Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2021.98

 

DC/sc

Lugano

7 marzo 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 dicembre 2021 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 emanata da

 

Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’11 febbraio 2021 la Sezione del lavoro - Ufficio delle misure attive (di seguito: UMA) aveva confermato la decisione del 19 gennaio 2021 (cfr. doc. 3) e respinto la richiesta di RI 1 di ottenere il sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale dal 13 dicembre 2020, in relazione all’attività lavorativa di Chef de Rang durante la stagione invernale svolta presso l’Hotel __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 2).

 

                                         L’amministrazione aveva respinto la domanda in quanto l’assicurato, entro il termine quadro, aveva già usufruito di tale prestazione durante sei mesi (cfr. doc. 3).

                               1.2.   Con sentenza 38.2021.18 del 3 maggio 2021 il TCA ha accolto ai sensi dei considerandi il successivo ricorso inoltrato dall’assicurato e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti, argomentando:

 

" (…) Nella presente fattispecie, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato aperto il 24 ottobre 2018 e, senza le misure particolari adottate in relazione alla pandemia, sarebbe scaduto, due anni dopo, il 23 ottobre 2020.

In realtà il termine quadro è stato prolungato di 6 mesi, fino al 23 aprile 2021.

La modifica dell’Ordinanza Covid-19 assicurazione contro la disoccupazione del 25 marzo 2020, ha infatti introdotto un nuovo art. 8a del seguente tenore:

 

" 1Tutte le persone aventi diritto all’indennità conformemente alla LADI beneficiano di 120 indennità giornaliere supplementari al massimo. Queste indennità non sono computate nell’attuale numero di indennità giornaliere.

2Se necessario, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di due anni.”

 

La “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” della Segreteria di Stato dell’economia (SECO) del 22 luglio 2020, a questo proposito precisa quanto segue:

 

" La difficile situazione economica causata dal coronavirus riduce le possibilità di trovare velocemente un lavoro. Attraverso le indennità giornaliere supplementari e i termini quadro prolungati per la riscossione delle prestazioni, si mira a evitare che le persone assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un lavoro è molto difficile.

Ogni persona assicurata che al 1° marzo 2020 non aveva ancora esaurito le sue indennità giornaliere beneficerà al massimo di 120 indennità giornaliere supplementari per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2020 (durata dell'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione). Le normali indennità giornaliere saranno percepite soltanto quando le 120 indennità giornaliere supplementari risulteranno esaurite. Anche durante la riscossione delle indennità giornaliere supplementari si applicano tutte tè disposizioni della LADI (es. per quanta riguarda i periodi di attesa o di sospensione).

Il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi per tutte le persone che al 1° marzo 2020 godevano già di tale termine e che dal 1° marzo 2020 ne hanno ancora diritto. Per le persone il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si apre dopo il 1 ° marzo 2020, tale periodo viene prolungato per la durata che va dall'inizio del termine quadro per la riscossione delle prestazioni fino al 31 agosto 2020.

 

Tre casi di studio illustrano l'applicazione di questa procedura:

 

     -     La persona A ha un termine quadro per la riscossione delle prestazioni dal 1° novembre 2019 e al 1° marzo 2020 ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Dal 1° marzo al 14 agosto 2020 riceve le 120 indennità giornaliere supplementari senza alcuna interruzione. Dal 14 agosto 2020 può riscuotere nuovamente indennità giornaliere normali e ha ancora diritto a 300 indennità giornaliere. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 6 mesi (184 giorni).

     -     La persona B riceve un nuovo termine quadro per la riscossione delle prestazioni in data 01.04.2020. Durante il periodo dal 1° aprile al 31 agosto 2020 la persona B riceve esclusivamente le indennità giornaliere supplementari. La riscossione dell'indennità giornaliera normale inizia solo a partire dal 1° settembre 2020. Il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato di 5 mesi.

     -     La persona C ha esaurito il diritto alle indennità al 25 febbraio 2020, ma il suo termine quadro per la riscossione delle prestazioni dura ancora fino al 31 marzo 2020. Non può percepire indennità giornaliere supplementari perché al l" marzo 2020 non ne aveva più diritto.

 

Disposizione transitoria per le persone che, dopo il 1° marzo 2020, hanno esaurito il diritto alle indennità (prima dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva 2020/04): Per loro, il termine quadro per la riscossione delle prestazioni viene prolungato con effetto retroattivo, in modo da consentire la riscossione delle indennità giornaliere supplementari retroattivamente dall'esaurimento del diritto. A tale scopo la persona deve essere attivamente iscritta all'URC. Un'eventuale reiscrizione avviene a partire dalla data di scadenza dell'iscrizione precedente, cosicché la persona interessata possa beneficiare delle indennità giornaliere supplementari dal 1° marzo 2020. l dati della persona assicurata devono, però, essere presentati alla cassa di disoccupazione competente per l'intero periodo di riscossione, compreso l'intero mese di marzo.”

 

Nel caso concreto, nel marzo 2020 l’assicurato aveva aperto un termine quadro e non aveva ancora esaurito il diritto alle prestazioni, per cui tale termine è stato prolungato di 6 mesi, conformemente alla Direttiva della SECO, fino al 23 aprile 2021.

RI 1 si è reiscritto in disoccupazione il 2 novembre 2020, al termine della stagione estiva, prima di riprendere un’attività lucrativa fuori Cantone dal 13 dicembre 2020 (cfr. doc. 1).

È incontestato che, nel termine quadro, l’assicurato ha già beneficiato delle prestazioni dovute di sei mesi conformemente all’art. 68 cpv. 2 LADI.

L’assicurato sostiene che se il nuovo termine quadro per la riscossione fosse stato aperto regolarmente al momento del riannuncio all’inizio del mese di novembre 2020, visto che il precedente era scaduto il 23 ottobre 2020, avrebbe invece avuto diritto al sussidio.

Egli ritiene in sostanza che una misura a favore degli assicurati (quali l’attribuzione di indennità straordinarie di disoccupazione a causa della pandemia e il conseguente prolungamento del termine quadro per la riscossione) non può avere degli effetti negativi per chi si impegna ad accettare nuovi lavori anche fuori dalla regione di domicilio.

Su questa argomentazione del ricorrente l’UMA non si è pronunciato in alcun modo, limitandosi a citare le Direttive della SECO (Prassi LADI PML) emanate precedentemente allo scoppio della pandemia.

Chiamato ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene invece che tale questione debba essere approfondita da parte dell’amministrazione, se del caso interpellando la SECO.

A proposito dello scopo della procedura di opposizione, secondo l’art. 52 LPGA, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Cfr. pure STF C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, ed ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

Cfr. pure STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.8.

 

Il TCA constata che l’art. 68 cpv. 2 LADI “allorché fissa a sei mesi la durata massima del sussidio nel termine quadro”, fa evidentemente riferimento al termine quadro biennale dell’art. 9 LADI.

 

La decisione su opposizione impugnata deve dunque essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio delle misure attive affinché, dopo avere appurato se realmente l’assicurato, il 2 novembre 2020, avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per aprire un nuovo periodo di riscossione, dopo avere verificato se l’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere oppure no e dopo avere interpellato la SECO sugli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in questo preciso contesto (ad esempio sulla possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2 novembre 2020 o il prolungamento proporzionale del sussidio rispetto ai sei mesi al massimo visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la riscossione), si pronunci nuovamente sulla domanda del ricorrente. (…)”

 

                               1.3.   L’11 giugno 2021 __________ dell’UMA ha interpellato la Cassa __________, ponendogli i seguenti quesiti:

 

" (…) Il signor RI 1 rientra in quella categoria di persone che hanno beneficiato di un prolungo del termine quadro come “Accredito per la crisi”. Il suo ultimo TQ con inizio 24.10.2018 non è terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data 23.07.2021.

Nell’ultimo TQ la PCI ha beneficiato del sussidio SPSS per i periodi: 16.12.2018-16.03.2019 e 15.12.2019-14.03.2020, per un totale di 6 mesi.

In data 13.11.2020 il signor RI 1 ha presentato ulteriore domanda di SPSS.

Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante settimanale può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro (24.10.2018-23.07.2021) e il signor RI 1 ha beneficiato di 3 mesi dal 16.12.2018 al 16.03.2019 e altri 3 mesi dal 15.12.2019 al 14.03.2020, abbiamo emesso decisione negativa.

Contro questa decisione il signor RI 1 ha presentato ricorso. Avremmo quindi bisogno di sapere:

-   L’assicurato, il 2 novembre 2020, data assunzione impiego (data re iscrizione 28.10.2020), avrebbe adempiuto il periodo di contribuzione minimo per aprile un nuovo periodo di riscossione?

-   L’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere?” (Doc. 9)

 

                                         Il 14 giugno 2021 __________ della Cassa __________ ha così risposto:

 

" (…) vi confermiamo che il signor RI 1, in data 2.11.2020, si è riscritto in disoccupazione al termine della sua attività stagionale.

Avrebbe avuto diritto ad aprire un nuovo TQ in quanto, durante i 24 mesi precedenti l’iscrizione, avrebbe potuto dimostrare il contributo minimo di 12 mesi.

Confermiamo inoltre che l’assicurata ha beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere di disoccupazione.” (Doc. 10)

 

                               1.4.   Il 25 giugno 2021 __________, __________ dell’UMA, ha chiesto alcuni chiarimenti alla SECO:

 

" (…) L’assicurato richiedente ha beneficiato di un prolungamento del termine quadro come “Accredito per la crisi” e il suo ultimo TQ, con inizio 24.10.2018, non è terminato al 23.10.2020, bensì scadrà in data 23.07.2021.

 

Nel corso di tale TQ, l’assicurato ha beneficiato del sussidio SPSS per i periodi:

-       16.02.2018-16.03.2019; e

-       15.12.2019-14.03.2020

per un totale di 6 mesi.

 

In data 13.11.2020 l’assicurato ha presentato ulteriore domanda di SPSS.

 

Considerato che il sussidio spese di pendolare e di soggiornante settimanale può essere concesso per un massimo di 6 mesi in un termine quadro (nuovo TQ prolungato: 24.10.2018-23.07.2021) e l’assicurato ha già beneficiato 6 mesi di sussidio, abbiamo emesso decisione negativa, riconfermata su opposizione.

Contro questa decisione l’assicurato ha presentato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quest’ultimo ha annullato la nostra decisione su opposizione, rinviandoci gli atti per ulteriori accertamenti e nuova decisione, con richiesta di sottoporre il seguente quesito alla SECO:

 

-       Quali sono gli effetti del prolungamento del termine quadro legato alla pandemia in questo preciso contesto?

 

Segnatamente:

-       Vi è la possibilità di riaprire un nuovo termine quadro il 2 novembre 2020 (data di re-iscrizione in disoccupazione da parte dell’assicurato)? oppure

-       Vi è la possibilità di prolungare proporzionalmente il sussidio rispetto ai 6 mesi massimi, visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la riscossione?” (Doc. 11)

 

                                         Il 31 agosto 2021 __________, giurista presso la SECO, ha così risposto:

 

" (…) Nell'estratto dalla sentenza allegata alla richiesta, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha citato la Direttiva SECO 2020/10 (Aggiornamento "Disposizioni speciali a causa della pandemia") del 22 luglio 2020, la quale cifra 1 .2 precisava che, a causa della difficile situazione economica dovuta al coronavirus, le possibilità di trovare velocemente un lavoro sono ridotte, e che attraverso le indennità giornaliere supplementari e i TQ prolungati per la riscossione delle prestazioni lo scopo è di evitare che le persone

assicurate esauriscano le indennità giornaliere cui hanno diritto in questo periodo, anche se trovare un lavoro sia molto difficile. La cifra 1.1 della direttiva in questione prevedeva che i regolamenti esistenti in materia di ID si applicavano, in linea di principio, senza modifiche. Le eccezioni durante il periodo dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione COVID-19 (RS 837.033) erano elencate in modo esaustivo in questa direttiva. Il Tribunale cantonale assicurativo ha ritenuto comunque incontestato che, nel termine quadro, rassicurato in questione aveva già beneficiato delle prestazioni dovute di 6 mesi conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI.

Dall'inizio e durante il periodo di pandemia, né le normative LADI inerenti alle prestazioni SPSS, né la prassi hanno subito modifiche. Gli articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità. Dato che una pandemia si verifica improvvisamente e non può essere prevista, essa può essere di grande impatto, sul mercato del lavoro. L'obiettivo principale per rassicurazione di disoccupazione in una tale situazione è quello di preservare posti di lavoro, tenere il tasso di disoccupazione il più basso possibile, garantire a tutti i costi i pagamenti agli assicurati e, appunto, evitare che le persone assicurate esauriscano le indennità giornaliere prima di aver trovato una nuova assunzione. Per tener conto degli effetti che una tale pandemia può sprigionare, la SECO si serve delle direttive, emettendo regolamenti speciali a seconda delle emerite situazioni. Le direttive SECO vengono di conseguenza adattate con discreta consuetudine. Sotto questa luce appare palese che, onde fronteggiare le numerose o possibili problematiche giuridiche quali possono emergere, non è possibile tenere conto di tutti gli effetti che i suddetti regolamenti delle direttive possano portare con sé. Il caso in cui la persona assicurata tragga effettivamente degli svantaggi ("effetti negativi") da una misura a favore degli assicurati non può nella fattispecie presentarsi che come costellazione eccezionale la quale non era stata preveduta nelle direttive che si focalizzano sui punti cardinali "Indennità di disoccupazione", "Indennità per lavoro ridotto" e "Altre disposizioni di esecuzione", ovvero gli strumenti principali e più adatti per raggiungere gli obbiettivi di sopra descritti. A nostro avviso, nell'esplicito contesto delle SPSS, non si presentano altri effetti legati al prolungamento del termine quadro.

Per ciò che riguarda l'apertura di un nuovo TQ, dalla direttiva SECO TC 2020/12 del 27.08.2020, cifra 1.2, e dalla prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, si evince che il TQ prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere terminato ("tagliato") analogamente alla prassi LADI ID B56 e B70, se la persona assicurata soddisfa le condizioni per l'apertura di un nuovo TQ dopo aver esaurito il suo diritto massimo alle indennità giornaliere. Ciò serve a garantire che la persona assicurata non subisca alcuno svantaggio a causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione delle prestazioni, vale a dire che non venga "lasciata" su un TQ vuoto, anche se nel frattempo sono maturati nuovi periodi di contribuzione e le indennità giornaliere potrebbero essere nuovamente riscosse in un nuovo TQ.

A nostro avviso, un taglio del TQ al fine di aprire un nuovo TQ potrebbe essere effettuato solo in via eccezionale, e soprattutto a condizione che rassicurato soddisfi i requisiti per un nuovo periodo quadro e che sia espressamente informato degli svantaggi associati a tale decisione - ovvero la perdita di tutti i diritti legati al vecchio TQ - e confermi per iscritto il suo consenso. Nel presente caso, spetterebbe quindi alla persona assicurata valutare la convenienza di una tale decisione.

Non esiste invece la possibilità di prolungare proporzionalmente il sussidio rispetto ai 6 mesi massimi, visto il prolungamento di sei mesi del termine quadro per la riscossione: per una tale misura non esiste, ne è stata prevista una base normativa nelle ordinanze competenti. Come menzionato, l'art. 68 cpv. 2 LADI, il quale prevede una durata complessiva di 6 mesi al massimo, ha sempre mantenuto la sua validità. Secondo la prassi LADI IPML L11, non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze. Nella versione tedesca, la marginale L11 parla addirittura di "besondere Umstände" ("circostanze speciali") e lascia quindi spazio alla deduzione che il massimo di 6 mesi non può essere superato neanche nelle presenti circostanze” (Doc. 12)

 

                                         Al riguardo il 9 novembre 2021 RI 1 ha inoltrato le seguenti osservazioni:

 

" (…) Visto il periodo di coronavirus e della situazione derivante vorrei focalizzare il punto sulla vostra nuova decisione riguardo il fatto che, come si evince dalla lettera dell’__________ del 14.06.2021, io avevo aperto un nuovo TQ e quindi maturato il sussidio per altri 6 mesi per i prossimi 2 anni.

Mentre rileggendo il ricorso del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 03.05.2021 e la presa di posizione della SECO del 31.08.2021, aldilà del diritto di possibili prolungamenti e tagli del TQ, la volontà è quella di: “garantire che la persona assicurata non subisca alcuno svantaggio a causa del prolungamento del periodo quadro per la riscossione delle prestazioni”.

Ribadendo quello già scritto precedentemente, non credo fosse nelle intenzioni di Berna penalizzare il lavoratore, che in situazione anomala, si reca oltre cantone a lavorare sostenendo spese supplementari di trasporto e doppia economia domestica per rientrare al domicilio. Faccio quindi appello al buon senso e alla correttezza nel non penalizzare chi in queste condizioni difficili si prodigava per lavorare andando oltre cantone invece di rimanere comodamente a casa a spese del Cantone.” (Doc. 14)

 

                               1.5.   Con decisione su opposizione del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la precedente decisione del 19 gennaio 2021, limitandosi ad elencare gli accertamenti compiuti dopo la sentenza del TCA del 3 maggio 2021 (cfr. doc. A1).

 

                               1.6.   Il 3 dicembre 2021 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione, rilevando:

 

" (…) Come si evince dalla presa di posizione della SECO del 31.0.2021 e dal mio primo ricorso del 03.05.2021 presso di voi, oltre tutto accolto in mio favore. L’ufficio delle misure attive non ha mai preso in considerazione le mie osservazioni nonostante la lettera del 14.06.2021 dell’__________ nella quale si attestava che io avevo diritto di aprire un nuovo TQ a partire dal 02.11.2020 e quindi di usufruire del rimborso spese.

Nella decisione su opposizione l’ufficio delle misure attive, nonostante gli accertamenti da voi richiesti, non specifica le motivazioni di negare un sacrosanto diritto di un onesto lavoratore, che, durante la pandemia e le evidenti difficoltà, ha scelto di lavorare e di non usufruire della comoda possibilità di restare a casa con la famiglia a spese del Cantone.

Non capendo, l’accanimento nei miei confronti da parte dell’ufficio delle misure attive, chiedo a voi di far valere i miei diritti ringraziando anticipatamente.” (Doc. I)

 

                               1.7.   Il 21 dicembre 2021 l’UMA ha inoltrato la risposta di causa nella quale chiede di respingere il ricorso, rilevando:

 

" (…)

10. In data 18 novembre 2021 l’Ufficio delle misure attive ha emesso una nuova decisione su opposizione alla decisione del 19 gennaio 2021 considerando che:

 

-       in base agli accertamenti effettuati dall’Ufficio misure attive presso la SECO tramite lettera del 31 agosto 2021 e inoltrata al signor RI 1 in data 28 ottobre 2021, risulta che non vi sono effetti legati al prolungamento del TQ sulle SPSS, difatti,

 

“ l’art. 68 cpv. 2 LADI, che prevede una durata complessiva di sei mesi al massimo, mantiene la sua validità. Non vi è nessuna base normativa che prevede la possibilità di prolungare il sussidio rispetto ai sei mesi massimi in seguito al prolungamento del termine quadro. Inoltre, secondo la prassi LADI PML L11 “Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze”.”

 

-       In merito al taglio del TQ, la SECO indica che questo può essere fatto solo in via eccezionale e spetta alla persona assicurata valutare la convenienza di una tale decisione.

 

-       Il signor RI 1 ha aperto un nuovo TQ con validità dal 01.11.2021 al 31.10.2023 e beneficiando delle SPSS con decisione del 5 novembre 2021 in seguito alla sua domanda del 4 novembre 2021.” (Doc. III)

 

                               1.8.   Il 22 dicembre 2021 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                               1.9.   Il 24 gennaio 2022 il Presidente del TCA ha chiesto a __________ della Cassa __________ la seguente precisazione:

 

" (…) Dagli atti dell’incarto risulta che l’11 giugno 2021 l’Ufficio delle misure attive (UMA) le ha in particolare chiesto se “l’assicurato ha concretamente beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere” (cfr. doc. 9).

Il 14 giugno 2021 lei ha così risposto: “confermiamo inoltre che l’assicurato ha beneficiato dell’aumento del numero massimo di indennità giornaliere” (cfr. doc. 10).

Al riguardo mi occorre sapere con precisione in che periodo e in che misura il ricorrente ha beneficiato delle 120 indennità giornaliere aggiuntive.

Desiderei inoltre sapere se alla scadenza del termine quadro originario (il 23 ottobre 2020) l’assicurato aveva già riscosso tutte le indennità giornaliere delle quali aveva diritto oppure no. (…)” (Doc. V)

 

                                         Nella sua risposta del 25 gennaio 2022 il __________ della Cassa __________ ha fornito le seguenti dettagliate informazioni:

 

" In risposta alla sua del 24.01.2022 le confermiamo che, in merito all'assicurato di cui a margine, egli ha beneficiato:

In data 24.10.2018 è avvenuta apertura termine quadro con diritto a 400 indennità giornaliere di disoccupazione.

A seguito della pandemia Covid19 il termine quadro è stato prolungato fino al 23.07.2021 (per legge sarebbe scaduto il 23.10.2020 Art. 8 LADI).

Vista la pandemia Covid19 gli assicurati hanno beneficiato di un primo aumento di 120 indennità giornaliere di disoccupazione dal 1.03.2020 al 31.08.2020 ed in seguito di un ulteriore aumento di 66 indennità giornaliere di disoccupazione dal 1.03.2021 al 31.05.2021. In effetti vi è stata l'attuazione di queste misure prolungando il periodo quadro.

Ogni persona assicurata che al 1.03.2021 non aveva ancora esaurito le sue indennità giornaliere, ha potuto beneficiare al massimo di 66 indennità giornaliere supplementari perii periodo dal 1.03.2021 al 31.05.2021. Inoltre il termine quadro per la riscossione delle prestazioni è stato prolungato di 3 mesi per tutti gli assicurati che, dal 1.03.2021, godevano già di tale termine quadro e che dalla stessa data (1.03.2021) ne hanno ancora diritto.

Ne consegue che il signor RI 1 aveva beneficiato di due prolunghi di termine quadro per 6 mesi ed ancora 9 mesi portando il suo termine quadro al 23.07.2021.

Il signor RI 1 ha beneficiato di pagamenti da parte della cassa dal 24.10.2018 al mese di Dicembre 2019.

Dal 16.12.20218 al 16.03.2019 egli aveva beneficiato del pagamento quale "indennità soggiornante settimanale".

Dalla documentazione ai nostri atti si evince che dal 1 1.04.2019 al 20.10.2019 rassicurato ha prestato la propria opera presso l'Albergo __________ di __________.

In data 21.10.2019 il signor RI 1 si è riscritto in disoccupazione ed ha beneficiato del pagamento di indennità da tale data fino al 13.12.2019.

Dal 15.12.2019 al 14.03.2020 egli ha beneficato del pagamento quale "indennità soggiornante settimanale".

In data 16.03.2020 si è riscritto in disoccupazione al termine dell'attività lavorativa presso il __________ di __________.

Dal 16.03.2020 al 5.05.2020 ha beneficiato del pagamento delle indennità di disoccupazione normali.

Facciamo notare come in questo lasso di tempo egli abbia consumato una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della pandemia Covid19.

Dal 6.05.2020 al 1.11.2020 RI 1 ha lavorato quale stagionale presso l'Albergo __________ di __________.

In data 2.11.2020 si è riscritto in disoccupazione ed ha percepito le indennità giornaliere di disoccupazione dal 2.11.2020 al 10.12.2020.

Dal 13.12.2020 al 14.03.2021 ha prestato la propria opera presso il __________ di __________.

In data 15.03.2021 si è riscritto in disoccupazione ed ha percepito le indennità da tale data fino al 24.03.2021.

Il 25.03.2021 ha ripreso l'attività lavorativa presso l'Albergo __________ di __________ fino al 31.10.2021.

Fatta questa doverosa premessa confermiamo che rassicurato, durante il periodo Marzo 2020 - Agosto 2020, ha beneficiato del pagamento delle indennità giornaliere speciali di disoccupazione e successivamente, in Marzo 2021, per ulteriori 8 giorni.

Il 23.10.2020 rassicurato non aveva beneficiato della totalità delle indennità giornaliere di disoccupazione. In effetti il 24.10.2018, all'apertura del termine quadro, rassicurato aveva diritto a 400 indennità giornaliere di disoccupazione.

Durante il periodo dal 24.10.2018 a 23.10.2020 il signor RI 1 ha beneficiato del pagamento di 115 indennità giornaliere di disoccupazione (…).” (Doc. VI)

 

                                         Il 27 gennaio 2022 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per formulare osservazioni scritte (cfr. Doc. VII).

                                         Il 15 febbraio 2022 l’UMA ha comunicato di “non avere ulteriori informazioni da aggiungere” (cfr. doc. VIII) mentre RI 1 è rimasto silente.

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   Ai sensi della giurisprudenza federale, allorché una decisione su opposizione (o su reclamo) viene annullata e gli atti rinviati all’autorità inferiore per un complemento d’istruttoria, non riacquista validità la decisione formale sostituita dalla decisione su opposizione (o su reclamo), bensì la procedura deve ripartire dall’inizio con l’emissione di una nuova decisione formale.

 

                                         Al riguardo in una sentenza 9C_236/2010 del 10 gennaio 2011 l’Alta Corte ha stabilito che:

 

" (…) En s’opposant à la décision du 19 mai 2003, l'assurée a manifesté son désaccord avec la solution de l'administration et exprimé sa volonté de voir son droit réexaminé dans le cadre d'un acte administratif sujet à recours. Son opposition a eu comme effet d'empêcher l'entrée en force de chose décidée de la décision mentionnée (ATF 126 V 23 consid. 4b p. 24 sv.). Au terme de la procédure d'opposition, l'office recourant a rendu une nouvelle décision le 30 août 2004. Celle-ci a remplacé la décision initiale, est devenu l'objet de la contestation de la procédure judiciaire subséquente (arrêt U 3/04 du 8 juin 2005 consid. 2.2, in RAMA 2005 n° U 560 p. 398; Kieser, ATSG-Kommentar, 2e éd., 2009, n° 39 ad art. 52 LPGA; Ulrich Meyer-Blaser, Der Streitgegenstand im Streit - Erläuterungen zu BGE 125 V 413, in Aktuelle Rechtsfragen der Sozialversicherungspraxis, 2001, n° 17 p. 19; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 435 ss; Hansjörg Seiler, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, n° 10.5 p. 99 sv.) et a fixé la limite de l'état de fait déterminant du point du vue temporel (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; arrêt 9C_1015/2009 du 20 mai 2010 consid. 3.1). La décision sur opposition du 30 août 2004 a finalement été entièrement annulée par l'autorité de recours (cf. ch. II du dispositif du jugement du 7 février 2006) dans la mesure où les incertitudes diagnostiques ressortant des informations médicales recueillies ne permettaient pas de statuer en toute connaissance de cause, raison pour laquelle il fallait procéder à un complément d'instruction. L'annulation de ladite décision et le renvoi du dossier à l'administration n'ont pas fait renaître la décision initiale mais ont consacré la mise à néant de la procédure administrative qui devait repartir du début (arrêts 9C_6/2010 et 9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4) dans le cadre toutefois des mesures d'instruction requises.

 

                                         In proposito cfr. pure STF 9C_134/2010 del 2 luglio 2010; STCA 38.2019.28 del 22cgennaio 2020 consid. 2.2.; STCA 38.2015.35 del 15 giugno 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2013.58 del 14 novembre 2013 consid. 2.2.; STCA 38.2012.34 dell’8 agosto 2012 consid. 2.2.; 38.2010.72 del 7 febbraio 2011 consid. 2.9. in fine.

                                         Nel caso di specie, come visto nei fatti, il TCA con sentenza 38.2021.18 del 3 maggio 2021 ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione dell’UMA dell’11 febbraio 2021 e rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti.

                                         Con decisione su opposizione del 18 novembre 2021 l’UMA ha confermato la decisione del 19 gennaio 2021 (cfr. consid. 1.5.).

                                         L’amministrazione, a seguito della sentenza 38.2021.18, avrebbe invece dovuto emanare una nuova decisione formale, la quale avrebbe potuto essere impugnata con opposizione, e la relativa decisione su opposizione con ricorso al TCA.

 

                                         Nel caso concreto, tutto ben considerato, per motivi di economia processuale (cfr. STF 9C_222/2020 del 18 giugno 2020 consid. 4.3.; STF 9C_181/2015 del 10 febbraio 2016 consid. 2.1., pubblicata in DTF 142 V 67), ritenuto, in particolare, il principio di celerità vigente in ambito di assicurazioni sociali e di assistenza sociale (cfr. STF 9C_295/2015 del 10 novembre 2015 consid. 1; STF 9C_83/2012 del 9 maggio 2012 consid. 2; STF 9C_418/2009 del 24 agosto 2009 consid. 1), si rinuncia in ogni caso a trattare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021 quale decisione formale (con la conseguenza che la presente vertenza dovrebbe essere dichiarata irricevibile) e a un rinvio degli atti all’UMA per emettere una decisione su opposizione, in quanto - alla luce dell’intero iter procedurale - “… una simile operazione si esaurirebbe in un vuoto esercizio formale e procrastinerebbe inutilmente il processo …” (cfr. STF 9C_961/2009 del 17 gennaio 2011 consid. 2; STCA 42.2021.40-41 del 30 agosto 2021 consid. 2.6.).

 

                                         Di conseguenza questa Corte entra nel merito del ricorso del 3 dicembre 2021.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se RI 1 ha diritto oppure no al sussidio per le spese di pendolare o soggiornante settimanale.

 

                                         Il 1° luglio 2003 è entrata in vigore la terza revisione della LADI del 22 marzo 2002, accettata dal popolo il 24 novembre 2002 (cfr. FF N. 14 del 9 aprile 2002 pag. 2502 segg.; RU N. 24 del 24 giugno 2003 pag. 1728 segg.).

 

                                         Questa revisione della LADI non ha sostanzialmente modificato i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, che peraltro erano già stati estesi con la seconda revisione della legge del 1995.

                                         Questi provvedimenti si sono rivelati un valido strumento di prevenzione e di lotta contro la disoccupazione e pertanto sono stati mantenuti (cfr. Consiglio federale, Messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 28 febbraio 2001, p.to 1.1.2., in FF 2001 N. 23 del 12 giugno 2001, pag. 1972):

 

" (…) In linea di massima, la presente revisione non concerne gli URC recentemente istituiti né il rafforzamento dei PML conseguito sino ad oggi con la revisione del 1995.

Entrambi gli strumenti si sono dimostrati validi e vanno pertanto mantenuti nella forma attuale, anche se leggermente migliorata. (…)"

 

                                         Per quel che riguarda i provvedimenti atti a favorire la mobilità geografica (cfr. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage". Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992 pag. 119-120 e pag. 486-511; Leu, "Die Abeitsmarktlichen Massnahmen". Ed. Schulthess Juristische Medien AG. Zurigo. Basilea. Ginevra, 2006 pag. 143 seg.; Rubin, "Commentaire sur l'assurance-chômage". Ed Schulthess Juristische Medien AG, Zurigo. Basilea. Ginevra, 2014 pag. 497-504 seg.), inseriti nella Sezione 4 ("Provvedimenti speciali") del Capitolo 6 (Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro") della LADI la terza revisione della legge ha modificato l'art. 68 LADI.

 

                                         Questa disposizione legale ha attualmente il seguente tenore:

 

" Sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali; presupposti del diritto.

1L'assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:

    a.  non è stato possibile procurare loro un'occupazione adeguata nella loro regione di domicilio; e

    b.  hanno adempiuto il periodo di contribuzione ai sensi dell'articolo 13.

2Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo

3Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività."

 

                               2.3.   Le Direttive relative ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (Prassi LADI PML) elaborate nel 2014 dalla Segreteria di Stato dell'economica (SECO) che, nella sua qualità di autorità di vigilanza “provvede all’applicazione uniforme del diritto e fornisce agli organi esecutivi le istruzioni necessarie per l’esecuzione della legge (art. 110 LADI)”, a proposito della durata delle prestazioni:

 

" Principio

L9    Conformemente all'art. 68 cpv. 2 LADI, i sussidi possono essere accordati, entro lo stesso termine quadro, per un massimo di sei mesi complessivi.

L10 II termine di sei mesi decorre dalla data in cui rassicurato inizia a esercitare l'attività lavorativa fuori della propria regione di domicilio. Se presenta la sua domanda soltanto dopo tale data, rassicurato non potrà più aver diritto alle prestazioni durante i sei mesi (diminuzione proporzionale al ritardo ai sensi dell'art. 95 cpv. 1 OADI in combinato disposto con l'art. 81 e cpv. 1 OADI).

L11 Non vi può essere alcun prolungamento della durata massima del versamento, indipendentemente dalle circostanze.

 

Termine quadro

L12 II procedimento può essere accordato più volte per termine quadro a condizione che la durata totale non superi sei mesi. In caso di apertura di un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione, è possibile concedere un sussidio a cavallo dei due termini quadro a condizione che siano pronunciate due decisioni e che la durata totale della prestazione non superi sei mesi.”

                                        

                               2.4.   Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                         Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                         Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                         Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                               2.5.   Nella presente fattispecie risulta dagli atti dell’incarto, in particolare dalla risposta di __________ al TCA, che il termine quadro originario dal 24 ottobre 2018 al 23 ottobre 2020, nel marzo 2020 è stato prolungato fino al 23 luglio 2021.

 

                                         Nel termine quadro prolungato l’assicurato ha beneficiato del sussidio per le spese di pendolare o di soggiornante settimanale durante il periodo massimo di 6 mesi ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 LADI.

 

                                         Dagli accertamenti compiuti dall’UMA presso la SECO dopo la precedente sentenza del TCA è emerso che il legislatore non ha apportato nessuna modifica a questo articolo della LADI nel contesto delle misure introdotte per fare fronte, dal profilo economico, alla pandemia COVID-19 (cfr. consid. 1.4.: “Gli articoli 68-70 LADI non hanno subito alcuna alterazione riguardo la loro validità”).

 

                                         Non è dunque possibile aumentare in modo proporzionale la durata delle prestazioni, in caso di prolungamento del termine quadro per la riscossione delle prestazioni, come ipotizzato dal TCA nella precedente sentenza (cfr. consid. 1.2.).

 

                                         Dalle risposte fornite dalla Cassa di disoccupazione __________ all’UMA e poi più precisamente al TCA, emerge pure che al momento della scadenza del termine quadro non prolungato (il 23 ottobre 2020) RI 1 non aveva esaurito il proprio diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, visto che aveva beneficiato di soltanto 115 delle 400 a cui aveva diritto (cfr. consid. 1.9.).

 

                                         Inoltre dai medesimi accertamenti risulta che RI 1 ha concretamente beneficiato soltanto di una parte delle 120 indennità giornaliere speciali concesse a seguito della pandemia COVID-19 (dal 16 marzo al 5 maggio 2020, dal 2 novembre al 10 dicembre 2020 e dal 15 marzo al 24 marzo 2021; cfr. consid. 1.9.).

 

                                         In tale contesto va ricordato che il termine quadro per la riscossione e per il periodo di contribuzione si estendono in linea di principio su 2 anni e sono consecutivi (cfr. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, n. 7 : “une fois fixé, un délai-cadre d’indemnisation ne peut pas être annulé ou déplacé dans le temps” ; vedi pure n. 12 e STF C 151/99 consid. 2b : “Nach der gesetzlichen Konzeption bleibt eine einmal laufende Rahmenfrist bestehen und kann eine neue frühestens nach deren Ablauf eröffnet werden”).

 

                                         Come ricordato nella Prassi LADI ID va tuttavia ricordato che :

 

" B40  Per quanto riguarda i termini quadro e la durata di 2 anni, la legge prevede le seguenti eccezioni:

•   per gli assicurati che hanno intrapreso un’attività lucrativa indipendente senza l’aiuto dell’AD, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni al massimo (art. 9a LADI).

•   Per gli assicurati che si sono dedicati all’educazione di figli di età inferiore ai 10 anni, il termine quadro per il periodo di contribuzione o il termine quadro per la riscossione della prestazione, a seconda dei casi, è prolungato di 2 anni. La nascita di un nuovo figlio comporta il prolungamento del termine quadro per il periodo di contribuzione (art.9b LADI).

•   per gli assicurati che si sono iscritti alla disoccupazione negli ultimi 4 anni precedenti il raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita AVS, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato di 2 anni al massimo (art. 27 cpv. 3 LADI).

•   per gli assicurati che percepiscono assegni di formazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla conclusione della formazione autorizzata (art. 66c cpv. 4 LADI).

•   per gli assicurati che beneficiano di un provvedimento di sostegno a un’attività lucrativa indipendente e che intraprendono tale attività al termine della fase di progettazione, il termine quadro per la riscossione della prestazione è di 4 anni (art. 71d cpv. 2 LADI).”

 

                                         Per coloro che hanno avviato un’attività indipendente senza l’aiuto dell’AD “il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro” (cfr. Prassi LADI ID punto B56).

 

                                         Anche per coloro che hanno svolto un periodo educativo “il termine quadro prolungato è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura di un nuovo termine quadro” (cfr. Prassi LADI ID punto B70).

 

                                         Pure per coloro che hanno beneficiato del prolungo del termine quadro in relazione alla Pandemia COVID-19 “il termine quadro prolungato per la riscossione delle prestazioni può essere accorciato per analogia a B56 e B70 se la persona assicurata soddisfa i presupposti per l’apertura dei un nuovo termine quadro una volta esaurito il diritto massimo all’indennità giornaliera” (cfr. “Direttiva 2021/22: adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021, punto 38b, pag. 8).

 

                                         Non ci troviamo dunque neppure in presenza dell’ipotesi, segnalata dalla SECO (cfr. consid. 1.4.), nella quale l’assicurato stesso può “tagliare” un periodo quadro in corso, dopo avere esaurito il suo diritto alle indennità giornaliere (cfr. Prassi LADI ID B38a, B38b e B38c, Direttiva SECO TC 2020/12 del 27 agosto 2020).

 

                                         Infine, nella risposta di causa l’UMA ha sottolineato che l’assicurato ha aperto un nuovo termine quadro con validità del 1° novembre 2021 al 31 ottobre 2023 ed ha beneficiato del sussidio per spese di pendolare o soggiornante settimanale con decisione del 5 novembre 2021 che ha accolto la domanda del 4 novembre 2021 (cfr. consid. 1.7.).

 

                                         Alla luce di tutti questi elementi (nessun prolungo proporzionale della durata del sussidio in caso di prolungo del periodo quadro, nessuna apertura anticipata di un termine quadro per esaurimento del diritto alle prestazioni, nuova apertura del termine quadro il 1° novembre 2021 con conseguente diritto al sussidio) questo Tribunale non può che confermare la decisione su opposizione del 18 novembre 2021.

 

                               2.6.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

 

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 3 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti