statuendo sul ricorso del 18 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 emanata da |
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CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, iscritta per il collocamento dal 17 giugno 2021 (cfr. doc. 1 e doc. 3), ha lavorato dall’11 gennaio 2021 al 9 giugno 2021 presso __________ in qualità di segretaria (cfr. doc. 9 e doc. 10). Presso quel datore di lavoro aveva già lavorato dall’8 ottobre 2018 al 7 gennaio 2020 (cfr. doc. 3 punto 29).
Ella è stata licenziata il 9 giugno 2021 con effetto immediato per giusta causa (cfr. doc. 15 e doc. 9: “Giusta causa – si allega denuncia penale”).
Con decisione del 6 luglio 2021 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha inflitto all’assicurata 45 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per avere colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. doc. 35).
Contro questa decisione RI 1 ha fatto inoltrare una tempestiva opposizione nella quale la sua patrocinatrice ha chiesto la revoca della sanzione, rilevando:
" (…) In particolare per meglio capire la dinamica dei fatti si sottolinea che la signora RI 1 ha dovuto interrompere immediatamente il rapporto di lavoro dopo ripetute molestie sessuali da parte del proprio datore di lavoro, tant'è che si è rivolta subito al RA 1 a tutela dei propri diritti. È pure pendente una denuncia penale presso il Ministero pubblico.
Ha reagito immediatamente alla situazione incresciosa in cui è venuta a trovarsi e per il tramite di codesto ufficio è stata scritta una lettera di rivendicazione (lettera allegata) al datore di lavoro per i salari non versati e di spettanza della lavoratrice.
Prove: Doc. 1 lettera al datore di lavoro del 6 luglio 2021.
Lascia alquanto perplessi se non allibiti la posizione della Cassa disoccupazione che in sostanza punisce la lavoratrice per aver subito molestie sessuali. Avrebbe forse dovuto continuare ad essere oggetto delle attenzioni non volute del proprio datore di lavoro?
La decisione di stabilire una penalità a questo punto non è sostenibile e lede profondamente non solo di diritti della signora RI 1 ma rappresenta una vergogna per ogni persona di sesso femminile o maschile che avesse subito comportamenti del genere.” (Doc. 48)
1.2. Il 27 settembre 2021 __________, responsabile cantonale della Cassa, ha posto le seguenti domande alla rappresentante dell’assicurata:
" (…)
1) Dopo la lettera del 6 luglio 2021, lei ha continuato la procedura a livello giudiziario?
In caso affermativo, allegare la relativa documentazione.
2) Caso contrario, per quale motivo non è stata effettuata la continuazione della procedura nelle sedi preposte?
3) Per quale ragione, malgrado le problematiche intercorse, non è stata la sua cliente a disdire il contratto di lavoro ma è avvenuto il contrario, ossia da parte del datore di lavoro?
4) Per quale motivo, la denuncia è stata presentata unicamente il 18 giugno 2021 ossia a distanza di 10 giorni dall'evento intercorso in azienda?
5) È a conoscenza della denuncia dell'ex datore di lavoro, dove emerge che la sua Assistita ha consegnato le chiavi dell'ufficio al suo ragazzo che, presentandosi in azienda, ha minacciato e picchiato il responsabile nonché un collaboratore di questa ditta?” (Doc. 49)
La patrocinatrice dell’assicurata ha così risposto il 4 ottobre 2021:
" (…)
1. Come ben sa le procedure di rivendicazione necessitano tempo e mezzi (denaro) per cui si sta valutando come e se proseguire.
2. Vedi risposta 1.
3. La signora RI 1 ha dato verbalmente la disdetta immediata dal contratto di lavoro.
4. Davanti a molestie sessuali non è scontato reagire immediatamente: come ben sa le reazioni dipendono dalla persona molestata e dalla sua sofferenza, in questo ambito la sua domanda mi sembra altamente fuori luogo.
5. Non prendo posizione sulla reazione del ragazzo della signora RI 1 non essendo questo il problema principale: posso solo ipotizzare che davanti a ripetute molestie sessuali fatte alla fidanzata egli abbia reagito nel modo sbagliato.” (Doc. 50)
1.3. Con decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 la Cassa ha ridotto l’entità della sanzione a 26 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione, argomentando:
" (…)
Entrando ora nel merito della questione, riassumiamo i fatti relativi all'accaduto:
- L'8 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 comunica di avere ricevuto delle molestie da parte del suo ex datore di lavoro, Sig. __________.
- L'8 giugno 2021, il compagno della Sig.ra RI 1 si reca di sera presso l'abitazione del Sig. __________, minacciando lui e la sua famiglia con conseguente intervento della Polizia.
- Il 9 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 viene licenziata con effetto immediato (cfr. raccomandata, Attestato del datore di lavoro, Domanda di indennità di disoccupazione e lettera dell'Avvocato RA 1 del 6 luglio 2021).
- Il 9 giugno 2021, il compagno della Sig.ra RI 1, si reca presso il suo ex datore di lavoro e, aprendo l'ufficio con le chiavi consegnate dalla Sig.ra RI 1, aggredisce il Sig. __________, insulta e rompe computers e diverso altro materiale.
- Il 9 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'Ing. __________ che a causa di innumerevoli insulti subiti da parte del Dottor __________, ha avvisato il suo medico di stare male e quella mattina resta a casa.
Aggiunge che il medico di famiglia le ha consigliato di restare a casa in malattia per alcuni giorni.
- Il 10 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 comunica all'lng. __________, l'invio del certificato medico e comunica che lunedì alle 10.30 sarebbe passata con la Polizia a ritirare le sue cose in ufficio.
- Il Sig. __________ che, il 9 giugno 2021 era al telefono con la Polizia quando avveniva tutto ciò, sporge denuncia sia verso il Sig. __________ (compagno della Sig.ra RI 1) sia verso la stessa Sig.ra RI 1, in data 11 giugno 2021;
- Il 21 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 consegna al Ministero Pubblico a sua volta la denuncia verso il suo ex datore di lavoro per molestie, maltrattamenti psicologici, ecc....
- Il 15 ottobre 2021, la Sig.ra RI 1 allestisce una domanda d'esecuzione verso il suo ex datore di lavoro, a causa di licenziamento in tronco abusivo per tre mensilità di salario non percepito, trasmessa alla nostra Amministrazione, in data 18 ottobre 2021, tramite messaggio elettronico.
La disdetta con effetto immediato è stata effettivamente inoltrata dal suo ex datore di lavoro, gli atti sopracitati sono chiari. Pertanto, non trova alcun riscontro l'affermazione dell'Avvocato della Sig.ra RI 1, dove sostiene che la sua Assistita avrebbe dato una disdetta verbale (cfr. suo scritto del 4 ottobre 2021), in quanto la stessa nella sua "Domanda di indennità di disoccupazione" ha comunicato che è stato il suo ex datore di lavoro a dare disdetta, il 9 giugno 2021.
Dalla documentazione sopra elencata, appare chiaro che tra la Sig.ra RI 1 e il Sig. __________, i rapporti non fossero così sereni e collaborativi, come descritti dal suo ex datore di lavoro nella sua denuncia dell'11 giugno 2021.
Il Sig. __________ ha contestato ogni accusa, ricevuta da parte dell'Assicurata ed ha sempre agito tempestivamente e prima rispetto all'Assicurata: - le ha dato la disdetta immediata il 9 giugno 2021 e
l'Assicurata ha inviato un certificato medico, datato 10 giugno 2021, indicando un'inabilità retroattiva a partire dal 9 giugno 2021.
L'11 giugno 2021, il Sig. __________ ha sporto denuncia verso l'Assicurata e il suo compagno; il 21 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 ha sporto a sua volta denuncia verso il suo ex datore di lavoro.
È, comunque, difficilmente credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della Sig.ra RI 1 sono precisi.
Inoltre, vi è un'e-mail datata 10 giugno 2021, tramite la quale la Sig.ra RI 1, ha comunicato i fatti all'lng. __________, secondo lei avvenuti il giorno 8 giugno 2021, indicando anche i diversi atteggiamenti denigratori avuti nei suoi confronti da parte del suo ex datore di lavoro.
Pertanto considerato che la Sig.ra RI 1 si è iscritta in disoccupazione il 17 giugno 2021, la sua denuncia del 21 giugno 2021 e il precetto esecutivo, datato 15 ottobre 2021, si decide di ridurre la sospensione da 45 (colpa grave) a 26 (colpa media).
Qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire anche nelle sedi opportune con una procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il Ministero Pubblico contro il suo ex datore di lavoro, tramite un avvocato e/o una protezione giuridica e/o lo stesso RA 1 (in effetti, quest'ultimo aveva già ribadito al Sig. __________ di voler adire le vie legali e rivolgersi alla Pretura, nel suo scritto del 6 luglio 2021), la invitiamo a comunicarlo alla Cassa.
Quando sarà emessa una sentenza e la stessa sarà cresciuta in giudicato, la invitiamo altresì a trasmettercene una copia, al fine di verificare, se la nostra Amministrazione potrà rivedere e/o modificare
questa decisione in favore della Sig.ra RI 1.
Visto quanto sopra l’opposizione è parzialmente accolta e la decisione della Cassa CO 1 di __________ viene parzialmente modificata.” (Doc. A)
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurata ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale la sua patrocinatrice chiede che la sanzione venga annullata.
La rappresentante della ricorrente ha innanzitutto così descritto le circostanze che hanno portato RI 1 ad iscriversi in disoccupazione:
" (…)
1. RI 1 è stata licenziata in tronco con lettera datata 9 giugno 2021 dalla __________ per "giusta causa" (cit.) In realtà la giusta causa consisteva nel fatto che la signora RI 1, assunta il 1° gennaio 2021 non ha accettato le continue molestie sessuali fisiche e verbali del proprio datore di lavoro e dopo l'ennesimo episodio ne ha parlato al proprio fidanzato, il quale ha poi agito in modo violento nei confronti del datore di lavoro __________. Lo stesso ha quindi licenziato la propria dipendente. Sono pendenti diverse denunce penali, nonché un precetto esecutivo, e la ricerca di un accordo con il legale del signor __________ per recuperare quanto dovuto alta signora RI 1 (Doc. B: lettera consultorio giuridico del 6 luglio 2021; Doc. C: risposta avv. __________ del 15 luglio 2021; Doc. D: PE del 15 ottobre 2021).
2. La signora RI 1 si è iscritta in disoccupazione rivendicando il diritto dal 17 giugno 2021 e sottolineando il fatto che aveva avanzato pretese salariali nei confronti del suo ex datore di lavoro. Il consultorio giuridico cui la signora RI 1 si è rivolta ha scritto all'ex datore di lavoro il 6 luglio 2021.
Il legale di controparte avv. __________ ha risposto alla sottoscritta legale comunicandole che avrebbe preso contatto entro la fine del mese di luglio. Ciò non è mai avvenuto malgrado diverse telefonate di sollecito. (…)” (Doc. I pag. 1-2)
Secondo la rappresentante della ricorrente nel caso concreto non è ravvisabile nessuna colpa di RI 1 in relazione alla perdita della propria occupazione:
" (…) Ora nella decisione impugnata non è dato sapere in cosa consista la colpa media imputata alla signora RI 1: la stessa è stata vittima di molestie sessuali verbali e fisiche, è caduta in uno stato di grave prostrazione, certificata da un medico e appena si è ripresa si è annunciata alla disoccupazione. Va da sé che non è responsabile del comportamento del proprio fidanzato, il quale dovrà rispondere personalmente di eventuali atti illeciti commessi. L'insorgente si è poi rivolta al consultorio giuridico per far valere le proprie ragioni, ma non ha potuto proseguire immediatamente la procedura perché non aveva più risorse economiche per rivolgersi a un legale. Anche il RA 1, è stato spiegato alla CO 1, non può rappresentare una parte in una vertenza esecutiva o civile. In nessun caso le è imputabile la situazione in cui è venuta a trovarsi.
(…).
Ora nessuna colpa, né comportamento scorretto possono essere rimproverati a RI 1: la stessa ha subito molestie sessuali sia fisiche che umiliazioni verbali; è stata licenziata in tronco dal proprio datore di lavoro; non è responsabile del comportamento del fidanzato che saputo gli atteggiamenti del datore di lavoro ha reagito in modo violento. Non ha potuto reagire immediatamente, ma è stato già sottolineato come una vittima di molestie sessuali in cura medica non può entro una settimana da quanto è accaduto, iscriversi immediatamente alla disoccupazione, inoltrare immediatamente un precetto esecutivo, o fare una causa nel giro di qualche giorno. La signora RI 1 ha avuto bisogno di tempo per capire cosa le era successo, per curarsi e per decidere la procedura da seguire.
Ha inoltrato con ritardo il precetto esecutivo, ma va detto che per una persona che ignora come far valere i propri diritti non è scontato sapere da subito che strada intraprendere: questo è forse l'unico rimprovero che può esserle mosso. Da notare che la sede principale del datore di lavoro è nel Canton __________ per cui la procedura era molto più complessa di quanto immaginato (Doc.: F; Doc.: G).
Va anche detto che la ricorrente si è trovata improvvisamente senza alcun mezzo finanziario; ha tuttavia contattato il RA 1, ha sporto querela penale (procedura gratuita) in quanto le è stato spiegato dal consultorio stesso come procedere.
Ha fatto quanto era in quel momento in grado di fare: d'altro canto il fatto di ignorare le procedure giudiziarie ed esecutive in nessun caso può essere considerata una colpa, così come non è ragionevole richiedere ad una persona che subisce un torto grave di attivarsi immediatamente: una simile situazione abbisogna di tempo. La signora RI 1 ha da poco ritrovato un equilibrio che le permette di proseguire nella vertenza con il datore di lavoro.
Considerato quanto sopra la colpa mediamente-grave attribuita all'assicurata appare del tutto ingiustificata e sproporzionata: non è dato sapere nemmeno in cosa detta colpa consista, visto che la motivazione riconducibile ad una decina di frasi risulta del tutto carente. Dalla cronistoria della penultima pagina e dalle succinte motivazioni della seconda metà della penultima pagina della decisione impugnata non si evince quale è stata la colpa mediamente grave attribuitale.
In sostanza la decisione impugnata è anche carente dal punto di vista della motivazione riguardo alla decisione presa. A mente della ricorrente bisognerebbe poter capire quale comportamento è considerato come una colpa mediamente grave.
La valutazione della colpa di un assicurato deve avvenire in base a considerazioni che tengano conto di tutte le circostanze della fattispecie e in particolare di come è avvenuto l'episodio che ha dato luogo al licenziamento, delle conseguenze che le molestie hanno avuto dal lato psicofisico, della situazione in cui la signora RI 1 si è venuta a trovare dal punto di vista finanziario e del grave stato di prostrazione che ha seguito il licenziamento in tronco. In nessun caso la signora RI 1 ha rinunciato ad avanzare pretese sul salario dovuto.” (Doc. I pag. 3-4)
1.5. Nella sua risposta del 10 dicembre 2021 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:
" (…) All'ex datore dì lavoro, l'Avvocato RA 1 aveva per contro comunicato, in data 6 luglio 2021 che avrebbe presentato un'istanza in Pretura mentre il 14 ottobre 20201, ha sostenuto di non avere mezzi per continuare la o le relativa/e procedura/e.
L'Avvocato ritiene che nella nostra decisione non sia stata spiegato in cosa consista la colpa media, in quanto la Sig.ra RI 1 è stata vittima di molestie sessuali verbali e fisiche ed è caduta in uno stato grave di prostrazione, certificata da un medico e appena si è ripresa si è annunciata in disoccupazione. Su questo ultimo punto, comunichiamo che l'Assicurata è stata inabile fino al 28 giugno 2021 mentre la sua iscrizione al COLSTA è datata 17 giugno 2021.
Inoltre, la Sig.ra RI 1 si è rivolta ad un medico, dopo che: - il suo fidanzato ha minacciato il suo ex datore di lavoro e la sua famiglia (8 giugno 2021); -ha dato le chiavi dell'ufficio al suo ex fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva (9 giugno 2021) ed è stata licenziata con effetto immediato (9 giugno 2021). Il 10 giugno 2021, la Sig.ra RI 1 ha comunicato all'lng. __________, l’invio del certificato medico, indicato nel suo messaggio elettronico del 9 giugno 2021 alle 16:33.
In data 11 ottobre 2021 (recte: 11 giugno 2021, cfr. doc. 18), l'ex datore di lavoro, tramite il suo Avvocato, ha sporto denuncia contro il fidanzato e la sig.ra RI 1.
Il 15 ottobre 2021, dopo la corrispondenza intercorsa tra la nostra Amministrazione e l'Avvocato RA 1 del 12 ottobre 20201 e 14 ottobre 2021, la Sig.ra RI 1 ci ha fatto pervenire, tramite messaggio elettronico, una domanda di esecuzione verso il suo ex datore di lavoro, contestando il licenziamento in tronco e tre mensilità di salario. Questa domanda di esecuzione non era firmata né
vidimata dall’ufficio preposto. Inoltre, nell'atto di ricorso (e solo ora) viene allegato il documento F dal quale traspare una decisione di irricevibilità, emanata dall'Ufficio di esecuzione, dove emerge che la sede principale della ditta risulta ubicata a __________. Da questa data la Cassa non ha più ricevuto alcuna informazione da parte della controparte su l'inizio/continuazione della procedura che doveva essere avviata nelle sedi opportune.
Per ciò che attiene il contenuto delle due denunce, sarà il Ministero Pubblico a decidere in merito. Lasciamo a codesto lodevole Tribunale giudicare le diverse accuse rivolteci dall'Avvocato RA 1 nei suoi vari scritti precedenti circa una discriminazione verso la sua Assistita che chiaramente non condividiamo in alcun modo.
Da queste due denunce appare chiaro che la continuazione del rapporto di lavoro non fosse più sostenibile. Le accuse dell'Assicurata sono precise ma anche il suo ex datore di lavoro, nella sua denuncia, rimanda con precisione questi rimproveri al mittente.
(…).
Tuttavia, tutto questo, non giustifica il fatto che non si sia precedentemente almeno provveduto alla rivendicazione della disdetta regolare.
La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che, secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignori come far valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende per quale motivo, visto che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso uno scritto all'ex datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità di salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito pervie legali (istanza in Pretura), non abbia ancora ufficialmente avviato la procedura per ottenere quanto dovrebbe spettare alla sua assistita.
In sostanza, ribadiamo quanto già espresso nella nostra decisione di opposizione.
La decisione inerente la colpa media è stata stabilita in quanto la stessa si è iscritta il 17 giugno 2021 e, solo in seguito, ha tramesso una domanda di esecuzione (non vidimata) rivendicando la disdetta. La colpa emerge dalle motivazioni indicate dal datore di lavoro e dalle contromosse eseguite dalla lavoratrice che solo successivamente replicava alle accuse mossele contro. In pratica tutte le procedure effettuate dall'assicurata non sono avvenute di sua iniziativa ma erano unicamente delle contromosse, a nostro avviso male eseguite, per porre rimedio alle contestazioni effettuate dalla controparte.
Nella stessa decisione, è stato comunque anche ribadito che qualora la Sig.ra RI 1 dovesse proseguire nelle sedi opportune con una procedura giudiziaria sia presso la Pretura sia presso il Ministero Pubblico contro il suo ex datore di lavoro, cresciuta/e in giudicato la sentenza/e, sarà nostra premura verificare nuovamente il provvedimento, qui impugnato e se fosse il caso, rettificarlo a favore della Sig.ra RI 1. (…)” (Doc. III pag. 3-4)
1.6. Il 13 dicembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
1.7. Il 20 dicembre 2021 la patrocinatrice dell’assicurata ha presentato i seguenti mezzi di prova:
" (…)
- verbale interrogatorio di RI 1 datato 14 luglio 2021 e verbale di interrogatorio di __________ del 1 settembre 2021.
Dai verbali in oggetto risulta che contrariamente a quanto affermato dalla cassa disoccupazione CO 1 la signora RI 1 non ha mai consegnato le chiavi dell'ufficio al fidanzato, al contrario ha cercato di dissuaderlo varie volte. Non si capisce perché mai il
contrario invece dovrebbe sembrare veritiero (pag. 2 delle osservazioni CO 1). Tale affermazione parla da sé quanto alla prevenzione dimostrata nei confronti della signora RI 1.” (Doc. V; Vedi pure doc. H2 / Verbale di interrogatorio di RI 1 e doc. H4 / Verbale di interrogatorio di __________)
1.8. Invitato dal TCA a presentare osservazioni scritte entro il termine di 10 giorni (cfr. doc. V), __________, responsabile cantonale della Cassa CO 1, il 12 gennaio 2021 ha rilevato in particolare:
" (…) in riferimento al vostro scritto del 21 dicembre 2021 vi comunichiamo che, la documentazione a voi trasmessa dal legale, con lettera del 20 dicembre 2021, la vediamo unicamente e per la prima volta solo ora.
Nonostante i nostri scritti inviati all’Avvocato RA 1 (lettere del 27 settembre 2021 e del 13 ottobre 2021), sottoponendole domande e chiedendole documentazione inerente il caso della sua Assistita e spiegandole, considerato la sua ostilità nel collaborare, il motivo della nostra corrispondenza, la stessa non ci ha mai fatto pervenire questa documentazione.
Visto quanto sopra, nonostante siamo in sede di ricorso, abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere un'ulteriore posizione all'ex datore di lavoro.
La __________, nella persona del Dott. __________ e tramite il Sig. __________, C.O.O. dell'azienda, ci ha trasmesso, con e-mail del 10 gennaio 2022, i 3 verbali di interrogatorio effettuati dalla Polizia Cantonale al Sig. __________, alla Sig.ra __________, moglie del __________ e al Sig. __________, dipendente della __________. Inoltre ci ha trasmesso il decreto Supercautelare di distanziamento impartito nei confronti del fidanzato della ricorrente.
In particolare, da questi verbali emergono alcuni aspetti interessanti, tra i quali:
"Nel verbale del Sig. __________, a pagina 5/5 emerge che, alla domanda "Lei era presente in ufficio in data 08.06.2021?" il dipendente ha risposto "Sì, io ero presente, ma ricordo che quel giorno il Sig. __________ si era recato a __________ dove aveva un appuntamento alle ore 10.00 per motivi professionali.
Ha quindi fatto rientro nel primo pomeriggio. Ricordo che ero già rientrato dalla pausa pranzo, tantoché sono anche scesa ad aiutare Emanuele a caricare quanto acquistato in Italia nella macchina della moglie".
Nel verbale invece effettuato dalla Sig.ra __________, moglie del Sig. __________, a pagina 4/5, al centro del secondo capoverso l'interrogata indica ".... Ho passato diverso tempo con lei, anche da sola, quindi avrebbe potuto dire qualcosa se non stava bene. A me non ha mai detto assolutamente nulla. Il martedì 08.06.2021 dalle 15.15 alle 17.45 eravamo tutti in ufficio (io, mio marito, __________) con l'esclusione di __________, e abbiamo trascorso del tempo a discutere di cose da fare in una maniera normale, normalissima aggiungerei. Non capisco quindi cosa sia accaduto tra
le 17.45 e le 22.40 quando si è presentato sotto casa __________".
Dal verbale d'interrogatorio della Sig.ra RI 1 del 14 luglio 2021, nella pagina 7/8, ultima domanda:
"Ha chiesto a __________ di commettere i fatti del 8/9 giugno 2021? Risposta: No (...) Quando è (sono errato) uscito ho poi ripreso il computer per finire la lettera di disdetta. (...)".
Dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti.
Tuttavia, non si comprende per quale motivo la Sig.ra RI 1 ha comunicato di essersi messa al computer a finire la lettera di disdetta e non l'abbia inviata al suo ex datore di lavoro.
Inoltre si precisa che nell'e-mail del 9 giugno 2021, trasmesso dall'assicurata all'ing. __________, la stessa indicava testualmente ".... Sono ancora sotto scioc per tutto quanto, ribadisco che non è che non so difendermi ma volevo agire diversamente insomma, come l'ultima volta che mi ero licenziata".
Riportiamo nuovamente la marginale D75 - Accettazione da parte dell'assicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dell'articolo 29 LADI (Prassi LADI ID C244).
Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante l'ingiunzione della cassa. L'entità delle pretese salariali perse influisce sul grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato rassicurato al danno che ha cagionato all'assicurazione con il suo comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1) 1 Fino a un mese di pretese salariali perse L 2 Fino a due mesi di pretese salariali perse M 3 Più di due mesi di pretese salariali perse M-G.
l fatti per ciò che concerne la nostra documentazione, sono quelli già ribaditi nella nostra risposta di opposizione, ossia:
"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore di lavoro ha preso delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende, visto che l'Avvocato stesso in data 6 luglio 2021 aveva tramesso uno scritto all'ex datore di lavoro, rivendicando entro 10 giorni due mensilità di salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie legali (istanza in Pretura)."
Inoltre, per legge una contestazione di una disdetta con effetto immediato deve essere effettuata immediatamente - ciò significa che l'Avvocato RA 1, dopo, soprattutto, l'avvenuta disdetta in tronco da parte del datore di lavoro del 9 giugno 2021, avrebbe dovuto effettuare questa contestazione entro un brevissimo tempo (pochi giorni), per raccomandata all'ex datore di lavoro e comunicare che la sua assistita si metteva a disposizione nel rientrare al lavoro immediatamente e, se questo non era il caso visti i fatti elencati dalle parti, avrebbe potuto inoltrare un certificato medico e finire la sua disdetta in malattia.
Qualora per l'Assicurata fosse stato difficile prendere una decisione in merito, nonostante la stessa avesse già scritto una disdetta in data 9 giugno 2021 (poi non inviata), l'Avvocato RA 1 avrebbe potuto agire tempestivamente per suo conto.
Infine anche se non ultimo si evidenzia che rassicurata, a tutt'oggi, ossia dopo 7 mesi dal licenziamento, ha solo presentato una domanda di esecuzione, tra l'altro errando il luogo alla quale
doveva essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o rispettivamente di contestazione per disdetta abusiva qualora la ritenesse tale.
In considerazione di quanto sopra, ci confermiamo nuovamente nella nostra posizione e ribadiamo la nostra disposizione a rivedere la nostra decisione una volta cresciuta in giudicato la sentenza del
Ministero Pubblico e/o la sentenza della Pretura.” (Doc. VII)
(vedi pure doc. VIIA / Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIB / Verbale d’interrogatorio di __________; doc. VIIC; Decreto supercautelare del Pretore del Distretto __________, doc. VIID).
Il 13 gennaio 2022 il TCA ha inviato questa documentazione alla patrocinatrice della ricorrente assegnandole un termine di 10 giorni per presentare osservazioni scritte.
Il 14 gennaio 2022 la rappresentante di RI 1 ha rilevato:
" (…) I verbali d'interrogatorio presentati dal presunto molestatore e dalla di lui moglie sono ininfluenti e la dicono lunga sulla posizione della cassa disoccupazione CO 1 che dà credito alla versione del presunto molestatore e alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1, molestata pesantemente. Il pregiudizio nei suoi confronti appare evidente: la sua versione e quella del fidanzato secondo l'CO 1 non sono credibili mentre quella del "presunto molestatore e della moglie lo sono".
La presentazione poi di documenti e del decreto supercautelare inerenti il fidanzato della signora RI 1 non sono affatto pertinenti trattandosi di una persona estranea al ricorso che ne occupa.
Per il resto si nota solo un continuo livore nei confronti della sottoscritta soprattutto laddove la cassa CO 1 dimentica che la prima consulenza avuta con la signora RI 1 data del 6 luglio 2021, per cui evidentemente il 9 giugno non potevo certamente agire nel
senso indicato dal signor __________. La signora RI 1 era in visibile stato di stress emotivo.
Pretendere che una vittima di molestie sessuali reagisca immediatamente e in maniera del tutto lucida è poco corretto e denota solo insensibilità.
L'assicurata ha messo in atto tutto il possibile per recuperare quanto di sua spettanza: purtroppo la sede principale del datore di lavoro è nel Canton __________ per cui i tempi si allungano. Da osservare ancora che per chi non ha mezzi finanziari sufficienti e non ha conoscenze in quel cantone non è scontato adire le vie legali. Si tratta di una circostanza oggettiva che la cassa disoccupazione avrebbe dovuto considerare con maggiore attenzione, visto che già è stato evidenziato che il consultorio giuridico non può agire in tal senso.” (Doc. IX)
Il 24 gennaio 2022 __________, rispettando il termine di 10 giorni assegnatogli dal TCA il 17 gennaio 2022 (cfr. doc. X), ha presentato al riguardo le seguenti osservazioni scritte:
" Con riferimento all'ultimo scritto dell'Avvocato RA 1, si ribadisce che il legale non ci ha inviato la documentazione relativa alla sua Assistita ma lo ha fatto unicamente in sede di ricorso, nonostante Ia nostra corrispondenza e le spiegazioni contenute in essa. L'unico punto che solleva in quest'ultimo scritto, è citiamo testualmente: "i verbali d'interrogatorio presentati dal presunto molestatore e dalla di lui moglie sono ininfluenti e la dicono lunga sulla posizione della cassa disoccupazione che dà credito alla versione del presunto molestatore e alla di lui moglie e non a quella della signora RI 1, molestata pesantemente. (...)".
Queste sue affermazioni non corrispondono ai fatti, in quanto è stata emessa una decisione di opposizione che ha ridotto sostanzialmente i giorni di sospensione, da 45 a 26.
Inoltre, come già ribadito più volte, vi sono due denunce al Ministero Pubblico, le quali dettagliano delle affermazioni relative ai fatti avvenuti tra le parti, molto diverse tra loro, pertanto sarà l'Istanza preposta a deliberare in merito. Qualora fosse completamente a favore della Sig.ra RI 1, sarà nostra premura, come già comunicato più volte, rivedere la decisione qui impugnata.
Ribadiamo nuovamente che l'Assicurata si era rivolta all'Avvocato RA 1, che, con lettera del 6 luglio 2021, aveva comunicato all'ex datore di lavoro che avrebbe proseguito per le vie legali (istanza in Pretura), se non fossero state retribuite le due mensilità di salario, dovute alla sig.ra RI 1, entro 10 giorni da questa data.
Per cui, dopo la scadenza di tale termine, l'Avvocato avrebbe potuto adire le vie legali contro il datore di lavoro, per i fatti citati negli scritti precedenti, qualora per la sua Assistita fosse stato difficile prendere una posizione in merito. Nonostante, la stessa aveva comunicato che il 9 giugno 2021 stava scrivendo una lettera di disdetta, in seguito mai inviata.
Riportiamo nuovamente - "l fatti per ciò che concerne la nostra documentazione, sono quelli già ribaditi nella nostra risposta di opposizione, ossia:
"La Sig.ra RI 1, nella cronologia delle date, ha provveduto alla rivendicazione delle mensilità, ha effettuato una denuncia, ha trasmesso un certificato medico, sempre dopo che il datore dilaverò ha preso delle posizioni precise e/o dopo la ricezione della decisione della Cassa.
Il fatto che secondo l'Avvocato, la Sig.ra RI 1 ignora come far valere i propri diritti e le diverse procedure giudiziarie ed inoltre, ha sottolineato che non è scontato decidere quale strada intraprendere, non si comprende, visto che l'Avvocato stesso, in data 6 luglio 2021, aveva tramesso uno scritto all'ex datore di lavoro, rivendicato entro 10 giorni due mensilità di salario e se questo non si fosse concretizzato, avrebbe proseguito per vie legali (istanza in Pretura)."
Pertanto, visto lo scritto del 6 luglio 2021, come l'Avvocato poteva inoltrare un'istanza in Pretura per la rivendicazione di cui sopra, avrebbe potuto farlo anche per contestare tempestivamente la disdetta con effetto immediato.
Come già comunicato in precedenza, rassicurata, a tutt'oggi, ossia dopo 7 mesi dal licenziamento, ha presentato unicamente una domanda di esecuzione, tra l'altro errando il luogo alla quale doveva
essere destinata, e da allora non ha più effettuato alcuna ulteriore procedura di rivendicazione del regolare preavviso di disdetta e/o rispettivamente per disdetta abusiva qualora la ritenesse tale.” (Doc. XI)
in diritto
2.1. L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
La disoccupazione è ad esempio imputabile all'assicurato che, con il suo comportamento, in particolare violando gli obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al proprio datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
La giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; sentenza del Tribunale federale 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003, consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245). Una sospensione può tuttavia essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (v. ancora DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
La terza revisione della LADI, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003, non ha modificato il principio secondo cui devono essere sanzionati gli assicurati che sono disoccupati per loro colpa, avendo dato al datore di lavoro motivo di disdire il rapporto di impiego di cui agli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e art. 44 cpv. 1 lett. a OADI (cfr. Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, FF N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 2007).
2.2. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.3. Per costante giurisprudenza federale occorre infliggere una sospensione fondata sull’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI anche agli assicurati che accettano colpevolmente uno scioglimento del rapporto di lavoro che avviene senza il rispetto del regolare termine di disdetta.
Questi principi sono stati ribaditi dal Tribunale federale in una sentenza 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021, pubblicata in DLA 2021 Nr. 14 pag. 420-423, relativa ad un’assicurata che si era licenziata con effetto immediato presentando un certificato medico, dopo avere subito del mobbing sul posto di lavoro.
Il Tribunale federale, contrariamente all’autorità cantonale di ricorso, ha ritenuto che, a ragione, la Cassa di disoccupazione aveva inflitto una sanzione all’assicurata e al riguardo si è così espresso:
" (…)
4.2. Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu'à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b). En effet, dans le cas où, par exemple, le congé a été donné sans respecter le délai légal ou contractuel, l'employé n'est pas fondé à élever des prétentions de salaire ou en dommages-intérêts pour la période allant jusqu'au terme régulier du contrat lorsqu'il l'accepte sans opposition. Or, en l'absence de droit à un salaire, il ne peut pas y avoir renonciation à faire valoir des prétentions au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêts C 135/02 du 10 février 2003 consid. 1.3.1; C 276/99 du 11 juin 2001 consid. 3c; C 76/00 du 10 mai 2001 consid. 2a; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 45 ad art. 30 LACI; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol XIV, 3 e éd. 2016, p. 2517 n. 842).
5.
5.1. En l'espèce, les juges cantonaux ont constaté que l'intimée avait interrompu plusieurs fois son travail pour raison de santé dès le mois de juillet 2018. L'audition de celle-ci et des témoins avait montré qu'elle subissait objectivement des actes qui, sur la base d'un faisceau d'indices convergents, pouvaient être qualifiés de mobbing. En outre, dans l'attestation médicale produite à l'appui de la résiliation, le médecin traitant de l'intimée avait attesté d'un syndrome d'épuisement professionnel, de somatisations de son angoisse et de symptômes dépressifs dus à des comportements répétés de mobbing depuis plusieurs mois; il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique et les conséquences négatives sur la santé d'une reprise de travail y étaient exposées. Se référant en particulier à l'arrêt 8C_66/2017 du 9 juin 2017, les juges cantonaux ont relevé que "même si la mauvaise ambiance de travail et les divergences d'opinion avec des supérieurs ou des collègues ne pouvaient en principe pas rendre déraisonnable la poursuite de la relation de travail, il fallait généralement partir du principe qu'il n'était pas raisonnable de continuer à travailler lorsqu'un certificat médical clair l'attestait pour des raisons de santé". En conclusion, ils ont considéré que la résiliation du 28 septembre 2018 avec effet (quasi) immédiat était justifiée et ne saurait représenter une faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, dès lors qu'il ne pouvait pas être exigé de l'intimée qu'elle conservât son emploi au vu de l'ensemble des circonstances et des troubles de la santé établis par un certificat médical détaillé.
5.2. La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Elle fait valoir que la sanction litigieuse avait été prononcée en raison du non-respect du délai de congé et non parce que l'intimée avait résilié son contrat de travail, et relève n'avoir d'ailleurs jamais contesté le caractère non convenable de l'emploi de l'intimée. Selon elle, les juges cantonaux ne pouvaient pas annuler la sanction en s'appuyant sur des principes régissant le droit privé, à savoir l'art. 337 al. 2 CO, lequel n'aurait pas vocation à s'appliquer aux relations entre un assuré et l'assurance-chômage. La recourante fait par ailleurs valoir que la protection de la personnalité de l'intimée ainsi que son droit au salaire étaient garantis durant le délai de congé. Celle-ci ne se serait donc pas comportée comme si l'assurance- chômage n'existait pas (cf. Bulletin LACI IC ch. B311) dans la mesure où une personne raisonnable ne renoncerait pas à trois mois de salaire. Aussi la recourante est-elle d'avis qu'une sanction s'imposait. Enfin, elle soutient qu'en infligeant une sanction à la limite inférieure de la faute grave, elle n'aurait pas outrepassé son pouvoir d'appréciation.
5.3. Le point de savoir si l'intimée était fondée à résilier son contrat de travail avec effet (quasi) immédiat, soit sans respecter le délai de congé ordinaire, impliquait forcément d'examiner d'abord si l'on pouvait exiger d'elle qu'elle le conservât. On ne saurait donc reprocher aux premiers juges d'avoir instruit les allégations de mobbing et de s'être référés aux conditions de résiliation immédiate de l'art. 337 CO. En effet, d'après la jurisprudence développée en matière d'assurance-chômage, on ne peut en règle générale pas exiger de l'employé qu'il conserve son emploi lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêts 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2; C 185/04 du 12 avril 2005 consid. 3.2; C 68/02 du 29 janvier 2003 consid. 4; voir aussi CHARLES MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, 1992, p. 182; BORIS RUBIN, op. cit., n° 37 ad art. 30 LACI).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimée, en incapacité de travail pour des raisons de santé liées à son environnement professionnel, était fondée à résilier son contrat de travail. Cela dit, il y a lieu d'admettre, avec la recourante, qu'au regard du principe général de l'obligation de diminuer le dommage valable en droit des assurances sociales (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b et les références), on pouvait attendre de l'intimée qu'elle respectât le délai de préavis de trois mois (cf. attestation de l'employeur du 30 octobre 2018 qui renvoie à la Convention collective de travail du commerce de détail du canton de Genève). En effet, compte tenu du certificat médical joint à la lettre de résiliation, une reprise effective du travail durant ce délai n'entrait pas en ligne de compte et, au vu de la durée des rapports de travail et de son incapacité de travail, le droit au salaire en cas d'empêchement non fautif de travailler était garanti jusqu'à la fin du délai de congé (cf. art. 324a CO et la CCT précitée). Il ressort certes des déclarations faites par l'intimée lors de l'audience (arrêt attaqué, ch. 16 p. 5) qu'elle voulait une coupure nette avec l'entreprise dont elle ne voulait "plus rien connaître". Il n'en reste pas moins qu'il n'a pas été établi sur le plan médical que son état de santé ne lui aurait pas même permis de rester formellement liée à l'employeur jusqu'à la fin du délai de congé.
Dans ces conditions, il se justifie que l'intimée contribue de manière appropriée à supporter le dommage occasionné par la résiliation anticipée des rapports de travail alors qu'elle n'avait pas déjà obtenu un autre emploi. En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de se substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain maladie, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir que du 1 er octobre au 31 décembre 2018, la recourante était sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI.
5.4. Il résulte de ce qui précède que c'est en violation du droit que la Chambre des assurances sociales a considéré qu'une suspension du droit à l'indemnité n'entrait pas en ligne de compte. L'arrêt entrepris doit dès lors être annulé. (…)”
La marginale D75 punto 1A della Prassi LADI ID elaborata dalla SECO (cfr. consid. 2.5.) prevede a questo proposito quanto segue:
" D75 Tabella delle sospensioni per le casse di disoccupazione ê
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Fattispecie/base legale |
Colpa |
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1. |
Disoccupazione imputabile all’assicurato (art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ; 44 e 45, cpv. 3, 4 e 5 OADI; art. 20 Convenzione n.168 dell’Organizzazione internazionale del lavoro) |
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1.A |
Accettazione da parte dell’assicurato di una disdetta in tempo inopportuno (art. 336c CO) o senza rispetto del termine di disdetta, anche in caso di applicazione dell’articolo 29 LADI (Prassi LADI ID C244)
Vi è colpa se l’assicurato ha conoscenze in materia di diritto del lavoro, o se non ne ha e non offre i propri servizi nonostante l’ingiunzione della cassa. L’entità delle pretese salariali perse influisce sul grado della colpa. Lo scopo della sospensione è far partecipare in modo adeguato l’assicurato al danno che ha cagionato all’assicurazione con il suo comportamento scorretto (Prassi LADI ID D1) |
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1 |
Fino a un mese di pretese salariali perse |
L |
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2 |
Fino a due mesi di pretese salariali perse |
M |
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3 |
Più di due mesi di pretese salariali perse |
M-G |
(…).
Legenda:
L = colpa lieve
M = colpa mediamente grave
G = colpa grave (…).”
Ai marginali C244 e C245 della Prassi LADI ID, dedicati alla sospensione per disoccupazione imputabile all’assicurato, figurano invece le seguenti indicazioni:
" C244 In caso di licenziamento con effetto immediato, giustificato o meno, occorre esaminare se va pronunciata una sospensione per disoccupazione imputabile all’assicurato.
Tuttavia, le circostanze legate a questo tipo di licenziamento sono spesso oggetto di lunghi procedimenti giudiziari volti a determinare se l’assicurato abbia eventuali pretese salariali o di risarcimento nei confronti del suo ex datore di lavoro.
La presunta responsabilità dell’assicurato nel proprio licenziamento sarà stabilita soltanto al termine del procedimento giudiziario. Può succedere che il termine d’esecuzione della sospensione previsto all’art. 30 cpv. 3 LADI scada prima di tale data.
C245 È quindi necessario pronunciare ed eseguire senza indugio una sospensione per disoccupazione colposa se, dopo aver sentito l’assicurato, sussistono importanti indizi contro di lui. Nella decisione occorre indicare che quest’ultima sarà sostituita da una nuova decisione al termine del procedimento in materia di diritto del lavoro indipendentemente dall’esito della controversia. Se l’assicurato interpone opposizione contro la decisione di sospensione per disoccupazione colposa della cassa, quest’ultima deve sospendere il procedimento fino alla conclusione del procedimento in materia di diritto del lavoro (decisione pregiudiziale).
Se da tale procedimento risulta che non può essere imputata alcuna colpa all’assicurato in merito allo scioglimento del rapporto di lavoro, la decisione di sospensione va annullata.
La sanzione legata a una simile fattispecie è discussa alla D15 segg.
2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
In virtù dell'art. 45 cpv. 2 bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato.
L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo.
Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).
2.5. La Segreteria di Stato per l’economia (in seguito: SECO) quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI) ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019).
La Tabella prevede una colpa da lieve a grave in caso di licenziamento del lavoratore nel rispetto del termine di disdetta a causa del suo comportamento, in particolare della violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro e precisa che gli avvertimenti del datore di lavoro possono comportare un inasprimento della sanzione; sono rilevanti il numero dei avvertimenti, la loro frequenza, il motivo, nonché il tempo trascorso tra l’ultimo avvertimento ed il licenziamento (cfr. D75 punto 1B). La Tabella sottolinea ancora che per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi. Art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI) (cfr. D77).
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale constata innanzitutto che la Cassa di disoccupazione, dopo avere ricevuto dal TCA per formulare osservazioni i verbali d’interrogatorio di RI 1 e di __________ prodotti dalla patrocinatrice della ricorrente a titolo di nuovi mezzi di prova (cfr. consid. 1.6.), ha interpellato l’ex datore di lavoro il quale le ha fornito della documentazione, in particolare i verbali di interrogatorio dell’ex datore di lavoro, della moglie di quest’ultimo e di un collega di lavoro. Tale documentazione è stata utilizzata dalla Cassa per formulare le osservazioni del 12 gennaio 2022 (cfr. consid. 1.8.).
Questa Corte ritiene che, visto l’effetto devolutivo del deposito dell’impugnativa - implicante il passaggio all’autorità di ricorso della trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata (cfr. DTF 143 V 393 consid. 8.2.; STF 8C_284/2014 del 16 dicembre 2014 consid. 5.2.2.; DTF 127 V 228 consid. 2.b.aa; STF C 325/00 del 28 marzo 2002) -, la Cassa non avrebbe dovuto procedere a nessun atto istruttorio mentre era pendente la procedura ricorsuale davanti al TCA.
Di questo aspetto il responsabile cantonale della Cassa sembra esserne peraltro cosciente (cfr. consid. 1.8: “nonostante siamo in sede di ricorso abbiamo ritenuto di avere il diritto di chiedere un’ulteriore precisazione all’ex datore di lavoro”).
La questione di sapere se questa violazione procedurale implica automaticamente l’annullamento della decisione su opposizione impugnata oppure no non merita ulteriori approfondimenti.
La decisione contestata deve infatti essere comunque annullata per altri motivi.
A tale proposito va preliminarmente ricordato che per costante giurisprudenza federale è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294; STCA 38.2021.64 dell’8 novembre 2021).
Ora, nel caso concreto, questa Corte constata che i motivi posti alla base della decisione su opposizione del 25 ottobre 2021, per giustificare la sospensione per 26 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione (e cioè il comportamento dell’assicurata in relazione al licenziamento come tale, cfr. consid. 1.3.), divergono da quelli accennati già nella risposta di causa (cfr. consid. 1.4.) e poi ancora più esplicitati nelle osservazioni del 12 gennaio 2022, e cioè per non avere fatto tempestivamente valere le proprie pretese di salario o di risarcimento (cfr. consid. 1.8.).
Si tratta evidentemente di due questioni ben distinte, le quali possono entrambe giustificare una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione se la colpa dell’assicurata è debitamente comprovata.
Sul primo punto (cfr. al riguardo la giurisprudenza riprodotta ai consid. 2.1. e 2.2.) dagli atti dell’incarto risulta che l’assicurata ha affermato di essere stata molestata sessualmente fisicamente e verbalmente (cfr. doc. 16) dal suo ex datore di lavoro (circostanza che quest’ultimo contesta, cfr. doc. 18 pag. 2: “L’uomo arrabbiato accusava il signor __________ di aver “toccato il culo alla mia donna”, ciò che non corrisponde in nessun modo alla verità” e doc. VIIA pag. 4: “Sì oltre alla diffamazione ci sono anche le minacce che ho appena dichiarato”) e di non avere nulla a che fare con la reazione violenta del suo fidanzato nei confronti del suo ex datore di lavoro (in particolare nega di avergli dato le chiavi del suo ufficio per commettere gli atti avvenuti la mattina del 9 giugno 2021; cfr. doc. H2 pag. 7 e 8).
Su questi fatti, che sono peraltro oggetto di due distinte denunce penali (del datore di lavoro datata 11 giugno 2021, cfr. doc. 18 e dell’assicurata datata 18 giugno 2021, cfr. doc. 20), la Cassa non si è pronunciata in modo chiaro, non essendo in condizione, allo stato attuale, di decidere quale delle due versioni è quella veritiera.
Essa si è limitata a ridurre la sanzione dopo avere però sottolineato, da una parte, che “è difficilmente credibile che tra le due parti non sia accaduto nulla e i fatti descritti nella denuncia della sig.ra RI 1 sono precisi” (cfr. consid. 1.3.) e, d’altra parte, che la sig.ra RI 1 “ha dato le chiavi dell’ufficio al suo ex fidanzato che si è comportato in maniera violenta e aggressiva” (cfr. consid. 1.5.) precisando poi successivamente che “dalla versione dell'Assicurata e del suo compagno risulta non sia stata lei a dare la chiave dell'ufficio del suo ex datore di lavoro mentre il suo datore di lavoro ritiene che sia stata lei a consegnargliela.
Chiaramente, con questi nuovi documenti, vi sono due versioni opposte e quindi anche su questo punto sarà il Ministero Pubblico, come già ribadito, a pronunciarsi sui fatti” (cfr. consid. 1.8.). La Cassa si è dichiarata pronta a eventualmente modificare la decisione su opposizione nel caso dovessero emergere nuovi elementi dai procedimenti in corso (cfr. consid. 1.4 in fine e consid. 1.7 in fine).
Sul secondo punto questa Corte rileva innanzitutto che, sul formulario di richiesta di indennità di disoccupazione datato 25 maggio 2021 (cfr. Doc. 3) con il quale ha rivendicato il diritto all’indennità dal 17 giugno 2021 (punto 1), l’assicurata ha indicato di avere lavorato dall’11 gennaio al 9 giugno 2021 (punto 15), di essere stata licenziata dal datore di lavoro il 9 giugno 2021 (“9 giugno 2021 durante la malattia”, punto 18) e di essere stata in malattia dal 9 giugno al 18 giugno 2021 e dal 21 giugno al 28 giugno 2021 (punto 23).
RI 1 ha poi risposto sì alla domanda 25 (“Ha avanzato presso il datore di lavoro pretese salariali concernenti il termine di disdetta?”), precisando di avere chiesto “il pagamento del mese intero di luglio”.
Il TCA rileva inoltre che la patrocinatrice della ricorrente, il 6 luglio 2021, ha inviato all’ex datore di lavoro uno scritto del seguente tenore:
" Egregio signor __________,
la signora RI 1 si è rivolta al RA 1 a seguito dei problemi sorti con la notifica di licenziamento datata 9 giugno.
Preliminarmente il licenziamento con effetto immediato viene contestato con la presente opposizione in quanto non sono presenti gli elementi atti a giustificarlo. I gravi motivi semmai le sono interamente attribuibili avendo lei molestato sessualmente e ripetutamente la signora RI 1.
Secondariamente osservo che lo stipendio dovuto alla signora RI 1 non è ancora stato corrisposto.
La signora ha comunque lavorato perlomeno fino all'8 giugno compresi, per cui lei avrebbe dovuto secondo la sua tesi (comunque contestata) pagarla almeno fino a quella data.
Per chiudere l’intera questione la invito a voler corrispondere due mensilità piene alla signora RI 1 sul conto a lei già noto, con l'esenzione dal presentarsi sul posto di lavoro e questo entro il termine di dieci giorni dalla presente. In caso contrario procederò senz'altro con un'istanza in Pretura.” (Doc. B)
Il 15 luglio 2201 la rappresentante della datrice di lavoro ha comunicato alla patrocinatrice dell’assicurata che:
" Le scrivo in nome e per conto della società __________, che rappresento, e con la presente sono a comunicarLe che entro fine mese la contatterò per la procedura indicata in epigrafe.” (Doc. C)
Rispondendo ad uno scritto del 13 ottobre 2021 della Cassa che chiedeva in particolare informazioni sui motivi per cui “Lei o il RA 1 che rappresenta non avete continuato la procedura a livello giudiziario” (cfr. doc. 51), la patrocinatrice di RI 1 ha rilevato che:
" (…) Il RA 1 è un’associazione e non un’istituzione con molti mezzi (al contrario dell’CO 1) e non può rappresentare le parti né a livello di giudicatura di pace né in Pretura. Come certamente saprà i costi legati ad una procedura civile sono importanti e la signora RI 1 non ha alcun mezzo finanziario, grazie anche alla decisione di penalizzarla pesantemente presa dalla vostra cassa. (…)” (Doc. 52)
Rispondendo ad un ulteriore scritto del 14 ottobre 2021 di __________ (cfr. doc. 53), la patrocinatrice dell’assicurata ha precisato quanto segue:
" (…) Dal nostro logo, che le consiglio di leggere meglio, risulta che noi facciamo consulenza giuridica, ma come le ho già spiegato non possiamo patrocinare una parte in giustizia, non essendoci riconosciuta la legittimazione per il patrocinio. Nell'eventualità che non capisse la mia spiegazione può chiamarci quando vuole e cercherò di essere più chiara.
Non capisco poi l'affermazione secondo cui (cit. a pag. 1) "quando una persona da una disdetta immediata normalmente i giorni di disdetta previsti dalla giurisprudenza vanno da 45 a 60". Forse intendeva dire i giorni di penalità?
Le chiedo gentilmente di cambiare tono o di chiedere a qualcun altro in seno all'CO 1 di occuparsi dell'incarto poiché i suoi pregiudizi nei confronti della signora RI 1 appaiono continuamente dal contenuto dei suoi scritti.
Dovrebbe infatti sapere che nei casi di violenze sessuali l'enorme difficoltà della vittima sta proprio nel portare le prove poiché tali atti avvengono generalmente in assenza di (testimoni, per cui bisognerebbe avere la sensibilità di dar credito anche alla versione della vittima. Detto ciò la informo che la signora RI 1 inoltrerà nei prossimi giorni un precetto esecutivo nei confronti dell'ex datore di lavoro e che si attende una presa di posizione dell'avv. __________ che lo patrocina.” (Doc. 54)
Al riguardo il TCA si limita a ricordare innanzitutto che, secondo l’art. 68 cpv. 2 CPC, sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio “in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati” (lett. a) e “dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo prevede” (lett. d) e che secondo l’art. 12 cpv. 1 lett. b della legge di applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LCA CPC) “la rappresentanza processuale in materia di contratto di lavoro è pure riconosciuta ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria e ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale e ai loro impiegati”.
L’art. 34 cpv. 1 CPC prevede poi che “per le azioni in materia di diritto del lavoro è competente il giudice del domicilio o della sede del convenuto o il giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente il lavoro”.
Inoltre questa Corte constata che nel sito online __________ figurano in particolare le seguenti indicazioni:
" Si garantisce consulenza legale personalizzata su appuntamento o telefonica, grazie alla presenza di due avvocate professioniste specializzate in questioni legate alla parità e al diritto del lavoro.
ottenere ascolto e consigli in caso di problemi legali in ambito lavorativo;
scrivere delle lettere al datore di lavoro in caso di violazioni;
accompagnare la lavoratrice ad un incontro con il datore di lavoro per trovare una soluzione in caso di conflitti;
farsi patrocinare davanti all’Ufficio cantonale di conciliazione per la parità dei sessi;
segnalare all’utente altri servizi competenti ed accompagnarla se necessario;
accompagnare l’utente presso una/un giurista per il proseguimento della pratica.”
L’Ufficio di esecuzione di __________ ha dichiarato irricevibile la domanda di esecuzione inoltrata il 15 ottobre 2021 (cfr. doc. 55 e doc. 56) contro la __________ con la motivazione “sede principale a __________, vogliate inviare la domanda all’ufficio competente del distretto di __________” (cfr. Doc. F).
Il 17 novembre 2021 RI 1 ha dato incarico alla __________ di presentare la domanda di esecuzione presso l’Ufficio competente (cfr. Doc. G).
In conclusione. alla luce degli elementi qui sopra esposti. questo Tribunale ritiene che non è possibile concludere al momento attuale e sulla base degli atti dell’incarto che l’assicurata ha colpevolmente perso il proprio impiego (cfr. sul tema STCA 38.2020.62 del 18 gennaio 2021) e neppure che RI 1 ha colpevolmente rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento nei confronti del datore di lavoro (in tale contesto va peraltro ricordato che il licenziamento con effetto immediato del contratto di lavoro costituisce l’esercizio di un atto formatore unilaterale e irrevocabile; cfr. W. Gloor, “Commentaire du contrat du travail”. A cura di J. Ph. Dunant e P. Mahon, Ed Stämpfli, Berna 2013, art. 337, pag. 735-736; R. Wyler - B. Heinzer, Droit du travail, Ed. Stämpfli, Berna 2014 pag. 596: “La déclaration de résilation est irrévocable, sauf accord contraire des parties”; F. Trezzini “Commentario pratico sul contratto di lavoro”, Ed. La Buona Stampa 2020, art. 337 CO, pag. 446-448).
La presente vertenza non può, pertanto, essere decisa senza preliminarmente procedere ad approfondimenti istruttori. La fattispecie deve essere ulteriormente indagata dall’amministrazione.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:
" (…)
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Cfr. pure STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.6.; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.
Nel caso concreto si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su opposizione e il rinvio degli atti alla Cassa affinché, da un parte, chiarisca, alla luce dell’esito dei procedimenti penali in corso, se l’assicurata è realmente colpevole della perdita del posto di lavoro per il suo comportamento diretto (accuse inveritiere all’ex datore di lavoro) o indiretto (per avere favorito e/o sollecitato la reazione violenta del suo ex compagno nei confronti dell’ex datore di lavoro, consegnandogli a questo scopo le chiavi del suo ufficio) (cfr. doc. 18 pag. 3 “con le chiavi consegnate dalla compagna il signor __________ ha tentato di aprire la porta” e “si ritiene che la signora RI 1, che ha consegnato le chiavi al compagno sia instigatrice e complice del modo di agire di quest’ultimo”, vedi pure, doc. VIIA pag. 7).
In caso di risposta negativa a questo quesito (e quindi se non vi è nessuna colpa per il licenziamento con effetto immediato) la Cassa dovrà verificare se realmente la ricorrente ha rinunciato a fare valere le proprie pretese di risarcimento per licenziamento immediato ingiustificato (cfr. art. 337c CO).
Questa questione deve essere affrontata successivamente alla prima (cfr. la STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 riprodotta al consid. 2.3. nella quale una penalità è stata inflitta ad un assicurato dopo avere innanzitutto constatato che la prosecuzione del rapporto di lavoro non era ragionevolmente esigibile ed averle però contestato il fatto di avere abbandonato il suo impiego con effetto immediato).
L’amministrazione dovrà in particolare verificare se è stata introdotta una procedura esecutiva presso il foro competente (e quale esito ha avuto) e per quale motivo l’assicurata non ha inoltrato un’azione in Pretura (nel caso non l’avesse fatto nel frattempo) mediante la sua patrocinatrice personalmente (cfr. scritto del 6 luglio 2021) o attraverso un’altra persona alla quale è riconosciuto il diritto di rappresentare le assicurate e gli assicurati nelle cause relative al diritto del lavoro.
Se dai nuovi accertamenti dovessero emergere motivi che giustificano una sanzione nella prima, oppure eventualmente nella seconda ipotesi, la Cassa infliggerà all’assicurata una penalità di una entità tale che sia proporzionata alla gravità della colpa, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 18 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.
2.8. La ricorrente, vincente in causa e rappresentata dall’avv. __________ del RA 1, ha diritto all'importo di fr. 1’000 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 30 Lptca; STF C 130/04 del 9 novembre 2005).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 25 ottobre 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 perché proceda come indicato al consid. 2.6.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa CO 1 verserà a RI 1 fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti