Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
38.2022.22

 

rs

Lugano

16 agosto 2022       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Con decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione del 19 novembre 2021 (cfr. doc. 20) con la quale ha negato a RI 1 - annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ il 25 giugno 2021 dichiarando una disponibilità al 100% quale lavoratore edile e operaio d’esercizio (dal 22 dicembre 2021 egli non risulta più iscritto nel sistema COLSTA) - il diritto all’indennità di disoccupazione, ritenendo che il medesimo non potesse essere considerato residente in Svizzera, né qualificato come falso frontaliere con diritto alle prestazioni nello Stato di residenza oppure, a scelta, nello Stato dell’ultima attività lavorativa.

                                  L’amministrazione ha, in particolare, rilevato:

 

" (…)

3.1

Nel caso concreto, il signor RI 1 è cittadino italiano, titolare di un permesso B UE/AELS, con scadenza al 1. novembre 2024 (data di entrata in Svizzera: 1. novembre 2014), nato nel 1974 a __________, __________ (Italia) dove ha pure espletato la propria formazione ed è stato attivo professionalmente dal 1990 al 2014.

L'assicurato ha lavorato in Svizzera tedesca a partire da novembre 2014 e fino a luglio 2020 per diversi datori di lavoro (anche tramite agenzie di collocamento e di prestito del personale), quale caricatore per i veicoli per la raccolta dei rifiuti, dipendente di produzione e lavoratore edite.

Dopo essersi trasferito in Ticino, l'assicurato ha lavorato tramite l'agenzia di collocamento e di prestito del personale, __________ di __________, quale lavoratore edile classe B. Il contratto di missione, prevedeva l'inizio il 19 agosto 2020, con durata indeterminata della missione. Dagli attestati di guadagno intermedio agli atti emerge che l'assicurato ha prestato l'attività lavorativa durante i giorni feriali, circa ore giornaliere (cfr. Attestati di guadagno intermedio, mese di agosto e settembre ed ottobre 2020).

L'assicurato ha poi lavorato tramite l'agenzia di collocamento e prestito del personale, __________, per l'impresa __________ di __________ (cfr. contratti d'incarico 20 ottobre 2020 e 1 1 gennaio 2021), durata incarico indeterminata. Gli attestati di guadagno intermedio agli atti, dimostrano che l'assicurato ha prestato l'attività lavorativa durante i giorni feriali, circa 8:00/8:50/9:00 ore giornaliere (cfr. Attestati di guadagno intermedio, mese di ottobre, novembre e dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021).

Il signor RI 1 ha lavorato alcuni giorni nel mese di luglio 2021 per la ditta __________ di __________ quale muratore (cfr. Attestato di guadagno intermedio luglio 2021) e tramite l'agenzia __________ per l'impresa di costruzioni __________, come lavoratore edile classe B (cfr. Attestati di guadagno intermedio, mese di giugno e luglio 2021; contratto di missione del 30 giugno 2021).

L'assicurato dal 1. ottobre 2020 si è trasferito in Ticino dalla Svizzera tedesca (cfr. attestazione di domicilio del 7 luglio 2021 e certificazione del Consolato generale d'Italia __________ del 22 luglio 2021) ed ha stipulato un contratto di locazione per un appartamento (monolocale) a __________, per una pigione mensile di CHF 570.-- con inizio dal 1. ottobre 2020.

È tuttavia necessario concludere che la residenza ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI si trovi in Italia.

 

3.2

Infatti, l'assicurato è coniugato con la signora __________ dal 1997. La coppia ha due figlie nate nel 1998 e nel 2001. La famiglia risiede a __________, provincia di __________ (Italia) in un'abitazione di proprietà dei suoceri. La coniuge dell'assicurato non lavora, mentre le figlie stanno frequentando "Università degli studi di __________.

Pertanto, considerato in particolare che le persone con le quali l'assicurato conserva presumibilmente i rapporti più stretti, come la moglie e le figlie, abitano a __________ in provincia di __________, occorre ritenere, secondo l'abituale criterio della probabilità preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali, che il centro delle relazioni personali dell'interessato si trovi in Italia.

Del resto, l'assicurato ha indicato, in occasione del colloquio presso l'URC del 5 luglio 2021 d'essersi trasferito in Svizzera per motivi professionali. ln particolare, in risposta alla domanda dell'URC, ha riferito di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la famiglia, considerato che la moglie non lavora ed i figli sono ancora agli studi (cfr. Protocollo colloquio del 5 luglio 2021, sottoscritto dall'assicurato).

(…).

 

4.

Considerato che l'interessato non ha la residenza in Svizzera ma in Italia, rimane ora da stabilire se egli ha diritto alle prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale punto 2.3).

ln merito ai propri spostamenti in Italia, il signor RI 1 ha dichiarato che si reca in __________ dalla propria famiglia più o meno due volte all'anno e che la moglie lo raggiunge ogni tre mesi (cfr. scritto 24 settembre 2021).

(…).

Nel caso in rassegna, l'interessato dal 2014 lavora in ambito edile, con contratti lavorativi di durata indeterminata, con varie funzioni (lavoratore edile B, muratore) ed era occupato professionalmente dal lunedì al venerdì. Dunque la situazione lavorativa dell'interessato, dal 2014 ad oggi, risulta essere stabile, con giorni di lavoro regolari, suddivisi sui giorni feriali della settimana.

Alla luce di quanto precede non può dunque essere riconosciuto all'assicurato lo statuto di falso lavoratore frontaliere e quindi non sussiste nessun diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera in virtù della facoltà di scelta concessa dall'art. 65 RB.

Pertanto, neppure sulla base delle disposizioni di diritto internazionale, l'assicurato può beneficiare delle prestazioni di disoccupazione nel nostro Paese. (…)” (Doc. A)

 

                          1.2.  Contro la decisione su opposizione l’assicurato, rappresentato dal __________, il 21 febbraio 2022, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo quanto segue:

 

" I.       Il ricorso è accolto, di conseguenza:

a)   Viene immediatamente ripristinato il diritto alle indennità disoccupazione con effetto retroattivo.

b)   L’informazione fatta all’ufficio della migrazione senza attendere che una decisione fosse cresciuta ingiudicato va annullata con effetto immediato.” (Doc. I pag. 13)

 

                                  La parte ricorrente ha pure postulato:

 

" II.      L’effetto sospensivo per cui la revoca della decisione di non

         versare le indennità dal momento in cui si è iscritto all’URC.

III.     Dare immediatamente l’ordine alla Cassa disoccupazione __________ perché proceda al pagamento.

IV.    Si chiedono delle misure super cautelari perché il sig. RI 1, ricorrente possa almeno pagare le fatture, sta rischiando lo sfratto e naturalmente dopo si dirà che non vive in un domicilio degno di questo nome.” (Doc. I pag. 13)

 

                                  L’insorgente ha motivato le proprie richieste facendo valere in buona sostanza di non avere altro domicilio se non quello di __________, di essere in Svizzera dal 2014, dapprima in Svizzera interna dove ha lavorato e pagato i contributi AD, e in ogni caso di poter beneficiare del diritto di opzione secondo il diritto internazionale tra le prestazioni dello Stato in cui ha lavorato e quelle dello Stato di residenza (cfr. doc. I).

 

                          1.3.  Il 1° marzo 2022 la Sezione del lavoro ha postulato la reiezione della domanda dell’insorgente riguardante l’erogazione a titolo provvisionale delle indennità di disoccupazione (cfr. doc. III).

 

                          1.4.  Con decreto del 14 marzo 2022 il Presidente del TCA ha respinto l’istanza del 21 febbraio 2022 tendente alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso, poiché la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 contestata che ha negato all’insorgente il diritto alle indennità di disoccupazione, in particolare per il mancato ossequio dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, è un provvedimento di natura negativa. È inoltre stata rifiutata la domanda di medesima data di misure supercautelari, in quanto, da un lato, l’interesse dell’amministrazione a non dovere anticipare il versamento delle prestazioni LADI risulta preponderante rispetto a quello dell’assicurato a non dovere far capo, in corso di procedura, all'assistenza sociale. Dall’altro, qualora il ricorso venisse accolto, il ricorrente percepirebbe le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio. (cfr. doc. IV).

 

                          1.5.  Nella sua risposta del 16 marzo 2022 la Sezione del lavoro ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

 

                          1.6.  Il 25 marzo 2022 l’avv. RA 2 si è annunciata quale nuova patrocinatrice dell’insorgente, producendo la relativa procura e ha chiesto che RI 1 sia posto al beneficio del gratuito patrocinio, non essendo in grado di sopperire alle spese legali con mezzi propri (cfr. doc. VIII+1).

 

                                  Il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ è stato prodotto il 25 aprile 2022 (cfr. doc. XI+bis).

 

 

                                   in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).

 

                                  La costante giurisprudenza federale ha, infatti, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).

 

                                  Nella presente fattispecie la decisione su reclamo del 31 gennaio 2022 contestata riguarda il diniego del diritto a indennità di disoccupazione a decorrere dal 26 giugno 2021 (cfr. consid. 1.1.).

                                  Ogni altra questione, in particolare concernente la richiesta di annullare “l’informazione fatta all’Ufficio della migrazione senza attendere che una decisione fosse cresciuta in giudicato” (cfr. doc. I pag. 13; consid. 1.2.), esula dalla presente causa.

 

                                  Di conseguenza questa Corte non può chinarsi su tale problematica.

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Oggetto della presente vertenza è la questione di sapere se RI 1 abbia diritto oppure no a indennità di disoccupazione a far tempo dal 26 giugno 2021 al 21 dicembre 2021.

 

                                  In effetti il 22 dicembre 2021 il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA a far tempo da quella data a causa della sua prolungata inabilità lavorativa totale a seguito dell’infortunio del 17 novembre 2021 (cfr. doc. A pag. 1 ; 25).

                                  L’Ufficio regionale di collocamento (URC) di __________, al riguardo, ha precisato:

 

" (…) sulla base delle informazioni attualmente in nostro possesso, la stessa si protrarrà verosimilmente ancora per lungo tempo. In ragione della sua totale inabilità al lavoro i colloqui di consulenza sono sospesi e lei è esonerato dall’obbligo di comprovare gli sforzi per trovare lavoro. Al momento in cui sarà nuovamente abile a lavoro (anche solo parzialmente) e qualora fosse ancora senza occupazione, la invitiamo a presentarsi al più presto ai nostri sportelli per riattivare il suo caso. (…)” (Doc. 25)

 

                          2.3.  Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).

 

                                  Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1.; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  In una sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 N. 63 pag. 309, il Tribunale federale, confermando la sentenza del TCA (cfr. qui sotto al consid. 2.5.), ha sottolineato che “è peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera” dove viveva in un bilocale con il figlio.

 

                                  In una sentenza pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.

 

                                  In una sentenza 8C_157/2016 del 24 marzo 2016 l’Alta Corte, dichiarando inammissibile il ricorso di un assicurato interposto contro una sentenza del TCA con la quale gli era stato negato il diritto a indennità di disoccupazione, ha evidenziato che:

 

" (…) la Corte in modo particolare ha concluso come la condivisione dell'appartamento di due locali e mezzo (60 m 2), di cui il conduttore è un amico, dormendo sul divano del soggiorno, quando nel fine settimana era regolare il rientro in Italia, non potesse costituire una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. recentemente sulla tematica sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 5), condizione essenziale per l'ottenimento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione.”

 

                                  In una sentenza 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 il Tribunale federale ha negato il diritto alle indennità di disoccupazione ad un assicurato che, pur avendo il centro delle relazioni personali in Svizzera (dove viveva la madre del ricorrente, erano scolarizzati i suoi figli e alcuni componenti della famiglia vi praticavano attività di svago), aveva la residenza effettiva in Francia (dove abitavano in una villa).

 

                                  In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:

 

" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,

che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,

che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”

 

                                  In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.  

 

                                  L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

 

" (…)

5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.

L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.  

 

5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 già citata sopra; STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; la STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e la STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021, la STCA 38.2021.49 del 30 giugno 2021, la STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021.

 

                                  In una sentenza 8C_280/2019 del 5 settembre 2019, pubblicata in DLA 2019 Nr. 13 pag.360-364, il Tribunale federale ha stabilito che:

 

" (…) ai disoccupati si applica la legislazione dell’ultimo Stato di occupazione prima dell’inizio della disoccupazione. Se l’ultimo Stato in cui era impiegata una persona disoccupata – nella fattispecie una cittadina tedesca – è la Svizzera, per l’esame delle prestazioni è determinante la legislazione svizzera. Secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone che l’assicurato abbia la sua dimora abituale in Svizzera. Spetta alla persona assicurata rendere verosimile o dimostrare con tutti i mezzi disponibili (fattura dell’elettricità, contratto di affitto, ecc.) che dimora effettivamente in Svizzera. Tuttavia, se necessario, la Cassa deve procedere ai chiarimenti necessari; la Cassa deve segnatamente assumere le prove fornite dalla persona assicurata.”

 

                                  In un’altra sentenza 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.

                                  Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.

 

                                  In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).

                                  In una sentenza 8C_380/2020 pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg., il Tribunale federale – chiamato a decidere sul caso di un cittadino svizzero ed americano che ha un figlio adulto residente in Svizzera e che durante la disoccupazione aveva trascorso mesi negli Stati Uniti, dove risiedono sia i genitori, che la sorella, cercandovi anche un’occupazione - ha confermato che ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, uno dei presupposti che l’assicurato deve soddisfare per avere diritto all’indennità di disoccupazione è il fatto di risiedere nel nostro Paese. Il risiedere in Svizzera, ha ribadito l’Alta Corte, non è da intendersi nel senso del domicilio secondo il diritto civile, bensì di dimora abituale. Sono necessarie l’effettiva presenza in Svizzera e l’intenzione di rimanerci per un certo periodo, durante il quale occorre avere il centro dei propri interessi in Svizzera (consid. 2.2.).

 

                                  Infine, in un’altra sentenza 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).

 

                          2.4.  Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che RI 1 (__________1974), di nazionalità italiana (cfr. doc. 4; 24) e in possesso di un permesso B UE/AELS rilasciato il 1° novembre 2014 e valido fino al 1° novembre 2024 (cfr. doc. 3), vanta in particolare una pluriennale esperienza professionale nei principali settori dell’edilizia specializzata in casseforme, posa del ferro, demolizioni e ristrutturazioni acquisita in Italia dal 1990 al 2014 (__________ e __________) e in Svizzera tedesca (Cantoni __________, __________ e __________) dal 2014 al 2020 (cfr. doc. 4).

 

                                  Egli è poi stato attivo dall’agosto all’ottobre 2020 per __________ di __________ quale lavoratore edile classe B, da ottobre 2020 a per __________ di __________ quale lavoratore classe B / aiuto muratore. Nei mesi di giugno e luglio 2021 ha lavorato alcune giornate per __________ e __________ di __________ quale muratore (cfr. doc. 4; 14; 19; A p.to 3.1).

 

                                  L’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 25 giugno 2021 (cfr. doc. 20).

 

                                  Dal Protocollo di colloquio del 5 luglio 2021 (cfr. doc. 9) emerge che l’insorgente si è trasferito in Ticino dal Cantone __________ il 1° ottobre 2020, perché ha perso l’impiego e non conosce la lingua tedesca.

                                  Il 16 settembre 2020 egli ha sottoscritto un contratto di locazione con effetto dal 1° ottobre 2020 relativo a un monolocale a __________. La pigione ammonta a fr. 500.-- mensili, oltre a fr. 70.--di acconto spese e il termine di disdetta è di “3 mesi di preavviso per la fine di settembre ma la prima volta per fine settembre 2021” (cfr. doc. XIbis 2). L’assicurato, dal 1° ottobre 2020, ha preso in locazione anche un parcheggio per fr. 50.-- al mese (cfr. doc. XIbis 3).

                                 

                                  Prima di trasferirsi in Svizzera viveva in __________, a __________, provincia di __________, dove risiedono tuttora sua moglie, con la quale è sposato dal 1997, e le loro due figlie, nate nel 1998 e 2001, nella casa di proprietà dei suoceri (cfr. doc. 9; 19).

                                  Sempre il 5 luglio 2021 il ricorrente, da una parte, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che la moglie non lavora e le figlie sono ancora agli studi (cfr. doc. 9).

                                  In effetti nell’anno accademico 2020/2021 queste ultime erano iscritte all’Università degli Studi di __________ alle facoltà di giurisprudenza, rispettivamente di lettere (cfr. doc. 19).

                                  Dall’altra, ha affermato di incontrare la moglie e di recarsi nell’abitazione in Italia ogni tre mesi circa, come pure di soggiornare prevalentemente in Ticino nei fine settimana o quando è libero dal lavoro (cfr. doc. 9).

 

                                  Il 13 luglio 2021 ha invece asserito di vedere la sua famiglia due volte all’anno e che la famiglia non si è trasferita in Svizzera in ragione degli studi delle figlie (cfr. doc. 14).

 

                                  Da un’attestazione del 22 luglio 2021 si evince che l’assicurato fino al 30 settembre 2020 egli era iscritto nello schedario consolare del Consolato genarle di __________ e che in seguito si è trasferito a __________ (cfr. doc. 19).

 

                                  L’URC di __________, il 16 agosto 2021, ha sottoposto il caso del ricorrente alla Sezione del lavoro per decisione, osservando:

 

" L’assicurato si è trasferito in Svizzera dal Canton __________ dal 01.10.2020.

Si è iscritto all’URC di __________ la prima volta dal 01.10.2020 trasferendo il suo diritto alle indennità LADI ma non ha usufruito delle indennità LADI per i mesi di ottobre e novembre 2020 poiché è sempre occupato con guadagno intermedio e in data 11.01.2021 chiede l’annullamento della pratica URC retroattivamente dal 01.12.2020. Si riannuncia al nostro Ufficio dal 26.06.2021 e finora non ha usufruito delle indennità di disoccupazione poiché impegnato con alcuni contratti temporanei. Durante il primo colloquio di consulenza del 05.07.2021 il nostro Ufficio rileva elementi che potrebbero pregiudicare il diritto alle indennità poiché si riscontra che l’assicurato risiede in Svizzera unicamente per motivi di lavoro, mentre tutta la sua famiglia risiede in Italia in Provincia di __________. (…)” (doc. 1)

 

                                  Interpellato in merito dalla Sezione del lavoro, l’8 settembre 2021 l’insorgente ha precisato che la differenza nelle risposte fornite all’URC e alla Cassa riguardo alla frequenza dei suoi rientri in Italia è dovuta a un equivoco, puntualizzando che, quando lavorava, rientrava in Italia a __________ nelle ferie di Natale e Capodanno e in quelle estive di agosto, mentre negli ulteriori periodi di vacanza restava in Ticino o visitava alcune città svizzere.

                                  Egli ha inoltre indicato di essere assolutamente disposto, senza porre alcuna condizione purché all’altezza del compito, a frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro che dovessero essergli assegnati (cfr. doc. 19).

 

                                  Il 24 settembre 2021 il ricorrente ha aggiunto di vedere sì sua moglie ogni tre mesi ma per il motivo che la medesima viene a trovarlo in Svizzera (cfr. doc. 19).

 

                                  Con decisione del 19 novembre 2021 la Sezione del lavoro ha negato all’assicurato il diritto a indennità di disoccupazione dal 26 giugno 2021, in quanto il medesimo avrebbe sempre mantenuto il centro delle proprie relazioni personali in Italia (cfr. doc. 20).

                                  Tale provvedimento è stato confermato con la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, nella quale è stato osservato che l’insorgente non poteva essere considerato residente in Svizzera, né qualificato come falso frontaliere con diritto alle prestazioni nello Stato di residenza oppure, a scelta, nello Stato dell’ultima attività lavorativa (cfr. doc. A; consid. 1.1.).

 

                          2.5.  Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale ricorda innanzitutto che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. consid. 2.3.).

                                  In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non è sufficiente (cfr. STF 8C_326/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3; STF 8C_280/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3.1.; STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254).

                                  Secondo l’Alta Corte l’accento va posto sulle proprie relazioni personali in Svizzera (cfr. 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, consid. 5.3., massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

 

                                  Inoltre va osservato che, secondo la giurisprudenza federale, la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.1.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).

 

                                  In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).

 

                                  Con giudizio 8C_380/2020 del 24 settembre 2020 l’Alta Corte ha peraltro confermato il concetto di residenza secondo la LADI, sottolineando che questo presupposto non deve essere adempiuto soltanto quando si realizza il caso di assicurazione (cioè quando viene aperto il termine quadro), bensì deve valere durante tutto il periodo per il quale vengono pretese le prestazioni.

 

                                  In casu, come visto (cfr. consid. 2.3.), il ricorrente si è trasferito dalla __________ nel nostro Paese, dapprima in Svizzera tedesca e poi in Ticino, nel 2014 per motivi di lavoro. La moglie e le due figlie, studentesse universitarie, sono rimaste in Italia a __________ dove vivono nell’abitazione dei suoceri dell’assicurato.

                                  L’insorgente ha sì affermato di avere dei conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19), tuttavia la sua famiglia risiede in __________.

                                  Egli, d’altro canto, in Ticino dispone semplicemente di un monolocale.

 

                                  In simili condizioni, il TCA deve concludere che nel periodo in questione (fine giugno – dicembre 2021) il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3., STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), ha continuato a essere in Italia, e meglio a __________ dove, nella casa dei suoceri, risiedono la moglie e le due figlie.

 

                                  L’insorgente non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), la quale esige quale terza condizione - e come visto sopra - che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).

 

                                  Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione della prima condizione (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e già menzionata.

 

                                  Il ricorrente stesso, del resto, ha dichiarato di trovarsi in Svizzera per lavorare e mantenere finanziariamente la sua famiglia considerando che sua moglie non lavora e le figlie sono agli studi (cfr. doc. 9).

 

                                  Ininfluente è, poi, il fatto che l’assicurato abbia delle conoscenti in Svizzera (cfr. doc. 19). Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137, menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.

 

                                  A ragione, dunque, nella decisione su opposizione del 31 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI in relazione con l’art. 12 LADI non è in concreto realizzato (cfr. al riguardo STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019; STF 8C_777/2010 del 20 giugno 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV N. 5; STF 8C_270/2007 del 7 dicembre 2007; DTF 125 V 465; STCA 38.2019.12 del 17 aprile 2019; STCA 38.2019.50 del 17 dicembre 2019; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2018; STCA 38.2014.10 del 6 agosto 2014; STCA 38.2012.51 del 30 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 68 pag. 377; STCA 38.2013.35 del 4 settembre 2013, massimata in RtiD I-2014 N. 67 pag. 376).

 

                          2.6.  Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, si tratta ora di stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).

 

                                  Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).

                                  Giusta l'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, le parti contraenti applicano nell'ambito delle loro relazioni in particolare il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinvia, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).

                                  Una decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti applicheranno tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV N. 9; DTF 140 V 98) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

                                  Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).

 

                                  Questi Regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (RU 2015 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).

                                  L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.

 

                                  In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).

                                  Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.

                                  Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

 

                                  In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).

 

                                  Questi assicurati beneficiano delle prestazioni dello Stato competente (nel nostro caso: della LADI) se si trovano in una situazione di lavoro ridotto (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. b LADI e STCA 38.2015.12 del 5 febbraio 2016 in particolare consid. 2.6.) alla luce dell’art. 65 par. 1 del Regolamento (CE) 883/2004 (“La persona che si trova in disoccupazione parziale o accidentale e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente si mette a disposizione del suo datore di lavoro o degli uffici del lavoro nello Stato membro competente. Egli beneficia delle prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro competente, come se risiedesse in tale Stato membro. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione dello Stato membro competente.”).

 

                                  Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono invece chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza (nel nostro caso: in Italia), sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).

 

                                  Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che “questa facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).” 

                                  Da notare che i costi per il rischio disoccupazione dei frontalieri è ripartito fra lo Stato di lavoro e quello di residenza (cfr. Rubin, op. cit., pag. 684: “L’institution suisse rembourse, sur domande de l’institution étrangère, la totalité des prestations versées aux frontaliers durant les premiers mois d’indemnisation (détails: art. 65 par. 6 a 8 du Regl. [CE] 883/2004)”; risposta del Consiglio federale del 16 novembre 2013 ad un’interpellanza 13.3716 del consigliere nazionale Lorenzo Quadri denominata “Uso improprio, da parte dell’Italia, dei fondi di disoccupazione dei frontalieri”: “Dal 1° aprile 2012, la Svizzera applica il Regolamento (CE) nr. 883/2004, che prevede segnatamente il rimborso allo Stato di residenza, competente per l’indennizzo dei frontalieri disoccupati, delle indennità versate durante i primi tre o cinque mesi di disoccupazione (a seconda della durata del rapporto di lavoro individuale)”).

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 142 V 590 il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.

 

                                  In applicazione delle disposizioni del Regolamento appena citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.

 

                                  Le medesime argomentazioni sono alla base di una sentenza 38.2014.13 del 30 marzo 2015 nella quale il TCA ha pure confermato il diniego del diritto all’indennità di disoccupazione in quanto un’assicurata non risiedeva in Svizzera e rientrava in Italia una volta per settimana.

 

                                  Con analoghe argomentazioni il TCA ha respinto il ricorso di un’assicurata in una sentenza 38.2015.9 del 15 giugno 2015, fondandosi su di un verbale allestito da un funzionario della Sezione del lavoro e firmato anche dall’interessata da cui emergeva in particolare che rientrava settimanalmente presso l’abitazione coniugale e che con la Svizzera aveva legami professionali.

                                  Il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_521/2015 del 9 settembre 2015, nella quale l’Alta Corte ha sottolineato che “la ricorrente non si confronta in alcun modo con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, basandosi sulla di lei audizione del 18 settembre 2014 dinanzi alla Sezione del lavoro, ha spiegato le ragioni per cui ella dovesse essere ritenuta frontaliera e quindi con diritto a prestazioni in Italia.”.

                                  In una sentenza 38.2015.6 del 25 giugno 2015 questo Tribunale ha ritenuto vero frontaliere un altro assicurato, in possesso di un permesso di dimora B, visto che egli rientrava in Italia una volta per settimana.

                                  Il TCA si è fondato sul contenuto di un verbale allestito presso la Sezione del lavoro e firmato anche dall’assicurato oltre che su un Rapporto della polizia cantonale, sulle dichiarazioni della custode dello stabile nel quale abitava e sull’estratto conto attestante i prelevamenti in contanti.

                                  L’assicurato ha contestato la sentenza cantonale davanti all’Alta Corte.

                                  Il Tribunale federale, con sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, ha respinto il ricorso dell’assicurato, ritenendolo manifestamente infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…) L’apprezzamento dei fatti operato dal Tribunale delle assicurazioni non può essere criticato con successo, anche sotto il profilo dell’applicazione del diritto federale. Il giudizio è fondato sulle dichiarazioni della prima ora espresse dal ricorrente e sui fatti accertati. La pronuncia cantonale si confronta altresì con le censure già sollevate dal ricorrente nel precedente grado di giudizio. È peraltro anche più probabile che il centro dei propri interessi fosse in Italia, presso la di lui coniuge, ove disponeva di un’abitazione più spaziosa e non in Svizzera, ove si vedeva costretto, ospitato dal figlio, a dividere un bilocale con lui. In tale evenienza, non possono essere date le condizioni per ammettere la residenza in Svizzera del ricorrente. (…)”

 

                                  In un’altra sentenza 38.2015.61 del 16 dicembre 2015 il TCA ha negato ad un assicurato il diritto all’indennità di disoccupazione, stabilendo che “un ricorrente, titolare di un permesso B dall’aprile 2012, la cui moglie abita in Italia – non lontano dal confine svizzero – in una casa di loro proprietà e che ha dichiarato, da una parte, di non avere altri legami con la Svizzera al di fuori di quelli professionali, dall’altra, di aver abitato in Ticino dal lunedì al venerdì e di aver soggiornato regolarmente in Italia nella sua abitazione il sabato e la domenica sia durante lo svolgimento dell’attività lavorativa sia dopo l’iscrizione per il collocamento non ha diritto alle indennità di disoccupazione in Svizzera dal marzo 2015 né sulla base del diritto interno, né in virtù del diritto internazionale. In effetti, in primo luogo, alla luce degli elementi concreto agli atti va ritenuto che il medesimo abbia mantenuto in Italia il centro delle proprie relazioni di vita. Non è, pertanto, dato il presupposto della residenza in Svizzera secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. In secondo luogo, il ricorrente deve essere considerato quale lavoratore vero frontaliere che si trova in disoccupazione completa. Egli deve dunque, chiedere le prestazioni di disoccupazione nel suo Stato di residenza”.

 

                                  Questa Corte è giunta alla medesima conclusione sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nelle decisioni precedenti nelle sentenze 38.2015.47 del 20 gennaio 2016, 38.2015.5 del 3 febbraio 2016, 38.2015.12 del 5 febbraio 2016, 38.2015.76 del 24 marzo 2016 e 38.2015.49 del 18 aprile 2016.

 

                                  In una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281 e citata sopra, il Tribunale federale ha confermato una sentenza del TCA che aveva considerato un assicurato vero frontaliere rilevando:

 

" (…)

7.6. Anche considerando i criteri del diritto europeo, il ricorrente non potrebbe fondare una residenza in Svizzera. Il richiamo a precedenti giudizi del Tribunale cantonale delle assicurazioni non hanno alcuna portata, dal momento che tali pronunce sono rimaste incontestate e che nel frattempo, come indicato dalla Corte cantonale, sono stati resi altri giudizi che negavano la residenza in Svizzera. Del resto, il ricorrente nemmeno invoca a ragione una violazione del principio della parità di trattamento fra il suo e quei casi. Come si è già visto (consid. 5.3), la Corte cantonale ha emanato il suo giudizio considerando tutti i fatti oggettivi del caso, che collimano anche con i criteri di cui all'art. 11 paragrafo 1 del Regolamento n. 987/2009. Nella misura in cui l'assicurato si concentra sull'apprezzamento dei giudici ticinesi alla risposta alla domanda sulla frequenza di rientro in Italia "nel weekend", egli non ne dimostra la manifesta infondatezza, ma semplicemente oppone impropriamente la sua opinione a quella dei giudici cantonali (cfr. sul grande potere discrezionale di cui fruisce il giudice di merito in ambito di apprezzamento delle prove: DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62 e rinvii). Questo per non nascondere che l'accezione data dal ricorrente è oltretutto poco credibile. Infatti, a una domanda sufficientemente circostanziata, ci si attende una risposta altrettanto precisa. Ad ogni modo, indipendentemente dalla risposta a quella domanda, alla luce di tutti gli elementi oggettivi di questo caso concreto, non si sarebbe potuto oggettivamente concludere nel senso auspicato dal ricorrente.

 

7.7. Il ricorso non è destinato a miglior sorte nemmeno quando il ricorrente contesta lo statuto di vero frontaliere concluso dal Tribunale cantonale delle assicurazioni. Quand'anche dovesse essere considerato falso frontaliere non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo. Dall'art. 65 comma 2 terza frase del Regolamento n. 883/2004 alla persona che si trova in disoccupazione, la quale non è frontaliere ("falso frontaliere"; "unechter Grenzgänger"), a cui ancora è permesso un diritto di opzione, il ricorrente non può far derivare alcunché, siccome, come è anche stato ampiamente dimostrato dalla Corte cantonale (consid. 5.2, 5.3 e 7.6), non ha rinunciato a un rientro nel suo paese di residenza (sentenza citata 8C_60/2016 consid. 4.2.2 con riferimenti). Perfino il riconoscimento dello statuto di frontaliere vero atipico (DTF 133 V 169) non sarebbe di soccorso alle pretese ricorsuali, poiché questa costruzione giurisprudenziale resa in applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/71 è stata abbandonata dalla stessa Corte di giustizia dall'entrata in vigore del Regolamento n. 883/2004 (DTF 142 V 590 consid. 6.4 pag. 597; cfr. già sentenza 8C_592/2015 del 23 novembre 2015 consid. 4; sentenza C-443/11; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR, Volume XIV, 2016, Nota marginale 997, pag. 2573 con riferimenti). (…)”.

 

                                  In una sentenza 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, contro la quale è stato inoltrato un ricorso dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021, il TCA ha sottolineato che l’assicurato “è (…) rimasto stabilmente, o comunque regolarmente rientrato in Italia, e meglio da fine gennaio-febbraio 2020 sino al 4 giugno 2020, data a decorrere dalla quale li suo centro di interessi personali è rimasto, al pari della di lui moglie, in Italia. (…) Di conseguenza, dal profilo del diritto internazionale, l’insorgente deve essere considerato un frontaliere vero, per cui non ha diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera.” (cfr. Cattaneo, COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187)).

 

                                  Sul tema cfr. anche STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019.

 

                          2.7.  Il Regolamento (CE) 883/2004 prevede inoltre all’art. 65 par. 2 terza frase che il disoccupato diverso dal lavoratore frontaliero, che non ritorna nel suo Stato membro di residenza, si mette a disposizione degli uffici del lavoro nell’ultimo Stato membro alla cui legislazione era soggetto (cfr. Rubin, op.cit. pag. 683).

 

                                  Questa disposizione regola la situazione di taluni assicurati che hanno mantenuto la loro residenza in uno Stato diverso da quello dell’ultimo impiego (cfr. DTF 131 V 229) e che non sono dei lavoratori frontalieri.

 

                                  Questi assicurati hanno un diritto d’opzione tra le prestazioni dello Stato in cui hanno lavorato e quello in cui risiedono (cfr. DTF 131 V 228).

 

                                  Il Tribunale federale ha stabilito che della categoria dei lavoratori diversi dai frontalieri (frontalieri "non veri") fanno parte segnatamente i lavoratori stagionali, i lavoratori operanti nel settore dei trasporti internazionali, i lavoratori che esercitano normalmente la loro attività sul territorio di vari Stati membri e i lavoratori occupati da un'impresa frontaliera (cfr. DTF 133 V 140; DTF 133 V 169 (176-177); STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015, consid. 3.5.1-3.5.2; STF 8C_656/2009 del 14 aprile 2010; decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 883/2004 di cui la Svizzera tiene conto dal 1° aprile 2012, la quale non fornisce in ogni caso un elenco esaustivo dei beneficiari (cfr. Circolare ID 883 emessa dalla SECO il 1° giugno 2016 p.to A31)).

 

                                  Con sentenza 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, già citata sopra, la nostra Massima Istanza ha statuito che i falsi frontalieri secondo l'art. 65 n. 2 terza frase del Regolamento n. 883/ 2004 hanno diritto in caso di disoccupazione completa alle prestazioni dello Stato dove hanno lavorato per l'ultima volta, nella misura in cui non tornano nel proprio Stato di domicilio e in quest'ultimo Stato non si mettono a disposizione del collocamento. I falsi frontalieri, che erano occupati in Svizzera e hanno la loro residenza all'estero, possono in queste condizioni scegliere se essi desiderano far valere il loro diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera (consid. 5.3).

                                  In quel caso di specie il TF ha confermato l’operato del Tribunale cantonale del Vallese che aveva riconosciuto il diritto alle indennità di disoccupazione a un assicurato, al beneficio di un permesso L, che, dalla sua entrata in Svizzera nell’aprile 2019 all’annuncio per il collocamento nel novembre 2019, aveva lavorato (senza alcuna precisazione circa i giorni e gli orari di lavoro; da un’affermazione dell’assicurato risultante dalla sentenza del Tribunale cantonale del Vallese S1 21 16 del 25 maggio 2021 consid. C formulata nel ricorso davanti a tale autorità, secondo cui trascorreva ogni fine settimana in Svizzera, sembrerebbe, però, emergere implicitamente che il ricorrente non lavorasse nei fine settimana) nel settore edile (presso un datore di lavoro che l’aveva poi riassunto per la stagione seguente da marzo 2020), alloggiando in una camera presa in locazione dal datore di lavoro vicino al cantiere e la cui famiglia (moglie e tre figli) risiedeva in Italia a un’ora e mezza di auto (che però era a disposizione della moglie), rispettivamente tre ore di treno.

                                  L’Alta Corte ha deciso che la questione di sapere se la Corte cantonale avesse violato il diritto federale stabilendo che il ricorrente viveva per la maggior parte del tempo in Svizzera e che qui aveva il centro dei suoi interessi personali non necessitava di essere chiarita definitivamente. In effetti l’assicurato, visto che non rientrava in Italia almeno una volta alla settimana bensì occasionalmente, non era un vero frontaliere, ma doveva essere qualificato, quale falso frontaliere con diritto di opzione tra le prestazioni dello Stato in cui aveva lavorato e quello in cui risiedeva.

                                  Il Tribunale federale ha precisato che l’esigenza della residenza in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv.1 lett. c LADI decade per i falsi frontalieri che fanno valere il diritto alle prestazioni di disoccupazione in Svizzera. L’assicurato in questione si era del resto messo a disposizione senza riserve per un collocamento in Svizzera, effettuava ricerche di lavoro più volte alla settimana e di conseguenza manteneva stretti rapporti con il mercato del lavoro svizzero. La riassunzione nel 2020, in vista già al momento dell’annuncio in disoccupazione, dimostrava altresì che egli voleva continuare a essere attivo in Svizzera e che rinunciava a un rientro nel suo Stato di residenza.

                                  L’Alta Corte ha statuito che, pertanto, non andava determinato se gli organi di applicazione della LADI avessero violato l’art. 27 LPGA. Risultava comunque che l’amministrazione non aveva reso attento il ricorrente del diritto di scelta in qualità di falso frontaliere.

 

                          2.8.  Per quanto concerne il TCA, giova rilevare che il Presidente di questa Corte, in un procedimento del 2015 aveva peraltro interpellato la Segreteria di Stato dell’economia SECO riguardo ai falsi frontalieri (cfr. consid. 1.5. della STCA 38.2015.17 del 23 novembre 2015).

                                  L’avv. Daniela Riva, caposettore del Servizio giuridico della SECO, il 25 agosto 2015, ha affermato:

 

" (…) Relativamente ai falsi frontalieri, va rilevato che tali assicurati hanno la possibilità di scegliere in quale Stato percepire le indennità di disoccupazione. Una volta la scelta effettuata, essi devono sottoporsi al diritto dello Stato in questione. Ora, nel diritto svizzero, il soggiorno effettivo in Svizzera rappresenta una condizione essenziale del diritto alle indennità di disoccupazione.

Conseguentemente, agli stagionali provenienti dall’UE/AELE viene concesso il diritto alle indennità di disoccupazione se tutte le condizioni dell’art. 8 LADI sono adempite, compresa la residenza effettiva in Svizzera.” (cfr. inc. 38.2015.17, doc. X)

 

                                  L’8 settembre 2015 il Presidente del TCA, nel contesto di un’altra vertenza in ambito LADI (cfr. STCA 38.2015.30 del 20 novembre

                                  2015), ha posto all’avv. Riva i seguenti quesiti:

 

" (…)

Nella Circolare ID 883 viene precisato quanto segue:

 

“Falsi lavoratori frontalieri con residenza all’estero: residenza in Svizzera non necessaria

(…)

 

A90 Il diritto alle prestazioni non può essere messo in discussione appellandosi al fatto che la persona è residente all'estero. Gli Stati contraenti non devono fissare presupposti della disponibilità dell’assicurato (condizione della residenza) in modo così restrittivo da costringere il disoccupato a cambiare residenza e dunque rendere vana la facoltà di scelta. In tal caso si deve derogare ai requisiti restrittivi fissati all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI.”

 

A91 L’articolo 7 RB prevede in combinato disposto con l’articolo 63 RB, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, l’abolizione delle clausole di residenza.

 

A92 Il requisito della residenza in Svizzera secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI decade quindi per lavoratori falsi frontalieri che fanno valere il diritto all’indennità in Svizzera. Tali persone devono soddisfare le prescrizioni di controllo in Svizzera; l’autorità cantonale decide nel singolo caso se le prescrizioni debbano prevedere il mantenimento del luogo di dimora in Svizzera. (…)”.

 

Le domande sono le seguenti:

 

Alla luce delle vostre chiare direttive, in presenza di un falso frontaliere, ritiene che il requisito dell’art. 8 capoverso 1 lettera c LADI debba comunque essere ancora esaminato oppure no?

 

Se sì, tale requisito deve essere realizzato in misura completa oppure in una forma attenuata (ad esempio: basta la costante presenza sul mercato del lavoro svizzero)? (…)” (Inc. 38.2015.30, doc. XII)

 

                                  L’avv. Patrizia Friedrich, aggiunto scientifico della SECO, il 21 settembre 2015, ha risposto:

 

" (…) possiamo solamente precisare che se dal falso frontaliero non può essere preteso che trasferisca il domicilio in Svizzera, la residenza effettiva è nondimeno necessario al fine di percepire le indennità di disoccupazione (art. 12 LADI; Circolare ID 883 cifra marg., A92; Prassi LADI B136 e segg.).

Infatti, considerato lo scopo dell’iscrizione alla disoccupazione svizzera è di trovare un nuovo lavoro nel nostro Paese, non può essere ammesso ad esempio che l’assicurato risieda all’estero durante la settimana e che si presenti in Svizzera soltanto per recarsi al colloquio di consulenza presso l’URC. Spetta comunque all’autorità cantonale esaminare i singoli casi e determinare se un assicurato adempie correttamente i suoi obblighi. Non ci è pertanto possibile fornire ulteriori indicazioni generiche in merito.” (cfr.inc. 38.2015.3, doc. XIV; STCA 38.2015.17 massimata in RtiD II-2016 Nr. 60 pag. 293-307).

 

                          2.9.  In relazione più specificatamente alla giurisprudenza di questo Tribunale va evidenziato che lo statuto di lavoratore falso frontaliere è stato riconosciuto da questa Corte nelle sentenze 38.2015.30 del 20 novembre 2015, menzionata sopra, e STCA 38.2015.53 del 2 dicembre 2015 relative ad assicurati con permesso B che sono stati attivi in Svizzera uno come caposquadra minatore dal 2010 al 2013, l’altro quale carpentiere dal 2011 al 2014 presso il medesimo cantiere e alloggiavano nelle baracche del cantiere.

 

                                  Inoltre con giudizio 38.2015.17 del 23 novembre 2015, già citato sopra, il TCA ha considerato lavoratore falso frontaliere un assicurato con permesso L e in seguito B che ha lavorato in Svizzera quale macchinista, ragnista, caposquadra con diversi contratti di durata determinata dal 2011 al 2013 e le cui moglie e figlia minore abitano in Italia, che dista dal luogo di lavoro in Svizzera 94/95 km, in una casa di loro proprietà.

 

                                  Anche con sentenza 38.2015.39 del 9 marzo 2016 questo Tribunale ha qualificato quale lavoratrice falsa frontaliera un’assicurata al beneficio di un permesso tipo L e attiva quale cuoca in virtù di contratti d’impiego di durata determinata in ambito turistico, ciò che implicava, perlomeno nell’alta stagione, un impegno lavorativo nei giorni feriali e nei giorni festivi, impedendole il rientro regolare nel suo Stato di residenza.

 

                                  In una sentenza 38.2016.15 del 12 luglio 2016, questo Tribunale ha innanzitutto negato che si trattasse di un vero frontaliere nel caso di un assicurato che lavorava in Svizzera presso una ditta di impieghi temporanei. In Italia vivevano nella casa di proprietà dei genitori sua moglie e due figli che in quel Paese pure studiavano.

                                  Il TCA è arrivato a questa conclusione dopo avere constatato che l’assicurato aveva sempre dichiarato di rientrare in Italia una volta al mese, e che a volte lavorava anche il sabato e la domenica. Inoltre la persona con cui divideva la camera e i suoi conoscenti hanno confermato che egli soggiornava in Ticino per almeno un mese intero. Il patrocinatore del ricorrente aveva poi enumerato con precisione le date nelle quali il ricorrente era rientrato in Italia nel periodo luglio 2014 – dicembre 2015 e il rientro solo a scadenza mensile si spiegava con il fatto che l’assicurato viveva “separato in casa” dalla moglie e che sarebbe stata in corso una procedura per formalizzare la separazione presso lo studio di un avvocato.

                                  Infine l’assicurato trascorreva i fine settimana con i colleghi giocando a carte o a dama, andando nei boschi o per funghi e la sera andando a mangiare una pizza.

                                  Il TCA ha poi concluso che il ricorrente era un falso frontaliere, in quanto la sua situazione (presso una società di impieghi temporanei che talvolta lo occupavano anche durante i fine settimana) era assimilabile a quella dei lavoratori stagionali.

 

                                  Pure con la STCA 38.2020.53 del 14 dicembre 2020 questo Tribunale ha riconosciuto ad un assicurato la qualità di frontaliere “non vero” avendo egli lavorato, negli ultimi cinque anni, a bordo di una nave, mantenendo sempre la propria residenza nel nostro Cantone, dove tornava regolarmente tra una crociera e l’altra e stabilito che questi aveva, pertanto, il diritto di esercitare il diritto di opzione tra lo Stato di lavoro e quello di residenza, ciò che egli ha fatto iscrivendosi agli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione nel nostro Cantone.

 

                                  Il TCA, in un giudizio 38.2021.30 del 30 agosto 2021, dopo aver constatato, da un lato, che l’assicurato (pizzaiolo presso un campeggio al beneficio di contratti di durata determinata) aveva dichiarato di rientrare in Italia dalla propria famiglia (a 46 km dal suo luogo di lavoro) una volta al mese, dall’altro, che gli erano stati pagati diversi giorni liberi non goduti sull’arco dell’intero rapporto di lavoro, ha rinviato gli atti alla Sezione del lavoro per appurare i giorni e gli orari di lavoro, come pure se il medesimo avesse dimorato effettivamente in Svizzera nel periodo di disoccupazione e decidere se si trattasse di un falso frontaliere.

 

                                  In una sentenza 38.2014.10 del 6 agosto 2014 massimata in RtiD I-2015 Nr. 54 pag. 782-784 e già citata al consid. 2.4, non è, per contro, stato ritenuto lavoratore falso frontaliere un assicurato, al beneficio di un permesso B dall’aprile 2012 e iscrittosi in disoccupazione da giugno 2013, che rivestiva una posizione dirigenziale (guadagno assicurato di fr. 9'625) con contratto di durata determinata (aprile 2012 - giugno 2013), dispensato poi anzitempo, nel dicembre 2012, dal prestare la propria attività lavorativa. Egli, inoltre, aveva trascorso la maggior parte del tempo tra dicembre 2012 e giugno 2013 all’estero.

 

                                  Neppure è stato riconosciuto lo statuto di falso frontaliere nel giudizio 38.2015.44 del 18 maggio 2016 concernente un assicurato, in possesso di un permesso di dimora B dal 1° giugno 2012, che dall’aprile 2010 è stato legato – fino al licenziamento nel 2014 – alla stessa ditta in qualità dapprima di segretario e poi come responsabile di specifici settori tramite un contratto d’impiego di durata indeterminata che prevedeva una durata settimanale del lavoro di mediamente 42 ore suddivise in cinque giorni lavorativi.

 

                                  In una sentenza 38.2016.62 del 15 marzo 2017 il TCA ha concluso che non si era in presenza di un falso frontaliere nel caso di un assicurato che rientrava ogni quindici giorni in Italia, vista la tipologia del lavoro svolto (tagliapietre, lavoro in cava), la durata (per 12 anni presso la stessa ditta), il tipo di contratto (di durata indeterminata che lo occupava dal lunedì al venerdì).

 

                                  Nel giudizio 38.2019.51 dell’11 novembre 2019, già menzionato, relativo a un’assicurata ritenuta vera frontaliere, questa Corte ha rilevato che ad ogni modo, “anche volendola considerare, per pura ipotesi di lavoro, quale falsa frontaliera, non potrebbe trarre alcun vantaggio al riguardo, visto che non ha comunque rinunciato a un rientro in Italia, suo Paese di residenza” dove ha reperito un lavoro circa sei mesi dopo il suo annuncio per il collocamento.

 

                                  Con sentenza 38.2021.82 del 22 novembre 2021 lo statuto di falsa frontaliera è stato in ogni caso negato a un’assicurata, assistente di direzione, che era impiegata tramite un contratto di durata indeterminata al 100%, per 40 ore settimanali, durante 5 giorni, dal lunedì al venerdì.

 

                        2.10.  Nella presente fattispecie il ricorrente non è un vero lavoratore frontaliere, non rientrando almeno settimanalmente in Italia (cfr. consid. 2.4.; 2.6.).

 

                                  Nel caso in esame l’assicurato, al beneficio di un permesso tipo B dal 2014 (cfr. consid. 2.4.), ha lavorato nel settore dell’edilizia prima in Svizzera interna e poi in Ticino. Nel nostro Cantone egli ha beneficiato di contratti con agenzie di collocamento e prestito di personale. Più specificatamente il medesimo, nell’agosto 2020, ha concluso un contratto di missione con __________ (concernente una missione temporanea di durata indeterminata, cfr. doc. 19), mentre da ottobre 2020 ha lavorato tramite __________ con due contratti di incarico, uno del 20 ottobre 2020 e l’altro dell’11 gennaio 2021 (cfr. doc. 19; A p.to 3.1.).

                                  L’art. 19 cpv. 4 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (Legge sul collocamento, LC) prevede che durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di: a. almeno due giorni, durante i primi tre mesi d’impiego ininterrotto; b. almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto.

 

                                  In Ticino dal 1° ottobre 2020 l’insorgente vive in un monolocale a Locarno, mentre la moglie e le due figlie risiedono in __________ in un’abitazione di proprietà dei suoi suoceri dove rientra poche volte all’anno (cfr. consid. 2.4.).

                               

                                  In simili condizioni, anche alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in DTF 148 V 209, riassunta al consid. 2.6., che ha confermato il riconoscimento delle indennità di disoccupazione quale falso frontaliere, dopo alcuni mesi di attività in Svizzera nel settore dell’edilizia, a un assicurato in possesso di un permesso L che alloggiava in una camera presa in locazione dal datore di lavoro e con moglie e figli in Italia a tre ore di treno), occorre chiedersi se l’insorgente, considerando la sua residenza in Italia (cfr. consid. 2.5.; in proposito va osservato che il Tribunale federale ha stabilito che nelle relazioni euro-internazionali in materia di sicurezza sociale il domicilio viene determinato dal luogo in cui si trova il centro principale degli interessi; cfr. il consid. 4.3.3. della STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata in DTF 133 V 367; Patricia Usinger-Egger, Ausgewählte Rechtsfragen des Arbeitslosenversicherungsrechts im Verhältnis Schweiz-EU, in: Thomas Gächter [editore], Das europäische Koordinationsrecht der sozialen Sicherheit und die Schweiz, Erfahrungen und Perspektiven, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 37 e 39, note 24 e 38), vada trattato quale lavoratore falso frontaliere.

 

                                  Attentamente valutate tutte le circostanze del caso di specie, questa Corte ritiene che la situazione del ricorrente (che ha lavorato come operaio edile tramite agenzie di collocamento e prestito del personale in virtù di contratti di missione per attività temporanee svolgendo giornate lavorative nei giorni feriali di 6, 8, 8.50 o 9 ore al giorno; cfr. doc. 19; A), considerando in particolare che la sua residenza all’estero, in __________ (cfr. consid. 2.5.), non gli permetteva, nonostante il sabato e la domenica non lavorasse, di rientrare frequentemente presso la sua famiglia, è assimilabile a quella dei lavoratori stagionali il cui luogo di lavoro si trova in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che rientrano nella categoria dei falsi frontalieri che possono beneficiare del diritto di opzione, ossia possono scegliere di mettersi a disposizione degli organi competenti in ambito di assicurazione contro la disoccupazione del Paese in cui hanno esercitato l’ultima attività lavorativa oppure del Paese di residenza (cfr. consid. 2.7.-2.9.).

 

                                  Va ribadito che per i lavoratori falsi frontalieri decade la condizione della residenza secondo l’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ma devono in ogni caso dimostrare di dimorare regolarmente in Svizzera cercandovi attivamente lavoro (cfr. consid. 2.7.-2.8.).

                                  Per concludere circa l’esistenza di un’effettiva residenza in Svizzera non basta in ogni caso che l’assicurato ritorni regolarmente in Svizzera allo scopo di ossequiare i suoi obblighi di disoccupato (cfr. STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209STFA C 290/03 del 6 marzo 2006).

                               

                                  D’altra parte è sufficiente dimostrare una “costante presenza sul mercato del lavoro svizzero” (cfr. DTF 125 V 469; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.4.), indipendentemente dal carattere più o meno precario delle abitazioni reperite.

 

                                  L’assicurato si è annunciato per il collocamento in Svizzera dove ha cercato lavoro (cfr. doc. 19).

                                  Non è, però, dato di sapere se le ricerche di impiego effettuate siano sempre state valide o meno.

 

                                  È vero, inoltre, che l’insorgente, nel settembre 2021, ha dichiarato di essere disposto, senza alcuna riserva, a frequentare eventuali provvedimenti del mercato del lavoro e che perlomeno fino al mese di aprile 2022, quando è stato compilato e prodotto il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, egli continuava a disporre del monolocale a __________ (cfr. doc. 19; XIbis 2; consid. 2.4.).

                                  È altrettanto vero, tuttavia, che la documentazione agli atti non fornisce indicazioni chiare circa la dimora effettiva in Svizzera dell’assicurato nel periodo a fare tempo dall’iscrizione in disoccupazione dal 26 giugno 2021.

                                  Non è noto, in particolare, se e quando l’insorgente abbia eventualmente svolto attività lavorative a decorrere dall’annuncio per il collocamento implicanti la sua presenza in Ticino. Dalle carte processuali emerge unicamente che nel mese di luglio 2021 ha lavorato quattro giorni (cfr. attestati di guadagno intermedio di luglio 2021; cfr. doc. 191) e il 17 novembre 2021 l’assicurato ha subito un infortunio su un cantiere per il quale percepisce indennità giornaliere dall’__________ (cfr. doc. 25; VIII; XIbis 1).                            

                                  Neppure risultano elementi per concludere circa una costante presenza del ricorrente sul suolo ticinese anche durante il periodo di inabilità lavorativa a seguito del sinistro del novembre 2021.

 

                                  Questo Tribunale ritiene, di conseguenza, che la questione relativa alla dimora in Svizzera dell’assicurato nel periodo dal mese di giugno al mese di dicembre debba ancora essere approfondita dall’amministrazione (cfr. STCA 38.2021.30 del 30 agosto 2021; STCA 38.2015.39 del 9 marzo 2016; STCA 38.2015.30 del 20 novembre 2015).

 

                                  Gli atti vanno, quindi, rinviati alla Sezione del lavoro affinché appuri se l’insorgente in tale lasso di tempo abbia dimorato effettivamente in Svizzera oppure no.

 

                                  Qualora, dagli accertamenti che l'amministrazione esperirà, emerga che il ricorrente è stato regolarmente presente su suolo elvetico nel periodo indicato, la Sezione del lavoro esaminerà anche gli altri presupposti fissati dall'art. 8 LADI per riconoscere il diritto all'indennità di disoccupazione per il periodo a far tempo dal 26 giugno 2021 e deciderà nuovamente in merito all’eventuale diritto del ricorrente alle indennità LADI.

 

                        2.11.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In casu, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2021.97 del 25 aprile 2022 consid. 2.2.14.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.; STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

                        2.12.  L'assicurato, vincente in causa, rappresentato dapprima da un sindacato e in seguito da un avvocato, ha diritto all'importo di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012).

                                  Per il sindacato in questione cfr. pure STCA 32.2020.7 del 27 aprile 2020.

 

                                  Visto il diritto a ripetibili, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio (cfr. doc. VIII) è divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 8C_585/2021 del 6 gennaio 2022 consid. 7.1.; STF 9C_666/2017 del 6 settembre 2018 consid. 5.2.; STF 8C_756/2017 del 7 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso, in quanto ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione su opposizione del 31 gennaio 2022 è annullata.

                                  §   Gli atti sono rinviati alla Sezione del lavoro per nuovi accertamenti ai sensi del consid. 2.10.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

                                  La Sezione del lavoro verserà al ricorrente fr. 1’000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di gratuito patrocinio.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti