Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.12

 

rs

Lugano

17 ottobre 2022      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  RI 1, dal 1° agosto 2014, ha lavorato alle dipendenze della __________, in qualità di direttrice (cfr. doc. 6).

                                  La medesima ha rivestito, in seno a tale società, la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale perlomeno dal novembre 2016 al gennaio 2020 (cfr. doc. 5=H: estratto RC).

 

                         La __________ ha disdetto il contratto di lavoro nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020 indicando che “(…) la succursale di __________ verrà chiusa nel corso del 2020 per motivazioni di carattere economico e congiunturali, che impongono tale scelta” (cfr. doc. 3; 10).

 

                          1.2.  RI 1 si è annunciata all’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________ il 10 febbraio 2020 con inizio della disoccupazione dal 1° marzo 2020, dichiarando di ricercare un’attività lavorativa al 100% (cfr. doc. 17).

 

                          1.3.  La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 17 marzo 2020, ha comunicato all’assicurata di avere stabilito il suo dritto a indennità di disoccupazione dal 2 marzo 2020 (termine quadro: 2.3.2020 - 1.3.2022; guadagno assicurato: fr. 12’350; cfr. doc. 14).

                                  La Cassa le ha versato le prestazioni LADI dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 (cfr. doc. 24, 26, 30, 33, 38, 40, 42, 43, 46, 48, 50, 52, 56, 64, 67, 70).

 

                          1.4.  Il 30 giugno 2021 il Procuratore Pubblico __________ ha segnalato alla Cassa che gli accertamenti esperiti nell’ambito di un procedimento penale in relazione alla __________ (cfr. doc. 58; 59) hanno permesso di evidenziare che tale società “ha bonificato in data 26 febbraio 2020 a favore di RI 1, l'importo di CH 21'062.11 con causale "tredicesima 2019 + stip. gennaio 2020" e che in data 28 febbraio 2020 ha bonificato a favore di RI 1 ulteriori CHF 41'406.10 con dicitura "stipendi feb. 20 - feb./mar. 19 - tred. 18". In sostanza mediante tali bonifici la società ha saldato la posizione ancora scoperta del suo organo RI 1 relativa ai suoi stipendi. Dalle verifiche è però emerso che tali pagamenti sono stati possibili unicamente grazie ad un bonifico di data 25 febbraio 2020 effettuato, da un conto a lei intestato, dalla stessa RI 1 di CHF 65'000.00 con dicitura "prestito", altrimenti tali pagamenti non avrebbero mai potuto aver luogo. Ad oggi non è dato a sapere se tali operazioni sono avvenute con l'autorizzazione di __________, allora presidente del Consiglio di amministrazione, o all'insaputa dello stesso” (cfr. doc. 71).

                                  Il PP ha, quindi, chiesto alla Cassa di indicare se il mancato pagamento di tutti gli stipendi a favore dell’allora vicepresidente del CdA della società, RI 1, avrebbe comportato per la stessa una riduzione delle indennità di disoccupazione, da lei percepite a far tempo dal marzo 2020 (cfr. doc. 71).

                                  La Cassa, il 5 luglio 2021, ha risposto che “il mancato pagamento di tutti gli stipendi arretrati a favore della Signora RI 1 avrebbe comportato una riduzione delle indennità di disoccupazione a favore della stessa. Infatti il guadagno assicurato è stato calcolato sui salari effettivi percepiti e se questi fossero stati inferiori, anche il guadagno assicurato sarebbe stato inferiore” (cfr. doc. 72).

 

                          1.5.  La Cassa ha, di conseguenza, ricalcolato il guadagno assicurato di RI 1, ottenendo l’ammontare di fr. 9'213.-- (cfr. doc. 74), come pure gli importi delle indennità di disoccupazione spettantile da marzo 2020 a giugno 2021 e con decisione del 14 luglio 2021 le ha chiesto la restituzione della somma di fr. 36'572.20 (cfr. doc. 73; 92).

 

                          1.6.  RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, il 25 agosto 2021, ha interposto opposizione contro l’ordine di restituzione del 14 luglio 2021, facendo valere in particolare:

 

" (…)

2. Il guadagno assicurato dell'opponente è stato accertato in CHF 12'350.00; di conseguenza le sono state versate indennità di disoccupazione ammontanti a CHF 455.30 dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2021 (doc. B). L'importo accertato equivale al limite massimo mensile; non fosse, il guadagno assicurato avrebbe dovuto essere determinato in una somma maggiore. Infatti l'assicurata, allorché si è presentata presso l'ufficio di questa Cassa, ha prodotto la documentazione inerente a ulteriori entrate: tuttavia, valutatala, le è stata restituita poiché le è stato comunicato che, appunto, già raggiungeva il limite massimo e pertanto non era necessaria.

Già solo per questo motivo il calcolo del guadagno assicurato avrebbe dovuto eventualmente essere ricalcolato sulla base di tutti i redditi della signora e non sottraendo unicamente gli asseriti salari mancanti. Vero è che il guadagno accessorio non è assicurato. Tuttavia, per valutare quale sia l'attività principale deve essere verificato quale sia quella con il tasso di occupazione più alto. Se l'assicurato esercita due attività allo stesso tasso d'occupazione, è considerata accessoria l'attività che gli procura un guadagno più basso. In tal senso tale spettabile Cassa, avrebbe dovuto esperire le necessarie indagini.

(…).

 

4. Nella presente evenienza, il 30 giugno 2021 la Cassa ha ricevuto dal Ministero pubblico la richiesta di indicazioni circa la possibilità che il mancato pagamento di tutti gli stipendi avrebbe comportato una riduzione delle indennità di disoccupazione nei confronti dell'assicurata. Inoltre, nel suo scritto il Procuratore Pubblico avrebbe affermato che il saldo dei salari di gennaio, febbraio e marzo 2020 della signora RI 1 avrebbero potuto aver luogo unicamente poiché sarebbe stato effettuato un prestito tramite un conto a lei intestato.

 

5. La Cassa, a seguito delle informazioni di cui sopra non ha eseguito alcun accertamento, ma ha subitamente imposto la restituzione delle indennità tramite compensazione (doc. B).

(…) La Cassa, e a monte il Procuratore pubblico, non supporta la sua affermazione secondo cui i salari dell'assicurata siano stati saldati grazie al prestito dell'assicurata. Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta la società al momento determinante era florida e quand'anche vi fossero state delle mancanze di liquidità, quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i salari.

(…).

 

17. L'opponente non aveva la facoltà di influenzare in maniera rilevante le decisioni del datore di lavoro, inoltre ella non si è assunta alcun rischio imprenditoriale. La restituzione del prestito non è stata fatta dipendere dall'andamento positivo della ditta datrice di lavoro, in quanto nessun rischio di infruttuosità è stato considerato (cfr. TF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014, consid .3.3.). Senza che ciò implichi alcuna ammissione da parte dell'assicurata, quand'anche tra il prestito avvenuto e il pagamento dei salari vi fosse una relazione, l'opponente dovrebbe essere considerata quale terza, lo stesso TF indicando che «ist unbeachtlich, ob der Lohn vom Arbeitgeber selbst oder von einem Dritten ausbezahlt wird» (TFC 9/02 del 19 novembre 2002, consid. 4.1.) Qualsiasi abuso deve essere escluso. (…) (Doc. 101)

 

                          1.7.  Il 23 dicembre 2021 la Cassa, dopo aver effettuato alcuni accertamenti (cfr. doc. 114; 115; 116; 117; 118), ha emanato una decisione su opposizione con cui ha confermato il provvedimento del 14 luglio 2021, rilevando:

 

" (…)

- Punto 2 - La Cassa ha richiesto all'Assicurata la documentazione completa prevista dalla LADI, relativa alla sua precedente attività, comprensivo di conteggi, formulario "ADL", l'estratto conto bancario degli ultimi 24 stipendi percepiti dalla __________ (di seguito __________). In base a questi documenti e alle verifiche, si è potuto determinare il guadagno assicurato precedente.

Questi documenti sono stati trasmessi dalla Sig.ra RI 1 e/o dalla ditta. Per ciò che attiene i lavori accessori, considerato che dalle buste paga e dal formulario ADL si rileva che l'Assicurata esercitava un'attività lavorativa al 100% presso la __________ (con orari flessibili, secondo contratto), è chiaro che, gli altri possibili impieghi che l'Assicurata aveva già in precedenza sono da considerarsi accessori. Il fatto che la Sig.ra RI 1 abbia effettivamente comunicato e/o voluto consegnare i documenti concernenti queste entrate, non è dato sapere con certezza. In effetti, dal formulario "Domanda di indennità di disoccupazione", compilata e firmata dalla Sig.ra RI 1, al punto 12) - "Percepisce ancora un reddito da un'attività indipendente o accessoria" - la stessa ha risposto negativamente.

- Punti da 4 al 7 - Gli elementi nuovi ci sono sicuramente e legalmente hanno dato atto ad una giustificata revisione dell'incarto dell'Assicurata. In effetti, proprio con questi elementi, la Cassa ha effettuato nuovamente la verifica del caso. Questo successivo accertamento è partito dopo avere ricevuto la segnalazione da parte del Ministero Pubblico, dal quale si rileva che la Sig.ra RI 1 ha effettuato un versamento di CHF. 65'000.- da un suo conto privato con dicitura "prestito" direttamente sul conto dell'azienda e quest'ultima ha fatto due bonifici, il 26 febbraio 2020 rispettivamente il 28 febbraio 2020, sul conto dell'Assicurata per coprire i suoi stipendi, tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e marzo 2019 e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20.

Nonostante l'Avvocato abbia affermato che questo era unicamente un prestito alla ditta versato dalla sua cliente, quando questa azienda era ancora florida (pto 8 dell'opposizione), egli non risponde direttamente alla nostra domanda posta nell'ultimo scritto del 10 novembre 2021. Egli si limita ad allegare diversa successiva documentazione e da quest'ultima, vi è altresì allegato anche il contratto di prestito che la Sig.ra RI 1 ha sottoscritto con la ditta __________. La sua Assistita non ha mai accennato alla Cassa dell'esistenza di questo prestito (e/o documento); caso contrario, già al momento di stabilire il suo diritto e guadagno assicurato, la Cassa avrebbe svolto le verifiche del caso e avrebbe calcolato il guadagno assicurato in maniera corretta e pertanto, senza una fuoriuscita di

prestazioni non dovute.

- Punti da 7 a 17 - L'Avvocato ha spiegato che la sua Assistita, la quale aveva un potere decisionale fino al 22 gennaio 2020 (cfr. Registro di Commercio), ha effettuato un prestito, come semplice

dipendente, alla ditta __________ quando questa azienda era ancora florida (pto 8 dell'opposizione), per un importo di CHF. 65'000.- per una ragione non bene identificata, un probabile investimento.

Pertanto, sia il Ministero Pubblico sia la nostra Cassa dovrebbero comprendere che è una pura coincidenza che, dopo il versamento di questa somma a favore della ditta in questione, sono stati, dopo solo 1 giorno rispettivamente 3 giorni, coperti gli stipendi della Sig.ra RI 1, come segue: tredicesima 2019, stipendio gennaio 2020, febbraio 2020, febbraio e marzo 2019 e tredicesima 2018 per un totale di CHF. 62'468.20. Sia la tempistica sia l'importo, secondo l'Avvocato, sono puramente casuali.

- Punto 15 "L'opponente non avrebbe avuto alcun interesse a reinvestire i crediti derivanti dai suoi stipendi, se vi fosse stata la certezza dell'impossibilità di recuperarli, unicamente per poter salvare la società in cui ormai non faceva più parte". Questo punto ci lascia basiti - la sua Assistita che fino al 22 gennaio 2020 aveva potere decisionale, il mese successivo, tra l'altro a due e un giorno prima del termine della disdetta (iscrizione al COLSTA 2 marzo 2020), ha effettuato un prestito a favore dell'azienda di CHF. 65'000.- senza conoscere l'effettiva situazione economica della ditta? Eppure, anche dal formulario "ADL" risulta che la disdetta del 18 dicembre 2019 sia dovuta per motivi economici.

- Punto 20 - Visto la segnalazione del Ministero Pubblico e fatte le dovute verifiche, si è resa necessaria l'immediata modifica del guadagno assicurato. Qualora la Cassa avesse avuto queste informazioni e documentazione al momento della definizione del diritto da parte della Sig.ra RI 1, ribadiamo, il guadagno assicurato sarebbe stato conteggiato in maniera corretta già fin dall'inizio e pertanto senza una fuoriuscita delle indennità di disoccupazione non dovute. Pertanto, è altresì giustificata, la compensazione mensile di queste indennità non dovute. (…)” (Doc. B)

 

                          1.8.  Contro la decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 RI 1, sempre assistita dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e, in via principale, l’accoglimento dell’opposizione presentata avverso la decisione di restituzione del 14 luglio 2021, in via subordinata, il rinvio dell’incarto alla Cassa per nuova decisone ai sensi dei considerandi (cfr. doc. I pag. 7).

                                  A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha addotto che l’assicurata, per l’iniziale calcolo del guadagno assicurato ha fornito tutto il materiale necessario, senza omettere alcunché, puntualizzando:

 

" (…) Ella, come già spiegato, non ha versato alcun prestito affinché le fosse pagato lo stipendio e non ha mai accordato la rinuncia al salario, di conseguenza non aveva alcun obbligo di notifica dell'avvenuto prestito. Né la Cassa né il Procuratore pubblico supportano la tesi secondo cui i salari dell'assicurata siano stati saldati grazie al prestito di quest'ultima. Infatti, i libri della __________ non sono stati depositati; per quanto consta la società al momento determinante non era insolvente e quand'anche vi fossero state delle mancanze di liquidi, quest'ultime non potrebbero comunque comportare eo ipso la conclusione che la società non sarebbe stata in grado di pagare i salari.

Non è nemmeno lontanamente sostanziata una verosimiglianza preponderante. La sola vicinanza temporale tra il versamento della cifra prestata e il pagamento dei salari dell'assicurata non è sufficiente a maturare il grado di verosimiglianza preponderante necessario, così come non lo sono le sole, unilaterali, affermazioni della Cassa. Inoltre, i fatti addotti dalla Cassa non possono essere ritenuti provati, poiché nessuna sentenza è stata emessa, nessun ulteriore accertamento è stato effettuato e anche le richieste della Cassa rivolte alla ricorrente dopo la sua opposizione non hanno che confermato il prestito e non il nesso causale tra quest'ultimo e il pagamento degli stipendi della Dott.ssa RI 1, come infatti rilevato dal Ministero Pubblico.

Ancora si aggiunge che la società, quando la Dott.ssa RI 1 ha versato il prestito, aveva - come ha a tutt'oggi - un capitale sociale di CHF 385'000.--, oltre a un patrimonio rilevante: da ciò si deve dedurre, anzi essere certi della concreta facoltà - oltreché volontà - della __________ di pagare il salario della ricorrente. (…)” (Doc. I pag. 4)

 

                                  Per quanto attiene all’importo del guadagno assicurato è stato asserito:

 

" (…) l’assicurata ha prodotto un contratto di lavoro con la __________, secondo il quale il salario lordo percepito ammonta a CHF 12'284.15, tale importo è stato percepito nel periodo di 6 mesi che precedono la fase del termine quadro - che inizia dal 2 marzo 2020 - compreso tra settembre 2019 e febbraio 2020. Inoltre, è stata percepita la tredicesima ammontante a CHF 11'692.40.

 

Prove:

- Richiamo dell'incarto dalla Spettabile CO 1 inerente alla Dott.ssa RI 1, in particolare delle buste paga.

 

14. Il calcolo effettuato dalla Cassa di CHF 9'213 era stato contestato, ma la Cassa, con la decisione su opposizione, si è comunque limitata ad allegare le tabelle di calcolo senza esporre l'origine delle cifre utilizzate per la somma. Inoltre, si precisa nuovamente che la ricorrente lavorava ad una percentuale del 100% per il gruppo __________; pertanto, i salari da lei percepiti erano ripartiti tra le strutture del gruppo, di cui fa parte anche la __________, oltre che alla __________. In particolare, la ricorrente ha percepito fino al 2018 un salario annuo di EUR 85'000.00 da parte della __________ di __________, il quale non è stato minimamente considerato dalla Cassa, poiché a mente di quest'ultima la ricorrente avrebbe comunque raggiunto il limite massimo dell'ammontare delle indennità. Ora la Cassa avrebbe dovuto calcolare il guadagno assicurato sulla base dello stipendio effettivamente percepito dalla ricorrente, considerando tutte le sue entrate. In tal modo il guadagno assicurato, quand'anche si tenesse in considerazione una diminuzione a seguito del mutuo alla __________, raggiungerebbe comunque l'importo per ottenere la massima indennità, senza la possibilità di poter richiedere alcuna restituzione.

La Cassa, quindi, sbaglia a ritenere i redditi percepiti dalle altre società del gruppo come accessori, escludendoli dal calcolo per il guadagno assicurato (doc. B, pto. 2). L'ammontare dell'importo richiesto in restituzione è pertanto contestato e deve essere ricalcolato. (…)” (Doc. I pag. 5-6)

 

                                  Il patrocinatore della ricorrente ha poi affermato che, se quest’ultima avesse nutrito dei dubbi circa la capacità della __________ di restituire la somma mutuata, ella certamente non avrebbe concesso il prestito in questione e ha specificato:

 

" (…) Le condizioni economiche della società in questione erano - come sono - solide: il motivo per il quale il mutuo è stato concesso era semplicemente da individuare in un manco temporaneo di liquidità.

Il 2019 è stato un anno particolarmente difficile per la società in termini di liquidità e questo ha giustificato la decisione di liquidare alcune attività. Si ricorda che la società è attiva nella gestione di investimenti alternativi, quest'ultimi, per natura, sono caratterizzati dalla necessità di un'elevata illiquidità. Tuttavia, il patrimonio della società è sempre rimasto consistente. Il mutuo effettuato dalla ricorrente non si tratta di una pratica inusuale, anzi, pure altri amministratori erano soliti versare somme di denaro, unicamente per sopperire alla momentanea carenza di liquidità, come risulta dai bilanci della società. (…)” (Doc. I pag. 6)

 

                                  È stato, altresì, indicato che l’assicurata è stata vicepresidente della __________ unicamente fino al 22 gennaio 2020 e che da quella data in poi non ha più avuto alcuna influenza sulla società, né accesso alla documentazione societaria (cfr. doc. I pag. 6).

 

                          1.9.  Il 21 febbraio 2022 la Cassa ha postulato la reiezione dell’impugnativa, osservando segnatamente:

 

 

" (…)

  - Il guadagno assicurato deve essere calcolo sulla base degli ultimi 6 o 12 mesi, dalla data dell'iscrizione in disoccupazione. Nel caso della Sig.ra RI 1 dal mese di febbraio 2020 retroattivamente al mese di marzo 2019 ((iscrizione della Sig.ra RI 1 2 marzo 2020 - vedi art. 37 OADI). Quindi, il salario annuo di EUR 85'000.- percepito dalla Sig.ra RI 1 fino al 2018, citato dall'Avvocato al punto 14) del ricorso, non può essere, per legge, considerato. Inoltre, il guadagno assicurato della Sig.ra RI 1 non raggiunge per le ragioni esposte qui sotto, l'importo massimo delle indennità.

- Nella tabella sono stati inseriti 6 e rispettivamente 12 mesi, considerando gli stipendi effettivamente percepiti, ovvero CHF. 12'284.15 (da dicembre 2019 ad aprile 2020) e per i mesi, relativi alla causa con il Ministero Pubblico e la nostra decisione, CHF. 0.00 (febbraio 2020, gennaio 2020 e marzo 2019) - (cfr. pagina 2 della tabella);

- La media migliore è stata fissata con gli ultimi 12 mesi, ossia CHF. 9'213.- (lordi al 100%);

- Questa riduzione del guadagno assicurato ha generato la decisione di restituzione di CHF. 36'572.20 in quanto sono stati rivisti tutti i conteggi precedentemente versati all'assicurata. (…)” (Doc. III)

 

                        1.10.  Il presidente del TCA, il 22 febbraio 2022, ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurata debba restituire oppure no l’importo di fr. 36'572.20, corrispondente a parte delle indennità di disoccupazione percepite nel periodo dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021.

 

                          2.2.  L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui all'articolo 55 e 59cbis cpv. 4.

                                     

                                  L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

 

                                  I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal TF anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).

 

                                  L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).

                                  La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                  Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre a una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).

                                  Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).

 

                                  Inoltre l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA; STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

                                  Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                                  Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

 

                          2.3.  Secondo l’art. 23 cpv. 1 LADI è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull’AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L’importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il guadagno non è considerato assicurato se non raggiunge un limite minimo. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.

 

                                  In virtù e nell’ambito della delega legislativa, in particolare per quanto attiene al periodo di calcolo per il guadagno assicurato, il Consiglio federale ha stabilito che il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 37 cpv. 1 OADI).

                                  Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi dodici mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1 (cfr. art. 37 cpv. 2 OADI).

 

                                  Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno dodici mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione (cfr. art. 37 cpv. 3 OADI).

 

                                  Se il salario varia in seguito all'orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1-3, al massimo tuttavia in base all'orario annuo medio convenuto contrattualmente (cfr. art. 37 cpv. 3bis OADI).

 

                                  Il Consiglio federale ha pure stabilito che per periodi che, secondo l’art. 13 cpv. 2 lett. b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto (cfr. art. 39 OADI).

                                  L’art. 13 cpv. 2 lett. c LADI stabilisce che sono computati quali periodi di contribuzione i periodi in cui l’assicurato è vincolato da un rapporto di lavoro, ma, per malattia (art. 3 LPGA) o infortunio (art. 4 LPGA), non riceve salario e non paga quindi i contributi.

 

                          2.4.  Per costante giurisprudenza, determinanti ai fini del calcolo del guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI sono i redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo (cfr. DTF 123 V 72 consid. 3; DLA 1995 Nr. 15 pag. 81 consid. 2c).

 

                                  Il Tribunale federale delle assicurazioni, in una sentenza C 180/01 del 5 giugno 2002, pubblicata in DTF 128 V 189, ha confermato il principio secondo il quale il guadagno assicurato è stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salario durante il periodo di calcolo. Soltanto in casi eccezionali e giustificati il guadagno assicurato è determinato fondandosi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore. Più precisamente è possibile derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi.

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_921/2013 del 15 aprile 2014; STFA C 9/02 del 19 novembre 2002; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, massimata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460-461.

 

                                  In una sentenza C 284/05 del 25 aprile 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 46 (vedi pure la sentenza C 183/06 del 16 luglio 2007), l'Alta Corte ha stabilito che la mancanza della prova del salario esatto non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel calcolo del guadagno determinante.

 

                                  Inoltre con sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 il Tribunale federale, chinandosi su una fattispecie in cui litigiosa era soltanto la questione concernente la determinazione del guadagno assicurato, mentre non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione riconosciuto tramite l’esercizio da parte dell’assicurato di un’attività lavorativa, ha stabilito che in quel caso, siccome non era definibile l’entità del salario (difettavano libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, giustificativi di pagamenti bancari, postali o in contanti oppure testimonianze che permettessero di stabilire il reddito come richiesto dalla legge), il guadagno assicurato ai sensi dell’art. 23 LADI non era determinabile in modo sufficientemente attendibile.

                                  Ciò ha comportato il diniego della pretesa di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                  In proposito cfr. pure STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018, pubblicata in DLA 2018 N. 1 pag. 93; STF 8C_387/2015 dell’11 agosto 2015 consid. 3 in fine; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013 consid. 3.5.

 

                                  In una sentenza 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 ALV nr. 16 pag. 50 e commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020, l’Alta Corte, dopo aver ricordato che per calcolare il guadagno assicurato si può derogare al principio secondo cui determinanti sono i redditi effettivamente percepiti, e quindi è possibile basarsi sull'accordo salariale tra il datore di lavoro e il lavoratore, soltanto qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi circa salari fittizi (consid. 2), ha stabilito che in quel caso di specie a ragione era stata respinta la richiesta di prestazioni di un’assicurata. Il TF, al riguardo, ha osservato che, in effetti, visto che il salario fissato contrattualmente non era stato versato, bensì unicamente registrato contabilmente, il guadagno assicurato non poteva essere determinato, precisando che da uno stipendio che risulta dai libri contabili, ma che non è mai stato realmente corrisposto a causa della situazione finanziaria dell’azienda, non può derivare alcuna pretesa di indennità di disoccupazione. La nostra Massima Istanza ha rilevato che, se in una simile situazione si erogassero prestazioni, si farebbe ricadere il rischio aziendale sull’assicurazione contro la disoccupazione, ciò che è contrario allo scopo di quest’ultima. Il TF, infine, ha indicato che il fatto di aver versato i contributi sociali non implica automaticamente il riconoscimento delle ID.

 

                                  Cfr. anche STF 8C_318/2022 del 14 settembre 2022.

 

                          2.5.  Nella presente evenienza dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurata ha lavorato quale direttrice della __________ di __________ dal 1° agosto 2014 (cfr. doc. 6).

                                  La medesima è stata iscritta a RC come vicepresidente del consiglio di amministrazione con diritto di firma individuale della SA perlomeno dal novembre 2016 (cfr. doc. 5=H: estratto RC).

 

                                  La __________ ha disdetto il contratto di impiego nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020, precisando che la succursale di __________ sarebbe stata chiusa nel corso del 2020 per ragioni di carattere economico e congiunturali (cfr. doc. 3; 10).

 

                                  Nel mese di gennaio 2020 il nominativo della ricorrente è stato cancellato da RC. __________ da presidente con diritto di firma individuale è diventato membro del CdA con firma individuale (cfr. doc. 5=H).

 

                                  L’assicurata, il 10 febbraio 2020, si è iscritta all’URC alla ricerca di un impiego a tempo pieno (cfr. doc. 17).

                                  Dal mese di marzo 2020 al mese di giugno 2021 la medesima ha beneficiato di indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.3.).

 

                                  Dall’avviso di addebito relativo al conto dell’insorgente presso la __________ emerge che il 25 febbraio 2020 ha avuto luogo un versamento di fr. 65'000.-- con dicitura “prestito” a favore della __________ (cfr. doc. 118=G).

                                  Con il relativo “contratto di prestito” tra la ricorrente (Mutuante) e la SA (Mutuatario) del 24 febbraio 2020 quest’ultima si è obbligata a restituire l’ammontare di fr. 65'000.-- comprensiva degli interessi maturati, pari al 1% annuo, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, senza ulteriori proroghe. È stato specificato che “in caso di ritardo nel pagamento della somma e/o degli interessi al termine di cui sopra, il Mutuatario è in mora senza ulteriore preavviso da parte del Mutuante. In caso di mora sono dovuti interessi di ritardo al tasso convenuto per il prestito più il 2% (due per cento) annuale. Il ritardo ininterrotto, anche parziale, che sia superiore a 30 giorni comporterà la risoluzione del presente accordo” (cfr. doc. 118=G).

 

                                  Sullo stesso conto bancario dell’assicurata è stato bonificato, il 26 febbraio 2020, l’importo di fr. 21'062.11 con la causale “Tredicesima 2019 + stip. Gennaio 2020”, mentre il 28 febbraio 2020 la somma di fr. 41'406.10 con la causale “Stipendi feb.20 feb/mar 19 tred.18” (cfr. doc. 18; 118).

 

                                 La Cassa, resa attenta nel mese di giugno 2021 dal Procuratore Pubblico, del versamento da parte dell’insorgente dell’ammontare di fr. 65'000.-- accreditato alla __________ il 25 febbraio 2020 (cfr. consid. 1.4.), ha ricalcolato, da un lato, il suo guadagno assicurato, diminuendolo così da fr.12'350.-- a fr. 9'213.--, non tenendo conto di alcuno stipendio per i mesi di marzo 2019, gennaio e febbraio 2020, in quanto i relativi pagamenti del 26 e del 28 febbraio 2020 sarebbero stati possibili unicamente grazie al suo bonifico alla SA di fr. 65'000.-- (cfr. doc. 73), dall’altro, gli importi delle indennità di disoccupazione a cui aveva di conseguenza diritto da marzo 2020 a giugno 2021 (cfr. consid. 1.5.; 1.3.; doc. III; 74).

 

                                  Il 14 luglio 2021 la parte resistente ha, inoltre, emesso un ordine di restituzione di fr. 36'572.20 corrispondenti a parte delle ID percepite nel periodo marzo 2020 – giugno 2021 (cfr. doc. 73; consid. 1.5.).

 

                                  Il provvedimento del 14 luglio 2021 è stato confermato con decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 (cfr. doc. B; consid. 1.7.).

 

                          2.6.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente esaminate le carte processuali, rileva innanzitutto che è vero che nel termine di disdetta, notificata alla ricorrente dalla __________ nel mese di dicembre 2019 con effetto dal 28 febbraio 2020 (la carica di vicepresidente con diritto di firma individuale in seno alla SA dell’assicurata è stata cancellata a RC nel gennaio 2020), RI 1 ha prestato alla società la somma di fr. 65'000.-- accreditati il 25 febbraio 2020, il 26 e il 28 febbraio 2020 le sono stati versati dalla SA gli importi di fr. 21'062.11, rispettivamente di fr. 41'406.10, corrispondenti, oltre agli stipendi di gennaio e febbraio 2020, alla tredicesima 2019 e ai salari di febbraio e marzo 2019, nonché alla tredicesima 2018, il 28 febbraio 2020 si è concluso il rapporto di impiego con la ditta e con effetto dal 1° marzo 2020 ha richiesto il riconoscimento indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

 

                                  Questi elementi e la loro cronologia farebbero propendere per la conclusione a cui è giunta la Cassa, e meglio che il denaro corrisposto dalla ricorrente all’ex datrice di lavoro sarebbe servito per pagarle i salari di gennaio e febbraio 2020, come pure le tredicesime 2018 e 2019 e gli stipendi arretrati di febbraio e marzo 2019.

                                  In tal caso a ragione nel calcolo del guadagno assicurato non andrebbero considerati le retribuzioni corrisposte unicamente grazie al bonifico dell’assicurata, in quanto si tratterebbe della creazione di salari fittizi e perciò di un comportamento abusivo (cfr. consid. 2.4.).

                                  I motivi per i quali la ricorrente, il 25 febbraio 2020, ha corrisposto alla SA l’ammontare di fr. 65'000.--, definito prestito, allorché il suo contratto d’impiego era stato disdetto e stava volgendo al termine, non sono d’altronde di meridiana chiarezza.

                                  La ragione esposta dall’assicurata, ovvero la momentanea scarsità di liquidità (cfr. doc. I pag. 6), non è sufficiente per dipanare i dubbi al riguardo, ritenuto che la medesima nemmeno era più organo formale della società, per cui il suo modo di procedere non può essere assimilato a quello di “altri amministratori” che “erano soliti versare somme di denaro, unicamente pe sopperire alla momentanea carenza di liquidità (…)” (cfr. doc. I pag. 6).

 

                                  Va poi osservato, riguardo alla censura ricorsuale secondo cui la Cassa non ha considerato il salario annuo di EUR 85'000.-- ottenuto dalla ricorrente dalla __________ (cfr. doc. I pag. 5), che, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente nella risposta di causa (cfr. doc. III), lo stesso non può essere tenuto conto per il calcolo del guadagno assicurato, riferendosi a un lasso di tempo fino al 2018, ossia antecedente al periodo di calcolo ex art. 37 OADI (sei oppure dodici mesi precedenti il termine quadro per la riscossione delle prestazioni, in casu iniziato il 2 marzo 2020; cfr. consid. 2.3.; 1.3.).

 

                                  In concreto è, però, altrettanto vero che come indicato nell’opposizione e nel ricorso (cfr. doc. 101; I pag. 4), la Cassa ha emesso l’ordine di restituzione in buona sostanza soltanto sulla base della segnalazione del Ministero pubblico del giugno 2021, da cui si evince che da delle verifiche è emerso che i pagamenti della SA all’insorgente del 26 e del 28 febbraio 2020 sono stati possibili unicamente grazie al bonifico del 25 febbraio 2020, “altrimenti tali versamenti non avrebbero mai potuto avere luogo” (cfr. doc. 71).

 

                                  Il procedimento penale non è, tuttavia, concluso.

 

                                  Nonostante ciò, la parte resistente non ha esperito particolari accertamenti. Ad esempio non ha chiesto alla __________, quale ex datrice di lavoro della ricorrente e che a tuttora non risulta ad ogni modo essere in liquidazione, informazioni circa la sua situazione finanziaria al fine di stabilire se le possibilità di restituzione della somma di fr. 65'000.--potessero effettivamente o meno essere escluse a priori.

                                  È comunque utile ricordare, in proposito, che la motivazione della disdetta notificata nel mese di dicembre 2019 all’insorgente – la quale a quel momento era ancora iscritta a RC quale vicepresidente del CdA della Priv__________, carica implicante attribuzioni intrasmissibili e inalienabile come l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto neces­sario alla gestione della società; la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza; l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni; l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni (cfr. art. 716a CO) – si riferiva a ragioni di carattere economico (cfr. consid. 1.1.; 2.5.).

 

                                  Va, poi, osservato che dal contratto di prestito del 24 febbraio 2020 emerge che la SA si è impegnata a restituire all’assicurata entro il 31 dicembre 2022, senza ulteriori proroghe (cfr. doc. 118).

                                  Sarà, pertanto, pure rilevante sapere se entro tale data l’importo in questione verrà restituito alla ricorrente.

 

                          2.7.  Nel caso di specie, per maggiore tranquillità, il TCA ritiene conseguentemente che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dalla Cassa, la quale, come visto, nella procedura di opposizione non ha esperito alcuna specifica istruttoria.

 

                                  In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

 

                                  Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato:

 

" (…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10.

 

                                  La Cassa, in caso di dubbio, avrà comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di decidere nuovamente riguardo alla restituzione (cfr. consid. 2.2.) di parte delle indennità di disoccupazione percepite dalla ricorrente dal marzo 2020 al giugno 2021 (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.10.).

                                  La parte resistente stessa, del resto, nella decisione su opposizione ha asserito che, “qualora dalla sentenza cresciuta in giudicato del Ministero Pubblico dovesse comprovato che i CHF 65'000.-- non siano serviti a coprire gli stipendi, di cui sopra e alla Sig.ra RI 1 sarà, ad esempio, restituito il prestito da parte dell’azienda __________, sarà sicuramente nostra premura, verificare nuovamente il calcolo del guadagno assicurato” (cfr. doc. B pag. 5).

 

                          2.8.  Alla luce di tutto quanto esposto, si giustifica, dunque, l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio degli atti alla parte resistente perché proceda come stabilito sopra.

 

                          2.9.  Infine giova osservare, per quanto attiene alla compensazione effettuata dalla Cassa, susseguentemente all’emissione dell’ordine di restituzione, tra l’importo di fr. 36'752.20 relativo a parte delle indennità di disoccupazione percepite dall’assicurata da marzo 2020 a giugno 2021 di cui ha ordinato la restituzione il 14 luglio 2021 e le intere prestazioni LADI spettanti alla ricorrente a fare tempo dal mese luglio 2021 (cfr. doc. 94: conteggio del 23 luglio 2021; 100: conteggio del 25 agosto 2021; 105: conteggio del 24 settembre 2021; 109; conteggio del 2 novembre 2021), che l’art. 94 cpv. 1 LADI prevede:

 

" 1 Le restituzioni e le prestazioni esigibili in virtù della presente legge possono essere compensate reciprocamente così come con restituzioni e rendite o indennità giornaliere esigibili dell’AVS, dell’assicurazione invalidità, della previdenza professionale, in virtù della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione contro le malattie, nonché con prestazioni complementari dell’AVS/AI e con assegni familiari previsti dalla legge.”

 

                                  In linea generale la compensazione con la rendita può essere operata, tuttavia, solo nella misura in cui la deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 131 V 249; DTF 115 V 343 consid. 2c; STCA 38.2014.17 del 2 novembre 2015 consid. 2.13.; STCA 38.2013.55 del 12 maggio 2014 consid. 2.11.; STCA 32.2010.188 consid. 2.6.).

 

                                  Con sentenza 8C_14/2012 del 17 settembre 2012, pubblicata in DTF 138 V 402 e SVR 2013 IV Nr. 5 pag. 9, la nostra Massima Istanza ha stabilito che, nel caso di pagamento retroattivo di rendite per periodi precedenti, la salvaguardia del minimo esistenziale non dev'essere presa in considerazione quale limite di compensazione laddove la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente.

                                 

                                  Al riguardo cfr. pure DTF 136 V 286.

 

                                  Tuttavia in casu la fattispecie non concerne il versamento retroattivo di prestazioni.

 

                                  In una sentenza 8C_804/2017 del 9 ottobre 2018 il Tribunale federale, contestualmente a un ricorso della Segreteria di Stato dell’economia, dopo aver ribadito che la compensazione non deve comunque ledere il minimo vitale dell’assicurato come fissato dall’art. 93 LEF, ha peraltro evidenziato che l’estinzione del credito di restituzione tramite compensazione può intervenire soltanto quando è stato deciso definitivamente in merito alla restituzione e a un’eventuale domanda di condono. L’Alta Corte ha indicato che l’opposizione e il ricorso inoltrati contro una decisione in materia di restituzione hanno effetto sospensivo e che una compensazione immediata farebbe perdere all’assicurato la possibilità di contestare la restituzione e, se del caso, di domandare il condono dell’obbligo di restituire.

 

                                  Il TF ha altresì puntualizzato:

 

" 4.

Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'y a pas lieu de s'écarter des principes ci-dessus exposés, qui découlent de la LPGA, applicable à l'assurance-chômage, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 1er LACI), ainsi que de l'art. 94 LACI et de la jurisprudence en matière de compensation, laquelle a une portée générale dans l'assurance sociale, ainsi qu'on l'a vu. C'est en vain, en particulier, que le recourant se prévaut du but qui serait propre aux indemnités de chômage et qui justifierait, à ses yeux, une compensation immédiate et sans condition avec des prestations en cours. Dans d'autres branches de l'assurance sociale également, les prestations ne visent pas la seule couverture des besoins absolument vitaux. C'est le cas, notamment, des indemnités journalières (voir par ex. les art 23 LAI et 17 LAA) qui sont accordées en remplacement d'un revenu, à l'instar des indemnités de chômage (art. 22 LACI). Quant au caractère temporaire des prestations, il n'est pas non plus spécifique aux indemnités de chômage (par exemple les indemnités journalières de l'assurance-accidents ou de l'assurance-maladie sont également des prestations à caractère temporaire). Les difficultés de recouvrement invoquées ne sont pas plus importantes pour les organes de l'assurance-chômage que pour les administrations chargées de l'application d'autres régimes d'assurance sociale. Elles ne sauraient donc justifier, en dérogation à une jurisprudence, une compensation immédiate de la créance de la caisse (sur ces divers points, voir l'arrêt (8C_130/2008 déjà cité consid. 3.3). Enfin la question de savoir si, sous certaines conditions (par exemple une attitude ouvertement dilatoire pouvant être constitutive d'un abus de droit), un retrait de l'effet suspensif par la caisse serait admissible n'a pas à être examinée ici. En effet, même en admettant que la caisse pût retirer l'effet suspensif au recours de l'intimé, elle devait, en toutes hypothèses, tenir compte du minimum vital. (…)”

 

                        2.10.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2022.16 del 23 maggio 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                        2.11.  L'assicurata, vincente in causa, rappresentata da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Cassa resistente (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione su opposizione del 23 dicembre 2021 è annullata.

                                  §§ Gli atti sono rinviati alla Cassa perché proceda come indicato ai consid. 2.6. e 2.7.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La Cassa verserà alla parte ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti