Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.17

 

CL/DC/gm

Lugano

25 aprile 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 febbraio 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 19 gennaio 2022 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione del 19 gennaio 2022, la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha confermato la precedente decisione del 17 novembre 2021 (cfr. doc. 28-29) con la quale ha stabilito che RI 1 per i mesi di giugno e luglio 2021 non può essere indennizzato, in quanto non ha presentato la documentazione richiesta entro il termine di tre mesi dalla fine del periodo di controllo in questione (cfr. doc. 16-19).

 

                               1.2.   Contro la citata decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo che le indennità di disoccupazione gli siano riconosciute anche per i mesi di giugno e luglio 2021, facendo, in particolare, valere di aver inviato tempestivamente la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI, e meglio come segue:

 

" (…) Come si evince dagli allegati che vado a produrre, il mese di maggio 2021 mi è stato conteggiato solo il 13 ottobre, e questo ritardo è a dir poco ingiustificabile, preciso tra l’altro che ho dovuto chiamare diverse volte per sollecitare i pagamenti (…).

Naturalmente la stessa procedura è stata attivata per i mesi di giugno e luglio, per questi ultimi addirittura, notando l’ennesimo ritardo e dopo svariate telefonate e mail inviate per sollecitare i pagamenti, mi veniva puntualmente risposto che appena facevano i conteggi avrebbero fatto uscire i pagamenti, intanto il tempo passava e io non ricevevo nulla, ed ancora provvedevo a contattare la Cassa ricevendo risposta che qualcuno mi avrebbe richiamato per darmi informazioni, e neanche questo è mai avvenuto.

L’11 ottobre invio ancora una mail di richiesta di sollecito (Allegato A-1), il giorno 13 ottobre ricevo risposta nella quale mi confermano il pagamento di maggio, finalmente, e per i mesi di luglio e agosto [ndr: recte: giugno e luglio] finalmente apprendo che mancano alcuni formulari, preciso che tutta la documentazione era stata inviata completa e per posta dall’Italia, in aggiunta la stessa documentazione ho provveduto a farla recapitare personalmente da un mio incaricato nella apposita bucalettere della Cassa a __________ (pronto a fornire testimonianza), per di più provvedo nuovamente a fornire i formulari “mancanti” nuovamente via mail (allegato A-3). Tutto questo avviene nel rispetto dei termini (art. 20 cpv. 3) e non come contrariamente menzionato nella decisione di opposizione nel punto 2 dove vengo accusato di aver consegnato i moduli IPA il 10 novembre. Come già asserito nella mia opposizione (allegato B) ho sempre inviato tutto entro i tempi prescritti, ho addirittura fatto richiesta alla Cassa di __________ di poter inviare fin dall’inizio tutto in via mail e non per posta in quanto a me scomodo (unico mio giorno di libero la domenica, quindi uffici postali chiusi e 10 km di strada da dover percorrere per raggiungere l’ufficio postale più vicino), e questo mi è stato negato in quanto la Cassa accettava solo invii per posta, avevo fatto questa richiesta anche per un motivo sia ecologico che di praticità oltre che di tracciabilità degli invii.

Ribadisco, per concludere, che tutti i formulari sono stati recapitati nei tempi e modi corretti, quindi non si può ritenere la mancata consegna o di un ritardo, che se ci fosse stata non sarebbe da attribuire al sottoscritto, nella mail alla Cassa (allegato A-4), nella persona della signora __________, si evince che in realtà secondo loro mancavano solo i formulari IPA (e non tutta la documentazione), quindi ci sarebbe già un’ammissione della ricezione degli altri documenti e non si può ritenere che i documenti non siano stati consegnati, quindi ammesso e non concesso che ci fosse una mancanza di documentazione, sarebbe solo parziale, che se fosse stata rilevata subito avrei certamente provveduto a rinviare il tutto ancora una volta senza indugi.” (cfr. doc. I)

 

                                         Contestualmente, il ricorrente ha richiesto l’assunzione testimoniale di __________, a suo avviso suscettibile di “confermare di aver consegnato personalmente TUTTI i documenti nell’apposito recapito dell’ufficio Cassa CO 1 di __________” (cfr. doc. I).

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 4 marzo 2022 - trasmessa al ricorrente il giorno stesso (cfr. doc. VI) - la Cassa propone di respingere il ricorso ed osserva:

 

" (…)

3.   Nel caso concreto il qui ricorrente comunica di aver trasmesso i formulari tramite posta ordinaria (ufficio postale di __________) durante il mese di agosto 2021. Si rimarca come il sig. RI 1 non sia stato in grado di comprovare l’avvenuto invio; tramite mail del 13 ottobre 2021 il sig. RI 1 era informato della mancanza dei formulari e avrebbe potuto trasmetterli tempestivamente (magari anche per raccomandata o per mail), ma ciò non è avvenuto. Il modulo “Indicazioni della persona assicurata” di giugno era già fuori termine, ma quello inerente il mese di luglio 2021 era ancora ricevibile ed indennizzabile.

A mente della Cassa la necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota al qui ricorrente, avendo già percepito le indennità di disoccupazione. Per questo motivo, non appena preso nota del mancato versamento della Cassa, avrebbe dovuto verificare il procedere dell’invio tramite mail o per posta raccomandata/A-Plus.

Di conseguenza è rettamente che la Cassa ha ritenuto tardivo l’inoltro dei formulari “Indicazioni della persona assicurata” dei mesi di giugno e luglio 2021, non potendo il qui ricorrente comprovare l’avvenuto invio.” (cfr. doc. V)

 

                               1.4.   Il 4 marzo 2022, il TCA ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di 10 giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova (cfr. doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   L'art. 20 cpv. 1 LADI stabilisce che il disoccupato fa valere il diritto all’indennità presso una cassa di sua scelta. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione (art. 9 cpv. 2) non è ammissibile un mutamento di cassa.

                                         Ai sensi del cpv. 2 di tale disposto il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo ultimo datore di lavoro. Questi lo consegna al disoccupato quando lascia il servizio. Se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di lavoro deve trasmettere l’attestato, su domanda, entro una settimana.

 

                                         L’art. 20 cpv. 3 LADI enuncia che il diritto si estingue se non è fatto valere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo, cui si riferisce. Le indennità che non sono state riscosse decadono tre anni dopo la fine del periodo di controllo.

 

                                         Secondo l’art. 29 OADI, per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa:

 

                                         a.   il modulo di domanda d’indennità debitamente riempito;

                                         b.   il doppio del modulo ufficiale d’iscrizione al collocamento;

                                         c.   le attestazioni di lavoro concernenti i due ultimi anni;

                                         d.   il modulo “indicazioni della persona assicurata”;

                                         e.   gli altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto

                                              all’indennità. (cpv. 1)

 

                                         Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa:

 

                                         a.   il modulo “indicazioni della persona assicurata”;

                                         b.   le attestazioni di lavoro relative ai guadagni intermedi;

                                         c.   altri documenti chiesti dalla cassa per valutare il diritto all’indennità (cpv. 2)

 

                                         Se necessario, la cassa fissa all’assicurato un congruo termine per completare i documenti e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione (cpv. 3).

                                         Se l’assicurato non può provare, mediante attestazione, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile (cpv. 4).

 

                               2.2.   Il Tribunale federale, in merito al termine di tre mesi previsto dall’art. 20 cpv. 3 LADI, ha stabilito che questo termine è perentorio e che per salvaguardare il diritto non basta che l’assicurato abbia reclamato, senza giustificativi, il pagamento dell’indennità pretesa (cfr. DTF 113 V 66).

                                         Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto per mancanza di un presupposto formale.

 

                                         Nella decisione sopra citata, il TF ha, in particolare, rilevato che:

 

" (...) D’autre part, il résulte des dispositions ci-dessus exposées que le droit au versement de l’indemnité n’est sauvegardé -pour ce qui est des mois suivant la première période de contrôle- que si l’assuré le fait valoir à temps au moyen des documents mentionnés à l’art. 29 al. 3 OACI, soit, en règle ordinaire, par la production de ses cartes de contrôle attestant des jours au cours desquels il s’est présenté a l’office du travail (art 17 al. 2 LACI et art. 23 OACI). Cette exigence se justifie par le fait que la caisse doit être dûment renseignée sur tous les éléments -ou, à tout le moins, sur les éléments essentiels- qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur les prétentions du requérant: l’art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s’il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l’assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. (...)." (cfr. DTF 113 V pag. 68 e 69)

 

                                         In una decisione del 29 giugno 1998, pubblicata in DLA 1998, N. 48, pag. 281, la nostra Massima istanza ha pure stabilito che il congruo termine supplementare previsto dall’art. 29 cpv. 3 OADI può e deve essere accordato soltanto per completare i primi documenti e non per mascherare la loro mancanza.

                                         Di conseguenza, se l’assicurato non esercita il proprio diritto all’indennità entro il termine perentorio di tre mesi fissato dall’art. 20 cpv. 3 LADI, il suo diritto si estingue.

                                         La Cassa di disoccupazione non deve né avvertire l’assicurato, né accordargli un termine supplementare.

                                         Se l’amministrazione contesta di aver ricevuto la domanda di indennità di disoccupazione, l’assicurato deve addurre la prova di aver consegnato tempestivamente il certificato di controllo.

                                         Egli sopporta le conseguenze della mancanza di prove per quanto concerne la consegna del certificato di controllo entro il termine legale di tre mesi.

 

                                         L'Alta Corte si è poi riconfermata nella propria giurisprudenza in una decisione del 30 agosto 1999 pubblicata in DLA 2000 pag. 27.

                                         In quell'occasione l'Alta Corte ha, in particolare, ribadito che il termine di tre mesi previsto dall'art. 20 cpv. 3 LADI per fare valere il diritto alle indennità di disoccupazione è un termine di perenzione e inizia a decorrere alla fine del periodo di controllo in questione, indipendentemente dal fatto che sia pendente una procedura di ricorso relativa al diritto alle indennità (STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 3.2 pubblicata in DLA 2005 Nr. 11 pag. 135; DLA 2000 N. 6, consid. 1c, pag. 29 e 30; STCA 38.2012.66 del 4 novembre 2013).

 

                                         Ancora, confermando il precedente giudizio del TCA, in una decisione non pubblicata del 18 settembre 2001, la nostra Massima Istanza ha, in particolare, ribadito che:

 

" (…)

b) Secondo giurisprudenza, il termine di tre mesi di cui all'art. 20 cpv. 3 LADI, che comincia a decorrere alla fine di ogni singolo periodo (DLA 2000 n. 6 pag. 30 consid. 1c e riferimenti ivi citati), è di natura perentoria (DTF 113 V 68 consid. 1b). La sua mancata osservanza ha per effetto l'estinzione del diritto all'indennità per il periodo di controllo in questione (Gerhards, Kommentar zum Arbeits-losenversicherungsgesetz (AVIG), vol. I, n. 26 ad art. 20), dovendo siffatta scadenza permettere all'amministrazione di pronunciarsi in breve tempo sul fondamento della domanda di indennizzo onde prevenire eventuali abusi (DTF 113 V 68 consid. 1b). (…)."

(cfr. STFA del 18 settembre 2001 in re M., C 189/01, consid. 2b)

 

                                         In una sentenza 8C_840/2009 del 27 novembre 2009 (consid. 3.2.), l’Alta Corte, nel caso di un assicurato che aveva fatto valere il proprio diritto alle prestazioni LADI oltre il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI, ha confermato che per esercitare tempestivamente tale diritto l’interessato deve trasmettere entro tre mesi dalla fine del periodo di controllo alla Cassa la documentazione di cui all’art. 29 OADI e che, ex art. 29 cpv. 3 OADI, se necessario, l’amministrazione fissa un termine adeguato per completare il dossier, avvertendolo riguardo alle conseguenze dell’omissione. Tale termine, ha ribadito la nostra Massima Istanza, non può però essere accordato se non per completare la documentazione, e non, quindi, per compensarne l’assenza (si veda anche STF C 7/03 del 31 agosto 2004, consid. 5.3.2 e C 90/97 del 29 giugno 1998 consid. 1b, in DTA 1998 n° 48 p. 281). 

 

                                         I principi appena menzionati relativi all’art. 20 cpv. 3 LADI sono stati ricordati dall’Alta Corte nelle seguenti sentenze: STF 8C_935/2011 del 15 febbraio 2012 consid. 2; STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 3; STF 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 2; STF 8C_1041/2008 del 12 novembre 2009 consid. 4; STFA C 189/04 del 28 novembre 2005 e nella STFA C 240/04 del 1° dicembre 2005.

 

                               2.3.   Il termine di perenzione di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.1.) può, a determinate condizioni, essere restituito in applicazione dell’art. 41 LPGA (cfr. STF 8C_935/2011 del 25 febbraio 2012 consid. 2.).

                                         Ai sensi dell’art. 41 LPGA se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso (cfr. pure art. 14 Lptca).

 

                                         La giurisprudenza sviluppata in relazione alla restituzione di termini, che ha mantenuto la sua validità anche nel contesto dell'art. 41 LPGA (cfr. STF C 124/06 del 25 gennaio 2007 consid. 2 in fine; STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.5.; STCA 38.2005.10 del 13 aprile 2005), prevede che per impedimento senza colpa bisogna intendere non solo l'impossibilità di agire oggettiva nel senso della forza maggiore, bensì pure l'impossibilità soggettiva dovuta a circostanze personali o all'errore scusabile (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87). L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. sentenza 1A.238/2006 del 14 dicembre 2006 con riferimento). Una grave malattia contratta improvvisamente può costituire un impedimento non colposo e può di conseguenza giustificare una domanda di restituzione dei termini se l'interessato medesimo è stato impedito di agire entro il termine stabilito e se inoltre egli non è stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87; 112 V 255; cfr. inoltre sentenza 9C_209/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 3.1). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo patrocinatore, quest'ultimo dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa (cfr. DTF 119 II 86 consid. 2a pag. 87 con rinvii), in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. DTF 99 II 349 consid. 4 pag. 352).

 

                                         Ad esempio, in una sentenza 9C_749/2012 del 26 novembre 2012, il Tribunale federale ha ritenuto che non esistessero validi motivi per restituire il termine nel caso di un assicurato che aveva invocato la malattia del suo patrocinatore, un sindacalista.

 

                                         Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STFA del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

 

                                         La restituzione di un termine è, poi, pure giustificata allorquando occorre tutelare la buona fede dell'assicurato, in quanto egli non ha rispettato un determinato termine a causa di informazioni sbagliate fornite dall'autorità competente (cfr. STFA del 28 novembre 2005 nella causa B., C 189/04, consid. 4.1.; DLA 2000 N. 6 pag. 27).

 

                                         In particolare, nella già citata sentenza del 18 settembre 2001, il TFA ha, tra l'altro, osservato:

 

" (…)

b) Resta ora da determinare se l'interessato possa fare valere elementi idonei a giustificare la restituzione del termine omesso, atteso come, secondo la giurisprudenza, un siffatto rimedio possa trovare applicazione pure nell'ambito dell'art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. DTF 114 V 123) e come un'eventuale restituzione possa imporsi anche a dipendenza di una violazione del principio della buona fede. (…)."

(cfr. STFA C 189/01del 18 settembre 2001, consid. 3b)

 

                               2.4.   In una sentenza 38.2012.66 del 4 novembre 2013 il TCA ha respinto il ricorso di un assicurato che aveva inoltrato tardivamente il formulario, sviluppando in particolare le seguenti considerazioni:

 

" (…) In concreto, da una parte, il consulente capogruppo dell’URC di Lugano, rispondendo al TCA (cfr. doc. XIII), il 29 gennaio 2013 ha indicato che dall’aprile 2011 i formulari “Indicazioni della persona assicurata” - FAUT vengono spediti agli assicurati ogni mese direttamente dalla Segreteria di Stato dell’economia - SECO (cfr. doc. XIV, in precedenza erano consegnati dagli URC; cfr. STCA 38.2007.92 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.) e che una copia del FAUT di febbraio 2012 è stata consegnata all’insorgente, su sua richiesta, successivamente all’emanazione della decisione su opposizione dell’8 giugno 2012 (cfr. doc. 21, consid. 2.5.), il 18 giugno 2012 (cfr. doc. XIII; XIV).

Dall’altra parte, la Cassa, su invito di questo Tribunale (cfr. doc. XIX, consid. 1.10.), ha chiarito, interpellando la SECO, che quest’ultima non ha trasmesso all’assicurato il FAUT di febbraio 2012, in quanto il suo annuncio sarebbe avvenuto successivamente alla trasmissione di massa dei moduli di febbraio 2012 (cfr. doc. XX; XX1).

La SECO ha, però, precisato di aver spedito al ricorrente il FAUT di marzo 2012 tramite invio di massa il 15 marzo 2012 e che lo stesso gli è stato notificato al più tardi il 22 marzo 2012 (cfr. doc. XX; XX1; XX2).

L’insorgente non ha contestato tale asserzione, limitandosi a indicare, nelle osservazioni in merito a tale accertamento, di prendere atto che il formulario del mese di febbraio 2012 non gli è stato trasmesso (cfr. doc. XXII).

Il modulo “Indicazioni della persona assicurata per il mese di marzo 2012”, sulla pagina frontale dove va apposta la firma dell’assicurato, enuncia espressamente che:

 

" Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.” (Doc. 23)

 

Al riguardo va evidenziato che la nostra Massima Istanza se, da un lato, con la sentenza C 7/03 del 31 agosto 2004, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135, ha stabilito che l’amministrazione deve informare in modo esplicito e inequivocabile l’assicurato in merito alle conseguenze previste in caso di ritardo nell’esercizio del diritto all’indennità, ossia se agisce in violazione dell’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.), dall’altro, in particolare con le sentenze 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010 consid. 6.1. e STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2., ha precisato che l’indicazione scritta sui FAUT risponde in modo appropriato all’obbligo della cassa di rendere attenti gli assicurati del rischio di perdere il diritto all’indennità di disoccupazione in caso di negligenza e che l’avvertimento dato preventivamente in merito alle conseguenze dell’inosservanza del termine di tre mesi è sufficiente dal profilo del principio della proporzionalità.

Inoltre, come visto sopra (consid. 2.7.), al momento dell’annullamento dell’iscrizione all’URC del 2 aprile 2012 all’assicurato è stato indicato che l’inizio dell’eventuale ripresa del diritto a indennità sarebbe stato determinato dalla data di reiscrizione (cfr. doc. XIV).

L’insorgente, dunque, il quale era tenuto a leggere con l’attenzione da lui ragionevolmente esigibile il FAUT di marzo 2012 in cui era indicato che l’esercizio del diritto all’indennità di disoccupazione doveva avvenire entro tre mesi dalla fine del mese in questione e a cui il 2 aprile 2012 l’URC ha comunicato che un’eventuale nuova iscrizione si sarebbe estesa solo al periodo successivo alla stessa, escludendo così implicitamente che potesse valere anche retroattivamente per i mesi precedenti, avrebbe potuto e dovuto comprendere l’importanza non solo di compilare senza indugio il formulario “indicazione della persona assicurata” del mese di marzo 2013 e di trasmetterlo alla Cassa tempestivamente entro la fine del mese di giugno 2012, ma pure, essendosi iscritto in disoccupazione a decorrere dal 1° febbraio 2012 (cfr. doc. 1; consid. 2.5.), di avvertire, in virtù del suo dovere di collaborare all’esecuzione della LADI di cui agli art. 28 cpv. 1 e 29 cpv. 1 LPGA, l’amministrazione della mancanza del FAUT di febbraio 2012 – che, a differenza di quello di marzo 2012, non gli era stato inviato dalla SECO – e una volta ricevuto di completarlo e consegnarlo alla Cassa entro la fine di maggio 2012 (cfr. STF 8C_85/2011 del 10 maggio 2011 consid. 5.3.).

L’assicurato, in ogni caso, alla luce del chiaro avviso stampato sul FAUT di marzo 2012, avrebbe dovuto perlomeno chiedere all’amministrazione ragguagli in merito al comportamento da adottare per salvaguardare il diritto all’indennità di disoccupazione di febbraio e marzo 2012.

Al contrario agli atti non risulta, né il ricorrente lo pretende, che al momento dell’annullamento, all’inizio di aprile 2012, dell’iscrizione avvenuta il 31 gennaio 2012 (cfr. doc. 1) e nemmeno quando si è nuovamente annunciato per il collocamento il 27 aprile 2012 (cfr. doc. 13), egli abbia interpellato la Cassa o l’URC per avere delle delucidazioni al riguardo.

In simili condizioni, occorre concludere, in primo luogo, che l’amministrazione non ha violato l’art. 27 LPGA.

In secondo luogo, che l’assicurato non era nella condizione di legittimamente credere di poter consegnare la documentazione necessaria per far valere il diritto alle indennità di disoccupazione del mese di febbraio 2012, in relazione al quale si era annunciato a fine gennaio 2012, senza limitazione temporale.

 

La buona fede del ricorrente ai sensi dell’art. 9 Cost. - che tutela essenzialmente la fiducia riposta dal cittadino in un'assicurazione ricevuta dall'autorità nell'ambito di una situazione concreta (cfr. STF 8C_275/2012 del 13 luglio 2012 consid. 5.1.; 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STFA K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STFA C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.) - nel caso di specie non può, perciò, in ogni caso essere tutelata.

Va, del resto, osservato che anche successivamente alla nuova iscrizione in disoccupazione del 27 aprile 2012 l’assicurato ha atteso fino a dopo la metà del mese di giugno 2012 per fare valere il diritto alle indennità di febbraio 2012 (cfr. doc. 22).

Inoltre l’insorgente, segnatamente nel mese di febbraio 2012, ha comunque assunto un atteggiamento passivo, non manifestando l’intenzione di proseguire il percorso necessario per esercitare il diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. STFA C 12/05 del 13 aprile 2006 consid. 4.2.2.; STFA C 7/03 del 31 agosto 2004 consid. 5, pubblicata in DLA 2005 N. 11 pag. 135).

Infatti dalle carte processuali emerge, in particolare, che il ricorrente, benché si fosse iscritto in disoccupazione alla fine di gennaio 2012 ritenendosi abile al lavoro al 75% (in seguito la capacità al lavoro è stata ridotta al 50% con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012; cfr. doc. 1; 15, 17; consid. 2.5.), non ha svolto delle ricerche di impiego nel mese di febbraio 2012 (cfr. doc. XII).

(…).

Alla luce di tutto quanto esposto, il TCA ritiene che a giusta ragione la Cassa ha negato all’assicurato le indennità di disoccupazione per il mese di febbraio 2012.

La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.”.

 

                                         Con sentenza 38.2020.20 del 22 giugno 2020, nel caso di un’assicurata che aveva presentato il formulario “Indicazioni della persona assicurata” oltre il termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI, questa Corte ha stabilito che la medesima, essendo già stata disoccupata in precedenza, doveva essere a conoscenza della precisa informazione che figura su tutti i formulari circa il fatto che il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.
Contestualmente, il TCA ha rilevato:

 

" (…) La necessità di rispettare il termine di tre mesi doveva essere nota all’assicurata se solo avesse letto attentamente i formulari IPA da lei consegnati per i mesi di maggio e giugno 2019.

In applicazione del suo obbligo di collaborare (cfr. art. 28 cpv.1 e 29 cpv.1 LPGA e STF 8C_85/2011 consid. 5.3 del 10 maggio 2011) stava dunque all’assicurata segnalare all’amministrazione il cambiamento di indirizzo (cfr. STF 8C_483/2019 del 25 settembre 2019 e STF 8C_216/2020 del 29 aprile 2020) vista la sua partenza per l’estero a metà luglio e comunque organizzarsi in modo tale, personalmente o incaricando un’altra persona, da poter consegnare tempestivamente il formulario (o fornire tutte le indicazioni necessarie) entro il 31 ottobre 2019.

In tale contesto, il TCA segnala che l’Audit Letter 2020/1 della SECO del maggio 2020 a pag. 7 ricorda del resto quanto segue:

 

" Il diritto all’indennità viene fatto valere presentando il modulo «Indicazioni della persona assicurata per il mese di …» (IPA). Se la persona assicurata non consegna l’IPA ma la cassa deve presumere l’esercizio del diritto all’indennità per un periodo di controllo sulla base di altri documenti inviati (ad es. mail dell’assicurato che indichi l’esercizio del diritto da parte sua, attestato di guadagno intermedio o attestato di partecipazione a un PML), il termine si considera rispettato. In questo caso la cassa deve richiedere il modulo «Indicazioni della persona assicurata» e gli altri documenti necessari entro un determinato termine. (…)”

 

In simili condizioni, ritenuto pure che la legge non prevede nessun avvertimento preventivo (cfr. consid. 2.2), la decisione su opposizione del 9 marzo 2020 con la quale è stato negato a RI 1 il diritto alle indennità maturate nei primi tredici giorni del mese di luglio 2019 deve essere confermata. (…)”

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta, l’assicurato pretende di aver fatto pervenire alla Cassa l’intera documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI, tra cui il formulario “Indicazioni della persona assicurata” (e quindi anche gli allegati del caso) relativo ai mesi di giugno e luglio 2021, prima del termine di tre mesi previsto dagli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI (cfr. consid. 2.1.) che scadeva, rispettivamente, al 30 settembre ed al 31 ottobre 2021.

 

                                         Ciò, segnatamente, d’un lato, facendo valere di avere trasmesso i documenti alla resistente mediante posta ordinaria dalla __________ (__________) il 14 agosto 2021 e, d’altro lato, che un conoscente, nella persona (ha, poi, precisato in sede ricorsuale) di __________, li avrebbe depositati, in un momento che il ricorrente non ha ulteriormente precisato, nella cassetta delle lettere degli uffici di __________ della Cassa, e meglio come indicato nei paragrafi a seguire.

 

                                         Dagli atti emerge, infatti, che RI 1, classe 1965, cittadino italiano a beneficio di un permesso di domicilio C ed iscrittosi in disoccupazione a decorrere dal 1° novembre 2018 (cfr. doc. 312), dopo aver lavorato, dal 1° agosto 2015 al 31 ottobre 2018, in qualità di __________ presso la __________ ed aver in seguito beneficiato delle indennità di disoccupazione, in data 11 ottobre si è rivolto alla Cassa via mail chiedendo “nuovamente il pagamento delle indennità per i mesi di maggio, giugno e luglio che ancora a tutt’oggi non risultano versati nonostante le svariate telefonate e richieste che sono state sempre avanzate da parte mia e ricevendo solo risposte evasive o di verifica dei conteggi” (cfr. doc. 49).

 

                                         Di tutta risposta, in data 13 ottobre 2021, la Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…) Le confermiamo che in data odierna verrà effettuato il pagamento per maggio 2021; per i mesi di giugno e luglio 2021 non ha consegnato i documenti IPA e guadagno intermedio.” (cfr. doc. 49)

 

                                         Il 18 ottobre 2021, il ricorrente ha fornito alla resistente il seguente riscontro:

 

" (…) vi è stata consegnata tutta la documentazione necessaria nei tempi dovuti, se qualcosa non ve la ritrovate, non di certo per causa mia, basta richiederlo, comunque sia le invio nuovamente come da accordi telefonici i documenti richiesti.” (cfr. doc. 46)

 

                                         Il 20 ottobre 2021, la Cassa ha comunicato all’assicurato quanto segue:

 

" (…) Come discusso telefonicamente non abbiamo ricevuto alcun documento, la cassa non può richiedere documenti di cui non è a conoscenza della loro esistenza.

Telefonicamente e via e-mail le avevo inoltre comunicato che mancano i formulari IPA di giugno e luglio, specificando che se non li consegna entro fine mese anche luglio scadrà. Senza tali documenti i pagamenti non possono essere evasi.” (cfr. doc. 46)

 

                                         Il giorno stesso, il ricorrente ha tramesso via mail alla resistente la scansione degli “attestati di guadagno intermedio” relativi ai mesi di giugno e luglio 2021, datati 4 settembre 2021 (cfr. doc. 40-45) ed ha chiesto all’amministrazione conferma della ricezione dei documenti necessari per l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. doc. 37).

 

                                         Il 22 ottobre 2021, la Cassa ha risposto come segue:

 

" (…) No, come indicato i formulari IPA non sono stati ricevuti, ci ha inviato solamente i guadagni intermedi.” (cfr. doc. 37)

 

                                         Il 5 novembre 2021, RI 1 ha inviato alla Cassa la scansione dei formulari “indicazioni della persona assicurata” per i mesi di giugno e luglio 2021. I documenti in questione risultano datati 30 giugno, rispettivamente, 31 luglio 2021.

                                         L’indicazione del mese cui si riferiscono risulta, però, essere stata modificata a mano rispetto al formulario originale (cfr. doc. 33-36).

                                         Conseguentemente, l’amministrazione, con mail del 9 novembre 2021, ha comunicato al ricorrente che non poteva “accettare documenti modificati”, invitandolo, qualora non fosse in possesso dei formulari per giugno e luglio 2021 originali, a richiederne la stampa presso l’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. 30).

 

                                         Il 10 novembre 2021, alla Cassa sono pervenuti i formulari IPA “originali” relativi ai mesi di giugno e luglio 2021, che risultano sottoscritti a __________, il 30 giugno ed il 31 luglio 2021 (cfr. doc. 24-27).

 

                                         Con decisione del 17 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, negato all’assicurato l’erogazione delle indennità di disoccupazione per giugno e luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 28-29).

 

                                         Nell’opposizione interposta contro la decisione del 17 novembre 2021, quanto alla pretesa tempestiva consegna alla resistente della documentazione necessaria per il riconoscimento delle prestazioni in esame, il qui ricorrente ha osservato quanto segue:

 

" (…) Tutti i documenti vi sono stati regolarmente inviati per posta ordinaria dall’Italia (…).

Trovo assurdo che questo ufficio attribuisca la scadenza di termini per mia colpa quando invece io ho fornito tutto nei tempi prescritti, ripeto via posta e financo direttamente nella vostra bucalettere e anche in quest’ultimo caso avete asserito di non aver trovato nulla (anche qui pronto a produrre testimonianza di quando da me asserito) (…)” (cfr. doc. 22-23)

 

                                         In data 23 dicembre 2021, la Cassa ha sottoposto all’assicurato i seguenti quesiti:

 

" a.   Nell’opposizione rileviamo come indichi che i moduli IPA di giugno

e luglio 2021 fossero stati da lei inoltrati nei termini di legge dei 3 mesi, le chiediamo:

1.   In quale data ha inoltrato il modulo IPA di giugno 2021?

2.   In quale data ha inoltrato il modulo IPA di luglio 2021?

3.   In quale modo sono stati inoltrati i due moduli (posta, mai, ecc..)?

4.   Se li stessi sono stati inoltrati per mail o per posta voglia produrre della documentazione che lo comprovi.

b.   Dall’opposizione rileviamo come indichi di aver più volte contattato la Cassa sia telefonicamente, sia tramite mail, infatti nel suo dossier troviamo uno scambio di corrispondenza mail nel quale le viene comunicato, in data 13 ottobre 2021, la mancanza dei moduli IPA di giugno e luglio 2021, siamo a chiederle: per quale motivo non ha tempestivamente consegnato i moduli di giugno e luglio 2021 considerato che, dal 13 ottobre, sapeva che la Cassa non ne era in possesso?” (cfr. doc. 21),

 

                                         cui il 1° gennaio 2022 RI 1 ha così fornito riscontro:

 

" a. I moduli IPA di giungo e luglio 2021, come già descritto nel mio ricorso vi sono stati inviati dall’ufficio postale di __________ con posta ordinaria nel mese di agosto, più precisamente il giorno 14. Purtroppo, non immaginando che la documentazione potesse essere smarrita non ha pensato di spedire tramite raccomandata. Già per il mese di maggio vi avevo chiesto, sia per una questione ecologica, sia per una questione di praticità, visto che si trattava di lavoro all’estero, di poter inviare via mail tutta la documentazione, a seguito di questa mia richiesta mi era stato risposto che accettavate solo invii per posta ordinaria, di conseguenza, così ho fatto (risp. al punto 1, 2, 3, 4).

 

b. Dopo l’invio di agosto della documentazione riferita ai mesi di giugno e luglio, ed avendo notato il mancato pagamento, mi sono più e più volte adoperato a contattarvi per chiedere lumi. Varie volte mi era stato risposto che provvedevate a fare i conteggi e che mi avreste fatto sapere. Questo ha portato al passare del tempo senza avere risposte.

Apprendo, solo il 13 ottobre, a seguito di una vostra comunicazione, che i moduli IPA mancavano, a seguito di ciò ho provveduto prontamente a farvi recapitare nuovamente la documentazione.

Addirittura per essere ancora più veloce nella risposta, vi avevo anche inviato il modulo IPA corretto a mano sulla casella del mese di riferimento, ed anche questa non avete accettato, ho subito proceduto a richiedere un nuovo formulario alla mia consulente che appena ricevuto vi ho prontamente riconsegnato.” (cfr. doc. 20)

 

                                         Giova rilevare brevemente, sebbene RI 1 non abbia mai preteso di non essere a conoscenza del termine di cui agli artt. 20 cpv. 3 LADI, rispettivamente 29 OADI, ritenendo, anzi, di aver trasmesso la documentazione necessaria per l’erogazione delle prestazioni all’amministrazione nei termini corretti, che su tutti i formulari IPA sottoscritti dal ricorrente dal novembre 2018, in poi, figurano le seguenti indicazioni:

 

" Se il modulo non è completo o mancano gli allegati, la cassa non può procedere al versamento.

Il diritto alle prestazioni assicurative si estingue qualora non venga fatto valere entro tre mesi dal termine del periodo di controllo cui si riferisce.” (cfr. tra gli altri doc. 209, 213, 216, 218, 229, 235, 263, 275, 278).

 

                                         A titolo meramente abbondanziale, e con riferimento alle censure ricorsuali relativi alle tempistiche di evasione delle richieste di indennità relative al mese di maggio 2021, si rileva che, per il periodo in questione, agli atti figurano due formulari della persona assicurata. Dopo che l’assicurato, nel modulo datato 6 giugno 2021 – nel quale viene impiegato lo stampatello minuscolo quando in tutti gli altri formulari sottoscritti dal ricorrente viene usato il maiuscolo -, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”, ha risposto di “no” allegando la “lettera di assunzione” dalla quale emerge che “con decorrenza dal giorno 24/05/2021” veniva assunto, per la stagione 2021, alle dipendenze del __________, in qualità di __________ (cfr. doc. 70-73), e che il 5 luglio ha fatto pervenire alla Cassa un conteggio stipendio relativo al mese in questione (cfr. doc. 60-61), la resistente lo ha, infatti, inviato a voler rispondere affermativamente al quesito suindicato ed a ritrasmettere la documentazione così rettificata (cfr. doc. 60-61).

                                         Con formulario datato 5 luglio 2021, il ricorrente, alla domanda a sapere se “ha lavorato per uno o più datori di lavoro”, questa volta, ha risposto di “”, precisando di essere stato attivo dal 24 al 31 maggio 2021 presso __________ (cfr. doc. 57-59).

 

                               2.6.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva che il ricorrente non ha apportato alcuna prova riguardo all’effettivo invio alla resistente della documentazione necessaria affinché fossero erogate le prestazioni LADI per i mesi di giugno e luglio 2021 entro il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI.

 

                                         Giova rammentare che il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza delle stesse (cfr. STF 9C_495/2019 del 31 ottobre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_832/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 3.1.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STF C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STF P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

 

                                         In particolare per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale (cfr. STF B 109/05 del 27 gennaio 2006 consid. 2.4.; DTF 99 Ib 359, consid. 2; E. Catenazzi, Le insidie di un invio non raccomandato, in RTT 1974, pag. 65segg.). Pertanto, se l’interessato non è in grado di fornirne la prova, ne deve sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. STF 8C_747/2018 del 20 marzo 2019; STF 8C_237/2017 del 4 ottobre 2017 consid. 5.3.; E. Catenazzi, op. cit., pag. 67; cfr., pure, A. Borella, L’affiliation à l’assurance-maladie sociale suisse, Losanna 1993, pag. 288).

 

                                         In concreto, si rileva inoltre che la tesi ricorsuale secondo cui RI 1 avrebbe trasmesso per posta semplice alla resistente il 14 agosto 2021 da __________ (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 20) “tutti i documenti” necessari per l’erogazione delle prestazioni LADI, non solo non trova riscontro documentale, ma nemmeno pare plausibile.

                                         Dagli atti emerge infatti, come visto (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 40-41 e 43-44), che gli attestati di guadagno intermedio per i mesi di giugno e luglio 2021 (che qualora l’assicurato durante il periodo di controllo abbia lavorato per uno o più datori di lavoro vanno allegati, unitamente al conteggio di stipendio, al formulario IPA) sono datati 4 settembre 2021, di modo che è inverosimile che RI 1 li abbia potuti spedire - unitamente ai moduli IPA - alla resistente il 14 agosto 2021, quando ancora non erano stati redatti, né sottoscritti.

                                         Con ogni verosimiglianza, quindi, sino a novembre 2021 i moduli IPA di giugno e luglio 2021 nemmeno erano stati completati dal ricorrente, ritenuto che questi, una volta avvertito dalla Cassa circa la mancanza di tali documenti, e meglio il 13 ottobre 2021, non solo non disponeva di una fotocopia di quanto ha preteso di aver trasmesso a tempo debito alla resistente, ma, dopo aver modificato copia dei moduli inerenti altri periodi di controllo, ha, poi dovuto chiedere l’emissione degli originali all’URC nei giorni successivi (cfr. supra consid. 2.5.). Originali che, seppur emessi il 10 novembre 2021 dall’URC __________, e meglio alle ore “08:06” rispettivamente alle ore 08:08 (cfr. doc. 24 e 26), sono stati retrodatati dal ricorrente, rispettivamente al 30 giugno, ed al 31 luglio 2021 (cfr. doc. 24 e 26).

 

                                         Questo Tribunale sottolinea inoltre - e ciò unicamente con riferimento alle prestazioni LADI di luglio 2021 (ritenuto che, in ogni caso, quando il 20 ottobre 2021 RI 1 ha trasmesso alla Cassa l’“attestato di guadagno intermedio” a valere per giugno 2021, il termine di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI con riferimento a quel periodo di controllo era ampiamente scaduto) - che, sebbene la Cassa il 20 ottobre 2021, quando ha ricevuto l’ “attestato di guadagno intermedio” di luglio 2021, non abbia assegnato all’assicurato (peraltro informato della mancanza dei documenti necessari ai fini dell’erogazione delle prestazioni sin dal 13 ottobre 2021; cfr. supra consid. 2.5. e doc. 49) un termine per completare la documentazione (cfr. supra consid. 2.1., 2.2. e 2.4.), lo ha, però chiaramente avvisato circa il fatto che termine di consegna del formulario IPA per luglio 2021 giungeva a scadenza il 31 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 46; art. 20 cpv. 3 LADI).

                                         Inoltre, due giorni più tardi gli ha comunicato che i documenti trasmessi erano incompleti precisando che difettava proprio il formulario IPA (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 37).

                                         Ne consegue che, secondo questa Corte, avendo a più riprese chiaramente reso edotto l’assicurato circa la necessità di trasmettere il modulo IPA riferito a luglio 2021 entro il 31 ottobre 2021, la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 OADI (cfr. supra consid 2.1., 2.2. e 2.4.) da parte della Cassa non era necessaria.

                                         Al più tardi il 22 ottobre 2021, del resto, il ricorrente avrebbe avuto ancora ben nove giorni per completare il dossier; termine che ha lasciato scadere, attenendo sino al 10 novembre 2021 per provvedere a trasmettere quanto avrebbe dovuto inviare entro il 31 ottobre 2021 (cfr. supra consid. 2.5. e doc. 24-27).

 

In relazione all’assunzione testimoniale postulata dal ricorrente, che ha richiesto l’audizione di __________, e meglio di colui che, a detta del ricorrente, avrebbe provveduto al deposito nella cassetta delle lettere della resistente della documentazione in esame, si rileva che RI 1 si è limitato a sostenere, in modo vago, che il conoscente in questione avrebbe proceduto a tale consegna, senza però mai pretendere che questa sarebbe avvenuta nel rispetto del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI o fornire riscontri documentali in tal senso, per esempio nella forma di una dichiarazione scritta del diretto interessato.

Giova, peraltro, evidenziare, che la portata probatoria della dichiarazione di __________ andrebbe ad ogni modo apprezzata con prudenza e circospezione considerato, in particolare, il tempo trascorso tra il momento della consegna e quello in cui __________ verrebbe sentito (si veda, in questo senso, la STF 1C_31/2018 consid. 4.2, precedentemente citata, in cui il TF ha indicato che il ricordo del decorso di un evento, la cui rilevanza è riconoscibile solo in seguito, non è più attendibile dopo cinque settimane; cfr. STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019).

 

Considerato che i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle ulteriori prove richieste non potrebbe mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.

Di conseguenza, la richiesta deve essere respinta. A tal proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

 

                                        Alla luce di tutto quanto precede ed in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), occorre pertanto concludere che l’insorgente ha trasmesso alla Cassa la documentazione necessaria ai fini dell’erogazione delle prestazioni LADI unicamente il 10 novembre 2021 e quindi successivamente allo scadere del termine di tre mesi di cui agli artt. 20 cpv. 3 LADI e 29 OADI.

 

                                         Vista la natura perentoria del termine di tre mesi di cui all’art. 20 cpv. 3 LADI (cfr. consid. 2.3.), la richiesta delle indennità di disoccupazione per i mesi di giugno e luglio 2021, si rivela, dunque, tardiva.

 

                                         Giova rammentare che è vero che non esiste un obbligo di trasmettere all’amministrazione la documentazione necessaria con conferma di spedizione, essendo sufficiente un invio tramite posta semplice, è altrettanto vero, tuttavia, che l’insorgente avrebbe potuto garantirsi la prova dell’invio dei documenti determinanti per il diritto alle indennità utilizzando la posta raccomandata o la posta A Plus - meno dispendiosa - che attesta la notificazione elettronicamente, quando l'invio è inserito nella casella postale o nella cassetta delle lettere del destinatario (cfr. STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 3.3.).

 

                                         Nel caso di specie, questa Corte ritiene, inoltre, che, non essendo ravvisabili validi motivi che rendano scusabile l’inoltro tardivo della domanda, non sono dati i presupposti per restituire il termine per far valere il diritto all’indennità per lavoro ridotto.

 

                                         La decisione su opposizione impugnata merita, quindi, conferma.

 

                               2.7.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 3 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; A. Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti