Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.20

 

rs

Lugano

25 aprile 2022

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2022 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 8 febbraio 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 24) con la quale ha sospeso RI 1 per 25 giorni dal diritto all'indennità di disoccupazione per non avere preso parte, per la quarta volta nel corso degli ultimi due anni, ad un colloquio di consulenza previsto per il 25 ottobre 2021 alle ore 10:00 senza validi motivi e senza scusarsi spontaneamente, bensì solamente su richiesta dell’Ufficio regionale di collocamento (cfr. doc. A).

                                     

                               1.2.   Contro la decisione su opposizione l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della sospensione o che quest’ultima “perlomeno venga ridotta a 5 o 10 giorni visto che in ogni modo le prime due sanzioni degli ultimi due anni, risalgono a inizio 2020, quindi a quasi 1 anno e mezzo di distanza dalla 3a e dalla 4a sanzione” (cfr. doc. I pag. 2).

                                         A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha segnatamente addotto:

 

" (…) per un mese, nel periodo di giugno-luglio, non ho avuto accesso al mio usuale numero di (telefono, così ho contattato l'Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per notificare il cambio di contatto, precisando a voce che questa situazione sarebbe stata temporanea. (Quando ho scritto che non ho avuto accesso al mio numero per il mese luglio-agosto, avevo confuso il mese iniziale da cui non ho più avuto tale accesso).

Una volta riavuto il numero di cellulare usuale, ammetto di aver dimenticato di notificare la riattivazione del numero, così quando l'incaricato ha provato a contattarmi per il colloquio telefonico, non ho potuto rispondere. Purtroppo non ero a conoscenza della possibilità di chiedere venia spontaneamente, così ho atteso la richiesta di giustificazione. Nella quale ho spiegato i fatti e sottolineato che il mio solito numero era tornato in vigore, essendo sicuro che la comunicazione sarebbe stata passata da parte dell'Ufficio giuridico della sezione del lavoro(UG), all'URC. Giustamente, visto che era la mia 3a infrazione nell'arco di due anni, il risvolto è stato la decisione da parte dell'UG, di sanzionare 20 giorni di indennità (decisione UG n. __________).

Purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è stato riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta.

Così per il colloquio del 25 ottobre l'incaricato URC ha telefonato al numero provvisorio al quale io non avevo più accesso da mesi e chiaramente non ha ottenuto risposta. Essendo che quel giorno mi trovavo sul posto di lavoro, pensavo di aver confuso data e che il colloquio sarebbe stato nei giorni a seguirsi. Nei giorni seguenti ho ricevuto però la richiesta di giustificazione alla mia assenza, scoprendo così che il colloquio era nella data in cui pensavo, solamente che sono stato contattato nuovamente sul numero di telefono non più attivo, anche se come accennato qui sopra, ero convinto che la riattivazione del mio numero telefono fosse stata registrata tramite la richiesta di giustificazione precedente. (…)” (Doc. I)

 

                               1.3.   Nella sua risposta del 7 marzo 2022 la Sezione del lavoro ha proposto la reiezione dell’impugnativa, osservando:

 

" (…) Si contesta che l’assicurato abbia comunicato di aver ripreso ad utilizzare la vecchia utenza telefonica già nella richiesta di giustificazione (doc. 9, 10) concernente la precedente procedura di sanzione (terza procedura di sanzione, decisione UG del 20 ottobre 2021 n. __________, doc. 14). Nella richiesta di giustificazione del 9 settembre 2021 della terza procedura di sanzione, l'assicurato aveva motivato la sua assenza al colloquio di consulenza indicando che '"Purtroppo” il 08.09.2021 alle 09 15 ero al lavoro e non ho potuto rispondere al cellulare [...]" (doc. 10). Non è stato fatto alcun riferimento al cambiamento del numero telefonico.

Allo stesso modo, sulle indicazioni della persona assicurata per il mese di settembre 2021, l'assicurato ha sottoscritto in data 1° ottobre 2021 un documento indicante il seguente numero di telefono = __________ (doc. 8). Egli avrebbe dovuto prestare la giusta attenzione, correggere il numero di telefono e poi sottoscrivere il documento. ln questo modo l'assicurato non ha fatto altro che confermare la correttezza dei dati registrati nel sistema. L'errore è poi stato reiterato anche per il mese di ottobre 2021, con firma del 5 novembre 2021 da parte dell'assicurato (doc. 16).

Al fine di voler fugare ogni dubbio, si sottolinea che la problematica concernente il cambiamento del numero di telefono è emersa unicamente nel corso della presente procedura concernente la quarta sanzione ed è stata riportata nella richiesta di giustificazione del 31 ottobre 2021 (doc. 18), nelle osservazioni all'UG del 15 dicembre 2021 (doc. 23), nell'opposizione del 10 gennaio 2022 (doc. 25) e nel presente ricorso del 13 febbraio 2022 (ricorso l).

Si tratta di giustificazioni sottoscritte a posteriori del 25 ottobre 2021, data in cui avrebbe dovuto aver luogo il colloquio telefonico. Quindi le motivazioni del ricorrente secondo le quali "Purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è stato riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta" oppure "ero convinto che la riattivazione del mio numero di telefono fosse stata registrata tramite la richiesta di giustificazione precedente", non possono trovare tutela (ricorso l, pag. 1).

Considerato poi che pochi giorni prima dell'assenza al colloquio di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021, l'assicurato ha ricevuto la decisione del 20 ottobre 2021 con la quale è stata inflitta dall'UG una sanzione di 20 giorni di sospensione dalle indennità di disoccupazione per non aver risposto alla telefonata dell'URC (colloquio di consulenza; decisione UG n. ___________, doc. 14), egli avrebbe dovuto prestare la massima attenzione e diligenza al fine di presenziare al colloquio di consulenza oggetto della presente procedura (inc. 38.2022.20; doc. 15). (…) (Doc. III pag. 3-4)

 

                               1.4.   L’8 marzo 2022 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Questa Corte è chiamata a stabilire se a ragione o meno la Sezione del lavoro abbia sospeso l’assicurato per 25 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione per la sua mancata partecipazione al colloquio di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021.

 

                               2.2.   L'art. 17 cpv. 2 LADI, a seguito della revisione della LADI approvata dal Parlamento il 19 giugno 2020 ed entrata in vigore il 1° luglio 2021 (cfr. RU 2021 338; FF 2019 3659; https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83684.html), stabilisce che l'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l’indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.

                                                     Il nuovo cpv. 2bis dell’art. 17 LADI, introdotto con effetto dal 1° luglio 2021, enuncia che l’annuncio per il collocamento è elaborato dalle autorità competenti secondo gli articoli 85 e 85b.

                                         Giusta l'art. 17 cpv. 3 lett. b LADI, rimasto invariato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, l'assicurato è obbligato a partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5.

 

                                         L’art. 20a OADI, nel suo tenore valido dal 1° luglio 2021 (cfr. RU 2021 339), in relazione al primo colloquio di consulenza e di controllo, prevede:

 

" 1 Il servizio competente svolge il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato nei 15 giorni successivi alla data dell’annuncio (art. 19 cpv. 3).

2 Durante questo colloquio viene verificata l’identità dell’assicurato.

3 Durante questo colloquio l’assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.”

 

                                         L’art. 21 OADI dal 1° luglio 2021, a proposito dei "colloqui di consulenza e di controllo", precisa:

 

" 1 Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.

2 Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.

3 L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.”

 

                                         Secondo l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamene non accetta un'occupazione adeguata oppure non si è sottoposto a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.

 

                               2.3.   In una sentenza del 2 settembre 1999, pubblicata in DLA 2000 pag. 101 segg., il Tribunale federale ha avuto occasione di ricordare i criteri da applicare per stabilire se e quando un assicurato deve essere sospeso per non aver partecipato a un colloquio di consulenza o di controllo.

 

                                         Le principali sentenze dell'Alta Corte possono essere così riassunte.

                                         Nella decisione C 30/98 dell'8 giugno 1998, non pubblicata, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in merito al ricorso di un'assicurata contro una sanzione di 5 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione inflittale per non aver presenziato a un colloquio di consulenza, ha stabilito che essa, avendo semplicemente confuso la data dell'appuntamento, non ha osservato quanto impostole dall'ufficio competente soltanto per errore e non per indifferenza o disinteresse. Presentandosi in un altro giorno ha dimostrato, comunque, di aver preso seriamente il colloquio concordato. Pertanto, ritenuto pure che per il resto il suo comportamento è sempre stato puntuale e corretto, l'Alta Corte ha annullato la penalità.

 

                                         In una successiva sentenza C 268/98 del 22 dicembre 1998, non pubblicata, il TF ha nuovamente precisato che benché i colloqui di controllo e di consulenza abbiano certamente un significato importante, ciò non basta per concludere che la dimenticanza di un appuntamento è sempre punibile. Secondo la giurisprudenza federale è dato un comportamento sanzionabile quando un assicurato non presenzia a un colloquio per indifferenza o disinteresse, ma non quando egli non rispetta la data fissata per errore o per disattenzione e, presentandosi più tardi, dimostra che prende seriamente l'appuntamento.

 

                                         In quell'occasione la nostra Massima Istanza ha quindi annullato la sanzione, poiché l'assicurato che si era addormentato e di conseguenza non era intervenuto ad un colloquio previsto alle ore 8.30 della mattina, ma immediatamente dopo il suo risveglio aveva avvisato telefonicamente l'Ufficio di collocamento scusandosi per la mancata presenza. Per il resto, aveva sempre avuto un atteggiamento corretto e puntuale.

 

                                         Per contro, in una sentenza C 336/98 del 22 dicembre 1998, il TF ha confermato la sospensione di 1 giorno inflitta ad un assicurato che aveva dimenticato l'appuntamento con l'Ufficio regionale di collocamento e non si era scusato subito dopo aver realizzato la sua manchevolezza, ma ha atteso una precisa richiesta da parte del servizio competente per esporre le proprie motivazioni.

                                        Considerando in ogni caso che egli è sempre stato corretto e puntuale e che inoltre si trattava del primo comportamento sanzionabile, l'Alta Corte ha ritenuto che la penalità della durata minima di 1 giorno, decisa dall'istanza precedente, fosse giustificata.

 

                                         In una sentenza 8C_697/2012 del 18 febbraio 2013, pubblicata in DLA 2013 pag. 185 seg., il Tribunale federale ha stabilito che secondo la giurisprudenza il fatto di non presentarsi a un colloquio di consulenza e di controllo senza giustificazione non costituisce di per sé un comportamento passibile di sospensione se l'assicurato nei dodici mesi precedenti a tale inadempimento ha rispettato i propri obblighi di disoccupato e a posteriori si è scusato spontaneamente per l'assenza. Nella fattispecie, tuttavia, nel corso dell'anno che ha preceduto la mancata presenza al colloquio di consulenza e di controllo, per due volte l'assicurato non aveva soddisfatto i propri obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni, non presentandosi a due colloqui, anche se non è stato sanzionato al riguardo.

                                         La nostra Massima Istanza ha, pertanto, accolto il ricorso dell’amministrazione contro il giudizio di prima istanza che aveva annullato una decisione su opposizione di sanzione e ha confermato la sospensione di sei giorni inflitta all’assicurato.

 

                                         Con giudizio 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 la nostra Massima Istanza ha, poi, respinto il ricorso di un assicurato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per 7 giorni per non avere avvisato, senza valida giustificazione, il proprio collocatore della sua assenza a un colloquio di consulenza previsto per il 18 luglio 2011 alle ore 10:45, in quanto aveva dovuto recarsi in modo imprevedibile e straordinario nel luogo dove la figlia stava svolgendo una colonia per portarle degli effetti personali che aveva dimenticato.

                                         Il TF ha precisato che per applicare la giurisprudenza secondo cui l’assicurato che ha dimenticato di recarsi a un appuntamento con l’URC non va sanzionato nel caso in cui prenda sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni occorre che il medesimo abbia agito (scusandosi) spontaneamente e immediatamente.

                                         L’Alta Corte ha ritenuto che tale giurisprudenza non fosse applicabile in quella fattispecie, nella misura in cui si doveva ammettere che l’assicurato sapeva perfettamente che aveva appuntamento con l’URC e che ha deliberatamente atteso le ore 15:33 del 18 luglio 2011 prima di scusarsi.

 

                                         Il Tribunale federale, con sentenza 8C_296/2017 del 7 agosto 2017, ha invece annullato la sospensione di 1 giorno applicata nel caso di un’assicurata che non si era presentata a un colloquio di consulenza il 28 settembre 2016 alle ore 15:30 senza avvisare anticipatamente della sua assenza. 

                                         Al riguardo è stato evidenziato che la ricorrente aveva presentato spontaneamente ed immediatamente le proprie scuse e non risultava che nei precedenti 12 mesi avesse commesso una qualsivoglia irregolarità o avesse agito in quel caso in aperta mala fede.

 

                                         L’Alta Corte, con giudizio 8C_277/2017 del 2 agosto 2018, ha poi accolto il ricorso dell’Ufficio cantonale del lavoro del Canton Ginevra interposto contro la riduzione da 8 a 5 giorni della sospensione inflitta a un assicurato a seguito dell’assenza da un colloquio di consulenza. Il TF ha osservato che il medesimo era già stato sanzionato un mese prima del colloquio a causa di insufficienti ricerche di lavoro.

 

                                         Anche con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio 2019 la nostra Massima Istanza ha accolto il ricorso dell’Ufficio regionale di collocamento inoltrato contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo che aveva ridotto da 18 a 6 giorni la sospensione decisa nei confronti di un’assicurata che non si era presentata al colloquio di consulenza previsto per il 26 giugno 2017 e che era già stata sanzionata, tenendo conto che nello stesso giorno, e meglio il 20 aprile 2017, era stata effettuata l’iscrizione della medesima a una misura occupazionale (periodo di pratica prima dell’inizio di un apprendistato finanziato dall’AI) ed era stata invitata al colloquio.

                                         Il TF ha dapprima rilevato che il Tribunale cantonale aveva concluso, in applicazione del criterio della probabilità preponderante, che la consulente del personale aveva consegnato a mano all’assicurata la convocazione del 20 aprile 2017 al colloquio di consulenza e che quindi la resistente era al corrente dell’appuntamento del 26 giugno 2017. Si giustificava, pertanto, una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione con un aumento dei giorni di sanzione a causa delle precedenti penalità.

                                         L’Alta Corte ha sottolineato che ai fini della durata della sanzione la colpa andava stabilita alla luce del comportamento assunto fino a quel momento. Essendo l’assicurata già stata sospesa nel termine quadro in corso a causa dell’assenza da due colloqui e per avere consegnato in ritardo le ricerche di lavoro, si giustificava una sanzione di 18 giorni come deciso dall’URC.

                                         A livello cantonale il TCA, in una sentenza 38.2013.70 del 26 marzo 2014, ha confermato la sospensione di 5 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione inflitta a un’assicurata per non avere tempestivamente annunciato la sua assenza al colloquio di consulenza del 18 ottobre 2013 alle ore 9:00 a causa di malattia (influenza intestinale).

                                         Questa Corte, in primo luogo, ha osservato che la ricorrente non solo non aveva avvisato (o direttamente o tramite un conoscente o familiare, visto che aveva indicato di essersi sentita male mentre era al lavoro il 17 ottobre 2013 e di essere stata portata a casa nel pomeriggio) ma aveva preso contatto telefonico con l’amministrazione il 21 ottobre 2013 alle 10:52 soltanto dopo avere ricevuto la richiesta di giustificazione del 18 ottobre 2013.

                                         In secondo luogo, il TCA ha rilevato che anche l’entità della sospensione di 5 giorni doveva essere confermata, in quanto quattro mesi prima, l’assicurata era già stata sanzionata per non avere iniziato un provvedimento relativo al mercato del lavoro.

 

                                         Con sentenza 38.2014.74 del 16 marzo 2015 questo Tribunale ha ridotto da cinque a tre giorni la sospensione inflitta a un assicurato che non aveva presenziato a un colloquio di consulenza senza avvisare anticipatamente della sua assenza e che non aveva sempre rispettato i propri obblighi di disoccupato già prima del mancato incontro in questione. Al riguardo il TCA ha precisato, da un lato, che l’assenza all’appuntamento di venerdì 17 ottobre 2014 alle ore 14:30 era attribuibile al fatto che il ricorrente fosse malato (stato febbrile con forte mal di testa che non ha, però, richiesto una visita medica immediata e che non ha impedito all’assicurato di lavorare il venerdì mattino come d’abitudine, ritenuto il suo contratto di lavoro al 50%). Dall’altro, che il medesimo ha comunque inviato un messaggio di posta elettronica al collocatore spiegando il motivo della sua assenza il lunedì successivo prima di ricevere la Richiesta di giustificazione inviatagli dall’URC.

 

                                         In una sentenza 38.2015.29 del 24 settembre 2015 questa Corte ha confermato la sanzione di cinque giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione comminata a un assicurato che non aveva partecipato a un colloquio di consulenza fissato per il 2 marzo 2015 per dimenticanza.

                                         L’assicurato non si era, del resto, scusato spontaneamente, bensì aveva atteso la Richiesta di giustificazione.

                                         Inoltre il medesimo era già stato sospeso due volte nell’anno precedente l’assenza del 2 marzo 2015 a causa di ricerche d’impiego qualitativamente insufficienti nel mese di maggio 2014 e della consegna tardiva delle ricerche di lavoro del mese di luglio 2014.

 

                                         Infine con giudizio 38.2016.17 del 25 maggio 2016 il TCA respinto il ricorso di un assicurato interposto contro la decisione su opposizione dell’URC con cui aveva ridotto la sospensione inflittagli per non essersi presentato a un colloquio di consulenza da 5 a 2 giorni. L’assicurato che ha asserito di avere registrato erroneamente nell’agenda l’appuntamento, avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione, visto che era già mancato a dei colloqui. Inoltre precedentemente all’episodio in questione egli aveva già assunto comportamenti non corretti e puntuali.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 38.2016.31 del 18 gennaio 2017 (confermata sospensione di 9 giorni inflitta a un assicurato per non aver presenziato a un colloquio di consulenza a causa di un problema tecnico al telefonino relativo alla funzione di notifica degli appuntamenti. Siccome era già stato assente da un colloquio per un errore di registrazione dell'appuntamento, il medesimo avrebbe dovuto prestare la massima attenzione) e STCA 38.2021.23 dell’8 luglio 2021 (annullata sospensione di 1 giorno, in quanto l’assicurato, che non si era presentato a un colloquio di consulenza, era da poco tempo in AD e il suo comportamento non era stato oggetto di precedenti sanzioni).

 

                               2.4.   Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione, a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

 

                                         La sospensione del diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

                                         Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 123 V 150).

                                         In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

 

                               2.5.   Va riconfermato in questa occasione, conformemente a quanto più volte sottolineato dalla giurisprudenza federale, che i colloqui di consulenza e di controllo hanno una grande importanza (cfr. STF C 268/98 del 22 dicembre 1998; STF C 327/98 del 22 dicembre 1998; STF C 336/98 del 22 dicembre 1998).

                                         Infatti, la partecipazione a un colloquio di consulenza, oltre che essere necessaria per reinserire il disoccupato nel mondo del lavoro o per proporgli adeguati provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ha anche lo scopo di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati, fondamentale presupposto per ammettere il diritto all'indennità di disoccupazione (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI; cfr. pure 21 cpv. 1 OADI; consid. 2.2.). Per questo motivo gli assicurati devono portare una particolare attenzione alle date alle quali devono presentarsi dai consulenti del personale.

                                         La giurisprudenza esige pertanto dagli assicurati di motivare e giustificare (mediante documenti) tempestivamente eventuali reali impedimenti (cfr. STCA del 7 agosto 2000 nella causa D.P.; STCA del 6 aprile 2000 nella causa M.D).

                                         Il compito dei consulenti durante i colloqui di consulenza è essenziale per una corretta applicazione della legge. Attraverso il regolare incontro diretto con i disoccupati essi hanno l'occasione di individuare eventuali comportamenti abusivi. Ecco perché l'ordinanza impone ai consulenti di verificare l'idoneità al collocamento degli assicurati e, se necessario, di segnalare il caso alla Sezione del lavoro (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 49).

 

                                         Infine, ma non da ultimo, il TCA ricorda che i colloqui di controllo hanno sostituito la timbratura. Al momento dell'introduzione della LADI i disoccupati dovevano "timbrare" due volte alla settimana e dal 1° gennaio 1993 una sola volta. Tuttavia degli studi scientifici hanno dimostrato che la frequenza di questo tipo di controlli non riduceva in modo evidente la durata individuale della disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, "Les mesures préventives de la LACI", in CGRSS, N° 11/1993 pag. 25). Per questo motivo è stata soppressa la timbratura ed introdotto il sistema semplificato dei colloqui di consulenza e di controllo. Ecco perché gli assicurati devono almeno osservare questi obblighi ridotti e presenziare puntualmente ai colloqui che ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 OADI il servizio competente effettua a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi (cfr. consid. 2.2.).

 

                               2.6.   Nella presente evenienza il 20 ottobre 2021 il consulente del personale, __________, ha convocato l’assicurato a un colloquio di consulenza telefonico per il 25 ottobre 2021 alle ore 10:00, precisando: “Colloquio telefonico salvo avviso contrario. La contatterò all’orario stabilito” (cfr. doc. 15).

                                         Il ricorrente non ha partecipato al colloquio, senza comunicare in anticipo la sua assenza.

 

                                         Il 25 ottobre 2021 __________ ha, quindi, trasmesso una “Richiesta di giustificazione” all’insorgente da cui emerge che quest’ultimo è stato contattato alle ore 10:00, nonché alle ore 10:30 senza esito e che il medesimo non ha dato alcun riscontro all’invito, tramite registrazione nella segreteria telefonica del suo telefonino (n. __________), di richiamare il suo consulente il più presto possibile.

                                         Con la “Richiesta di giustificazione” all’assicurato è stata data l’opportunità di motivare, entro il 1° novembre 2021, l’assenza al colloquio del 25 ottobre 2021, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

                                         È stata altresì attirata la sua attenzione sul fatto che giusta l'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI tale comportamento poteva portare ad una sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 17).

 

                                         L’insorgente, il 31 ottobre 2021, ha risposto come segue:

 

" Mi dispiace per il disguido però il mio numero di telefono è sempre stato lo stesso (__________), solamente in un caso qualche mese fa avevo dato un altro recapito perché non avevo accesso al mio. Ma si trattava appunto solo di un’eccezione e dopo quell’unica volta io ho pure contattato l’ufficio con il mio solito numero sopra citato.

Inoltre chiedo un po’ di clemenza dopo che mi sono stati tolti 20 giorni di stipendio per lo stesso identico disguido che riesco a comprendere solo ora che mi dite di aver contattato il numero provvisorio.

In ogni caso io adesso, anche se sono ancora a contratto a ore, spesso lavoro sia al mattino che alla sera e mi trovo, come ho già spiegato al Signor __________, impossibilitato a rispondere. Fortunatamente nei prossimi giorni dovrei ricevere il contratto ad ore e come già discusso con l’incaricato, vorrei finalmente togliermi dalla disoccupazione.” (Doc. 18)

 

                                         In effetti il 15 novembre 2021 il nominativo dell’assicurato è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 20; 19).

 

                                         L’Ufficio regionale di collocamento di __________, tramite __________, il 30 novembre 2021, ha segnalato il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro, trattandosi “della quarta assenza ingiustificata nel termine quadro attuale (02.10.2019-01.07.2022)” e ha precisato:

 

" Da segnalare che in data 15 novembre il sottoscritto ha effettuato un tentativo di contatto senza alcun appuntamento prefissato andato a buon fine, con l’intento di chiedere all’assicurato un aggiornamento della sua situazione occupazionale, come pure le sue intenzioni di rimanere iscritto o meno presso l’URC. L’assicurato mi informava che potevo procedere ad annullare la sua iscrizione con effetto immediato (la comunicazione verbale è stata confermata tramite mail del 15.11.2021 alle ore 10:19)” (Doc. 21)

 

                                         Il 10 dicembre 2021 l’assicurato, dando seguito all’invito della Sezione del lavoro del 1° dicembre 2021 (cfr. doc. 22), ha osservato:

 

" (…) mi trovo costretto a giustificare la mia assenza al colloquio del 15 ottobre, con la stessa motivazione dell’ultima volta.

Il mio numero è ed è sempre stato __________. Il numero __________, come già spiegato nell’ultima giustificazione, era solo un contatto provvisorio per il mese di luglio-agosto, durante il quale non avevo accesso al mio numero usuale.

Spero che almeno questa volta venga registrato il numero corretto e che non mi venga sanzionato nessun altro giorno in più visto che già avete deciso di togliermi 20 giorni di stipendio al mio rientro in disoccupazione. (…)” (Doc. 23)

 

                                         Al riguardo il TCA rileva che l'URC, inviando la "Richiesta di giustificazione" citata (cfr. doc. 17), e la Sezione del lavoro, tramite il proprio scritto del 1° dicembre 2021 (cfr. doc. 22), hanno dato all’insorgente la possibilità di giustificare il proprio comportamento e di esprimersi in merito al ventilato provvedimento nei suoi confronti.

                                         Di conseguenza, dal profilo procedurale, l’URC e la Sezione del lavoro hanno, in ogni caso, ossequiato il diritto di essere sentito dell’assicurato garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

 

                                         La Sezione del lavoro, con decisione formale del 16 dicembre 2021, non ritenendo valida la motivazione fornita dal ricorrente e in considerazione delle sanzioni già ricevute dal medesimo, l’ha sospeso dal diritto alle indennità di disoccupazione per 25 giorni per non avere partecipato al colloquio di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021 (cfr. doc. 24; consid. 1.1.).

 

                                         Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 l’amministrazione ha confermato la sanzione inflitta all’assicurato (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                               2.7.   Nel caso di specie è incontestato che l’insorgente non ha presenziato al colloquio di consulenza telefonico del 25 ottobre 2021.

                                         Al riguardo egli ha affermato, in buona sostanza, da un lato, che il numero di telefonino a cui ha chiamato il consulente non era attivo, essendo stato utilizzato da lui solamente a luglio e agosto 2021 quando non ha avuto accesso al suo numero, dall’altro, di aver dimenticato di notificare la riattivazione del numero al suo consulente (cfr. doc. I; 18; 23).

 

                                         Come stabilito dalla giurisprudenza federale, in ben precise situazioni, una semplice disattenzione permette di mandare un assicurato esente da sanzioni. Occorre, in particolare, che il suo comportamento generale dimostri che prende molto sul serio i suoi obblighi di disoccupato e di beneficiario di prestazioni (cfr. consid. 2.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 5.3).

 

                                         In concreto l’assicurato, iscrittosi in disoccupazione a far tempo dal 3 gennaio 2020 alla ricerca di un’occupazione al 100% quale cuoco AFC, magazziniere e aiuto giardiniere (cfr. doc. 2; 4), è già stato sospeso per delle assenze a colloqui di consulenza il 3 e il 27 marzo 2020 (cfr. doc. 5; 6), come pure il 20 ottobre 2021 (cfr. doc. 14).

 

                                         Pertanto egli avrebbe dovuto, a maggior ragione, prestare la massima attenzione agli appuntamenti previsti per i colloqui di consulenza effettuati, nel periodo della pandemia, per telefono (cfr. Direttiva 2021/016: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia” del 1° ottobre 2021 p.to 3.6; Direttiva 2021/07: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia” del 20 aprile 2021 p.to 3.6) e agevolare il loro svolgimento, ad esempio verificando di essere raggiungibile telefonicamente (correttezza del numero di telefono, telefono acceso, carica sufficiente, ecc.).

 

                                         L’assicurato, per contro, per sua stessa ammissione, ha dimenticato di notificare la riattivazione del suo numero di telefono al consulente del personale (cfr. doc. I).

                                         È vero che egli ha indicato che “purtroppo però, anche se ho spiegato nella richiesta di giustificazione inerente che il mio numero era tornato in vigore, esso non è stato riabilitato; cosa che io ero convinto sarebbe stata fatta” (cfr. doc. I).

                                         Tuttavia, come rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. III; consid. 1.3.), ciò si riferisce alla risposta da lui fornita alla Richiesta di giustificazione del 25 ottobre 2021, ossia a quella successiva all’assenza dal colloquio di consulenza del 25 ottobre 2021 (cfr. doc. 18; consid. 2.6.) e non alle giustificazioni addotte in relazione alla precedente Richiesta di giustificazione dell’8 settembre 2021 concernente la mancata partecipazione al colloquio telefonico previsto in quella data.

                                         In effetti nella risposta del 9 settembre 2021 il ricorrente ha soltanto asserito di essere stato al lavoro e di non avere potuto rispondere. Non risulta nessun riferimento ai due distinti numeri di telefonino (cfr. doc. 10).

 

                                         Inoltre l’insorgente, non avendo ricevuto alcuna telefonata dall’URC nella mattinata del 25 ottobre 2021, contrariamente a quanto contemplato dalla “convocazione” del 20 ottobre 2021 (cfr. doc. 15), avrebbe dovuto, in un momento di pausa dal lavoro, contattare il consulente e non attendere la Richiesta di giustificazione per far valere le proprie motivazioni.

 

                                         Il fatto che l’assicurato abbia affermato di aver pensato - siccome non era stato chiamato dal consulente - di aver confuso la data (cfr. doc. I) dimostra poi che, nonostante le precedenti assenze, non è stato comunque sufficientemente diligente riguardo alla convocazione del 20 ottobre 2021 in cui era chiaramente indicata la data del colloquio, ovvero lunedì 25 ottobre 2021 ore 10:00 (cfr. doc. 15).

 

                                         Del resto neppure risulta che il medesimo abbia avvisato l’URC, anche solo lunedì 25 ottobre 2021 stesso, che per motivi di lavoro non avrebbe potuto presenziare al colloquio di consulenza previsto per quel giorno.

 

                                         In simili condizioni, questo Tribunale ritiene che, nella presente evenienza, esistono gli estremi per sanzionare il ricorrente sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. d LADI (cfr. consid. 2.2.; 2.3.).

 

                               2.8.   Per quanto attiene all’entità della sanzione, come visto (cfr. consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha inflitto all’insorgente una sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione di 25 giorni.

 

                                         La “Lista sospensioni SdL (URC/Ufficio giuridico)” del 23 dicembre 2011, enuncia che la penalità da infliggere a un assicurato che per la prima volta resta assente senza valida giustificazione da una giornata di informazione o da un colloquio di consulenza o di controllo senza avvisare, ma che non ha ricevuto precedenti sanzioni varia da 1 a 4 giorni. Qualora sia già stato sanzionato per altri motivi la penalità va da 5 a 8 giorni. Nel caso in cui sia già stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione per non aver partecipato a una giornata di informazione o a un colloquio di consulenza o di controllo la sanzione varia da 9 a 15 giorni.

                                         Giova, del resto, evidenziare che la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), nella Prassi LADI – ID al p.to D72 dell’ottobre 2011 (= p.to D79 da gennaio 2017; https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html), ha precisato che in caso di mancata presentazione senza un motivo valido alla giornata d’informazione, al colloquio di consulenza o di controllo debba essere applicata una sospensione la prima volta di 5-8 giorni e la seconda volta di 9-15. La terza volta l’incarto va rinviato al servizio cantonale per decisione.

 

                                         In proposito è altresì utile osservare che con sentenza 8C_528/2018 del 18 gennaio 2019 il TF ha annullato il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo che aveva ridotto una sospensione inflitta a causa dell’assenza da un colloquio di consulenza da 18 a 6 giorni e ha confermato la decisione su opposizione (sanzione di 18 giorni), in quanto l’assicurata, nel termine quadro, era già stata sospesa due volte per non avere partecipato a colloqui e una volta per la consegna tardiva delle ricerche di impiego.

 

                                         Al riguardo cfr. pure STF 8C_708/2021 del 28 ottobre 2021.

 

                                         Va, peraltro, ribadito (cfr. consid. 2.4.) che giusta l’art. 45 cpv. 5 OADI se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

 

                                         In concreto l’assicurato è già stato sanzionato ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. d LADI con 5 giorni di sospensione per non aver presenziato al colloquio di consulenza del 17 febbraio 2020, con 9 giorni di sospensione per l’assenza dal colloquio del 10 marzo 2020 e con 20 giorni di sospensione per la mancata partecipazione al colloquio dell’8 settembre 2021, come pure secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, con 10 giorni di sospensione a causa di insufficienti ricerche di lavoro per il periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, con 4 giorni di sospensione per insufficienti ricerche nel mese di gennaio 2021 e con 5 giorni di sospensione a seguito della consegna tardiva delle ricerche di agosto 2021 (cfr. doc. 24).

 

                                         La sospensione di 25 giorni inflitta al ricorrente dalla Sezione del lavoro, tutto ben considerato, risulta conforme al principio di proporzionalità (cfr. consid. 2.4.).

 

                                         Tale conclusione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

 

                                         La decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve, conseguentemente, essere confermata.

 

                               2.9.   L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è datato 13 febbraio 2022 ed è pervenuto al TCA il 21 febbraio 2022, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                         Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti