Raccomandata

 

 

Incarto n.
38.2022.26

 

CL/gm

Lugano

18 luglio 2022     

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

 

segretaria:

Stefania Cagni

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 3 marzo 2022 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 emanata da

 

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  Il 5 luglio 2021, la RI 1, __________, ha annunciato alla Sezione del lavoro l’introduzione di un periodo di lavoro ridotto per tre lavoratori (vincolati alla società da un contratto di lavoro di durata indeterminata) nella misura del 50% dal 1° agosto 2021. Dall’organigramma contestualmente trasmesso dall’amministratrice unica della società, __________, emerge che, a quel momento, erano attivi __________ (contabilità), __________ (aiuto contabilità), __________ (pulizie e manutenzione) e __________ (gestione ospiti).

                                  Quale “causa del lavoro ridotto” la società ha fatto valere quanto segue:

 

" (…)

Malgrado per i mesi di giugno e luglio la nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli della gestione, dal mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di attività. La maggior parte delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono conferme per quelle esistenti” (cfr. doc. 1).

 

                          1.2.  Con decisione del 3 agosto 2021, la Sezione del lavoro (dopo aver esperito accertamenti per i quali meglio si dirà al considerando 2.9.) ha sollevato opposizione e negato alla società il diritto alle postulate indennità, segnatamente poiché:

 

" (…)

Nel caso in esame, dalla documentazione a disposizione rileviamo che l’azienda nel periodo da marzo 2020 a maggio 2021 ha beneficiato delle indennità per lavoro ridotto. Nei mesi di aprile e maggio 2021, senza avere fatto richiesta allo scrivente Ufficio e di conseguenza senza autorizzazione, ha chiesto alla Cassa cantonale di disoccupazione le indennità per lavoro ridotto per le dipendenti __________ (aprile e maggio 2021) e __________ (maggio 2021).

 

Con preannuncio di lavoro ridotto del 08.02.2021, l’azienda ha chiesto il lavoro ridotto per tre dipendenti per il periodo dal 01.03.2021 al 31.05.2021 e in data 30.04.2021 ha chiesto il prolungo del lavoro ridotto dal 01.06.2021. Con lettera del 02.08.2021 l’azienda ha dichiarato che le dipendenti __________ e __________, avevano comunicato verbalmente già nel periodo febbraio/marzo 2021 la volontà di dimissionare.

 

Al momento delle assunzioni delle signore __________ e __________, in sostituzione delle dipendenti dimissionarie, l’azienda era al beneficio delle indennità per lavoro ridotto e non c’erano concrete indicazioni di una ripresa dell’attività turistico/congressuale a breve termine, in particolare con riferimento alle persone in provenienza dall’estero. La perdita di lavoro annunciata risulta contraria al principio generale dell’obbligo di ridurre il danno nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e non può essere ritenuta inevitabile ai sensi dell’art. 32 cpv. 1 lett. a LADI” (cfr. doc. 8).

 

                          1.3.  Il 3 settembre 2021, la società ha interposto opposizione contro la decisione del 3 agosto precedente facendo valere di avere richiesto le indennità per lavoro ridotto per __________ e __________ senza averne ricevuto l’autorizzazione poiché, a fronte delle dimissioni presentate dalle due precedenti dipendenti, avevano “dovuto accostarsi alle dipendenti già attive per poter apprendere il lavoro”.

                                  La società ha inoltre preteso che in concreto vi era una previsione di ripresa dell’attività, e meglio come dimostrerebbe il ritiro della richiesta di indennità presentata il 30 aprile 2021. Successivamente, ha, invece, osservato l’opponente, per gli appartamenti di vacanza da questa gestiti “ci sono state cancellazioni per motivi dovuti alle restrizioni imposte dai Paesi di partenza e di conseguenza avendo meno prenotazioni di quelle previste abbiano annunciato con oltre un mese prima la richiesta di indennità di lavoro ridotto a partire dal 01.08.2021” (cfr. doc. 9).

 

                                  L’opponente ha, altresì, osservato di aver risposto a tutte le richieste di informazioni dell’amministrazione, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima nella propria decisione (cfr. doc. 8 e 9).

 

                          1.4.  Con decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 la Sezione del lavoro ha confermato la precedente decisione (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8), negando alla società il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 1° agosto 2021 sulla base delle seguenti argomentazioni:

 

" (…)

3. Nel caso in esame, lo scopo sociale della RI 1 consiste nell’acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di qualsiasi bene immobile (cfr. estratto RC). Il numero attuale di alloggi gestiti è di 8 unità, di cui 2 acquisite nel 2020 (cfr. scritto 13 luglio 2021 della RI 1).

Per quanto attiene ai motivi addotti in sede di preannuncio (…) si osserva che la diffusione della pandemia Covid-19 è più accentuata durante la stagione invernale rispetto a quella estiva, di conseguenza anche le relative restrizioni, che rappresentano il maggiore disincentivo per il settore turistico, sono ridotte nei mesi più caldi. Il fatto che il calo improvviso di attività dell’opponente si sia verificato nel corso del mese di agosto, ovverosia quando non vigevano praticamente restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, dimostra che lo stesso non è riconducibile alla pandemia, ma è dovuto ad altri motivi indipendenti da essa.

 

Del resto, non appaiono in alcun modo giustificate le assunzioni effettuate dalla ditta a maggio 2021, per il mese di giugno 2021, delle dipendenti __________ (figlia dell’amministratrice unica della società) e __________, quando ancora la RI 1 era a beneficio del lavoro ridotto e lo era ininterrottamente da marzo 2020 (inizio pandemia), dovendo la stessa prevedere la possibilità di un nuovo calo di lavoro dopo l’estate. A tal proposito si osserva che già in data 5 luglio 2021, poco dopo le nuove assunzioni, la ditta ha presentato un nuovo preannuncio di lavoro ridotto per il mese di agosto 2021. A questo si aggiunga che per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021, la ditta era stata autorizzata con decisione dell’UG del 16 febbraio 2021 a prelevare le indennità di lavoro ridotto per 3 lavoratori al’80% (tutti quelli annunciati, cfr. preannuncio dell’8 febbraio 2021). Nonostante ciò, per i mesi di aprile 2021 e maggio 2021, la RI 1 ha chiesto ed ottenuto dalla Cassa cantonale di disoccupazione, indennità di lavoro ridotto prima per 4 e poi per 5 dipendenti, 2 in più rispetto a quelli autorizzati dall’UG.

Diversamente da quanto sostenuto dalla società, si rileva che le disdette delle dipendenti dimissionarie, secondo quanto dichiarato con lettera del 3 agosto 2021 dalla RI 1, sono avvenute rispettando il termine di disdetta del Codice delle obbligazioni, essendo pervenute oralmente già nel mese di febbraio/marzo 2021 con effetto per la fine di maggio: “gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di collaborazione ci sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di  febbraio/marzo 2021 dalle signore __________ e __________ e che dopo settimane ci hanno confermato inviando formale scritto”.

Dai contratti di lavoro stipulati il 29 e 31 maggio 2021, risulta che le nuove dipendenti sono state invece poste al beneficio del lavoro ridotto già prima della sottoscrizione dei predetti contratti di lavoro e stabilendo solo con questi ultimi che il lavoro svolto prima di tale sottoscrizione era da considerare come periodo di prova (cfr. contratti di lavoro allegati allo scritto del 13 luglio 2021 della RI 1).

A questo punto, non appare verosimile che il ritiro del preannuncio notificato all’UG in data 20 maggio 2021, per il periodo da giugno 2021 in avanti, sia stato la conseguenza di una repentina ripresa degli affari della RI 1. Tale ripresa si è interrotta così bruscamente che già in data 5 luglio 2021 è stato notificato all’UG il nuovo preannuncio oggetto della presente decisione (soltanto un mese e mezzo dopo il ritiro di quello precedente). In quella stessa data (ndr. di ritiro del preannuncio) la ditta stava beneficiando del lavoro ridotto sia per i dipendenti autorizzati dall’UG che per quelli neoassunti, peraltro questi ultimi senza autorizzazione da parte dell’UG. Si precisa che per il mese di maggio è stata notificata una perdita addirittura dell’84.8%.

(…) Non si ravvedono dunque in concreto elementi tali da permettere il riconoscimento delle indennità per lavoro ridotto a favore delle dipendenti assunte durante la pandemia. Invero, se sussistesse l’importante perdita di lavoro del 50% indicata dall’opponente, sarebbe stata in parte causata dall’azienda in violazione del proprio obbligo di diminuire il danno (art. 32 cpv. 1 lett. d LADI), la quale, a fronte della situazione sanitaria instabile ha comunque assunto nuove dipendenti, chiedendo di metterle a beneficio dell’indennità per lavoro ridotto. Non potendosi considerare tale circostanza imprevedibile ed inevitabile, non è possibile mettere a carico dell’assicuratore sociale la relativa perdita di lavoro.

Ripercorrendo i diversi preannunci, l’amministrazione ha riscontrato innumerevoli incongruenze riguardo i dipendenti assunti e quelli per i quali è stato richiesto il lavoro ridotto (…).

Inoltre, si rileva che la massa salariale, in un solo anno, dal 2019 al 2020 (anno pandemico), si è triplicata (aumento del 228%), passando da CHF 45'000.- a CHF 147'555.-; tutto ciò a fronte di una cifra d’affari in costante diminuzione dal 2017 (2017 CHF 244'618.-, 2018 CHF 223'606.-, 2019 CHF 210'510.-) e della gestione nel 2020 di due soli appartamenti in più rispetto al 2019 (cfr. scritto 13 luglio 2021 della RI 1). Nel 2019 l’unica dipendente assunta presso la ditta era __________, il cui contratto è stato tuttavia disdetto con effetto al 30 settembre 2019 per difficoltà economiche riconducibili alla ditta, con la promessa che “Non appena la nostra situazione migliorerà la ricontatteremo per valutare nuovamente la sua assunzione”. Mal si capisce come l’attività si sia poi svolta senza dipendenti per tutti i mesi a seguire fino alle nuove assunzione di gennaio 2020 e come in soli 3 mesi la ditta fosse in grado di sostenere una massa salariale di ben CHF 147'555.- non per uno, ma per tre nuovi dipendenti a partire da gennaio. In ogni caso, alla luce delle cifre d’affari suindicate, non appaiono nemmeno giustificate le assunzioni di __________, di __________ e di __________ (figlio dell’amministratrice unica della società) a partire dal 1. gennaio 2020. Al riguardo, benché richiesta, l’azienda non ha mai fornito dei chiarimenti in merito alla necessità di assumere questi tre dipendenti (pagati in contanti e non dichiarati nel primo preannuncio di marzo 2020, il nome di __________ appare per la prima volta addirittura soltanto nella risosta del 14 maggio 2021).

 

4. Infine, riguardo alla dipendente __________ (figlia dell’amministratrice unica della società), come già accennato, ha lavorato anche precedentemente presso la RI 1, specificatamente fino al 30 settembre 2019, salvo poi essere licenziata (…). Ciononostante, dagli atti inoltrati all’UG risulta che la stessa abbia lavorato per la RI 1 anche dopo la disdetta del contratto di lavoro, come del resto ha confermato l’opponente dichiarando che “gli accordi con la signora __________ erano di portare a termine gli affari aperti con il suo nome”. Di qui si deve concludere che il suo ruolo non può essere paragonato alla stregua di quello degli altri dipendenti successivamente assunti (a tal riguardo non si ravvede il motivo per cui sono stati assunti nuovi dipendenti e non la figlia, peraltro iscritta in disoccupazione). A conferma di ciò, __________ figura addirittura quale intestataria dei contratti al posto della società, ovverosia quale conduttrice degli appartamenti locati (cfr. contratti di locazione allegati allo scritto 15 luglio 2021 RI 1). Si rileva inoltre che, nonostante abbia continuato l’attività presso la RI 1, “anche se non più dipendente”, la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021, ha percepito le indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per lavoro ridotto, senza che l’UG l’avesse mai autorizzata. Ciò rende poco plausibile quanto affermato dall’opponente, ovverosia che “La signora __________ non rientra al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando altri obiettivi e altre esperienze professionali” (cfr. scritto 2 agosto 2021 della RI 1).” (cfr. doc. 10).

 

                          1.5.  Contro la decisione su opposizione la società ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede che le sia riconosciuto il postulato diritto a beneficiare delle indennità per lavoro ridotto.

                                  La ricorrente ha, innanzitutto, osservato che la sua attività consiste nella gestione di:

 

" appartamenti e locali commerciali, con contratti annuali o anche a breve durata. Gli appartamenti e lo stabile commerciale sono in prevalenza ubicati nel Canton __________, oltre al Canton __________ e nella vicina __________. Per la gestione dei locali esteri, RI 1 fruisce di lavoro da parte di terzi. Per gli appartamenti in __________ sono indispensabili figure per la gestione ospiti, governance e pulizie, ufficio e contabilità. Per i locali nel Cantone __________, RI 1 ha utilizzato i servizi di privati per svolgere le mansioni di gestione fino alla fine del 2020, quando ha assunto la Signora __________ e la Signora __________ con contratto a tempo determinato, per ridurre le spese che generavano i servizi ad ore di privati. Le loro assunzioni sono state necessarie per la gestione e amministrazione di locali di cui gli altri dipendenti non si occupavano”

 

                                  e precisato che le indennità di lavoro ridotto sono state chieste per un solo settore d’esercizio, e meglio:

 

" (…) per i dipendenti che lavoravano per la gestione degli appartamenti del __________. Le domande di preannuncio di lavoro ridotto indicano chiaramente il settore d'esercizio - appartamenti di vacanza - (mai contestato dall'UG).”

 

                                  __________ e __________ rientrano, a mente della ricorrente, “nel gruppo dei lavoratori che operavano in questo settore”.

                                  Le dipendenti in questione - ha spiegato l’amministratrice unica della RI 1 -, a differenza di quanto ritenuto dall’amministrazione, erano già “assunte per la gestione nel Canton __________ e per uno stabile commerciale a __________ a partire dal 2021, quindi già dipendenti di RI 1 (…) al momento dell'inoltro del preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, (…) avevano cambiato il loro contratto di gennaio 2021 in uno a partire dal 1° giugno 2021. (…)”.

                                  Tale cambiamento e quindi l’assunzione di __________ e __________ per occuparsi, nelle rispettive funzioni, degli appartamenti di vacanza, secondo la tesi ricorsuale, sarebbe, infatti, da ricondurre alla cessazione del rapporto di lavoro con le (ex) dipendenti __________ e __________. Sebbene le dimissioni scritte di quest’ultime indicassero il 30 giugno 2021 a valere quale ultimo giorno di lavoro alle dipendenze della ricorrente, a mente di quest’ultima le due avrebbero cessato il rapporto lavorativo di fatto il 28 maggio 2021.

                                  A fronte di numerose prenotazioni previste per il mese di giugno e del fatto che secondo la tesi ricorsuale la RI 1 si trovava senza personale per la pulizia e la gestione degli appartamenti di vacanza; l’impiego di __________ e __________ era quindi stato necessario.

                                  In particolare, la società ha ribadito che __________ “ha dovuto essere presente già dal mese di aprile per imparare gli indirizzi delle locazioni e come raggiungerli con i mezzi pubblici, conoscere l'arredamento, il corredo e ogni cosa necessaria e organizzare il lavoro”, precisando che “per gli appartamenti al tempo vuoti è stata necessaria una pulizia di fondo in attesa degli ospiti confermati per giugno”.

                                  Anche la presenza di __________ da maggio 2021 è stata giustificata alla luce delle dimissioni presentata dall’altra dipendente, __________, e dalla necessità di “conoscere il lavoro eseguito fino a quella data e poterlo portare avanti. Gestione delle prenotazioni, gestione degli ospiti e degli artigiani per la manutenzione, rinnovo offerte sui portali turistici, ecc.”.

                                  Per i motivi appena esposti, a mente della ricorrente, la presenza di __________ e __________ si era rivelata necessaria ancor prima che le due precedenti dipendenti lasciassero la RI 1.

                                  Sulla massa salariale la RI 1 ha rilevato di aver sino al 2019 “sempre usufruito di prestazioni di terzi per i servizi necessari all'espletamento del lavoro” e che “per la parte contabile la Signora __________ ha sempre fatto quanto possibile e gratuitamente” e di avere, poi, “deciso di inquadrare meglio la struttura societaria e assumere personale con contratti di lavoro su cui potere fare affidamento (…)”.

 

                                  Quanto alla cifra d’affari conseguita tra il 2017 ed il 2021, la ricorrente - che ha contestato la conclusione dell’amministrazione secondo cui la cifra d’affari nel corso degli anni avrebbe subito un costante calo - ha osservato che la stessa “riguarda gli incassi da locazioni di appartamenti. I preannunci di lavoro ridotto indicavano la richiesta solo per questo settore d'esercizio”.

 

                                  Sull’operato di __________ presso la società tra il 2019 ed il 2021, la ricorrente ha precisato che la dipendente in questione:

 

" Dopo la sua disdetta ha portato a termine gli affari aperti a suo nome.

Questa frase non indica che __________ ha lavorato per RI 1 dopo la sua disdetta. Per i contratti in riservazione non si sono conclusi e pertanto __________ non ha dovuto svolgere alcuna altra attività per RI 1. I contratti di locazione intestati a suo nome e firmati durante il periodo contrattuale, sono sempre stati gestiti da RI 1 e mai ne ha fatto un uso personale.

(…) si rifiuta fermamente il pensiero che __________ abbia continuato a lavorare per RI 1 da ottobre 2019 a gennaio 2021 proprio perché, come già dichiarato, la stessa stava cercando di lavorare altrove (…).

Contestato è anche il fatto che "...la stessa, prima di essere poi riassunta a giugno 2021, ha percepito le indennità di disoccupazione e successivamente le indennità per lavoro ridotto..." __________ ha esercitato il suo diritto alla disoccupazione da ottobre 2019 a gennaio 2021, in febbraio 2021 ha lavorato senza indennità di nessun genere, a contrario di quanto racconta la Signora __________, che sembra tralasciare che __________ era dipendente di RI 1 dal mese di febbraio e non da giugno.”.

 

                                  Sui motivi alla base del preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, l’amministratrice unica della ricorrente ha, infine, rilevato che:

 

" (…) i mesi di giugno e luglio 2021 hanno portato in __________ un gran numero di ospiti confederati e ci si aspettavano le stesse conferme anche per i mesi di agosto e settembre con le prenotazioni giunte nei mesi di aprile/maggio anche per ospiti esteri. Si sentiva la ripresa a breve.

Dal mese di luglio però anche diversi turisti hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella situazione di essere risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena. Non ci siamo sentiti di obbligarli al pagamento di una penale per il mancato soggiorno, visto che la causa era di forza maggiore. La variante Delta e lo spettro della quarta ondata si sono abbattuti sulle nostre aspettative di ripresa. Purtroppo (…), l'estate 2021 ha visto una lenta ripresa nel nostro settore para-alberghiero, ma solo grazie all'arrivo degli ospiti Svizzeri francesi o tedeschi. Le restrizioni dovute alla pandemia hanno complicato sotto molti aspetti i piani dei viaggiatori esteri e di conseguenza anche i nostri. Dal mese di luglio le disdette hanno iniziato ad arrivare giornalmente a causa delle restrizioni poste dagli stati del nord Europa e soprattutto __________, così da annullare la maggior parte delle riservazioni come indicato nel programma di arrivo per il mese di agosto 2021 già inoltrato all'UG.” (cfr. doc. I).

 

                          1.6.  Nella risposta di causa del 24 marzo 2022, la Sezione del lavoro si è riconfermata nella propria decisione su opposizione ed ha chiesto la reiezione del gravame. La resistente ha, inoltre, osservato quanto segue:

 

" (…)

3.1 La ricorrente ha sostenuto a più riprese che in seno alla società vi siano diversi settori d'esercizio e che le domande di lavoro ridotto inoltrate all'UG da marzo 2020 (inizio pandemia), riguardassero esclusivamente il settore "appartamenti vacanze", non tutta l'azienda. Ciò tuttavia non è quanto si riscontra dalla documentazione depositata agli atti, dove a contrario, risulta che RI 1 non ha una struttura aziendale minimamente in grado di sostenere dei settori (cfr. organigrammi doc. 1 e doc. da 12/1 a 12/5). Non è infatti sufficiente indicare tra le opzioni presenti nel modulo di preannuncio la voce "settore d'esercizio" perché questo sussista. Ai sensi dell'art. 52 OADI si definisce il significato di "settore d'esercizio", ovverosia un'unità organica di personale e mezzi tecnici propri, con a capo una direzione autonoma, in grado di fornire prestazioni come un'azienda. Inoltre, ai sensi del secondo capoverso dello stesso articolo, viene stabilito che il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto relativo a un settore d'esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell'azienda e non solo del settore.

La situazione che si palesa dai documenti inoltrati dalla ditta è completamente diversa rispetto a quanto appena descritto. Nel primo preannuncio (doc. 12/5) si è indicato chiaramente che il lavoro ridotto è stato richiesto "per tutta l'azienda"; di conseguenza la ditta è stata registrata dall'UG e autorizzata al lavoro ridotto in tal modo. Poco importa se in seguito, senza avvertimenti particolari né indizi che potessero far pensare a una realtà aziendale mutata rispetto al primo preannuncio, RI 1 abbia deciso di indicare nei moduli di comunicazione la voce "settore d'esercizio". Si sottolinea che con corrispondenza del 20 maggio 2021 (doc.14), in risposta a un accertamento relativo ai motivi per i quali da una parte non sono stati inseriti nell'organigramma aziendale tutti i dipendenti dell'azienda e dall'altra il nominativo dell'unica dipendente indicata non fosse presente nelle distinte salariali, la ricorrente ha dichiarato che "L'organigramma inviato nel mese di mano 2020 (doc. 12/5) comprendeva i settori specifici della società ma non ogni singolo nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato comprendente i vari settori". Dal preannuncio si evince che, oltre che nell'organigramma, anche nella prima parte del formulario la ditta ha indicato di avere alle sue dipendenze un solo lavoratore. Inoltre i due settori specifici sarebbero "contabilità" e "pulizie e manutenzione" (organigramma doc. 12/5). Si osserva che questi in primo luogo non sono dei settori per il fatto che non ne presentano le caratteristiche richieste (cfr. art. 52 DADI) e per di più nessuno di questi è il settore "appartamenti di vacanza".” (cfr. doc. III).

 

3.2 (…) si osserva che la ditta al posto di assumere nuove dipendenti alla fine del 2020 per internalizzare i costi di gestione "per i locali" nel Canton __________ (si tratta in realtà di un solo appartamento) avrebbe potuto impiegare le già dipendenti __________ e __________ o il dipendente __________, che in quel momento erano stati posti al benefìcio del lavoro ridotto, diminuendo in tal modo il danno all'assicurazione sociale. La ditta invece ha assunto nuovo personale e contemporaneamente ha continuato a prelevare le indennità per i tre dipendenti annunciati fino a maggio 2021. L'azienda avrebbe dovuto assumere secondo le sue reali capacità di occupazione, considerando che i tre dipendenti in lavoro ridotto non erano completamente occupati.

 

3.3 Riguardo alle dichiarazioni di RI 1, volte a giustificare il prelievo di indennità non autorizzate per le dipendenti neoassunte, (…) esse sono atte a dimostrare che per i mesi di aprile e maggio non vi è stata alcuna perdita di lavoro per l'azienda. Diversamente da quanto sostenuto dalla RI 1, nei mesi di aprile e maggio 2021, le due nuove dipendenti __________ e __________ non potevano avere perso ore di lavoro, in quanto, oltre a svolgere le attività per le quali sono state assunte, hanno dovuto imparare le attività svolte dalle due dipendenti dimissionarie (__________ e __________). Di conseguenza, questo comporterebbe, da parte della Cassa, di dover esaminare la restituzione delle indennità versate a torto, in quanto non autorizzate dall'UG.

 

3.4. l contratti presentati all'UG con cui __________ e __________ sono state assunte a tempo indeterminato (doc. 3/2 e 3/3), ovverosia quelli per iniziare l'attività a giugno anche nel settore "appartamenti di vacanza", presentano condizioni identiche a quelle delle due dipendenti uscenti __________ e __________o (cfr. ad esempio i salari corrisposti del doc. 13/3 con doc. 3/3 e del doc. 13/4 con doc. 3/2). Questo, nonostante l'attività principale per cui sarebbero state inizialmente assunte a gennaio 2021 fosse la gestione dell'appartamento a __________, di cui tuttavia non viene fatta alcuna menzione nel citato contratto. Inoltre, non viene nemmeno regolato che le dipendenti svolgono attività per diversi settori. Gli importi dei salari annuali corrispondono ad attività lavorative svolte a tempo pieno. L'UG domanda dunque, chi si occupa dell'attività a __________ dopo la firma dei nuovi contratti di lavoro delle dipendenti. Del resto, si rileva che l'internalizzazione delle attività spesso aumenta i costi, soprattutto in presenza di un mercato del lavoro precario, come è stato durante la pandemia, l dipendenti assunti rappresentano infatti dei costi fissi per le aziende, che si assumono dunque il rischio di occupare le persone nella misura prevista e di pagare il relativo stipendio, mentre il lavoro prestato da terzi, è pagato solo quando viene effettivamente svolto.

 

3.5 Si contesta quanto dichiarato dalla ricorrente sulle cifre d'affari (…).

 

3.6 Per quanta riguarda __________, ci si limita a rilevare quanto segue: la dipendente è stata iscritta alla disoccupazione fino al 31 marzo 2021 (doc. 15/1 e 15/2) e non come asserisce la ricorrente "fino a gennaio 2021 "; successivamente, e solo in data 23 aprile 2021, risulta essere stata assunta per la prima volta presso un datore di lavoro diverso dalla RI 1, ovvero presso una ditta di pulizia generale, la __________ (doc. 15/3), con sede a __________, senza informare l'Ufficio regionale di collocamento che era stata assunta dalla RI 1 (cfr. sopra, consid. 3.3). Si rammenta infatti che dopo il licenziamento (doc. 15/5) dell'allora unica dipendente di RI 1, __________, a fine settembre 2019, la stessa ha proseguito la sua attività di lavoro, in seno alla ricorrente, anche se iscritta in disoccupazione, come dimostra la firma sul contratto dell'appartamento di __________ nella prima pagina, vicino alla data 11 ottobre 2019 (doc. 4/5). Del resto, come già spiegato nella decisione su opposizione (doc. 11), anche la ricorrente ha dichiarato che "Gli accordi con la signora __________ erano di portare a termine gli affari aperti con il suo nome" (doc. 7).

Diversamente da quanto asserito dalla ricorrente sulla mancata assunzione di __________ (doc. 7), segnatamente che "non è rientrata come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando altri obiettivi professionali e altre esperienze professionali", si rileva che tale motivazione non appare plausibile, considerato che l'azienda l'ha assunta non appena terminate le indennità di disoccupazione (ultimo periodo gennaio 2021, rimanendo iscritta in disoccupazione fino a fine marzo 2021, cfr. doc. 15/4) e postulando alla Cassa, da maggio 2021, le indennità per lavoro ridotto per la medesima, senza chiedere l'autorizzazione all'UG.” (cfr. doc. III).

 

                          1.7.  Con replica del 5 aprile 2022, la ricorrente ha ribadito le proprie ragioni e meglio come, per quanto necessario ai fini della presente decisione, verrà indicato nel prosieguo (cfr. doc. V).

 

                          1.8.  Con duplica di data 25 aprile 2022, la resistente ha osservato quanto segue:

 

" (…) Riguardo all'affermazione che le signore __________ e __________ sono state assunte per far svolgere il lavoro, che fino alla fine del 2020 era esternalizzato, si rileva che mal si comprende per quale motivo esse sono state inserite nei conteggi di indennità per lavoro ridotto di aprile 2021 e maggio 2021 (doc. 16), ritenuto che avrebbero dovuto riprendere il lavoro della ditta esterna senza perdere ore di lavoro. L'UG non era stato informato delle predette assunzioni e l'autorizzazione all'orario ridotto non era stata concessa per queste ultime.

Nel momento in cui le due dipendenti autorizzate all'orario ridotto hanno dato le dimissioni (signore __________ e __________), le neoassunte che hanno rilevato le attività delle dimissionarie, non potevano essere assunte alle medesime condizioni di queste ultime, considerato che erano già al beneficio delle indennità per lavoro ridotto (mese di maggio 2021 perdita di lavoro: 84,80%, cfr. doc. 16 domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto maggio 2021). L'azienda in parola, se avesse assunto le nuove dipendenti conformemente alle capacità d'occupazione della medesima, avrebbe potuto evitare di chiedere le indennità per lavoro ridotto dal mese di agosto 2021.” (cfr. doc. VII).

 

                          1.9.  Con osservazioni del 4 maggio 2022, la ricorrente ha ribadito che __________ e __________ erano “state assunte per potere risparmiare sui costi” e che per le medesime erano state richieste le indennità per lavoro ridotto per aprile e maggio 2021 ritenuto che “oltre a dovere seguire l'affiancamento per il lavoro in __________ dovevano anche continuare a mantenere le poche ore di lavoro rimaste per __________ e la struttura commerciale a __________”.

 

                                  La società ha poi rilevato che la Sezione del lavoro era già informata, “con il preannuncio di lavoro ridotto inviato il 30 aprile 2021 di una quarta dipendente. Con lettere del 6 e 17 maggio 2021 inviate a RI 1 in riferimento al preannuncio del 30 aprile, l'UG non ha criticato l’aggiunta della quarta dipendente, Signora __________” e ribadito che “le assunzioni sono avvenute prima del preannuncio di lavoro ridotto e che le dipendenti erano già alle dipendenze di RI 1 quando si sono inclusi i loro nominativi”, osservando che “così avevamo inteso la domanda per le indennità, si continua a farcene una colpa per non avere compreso i formulari.”.

 

                                  La società ha, poi ribadito che “le prenotazioni di agosto sono state quasi tutte cancellate” e ciò l’ha spinta a preannunciare una nuova introduzione del lavoro ridotto (cfr. doc. IX).

 

                        1.10.  Con scritto del 16 maggio 2022 - trasmesso, per conoscenza, alla ricorrente il 18 maggio successivo (cfr. doc. XII) – l’amministrazione si è confermata nelle proprie precedenti osservazioni (cfr. doc. XI).

 

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione, o meno, la Sezione del lavoro ha negato alla RI 1 il diritto alle indennità per lavoro ridotto postulate a decorrere dal 1° agosto 2021.

 

                          2.2.  I presupposti del diritto all'indennità per lavoro ridotto sono regolati all'art. 31 LADI.

                                  Questa disposizione prevede esaustivamente (cfr. DTF 119 V 36) quattro condizioni materiali, espresse positivamente, e tre condizioni personali, espresse negativamente, per potere beneficiare dell'indennità per lavoro ridotto.

 

                                  Le condizioni positive sono enumerate al cpv. 1 dell'art. 31 LADI secondo cui i lavoratori, il cui tempo normale di lavoro è ridotto o il cui lavoro è integralmente sospeso, hanno diritto a una indennità per lavoro ridotto se:

 

" a.   sono soggetti all'obbligo di contribuzione all'assicurazione contro                                         la disoccupazione e non hanno ancora raggiunto l'età minima       per l'obbligo di contribuzione nell'AVS;

b.   la perdita di lavoro è computabile (art. 32);

  c.   il rapporto di lavoro non è stato disdetto;

  d.   la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile                   che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i                                 loro posti di lavoro."

 

                                  Secondo il cpv. 1bis in vigore dal 1° luglio 2003 per verificare i presupposti del diritto di cui al cpv. 1 lett. d, in casi eccezionali può essere effettuata un'analisi aziendale a carico del fondo di compensazione.

                                  I requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

 

                                  L’art. 32 cpv. 1 LADI prevede che:

 

" Una perdita di lavoro è computabile se:

a. è dovuta a motivi economici ed è inevitabile e

b. per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

 

                                  Il cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

 

" Il Consiglio federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione dell’esercizio.

 

                                  Al riguardo l’art. 51 OADI precisa quanto segue:

 

" 1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

2 La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;

b. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3 La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4 La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

 

                                  La clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

 

                                                                    Secondo l’art. 32 cpv. 4 LADI il Consiglio federale disciplina a quali condizioni un settore d’esercizio è parificato a un’azienda.

 

                                  L’art. 52 OADI, in relazione al settore d’esercizio, enuncia:

 

" 1 Un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:

a. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure

b. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.

 

2 Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.”

 

                                  L’art. 33 LADI enuncia:

 

" (…)

1 Una perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f.  se è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2 Il Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la perdita di lavoro non è computabile.

3 Il Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado d’occupazione.”

 

                                  Le condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

 

" a.   i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui                              tempo di lavoro non è sufficientemente controllabile;

b.   il coniuge del datore di lavoro occupato nell'azienda di

      quest'ultimo;

  c.   le persone che, come soci, compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda, determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

 

                          2.3.  Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

 

" (…)

C3    La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile. Questo presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per evitare la perdita di lavoro.

 

(n.d.r.: dal 1° gennaio 2022: C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere inevitabile (cfr. G15). Il datore di lavoro deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare le perdite di lavoro. Si tratta in questo caso dell’obbligo, previsto dalla legge, di prevenire e ridurre il danno.)

 

C4    La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare, in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di adottare.

 

C5    Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

 

C6    Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di prodotti alle nuove esigenze del mercato).

 

(…)

 

C9    Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

 

(…).

 

D1    Una perdita di lavoro non è computabile se:

         · è dovuta ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

·  è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

·  è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione;

         · cade in giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

·  il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

         · concerne persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

·  concerne persone vincolate da un rapporto di tirocinio;

         · concerne persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

         · è la conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora l’assicurato.

 

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

 

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è solo temporanea)

 

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera normale del rischio aziendale)

 

Sfera normale del rischio aziendale

 

D2    Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale. Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo.

 

D3    I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per l'azienda sono computabili.

(…)”

 

                          2.4.  Relativamente ai settori di esercizio di cui agli art. 32 cpv. 4 LADI e 52 OADI, la Prassi LADI ILR C29 segg. prevede:

 

" Azienda – Settore d’esercizio

 

C29  Il disciplinamento del lavoro ridotto fa spesso riferimento alla nozione d’azienda:

 

         • l’azienda funge da grandezza di riferimento per il calcolo della perdita minima del 10 % (C24 segg.);

         • l’azienda è l'unità di riferimento per la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto (F1 segg.);

         • durante il termine quadro di 2 anni, l’azienda deve far valere presso la stessa cassa di disoccupazione il diritto all'indennità per lavoro ridotto e all'indennità per intemperie (G12 segg.).

 

         Queste condizioni giuridiche legate all’azienda valgono anche per i settori d’esercizio riconosciuti conformemente alla LADI.

 

C30  La grandezza di riferimento per il calcolo della perdita di lavoro minima può essere l’azienda o un settore d’esercizio purché rappresenti un’unità organizzativa a sé stante.

 

C31  Un settore d’esercizio è parificato a un’azienda se costituisce un’unità organizzativa provvista di personale e di mezzi tecnici propri che:

 

         • dipende da una direzione autonoma in seno all'azienda; oppure

         • fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite e offerte sul mercato da aziende autonome.

 

C32  Per valutare se si tratta di un settore d’esercizio, occorre basarsi soprattutto su criteri economici e non tanto su criteri giuridici. Bisogna tener conto del processo produttivo interno e determinare in che modo una contrazione dell’attività si ripercuote sui diversi settori di un’azienda.

 

 

C33  Il datore di lavoro deve presentare, unitamente al preannuncio di lavoro ridotto per un settore d’esercizio, un organigramma dell'azienda nel suo complesso. Affinché possa essere parificato a un'azienda, un settore d’esercizio deve disporre di una certa autonomia in seno all'azienda. Esso deve comprendere un gruppo di lavoratori che costituisce un’unità organizzativa all'interno dell'azienda. Deve inoltre perseguire un proprio obiettivo aziendale o fornire, nell'ambito del processo produttivo interno, proprie prestazioni, come ad esempio la fabbricazione di un prodotto intermedio. Non è indispensabile che il settore d'esercizio sia ubicato in un posto diverso dal resto dell'azienda.

 

C34  Un settore d'esercizio non è parificato a un’azienda se c'è una stretta interdipendenza con altre unità organizzativa a livello di personale e in ambito tecnico (scambi continui di personale da un reparto all'altro). Non si tratta di un settore d’esercizio se il gruppo di lavoro comprende un unico o soltanto pochi lavoratori. La nozione di settore d’esercizio non può quindi limitarsi a un settore diretto da un caporeparto o a un gruppo di lavoro. La presenza di un caporeparto, di un conducente di macchine o di un capogruppo non è di regola sufficiente a soddisfare la condizione di essere un'unità organizzativa autonoma in seno all'azienda. Occorre tuttavia evitare che la clausola del 10% inerente alla perdita di lavoro minima e la durata massima dell’indennità per lavoro ridotto siano rese vane da un riconoscimento troppo generoso dei settori d’esercizio.

 

C35  Nella suddivisione di un’azienda in settori d’esercizio occorre prima di tutto separare i settori che adempiono i presupposti legali richiesti. Dopo questa operazione rimangono spesso dei gruppi sussidiari (p. es. amministrazione, vendita), che vanno obbligatoriamente raggruppati in un settore rimanente e trattati come settore d’esercizio.”

 

                          2.5.  Nella “Direttiva 2020/10: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio 2020 in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

                                  In quest’ultima la SECO ha precisato che:

 

" (…)

2.1    Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee.

 

2.2   Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro. Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1 lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3   Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità cantonali o comunali.

 

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro.

 

Al contrario, non sono computabili le perdite di lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51 cpv. 3 OADI).

(…).

 

2.5    Diritto all’ILR nell’ambito del graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto all’ILR può ancora sussistere:

 

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51 OADI.

 

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

 

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che, alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso. In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla riapertura supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

 

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

 

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva 2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche per questo periodo di conteggio. (…)”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono rimasti invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

                                  Al p.to 2.5 è stato inserito quanto segue:

 

                                    “(…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

 

                                  La Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del 20 gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

 

                                  Il tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva 2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20 aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato così adeguato:

 

                                    “(…)

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.

 

Per dimostrare la plausibilità delle perdite di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle autorità; e

- a perdita di lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere i posti di lavoro.”

 

                                  I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono pressoché rimasti immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

 

                                  La Direttiva 2021/21 del 17 dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021, indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31 dicembre 2021.

 

                          2.6.  Le direttive amministrative - come la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

 

 

                                  Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_272/2021 del 17 novembre 2021 consid. 3.1.3.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

 

                                  Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

                                  Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

 

                          2.7.  Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato, bensì quello di evitare dei licenziamenti.

                                  Il Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo l’IRL non è quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro. Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

 

                                  Al riguardo cfr. pure STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

 

                                  L’Alta Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, ha confermato il giudizio del Tribunale amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.

                                  In quell’occasione il Tribunale federale ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni 2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre alla pandemia.

                                  La nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta alla pandemia.

 

                                  In una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, l’Alta Corte ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre 2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il danno.

 

                                  Il Tribunale federale ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020 era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

                                  Il Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

 

                                  Il TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di apertura non era la causa della sottoccupazione dei dipendenti, bensì essa era la conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19 (cfr. consid. 4.3).

                                  Il Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e non costituisse una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

                                  Dall’altra, che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

                                  Di conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI (cfr. consid. 5.1).

 

                                  Il TCA, dal canto suo, in una sentenza 38.2021.32 del 13 settembre 2021, ha constatato che la Sezione del lavoro aveva riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a favore del personale di una società costituita dopo lo scoppio della pandemia (nel mese di luglio 2020, con inizio il 17 ottobre 2020) che gestisce un esercizio pubblico il quale aveva dovuto limitare gli orari di apertura dal 12 dicembre 2020, rispettivamente cessare l’attività il 22 dicembre 2020, a seguito dei provvedimenti restrittivi adottati dalle autorità per combattere il coronavirus, ad eccezione di due dipendenti - una che svolgeva funzioni dirigenziali e un’altra addetta alle pulizie delle camere (in sostituzione di altro personale) -, in quanto assunte benché non realmente necessarie.

                                  Contrariamente alla Sezione del lavoro, questo Tribunale ha accordato, per principio, il diritto alle prestazioni anche alle due assicurate menzionate assunte nel mese di ottobre 2020 con effetto dal 1° gennaio 2021.

                                  Al riguardo il TCA ha precisato, da una parte, che la presenza di una addetta alle pulizie era essenziale, poiché la pulizia dell’esercizio pubblico risulta essere un’attività imprescindibile per la buona conduzione dello stesso e, fatto salvo il primo periodo di apertura, non poteva essere svolta esclusivamente da personale preposto ad altre mansioni fondamentali, come i camerieri.

                                  D’altra parte, che anche l’assunzione di una responsabile della ristorazione e del settore alberghiero si rivelava necessaria, in quanto persona determinante per la conduzione della struttura.

                                  Di conseguenza la perdita di lavoro in relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto a favore delle due dipendenti è stata considerata computabile.

 

                                  Cfr. pure STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021 concernente la società di cui alla STCA 38.2021.46 in relazione al periodo 9 settembre - 9 dicembre 2020.

 

                                  In una sentenza 38.2021.92 del 14 febbraio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di una ditta che aveva inoltrato una domanda di indennità per lavoro ridotto al 70% per l’unico dipendente, un pizzaiolo, nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 settembre 2021 sulla base delle seguenti considerazioni:

 

" (…) Nella presente fattispecie il ricorrente ha beneficiato di indennità per lavoro ridotto fino al 31 marzo 2021 (cfr. consid. 1.5: “richiesta di proseguo”).

Egli ha chiesto di poter beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° aprile 2021 invocando le “limitazioni che hanno colpito in modo particolare e soprattutto il settore della Ristorazione attraverso chiusura ovvero forte contrazione dal normale flusso clientelare” (cfr. consid. 1.2).

Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. consid. 1.9).

Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro (e come ammesso pure dal ricorrente; cfr. consid. 1.5: “vero non vi sono state ulteriori limitazioni”) - nel settore della ristorazione vi sono stati degli allentamenti dal 19 aprile 2021, potendo riaprire le terrazze e dal 31 maggio anche i luoghi al chiuso di bar e ristoranti (cfr. consid. 1.8, 1.9 e 2.7). Soprattutto l’attività di take-away, come quella esercitata dalla X, non è stata condizionata da alcuna limitazione. Essa è stata invece incentivata proprio per evitare l’assembramento di persone.

Il certificato COVID a partire dal 13 settembre 2021 menzionato nel ricorso (cfr. doc. 1.12), è peraltro richiesto solo per consumazioni al chiuso (cfr. doc. 11: “sarà obbligatorio all’interno di ristoranti e bar”) e non impedisce di ritirare le pietanze da asporto, portando evidentemente la mascherina (cfr. consid. 1.11).

D’altra parte, per quel che riguarda lo smart working, giustamente l’amministrazione ha rilevato che, nel periodo in questione (1° aprile - 30 settembre 2021), tale attività non era obbligatoria e aveva subito una drastica riduzione soprattutto nel settore industriale/manifatturiero nel quale peraltro le attività direttamente produttive o a esse collegate (a differenza di quelle commerciali, amministrative o di progettazione) devono essere svolte in azienda (cfr. “Il __________ che (non) lavora da casa” in www.tio.ch del 21 gennaio 2021).

Inoltre, il fatto che questa attività sia stata creata in una “zona industriale che non beneficia di attrattiva turistica particolare” (cfr. consid. 1.5) è una circostanza che fa parte del normale rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. art. 33 cpv. 1 lett. a LADI, riprodotto al consid. 2.2.).

Il ricorrente stesso ha peraltro fornito i dati delle cifre d’affari realizzate nei mesi estivi (giugno, luglio, agosto) del 2020 (cfr. consid. 1.5.) e del 2021 (cfr. consid. 1.6.), sottolineando che quelle conseguite nel 2020 (e dunque all’inizio della pandemia) permettevano una “solida base finanziaria a copertura dei costi fissi e dei costi del personale” (cfr. consid. 1.5.).

Le cifre d’affari inferiori conseguite negli stessi mesi del 2021, secondo questo Tribunale, sono dunque da ascrivere ad altri motivi rispetto alla pandemia.

Dagli atti dell’incarto emerge anche che, nel periodo nel quale viene chiesto il lavoro ridotto, è stato pure impiegato in misura rilevante il titolare (cfr. consid. 1.5: “il lavoro principale e preponderante è svolto da chi vi scrive”) per cui la perdita di lavoro subita dal dipendente, peraltro immediatamente assunto a tempo pieno sin dall’inizio della nuova attività (cfr. al riguardo le pertinenti considerazioni della Sezione del lavoro al consid. 1.11. in fine), non può essere messa a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione in virtù dell’obbligo di ridurre il danno (cfr. consid.1.9.: “è possibile concludere che non vi sia alcuna perdita di lavoro, considerato che il titolare svolge il lavoro che dovrebbe essere svolto dal dipendente lasciandolo dunque a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione e violando in questo modo il proprio obbligo di diminuire il danno causato a quest'ultima”).

Alla luce di quanto appena esposto, occorre concludere che nella presente evenienza non è stata resa credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia, a differenza dei casi giudicati dal Tribunale federale nelle sentenze 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 citate al consid. 2.6.

A ragione, pertanto, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione al preannuncio di lavoro ridotto del 4 maggio 2021 in applicazione degli artt. 31 cpv. 1 lett. b, 32 cpv. 1 e 3 LADI e 51 OADI). (…)”

 

                                  Questa Corte, con sentenza 38.2021.79 del 21 febbraio 2021, ha parzialmente accolto ai sensi dei considerandi il ricorso di una società attiva nel settore della pubblicità e del marketing a cui la Sezione del lavoro aveva negato il diritto all’indennità per lavoro ridotto dal 18 gennaio al 30 aprile 2021.

                                  Il TCA ha stabilito, da una parte, che rettamente l’amministrazione non aveva riconosciuto il diritto a ILR per i dipendenti assunti dopo il 7 ottobre 2020 (allorché in tale data aveva richiesto le ILR fino al 31 dicembre 2020 e da ottobre 2020 si stava assistendo a una nuova rapida diffusione del coronavirus con il conseguente rafforzamento dei provvedimenti di contenimento da parte delle Autorità) e per la segretaria il cui contratto di lavoro, concluso a fine novembre 2019, era stato disdetto a fine dicembre 2020.

                                  Dall’altra, che per gli altri tre dipendenti assunti prima del 7 ottobre 2020 non era, però, possibile escludere che la perdita di lavoro fosse computabile. Gli atti sono, pertanto, stati rinviati alla Sezione del lavoro per determinare se la perdita di lavoro fatta valere dall’insorgente fosse imputabile alla situazione pandemica e “probabilmente temporanea”.

 

                                  Con giudizio 38.2021.85 del 21 marzo 2022 (attualmente pendente davanti al Tribunale federale, inc. TF 8C_273/2022) questo Tribunale ha confermato, nei confronti di una società che gestisce tre saloni di coiffure, il diniego del diritto a ILR dal 1° luglio al 30 settembre 2021, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021 ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due collaboratori licenziatisi) quando però stava beneficiando di ILR. Inoltre, considerando tra l’altro che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto la campagna vaccinale, non è stata ritenuta credibile una perdita di lavoro economica da ricondurre alla pandemia.

                                  Con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, nel caso di una ditta attiva nel settore dell’edilizia, questa Corte ha d’un lato, negato alla ricorrente le postulate indennità per lavoro ridotto ritenuto, per i cantieri i cui lavori erano in ritardo a causa alle procedure di opposizione relative ai progetti, che la perdita di lavoro che ne derivava non era computabile, così come non lo era quella dovuta a cambiamenti del progetto dettati dalla volontà del committente e che rientrano quindi nel normale rischio aziendale. D’altro lato, per i cantieri i cui ritardi potevano, invece, essere dettati dal fatto che la pandemia di coronavirus “ha mandato in tilt le catene di approvvigionamento globali, provocando un aumento notevole dei prezzi”, questa Corte, non potendo escludere che la perdita di lavoro accusata dalla ricorrente fosse effettivamente computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b; 32 LADI) ha rinviato gli atti all’amministrazione per un complemento istruttorio.

 

                                  In una sentenza 38.2022.3 del 25 aprile 2022, questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

 

                          2.8.  Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva innanzitutto che il 19 giugno 2020 il Consiglio federale ha adottato, sulla base dell’art. 6 cpv. 2 lett. a e b della Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell’essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) relativo alla situazione particolare (l’art. 6 cpv. 1 LEp enuncia che “vi è una situazione particolare se a. gli organi esecutivi ordinari non sono in grado di prevenire e di combattere la comparsa e la propagazione di malattie trasmissibili e vi è uno dei seguenti rischi: 1. un rischio elevato di contagio e di propagazione, 2. un particolare pericolo per la salute pubblica, 3. un rischio di gravi conseguenze per l’economia o per altri settori vitali; b. l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha accertato l’esistenza di una situazione sanitaria d’emergenza di portata internazionale che rappresenta una minaccia per la salute pubblica in Svizzera) – secondo cui “sentiti i Cantoni, il Consiglio federale può: a. ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone; b. ordinare provvedimenti nei confronti della popolazione” –, l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare) in vigore dal 20, rispettivamente 22 giugno 2020 (cfr. RU 2020 2213).

 

                                  L’art. 1 della citata Ordinanza, relativo all’oggetto e allo scopo, prevede che la medesima stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l’epidemia di COVID-19 (cpv. 1). I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID19) e a interrompere le catene di trasmissione (cpv. 2).

 

                                  L’Ordinanza COVID-19 situazione particolare è stata regolarmente adattata a seconda della situazione epidemiologica (cfr. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/439/it/history) ed è stata, poi, abrogata con effetto dal 26 giugno 2021 (cfr. art. 30 e 33 Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RU 2021 379).

 

Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, per quanto concerne le limitazioni imposte ai viaggiatori durante la pandemia, rileva innanzitutto che il 13 marzo 2020 la Svizzera ha introdotto controlli alle frontiere interne e disposto restrizioni d'entrata alla frontiera con l'Italia, estendendole progressivamente a tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein (cfr. RU 2020 773: art. 3 Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 2 COVID-19) del 13 marzo 2020) secondo cui le persone provenienti da un Paese o da una regione a rischio che intendono entrare in Svizzera devono adempiere determinate condizioni; https://www.swissinfo.ch/ita/un-anno-fa-il-consiglio-federale-ordinava-il-lockdown/46447324).

 

Tra il 25 marzo e metà giugno 2020 tutti i Paesi, ad eccezione del Principato del Liechtenstein, erano considerati Paesi a rischio ai sensi dell’Ordinanza 2 COVID-19 (cfr. https://www.parlament.ch/it/ ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20203204).

 

Il 15 giugno 2020 la Svizzera ha revocato le restrizioni d’entrata nei confronti di Austria, Germania, Francia e degli altri Stati UE/AELS e del Regno Unito il 15 giugno 2020 (cfr. https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-79365.html).

 

Per quanto attiene al periodo che qui interessa, e meglio l’estate del 2021, con riferimento ai motivi fatti valere dalla ricorrente per l’introduzione del lavoro ridotto, segnatamente circa le cancellazioni delle prenotazioni per il mese di agosto 2021 che la ricorrente ha osservato essere giunte da “clienti in prevalenza da Paesi come la __________, i __________, il __________ e la __________” (cfr. doc. 3/1), si rileva che sin dal 31 maggio 2021, ex art. 3 cpv. 2 dell’Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) nel settore del traffico internazionale viaggiatori (RS 818.101.27), le persone che entravano in Svizzera da Stati o regioni senza rischio elevato di contagio dovevano registrare i loro dati di contatto elettronicamente o su carta solo se l’entrata avveniva in treno, autobus, nave o aereo, di modo che per l’entrata nel nostro Paese in automobile non erano nemmeno tenute a registrare i propri dati. Coloro che, invece, giungevano in Svizzera dopo che, in un momento qualsiasi nei dieci giorni precedenti l’entrata, avevano soggiornato in uno Stato o una regione con rischio elevato di contagio erano soggetti, a norma dell’art. 7 cpv. 2 della medesima Ordinanza, oltre a dover attestare di essersi sottoposti nelle ultime 72 ore a un’analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2 con risultato negativo, a svolgere una quarantena di 10 giorni, salvo che, ex art. 8 cpv. 1 lett. h, potessero provare di essere state vaccinati contro il SARS-CoV-2.

A quel momento, tra gli Stati e le Regioni con elevato rischio di contagio, per i cui viaggiatori era previsto l’obbligo di svolgere un periodo di quarantena di 10 giorni all’arrivo qualora i medesimi non potesse provare di essere stati vaccinati contro il Covid-19, si annoveravano il __________ ed il __________.

Il 3 giugno 2021, il __________ è stato inserito nella lista degli Stati e regioni con una mutazione del SARS-CoV-2 che presenta un rischio maggiore di infezione o di decorso grave della malattia (art. 2 cpv. 1 lett. a). I viaggiatori in provenienza dal Paese in questione non soggiacevano, comunque, all’obbligo di registrazione, test e quarantena se vaccinati contro il SRAS-CoV-2 (art. 8 cpv. 1 lett. h).

I __________ ed il __________ sempre con l’eccezione per i vaccinati, - esentati da test e quarantena all’entrata in Svizzera - rientravano nell’elenco dei Paesi considerati a rischio sino al 23 giugno 2021 (cfr. Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori del 23 giugno 2021, RS 818.101.27), data a decorrere dalla quale sono state soppresse le limitazioni in entrata anche per i viaggiatori in provenienza dal __________. Tale nazione è, poi, stata reinserita nella lista degli Stati e regioni con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva (art. 2 cpv. 1 e 3) 3 giorni dopo, e meglio dal 26 giugno 2021 (sempre con l’eccezione a test e quarantene per i vaccinati; cfr. art. 8 cpv. 2 lett. e).

L’Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale viaggiatori in vigore del 4 agosto 2021 ed il relativo Allegato, invece, non annoverano, tra gli Stati e le Regioni con una variante preoccupante del virus, alcuna Nazione (cfr. RS 818.101.27 nella versione in vigore dal 4 agosto 2021).

 

                          2.9.  Nella presente evenienza, dall’estratto del Registro di commercio emerge che la RI 1, avente sede a __________, è attiva nell’ acquisto, la vendita, la costruzione, la locazione e la gestione di qualsiasi bene immobile”.

                                  Amministratrice unica della società, con diritto di firma individuale è __________, __________ (cfr. estratto del Registro di commercio, reperibile nel sito www.zefix.ch).

 

                                  Giova rilevare che prima che la società inoltrasse il preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021, ne aveva già fatto richiesta in precedenza.

                                  In particolare:

 

-        Con preannuncio del 22 marzo 2020, la ricorrente aveva postulato il riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 26 marzo al 30 giugno 2020, per “tutta l’azienda”, precisando che la società era attiva nell’affitto “di breve durata di appartamenti di vacanza”, indicando che l’effettivo del personale era composto da una persona, colpita dalla misura, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 100%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come amministratrice e __________ alla contabilità. Non figura invece personale attivo nell’ambito “pulizie e manutenzione” (cfr. doc. 12/5);

 

-        Con preannuncio del 20 agosto 2020, la ricorrente aveva postulato – a casa della “diminuzione della domanda, incassi nettamente inferiori al normale” - il riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° settembre al 30 novembre 2020, per “il settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era composto da tre persone (contro la sola di un anno prima), tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/4);

 

-        Con preannuncio del 22 novembre 2020, la ricorrente aveva postulato – motivandone l’introduzione sulla base del fatto che “si stimava una ripresa dalle prenotazioni ma (…) con la seconda ondata del COVID-19 sono state cancellate/diminuite. Date le restrizioni in vigore gli eventi turistici e congressi sono stati annullati di conseguenza chi viaggiava a tali scopi ha dovuto cancellare le riservazioni presso i nostri appartamenti. Si vuole comunque mantenere le 3 posizioni di lavoro in previsione di una maggiore ripresa dalla prossima primavera” - il riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° dicembre 2020 al 28 febbraio 2021, per “il settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era composto da tre persone (contro la sola di un anno prima), tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/3);

 

-        Con preannuncio dell’8 febbraio 2021, la ricorrente aveva postulato – a cassa del “calo importante delle prenotazioni degli appartamenti per vacanza o per breve soggiorno per il periodo” il riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° marzo al 31 maggio 2021, per “il settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era composto da tre persone, tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/2);

 

-        Con preannuncio del 30 aprile 2021, la ricorrente aveva postulato – riscontrando “ancora una diminuzione delle prenotazioni, calo delle riservazioni completate, annullamenti di conferme prenotazioni” - il riconoscimento del diritto alle indennità in questione dal 1° giugno 2021, per “il settore d’esercizio (…) appartamenti per vacanza” indicando che l’effettivo del personale era composto da quattro persone (di cui tre con contratto di lavoro di durata indeterminata ed una con contratto di lavoro di durata determinata), tutte colpite dal lavoro ridotto, con una perdita di lavoro probabile che si attestava al 80%. Dall’organigramma contestualmente presentato, emerge che in seno alla società erano attive __________ come amministratrice, __________ alla contabilità, __________ come “aiuto contabilità” e __________ per le “pulizie e manutenzione gestione ospiti” (cfr. doc. 12/1).

 

                                  In relazione a tale ultimo preannuncio, giova rilevare che la società, il 14 maggio 2021, ha comunicato alla resistente, in merito al “mutato volume di ordinazioni”, che vi erano “ancora restrizioni imposte ai viaggiatori esteri e pertanto questo diminuisce il lavoro per noi del turismo. Inoltre le riservazioni congressuali o di specifici eventi non sono confermate a causa sempre delle restrizioni” e precisato che le “riservazioni pendenti [ndr. erano] in attesa di conferma da parte dei turisti”. Circa il probabile sviluppo del volume di affari, la ditta ha indicato fr. 10'000.- per il mese di giugno, fr. 14'560.- per luglio, fr. 15'000.- per agosto e fr. 9'000.- per agosto 2021 (cfr. doc. 13).

                                  La ricorrente ha precisato di gestire la locazione di 8 appartamenti, segnatamente siti a:

-        __________, __________;

-        __________, __________;

-        __________, __________;

-        __________, __________;

-        __________, __________,

-        __________, __________;

-        __________, __________;

-        __________, __________

 

                                  ed osservato quanto segue:

 

" nel mese di marzo abbiamo chiesto il lavoro ridotto per una dipendente che ne necessitava, la signora __________, del reparto pulizie e gestione ospiti. Non abbiamo assunto nessun nuovo dipendente in regime di lavoro ridotto, abbiamo solo chiesto le indennità per chi ne avesse avuto il bisogno al momento necessario. Dal mese di aprile abbiamo dovuto aggiungere altri dipendenti, che necessitavano, alle richieste delle indennità perché era ordinata la chiusura delle attività.

3. Cifra d’affari

La cifra d’affari che presumiamo di produrre per il mese di maggio 2021 è di fr. 8500, giugno fr. 10'000. Abbiamo calcolato le prenotazioni confermate sommando il 50% di quelle ancora in riservazione. Ci auguriamo che le prenotazioni continuino ad aumentare, soprattutto nell’imminente stagione estiva, per ritornare alla quotidianità lavorativa di prima.” (cfr. doc. 13/1).

 

                                  Contestualmente, la società ha trasmesso all’amministrazione:

 

-        il contratto di lavoro sottoscritto il 16 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________, assunto in qualità di “aiuto contabilità” (cfr. doc. 13/2);

-        il contratto di lavoro sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere dal 1° gennaio 2020 con __________, assunta con le mansioni di “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità” (cfr. doc. 13/3);

-        il contratto di lavoro sottoscritto l’11 dicembre 2019 a valere da 1° gennaio 2020 con __________, assunta in qualità di “addetta alle pulizie, governante, controllo stoccaggio prodotti per le pulizie, cura della biancheria, piccole riparazione di cucito. Nell’attività della sua funzione potrà essere incaricata di svolgere le sue mansioni in appartamenti fuori Cantone __________ ma sempre in Svizzera. Il tempo di viaggio è considerato lavoro fuori orario” (cfr. doc. 13/4);

-        la “dichiarazione dei salari e degli assegni familiari” per il 2018, dal quale si evince erano stati attivi __________ (da gennaio a marzo) e __________ (dal 20 febbraio al 30 aprile), per il 2019, dalla quale emerge che unica dipendente della società era __________, attiva dal 1° gennaio al 30 settembre 2019, e per il 2020, da cui si evince che i dipendenti nell’anno in questione erano tre, e meglio __________, __________ e __________ (cfr. doc. 13/5).

 

                                  In data 20 maggio 2021, la ricorrente ha comunicato alla resistente che __________ non figurava nelle dichiarazioni dei salari versate agli atti poiché non percepiva alcuna retribuzione (cfr. doc. e doc. 9/2), nonché quanto segue:

 

" (…)

2. L’organigramma inviato nel mese di marzo 2020 comprendeva i settori specifici della società ma non ogni singolo nominativo, effettivamente noi lo abbiamo disegnato comprendente i vari settori e includendo le persone fisse da anni, forse è stato un errore da parte nostra non entrare nello specifico di ogni persona alle nostre dipendenze. (…)

3. La cifra d’affari non è che sia in costante diminuzione, ma il fatto è che nel 2018 gli appartamenti sono diminuiti e quindi le entrate sono state di conseguenza minori. Successivamente abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una dipendente, anche se con l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere tutto il lavoro da sola, pertanto, il signor __________ è stato assunto come aiuto contabile solo per poche ore mensili. La signora __________ è stata assunta per tutte le mansioni di pulizia per tutto l’anno. Nel caso di bisogno supplementare avevamo sempre persone a chiamata.

 

Fortunatamente proprio pochi giorni da abbiamo ricevuto conferme di prenotazioni per i mesi di giugno e luglio che copriranno pienamente i costi e gli stipendi. Prospettiamo il minimo rischio di cancellazione in quanto le conferme sono garantite da anticipo. Per il mese di agosto abbiamo anche ricevuto prenotazioni però al momento non confermate. Per la nostra richiesta di indennità dal mese di giugno non ne avremo quindi bisogno per i nostri dipendenti.” (cfr. doc. 9/2).

 

                                  In data 26 maggio 2021, quindi, la resistente ha preso atto del ritiro dell’annuncio di lavoro ridotto del 30 aprile 2021 (cfr. doc. 9/1).

 

                                  Dopo aver ricevuto il preannuncio di lavoro ridotto del 5 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1/1), la Sezione del lavoro ha chiesto alla RI 1 di fornire ulteriore documentazione e rispondere ai seguenti quesiti:

 

" (…)

1. Inviare i permessi di lavoro delle signore __________ e __________ (…)

2. inviare le lettere di disdetta dei contratti di lavoro delle signore __________ e __________;

3. inviare i contratti di lavoro delle signore __________ e __________;

4. inviare i permessi di lavoro delle signore __________ e __________;

5. Nella vostra lettera del 20.05.2021 avete dichiarato quanto segue: “(…) La signora __________ non appare nelle dichiarazioni perché non è soggetta a deduzioni in quanto non percepisce alcun reddito. Partner sentimentale di un azionista si è dedicata alle possibili mansioni da svolgere al proprio domicilio e non ha preteso nulla dalla società (…)” e “(…) successivamente abbiamo stipulato altri contratti di locazione e una dipendente, anche se con l’aiuto della signora __________, non poteva svolgere tutto il lavoro da sola”. Vogliate inviare una dichiarazione scritta dalla Cassa __________, la quale attesti che il lavoro gratuito svolto dalla signora __________ non è soggetto a trattenuta degli oneri sociali.,

6. In generale, la cancellazione delle prenotazioni rientra nel normale rischio aziendale considerato che nei mesi di giugno e luglio 2021 la vostra attività ha coperto i costi, per quali motivi la perdita di lavoro dal 01.08.2021 è da considerare imprevedibile e straordinaria?

7. Inviare copia di tutte le prenotazioni cancellate per il mese di agosto 2021;

8. Allestire una vostra tabella e indicare la cifra d’affari realizzata da gennaio 2017 a luglio 2021;

9. Indicare la cifra d’affari presumibile per i mesi di agosto e settembre 2021, precisando come è stata calcolata;

10. inviare il bilancio ed il conto economico per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;

11. Precisare per ogni anni (2017, 2018, 2019, 2020 e 2021) il numero di appartamenti gestiti e l’esatta ubicazione e inviare i relativi contratti di locazione, le ev. successive modifiche ai contratti e le ev. lettere di disdetta” (cfr. doc. 2).

 

                                  Il 13 luglio 2021, la società, tramite __________ ha risposto quanto segue:

 

" (…)

6. I clienti che hanno soggiornato presso di noi, durante i mesi di giugno e luglio 2021, sono principalmente confederati e grazie a loro abbiamo potuto coprire i costi. Per il mese di agosto 2021, abbiamo ricevuto diverse cancellazioni da parte di clienti in prevalenza da Paesi come __________, i __________, __________ e la __________. Purtroppo, non abbiamo potuto applicare la penale di cancellazione in quanto la causa è da imputare alle nuove misure restrittive imposte da questi Paesi. Queste persone hanno dovuto cancellare il loro viaggio a causa di forza maggiore. La pandemia, che non è finita, preoccupa tutto il settore turistico, noi compresi. Questi motivi sono da considerare causa straordinaria. Ci aspettiamo che l’autunno ci confermi le riservazioni congressuali presenti.

(…)

11. Di seguito elencato il numero di appartamenti gestiti per ogni anno e la loro ubicazione. (…) per gli appartamenti di __________ e __________ non sono esistiti contratti di locazione in quanto erano della società proprietaria e sono stata venduti nel 2018. L’appartamento di __________ appartiene anche alla società proprietaria.

 

Ubicazione

Ev. info

durata

__________, __________

3 appartamenti

Dal 2011 al 2018

__________, __________

3 appartamenti

Dal 2011 al 2018

__________, __________

 

2015-attuale

__________

 

2019

__________

 

2019-attualmente

__________, __________

 

2019-attualmente

__________, __________

 

2019-attualmente

__________, __________

 

2019-attualmente

__________, __________

 

2019-attualmente

__________, __________

 

2020-attualmente

__________, __________

 

2020-attualmente

                                    (cfr. doc. 3/1).

 

                                  La ricorrente ha contestualmente trasmesso all’amministrazione:

 

-        Copia del contratto di lavoro di __________, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto sottoscritto il 31 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 come “addetta alle pulizie, governante, controllo stoccaggio prodotti per le pulizie, cura della biancheria, piccole riparazioni di cucito. Nell’attività della sua funzione potrà essere incaricata di svolgere mansioni in appartamenti fuori Cantone __________ ma sempre in Svizzera. Il tempo di viaggio è considerato ore di lavoro.” (cfr. doc. 3/2);

-        Copia del contratto di lavoro di __________, assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della società con contratto sottoscritto il 29 maggio 2021 a decorrere dal 1° giugno 2021 per occuparsi della “gestione ospiti, appartamenti, pubblicità” (cfr. doc. 3/3);

-        copia del permesso di soggiorno (permesso di domicilio “C”) di __________ e del “libretto per stranieri” C di __________ (cfr. doc. 3/4);

-        copia delle dimissioni rassegnate in forma scritta il 28 maggio 2021 a valere per il 30 giugno 2021 da __________ e, sempre in forma scritta, ma il 30 maggio 2021 a valere per il 30 giugno successivo da __________ (cfr. doc. 3/5);

-        copia della mail del 6 luglio 2021 trasmessa allo IAS per sapere se il lavoro gratuito svolto da __________ era o meno soggetto alla trattenuta degli oneri sociali nonché la risposta ricevuta dall’addetto agli assicurati secondo il cui tenore “è soggetta a trattenuta dei contributi AVS/AI/IPG/AD/AF qualsiasi retribuzione per lavoro svolto a dipendenza d’altri giusta l’art. 5 cpv. 2 LAVS” (cfr. doc. 3/6);

-        copia della mail con la richiesta all’Ufficio della migrazione tesa ad avere “copia di permessi di lavoro di dipendenti che non lavorano più” presso la società e la conseguente risposta dell’amministrazione che ha chiesto l’inoltre della procura da parte degli interessati per evadere la richiesta (cfr. doc. 3/7);

-        i dettagli delle prenotazioni per il mese di agosto 2021, dal quale emerge che su totali 19 prenotazioni (effettuate tra metà aprile ed inizio luglio 2021 per il mese di agosto), 15 sono state cancellate (cfr. doc. 3/8);

-        una tabella con le cifre d’affari tra il 2017 e l’agosto 2021, e meglio come segue:

 

 

2017

2018

2019

2020

2021

 

Gennaio

16987

18640

18640

11270

7900

 

Febbraio

21548

16900

14230

20925

5400

 

Marzo

14963

17500

16475

5488

4900

 

Aprile

20625

22400

23615

0

8050

 

Maggio

21436

14650

21350

0

7870

 

Giugno

21978

16700

16945

5429

27320

 

Luglio

24867

18550

14760

5293

26520

Corrente

Agosto

26947

19420

17340

4560

7640

confermate

Settembre

19633

18620

15310

11000

 

 

Ottobre

17664

15835

16220

10300

 

 

Novembre

18913

21460

19100

5800

 

 

Dicembre

19057

22931

16525

9750

 

 

totale

244618

223606

210510

79815

95600

 

                                       (cfr. doc. 3/9)

 

                                  Il 14 luglio 2021 “come da (…) richiesta telefonica” dell’amministrazione (cfr. doc. 4), la RI 1 ha trasmesso alla resistente copia del bilancio 2017-2020 e dei contratti di locazione e meglio;

 

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto nell’agosto 2019 da __________;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto a valere dal 16 marzo 2019 da __________ il 4 marzo 2019 e della relativa disdetta del 15 aprile 2019;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto da __________ il 21 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto da __________ il 30 luglio 2019 a valere per il 16 agosto 2019;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto il 27 settembre 2015 dalla RI 1 a valere per il 9 ottobre 2015;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto da __________ il 22 febbraio 2019 a valere dal 1° marzo 2019;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto da __________ il 17 giugno 2019 a valere dal 1° luglio 2019;

-        Dell’appartamento di __________, sottoscritto da __________ il 9 gennaio 2020 a valere dal 1° febbraio 2020 (cfr. doc. 4/6).

 

                                  Il 19 luglio 2021, la ricorrente ha trasmesso all’amministrazione copia di una risposta via mail da parte dell’Ufficio della migrazione che confermava la necessità di avere una procura dei diretti interessati per trasmettere all’ex datrice di lavoro copia del loro permessi di soggiorno (cfr. doc. 5/1) e del riscontro da parte del Servizio contributi paritetici che ha osservato che “non essendoci una retribuzione non ci sarà nemmeno una trattenuta dei contributi” (cfr. doc. 5/2)

 

                                  In data 19 luglio 2021, la Sezione del lavoro ha posto alcuni quesiti alla ricorrente, ai quali la società, il 2 agosto 2021, ha così risposto:

 

" (…)

2. in data 31 .05.2021 la signora __________ ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che il periodo di prova è già stato sostenuto nei mesi precedenti. Per quali motivi nei mesi di aprile e maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro ridotto per questa dipendente? La signora è stata assunta con contratto a tempo determinato per attività presso lo stabile di __________ e fuori Cantone. La signora è poi passata alle attività degli appartamenti unicamente dal mese di marzo, sempre fuori __________.

3. in data 29.05.2021 la signora __________ ha stipulato un contratto di lavoro con voi dal 01.06.2021 e avete indicato che il periodo di prova è già stato svolto nei mesi precedenti all'assunzione. Per quali motivi nel mese di maggio 2021 avete rivendicato le indennità per lavoro ridotto per questa dipendente? __________ è stata assunta dapprima a tempo determinato per altre attività di RI 1 e questo fino al mese di marzo. Dal mese di aprile ha poi continuato l’attività per gli appartamenti, soprattutto fuori Cantone, in quanto la signora __________ non poteva garantire più la sua presenza se non in __________.

 

4. con preannuncio di lavoro ridotto del 30.04.2021 avete chiesto il prolungo delle indennità per lavoro ridotto dal 01.06.2021. Per quali motivi in regime di lavoro ridotto dal mese di marzo 2020, avete assunto nuovo personale in aprile e in maggio 2021 (osserviamo che fino al 31.05.2021 avete continuato a chiedere il lavoro ridotto)? Durante il periodo di lavoro ridotto non abbiamo assunto nessun nuovo dipendente per le attività del settore appartamenti. Queste persone sono state spostate sull’attività di appartamenti quando siamo stati informati delle prossime dimissioni e pertanto sono rimaste in sostituzione di quelle che avevano disdettato il contrato. Precisiamo che le nostre domande di indennità sono riferite al settore di esercizio: appartamenti per vacanza e non per tutta l’azienda. Gli annunci di dimissioni che dopo oltre 1 anno di collaborazione ci sono stati comunicati verbalmente già dai mesi di febbraio/marzo 2021 dalle signore __________ e __________ e che dopo settimane ci hanno confermato inviando formale scritto, in un periodo nel quale i contagi e problemi annessi al virus covid calavano e ogni giorno con parallele buone previsioni in merito alla ripresa commerciale generale comprese attività turistiche.

5. in data 13.06.2019 avete disdetto il contratto di lavoro con la signora __________ per il 30.09.20l9, con la seguente motivazione: "Non appena la nostra situazione -migliorerà la ricontatteremo per valutare nuovamente /a sua assunzione". Per quali motivi I'11.10.2019 è stato stipulato un contratto di locazione a __________ a nome di questa dipendente non più attiva in azienda? Gli accordi con la signora __________ erano di portare a temine gli affari aperti con il suo nome per la RI 1, quindi le trattative per i contratti di locazione che aveva iniziato li avrebbe conclusi anche se non più dipendente della RI 1. Ci permettiamo di farvi presente che in base al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la Signora __________ il 15 gennaio 2021 con a seguire assunzione definitiva con contratto di lavoro 20 maggio 2021, la società ha mantenuto fede alla motivazione da voi riportata nero su bianco in merito alla disdetta del contratto di lavoro in data 13.06.2019. Inoltre, in risposta alle particolari richieste di domanda 5 (…) vi comunichiamo che la reale e corretta data in cui è stata sottoscritto il contratto di locazione di __________ è il 26 agosto 2019 come dimostra la copia del contratto già in vostro possesso, di conseguenza la stipula è stata fatta nell’interesse delle attività gestite dalla società quando la signora __________ era dipendente più attiva presso RI 1. Infatti, da inizio locazione appartamento a __________ a oggi, è sempre stata la società a gestire i soggiorni.

6. l'appartamento a __________ in __________ è stato stipulato il 30.07.2019. Per quali motivi a nome della signora __________ alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? L’appartamento di __________ è stato concluso il 30 luglio 2019 ancora quando la signora __________ per RI 1.

7. l'appartamento a __________ in __________ è stato stipulato il 17.06.2019. Per quali motivi a nome della signora __________ alla quale era stato disdetto il contratto di lavoro? Anche per l’appartamento di __________ la stipula è stata conclusa durante il periodo di lavoro. Comunque, gli accordi presi valevano anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

8. comprovare da quando siete proprietari dell'appartamento a ____________________ in __________; La signora __________ ha dato in gestione il suo appartamento di __________ a RI 1 dal giorno dell’acquisto, non è stata stipulato alcun contratto di locazione scritto.

È sempre stata la dipendente __________ a condurre tutta la trattativa di acquisto dall’inizio di luglio 2019, con le verifiche tecniche generali, iniziali discussioni con precedenti proprietari, verifiche legali e altro per portare all’acquisto solo in gennaio 2020.

9. per quali motivi l’11.12.2019 avete stipulato un contratto di lavoro valido dal 01.01.2020 con la signora __________ anziché la signora __________, considerato che quest'ultima aveva già lavorato da voi fino al 30.09.2019 e risulta conduttrice di alcuni appartamenti da voi utilizzati per svolgere la vostra attività? La signora __________ non è rientrata al lavoro come dipendente per RI 1 dal 2020 in quanto stava cercando altri obiettivi ed altre esperienze professionali.

10. tutti gli appartamenti nel 2019 sono stati gestiti da una sola dipendente, signora __________. Per quali motivi I'11 e 16.12.2019 si è reso necessario assumere la signora __________ e il signor __________, se in seguito avete affittato un solo appartamento dal 01.02.2020? nel 2019, come già comunicato, era la signora __________ che gestiva gli ospiti e la signora __________ per la contabilità/ufficio. Si è ritenuto di dover assumere il signor __________ per svolgere la parte contabile direttamente dall’ufficio di RI 1, e la signora __________ perché la signora __________ era in uscita.” (cfr. doc. 6-7).

 

                                  L’amministrazione ha pure chiesto di trasmettere “i permessi di lavoro delle signore __________ e __________” - che la ricorrente ha precisato non poter ottenere senza “una procura della persona interessata”-, la lista di tutte le prenotazioni e delle presenze per gli anni 2020 e 2021 e precisare tutti i dati di contatto inseriti per effettuare le prenotazioni, gli estratti conto bancari/postali per gli anni 2019, 2020 e 2021 dell'azienda e, per ogni dipendente assunto dal 01.01.2020, i dettagli circa le attività concretamente svolte (cfr. doc. 6 e 7).

                                  Sempre il 2 agosto 2021, la ricorrente, in risposta alla richiesta di documentazione della resistente, ha osservato:

 

-        per gli estratti conto che “non si capisce il motivo per il quale (…) chiede gli estratti conto di Post finance di tutta l’azienda quando per gli appartamenti vi abbiamo già mandato le cifre d’affari mensili delle entrate”;

-        che __________ si occupava di “procacciare clienti tramite piattaforme turistiche, ricerca di nuove proprietà da contrattare per nuove locazioni. Contatti con artigiani per le manutenzioni, acquisto nuovo mobilio, corredo o TV. Contatti con Swisscom e Sunrise per abbonamenti o modifiche contratti in uso per ogni locazione. Mantenere contatti con proprietari o amministrazioni stabili. Attendere i clienti all’arrivo (orario anche notturno) all’indirizzo degli appartamenti oppure alla stazione dei treni a dipendenza delle richieste degli ospiti. Incassare per il soggiorno per contanti. Mantenere contatti con gli ospiti per le loro esigenze ed aiutarli durante tutto il periodo di soggiorno”;

-        Che __________ “dal 2020 ha svolto pulizie degli appartamenti a richieste del cliente anche giornalmente, settimanalmente o all’uscita- lavanderia e stireria durante la settimana”;

-        che “__________ da gennaio si occupata della gestione dell’appartamento di __________, le pulizie, la manutenzione, il corredo, gli ospiti per la durata della permanenza. Da marzo ha continuato l’attività di pulizie sia per __________ che per gli appartamenti in ____________________”;

-        che “__________ dal 2021 ha aiutato nella gestione dell’appartamento di __________, entrate ed uscite dei clienti, aiuto durante la loro permanenza. Cura dell’ambiente, nuovo mobilio, corredo e ogni necessità. Dal mese di giugno ha continuato questa attività anche per gli appartamenti in __________ in sostituzione della signora __________”;

-        che “__________ si occupa di gestire la parte burocratica e contabile dell’azienda” (cfr. doc. 7).

 

                                  Dalla documentazione trasmessa alla resistente dalla ricorrente, ed in particolare dai dettagli delle prenotazioni degli appartamenti gestiti da RI 1, emerge che nel mese di giugno 2021 sono stati confermati 13 soggiorni, prenotati tra il 9 aprile ed il 29 maggio 2021, mentre a luglio i soggiorni, prenotati tra il 14 aprile ed il 30 maggio 2021, confermati erano stati 12 (cfr. doc. 7/1).

 

                                  La società ha pure trasmesso all’amministrazione copia dell’istanza di iscrizione al registro fondiario della compravendita immobiliare, tra __________ e __________, per l’appartamento di cui alla PPP n. ____________________ RFD __________ (cfr. doc. 7/2).

 

                                  Successivamente alla decisione del 3 agosto 2021 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 8) ed alla relativa opposizione (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 9), con la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022, l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro ha negato alla società il diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto da agosto 2021 sulla base delle motivazioni suindicate (cfr. supra consid. 1.4. e doc. 10).

 

                                  Pendente ricorso, la società ha versato agli atti la dichiarazione di tassazione per l’anno 2019 (cfr. all. a doc. V), mentre l’amministrazione ha prodotto le “domande e conteggi indennità per lavoro ridotto” dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, dalle quali emerge:

 

-        per marzo, che le indennità sono state richieste per tre dipendenti, con una perdita di lavoro del 95,72%, e meglio per __________, __________ e __________;

-        per aprile, che le indennità sono state richieste per 4 dipendenti, con una perdita di lavoro del 90,91%, e meglio per __________, __________, __________ e __________;

-        per maggio, che le indennità sono state richieste per 5 dipendenti, con una perdita di lavoro dell’84.80%, e meglio per __________, __________, __________, __________ e __________ (cfr. all. a doc. VII).

 

                        2.10.  In relazione alla domanda di indennità per lavoro ridotto inoltrata dalla società, il TCA ricorda innanzitutto che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, prevede che i lavoratori hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i posti di lavoro”. (cfr. consid. 2.3.)

 

                                  Per costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

                                  Le direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che “sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere considerate temporanee”.

 

                                  Questo Tribunale rileva, inoltre, che la ricorrente è operativa dal mese 2011 (cfr. estratto del Registro di commercio, www.zefix.ch).

                                  Pertanto il caso di specie non concerne una ditta costituita durante la pandemia (cfr. STCA 38.2021.46 del 25 ottobre 2021; STCA 38.2021.47 del 25 ottobre 2021).

                                  Giova in ogni caso osservare che la perdita di lavoro di un’azienda costituita durante la pandemia è computabile se è dovuta, in particolare, a provvedimenti adottati dalle autorità, quali gli ordini di chiusura, a meno che non si sia confrontati conun abuso di diritto (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021; Prassi LADI ILR p.to D4; Direttiva 2021/06: Aggiornamento “Disposizioni speciali a causa della pandemia “ del 19 marzo 2021 p.to 2.2 c; Direttiva 2021/22 “Adeguamenti delle Prassi LADI” del 17 dicembre 2021 p.to D4a; consid. 2.4.).

 

                        2.11.  Nella presente fattispecie, la società, con preannuncio del 5 luglio 2021, ha chiesto che le fosse riconosciuto il diritto a beneficiare da tali prestazioni anche a partire dal 1° agosto 2021 facendo valere che “Malgrado per i mesi di giugno e luglio la nostra attività abbia coperto i costi dei salari e quelli della gestione, dal mese di agosto ci troviamo con un improvviso calo di attività. La maggior parte delle prenotazioni sono state cancellate e non ci sono conferme per quelle esistenti.” (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1).

 

                                  Con la decisione su opposizione qui impugnata l’amministrazione si è opposta al versamento di tali prestazioni (cfr. supra consid. 1.4.).

 

                                  Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva innanzitutto che può rimanere irrisolta la questione di sapere se, in applicazione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza federale, la RI 1 disponga di singoli settori di esercizio e, quindi, se il diritto alle indennità per lavoro ridotto possa essere valutato per rapporto a questi singoli settori di esercizio (come preteso in sede ricorsuale) oppure se lo debba essere, invece, per rapporto all’intera impresa. In effetti, anche volendo prendere in considerazione singoli settori d’esercizio l’esito della presente vertenze non poterebbe, comunque, quello che auspica la ricorrente.

 

                                  Questa Corte osserva, infatti, che - come sottolineato giustamente dalla Sezione del lavoro nella decisione su opposizione qui avversata (cfr. supra consid. 1.2.) - nell’agosto 2021 non sussistevano, in particolare per i viaggiatori (a maggior ragione se vaccinati contro il Covid-19) in arrivo nel nostro Paese, particolari restrizioni.

La nazionalità dei possibili ospiti del mese di agosto non traspare, peraltro, dalla documentazione in atti, di modo che quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che le disdette sarebbero pervenute principalmente da __________, __________, __________ e __________ è rimasta una mera allegazione di parte, che non trova agli atti un sufficiente riscontro documentale.

 

In ogni caso, anche volendo, per mera ipotesi di lavoro, tenere conto principalmente delle Nazioni inizialmente indicate dalla ricorrente, e meglio __________, __________, __________ e __________ - ritenuto, peraltro, che in sede ricorsuale l’amministratrice unica ha riferito di annullamenti delle prenotazioni giunte non più dalle Nazioni appena indicate, bensì da “__________ e soprattutto __________” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I) -, si rileva che, come visto (cfr. supra consid. 2.8.), dal 23 giugno 2021 __________ e __________ non rientravano nella lista dei Paesi considerati a rischio (di cui nemmeno la __________ faceva parte) e chi giungeva in Svizzera in provenienza da queste Nazioni, anche se non vaccinato contro il SARS-CoV-2, non era dunque soggetto a quarantene (cui, in precedenza, non erano peraltro soggetti i vaccinati).

Dalla lista dei Paesi con una variante preoccupante del virus non immunoevasiva è, poi, stato tolto anche il __________ e ciò a decorrere dal 4 agosto 2021.

 

In sede ricorsuale, la ricorrente ha poi preteso che le disdette degli appartamenti per vacanza previamente prenotati dai possibili ospiti sono giunte in conseguenza del fatto che “dal mese di luglio però anche diversi turisti hanno dovuto cancellare trovandosi purtroppo nella situazione di essere risultati positivi e dovendo fare isolamento e quarantena” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. I).

Tale, successiva, argomentazione pare inverosimile già solamente alla luce del fatto che nel mese di luglio 2021, quando la ricorrente pretende di aver ricevuto numerose disdette a causa del fatto che diversi clienti avevano contratto il Covid-19, i contagi erano poco numerosi (cfr. https://www.covid19.admin.ch/it/epidemiologic/case?time=phase3 nella versione consultabile il 27 giugno 2022).

 

Del resto, ed a titolo meramente abbondanziale, giova rilevare che gli estratti delle prenotazioni versati agli atti riportano la dicitura “booking.com”. Qualora la ricorrente locasse gli appartamenti che ha in gestione tramite la piattaforma in questione, questa Corte non può esimersi dal rilevare che secondo quanto riporta il portale, è la struttura ospitante che decide se “offrire un periodo di cancellazione gratuito e, in questo caso, quanto tempo prima dell'arrivo l'ospite può cancellare gratuitamente” (cfr. https://partner.booking.com/it/aiuto/condizioni-pagamenti/condizioni/impostare-le-condizioni-di-cancellazione nella sua versione consultabile il 27 giugno 2022). Tale scelta rientrerebbe, a non averne dubbio, nel rischio aziendale, il cui indennizzo non rientra tra i compiti dell’assicurazione contro la disoccupazione.

 

                                  Di conseguenza nella presente evenienza non risulta in ogni caso sussistere una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, ritenuto che le minori cifre d’affari conseguite da agosto 2021, secondo questo Tribunale, non sono da ascrivere alla pandemia (cfr. STF 8C_752/2021 del 15 marzo 2022).

 

                                  Può, perciò, rimanere aperta la questione relativa alla diminuzione della cifra d’affari. In effetti un’oscillazione della cifra d’affari superiore al 25% è ad ogni modo ininfluente se la perdita di lavoro è da ascrivere a circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale (cfr. STCA 38.2016.23 del 2 agosto 2016 consid. 2.5. e STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6.; STCA 38.2008.37 del 24 settembre 2008).

 

                                  Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2022 deve essere confermata.

 

                        2.12.  L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

 

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

 

In concreto il ricorso è del 6 dicembre 2021, per cui torna applicabile la disposizione legale valida dal 1° gennaio 2021.

 

Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.32 del 13 settembre 2021 consid. 2.11.; STCA 38.2021.43-44 del 13 settembre 2021 consid.2.12.; STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell’8 marzo 2021 consid. 2.8.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                   

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 La segretaria

 

Daniele Cattaneo                                         Stefania Cagni