Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.96

 

CL/DC/gm

Lugano

30 marzo 2022

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2021 di

 

 

RI 1

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Alla società RI 1 di __________, attiva nel commercio ambulante (mercati), sono state corrisposte indennità per lavoro ridotto per il periodo 23 marzo 2020 (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021).

                                     

                                         La CO 1 (in seguito: Cassa) ha corrisposto alla società le indennità per lavoro ridotto relative al periodo da marzo ad agosto 2020 per complessivi fr. 16'858.75, e meglio:

 

-       fr. 1'483.90 per il mese di marzo 2020 (cfr. doc. 653)

-       fr. 6'262.20 per il mese di aprile 2020 (cfr. doc. 645)

-       fr. 6'262.20 per il mese di maggio 2020 (cfr. doc. 638)

-       fr. 950.15 per il mese di giugno 2020 (cfr. doc. 504)

-       fr. 950.15 per il mese di luglio 2020 (cfr. doc. 503)

-       fr. 950.15 per il mese di agosto 2020 (cfr. doc. 502).

 

                               1.2.   Con decisione del 6 ottobre 2021 la Cassa ha chiesto alla RI 1 la restituzione di fr. 16'858.75, argomentando:

 

" (…) Dall’intera documentazione agli atti e dagli scritti inoltrati dalla società alla Cassa, si prende atto come non vi sia un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro.

Inoltre affinché sia riconosciuto il diritto alle ILR, il datore di lavoro è tenuto (Prassi LADI ILR marg. H1):

-       A versare ai lavoratori colpiti, il giorno usuale di paga, l’80% della perdita di guadagno;

-       Ad assumere a suo carico l’ILR per il periodo di attesa (PRASSI LADI ILR marg. C40 segg);

-       A pagare, per tutta la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente al tempo di lavoro normale; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

Alla luce di quanto sopra, quand’anche la società avesse avuto un sistema di controllo delle ore perse, la Cassa non avrebbe potuto riconoscere il diritto alla prestazione poiché la società non è stata in grado di dimostrare l’avvenuto versamento dei salari, anzi, finanche confermando come gli stessi non siano stati corrisposti ai dipendenti. (…).

Per i motivi sopraesposti, il diritto alle indennità di lavoro ridotto non era dovuto da marzo 2020 ad agosto 2020.

Vi invitiamo a voler restituire, tramite l’allegata polizza, l’importo di CHF 16'858.75 entro il termine di 30 giorni.” (cfr. doc. 83-85).

 

                               1.3.   L’11 ottobre 2021 la RI 1 ha interposto opposizione contro la citata decisione, facendo valere che:

 

-          l’azienda non avrebbe orari di lavoro, poiché “si comincia molto presto (intorno alle 5 del mattino) e si continua senza sosta per tutto il giorno (a volte non basta)”;

-          i dipendenti della ditta non avrebbero “cariche sociali, tutti lavorano all’unisono con unico scopo… l’azienda, il suo e il nostro futuro”;

-          la società ha “regolarmente e puntualmente pagato tutto e tutti (leasing, contributi, tassazioni, oneri sociali, fatturazioni, etc)”;

-          i soci (…) in questi due anni di pandemia hanno utilizzato le loro scorte economiche personali, hanno riscattato le polizze assicurative personali, chiesto un finanziamento personale alla __________ di __________ (rate regolarmente in fase di restituzione)”;

-          __________ “ha ricevuto dal Comune di __________ i seguenti aiuti Ponte Covid: Aprile 2021 chf 1.000 – Maggio 2021 chf 1.000 – giugno 2021 chf 1.000 – Luglio 2021 chf. 2.000 – Agosto 2021 chf 2.000 – Settembre 2021 chf 2.000”.

 

                                         Quanto agli stipendi spettanti al personale attivo per la società, il socio e gerente della medesima, __________ (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch), ha confermato “quanto più volte detto e scritto in passato. I dipendenti di questa azienda in questi quasi due anni non hanno percepito stipendio o al massimo ricevuto piccoli anticipi quando vi erano disponibili risorse. Si è data la precedenza all’azienda che deve rimanere efficiente e pulita in attesa del ritorno alla normalità”.

                                         __________ ha, inoltre, osservato di sapere “per certo di soldi e aiuti pubblici dati a fontana a personaggi che non hanno i requisiti necessari, indipendenti che ricevono gli aiuti nonostante non abbiano mai smesso di lavorare, anzi che il loro lavoro è aumentato in modo esponenziale, gente che vive totalmente in assistenza e in modo regolare e continuo svolge attività di commerciante ambulante in barba a tutti i controlli e leggi” (cfr. doc. 80-81).

 

                               1.4.   Con decisione su opposizione del 9 novembre 2021 la Cassa ha confermato il provvedimento del 6 ottobre 2021, rilevando:

 

" (…) Nel corso dell’istruttoria svolta dalla Cassa per determinare il diritto alla prestazione, ritenuto come la società ha presentato richieste discordanti tra loro sia per i periodi, per il personale coinvolto e il salario loro attribuito (tutte respinto con decisione del 30 giugno 2021 debitamente cresciuta in giudicato) è emerso, per stessa ammissione di __________, che la società RI 1 non disponesse di un sistema di controllo delle ore del tempo di lavoro, così come non avesse versato i salari ai dipendenti per i mesi per i quali aveva domandato e ottenuto le ILR. (…)

Nella fattispecie, nell’ambito dell’istruttoria svolta dalla Cassa, __________ ha dichiarato di non avere un reale sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro. In merito egli ha indicato che “come per tutte le attività a conduzione familiare, non esiste un organigramma, non esiste un piano di lavoro, non esiste un grado di occupazione … tutti si svegliano presto, e per il resto della giornata, si lavora tutti per portare a casa il massimo risultato e produttività. La nostra giornata tipo (caldo, freddo, neve o ghiaccio): sveglia, viaggia, montare e smontare gli stand, vendere, tornare a casa verificare in magazzino, sistemare le attrezzature, effettuare eventuali ordini e tutte le commissioni e/o faccende di una normale famiglia. Le buste paga che ci siamo prefissati, sono soltanto il risultato credibile e matematico tra entrate e uscite, null’altro...la nostra giornata tipo sappiamo quando inizia ma mai quando finisce.”.

La Cassa del resto non può esimersi dal rimarcare anche, a sostegno della tesi dell’assenza di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro, che le domande di indennità per i mesi di ottobre e novembre 2020 (seppur non riconosciute; cfr. decisione del 30 giugno 2021), presentate con largo anticipo il 5 ottobre 2020, riportano il numero di ore perse per i dipendenti, allorché i mesi in questione non erano ancora conclusi.

Inoltre, a dimostrazione ancora una volta di come non vi sia un sistema di controllo attendibile delle ore e del tempo di lavoro in seno alla RI 1, la Cassa rimarca che le informazioni indicate nei formulari di richiesta di prestazioni relative al numero di ore dovute da __________, a partire da giugno 2020, e nei formulari in cui vi è un aumento salariale, cozzano con le dichiarazioni rese in istruttoria dal signor __________, secondo cui il mansionario e le funzioni della signora __________ non hanno subito modifiche, in tal senso difficilmente si spiega l’aumento delle ore dovute indicate nei formulari di richiesta di prestazioni e attestate nelle tabelle annesse, basti evidenziare che per il solo periodo giugno 2020 per la signora __________, la Cassa dispone di 3 versioni diverse relative alle ore dovute, rispettivamente perse:

-          Formulario del 12 ottobre 2020; 168 ore dovute e 134.4 ore perse;

-          Formulario del 30 giugno2020 (pervenuto il 5 ottobre 2020); 49 ore dovute, 49 ore perse;

-          Formulario del 30 giugno 2020 (pervenuto il 16 luglio 2020). 32ore perse.

In ogni caso, avendo il signor __________ ammesso più volte l’assenza di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro (cfr. istruttoria della Cassa, ricorso del 2 luglio 2021 e anche opposizione dell’11 ottobre 2021), la questione è cristallina.

 

2. Oltre al fatto che non si può riconoscere il diritto alle ILR alle società che non dispongono, come nella presente fattispecie, di un sistema di controllo delle ore di lavoro, si osserva che affinché sia riconosciuto il diritto alle ILR il datore di lavoro è tenuto (PRASSI LADI ILR marg. H1):

-          A versare ai lavoratori colpiti, il giorno usuale di paga, l’80% della perdita di guadagno;

-          Ad assumere a suo carico l’ILR per il periodo di attesa (PRASSI LADI ILR marg.C40 segg.);

-          A pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali corrispondentemente al tempo di lavoro normale; il datore di lavoro è autorizzato a dedurre dal salario le quote intere dei lavoratori, per quanto non sia convenuto altrimenti.

Alla luce di quanto sopra, quand’anche la società avesse avuto un sistema di controllo delle ore perse, la Cassa non avrebbe potuto riconoscere il diritto alla prestazione, in quanto __________ ha dichiarato che il salario dei dipendenti della RI 1 non era stato versato, attendendo di ricevere le prestazioni domandate alla Cassa.

Infatti con scritto del 29 novembre 2020 il signor __________ ha indicato che “(...) da mesi non prendiamo stipendi (…)”.

Il 6 dicembre 2020 il signor __________ ha indicato che “Sono mesi che non percepiamo stipendi pieni, siamo comunque riusciti a pagare tutto e tutti, grazie anche al prestito Covid 19 datoci dalla nostra banca, ai nostri risparmi, agli aiuti lavoro ridotto che ci avete dato a Marzo, aprile, Maggio e al finanziamento di chf 15.000 che mia figlia si è appena fatta rilasciare grazie alla sua busta paga”.

Dall’istruttoria svolta dalla Cassa è inoltre emerso per dichiarazione stessa del signor __________ che la società non ha versato alcuno stipendio ai dipendenti: “(…) Le ripeto perché probabilmente le è ancora sfuggito … non solo Ilaria, nessuno di noi quest’anno ha preso stipendio (…)” (cfr. scritto del 2 aprile 2021 del signor __________ alla Cassa).

Inoltre con scritto elettronico del 5 giugno 2021, in risposta a domande istruttorie della Cassa, il signor __________ ha ribadito che “(…) dal mese di giugno 2020 al mese di marzo 2021 la dipendente Ilaria __________ non ha percepito alcun reddito, anzi, per le vostre mancanze, l’avete obbligata a dilapidare tutti i suoi risparmi, a richiedere un prestito in Banca e aiuti presso i suoi familiari (…)”.

Ancora con l’opposizione dell’11 ottobre 2021, il signor __________ ha nuovamente ribadito che la società non ha debitamente versato i salari ai suoi dipendenti nel periodo in cui sono state domandate e riconosciute le ILR.

 

3. Di conseguenza, ritenuto come non siano date le condizioni per l’ottenimento delle ILR, è a giusto titolo, conformemente a quanto disposto dall’art. 25 LPGA, che la cassa ha domandato la restituzione di quanto ottenuto indebitamente dalla RI 1 per il periodo da marzo a agosto 2020, corrispondente a complessivi CHF 16'858.75.” (cfr. doc. 47-54)

 

                               1.5.   Il 22 novembre 2021 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che all’azienda vengano riconosciuti “i giusti aiuti voluti e concessi dal Consiglio federale e dai vari Cantoni”. In particolare, a sostegno delle pretese societarie, __________ ha fatto valere le seguenti argomentazioni:

 

" (…) con la presente intendo fermamente contestare le decisioni in oggetto [ndr: “OR ILR-COVID 156.2021 del 6 ottobre 2021” e “OR – ILR- COVID 156b.2021 del 9 novembre 2021] prese dalla Cassa.

(…).

Questa Azienda ha regolarmente e puntualmente consegnato tutta la documentazione che di volta in volta e ripetutamente [ndr: veniva] richiesta.

Non metto in dubbio che vi possano essere stati degli errori, male interpretazioni o altro reperendo documenti che in continuazione vengono richiesti.

Questa Azienda non ha un ufficio contabile, un ufficio personale o un ufficio personale o un ufficio amministrativo, tutto viene fatto, prodotto da noi con tutti i nostri limiti.

Per parte del 2020 ci sono stati giustamente riconosciuti aiuti, poi, improvvisamente senza motivazioni o spiegazioni, tutto si è fermato e nonostante tutte le nostre missive e richieste di aiuto nulla ci è stato più dato.

Caso incredibile quello della dipendente __________, per cui ci siamo rivolti a Voi per un contenzioso contro la Cassa CO 1 riguardante gli stipendi spettanti.

La ragazza da Giugno 2020 non riceve più gli aiuti, nonostante ne abbia tutti i diritti e nonostante le nostre decine di richieste di spiegazioni e solleciti.

Oggi, in data 15.11.2021 ricevo una loro decisione dove mi informano che le nostre richieste non vengono accettate in quanto non ci siamo opposti alla loro decisione del 30 giugno 2021, senza pensare che la nostra pratica era nelle vostre mani in attesa di decisione avvenuta in data 11 ottobre 2021 e quindi non potevamo rispondere a loro direttamente, cosa che abbiamo immediatamente fatto in data 30.10.2021 dopo la vostra sentenza.” (cfr. doc. I)

 

                               1.6.   Con risposta del 9 dicembre 2021 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa.

                                         Sulla questione relativa alla decisione del 30 giugno 2021, con la quale la Cassa ha negato l’erogazione delle prestazioni richieste successivamente a giugno 2020 anche per __________, la resistente ha osservato quanto segue:

 

" (…) con missiva del 31 ottobre 2021, la società ha chiesto alla Cassa di evadere le richieste di prestazioni presentate per __________ con un salario di CHF 1'100.- mensili. Con lettera del 15 novembre 2021 la Cassa ha osservato che tali richieste erano già state evase con decisione del 30 giugno 2021, debitamente cresciuta in giudicato. In data 22 novembre 2021, il medesimo giorno dell’invio del ricorso, la società ha inoltrato un’altra lettera alla Cassa nella quale ha nuovamente chiesto l’erogazione delle prestazioni per __________.

(…) si precisa ancora una volta, quale ulteriore risposta alla missiva del 22 novembre 2021 della ricorrente, di aver già evaso tutte le richieste presentate dalla società ricorrente.”

 

                                         L’amministrazione ha, poi, posto in evidenza che i motivi alla base della decisione su opposizione – cui ha rinviato – “non sono affatto contestati dalla ricorrente” (cfr. doc. III).

 

                               1.7.   Con replica del 17 gennaio 2022 __________ ha osservato quanto segue:

 

" (…)

1)    (…) La Cassa ha erogato indennità per lavoro ridotto per i mesi marzo, aprile, maggio 2020 per tutti e tre i dipendenti per totali chf 13'954.20.

In data 06.11.2020 sono state versate indennità per lavoro ridotto per la sola dipendente Ilaria chf 2'850.45, per i mesi presunti di Giugno, Luglio e Agosto 2020, non abbiamo ricevuto la causale. Il 18.12.2020 abbiamo ricevuto indennità IPG per chf 3'260.50 “per mensilità non precisata” non abbiamo ricevuto la causale.

Il totale 2020 è stato chf 20'059.75 e non chf 16'858.75 come la cassa asserisce.

Dettaglio entrate riportato nell’allegato 1.

2)    (…) non condivido le motivazioni con cui la Cassa ha sempre visto ed evidenziato l’aumento di stipendio, una furbata atta al recupero di più soldi. Nonostante avessi dato ampie spiegazioni che hanno portato a questa decisione, mi sono rivolto a questo Spettabile Tribunale, che con sentenza del 11.10.2021 ha confermato le motivazioni avanzate dalla Cassa, non le ho condivise ma accettate con il massimo rispetto.

3)    (…) Abbiamo chiarito e spiegato sia verbalmente “al telefono” che per scritto numerose volte, sulle modalità e sulla gestione dell’azienda.

Essendo una piccola azienda familiare, non ci sono orari o turni, tutti facciamo tutto senza orari e senza limitazioni.

Anche per gli stipendi, più volte abbiamo cercato di spiegare:

Per noi questa azienda è importante, è la nostra vita, il nostro pane quotidiano, il nostro futuro. Per questi motivi, nonostante le difficoltà del momento abbiamo dato la precedenza al pagamento di tutto e tutti con puntualità e professionalità. Come fa un’azienda che ha incassato chf 95'897.75 (compreso il prestito Covid-19 e le varie indennità IPG – ILR), speso chf 77'869.92 (allegati 2-3) a pagare degli stipendi? Semplice, abbiamo attinto da nostre riserve personali, riscattato polizze assicurative personali, con aiuto di parenti, prestito personale richiesto da Ilaria.

Non abbiamo contestato delle decisioni? FALSO, abbiamo telefonato decine di volte (posso produrre i tabulati telefonici), abbiamo scritto moltissime volte.

Abbiamo presentato regolarmente e mensilmente tutte le domande di indennità allegando ogni volta tutta la documentazione che di volta in volta ci veniva richiesta, tutto questo fino a luglio 2021, quanto ci è stato consigliato di non inviarne altri, anche se c’erano i presupposti (allegati 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

4)    (…) si sono permessi di scrivere “INDEBITAMENTE” un termine vergognoso con cui ci dipingono come ladri, truffatori.

5)    (…)

6)    (…) dopo la decisione di questo Spettabile Tribunale, che non ha riconosciuto l’aumento di stipendio, ho chiesto alla Cassa il pagamento di tutti gli arretrati non versati, rispondono che è stato tutto pagato. Come evidenziato nell’allegato 1, la dipendente Ilaria dal mese di agosto 2020 non ha percepito più nulla.

7)    (…) abbiamo sempre risposto, prodotto, contestato a tutti i loro quesiti. Allegati 11, 12, 13, 14.

8)    Avere evaso tutto le richieste presentate? FALSO…sospendendo gli aiuti non hanno rispettato ed evaso nulla.

9)    A tutela dei nostri diritti e non vedendoci tutelati, ci siamo permessi di scrivere a Berna all’Ufficio Federale (allegato 15).

Abbiamo fatto certificare la nostra contabilità da un professionista, in modo da non avere dubbi sulle reali perdite di guadagno (allegato 16).

Conosco decine di ditte individuali e società che svolgono la nostra stessa attività, che hanno e che continuano a percepire “senza problemi o ostruzioni” gli aiuti previsti dalle attuali normative.

Se necessario ho altre decine di mail, lettere scambiate con gli uffici della Cassa, ho cercato di estrapolare quelle più mirate.

Con la presente chiedo a questo Spettabile Tribunale che giudichi le nostre ragioni e disponga che la Cassa CO 1, ci riconosca tutto quanto a noi spettante in base ai requisiti previsti e richiesto dalle normative federali.” (cfr. doc. VII)

 

                               1.8.   Con duplica del 27 gennaio 2022 la Cassa si è riconfermata nella propria risposta di causa. In particolare ha osservato che la ricorrente dovrebbe fare debita distinzione tra le prestazioni fornite dalla resistente medesima e quelle erogate, invece, dalla Cassa __________.

                                         L’amministrazione ha, poi, osservato che l’oggetto del presente procedimento concerne “unicamente la richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente ottenute formulata con decisione del 6 ottobre 2021, poi confermata con decisione su opposizione del 9 novembre 2021”. In particolare, non sarebbe quindi oggetto di contestazione la decisone resa dalla Cassa il 30 giugno 2021, che la resistente ribadisce essere cresciuta in giudicato, aggiungendo che “non risultano neppure opposizioni verbali, anche se si evidenzia che le stesse non potrebbero ad ogni modo essere ritenute quali opposizioni formali ai sensi dell’art. 52 LPGA, così come dell’art. 10 OPGA”.

                                         La Cassa ha, poi, osservato che “le richieste sono considerate evase anche quando (…) emana, come nel caso concreto, una decisione di rifiuto”, e che “ha emanato un altro provvedimento, sempre datato 30 giugno 2021 – con il quale ha respinto la richiesta di aumento di indennità per lavoro ridotto (…) per la dipendente __________ per il mese di giugno 2020 – il quale ha fatto oggetto di un controllo giudiziario presso codesto lodevole Tribunale”.

                                         Quanto alle prestazioni oggetto dell’ordine di restituzione, la resistente ha precisato che “trattasi delle prestazioni erogate da marzo a maggio 2020 per tutti i dipendenti della ricorrente e le prestazioni erogate da giugno ad agosto 2020 per la dipendente __________” (cfr. doc. IX).

 

                               1.9.   Con ulteriori osservazioni del 7 febbraio 2022, __________ ha fatto valere quanto segue:

 

" (…) La Cassa, nella sua risposta del 27.01.2022, ribadisce: l’oggetto del presente procedimento riguarda unicamente la richiesta di restituzione delle prestazioni INDEBITAMENTE ottenute.

FALSO, questo procedimento è stato depositato a contestazione della richiesta di restituzione e perché vengano riconosciuti interamente gli aiuti spettanti alla dipendente __________.

La Cassa continua come una cantilena ad avvalorare le sue decisioni sul fatto che l’azienda non ha registro delle ore, non ha contestato alcuni fatti, che l’aumento di stipendio per la dipendente Ilaria è stato concesso unicamente per truffare il Cantone.

La Cassa sa quante migliaia di aziende non hanno il registro delle ore ma, hanno regolarmente e puntualmente avuto tutti gli aiuti a loro spettanti senza problemi?

 

Mia figlia: l’aumento è stato dato esclusivamente per motivi logici.

Dal 23 gennaio 2020 io e mia moglie abbiamo riconsegnato i permessi B e fatto richiesta di rilascio di un permesso G, quindi dirottando tutte le spese di mia figlia che ha fortemente voluto mantenere il permesso B.

Come può mantenersi una persona che mensilmente ha spese fisse per oltre chf 3'000 (cassa malati, affitti, utenze varie) con uno stipendio di chf 1.100 mensili (allegato 1 e 2).

Che piaccia o meno alla Cassa, da giugno 2020 mia figlia ha uno stipendio di chf 4.500 mensili, da giugno 2021 di chf 5.000 mensili (allegato 3, 4 e 5).

Tornando al contenuto.

Questa azienda rispetta tutte le caratteristiche che i vari decreti federali richiedono per potere accedere agli aiuti.

Queste caratteristiche vengono confermate anche dalla __________ e __________ a cui ci siamo rivolti per la revisione della nostra situazione (allegato 6 e 7).

A questo punto mi vien da pensare che la Cassa risponda a disposizione cantonali.

In questo periodo hanno erogato aiuti a pioggia senza effettuare o quasi controlli, ora cercano di rimediare chiedendo restituzioni anche a realtà sane, pulite a cui tutti gli aiuto spettavano.

A conferma di questo pensiero anche questo a seguire vergognoso fatto.

A febbraio 2021, abbiamo atto richiesta degli aiuti “casi di rigore”, presentando la regolare domanda (allegato 9 e 10).

Per i mesi a seguire il gentilissimo sig. __________ del team valutazioni – casi di rigore, ci ha accompagnato chiedendoci di volta in volta la documentazione necessaria che noi producevamo, la domanda è stata consegnata e accettata.

Dopo vari mesi ci viene risposto che non avevamo diritto agli aiuti e che dovevamo fare ricorso al tribunale di Stato.

Abbiamo dato mandato allo Studio __________ di __________ di procedere con il ricorso, lo stesso è stato presentato il 24 gennaio scorso (allegato 8).

A questo punto, sicuro di tutte le nostre ragioni, chiedo a questo Spettabile Tribunale di accogliere le nostre seguenti richieste:

-          Cancellazione della richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente ottenute.

-          Il riconoscimento e il versamento di tutto quanto spettante alla dipendente Ilaria per il periodo marzo 2020 – giugno 2021 su base di chf 1.100 netti al mese.

-          Vengano confermati, riconosciuti e versati tutti gli aiuti spettanti al sottoscritto __________ e mia moglie __________ per il periodo marzo 2020 – giugno 2021.” (cfr. doc. XI)

 

                             1.10.   Con scritto del 16 febbraio 2022, la resistente ha osservato di aver sempre agito nel rispetto dei principi di legalità e di uguaglianza, emanando le proprie decisioni alla luce delle dichiarazioni man mano rese da __________, socio e gerente della RI 1. La Cassa ha, altresì, ribadito che la procedura concerne “unicamente il provvedimento contestato e non le altre decisioni emanate dalla Cassa nei confronti della ricorrente, le quali sono tutte cresciute in giudicato” e che attualmente non vi sono “richieste ILR presentate dalla società RI 1 rimaste inevase” (cfr. doc. XIII).

 

                             1.11.   Infine, con scritto del 28 febbraio 2022 – trasmesso, per conoscenza, alla Cassa il 7 marzo 2022 (cfr. doc. XVI) – __________ ha precisato di essere iscritto a numerose associazioni relative ai mercati itineranti e che sul suolo svizzero vi sarebbero migliaia di ditte individuali e piccole società che non disporrebbero di sistemi di registrazione delle ore di lavoro ma che, ciononostante, avrebbero “ricevuto, ed alcune ancora ricevono tutti gli aiuti a loro spettanti”. Ha, inoltre, osservato che la società ha “sempre rispettato” e possiede “tutti i requisiti previsti dai vari requisiti previsti dai vari decreti”, ciò che renderebbe l’agire della resistente “un gravissimo sopruso nel volere [recte: avere] arbitrariamente e immotivatamente sospeso l’erogazione degli aiuti (…)”, e rilevato di avere “sempre puntualmente e formalmente contestato TUTTE le decisioni errata emanate dalla Cassa (…) quindi nulla è andato in giudicato come loro asseriscono” (cfr. doc. XV).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Cassa abbia, a ragione o meno, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 16'858.75, corrispondenti ad indennità per lavoro ridotto percepite per il lasso di tempo da marzo ad agosto 2020.

 

                                         La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

 

                                         Questo Tribunale, d’altronde, può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di decisione su opposizione (o su reclamo) emanata dall'organo amministrativo competente (cfr. STCA 42.2021.21del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 35.2018.112 del 12 novembre 2018; STCA 42.2011.14 del 13 ottobre 2011; STCA 38.2007.14 del 14 marzo 2007 consid. 2.5.);

 

                                         Nella presente fattispecie, davanti al TCA, è stata contestata la decisione su opposizione emessa il 9 novembre 2021 dalla Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, la quale concerne esclusivamente la restituzione degli importi indebitamente percepiti dalla società ricorrente tra il marzo e l’agosto 2020 a titolo di indennità per lavoro ridotto (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 47-54).

 

Sulle censure ricorsuali circa il fatto che __________ “da Giugno 2020 non riceve più gli aiuti, nonostante ne abbia tutti i diritti e nonostante le nostre decine di richieste di spiegazioni e solleciti” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), tese all’erogazione delle prestazioni a beneficio della dipendente anche successivamente al giugno 2020, questa Corte rileva che in data 30 giugno 2021, lo stesso giorno in cui ha emesso la decisione su opposizione (cfr. doc. 194-200) già avversata innanzi a questo Tribunale con ricorso (poi respinto) del 2 luglio 2021 (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021; doc. 191-192), con decisione formale la Cassa ha pure negato alla RI 1 le indennità per lavoro ridotto richieste per il periodo giugno 2020 - gennaio 2021 (cfr. doc. 182-188).

A fondamento della decisione formale del 30 giugno 2021 la Cassa ha posto la mancanza di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro. L’amministrazione ha inoltre sottolineato che “se vi fosse stato un sistema di controllo delle ore perse (…) avrebbe potuto riconoscere il diritto all’ILR per __________ unicamente per un salario di fr. 1'100 mensili”.

La Cassa ha pure precisato che “la presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione facendo per scritto opposizione presso la Cassa di disoccupazione. L’opposizione deve contenere una conclusione e una motivazione. Essa deve essere corredata dalla decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova.” (cfr. doc. 182-188).

 

Il provvedimento del 30 giugno 2021 non è stato oggetto di opposizione.

Dagli atti emerge, infatti, che con ricorso del 2 luglio 2021 la società ha contestato soltanto la decisione su opposizione “Dec. __________ del 30 giugno 2021” del 30 giugno 2021 (cfr. doc. 169-171 e 194-200), poi confermata dal TCA (“(…) al fine del calcolo delle indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno 2020 non va tenuto conto dell’aumento di salario a favore di __________ fatto valere dalla RI 1”; cfr. STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021 consid. 2.7.)

 

Il 31 ottobre 2021, dopo aver preso atto della suindicata STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021, la società, sempre per il tramite di __________, ha posto alla resistente il seguente quesito:

 

" (…) vorrei sapere se a mia figlia __________, dipendente di questa azienda verrà riconosciuto quanto a lei spettante per il periodo non pagato 2020-2021 (…).” (cfr. doc. 55)

 

Alla luce di quanto precede, rettamente la Cassa, il 15 novembre successivo, ha comunicato alla società di aver già “per il tramite della decisione nr. __________ del 30 giugno 2021, notificatavi il 2 luglio 2021, (…) respinto il diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo da voi richiesto” ed osservato che tale provvedimento “non ha fatto oggetto di contestazione ed è quindi debitamente cresciuto in giudicato” (cfr. doc. 45).

 

Neppure quanto fatto valere dalla ricorrente il 22 novembre successivo, e meglio che “la pratica era completamente in mano al Tribunale cantonale delle assicurazioni a cui ci siamo rivolti a tutela dei diritti e delle spettanze della dipendente, sentenza che è stata emessa in data 11 ottobre 2021, fino a quella data non avremmo comunque potuto rispondervi direttamente” (cfr. doc. 41-42) ne soccorre la posizione, ritenuto come si trattava di due procedure distinte: l’una, come visto, riguardante il diritto all’erogazione delle prestazioni a decorrere dal periodo successivo al mese di giugno 2020 (negato con decisione della Cassa del 30 giugno 2021, rimasta incontestata) e l’altra l’aumento di salario fatto valere dalla società per __________ (cfr. STCA 38.2021.53 dell’11 ottobre 2021).

 

Pertanto, le censure tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto postulate dalla società per il periodo successivo al giugno 2020 in particolare a favore di __________ (cui peraltro le ILR erano state corrisposte sino ad agosto; cfr. doc. 502-503), negate con decisione formale del 30 giugno 2021 rimasta incontestata, non sono ricevibili.

 

Ciò vale pure per la richiesta con la quale la ricorrente chiede che siano “confermati, riconosciuti e versati tutti gli aiuti spettanti al sottoscritto __________ e mia moglie __________ per i periodi da marzo 2020 – giugno 2021” (cfr. doc. XI).

                               2.2.   L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo, nel tenore in vigore dal 1° aprile 2011, la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

                                         Ai sensi del cpv. 2, la Cassa esige dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie. Il datore di lavoro, se è responsabile del pagamento indebito, non può esigerne il rimborso dai lavoratori.

                                         L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                         I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                         L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

                                         La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                         Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                         Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                         Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                         Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                         Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

                                         In proposito cfr. pure la STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 2.3.

 

                                         Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                                         Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                               2.3.   I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                         Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                         Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro            la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per

      l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile           che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i

        loro posti di lavoro."

 

                                         Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                         I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                         L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

 

 

                                         Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                         Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”.

 

                                         La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                         L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

 

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                         Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui     tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di     quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                                         L’art. 46b OADI stabilisce che la perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall'azienda (cpv. 1). Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro (cpv. 2).

 

                               2.4.   La controllabilità della perdita di lavoro di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI è un requisito fondamentale del diritto all'indennità che è dato oppure manca. Salvo che per circostanze del tutto straordinarie che non dipendono dal datore di lavoro (art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI), il requisito della controllabilità del tempo di lavoro è unicamente soddisfatto se sussiste un rilevamento quotidiano ed ininterrotto delle ore di lavoro effettivamente prestate dai dipendenti toccati dalla riduzione dell'orario di lavoro, in altre parole a condizione che le ore di lavoro effettivamente prestate siano controllabili per ogni giorno di lavoro. Questo è l'unico modo di garantire che le ore supplementari che devono essere compensate durante il periodo di conteggio siano prese in considerazione nel calcolo della perdita di lavoro mensile. Un totale di ore perse alla fine del mese non permette di rendere la perdita di lavoro sufficientemente controllabile e nemmeno il fatto di controllare le presenze e le assenze anche nel caso di un orario di lavoro fisso in una piccola impresa.

                                         Il rilevamento dell'orario di lavoro richiesto non può essere sostituito con dei documenti presentati soltanto a posteriori (per esempio dei rapporti di lavoro settimanali oppure delle informazioni date dai dipendenti interessati). Lo stesso vale nel caso di quei dipendenti che percepiscono un salario mensile. L'orario di lavoro può essere verificato per mezzo di cartellini di timbratura, dei rapporti sulle ore o sugli spostamenti effettuati, nonché mediante altri giustificativi che attestino l'orario di lavoro. Le ore di lavoro effettuate non devono necessariamente essere stabilite in modo elettronico o meccanico e i rilevamenti non devono poter essere modificabili ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema.

 

                                         Al riguardo cfr. STF 8C_745/2021 del 16 novembre 2021; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.2; 3.3.3.; STFA C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003 consid. 1.3.; STFA C 295/02 del 12 giugno 2003 consid. 2.2.

 

                                         L’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione riguardo al coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione) del 20 marzo 2020 (RS 837.033) e la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 25 settembre 2020 (RS 818.102) hanno apportato deroghe alla LADI, ma non in relazione alla registrazione del tempo di lavoro (cfr. STAF B-5990/2020 del 24 giugno 2021, pubblicata in DLA 2021 N. 12 pag. 306).

 

                                         In una recente sentenza STF 8C_681/2021 del 23 febbraio 2022, la nostra Massima Istanza, nel caso di una Sagl attiva nel settore dell’edilizia, che aveva beneficiato di indennità per intemperie e alla quale, a seguito di un controllo della SECO, era stata ordinata la restituzione delle prestazioni percepite, si è così espressa:

 

" 3.3. A diverse riprese il Tribunale federale ha stabilito che l'esigenza della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro, riservate eccezioni non realizzate in concreto (cessazione dell'attività per ordine dell'autorità; sentenza C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b), è adeguatamente garantita solo con una registrazione giornaliera continua ("fortlaufend") e in tempo reale ("echtzeitlich") del tempo di lavoro sulle ore di lavoro prestate effettivamente, senza che tali circostanze possano essere sostituite da documenti allestiti a posteriori. Al riguardo le ore di lavoro non devono necessariamente essere registrate con un sistema meccanizzato, elettronico o informatico. Determinanti sono soltanto una presentazione sufficientemente dettagliata e una rilevazione giornaliera dei dati avvenuta simultaneamente (in tempo reale) al momento in cui le ore sono svolte (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 5.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 4.2.2; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; sentenza C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.1; C 35/03 del 25 marzo 2004; C 260/00 del 22 agosto 2001; C 229/00 del 30 luglio 2001; NUSSBAUMER, n. 550; RUBIN, n. 35 ad art. 31 LADI; BARBARA KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 2019, pag. 260 seg.). A posteriori l'allestimento di piani di lavoro o la sottoscrizione di dichiarazioni scritte dei dipendenti sull'effettiva presenza sul luogo di lavoro non hanno la medesima valenza di una rilevazione simultanea del tempo di lavoro. La sufficiente controllabilità del tempo di lavoro di cui all'art. 31 cpv. 3 lett. a LADI in quest'ultima evenienza non è soddisfatta (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 5.1; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1; C 61/01 del 10 marzo 2003 consid. 2; C 277/98 del 15 febbraio 1999 consid. 2, pubblicata in ARV 1999 n. 34 pag. 200; KUPFER BUCHER, pag. 263 seg.).” (consid. 3.3.)

 

3.4. Tale normativa vuole così assicurare che le perdite di lavoro siano effettivamente verificabili in ogni momento per gli organi di esecuzione dell'assicurazione contro la disoccupazione (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1; 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b; KUPFER BUCHER, pag. 262; una lista presenze dei dipendenti non è sufficiente: NUSSBAUMER, n. 550). Si tratta di una situazione simile all'obbligo della contabilità commerciale (art. 957 CO). Infatti, chi è tenuto alla contabilità commerciale deve rispettare i principi della tenuta regolare dei conti (art. 957a cpv. 2 CO), in caso contrario, stravolgerebbe il suo scopo intrinseco, ossia esporre la situazione economica dell'impresa in modo tale da consentire ai terzi di farsene un'opinione attendibile (art. 958 cpv. 1 CO). Trasponendo in maniera figurata questi principi, la controllabilità della perdita di lavoro può essere attendibile soltanto se, prescindendo da errori isolati, i quali possono succedere, non emerge alcuna inesattezza (sentenze 8C_276/2019 del 23 agosto 2019 consid. 3.1 e 5.1 e 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 4.2.2 con riferimenti; RUBIN, n. 36 ad art. 31 LADI).  

 

3.5. Nel sistema dell'assicurazione contro la disoccupazione, il datore di lavoro non può comunque dedurre alcunché dalla concessione (senza riserve) delle prestazioni. È vero, secondo l'art. 48 cpv. 1 LADI la cassa verifica i presupposti per il pagamento dell'indennità per intemperie (art. 42 e 43). Compete invece al servizio cantonale (art. 45 cpv. 4 LADI), se ha dubbi sulla computabilità della perdita di lavoro, procedere agli adeguati chiarimenti. Se non considera computabile la perdita di lavoro o se l'annuncio è tardivo, si oppone mediante decisione al pagamento dell'indennità per intemperie. Il servizio cantonale informa, in ogni caso, il datore di lavoro e la cassa da questo designata. Nella prassi, dall'esame del servizio cantonale non ci si attende un'opposizione (DTF 124 V 75 consid. 4b/bb; 119 V 370 consid. 4a). Motivi per ulteriori accertamenti possono quindi sorgere da un controllo a campione del datore di lavoro ordinato dall'ufficio di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione. In modo particolare, la legalità delle prestazioni percepite si può accertare unicamente alla luce di documenti relativi all'attività dell'azienda, ossia sostanzialmente solo da un sufficiente sistema di registrazione delle ore di lavoro (sentenze 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2; 8C_1026/2008 del 30 giugno 2009 consid. 4.2.2; C 64/04 del 19 agosto 2004 consid. 2.1).  

 

3.6. Inoltre, compete ai datori di lavori (cioè a chi chiede le prestazioni) informarsi presso le casse sulle condizioni per il versamento di prestazioni, procurandosi e leggendo attentamente i relativi opuscoli informativi (e i formulari per la richiesta prestazioni; sentenza 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 con riferimenti) con la dovuta diligenza e in caso di dubbio di rivolgersi agli uffici competenti con domande circostanziate. Se il datore di lavoro non lo fa o vi rinuncia, sopporta gli svantaggi connessi al suo agire (sentenze 8C_121/2012 dell'11 giugno 2012 consid. 3.4; C 115/06 del 4 settembre 2006 consid. 3; C 82/04 del 30 dicembre 2004 consid. 4 und C 269/03 del 25 maggio 2004 consid. 3.2). Occorre anche ricordare che né le casse né i servizi cantonali sono tenuti a effettuare controlli regolari e sistematici al momento dell'inoltro della domanda di prestazioni o mentre sono versate (proprio perché non si deve fare subire qualsiasi ritardo nel pagamento di prestazioni a danno dei lavoratori e degli impiegati interessati). Le autorità nemmeno sono obbligate a dovere indicare al datore di lavoro che i conteggi prodotti non sono sufficienti a fronte delle condizioni legali del diritto alle prestazioni (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 5.3 e C 208/02 del 27 ottobre 2003 consid. 4.2 e 4.3). Il versamento ripetuto di prestazioni non quindi permette al datore di lavoro di credere di essere tutelato nella sua buona fede e con ciò che sia esclusa una successiva restituzione in presenza di irregolarità (sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2).  

 

3.7. È proprio nella natura stessa delle ILR o delle indennità per intemperie che l'onere della prova compete al datore di lavoro, da cui ci si attende una tenuta corretta, completa delle ore e possibilmente senza inesattezze (sentenze 8C_26/2015 del 5 gennaio 2016 consid. 2.3; 8C_334/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2; 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5; 8C_1026/2008 del 30 luglio 2009 consid. 2; C 140/02 dell'8 ottobre 2002 consid. 3.1 e C 59/01 del 5 novembre 2001 consid. 2b; RUBIN, n. 37 ad art. 31 LADI).  

Riassumendo, in altre parole, il datore di lavoro deve costantemente tenere aggiornate giornalmente e in tempo reale le perdite di lavoro, poiché l'ufficio di compensazione potrebbe effettuare un controllo a campione in ogni momento. È vero l'accertamento dei fatti compete all'autorità amministrativa (art. 52 LPGA), ma è anche vero che al datore di lavoro incombe l'onere della prova (cfr. art. 43 cpv. 2 e 3 LPGA e anche art. 13 lett. a PA). Logica conseguenza di tutto ciò è che il datore di lavoro deve conservare con cura tutti i documenti, allestiti in tempo reale, per cinque anni e su richiesta dell'ufficio di compensazione debba presentarli senza indugio. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non riuscirà a convincere nel suo complesso, analogamente a una corretta contabilità, l'amministrazione non potrà che pretendere in restituzione la globalità dell'importo contestato, dato che la condizione legale della controllabilità non è adempiuta (cfr. sentenze 8C_16/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1.4.5 e sentenza 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.2; RUBIN, n. 38 ad art. 31 LADI).”

 

                                         In conclusione l’Alta Corte ha confermato la restituzione di fr. 113'479.

 

                                         Con sentenza 38.2021.78 del 7 marzo 2022, questo Tribunale ha respinto il ricorso presentato da una società che aveva beneficiato delle ILR ed alla quale tali prestazioni erano, poi, state chieste dall’amministrazione in restituzione, ritenuto che non era sufficientemente controllabile il tempo di lavoro delle persone che, in quel caso, esercitavano la propria attività principalmente all’estero.

                                         Il TCA ha confermato la richiesta di restituzione di fr. 115'116.15.

 

                               2.5.   Come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), secondo l’art. 95 cpv. 2 LADI è la Cassa che deve esigere dal datore di lavoro la restituzione delle indennità indebitamente riscosse per lavoro ridotto o per intemperie.

 

                                         Del resto secondo l’art. 39 LADI la Cassa è competente per verificare l’adempimento dei presupposti secondo gli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoverso 1 lettera b.

 

                                         La LADI, al riguardo, ha comunque conferito alla SECO in modo esplicito un ruolo particolare.

                                         L’art. 83a LADI stabilisce che l'ufficio di compensazione che è diretto dalla SECO (cfr. art. 83 cpv. 3 LADI), se accerta che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale competente le istruzioni necessarie. (cpv. 1). Sono fatte salve le decisioni secondo l'articolo 82 capoverso 3 e 85g capoverso 2 (cpv. 2).

                                         In materia di controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si occupa dell'incasso (cpv. 3).

                                         L'art 83a LADI è legato al regime di responsabilità dei datori di lavoro previsto all'art. 88 cpv. 2 LADI, nonché al regime degli art. 110 segg. dell'OADI relativi alla revisione dei pagamenti.

                                         Ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 e 4 OADI compete alla SECO in qualità di ufficio di compensazione di verificare ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse e controllare per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.

                                         L'art. 83a LADI è stato concretizzato all'art. 111 cpv. 2 OADI secondo il quale l'ufficio di compensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo, mentre la cassa si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell'ufficio di compensazione (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019; STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 2.1.-2.3).

 

                                         Nella STAF B-269/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.3.6. il Tribunale amministrativo federale ha peraltro evidenziato che la Sezione del lavoro e la Cassa disoccupazione, nell'ambito dell’esame di una domanda di indennità per lavoro ridotto, possono presumere che il requisito relativo alla controllabilità sufficiente del tempo di lavoro sia dato e che non devono verificarlo loro stesse, in quanto è sufficiente che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell’ambito della revisione o per sondaggio.

                                         In proposito è stato indicato:

 

" (…) il Tribunale federale ha rilevato che la portata dell'obbligo della cassa di disoccupazione di verificare il diritto ai contributi ogni volta prima di effettuare un versamento non può essere inteso in maniera estensiva ed esaustiva, specialmente quando si tratta di esaminare l'orario di lavoro controllabile, poiché in questi casi la legittimità delle indennità percepite si lascia constatare in principio soltanto sulla base di una documentazione dettagliata dell'azienda, segnatamente di un sistema sufficiente di rilevamento dell'orario di lavoro (sentenza del TF 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 6.2.1.2), ciò che necessita di ulteriori approfondimenti (cfr. DTF 124 V 380  consid. 2 c). A detta del Tribunale federale, l'amministrazione non è tenuta, per legge, a procedere a dei controlli preventivi regolari e sistematici per ogni singola impresa interessata, tanto più che simili controlli potrebbero generalmente non solo rivelarsi complicati e sproporzionati, ma anche rischiare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende che vorrebbero essere poste al beneficio del diritto all'indennità (cfr. DTF 124 V 380 consid. 2b e 2c). Per questo motivo, il Tribunale federale conclude che non si può attendere dal servizio cantonale e dalla cassa di disoccupazione che verifichino metodicamente il sistema di controllo del tempo di lavoro prima di autorizzare la riduzione del tempo di lavoro, rispettivamente di erogare l'indennità per lavoro ridotto, ma che in simili circostanze deve bastare che la SECO esegua un simile controllo in un secondo tempo nell'ambito della revisione o per sondaggio (cfr. sentenza del TF 8C_469/2011 consid. 6.2.1.2).”

 

                                         Va, infine, sottolineato che la SECO è competente per l'emanazione della decisione di restituzione soltanto quando accerta una percezione indebita delle ILR in seguito a un controllo del datore di lavoro secondo l'art. 83a LADI. Soltanto se nel quadro di tali verifiche emerge il motivo di restituzione, la SECO adotta la decisione. Se, invece, l'obbligo di restituzione non viene scoperto nell'ambito di un controllo del datore di lavoro ordinato dalla SECO, bensì in altre circostanze (ad esempio nel quadro di un procedimento penale aperto nei confronti degli organi della società a cui sono state erogate ILR), competente resta la Cassa (cfr. STF 8C_157/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 8.2.).

 

                               2.6.   Nella Prassi LADI ILR p.ti B30 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" Perdita di lavoro non determinabile e tempo di lavoro non controllabile

B30    Non hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto i lavoratori la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile. La perdita di lavoro non è determinabile se il tempo di lavoro normale non può essere stabilito in modo affidabile poiché il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concluso alcun accordo contrattuale in relazione al tempo di lavoro da fornire.

(…).

 

Rifiuto del diritto all’indennità in assenza di controllo del tempo di lavoro da parte dell’azienda

 

B34    Affinché la perdita di lavoro e quindi le ore effettivamente prestate siano sufficientemente controllabili, è necessario che l'azienda disponga di un sistema di controllo delle ore di lavoro per tutti i lavoratori per i quali chiede l’IRL. Questo sistema di controllo (p. es. schede di timbratura, rapporti sulle ore) deve indicare quotidianamente le ore di lavoro prestate, comprese le eventuali ore in esubero, le ore perse per motivi economici nonché tutte le altre assenze quali vacanze, giorni di malattia, infortunio o servizio militare.

           L’Info-Service «Indennità per lavoro ridotto», il modulo 716.300 «Preannuncio di lavoro ridotto» e le decisioni del servizio cantonale rendono attenti i datori di lavoro sulla necessità di un sistema di controllo aziendale delle ore di lavoro. (…)”

 

                               2.7.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.8.   Riguardo al presupposto relativo alla controllabilità del tempo di lavoro (cfr. art. 31 cpv. 3 lett. a LADI), va osservato che, come esposto precedentemente (cfr. consid. 2.5.), la Sezione del lavoro e la Cassa competente, quando sono confrontate con una richiesta di indennità per lavoro ridotto, non devono - prima di riconoscere il relativo diritto, rispettivamente corrispondere le indennità - esaminare, tramite verifiche puntuali per ogni azienda interessata, l’adempimento dello stesso, anche per evitare di ritardare il processo di versamento delle prestazioni e quindi di aggravare le difficoltà delle aziende.

                                         In effetti è sufficiente che la SECO proceda, in un secondo tempo, a simili controlli nell’ambito della revisione o per sondaggio.

                                         Ad ogni modo la SECO, tramite l’ufficio di compensazione, deve poter controllare mediante prove a campione presso i datori di lavoro le indennità che hanno percepito per lavoro ridotto. È questo il principale strumento usato per contrastare gli abusi.

                                         In particolare tutte le segnalazioni d'abuso che la SECO riceve vengono verificate e fanno scattare controlli presso le imprese. Dai sistemi informatici dell'AD viene inoltre estratto un campione di imprese da controllare in loco.

                                         Inoltre durante la pandemia il Servizio di revisione della SECO ha impiegato tutte le risorse disponibili, oltre a risorse supplementari e al coinvolgimento di società di revisione esterne, per il controllo dei datori di lavoro e la lotta agli abusi (cfr. Parere del Consiglio federale del 26 agosto 2020 all’interpellanza 20.3881 “Lotta agli abusi nel campo del lavoro ridotto in seguito alle misure contro il coronavirus” del 19 giugno 2020 della Consigliera nazionale Gabriela Suter, Gruppo socialista Partito socialista svizzero; https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203881; https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2021.msg-id-83832.html).

 

                               2.9.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte non può che tutelare l’operato della Cassa.

                                         L’assenza di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro è stata ammessa a più riprese dal gerente ed unico socio della ricorrente, __________.

                                         La resistente nella decisione su opposizione ha peraltro pure posto in evidenza come per i medesimi periodi siano anche state fatte valere perdite di ore di lavoro differenti (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 47-54).

                                         L’incontrollabilità del tempo di lavoro è, peraltro, stata confermata dal gerente della società anche innanzi a questa Corte (“Abbiamo chiarito e spiegato sia verbalmente “al telefono” che per scritto numerose volte, sulle modalità e sulla gestione dell’azienda. Essendo una piccola azienda familiare, non ci sono orari o turni, tutti facciamo tutto senza orari e senza limitazioni.” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII); “La Cassa continua come una cantilena ad avvalorare le sue decisioni sul fatto che l’azienda non ha registro delle ore (…) La Cassa sa quante migliaia di aziende non hanno il registro delle ore ma, hanno regolarmente e puntualmente avuto tutti gli aiuti a loro spettanti senza problemi?” cfr. supra consid. 1.9 e doc. XI).

 

                                         Il tempo di lavoro del personale attivo in seno alla RI 1 non è dunque sufficientemente controllabile (cfr. consid. 2.8.).

 

                                         A quanto precede aggiungasi che, come rettamente osservato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 47-54), l’art. 37 cpv. 1 lett. a LADI prevede, affinché siano corrisposte le indennità per lavoro ridotto, che il datore di lavoro anticipi l’indennità per lavoro ridotto e la versi ai lavoratori il giorno usuale di paga (sulla questione si veda anche la Prassi LADI ILR marginale H1).

                                         In concreto, pure incontestato ed anzi ribadito a più riprese da __________ è anche stato il fatto che dallo scoppio della pandemia Covid-19 (e quindi da marzo 2020), il personale attivo presso la RI 1 non ha ricevuto lo stipendio.

                                         Il medesimo, infatti, già in sede di opposizione ha osservato che “(…) i dipendenti di questa azienda in questi quasi due anni non hanno percepito stipendio o al massimo ricevuto piccoli anticipi quando vi erano disponibili risorse” (cfr. supra doc. 1.3. doc. 80-81). Successivamente, e meglio in sede ricorsuale, ha precisato che il personale della società ha “(…) attinto alle (…) riserve personali, riscattato polizze assicurative personali, con aiuto di parenti, prestito personale richiesto da Ilaria” (cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII).

 

                                         Del resto, il fatto che nessuno stipendio sia stato versato dalla società è reso verosimile anche dalle tabelle delle entrate e delle uscite allestite da __________ e prodotte il 17 gennaio 2022, che, nel corso del 2020, danno atto di entrate pari a fr. 95'894.75 ed uscite per fr. 77'869.92, a maggior ragione ritenuto che tale ultima cifra, come indicato dal gerente stesso della società, non tiene conto delle “spese secondarie: gasolio, trasferte, hotel, mercati etc” (cfr. all. 2 e 3 a doc. VII).

 

                                         In simili condizioni, occorre concludere che la ricorrente, nel periodo da marzo ad agosto 2020, non aveva diritto alle indennità per lavoro ridotto ex art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

 

                             2.10.   Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione.

                                         Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2.; STF P 17/02 del 2 dicembre 2002; STF P 40/99 del 16 maggio 2001; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese).

 

                                         Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).

 

                                         Alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti risulta che la ricorrente, nel periodo dal marzo ad agosto 2020, ha beneficiato a torto - tramite decisioni informali di attribuzione delle ILR - di indennità per lavoro ridotto a cui non aveva oggettivamente diritto, segnatamente poiché nell’azienda difetta qualsiasi sistema di controllo del tempo di lavoro (cfr. consid. 2.9.).

 

                                         Questa Corte ritiene, dunque, che nella presente fattispecie siano dati gli estremi per l’applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (cfr. consid. 2.2.).

                                     

                                         È utile rilevare che a ragione la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione, indipendentemente dal riconoscimento del diritto a ILR da parte della Sezione del lavoro (cfr. consid. 1.1.). In effetti ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 LADI è la Cassa l’autorità competente per l’esame del requisito del tempo di lavoro sufficientemente controllabile di cui all’art. 31 cpv. 3 lett. a LADI.

 

                                         Ne consegue che in concreto sono realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione delle prestazioni percepite indebitamente.

 

                             2.11.   A proposito dell’importo da restituire e della relativa correttezza questo Tribunale rileva che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire della somma di fr. 16'858.75, corrispondenti alle indennità per lavoro ridotto percepite a torto da marzo ad agosto 2020 (cfr. supra consid. 1.2 e 1.4.).

 

                                         Ritenuto che la ricorrente non aveva diritto a ILR nel lasso di tempo in questione, a ragione la Cassa ha richiesto la restituzione dell’integralità delle prestazioni erogate a loro favore pari a fr. 16'858.75 (cfr. doc. 502-504, 638, 645 e 653).

 

                                         L’insorgente, del resto, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

 

                             2.12.   Si rileva, infine, in relazione alla contestazione di __________ secondo cui altre aziende, sprovviste di un sistema di controllo delle ore e del tempo di lavoro avrebbero beneficiato e continuerebbero a beneficiare delle ILR, che sul principio dell’uguaglianza nell’illegalità il Tribunale federale, in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

2. 

In concreto la Corte cantonale ha in primo luogo stabilito che la qui opponente non adempiva i presupposti legali per il riconoscimento di prestazioni assicurative in relazione alla frequentazione del corso di collaboratrice sanitaria X.________. Questa conclusione è corretta e incontestata. Controversa è per contro la deduzione del primo giudice, secondo cui sarebbero soddisfatte le condizioni poste dalla giurisprudenza per beneficiare del diritto all'uguaglianza nell'illegalità. 

 

3. 

Ove non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì secondo una prassi costante un'autorità deroga alla legge e lascia a divedere che anche in futuro non deciderà in modo conforme alla legge, il cittadino ha diritto di esigere di beneficiare anch'egli dell'illegalità, sempreché ciò non leda altri interessi legittimi. Qualora un'autorità esplicitamente riconosca l'illegittimità di una determinata prassi anteriore e affermi chiaramente di volersi in futuro conformare alla legge, il principio dell'uguaglianza di trattamento deve cedere il passo a quello della legalità, fermo restando comunque che essa autorità sia in grado di far sì che detto intento sia effettivamente concretizzato, nel senso che essa possa effettivamente applicare la legge in modo corretto (DTF 131 V 9 consid. 3.7 pag. 20; 126 V 390 consid. 6a pag. 392; 122 II 446 consid. 4a pag. 451, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina). 

4. 

A motivazione della decisione di riconoscere alla qui opponente il diritto all'uguaglianza nell'illegalità, il primo giudice ha rilevato il fatto, incontestato, che cinque altri assicurati avevano frequentato, a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, il medesimo corso seguito dall'interessata. Alla luce di quanto precede, ciò non basta tuttavia ancora per poter beneficiare del diritto in questione. In effetti, come già è stato ricordato al precedente considerando, la circostanza che la legge non sia stata applicata o non sia stata applicata correttamente in un singolo caso o in pochi singoli casi - circostanza questa comunque contestata dall'amministrazione ricorrente - non conferisce di massima all'interessato che si trova nella medesima situazione un diritto di essere anch'egli trattato diversamente da quanto previsto dalla legge. In simili condizioni, il giudizio cantonale, che riconosce un tale diritto a U.________, non può essere tutelato. (…)”

 

                                         Su questo tema cfr. pure; DTF 139 II 49; DTF 136 I 65; DTF 134 V 34; STF 9C_648/2019 del 16 dicembre 2019 consid. 5.3.STF 8C_348/2017 del 5 luglio 2017; STF 9C_561/2016 del 27 marzo 2017; STF 9C_530/2015 del 28 settembre 2015; STF 9C_648/2014 del 3 marzo 2015; STF C 44/00 del 31 luglio 2003; STF K 133/01 del 20 gennaio 2003; STCA 42.2020.15 del 22 febbraio 2021 consid. 2.10; STCA 38.2017.84 del 20 febbraio 2018 consid. 2.6; STCA 38.2021.5 del 26 aprile 2021 consid. 2.3.

 

                                         Nella presente fattispecie si rileva che quanto osservato dal ricorrente in merito all’eventuale ottenimento indebito di prestazioni da parte di terzi non trova nessun riscontro documentale e che tali affermazioni rimangono, quindi, mere allegazioni di parte.

                                         In ogni caso, anche volendo considerare, per pura ipotesi di lavoro, che quanto riportato da __________ corrisponda, in tutto, o in parte, al vero, ciò non comporterebbe comunque un esito differente della fattispecie. In effetti non risulta che l’amministrazione abbia introdotto una prassi generalizzata contraria alla legge.

                                         Conformemente alla giurisprudenza federale citata, questa censura non può dunque essere accolta,

 

                             2.13.   Alla luce di tutto quanto esposto questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 9 novembre 2021.

 

                             2.14.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 22 novembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso, nella misura di quanto è ricevibile, è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti