30% di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne e domicilio" e soprattutto che “il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi scrive" è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima.
In conclusione, non è stato sufficientemente provato il nesso causale tra la perdita di lavoro e la pandemia Covid-19; di conseguenza non si ritiene di poter giungere ad una conclusione diversa rispetto a quanto stabilito con la decisione contestata, non potendo pertanto l'indennità per lavoro ridotto essere riconosciuta.” (Doc. A)
1.10. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un’“opposizione” alla Sezione del lavoro, che l’ha trasmessa per competenza al TCA (cfr. art. 59 cpv. 3 LPGA e doc. II), nel quale RI 1 si è così espresso:
" (…) Con questa lettera intendo dissentire alla vostra decisione in quanto la perdita di lavoro come da me indicato non rientra nei rischi normali dell'azienda ma trattasi di un caso eccezionale e straordinario al quale deve essere riconosciuta l'indennità di lavoro ridotto per il mio dipendente in quanto da solo non posso lavorare siccome non ho il potere dell'ubiquità.
Al contrario di quanto da voi asserito, i ristoranti "normali" non hanno chiuso completamente, bensì si sono organizzati e hanno attuato l'asporto o la consegna a domicilio, pratica che continuano a fare malgrado i locali siano aperti normalmente, inoltre gli allentamenti sono avvenuti a tappe e nel corso un lungo lasso di tempo il che non ha contribuito al normale afflusso di clienti. Inoltre, vorrei farvi notare che l'introduzione del certificato COVID dal 13.09.2021 ha influito negativamente anche sulla mia pizzeria take-away poiché i clienti per ritirare le pizze devono entrare in pizzeria; oltre a ciò, per i motivi sopra citati abbiamo registrato una costante diminuzione delle comande a domicilio, infatti alcune sere l'incasso non raggiunge i CHF 100.00/CHF 200.00. Potete ben capire che visto il poco lavoro, in questi mesi difficili il mio dipendente Signor __________ lavora a orario ridotto (2 ore al giorno) e proprio per i motivi sopra citati ritengo di aver diritto all'indennità per lavoro ridotto e con la presente inoltro opposizione alla vostra decisione e chiedo che
la mia richiesta venga rivalutata con particolare attenzione al periodo eccezionale che stiamo attraversando.” (Doc. I)
1.11. Nella sua risposta del 9 dicembre 2021 la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…)
In ordine
Si premette che la motivazione citata dalla ricorrente (secondo paragrafo) non è contenuta nella decisione impugnata (doc. 10) e neppure nella prima decisione (doc. 5), bensì nella decisione del 14 ottobre 2021 (doc. 12), relativa al periodo 1. ottobre - 31 dicembre 2021, successivo a quello qui in discussione. Il "ricorso" cita comunque la decisione n. 341614514 (oggetto della decisione impugnata in questa sede), pur contenendo una motivazione poco elaborata. Ci si rimette al giudizio di questo Tribunale sulla ricevibilità in ordine del ricorso.
Nel merito
Si rileva innanzitutto che, in riferimento al periodo di preannuncio, fin dal 19 aprile 2021 il settore della ristorazione è stato oggetto di un netto miglioramento, potendo dopo diversi mesi di chiusura riaprire al pubblico (dapprima le terrazze e dal 31 maggio 2021 anche i luoghi chiusi di bar e ristoranti), nel rispetto delle norme di sicurezza COVID-19.
Per quanto riguarda la specifica attività commerciale dì RI 1 si evidenzia come la stessa si svolga principalmente sotto forma di take away e di consegna a domicilio, non disponendo di spazi interni in grado di accogliere la clientela per il consumo del prodotto venduto. Conseguentemente, non è verosimile far ricadere tra i motivi della perdita di lavoro i provvedimenti dell'autorità, tra cui viene ora menzionata l'introduzione del certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021. Il menzionato certificato era (e rimane) richiesto nel caso di consumazione al chiuso (cfr. Comunicato stampa del Consiglio federale dell'8 settembre 2021, doc. 11). II take away invece, non solo non è mai stato condizionato da alcuna limitazione (se non dalle norme dì comportamento quali distanziamento sociale, mascherina dove necessario ed igiene accresciuta), tantomeno per ritirare pietanze da asporto, ma al contrario è stato incentivato per evitare assembramenti tra le persone.
La ricorrente confonde forse l'obbligo di certificato (valido per le consumazioni al chiuso) con l'obbligo di mascherina al chiuso, quest'ultimo valido per tutti i commerci al chiuso, a proposito del quale non si può verosimilmente sostenere che sia una limitazione tale da influire negativamente sull'afflusso di clientela.
Va poi osservato che l'asserita aumentata concorrenza nell'ambito dell'asporto e consegna a domicilio di pietanze, a dire della ricorrente messo in atto maggiormente anche dalla ristorazione "tradizionale", va comunque vista come una evoluzione del mercato, il che non giustifica il riconoscimento del lavoro ridotto.
A proposito del rischio aziendale va detto che non può essere addossata all'assicuratore sociale la scelta, a dire dell'azienda svantaggiosa, del luogo di ubicazione dell'esercizio commerciale, in quanto direttamente imputabile a una strategia del datore di lavoro, che fin dal principio poteva prevedere che la zona interessata non sarebbe stata particolarmente attrattiva per i turisti.
Un'eventuale perdita di lavoro dovuta alla mancanza di turisti nella zona rappresenta di conseguenza una circostanza prevedibile e nel caso concreto attribuibile al normale rischio aziendale.
Inoltre, la ricorrente ha dichiarato nella sua opposizione che: "Il normale flusso clientelare si evince dai risultati mensili dei mesi così detti normali, vedi: Febbraio 2020 CHF 10.602.-, Giugno
2020 CHF 13.552.-, Luglio 2020 CHF 13.205.-, Agosto 2020 CHF 15.250.-. Tali risultati permettono una solida base finanziaria a copertura dei costi fissi ed i costi del personale".
Pertanto si deve ritenere che in questi mesi vi fosse anche una sufficiente mole di lavoro, ma nonostante questo l'opponente ha prelevato comunque le indennità per lavoro ridotto.
A questo riguardo, va sottolineato che RI 1 è stata costituita poco prima dell'inizio della pandemia (febbraio 2020), di conseguenza le cifre d'affari presentate sono verosimilmente il riflesso di un'attività commerciale appena avviata e ancora poco nota sul territorio piuttosto che della pandemia dovuta a COVID-19. Infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente (difficoltà di attirare la clientela a causa dell'ubicazione in zona industriale del locale), si rileva che le cifre d'affari più elevate, l'esercizio pubblico le ha conseguite proprio nei mesi estivi (luglio e agosto 2020), quando notoriamente vi sono le vacanze aziendali per le industrie. Proprio nei predetti mesi, sia nel 2020 che nel 2021, RI 1 ha conseguito gli incassi più elevati rispetto agli altri mesi.
Peraltro, da quanto dichiarato dal richiedente, segnatamente che: "l'attuale volume d'affari non può far fronte ad un impiego del dipendente al 100%, il 30% di impiego medio è finalizzato alla preparazione della linea ed alle consegne e domicilio" e soprattutto che "il lavoro principale e preponderante viene svolto da chi vi scrive" è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente, lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno verso quest'ultima. In tale contesto risalta anche quanto affermato nel ricorso, laddove il signor RI 1 dichiara che "da solo non posso lavorare siccome non ho il potere dell'ubiquità", il che evidenzia che il dipendente risulta comunque indispensabile.
Si osserva infine, con riferimento al grado di occupazione (al 100%) e al tipo di assunzione (a tempo indeterminato) del lavoratore, che la posizione dell'esercizio pubblico in zona industriale (dunque scarsamente turistica), come già detto, era un elemento noto fin da prima dell'apertura (dunque rientrante nel normale rischio aziendale), tale probabilmente da non garantire una mole di lavoro adeguata ad un'assunzione a tempo indeterminato al 100% perlomeno nelle fasi iniziali dell'attività, il che avrebbe dovuto indurre l'azienda ad una scelta più prudente, operando un'assunzione con grado di occupazione inferiore oppure a ore/su chiamata, visto come il titolare della ditta afferma di svolgere molte delle mansioni in prima persona, al posto del lavoratore.
Pertanto, richiamato quanto esposto nella decisione impugnata e nella presente risposta di causa è necessario concludere che non sussisteva alcun rischio di licenziamento del personale interessato dal preannuncio in esame.” (Doc. IV
1.12. Il 10 dicembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
in diritto
in ordine
2.1. Come visto la Sezione del lavoro in data 19 ottobre 2021 ha emesso una decisione su opposizione relativa alla decisione n. __________ del 14 giugno 2021 che concerne il periodo dal 1° aprile al 30 settembre 2021.
Il 14 ottobre 2021 l’amministrazione aveva invece emesso una decisione formale (n. __________) relativa al periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021.
Nel suo scritto del 15 novembre 2021 alla Sezione del lavoro, RI 1 ha indicato di volere inoltrare un’“opposizione alla vostra ultima decisione per la pratica n. __________”.
Giustamente l’amministrazione ha immediatamente trasmesso “l’opposizione” per competenza al TCA.
In realtà si tratta infatti di un ricorso che è comunque sufficientemente motivato per cui il TCA entra nel merito dello stesso.
D’altra parte la Sezione del lavoro ha correttamente considerato lo scritto citato anche quale opposizione (tuttora pendente) alla decisione formale del 14 ottobre 2021 (cfr. doc. VII).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro ha negato a RI 1 il diritto ad un’indennità per lavoro ridotto per l’unico dipendente dal 1° aprile al 30 settembre 2021.
I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
" Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;
" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo, l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
" (…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" (…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.).
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…)
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
" (…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
" (…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5. ha aggiunto il p.to 2.2.c relativo alle aziende di nuova costituzione:
" 2.2 c Aziende di nuova costituzione
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio.
Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. Poiché non è prevista l’applicazione della regola dei due anni, nel modulo di preannuncio semplificato non si deve indicare la data di costituzione.
La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.”
La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.2 c, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:
" (…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- la perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.2c, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che sostituisce la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.
Per quanto concerne il p.to 2.2 c, è precisato che lo stesso è stato inserito nella “Direttiva 2021/22 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” del 17 dicembre 2021 che prevede in relazione alla Prassi LADI ILR:
" D4a Valido dal 19.03.2021
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI, anche se l’azienda è in fase di avvio. Si applica l’eccezione già prevista nella Prassi LADI ILR D4 a seguito di provvedimenti delle autorità. La situazione sarebbe diversa per un’azienda costituita durante la pandemia (dal 16 marzo 2020) che, senza aver mai svolto in precedenza un’attività commerciale, commetterebbe un abuso del diritto imputando direttamente le ore perse a ragioni economiche. Se questi fatti vengono accertati in occasione di un controllo del datore di lavoro da parte della SECO o sulla base di una segnalazione agli organi esecutivi, l’azienda deve aspettarsi un rifiuto o un riesame dell’autorizzazione.” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).
2.5. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg.(5818)).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
In quell’occasione il Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era dovuta alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisce una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.
Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.
Al riguardo il TCA ha precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.
D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.
Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.
In una vertenza 38.2021.28, stralciata dai ruoli dal TCA il 14 giugno 2021, la Sezione del lavoro, prima della risposta di causa, ha modificato la decisione su opposizione impugnata ed ha riconosciuto ad una ditta (che gestisce un bar) che aveva iniziato la sua attività lavorativa il 13 marzo 2020 (e dunque pochi giorni prima delle chiusure ordinate dalle autorità il 16 marzo 2020) il diritto ad indennità per lavoro ridotto anche per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre 2020 e non soltanto fino al 31 agosto 2020.
Questa Corte, con sentenza 38.2021.46 del 25 ottobre 2021, ha accolto il ricorso di una società a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non aveva mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.
Si trattava di una società, costituita il 26 febbraio 2020, che ha rilevato l’esercizio pubblico (Snack Bar) di un’altra società, la quale aveva definitivamente cessato la propria attività il 13 marzo 2020.
La nuova società ha potuto iniziare la sua attività soltanto l’11 maggio 2020 a causa delle chiusure imposte dalla mezzanotte del 16 marzo 2020 (cfr. il Comunicato stampa Coronavirus; il Consiglio federale proclama la “situazione straordinaria e inasprisce ulteriori provvedimenti” dal quale risulta, in particolare che “fino al 19 aprile tutti i negozi, ristoranti, i bar e tutte le strutture per il tempo libero dovranno restare chiuse”, ultima modifica il 17 marzo 2020, www.admin.ch/gov).
Questa Corte ha concluso che - a torto - la Sezione del lavoro aveva negato alla ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto, ritenendola un’azienda di nuova costituzione che non ha mai esercitato la propria attività prima dello scoppio della pandemia.
Innanzitutto perché la società era stata costituita alla fine del mese di febbraio 2020 ed aveva pianificato di iniziare la propria attività nel mese di aprile 2020 e non si era dunque confrontati con una situazione di “abuso di diritto” prospettata al punto 2.2c della Direttiva della SECO 2021/06 del 19 marzo 2021.
Inoltre e soprattutto perché la Sagl ricorrente aveva acquistato da un’altra società un esercizio pubblico già esistente ed operativo almeno dal 2018.
D’altra parte i motivi indicati per la riduzione della clientela (modifica delle abitudini delle persone; smart woking) risultavano legati alla pandemia per cui la perdita di lavoro è computabile.
Il TCA, dopo avere ricordato che la richiesta per lavoro ridotto concerneva esclusivamente il periodo dal 31 luglio al 31 agosto 2020, ed avere richiamato anche l’art. 333 cpv. 1 e cpv. 1bis CO, ha così riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto alle due assicurate già attive presso la precedente società, che sono state assunte dalla nuova, come pure ad un altro assicurato che non era attivo in precedenza presso l’esercizio pubblico, in quanto assunto con un ruolo di responsabilità (Direttore; per quest’ultimo pure gerente nel periodo in questione, cfr. tuttavia l’art. 31 cpv. 3 lett. c LADI).
Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.
Con sentenza 38.2021.61 del 6 dicembre 2021, il TCA ha per contro confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che ha riconsiderato la propria decisione di riconoscimento del diritto all’ILR dal 12 dicembre 2020 al 2 marzo 2021 al personale (10 dipendenti) di una società che gestisce un esercizio pubblico, negandolo a due dipendenti (una attiva al 100% e una al 50%), in quanto i loro contratti di lavoro di durata indeterminata erano stati disdetti nel mese di ottobre 2020 per il 31 dicembre 2020 (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. c LADI).
Non sono state considerate atte a sovvertire l’esito della vertenza le circostanze che la collaboratrice al 50%, dal 1° gennaio 2021, era stata assunta da un’altra società gestita dal medesimo amministratore unico, rispettivamente che la seconda collaboratrice era stata riassunta a far tempo dal 1° gennaio 2021 all’80% ma con lo stipendio invariato.
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213; sui provvedimenti adottati in precedenza anche dal Consiglio di Stato ticinese; cfr. STCA 42.2020.18 del 7 dicembre 2020, consid. 2.2. e Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pagg. 193-194).
L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
Per quanto concerne la ristorazione, oltre all’obbligo di registrazione dei dati di contatto dei presenti introdotto nell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare il 19 giugno 2020 (cfr. art. 5 e Allegato), il 18 ottobre 2020, con effetto dal giorno successivo, è stato inserito l’art. 5a secondo cui “nelle strutture della ristorazione, nei bar, nei club, nelle discoteche e nelle sale da ballo, gli alimenti e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti” (cfr. RU 2020 4159).
L’art. 5a è poi stato modificato il 28 ottobre 2020 prevedendo segnatamente che dal giorno successivo le strutture della ristorazione e i bar dovevano rimanere chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06:00, come pure che non potevano sedersi più di quattro persone a un tavolo. Tale limitazione non veniva applicata ai genitori con figli, né alle mense e alle offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo (cfr. RU 2020 4503).
Nel frattempo nel Canton Ticino il Consiglio di Stato con Risoluzione n. 5200 dell’8 ottobre 2020, valida dal 9 ottobre 2020, al p.to 3 aveva decretato che “in tutte le strutture della ristorazione è ammessa unicamente la consumazione al tavolo, rispettivamente al posto assegnato. Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando - per almeno una persona al tavolo (…)”.
La Risoluzione n. 5529 del 26 ottobre 2020, in vigore dal 28 ottobre 2020, p.to 2 enunciava che “nelle strutture della ristorazione così come nelle manifestazioni con servizio di cibi e bevande: gli ospiti sono tenuti a sedersi; - al singolo tavolo possono prendere posto al massimo 4 persone (ad eccezione dei genitori con figli)”.
L’11 dicembre 2020 il Consiglio federale ha varato nuove restrizioni per le manifestazioni e per gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico.
Ai sensi dell’art. 5a cpv. 1 lett. b dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, in vigore dal 12 dicembre 2020:
" 1 Oltre al piano di protezione secondo l’articolo 4, alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club si applica quanto segue:
b. agli orari di apertura si applica quanto segue:
1. tra le ore 19.00 e le ore 06.00 le strutture devono rimanere chiuse; sono fatti salvi i numeri 2 e 3,
2. le strutture della ristorazione in alberghi riservate agli ospiti dell’albergo, i servizi di fornitura di pasti e i negozi di cibi da asporto (takeaway) possono restare aperti tra le ore 06.00 e le ore 23.00,
3. nella notte tra il 24 e il 25 dicembre e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture possono restare aperte fino alle ore 01.00;”
Inoltre l’art. art. 7 cpv. 2 - 5 sancisce:
" 2 Un Cantone può estendere gli orari di apertura di cui agli articoli 5a capoverso 1 lettera b numero 1 e 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le seguenti condizioni:
a. sono disponibili le capacità necessarie secondo l’articolo 5c capoverso 3 lettere b e c;
b. il numero di riproduzione è inferiore a 1 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dal Theoretical Biology Group dell’Istituto di biologia integrativa del Politecnico federale di Zurigo;
c. il numero delle nuove infezioni per 100 000 persone è inferiore negli ultimi sette giorni alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00.
4 Se intende estendere gli orari di apertura, si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della sua decisione.
5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta deve revocare immediatamente l’estensione degli orari di apertura.”
È stato previsto che tali disposizioni avrebbero avuto effetto sino al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5377).
Per completezza va osservato che in Ticino il Consiglio di Stato, con Risoluzione n. 6496 del 7 dicembre 2020, aveva inasprito le misure per combattere la diffusione del coronavirus già dal 9 dicembre 2020, decretando in particolare la chiusura dei bar dalle 19:00 e dei ristoranti dalle 22:00.
Il 18 dicembre 2020 gli art. 5a e 7 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 sono stati modificati con effetto dal 22 dicembre 2020 al 22 gennaio 2021 (cfr. RU 2020 5813):
" Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo
1 L’esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:
a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
b. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell’azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l’obbligo di stare seduti,
2. durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell’obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo; a questi si applica quanto segue:
1. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
4. i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.
3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.”
" Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva, lett. b e c, nonché 3–6
2 Un Cantone può stabilire l’apertura di ristoranti, bar e club di cui all’articolo 5a e delle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive di cui all’articolo 5d, come pure estendere gli orari di apertura di cui all’articolo 5abis se nel Cantone interessato sono adempiute le condizioni seguenti:
b. il numero di riproduzione è inferiore a 1,00 per almeno sette giorni consecutivi; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP;
c. gli ultimi sette valori della media giornaliera mobile su sette giorni del numero di casi confermati in laboratorio sono inferiori alla media nazionale; fanno stato i dati pubblicati dall’UFSP.
3 Se del caso può stabilire che le strutture della ristorazione, i bar e i club possono restare aperti fino al massimo alle ore 23.00 e nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio fino al massimo alle ore 01.00.
4 Se intende aprire strutture o estendere gli orari di apertura di cui al capoverso 2, il Cantone si mette d’accordo con i Cantoni limitrofi. Informa l’UFSP della propria decisione.
5 Se il numero di riproduzione è superiore a 1,00 per tre giorni consecutivi o se una delle condizioni di cui al capoverso 2 lettere a e c non è più adempiuta, il Cantone deve revocare immediatamente l’apertura delle strutture o l’estensione degli orari di apertura di cui al capoverso 2.
6 Dal 5 gennaio 2021 al numero di riproduzione di cui ai capoversi 2 lettera b e 5 si applica il valore 0,90.”
Il 6 gennaio 2021 sono state abrogate con effetto dal 9 gennaio 2021 le possibilità di agevolazioni cantonali di cui all’art. 7 cpv. 2-6 (cfr. RU 2021 2).
Il 13 gennaio 2021 la durata di validità delle modifiche dell’11 dicembre 20201 e del 18 dicembre 20202 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata prorogata sino al 28 febbraio 2021 (cfr. RU 2021 6).
Il divieto di esercizio per strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo, ad eccezione, segnatamente, delle strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell’albergo, è stato mantenuto per il mese di marzo 2021 (cfr. modifica del 24 febbraio 2021, RU 2021 110).
L’art. 5a cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 gennaio 2020 è stato modificato, il 14 aprile 2021, nel senso che dal 19 aprile 2021 il divieto non vigeva più per “le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s’intendono le terrazze e altre aree all’esterno dell’edificio che, per garantire la libera circolazione dell’aria: 1. non sono coperte, o 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati”.
È stato altresì previsto, in particolare, che l’art. 5a avrebbe avuto effetto fino al 31 maggio 2021 e che dopo tale data sarebbe decaduto (cfr. RU 2021 213; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83106.html).
Il 26 maggio 2021 il tenore dell’art. 5a cpv. 1 dell’Ordinanza è stato modificato con effetto dal 31 maggio 2021 come segue:
" 1 Lʼesercizio di discoteche e sale da ballo è vietato.
2 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto, si applica quanto segue:
a. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
b. per gli ospiti vige lʼobbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
c. la dimensione dei gruppi di ospiti in luoghi chiusi può comprendere al massimo quattro persone per tavolo e, in aree esterne, al massimo 6 persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.” (RU 2021 300)
Il 23 giugno 2021 è stata abrogata l’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 a decorrere dal 26 giugno 2021 ed è stata emanata una nuova versione dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (cfr. RU 2021 379).
L’art. 12 della nuova Ordinanza riguardante le disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club enuncia:
" 1 Alle strutture della ristorazione, ai bar e ai club in cui la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:
a. nei luoghi chiusi:
1. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
2. per gli ospiti vige l’obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3. gli ospiti devono sempre portare una mascherina facciale se non sono seduti al loro tavolo,
4. i gestori devono registrare i dati di contatto di una persona per gruppo di ospiti;
b. nelle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci.”
Dal 26 giugno 2021 nei ristoranti è, pertanto, stata revocata la limitazione del numero di persone per tavolo e all’esterno le dimensioni dei gruppi non sono più state limitate, come pure è stato revocato l’obbligo di consumare stando seduti (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-84127.html; https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/direttive/alberghi-ristoranti-e-capanne/).
2.8. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata da RI 1, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che la RI 1 è operativa dal mese di febbraio 2020 (cfr. doc. 3: “cifra d’affari conseguita da febbraio 2020” e doc. 6: “Contratto di sublocazione che prevede l’inizio della locazione il 3 febbraio 2020”).
Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
2.9. Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).
Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”) - nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile 2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di take-away, come quella esercitata dalla RI 1, non è stata condizionata da alcuna limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare l’assembramento di persone.
Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).
D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il Ticino che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).
Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).
Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).
Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).
Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI).
La decisione su opposizione del 19 ottobre 2021 deve, di conseguenza, essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 27 settembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti