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redattrice: |
Christiana Lepori, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 emanata da |
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Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione contro la disoccupazione |
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ritenuto, in fatto
1.1. Il 17 aprile 2021, l’Associazione RI 1 (in seguito: Associazione), __________, ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto per “tutta l’azienda”, indicando che ad esserne colpiti erano quattro lavoratori (di cui tre assunti con un contratto di lavoro di durata indeterminata e uno di durata determinata) nella misura dell’80% dal 1° maggio 2021. Dall’organigramma trasmesso all’amministrazione emerge che la presidente dell’Associazione è __________, la responsabile della direzione didattica __________, l’addetto alle vendite __________ e quello alla contabilità __________.
Quale “causa del lavoro ridotto” l’Associazione ha fatto valere quanto segue:
" Purtroppo la situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per i viaggi complicano le adesioni. Le richieste per la fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. doc. 1/1).
1.2. Con decisione del 21 giugno 2021, la Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio si dirà al considerando 2.8.) ha sollevato opposizione e negato all’Associazione il diritto alle postulate indennità ritenuto che – oltre al fatto che la datrice di lavoro non aveva fornito parte dei documenti e delle informazioni richiestile - sulla base dei dati versati agli atti, non era possibile riscontrare un calo significativo (25%) della cifra d’affari.
In particolare, l’amministrazione ha osservato che “la cifra d’affari realizzata nel mese di maggio 2021 è di CHF 27'650.00, mentre nel mese di giugno 2021 di CHF 27'880.00. Nei mesi di maggio e giugno 2019 (pre Covid) la cifra d’affari è stata di CHF 26'622.00, rispettivamente CHF 28'495.00. Pur considerando le argomentazioni addotte, la perdita di lavoro annunciata non ha un’intensità tale da giustificare la concessione dell’orario ridotto.” (cfr. doc. 10).
1.3. Impugnando tale provvedimento con l’opposizione interposta il 25 giugno 2021, l’Associazione ha fatto valere, d’un lato, che la Sezione del lavoro non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che nel 2019 vi era un unico dipendente con contratto al 10%, mentre “ora ci sono due dipendenti al 100% e di conseguenza i costi dei dipendenti aumentano” a fronte di una “cifra d’affari” che “rimane pressoché invariata”, e d’altro lato, che la cifra d’affari effettivamente realizzata nel mese di giugno 2021 era stata di fr. 25'540.-, prevedendo, per i mesi successivi, minori entrate dal momento che non erano “presenti iscrizioni ai corsi” (cfr. doc. 11).
1.4. Con decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10), sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
3. Nel caso in esame, lo scopo sociale dell’ASSOCIAZIONE RI 1 consiste nell’organizzazione, nella gestione e nell’esercizio di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e non parificati e nell’accoglienza di bambini in età di scuola dell’infanzia (cfr. estratto RC).
Per quanto attiene ai motivi addotti in sede di preannuncio, segnatamente che “stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni” si osserva che non sono stati resi plausibili, rispettivamente non è stata comprovata con il necessario grado di verosimiglianza la correlazione tra la perdita di lavoro e la pandemia Covid-19, dal momento che a maggio 2021 non vigevano restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. (…) inoltre, nel rispetto delle necessarie e diffuse regole di distanziamento sociale e di contenimento della pandemia, le scuole svolgono normalmente i loro importanti compiti di insegnamento e di educazione. Tant’è che anche le cifre d’affari a consuntivo per i mesi di maggio e giugno 2021 si scostano di poco rispetto a quelle del 2019 nello stesso periodo.
Riguardo al motivo
addotto nell’opposizione relativo al fatto che la cifra d’affari, benché non vi
sia stata una fluttuazione rilevante, non tenga conto del fatto che hanno
assunto nuovi dipendenti, si osserva che tale affermazione non merita tutela
per i seguenti motivi.
Innanzitutto si premette che l'indennità per lavoro ridotto può essere versata
unicamente qualora si riscontri un sensibile calo della cifra d'affari. Infatti
secondo la giurisprudenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni, non
tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione
dell’indennità per lavoro ridotto. Nondimeno, nella misura in cui la
diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media
del quadriennio precedente non può essere considerata una fluttuazione normale
dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio
aziendale del datore di lavoro (STCA 38.2009.39, consid. 2.4. e riferimenti ivi
citati).
Ora, secondo la giurisprudenza federale, una cifra d'affari che aumenta o che resta invariata non indica certo una diminuzione del lavoro ed esclude l'assegnazione di indennità per lavoro ridotto (cfr. STFA C 264/03 del 2 dicembre 2004; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004; vedi pure STCA 38.2007.28 dell'8 agosto 2007 e STCA 38.2007.43).
Oltre a quanto indicato nella querelata decisione al punto 3. si rileva che la cifra d'affari per i mesi in cui vi erano delle restrizioni, segnatamente maggio 2021 e giugno 2021 è di CHF 27'650.- rispettivamente di CHF 25'540.-, mentre per i mesi in cui le restrizioni sono venute meno, ovvero da luglio 2021, la cifra d'affari è diminuita in modo importante e in particolare: luglio 2021 è di CHF 12'320.--, agosto 2021 è di CHF 6'025.-settembre 2021 è di CHF 7'097.- e ottobre 2021 è di CHF 10'142.-. Dall'esame delle precitate cifre emerge chiaramente che il calo delle stesse, in ragione del periodo in cui è avvenuto - quando non vi erano praticamente restrizioni - non è riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad altri motivi indipendenti da essa. L'associazione non ha dunque comprovato il legame della perdita di lavoro con la pandemia e già solo per questo motivo non è possibile riconoscere l'indennità per lavoro ridotto.
Inoltre, si rileva che la cifra d'affari complessiva per l'anno 2019 era di CHF 323'049.-. In quell'anno la signora __________ era l'unica dipendente dell'opponente, assunta nella misura del 20%, con uno stipendio di CHF 12'000.-. Con tale percentuale lavorativa quest'ultima è riuscita a svolgere il lavoro conseguendo l'importante predetta cifra d'affari. Tuttavia, nonostante ella fosse riuscita a gestire da sola la mole di lavoro che ha portato alla suddetta cifra d'affari, dal 1. Gennaio 2020, l'associazione ha aumentato la percentuale lavorativa della signora __________ al 100%, aumentandole lo stipendio a ben CHF 72'000.-. Ha quindi assunto il figlio della medesima signor __________ e il signor __________, con uno stipendio di CHF 17'400.- rispettivamente CHF 48'000.- all'anno. In aggiunta, si rileva che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (prima dell'inizio della pandemia) l'associazione registrava una cifra d'affari in diminuzione.
A questo punto, combinato con il fatto che vi sono risposte incongruenti nello scritto 10 maggio 2021 in merito al numero di dipendenti per i quali è stato chiesto il lavoro ridotto nei mesi di marzo 2020, aprile 2020, maggio 2020, giugno 2020, luglio 2020 e agosto 2020, rispetto a quanto richiesto alla Cassa disoccupazione, l'amministrazione solleva delle forti perplessità riguardo al periodo in cui sono stati assunti i nuovi dipendenti. Inoltre, mal si capisce come la signora __________, possa lavorare a tempo pieno presso l'associazione in parola e allo stesso tempo essere amministratrice unica di un'altra ditta.
Oltre a quanto sopra, si sottolinea che il Signor __________, residente in Italia, che lavorava per l'opponente in qualità di indipendente, a far tempo dal 1. gennaio 2020 è stato assunto come dipendente. Dalle risposte trasmesse all'UG, a seguito delle numerose richieste di spiegazioni al riguardo, l'associazione ha indicato di averlo assunto in quanto "il Sig. __________ nel periodo di novembre- dicembre 2019 desiderava essere assunto come dipendente e dopo accordo tra le parti si è arrivati ad un contratto da dipendente con inizio gennaio 2020 come data di inizio più vicina". Di conseguenza, egli non è stato assunto per motivi legati alle necessità di aumentare il numero dei dipendenti a seguito dell'aumento della mole di lavoro dell'opponente, ma per un desiderio del signor __________.
A ciò si aggiunge il fatto che il signor __________ ha lavorato per l’associazione privo del necessario permesso di lavoro. Infatti, nonostante le numerose richieste di inoltro del permesso di lavoro del signor __________ esperite dall’UG e mai evase dall’opponente, si è proceduto a un accertamento ai sensi dell’art. 32 LPGA cpv. 1 lett. a presso l’Ufficio della migrazione, dal quale è emerso che egli, nonostante risulti essere stato assunto in data 01.01.2020 (cfr. dichiarazione AVS dei salari e contratto di lavoro del dipendente), è entrato in possesso di un valido permesso di lavoro soltanto il 1° marzo 2021 (permesso G UE/AELS), ovverosia un anno e due mesi dopo la data di assunzione. A questo proposito, non merita tutela la risposta dell’associazione riguardo a tale mancanza, segnatamente che “(…) la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici pubblici italiani prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino”, ritenuto come il contratto di lavoro del dipendente sia stato sottoscritto il 25 ottobre 2019 e dunque prima della diffusione della pandemia anche in Italia. Egli dal 1° gennaio 2020 doveva e poteva essere in possesso del permesso di lavoro. Anche per questo motivo il signor __________ non avrebbe avuto diritto all’indennità in parola. Si precisa inoltre che il rapporto di lavoro del medesimo è stato nel frattempo disdetto. Riguardo alla data della fine dello stesso, l’opponente ha affermato che la disdetta “non è stata documentata in quanto avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 20)
1.5. Contro la decisione su opposizione l’Associazione ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le sia riconosciuto il diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto da maggio 2021.
In primis, sul rapporto di lavoro con __________, la ricorrente osserva che:
" (…) aveva terminato il suo lavoro presso l'Associazione dal 30 aprile 2021 ed è stato comunicato all'UG che non era più richiesta l'indennità per questa persona. La decisione qui impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale, crediamo che questo Tribunale debba pronunciarsi esclusivamente sul tema oggetto della decisione su opposizione impugnata, ossia l'eventuale diritto ad indennità per lavoro ridotto dal l maggio 2021.
Teniamo a precisare per informazione che il Sig. __________ è stato assunto con contratto indeterminato da gennaio 2020. Nel periodo precedente il Sig. __________ lavorava come indipendente presso l'Associazione. Visto in seguito il buon rendimento delle attività dell'associazione si è deciso in comune accordo nell'assunzione come dipendente. A dimostrazione di ciò si produce la scheda di contabilità per il 2019 delle attività scuola/materiali (già inoltrato e qui allegato 2) dal quale si evince il salario come indipendente corrisposto al Sig. __________. Sulla base di ciò è stata decisa la sua assunzione, non per un desiderio del Sig. __________, come scrive a pagina 4 la Signora __________. Il dipendente si era adoperato al recupero di documentazione in Italia e in seguito in Ticino per la richiesta del permesso che ha avuto sicuramente dei periodi di attesa e in seguito, con l'arrivo della pandemia, dei rallentamenti da parte degli uffici pubblici. Non essendo quindi nuovo collaboratore dell'Associazione e avendo sempre lavorato senza interruzioni, lo stesso ha continuato il suo operato anche durante l'attesa di completare rincarto per l'ottenimento del permesso cartaceo per frontaliere. (…)”
L’Associazione ritiene, poi, di non aver “commesso un illecito lasciando lavorare il Signor __________ quando non era in possesso del permesso cartaceo” e giunge a tale conclusione sulla base di una sentenza 10.2009.133 del 24 marzo 2009 emessa dalla Pretura penale in materia d’impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 cpv. 1 v LFSTR) che cita in parte, precisando che:
" (…) l'Associazione ha corrisposto il salario mensile stabilito al Signor __________, durante la pandemia ha versato, oltre alle indennità di lavoro ridotto, anche i contributi AVS, ne ha pagato le imposte alla fonte osservando le normative vigenti. Per quanto riguarda il permesso cartaceo, l'Associazione, è sempre stata in buona fede (…)”.
Sulla cifra d’affari conseguita nel 2021, sul raffronto con quella del 2019, e sui motivi alla base della presentazione del preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, la ricorrente pone, invece, in evidenza quanto segue:
" (…)
Le cifre d'affari mensili comunicate riguardanti il 2021 (vedi paragrafo 3 decisione su opposizione) vi è una diminuzione dell’usuale cifra d'affari. La cifra d'affari comunicata per il mese di maggio (CHF 27'650.-) e di giugno (CHF 25'540. -). Questi importi sono una cifra d'affari inclusiva anche di parte di incassi di quote sociali, di versamenti riguardanti i mesi precedenti, di conseguenza non si può attribuire in toto alla vendita di lezioni, workshop o di materiale fabbricato. l corsi in persona venduti per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone precedentemente iscritte, avendo contratto il virus del Covid ed erano obbligate alla quarantena o alla procedura medicale necessaria per la guarigione.
Non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è deciso di posticipare detti corsi a data da stabilire quando tutti i partecipanti avrebbero potuto presenziare in salute.
Ne segue che la diminuzione degli incassi era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi causate dalle restrizioni legate a quarantena e/o isolamenti. Da aggiungere che, con lettera del 11 ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per i chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e impedimenti per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato 3)
La scrivente aveva informato l'UG delle problematiche riguardanti gli iscritti e la pandemia, se esse non sono a proposito della pandemia, come scrive la Signora __________ “... il calo delle stesse, in ragione del perìodo in cui è avvenuto - quando non vi erano praticamente restrizioni - non è riconducibile alla pandemia..." ci si chiede a quale causa sarebbero imputate.
Come spiegato, nell'elenco iscritti per ogni didattica e materia, il numero di partecipanti varia tra 6 e 7, e per l'organizzazione del secondo o terzo livello della stessa materia i partecipanti solitamente sono gli stessi fino a conclusione del ciclo completo della materia. Sicché se i partecipanti sono in maggioranza assenti non si può dare luogo al proseguimento del corso.
Da notare che dal mese di novembre 2021 l'associazione ha potuto riprendere le proprie attività non richiedendo alcuna indennità per lavoro ridotto.”
Sull’assunzione, oltre che di __________, di __________ e sull’aumento della percentuale lavorativa di __________ a decorrere dal 2020, l’Associazione osserva, poi, che:
" (…)
La cifra d'affari del 2019 non è stata sicuramente ottenuta soltanto dall'operato della dipendente Signora __________.
Dall'allegato 2, si chiarisce infatti, come precedentemente comunicato, che il Sig. __________ ha contribuito alla realizzazione della cifra d'affari come indipendente. Ciò è stato inoltre affermato nella decisione su opposizione stessa (pag. 4) quando inizialmente l'UG afferma che la Sig. __________ sarebbe riuscita a realizzare lei stessa i ricavi dell'associazione. Mentre in seguito l'UG conferma che anche il Sig. __________ ha partecipato all'attività seppur terzo all'associazione. (…).
Il buon andamento nel 2019 ha permesso di poter firmare il contratto al Sig. __________ in qualità di dipendente, in precedenza indipendente.
La contabilità era gestita da terzi e con l'assunzione del Sig. __________ si è potuto conglobare sia la gestione della contabilità, delle ordinazioni, delle iscrizioni e dei lavori di segretariato con un'unica persona.
Durante il 2019 la Signora __________ si occupava in minima percentuale della preparazione delle lezioni in base agli obbiettivi del corso programmato, lasciando totalmente le fasi organizzativa e pubblicitaria a terzi; con l'aumento contrattuale al 100% si è deciso di dirigere il lavoro totale delle lezioni (dal promovimento del metodo, informazione, logistica delle classi e di insegnamento) ad un'unica persona formata, quale la Signora __________. Lo stipendio concordato di CHF 72'000. - è comunque molto inferiore di quanto una docente per la scuola superiore percepisce lavorando per il Cantone Ticino. (…)
Sempre sulle frasi della Signora __________ dell'Ufficio Giuridico "... ha quindi assunto il figlio della medesima... " riferendosi all'assunzione del Signor __________ per la posizione già descritta sopra. Pare che lavorare per la medesima Associazione dove un genitore è dipendente sia qualcosa di brutto o come se fosse qualcosa da non fare.
Perché enfatizzare se un dipendente sia un familiare di un altro? Questo poco si comprende visto che anche nell'Amministrazione Cantonale, come in svariate ditte, ci sono dipendenti che appartengono alla stessa famiglia.
La Signora __________ dell'Ufficio Giuridico evidenzia come l'associazione registrava una cifra d'affari in diminuzione nei mesi di gennaio e febbraio 2020, non ha però ritenuto opportuno chiederne i motivi. In risposta a questa affermazione l'Associazione ritiene giusto informare che i tempi pandemici nella vicina penisola italiana, con cui lavora in maniera preponderante, hanno iniziato già dalla fine dicembre 2019.”.
Da ultimo, sul preannuncio di lavoro ridotto inoltrato il 20 marzo 2020 l’insorgente ribadisce di aver compilato erroneamente le informazioni sul numero di dipendenti che impiegava a quel momento, e meglio come segue:
" (…) In merito alle contestazioni circa la richiesta del numero dei dipendenti nel 2020 è stata spiegata in seguito e chiarendo le nostre difficoltà con i formulari inizialmente perché non esperti. Si precisa che sono stati iscritti solo due dipendenti fino al mese di maggio 2020 compreso, visto che il Signor __________ riusciva comunque a svolgere parte di lavoro. (Ad aprile e maggio 2020, tra l'altro, vigeva in Ticino l'ordine di chiusura per tutte le attività).
L'Associazione non aveva bene inteso la compilazione dei formulari inserendo cifre inferiori a quanto realmente avrebbe avuto diritto per due dipendenti nei mesi da marzo a maggio, ma di questo l'Ufficio Giuridico è silente. Per i mesi di giugno, luglio, agosto 2020 i formulari inviati alla Cassa e per il preannuncio di lavoro ridotto erano conformi.
Oltre a ciò, tale problematica di compilazione è riferita a ben prima del periodo del preannuncio di lavoro ridotto qui contestato. Riteniamo che i fatti per poter negare le indennità di lavoro ridotto si debbano basare sulla richiesta del periodo di oggetto e i fatti accaduti prima e mai contestati, seppur in seguito chiariti non vadano risolti nell'ambito del presente ricorso.” (cfr. doc. I).
1.6. Con risposta del 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha chiesto la reiezione del gravame sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
3.1. Riguardo all'assunzione del signor __________, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ovvero che egli sia stato assunto in ragione del buon andamento degli affari dell'Associazione, oltre che non essere congruente con la versione fornita all'UG dalla medesima (cfr. scritto 23 ottobre 2021, doc. 16 ) e oltre al fatto che quest'ultimo ha svolto il lavoro in seno all'Associazione senza permesso di lavoro dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021 e senza averne fatto richiesta, è necessario sottolineare che chiedendo il permesso solamente il 1° marzo 2021 rende altamente poco plausibile che egli sia stato assunto il 1° gennaio 2020 e questo anche alla luce del fatto che nel preannuncio di marzo 2020 l'Associazione ha indicato di avere un solo dipendente (doc. 1/2). Nulla muta poi a tale conclusione l'affermazione della ricorrente relativa al fatto di non avere chiesto con il preannuncio di marzo 2020 le indennità per più dipendenti, perché aveva bisogno per un solo lavoratore, in quanto in realtà, nel predetto formulario, ha espressamente indicato di avere alle sue dipendenze un solo lavoratore (doc. 1/2) e non più lavoratori, ma di chiederle unicamente per un dipendente. Anche le numerose divergenti affermazioni dell'insorgente nei vari scritti trasmessi all'UG e alla Cassa disoccupazione (doc.17 e doc.18), rendono poco verosimile che l'assunzione del signor __________ sia avvenuta il 1° gennaio 2020. Al riguardo si precisa inoltre che contrariamente a quanto sostenuto dall'Associazione, oltre che per quanto appena esposto, i fatti antecedenti al periodo in esame, sono rilevanti per poter eventualmente procedere ad una revisione o ad una riconsiderazione di una decisione su opposizione passata formalmente in giudicato, se adempiuti i presupposti, conformemente all'art. 53 LPGA.
In aggiunta (…) si rileva che se volessimo seguire il ragionamento della ricorrente, ovvero che la pandemia in Italia sarebbe iniziata a fine dicembre 2019, benché errato (primo caso italiano 21 febbraio 2020), renderebbe ancora più inspiegabile l'assunzione dei precitati dipendenti, visto che era prevedibile che di lì a poco, la pandemia sarebbe arrivata anche in Ticino. Dunque, oltre che poco plausibile, appare perlomeno incauto assumere ben due persone in detto periodo e con le cifre d'affari in calo (cfr. cifre d'affari di gennaio e febbraio 2020 doc. 3/1).
3.2. In merito alla data del licenziamento del signor __________, si sottolinea che essa non è nota all'UG, essendo avvenuto verbalmente (doc. 16) e inoltre la ricorrente fornisce una nuova versione nel presente gravame (contratto terminato il 30 aprile 2021). Infatti, con lo scritto 20 giugno 2021 (doc. 9/1) ella ha dichiarato che "II Signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per motivi di salute gravi di un componente della sua famiglia non è più rientrato al lavoro. Purtroppo a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo periodo, è stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti". Conoscere la data esatta del licenziamento sarebbe stato importante in caso di riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto, poiché determinante per stabilire la data d'interruzione delle stesse. Inoltre, si rileva che, diversamente da quanto sostenuto dall'insorgente, non è mai stata data comunicazione da parte di quest'ultima di voler limitare la richiesta di lavoro ridotto a due dipendenti, escludendo dunque __________.
3.3. In merito alla sentenza citata nel ricorso, si precisa che essa si esprime sulle conseguenze del mancato possesso del permesso di lavoro dal profilo penale. Inoltre, si rileva che il fatto che i permessi rilasciati in applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone siano di natura essenzialmente dichiarativa non esonera coloro che hanno intenzione di soggiornare o lavorare in Svizzera dalle procedure di segnalazione della loro presenza e attività sul territorio (DTF 136 II 329). Anche la dottrina ha confermato che i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, assunti da una ditta avente sede in Svizzera, non necessitano di un permesso solo nel caso in cui abbiano un'attività lucrativa di durata inferiore a tre mesi per anno civile. È previsto in ogni caso (dunque anche se l'attività non supera i tre mesi) un obbligo di notificarsi (art. 9 cpv. 1 bis OLCP). L'autorizzazione ha lo scopo di constatare l’esistenza di un diritto al soggiorno o all'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera (pag. 53 par. 2 let. b), Droit du travail, JEAN-PHILIPPE DUNAND, KARINE LEMPEN, ELSA PERDAEMS, Basilea, 2020). Lo stesso Accordo sulla libera circolazione, all'art. 2 cpv. 4 dell'Allegato l dichiara che le parti contraenti possono imporre ai cittadini delle altre parti contraenti l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio. Il permesso non fonda dunque il diritto al soggiorno rispettivamente allo svolgimento di un'attività lucrativa, ma attesta la sussistenza di tutte le condizioni legali per il suo rilascio. Tali procedure hanno l'importante scopo di evitare potenziali abusi.
Infatti, relativamente al controllo delle condizioni, "La Segreteria di Stato della migrazione SEM ha emanato delle istruzioni concernenti l'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone (Istruzioni OLCP). Per quanto riguarda l'esercizio di un'attività lucrativa in Svizzera, queste direttive prevedono che qualora cittadini di Stati UE/AELS presentino domanda per ottenere un permesso di dimora (L o B UE/AELS) si dovrà - tra l'altro - controllare attentamente che il datore di lavoro eserciti veramente in Svizzera un'attività reale, effettiva e duratura [...]. Va da sé che quanto indicato dalla SEM deve valere anche per i lavoratori frontalieri che richiedono un permesso G allo scopo di esercitare un'attività lucrativa presso un datore di lavoro in Svizzera [...]." (TRAM, incarto n. 52.2018.609, decisione del 27.02.2020, consid. 3.4).
Inoltre, dal profilo della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, non è possibile autorizzare il lavoro ridotto a lavoratori privi di un'autorizzazione al lavoro che non hanno nemmeno presentato una tempestiva richiesta per l'ottenimento della stessa (la domanda è stata inoltrata un anno e 2 mesi dopo l'inizio del contratto di lavoro, ovvero il 1° marzo 2021).
Le giustificazioni prodotte dalla ricorrente in merito agli impedimenti burocratici dovuti all'inizio della pandemia nella vicina penisola non possono trovare accoglimento, considerato che l'inizio della medesima è stato il 21 febbraio 2020 (primo caso Covid) e pertanto gli uffici erano funzionanti a dicembre 2019.”.
L’amministrazione osserva, poi, che la ricorrente ha fornito una nuova versione circa il motivo per il quale ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, e meglio:
" (…) nel ricorso l'Associazione indica che "(...) Non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenze. Si è deciso di posticipare detti corsi a data da stabilire quando tutti i partecipanti avrebbero potuto presenziare in salute. Ne segue che la diminuzione degli incassi era dovuta alle assenze degli iscritti ai corsi causate dalle restrizioni legate a quarantena e/o isolamenti (...) con lettera del 11 ottobre 2021 indirizzata anche alla Cassa __________ di __________, per i chiarimenti pertinenti il mese di luglio 2021, queste difficoltà e impedimenti per svolgere i corsi sono state comunicate nel dettaglio. (Allegato 3)". Una motivazione differente viene poi fornita nel preannuncio del 17 aprile 2021 (doc. 1/1), segnatamente: "Purtroppo la situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la fabbricazione di materiale e la vendita sono minime". Visto quanto appena esposto, considerato che durante il periodo in esame i contagi erano fortemente diminuiti, come pure che da maggio 2021 non vi erano praticamente più restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, fondandosi sulla motivazione indicata nel preannuncio in esame (restrizioni negli spostamenti), il motivo della diminuzione della cifra d'affari, non è riconducibile alla pandemia.”
La Sezione del lavoro osserva poi, che l’assunzione del figlio di __________ in seno all’Associazione “potrebbe portare ad escludere il loro diritto in quanto potrebbero influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 lett. c LADI), trattandosi di fatto di un'azienda di famiglia.”.
La resistente conclude rilevando quanto segue in relazione alla cifra d’affari ed al fatto che la ricorrente non avrebbe reso verosimile il fatto che la perdita di lavoro subìta sia da ricondurre alla pandemia:
" 3.6. Dai dati forniti dalla ricorrente relativi alla cifra d'affari, è emerso che nel semestre maggio-ottobre 2021 si è verificato un aumento del +10% della stessa rispetto alla media della cifra d'affari conseguita nello stesso periodo del quadriennio pre covid (2019-2016), (doc. 3/1, doc. 9/1, doc. 19). Alla luce di tale aumento, è necessario concludere che esso non indica certo una diminuzione del lavoro e dunque, anche per questo motivo, l'indennità per lavoro ridotto è esclusa.
Infine, si sottolinea che le cifre d'affari per l'anno 2019 e i primi due mesi del 2020 del modulo comunicazione 10 maggio 2021 (doc. 3/1) sono differenti rispetto alle cifre fornite per gli stessi mesi con il preannuncio del 20 marzo 2020 (doc. 1/2).” (cfr. doc. V).
1.7. Con replica del 26 marzo 2022, la ricorrente ha osservato che:
" (…) Per quanto riguarda il Signor __________ (…) era al servizio della nostra Associazione prima del 2020, a conferma abbiamo inviato la contabilità dove si evince il salario corrisposto durante l'anno 2019.
A chi sarebbe stato corrisposto il salario notificato, se il Signor __________ non avesse mai lavorato già dal 2019, la Signora __________ nulla racconta.
Abbiamo anche fatto notare che avendo sempre versato i contributi AVS e le imposte alla fonte per il Signor __________ non pensavamo mai di essere nell'illecito come evidenzia fortemente la Signora __________.
Al punto 3.1. Abbiamo più volte spiegato come abbiamo interpretato la compilazione della richiesta di indennità e anche ripetuto di avere fatto le nostre correzioni quando l'UG ci aveva chiarito la procedura corretta.
(…)
Le assunzioni con contratto erano state decise nell'autunno del 2019 con inizio gennaio 2020, i contratti sono stati firmati prima dell'inizio dell'anno. Ovviamente nessuno, noi compresi, sapeva che il Coronavirus aveva già fatto la sua entrata in Italia, non siamo veggenti con l'abilità di prevedere che con qualche persona malata a dicembre si sarebbe sviluppata in pochi mesi una pandemia. Siamo lusingati e ne ringraziamo la Signora __________, ma non abbiamo nessun dono con cui potere prevedere il futuro!
Il primo caso in Italia, a detta della Signora __________ è il 21 febbraio 2020, questo viene smentito da diverse informazioni tra cui Il primo caso di Covid-19 in Italia è stato nel novembre 2019 (agi.it) https://www.agi.it/cronaca/news/202i-oi-ii/prim.o-caso-covid-italia-novembre-20i9'i0978766/ Covid in Italia già da settembre 2019, lo dice uno studio dell'Istituto dei tumori di Milano - Sanità - ANSA.it Covid già nell'estate del 2019? Ecco perché i morti sono arrivati dopo - ilGiornale.it.
Pertanto, non riteniamo di essere stati incauti nell'assunzione di personale nel periodo in cui tutti erano all'oscuro su quanto sarebbe successo al mondo intero da lì a poco. Sarebbe come, in un periodo di semplice influenza, allarmarsi a tal punto da chiudere l'azienda.
(…).
Torniamo ancora a ripetere che i formulari di preannuncio del marzo 2020 sono stati compilati erroneamente, lo abbiamo detto, ripetuto, ribadito e corretto ed è stato accettato già dall'Ufficio Giuridico quantomeno al più tardi con lettera del 3 ottobre 2020. Nel caso si volesse procedere ad una revisione o altro indicato dalla Signora __________ saremo pronti a rispondere come abbiamo sempre fatto. Nel caso che ci occupa oggi si dovrebbe discutere del periodo maggio-ottobre 2021.
Al punto 3.2.
Ribadiamo di avere informato l'UG della disdetta del Signor __________ con lettera del 19 giugno. Essendo stato assente tutto il mese di maggio non abbiamo ritenuto corretto richiedere le indennità di lavoro ridotto per un dipendente che stava lasciando il posto di lavoro per problemi suoi personali.
(…).
Ribadiamo che il ritardo all'inoltro della domanda del permesso da parte del Signor __________ è stato a causa della burocrazia italiana. Lo stesso ha comunque sempre lavorato in Ticino e ne ha sempre pagato i contributi di legge, tutti! Gli accordi bilaterali lo autorizzano a lavorare in Ticino, il suo lavoro non è mai stato illegale, come riporta la sentenza allegata al nostro ricorso.
Seguendo la normativa del 2020 elencata dalla Signora __________, al Signor __________ incombeva unicamente la notificazione alla polizia cantonale in attesa del rilascio del suo permesso G, ma questo è molto lontano da dire che non era autorizzato a lavorare. Per di più pagando i contributi AVS/AD e le imposte alla fonte è chiaro che la sua era sicuramente buona fede.
(…).
Al punto 3.4.
Le comunicazioni da noi fornite in data 11 ottobre 2021 indicavano quanto successo nel mese di luglio 2021 "non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni a causa. delle assenze"
Le comunicazioni del 17 aprile 2021, quindi prima degli iscritti caduti in malattia dicevano "stiamo organizzando nuovi workshop .., ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni".
(…) Gli iscritti erano del mese di luglio mentre in aprile si stentava ad organizzare anche un piccolo workshop e a viaggiare per gli acquisti del materiale disponibile solo ad __________.
La Signora __________ continua nella sua copiatura della lettera precedente dicendo che "nel periodo in esame i contagi erano fortemente diminuiti... "facciamo davvero fatica a capire come fa a generalizzare lo stato di salute di iscritti ai corsi o potenziali iscritti dicendo che "da maggio non vi erano più restrizioni".
Non include la fonte della sua informazione, pertanto non si può fare affidamento a una semplice idea personale.
Al punto 3.5.
Questo punto è totalmente infondato perché né la Signora __________ né il Signor __________ fanno parte della direzione dell'associazione e non possono influenzare nessuno.
Per comodità riportiamo qui di seguito l'art. 31 cpv. 3 lett. c LAD I, a cui la signora __________ fa riferimento le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutivamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda.
Né La Signora __________ né tantomeno il Signor __________ costituiscono un'azienda di famiglia.
L'Associazione RI 1 è una persona giuridica e non può assumere la qualità di impresa familiare, a questo riguardo portiamo l'esempio in questa sentenza (DTF 139 II 529).
(…).
Al punto 3.6.
Abbiamo già spiegato a più riprese i dati relativi alla cifra d'affari. L'associazione pare avere conseguito più reddito perché ha assunto del personale con contratto invece di pagare lavoratori indipendenti i quali fatturavano di più includendo anche le spese di viaggio. Si rinvia nuovamente alle conclusioni già elencate in precedenza.
Se si devono guardare gli incassi, si devono anche considerare le spese prima di dire che non c'è stata una diminuzione. Eppure, abbiamo allegato la contabilità, le iscrizioni, le lezioni, e ogni documento richiesto. Quale di questi documenti la Signora __________ non riesce a capire?
Infine, sottolinea che le cifre sono differenti sui moduli 2019 e 2020, questo lo abbiamo già chiarito con l'UG ed era stato compreso. Riprendere ancora quanto già corretto insieme all'UG pare volere ricalcare ancora degli errori che oggi non hanno importanza proprio perché già chiariti.
Al punto 4.
(…) l'Associazione ha reso molto chiara la sua perdita di lavoro, evidenziando la riconducibilità alla pandemia e ribadendo che la cifra d'affari non è aumentata (computando le giuste cifre), pertanto il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto deve essere riconosciuto per due dipendenti dal mese di maggio a ottobre 2021 come richiesto.” (cfr. doc. VII).
1.8. Con scritto di data 4 aprile 2022 – trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il giorno successivo (cfr. doc. X) – la resistente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni e di confermarsi nella propria risposta di causa (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione, o meno la Sezione del lavoro ha negato all’Associazione RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° maggio 2021.
2.2. I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.
Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.
Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:
" a. sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;
b. la perdita di lavoro è computabile (art. 32);
c. il rapporto di lavoro non è stato disdetto;
d. la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro."
Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.
I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.
L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:
“Una perdita di lavoro è computabile se:
a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e
b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”
Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che:
“Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.”
Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:
“1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
e. danni causati da forze naturali.
3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.”
La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).
L’art. 33 LADI enuncia:
“(…)
1 Una perdita di lavoro non è computabile:
a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;
c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;
e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo oppure;
f. se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.
3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”
Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:
" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo di lavoro non è
sufficientemente controllabile;
b. il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di
quest'ultimo;
c. le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."
2.3. Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
“(…)
C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.
C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.
C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.
C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).
(…).
C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.
(…).
D1 Una perdita di lavoro non è computabile se:
· è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;
· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;
· è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;
· cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;
· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;
· concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;
· concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;
· concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;
· è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.
La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)
ð Giurisprudenza
DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)
DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)
DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)
Sfera normale del rischio aziendale
D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.
D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.
(…).
D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.
D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. (…)”
2.4. Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.
In quest’ultima la SECO ha precisato che:
“(…)
2.1 Perdita di lavoro temporanea
Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.
2.2 Perdite di lavoro per motivi economici
A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.
(…).
2.3 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro
Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.
Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.
Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).
(…).
2.5 Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni
Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:
(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.
(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.
(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.
Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”
I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.
Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:
“(…)
(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.
In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”
La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.
Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:
“(…)
Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.
Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che
- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;
- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e
- a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”
I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.
La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.
2.5. Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.
Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.
L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Il TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.
In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.
Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).
Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.
Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.
Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.
Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI.
Il TCA, dal canto suo, con sentenza 38.2021.89 del 7 febbraio 2022, cresciuta in giudicato incontestata, ha confermato il modo di procedere della Sezione del lavoro che aveva negato a una società, costituita nel gennaio 2020 e che aveva avviato la propria attività connessa alla gestione di un esercizio pubblico nel novembre 2020, il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal giugno 2021 per due dipendenti assunti a fine ottobre 2020 a far tempo da inizio novembre 2020 quando la situazione epidemiologica stava peggiorando sensibilmente e le Autorità federali, nonché del Canton Ticino, avevano inasprito le misure per fronteggiare la diffusione del coronavirus.
Questo Tribunale ha rilevato che, già dal profilo della tempistica delle assunzioni e del relativo pensum, il modo di procedere dell’insorgente sembrava contrastare con l’obbligo di riduzione del danno e l’eventuale perdita di lavoro, visto ad ogni modo che l’assunzione di personale durante un periodo molto difficile, come è quello riguardante la pandemia, comporta in sé il pericolo di subire perdite, sembrava essere dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. Tuttavia la questione relativa alle assunzioni durante la pandemia non meritava di ulteriori approfondimenti. Infatti decisivo è stato considerato il fatto che non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze sopra menzionate. In particolare dagli atti non è risultato che le limitazioni connesse alla pandemia ancora valide nel lasso di tempo a decorrere dal 1° giugno 2021 avessero inciso negativamente sugli affari dell’azienda.
Al riguardo cfr. pure STCA 38.2021.68-70 del 7 febbraio 2022 cresciuta in giudicato incontestata.
Al titolare di una ditta individuale che gestisce un ristorante è stato confermato il diniego del diritto a ILR dal novembre 2020 al maggio 2021 per quattro dipendenti assunti a fine ottobre e a novembre 2020. La Sezione del lavoro aveva, invece, riconosciuto il diritto ad altri otto dipendenti assunti precedentemente.
In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha poi respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021, non essendo stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.
Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.
Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile.
Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.
Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 questo Tribunale ha confermato nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.
In un’altra sentenza 38.2021.100 del 21 marzo 2022 nella quale questa Corte ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre 2021 al 31 gennaio 2022 in quanto la fluttuazione della cifra d’affari rispetto agli anni precedenti (periodo 2017-2019, ad esclusione del 2020 nel quale è scoppiata la pandemia COVID-19) è inferiore al 25%, il TCA ha sviluppato queste considerazioni:
" (…) La Sezione del lavoro ha negato il diritto ad indennità per lavoro ridotto innanzitutto perché avendo l’esercizio pubblico limitato gli orari d’apertura dalle 14:30 alle 17:00, ha violato il proprio obbligo di ridurre il danno.
Nella sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, riassunta al consid. 2.5, il Tribunale amministrativo del Canton Svitto e il Tribunale federale hanno riconosciuto per principio il diritto ad indennità per lavoro ridotto ad una ditta che aveva ridotto i giorni e l’orario di apertura durante i mesi di novembre e dicembre 2020 per ragioni legate alla pandemia.
Nella presente fattispecie il TCA ritiene superfluo approfondire tale questione, in quanto la limitazione degli orari di apertura dell’X. concerne un’attività che veniva svolta dal gerente, per il quale non sono state chieste indennità per lavoro ridotto.
Teoricamente andrebbe invece esaminato se la riduzione dell’orario di lavoro del cuoco (dalle 10:00 alle 12:00 invece che dalle 10:00 alle 14:30, orario normale di lavoro) sia o no computabile.
La Sezione del lavoro lo nega ritenendo che, siccome a quel momento non era in vigore nessuna restrizione (cfr. consid. 1.2: “non vigeva alcun ordine di chiusura parziale per gli esercizi pubblici”), non vi erano valide ragioni per ridurre l’attività del cuoco, proprio nel momento in cui l’esercizio pubblico svolge la sua massima attività.
Il ricorrente sostiene invece che vi è stata effettivamente una perdita di lavoro dovuta al fatto che “il telelavoro ha ridotto drasticamente i clienti a pranzo” (cfr. consid. 1.1 e 1.2).
Al riguardo il TCA si limita a ricordare che a partire dal 13 settembre 2021 (e quindi nel periodo per il quale è stata chiesta l’indennità per lavoro ridotto) è stato introdotto l’obbligo di presentare un certificato COVID attestante l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal COVID-19 o il risultato negativo di un test per entrare nei ristoranti e nei bar e dal 20 dicembre 2021 è stato richiesto il certificato di vaccinazione e di guarigione (cfr. doc. 3).
Andrebbero dunque chiarite le modalità con le quali X. riusciva a soddisfare la propria clientela pur impiegando il cuoco a metà del tempo previsto nel contratto di lavoro (“l’orario di lavoro settimanale medio è di 22,5 ore pari a un impegno lavorativo del 50%”) e per un certo periodo senza cuoco e andrebbe pure stabilito con precisione quale tipo di lavoro svolgeva il gerente sul mezzogiorno e cioè se realmente non sostituiva il cuoco nell’attività abitualmente svolta da quest’ultimo (nel qual caso la perdita di lavoro non sarebbe computabile; cfr. STCA 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 riprodotta al consid. 2.5; cfr. consid. 1.2.: “… vista la scarsità di clientela, il cuoco si occupa di preparare la linea del mezzogiorno dalle 10.00 alle 12.00 ed il sottoscritto finisce le preparazioni ed impiatta per il servizio. (…) Dal 20 settembre (vista l'ulteriore diminuzione dei clienti a mezzogiorno constatata nella settimana successiva all'obbligo del certificato Covid) il gerente apre e dalle 09.45 va in cucina a preparare la linea e impiatta durante il servizio del mezzogiorno …”).
Tale questione non deve comunque essere affrontata e risolta dal TCA alla luce delle considerazioni sviluppate nei prossimi considerandi. (…)”.
In una sentenza 38.2021.101 del 4 aprile 2022, il TCA ha confermato il rifiuto di riconoscere a una Sagl che gestisce un esercizio pubblico il diritto alle indennità per lavoro ridotto nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 in quanto la ricorrente, avendo ridotto saltuariamente gli orari di apertura invernali del locale rispetto al periodo precedente alla pandemia ha violato l’obbligo di ridurre il danno e la perdita di lavoro non è, quindi, computabile. In quell’occasione, infatti, questa Corte ha ritenuto che, a differenza del caso giudicato nella citata STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, la ricorrente non ha dimostrato che se avesse rispettato gli orari normali di apertura non avrebbe potuto gestire il bar il modo proficuo; non è, infatti, stata resa verosimile “una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia”.
Con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.
In una sentenza 38.2022.3 del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).
L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).
L’art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213) ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e civili.
Giusta l’art. 6 cpv. 2 e 3:
" 2 Per le manifestazioni con oltre 300 visitatori, in caso di registrazione dei dati di contatto secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera b occorre prevedere una suddivisione in settori di posti in piedi o a sedere con un massimo di 300 persone.
3 Per le manifestazioni private, segnatamente gli eventi familiari, che non si tengono in strutture accessibili al pubblico o i cui partecipanti sono noti agli organizzatori, si applica unicamente l’articolo 3. Se non è possibile rispettare il distanziamento raccomandato né adottare misure di protezione, l’organizzatore è tenuto a trasmettere i dati di contatto delle persone presenti secondo l’articolo 5 capoverso 2.”
Il 2 settembre 2020, con effetto dal 1° ottobre 2020, nell’Ordinanza è stato introdotto l’art. 6a che al cpv. 1 enuncia che “chi intende svolgere una manifestazione con oltre 1000 visitatori o con oltre 1000 partecipanti (grande manifestazione), necessita di un’autorizzazione dell’autorità cantonale competente” e l’art. 6b, relativo alle prescrizioni supplementari per le competizioni sportive in leghe professionistiche, secondo cui per le competizioni sportive di squadre di una lega prevalentemente professionistica con oltre 1000 spettatori occorre prevedere uno specifico piano di protezione (cfr. RU 2020 3679).
L’art. 6 cpv. 1 è stato modificato il 28 ottobre 2020 (validità dal 29 ottobre 2020) nel senso che “È vietato lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 persone. Nel computo vanno escluse le persone che partecipano alla manifestazione nel quadro della loro attività professionale e le persone che collaborano al suo svolgimento”.
L’art. 6d cpv. 1 ha vietato le attività presenziali negli istituti di formazione, ad eccezione delle scuole dell’obbligo e delle scuole del livello secondario II, delle attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione e per lo svolgimento delle quali è richiesta la presenza sul posto e delle lezioni individuali.
La Risoluzione 5692 emanata dal Consiglio di Stato l’8 novembre 2020 e la Risoluzione 5696 del 10 novembre 2020 hanno vietato, da un lato, gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi, salvo per persone che vivono nella stessa economia domestica. Dall’altro, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e private con più di 5 partecipanti, ad eccezione delle assemblee degli organi legislativi ed esecutivi cantonali, comunali e patriziali, le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico e la raccolta di firme che restano ammissibili come da disposizioni federali.
L’11 dicembre 2020 è stato proibito lo svolgimento di manifestazioni, fatte salve alcune eccezioni (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2020 5377).
Dal 18 gennaio 2021 alle manifestazioni nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) potevano partecipare al massimo cinque persone. Non vigeva l’obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione (cfr. art. 6 cpv. 2 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 13 gennaio 2021; RU 2021 7).
Con la modifica del 24 febbraio 2021 è stato ribadito che lo svolgimento di manifestazioni restava vietato, salvo alcune eccezioni. Dal 1° marzo 2021, in ogni caso, il numero di partecipanti alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) era di al massimo 5 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne (cfr. art. 6 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 110).
Il 14 aprile 2021 sono stati modificati gli art. 6 e 6e dell’Ordinanza. In particolare dal 19 aprile 2021 l’art. 6 cpv. 1 lett. g enuncia che il divieto dello svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti non vigeva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3. Giusta l’art. 6 cpv. 1bis alle manifestazioni in presenza di pubblico in luoghi chiusi erano ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100. Poteva essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori (cfr. RU 2021 213).
Dal 27 maggio 2021 lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti era vietato. Questa restrizione non vigeva per le grandi manifestazioni secondo l’articolo 6a (“le manifestazioni con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), sono ammesse a partire dal 1° luglio 2021 se l’autorità cantonale competente rilascia all’organizzatore un’autorizzazione per lo svolgimento”) e i progetti pilota per grandi manifestazioni secondo l’articolo 6bquater (cfr. art. 6 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 situazione particolare, modifica del 26 maggio 2021; RU 2021 297).
Con effetto dal 31 maggio 2021 giusta l’art. 6 cpv. 1 lo svolgimento di manifestazioni con più di 50 partecipanti era vietato. Tale restrizione non sussisteva per le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoversi 1 e 2 lettera a e 6f capoversi 2 e 3 lettera a. Per le manifestazioni in presenza di pubblico, il numero di spettatori consentito è passato da 50 a 100 persone al chiuso e da 100 a 300 all’aperto. La capienza massima dei locali è stata stabilita alla metà e non più a un terzo (cfr. RU 2021 300: art. 6; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83697.html).
Il cpv. 2 enunciava “le manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 30 persone nei luoghi chiusi e al massimo 50 persone nelle aree esterne. (…)”.
L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 è stata abrogata con effetto dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).
Con riferimento alle “restrizioni per viaggiare” indicate dalla ricorrente nel preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 a valere quale causa dell’introduzione della misura e delle minori adesioni a “workshop e mini congressi”, si rileva che già a quel momento, ex art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27) le persone che entravano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio dovevano registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l’entrata avviene in treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata nel nostro Paese in automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri dati. Coloro che, invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma dell’art. 7 cpv. 2 della medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi sottoposti nelle ultime 72 ore a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni, salvo che, ex art. 8 cpv. 1 lett. h, potessero provare di essere state vaccinati contro il SARS-CoV-2.
In particolare – ritenuto che la ricorrente ha osservato che sarebbe la zona della “vicina penisola italiana”, quella “con cui lavora in maniera preponderante” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) – si osserva tra gli Stati o le Regioni considerate a rischio, non vi era alcuna Regione italiana confinante con il territorio elvetico e, più in generale, dal 3 giugno 2021 nessuna Regione italiana rientrava nell’elenco delle zone considerate a rischio.
I __________, con riguardo a quanto riferito dalla ricorrente circa il fatto che il materiale per i corsi poteva – asseritamente e senza che tale affermazione sia stata in alcun modo supportata mediante documentazione idonea – acquistare solo ad __________ (cfr. infra consid. 2.8. e doc. VII), figuravano, sempre con l’eccezione per i vaccinati, esentati dalla quarantena al rientro in Svizzera, nell’elenco dei Paesi considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021, RS 818.101.27).
Da ultimo, e sebbene la ricorrente questa non abbia fatto valere di essersi occupata nel periodo che qui interessa dell’accoglienza di bambini in età da scuola dell’infanzia, giova rilevare che 15 giugno 2021, il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, mediante il comunicato stampa “Un intero anno scolastico in presenza, raggiunto l’obiettivo per nulla scontato”, ha comunicato che durante l’anno scolastico 2020/2021 “malgrado la pandemia e le restrizioni sanitarie, la scuola è rimasta aperta e non si è dovuto ricorrere nuovamente alla didattica a distanza come accaduto in occasione del confinamento della primavera 2020” (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=191294&cHash=f0dd90057317516f259c9bef6a28fe51 nella sua versione consultabile il 3 maggio 2022).
2.8. Nella presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che l’Associazione RI 1, avente sede a __________, è attiva – sebbene nel preannuncio di lavoro ridotto quale settore di attività abbia indicato il “commercio all’ingrosso e al dettaglio” (cfr. doc. 1/1) - nella “promozione della __________, per quanto riguarda la scuola dell'infanzia” e nell' “organizzazione, la gestione e l'esercizio di corsi scolastici ed extrascolastici parificati e non parificati” oltre che nell’ “accoglienza di bambini in età di scuola dell'infanzia”.
Presidente dell’associazione è __________ (cittadina italiana in __________, provincia di __________), membro e segretario è __________ (cittadino italiano in __________, provincia di __________) e membro è pure __________ (cittadina italiana in __________, cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).
L’Associazione si finanzia, oltre che tramite i “contributi sociali annui” (cfr. estratto del Registro di commercio; www.zefix.ch) e le quote di iscrizione ai corsi, grazie alle “ordinazioni dagli stessi partecipanti ai corsi per il materiale da costruire necessario alle loro lezioni” (cfr. doc. 3).
Giova rilevare che prima che l’Associazione inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021, ne aveva già fatto richiesta nel 2020. In particolare il 20 marzo 2020 la ricorrente – oltre ad indicare quale datore di lavoro l’ “Associazione RI 1 (…) __________” salvo poi apporre il timbro di una diversa associazione, e meglio della “Associazione RI 1 __________, (…) __________ ” (ora in liquidazione ed il cui scioglimento è stato pubblicato il 3 maggio 2021, che aveva uno scopo analogo a quello della ricorrente, tra i cui membri nel tempo si contano tra gli altri tanto __________, quanto __________, che __________; cfr. www.zefix.ch) - aveva postulato il riconoscimento del diritto alle indennità in questione indicando che l’effettivo del personale era composto da una persona, che in essere vi era un contratto di lavoro di durata indeterminata, che colpito del lavoro ridotto era un lavoratore e che la perdita di lavoro probabile si attestava al 100% (cfr. doc. 1/2).
Contestualmente, l’Associazione aveva comunicato la seguente cifra d’affari a valere per “gli ultimi quattro anni”:
|
|
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
Gennaio |
5’560 |
5’420 |
5’684 |
9’636 |
3’320 |
|
Febbraio |
5’740 |
5’395 |
5’817 |
4’947 |
3’210 |
|
Marzo |
|
5’930 |
6’855 |
2’974 |
3’680 |
|
Aprile |
|
4’920 |
6’390 |
7’652 |
4’775 |
|
Maggio |
|
5’250 |
6’030 |
7’059 |
3’150 |
|
Giugno |
|
4’794 |
6’810 |
6’279 |
4’575 |
|
Luglio |
|
5’320 |
8’470 |
11'241.60 |
4’320 |
|
Agosto |
|
5’140 |
6’200 |
3’093 |
3’250 |
|
Settembre |
|
5’770 |
6’075 |
6’628 |
5’423 |
|
Ottobre |
|
5’705 |
5’750 |
14’633 |
3’610 |
|
Novembre |
|
4’490 |
5’855 |
3’580 |
3’450 |
|
Dicembre |
|
2’620 |
5’644 |
16’342 |
3’387 |
(cfr. doc. 1/2).
Dopo aver ricevuto il preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1/1), la Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di fornire ulteriore documentazione e rispondere ai seguenti quesiti:
" 1. La signora __________ e i signori __________ e __________ sono stati assunti quali dipendenti dal 01.01.2020. Per quali motivi nel preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020 avete indicato: “Effettivo del personale di tutto l’azienda, oggi” 1 “di tutta l’azienda un anno fa” 1 e “lavoratori colpiti dal lavoro ridotto” 1?
2. Per quali motivi con il preannuncio di lavoro ridotto del 21.08.2020 i lavoratori colpiti dal lavoro ridotto sono aumentati a 3?
3. Inviare gli avvisi di addebito bancario/postale relativi al pagamento dei salari dei mesi di gennaio e febbraio 2020 per la signora __________ e i signori __________ e __________;
4. Inviare la copia della comunicazione fatta dal signor __________ all’AVS, relativa alla fine del suo statuto d’indipendente;
5. Inviare la copia dei conti annuali 2020 (conto economico, bilancio e, se esiste, rapporto di revisione);
6. Inviare le distinte salari AVS 2019 e
2020 (con i nominativi);
7. Allestire una vostra tabella e indicare la cifra d’affari mensile realizzata
da gennaio 2017 ad aprile 2021;
8) indicare la cifra d’affari presumibile per i mesi di maggio, giugno e luglio 2021 precisando com’è stata calcolata.” (cfr. doc. 2).
Il 10 maggio 2021, l’Associazione, per il tramite della presidente, __________, ha fornito le seguenti risposte:
" 1. Nel preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020 abbiamo fatto richiesta solo per una persona in quanto era [ndr: l’] unica a richiedere le indennità, abbiamo erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece di inserire il numero completo dei lavoratori dell’azienda. Ci scusiamo da subito per questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non bisognavano delle indennità.
2. Come già spiegato al punto 1. nel periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020 abbiamo quindi richiesto le indennità per tutti i lavoratori presenti e d’accordo a aderire al lavoro ridotto.
(…)
6. Qui di seguito come richiesto la tabella indicante le cifre d’affari mensili da gennaio 2017 ad aprile 2021.
|
|
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
Gennaio |
20980 |
18300 |
27565 |
5684 |
9636 |
|
Febbraio |
31747 |
22800 |
27988 |
5817 |
4947 |
|
Marzo |
22789 |
20540 |
28499 |
6855 |
2974 |
|
Aprile |
20135 |
0 |
23863 |
6390 |
7652 |
|
Maggio |
|
0 |
26622 |
6030 |
7059 |
|
Giugno |
|
15370 |
28495 |
6810 |
6279 |
|
Luglio |
|
19500 |
29333 |
8470 |
11241 |
|
Agosto |
|
21920 |
23799 |
6200 |
3093 |
|
Settembre |
|
28502 |
28789 |
6075 |
6628 |
|
Ottobre |
|
21155 |
26270 |
5750 |
14633 |
|
Novembre |
|
23620 |
22347 |
5855 |
3580 |
|
Dicembre |
|
27415 |
29479 |
5644 |
16342 |
|
Totale |
95651 |
219122 |
323049 |
75580 |
94064 |
7. (…) La cifra d’affari presumibile per il mese di maggio 15’000
Giugno 20’000
Luglio 20’000
Le cifre sono state calcolate in base alle probabili continuazioni di iscrizioni per i corsi __________ di grado successivo, nella speranza che i presenti confermino la loro presenza. Oltre a questi sono previste ordinazioni dagli stessi partecipanti ai corsi per il materiale da costruire necessario alle loro lezioni, anche nell’eventualità che i workshop o eventi offerti si potranno garantire con le restrizioni meno stringenti ordinate dalla Confederazione.” (cfr. doc. 3/1).
La ricorrente ha contestualmente trasmesso all’amministrazione:
· le “copie delle buste paga per i salari di gennaio e febbraio 2020 (…) pagamento contanti” di __________ e __________, domiciliati presso la sede dell’Associazione, nonché di __________ (con domicilio ad __________, Provincia di __________, Italia), su cui, d’un lato, quale sede del datore di lavoro, è indicata “__________” e che, d’altro lato, sembrano essere stati redatti a “__________” (cfr. doc. 3/5);
· la “contabilità 2020” dalla quale (a fronte di una cifra d’affari contestualmente comunicata in fr. 219'122.-) emergono entrate per fr. 276'303.25 (cfr. doc. 3/2);
· le “distinte salari AVS 2019 e 2020” dalle quali emerge che nel 2019 l’unica dipendente dell’Associazione (la cui sede, da __________, è stata corretta manualmente in __________) era __________, con uno stipendio annuo di fr. 12'000.- (oltre fr. 8'400.- per assegni familiari; cfr. doc. 3/3), mentre nel 2020 i dipendenti (tutti occupati dal “1.1.” al “31.12”) erano tre: __________ con salario annuo di fr. 48'000.-, __________ con stipendio annuo di fr. 72'000.- (oltre assegni familiari per fr. 8'400.-) e __________ con salario complessivo di fr. 17'400.- (cfr. doc. 3/4).
Il 13 maggio, l’Associazione ha, poi, precisato che:
" Per il signor __________ rispondiamo che prima di essere assunto presso la nostra associazione lo stesso lavorava come indipendente nel suo Stato d’origine, Italia, e lo Stato non rilascia un attestato dichiarativo del suo stato di lavoratore. Per questa ragione non possiamo fornirvi il documento richiesto (…).” (cfr. doc. 5).
Il 17 maggio 2021, la Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di “inviare la copia del permesso di lavoro di tutti i dipendenti (…)” nonché “della comunicazione fatta dal signor __________ alle Autorità italiane, in relazione alla fine del suo statuto di lavoro autonomo (p. es.: INPS, Agenzia delle entrate, Comune di residenza, altro” (cfr. doc. 6).
Il 23 maggio 2021, l’Associazione ha trasmesso la carta d’ identità svizzera di __________ ed il permesso di soggiorno “C” rilasciato il 14 febbraio 2020 a __________. __________, invece – ha precisato la ricorrente - in quel momento si trovava all’estero, ragione per la quale l’Associazione si è impegnata a trasmetterne il permesso al suo rientro in Svizzera ed ha precisato quanto segue:
" Il signor __________ ci comunica che l’Ufficio dell’INPS non può disdire la sua partita IVA in quanto comproprietario di un’attività commerciale e pertanto autonomo. Benché non lavori nella sua attività, a detta dell’INPS, deve rimanere iscritto anche se svolge un’attività dipendente in Ticino.” (cfr. doc. 7).
In data 14 giugno 2021, la Sezione del lavoro ha chiesto all’Associazione di trasmettere il permesso di lavoro di __________ e di comunicare per quali motivi il medesimo “comproprietario di un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione alla vostra Associazione fino alla fine del 2019, dal 01.01.2020 è stato assunto quale dipendente”, di indicare la cifra d’affari realizzata nel maggio 2021 e quella presumibile non era attivo e, infine, di trasmettere il programma dei corsi per il 2021, nonché copia di tutte le iscrizioni (cfr. doc. 8).
Il 20 giugno 2021, l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:
" (…)
- il signor __________ è stato assente dal lavoro dal 2 maggio per motivi di salute gravi di un componente della sua famiglia e non è più rientrato al lavoro. Purtroppo, a causa della sua prolungata assenza durante tutto questo periodo, è stato licenziato. Rimangono attivi due collaboratori dipendenti.
- per il mese di maggio 2021 abbiamo realizzato una cifra d’affari di CHF 27'650. Mentre per il mese di giugno 2021 prevediamo una cifra d’affari pari a C
- è stato momentaneamente inattivo a causa di manutenzione del sito. Attualmente il sito è attivo.
- in allegato trovato il programma di ogni corso venduto durante il 2021 con la cartella dei partecipanti, oltre all’importo del pagamento incassato con la tassa di iscrizione.” (cfr. doc. 9).
Contestualmente la ricorrente ha trasmesso alla resistente copia delle iscrizioni ai corsi di “linguaggio per la scuola primaria” del 11/22 gennaio 2021 e del “25/01-02 febbraio” di “__________” del 12-14 gennaio, di “__________” dell’8-20 febbraio e del “22 febb-6 marzo” e di “__________” dal 10-27 marzo, del 31 marzo – 17 aprile, del 5 – 22 maggio e del 9-26 giugno (cfr. all. a doc. 9, nonché di alcuni programmi di corsi, osservando che “purtroppo alcuni programmi non sono completi in quanto la vostra cartella non ha sufficiente spazio per allegare il corso completo”).
Successivamente alla decisione del 21 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10) ed alla relativa opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 11), in data 15 settembre 2021 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha chiesto all’Ufficio della migrazione “informazioni su eventuali richieste/rilasci di permesso relativi al signor __________” (cfr. all. a doc. 15).
Il 29 settembre 2021 alla Sezione del lavoro è quindi stato comunicato che __________ “è in possesso di un permesso per confinanti G UE/AELS dal 1° marzo 2021 valevole fino al 28.02.2026 (data di richiesta: 1° marzo 2021)” (cfr. doc. 15/1).
La resistente ha dunque nuovamente chiesto all’Associazione di trasmettere copia del permesso di lavoro di __________ e di spiegare i motivi per cui egli “comproprietario di un’attività commerciale e lavoratore autonomo in Italia con fatturazione alla vostra Associazione fino alla fine dell’anno 2019, dal 01.01. 2020 è stata assunto come dipendente.” (cfr. doc. 13).
Il 15 ottobre 2021, l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro che non era possibile inviare il permesso di lavoro di __________ in quanto il medesimo non era più loro dipendente ed ha affermato che quest’ultimo “svolge un’attività come indipendente in Italia e dal 2020 è stato dipendente presso di noi. Entrambe le attività possono essere svolte contemporaneamente e non vi è nessun problema in ciò” (cfr. doc. 14).
Il 19 ottobre 2021 la Sezione del lavoro ha trasmesso all’Associazione l’esito dell’accertamento esperito il 15 settembre 2021 presso l’Ufficio della migrazione chiedendo alla ricorrente di prendere posizione, nonché di precisare “la specifica esigenza lavorativa alla base dell’assunzione quale lavoratore dipendente del signor __________ proprio a gennaio 2020, in considerazione del fatto che già dal 2017 prestava lavoro presso la vostra Associazione in veste di lavoratore indipendente” e chiesto di trasmettere la documentazione relativa alla disdetta del rapporto di lavoro con il dipendente in questione (cfr. doc. 15).
Il 23 ottobre 2021 l’Associazione ha comunicato alla Sezione del lavoro quanto segue:
" Per ottenere il permesso per stranieri G al beneficio del sig. __________ è stato necessario richiedere dei documenti presso le autorità italiane. Purtroppo, la pandemia del covid-19, ha fermato gli uffici pubblici italiani prima che lo stato pandemico arrivasse in Ticino. È stato atteso il tempo necessario per ricevere i documenti e procedere con la richiesta presso l’ufficio della migrazione.
Nonostante ciò, seppur in attesa del permesso G, i contributi sociali e le imposte alla fonte del sig. __________ sono stati regolarmente dichiarati e pagati.
Il sig. __________ nel periodo di novembre-dicembre 2019 desiderava essere assunto come dipendente e dopo accordo tra le parti si è arrivati ad un contratto da dipendente con inizio a gennaio 2020 come data di inizio più vicina.
Riguardo alla vostra richiesta di documenti a proposito della disdetta del rapporto di lavoro del sig. __________ vi informiamo che non è stata documentata in quanto la disdetta è avvenuta verbalmente.” (cfr. doc. 16).
Il 14 dicembre 2021, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha richiesto all’Ufficio delle prestazioni, Servizio disoccupazione, la trasmissione della documentazione dalla quale è possibile evincere per quali dipendenti l’Associazione ha chiesto le indennità per lavoro ridotto da marzo ad agosto 2020 (cfr. doc. 17).
Ne è emerso che la richiedente ha postulato l’erogazione delle ILR per due dipendenti a marzo (cfr. doc. 18/1 e 18/2), ad aprile (cfr. doc. 18/3) e maggio 2020, mentre, per giugno, luglio ed agosto 2020 è stata richiesta per tre dipendenti (__________, __________ e __________; cfr. doc. 18/5, 18/6, 18/7 e all. a doc. XI).
Il 16 dicembre 2021, la Sezione del lavoro ha quindi chiesto all’Associazione di fornire ulteriori informazioni e meglio come segue:
" Il 10 maggio 2021, in risposta alle nostre domande del 4 maggio 2021, avete indicato che “(…) Nel preannuncio di lavoro ridotto del 20.03.2020 abbiamo fatto richiesta solo per una persona in quanto era unica a richiedere le indennità, abbiamo erroneamente inserito solo chi ne faceva richiesta invece di inserire il numero completo dei lavoratori nell’azienda. ci scusiamo da subito per questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non bisognavano delle indennità (…) come già spiegato al punto 1. Nel periodo di marzo 2020 soltanto una dipendente era purtroppo colpita dal lavoro ridotto. Vista la seguente chiusura delle attività dal mese di aprile 2020 abbiamo quindi richieste le indennità per tutti i lavoratori presenti e d’accordo di aderire al lavoro ridotto (…)”; diversamente da queste affermazioni, dai documenti che avete compilato per la Cassa disoccupazione, emerge che per il mese di marzo 2020 avete chiesto il lavoro ridotto per le vostre 2 dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del 27 aprile 2020 e lettera 27 aprile 2020 dell’Associazione alla Cassa, annesse alla presente), anche per il mese di aprile 2020 e maggio 2020 avete richiesto le indennità per due dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto 4 maggio 2020 e del 2 giugno 2020 annesse alla presente), mentre per i mesi di giugno, luglio 2020 e agosto 2020 la richiesta riguardava 3 dipendenti (cfr. Domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto del 1. Luglio 2020, scambio e-mail 10/11 agosto 2020 e del 1. settembre 2020 allegate alla presente). Al riguardo vi chiediamo di spiegare l’incongruenza delle affermazioni contenute nello scritto del 10 maggio 2021 con quanto invece richiesto alla Cassa.” (cfr. doc. 18)
Il 20 dicembre 2021 l’Associazione ha risposto come segue alle richieste della Sezione del lavoro:
" Come già comunicato precedentemente nella compilazione del preannuncio di lavoro ridotto di marzo 2020 abbiamo inserito un solo dipendente in quanto unico lavoratore che necessitava dell’indennità. Al termine del mese abbiamo però riscontrato che anche un secondo dipendente era nella necessità di ottenere l’indennità e pertanto è stato inserito il numero 2 nella domanda di indennità. Mentre per il terzo dipendente è stato inserito a giugno 2020 in quanto i mesi precedenti ha lavorato regolarmente e non necessitava l’indennità. A comprova di ciò vi abbiamo inviato i conteggi ore dei dipendenti come da voi richiesto.
Inoltre, come da vostra richiesta, vi indichiamo qui di seguito le cifre d’affari per i mesi giugno-ottobre 2021.
Giugno 2021 CHF 25’540
Luglio 2021 CHF 12’320
Agosto 2021 CHF 6’025
Settembre 2021 CHF 7’097
Ottobre 2021 CHF 10'142 (…)” (cfr. doc. 19).
In allegato al riscorso presentato in data 17 febbraio 2022 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I), la ricorrente ha trasmesso la “contabilità 2019”, da cui emergono entrate per totali fr. 323'049.11 (cfr. all. 2 a doc. I), ed uno scritto di data 11 ottobre 2021, indirizzato alla Cassa __________ laddove, in risposta e per le indennità per lavoro ridotto di luglio 2021, l’Associazione ha comunicato che “le iscrizioni ai corsi sono ridotte in considerazione della pandemia attuale. Inoltre, alcuni degli iscritti sono risultati positivi al covid o posti in quarantena. Di conseguenza i corsi si sono dovuti sospendere e attenderne la ripartenza. Oltre a ciò, i corsi sono stati sospesi, per permettere a tutti gli iscritti di proseguire insieme in quanto ogni corso è collegato perché diviso in parti. Mentre per le vendite di materiali ci ritroviamo ancora con vendite ridotte in considerazione del fatto che una buona parte dei materiali viene venduta durante i corsi offerti. I nostri corsi riprenderanno il loro ritmo normale dal mese di novembre 2021 (…)” (cfr. all. 3 a doc. I).
2.9. In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dall’Associazione, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)
Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).
Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.
Questo Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).
Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).
Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati con un abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).
2.10. Nella presente fattispecie, l’Associazione, con preannuncio del 17 aprile 2021, ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° maggio 2021 facendo valere che “purtroppo la situazione non è cambiata. Stiamo organizzando nuovi workshop e mini congressi ma le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni. Le richieste per la fabbricazione di materiale e la vendita sono minime” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1/1).
Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).
Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro - nel maggio 2021 non sussistevano, in particolare per i viaggiatori in arrivo nel nostro Paese dalle Regioni confinanti, particolari restrizioni per i viaggiatori in arrivo.
Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo maggio-giugno 2021, allorquando, per il numero massimo di persone che potevano essere presenti alle manifestazioni ed incontri vi erano ancora delle restrizioni (cfr. supra consid. 2.7.) la cifra d’affari conseguita dalla ricorrente è stata pari a 27'650.-, rispettivamente a fr. 25'540.-, mentre, come rilevato dalla resistente, allorquando tali restrizioni sono, poi, venute meno è diminuita a fr. 12'320.- per luglio, 6'025.- per agosto, 7'097.- per settembre e 10'142.- per ottobre (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 19).
Le minori cifre d’affari conseguite da giugno 2021, secondo questo Tribunale, non sono dunque da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022).
Riguardo alla motivazione fatta valere dalla ricorrente solo in un secondo momento, e meglio in sede ricorsuale, relativa al fatto che “i corsi in persona venduti per i mesi da luglio a ottobre sono diminuiti in quanto le persone precedentemente iscritte, avendo contratto il virus Covid erano obbligate alla quarantena o alla procedura medicale necessaria per la guarigione. Non si è potuto svolgere la maggior parte delle lezioni proprio a causa di queste assenza. Si è deciso di posticipare detti corsi a dara da stabilire quanto tutti i partecipanti avrebbero potuto iniziare in salute” il TCA rileva che tale affermazione è rimasta una mera allegazione di parte, che non trova agli atti un sufficiente riscontro documentale (nella forma, per esempio di rinunce alla frequenza dei corsi o analoghe comunicazioni) e nemmeno permette di comprendere in che misura l’attività dell’Associazione ne sarebbe toccata.
E’ quindi a titolo meramente abbondanziale, ritenuto che la richiesta di introduzione del lavoro ridotto non è avvenuta per questa ragione bensì poiché “le restrizioni per viaggiare complicano le adesioni” a workshop e congressi, che giova, comunque, evidenziare che proprio tra giugno e luglio 2021 - quando la ricorrente pretende di aver dovuto disdire diversi corsi siccome diversi partecipanti erano risultati positivi al Covid-19 ed erano, quindi, sottoposti a quarantena – i casi di positività in Svizzera erano ai minimi, e meglio come emerge dai dati forniti dall’Ufficio federale della sanità pubblica (cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 3 maggio 2022). Per tale ragione, oltre a non essere minimamente supportata a livello documentale, l’allegazione della ricorrente nel senso di una minor partecipazione ai corsi che organizzava a causa di quarantene ed isolamento dei partecipanti pare anche inverosimile.
Anche a voler, per ipotesi di lavoro, prendere in considerazione tale motivazione quale motivo di introduzione del lavoro ridotto, le minori cifre d’affari sarebbero dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.
A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 17 aprile 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI.
2.11. Quanto alla cifra d’affari conseguita dalla ricorrente, questo Tribunale rammenta innanzitutto che non tutte le oscillazioni della cifra d'affari giustificano la concessione dell'indennità per lavoro ridotto. Nondimeno nella misura in cui la diminuzione della cifra d'affari raggiunge o supera il 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non può più essere considerata una fluttuazione normale dell'attività imprenditoriale, per cui non rientra più nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022; 38.2021.100 del 22 marzo 22; STCA 38.2021.55 del 29 novembre 2021; STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016; STCA 38.2009.39 del 7 settembre 2009; STCA 38.2004.63 del 21 marzo 2005; STCA 38.2004.95 dell’8 marzo 2005; STCA 38.2004.19 dell’11 maggio 2004; STCA 38.2003.50 del 26 gennaio 2004; STCA 38 2002.183 del 24 marzo 2003; STCA 38.2002.95 del 18 ottobre 2002; STCA 38.2001.231 del 17 giugno 2002; STCA 38.2001.125 del 27 settembre 2001; STCA 38.2000.310 del 31 luglio 2001; STCA 38.2000.22 del 24 luglio 2000).
Nella presente fattispecie, la Sezione del lavoro ritiene altresì che l’oscillazione della cifra d’affari fatta valere dall’Associazione è inferiore al 25% per cui è da considerarsi come rientrante nel normale rischio aziendale del datore di lavoro.
In concreto, questo Tribunale rileva, innanzitutto, che l’Associazione, a valere per il 2019 (e per i primi due mesi del 2020) ha fornito, nei diversi preannunci di lavoro ridotto in atti, dati molto diversi in relazione alla cifra d’affari conseguita.
Nel preannuncio del 20 marzo 2020 infatti, oltre a riferire che vi era un solo dipendente, ha indicato che la cifra d’affari del 2019 era stata di complessivi fr. 60'754.- (cfr. doc. 1/2). Nel preannuncio del 17 aprile 2021, invece, ha riferito di una cifra d’affari annua di fr. 323'049.- (cfr. doc. 1/1).
Le giustificazioni fornite dall’Associazione quo all’iniziale errata indicazione del numero di dipendenti dell’azienda nel preannuncio del 20 marzo 2020 (“ci scusiamo da subito per questo refuso, avremmo dovuto inserire il totale dei dipendenti anche se non bisognavano delle indennità”; cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1), non hanno saputo spiegare (contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente in sede di replica; cfr. supra consid. 1.7. e doc. VII) le differenti cifre d’affari dichiarate.
In ogni caso, anche volendo prendere in considerazione la cifra d’affari indicata nel preannuncio del 17 aprile 2021, come posto in evidenza dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione qui impugnata (cfr. supra consid. 1.4.), si osserva che la cifra d’affari realizzata nel semestre maggio-ottobre del 2021 è superiore rispetto a quella conseguita nello stesso periodo dal 2016 al 2019, quindi prima della pandemia ed anche per tale ragione la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 merita conferma.
La contestazione ricorsuale secondo cui rispetto al periodo pre-pandemico, nel semestre maggio-ottobre 2021 l’Associazione conterebbe più dipendenti e dovrebbe, quindi, supportare maggiori costi a fronte di entrate rimaste invariate a causa del Covid-19, non può essere seguita.
In primo luogo poiché le cifre d’affari annunciate per i mesi pre-pandemici di gennaio e febbraio 2020 (fr. 18'300.-, rispettivamente, fr. 22'800.-; cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1), quando la ricorrente pretende che aveva già provveduto ad assumere __________, __________ e ad aumentare la percentuale lavorativa di __________ erano inferiori, senza che vi fossero restrizioni legate alla pandemia, rispetto a quelle poi conseguite, a parità di dipendenti e con le misure conseguenti al Covid-19 nello stesso periodo del 2021 (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 3/1).
Secondariamente poiché per ammissione stessa della ricorrente, __________ - che l’insorgente pretende aver assunto da gennaio 2020 malgrado egli abbia fatto richiesta del permesso “G” solamente da marzo 2021 - sebbene come indipendente già forniva i propri servizi all’Associazione prima di quel momento, di modo che almeno parte quelle che prima erano le uscite relative ai “salari indipendenti” (indicate nella contabilità del 2019 in fr. 59'400.-; cfr. all. 3 a doc. ) vanno a compensarsi con quello che è poi divenuto il suo salario da dipendente (fr. 48'000.- annui).
Anche __________, inoltre, è stato assunto, asseritamente pure a gennaio 2020, in sostituzione di chi prima di allora si occupava della contabilità esternamente all’Associazione, di modo che anche in questo caso la ricorrente non ha dovuto sostenere maggiori spese rispetto al 2019 (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).
Infine, sul fatto che __________ avrebbe richiesto il permesso “G” solamente da marzo 2021, poiché prima “la pandemia covid-19 ha fermato gli uffici pubblici italiani” e per questo motivo si è dovuto attendere “il tempo necessario per ricevere i documenti e procedere con la richiesta di permesso” (cfr. supra consid. 2.8. e doc. 16), il TCA rileva che il primo decreto legge italiano che ha imposto misure restrittive e chiusure in Italia a causa della pandemia è stato adottato il 23 febbraio 2020 (allorquando __________ doveva già aver richiesto il rilascio del permesso da mesi) in seguito ai focolai registratisi in Lombardia e Veneto, allorquando il Consiglio dei Ministri, su proposta dell’allora Presidente Conte, ha approvato un decreto-legge che ha introdotto misure urgenti in materia di contenimento e gesti nella versione consultabile il 3 maggio 2021).
Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 2 febbraio 2022 deve essere confermata.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.
Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti