Incarto n.
38.2022.104

 

rs

Lugano

27 marzo 2023      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  Il 12 settembre 2022 la RI 1 di __________, il cui scopo sociale è segnatamente “l'assunzione di mandati fiduciari per conto di persone fisiche, giuridiche ed enti pubblici. Con particolare riferimento alla consulenza aziendale, amministrativa, commerciale, fiscale, revisione contabile, amministrazione immobiliare, intermediazione, amministrazione patrimoniale, marketing, coperture assicurative, domiciliazione, servizio di segretariato, nonché all'accettazione di mandati di rappresentanza per conto terzi. (…)” (cfr. doc. 1: estratto RC anche reperibile al sito www.zefix.ch), alla quale è stato riconosciuto dalla Sezione del lavoro il diritto a indennità per lavoro ridotto per i periodi 1° aprile - 31 agosto 2020, 1° settembre - 31 dicembre 2020, 1° gennaio - 31 marzo 2021, 1° aprile - 30 settembre 2021, 1° ottobre - 31 dicembre 2021, 1° gennaio - 28 febbraio 2022, 1° marzo - 30 giugno 2022 e 1° luglio - 30 settembre 2022 (cfr. doc. 1), ha inoltrato un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per il periodo ottobre - dicembre 2022 (cfr. doc. 4).

 

                                  Dal relativo Formulario di preannuncio si evince, da un lato, che la perdita di lavoro probabile è del 50% per un dipendente sui tre dell’azienda - tutti al beneficio di contratti durata indeterminata - del settore d’esercizio “fiduciaria” (cfr. doc. 4 pti. 2.1, 3.1, 4.1), dall’altro, che quale motivo è stato indicato che “abbiamo introdotto il lavoro ridotto siccome non abbiamo lavoro sufficiente per il 100% e per evitare riduzioni di % dei dipendenti oppure il loro licenziamento” (cfr. doc. 4 p.to 7.1).

 

                          1.2.  Con decisione del 15 settembre 2022 la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione nel senso che il diritto all’indennità per lavoro ridotto non è stato riconosciuto per i mesi da ottobre a dicembre 2022, poiché, essendo le cause della riduzione di lavoro prevista da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro, la perdita di lavoro non è computabile (cfr. doc. 5).

 

                          1.3.  Contro il provvedimento del 15 settembre 2022 __________, amministratore unico della RI 1 (cfr. doc. 1: estratto RC), per conto di quest’ultima, il 12 ottobre 2022, ha interposto tempestiva opposizione, asserendo, da un lato, che la perdita di lavoro subita è dovuta a motivi economici e straordinari ed è inevitabile, oltre che temporanea. Dall’altro, che le indennità per lavoro ridotto consentono all’azienda di mantenere il posto di lavoro della sua dipendente, non avendo peraltro personale eccessivo da conservare.

                                  La società, al riguardo, ha rilevato:

 

" (…)

4- Le cause di perdita di lavoro non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale della RI 1 che dal 2006 al 2020 non ha mai riscontrato perdite di fatturato così importanti. Le diminuzioni degli ultimi 2 anni sono state causate in primis dalla pandemia, a seguire dalla guerra in Ucraina e dalla rispettiva inflazione sui prezzi in Svizzera. La nostra struttura aziendale non è cambiata, la nostra attività è sempre la stessa per cui questa situazione è causata da fattori esterni. Ci è molto difficile calcolare, prevenire e combattere eventi esterni.

5- Le misure che abbiamo implementato per evitare il lavoro ridotto sono una nuova formazione per eseguire la pratica di curatore (attualmente 2 curati), il 31 agosto abbiamo spedito 550 lettere per presentare la nostra attività, nel mese di ottobre dovremo formalizzare una possibile collaborazione con altra fiduciaria, stiamo chiedendo offerte per eseguire un Direct marketing (piano editoriale per pubblicizzare su Facebook e Instagram), stiamo eseguendo un volantinaggio nel quartiere. Stiamo facendo il possibile per uscire da questa situazione.

6- Di norma una diminuzione del fatturato superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non è ritenuta un rischio aziendale ma una situazione straordinaria. In allegato vi trasmetto la tabella del fatturato della RI 1 dove risulta che per gli anni 2020 e 2021 la perdita in rapporto al quadriennio precedente è maggiore del 25%.

7- Per l'anno 2020, l'8 ottobre sono state emesse 5 fatture allo stesso cliente per un importo di CHF 87'169.- riferite a prestazioni eseguite nei 5 anni precedenti (2015-2019). Per cui questo fatturato deve essere ridistribuito sugli anni di competenza come da tabella.

8- Quando ho acquistato questa società nel 2006, ho ereditato l'attività commerciale di prodotti medicali usa e getta. Nel 2020 a causa del Covid abbiamo venduto tutte le mascherine in magazzino per cui c'è stato un aumento di fatturato di CHF 38'158.- rispetto all'anno precedente per un totale di CHF 67'131.-. Dal 2020 questa attività è morta perché i nostri fornitori in Asia non ci hanno più venduto nulla perché siamo troppo piccoli. Ancora oggi non riusciamo a comandare nulla a causa della forte richiesta mondiale. Dall'anno 2021 in avanti si può riscontrare nella tabella come il fatturato sia completamente diminuito.” (Doc. 6)

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione del 16 novembre 2022 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 15 settembre 2022, motivando come segue:

 

" (…)

4. Nel caso che ci occupa, si rileva innanzitutto che l'azienda RI 1 non ha comprovato né il legame con la pandemia e nemmeno con la guerra in Ucraina. Infatti, con l'accertamento esperito dall'UG il 17 ottobre 2022, l'azienda non ha indicato come era composto il portafoglio clienti prima e dopo la pandemia rispettivamente la guerra in Ucraina, limitandosi a produrre delle tabelle dalle quali l'amministrazione, a mente dell'opponente, avrebbe dovuto estrapolare tali dati, ciò che concretamente non è stato possibile. Per questo motivo, come comunicato con lo scritto del 17 ottobre 2022, l'UG deciderà in base alla documentazione a

disposizione.

Inoltre, riguardo al motivo della pandemia è necessario concludere che a distanza di più di due anni dall'inizio della stessa, non può più dirsi imprevedibile o straordinaria.

Alla luce di quanto precede, occorre concludere che in concreto non emergono circostanze straordinarie. I motivi invocati quale causa del calo di lavoro nel periodo in questione sono pertanto da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, per cui la perdita di lavoro invocata non è computabile, indipendentemente dall'ammontare delle ore perse rispettivamente dalla cifra d'affari realizzata. (…)” (Doc. A)

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione del 16 novembre 2022 la RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e ha addotto:

 

" 5- Secondo la LADI art. 31, i dipendenti hanno diritto a un'indennità per lavoro ridotto se, tra le altre condizioni la perdita di lavoro è computabile, se è temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro.

L'alternativa a questo sostegno, sarebbe stata una modifica del contratto di lavoro della dipendente con un'occupazione dal 100% al 50%, per cui il 50% del tempo di lavoro non sarebbe stato conservato. Quale RI 1 avevamo in previsione che dal 2023 non avremo più chiesto questo sostegno.

6- Secondo la LADI art. 32, la perdita di lavoro è peraltro computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile.

Da parte della RI 1 è stato dimostrato con i nostri scritti del 12 e 26 ottobre 2022 che le perdite riscontrate non sono dovute a un rischio aziendale della RI 1 che dal 2006 al 2020 non ha mai riscontrato perdite di fatturato così importanti. Nemmeno la struttura aziendale è cambiata, la nostra attività è sempre la stessa per cui questa situazione è causata da fattori esterni eccezionali e straordinari (pandemia - guerra - inflazione). Il criterio di prevedibilità di questi eventi da parte della RI 1 è nullo. Con i nostri scritti abbiamo dimostrato che le diminuzioni della cifra d'affari della RI 1 è superiore al 25% rispetto ai quadrienni precedenti per cui di regola è ritenuto straordinario come da giurisprudenza. Per l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ritengono che le circostanze rientrino nel normale rischio aziendale (anche se provato il contrario), per cui riteniamo che la loro decisione sia arbitraria.

7- Al contrario di quanto scritto dall'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (parzialmente risposto), nel nostro scritto del 26 ottobre 2022 noi abbiamo risposto esaustivamente a quanto chiesto:

1. Abbiamo allegato come chiesto una tabella completa e dettagliata al 31 dicembre 2019 con ogni nominativo dei clienti, la percentuale e il fatturato eseguito. Abbiamo evidenziato quali clienti che per motivi straordinari non sono più seguiti.

2. Noi eseguiamo solo prestazioni esterne alle persone giuridiche e persone fisiche per cui se nel periodo 2020-2022 riscontriamo un elevato numero di fallimenti, liquidazioni, morte, trasferimenti, risparmio sui costi dei clienti rispetto ai 15 anni precedenti, mi sembra credibile una correlazione con quanto tutti hanno vissuto una pandemia, una guerra e la rispettiva inflazione causata da questi e altri eventi. Ci è impossibile fornire documentazione a comprova di quanto sopra.

3. La risposta del punto 2 vale anche per la domanda posta al punto 3.

4. Nella tabella spedita in data 12 ottobre 2022 (allegato B) sono esposti i fatturati dal 2016 al 2022 sia dell'attività fiduciaria sia dell'attività commerciale. Per trovare la percentuale del commercio in rapporto al fiduciario bisogna solo dividere un numero per un altro e si ha questo riscontro.

8- Concordo con quanto riguarda la pandemia degli anni 2020-2021 che oggi non può essere definita imprevedibile e straordinaria, ma in ambito lavorativo quanto è accaduto ha portato a una situazione che richiede tempo per essere ripristinata anche con i diversi sforzi che

RI 1 ha attuato e comunicato, per acquisire nuovi clienti non è così evidente perché tutti gli attori di questo mercato hanno gli stessi problemi. (…)” (Doc. I)

 

                          1.6.  La Sezione del lavoro, con risposta del 18 gennaio 2023, ha postulato la reiezione dell’impugnativa, precisando:

 

" (…) In merito alle risposte fornite dall’azienda il 26 ottobre 2022 (doc. 9, 9/1 e 9/2), ritenute complete dalla medesima, si ribadisce che esse non sono idonee a comprovare il legame con i motivi invocati (pandemia e guerra in Ucraina) dall'azienda per giustificare la richiesta di lavoro ridotto. Infatti, per quanto riguarda la risposta n. 1, si rileva che la tabella si riferisce unicamente al portafoglio clienti del 2019 e di conseguenza solo prima della pandemia, ma non ha prodotto quello relativo al periodo immediatamente precedente alla guerra in Ucraina e senza indicare quale percentuale rappresentava rispetto al totale dell'attività. Per quanto attiene alle risposte n. 2. e n. 3. l'insorgente non ha indicato per ogni cliente quanto è diminuita l'attività lavorativa rispetto al totale dell'attività per tale cliente e non viene nemmeno indicato se è dovuto alla pandemia o alla guerra. In merito alla risposta n. 4. è unicamente possibile dedurre/presumere che con attività commerciale l'interessata si riferisse alla vendita dei prodotti medicali, tuttavia era necessario un chiarimento. Inoltre, riguardo all'asserzione relativa al fatto che l'amministrazione avrebbe potuto fare il calcolo, si rileva che l'azienda medesima avrebbe potuto e dovuto rispondere in modo preciso alla domanda e questo a maggior ragione se si pone mente al fatto che si tratta di un'azienda che svolge un'attività nel campo fiduciario.” (Doc. III)

 

                          1.7.  Il 19 gennaio 2023 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore di un proprio dipendente dal mese di ottobre al mese di dicembre 2022.

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro

      la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                                                    Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

 

                                  L’art. 52 OADI, in relazione al settore d’esercizio, enuncia:

 

" 1 Un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                                 tempo di lavoro non è

    sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

    quest'ultimo;

  c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         ·   è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·      è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·      è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

      ·   cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·      il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         ·   concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·      concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         ·   concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         ·   è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

 

D4    Per quanto riguarda le nuove aziende, una mancanza di ordinazioni durante la fase di avvio, ossia per un periodo di 2 anni circa, è ritenuta usuale e le conseguenti perdite di lavoro rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Non rientrano invece tra questi rischi le perdite di lavoro subite, ad esempio, da un’azienda esistente che è stata ripresa da un altro datore di lavoro con un semplice cambiamento di nome oppure le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità.

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

 

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”

 

                          2.4.  Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                  In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

 

2.5    Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

 

                                  Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

 

" (5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

 

                                  La Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5, mentre la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, ha adeguato il p.to 2.5 in fine:

 

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

-   le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

-   vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

-   a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                  La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

 

                                  Cfr. pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

                                  Al riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

                                  La Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13 “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                          2.5.  Nella “Direttiva 2022/03: Indennità per lavoro ridotto in relazione con l’intervento militare della Russia in Ucraina” del 9 marzo 2022, a proposito dell’indennità per lavoro ridotto, la SECO ha precisato che:

 

" (…) Il lavoro ridotto permette di indennizzare le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. La condizione affinché ciò avvenga è che il datore di lavoro non può evitare tali perdite di lavoro mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili, né può rendere un terzo responsabile del danno (v. art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 1 OADI). Sono inoltre computabili le perdite di lavoro inevitabili e riconducibili a motivi economici (v. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI). Tuttavia, in casi del genere, l’indennità per lavoro ridotto è versata unicamente se gli altri presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti, in particolare se la perdita di lavoro è dovuta a circostanze che non rientrano nella sfera normale del rischio aziendale (per maggiori dettagli v. la Prassi LADI ILR C9 seg.). Secondo L'Ufficio di compensazione dell'AD, gli interventi militari in Ucraina e le loro conseguenze economiche rivestono carattere eccezionale e pertanto non rientrano nella nozione di rischio aziendale normale. Le sanzioni riprese dalla Svizzera, così come i provvedimenti di autorità straniere, vanno considerate provvedimenti delle autorità ai sensi dell'articolo 51 capoverso 1 OADI. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto. Le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Tra la perdita di lavoro e l'intervento militare della Russia in Ucraina deve quindi esserci un nesso causale adeguato. Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)”

 

                                  Il 28 marzo 2022 la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”) in cui ha ribadito che:

 

" (…) L'allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla legge COVID-19 e dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che sono in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili esclusivamente agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche. Pertanto, se le perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la pandemia, il conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre, per questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione per i lavoratori a basso reddito. (…)”

 

                                  La “Direttiva 2022/12 del 16 dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive 2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022, e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

 

                          2.6.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.7.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

 

                                  Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

 

                                  L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

                                  Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

                                  La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                  In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

                                  L’Alta Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

                                  Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

                                  Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

                                  Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

                                  Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

                                  Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.

 

                                  La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_354/2022 del 7 giugno 2022, ha poi ritenuto inammissibile, in quanto non sufficientemente motivato, il ricorso inoltrato da una società contro una sentenza del 6 aprile 2022 emanata dal Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo (AL.2021.00351) che aveva confermato la correttezza della riconsiderazione delle decisioni con cui a una ditta che si occupava della vendita di prodotti per i parrucchieri erano state riconosciute indennità per lavoro ridotto dal mese di giugno al mese di novembre 2021, siccome non era stata resa credibile una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                  In una sentenza 8C_752/2021 del 15 marzo 2022, pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325, il Tribunale federale, nel caso di uno studio medico dentistico che aveva introdotto il lavoro ridotto per i tre dipendenti nel periodo dal 4 novembre al 31 dicembre 2020, ha confermato il rifiuto delle prestazioni.

                                  L’Alta Corte ha stabilito che, in assenza di un nesso causale tra la pandemia di coronavirus e la chiusura dello studio medico (in quel periodo non ci sarebbero state restrizioni in base alle quali la chiusura dello studio sarebbe stata necessaria) non sussisteva alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2022.32 del 25 luglio 2022 ha stabilito che a ragione a una società attiva nell’ambito della ristorazione è stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto dal 1° marzo 2022, in quanto non era stata resa credibile una perdita lavoro economica legata alla pandemia. Questo Tribunale ha precisato, da una parte, che il rifiuto delle indennità per lavoro ridotto appariva giustificato, ritenuto, in particolare, che nel periodo per cui era stata richiesta l’erogazione delle indennità non vigevano più restrizioni conseguenti alla pandemia nel settore della ristorazione.

                                  Dall’altra, che il fatto che l’esercizio pubblico gestito dalla ricorrente si trovasse in zona periferica concerneva una circostanza, quella dell’ubicazione del locale, rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro. La medesima considerazione valeva per il fatto che, siccome il locale era situato in zona di frontiera, tanti clienti preferivano andare in Italia.

                                  Il ricorso contro la sentenza 38.2022.32 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022.

 

                                  Con sentenza 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 questa Corte ha confermato quanto deciso dalla Sezione del lavoro, e meglio che una società che si occupa della gestione di agenzie viaggio non aveva diritto alle ILR per il mese di febbraio 2022, non presentando una perdita di lavoro computabile. In effetti al momento della domanda del 20 febbraio 2022 in Svizzera non vi erano particolari restrizioni. Per entrare, ad esempio, in Italia, Germania e Spagna era sì necessario il certificato di vaccinazione o di guarigione o un test COVID negativo fino al 31 maggio 2022, rispettivamente fino al 2 giugno 2022, tuttavia la maggior parte dei ticinesi era vaccinata.

                                  Inoltre l’unica dipendente della ricorrente, nel periodo determinante, era comunque presente in agenzia per 8.5 ore al giorno da lunedì a venerdì, nonostante per una parte del tempo, vista la carenza di lavoro, potesse dedicarsi a delle sue attività private.

 

                                  Il TCA, con giudizio 38.2022.73 del 16 febbraio 2023, non ancora cresciuto in giudicato, ha poi respinto il ricorso di una società attiva nel settore del fitness a cui era stato negato il diritto a ILR per il mese di maggio 2022, poiché non si era confrontati con una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, non risultando una perdita di lavoro da ricondurre alla pandemia.

                                  In quel periodo non sussistevano, infatti, più limitazioni nell’ambito professionale della ricorrente cosicché la sua attività non era più ostacolata, in alcuna misura, da provvedimenti connessi alla pandemia.

                                  Questo Tribunale ha altresì stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto nemmeno poteva essere riconosciuto alla SA in virtù del diritto costituzionale alla protezione della buona fede sancito dall’art. 9 Cost., in quanto l’amministrazione non aveva fornito all’insorgente, tramite le proprie decisioni positive per i mesi di marzo e di aprile 2022, un’informazione senza riserve. La ricorrente, sulla base dei provvedimenti di marzo e aprile 2022, non poteva legittimamente credere che le indennità per lavoro ridotto le sarebbero state riconosciute anche nei mesi successivi.

 

                          2.8.  La RI 1, per il periodo ottobre - dicembre 2022, ha preannunciato lavoro ridotto per un dipendente (su tre) del settore d’esercizio “fiduciaria” con perdita di lavoro probabile del 50%, in quanto non aveva lavoro sufficiente per il 100% (cfr. doc. 4 p.ti 2.1.; 3.1.; consid. 1.1.).

 

                                  Nell’organigramma allegato al Preannuncio del 12 settembre 2022 è stato in effetti indicato che la RI 1 è composta del responsabile al 100%, __________ (amministratore unico della società; cfr. estratto RC), dell’assistente al 100%, __________ - assunta a partire dall’8 gennaio 2008 (cfr. doc. 1) - e di un’ausiliaria al 40%; __________ (cfr. doc. 4).

 

                                  A proposito dei motivi alla base del mutato volume di ordinazioni è stato indicato: “- Perdita di clienti - Aziende piccole fallite - Clienti che non pagano - Clienti che lasciano la Svizzera - Clienti che si trasferiscono in altri Cantoni” (cfr. doc. 4 p.ti 6.1.; 7.1.; consid. 1.1.).

 

                                  La Sezione del lavoro, con decisione del 15 settembre 2022, ha negato all’insorgente il diritto alle ILR per il periodo ottobre - dicembre 2022, escludendo la sussistenza di una perdita di lavoro computabile, in quanto le cause della riduzione di lavoro prevista sono da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. doc. 5; A; consid. 1.2.; 1.4.).

 

                                  A seguito dell’opposizione interposta dalla SA il 12 ottobre 2022 (cfr. doc. 6; consid. 1.3.), la parte resistente, il 17 ottobre 2022, le ha chiesto di rispondere ad alcuni quesiti entro dieci giorni, attirando la sua attenzione sul fatto che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di informare entro il termine assegnatole, sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso. Al riguardo è stato fatto riferimento agli art. 28 e 43 LPGA (cfr. doc. 6).

 

                                  I quesiti posti all’insorgente sono i seguenti:

 

" 1. Come era composto il vostro portafogli clienti e quale percentuale rappresentava il rispettivo cliente rispetto al totale della vostra attività prima della pandemia e rispettivamente prima della guerra in Ucraina? p.f. dettagliare la risposta.

2. Quanti e quali clienti sono toccati dalla pandemia e in che percentuale il lavoro per questo cliente è diminuito rispetto al totale dell'attività per tale cliente (produrre ogni utile documentazione idonea a comprovare il legame attuale tra la pandemia e la diminuzione della clientela)?

3. Quanti e quali clienti sono toccati dalla guerra in Ucraina e in che percentuale il lavoro per questo cliente è diminuito rispetto al totale dell'attività per tale cliente (produrre ogni utile documentazione idonea a comprovare il legame tra la guerra e la diminuzione della clientela)?

4. L'attività svolta in relazione ai prodotti medicali usa e getta cosa rappresenta in percentuale rispetto al resto dell'attività della vostra fiduciaria?” (Doc. 8)

 

                                  Il 26 ottobre 2022 la società ha prodotto la tabella portafoglio clienti 2019, come pure la tabella del fatturato relativa agli anni 2016 - 2020, già trasmessa unitamente all’opposizione (cfr. doc. 6/1), e ha risposto:

 

" 1. (…) Su 73 clienti in due anni e mezzo ne abbiamo persi 41 (clienti evidenziati).

2. Per i clienti che abbiamo perso esposti nella tabella abbiamo inserito il motivo del fatto che non li seguiamo più. Per definire se la loro difficoltà finanziaria sia dovuta alla pandemia o alla guerra in Ucraina questo non è possibile verificarlo dato che le prime difficoltà sono subentrate nel 2020 e ci sono quelli che sono già falliti, mentre altri sono riusciti a proseguire ma hanno dovuto chiudere o fallire con i nuovi problemi causati dall'inflazione e guerra.

3. Vedi punto 2.

4. Per il calcolo della percentuale dell'attività svolta coni prodotti medicali (allegata la tabella che avevo inviato con il reclamo) potete eseguirlo direttamente.” (Doc. 9)

 

                                  Il provvedimento del 15 settembre 2022 è stato confermato dalla decisione su reclamo del 16 novembre 2022 (cfr. do. A; consid. 1.4.).

 

                          2.9.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto del 12 settembre 2022, per il periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2022, ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

                                  Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                  Le stesse prevedono, ad ogni modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla pandemia (cfr. consid. 2.4.).

                                  Ciò è stato confermato dal Tribunale federale nella sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 17 pag. 57, nella STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 e nella STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022 pubblicata in DLA 2022 Nr. 11 pag. 323-325 (cfr. consid. 2.7.).

 

                                  Anche per quanto concerne la guerra in Ucraina, le imprese devono spiegare in modo plausibile perché le perdite di lavoro previste nella loro azienda sono dovute al conflitto. Un riferimento generico al conflitto in Ucraina non basta per giustificare il diritto all’indennità per lavoro ridotto (cfr. Direttiva 2022/03 del 9 marzo 2022 citata al consid. 2.5.).

 

                        2.10.  Va, inoltre, evidenziato che il principio inquisitorio che regge la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali (cfr. art. 43 cpv. 1 e art. 61 lett. c LPGA; STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020 consid. 5.3.) non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 5.3.1.; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

                                  Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 9C_97/2020 del 10 giugno 2020 consid. 3.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF U 94/01 del 5 settembre 2001; STF P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

 

                                  L’art. 43 cpv. 3 LPGA prevede che se l’assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l’inchiesta e decidere di non entrare in materia.

                                  L'art. 43 cpv. 3 LPGA parte dal presupposto che esistono dei doveri di collaborazione e di informazione. La formulazione è generale, per cui, considerando anche lo scopo di tale norma, ossia di sanzionare la violazione del dovere di informare e di collaborare, esso non si riferisce unicamente all'art. 43 cpv. 2 LPGA (“Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l’assicurato deve sottoporvisi”), bensì anche ad altre disposizioni previste dalla LPGA, come l'art. 28 cpv. 3 LPGA che contempla il dovere di svincolare dal segreto tutte le persone e tutti i servizi affinché possano fornire le informazioni necessarie (cfr. anche art. 29 cpv. 2, 28 cpv. 2, 44, 31 LPGA).

                                  La violazione del dovere di collaborazione e informazione è rilevante solo nel caso in cui avvenga in modo ingiustificato.

                                  Le sanzioni contemplate in questo disposto possono essere inflitte solo dopo diffida scritta, avvertimento delle conseguenze giuridiche e assegnazione di un termine di riflessione per decidere. Tale procedura non prevede né eccezioni, né deroghe, nemmeno se risulta chiaro che la persona interessata non vuole in ogni caso adempiere questo obbligo (cfr. STF 8C_333/2010 dell’11 ottobre 2010 consid.3.2.; STF I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2.).

 

                                  La norma non indica come scegliere fra le due possibilità di sanzione. Comunque, secondo la prassi, la facoltà di non entrare nel merito va utilizzata con un certo riserbo. Se, infatti, sulla base degli atti è possibile emanare una decisione di merito, non va emesso un provvedimento di irricevibilità (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; DTF 131 V 42 consid. 3).

                                  L’assicuratore, tuttavia, non può pronunciarsi sulla base degli atti né rifiutarsi di entrare in materia se gli è possibile delucidare i fatti senza difficoltà, né complicazioni speciali, malgrado la mancanza di collaborazione dell’assicurato (cfr. STF 9C_266/2012 del 19 agosto 2012 consid. 1.1.; STFA I 700/02 del 24 giugno 2003 consid. 2.2. e riferimenti ivi citati).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 9C_341/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.3.; STCA 38.2021.87 del 7 febbraio 2022 consid. 2.3.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.6.

 

                        2.11.  Nel caso concreto la ricorrente, benché sia stata invitata per iscritto, il 17 ottobre 2022, dalla Sezione del lavoro a voler fornire specifiche informazioni per chiarire la fattispecie, non vi ha proceduto in modo completo ed esaustivo.

 

                                  In effetti la SA, contrariamente a quanto sostiene la stessa (cfr. doc. I; consid. 1.5.), il 26 ottobre 2022, nonostante le precise domande dell’amministrazione, ha prodotto, contravvenendo al proprio obbligo di collaborare (cfr. consid. 2.10.), soltanto una tabella relativa al portafoglio clienti del 2019, che si riferisce quindi esclusivamente al periodo precedente alla pandemia, senza per contro trasmettere i dati concernenti il portafoglio clienti alla fine del 2020, rispettivamente alla fine del 2021 e quello precedente alla guerra in Ucraina. Inoltre, come rilevato dalla parte resistente, l'insorgente non ha indicato per ogni cliente quanto è calata l'attività lavorativa a suo favore rispetto al totale dell'attività per tale cliente e non è stato precisato se le diminuzioni in questione, sono, perlomeno indicativamente, da collegare alla pandemia o alla guerra (cfr. doc. 8; 9; III; consid. 1.6; 2.9.).

 

                                  La Sezione del lavoro, del resto, il 17 ottobre 2022 aveva assegnato all’insorgente un adeguato termine (di dieci giorni) per dare seguito alle proprie richieste e l’ha informata sulle conseguenze giuridiche ai sensi dell’art. 43 LPGA in caso di inadempimento dell’obbligo di informare entro il termine fissato, e meglio che nell’eventualità di una mancata trasmissione di quanto domandato sarebbe stato possibile decidere in base agli atti in suo possesso (cfr. cfr. doc. 8).

                               

                                  Alla luce delle considerazioni che precedono, il TCA deve concludere che la Sezione del lavoro, in casu, ha ossequiato l’art. 43 cpv. 3 LPGA.

 

                        2.12.  Questa Corte ritiene, poi, che il modo di operare della Sezione del lavoro, la quale si è basata sugli atti in suo possesso e ha negato alla società ricorrente il diritto a indennità per lavoro ridotto per i mesi da ottobre a dicembre 2022, meriti conferma.

                                  In primo luogo, infatti, fornendo solo parzialmente le informazioni e i documenti richiesti dall’amministrazione, l’insorgente – la quale, peraltro, da un lato, essendo attiva nell’ambito fiduciario, avrebbe dovuto comprendere senza difficoltà le domande della parte resistente, dall’altro, nemmeno ha postulato la concessione di una proroga per integrare le indicazioni mancanti – ha reso alquanto complesso, se non impossibile, il compito della Sezione del lavoro di chiarire le questioni concernenti la perdita di lavoro (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2008.69 del 19 febbraio 2009 consid. 2.12.).

 

                                  In particolare sono state omesse le indicazioni in relazione al numero di clienti che sarebbero toccati dalla pandemia, rispettivamente dalla guerra in Ucraina, come pure circa la diminuzione del lavoro per ognuno di questi clienti rispetto al totale dell’attività per il medesimo (cfr. doc. 8; III), alla cui mancanza la SA neppure ha posto rimedio davanti al TCA che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_923/2011 del 18 giugno 2012 consid. 2.3.) senza addurre al riguardo valide ragioni.

 

                                  Ne consegue che, a ragione, la Sezione del lavoro ha proceduto decidendo sulla sola base degli atti a sua disposizione.

 

                                  In secondo luogo, dalle carte processuali non emergono elementi che comprovino quanto addotto dalla ricorrente, ovvero che la riduzione di lavoro subita da ottobre a dicembre 2022 sarebbe stata causata dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina (cfr. doc. 6; I).

 

                                  Del resto la RI 1 si è limitata a fare astrattamente riferimento alla pandemia e alla guerra in Ucraina (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.14.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022).

 

                                  In simili condizioni occorre concludere che l’insorgente non ha dimostrato, o quantomeno reso plausibile, che la pretesa perdita di lavoro sia da ricondurre alla pandemia e/o al conflitto scoppiato in Ucraina (cfr. consid. 2.9.).

 

                                  Anche l’accenno all’inflazione (cfr. doc. 6; I) risulta d’altronde generico e non sufficientemente circostanziato.

 

                                  Come stabilito dalla Sezione del lavoro (cfr. doc. 5; I; consid. 1.2.; 1.4.), la perdita di lavoro fatta valere dalla SA ricorrente non può, dunque, essere ritenuta computabile giusta l’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022).

 

                                  Di conseguenza la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari nel caso di specie può rimanere aperta. In effetti, conformemente a quanto osservato dall’amministrazione (cfr. doc. A), un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.32 del 25 luglio 2022 consid. 2.10., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_519/2022 del 22 settembre 2022, poiché manifestamente non motivato in modo sufficiente; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

 

                        2.13.  Stante quanto precede, a ragione la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste con preannuncio del 12 settembre 2022.

                               

                                  La decisione su opposizione del 16 novembre 2022 deve, pertanto, essere confermata.

 

                                  Per completezza, in relazione all’asserzione della ricorrente secondo cui la perdita di lavoro “sinceramente non sappiamo se è solo temporanea o duratura siccome sono passati due anni e la situazione non è migliorata (…)” (cfr. doc. 4 p.to 8.1.), giova altresì ribadire che ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI i lavoratori hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se, tra l’altro, la perdita di lavoro è probabilmente temporanea (cfr. consid. 2.2.; 2.9.). Ne consegue che una perdita di lavoro duratura non consente in linea di principio il riconoscimento del diritto alle ILR (cfr. STF 8C_986/2012 del 19 giugno 2013 consid. 4.4.; STFA C 279/05 del 2 novembre 2006; STCA 38.2021.79 del 21 febbraio 2022 consid. 2.13.; Prassi LADI ILR p.ti B20 segg.).

 

                        2.14.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.56 del 28 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.27-28 del 18 luglio 2022 consid. 2.17; STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti