Incarto n.
38.2022.24

 

mm/DC

Lugano

19 dicembre 2022   

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2022 di

 

 

RI 1   

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 emanata dalla

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 11 marzo 2020, la RI 1 (in seguito: RI 1), associazione ai sensi dell’art. 60 e segg. CC, ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto riguardante sei suoi dipendenti.

                                  La RI 1 ha così motivato la propria domanda:

 

" (…) Lo Stato Maggiore di Condotta Del Canton Ticino ha deciso ieri che a partire da oggi tutte le attività sportive e non sono vietate come pure sono vietati gli allenamenti.

La nostra RI 1 che si occupa di 125 società più i relativi raggruppamenti allievi e che vede coinvolte ca. 15'000 tesserati, con questo decreto di fatto non può più occupare i propri dipendenti a tempo pieno.

Visto il decreto emanato dal Cantone vi chiediamo di voler concedere la possibilità di poter beneficiare delle prestazioni di lavoro ridotto per i nostri 6 collaboratori. (…).” (doc. 1)

 

                          1.2.  Con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. __________), la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto è stato ammesso per il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, e ciò per “tutta l’impresa” (doc. 2.1).

 

                                  Il provvedimento appena menzionato è stato annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020 (decisione n. __________) con la quale la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel senso che il diritto alla prestazione è stato ammesso per il periodo 12 marzo – 11 settembre 2020, e ciò per “tutta l’impresa” (doc. 2.2).

 

                          1.3.  Esperiti gli accertamenti del caso, con decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. __________), l’amministrazione ha riconsiderato la sua precedente decisione, sollevando opposizione al versamento delle indennità per lavoro ridotto in relazione al periodo 12 marzo – 31 agosto 2020.

                                  In particolare, il provvedimento è così stato argomentato:

 

" (…) Dai dati forniti si evince che la società in oggetto è finanziata (vedi conto economico consuntivo 2019/2020) per il 32% da ricavi “interni” e per il 68% da ricavi “esterni”. La quasi totalità di questi ricavi è costituita da contributi, tasse eccetera, mentre non sono indicati ricavi generati dall’erogazione di un servizio o la vendita di un bene.

Come sopra indicato, tra i presupposti per ammettere l’indennità per lavoro ridotto, vi è quello di essere un’azienda e, da quanto sovraesposto, la RI 1 non può essere considerata tale. Infatti, in un’azienda commerciale che opera sul mercato la maggior fonte di ricavo dovrebbe essere costituita dalla vendita di beni/servizi da essa prodotti in un rapporto sinallagmatico. Pertanto, pur essendo un datore di lavoro, la RI 1 non può essere considerata alla stregua di un’azienda. Infatti, questa non persegue alcuno scopo commerciale e i servizi da essa offerti non hanno quale obiettivo quello di produrre un guadagno. L’indennità per perdita di lavoro non può pertanto essere concessa.

Nel caso in esame si solleva opposizione per il periodo dal 12.03.2020 al 31.08.2020.” (doc. 5)

 

                          1.4.  Il 1° febbraio 2021, la RI 1, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto opposizione contro la decisione del 21 dicembre 2020 (cfr. doc. 6).

                          1.5.  Con decisione su opposizione del 28 gennaio 2022, la Sezione del lavoro ha in sostanza confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 13).

 

                          1.6.  Con tempestivo ricorso del 28 febbraio 2022 la RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

 

                                  A sostegno della propria pretesa, il patrocinatore contesta innanzitutto che la RI 1 possa essere trattata alla stregua di una “azienda di diritto pubblico”. A suo avviso, si tratterebbe piuttosto di una “azienda nel vero senso del termine”, cosicché “i presupposti “supplementari” menzionati al punto n. 13.5 e che hanno indotto la Sezione del lavoro a riconsiderare la propria decisione di concessione delle indennità, non possono (…) entrare in linea di considerazione. Le sole condizioni a cui deve adempiere la ricorrente sono quelle sancite dall’art. 31 cpv. 1 LADI, le quali risultano pacificatamente adempiute nella fattispecie. Infatti la RI 1 ha avuto una perdita di lavoro computabile; i rapporti di lavoro per cui le indennità sono state richieste non erano stati disdetti; la perdita di lavoro era temporanea e la diminuzione di lavoro ha permesso di salvaguardare i posti di lavoro.” (doc. I, p. 7 – 9).

 

                                  D’altro canto, sempre secondo l’avv. RA 1, la decisione impugnata non potrebbe venir confermata nemmeno qualora si volesse considerare la RI 1 quale fornitrice di servizi pubblici, posto che “… anche i contratti di lavoro stagionali, soggetti a rinnovo, rientrano nella logica del lavoro ridotto. In effetti, come esposto al punto n. 13.4., secondo la giurisprudenza “decisivo, secondo lo scopo del sistema delle prestazioni, è se un licenziamento – o il rifiuto di rinnovare un incarico – può essere evitato concedendo un’indennità per le ore di lavoro ridotte”. Anche il mancato rinnovo di un incarico è di conseguenza contemplato dal Tribunale federale nelle possibilità per poter beneficiare del lavoro ridotto. Ciò significa che anche i dipendenti stagionali della RI 1 che prestano servizio a titolo accessorio hanno diritto a beneficiare delle indennità. Tutti i dipendenti hanno peraltro rischiato il licenziamento, in ragione del fatto che l’esistenza stessa della ricorrente è stata minacciata pesantemente dalla prima ondata pandemica. Usufruire delle indennità per il lavoro ridotto ha permesso di evitare che tutte queste persone si rivolgessero all’assicurazione contro la disoccupazione, oltre che di evitare la chiusura definitiva dell’attività dell’associazione.” (doc. I, p. 9 s.).

                                  Inoltre, il rappresentante fa valere che la decisione presa dall’amministrazione violerebbe il principio della legalità in combinazione con quello dell’uguaglianza di trattamento, ritenuto che “… le associazioni analoghe alla qui ricorrente, nel medesimo periodo per cui lo ha richiesto la RI 1, hanno ottenuto le indennità per il lavoro ridotto. Le indennità sono state concesse senza decisioni di riconsiderazione e, soprattutto, senza che le associazioni siano state equiparate a dei datori di lavoro di diritto pubblico (doc. D). Non si comprendono di conseguenza le ragioni per cui sul piano nazionale le associazioni __________ dovrebbero essere trattate come dei datori di lavoro privati (come è normale che sia), mentre la RI 1 qui ricorrente deve essere parificata a un’impresa di diritto pubblico. (…). Tale disparità di trattamento viene giustificata in Ticino (dalla Sezione del lavoro e da questo Lodevole Tribunale) con l’assimilazione della RI 1 a un’azienda di diritto pubblico, perlomeno dal profilo dei presupposti per il lavoro ridotto. Orbene, tale assimilazione non trova fondamento in alcuna base legale. Non vi è alcuna disposizione normativa che giustifichi un paragone di tale portata. L’assimilazione effettuata dalla Sezione del lavoro dunque (oltre che da questo Lodevole Tribunale) non trova appoggio in alcuna base legale e risulta in definitiva lesiva del principio di legalità, sotto il profilo dell’applicazione della legge. La conseguenza della violazione del principio di legalità è un’inaccettabile disparità di trattamento, in rapporto alla prassi sviluppata negli altri cantoni, fondata su un assunto che non poggia su alcuna base legale.” (doc. I, p. 10-13).

 

                                  Infine, l’avv. RA 1 qualifica d’arbitraria la decisione su opposizione impugnata, e ciò “… nella misura in cui contraddice in maniera scioccante il sentimento di giustizia ed equità, oltre ad essere manifestamente arbitraria nel risultato. Appare infatti particolarmente scioccante che il Canton Ticino abbia sviluppato una prassi così diametralmente opposta agli altri Cantoni, senza peraltro appoggiarsi su alcuna base legale. Ancora in tempi recenti la __________ ha confermato che per il periodo da marzo 2020 a settembre 2020, tutte le sue consociate hanno beneficiato delle indennità per il lavoro ridotto (doc. E). A loro conoscenza, il solo caso oggetto di riconsiderazione da parte delle autorità è quello ticinese, mentre tutte le altre associazioni hanno ricevuto le indennità e le hanno (evidentemente) utilizzate per coprire i salari dei dipendenti.” (doc. I, p. 13-14).

 

                          1.7.  La Sezione del lavoro, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc. III).

                                  In particolare, in merito alla tematica principale, l’amministrazione osserva che “(…). La ricorrente tralascia di menzionare che l’analogia fatta rispetto ad un ente pubblico riguarda un’attività di interesse pubblico, non un compito pubblico. Tale argomentazione appare dunque una forzatura. Non appare invece pertinente la considerazione per cui le aziende di diritto pubblico sono finanziate da imposte, tasse rispettivamente da sovvenzioni e capitali appositamente predisposti dallo Stato. Nel caso in esame si tratta di un finanziamento indiretto, elargito dal fondo Sport-toto, il cui scopo è il “promovimento dello sport nell’ambito delle federazioni sportive a favore della popolazione in genere, e dei giovani in particolare, nonché dell’attività degli enti che operano a questo scopo” (art. 1 cpv. 2 Regolamento del Fondo Sport-toto, RL 944.130). È inoltre fuor di dubbio che il fondo Sport-toto sia amministrato dal Cantone (art. 2 Regolamento del Fondo Sport-toto), che l’elargizione dei contributi sia regolamentata per legge e che dunque si tratti di sussidi pubblici. Nel caso concreto, tali contributi finanziano in maniera molto importante la RI 1, che non può dunque affermare di non percepire alcun sussidio pubblico e di dipendere soltanto dalle quote sociali e dagli sponsor per la propria esistenza. I bilanci della RI 1 sono eloquenti in questo senso, così come è eloquente che il contributo del Fondo Sport-toto è regolare (e regolarmente messo a preventivo) e prevedibile, svolgendo la RI 1 un’attività che nessun’altra associazione __________ svolge, il che comporta che non vi siano associazioni “concorrenti” che potrebbero ricevere il contributo al posto della RI 1. Si ricorda inoltre che i contributi del Fondo Sport-toto possono essere utilizzati per finanziare l’attività ordinaria dell’associazione (cfr. titolo del Capitolo secondo del Regolamento del Fondo Sport-toto: Promozione e attività delle federazioni), dunque con i medesimi possono essere finanziati anche gli stipendi dei collaboratori. (…). La RI 1 è un’associazione ai sensi del Codice civile (art. 60 e segg. CC) e ha per scopo quello di “gestire, nella regione di sua competenza, l’attività __________, promuovendo tramite la pratica del __________, lo sviluppo fisico e morale della popolazione. Nell’ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi organizzativi e finanziaria sua disposizione, la RI 1 tutela gli interessi dei suoi membri attivi, nel campo specifico dell’attività __________” (cfr. Statuti RI 1, art. 2). Essa non è quindi un’azienda commerciale che vende bene e servizi, bensì un’attività con scopi ideali, finanziata in parte dalle quote associative e dalle iscrizioni a corsi e tornei, ma in maniera importante da sussidi pubblici, come sopra ricordato. Del resto, anche i contributi della __________ e della __________ non si sono ridotti in misura tale da avere effetti sensibili (cfr. conto economico 2019/2020 confrontato con la stagione 2018/2019, dove i contributi __________ hanno avuto una flessione di poco più che CHF 10'000, mentre i contributi LA si sono ridotti di meno di CHF 2'000.00.”.

 

                          1.8.  In data 25 aprile 2022, il patrocinatore dell’associazione insorgente si è in sostanza riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (cfr. doc. VII).

                                  La Sezione del lavoro si è espressa in proposito il 9 maggio 2022 (cfr. doc. IX).

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  In concreto, è litigiosa la questione di sapere se la Sezione del lavoro era legittimata a negare il diritto alle indennità per lavoro ridotto ai collaboratori della RI 1, oppure no.

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro                                         la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima       per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è       presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere                           conservati i loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…).

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                              tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Nella Prassi LADI ILR, la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…).

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…).

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·  è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·  è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·  il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·  concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…)

 

D5    Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6    Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente.

(…)”

 

                                  Per quanto concerne il lavoro ridotto nelle aziende pubbliche e nell’amministrazione la Prassi LADI ILR prevede:

 

" (…).

  D36  In genere le aziende di diritto pubblico non adempiono i

         presupposti dell’indennità per lavoro ridotto in quanto non presentano veri e propri rischi aziendali. Considerato che esistono varie forme di aziende statali, non si può però escludere a priori che in singoli casi i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto siano soddisfatti (DTF 121 V 362).

 D37 Non sussiste alcun diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende di diritto pubblico che non presentano alcun rischio aziendale, poiché esse devono adempiere i loro mandati legali indipendentemente dalla situazione economica (mandati di prestazioni) e sono sostenute nei periodi di difficoltà finanziarie in quanto le loro spese supplementari o le loro perdite sono coperte dai fondi pubblici (DLA 1996/1997 pag. 122).

         è Giurisprudenza

         DLA 1995 pag. 176 (La condizione secondo cui una perdita di lavoro è computabile soltanto se è dovuta a motivi economici ed è inevitabile non è adempiuta se l’azienda non corre alcun rischio, ossia se l'azienda non rischia di essere chiusa. L’ILR serve a evitare i licenziamenti a breve termine)

         (…).

 G4   Il datore di lavoro deve motivare nel preannuncio la necessità del lavoro ridotto e dimostrare che i presupposti del diritto all’indennità sono adempiuti. A tal fine, è tenuto a rispondere a tutte le domande contenute nel modulo di preannuncio (art. 28 LPGA). (…)”

 

                          2.4.  Nella “Direttiva 2020/06: aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 9 aprile 2020, la SECO ha in particolare previsto quanto segue:

 

" (…).

Richieste dei datori di lavoro di diritto pubblico

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare l’occupazione nelle aziende in cui i posti di lavoro sono a rischio a seguito delle condizioni economiche sfavorevoli. Un requisito fondamentale è dunque l’esistenza di una minaccia per i posti di lavoro. Tuttavia su molti datori di lavoro di diritto pubblico non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, perché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Le difficoltà economiche (ad es. di liquidità), le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. In questi casi i posti di lavoro non sono a rischio. Considerate le peculiarità organizzative dell’istituto di diritto pubblico (regolamento sulle sovvenzioni, garanzie statali in mandati di prestazioni ecc.), se le eventuali conseguenze economiche negative non generano un immediato taglio dei posti di lavoro, riconoscere il diritto all’ILR contrasterebbe con le finalità della stessa.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione. In tal caso è determinante che la convenzione stabilisca l’entità con cui l’ente pubblico copre i costi (mediante sovvenzioni ecc.) e che di conseguenza i posti di lavoro non sono a rischio neppure in assenza di copertura dei costi. Questo può riguardare le grandi come le piccole aziende (es. se la piscina di un Comune è gestita da privati o da un’associazione ma sussiste una garanzia di disavanzo da parte del Comune). L’unico elemento determinante è se, a seguito della situazione giuridica, vi è il rischio di una perdita immediata di posti di lavoro.

I datori di lavoro di diritto pubblico e le associazioni o i datori di lavoro privati che, su mandato pubblico, gestiscono aziende o imprese o erogano servizi, devono dimostrare che i posti di lavoro sono a rischio, nonostante le convenzioni in essere con gli enti pubblici mandanti. In mancanza di una dimostrazione credibile, non sussiste alcun diritto all’ILR. (…)”

 

                                  Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella “Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                  In quest’ultima la SECO ha precisato che:

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…)

 

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI). (…)”

 

2.6   Preannunci dei fornitori di prestazioni pubbliche (datore di

         lavoro pubblico, amministrazione pubblica ecc.)

Il senso e lo scopo dell’ILR è preservare i posti di lavoro. Questa misura serve a evitare che si verifichino licenziamenti immediati a causa di un calo temporaneo della domanda di beni e servizi e della conseguente perdita di lavoro (cfr. anche DTF 121 V 362 consid. 3. a). Tale rischio (diretto) di perdita di posti di lavoro sussiste fondamentalmente soltanto per le aziende che finanziano la loro fornitura di servizi esclusivamente con i redditi o il denaro generato da privati.

Al contrario, sui fornitori di prestazioni pubbliche non grava alcun rischio aziendale o di fallimento, poiché devono assolvere i compiti affidati loro dalla legge indipendentemente dalla situazione economica. Eventuali difficoltà economiche, le maggiori spese o addirittura le perdite connesse all’attività aziendale sono coperte con fondi pubblici, come sovvenzioni o altri valori monetari. Generalmente, in questi casi non vi è nessuna minaccia immediata di perdere posti di lavoro.

Sulla base del mandato dei fornitori di prestazioni pubbliche e tenendo conto dello scopo dell’ILR, ne consegue che i fornitori di prestazioni non hanno fondamentalmente diritto all’ILR per i loro collaboratori. La concessione dell’ILR in caso di sospensione temporanea di questa prestazione equivarrebbe a trasferire i costi salariali al fondo AD, senza il rischio di licenziamenti immediati (che il legislatore deve contrastare) in relazione a tali società di diritto pubblico.

Queste riflessioni valgono sia per i datori di lavoro di diritto pubblico (es. per i dipendenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni) sia per i settori privatizzati che erogano servizi su mandato di un ente pubblico sulla base di una convenzione.

La concessione dell’ILR per i collaboratori dei fornitori di prestazioni pubbliche è consentita soltanto se i collaboratori interessati sono esposti a un rischio immediato e concreto di licenziamento. Ciò può riguardare anche solo ambiti parziali dei fornitori di prestazioni. Ad esempio, un’azienda di trasporto può comprendere sia un reparto i cui collaboratori hanno diritto all’ILR in caso di calo del fatturato (es. pullman turistici) sia un reparto i cui collaboratori non ne hanno diritto (gestione sovvenzionata di autobus locali).

Esiste un rischio diretto e concreto di perdere posti di lavoro se non c’è alcuna garanzia/sicurezza che i costi operativi vengano completamente coperti in caso di calo della domanda o di riduzione ordinata dell’offerta da parte del cliente e se le aziende interessate hanno la possibilità di licenziare direttamente i collaboratori al fine di ridurre i costi operativi. Queste due condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente.

Il SC deve semplicemente verificare se esiste un rischio immediato e concreto di perdere posti di lavoro e se il datore di lavoro può dimostrarlo mediante un’adeguata documentazione. È quindi responsabilità delle aziende che forniscono prestazioni pubbliche (Service Public) fornire al SC tale documentazione adeguata (regolamenti del personale, contratti di lavoro, mandati di prestazione, concessioni, accordi di sovvenzione, CCL ecc.), al fine di dimostrare in maniera attendibile che esiste un rischio diretto e concreto di licenziamento in caso di perdita del lavoro. Non sono necessarie ulteriori verifiche. L’introduzione del lavoro ridotto va respinta soltanto se i documenti presentati dal datore di lavoro non sono in grado di provare il rischio di perdere posti di lavoro.

Se sono soddisfatte tutte le condizioni per il diritto all’indennità e l’ILR viene accordata, l’istituzione ha diritto all’ILR in misura pari alle ore di lavoro perse e alla perdita computabile senza alcuna differenza, proprio come ogni altra azienda che soddisfa le condizioni per il diritto all’ILR. In particolare occorre osservare che, nel calcolo dell’ILR, non sono dedotte né la parte sovvenzionata né la garanzia statale. Neppure eventuali misure di sostegno decise a posteriori dal Parlamento o dal Consiglio federale portano a una riduzione dell’ILR (ciò significa che questi pagamenti non comporterebbero né il versamento di un importo inferiore dell’ILR né rimborsi). Tali precisazioni entrano in vigore retroattivamente il 1° giugno 2020.

In caso di decisione su opposizione, la presenza di entrambe le suddette condizioni di diritto (rischio concreto di perdere posti di lavoro e nessuna copertura completa dei costi operativi) deve emergere chiaramente e inequivocabilmente dalla giustificazione, con precisi rimandi ai documenti di riferimento.”

 

                                  Nella “Direttiva 2020/15: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 30 ottobre 2020 è stato, altresì, introdotto un nuovo punto 2.6 a relativo al preannuncio di organizzazioni non commerciali:

 

" In generale, i singoli e quindi le organizzazioni (indipendentemente dalla loro forma giuridica) con cui sono impiegati non hanno diritto a ILR se non vi è una perdita economica e il lavoro ridotto non serve a mantenere i posti di lavoro.

Un'organizzazione, ad esempio un'associazione o una cooperativa il cui scopo è il benessere dei suoi membri e che è finanziata dalle quote associative, non subisce alcuna perdita economica e i posti di lavoro non sono in pericolo. Non vi è quindi alcun diritto a ILR, anche se il lavoro dei dipendenti deve essere temporaneamente sospeso a causa di misure ufficiali.

Tuttavia, un'associazione che fornisce servizi e si finanzia con le tasse che riceve in cambio (ad es. proventi delle vendite, biglietti d'ingresso) può subire perdite economiche a causa di misure ufficiali e i posti di lavoro possono essere messi in pericolo. Pertanto, il diritto all’ILR può essere soddisfatto se le altre condizioni sono soddisfatte (assenza dal lavoro inevitabile, non può essere evitata con misure economicamente sopportabili, almeno il 10%, temporaneo, tipo di contratto di lavoro).

Nel caso di organizzazioni che rappresentano un misto di questi due casi estremi, ad esempio che cofinanziano il personale dei dipendenti con contratti o mandati più piccoli, occorre procedere ad una ponderazione degli interessi caso per caso.

 

Caso di studio 1: Un'associazione musicale locale che si esibisce occasionalmente in festival comunitari, ma il cui reddito consiste principalmente in quote associative, donazioni, ecc. non subisce alcuna perdita di lavoro a causa della cancellazione di un festival comunitario, e il lavoro di un amministratore delegato impiegato su piccola scala non è minacciato. In questo caso la richiesta all’ILR deve essere respinta.

Caso di studio 2: Un'orchestra musicale, organizzata anche come associazione che paga gli stipendi dei musicisti impiegati e di altro personale con il reddito delle sue esibizioni, subisce la perdita di ore lavorative a causa dell'annullamento delle esibizioni e del divieto di prove, e i posti di lavoro sono minacciati. In questo caso, il diritto all’ILR deve essere accettato se le altre condizioni sono soddisfatte.

(…)”

 

                                  Nella “Direttiva 2021/01: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021, che ha sostituito la Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020, la SECO ha mantenuto i citati p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 ed ha così modificato il punto 2.6 a:

 

" 2.6 a   Preannuncio di organizzazioni non commerciali

L’art. 31 LADI disciplina le condizioni per il diritto alla riscossione dell’ILR. Non si può escludere a priori che i lavoratori del settore pubblico, delle aziende parastatali o di associazioni private non abbiano alcun diritto all’indennità per lavoro ridotto. Lo status del datore di lavoro (diritto pubblico, associazione, cooperativa, fondazione ecc.) è irrilevante ai fini della questione, mentre al contrario è importante lo status contributivo del lavoratore. Per ogni singolo caso è necessario verificare se sussistono le condizioni per il diritto alla riscossione previste dall’articolo 31 LADI e se vi sia il rischio che il lavoratore interessato possa perdere il posto di lavoro. Se un’azienda o un’attività commerciale è tenuta a garantire lo svolgimento dell’attività a prescindere dalla situazione economica e dalle difficoltà economiche, e se le maggiori spese sostenute o le perdite generate sono coperte da fondi pubblici, di norma per i lavoratori interessati non esiste alcun rischio di licenziamento immediato. In questi casi la richiesta dell’ILR dovrebbe essere respinta.

Þ  Vedi anche Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2., 2.3, 2.6 e 2.6 a sono rimasti invariati nella Direttiva 2021/06: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021, nella Direttiva 2021/06 del 20 aprile 2021 che ha sostituito quella del 19 marzo 2021 e nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021.

 

                                  Nella Direttiva 2021/16 “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che sostituisce la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021 (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) al posto del punto 2.6 a è stato inserito il rinvio:

 

" Þ  Vedi Direttiva 2021/14 Prassi LADI ILR D38 nuovo”

 

                                  Quest’ultimo punto della Prassi LADI ha integralmente ripreso il contenuto del punto 2.6 a appena riprodotto.

 

                                  La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2 e 2.3 non sono più validi dal 31 dicembre 2021, mentre per i p.ti 2.6. e 2.6 a è indicato “Vedi prassi LADI ILR D36ff.”.

 

                                  Al riguardo cfr. pure la Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021.

                                  Con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022, precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06 «Adeguamenti delle Prassi LADI»” (cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/ publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

 

                          2.5.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 p. 77 ss.; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in: RDS 1992 II p. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, p. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni a una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.6.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021, ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione di diritto svizzero che si occupa dell’integrazione sociale e lavorativa di persone con disturbi psichici, anche tramite laboratori protetti, non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport.

                                  L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, più precisamente per esaminare se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche (la fondazione veniva finanziata per circa il 50% da fondi pubblici) e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento.

 

                                  In una sentenza STF 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022, pubblicata in SVR 2022 ALV n. 22 p. 73, il TF si è poi espresso sul ricorso presentato da un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, attiva nell’accoglienza dei bambini in età prescolastica, le cui risorse finanziarie sono costituite dalle rette versate dai genitori dei minori, dalle sovvenzioni pubbliche (cfr. consid. 4.1.: “subventionnée à plus de 50% par la Ville”) e private, dai contributi versati dai membri, da donazioni, legati e altre liberalità in contanti o in natura, nonché dai redditi della propria sostanza e dal guadagno conseguito grazie alle raccolte fondi.

                                  La nostra Massima Istanza ha innanzitutto confermato l’attualità e l’applicabilità a quel caso di specie della DTF 121 V 362, rilevando:

 

" 5.2. (…) Si la jurisprudence en question a bien été développée pour déterminer si le personnel des services publics remplissait les conditions du droit à l'indemnité en cas de RHT, elle n'a introduit aucune condition supplémentaire pour les entités publiques par rapport aux entités privées. Les conditions du risque de licenciement à brève échéance des employés ainsi que du risque propre d'exploitation encouru par l'entreprise - qui sont détaillées à l'ATF 121 V 362 en rapport avec les entreprises de droit public - doivent être remplies par tout employeur, public ou privé, requérant l'indemnité en cas de RHT. La juridiction cantonale était ainsi fondée à se référer à cette jurisprudence pour trancher le litige. (…)”

 

                                  L’Alta Corte ha poi esaminato la prima condizione cumulativa relativa al rischio di licenziamento a breve termine del personale, assunto sulla base di un contratto di lavoro di diritto privato e per il quale, in caso di soppressione della posizione, il contratto collettivo di lavoro prevede, similmente a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che quando questo non sia possibile venga applicato - dopo l’emanazione di un preavviso da parte del “Service de la petite enfance” - un termine di disdetta di quattro mesi (cfr. consid. 3.4.2., 3.4.3, 4.3.1.). Il Tribunale federale si è in particolare posto la questione di sapere, ritenuto che, come avviene nel settore pubblico, anche taluni contratti di lavoro di diritto privato (quali, per esempio il Contratto collettivo di lavoro dell’industria metalmeccanica ed elettrica, valido dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2023, in francese la Convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux) prevedono delle misure che limitano le possibilità di licenziamento e che per esempio questo settore economico ha richiesto e beneficiato delle indennità per lavoro ridotto (cfr. consid. 8.1.: “Or l'industrie des machines aurait largement sollicité et obtenu des indemnités en cas de RHT, sans avoir eu à établir un risque de licenciement à court terme”), se ciò costituisca effettivamente un ostacolo al versamento di tali prestazioni per i dipendenti che, a norma del contratto che li lega al datore di lavoro, hanno uno statuto analogo a quello dei funzionari pubblici.

                                  L’Alta Corte, nel caso concreto, come il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha lasciato aperta tale questione (cfr. consid. 8.2), considerando che comunque non fosse realizzata la seconda condizione cumulativa, visto che la ricorrente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza (“la Ville s’engage à verser à la recourante le montant de l’éventuelle perte annuelle comptabilisée”; cfr. consid. 9.2), cioè al rischio di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita (cfr. consid. 8.2, 9.1 e 9.2).

 

                                  In un’altra sentenza 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 la Corte federale si è pronunciata sul ricorso interposto da una fondazione di diritto pubblico d’interesse comunale - avente quale scopo l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo di istituti per l’infanzia, comprendenti asili nido e scuole materne -, cui era stata negata l’erogazione delle indennità per lavoro ridotto e le cui risorse finanziarie provengono da fondi ed immobili messi a disposizione dalla Città, dalle sovvenzioni versate dalla medesima, dalla Confederazione e dal Cantone Ginevra (cfr. consid. A.b.: “à hauteur de 69%”), da sussidi, donazioni, legati e dal risultato di esercizio.

                                  A proposito dello statuto dei dipendenti della fondazione, assunti in base ad un contratto di diritto privato – laddove il contratto collettivo di lavoro prevede, in modo simile a quanto avviene per i dipendenti pubblici, che in caso di soppressione del posto di lavoro prima del licenziamento venga favorito il ricollocamento del dipendente e che, quando questo non sia possibile, venga applicato un termine di disdetta di quattro mesi –, il Tribunale federale, come già il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. consid. 4.2.1), ha lasciato insoluta la questione di sapere se i medesimi siano assimilabili a dei dipendenti pubblici e se in concreto corressero, oppure no, il rischio di essere licenziati a breve termine (cfr. consid. 8.1.2.).

                                  L’Alta Corte ha ad ogni modo stabilito che il diritto alle indennità per lavoro ridotto era stato giustamente rifiutato, non risultando realizzata la seconda condizione cumulativa, siccome l’insorgente non era esposta ad un rischio proprio per la sua stessa esistenza, ossia di chiusura a seguito della perdita di lavoro subita. Il TF ha precisato che non era arbitrario considerare, come ha fatto il Tribunale cantonale, che i Comuni, in virtù della “loi sur l’accueil préscolaire” del 12 settembre 2019 (LAPr), hanno l’obbligo di finanziare l’esercizio delle strutture di accoglienza prescolare nella misura in cui le spese non sono coperte dalle altre fonti di finanziamento (genitori, Cantone e altri ricavi; cfr. consid. 8.2.2.).

 

                                  Con la pronunzia 8C_769/2021 del 3 maggio 2022, pubblicata in SVR 8-9/2022 ALV n. 29 p. 102 ss., concernente una società attiva nel trasporto di persone, in particolare di scolari, che aveva chiesto il lavoro ridotto per 227 collaboratori in ragione di una riduzione degli orari ordinata a causa della pandemia da Covid-19, il TF ha annullato la sentenza cantonale (che aveva confermato la decisione amministrativa con la quale era stato negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto principalmente per il motivo che la società in questione era finanziata in gran parte da sovvenzioni pubbliche) e ha rinviato la causa al tribunale di prime cure affinché chiarisse l’entità della copertura dei costi d’esercizio mediante sovvenzioni pubbliche, come pure le possibilità di disdetta dei contratti di lavoro.

 

                                  Questo Tribunale, in due sentenze 38.2020.69 e 38.2020.70 del 12 aprile 2021, cresciute incontestate in giudicato, trattandosi di due corporazioni di diritto pubblico ha concluso che non esisteva il diritto ad indennità per lavoro ridotto in quanto i singoli lavoratori non incorrevano un rischio di licenziamento visto che l’azienda era tenuta a svolgere comunque i compiti fissati nella legge.

                                  È invece stata lasciata aperta la questione di sapere se il diritto all’indennità doveva essere negato anche perché eventuali deficit dell’azienda sarebbero stati comunque coperti attraverso fondi pubblici (cfr. D. Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 181 - 209 (193)).

 

                                  La medesima soluzione è stata adottata da questa Corte in due sentenze 38.2021.31 e 38.2021.37 del 30 agosto 2021 relative ad un’altra corporazione di diritto pubblico.

 

                                  Il TCA è arrivato alla medesima conclusione in una sentenza 38.2021.9 del 18 maggio 2021, pure cresciuta incontestata in giudicato, a proposito di una società che non era un’azienda privata nel vero senso del termine.

                                  Per l’unico dipendente non esisteva un effettivo rischio di licenziamento a breve termine e la perdita di lavoro faceva comunque parte del normale rischio aziendale.

 

                                  Con sentenza 38.2021.35 del 4 ottobre 2021 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Sezione del lavoro non aveva riconosciuto a un'associazione sportiva il diritto a indennità per lavoro ridotto per i suoi dipendenti nel periodo agosto - dicembre 2020. In effetti, ritenuto che gli allenamenti per i ragazzi di meno di 16 anni non sono mai stati soppressi e la ristorazione è stata chiusa dal 22 dicembre 2020, per i dipendenti non vi era il rischio di licenziamento a breve termine.

 

                                  Questa Corte, con sentenze 38.2021.38 e 38.2021.50 del 22 novembre 2021, ha parimenti negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto trattandosi di un’associazione volta a offrire un percorso formativo professionale a giovani talenti sportivi della regione. Dopo aver concluso che, alla luce del suo scopo statutario, l’associazione in questione non costituiva un’azienda privata commerciale nel vero senso del termine, il TCA ha accertato che i suoi dipendenti non erano esposti ad un rischio immediato ed effettivo di essere licenziati visto che, per regolamento, essa era tenuta a disporre di determinati profili con specifiche competenze e, d’altra parte, che i termini di disdetta previsti dai contratti avrebbero impedito un’interruzione a corto termine dei rapporti di lavoro. In subordine, il TCA ha rilevato che nemmeno l’esistenza stessa dell’associazione era del resto stata minacciata, tenuto conto soprattutto che il suo finanziamento era garantito principalmente da introiti esterni.

                                  Con pronunzia 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, il TF ha respinto il ricorso interposto nel frattempo dall’associazione contro la sentenza 38.2021.38, per i motivi che verranno meglio esposti in seguito.

 

                                  Il TCA, in un’altra sentenza 38.2021.75 del 29 novembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato il diritto a ILR ad un’associazione ex art. 60 CC attiva nell’ambito della prevenzione e sensibilizzazione e non considerata un’azienda privata commerciale nel vero senso della parola. Per l'unico dipendente al 50% della ricorrente - che beneficiava, a prescindere dai finanziamenti mirati al sostegno di specifici progetti, di tasse sociali e contributi, non vi era un rischio effettivo e immediato di licenziamento.

 

                                  Con sentenza 38.2021.58 del 13 dicembre 2021, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte, nel caso di una società attiva nel trasporto di viaggiatori in base ad una concessione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), che svolgeva un servizio pubblico e che era detenuta, per la maggioranza, da Enti pubblici, ha ritenuto che i dipendenti della stessa non correvano un rischio concreto di perdere il loro impiego a breve termine. Ciò tenuto conto dei normali periodi di disdetta fissati nel Contratto collettivo di lavoro. Inoltre, è stato appurato che l’azienda non era minacciata nella sua stessa esistenza in ragione dei sussidi pubblici (erogati dalla Confederazione, dal Cantone e dai Comuni) di cui beneficiava a copertura delle perdite.

 

                                  Al riguardo cfr. anche la STCA 38.2021.90 del 21 febbraio 2022.

 

                                  Con la pronunzia 38.2021.91 del 30 maggio 2022, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha negato il diritto alle indennità per lavoro ridotto ad una fondazione senza scopo di lucro attiva nel campo della protezione dei minori, posto che la sua stessa esistenza non era minacciata nel periodo per il quale è stata chiesta la prestazione. In questo senso, dopo aver rilevato che la ricorrente fornisce delle prestazioni d’interesse pubblico, il TCA ha in particolare accertato che, anche negli anni precedenti la pandemia, aveva registrato delle perdite a conto economico, anche di un’entità maggiore rispetto a quella registrata nel periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, e nonostante ciò ha sempre continuato a svolgere le proprie attività. Inoltre, dalla documentazione a disposizione è risultato che la fondazione si finanziava, oltre che parzialmente (nella misura del 30%) con i ricavi ottenuti dalle attività nelle scuole pubbliche e private, grazie ai contributi del Cantone, di altre istituzioni, fondazioni, aziende e privati.

 

                                  Con giudizio 38.2022.21 del 13 giugno 2022, cresciuto incontestato in giudicato, il TCA ha confermato la decisione amministrativa mediante la quale era stato riconsiderato un precedente provvedimento di assegnazione d’indennità per lavoro ridotto a un’associazione di pubblica utilità operante nel campo delle disabilità. In quella fattispecie, il Tribunale ha negato che l’esistenza stessa dell’associazione, rispettivamente di sue singole unità d’esercizio, fosse minacciata, e ciò in considerazione dell’entità delle sovvenzioni pubbliche di cui godeva e della constatazione che, sebbene negli anni precedenti la pandemia gli esercizi contabili si erano sempre chiusi con dei deficit, anche più importanti di quello fatto registrare nel 2020, l’associazione, rispettivamente le sue singole unità d’esercizio, avevano comunque potuto continuare a svolgere le loro attività.

 

                                  Il Tribunale delle assicurazioni del Canton Ginevra, in una sentenza ATAS 1121/2020 del 19 novembre 2020, applicando la DTF 121 V 362 al caso della Fondation des Parkings de Genève (“entreprise de droit public”), ha concluso che per i dipendenti non esisteva un rischio concreto di licenziamento a breve termine e ha lasciato aperta la questione relativa al rischio di chiusura dell’azienda (cfr. Sarah Braunschmidt Scheidegger e Christian Dandres, “L’indemnité pour réduction de l’horaire de travail à l’épreuve du COVID-19”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, p. 147 seg. (175-177).

 

                                  La Corte delle assicurazioni sociali del Cantone Vallese, con giudizio S1 20 208 del 9 marzo 2021, pubblicato in RVJ / ZWR 2022 p. 112, ha confermato il diniego del diritto a ILR dal 16 marzo al 30 aprile 2020 a un’associazione di diritto privato che si occupa di accogliere di giorno bambini in età prescolare, evidenziando, da un lato, che l’associazione, che forniva delle prestazioni sulla base di un accordo concluso con l’ente pubblico, doveva essere assimilata a un datore di lavoro di diritto pubblico ai sensi del p.to D37 della Prassi LADI ILR. Dall’altro, che una convenzione conclusa con il Comune prevede una sovvenzione legata al risultato della struttura che copre il saldo dei costi salariali e delle spese di funzionamento e d’infrastruttura.

 

                          2.7.  Nella concreta evenienza, dagli Statuti della RI 1 si evince che essa è un’associazione ai sensi del codice civile svizzero (art. 60 e seg.), avente sede a __________ e affiliata all’__________, nel cui ambito fa parte della __________.

                                  Il suo scopo è quello di gestire, nella regione di sua competenza, l’attività __________, promuovendo, tramite la pratica del __________, lo sviluppo fisico e morale della popolazione. Nell’ambito delle sue competenze e nel limite dei mezzi organizzativi e finanziari a sua disposizione, la RI 1 tutela gli interessi dei suoi membri attivi, nel campo specifico dell’attività __________.

                                  Sono membri attivi le società affiliate all’__________ aventi sede nella regione di competenza della RI 1 secondo le disposizioni dell’__________ e della __________. L’affiliazione alla RI 1 avviene automaticamente con l’avvenuta accettazione della società nella __________. I membri attivi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali stabiliti dall’Assemblea dei delegati, rispettivamente di tutti quelli stabiliti per la partecipazione alle diverse manifestazioni sportive alle quale vengono iscritte le diverse squadre, nonché ogni altro connesso con l’attività gestita dalla RI 1 e dalle sue sezioni.

                                  L’associazione è finanziata mediante quote annuali d’iscrizione delle squadre alle manifestazioni sportive, altri contributi ricorrenti decisi dall’assemblea dei delegati, sussidi e contributi riconosciuti dalle Autorità e da altri enti, ricavi netti da manifestazioni organizzate direttamente o da prestazioni derivanti da contratti pubblicitari, ricavi da multe, donazioni e interessi e redditi da capitale (cfr. doc. C).

 

                                  Nel mese di marzo 2020, la RI 1 ha presentato alla Sezione del lavoro un preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 11 marzo – 31 maggio 2020 per tutta l’azienda, il cui effettivo era a quel momento composto da 6 collaboratori, tutti al beneficio di contratti di lavoro di durata indeterminata. La richiesta è stata motivata con la decisione delle autorità di vietare lo svolgimento di tutte le attività sportive (competizioni e allenamenti) che avrebbe impedito all’associazione di occupare a tempo pieno i propri dipendenti (cfr. doc. 1).

 

                                  Da notare che nel corso del mese di agosto 2020, la RI 1 ha inoltrato un ulteriore preannuncio di lavoro ridotto per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 2020, sempre relativo a tutta l’azienda (periodo che è oggetto di una separata procedura giudiziaria; doc. 1 - inc. 38.2022.25).

 

                                  Con riferimento al preannuncio di lavoro ridotto del 20 agosto 2020, il 29 settembre 2020, la Sezione del lavoro ha rivolto alla RI 1 alcune domande volte a completare le informazioni in suo possesso:

 

" (…).

– descrivere in modo dettagliato quanto segue:

1.   Statuto della vostra associazione

2.   Descrizione dettagliata delle attività svolte dalla vostra                                           associazione, con la messa in evidenza delle attività                                           economiche

3.   Conti annuali 2019 (conto economico, bilancio e, se esiste,                                                                        rapporto di revisione)

4.   Budget 2020

5.   Massa salariale 2019 e 2020

6.   Copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019

7.   Effettivo del personale in attività ad oggi (nominativi, mansioni,                                                                   percentuale di lavoro, copia del/dei contratto/i di lavoro)

8.   Vi sono lavoratori a beneficio di altre prestazioni da                                           assicurazioni sociali? Precisare e documentare.

9.   Attività effettivamente svolta durante la pandemia e in questi                                                                             ultimi mesi.

10. Conseguenze immediate per il personale dipendente nel caso le                                                                   indennità per lavoro ridotto non vi fossero concesse

11. Fonti di finanziamento delle vostre attività (tipologia di entrate)

12. Eventuali sussidi dal settore pubblico                                                              (Confederazione/Cantone/Comuni) e/o para-pubblico?

a.   quanto rappresentano i sussidi rispetto ai vostri ricavi annuali (in                                                              CHF e in percentuale)?

b.   quanto rappresentano i sussidi rispetto alla vostra massa                                                                        salariale annuale (in CHF e in percentuale)?

13. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con il settore pubblico

14. Copia dei contratti di prestazioni in vigore con altri enti                                           pubblici/para-pubblici

15. Chi risponde per/copre eventuali perdite di esercizio. Ci sono                                                                           garanzie di copertura dei deficit d’esercizio?

16. Indicazione di testi legislativi che disciplinano i finanziamenti alla                                                  vostra associazione

 

-   compilare le apposite tabelle raggiungibili dal collegamento                internet del prossimo paragrafo, specificando la cifra d’affari di                               ogni mese.” (doc. 3)

 

                                  Qui di seguito le informazioni che sono state fornite dall’associazione insorgente nell’ottobre 2020.

 

 

                                  Trattandosi della struttura della RI 1, è stato indicato che essa si compone di sette sezioni (amministrativa, tecnica, arbitrale, disciplinare, finanziaria, pubbliche relazioni e infrastrutture sportive). È inoltre stato precisato che la ricorrente è “… un’associazione affiliata all’__________. La RI 1 non è iscritta a registro di commercio poiché il suo obiettivo non consegue uno stabilimento di carattere commerciale (a fine non economico). Poiché la RI 1 non ha un’attività commerciale i finanziamenti avvengono tramite i seguenti contributi: (…).” (allegato al doc. 4).

 

                                  Dal conto economico 2019/’20 si evince che la RI 1 ha realizzato, a consuntivo, ricavi per un totale di CHF 1'152'295.

                                  I ricavi interni sono stati di CHF 370'456 e meglio CHF 84’405 per tasse d’iscrizione e di partecipazione, CHF 151'611 per tasse diverse, CHF 34'580 per tasse amministrative, CHF 95'500 per multe disciplinari e CHF 4'360 per altri ricavi interni. Quelli esterni sono invece ammontati a CHF 781'839 e meglio CHF 123'095 per contributi __________, CHF 21'800 per contributi __________, CHF 547'500 per contributi Sport-Toto e CHF 89'354 per altri ricavi.

                                  L’esercizio contabile 2019/’20 (1° luglio 2019-30 giugno 2020) si è chiuso con un utile d’esercizio di CHF 248 (in quello precedente, 2018/’19 [1° luglio 2018-30 giugno 2019], l’utile era invece stato di CHF 1'254).

 

                                  La RI 1 ha quindi dichiarato di avere alle proprie dipendenze 8 persone, di cui 4 a tempo pieno (__________, segretario generale, __________ e __________, segretari, __________, tecnico regionale) e 4 a tempo parziale (__________ [80%] e __________ [50%], responsabili __________, __________ [20%] e __________ [20%], responsabili regionali).

 

                                  Secondo l’insorgente, le ore perse dai propri collaboratori a causa dei provvedimenti restrittivi disposti dalle autorità sono state circa 461 in marzo, 957 in aprile, 850 in maggio, 524 in giugno, 345 in luglio e 211 in agosto 2020.

 

                                  Chiamata a precisare le conseguenze immediate per il personale dipendente in caso di rifiuto delle indennità per lavoro ridotto, la RI 1 ha rilevato che la mancata ripresa delle attività al 100%, il rispetto dei divieti d’assembramento, la mancata possibilità di operare nella più totale sicurezza e distanziamento sociale, l’utilizzo obbligatorio delle mascherine, il pericolo concreto di eventuali quarantene e la chiusura delle frontiere, sono aspetti che hanno influito “… in modo molto significativo sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e non elargivano sotto forma di sostegno verso la nostra associazione. Visto quanto sopra chiediamo quindi la possibilità di usufruire delle prestazioni di indennità per lavoro ridotto almeno fino al 31.12.2020. Un vostro eventuale rifiuto ci obbligherebbe a dover valutare, nostro malgrado, la seria e concreta possibilità di procedere con dei licenziamenti e/o soppressione di posti di lavoro. Questo fatto andrebbe a colpire posizioni di alcuni fedeli collaboratori impiegati nella nostra associazione da diverso tempo. Questo scenario è l’ultima e remota variante che non vorremmo dover essere costretti ad applicare. Eventuali perdite sono coperte come da statuti __________ allegati.”.

 

                                  La ricorrente ha infine ribadito di aver beneficiato, nell’esercizio contabile 2019/’20, di contributi Sport-Toto in ragione di CHF 548'000, i quali corrispondono al 47% dell’insieme dei ricavi dell’associazione (CHF 1'152'295).

 

                                  Nell’ottobre 2021, nel quadro della procedura di opposizione interposta contro la decisione di riconsiderazione (decisione n. 340843738), l’amministrazione ha chiesto le seguenti ulteriori informazioni al rappresentante della RI 1:

 

" (…).

1. effettivo del personale in attività tra il 1° gennaio 2020 e oggi,                              copia dei contratti di lavoro di tutti i dipendenti;

2. indicare i nominativi dei 6 collaboratori annunciati per il lavoro                            ridotto con il preannuncio dell11 marzo 2020;

3. indicare i nominativi degli 8 collaboratori annunciati per il lavoro                            ridotto con il successivo preannuncio del 20 agosto 2020;

4. copia della dichiarazione dei salari AVS per il 2019 e il 2020;

5. illustrare chi risponde per/copre eventuali perdite d’esercizio (gli               statuti della RI 1 non forniscono indicazioni) Ci sono garanzie di                            copertura per eventuali perdite?

    Precisare inoltre se è stato fatto uso del “Fondo COVID” (istituito                         dalla RI 1 il 30 giugno 2020, alimentato con fondi propri) e del     “__________" (istituito dalla RI 1 il 1°aprile 2007,     alimentato con fondi propri);

6. illustrare in che modo sono stati utilizzati i contributi ricevuti dal                    Fondo Sport-toto per il 2020, dato che non sarebbero stati                                        utilizzati per coprire la massa salariale;

7. spiegare l’aumento delle “spese di gestione” (cfr. conto     economico per l’esercizio 01.07.2019 – 30.06.2020) da CHF                              18'824.44 (esercizio 2018-2019) a CHF 88'092.15 (esercizio 2019-                           2020); (…).” (doc. 7)

 

                                  Queste le risposte che sono state fornite dalla ricorrente l’11 novembre 2021:

 

" (…).

1. Personale in attività dal 1° gennaio 2020 ad oggi sono 8,     alleghiamo alla presente i contratti di lavoro;

2. Nominativi dei 6 collaboratori previsti in fase di preannuncio:                 __________; __________; __________; __________; __________; __________. Nota bene: __________ e __________ aggiunti in un secondo tempo.

3. I nominativi degli 8 collaboratori segnalati dal primo annuncio:                      __________; __________; __________; __________; __________; __________; __________;                __________.

4. In allegato trovate la copia della dichiarazione dei salari 2019 e                           2020

5. Le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai fondi     regolamentati dai propri regolamenti e il resto secondo la legge;                            dei fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.

6. I contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati utilizzati per                  la gestione corrente ma anche parzialmente per coprire la massa                       salariale

7. Non si tratta di un aumento di “spese di gestione” bensì di     accantonamenti per la creazione del Fondo Covid e del __________ (vedasi anche il punto 5).

 

Teniamo a sottolineare che da parte vostra venne inizialmente non soltanto fornita una rassicurazione a proposito dell’erogazione degli aiuti, ma pure in seguito venne emessa una prima decisione positiva. Così stando le cose, la RI 1 ha rinunciato al licenziamento di parte dei collaboratori, rispettivamente alla riduzione, a livello contrattuale, del loro tempo di lavoro. Appare quindi evidente che i contributi per il lavoro ridotto sono essenziali per la copertura della massa salariale, fermo restando che gli altri cespiti di entrata non soltanto aiutano a coprire i salari, ma soprattutto servono a coprire i costi dell’attività della RI 1.” (allegato al doc. 10)

 

                                  In quell’occasione, sono stati prodotti i contratti di lavoro stipulati tra la RI 1 e i noti 8 collaboratori, come pure i loro certificati di salario relativi agli anni 2019 e 2020 (allegati al doc. 10).

 

                                  Infine, nel corso del gennaio 2022, sempre su richiesta dell’amministrazione, l’avv. RA 1 ha versato agli atti le dichiarazioni dei salari AVS per gli anni 2019, 2020 e 2021 (allegati al doc. 12).

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla presente fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il Consiglio federale, fondandosi sugli art. 185 cpv. 3 Cost, 6 e 7 LEp, ha emanato una serie di ordinanze riguardanti provvedimenti per combattere il coronavirus.

 

                                  Con la prima ordinanza del 28 febbraio 2020 (Ordinanza 1 Covid-19; RU 2020 573) è stato vietato lo svolgimento in Svizzera di manifestazioni pubbliche o private cui fossero presenti oltre 1’000 persone contemporaneamente (cfr. art. 2).

                                  Il 13 marzo 2020 il Consiglio federale ha emesso l’Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus, entrata immediatamente in vigore (Ordinanza 2 Covid-19; RU 2020 773), con la quale ha stabilito ulteriori misure, in particolare nei confronti della popolazione, per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus. Le attività presenziali in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione sono state vietate; è stato vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private a cui siano presenti 100 o più persone contemporaneamente, tale limitazione è stata applicata anche alle strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, centri sportivi, palestre, piscine e centri benessere; ai ristoranti e ai bar, nonché alle discoteche e ai locali notturni è stato consentito accogliere non più di 50 persone contemporaneamente, incluso il personale.

 

                                  Al riguardo, è utile rilevare che con sentenza 2C_280/2020 del 15 aprile 2020, pubblicata in SVR 2020 AHV n. 14 p. 41, il Tribunale federale ha stabilito che il controllo astratto della costituzionalità dell’Ordinanza 2 COVID-19 è escluso dalla legge sul Tribunale federale (cfr. pure STF 2C_776/2020 del 23 settembre 2020).

 

                                  Nel Canton Ticino, con risoluzione n. 1262 dell’11 marzo 2020 valida dal 12 marzo 2020, il Consiglio di Stato ha decretato lo stato di necessità sull’intero territorio cantonale (art. 20 della Legge sulla protezione della popolazione - RL 500.100: “Si ha stato di necessità quando, a seguito di catastrofi, conflitti armati o altre situazioni d’emergenza che comportano un pericolo imminente per lo Stato, le persone o le cose, non sia più possibile garantire con i mezzi ordinari l’attività amministrativa o i servizi d’interesse pubblico e la protezione e l’assistenza delle persone e delle cose a livello cantonale, regionale o locale.”). Inoltre, ha stabilito la chiusura di luoghi di intrattenimento, tra i quali centri sportivi, centri fitness e piscine e ha vietato le attività e gli eventi sportivi sia agonistici sia amatoriali di ogni genere e categoria, a prescindere dal numero di persone presenti. È stata unicamente consentita l'attività sportiva individuale, nel rispetto delle norme igieniche accresciute e di distanza sociale (cfr. doc. 1/6).

 

                                  Il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha decretato la situazione straordinaria ai sensi dell’art. 7 LEp.

 

                                  L’Ordinanza 2 COVID-19 è stata modificata il 16 marzo 2020 con effetto dal 17 marzo 2020 (RU 2020 783).

                                  In particolare giusta l’art. 6 cpv. 1 e 2 concernente manifestazioni e strutture:

 

" 1 È vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie.

2 Le strutture accessibili al pubblico sono chiuse, segnatamente:

a.   negozi e mercati;

b.   ristoranti;

c.   bar, nonché discoteche, locali notturni ed erotici;

d.   strutture ricreative e per il tempo libero, segnatamente musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici e parchi di animali;

e.   strutture che offrono servizi alla persona con contatto corporeo quali parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio e centri estetici.”

 

                                  L’art. 12 cpv. 6 Ordinanza 2 COVID-19 contempla l’applicazione dell’art. 6 fino al 19 aprile 2020.

 

                                  L’art. 6 cpv. 4 e 5 dell’Ordinanza 2 COVID-19 il 29 aprile 2020 con validità dall’11 maggio 2020 (cfr. RU 2020 1401) è stato così modificato:

 

4 Nel settore dello sport sono consentite le attività seguenti, compreso l’uso delle strutture e degli impianti sportivi necessari a tale scopo:

    a.  le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o in gruppi fino a cinque persone;

    b.  gli allenamenti di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a cinque persone oppure in squadre di competizione a composizione stabile;

    c.  gli allenamenti di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica;

    d   le competizioni sportive a esclusione del pubblico:

         1.  delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica, o

         2.  alle quali partecipano esclusivamente atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale.

5 Per le attività secondo il capoverso 4 deve essere elaborato un piano di protezione secondo l’articolo 6a da parte:

    a. dei gestori degli impianti utilizzati per dette attività; e

    b. degli organizzatori di dette attività, segnatamente delle società.”

                                  Dall’11 maggio 2020 il Consiglio federale ha di conseguenza autorizzato la ripresa degli allenamenti nello sport di massa e di punta (cfr. www.admin.ch /gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-78948.html).

 

                                  Dal 6 giugno 2020 nelle manifestazioni sportive, incluse le competizioni in presenza di pubblico, il numero dei presenti è stato limitato complessivamente a 300 persone (cfr. art. 6c cpv. 1 Ordinanza 2 Covid-19 modifica del 27 giugno 2020 in vigore dal 6 giugno 2020; RU 2020 1815).

 

                                  Ai sensi dell’art. 6c cpv. 2-4:

 

" 2 Gli organizzatori di attività sportive, segnatamente le società e i gestori di impianti sportivi, devono elaborare e attuare un piano di protezione secondo l’articolo 6d.

3 Alle attività sportive il cui svolgimento prevede un contatto fisico stretto e continuo, segnatamente la danza sportiva, la lotta svizzera, la lotta, il football americano e il rugby, si applica quanto segue:

a.   gli allenamenti sono ammessi soltanto in squadre a composizione stabile e se è tenuto un elenco dei dati di contatto; è applicabile l’articolo 6e capoverso 1 lettere b e c;

b.    lo svolgimento di competizioni è vietato.

4 Alle competizioni con spettatori si applica quanto segue:

a.   gli spettatori devono rispettare le raccomandazioni dell’UFSP concernenti l’igiene e il distanziamento sociale e deve essere designata una persona responsabile; le raccomandazioni concernenti il distanziamento sociale non si applicano nei casi in cui il loro rispetto non è opportuno, segnatamente per i genitori con figli o per le persone che vivono nella stessa economia domestica;

b.   in caso di contatto stretto tra gli spettatori si applica l’articolo 6e sulla registrazione dei dati di contatto.”

 

                                  Il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha poi adottato l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                  L’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 è stata abrogata con effetto dal 22 giugno 2020 (cfr. art. 28 Ordinanza 3 Covid-19 del 19 giugno 2020; RU 2020 2195).

 

                                  L’art. 1 della citata Ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213), relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                  L’art. 6 cpv. 1 dell’Ordinanza COVID-19 situazione particolare, la cui validità era stata prevista fino al 31 agosto 2020 (cfr. art. 15 cpv. 3), ha vietato le grandi manifestazioni con oltre 1000 visitatori o oltre 1000 partecipanti, salvo le eccezioni di cui al cpv. 4 riguardante le manifestazioni politiche e della società civile.

 

                                  L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history).

 

                                  In particolare, per quanto riguarda la modifica del 28 ottobre 2020, entrata in vigore il 29 ottobre 2020, l’art. 6e regolava come segue lo svolgimento di attività nel settore dello sport:

 

" ¹Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti, segnatamente gli allenamenti e le competizioni, svolte in strutture accessibili al pubblico e all’aperto:

a.   le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16       anni, ad eccezione delle competizioni;

b.   le attività sportive senza contatto fisico svolte individualmente o         in gruppi fino a 15 persone a partire dai 16 anni:

      1.  in locali chiusi: se le persone interessate portano una                                       mascherina facciale e se è mantenuta la distanza                                                         obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all’uso della                                                                       mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul              distanziamento e limitazioni della capienza,

      2. all’aperto: se le persone interessate portano una mascherina                                                            facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria;

c.   gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti   individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di                     competizione a composizione stabile;

d.   gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che     fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

²Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l’obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l’articolo 4.”.

 

                          2.9.  In relazione alla domanda d’indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla RI 1 (cfr. supra, consid. 1.1.), la Sezione del lavoro ha, in un primo tempo, con decisione del 24 marzo 2020 (decisione n. __________), riconosciuto il diritto alla prestazione in discussione per il periodo 15 marzo – 10 giugno 2020, e ciò per “tutta l’impresa” (doc. 2.1).

                                  Questo provvedimento è stato annullato e sostituito dalla decisione del 4 maggio 2020 (decisione n. __________). In quella sede, il diritto alla prestazione è stato ammesso per il periodo 12 marzo – 11 settembre 2020, sempre per “tutta l’impresa” (doc. 2.2).

                                  Successivamente, con decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. __________), l’amministrazione ha riconsiderato il proprio provvedimento negando il diritto per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 (doc. 5).

                                  A proposito della decisione di riconsiderazione, l’art. 53 LPGA prevede:

 

" 1Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successi­vamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza.

2L’assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza.

3L’assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso.”

 

                                  L’art. 53 LPGA ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. DTF 133 V 50 consid. 4.1; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STF K 147/03 del 12 marzo 2004; STF U 149/03 del 22 marzo 2004; STF I 133/04 dell'8 febbraio 2005).

 

                                  L’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).

 

                                  Mediante la riconsiderazione si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto, rispettivamente un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti, e meglio “un accertamento errato dei fatti, nel senso di una valutazione degli stessi” (cfr. STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 4). Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio una riconsiderazione (cfr. DTF 117 V 8 consid. 2c; 115 V 308 consid. 4a/cc). Una decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato (cfr. STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

 

                                  Una decisione, per essere considerata manifestamente errata ai sensi dei disposti di cui all’art. 53 cpv. 2 LPGA, non deve dare spazio ad alcun ragionevole dubbio, o, in altre parole Zweifellosigkeit bedeutet, dass kein vernünftiger Zweifel daran möglich sein darf, dass eine Unrichtigkeit vorliegt; es ist ein einziger Schluss - eben derjenige auf eine Unrichtigkeit – möglich” (cfr. DTF 126 V 401; DTF 125 V 393; STF 9C_307/2011 del 23 novembre 2011 consid. 3.2.; STF U 288/05 del 14 dicembre 2005 consid. 2; STF U 378/05 del 10 maggio 2006 consid. 5.2.; STF U 127/05 del 16 agosto 2005 consid. 2.1.; STCA 38.2015.69 del 5 aprile 2016).

 

                                  Circa l'ulteriore presupposto necessario per poter riconsiderare una decisione, ovvero quello dell'importanza particolare che deve rivestire la rettifica, si veda pure STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.

 

                        2.10.  L’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. supra, consid. 2.2.).

 

                                  Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b p. 384, B. Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess, 2014, p. 345).

 

                                  Le direttive della SECO (cfr. supra, consid. 2.4.) stabiliscono del resto chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                        2.11.  Con la propria impugnativa, l’avv. RA 1 censura il fatto che l’amministrazione abbia applicato alla RI 1 la giurisprudenza relativa ai datori di lavoro di diritto pubblico, quando essa sarebbe invece una azienda nel vero senso del termine. In questo senso, il rappresentante evidenzia in particolare che l’associazione non percepirebbe alcuna sovvenzione pubblica, il contributo Sport-Toto non costituendone una (cfr. doc. I e doc. VII).

 

                                  A questo proposito, il TCA rileva che, con la già citata pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.1.2 (cfr. supra, consid. 2.6.), riguardante un’associazione avente lo scopo di raggruppare in un’unica struttura i migliori __________ della regione di competenza della RI 1 per partecipare alle varie competizioni nazionali giovanili, nota al patrocinatore della ricorrente, il TF ha sottolineato che la giurisprudenza di cui alla DTF 121 V 363 consid. 3 “… non ha introdotto una condizione supplementare per il servizio pubblico rispetto all’ente privato. I presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e il rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura) – precisati al DTF 121 V 362 in relazione ai servizi pubblici – devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto. La decisione del Tribunale cantonale si è dunque fondata giustamente su questa giurisprudenza per risolvere la controversia (SVR 2022 ALV 22 pag. 73, 8C_558/2021 consid. 5). Così facendo, contrariamente al parere della ricorrente, la sentenza del Tribunale cantonale non si è basata sulla direttiva n. 2020/15 del 30 ottobre 2020 (punto 2.6) né sulla direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 (sempre al punto 2.6). Pertanto, le questioni sollevate dalla ricorrente in riferimento a queste direttive possono essere lasciate aperte.” (il corsivo è del redattore).

 

                                  Secondo la giurisprudenza federale, dunque, i presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto sono da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d’altra parte, per quel che riguarda l’azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI).

 

                                  Va, altresì, ricordato che nel Messaggio concernente la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (legge COVID 19) del 12 agosto 2020 il Consiglio federale al punto 2.3.8 ha sottolineato che:

 

" In quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti.” (FF 2020 5797 (5818)).

 

                                  Tale principio è stato ribadito dal Tribunale federale al consid. 6.2.1 della già citata sentenza 8C_16/2022.

 

 

 

                        2.12.  Alla luce di quanto esposto al precedente considerando, attentamente vagliato l’insieme della documentazione agli atti, questo Tribunale ritiene che nel caso concreto facciano difetto entrambi i requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto all’indennità per lavoro ridotto - quello del rischio per l’impresa di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro subita e quello dell’effettivo e immediato rischio di licenziamento -, e ciò per le ragioni che seguono.

 

                                  A proposito della prima condizione, quella del rischio economico, in termini generali va sottolineato che la RI 1 è inserita in un contesto più ampio che non quello regionale. Essa è infatti affiliata alla __________, nel cui ambito fa parte della __________ (cfr. art. 1 degli Statuti della RI 1; da parte sua, l’art. 3 cpv. 1 recita che gli statuti, i regolamenti e le decisioni della __________, dell’__________, dell’__________ e della __________, vincolano la RI 1 stessa e i suoi membri).

                                  A sua volta, la RI 1 affilia ben __________ e __________ più i relativi raggruppamenti allievi, per un totale di circa __________.

                                  Già considerando l’importanza del movimento a cui appartiene la ricorrente, appare poco probabile che la sua stessa esistenza potesse essere a rischio nel periodo in discussione a seguito della perdita di lavoro.

 

                                  D’altro canto, questo Tribunale constata innanzitutto che dai dati finanziari a disposizione si evince che per la RI 1 l’esercizio contabile 2019/’20 si è chiuso con un utile ammontante a fr. 248. Si è trattato di un risultato che non si è sostanzialmente scostato da quello conseguito negli esercizi precedenti (2018/’19, 2017/’18 e 2016/’17) – prepandemici -, allorquando l’utile d’esercizio era stato di, rispettivamente, fr. 1'254, fr. 7'698 e fr. 270.

                                  Lo stesso dicasi per l’esercizio successivo, quello 2020/’21 (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021), che ha fatto segnare (a consuntivo) un utile di fr. 4'156 (cfr. Rapporto stagionale 2020/’21 della RI 1 p. 9, pubblicato sul sito web della medesima).

                                  Nell’esercizio contabile 2019/’20, i ricavi conseguiti dall’insorgente sono stati pari a fr. 1'152'296, in diminuzione rispetto a quelli realizzati nell’esercizio precedente, pari a fr. 1'456'116. Al riguardo, va tuttavia osservato che i ricavi esterni - composti dai contributi dell’__________, della __________, dello Sport-Toto e da altri ricavi esterni -, sono cresciuti rispetto all’esercizio precedente, passando da fr. 747'324 (esercizio 2018/’19) a fr. 781'839 (esercizio 2019/’20). In particolare, ad aumentare sensibilmente sono stati gli “altri ricavi”, ossia le sponsorizzazioni, passati da fr. 61'030 a fr. 89'354. Non trova pertanto riscontro l’affermazione, contenuta nello scritto del 12 ottobre 2020 indirizzato alla Sezione del lavoro, secondo la quale le contingenze legate al periodo pandemico (mancata ripresa delle attività al 100%, rispetto dei divieti di assembramento, ecc.) avrebbero inciso “… in modo significativo sui contributi – per noi vitali – che queste aziende, private e non elargivano sotto forma di sostegno verso la nostra associazione.”. Del resto, dal Rapporto stagionale 2019/2020 della RI 1 p. 5 s., pubblicato sul sito web della medesima, si apprende che i contributi dello Sport-Toto e quelli degli sponsor “… sono stati versati in modo integrale, ciò che ha permesso in particolare di confermare tutti i label.” (il corsivo è del redattore).

                                  Da notare ancora che nell’esercizio contabile 2019/’20 vi è stata pure una contrazione dei costi rispetto al periodo precedente, passati da fr. 1'454'862 (esercizio 2018/’19) a fr. 1'152'047 (esercizio 2019/’20), determinata dalla sospensione di diverse attività a seguito all’adozione delle misure antipandemia (in questo senso, si veda il Rapporto stagionale 2019/2020 p. 5 s.).

 

                                  Un analogo trend lo si è riscontrato nell’esercizio successivo (2020/’21), così come si evince dalla relazione del Presidente della FTC, contenuta a p. 7 del Rapporto stagionale 2020/’21:

 

" (…) La Sezione finanziaria – (…) – ha registrato un buon andamento, nonostante l’evidente calo di entrate per sanzioni e contributi vari, compensati tuttavia almeno in parte dai contributi – rimasti pressoché invariati – di Sport-Toto, Swisslos e Sponsor. Si rinvia al rendiconto annuale, (…).”

 

                                  Sempre a proposito dell’esercizio contabile 2019/’20, è utile evidenziare che, nonostante tutto, i dati di consuntivo si sono rivelati persino migliori rispetto a quelli che erano stati preventivati a un momento in cui la pandemia non era ancora scoppiata. In effetti, i ricavi totali sono stati di fr. 1'152'296, in luogo dei fr. 1'102'800 messi a preventivo (in particolare i ricavi esterni sono stati di fr. 781'839 invece dei fr. 752'030 preventivati), mentre i costi sono stati di fr. 1'152'047 anziché di fr. 1'282'800.

 

                                  Ai fini del giudizio vi è inoltre da considerare che i ricavi esterni - come visto cresciuti rispetto al periodo contabile precedente e ai dati di preventivo, contrariamente a quelli interni che sono diminuiti -, rappresentano ben il 68% di quelli totali realizzati nell’esercizio 2019/’20. Il contributo dello Sport-Toto (fr. 547'500), in gran parte versato nei primi mesi dell’anno, corrisponde, da solo, a circa il 48% di tutti i ricavi.

                                  Ora, tenuto conto che la massa salariale relativa ai sei collaboratori oggetto del preannuncio di lavoro ridotto dell’11 marzo 2020, è ammontata mediamente a fr. 414'000 (rispettivamente a fr. 435'604, considerando gli otto collaboratori annunciati nell’agosto 2020), appare chiaro che la sua copertura era ampiamente garantita già soltanto grazie al contributo dello Sport-Toto. In proposito, va osservato che, contrariamente a quanto aveva dichiarato in un primo tempo (cfr. allegato al doc. 4), rispondendo alla richiesta d’informazioni del 1° ottobre 2021, la RI 1 ha ammesso che “i contributi dal Fondo Sport-toto per il 2020 sono stati utilizzati per la gestione corrente ma anche parzialmente per coprire la massa salariale.” (allegato al doc. 10 – il corsivo è del redattore).

 

                                  Non può peraltro essere ignorato che, trattandosi delle tasse d’iscrizione delle squadre ai vari campionati, la situazione finanziaria ha persino permesso alla ricorrente di “ridurre alcune tasse e di non percepire alcune sportule”, per tener conto del difficile momento legato alla pandemia (cfr. Rapporto stagionale 2019/2020 p. 6 – il corsivo è del redattore).

 

                                  Infine, è certamente di rilievo rimarcare che, secondo quanto affermato dall’insorgente stessa nel suo scritto dell’11 novembre 2021, “le eventuali perdite d’esercizio vengono coperte dai fondi regolamentati dai propri regolamenti e il resto secondo la legge; dei fondi accantonati, per ora, non ne è stato fatto uso.” (allegato al doc. 10).

 

                                  Tutto ben considerato, questa Corte ritiene dunque che gli elementi appena esposti consentano di concludere che nel periodo considerato l’esistenza stessa della RI 1 non era a rischio.

 

                                  Per quanto concerne la seconda condizione da cui dipende il diritto alla prestazione in discussione, viste le contenute dimensioni di un organico - si tratta di otto collaboratori, alcuni dei quali assunti a tempo parziale -, chiamato a gestire un movimento di vaste proporzioni e considerato il fatto che le mansioni da loro svolte sono da ritenere essenziali per il funzionamento, l’attività e lo scopo della RI 1 (si tratta in effetti del segretario generale, del __________, dei responsabili del __________, dei responsabili regionali e dei due segretari amministrativi), secondo il TCA, è poco plausibile che i dipendenti in questione abbiano effettivamente corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine, così come è stato pertinentemente posto in evidenza anche dalla Sezione del lavoro nella sua decisione (in questo senso, va rilevato che, nel rispondere alle domande che l’amministrazione le ha posto nel settembre 2020, la ricorrente stessa ha ammesso che il dover licenziare dei dipendenti rappresentava “… l’ultima e remota variante che non vorremmo dover essere costretti ad applicare” – il corsivo è del redattore).

                                  Del resto, è utile segnalare che, secondo la giurisprudenza federale, non spetterebbe comunque all’assicurazione contro la disoccupazione sostenere mediante l’assegnazione d’indennità per lavoro ridotto, un datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze personale in esubero (in questo senso, cfr. STF C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 6.2; STFA C 189/02 del 15 marzo 2004 consid. 4; STCA 38.2022.33 del 16 agosto 2022 consid. 2.11.).

 

                        2.13.  Neppure l’invocazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) che impone di trattare in modo identico delle situazioni simili e in modo differente delle situazioni diverse (cfr. STF 2C_644/2020 del 24 agosto 2021 consid. 6.1 – 6.3; DTF 147 V 312 consid. 6.3.2; DTF 147 V 133 consid. 5.2.1; DTF 147 V 146 consid. 5.4, DTF 147 I consid. 4.2.1) – l’avv. Beraldi fa in sostanza valere che, da parte delle competenti autorità di altri Cantoni (ad esempio, quelle dei Cantoni Berna, Basilea-Campagna, Argovia e, in parte, anche Vaud) e diversamente dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino, “mai le associazioni (analoghe alla ricorrente) sono state equiparate a dei soggetti di diritto pubblico” (il patrocinatore ha peraltro versato agli atti uno scritto della __________ - già prodotto nel quadro della procedura ricorsuale federale sfociata nella sentenza 8C_16/2022 –, dal quale risulta che tutte le consociate del __________, fatta eccezione per quella ticinese, hanno beneficiato delle indennità per lavoro ridotto; cfr. doc. E) -, è atta a giustificare una diversa soluzione.

 

                                  Preliminarmente, deve essere ribadito che la questione di sapere se la convenuta abbia, a torto o a ragione, assimilato la ricorrente a un datore di lavoro di diritto pubblico è irrilevante, considerato che, secondo la giurisprudenza (cfr. supra, consid. 2.11.), i presupposti del rischio di licenziamenti a breve termine del personale colpito da lavoro ridotto e del rischio aziendale assunto dall’impresa interessata (fallimento, chiusura), devono essere soddisfatti da ogni datore di lavoro, pubblico o privato, che richiede l’indennità per lavoro ridotto.

                                  Stante ciò, alla Sezione del lavoro non può essere rimproverato di aver violato il principio di legalità o il diritto federale per aver fatto dipendere il diritto alla prestazione dall’adempimento (cumulativo) dei presupposti appena citati (in questo senso, si veda pure la STF 8C_16/2022 succitata consid. 6.2.1: “Dato che l’assimilazione della ricorrente a un datore di diritto pubblico nella sentenza del Tribunale cantonale non è decisiva, non si può ravvisare una qualsiasi violazione del principio di legalità o del diritto federale.” – il corsivo è del redattore).

 

                                  Per quanto concerne l’invocata disparità di trattamento, secondo una costante giurisprudenza federale, una delle condizioni necessarie ad ammetterne l’esistenza, è che l’atto in discussione e quello che serve da riferimento, emanino dalla medesima collettività o autorità (cfr. P. Moor, A. Flückiger, V. Martenet, Droit administratif, Volume I, 2012, p. 847 ss. e la giurisprudenza ivi menzionata).

                                  Nella DTF 124 IV 44 consid. 2c, riguardante un consumatore abituale di haschich che era stato condannato dalle autorità giudiziarie del suo cantone di domicilio in applicazione del diritto federale che, dinanzi al Tribunale federale, aveva segnatamente sostenuto che la pena inflittagli avrebbe costituito una disparità di trattamento poiché contraria alla prassi di altri cantoni, l’Alta Corte, nel negarne l’esistenza, ha precisato che tale principio ha un’importanza limitata sul piano intercantonale e che il principio della legalità ha comunque sempre la preminenza.

 

                                  In concreto, sulla scorta di quanto precede, le decisioni in discussione non sono state rilasciate dalla medesima autorità amministrativa, ragione per la quale, già per questo solo motivo, si può escludere che sia stato violato da parte della Sezione del lavoro il principio della parità di trattamento (in questo senso, si veda pure la sentenza AVI 2020/58 del 18 ottobre 2021 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone San Gallo, oggetto della già citata STF 8C_769/2021 [cfr. supra, consid. 2.6.], in cui è stato escluso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto potesse essere fondato sul principio della parità di trattamento, posto che, in considerazione del sistema federalistico della Svizzera, l’art. 8 Cost. implica semplicemente che l’autorità cantonale interessata è tenuta a trattare in maniera uguale i soggetti giuridici che le sono assoggettati ma non che dovrebbe adottare l’interpretazione giuridica data da altri Cantoni su determinate questioni).

                                  Del resto, pronunciandosi in merito alla medesima censura che l’avv. RA 1 ha sollevato in questa sede, nel giudizio 38.2021.38 consid. 2.11. (cfr. supra, consid. 2.6.), con riferimento alle considerazioni contenute in una sentenza 8C_338/2007 del 4 agosto 2008 a proposito del principio dell’uguaglianza nell’illegalità, questo Tribunale si era espresso nei seguenti termini:

 

" Nella presente fattispecie non è dato di sapere se la situazione della ricorrente sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. Ad ogni modo non risulta che in Svizzera – anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale – sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.

La Sezione del lavoro, dal canto suo, nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), ha affermato che “è prassi consolidata dell’UG sollevare opposizione in relazione alle situazioni descritte dalla ricorrente (associazioni aventi quali entrate/ricavi i contributi volontari nonché contributi dei soci e non presentano un rischio aziendale proprio)”

 

                                  Con la pronunzia 8C_16/2022 consid. 6.2.2, più volte menzionata in precedenza, la Corte federale ha tutelato la sentenza cantonale anche su questo aspetto, rilevando quanto segue:

 

" (…) Nella presente fattispecie non è conosciuto e non viene precisato dalla ricorrente, se la sua situazione sia effettivamente paragonabile a quella di altre associazioni attive con il medesimo scopo. In ogni modo, come ritenuto nella sentenza del Tribunale cantonale, non risulta che in Svizzera sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.”

 

                                  La soluzione non può essere diversa nella concreta evenienza. L’avv. RA 1 si è infatti limitato ad affermare che le menzionate decisioni cantonali favorevoli hanno riguardato delle associazioni “analoghe” all’insorgente, senza tuttavia dimostrare che la loro situazione sia effettivamente paragonabile a quella della FTC. Ad ogni modo, non risulta che in Svizzera, anche volendo prescindere dal principio secondo cui la parità di trattamento ha un’importanza limitata sul piano intercantonale, sia stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.

 

                        2.14.  Alla luce di quanto sopra occorre concludere che la decisione iniziale dell’amministrazione di accordare le indennità per lavoro ridotto a far tempo dal 12 marzo 2020 (cfr. supra, consid. 1.2.) era manifestamente errata (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 5.5., già citata in precedenza, con cui il TF ha stabilito che la decisione di riconoscimento delle ILR a una fondazione che si occupa di persone con disturbi psichici anche tramite laboratori protetti non era manifestamente errata ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, poiché la perdita di lavoro, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia, era da ricondurre a un provvedimento dell’autorità, e meglio a disposizioni emesse dal Dipartimento formazione, cultura e sport. L’Alta Corte ha comunque rinviato gli atti al Tribunale cantonale per verificare la sussistenza o meno di un errore manifesto connesso a un altro motivo, e meglio esaminando se le persone colpite dal lavoro ridotto fossero dipendenti di un datore di lavoro che fornisce prestazioni pubbliche e fossero esposti a un immediato e concreto rischio di licenziamento).

 

                                  Inoltre, la rettifica del provvedimento si rivelava, con riferimento all’attribuzione d’indennità per lavoro ridotto dal 12 marzo all’11 settembre 2020 (giusta l’art. 34 cpv. 1 e 2 LADI l’indennità per lavoro ridotto ammonta all’80 per cento della perdita di guadagno computabile. Determinante, fino al limite massimo valido per il calcolo dei contributi (art. 3), è il salario, convenuto contrattualmente, dell’ultimo periodo salariale prima dell’inizio del lavoro ridotto), di notevole importanza.

 

                                  La decisione di attribuzione delle indennità per lavoro ridotto poteva, conseguentemente, essere riconsiderata mediante l’emanazione della decisione del 21 dicembre 2020 (decisione n. 340843738) (cfr. supra, consid. 1.3.). La nuova decisione dell’amministrazione di rifiutare la prestazione per il periodo 12 marzo – 31 agosto 2020 non presta, dunque, il fianco a critiche.

 

                                  Di conseguenza, la decisione su opposizione del 28 gennaio 2022 deve essere confermata.

 

                        2.15.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2020.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

 

                                  Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti